Atto di Precetto su Sentenza: la Guida

Hai ricevuto un atto di precetto su sentenza e non sai cosa fare? Ti chiedi se devi pagare subito, se rischi il pignoramento dei beni, o se hai ancora qualche possibilità per opporti e difenderti legalmente?

L’atto di precetto è un avvertimento formale, con cui il creditore ti intima di pagare entro 5 giorni sulla base di una sentenza passata in giudicato o esecutiva. Se non paghi, può partire l’esecuzione forzata: pignoramento dello stipendio, del conto corrente, o anche della casa.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in esecuzioni forzate, opposizioni a precetto e difesa del patrimonio – ti spiega cos’è il precetto su sentenza, quando è legittimo, e quali strumenti legali puoi usare per evitarne gli effetti o bloccare il pignoramento.

Hai ricevuto un atto di precetto su sentenza e non sai come reagire?

Richiedi, in fondo alla guida, subito una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Verificheremo se il precetto è valido, se puoi opporti, e costruiremo con te una strategia legale per bloccare l’esecuzione, tutelare il tuo patrimonio e, se possibile, negoziare una soluzione sostenibile. Non aspettare che arrivi il pignoramento: difendersi è possibile, ma serve agire in tempo.

Introduzione

L’atto di precetto è l’atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere spontaneamente a un’obbligazione risultante da un titolo esecutivo, entro un termine minimo di 10 giorni, avvertendolo che in difetto si procederà forzosamente con l’esecuzione (pignoramenti, sequestri, ecc.). Nel caso di precetto su sentenza, il titolo esecutivo è una sentenza (di norma, una sentenza civile di condanna) che riconosce in via definitiva o provvisoriamente esecutiva un credito o un obbligo a carico del debitore. Il precetto rappresenta dunque l’ultimo avviso al debitore prima dell’avvio dell’esecuzione forzata.

Questa guida esamina la disciplina dell’atto di precetto su sentenza in modo completo: dalla natura giuridica e funzione del precetto, ai requisiti di forma e contenuto secondo il Codice di procedura civile, alle procedure di notifica, fino agli effetti (durata ed efficacia del precetto). Ampio spazio è dedicato alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia in vigore dal 2023 e 2024, che hanno innovato profondamente la materia (abolizione della formula esecutiva, obblighi informativi nel precetto, digitalizzazione delle notifiche, sospensione del termine di efficacia in caso di ricerca telematica dei beni, ecc.). Si illustreranno inoltre i principali orientamenti giurisprudenziali aggiornati al 2025 – sia di merito che della Corte di Cassazione – su questioni chiave (come la nullità o l’annullamento parziale del precetto, i vizi opponibili, i rapporti con il titolo esecutivo, ecc.).

Dal punto di vista del debitore, la guida analizza gli strumenti di tutela disponibili: l’opposizione al precetto (nelle sue diverse forme, ex artt. 615 e 617 c.p.c.), le strategie difensive per eccepire vizi del precetto o del titolo, le possibili soluzioni alternative (ad esempio la negoziazione di un pagamento rateale o il ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). Ciascuna sezione fornisce schemi e tabelle riepilogative per facilitare la comprensione, e include esempi concreti e simulazioni (calcolo di importi, tempistiche, casi pratici tipici).

In chiusura, si propongono alcuni formulari: modelli esemplificativi di un atto di precetto su sentenza, di un atto di opposizione a precetto e di un’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva. Una sezione FAQ risponde alle domande più frequenti su argomenti pratici (dai termini da rispettare, alla possibilità di rateizzare, fino a cosa fare se si riceve un precetto). Infine, le fonti normative e giurisprudenziali citate sono elencate per riferimento.

Importanza pratica: L’atto di precetto è un passaggio fondamentale del processo esecutivo. Per il creditore, un precetto redatto correttamente e nel rispetto delle nuove norme evita opposizioni e ritardi, massimizzando le chance di recupero rapido del credito. Per il debitore, conoscere i propri diritti e i vizi che può far valere è cruciale per difendersi da pretese eccessive o irregolari. La Riforma Cartabia ha accentuato la trasparenza e l’equilibrio tra queste esigenze: imponendo al precetto di contenere informazioni chiare sui rischi del mancato pagamento (pignoramenti) e sulle facoltà del debitore (opposizione, accordi rateali), il legislatore intende ridurre le contestazioni meramente formali e favorire soluzioni sostanziali e concordate.

Di seguito, entriamo nel vivo della trattazione, iniziando dai fondamenti normativi del precetto su sentenza.


Nozioni Generali e Base Giuridica

Definizione giuridica – L’atto di precetto è definito dall’art. 480 c.p.c. come “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni”. In altre parole, è un atto unilaterale formale con cui il creditore ingiunge al debitore di pagare una somma o eseguire un obbligo sancito da un titolo esecutivo, entro un termine di legge (almeno 10 giorni dalla notifica), sotto pena di esecuzione forzata. Il precetto preannuncia e condiziona l’azione esecutiva: senza precetto l’esecuzione forzata non può iniziare (salvo eccezioni di legge).

Titolo esecutivo e precetto – Ai sensi dell’art. 474 c.p.c., l’esecuzione forzata può basarsi solo su titoli esecutivi, tra cui rientrano le sentenze di condanna, i decreti ingiuntivi, le atto pubblico notarili, i titoli di credito cambiari, ecc. La sentenza di condanna (passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva) è il tipico titolo che fonda un precetto “su sentenza”. In generale, il precetto presuppone sempre un titolo esecutivo valido ed efficace: il precetto deve indicare il titolo da cui origina il diritto del creditore e la pretesa esecutiva (ad es. “sentenza del Tribunale di…, n. X/20.., passata in giudicato il …”). Il titolo esecutivo fornisce la base legale dell’esecuzione, mentre il precetto è l’atto propulsivo che avvia concretamente il procedimento esecutivo.

Natura giuridica – Il precetto è un atto giuridico unilaterale recettizio: viene formato dal creditore (o suo procuratore) e notificato al debitore. Non richiede l’intervento del giudice per la sua emissione (è un atto di parte), ma deve rispettare rigorosamente i requisiti di legge, pena la sua nullità. Esso ha natura di atto dovuto nel processo esecutivo: costituisce condizione di procedibilità dell’esecuzione (tranne in casi particolari in cui la legge lo esonera, ad es. quando la notifica del titolo cumula già funzione di precetto, come nelle cartelle di pagamento per crediti fiscali). Di regola, senza precetto non vi può essere pignoramento: la funzione del precetto è proprio mettere formalmente in mora il debitore e concedergli un ultimo termine per adempiere spontaneamente, evitando così l’esecuzione forzata.

Precetto su sentenza – Si parla di “precetto su sentenza” quando il titolo esecutivo è una sentenza di condanna. Tipicamente, si tratta di una sentenza civile (es. condanna al pagamento di una somma, al rilascio di un immobile, ecc.) resa esecutiva. Può essere anche una sentenza penale di condanna per le statuizioni civili (risarcimento danni alle parti civili): anch’essa, se definitiva, costituisce titolo esecutivo per le obbligazioni civili e può essere posta in precetto. Ulteriori esempi: sentenza di divorzio che preveda il pagamento di somme (assegni di mantenimento arretrati) – in tal caso il coniuge creditore può notificare precetto per gli importi dovuti in base alla sentenza.

Requisiti di esecutorietà della sentenza – Una sentenza diviene titolo esecutivo quando: (a) è passata in giudicato (ossia non più soggetta ad appello o altri mezzi ordinari); oppure (b) è dichiarata provvisoriamente esecutiva per legge o per provvedimento del giudice. Ad esempio, tutte le sentenze di primo grado emesse dal 1/3/2023 sono provvisoriamente esecutive per legge, salvo eccezioni, grazie proprio alla Riforma Cartabia (che ha generalizzato l’esecutorietà immediata delle sentenze di primo grado) – prima invece occorreva l’apposizione della formula esecutiva su copia conforme. Pertanto, un creditore vittorioso può spesso procedere ad esecuzione già dopo la sentenza di primo grado, senza attendere l’esito di appelli, salvo che la legge preveda la sospensione o che sia intervenuto un provvedimento di sospensione dell’efficacia in sede di appello.

Esecutorietà e Riforma Cartabia – La Riforma Cartabia ha semplificato la fase di formazione del titolo esecutivo. È stata eliminata la vecchia procedura della “spedizione in forma esecutiva” delle sentenze da parte della cancelleria (ossia l’apposizione della formula esecutiva “In nome del Popolo Italiano… comandiamo all’Ufficiale Giudiziario…” sul documento). Dal 1° marzo 2023 infatti non esiste più la “formula esecutiva”: l’art. 475 c.p.c. modificato ora dispone che le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per costituire titolo esecutivo, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale. In pratica, una copia autentica della sentenza è sufficiente per procedere in executivis, senza bisogno di formule sacramentali. Contestualmente, è stato abrogato l’art. 476 c.p.c. che limitava il rilascio di più copie esecutive. Oggi il creditore può munirsi di quante copie autentiche gli servono, essendo venuto meno il divieto di plurime copie esecutive. Ciò snellisce l’attività preparatoria: il titolo esecutivo giudiziale post-Cartabia è, di regola, la semplice copia conforme della sentenza (o altro provvedimento) rilasciata dalla cancelleria.

Notifica del titolo esecutivo – Salvo eccezioni, prima di (o contestualmente a) notificare il precetto, il creditore deve notificare al debitore il titolo esecutivo (art. 479 c.p.c.). Questa regola mira a far conoscere al debitore il provvedimento che si intende eseguire e garantirgli la possibilità di adempiere o opporsi prima dell’avvio forzoso. La notifica del titolo esecutivo deve essere effettuata alla parte personalmente (art. 479 co.2 c.p.c.) – se il titolo è una sentenza, la notifica può essere fatta al procuratore costituito entro un anno dalla pubblicazione (art. 479 co.2, richiamando l’art. 170 c.p.c.). Tradizionalmente, quindi, il creditore notificava prima la sentenza munita di formula esecutiva, e solo dopo (o insieme) notificava il precetto.

Precetto e titolo notificati insieme – La legge consente di notificare congiuntamente il titolo e il precetto: l’art. 479 co.3 c.p.c. (nuovo testo) stabilisce che “Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente”. Ciò significa che il creditore può preparare un unico documento contenente prima la copia conforme della sentenza e, in calce, l’atto di precetto, notificandoli simultaneamente. In tal caso, essendo notifica unica, va indirizzata direttamente al debitore (non al difensore domiciliatario). Questa prassi accelera i tempi: non è più necessario notificare separatamente il titolo e poi il precetto, ma si può fare in un’unica soluzione, riducendo costi e tempi dell’azione esecutiva.

Eccezioni – Vi sono situazioni in cui non occorre il precetto: ad esempio, in materia di crediti tributari, la cartella di pagamento dell’agente della riscossione vale sia come titolo esecutivo che come precetto (vi è un’unica notifica che contiene già l’intimazione a pagare entro 60 giorni). Anche l’ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910) ha analoga funzione. In tali casi, la legge “dispone altrimenti” e deroga all’art. 479 c.p.c. che richiede precetto e titolo separati. Fuori da questi casi, l’atto di precetto rimane un passaggio obbligato per avviare l’esecuzione forzata civile.

Finalità – La finalità sostanziale del precetto è duplice: da un lato, sollecitare l’adempimento spontaneo evitando l’esecuzione (il debitore potrebbe trovare i fondi o accordarsi col creditore entro i giorni concessi), dall’altro lato avvisare il debitore chiaramente che, scaduto quel termine, subirà l’esecuzione forzata sui propri beni. Il precetto tutela quindi anche il debitore, prevenendo esecuzioni “a sorpresa” e garantendogli un’ultima possibilità di difesa o di pagamento volontario.

Di seguito entreremo nel dettaglio dei requisiti di forma e contenuto dell’atto di precetto, evidenziando le novità normative recenti.


Forma e Contenuto dell’Atto di Precetto

L’atto di precetto è soggetto a precisi requisiti formali previsti dal Codice di procedura civile, la cui mancanza comporta in genere la nullità del precetto (art. 480 c.p.c.). La Riforma Cartabia ha rafforzato e dettagliato i contenuti obbligatori del precetto, per garantire maggiore trasparenza verso il debitore. Analizziamo quali elementi deve contenere il precetto su sentenza e le novità post-2022.

Contenuto obbligatorio (art. 480 c.p.c.)

L’art. 480 c.p.c., come modificato, stabilisce che il precetto deve contenere a pena di nullità almeno:

  • Indicazione delle parti: nome e cognome/denominazione del creditore istante e del debitore intimato. Vanno indicati anche i rispettivi codici fiscali (richiesti dalla legge per gli atti giudiziari) e domicilii o sedi. Se il creditore procede a mezzo avvocato, si indicano anche nome e foro dell’avvocato.
  • Indicazione del titolo esecutivo: va specificato su quale titolo si fonda il precetto (es. “…in virtù della sentenza n. 123/2022 emessa dal Tribunale di Milano, passata in giudicato in data…,” oppure “provvisoriamente esecutiva” se del caso). Inoltre la data di notifica del titolo deve essere riportata (se il titolo è stato notificato in precedenza). Questo elemento è tradizionalmente richiesto: serve a provare che è stato adempiuto l’obbligo di notifica del titolo ex art. 479 c.p.c., condizione per procedere. Se il titolo e precetto sono notificati congiuntamente, si può dichiarare che “il titolo non è stato previamente notificato, venendo qui notificato contestualmente al precetto”.
  • Intimazione ad adempiere entro un termine non minore di 10 giorni: il precetto contiene la formale ingiunzione al debitore di pagare (o eseguire l’obbligo) entro il termine di X giorni (di norma 10 giorni) dalla notifica del precetto. Dieci giorni è il minimo di legge; nulla vieta di concedere un termine più lungo, ma in pratica si indica quasi sempre 10 giorni esatti. Questo avvertimento temporale è essenziale: se il termine intimato fosse inferiore a 10 giorni, il precetto sarebbe nullo per violazione dell’art. 480 c.p.c.
  • Quantificazione esatta del dovuto: quando si tratta di somme di denaro, il precetto deve specificare l’importo esatto del debito. Va indicato il capitale originario riconosciuto dalla sentenza, gli interessi maturati (specificando il tasso e il periodo di riferimento, es. interessi legali o moratori dal tal giorno fino alla data del precetto) e le spese di esecuzione già sostenute (ad es. spese di notifica, contributo unificato se dovuto, compenso dell’avvocato per il precetto). È buona norma dettagliare queste voci, spesso sotto forma di elenco o tabella nel precetto, così che il debitore possa capire la composizione della cifra. Esempio: Voce Importo (€) Capitale (sentenza) 10.000,00 Interessi legali dal 1/1/2023 al 1/6/2025 350,00 Spese processuali (liquidate in sentenza) 1.200,00 Spese di precetto (notifica, diritti, onorario) 200,00 Totale intimato 11.750,00 Indicare analiticamente il totale dovuto è fondamentale: pretese indeterminate o eccessive possono dare luogo ad opposizione. Se il precetto richiede più del dovuto, però, la giurisprudenza prevalente (consolidata e ribadita anche di recente) non lo considera totalmente nullo ma lo annulla solo parzialmente per l’eccedenza: il precetto rimane valido per la parte dovuta. La Cassazione ha confermato che la non debenza di una parte degli importi intimati comporta l’annullamento parziale del precetto, che resta efficace limitatamente alla somma effettivamente dovuta e alle spese relative. Ciò evita che piccole sovrastime pregiudichino l’intera procedura, ferma restando la condanna alle spese in opposizione se l’errore è del creditore.
  • Sottoscrizione: il precetto va sottoscritto dal creditore procedente o dal suo avvocato munito di procura. Se firma l’avvocato, di solito appone formula tipo “Avv. …, quale procuratore di …”. Se il creditore procede personalmente (ammesso nei limiti in cui non sia obbligatoria l’assistenza legale, ad esempio nelle esecuzioni davanti al Giudice di Pace o se il creditore è egli stesso avvocato che si auto-rappresenta), dovrà firmare lui e ciò rileva per il domicilio (vedi infra).

Oltre a questi elementi tradizionali, la Riforma Cartabia ha introdotto nuovi obblighi informativi che arricchiscono il contenuto del precetto, con lo scopo di rendere il debitore più consapevole dei propri diritti e doveri al momento della notifica.

Novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022 e D.lgs. 164/2024)

1. Avviso del rischio di pignoramentoOra il precetto deve avvisare espressamente il debitore delle conseguenze del mancato pagamento, cioè della possibilità di subire pignoramenti di beni mobili, immobili o presso terzi (stipendi, conti correnti) trascorsi i 10 giorni. Questa precisazione rende il precetto più chiaro e trasparente: il debitore deve “comprendere pienamente i propri diritti e doveri” e sapere che, scaduto il termine, il creditore potrà procedere forzosamente. In pratica molti precetti post-riforma contengono formule tipo: “Si avverte che, decorsi 10 giorni dalla notifica senza pagamento, si procederà ad esecuzione forzata, potendosi pignorare i beni del debitore (ad es. stipendio, conto corrente, immobili) ai sensi degli artt. 491 e ss. c.p.c.”. Questa clausola, pur se apparentemente ovvia per gli addetti ai lavori, viene ora richiesta espressamente per legge (è un’aggiunta sostanziale ai fini della validità). L’obiettivo è anche ridurre opposizioni pretestuose per difetti di informativa, concentrando l’attenzione sugli aspetti di merito.

2. Indicazione del giudice competente per l’esecuzione – Il “Decreto Correttivo” (D.lgs. 164/2024, in vigore dal 26 novembre 2024) ha introdotto un nuovo comma 3 all’art. 480 c.p.c., imponendo di indicare nel precetto l’ufficio giudiziario competente per l’esecuzione. In altre parole, il creditore deve specificare quale sarà il Giudice dell’Esecuzione competente in caso di successivo pignoramento. Poiché la competenza dipende dal tipo di esecuzione e dal luogo dei beni (ad esempio: per esecuzione mobiliare il tribunale del luogo del pignoramento, per esecuzione immobiliare il tribunale dove si trova l’immobile, per esecuzione presso terzi il tribunale del debitore), il creditore dovrà fare una valutazione e indicare il giudice competente ratione loci. Ad esempio: “Giudice competente per l’esecuzione: Tribunale di ____, esecuzioni mobiliari”. Se omette questa indicazione, scattano conseguenze (non la nullità del precetto in sé, ma effetti su competenza delle opposizioni, v. infra). Questa novità mira a chiarire subito al debitore quale giudice sarà investito dell’eventuale fase esecutiva, facilitando anche la proposizione di opposizioni nel foro corretto.

  • Mancata indicazione del giudice competente: la sanzione prevista è che “le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui esso è stato notificato”. Ciò significa che, se il creditore non indica il giudice competente nell’atto, il debitore potrà proporre opposizione avverso il precetto dinanzi al tribunale del luogo della notifica (prescindendo dalle normali regole di competenza). Inoltre, “le notificazioni alla parte istante (creditore) si fanno presso la cancelleria di tale giudice” (salvo che nel frattempo il creditore abbia comunicato un domicilio digitale ex art. 149-bis c.p.c.). In pratica, la legge “punisce” l’omissione stabilendo una competenza forzata presso il giudice del luogo di notifica e domiciliando il creditore presso la cancelleria. Esempio: precetto notificato a Milano senza indicazione del giudice competente; il debitore potrà opporre il precetto al Tribunale di Milano (anche se magari l’esecuzione sarebbe stata di competenza di altro foro) e il creditore riceverà lì le comunicazioni. Questa disposizione incentiva i creditori a non dimenticare di indicare subito il giudice competente.

3. Domicilio del creditore e domicilio digitale – Sempre il nuovo art. 480 co.3 c.p.c. stabilisce che, se il precetto è sottoscritto personalmente dalla parte istante (cioè dal creditore senza ministero di avvocato), esso deve contenere “la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice [dell’esecuzione] oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale”. In pratica, un creditore che agisce senza avvocato deve indicare dove riceverà gli atti nel circondario del tribunale competente, oppure fornire un indirizzo PEC/domicilio digitale per le notifiche. Ciò per evitare che il debitore non sappia dove notificare un’eventuale opposizione. Se il creditore non inserisce questa indicazione (ed è privo di difensore), come visto, le sue notifiche gli verranno fatte in cancelleria. – Nota: se invece c’è un avvocato, costui per legge già indica nel precetto il proprio domicilio o PEC, quindi la norma riguarda essenzialmente le parti personalmente agenti.

4. Avviso sulla possibilità di pagamento a rate – Una novità sostanziale introdotta dallo spirito della Riforma (anche se non strettamente codificata in una norma di dettaglio) è l’attenzione alla rateizzazione. In sede di lavori preparatori si è sottolineato che il precetto deve informare il debitore della possibilità di evitare il pignoramento chiedendo un pagamento rateale. Infatti, è stato introdotto nel sistema (art. 495 c.p.c. come modificato) un meccanismo che favorisce gli accordi rateali: se il debitore, dopo il precetto, trova un accordo con il creditore per pagare a rate, l’esecuzione può non partire o essere sospesa. Il precetto quindi può (ed è consigliabile) contenere l’indicazione che il debitore ha facoltà di proporre un piano di pagamento rateale al creditore, il quale, se lo accetta, sospenderà l’esecuzione. Ad esempio, molti modelli di precetto aggiornati includono frasi tipo: “Il debitore potrà, entro il suddetto termine, prendere contatto col creditore anche per concordare – ove possibile – una dilazione di pagamento, la cui osservanza eviterà la prosecuzione dell’esecuzione”. È importante chiarire che non esiste un diritto soggettivo del debitore alla rateizzazione in questa fase: si tratta di una facoltà negoziale, dipendente dall’accordo delle parti. Tuttavia, segnalare tale possibilità nel precetto è conforme allo spirito della riforma che vuole incoraggiare soluzioni soddisfacenti per entrambi (il debitore evita il pignoramento, il creditore ottiene pagamento seppur dilazionato). Se l’accordo viene raggiunto e rispettato, il pignoramento verrà annullato; se invece il debitore non onora le rate, il creditore potrà attivare l’esecuzione (eventualmente dovendo rinnovare il precetto se sono trascorsi più di 90 giorni, salvo patto contrario).

5. Modalità di notifica e digitalizzazione – La Riforma Cartabia ha posto l’accento sulla notifica telematica degli atti esecutivi. In linea generale oggi la notifica degli atti di precetto per via di posta elettronica certificata (PEC) è non solo ammessa ma incentivata: l’uso della PEC riduce tempi e costi, ed è obbligatorio nei confronti di destinatari che abbiano un domicilio digitale (es. imprese, professionisti). Il precetto aggiornato in molti casi riporta la relata di notifica PEC e contiene avvertenze sulla validità della notifica digitale. La riforma prevede anche che eventuali vizi della notifica telematica possano essere fatti valere solo se hanno arrecato un effettivo pregiudizio al destinatario, riducendo così le opposizioni basate su irregolarità formali prive di concreto nocumento. Esempio: se il debitore ha effettivamente ricevuto l’allegato del precetto via PEC, non potrà dolersi di piccole irregolarità formali nella notifica digitale, a meno che dimostri un pregiudizio. Ciò è in linea con l’obiettivo di evitare “opposizioni pretestuose basate su mere irregolarità formali”. (Si veda oltre la sezione sulla notifica per maggiori dettagli.)

Tabella riepilogativa – Contenuto precetto prima e dopo Riforma:

ElementoPrima delle modificheDopo Riforma Cartabia (2023-24)
Indicazione parti, titolo, somme, termine 10ggGià obbligatorie (art.480 c.p.c.)Confermate (nullità in caso di omissione).
Formula esecutiva sul titoloNecessaria sul titolo (475 c.p.c. prev.)Abolita – titolo in copia conforme basta.
Data notifica titoloObbligatoria se titolo notificato primaConfermata; se precetto contestuale, non applicabile.
Indicazione giudice competenteNon richiestaObbligatoria (dal 26/11/24) – se manca, opposizione presso giudice notifica.
Domicilio/PEC creditore pro seNon esplicitata (ma creditore pro se domiciliato ex lege in cancelleria)Obbligatorio dichiarare residenza o PEC se creditore senza avv..
Avvertimenti al debitore (pignoramento)Generici (prassi di includerli, ma non normati)Obbligo di chiarezza su rischio pignoramento e conseguenze.
Possibilità di opposizioneNon espressamente richiesta nel testo (anche se alcuni indicavano competenza)Indicare facoltà di opporsi e giudice competente (implicitamente dal nuovo co.3 e per trasparenza).
Possibilità di pagamento ratealeNon contemplata formalmenteDa menzionare come facoltà (consigliato; parte dello spirito riforma).
Firma e procuraFirmato da avvocato (con procura) o dal creditore (con residenza)Se firma creditore: obbligo domiciliazione ex art.480 co.3.
Notifica tramite PECPossibile ma non obbligatoriaObbligatoria verso destinatari digitali (professionisti, imprese) e incoraggiata; vizi irrilevanti senza pregiudizio.

Come si vede, il precetto nel 2025 è un atto più ricco di informazioni rispetto al passato. Tutto ciò contribuisce a mettere il debitore nella condizione di conoscere tutti gli elementi chiave: che titolo si sta eseguendo, per quale importo esatto, entro quando deve pagare, cosa accadrà se non paga, davanti a quale giudice potrà far valere le sue ragioni e persino la chance di concordare un piano di rientro. Per il creditore, queste formalità aggiuntive comportano maggiore attenzione nella redazione, pena il rischio di nullità e di vedere rallentata l’esecuzione da eventuali opposizioni fondate su vizi formali.

Ulteriori dettagli: forme particolari e prassi

Precetto per obblighi di fare o consegnare – La maggior parte dei precetti riguarda somme di denaro, ma un titolo esecutivo può anche imporre al debitore di fare qualcosa o consegnare un bene. In tali casi, il precetto intimera di dare, fare o non fare quanto stabilito dalla sentenza. Ad esempio, una sentenza che ordina di sgomberare un immobile: il precetto intimerà di liberare l’immobile entro 10 giorni. Se il debitore non adempie, si procederà con l’esecuzione forzata in forma specifica (es. esecuzione per rilascio con ufficiale giudiziario). Anche qui vanno indicati con precisione l’obbligo e il titolo (es. “sgombero dell’immobile sito in…, come da sentenza n… entro 10gg”). Le novità della riforma (giudice competente, avvisi) si applicano anche qui: p.es. indicare il tribunale competente per l’esecuzione del fare (che sarà quello del luogo dell’obbligo da eseguire).

Pluralità di creditori o debitori – Se più creditori agiscono congiuntamente, l’atto di precetto va sottoscritto dal procuratore comune o da tutti e indicherà tutti i creditori. Se è presente un coobbligato solidale (più debitori), il creditore può notificare un unico precetto con intimazione a tutti i debitori solidali, oppure precetti separati. Importante: in caso di più creditori, ognuno per poter procedere deve aver notificato il titolo esecutivo al debitore. La Cassazione ha chiarito di recente (ord. n. 27424/2023) che se un creditore notifica il titolo e il precetto, ciò non vale per un altro creditore non solidale che non abbia personalmente notificato il titolo: il precetto di quest’ultimo sarà nullo per mancata notifica del titolo. In altri termini, la notifica del titolo esecutivo fatta da un concreditore non giova agli altri, a meno che vi sia un rapporto di rappresentanza o solidarietà attiva che li leghi. Questo a tutela del debitore: deve essergli chiaro chi sta minacciando l’esecuzione, e ogni creditore deve manifestare la propria volontà esecutiva. Dunque, se più creditori vogliono procedere insieme, meglio notificare congiuntamente titolo e precetto con unico atto, così da evitare eccezioni.

Precetto “in rinnovazione” – Se il precetto perde efficacia (ad es. decorrono 90 giorni senza iniziare l’esecuzione, v. oltre), il creditore può notificarne un secondo per lo stesso titolo. In tal caso si parla di precetto rinnovato o in rinnovazione. Non è un atto giuridicamente diverso: è un nuovo precetto, identico nei contenuti, ma con l’aggiunta in genere di una premessa in cui si richiamano il precedente precetto e la sua notificazione. Esempio di incipit: “Il sottoscritto… premesso che con atto di precetto notificato in data … intimava a … il pagamento di €…, rimasto inadempiuto e non essendo stato avviato il pignoramento entro 90 giorni, con il presente atto rinnova la suddetta intimazione…”. Si aggiungeranno gli ulteriori interessi maturati nel frattempo e le spese della nuova notifica. Il precetto rinnovato è del tutto valido e produce un nuovo termine di efficacia (altri 90 giorni dalla notifica). Non va confuso con la ripresa della stessa esecuzione: se il pignoramento era iniziato ma poi estinto, servirebbe un nuovo precetto. La rinnovazione è semplicemente il rifare il precetto perché il primo è scaduto.

Modulo standard e formulari – Pur nel rispetto dei requisiti visti, la forma del precetto non è fissa: esistono diversi modelli utilizzati nella prassi. Molti utilizzano un modulo standard composto di parti prestampate (intestazioni) e campi da compilare. L’importante è che contenga tutti gli elementi obbligatori. Ad esempio, Studio Cataldi propone tra i suoi formulari un fac-simile di “Atto di Precetto su sentenza civile” con la struttura tipica (intestazione dell’autorità giudiziaria – benché il precetto sia atto di parte spesso si intesta “Repubblica Italiana – Tribunale di …” per prassi; generalità delle parti; preambolo con la descrizione del titolo e della sua notifica; intimazione ad adempiere; indicazione spese e interessi; data e firma). Più avanti in questa guida, nella sezione Formulari, forniremo un esempio completo di redazione di un precetto su sentenza, alla luce delle più recenti innovazioni normative.

Passiamo ora ad esaminare le modalità di notifica del precetto e del titolo, aspetto pratico fondamentale e anch’esso toccato dalla riforma digitale.


Notifica del Precetto e del Titolo Esecutivo

Come si notifica il precetto? La notifica dell’atto di precetto segue le regole generali della notificazione degli atti giudiziari (artt. 137 ss. c.p.c.), con alcune peculiarità legate alla fase esecutiva. È cruciale eseguire correttamente la notifica, perché un vizio in questa fase può vanificare l’efficacia del precetto e prestare il fianco a opposizioni agli atti esecutivi.

Modalità di notifica: Ufficiale Giudiziario e PEC

Tradizionalmente, la notifica del precetto veniva effettuata tramite l’Ufficiale Giudiziario, su istanza del creditore (o del suo avvocato munito di poteri di notifica ex L. 53/1994). L’Ufficiale Giudiziario provvede a notificare materialmente l’atto al debitore nelle forme ordinarie: a mano, a mezzo posta, per compiuta giacenza, ecc., secondo i casi previsti (art. 138 e seguenti c.p.c.).

Con l’evoluzione normativa, in particolare dal 2013 in poi, è divenuto possibile per gli avvocati notificare direttamente atti in proprio via PEC. Il precetto rientra tra gli atti notificabili via PEC dall’avvocato, in quanto atto stragiudiziale assimilato agli atti giudiziari. La Riforma Cartabia ha poi reso preferenziale (e in alcuni casi obbligatoria) la notificazione tramite posta elettronica certificata quando il destinatario ha un domicilio digitale registrato. In concreto:

  • Se il debitore è un soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale (es. una società iscritta al Registro Imprese, un professionista iscritto ad albo, un ente pubblico), il creditore deve notificare il precetto via PEC all’indirizzo risultante da pubblici elenchi (INI-PEC o RegInde) salvo risulti impossibile (ad es. casella piena). Questa disposizione si ricava dalla combinazione delle norme sulle notifiche telematiche e dall’intento della riforma di digitalizzare il processo esecutivo.
  • Se il debitore è una persona fisica privata non obbligata ad avere PEC, la notifica tradizionale tramite Ufficiale Giudiziario rimane la via principale, a meno che il creditore non conosca un indirizzo PEC del debitore (facoltativo) o il debitore non abbia eletto domicilio digitale speciale. In mancanza di PEC, si segue la procedura cartacea: consegna a mani, o in caso di irreperibilità, notifica a mezzo posta con raccomandata AR e via dicendo.

Notifica contestuale di titolo e precetto – Quando titolo e precetto sono notificati insieme (come visto, è permesso), di solito si fa una unica notifica. Ciò significa che il creditore prepara un unico plico (cartaceo o digitale) contenente sia la copia autentica del titolo che l’atto di precetto. L’ufficiale o l’avvocato notificatore certificherà di aver consegnato entrambi. Ad esempio, via PEC, l’avvocato invierà un unico messaggio PEC con due allegati: Sentenza.pdf e Precetto.pdf, oppure un PDF unico che li incorpora in sequenza. La relata di notifica dovrà menzionare entrambi i documenti notificati.

Relata di notifica – Che la notifica avvenga a mezzo ufficiale giudiziario o PEC, occorre una relazione di notificazione. Nel caso del precetto, se notifica un ufficiale giudiziario, sarà questi a redigere la relata sull’originale e sulle copie, indicando data e modalità di consegna (a mani proprie al destinatario, o a familiare, o altro, ecc.). Se notifica un avvocato via PEC, questi prepara una relata ai sensi del L.53/94, in cui attesta l’invio alla casella PEC del destinatario e allega le ricevute. Importante: per la validità della notifica via PEC, la giurisprudenza ha richiesto che le ricevute di accettazione e consegna siano conservate in originale (.eml/.msg) per prova. Questa è una cautela probatoria: in sede di eventuale contestazione, il creditore dovrà esibire le ricevute PEC originali che comprovino l’esito positivo della notifica. Un semplice stampato o una PEC priva di firma digitale potrebbe essere contestato; meglio quindi conservare il file.

Notifica in mani proprie o a terzi – Se il precetto è notificato di persona al debitore, il termine di 10 giorni decorre da quel momento. Se il debitore è assente, valgono le regole usuali: consegna a familiare convivente, a persona addetta alla casa, al portiere, ecc., oppure deposito in comune/poste in caso di irreperibilità. Il creditore deve prestare attenzione: se dalla relata risulta una notifica irreperibile relativa (deposito per assenza temporanea), la decorrenza dei termini è posticipata (10 giorni da quando il debitore ritira o dopo la compiuta giacenza). Invece, nella irreperibilità assoluta (destinatario sconosciuto o trasferito), il precetto potrebbe non perfezionarsi affatto se l’indirizzo era sbagliato. In tali casi, occorre eventualmente procedere a nuova notifica all’indirizzo corretto (magari previa ricerca anagrafica).

Notifica durante i termini feriali – Una particolarità: il precetto, quale atto del processo esecutivo, non soggiace alla sospensione feriale dei termini processuali. Ciò significa che i 10 giorni concessi per pagare decorrono anche durante il mese di agosto (diversamente da un termine processuale ordinario che scadendo in agosto slitterebbe a settembre). Anche il termine di efficacia di 90 giorni non è sospeso in agosto. Ad esempio, un precetto notificato il 1° agosto: il debitore avrà tempo fino al 11 agosto (10 giorni pieni) per adempiere, e il creditore potrà iniziare il pignoramento il 12 agosto. L’assenza di sospensione feriale è coerente col fatto che l’esecuzione forzata può proseguire anche d’estate, benché in pratica l’attività di uffici e tribunali rallenti. Su questo punto c’è giurisprudenza consolidata e indicazioni anche divulgative.

Vizi della notifica – Eventuali irregolarità nella notifica del precetto (ad esempio: errore nell’indirizzo, mancata spedizione della raccomandata informativa in caso di notifica art. 140 c.p.c., notifica a mezzo PEC ad indirizzo sbagliato, ecc.) rientrano tra i vizi formali che il debitore può far valere con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), di regola entro 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto. La Riforma, come accennato, tende a limitare l’annullamento dell’atto se il vizio non ha arrecato pregiudizio: ad esempio, una notifica PEC ad un indirizzo PEC non presente nei registri ufficiali potrebbe essere nulla, ma se il debitore l’ha ricevuta e non dimostra alcun danno (ad es. non c’è stata compromissione del diritto di difesa), il giudice dell’opposizione potrebbe dichiarare la sanatoria della nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (raggiungimento dello scopo). Va però valutato caso per caso. In ogni caso, per il creditore è preferibile agire con massima regolarità per non offrire appigli (ad esempio, controllare bene i registri PEC, allegare la documentazione completa della notifica).

Notifica a enti pubblici – Un cenno particolare merita la notifica del precetto a carico della Pubblica Amministrazione. Se il debitore è, ad es., un Ministero, un Comune, una ASL, ecc., la notifica del titolo e precetto segue le regole speciali: l’atto va notificato presso l’Avvocatura dello Stato competente (se in giudizio la PA era così rappresentata) o comunque secondo le norme del Codice di rito per gli enti (artt. 144-146 c.p.c.). Inoltre, per le sentenze di condanna contro P.A., esistono leggi speciali (es. art. 14, D.L. 669/1996 conv. L. 30/1997) che prevedono che il precetto debba essere notificato anche in copia alla Corte dei Conti e che l’esecuzione non possa iniziare prima di 120 giorni. In questa guida focalizzata sul precetto su sentenza in ambito ordinario, basti ricordare che le P.A. godono di un trattamento peculiare: il creditore deve attendere 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (non del precetto) prima di pignorare somme di un ente pubblico, e il precetto va notificato anche agli organi di controllo. Una disattenzione su questi adempimenti rende nullo il pignoramento (non il precetto in sé). Comunque, per la finalità della nostra trattazione, si suppone per lo più un debitore privato (persona o impresa privata).

Prova della notifica – Il creditore deve essere pronto a fornire prova della regolare notifica del precetto (e del titolo). Tale prova consiste: nel caso di notifica tradizionale, nella relazione di notifica firmata dall’Ufficiale Giudiziario sull’originale del precetto (che andrà depositata in caso di successivo pignoramento); nel caso di notifica PEC, nelle ricevute di accettazione e consegna con allegate copie forensi degli atti notificati. Con la digitalizzazione, il deposito di tali prove avverrà tramite portale telematico (Processo Civile Telematico). La Riforma ha chiarito che al giudice dell’esecuzione va esibito il duplicato informatico o copia attestata conforme del titolo esecutivo notificato, quindi ad esempio nel fascicolo esecutivo elettronico verrà caricata la scansione della sentenza notificata con relata, o la copia informatica con attestazione di conformità.

Chiusa la fase di notifica, consideriamo ora l’efficacia del precetto: quanto dura, entro quando iniziare l’esecuzione, e come eventuali eventi (come ricerche di beni o opposizioni) incidono su di essa.


Efficacia e Durata del Precetto: Termini e Scadenze

Una volta notificato, l’atto di precetto mantiene la sua efficacia per un tempo limitato. La legge prevede infatti un termine oltre il quale, se il creditore non ha intrapreso l’esecuzione, il precetto “si spegne” e dev’essere rinnovato. Inoltre, vi è il termine breve (10 giorni) prima del quale il creditore non può procedere. Esistono poi alcune cause di sospensione di questi termini, introdotte dalla Riforma Cartabia per favorire alcune attività preparatorie del creditore. Vediamo i dettagli.

Termine dilatorio di 10 giorni

L’art. 482 c.p.c. stabilisce che l’esecuzione forzata non può iniziare prima che siano decorsi dieci giorni dalla notifica del precetto, a meno che il giudice, con espresso provvedimento su ricorso del creditore, autorizzi a procedere immediatamente (clausola “salva espressa autorizzazione del Presidente del Tribunale”). Dunque, i 10 giorni successivi alla notifica del precetto rappresentano un termine dilatorio minimo concesso al debitore. Durante questo periodo il debitore può:

  • Pagare quanto dovuto ed evitare così il pignoramento.
  • Oppure attivarsi per una composizione (chiedere un piano di rientro, avviare trattative).
  • Oppure valutare azioni di opposizione (pur potendo queste essere proposte anche successivamente, agire prontamente può permettere di chiedere subito misure sospensive prima che inizi l’esecuzione).

Il creditore dal canto suo deve attendere questi 10 giorni prima di iniziare, pena l’illegittimità del pignoramento (un pignoramento eseguito prematuramente è irregolare e annullabile su opposizione).

Eccezione – autorizzazione immediata: In casi eccezionali, su istanza motivata, il Presidente del Tribunale (o un giudice delegato) può autorizzare il creditore a pignorare anche prima dei 10 giorni. Ciò avviene raramente, solo se vi è il fondato timore che il debitore possa nel frattempo sottrarsi all’adempimento (ad esempio, sta per espatriare con i beni, o li sta rapidamente alienando per frodare i creditori). Questa è una tutela del creditore contro comportamenti abusivi del debitore in malafede. In pratica, si deposita ricorso urgente spiegando le ragioni di urgenza, e se accolto si notifica precetto e provvedimento insieme, procedendo subito. Fuori da questo scenario, la regola è attendere.

Dies a quo: Il conteggio dei 10 giorni parte dal giorno successivo alla notifica del precetto. Se la notifica avviene per posta e il plico viene consegnato un certo giorno, si conta da quello successivo. Se avviene a mezzo PEC, dalla data di consegna PEC risultante. Se c’è compiuta giacenza postale, dal termine della giacenza. Non si tiene conto della sospensione feriale: i 10 giorni scorrono anche in agosto. Se il decimo giorno cade festivo, va al primo giorno feriale successivo (per estensione analogica delle regole generali).

Esempio: Precetto notificato il 1° febbraio 2025 -> il debitore ha fino a 11 febbraio compreso per adempiere. Dal 12 febbraio il creditore potrà legittimamente avviare pignoramenti.

Termine di efficacia di 90 giorni (art. 481 c.p.c.)

L’art. 481 c.p.c. prevede che “Il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione”. Questo significa che il precetto ha una “validità” limitata a 90 giorni dalla data in cui è stato notificato, entro i quali il creditore deve compiere almeno un atto esecutivo (tipicamente, notificare un atto di pignoramento) per tenere vivo l’effetto del precetto. Se lascia trascorrere più di 90 giorni senza agire, quell’atto di precetto non può più essere utilizzato: sarà necessario notificarne un altro (precetto rinnovato) prima di procedere all’esecuzione.

Decorrenza e calcolo: Il termine di 90 giorni decorre anch’esso dal giorno successivo alla notifica del precetto. Non subisce sospensioni feriali (il comma unico dell’art. 481 c.p.c. è considerato di natura sostanziale, quindi i 90 gg corrono continui). In caso di notifica a mezzo posta, il termine parte dalla data di ricezione o compiuta giacenza.

Atti esecutivi idonei ad “iniziare” l’esecuzione: Tradizionalmente si riteneva che a iniziare l’esecuzione fosse il pignoramento (atto tipico iniziale). Dunque se il pignoramento è notificato entro i 90 giorni dal precetto, tutto ok; se notificato oltre, il debitore potrebbe eccepire che il precetto era decaduto (e il pignoramento sarebbe nullo). Altri atti esecutivi: atti come l’istanza di vendita o assegnazione vengono dopo il pignoramento, quindi non rilevano per iniziare. L’atto di citazione in opposizione all’esecuzione proposto dal debitore non inizia l’esecuzione, ovviamente. Invece, una domanda di sequestro anticipatorio ex art. 2905 c.c.? Non esattamente esecuzione, bensì cautelare. In sintesi, l’atto significativo è il pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi).

90 giorni e rinnovazione: Se i 90 giorni passano senza pignoramento, il precetto è inefficace e l’ufficiale giudiziario rifiuterà di eseguire il pignoramento su quel precetto “scaduto”. Il creditore può rimediare notificando un nuovo precetto. In tal caso può anche immediatamente procedere al pignoramento, senza aspettare altri 10 giorni, ma a patto che il nuovo precetto faccia riferimento a quello precedente? Su questo punto c’è dibattito: alcuni ritengono che se il precetto scade e se ne fa un altro, occorre comunque aspettare i 10 giorni dal nuovo, perché è una nuova intimazione. La prassi cautelativa è di rispettare sempre i 10 giorni anche nel precetto rinnovato, a meno di specifica urgenza e autorizzazione.

Sospensione del termine di efficacia (novità) – La Riforma Cartabia ha introdotto un’importante modifica: il termine di 90 giorni può essere sospeso in talune circostanze. In particolare, è stato modificato l’art. 481 c.p.c. (tramite l’innesto di un richiamo in art. 492-bis c.p.c.) stabilendo che se il creditore presenta un’istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare, il termine di efficacia del precetto resta sospeso fino a 90 giorni dopo l’esito di tale ricerca. Spieghiamo: l’art. 492-bis c.p.c. consente al creditore di chiedere al Presidente del Tribunale l’accesso alle banche dati (Agenzia Entrate, PRA, Anagrafe conti correnti) per individuare beni intestati al debitore, al fine di scegliere cosa pignorare. Questa procedura può richiedere tempo. La novità (in vigore dal giugno 2023) è che presentando l’istanza di ricerca beni dopo la notifica del precetto, i 90 giorni si congelano dal momento della domanda finché l’ufficiale giudiziario non termina la ricerca e comunica l’esito. Una volta conclusa la ricerca (che sia positiva con beni individuati, o negativa), da quel momento riparte un periodo residuo di 90 giorni per iniziare l’esecuzione. In altre parole, il periodo impiegato per la ricerca telematica non conta ai fini della scadenza del precetto: il creditore non è penalizzato se ha atteso l’esito prima di pignorare.

  • Esempio pratico: precetto notificato il 1° settembre 2024; il creditore l’15 settembre deposita istanza ex art. 492-bis per ricerca beni; l’ufficiale giudiziario ottiene autorizzazione e svolge la ricerca, comunicando l’esito il 15 ottobre 2024. I giorni dal 15 settembre al 15 ottobre non si contano nel computo dei 90 giorni. Dunque, il termine di efficacia del precetto, che normalmente sarebbe scaduto il 30 novembre 2024, è prorogato di 30 giorni (tanti quanti ne ha presi la ricerca) e scadrà il 30 dicembre 2024. In questo periodo ulteriore il creditore potrà iniziare il pignoramento senza dover notificare un nuovo precetto.

Questa innovazione favorisce i creditori diligenti che vogliono trovare i beni giusti da pignorare prima di agire: non rischiano di far scadere il precetto durante la ricerca. È un incentivo all’utilizzo della ricerca telematica dei beni, strumento prezioso soprattutto quando non si conoscono i patrimoni del debitore.

Ricerca telematica dei beni senza autorizzazione – Un’ulteriore facilitazione: se la istanza di ricerca beni è presentata dopo la notifica del precetto e dopo il decorso dei 10 giorni di attesa (ossia non prima, salvo urgenza), non serve più l’autorizzazione del Tribunale. Il creditore può quindi attivare direttamente l’ufficiale giudiziario per consultare le banche dati, senza passare dal giudice, una volta trascorsi i 10 giorni dall’intimazione. L’autorizzazione del giudice resta necessaria solo se si chiede di fare la ricerca prima di notificare il precetto o prima che i 10 giorni siano decorsi (cioè in via anticipata per urgenza). Questo snellimento procedurale, combinato con la sospensione del termine di efficacia, evidenzia la volontà del legislatore di accelerare ed efficientare la fase iniziale dell’esecuzione: il creditore può sapere rapidamente cosa il debitore possiede e agire di conseguenza, senza perdere tempo burocratico né rischio di far scadere il precetto.

Altre cause di sospensione – Oltre al caso di ricerca beni, il termine di 90 giorni può essere sospeso in altre ipotesi previste altrove nel codice. Ad esempio: se il debitore propone opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e ottiene un provvedimento di sospensione dal giudice, quell’ordine di sospensione dell’esecuzione impedisce di iniziare o proseguire il pignoramento finché il giudice non decide. Durante tale periodo, probabilmente il termine di efficacia del precetto rimane sospeso (perché sarebbe ingiusto farne decorrere la scadenza mentre al creditore è inibito di agire). La giurisprudenza applica analogicamente l’art. 296 co.1 c.p.c. (sospensione della esecuzione concordata dalle parti o disposta dal giudice). In ogni caso, se c’è una sospensione giudiziale dell’efficacia esecutiva del titolo o del precetto, i 90 giorni si congelano per quel tempo.

Ulteriore efficacia del precetto dopo il pignoramento

Una volta eseguito il pignoramento entro i 90 giorni, il precetto ha esaurito la sua funzione iniziale. Non occorre reiterare il precetto per gli atti successivi della medesima esecuzione. Ad esempio, se il pignoramento è stato notificato il giorno 60, quell’esecuzione può durare anche oltre i 90 giorni (tipicamente le procedure immobiliari durano anni) senza bisogno di un nuovo precetto, perché l’esecuzione è già iniziata validamente.

Tuttavia, se l’esecuzione iniziata dovesse estinguersi per ragioni varie (es. rinuncia, inattività delle parti, pagamento parziale con rinuncia, ecc.), un eventuale nuovo pignoramento richiederà un nuovo precetto (perché il precetto “consumato” non vale per riavviare un’altra esecuzione). In sintesi: un precetto serve per dare inizio a un singolo processo esecutivo; se quell’esecuzione si chiude, per aprirne un’altra serve un altro precetto.

Schema riepilogativo dei termini chiave:

  • Termine minimo di adempimento: 10 giorni dalla notifica del precetto (dilazione per il debitore). Entro tale termine il creditore non può pignorare (salvo autorizzazione urgente) e il debitore può pagare o reagire.
  • Termine massimo di efficacia: 90 giorni dalla notifica. Entro tale termine va avviato il pignoramento, altrimenti il precetto perde efficacia. Termini non sospesi durante il periodo feriale (1-31 agosto).
  • Sospensione per ricerca beni ex art. 492-bis: se entro i 90gg il creditore chiede la ricerca telematica dei beni dopo i 10gg di rito, il cronometro dei 90gg si ferma dal deposito dell’istanza fino all’esito della ricerca, e riprende poi per almeno 90gg ulteriori.
  • Sospensione per provvedimento giudiziale: se un giudice dispone la sospensione dell’esecuzione (ad esempio accogliendo un’istanza ex art. 624 c.p.c. in opposizione), il termine è sospeso per il periodo indicato dal giudice.
  • Rinnovazione: nuovo precetto richiesto se 90gg decorsi senza esecuzione iniziata, o se la precedente esecuzione è estinta.

Comprendere questi termini è essenziale sia per il creditore (che deve pianificare le azioni in tempi utili), sia per il debitore (che deve sapere entro quanto può attendersi un pignoramento e quando un precetto notificato ha perso efficacia).


Vizi, Nullità e Opposizioni: Tutela del Debitore

Dal punto di vista del debitore, l’atto di precetto è un atto contestabile sia per ragioni formali che sostanziali. La legge offre strumenti di tutela che prendono il nome di opposizioni. È fondamentale distinguere i due principali tipi:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): mira a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, per motivi sostanziali (inesistenza originaria o sopravvenuta del diritto, vizi del titolo esecutivo, avvenuto pagamento, ecc.). In questa sede il debitore può anche contestare aspetti intrinseci del titolo (nei limiti in cui ciò sia ammesso, ad esempio se il titolo è stragiudiziale o se la sentenza è venuta meno) o fatti estintivi successivi.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): diretta a denunciare vizi formali del precetto o di altri atti dell’esecuzione (ad esempio notifica irregolare, errori formali, mancato rispetto delle forme). È un’opposizione “procedimentale” che non contesta il merito del diritto, ma la regolarità formale dell’atto.

Entrambe possono riguardare il precetto: se il debitore ritiene che il precetto sia viziato (ad es. manca un elemento essenziale) oppure che non avrebbe dovuto essergli notificato (ad es. perché il debito non sussiste o il titolo non è efficace), può reagire con l’opposizione appropriata.

Opposizione a precetto: quadro generale

Spesso genericamente si parla di “opposizione a precetto” intendendo qualsiasi reazione giudiziale del debitore contro l’atto di precetto. In realtà, la forma e i termini dipendono dal tipo di vizio lamentato:

  • Se si lamentano “vizi sostanziali” – ad esempio, “Non devo nulla al creditore perché ho già pagato”, oppure “Il titolo esecutivo è venuto meno (es. sentenza cassata in appello)”, oppure “Il titolo non è efficace (es. decreto ingiuntivo opposto e sospeso)”, o ancora “La somma pretesa è eccessiva rispetto al titolo” – allora si tratta di questioni che attengono al diritto di procedere ad esecuzione forzata. Si propone opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Questa può essere proposta prima che inizi l’esecuzione (finché c’è solo il precetto, art. 615 co.1) oppure dopo l’inizio (dopo un pignoramento, art. 615 co.2). Nel caso del precetto su sentenza, di solito sarà prima dell’esecuzione (non avendo ancora pignorato). Si introduce con atto di citazione davanti al giudice competente (Tribunale, se la sentenza è di Tribunale, valore ecc.) e non ha termini perentori particolarmente stringenti – può essere proposta anche oltre i 20 giorni, persino dopo i 90 del precetto, purché prima che la questione venga eventualmente preclusa (ad esempio, se non si è opposto e l’esecuzione è conclusa, ovviamente diventa inutile). In genere però il debitore muove appena riceve il precetto o entro breve.
  • Se si lamentano “vizi formali” – ad esempio, “Il precetto non indica la data di notifica del titolo”, oppure “non è stato indicato il giudice competente come richiesto”, o “è stato notificato a un indirizzo errato”, o “l’importo degli interessi è calcolato male” – sono irregolarità dell’atto di precetto in sé. In questi casi si tratta di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. È un atto di natura reclamo/citazione (a seconda dei casi, ma solitamente un atto di citazione in opposizione agli atti) che va proposto entro 20 giorni dalla notifica del precetto (termine perentorio) se il vizio era conoscibile immediatamente. Competente è il Tribunale del luogo dell’esecuzione (che in fase di solo precetto coincide col luogo di notifica dell’atto, a meno di diversa indicazione, e comunque dal 2024 come visto se non indicato, la competenza va al luogo di notifica).

C’è un sottile confine tra certe contestazioni sostanziali e formali. Ad esempio, contestare che il precetto richiede più del dovuto – è formale (eccedenza quantitativa) o sostanziale (il diritto esiste ma in minor misura)? La giurisprudenza la qualifica come opposizione all’esecuzione per la parte eccedente, perché è come negare il diritto a esigere quella parte (motivo sostanziale). Dunque l’opposizione per importo eccessivo può essere ex art. 615 co.1, senza termini stretti (o comunque il termine è la fine dell’esecuzione). Invece contestare la mancata indicazione di un elemento formale (tipo il giudice competente) è un vizio procedurale puro: 20 giorni ex art. 617.

Riqualificazione da parte del giudice: In ogni caso, se il debitore sbaglia a qualificare, il giudice può riqualificare l’opposizione correttamente. L’importante è esporre i motivi. Ad esempio, Cassazione Sezioni Unite n. 9479/2023 ha affrontato il caso di opposizione avverso un precetto bancario dove il debitore invocava la nullità di clausole contrattuali (fideiussione con clausole forse abusive) senza chiarire bene il vizio; la S.U. ha detto che il giudice dell’esecuzione non è tenuto d’ufficio a trasformare quell’opposizione in qualcos’altro se il debitore non specifica le doglianze. In pratica: le contestazioni del debitore in sede di opposizione devono essere specifiche; se non lo sono, il giudice non ha l’obbligo di andargli in soccorso d’ufficio. Quindi conviene in sede di opposizione motivare chiaramente se si intende far valere un vizio del titolo (es. nullità della fideiussione per clausole anticoncorrenziali) oppure un vizio del precetto (es. mancata trascrizione integrale di un assegno).

Giurisprudenza di merito recente: I tribunali di merito spesso ribadiscono che in caso di precetto fondato su titolo giudiziale non si può rimettere in discussione il contenuto del titolo stesso. Ad esempio, Tribunale di Grosseto sent. n. 993/2024 ha affermato che con l’opposizione ex art. 615 su precetto basato su sentenza non è possibile sindacare la correttezza delle statuizioni della sentenza né ciò che essa ha liquidato, dovendo ritenersi coperte da giudicato. Quindi, se il debitore nel precetto su sentenza lamenta, per dire, che la sentenza ha sbagliato a liquidare interessi o simili, non è questa la sede: quell’errore andava eventualmente corretto con appello o impugnazione, non con opposizione all’esecuzione. In opposizione si può solo far valere fatti successivi (pagamenti post-sentenza, prescrizione sopravvenuta, ecc.) o vizi formali del precetto.

Competenza del giudice: Va ricordato che, per le opposizioni a precetto:

  • L’opposizione ex art. 615 c.p.c. (sostanziale), proposta prima dell’esecuzione, si propone dinanzi al Tribunale competente per materia o valore in base al titolo esecutivo. Normalmente coincide col giudice che ha emesso il titolo (se di primo grado; se è una sentenza di appello o Cassazione, il tribunale competente è quello di merito che avrebbe competenza per l’esecuzione). Spesso, per crediti pecuniari, è competente il tribunale del luogo dell’esecuzione o del debitore perché l’esecuzione andrebbe lì; ma prima dell’esecuzione la norma è un po’ flessibile. Dal 2024, dato l’obbligo di indicare il giudice competente per esecuzione nel precetto, è logico proporre l’opposizione lì.
  • L’opposizione ex art. 617 c.p.c. (formale) va proposta al Tribunale del luogo dove l’esecuzione si svolge o deve svolgersi. Prima che inizi l’esecuzione, il “luogo dell’esecuzione” per un precetto su obbligo di pagamento in denaro è tradizionalmente inteso come il luogo di notifica del precetto (dove è avvenuto l’atto). Anche qui la novità: se il precetto indica il giudice competente per l’esecuzione, quell’ufficio è anche competente per le opposizioni a precetto. Se il creditore l’avesse omesso, la legge stessa dice: opposizione davanti al giudice del luogo di notifica. Quindi per evitare incertezze, il precetto ora dovrebbe togliere i dubbi.

Termini processuali: Una volta introdotta l’opposizione, il giudizio segue il rito ordinario (salvo i casi in cui l’opposizione verte su importi sotto 5.000 euro, in cui potrebbe essere competente il giudice di pace, raramente per precetti da sentenza). La Riforma Cartabia ha accelerato i giudizi di opposizione disponendo che, se sono introdotti col rito ordinario, i termini di costituzione e trattazione sono dimezzati. Ciò significa: se l’opponente cita a giudizio il creditore, tra notifica e prima udienza dovranno intercorrere non 90 ma 45 giorni (art. 163bis c.p.c. dimezzato); il convenuto avrà 10 giorni per costituirsi (anziché 20, ex art. 166 c.p.c.), e i termini per memorie 183 c.p.c. sono anch’essi ridotti della metà. Questo per avere una decisione più rapida e non lasciare la procedura esecutiva in sospeso troppo a lungo.

Sospensione dell’esecuzione: Il debitore che propone opposizione, specie se di merito (615), può chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o del precetto.

  • Se l’opposizione è prima dell’esecuzione iniziata (art. 615 co.1), il debitore può chiedere al tribunale adito un provvedimento urgente che inibisca temporaneamente al creditore di procedere. Il codice non disciplina espressamente come, ma in pratica si propone un ricorso contestuale all’atto di citazione, ai sensi degli artt. 669-quater e 700 c.p.c. oppure ex art. 615 co.1 analogico, per ottenere un’ordinanza di sospensione. Se il giudice la concede per gravi motivi, il creditore dovrà attendere l’esito del giudizio di opposizione (o un’eventuale revoca di tale sospensione) prima di poter pignorare.
  • Se l’opposizione è dopo l’esecuzione iniziata (pignoramento già notificato), allora la richiesta di sospensione va fatta al Giudice dell’Esecuzione (art. 624 c.p.c.) e può essere concessa con ordinanza quando vi è fondato motivo (norma integrata dalla riforma con criteri di valutazione più stringenti). In particolare, il debitore deve dimostrare ragioni serie (es. l’esecuzione appare ingiusta perché ha effettivamente pagato gran parte del debito, o il titolo è stato annullato in appello, ecc.). Il giudice può sospendere l’esecuzione in tutto o in parte.

In entrambi i casi, la sospensione è un potente strumento a favore del debitore, poiché impedisce al creditore di procedere (o di proseguire) – ad esempio, blocca un’asta immobiliare in corso, o impedisce di effettuare un pignoramento presso terzi. D’altro canto, il creditore può chiedere al giudice di subordinare la sospensione a qualche condizione (ad es. cauzione da parte del debitore) se opportuno.

Motivi frequenti di opposizione a precetto (sostanziale):

  • Pagamento già avvenuto o parziale: Il debitore può opporre di aver già pagato tutto o parte del dovuto. Se prova un pagamento totale antecedente il precetto, l’esecuzione è impropria e verrà inibita. Se ha pagato parzialmente, il precetto sarà ridotto (annullamento parziale). Ad es. Cassazione ha detto che il giudice deve limitare il precetto alla parte dovuta, non annullarlo interamente (il che è vantaggioso perché il debitore eviterà costi su quell’eccedenza, ma dovrà comunque pagare la parte dovuta).
  • Rate concordate in precedenza: se c’era un accordo o transazione e il creditore precetta lo stesso, il debitore può far valere tale accordo come pactum de non petendo, bloccando l’esecuzione (se l’accordo è valido come eccezione).
  • Compensazione: se il debitore vanta a sua volta un credito certo, liquido ed esigibile verso il creditore, maturato prima del giudizio concluso dalla sentenza, avrebbe dovuto eccepirlo in quel giudizio. Se invece è successivo, potrebbe tentare di opporlo in sede esecuzione, ma la giurisprudenza è severa: la compensazione giudiziale è difficilmente invocabile dopo un titolo esecutivo, salvo eccezioni.
  • Vizi del titolo: Nel caso di un titolo giudiziale (sentenza), potrebbe verificarsi la situazione particolare in cui quel titolo è caducato. Esempio: la sentenza di primo grado viene eseguita con precetto, ma intanto in appello viene riformata o cassata. Se viene cassata con rinvio e poi il rinvio si estingue, la sentenza originaria perde efficacia ex art. 393 c.p.c. (come visto Cass. 12183/2023 ha affermato che la mancata riassunzione dopo cassazione parziale estingue l’intero processo e caduca il titolo esecutivo giudiziale, rendendo nullo il precetto basato su di esso). Anche un titolo stragiudiziale può essere invalidato: es., un precetto su mutuo fondiario, il debitore potrebbe opporre la nullità della clausola di decadenza dal beneficio del termine o tasso usurario – sarebbero questioni già deducibili nel merito, ma se non discusse prima, difficili da far valere ora se c’è cosa giudicata. Diverso se il titolo è un decreto ingiuntivo non opposto: in opposizione tardiva si possono dedurre nullità non rilevabili prima.

Motivi frequenti di opposizione agli atti (formale):

  • Mancata indicazione di elementi obbligatori: se il creditore avesse omesso una delle indicazioni oggi obbligatorie (parti, titolo, data notifica titolo, intimazione 10gg, giudice competente, firma, ecc.), il precetto è affetto da nullità. Tali nullità vanno fatte valere entro 20 giorni. Ad esempio, un precetto che non riporti la data di notifica del decreto ingiuntivo o sentenza su cui si fonda, è tradizionalmente considerato nullo, ma sanabile se non opposto tempestivamente. Con la riforma, se manca il giudice competente, l’effetto è di spostare la competenza dell’eventuale opposizione, ma il precetto in sé rimane valido (legge non dice che è nullo; tuttavia il debitore potrebbe opporsi lamentando l’irregolarità e chiedendo sanzione spese, ma la norma di per sé risolve con disciplina competenza).
  • Notifica nulla o irregolare: ad esempio precetto notificato a soggetto sbagliato, o a un luogo non riferibile al debitore, o in violazione di norme sulla PEC (invio a PEC non risultante da registri, ecc.). Se la notifica non ha raggiunto lo scopo (debitor non ne è venuto a conoscenza) magari solleva il vizio tardivamente, se invece lo sa e agisce entro 20 giorni, può far annullare il precetto e far ripartire da zero la controparte.
  • Difetto di legittimazione o procura: se il precetto è sottoscritto da un avvocato senza valida procura alle liti, si discute se sia nullo. La Cassazione (in passato, es. Cass. 15217/16) tende a dire che la mancata allegazione della procura in copia notificata è un vizio formale sanabile. Quindi, se nel precetto notificato non c’era la copia della procura all’avvocato, il debitore può opporre l’irregolarità entro 20 giorni, ma se non lo fa l’atto è valido.
  • Mancata o incompleta trascrizione del titolo quando richiesta: caso particolare evidenziato di recente: precetto su assegno bancario/circolare: la legge assegni richiede che se si procede su un assegno, nel precetto se ne trascrivano integralmente gli estremi (fronte/retro per vedere girate). La Cassazione nel 2024 ha stabilito che la omessa trascrizione integrale del titolo (assegno non trasferibile), in quanto impedisce al debitore di verificare se l’intimante è legittimato (controllo di girate), comporta la nullità del precetto che può essere fatta valere con opposizione agli atti senza necessità di allegare uno specifico pregiudizio. Questo è un esempio dove la forma ha una ragione sostanziale (verifica girate) e dunque la mancanza viene punita con nullità intrinseca (non serve provare il pregiudizio, è evidente perché il debitore potrebbe non sapere se il creditore è ancora titolare dell’assegno).
  • Importo erroneo ma frazionabile: se il precetto contiene un errore di calcolo o pretende voci non dovute (es. interessi maggiori, spese non spettanti), come accennato la giurisprudenza consente l’annullamento parziale. Tuttavia, il debitore deve comunque attivarsi se vuole contestare quelle voci: idealmente, entro 20 giorni ex 617 se vuole bloccare subito l’efficacia per la parte contestata. Se non lo fa e paga solo la parte che ritiene giusta, rischia di subire esecuzione per il resto e potrà poi in opposizione far valere l’eccedenza non dovuta. La Cassazione 2024 n.20238 ha sottolineato che il giudice di merito che aveva revocato tutto il precetto per un errore sugli interessi ha sbagliato: doveva mantenerlo valido per il resto. Quindi il debitore sappia che anche se c’è un vizio su importi, ciò non azzera per forza l’atto.

Esiti delle opposizioni: Se l’opposizione a precetto viene accolta:

  • in caso di opposizione all’esecuzione, il tribunale dichiarerà non fondato il diritto del creditore di procedere (totalmente o parzialmente). Ciò comporta tipicamente l’annullamento del precetto (in toto o in parte) e l’inibitoria a procedere esecutivamente per la parte di credito non dovuta. Se un’esecuzione era iniziata, verrà estinta.
  • in caso di opposizione agli atti, il giudice dichiarerà la nullità del precetto (o l’inesistenza, a seconda del vizio). Il creditore potrà eventualmente rimediare notificando un nuovo precetto corretto, ma perderà tempo e pagherà le spese.

Se l’opposizione viene rigettata, l’esecuzione potrà proseguire. Spesso il giudice dell’opposizione in caso di rigetto, ai sensi dell’art. 616 c.p.c., può condannare l’opponente alle spese e stabilire che l’esecuzione prosegua (con eventuale caducazione di provvedimenti di sospensione). Le riforme recenti richiedono decisioni più rapide anche su questo, per non dilatare i tempi.

Strumenti alternativi per il debitore: Oltre all’opposizione giudiziale, non dimentichiamo che il debitore può valutare soluzioni stragiudiziali:

  • Accordo col creditore: come accennato, può offrire spontaneamente un piano di rientro o transazione. Se il creditore accetta e ridilaziona, meglio mettere per iscritto e prevedere che l’esecuzione resti sospesa in attesa dei pagamenti, e che in difetto il creditore potrà riprendere senza nuova intimazione (accordo del genere è valido come pactum de non exequendo temporaneo).
  • Procedura da sovraindebitamento: se il debitore è una persona o piccola impresa in grave difficoltà con più debiti, potrebbe accedere a procedure concorsuali minori (piani di ristrutturazione del debito ex Codice della Crisi) che, se ammesse dal tribunale, sospendono le azioni esecutive individuali. Ad esempio, il piano del consumatore o procedura di composizione negoziata hanno misure protettive che bloccano i precetti/pignoramenti durante la trattativa. Questo esula dal merito del singolo precetto, ma è uno scenario da considerare se il debitore vede arrivare precetti multipli insostenibili.
  • Attendere e poi reagire in sede esecutiva: il debitore potrebbe, per strategia, non opporsi al precetto (soprattutto se ha perso i termini per farlo) e aspettare il pignoramento, per poi contestare in quella sede eventuali irregolarità. Ad esempio, se non è intervenuto entro 20 gg su un vizio formale, perde quell’eccezione. Ma su questioni sostanziali, finché l’esecuzione non è conclusa può anche opporsi dopo (art. 615 co.2). Questo però comporta subire intanto il pignoramento.

Punto di vista del debitore: consigli pratici

Dal lato pratico, un debitore che riceve un precetto su sentenza dovrebbe:

  1. Verificare attentamente l’atto: controllare che contenga tutte le indicazioni richieste (proprio nome corretto, importi esatti, riferimento alla sentenza, data notifica titolo, termini ecc.). Ogni anomalia o difetto va segnalata subito al proprio legale per valutare se fare opposizione agli atti.
  2. Confrontare l’importo con il titolo: assicurarsi che il creditore non richieda più di quanto la sentenza preveda. Tenere conto di interessi (legali dal giorno di mora o sentenza, interessi moratori se titolo commerciale, eventuali interessi maggiorati se ritardo ex D.lgs 231/2002 per transazioni commerciali, ecc.). Se la sentenza liquidava spese legali, verificarne l’inclusione. Se qualcosa appare non dovuto (es. interessi calcolati fino a data futura, o spese non documentate), potrebbe essere ragione per contestare.
  3. Controllare lo stato del titolo: se la sentenza è stata impugnata o sospesa, verificare se sia intervenuta ad es. una sospensiva in appello. Se sì, il titolo non dovrebbe esser eseguito, e si può opporre l’esecuzione con ottime probabilità (il titolo sospeso non dà diritto di precetto). Se addirittura la sentenza è stata riformata o cassata, il precetto è illegittimo.
  4. Valutare pagamenti effettuati: se si è già pagato in parte al creditore o se questi ha già incassato qualcosa (es. pignoramento presso terzi in altro procedimento), evidenziare la circostanza. Un pagamento parziale comporta decurtazione del precetto; se il creditore l’ha ignorato può doverne rispondere in spese.
  5. Tempestività: per i vizi formali, agire entro 20 giorni con opposizione ex art.617. Quindi non attendere troppo: appena ricevuto il precetto, contattare un avvocato (se non se ne ha già uno) e far valutare i profili di nullità.
  6. Richiesta di sospensione: se si decide di opporsi, considerare di chiedere subito (anche inaudita altera parte) la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Ad esempio, se il titolo è un decreto ingiuntivo non definitivo e si eccepisce un grave vizio, il giudice potrebbe sospendere la provvisoria esecutorietà ex art. 615 co.1. O se il titolo è una sentenza appellata, magari l’appello pendente con istanza 283 c.p.c. può portare a sospensione in appello e intanto chiedere sospensione anche nel frattempo.
  7. Dialogo con il creditore: parallelamente, nulla vieta di contattare la controparte per vedere se c’è margine di accordo. Spesso i creditori (soprattutto banche, aziende) possono accettare una transazione sul precetto (ad esempio uno sconto per pagamento immediato, o una dilazione breve in cambio di ritiro della procedura). Attenzione però a muoversi in fretta: l’orologio scorre e dal giorno 11 il creditore può pignorare.
  8. Non ignorare il precetto: l’errore peggiore per il debitore è far finta di nulla. Trascorsi i 10 giorni, se non ha né pagato né reagito, potrebbe trovarsi il conto corrente bloccato o l’ufficiale giudiziario a casa senza ulteriore avviso. Il precetto è già quell’“ultimo avviso”: dopo, si passa ai fatti.

In sintesi, il precetto è un atto da prendere con la massima serietà. Fornisce al debitore indicazioni utili (grazie alle riforme, oggi anche su giudice competente e possibili soluzioni), ma impone anche scadenze stringenti. Dal canto suo, il creditore deve redigerlo con cura per non subire ritardi: come evidenziato da un commentatore, “il creditore deve prestare maggiore attenzione alla redazione dell’atto di precetto per evitare contestazioni, mentre il debitore ha più strumenti per difendersi”. La riforma in sostanza mira a un equo bilanciamento: rapidità per il creditore diligente, e trasparenza/tutela per il debitore meritevole.


Esempi Pratici e Simulazioni

In questa sezione proponiamo alcune simulazioni concrete per illustrare meglio come funziona l’atto di precetto su sentenza nella pratica, con numeri e scenari tipici.

Esempio 1: Precetto su sentenza di pagamento – calcolo di interessi e spese

Scenario: Tizio ottiene dal Tribunale di Roma una sentenza di condanna contro Caio al pagamento di €50.000 oltre interessi e spese legali. La sentenza è pubblicata il 10 gennaio 2024. Caio non paga spontaneamente, e la sentenza diventa definitiva (nessun appello). Il 1° luglio 2024 l’avvocato di Tizio predispone l’atto di precetto.

Dati aggiuntivi: La sentenza prevedeva interessi legali dal giorno della domanda (1° giugno 2022) al saldo, e ha liquidato spese di lite in €3.000. La sentenza è stata notificata a Caio in data 1° marzo 2024.

Calcolo importi al 1° luglio 2024:

  • Capitale: €50.000,00
  • Interessi legali: tasso legale 2022 (1,25%), 2023 (5%) e 2024 (5%) – calcolo su €50.000 dal 1/6/2022 al 1/7/2024 (circa 2 anni e 1 mese). Facciamo approssimativamente:
    • 2022 (7 mesi a 1,25%): €50.000 * 0,0125 * 7/12 ≈ €364;
    • 2023 (12 mesi a 5%): €50.000 * 0,05 = €2.500;
    • 2024 (6 mesi a 5%): €50.000 * 0,05 * 6/12 = €1.250.
    • Totale interessi€4.114 (sommando i periodi).
  • Spese legali del giudizio: €3.000 (come da sentenza).
  • Spese di precetto: il legale di Tizio stima:
    • Contributo unificato per esecuzione (se dovesse iscrivere a ruolo il pignoramento): per €50k, C.U. €278 (ma non dovuto per il precetto in sé, solo se pignora; comunque può includerlo come spesa prevedibile).
    • Marca da bollo e diritti notifica: €27.
    • Compenso avvocato per il precetto (tariffe forensi): ad esempio €300.
    • Totale spese precetto stimate: €27 + €300 = €327 (non includiamo il contributo per ora se non ancora speso).
  • Totale intimato = 50.000 + 4.114 + 3.000 + 327 = €57.441,00.

Il precetto verrà redatto indicando analiticamente queste voci. Ad esempio, nella parte finale potrebbe apparire una tabella o elenco come:

“Somma dovuta in forza del titolo: €50.000,00;
Interessi legali dal 1/6/2022 al 1/7/2024: €4.114,00;
Spese legali liquidate in sentenza: €3.000,00;
Totale parziale: €57.114,00.
Spese della presente intimazione, fra cui notifica e compenso legale: €327,00;
Totale generale intimato: €57.441,00.”

Il precetto intimerà Caio a pagare €57.441 entro 10 giorni dalla notifica, avvertendo che in mancanza si procederà a pignoramento. Indicherà come giudice competente “il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione” e che Caio potrà eventualmente proporre opposizione avanti a tale tribunale. Inoltre, inserirà l’avviso che trascorsi 10 giorni si potrà pignorare stipendio, conto, beni di Caio. Opzionalmente, potrà menzionare che Caio può contattare il creditore per concordare un pagamento rateale ed evitare l’esecuzione.

Dinamica successiva: Caio riceve il precetto il 5 luglio 2024. Da quel momento ha tempo fino al 15 luglio 2024 per adempiere (10 giorni). Se paga l’intera somma entro quella data, l’avvocato di Tizio dovrà dare quietanza e non procedere oltre. Se Caio non paga, dal 16 luglio Tizio può far notificare un atto di pignoramento (presso terzi, ad esempio al datore di lavoro di Caio, oppure mobiliare, ecc.). Se Tizio agisce entro il 2 ottobre 2024 (90 gg dal 5 luglio), il precetto è ancora valido. Se procrastina oltre tale data, dovrà rifare il precetto.

Caso variante: supponiamo che Caio abbia nel frattempo già versato spontaneamente €10.000 a Tizio il 1° febbraio 2023 (dopo la sentenza ma prima del precetto). All’atto del precetto, l’avvocato di Tizio dovrebbe decurtare quell’importo. Quindi capitale residuo €40.000, interessi calcolati su residuo e nota che €10k pagati tal data. Se invece Tizio precetta comunque per intero €50.000, Caio avrà sicura ragione per opporsi: l’importo è in parte non dovuto. Un’opposizione al precetto in tal caso porterebbe all’annullamento parziale: il giudice dichiarerebbe non dovuti quei €10.000 già pagati e le relative quote di interessi, e confermerebbe il precetto solo per €40.000 + accessori. Inoltre, Caio otterrebbe spese legali a suo favore per l’opposizione. Questo esempio mostra quanto sia importante per il creditore aggiornare gli importi considerando eventuali pagamenti ricevuti, per non incorrere in opposizioni e ritardi.

Esempio 2: Opposizione del debitore e sospensione dell’esecuzione

Scenario: Consideriamo Tizio che ha intimato precetto a Caio nel Esempio 1. Caio non ha pagato entro 10 giorni e Tizio il 20 luglio 2024 ha notificato pignoramento presso terzi (sul conto corrente di Caio). Caio però ritiene di avere motivi validi per opporsi: afferma di avere un credito compensabile verso Tizio di €5.000 da un altro affare, e lamenta che il tasso di interesse applicato è sbagliato (magari sostiene dovrebbero essere interessi legali al 3% e non 5%).

Azione del debitore: Caio tramite il suo avvocato propone il 30 luglio 2024 un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale di Roma, citando Tizio. Nell’atto di citazione in opposizione espone:

  • Di aver un credito di €5.000 verso Tizio da contratto X, maturato prima della sentenza, che non era stato eccepito nel giudizio (qui c’è un problema: andava eccepito prima, quindi dubbi sulla proponibilità, ma Caio ci prova come “fatto estintivo”).
  • Che il precetto contiene €4.114 di interessi, ma secondo i suoi calcoli sarebbero €3.000 (ad esempio contesta il tasso del 5% per tutto il 2023 perché il suo giudizio era soggetto a interessi processuali diversi).

Contestualmente Caio chiede sospensione ex art. 624 c.p.c. al giudice dell’esecuzione, poiché il pignoramento è già pendente (presso terzi, banca X con udienza di assegnazione fissata il 15 settembre 2024).

Sviluppo: Il giudice dell’esecuzione esamina l’istanza di sospensione. Valuta che:

  • La compensazione di €5.000 appare prima facie non opponibile (perché non eccepita in causa e non certa incontestata).
  • L’errore sul tasso di interesse potrebbe esserci oppure no (bisognerà vedere; se i 5% sono effettivamente di legge per quell’anno, Caio sta sbagliando, ma se aveva ragione su altro tasso?).
    Comunque, la posizione di Caio non sembra solidissima, ma potrebbe non essere del tutto infondata sulla quantificazione.

Il giudice, nell’incertezza, rigetta la sospensione (non ravvisa gravi motivi evidenti) e l’esecuzione prosegue. Il 15 settembre 2024 l’udienza di pignoramento presso terzi si celebra: Tizio ottiene dal giudice l’assegnazione delle somme pignorate sul conto di Caio fino a concorrenza del credito (diciamo Caio aveva €30.000 sul conto; il giudice ne assegna €30.000 a Tizio, il resto rimane impagato per ora).

Intanto però l’opposizione all’esecuzione andrà avanti con il rito ordinario (velocizzato), e probabilmente nel 2025 il Tribunale deciderà: quasi certamente respingerà la compensazione (perché coperta da giudicato implicito) e confermerà che gli interessi erano giusti. Quindi Caio avrà perso l’opposizione e Tizio potrà continuare per il saldo (€27k circa rimasti dopo i €30k assegnati). Caio sarà condannato a pagare ulteriori spese legali.

Variante: Se Caio avesse avuto un motivo forte, ad es. la sentenza di Tizio nel frattempo è stata impugnata in appello e la Corte d’Appello il 10 luglio 2024 ha sospeso l’esecutorietà della sentenza (ex art. 283 c.p.c.), allora Caio in data 11 luglio avrebbe potuto depositare in Tribunale un’opposizione ex art.615 esibendo l’ordinanza di sospensione. In tal caso, anche se Tizio avesse pignorato il 20 luglio, Caio avrebbe rapidamente (magari il 25 luglio) ottenuto dal giudice dell’esecuzione la sospensione dell’esecuzione per la presenza di un titolo sospeso. L’esecuzione si sarebbe arrestata (conto sbloccato, ecc.). Tizio a quel punto dovrebbe attendere l’esito dell’appello; se alla fine la sentenza viene confermata, potrà fare un nuovo precetto e riprendere (ma quel pignoramento decade intanto). Questo mostra come un debitore deve sfruttare immediatamente eventi come la sospensiva in appello per bloccare i precetti.

Esempio 3: Uso della ricerca telematica beni e sospensione del termine

Scenario: Mario vince causa contro Acme Srl con sentenza esecutiva per €100.000 a gennaio 2024. Sa che Acme Srl potrebbe avere beni sparsi (conti, crediti). Notifica precetto ad Acme il 2 aprile 2024, ma non conosce bene dove colpire.

Azione: Il 20 aprile 2024 (dopo i 10 gg dal precetto) Mario presenta al Tribunale istanza (oggi non serve più autorizzazione perché è dopo i 10gg) all’Ufficiale Giudiziario per ricerca telematica dei beni di Acme Srl. L’ufficiale accede ai database: entro il 10 maggio ottiene info da Agenzia Entrate (rileva che Acme ha un capannone a Latina e due conti correnti), PRA (nessun veicolo di valore), Anagrafe conti (i due conti sono presso Banca X e Y, con saldi significativi).

Comunica a Mario l’esito il 10 maggio 2024. A questo punto sono passati 38 giorni dalla notifica del precetto. Normalmente il precetto sarebbe scaduto il 1° luglio 2024. Ma grazie alla norma, dal 20 aprile al 10 maggio il termine è rimasto sospeso. Quindi i 90 giorni ricominciano a decorrere dal 10 maggio, o meglio, da quella data Mario ha ancora 90 giorni pieni (così sembra formulata la norma: “sino al decorso di 90 giorni dal provvedimento del presidente del tribunale” – in pratica danno 90 gg dalla fine della ricerca). Quindi il precetto di Mario sarà valido fino al 8 agosto 2024 circa (90 gg da 10 maggio).

Mario a questo punto, grazie alle informazioni, sceglie di pignorare i conti correnti (piuttosto che il capannone che sarebbe più lungo da vendere). Entro giugno 2024 notifica i pignoramenti presso Banca X e Y. Così ha utilizzato bene lo strumento: non ha perso efficacia il precetto e ha mirato ai beni giusti.

Senza la riforma, Mario avrebbe dovuto magari tentare un pignoramento “al buio” per bloccare i 90gg, oppure rifare precetti. Ora invece ha potuto attendere l’esito delle ricerche con calma.

Esempio 4: Precetto nullo per vizio formale e sue conseguenze

Scenario: Beta Srl vanta €20.000 da Alfa Srl in base a un decreto ingiuntivo definitivo. L’avv. di Beta notifica precetto il 1° marzo 2025 ad Alfa Srl, però commette un errore: nel precetto non indica il giudice competente per l’esecuzione (dimentica la nuova previsione dell’art. 480 c.p.c.). Inoltre non inserisce l’avvertimento sul pignoramento (atto redatto su vecchio modulo non aggiornato).

Alfa Srl riceve il precetto e nota queste mancanze. Cosa può fare? Secondo il nuovo art. 480 c.p.c., la mancata indicazione del giudice competente comporta che Alfa potrebbe proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. dinanzi al giudice del luogo di notifica (poniamo: notifica avvenuta a Bologna, quindi Tribunale di Bologna). Alfa Srl ha 20 giorni dalla notifica, quindi entro il 21 marzo 2025, per depositare l’opposizione formale.

L’atto di Alfa chiederà di dichiarare nullo il precetto per violazione dell’art. 480 c.p.c. (mancata indicazione giudice e nessun avviso pignoramento). Il giudice, con ogni probabilità, accoglierà l’opposizione: l’omissione del giudice competente è contraria al comma 3 art.480 come modificato, e l’avviso sul pignoramento è richiesto (sebbene non testualmente sanzionato da nullità, è un’importante novità informativa, la cui omissione potrebbe essere vista come violazione del dovere di chiarezza, comunque sommabile all’altro vizio).

Esito: il Tribunale di Bologna in aprile 2025 dichiara nullo il precetto. Beta Srl dovrà rifarlo correttamente (perdendo tempo e pagando spese legali a Alfa Srl per l’opposizione, magari €2.000).

In parallelo: Se Beta Srl, ignorando l’opposizione (o prima di conoscerla), avesse iniziato ugualmente un pignoramento entro i 90 giorni, quell’esecuzione verrebbe anch’essa colpita dalla pronuncia di nullità del precetto, perché il precetto è l’atto presupposto: un pignoramento eseguito in base a precetto nullo è a sua volta nullo. Quindi Beta si ritroverebbe dover ricominciare da capo.

Questo esempio evidenzia come i creditori devono aggiornare i modelli di precetto alle novità, onde evitare simili incidenti. L’avvocato di Beta Srl avrebbe dovuto aggiungere: “Giudice competente all’esecuzione: Tribunale di ______” e “Avvertimento: decorsi 10 giorni si procederà a pignoramento…”.

Conclusione pratica: Per evitare tale scenario, Beta Srl d’ora in avanti userà un formulario aggiornato e quell’avvocato probabilmente non dimenticherà più di inserire quelle clausole.


Formulari e Modelli di Atti

Di seguito presentiamo alcuni fac-simile di atti inerenti al precetto su sentenza: un modello di atto di precetto, un modello di atto di opposizione a precetto e uno schema di istanza di sospensione. Si tratta di tracce orientative, da adattare ai casi concreti. I formulari rispettano le indicazioni normative aggiornate al 2025.

Modello 1 – Atto di Precetto su Sentenza Civile

(Da notificarsi unitamente a copia conforme della sentenza)

**ATTO DI PRECETTO**

**Creditor**: ABC S.p.A., C.F. 12345678901, con sede in Milano, Via Roma n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, **creditore procedente**, elettivamente domiciliata in Milano, Via Verdi n.2, presso lo studio dell’Avv. Mario Rossi (C.F. RSSMRA80A01F205X, fax …, PEC mario.rossi@ordineavvocatimilano.it) che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del titolo esecutivo in epigrafe;

**Debtor**: XYZ S.r.l., C.F. 09876543210, con sede in Roma, Viale Italia n.10, in persona del legale rappresentante pro tempore, **debitore intimato**.

**Titolo esecutivo**: Sentenza n. 123/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 15/07/2023, definitiva e munita di formula esecutiva ai sensi di legge (copia conforme notificata il 10/09/2023).

* * *

La creditrice procedente, come sopra rappresentata, **PREMESSO**:
- che con la suddetta sentenza **il Tribunale di Milano ha condannato** la società debitrice XYZ S.r.l. al pagamento in favore di ABC S.p.A. della somma di €50.000,00 oltre interessi legali dal 01/01/2021 al saldo e spese di lite €3.000,00;
- che detta sentenza è passata in giudicato, essendo decorso il termine per impugnare;
- che la sentenza è stata **notificata** alla debitrice in forma esecutiva in data 10/09/2023;
- che ad oggi la società debitrice **non ha provveduto** al pagamento di quanto dovuto;
- che pertanto ABC S.p.A. intende procedere ad esecuzione forzata nei confronti di XYZ S.r.l. per il recupero coattivo del credito;

**Tutto ciò premesso**, la sottoscritta ABC S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., **INTIMA e FA PRECETTO** a XYZ S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., di **pagare** entro e non oltre **10 giorni** dalla notifica del presente atto la somma complessiva di **€55.432,00** (di cui si sotto specifica il dettaglio), oltre interessi maturandi e spese occorrende, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata sui beni della debitrice ai sensi degli artt. 491 e seguenti c.p.c. (pignoramento mobiliare, immobiliare e/o presso terzi).

**Dettaglio delle somme dovute**:
- Capitale dovuto in base alla sentenza: €50.000,00;
- Interessi legali sul capitale dal 01/01/2021 al 30/09/2023: €2.432,00;
- Spese legali del giudizio liquidate in sentenza: €3.000,00;
- **Totale**: €55.432,00.

**Giudice competente**: Si indica ai sensi dell’art. 480 c.p.c. quale giudice territorialmente competente per l’esecuzione forzata il **Tribunale di Roma**, stante che la presente intimazione viene notificata presso la sede della debitrice in Roma (luogo ove potrà iniziare l’esecuzione).

**Opposizione**: Si avverte la parte debitrice che, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., ha facoltà di proporre eventuale opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi avanti al suddetto Tribunale competente entro i termini di legge, ove ne ricorrano i presupposti, e di farsi assistere a tal fine da un difensore.

**Domicilio del creditore**: Poiché la parte istante è qui rappresentata da difensore, le notifiche e comunicazioni alla medesima avverranno presso il domicilio eletto e l’indirizzo PEC indicati in epigrafe. *[Se il creditore fosse persona fisica senza avvocato: “dichiara ai sensi dell’art. 480 co.3 c.p.c. la propria residenza in … (indirizzo nel circondario del Tribunale competente) e indica il seguente indirizzo PEC per le notifiche: ...”]*.

**Possibilità di accordo**: La debitrice è invitata a contattare la creditrice, tramite il sottoscritto difensore, qualora intendesse **concordare un piano di pagamento rateale** del debito residuo; l’eventuale accordo formalizzato potrà sospendere l’avvio dell’esecuzione.

Si allega: copia conforme attestata della sentenza titolo esecutivo.

Milano/Roma, lì __ (luogo e data di redazione)

*Avv. Mario Rossi, per ABC S.p.A.* **(firma)**

Note: Il modello sopra illustra tutti gli elementi: intestazione delle parti con i dati (in un atto reale su carta intestata non si userebbe markdown, qui è per chiarezza), preambolo con titolo e notifiche, intimazione chiara con termine 10gg, avvertimenti sul pignoramento e sulle opposizioni, indicazione del giudice competente per l’esecuzione (Tribunale di Roma in questo esempio), e dettaglio somme. Abbiamo anche incluso un paragrafo sulla possibilità di un piano rateale ed evidenziato dove inserire il domicilio digitale se necessario. In pratica, un precetto ben fatto nel 2025 dovrebbe apparire simile.

Modello 2 – Atto di Opposizione a Precetto (opposizione ex art. 615 c.p.c. ante esecuzione)

(Si propone con atto di citazione davanti al tribunale competente)

**ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE (ex art. 615 c.p.c.)**

***Tribunale di Roma*** – Atto di citazione per ABC S.p.A. c/ XYZ S.r.l. (R.G. n. …/2025)  
**Opponente (debitore)**: XYZ S.r.l., C.F..., con sede in Roma…, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. ***Giulia Bianchi*** (C.F..., PEC ..., tel ...) ed elettivamente domiciliata in ..., giusta procura in calce al presente atto.  
**Opposto (creditore)**: ABC S.p.A., C.F..., con sede in Milano…, in persona del legale rappresentante pro tempore, *opposta* nel presente giudizio, da intendersi elettivamente domiciliata presso l’avv. Mario Rossi (C.F..., PEC ...) difensore che ha sottoscritto il precetto opposto.

**Oggetto**: Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso atto di precetto notificato il 01/03/2025.

**Fatti e svolgimento**:  
- In data 01/03/2025 la società opponente XYZ S.r.l. ha ricevuto, presso la propria sede in Roma, notifica di atto di precetto datato 25/02/2025 ad istanza di ABC S.p.A., per la somma complessiva di €20.000,00 oltre spese, fondato sul decreto ingiuntivo n. 555/2024 Tribunale di Milano, munito di esecutorietà in data 10/12/2024.  
- L’atto di precetto intimava il pagamento entro 10 giorni, decorso il quale minacciava esecuzione forzata.  

**Motivi di opposizione**:  
1. **Inesistenza parziale del credito per intervenuto pagamento compensativo** – L’opponente deduce che il credito di ABC S.p.A. oggetto di precetto è **insussistente** per una quota di €5.000,00, avendo la medesima ABC S.p.A. un debito verso XYZ S.r.l. maturato anteriormente, per forniture non pagate, che l’odierna opponente ha già più volte eccepito in compensazione. In particolare, XYZ S.r.l. vantava un credito di €5.000,00 da fattura n. 10 del 2023 nei confronti di ABC S.p.A.: tale credito, certo, liquido ed esigibile già prima del decreto ingiuntivo opposto, deve ritenersi compensato con equivalente parte del credito di ABC S.p.A. Ne consegue che residuerebbe al più un importo di €15.000,00.  
2. **Erronea determinazione degli interessi** – In ogni caso, il precetto indica €1.200,00 per interessi, somma che appare calcolata in eccesso. Infatti, il decreto ingiuntivo ingiungeva interessi legali dal 01/06/2024, ma al tasso legale vigente (5% annuo); l’opponente ha conteggiato interessi dovuti pari a circa €1.000,00, sicché l’importo di €1.200,00 risulta non dovuto per €200,00.  
3. **Abuso del processo esecutivo** – L’opponente evidenzia che la creditrice aveva inizialmente concordato informalmente un’attesa di 60 giorni per un possibile accordo di saldo e stralcio, salvo poi notificare precetto immediatamente; tale condotta appare contraria ai doveri di buona fede. (sebbene questo punto sia più etico che giuridico, si segnala per completezza).

**In diritto**:  
– Si configurano gli estremi dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che vengono contestati sia il **quantum** dovuto (in parte non dovuto per compensazione e per errore di calcolo) sia, per la parte compensata, il **diritto stesso a procedere ad esecuzione** (essendo il credito estinto per compensazione legale, ex art. 1243 c.c.).  
– La giurisprudenza ha chiarito che la compensazione è opponibile in sede esecutiva quando il credito in compensazione non sia stato precedentemente dedotto solo se provatosi successivamente o sfuggito senza colpa; nel caso di specie, l’opponente ritiene sussistente la compensazione almeno come **compensazione impropria** meritevole di esame in questa sede. In ogni caso, la parte di precetto relativa a importi non dovuti va annullata, restando inefficace la relativa intimazione:contentReference[oaicite:131]{index=131}.  
– Quanto agli interessi, l’opponente invoca il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la **corrispondenza tra quanto intimato e quanto risultante dal titolo esecutivo**: qui vi è difformità (interessi maggiorati), che legittima l’opposizione e la riduzione del precetto alla parte giusta.  
– Sul punto dell’abuso, si richiama il generale principio di buona fede; sebbene non infici formalmente l’atto, la condotta di controparte potrà rilevare ai fini delle spese.

**Competenza**: È competente il Tribunale di Roma in quanto foro del luogo dell’esecuzione minacciata (precetto notificato a Roma) e giudice dell’esecuzione individuato ex art. 480 c.p.c. e 615 c.p.c.

**Istanza di sospensione**: Stante la fondatezza delle ragioni esposte sub 1) e 2) (almeno limitatamente alla parte di €5.200,00 non dovuta), si chiede ai sensi dell’art. 615 co.1 c.p.c. la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e/o del precetto opposto, al fine di evitare un’esecuzione per importi non dovuti. L’urgenza è motivata dal fatto che la creditrice potrebbe in ogni momento iniziare un pignoramento, anche per la parte contestata, causando pregiudizio all’opponente.

**Tutto ciò premesso**, XYZ S.r.l., come sopra rappresentata, cita ABC S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., a comparire innanzi al Tribunale di Roma, Giudice designando, all’udienza del __ (***data a 4-6 mesi, dimezzata ex art. 618 c.p.c.***) ore di rito, invitandola a costituirsi nel termine di legge (ex artt. 166 e 167 c.p.c., dimezzati) e con l’avvertimento che la mancata costituzione potrebbe comportare le decadenze ex art. 167 e 171 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

**Conclusioni**:  
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:  
- **In via preliminare e d’urgenza**, sospendere l’efficacia esecutiva del precetto notificato in data 01/03/2025 a XYZ S.r.l. da ABC S.p.A., anche limitatamente all’importo di €5.200,00 o alla somma ritenuta non dovuta, ex art. 615 co.1 c.p.c.;  
- **Nel merito**, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall’opponente alla opposta, quantomeno limitatamente all’importo di €5.000,00 a titolo di capitale ed €200,00 a titolo di interessi, e per l’effetto dichiarare **parzialmente nullo e/o inefficace** l’atto di precetto di cui sopra in relazione a tali somme, dovendosi detrarre il relativo importo dal totale intimato;  
- conseguentemente, dichiarare che l’importo massimo azionabile in via esecutiva da ABC S.p.A. è al più di €15.000,00 oltre interessi come per legge, e inibire la medesima dal procedere esecutivamente oltre tale limite (emanando i provvedimenti consequenziali ai sensi dell’art. 615 c.p.c.);  
- con vittoria di spese di lite a carico dell’opposta.

In via istruttoria, si deposita documentazione (precetto, titolo esecutivo, fattura in compensazione) e si chiede, ove contestato, ammessione di prova testimoniale sul riconoscimento del debito di ABC verso XYZ (circostanza...).

(**Luogo, data**)

Avv. Giulia Bianchi / Avv. Giulia Bianchi (firma digitale se PCT)

Spiegazione: Il modello di opposizione presenta i fatti, i motivi in forma narrativa, poi richiama il diritto. Trattandosi di bozza, è più lungo del necessario, ma evidenzia come formulare le contestazioni (motivi numerati), la citazione e le conclusioni. Include anche la richiesta di sospensione. Nella pratica, l’atto sarebbe depositato telematicamente con firma digitale.

Modello 3 – Istanza di Sospensione dell’Esecuzione

A seconda dello stato, questa istanza può essere:

  • Inserita nell’atto di citazione in opposizione (come sopra) se pre-esecuzione (615 co.1).
  • Presentata con ricorso al giudice dell’esecuzione (se esecuzione iniziata, art. 624 c.p.c.).

Si fornisce un esempio di ricorso al G.E.:

**TRIBUNALE DI ROMA – Procedura esecutiva R.G.E. n. ______/**

**Istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c.**

Procedura esecutiva promossa da ABC S.p.A. contro XYZ S.r.l. – pignoramento mobiliare presso terzi (conto corrente) notificato il 20/07/2024.

**Istante/opponente**: XYZ S.r.l., debitrice esecutata, C.F..., con sede in ..., rappresentata e difesa dall’Avv. Giulia Bianchi (procura in calce all’atto di citazione in opposizione depositato).

**Premesso**:  
- che in data 20/07/2024 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi da ABC S.p.A. nei confronti di XYZ S.r.l., sul presupposto del precetto notificato il 01/07/2024 (di cui si allega copia);  
- che in data 30/07/2024 la debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. 12345/2024), contestando il diritto della creditrice a procedere per l’intero importo precettato, per intervenuto pagamento parziale e per vizi del titolo come da atto di citazione (doc. 2);  
- che l’opponente reputa fondati i motivi di opposizione, in particolare: (i) €10.000,00 sono stati pagati in data antecedente e la creditrice li ha colpevolmente ignorati, (ii) la sentenza posta a fondamento del precetto è stata impugnata e pende giudizio di appello con istanza di sospensione;  
- che l’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione per la dichiarazione del terzo (Banca XYZ) è fissata per il 15/09/2024;  
- che nelle more l’esecuzione forzata cagionerebbe grave pregiudizio alla debitrice, la quale vedrebbe pignorate somme non dovute e subirebbe un’aggressione patrimoniale ingiustificata in parte qua;

**Tutto ciò premesso**, XYZ S.r.l., come sopra rappresentata, **chiede** che l’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione voglia, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., **disporre la sospensione** della procedura esecutiva R.G.E. .../2024 sino alla definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione pendente, ravvisandosi **gravi motivi** consistenti nella probabile fondatezza dell’opposizione (limitatamente alla parte di credito già estinta e/o contestata) e nel rischio di danno per la debitrice in caso di prosecuzione dell’esecuzione.

Si allegano: copia atto di precetto e pignoramento; copia atto di citazione in opposizione; ricevuta impugnazione in appello della sentenza.

Roma, lì … 

***Avv. Giulia Bianchi***, difensore di XYZ S.r.l.

Il giudice, ricevuta un’istanza del genere (che spesso è inviata con istanza di trattazione urgente o presentata all’udienza del 15/09), valuterà se accogliere sospendendo l’esecuzione fino all’esito dell’opposizione, oppure rigettare. Se accoglie, emetterà ordinanza ex art. 624 c.p.c. e rinvierà l’udienza del pignoramento oltre la definizione dell’opposizione.


FAQ – Domande Frequenti sull’Atto di Precetto

D1: Che cos’è esattamente un atto di precetto?
R: È l’atto con cui il creditore, forte di un titolo esecutivo (es. sentenza, decreto ingiuntivo), intima formalmente al debitore di adempiere entro un termine (minimo 10 giorni) sotto pena di esecuzione forzata. In pratica, il precetto è l’ultimo sollecito di pagamento prima che scattino pignoramenti o altri atti esecutivi.

D2: In quali casi serve notificare un precetto?
R: Quasi sempre prima di iniziare un’esecuzione forzata (pignoramento) è necessario notificare un precetto. Fa eccezione la riscossione esattoriale (cartelle) e pochi altri titoli speciali. Dunque, se hai una sentenza di condanna e vuoi pignorare i beni del debitore, devi fargli precedere un precetto notificato.

D3: Il precetto va notificato insieme alla sentenza?
R: Può esserlo, ma non necessariamente. La legge richiede che il titolo esecutivo (sentenza) sia notificato al debitore, a meno che non lo sia già stato in precedenza. È possibile notificare contestualmente la copia conforme della sentenza e l’atto di precetto nello stesso plico. Se la sentenza era già stata notificata prima, nel precetto si indicherà la data di tale notifica. Notificare insieme titolo e precetto fa risparmiare tempo.

D4: Quanto tempo ha il debitore per pagare dopo il precetto?
R: Almeno 10 giorni dalla data di notifica. Questo è il termine minimo previsto dall’art. 480 c.p.c.. Il creditore può concedere anche un termine maggiore (es. 15 giorni, 30 giorni) se vuole, ma di solito indica 10 giorni esatti. Durante tale periodo il creditore non può iniziare il pignoramento (salvo urgenze con autorizzazione del giudice). Se il 10° giorno cade festivo, si slitta al giorno successivo.

D5: Cosa succede se il debitore non paga entro i 10 giorni?
R: Scaduto inutilmente il termine, il creditore è libero di iniziare l’esecuzione forzata. Ciò significa che può far notificare l’atto di pignoramento, scegliendo la forma più opportuna (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi). Non c’è bisogno di ulteriori avvisi: il precetto era l’ultimo avvertimento. Ad esempio, all’undicesimo giorno l’ufficiale giudiziario potrebbe già presentarsi per pignorare beni.

D6: Il precetto ha una scadenza? Entro quanto tempo va fatto il pignoramento?
R: Sì, il precetto perde efficacia dopo 90 giorni dalla sua notifica, se entro tale termine non si inizia l’esecuzione. Ciò significa che il creditore deve notificare un atto di pignoramento (o altro atto esecutivo) entro 90 giorni, altrimenti quel precetto “decade” e dovrà notificarne un altro da capo per poter procedere. Nota: i 90 giorni non si sospendono nel mese di agosto (corrono continuamente).

D7: Ci sono casi in cui i 90 giorni si sospendono?
R: Sì, una novità introdotta di recente: se il creditore, dopo il precetto, presenta un’istanza di ricerca telematica dei beni del debitore (art. 492-bis c.p.c.), il termine di 90 giorni resta sospeso per il tempo in cui si svolge questa ricerca. La sospensione dura al massimo fino a 90 giorni dopo l’autorizzazione del tribunale: in pratica se la ricerca impiega ad es. 30 giorni, quei 30 giorni non contano e il creditore ha ancora 90 giorni pieni dall’esito per pignorare. Questa norma è pensata per dare più tempo se si sta cercando di individuare i beni da pignorare.

D8: Il precetto può essere notificato via PEC?
R: Sì. Se il destinatario è un soggetto con un domicilio digitale (es. un’azienda, un professionista, una pubblica amministrazione), la notifica via PEC è la modalità preferibile e in molti casi obbligatoria. Un avvocato può notificare il precetto a mezzo PEC con firma digitale e relata in proprio. Se il debitore è una persona fisica senza PEC, allora si procede con notifica tradizionale tramite ufficiale giudiziario (a mani, posta, ecc.). La notifica PEC ha piena efficacia legale: fai attenzione a controllare la PEC registrata del destinatario (Registro Imprese, INI-PEC, ecc.).

D9: Cosa succede se nel precetto manca qualche informazione obbligatoria?
R: Se mancano elementi essenziali (parti, titolo, termine di 10gg, firma) il precetto è nullo e il debitore può fare opposizione agli atti per farlo dichiarare tale. La Riforma Cartabia ha aggiunto l’obbligo di indicare il giudice competente: la mancanza di questa indicazione comporta che le opposizioni potranno proporsi al giudice del luogo di notifica e le notifiche al creditore andranno in cancelleria. Quindi il legislatore ha già previsto una “correzione” di competenza, ma è comunque un vizio. Altri esempi: se il precetto non indica la data di notifica del titolo esecutivo o l’importo esatto, è affetto da nullità. Il debitore deve però attivarsi entro 20 giorni per eccepire i vizi formali, altrimenti si considerano sanati (salvo quelli talmente gravi da impedire la difesa).

D10: Il precetto dev’essere firmato da un avvocato?
R: Di solito sì, viene redatto e sottoscritto dall’avvocato del creditore, munito di procura alle liti. Può però essere sottoscritto anche direttamente dalla parte creditrice (ad esempio un privato che agisce da solo, o una società rappresentata dal proprio legale interno) – in tal caso il precetto deve contenere la sua elezione di domicilio/residenza nel circondario del giudice competente o il suo indirizzo PEC, altrimenti tutte le notifiche per lui andranno in cancelleria. Tuttavia, considerato che l’esecuzione forzata spesso richiede passi tecnici, quasi sempre ci si avvale di un legale.

D11: Cosa posso fare se ricevo un precetto e ritengo che sia ingiusto o errato?
R: Hai principalmente due strade:

  • Pagare subito quanto dovuto, se effettivamente il credito è legittimo, così da evitare il pignoramento (magari contattando prima il creditore per confermare importo e modalità di pagamento e ottenere una quietanza).
  • Opporsi per via giudiziaria se ci sono motivi validi: ad esempio se hai già pagato, o se l’importo è sbagliato, o se il titolo è invalido. L’opposizione “a precetto” può essere di due tipi: opposizione all’esecuzione (per contestare il diritto sostanziale, art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti (per vizi formali, art. 617 c.p.c.). Di solito, se contesti il merito (non devi pagare o meno di quanto chiesto), è opposizione all’esecuzione, da farsi con atto di citazione al tribunale competente, preferibilmente prima che inizino i pignoramenti. Se contesti solo un vizio formale dell’atto (mancanze nell’atto, errori di notifica), è opposizione agli atti esecutivi, da farsi entro 20 giorni dalla notifica del precetto. È altamente consigliabile farsi assistere da un avvocato, dati i tecnicismi. In alcuni casi, l’avvocato potrà ottenere dal giudice una sospensione urgente dell’efficacia del titolo o della possibilità di esecuzione, evitando nell’immediato il pignoramento fino alla decisione sul tuo ricorso.

D12: Se pago dopo i 10 giorni ma prima che inizino i pignoramenti, cosa accade?
R: Il pagamento estingue ovviamente il debito, ma se è avvenuto dopo il termine intimato, il creditore potrebbe aver già attivato il processo esecutivo. In tal caso dovrà rinunciare agli atti dell’esecuzione (e tu potresti dover pagare le spese eventualmente generate nel frattempo). Se paghi dopo i 10 giorni e prima che il creditore notifichi il pignoramento, in genere si riesce a fermare tutto. Il creditore è tenuto a rilasciarti quietanza e non procedere oltre. Pagare dopo la scadenza non comporta sanzioni aggiuntive di per sé (a parte gli interessi maturati in quei giorni e le eventuali spese di precetto), ma è importante comunicare prontamente il pagamento al creditore/difensore per evitare azioni inutili.

D13: Posso chiedere di rateizzare il pagamento indicato nel precetto?
R: Non esiste un diritto automatico alla rateizzazione in questa fase, però la Riforma Cartabia incoraggia le parti a trovarsi d’accordo. Puoi contattare il creditore (o il suo avvocato) e proporre un pagamento a rate. Se il creditore accetta per iscritto, è opportuno formalizzare un piano di rientro. In genere il creditore, se si fida delle tue garanzie, può sospendere i pignoramenti a fronte del rispetto del piano concordato. Attenzione: se l’accordo non viene rispettato, il creditore potrà riprendere l’esecuzione (consigliabile prevedere che possa farlo senza ulteriore precetto, entro un certo termine). Alcune norme inoltre consentono al giudice di concedere, in casi eccezionali, una dilazione durante l’esecuzione (ad es. nell’esecuzione immobiliare si può chiedere una rateizzazione fino 36 mesi ex art. 41 bis D.L. 124/2019 in casi particolari). Ma nel precetto in sé, la rateizzazione è solo frutto di accordo volontario.

D14: Ho ricevuto un precetto ma il creditore mi deve dei soldi a sua volta; posso compensare?
R: La compensazione è un istituto di diritto sostanziale: se il tuo credito verso il precettante è certo, liquido ed esigibile e già esistente prima della formazione del titolo esecutivo, avresti dovuto eccepirla nel giudizio che ha portato alla sentenza (quindi ora sei precluso dal farlo). Se invece è maturato dopo o non potevi farlo valere prima, la giurisprudenza ammette in alcuni casi la compensazione in sede di opposizione all’esecuzione. In pratica, dovresti fare opposizione al precetto (art. 615) e provare l’esistenza del tuo controcredito. Il giudice valuterà: se il controcredito è pacifico e non contestato, può dichiarare compensata la somma e ridurre l’importo dovuto. Se è contestato e richiede lungo accertamento, di solito non blocca l’esecuzione, a meno che tu offra magari una garanzia. Quindi, sì, puoi provare a far valere la compensazione, ma preparati a un giudizio non scontato.

D15: Il “giudice competente per l’esecuzione” indicato nel precetto a cosa serve per me?
R: Serve a sapere dove dovrai rivolgerti se vuoi fare opposizione e quale tribunale gestirà l’eventuale fase esecutiva. Ad esempio, se nel precetto c’è scritto “Giudice competente: Tribunale di Napoli”, vuol dire che con ogni probabilità il creditore intende procedere a esecuzione presso il Tribunale di Napoli (magari perché lì ha sede il debitore o i suoi beni). Quindi, se devi presentare un’opposizione al precetto o all’esecuzione, la depositerai al Tribunale di Napoli. È un’informazione di orientamento inserita per legge col correttivo 2024. Se non ci fosse, saresti tu a dover individuare il foro competente in base alle regole generali; con la nuova norma, hai un’indicazione chiara (e se il creditore sbaglia foro, peggio per lui, ma tu intanto fai riferimento a quello indicato).

D16: Posso ignorare un precetto se tanto non ho beni intestati (sono nullatenente)?
R: Ignorarlo non impedisce al creditore di tentare comunque l’esecuzione. Se davvero non possiedi beni pignorabili né redditi, è possibile che il creditore non riesca a recuperare nulla – ma potrebbe comunque effettuare pignoramenti (ad esempio presso la tua residenza, trovando magari nulla, o tentare sul conto se lo hai, ecc.). Questo potrebbe comportare costi aggiuntivi che alla lunga potrebbero gravare su di te (ad esempio se in futuro avrai disponibilità, resteranno i debiti di spese). Inoltre il precetto ha efficacia 90 giorni: il creditore potrebbe rinnovarlo ad ogni scadenza e cogliere eventuali futuri miglioramenti della tua situazione. In sintesi, non avere beni ora non ti mette al riparo per il futuro. Valuta semmai soluzioni come trovare un accordo a saldo e stralcio anche parziale, oppure se la situazione debitoria è grave, ricorrere a procedure di esdebitazione (legge sul sovraindebitamento). Ma non pensare che ignorare il precetto lo faccia sparire: potrebbe tradursi in un pignoramento infruttuoso ora e magari in un altro tra qualche anno quando avrai qualcosa. Meglio affrontare la questione, se possibile.

D17: Ho ricevuto un precetto basato su una sentenza di divorzio (assegno di mantenimento). Posso essere pignorato?
R: Sì. Le sentenze di separazione/divorzio che stabiliscono obblighi di mantenimento sono titoli esecutivi. Ad esempio, se sei in arretrato con l’assegno mensile all’ex coniuge per X euro, quell’ex coniuge può notificarti precetto per le somme arretrate e poi pignorare (tipicamente stipendi, conto, ecc.). Va detto che per gli alimenti/mantenimenti, essendo crediti periodici, la legge consente in certi casi un pignoramento diretto sul datore di lavoro anche senza passare dal precetto (se disposto dal giudice in sentenza, come ordine di pagamento diretto). Ma in generale, l’esecuzione sui beni segue le stesse regole. Quindi presta attenzione: quei debiti “di famiglia” sono coattivamente esigibili. Non ci sono protezioni particolari, se non che alcuni redditi minimi sono impignorabili in parte (es. una parte di stipendio o pensione non è pignorabile).

D18: Cosa significa “precetto in rinnovazione”?
R: Significa un secondo precetto notificato per lo stesso titolo dopo che il primo è decaduto. In pratica, se il creditore non ha pignorato entro 90 giorni dal primo precetto, e vuole ancora tentare l’esecuzione, farà un nuovo precetto (rinnovando l’intimazione). Questo secondo atto è il precetto in rinnovazione. Nel contenuto si specifica che c’era un precetto precedente e che viene rinnovato. L’effetto è come fosse un nuovo precetto, con nuovo termine di 90 gg. Il debitore può opporsi anche al precetto rinnovato se nel frattempo sono emersi motivi (o se c’erano vizi anche prima). Non c’è un limite al numero di rinnovi: finché il credito è insoddisfatto, il creditore può reintimare, salvo il rispetto di eventuali prescrizioni lunghe (che però si interrompono con gli atti esecutivi). Per il debitore significa che, anche se un vecchio precetto è scaduto senza conseguenze, non è detto che sia finita: potrebbe arrivarne un altro successivamente.


Glossario dei Termini Principali

  • Titolo esecutivo: Atto o provvedimento che conferisce il diritto di procedere a esecuzione forzata. Esempi: sentenza di condanna, decreto ingiuntivo, atto pubblico, cambiale. È la “fonte” dell’obbligo che il precetto intimera di adempiere.
  • Precetto: Atto formale con cui il creditore intima al debitore, sulla base di un titolo esecutivo, di adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni, avvertendo che in difetto inizierà l’esecuzione forzata. È un atto necessario (salvo eccezioni) prima del pignoramento.
  • Esecuzione forzata: Procedimento attuato con l’ausilio dell’Autorità giudiziaria per soddisfare coattivamente il creditore, in caso di inadempimento del debitore. Si articola principalmente in pignoramenti (mobiliari, immobiliari, presso terzi) e successive fasi di vendita/assegnazione.
  • Pignoramento: Atto iniziale dell’esecuzione forzata, con cui si vincolano i beni del debitore (o crediti presso terzi) per destinarli alla soddisfazione del credito. Richiede un titolo esecutivo e un precetto notificati. Può essere mobiliare (sequestrare beni mobili a casa del debitore), immobiliare (iscrivere pignoramento su un immobile) o presso terzi (notificato a un terzo che deve dei soldi al debitore, es: banca, datore di lavoro).
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): Azione giudiziale con cui il debitore (o un terzo interessato) contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione. Può riguardare l’inesistenza del titolo, l’estinzione del debito, la non pignorabilità dei beni, ecc. Se proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, si introduce con citazione davanti al tribunale competente e può portare a sospensione e annullamento del precetto e pignoramento.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): Azione giudiziale per far valere irregolarità formali o vizi della procedura esecutiva (ad es. nullità del precetto, vizi di notifica, errori procedurali). Deve essere proposta entro termini brevi (20 giorni dalla notifica dell’atto viziato). Se accolta, l’atto viene annullato.
  • Formula esecutiva: Vecchia dicitura/attestazione (“In Nome del Popolo Italiano…” seguita da ordine agli ufficiali giudiziari) che fino al 2022 si apponeva sulle copie autentiche dei titoli per renderli eseguibili. Abolita dalla riforma: ora basta la copia conforme.
  • Copia conforme/copia esecutiva: Copia autentica di un provvedimento giudiziario rilasciata dalla cancelleria, attestante la conformità all’originale. Oggi ogni copia autentica di sentenza è “esecutiva” di per sé, non occorre più la formula.
  • Atto di pignoramento: Atto notificato al debitore (e al terzo, se pignoramento presso terzi) con cui si ingiunge di astenersi da atti dispositivi dei beni pignorati e si vincola il bene. Esempio: pignoramento presso terzi notificato a una banca: la banca dovrà bloccare il conto del debitore fino a ordine del giudice.
  • Gravi motivi (per sospensione): Criterio valutativo che il giudice applica per decidere se sospendere l’esecuzione pendente (art. 624 c.p.c.) o l’efficacia del titolo (art. 615 co.2). Significa che devono emergere elementi seri che fanno presumere la fondatezza dell’opposizione o un danno grave in caso di prosecuzione. Ad es. titolo annullato in appello = grave motivo; semplice contestazione generica = non sufficiente.
  • 90 giorni di efficacia: Periodo di validità del precetto. Decorso senza esecuzione, il precetto diviene inefficace e va rinnovato. Termine sospendibile in alcuni casi (ricerca beni). Non si ferma in agosto.
  • Termini dimezzati (opposizioni): Norma del 2024 (correttivo Cartabia) che dimezza i termini di costituzione e trattazione nei giudizi di opposizione esecutiva introdotti col rito ordinario. Serve per accelerare queste controversie (quindi, ad esempio, 90 giorni diventano 45 per la prima udienza, ecc.).
  • Ricerca telematica dei beni (art. 492-bis c.p.c.): Procedura che consente al creditore di far ricercare all’ufficiale giudiziario (tramite accesso a database) beni e rapporti del debitore (conti, stipendi, immobili, veicoli). Utile per scegliere cosa pignorare. Ora possibile senza autorizzazione dopo il precetto decorso, e sospende il termine di efficacia del precetto.
  • Sovraindebitamento/esdebitazione: Procedure concorsuali minori che consentono a privati o piccole imprese insolventi di ristrutturare o cancellare i debiti con l’aiuto del tribunale. Se il debitore avvia tali procedure (secondo il Codice della Crisi d’Impresa), ottiene una sospensione temporanea delle azioni esecutive (misure protettive), che blocca anche i precetti durante la procedura.

Fonti Normative e Giurisprudenziali

Normativa (Codice di procedura civile e leggi collegate):

  • Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo (elenca i tipi di titoli che permettono l’esecuzione forzata).
  • Art. 479 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto (richiede che, salvo disposizioni contrarie, l’esecuzione sia preceduta dalla notificazione del titolo in copia conforme e del precetto). Modificato da D.lgs. 149/2022: consente notifica contestuale titolo+precetto.
  • Art. 480 c.p.c. – Forma del precetto (contiene i requisiti obbligatori del precetto: indicazione parti, titolo, data notifica titolo, intimazione 10 gg, sottoscrizione). Modificato da D.lgs. 149/2022 e D.lgs. 164/2024: aggiunti obblighi di indicare giudice competente, domicilio del creditore se privo di difensore, ecc..
  • Art. 481 c.p.c. – Cessazione dell’efficacia del precetto (precetto inefficace dopo 90 gg se non iniziata esecuzione). Novità introdotta: sospensione del termine in caso di ricerca telematica beni (v. art. 492-bis).
  • Art. 482 c.p.c. – Termine dilatorio (non si può iniziare esecuzione prima di 10 gg dalla notifica del precetto, salvo autorizzazione del giudice).
  • Art. 486 c.p.c. – (Vecchia norma sulla consegna di copie al cancelliere) – Modificata: non più richiesto deposito del precetto in cancelleria prima del pignoramento (abrogato obbligo).
  • Art. 488 c.p.c. – Forma del pignoramento e inserimento nel fascicolo (richiede presentare titolo in originale/duplicato a richiesta del giudice).
  • Art. 492-bis c.p.c. – Ricerca telematica dei beni da pignorare. Modificato da D.lgs. 149/2022: elimina necessità di autorizzazione se l’istanza è post-precetto decorso termine dilatorio; sospende efficacia precetto fino a esito ricerca.
  • Art. 615 c.p.c. – Opposizione all’esecuzione (distinzione ante causam e in corso di esecuzione; competenza; sospensione eventuale su gravi motivi per quella in corso).
  • Art. 616 c.p.c. – Procedimento opposizione all’esecuzione (rito ordinario, possibilità giudice definire con ordinanza, ecc.). Modificato dal correttivo 2024: termini dimezzati per costituirsi e per atti difesa.
  • Art. 617 c.p.c. – Opposizione agli atti esecutivi (termine 20 gg, rito camerale di regola, ma inizio esecuzione no, quindi come 615 ante, va in citazione).
  • Art. 618 c.p.c. – Procedimento opposizioni atti esecutivi (anche qui termini dimezzati introdotti dal 2024).
  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – “Riforma Cartabia” del processo civile: ha modificato tra l’altro gli artt. 475, 479, 480, 492-bis, 495 c.p.c. (oltre a tante altre norme processuali). Entrata in vigore dal 1/1/2023 (alcune disposizioni dal 30/6/2023).
  • D.lgs. 27 settembre 2024, n. 164 – “Decreto correttivo” della riforma: in vigore dal 26/11/2024, ha ulteriormente modificato art. 480 c.p.c. (aggiunta comma 3), art. 492 c.p.c., art. 495 (riduzione acconto da 1/5 a 1/6), artt. 616 e 618 (termini dimezzati) etc.
  • Codice civile art. 1243 – Compensazione legale (certo, liquido, esigibile). Rilevante se si oppone compensazione in sede esecutiva.

Giurisprudenza (principali pronunce richiamate):

  • Cass., Sez. Un. civ., 6 aprile 2023, n. 9479 – Ha stabilito che in tema di opposizione a precetto il giudice non è tenuto a riqualificare d’ufficio l’opposizione come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo o a rilevare officiosamente clausole abusive se il debitore non le ha specificamente dedotte. In sostanza, le doglianze del debitore in opposizione devono essere specifiche e puntuali (caso di fideiussione bancaria e clausole vessatorie).
  • Cass., Sez. III, 15 maggio 2024, n. 13373 – Ha sancito che il precetto fondato su assegno circolare non trasferibile è nullo se non riporta integralmente fronte/retro dell’assegno, impedendo al debitore di verificare girate per l’incasso e legittimazione del portatore. Vizio da far valere ex art. 617 senza necessità di prova di pregiudizio (è pregiudizio evidente la mancanza di informazione).
  • Cass., Sez. I, 22 luglio 2024, n. 20238 – Conferma orientamento su precetto “per eccesso”: se solo parte della somma intimata non è dovuta, il precetto non va annullato interamente ma solo per la parte eccedente. Il precetto resta valido per l’importo dovuto. Nel caso concreto, interessi moratori non dovuti non travolgono intimazione per il capitale.
  • Cass., Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 27424 (ord.) – Ha stabilito che se più creditori sono titolari di un credito frazionato non in regime di solidarietà, ciascuno deve notificare il titolo esecutivo prima di precettare. La notifica del titolo eseguita da un concreditore non vale per gli altri. La mancata previa notifica del titolo da parte del creditore procedente rende nullo il precetto (nel regime pre-riforma del 2022; oggi notifica titolo e precetto insieme comunque soggettivamente deve provenire da chi precetta).
  • Cass., Sez. III, 4 maggio 2023, n. 12183 – In materia di cassazione parziale del titolo: se una sentenza di condanna è cassata (anche parzialmente) e il giudizio di rinvio si estingue per mancata riassunzione, l’intero titolo esecutivo viene meno ai sensi art. 393 c.p.c. e il precetto intimato su di esso è nullo. Fa eccezione solo la parte di sentenza passata in giudicato (non cassata) se scindibile.
  • Tribunale di Milano, ord. 12 gennaio 2023 (merito) – Ha affermato, ad esempio, che l’omessa indicazione nel precetto del domicilio digitale del creditore in proprio (quando obbligatorio) comporta domiciliazione in cancelleria ex lege, ma non la nullità dell’atto; tuttavia, la mancata indicazione del giudice può generare incertezza e giustificare opposizione. (Decisioni analoghe sui primi casi post-riforma).
  • Tribunale di Monza, sent. 3 giugno 2024, n. 1630 – (merito) Ha ritenuto che se il precetto intimava interessi maggiori di quelli dovuti per errore nel calcolo, l’opposizione ex art. 615 va accolta limitatamente all’eccedenza e il precetto va ridotto a quella somma (applicando Cass. 20238/2024).
  • Tribunale di Grosseto, sent. 18 dicembre 2024, n. 993 – (merito) Ha ribadito che in opposizione a precetto fondato su titolo giudiziale non è consentito rimettere in discussione le statuizioni del titolo stesso né la loro correttezza, essendo coperte da giudicato; il giudice dell’esecuzione può solo verificare fatti estintivi successivi o errori materiali evidenti, non rivalutare il merito della decisione.

Hai ricevuto un atto di precetto dopo una sentenza? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un atto di precetto dopo una sentenza?
Temi che da un momento all’altro possano pignorarti conto, casa o stipendio?

⚠️ L’atto di precetto è l’ultimo avviso prima dell’esecuzione forzata.
Ma ci sono ancora tempi e strumenti per difenderti legalmente, se agisci subito.

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Analizza il precetto e verifica la correttezza del titolo
📑 Controlla se il debito è prescritto, annullabile o già pagato
⚖️ Presenta opposizione tempestiva per bloccare il pignoramento
💬 Interviene con il creditore per trattare rateazione o saldo e stralcio
🔁 Ti assiste in ogni fase dell’esecuzione, fino alla sospensione

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in esecuzioni, precetti e pignoramenti
✔️ Gestore della Crisi – iscritto al Ministero della Giustizia
✔️ Difensore di privati, imprese, garanti e lavoratori
✔️ Consulente per soluzioni legali, sostenibili e protettive

Conclusione

Ricevere un precetto non significa che tutto è perduto.
Hai ancora diritto alla difesa, e puoi bloccare il pignoramento prima che sia troppo tardi.

📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo:

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!