Esdebitazione Del Consumatore In Italia: Guida Completa

Hai accumulato troppi debiti da prestiti, carte, bollette o tasse e non riesci più a pagarli? I tuoi redditi non bastano più, hai già venduto tutto quello che potevi, ma le rate continuano a inseguirti? Forse non lo sai, ma la legge italiana oggi ti consente di liberarti legalmente dai debiti con una procedura chiamata esdebitazione del consumatore.

Si tratta di uno strumento previsto dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, pensato proprio per chi – persona fisica o famiglia – si trova in una situazione di sovraindebitamento non colposa, e ha bisogno di ripartire senza essere schiacciato dai debiti passati.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento, esdebitazione e difesa del consumatore – ti spiega cos’è l’esdebitazione del consumatore, chi può chiederla, cosa comporta e come possiamo aiutarti a cancellare i debiti legalmente.

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Introduzione: Il Quadro normativo di riferimento

La disciplina delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento è stata introdotta con la Legge 3/2012 (“salva suicidi”), che prevedeva tre strumenti: l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. Successivamente il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, d.lgs. 14/2019, entrato in vigore nel 2022) ha riorganizzato la materia, assorbendo la L.3/2012 e introducendo nuove procedure per i debitori “non fallibili” (persone fisiche, micro-imprese, ex imprenditori). Il CCII è stato più volte corretto (d.lgs. 83/2022, d.lgs. 136/2024, c.d. correttivi) per adeguarsi alle direttive UE e affinare i profili di accesso alla esdebitazione. In particolare, il Terzo Decreto Correttivo (d.lgs. 136/2024) ha riorganizzato il Capo X del Titolo V riguardante l’esdebitazione, distinguendo le disposizioni generali dalle specifiche per liquidazione giudiziale e controllata. Anche la Riforma Cartabia ha introdotto rilevanti novità procedurali in materia di esecuzioni e negoziazione (ad es., art.492-bis c.p.c.), influenzando indirettamente le tempistiche delle procedure concorsuali.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La procedura di esdebitazione (liquidazione del patrimonio del consumatore con liberazione finale dai debiti) è riservata ai debitori «non soggetti alle ordinarie procedure fallimentari». In particolare la legge definisce “consumatore” ogni persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Ciò significa che anche un socio di società può accedere come consumatore, a condizione che i debiti oggetto della procedura siano indipendenti dall’attività d’impresa. In altre parole, rientrano nel piano del consumatore solo i debiti personali, mentre i debiti correlati a un’attività imprenditoriale devono essere gestiti tramite procedure dedicate (ad es. concordato minore). Il codice (art.2, co.1, lett. e) CCII) e la giurisprudenza (Cass. 1869/2016) confermano questa nozione: il consumatore contratta debiti per esigenze “personali o familiari” senza riflessi diretti sulla propria impresa. Sul piano oggettivo, possono accedere alla procedura di composizione da sovraindebitamento tutte le categorie non fallibili indicate dall’art.2 CCII (consumatori, ex imprenditori individuali, piccoli imprenditori agricoli, start-up innovative, ecc.). Ad esempio, un imprenditore individuale sotto soglia (attivo ≤300.000 €, ricavi ≤200.000 €, debiti ≤500.000 € nei 3 anni precedenti) è considerato non fallibile e può utilizzare il concordato minore o la composizione assistita.

Requisiti per l’accesso alla procedura

Per accedere alle procedure di composizione della crisi (tra cui il piano del consumatore), il debitore deve trovarsi in uno stato di sovraindebitamento (impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni). Dev’essere persona fisica con debiti “estranei” all’impresa e non può aver beneficiato in modo abusivo delle misure di esdebitazione precedenti. Ad esempio, il legislatore stabilisce che il consumatore non deve aver ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti o più di due in totale. Sono richieste anche condizioni di meritevolezza: il debitore non deve aver assunto comportamenti fraudolenti o gravemente colposi. In particolare, l’art. 280 CCII vieta l’esdebitazione se il debitore ha commesso reati fallimentari (salvo riabilitazione) o delitti contro l’economia, se ha distratto attivo o esposto passività inesistenti, o se ha ostacolato la procedura. Chi rientra in tali fattispecie può comunque accedere alla procedura, ma rischia il rigetto dell’esdebitazione finale. Infine il debitore deve fornire all’OCC e al tribunale tutti i documenti utili (stato patrimoniale, elenchi creditori, documenti reddituali). Trascorso il periodo minimo di liquidazione previsto (di norma 3 anni, salvo chiusura anticipata) e verificata la condotta, il tribunale può concedere l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui.

Iter procedurale completo e ruolo dell’OCC

Le procedure da sovraindebitamento si svolgono tipicamente in quattro fasi:

  • 1. Istanza all’OCC – Il debitore presenta un’istanza presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) iscritto nel registro del Ministero della Giustizia. L’OCC, ente terzo e indipendente (spesso presso Camere di Commercio), riceve la domanda e verifica i requisiti formali e sostanziali (ad es. insolvenza, status di consumatore, completezza documentale). Se l’istanza è in ordine, l’OCC procede al passo successivo; altrimenti la respinge.
  • 2. Nomina del Gestore della crisi – Se l’istanza è accettata, l’OCC nomina un professionista (il gestore della crisi o curatore del sovraindebitamento) che coordinerà la procedura. Il gestore esamina la documentazione del debitore, redige lo stato passivo (elenco dei creditori e dei loro crediti) e assiste il debitore nella definizione della proposta di composizione (piano o accordo). L’OCC fornisce supporto logistico e può sollecitare negoziazioni con i creditori, ma non eroga finanziamenti.
  • 3. Proposta di piano o accordo e votazione dei creditori – Il debitore, assistito dal gestore, formula la proposta di risanamento (ad es. il piano del consumatore) indicante tempi di pagamento, eventuali tagli dei crediti e modalità di liquidazione di beni. Se si tratta di consumatori, si parla di “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” (ex art. 67 CCII). La proposta viene presentata all’OCC, che la sottopone al vaglio dei creditori. I creditori prenumerati possono accettare o rifiutare il piano; in caso di opposizione o reclami, interviene il tribunale. I creditori privilegiati (garanti ipotecari, es. mutui casa) ricevono solitamente un pagamento prioritario (talora con falcidia), mentre i chirografari (non privilegiati) vengono soddisfatti secondo le risorse residue. In alternativa al piano del consumatore, il debitore non consumatore può proporre un concordato minore, che consente la continuità aziendale o un apporto esterno, oppure può optare per la liquidazione controllata. In ogni caso, il debitore può contestare situazioni d’inammissibilità (ad es. abusi) in sede di omologazione.
  • 4. Omologazione e sentenza – Se la proposta incontra il requisito di concordato e non è ostacolata da abusi, il tribunale omologa il piano con decreto, che produce effetti erga omnes. In tale fase il giudice assume i poteri del Giudice Delegato fallimentare e può, ad esempio, sospendere le procedure esecutive in corso: tipicamente il decreto di omologa sospende provvisoriamente le esecuzioni forzate (ad es. pignoramenti, ipoteche) in attesa dell’esito finale. Il provvedimento di omologa fissa inoltre i criteri di distribuzione del ricavato dei beni liquidati ai creditori. Terminata la procedura di liquidazione (o concordato), il tribunale emette il decreto di esdebitazione se ritiene sussistenti i requisiti (meritevolezza, decorso del termine, ecc.). Il ruolo dell’OCC rimane centrale in tutto l’iter: esso riceve l’istanza iniziale, nomina il gestore della crisi, organizza eventuali incontri conciliativi e vigila sul corretto svolgimento della composizione.

Effetti dell’apertura della procedura e dell’esdebitazione

L’apertura della procedura di sovraindebitamento produce immediatamente alcuni effetti di protezione del debitore. In particolare, con il decreto di apertura la legge dispone normalmente la sospensione di tutte le azioni esecutive e cautelari promosse o promuovibili dai creditori sul patrimonio del debitore. Ciò significa che pignoramenti, ipoteche, sequestri e altre misure conservative vengono bloccati per consentire lo svolgimento del piano. Con l’esdebitazione finale (decreto di omologa del piano o sentenza di liquidazione), il debitore ottiene la liberazione dai debiti residui insoddisfatti nell’ambito della procedura concorsuale. In pratica i crediti concorrenti non rimborsati diventano inesigibili: i creditori non possono più agire contro il debitore per quelle somme . L’effetto si estende anche ai creditori anteriori non partecipanti alla procedura, per la quota eccedente ciò che avrebbero ricevuto in concorso. Resta inteso che i diritti dei creditori verso coobbligati o garanti del debitore non sono compromessi. Rimangono esclusi dalla esdebitazione i debiti di natura alimentare o risarcitoria (mantenimento di figli/coniuge, danni da fatto illecito extracontrattuale) e le sanzioni pecuniarie (penali o amministrative non collegate a debito estinto). In altre parole, tali obbligazioni rimangono dovute anche dopo l’esdebitazione. L’insieme di tali effetti (estinzione dei debiti non privilegiati vs conservazione delle garanzie e obblighi fondamentali) determina di fatto la “liberazione” del consumatore dalla crisi: come osserva l’OCC, l’obiettivo finale è la cancellazione di tutti i debiti pregressi dell’intero piano di composizione. Infine, secondo l’art. 279 CCII, il debitore ha diritto alla esdebitazione decurtati i termini temporali: in genere essa matura dopo 3 anni dall’avvio della liquidazione (o al momento della chiusura, se antecedente), ridotti a 2 anni solo in caso di tempestiva composizione assistita.

Confronto con altre procedure di composizione della crisi

La procedura di esdebitazione del consumatore si inserisce nell’ambito più ampio delle crisi da sovraindebitamento, che prevede strumenti diversificati a seconda del profilo del debitore:

  • Piano del consumatore – È riservato al consumatore (persona fisica non imprenditore). Consiste in un piano di ristrutturazione dei debiti su base negoziata, finalizzato a salvare il patrimonio esistente pagando una quota concordata ai creditori. Il consumatore può accedervi solo se non è stato già esdebitato nei 5 anni precedenti e non ha esagerato le obbligazioni con colpa grave. In caso di approvazione, il piano ottiene omologa giudiziale e può portare all’esdebitazione al termine (superato il termine previsto).
  • Concordato minore – È destinato agli imprenditori minori, agricoltori, professionisti o start-up che non rientrano nella definizione di consumatore. Con il concordato minore il debitore propone di proseguire l’attività (se possibile) versando un’aliquota sui debiti o di liquidare l’attivo in modo semplificato. Anche qui è richiesta una falcidia dei crediti (dal 25% in su). Come per il piano consumatore, il debitore non deve aver avuto esdebitazioni recenti e non deve aver frodato i creditori. In linea generale il concordato minore consente la continuazione aziendale o il conferimento di nuove risorse per aumentare il soddisfacimento dei creditori.
  • Liquidazione controllata – È la procedura simil-fallimentare destinata a tutti i debitori in stato di sovraindebitamento (persone fisiche o imprese non fallibili) per i quali non sia praticabile alcun piano o concordato migliorativo. Prevede l’apertura di una procedura liquidatoria ordinata (inventario, vendita di beni, graduatoria creditori) sotto la sorveglianza del tribunale. Il liquidatore controllato (sostituto del curatore fallimentare) realizza l’attivo e distribuisce il ricavato secondo gli scaglioni di prelazione. Al termine, il debitore ottiene esdebitazione se meritevole. La liquidazione controllata è dunque il “fallimento dolce” del consumatore.
  • Liquidazione del debitore incapiente – Si tratta di una procedura peculiare del consumatore senza alcun patrimonio da liquidare. In tal caso, l’atto introduttivo chiede semplicemente la dichiarazione di incapacità patrimoniale del debitore, e la conseguente esdebitazione immediata (una sola volta in vita) qualora il consumatore sia meritevole e assolutamente privo di beni attivi. Il tribunale dichiara l’insufficienza di attivo e pronuncia il decreto di esdebitazione «da incapiente» entro 4 anni, col patto che il debitore versi eventuali future risorse oltre il 10% per i creditori.
  • Procedure familiari – Introdotte recentemente, consentono a coniugi, parenti fino al 4° grado o affini (conviventi di fatto) di presentare un unico piano unitario di composizione quando la crisi ha cause comuni e sono conviventi. Se uno dei conviventi non è consumatore, si applicano le regole del concordato minore al piano unitario. Questa procedura agevola il trattamento coordinato dei debiti familiari.

In sintesi, il consumatore ha come primo rimedio il proprio piano di ristrutturazione; se questo fallisce, ricorre alla liquidazione controllata. L’imprenditore non consumatore può invece accedere al concordato minore o, in assenza di prospettiva di continuità, sempre alla liquidazione. In ogni caso l’esdebitazione finale (liberazione dai debiti residui) è prevista sia per i consumatori sia per gli altri, purché siano meritevoli e rispettati i requisiti di legge.

Giurisprudenza aggiornata e rilevante

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha fornito importanti chiarimenti sull’esdebitazione del consumatore. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha interpretato estensivamente la nozione di consumatore: con la sentenza n.1869/2016 ha definito “consumatore” il debitore persona fisica che assume obbligazioni per esigenze personali o familiari senza riflessi sull’attività imprenditoriale. Più di recente la Cass. civ. n.22616/2023 ha stabilito il principio fondamentale per cui i creditori del debitore hanno un interesse legittimo ad opporsi alle domande di composizione della crisi: ciò perché il loro diritto potrebbe subire un danno (dilazione dei pagamenti o liberazione del debitore) in caso di apertura della liquidazione del patrimonio. La stessa sentenza ammette che i creditori possano impugnare con ricorso in Cassazione il diniego di reclamo contro l’apertura della procedura. Inoltre, l’art. 280 CCII è stato interpretato precisando che la mera pendenza di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta o reati economici non estingue automaticamente il diritto all’esdebitazione: il giudice semplicemente rinvia la decisione finale fino all’esito del processo. Il Tribunale di Nola (sez. II, 18 gennaio 2024) ha affrontato il requisito della meritevolezza nel piano del consumatore, ribadendo che è necessario escludere condotte fraudolente pregresse e valutare gli sforzi compiuti dal debitore. Anche il Tribunale di Torino (20 marzo 2025) ha confermato che l’applicazione della causa di non punibilità (riabilitazione) è necessaria per i delitti fallimentari: in tal senso, se il debitore è stato riabilitato o assolto con formula piena, la sua richiesta di esdebitazione va accolta. In ambito applicativo, i tribunali di merito (ad es. Milano, Roma, Ivrea) hanno omologato numerosi piani del consumatore, evidenziando come debba essere prevista la concorrenza di tutti i creditori (anche quelli ipotecari) nel rispetto delle graduatorie. In generale la giurisprudenza valorizza il principio del favor debitoris, riconoscendo al consumatore in crisi la possibilità di ripartire economicamente, purché mostri buona fede e impegno nella procedura.

Simulazioni pratiche

  • Esempio 1 – Piano del consumatore: Mario è un dipendente con reddito annuo di 15.000 € e debiti contratti per spese familiari, per un totale di 18.000 € (consumi su carte di credito e prestiti personali). Non possiede immobili né redditi aggiuntivi. Con l’assistenza del gestore nominato dall’OCC, propone ai creditori un piano triennale in cui destina €500 mensili (tot. €18.000) alla liquidazione dei beni mobili (auto, arredamento) e al rimborso parziale dei crediti. Il tribunale omologa il piano: Mario non viene più pignorato e, decorso il termine di 3 anni, ottiene l’esdebitazione per l’intero residuo di debito. In pratica, tutti i suoi debiti sono dichiarati inesigibili e si libera dell’insufficienza patrimoniale, salvo eventuali obblighi alimentari e risarcitori.
  • Esempio 2 – Piano concreto con falcidia: Nel caso reale di Lorena Brugoletto (Tribunale di Ivrea), la debitora aveva debiti garantiti da ipoteca presso Banca IFIS e BNL. Con il piano proposto, Lorena si impegnava a versare complessivamente €17.362,51 (pari a €14.400,00 più €2.962,51 di interessi e ulteriori €345,43 di importi accessori) per chiudere la procedura. Di tale somma, gli avvocati delle banche venivano soddisfatti prima del debito ipotecario e i 3.694,51 € di crediti privilegiati (interessi e spese) furono pagati integralmente. Ai creditori chirografari restava il rimanente (circa il 75% del loro credito iniziale). Al termine, il tribunale ha dichiarato estinto il residuo di debito di Lorena e ha concesso l’esdebitazione, liberandola per il 25% non rimborsato. Questo esempio mostra come, attraverso una falcidia e il pagamento parziale dei creditori, sia possibile ottenere l’esdebitazione: nel piano di Lorena ogni creditore riceveva almeno la parte pattuita, e il debitore veniva definitivamente liberato da quanto non potrà più pagare.
  • Esempio 3 – Debitore incapiente: Anna è un pensionato di 70 anni con reddito sociale di €600/mese. Ha debiti accumulati negli anni (circa 10.000 €) ma non possiede alcun bene o rendimento aggiuntivo. La sua famiglia non può o vuole sostenerlo economicamente. Anna presenta istanza di liquidazione del patrimonio da incapiente: il tribunale verifica che non esistono beni liquidabili né garanzie reali attive. Viene quindi pronunciato subito il decreto di esdebitazione da incapiente, con sospensione delle azioni esecutive e divieto di future espropriazioni. Anna ottiene la cancellazione del suo debito residuo (salvo l’obbligo di restituire eventuali risorse future: entro 4 anni dovrà corrispondere almeno il 10% di ciò che dovesse incassare, ad es. un’eredità). Questo caso evidenzia come un consumatore assolutamente privo di patrimonio può vedere accolta la domanda di esdebitazione anche senza vendita di beni.

Tabelle riepilogative

ProceduraSoggetti ammessiPrincipali requisitiEffetti principaliDurata/Costi
Piano del consumatorePersona fisica non imprenditore (consumatore)Debiti esclusivamente personali; no esdebitazione negli ultimi 5 anni; no frodi/ colpa grave; documento reddituale.Omologazione giudiziale del piano con sospensione esecuzioni; versamenti ai creditori; esdebitazione dopo 3 anni.3 anni (minimo); costi per oneri notarili/patrocinio; compensi dell’OCC e gestore.
Concordato minoreImprenditore minore, agricoltore, professionista, start-upNon essere stato esdebitato negli ultimi 5 anni; piani credibili con continuità aziendale o apporto esterno; redditi/patrimonio entro soglie.Continua attività aziendale (se prevista) o liquidazione facilitata; soddisfazione creditori con percentuale concordata; eventuale esdebitazione finale.6-12 mesi; costi di tribunale (importi ridotti), onorari professionisti e esperti.
Liquidazione controllataTutti i debitori in sovraindebitamentoSussistenza del sovraindebitamento; impossibilità di concordato migliorativo; meritevolezza; deposito bilancio.Vendita forzata dei beni sotto controllo giudiziario; distribuzione ricavi per classi di prelazione; esdebitazione finale (se esauriti i beni).Variabile (solitamente >3 anni); costi lievemente inferiori al fallimento; parcelle del liquidatore.
Liquidazione del debitore incapientePersona fisica totalmente priva di attivoAssenza completa di beni da liquidare; meritevolezza del debitore; documentazione sul reddito familiare.Immediata pronuncia di esdebitazione; obbligo di versamento del 10% su eventuali risorse future entro 4 anni.Rapida (breve iter); costi bassi (magari solo contributi unificati).
Procedura familiareConiugi o familiari conviventi (I°-IV° grado)Origine comune del sovraindebitamento; convivenza; allineamento procedure al consumatore o concordato a seconda della categoria di ciascun convivente.Piano unitario unico per la famiglia; soddisfazione creditori unita e possibile esdebitazione per tutti i partecipanti, attenendosi alle regole del concordato/consum. .Allineata alla procedura base (consumatore o concordato); costi equivalenti.
Requisito/CondizioneDescrizione
Definizione consumatorePersona fisica che ha contratto obbligazioni per fini esclusivamente personali/familiari. L’attività professionale pregressa non preclude l’accesso, purché i debiti da rientrare siano non correlati all’attività stessa.
Assenza esdebitazioni pregresseIl consumatore non deve essere già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda né aver beneficiato di oltre 2 esdebitazioni in totale.
Assenza di frodi/colpaNon deve aver distratto attivo né causato volontariamente il dissesto; non deve aver frodato i creditori rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio.
Assenza di condanneNo condanne per reati finanziari/imprenditoriali (bancarotta fraudolenta, reati contro l’industria, ecc.); se pendenti tali procedimenti, il tribunale rinvia la decisione.
Termine per esdebitazioneDecorrono almeno 3 anni dall’apertura della liquidazione (o chiusura anticipata). Il termine è ridotto a 2 anni solo se il debitore attiva tempestivamente la composizione assistita.
Debiti esclusiNon rientrano in esdebitazione i debiti di mantenimento (alimenti), i risarcimenti per danni extracontrattuali e le sanzioni pecuniarie non correlate a debiti estinti.
Effetto esdebitazioneLiberazione dai debiti residui = inesigibilità delle quote non pagate nell’ambito concorsuale. I creditori concorrenti non possono escutere il debitore per tali quote.

FAQ – Domande e risposte frequenti

  • Cos’è l’esdebitazione? È l’istituto che permette al consumatore di essere liberato dai debiti residui dopo la liquidazione del proprio patrimonio. L’esdebitazione non estingue i debiti (che restano come obbligazione naturale), ma ne dichiara l’inesigibilità, per cui il debitore non è più legalmente tenuto a pagarli.
  • Chi può accedere a queste procedure? Possono accedere i “debitori non fallibili”: in primis il consumatore (persona fisica con debiti esclusivamente personali). Possono utilizzare gli strumenti analoghi anche i professionisti, i piccoli imprenditori agricoli, i soci illimitatamente responsabili di società sotto-soglia ed altre categorie elencate dal Codice (art.2 CCII).
  • Quali sono i requisiti per il piano del consumatore? Essere consumatore secondo la definizione di legge; trovarsi in stato di sovraindebitamento; non avere già ottenuto esdebitazione nei 5 anni precedenti; non aver distratto attivo o frodato i creditori; non aver violato obblighi alla procedura. Devono inoltre essere documentati redditi e spese familiari e la situazione patrimoniale.
  • Cosa succede se ho debiti misti (anche imprenditoriali)? Se la parte “consumo” predomina nettamente, alcuni tribunali consentono comunque il piano del consumatore, purché i debiti imprenditoriali siano marginali. In caso di dubbio, al consumatore è consigliabile rivolgersi al concordato minore (se possibile), poiché il piano del consumatore si applica formalmente solo ai debiti estranei all’attività d’impresa.
  • Quali debiti non vengono cancellati con l’esdebitazione? Restano sempre esclusi dal beneficio dell’esdebitazione gli obblighi di mantenimento (alimenti), i danni da illecito extracontrattuale e le sanzioni pecuniarie (salvo quelle accessorie a debiti estinti). Ciò significa che, anche dopo l’esdebitazione, rimangono dovuti eventuali assegni di mantenimento o sentenze risarcitorie contro il debitore.
  • Quanto dura la procedura e da quando decorre il termine per l’esdebitazione? Dal momento dell’apertura della liquidazione del patrimonio del consumatore il termine minimo è di 3 anni. Se però la procedura si conclude prima (esaurimento dell’attivo o fallimento del piano), l’esdebitazione può essere concessa già al momento della chiusura. In pratica, un consumatore ottiene l’esdebitazione quando siano trascorsi almeno 3 anni e siano soddisfatte le altre condizioni di meritevolezza.
  • Che ruolo ha l’OCC e cosa fa il gestore della crisi? L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) è il “filtro” iniziale e il coordinatore della procedura. Una volta ammessa la domanda, esso nomina un professionista che verifica documenti, redige lo stato passivo e assiste il debitore nella stesura del piano. Il gestore può negoziare con i creditori e organizza incontri conciliativi. L’OCC inoltre vigila sul rispetto delle regole (non eroga denaro ma supporta la procedura).
  • Posso sospendere i pignoramenti sul mio conto? Sì. Con la presentazione della domanda al tribunale (art.70 CCII) si può ottenere un decreto che sospende immediatamente le azioni esecutive in corso per un periodo limitato. Ad esempio, nel piano di Ivrea citato si richiese la sospensione di ogni pignoramento, cautelare e conservativo sul patrimonio del consumatore. Ciò consente al debitore di concentrare le poche risorse disponibili sulla liquidazione concordata dei beni.
  • Quali documenti servono per la domanda di esdebitazione? È necessario allegare un prospetto dei creditori con gli importi dovuti, una descrizione del patrimonio (beni immobili, mobili, liquidità), i redditi personali (dichiarazione dei redditi, busta paga, pensione, ecc.), l’estratto conto e la documentazione di eventuali pignoramenti in corso. In genere si allega anche una dichiarazione sostitutiva di non possesso di altri beni. È buona prassi corredare la domanda di un elenco sintetico delle cause del sovraindebitamento (es. spese mediche, mutui, ecc.) per chiarire le ragioni dell’insolvenza.
  • Cosa comporta la sentenza di esdebitazione finale? Il decreto di esdebitazione dichiara inefficaci gli ultimi crediti insoluti concorsuali. Al debitore consumatore spariscono tutti i debiti residui anteriori alla domanda di composizione. I creditori ottengono la liberazione definitiva dalle loro pretese non soddisfatte. Per il debitore ciò significa una “ripartenza” economica: non potrà più essere pignorato per quei debiti, ma naturalmente dovrà ricostruirsi gradualmente affidabilità creditizia.

Schemi di atti e modelli pratici

  • Schema di ricorso per piano del consumatore: l’atto introduttivo deve indicare i dati identificativi del consumatore-debitore e dell’eventuale difensore, la qualifica di consumatore (art.2 CCII) e l’esposizione delle ragioni del sovraindebitamento (es. mutui, prestiti, spese mediche). Si elencano i creditori con i relativi crediti (privilegiati e non) e la consistenza del patrimonio. Nel corpo del ricorso si espongono gli impegni assunti (p.e. rate mensili, ulteriori versamenti) e si documentano le condizioni di meritevolezza (assenza di frodi, descrizione del patrimonio, stato di salute finanziario). Nella parte “Chiede” si formula la richiesta al giudice: in via preliminare, ad es., disporre la sospensione delle esecuzioni già avviate e vietare nuove azioni esecutive sul patrimonio del debitore; in via principale, aprire la procedura di liquidazione controllata ex art. 269 CCII e omologare il piano di ristrutturazione, con conseguente esdebitazione finale. Si richiede inoltre la pubblicazione del piano e la notifica ai creditori. Al ricorso si allegano documenti reddituali (CUD/730, cedolini, certificati dei crediti) e la procura al gestore incaricato. Esempio di richiesta: «Chiede che, ritenuti ammissibili gli allegati e verificati i presupposti, il Tribunale voglia disporre la sospensione delle azioni esecutive in corso e ordinare al liquidatore di procedere alla vendita dei beni indicati, nonché, al termine, dichiarare l’esdebitazione del debitore secondo legge».
  • Schema di domanda di liquidazione del patrimonio (incapiente): l’istanza per consumatore incapiente si concentra sulla prova dell’assenza totale di attivo liquidabile e della meritevolezza del debitore. Nel ricorso vanno elencati i crediti (anche se solo indicativi) e si allegano certificazioni reddituali e patrimoniali attestanti la mancanza di beni. Si chiede espressamente «il rigetto dei procedimenti esecutivi pendenti» e l’apertura della procedura di liquidazione ai sensi degli artt. 268-277 CCII, con immediata esdebitazione per insolvibilità. Poiché il debitore è del tutto privo di patrimonio, il giudice dichiara «l’impossibilità di ulteriori atti espropriativi» e pronuncia l’esdebitazione da incapiente (con riserva di recupero del 10% su future entrate).
  • Modello di accordo di piano: in allegato all’istanza può essere predisposto un “piano di ristrutturazione” in forma scritta e analitica. Esso contiene la tabella dei creditori (privilegiati e chirografari), la disciplina delle rate/percentuali offerte, l’indicazione dei beni da liquidare e il cronoprogramma dei versamenti. Un buon modello dettaglia: a) la vendita di ogni bene e la ripartizione del ricavato (specificando aliquote o falcidie); b) l’elenco dei costi procedurali (compensi gestore, oneri pubblicitari); c) ogni patto speciale (es. eventuale pagamento dei crediti privilegiati all’80% e dei chirografari al 30%). È fondamentale precisare nel piano che l’esdebitazione finale annullerà ogni residuo di debito non coperto dai pagamenti del piano, come nel precedente esempio a Torino, in cui i creditori privilegiati da €3.694,51 furono soddisfatti integralmente e gli altri ottennero il restante importo.
  • Decisione e omologa: infine, il tribunale emette il decreto di omologa o di apertura. In esso si riporta il piano approvato, i crediti ammessi e la percentuale ottenuta da ciascuna classe di creditori. Un modello di decreto potrebbe contenere la formula di accoglimento dell’istanza, con statuizioni quali: “dispone la sospensione delle azioni esecutive” e “omologa il piano del consumatore, dichiarando esdebitati i debiti residui del debitore nell’ambito della liquidazione”. Tale decreto va poi pubblicato come previsto dalla legge e comunicato alle parti.

Fonti normative e giurisprudenziali

Esemplificazioni tributarie e di merito – Piani e omologazioni applicate (ad es. Tribunale di Ivrea, Piano del consumatore di L. Brugoletto, 2023). Le fonti citate (articoli, decreti, sentenze) costituiscono l’ossatura normativa e giurisprudenziale dell’esdebitazione del consumatore in Italia.

Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – D.Lgs. 14/2019, in particolare artt. 278-283 (esdebitazione), artt. 268-277 (liquidazione controllata), artt. 65-83 (procedure di sovraindebitamento).

Legge 3 marzo 2012, n.3 – “Legge salva suicidi” (procedure antiracket per debitori civili), art. 7 e ss. (piano del consumatore, liquidazione del patrimonio). Applicabile in via transitoria alle procedure pendenti prima del 15 luglio 2022.

D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024 – Correttivi del Codice della crisi (adeguamenti di rango legislativo). Le modifiche agli articoli 279-280 CCII introdotte dal d.lgs. 136/2024 sono segnalate nelle note.

Cass. Civ. Sez. I, sentenza 26 luglio 2023, n. 22616 – Riconosce l’interesse dei creditori ad opporsi all’apertura della liquidazione del patrimonio.

Cass. Civ. Sez. VI-Ord., sentenza 24 giugno 2016, n. 1869 – Definizione di consumatore per esigenze personali/familiari.

Tribunale di Nola (Sez. II), ordinanza 18 gennaio 2024 – Sottolinea l’esame puntuale del requisito di meritevolezza nell’omologazione del piano del consumatore.

Tribunale di Torino, decreto 20 marzo 2025, n. D8662/2024 – Conferma che la pendenza di procedimento penale per reati economici determina solo il rinvio della decisione di esdebitazione (art. 280 CCII, lett. a).

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✔️ Avvocato esperto in diritto del sovraindebitamento e tutela del debitore
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Conclusione

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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