Hai ricevuto cartelle esattoriali, pignoramenti o intimazioni di pagamento da Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) e non sai a chi rivolgerti per risolvere la situazione? Ti senti solo di fronte a un sistema complicato, fatto di scadenze, numeri di ruolo, sanzioni e minacce di azioni esecutive?
Molti contribuenti si trovano a dover gestire da soli le richieste dell’ex Equitalia, spesso senza sapere se il debito è giusto, se è ancora dovuto, o se si può contestare. E spesso finiscono per pagare cifre esorbitanti che, con l’aiuto giusto, avrebbero potuto evitare.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario, riscossione e tutela del contribuente – ti spiega a chi rivolgersi se hai problemi con Equitalia, cosa può fare un avvocato esperto, e quali strumenti legali esistono per bloccare le cartelle, ridurre i debiti o cancellarli del tutto.
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Introduzione: Equitalia ed Agenzia delle Entrate-Riscossione: Ruoli e Competenze
Equitalia è stata per anni la società incaricata della riscossione coattiva dei tributi in Italia. Dal 1° luglio 2017 essa è stata sciolta e tutte le competenze e il personale sono stati trasferiti al nuovo ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), vigilato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In pratica, AdER ha ereditato il ruolo di Equitalia: è l’Agente della Riscossione nazionale, incaricato di riscuotere tributi, contributi e altre entrate per conto degli enti creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, Regioni, ecc.).
- Natura giuridica: AdER è un ente pubblico economico inserito nella struttura dell’Agenzia delle Entrate (mentre Equitalia era una società per azioni a partecipazione pubblica). Ciò significa che AdER opera con poteri pubblicistici (ad esempio può procedere a pignoramenti senza previa autorizzazione giudiziaria, come vedremo) ma con autonomia gestionale e patrimoniale.
- Ambito operativo: AdER gestisce la riscossione su tutto il territorio nazionale (eccetto la Sicilia, dove opera Riscossione Sicilia S.p.A.), sia volontaria (tramite ruoli e avvisi bonari) sia soprattutto coattiva (cartelle di pagamento, fermi, ipoteche, pignoramenti). Rientrano nel suo ambito tributi erariali (es. IRPEF, IVA), tributi locali (IMU, TARI, ecc.), contributi previdenziali (INPS), sanzioni amministrative (multe stradali, sanzioni di altri enti) e ogni altro credito pubblico iscritto a ruolo.
- Differenze rispetto a Equitalia: per il contribuente, poche differenze operative. Cambia il nome e la governance (AdER è sotto l’ombrello dell’Agenzia delle Entrate), è stato eliminato il sistema dell’aggio di riscossione (il compenso percentuale aggiunto al debito, oggi integrato nei costi di funzionamento coperti dal bilancio statale), e l’ente ha accesso diretto alle banche dati fiscali. Le procedure di riscossione coattiva restano invece sostanzialmente le stesse previste dal D.P.R. 602/1973 (Testo Unico Riscossione) e altre norme correlate.
- Chi fa cosa: è fondamentale distinguere l’ente creditore (ad es. Agenzia delle Entrate per le imposte, un Comune per una multa, l’INPS per i contributi…) dall’ente di riscossione (AdER). AdER riscuote ma non decide il merito del debito: se c’è un errore sull’importo o non dovete quel tributo, è spesso l’ente impositore originario che va coinvolto (es. l’Agenzia delle Entrate in caso di imposta non dovuta). AdER esegue la riscossione e può concedere dilazioni, sospensioni o prendere atto di pagamenti già effettuati, ma non annulla di propria iniziativa un debito legittimamente iscritto a ruolo salvo nei casi previsti (ad es. sgravio disposto dall’ente creditore, esito di autotutela, provvedimenti di legge di stralcio). In caso di problemi “con Equitalia/AdER”, bisogna quindi prima capire se la questione è di merito tributario (rivolgersi all’ente creditore o al giudice competente per contestare il tributo) oppure di riscossione (rivolgersi ad AdER per rate, sospensioni, o al giudice dell’esecuzione/tar/tributario per vizi della procedura di riscossione).
- Sportelli e assistenza: AdER dispone di sportelli fisici in ogni provincia (spesso presso le sedi ex Equitalia) e di servizi online (area riservata sul sito AdER) per controllare la propria posizione debitoria (estratto di ruolo) e presentare istanze (rateazione, sospensione, ecc.). Per problemi complessi, comunque, spesso ci si rivolge a professionisti (avvocati tributaristi, difensori abilitati nel processo tributario, commercialisti) per valutare contestazioni formali o sostanziali.
In sintesi: AdER è oggi il punto di riferimento unico per la riscossione esattoriale. Chi aveva “problemi con Equitalia” oggi ha problemi con AdER. Nel seguito, vedremo cosa fare, a chi rivolgersi e quali strumenti attivare per ciascun tipo di problema, dal ricevimento di una cartella esattoriale fino alle azioni esecutive come pignoramenti e ipoteche.
La Cartella Esattoriale (Cartella di Pagamento)
La cartella di pagamento (detta anche cartella esattoriale) è spesso il punto di partenza dei problemi con l’esattore. È il documento con cui l’Agente della Riscossione intima formalmente il pagamento di uno o più debiti entro 60 giorni, avvertendo che, in mancanza, si procederà a riscossione coattiva. Comprendere come funziona la cartella, i suoi termini e vizi, è fondamentale.
Cos’è e come si compone una cartella di pagamento
La cartella esattoriale è un atto amministrativo che contiene un “ruolo” (ovvero l’estratto dell’elenco dei debiti a carico di un contribuente, formato dall’ente creditore) e una parte dispositiva con cui AdER chiede il pagamento. In pratica, la cartella notifica al debitore che un certo ente (ad esempio l’Agenzia delle Entrate, un Comune, l’INPS…) ha iscritto a ruolo una somma a suo carico, e che l’Agente della Riscossione procederà forzosamente al recupero se il pagamento non avviene spontaneamente entro il termine indicato (in genere 60 giorni).
Contenuto tipico di una cartella: dettagli del debitore, numero di cartella e della partita di ruolo, ente creditore e tipo di debito (es. IRPEF anno tal dei tali, multa n°…, contributi previdenziali…), importo originario dovuto, eventuali sanzioni, interessi e oneri di riscossione, istruzioni di pagamento (bollettini), indicazione dei termini per pagare o per impugnare l’atto, nonché le conseguenze (aggiunta di interessi di mora e avvio di azioni esecutive in caso di mancato pagamento entro 60 giorni). Deve essere redatta secondo un modello ministeriale che prevede anche l’indicazione della data di esecutività del ruolo, del funzionario responsabile, e altre informazioni di legge.
Notifica: la cartella viene notificata da AdER tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC (posta elettronica certificata, obbligatoria per imprese e professionisti), o in certi casi tramite messo notificatore. La data di notifica è rilevante sia per i termini di pagamento (60 giorni) sia per i termini di un’eventuale impugnazione (in genere 60 giorni per ricorrere).
Differenza con l’avviso di accertamento: spesso la cartella segue (come fase successiva) un precedente accertamento o atto impositivo dell’ente creditore. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento per maggiori imposte; se il contribuente non paga né impugna, dopo il termine di legge quel debito viene iscritto a ruolo e AdER emette la cartella. Tuttavia, in alcuni casi la cartella arriva senza un atto precedente notificato: tipicamente per somme derivanti da controlli automatici o formali su dichiarazioni dei redditi (liquidazioni ex art. 36-bis DPR 600/73) o per omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione stessa. In tali situazioni la cartella è il primo atto con cui il contribuente viene richiesto di pagare – ed è anche l’atto impugnabile. Dal 2020, inoltre, per i nuovi accertamenti tributari dell’Agenzia delle Entrate si applica il meccanismo dell’“accertamento esecutivo”: l’avviso di accertamento contiene esso stesso l’intimazione a pagare entro 60 giorni e, decorso tale termine, vale come titolo esecutivo per AdER senza necessità di cartella. Questo significa che per le imposte statali accertate dal 1° gennaio 2020 in poi, non riceverete più una cartella dopo l’accertamento, ma direttamente – in caso di mancato pagamento – un’intimazione di pagamento seguita eventualmente dal pignoramento. Tuttavia, le cartelle rimangono in uso per ruoli riguardanti: accertamenti più vecchi, importi da controlli automatizzati, sanzioni amministrative, contributi previdenziali (anche se l’INPS ora emette per le proprie pretese un “avviso di addebito” immediatamente esecutivo) e in generale per tutti i carichi affidati ad AdER da enti vari. Dunque, è ancora frequente nel 2025 imbattersi in cartelle di pagamento.
Termini per il pagamento e conseguenze in caso di ritardo
Pagamento entro 60 giorni: dalla data di notifica della cartella il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare integralmente le somme richieste (o attivare una rateizzazione, come vedremo). Il pagamento va effettuato seguendo le istruzioni (bollettini allegati, online tramite il portale AdER o circuiti convenzionati).
- Se si paga entro 60 giorni, si evitano le procedure esecutive e si pagheranno le somme indicate senza ulteriori interessi di mora. Interessi di mora: decorrono infatti dal 61° giorno in poi, su base annua, applicati sull’importo ancora da saldare. Il tasso di tali interessi è fissato annualmente: ad esempio, per il 2023 è stato del 6,83% annuo (in aumento rispetto al passato, dati i tassi di mercato). Pagando nei 60 giorni, questi interessi di mora non maturano affatto.
- Decorso il termine di 60 giorni senza pagamento, la cartella diviene esecutiva: AdER può iniziare la riscossione coattiva. Inoltre, scaduti 60 giorni, si applica l’onere aggiuntivo (una volta chiamato aggio): se il pagamento avviene dopo il 60° giorno, il debitore deve corrispondere una percentuale a titolo di remunerazione del servizio di riscossione. Attualmente tale onere è disciplinato dal DL 159/2015 e succ. mod., ed è pari al 6% circa oltre alle spese di notifica: in pratica, dopo i 60 giorni si paga qualcosa in più rispetto all’importo inizialmente iscritto.
- Interessi di mora post-60 giorni: come detto, iniziano a maturare interessi giornalieri ad un tasso stabilito per legge (che può variare annualmente secondo il rendimento medio dei titoli di Stato). Questi si aggiungeranno al debito per il periodo di ritardo.
- Ulteriori atti prima dell’esecuzione: se passano 60 giorni e non si paga, AdER può agire immediatamente (ad esempio con fermo o pignoramento) oppure inviarvi prima un sollecito o intimazione di pagamento. In particolare, l’intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/73) è un avviso che AdER deve notificarvi se intende procedere con pignoramento oltre un anno dopo la notifica della cartella: serve a ricordare il debito e concedere ulteriori 5 giorni per evitare l’esecuzione. Se ricevete un’Intimazione (o sollecito) ad adempiere significa che la cartella è rimasta inevasa da oltre un anno e l’Agente vi dà un ultimatum di 5 giorni prima di pignorare.
Decadenza della cartella: oltre ai termini per il contribuente, esistono termini per l’ente per emettere o notificare la cartella, detti termini di decadenza. Se l’ente creditore/AdER notifica la cartella oltre tali termini, la cartella è nulla per decadenza (vizio radicale che estingue la pretesa). I principali termini di decadenza sono:
- Imposte sui redditi e IVA da dichiarazione: se la cartella deriva da controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/73, es. liquidazione di imposte dichiarate ma non versate, errori formali) deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Esempio: dichiarazione presentata nel 2022, cartella da controllo automatizzato notificata entro il 31/12/2025. Se deriva da controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73) il termine è il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.
- Imposte “accertate” con avviso: se c’è stato un avviso di accertamento o liquidazione (ad es. per registro, successione, ecc.) divenuto definitivo (per mancata impugnazione entro 60 gg o sentenza passata in giudicato), la cartella va notificata entro 2 anni da quando l’atto è definitivo. Su questo termine biennale c’è però un dibattito: una parte della giurisprudenza ritiene che in assenza di una norma espressa (per alcune imposte non c’è), non vi sia decadenza biennale ma solo la prescrizione ordinaria decennale. In ogni caso, se ricevete una cartella a distanza di molti anni da un avviso definitivo, si può valutare il ricorso per decadenza (o prescrizione).
- Tributi locali: per tasse come IMU, TARI, ecc., la legge prevede che il Comune notifichi gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno d’imposta (termine di decadenza dell’accertamento). Se invece il Comune utilizza direttamente la cartella senza previo avviso (facoltà che aveva in passato), analogamente il termine era il quinto anno. Dopo la riforma del 2020 sui tributi locali, anche qui è stato introdotto l’accertamento esecutivo: quindi la cartella per tributi locali è ormai residuale (i Comuni emettono avvisi di accertamento esecutivi), ma per vecchie annualità può ancora capitare.
- Sanzioni codice della strada: la multa deve essere originariamente notificata entro 90 giorni dall’infrazione (termine di decadenza della notifica del verbale). Se ciò non avviene, la multa è nulla. Una volta che la multa diviene titolo esecutivo (trascorsi 60 giorni senza pagamento né ricorso), la successiva cartella esattoriale per quella multa non ha un termine di decadenza codificato, ma deve rispettare il termine di prescrizione quinquennale (vedi oltre) per la riscossione.
Attenzione: Nel 2020-2021, a causa dell’emergenza Covid, i termini di decadenza per notifica di atti fiscali (avvisi e cartelle) sono stati prorogati da vari decreti. Ad esempio, le cartelle di competenza 2020 sono state in gran parte notificate nel 2021-22 grazie a proroghe. Questa guida è aggiornata al 2025, quando tali sospensioni sono cessate, ma tenetene conto se valutate la decadenza su annualità attorno al 2019-2021 (potrebbero esserci proroghe straordinarie da considerare).
Effetti della decadenza: una cartella notificata oltre i termini di decadenza è impugnabile per farne dichiarare la nullità dal giudice competente. Se accolta la contestazione, il debito non è più riscuotibile in via amministrativa. (Nota: la decadenza colpisce l’azione di riscossione, ma non estingue il debito in sé; in teoria l’ente creditore potrebbe ancora richiederlo in via giudiziale ordinaria se nei termini di prescrizione. Spesso però, soprattutto in materia tributaria, una volta decaduto il potere di riscossione tramite ruolo, il credito resta inesigibile).
Differenza tra decadenza e prescrizione: come regola generale, la decadenza attiene ai termini entro cui l’ente deve compiere un atto (ad esempio notificare la cartella) e non è soggetta a interruzione; la prescrizione attiene ai termini entro cui riscuotere un credito già accertato e può essere interrotta da atti notificati al debitore (vedi sezione sulla prescrizione).
Vizi della cartella: errori formali e sostanziali
Come atto amministrativo, la cartella può essere affetta da vizi formali (difetti di forma, omissioni di elementi obbligatori, notifica irregolare) o vizi sostanziali (richiesta di somme non dovute, importi errati, mancanza del presupposto). Elenchiamo i principali, perché riconoscere un vizio può indicare “a chi rivolgersi” per far valere l’annullamento:
- Vizi di notifica: se la cartella non è stata mai notificata al contribuente in modo conforme alla legge, tutti gli atti successivi di riscossione possono essere contestati per assenza di notifica della cartella. Ad esempio, notifica a indirizzo errato, a soggetto non legittimato, mancanza dell’avviso di ricevimento della raccomandata, notifica PEC con allegato illeggibile o privo di firma digitale valida, ecc., sono difetti gravi. In questi casi, si può fare opposizione quando si viene a conoscenza dell’esistenza della cartella (ad es. tramite un estratto di ruolo o un pignoramento, vedi oltre).
- Mancata indicazione del responsabile del procedimento: è un vizio formale frequente nelle cartelle più datate. La legge (L. 212/2000, Statuto del Contribuente) richiede che negli atti tributari sia indicato il funzionario responsabile. La sua assenza può comportare l’annullabilità, anche se la giurisprudenza non è sempre uniforme sull’effettiva lesività del vizio se l’atto è chiaro nel contenuto.
- Difetto di motivazione: ogni cartella deve indicare la causale del debito in modo da mettere il contribuente in condizione di capire da dove origina. Se arriva una cartella con descrizione oscura (es. “ruolo 2023” senza indicare l’atto a monte o l’anno d’imposta), potrebbe violare l’obbligo di motivazione. La Cassazione ha affermato che la cartella che si limita a riportare il debito senza riferimento all’atto presupposto è nulla, salvo che il contribuente abbia già ricevuto l’atto presupposto (in tal caso la cartella è meramente liquidatoria) – ma comunque deve almeno citare tale atto. Un esempio: cartella per “sanzione amministrativa Prefettura di …” senza numero verbale: vizio di motivazione.
- Errore sul destinatario o sull’importo: può capitare – errori materiali – che la cartella contenga importi già pagati o attribuiti alla persona sbagliata (casi rari ma non impossibili, ad es. omonimie). Questi vizi sostanziali vanno fatti valere con prova (ricevute di pagamento, documenti anagrafici, etc.) e usualmente risolti tramite autotutela o ricorso.
- Ruolo emesso in assenza di presupposto legittimo: casi più tecnici, ad esempio: il ruolo include un’imposta per cui l’avviso di accertamento era stato annullato dal giudice, oppure era già decaduto. Oppure l’ente ha formato il ruolo oltre i termini. Questo vizio è sostanziale: la somma non era da riscuotere. In giudizio si traduce in eccezione di “inesistenza del titolo” o “nullità derivata”.
- Cartella già oggetto di condono o sgravio: se la cartella rientra in una definizione agevolata (rottamazione) o è stata oggetto di sgravio dall’ente creditore ma AdER persevera nella richiesta (possibile per ritardi di allineamento), allora è completamente indebita.
- Omessa indicazione dei termini di impugnazione o del giudice competente: la cartella dovrebbe riportare a quale organo rivolgersi per contestarla e in che termini. Se tali indicazioni mancano o sono errate, il contribuente potrebbe aver diritto a una rimessione in termini (anche se l’orientamento ormai è che l’assenza di indicazione non prolunga i termini ma può rilevare come vizio formale).
Cosa fare in presenza di vizi: a seconda del vizio, il contribuente può presentare ricorso al giudice competente per far annullare la cartella (entro i termini, di solito 60 giorni dalla notifica, salvo casi particolari) oppure, se il vizio emerge dopo (es. scoperta di notifica mai avvenuta), può ricorrere quando ne viene a conoscenza, come spieghiamo più avanti parlando di impugnazione dell’estratto di ruolo. In alternativa o in parallelo, si può chiedere in autotutela all’ente di annullare la cartella viziata (soprattutto per errori evidenti come doppi pagamenti, persona sbagliata, sgravio già disposto, etc.).
Come contestare (o pagare) una cartella esattoriale: opzioni
Riassumiamo le possibili strade di fronte a una cartella:
- Pagare entro 60 giorni: se il debito è dovuto e non si intende contestarlo, pagando tempestivamente si evita ogni aggravio. In caso di momentanea carenza di liquidità, valutare la rateizzazione (vedi sezione dedicata).
- Richiedere una rateizzazione: presentare domanda di dilazione ad AdER entro i 60 giorni (o anche dopo, ma prima che inizino azioni esecutive) interrompe le azioni di riscossione e consente di pagare a rate. La richiesta di rateizzazione non blocca però il termine per un eventuale ricorso: se si intende contestare la cartella per vizi, attenzione che chiedere rate può essere visto come acquiescenza al debito.
- Ricorso al giudice: se si ritiene la cartella illegittima (per motivi sostanziali o formali), generalmente si propone ricorso entro 60 giorni dalla notifica:
- Per cartelle di tributi (es. imposte, tasse): ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale/Corte di Giustizia Tributaria I grado competente.
- Per cartelle relative a contributi previdenziali INPS/INAIL: ricorso al Tribunale ordinario – sezione lavoro, entro 40 giorni.
- Per cartelle su multe stradali o altre sanzioni amministrative: opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni (tipicamente per eccepire notifica mai avvenuta del verbale originario o altre irregolarità).
- (Le giurisdizioni e i termini specifici sono approfonditi più avanti nella sezione sulle contestazioni).
- Autotutela amministrativa: presentare un’istanza di annullamento in autotutela all’ente creditore (o ad AdER per conoscenza) segnalando errori palesi. Questo però non sospende i termini per ricorrere, né obbliga l’ente ad accogliere. È un tentativo bonario, da usare con cautela.
- Inattività e attesa: ignorare la cartella comporta, dopo 60 giorni, l’avvio di interessi e la possibilità di esecuzione forzata. Sconsigliato, a meno che si confidi in prossime sanatorie (ad esempio, se circolano notizie di possibili “rottamazioni” o condoni imminenti) – ma è un azzardo, poiché nel frattempo l’Agente potrebbe procedere al pignoramento.
Tabella – Opzioni di fronte a una cartella di pagamento
Opzione | Descrizione | Termine | Vantaggi/Svantaggi |
---|---|---|---|
Pagamento integrale | Pagare l’intero importo dovuto. | 60 giorni dalla notifica | Evita sanzioni e interessi di mora. Perde il diritto di contestare (acquiescenza). |
Rateizzazione | Richiedere un piano di pagamento dilazionato ad AdER. | Entro 60 giorni (consigliato, ma possibile anche dopo) | Evita l’esecuzione se concessa. Comporta interessi di dilazione. Non interrompe termini di ricorso. |
Ricorso al giudice | Impugnare la cartella per motivi di merito o procedura. | 60 giorni (tributi); 40 giorni (contributi); 30 giorni (multe) | Può annullare il debito se fondato. Richiede costi e tempi di giustizia; se pendente, in assenza di sospensiva, il debito resta esigibile. |
Istanza di autotutela | Richiesta all’ente di annullare la cartella per errore evidente. | Nessuno (prima possibile, comunque entro i termini di legge per sicurezza) | Semplice e gratuita. Non dà garanzie, né ferma i termini di ricorso. Da usare in casi lampanti. |
Inazione (nessuna azione) | Non pagare né impugnare. | – | Sconsigliata: dopo 60 gg scattano interessi di mora e rischio concreto di pignoramenti, fermi, ipoteche. |
Nei capitoli successivi vedremo in dettaglio come funzionano la rateizzazione e le varie forme di ricorso/opposizione, ma prima è utile descrivere cosa AdER può fare trascorsi i 60 giorni, ovvero le procedure di riscossione coattiva.
Riscossione Coattiva: Pignoramenti, Ipoteca, Fermo Amministrativo e Altre Azioni
Quando il contribuente non paga spontaneamente entro i termini, AdER può attivare le procedure di riscossione coattiva, cioè azioni forzate sul patrimonio del debitore per recuperare le somme dovute. Tali azioni sono disciplinate dal D.P.R. 602/1973 e, per quanto non previsto lì, dal Codice di Procedura Civile (norme sull’esecuzione forzata). Vediamo le principali misure: fermo amministrativo di beni mobili registrati (auto), ipoteca su immobili, pignoramento (mobiliare, immobiliare, presso terzi), con i relativi limiti e tutele.
Fermo Amministrativo (di veicoli)
Il fermo amministrativo è un atto con cui AdER blocca un veicolo di proprietà del debitore iscrivendo un vincolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In pratica il veicolo risulta “fermato” e non può circolare legalmente né essere radiato o venduto senza prima estinguere il debito. È una misura cautelare, in quanto mira a indurre il pagamento impedendo l’utilizzo di un bene, ma non realizza ancora l’espropriazione.
- Soglia di debito: Non è fissata da una legge un’importo minimo per poter iscrivere il fermo (in teoria anche debiti piccoli potrebbero giustificarlo). Tuttavia, la prassi consolidata (derivante da direttive interne Equitalia/AdER) esclude fermi per debiti molto esigui. Ad esempio, Equitalia non applicava fermi sotto 800 € di debito; oggi AdER in genere non procede per importi sotto 1.000 €. Inoltre, per debiti fino a 1.000 € è previsto per legge che prima di atti cautelari l’Agente invii una comunicazione e attenda 120 giorni. Sopra tali soglie, il fermo è possibile. In sintesi: è raro subire un fermo per poche centinaia di euro.
- Procedura: AdER deve inviare al contribuente una Comunicazione preventiva di fermo (preavviso) indicante le cartelle impagate, l’intenzione di iscrivere fermo sul veicolo X e concedendo 30 giorni di tempo per pagare o presentare osservazioni. Se entro 30 giorni non si paga né si dimostra che il veicolo è strumentale all’attività di impresa/professionale (unica condizione che potrebbe evitare il fermo), AdER iscrive il fermo al PRA.
- Effetti: dal momento dell’iscrizione, il veicolo non può circolare (se fermato, l’auto può essere sottoposta a sanzioni e sequestro) e non può essere venduto se non con il vincolo. Restano a carico del proprietario bollo e assicurazione anche se non può usarlo. Il fermo appare nei registri, quindi è pubblico.
- Limiti e tutele: AdER può iscrivere fermi su autoveicoli, motoveicoli, rimorchi. Veicoli cointestati: se un’auto è intestata a più persone, la giurisprudenza ha stabilito che il fermo è comunque opponibile (perché l’azione incide sul bene in sé). Quindi anche cointestatari non debitori ne subiscono gli effetti, con possibilità però di rivalersi. Non esiste un’esenzione per l’auto “unica” o necessaria per la vita quotidiana (diverso dall’immobile prima casa, dove vedremo c’è il divieto di pignoramento): tuttavia, se l’auto è dichiarata strumento di lavoro (es. veicolo commerciale di un agente di commercio), si può chiedere la revoca del fermo mostrando la documentazione. Alcune norme regionali o circolari interne tutelano in parte questi casi.
- Come ottenere la cancellazione del fermo: l’unico modo ordinario è pagare il debito (o chiedere una rateizzazione). Con il pagamento integrale, AdER rilascia entro 20 giorni il provvedimento di cancellazione del fermo, che va annotato al PRA (di norma ci pensa AdER a comunicare). Con la rateizzazione, AdER su richiesta rilascia un provvedimento di sospensione del fermo: in pratica finché si rispettano le rate, il fermo non viene eseguito (o viene revocato se già iscritto, a certe condizioni). Attenzione: se il fermo è già iscritto, alcune sedi AdER richiedono il pagamento di una percentuale rilevante del debito o delle prime rate prima di revocarlo, per tutelarsi.
- Controlli prima del fermo: la legge non impone al concessionario di rivolgersi al giudice per autorizzazione: può agire direttamente in virtù del ruolo. Non c’è un “pignoramento” per il fermo: è un atto amministrativo. Per evitare abusi, vi è però il principio di proporzionalità: pignorare o bloccare beni di valore eccessivo rispetto al debito non è lecito. AdER quindi in genere sceglie il fermo per debiti medio-piccoli, mentre per debiti molto elevati può passare direttamente ad altre misure.
- Impugnazione del fermo: il preavviso di fermo è impugnabile entro 60 giorni davanti al giudice competente (tributario se riguarda tributi, giudice ordinario se riguarda es. multe – su questo vedi sezione ricorsi) per contestare la legittimità del debito o del fermo stesso. Una volta iscritto il fermo, il contribuente può impugnare l’estratto di ruolo o lo stesso provvedimento (se notificato) per farne dichiarare l’illegittimità (ad esempio, se il debito era prescritto o la procedura non ha rispettato i termini di preavviso).
Riepilogo: Il fermo amministrativo è una forte leva di AdER su beni mobili registrati, facile da applicare e che spesso convince il debitore a pagare o a trattare. Tuttavia, ha limiti (importo minimo, preavviso obbligatorio) e può essere contrastato dimostrando irregolarità o ottenendo dilazioni. A chi rivolgersi in caso di fermo: se ricevete un preavviso di fermo e ritenete il debito inesatto o non dovuto, rivolgetevi a un avvocato tributarista o al professionista di fiducia per valutare un ricorso urgente. Se invece il debito è corretto ma non potete pagare subito, rivolgetevi ad AdER per una rateizzazione (spesso presentando la richiesta con urgenza si blocca l’iscrizione del fermo). In caso di fermo già iscritto, dopo pagamento o avvio di piano rateale potete farvi assistere da un Agenzia di pratiche automobilistiche per la cancellazione veloce al PRA.
Ipoteca sugli Immobili
L’ipoteca esattoriale è un’altra misura cautelare: AdER può iscrivere ipoteca su un immobile di proprietà del debitore, a garanzia del credito. L’ipoteca non espropria il bene, ma lo vincola: l’immobile ipotecato garantisce il debito e, in caso di vendita volontaria, la somma ricavata dovrebbe prima soddisfare AdER. Inoltre è preludio all’eventuale pignoramento immobiliare.
- Soglia di debito: a differenza del fermo, qui la legge è chiara: l’ipoteca può essere iscritta solo per debiti complessivi ≥ 20.000 € (prima del 2012 il limite era 8.000 €). Dunque, se il vostro debito totale con AdER non raggiunge €20.000, non può scattare ipoteca. Questa soglia vale per il totale dei crediti iscritti a ruolo per cui si procede, non per ciascun ruolo singolarmente.
- Procedura: anche per l’ipoteca è previsto un preavviso: AdER invia una Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, elencando i debiti e gli immobili target, dando 30 giorni per pagare o far pervenire osservazioni. Trascorsi i 30 giorni senza pagamento né opposizione, AdER richiede l’iscrizione dell’ipoteca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
- Effetti: l’ipoteca vincola l’immobile per un certo importo (capitale + interessi e spese fino a un 120% circa). Ciò compromette la possibilità di venderlo o ipotecarlo ulteriormente: eventuali acquirenti o banche vedranno l’ipoteca esattoriale come un grave impedimento. L’ipoteca dà ad AdER diritto di prelazione sul ricavato di un’eventuale vendita forzata o volontaria successiva.
- Prima casa: qui occorre fare attenzione a un aspetto: la legge impedisce il pignoramento della prima e unica casa di abitazione del debitore in determinate condizioni (come vedremo nella sezione successiva), ma non vieta l’iscrizione di ipoteca su di essa se il debito supera 20.000 €. In altre parole, anche la “prima casa” non di lusso può essere ipotecata da AdER (sebbene non sarà espropriabile, l’ipoteca resta come garanzia). Alcune interpretazioni passate sostenevano il contrario, ma oggi è pacifico: l’ipoteca può essere messa su qualsiasi immobile del debitore (prima casa inclusa) se il debito ≥ €20.000. Quindi non sorprendetevi se scoprite un’ipoteca su casa pur essendo quella dove risiedete e non avendo altri immobili; è legittima (ma AdER non potrà poi espropriarla finché resta la “unica abitazione non di lusso”).
- Notifica e pubblicità: l’iscrizione ipotecaria viene comunicata da AdER (spesso tramite estratto di ruolo o comunicazione successiva). Anche se per legge non c’è obbligo di notificare dopo l’iscrizione (essendoci già il preavviso), in pratica AdER di solito informa con un estratto che l’ipoteca è stata iscritta. La presenza di ipoteca risulta dai registri immobiliari (visura catastale/ipotecaria) accessibili a notai, banche, ecc.
- Durata: l’ipoteca dura 20 anni rinnovabili. Se il debito viene pagato o annullato, AdER deve procedere alla cancellazione (a spese del debitore in alcuni casi).
- Come si rimuove un’ipoteca: pagando integralmente il debito l’ipoteca può essere cancellata con assenso di AdER (atto di assenso alla cancellazione). In caso di riduzione del debito sotto soglia: esempio, avevate €25.000 di debito, ipoteca iscritta; poi pagate parte e scendete a €15.000. Ci si può chiedere: AdER dovrebbe cancellare l’ipoteca perché il debito residuo è sotto i 20.000? C’è stata discussione su questo: secondo una sentenza del 2022 (Comm. Trib. Pescara) sì, l’elevazione della soglia a 20.000 ha effetto retroattivo e se il debito scende sotto tale limite l’ipoteca non può essere mantenuta. È auspicabile chiedere ad AdER la cancellazione in autotutela in tali casi, citando la giurisprudenza favorevole. AdER spesso resiste (sostiene che la soglia si valuta al momento dell’iscrizione), ma ci sono stati casi di vittoria in giudizio su questo punto.
- Impugnazione dell’ipoteca: il provvedimento di iscrizione ipotecaria (o il preavviso) è impugnabile entro 60 giorni davanti alla Commissione Tributaria (per tributi) oppure al giudice ordinario (se riguarda crediti non tributari, come sanzioni amministrative). Le ragioni tipiche di ricorso: mancato invio del preavviso (rende nulla l’iscrizione), importo sotto soglia 20.000 €, prescrizione dei crediti sottostanti, immobile in comproprietà (valutare eccesso di garanzia), oppure vizi del ruolo. Se l’ipoteca è su prima casa unica, pur se non pignorabile, non è di per sé un vizio, ma si può tentare la via giudiziaria sostenendo l’abuso di diritto se sproporzionata.
- Nota bene: L’ipoteca per debiti tributari non richiede un titolo giudiziale (a differenza di un creditore privato che per ipotecare un bene altrui deve avere una sentenza o un mutuo iscritto). L’iscrizione avviene in base al ruolo esattoriale, sfruttando la natura privilegiata del credito pubblico.
In sintesi, l’ipoteca esattoriale è meno visibile immediatamente rispetto al pignoramento (il debitore spesso se ne accorge solo controllando i registri o chiedendo un mutuo e vedendoselo negare), ma pesa come una spada di Damocle sul bene. A chi rivolgersi in caso di ipoteca: se ricevete un preavviso, contattate subito un professionista legale/tributario per valutare opposizione se ci sono irregolarità. Se scoprite un’ipoteca già iscritta, verificate con un notaio o tecnico la visura e rivolgetevi a un legale per capire se sia contestabile. Per togliere l’ipoteca, il percorso principale è saldo del debito o accordo rateale con AdER (che tuttavia in caso di rate generalmente lascia l’ipoteca a garanzia finché non è pagato tutto).
Pignoramento ed Espropriazione Forzata
Il pignoramento è l’atto con cui si espropriano coattivamente i beni del debitore per soddisfare il credito. Nell’ambito di AdER, dopo cartella e intimazione, il pignoramento avviene secondo regole simili a quelle del Codice di procedura civile, ma con alcune peculiarità:
Tipi di pignoramento utilizzati da AdER:
- Pignoramento mobiliare (beni mobili presso il debitore): raramente AdER invia ufficiali giudiziari a pignorare beni mobili (es. mobilia, macchinari). È poco efficiente e si usa quasi solo per debitori che hanno beni di valore in magazzini, ecc. Comporta il sequestro fisico dei beni e successiva vendita all’asta. Nel contesto dei debiti fiscali moderni è residuale.
- Pignoramento immobiliare: AdER può pignorare e mettere all’asta immobili del debitore, ma solo a precise condizioni. Approfondiamo a parte più sotto, data la rilevanza (vedi paragrafo successivo “Pignoramento immobiliare: limiti e prima casa”).
- Pignoramento presso terzi: è il più usato. Si tratta del pignoramento di crediti che il debitore vanta verso terzi, tipicamente conti correnti bancari/postali, stipendi/pensioni, affitti, ecc. AdER notifica un atto di pignoramento direttamente al terzo (banca, datore di lavoro, inquilino) e al debitore, congelando le somme dovute.
Vediamoli in dettaglio, partendo dal pignoramento presso terzi, che è comune.
Pignoramento presso terzi (conto corrente, stipendio, crediti vari)
AdER, una volta che il debito è esecutivo, può emettere un atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72-bis DPR 602/73 (introdotto nel 2005), senza bisogno di autorizzazione del giudice. Ad esempio, per colpire il conto corrente, invia una comunicazione alla banca in cui intima di pagare direttamente a AdER le somme disponibili sul conto del debitore fino a concorrenza del debito, e contestaualmente notifica al debitore l’atto di pignoramento. Dal momento della notifica, la banca deve congelare i soldi sul conto (fino all’importo dovuto). Dopo 60 giorni, se il debitore non ha fatto opposizione o non ha ottenuto una sospensione, le somme sono girate ad AdER.
Analogamente, per stipendio/pensione, AdER notifica al datore di lavoro o all’ente pensionistico un atto ingiungendo di trattenere mensilmente una quota dello stipendio/pensione del debitore.
Limiti e tutele del pignoramento presso terzi:
- Conti correnti: se il conto pignorato contiene stipendi o pensioni accreditati prima del pignoramento, la legge tutela un importo pari al triplo dell’assegno sociale (~3×€503 nel 2025) che non può essere assegnato al creditore (art. 545 c.p.c. modif.). Le somme successive all’atto, invece, vengono bloccate integralmente (fino concorrenza debito).
- Stipendi e salari: c’è un tetto alla quota pignorabile: massimo 1/5 dello stipendio netto, ma con scalini: per stipendi netti fino ~€2.500, si pignora 1/10; da €2.500 a €5.000, 1/7; oltre €5.000, 1/5. (Queste percentuali sono state modificate nel tempo; per prudenza AdER tende a rispettare il limite di 1/5, salvo importi bassi dove a volte applica 1/10).
- Pensioni: anche qui massimo 1/5, ma va lasciato impignorabile un importo pari all’assegno sociale aumentato della metà. Esempio: pensione €1.000, minimo vitale ~€754 non toccabile, su restante €246 il quinto = €49 al mese pignorabile.
- Cumulabilità: se sullo stesso stipendio insistono più pignoramenti (es. uno per alimenti, uno fiscale, uno bancario), valgono limiti di cumulo (in generale non oltre metà dello stipendio sommando tutto).
- Altri crediti: AdER può pignorare qualsiasi credito vantato dal debitore verso terzi: canoni di locazione, indennità, crediti commerciali. In quei casi il limite del quinto non si applica (vale solo per lavoro/pensione). Si applica invece, ad esempio sugli affitti, il buon senso del giudice in eventuale opposizione se la somma è sproporzionata.
Procedura pratica: l’atto di pignoramento presso terzi di AdER, a differenza di quello di un privato, non viene depositato in Tribunale né fissa un’udienza automaticamente. In base all’art. 72-bis, se il terzo (banca, datore) non contesta e il debitore non reagisce, non serve passare dal giudice: il prelievo avviene in via amministrativa. Soltanto se il terzo non adempie (es. la banca non blocca, o dichiara qualcosa di conteso) AdER deve instaurare un procedimento in tribunale. Ciò rende il pignoramento di AdER molto rapido ed efficiente.
Opposizione: il debitore può opporsi a questo pignoramento:
- per motivi formali o procedurali (es. mancato invio dell’intimazione se era dovuta, vizi di notifica, errori nell’atto) entro 20 giorni dall’atto – opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. davanti al giudice dell’esecuzione competente;
- per motivi di merito (es. il debito non esiste o è già pagato, o prescrizione maturata, impignorabilità del bene) con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Questa opposizione può anche essere proposta prima dei 20 giorni o dopo, purché prima che l’esecuzione sia conclusa; tuttavia, se proposta dopo i 20 giorni dall’atto, non sospende nel frattempo (serve chiedere sospensione). Nota Bene: quando il debito è tributario, c’è discussione su quale giudice sia competente su certe eccezioni (tributario vs ordinario – vedi capitolo su Contestazioni). Molti tribunali ammettono il 615 c.p.c. per far valere questioni come la prescrizione sopravvenuta dopo la cartella o il pagamento effettuato, anche se tributarie.
- per motivi di eccessiva onerosità: ad esempio, chiedere al giudice di ridurre la quota pignorata se improvvisamente il reddito è crollato. In sede di esecuzione tributaria è poco praticato, ma teoricamente si può fare istanza al giudice dell’esecuzione.
In mancanza di opposizione o accordi, il pignoramento produce i suoi effetti: la banca invia i soldi (fino a capienza del debito) ad AdER trascorsi i termini; il datore di lavoro versa mensilmente il quinto ad AdER fino a soddisfo (può durare anni).
Chi contattare in caso di pignoramento presso terzi: se ricevete un atto di pignoramento:
- Per il pignoramento su conto: contattate subito la vostra banca per sapere l’entità del blocco e se hanno comunicato qualcosa ad AdER. Poi, coinvolgete un legale per valutare un ricorso urgente (entro 20 giorni se ci sono vizi formali evidenti). In parallelo, potete trattare con AdER: spesso pagando parte del dovuto o avviando una rateazione prima che i soldi vengano assegnati, si può sbloccare il conto (AdER può dare uno sblocco se concordate un piano).
- Per pignoramento dello stipendio: informate il vostro ufficio paghe che monitorino la trattenuta. Se la somma è dovuta, potreste dover subire il prelievo mensile; se ritenete che il debito sia prescritto o infondato, rivolgetevi a un avvocato per vedere se impugnare. Considerate che un pignoramento sullo stipendio può essere preferibile a un saldo immediato se l’importo è alto: vi vengono trattenuti “a rate” (forzate) fino al quinto, senza interessi aggiuntivi (salvo quelli di mora già computati). In alcuni casi ci si “accontenta” del pignoramento del quinto come piano forzoso.
Pignoramento immobiliare e tutela della prima casa
Il pignoramento immobiliare è la procedura più invasiva: AdER prende un vostro immobile e lo mette all’asta giudiziaria per ricavare liquidità. La legge, conscia della gravità (perdita della casa), pone rigorosi requisiti perché ciò avvenga:
- Importo minimo del debito: l’espropriazione immobiliare è possibile solo se il debito totale supera €120.000. Questa soglia si riferisce al totale dei crediti iscritti a ruolo che si vogliono riscuotere espropriando l’immobile. Sotto 120.000 €, nessun pignoramento immobiliare è ammesso dal Fisco. Ciò evita che per somme modeste si espropri una casa.
- Iscrizione di ipoteca e attesa di 6 mesi: prima di pignorare, AdER deve aver iscritto ipoteca sull’immobile da almeno 6 mesi, senza che il debitore abbia pagato o ottenuto una rateizzazione/sospensione nel frattempo. L’ipoteca può essere iscritta, come visto, oltre 20.000 €; quindi in pratica tra 20k e 120k può esserci ipoteca ma non pignoramento. Se dopo ipoteca il debito resta insoluto per 6 mesi, AdER può procedere col pignoramento (sempre che il debito sia ≥120k).
- Valore degli immobili del debitore: ulteriore novità normativa (introdotta nel 2021) è che il pignoramento è ammesso solo se il valore complessivo degli immobili di proprietà del debitore supera €120.000. Questa clausola protegge chi possiede solo case di basso valore: se un contribuente ha un unico immobile di valore catastale, ad esempio, €80.000, anche con debito oltre 120k AdER non potrebbe espropriarlo perché il suo patrimonio immobiliare è inferiore a 120k. Si guarda dunque sia al debito (≥120k) sia al valore degli immobili posseduti (>120k in totale).
- Divieto di pignorare la prima casa (abitazione principale unica non di lusso): questa è la tutela fondamentale introdotta dal 2013 (DL 69/2013, detto “Decreto del Fare”). AdER non può pignorare l’unico immobile di proprietà del debitore se: è ad uso abitativo, vi risiede anagraficamente il debitore, e non è immobile di lusso (categorie A/8 o A/9 esclusi). In altre parole, se il contribuente ha una sola casa, in cui vive, e non è una villa o castello, quella casa è impignorabile dal Fisco. Nota: devono sussistere tutte queste condizioni congiuntamente (unico immobile + residenza + non lusso). Se anche una viene meno (es. il debitore possiede due immobili, anche se uno è la sua casa), la protezione cade e il Fisco può pignorare (ovviamente rispettando gli altri requisiti).
- Eccezione penale: Attenzione, questa impignorabilità fiscale non significa che si possa liberamente vendere l’unica casa per sottrarla: se un debitore con oltre 50.000 € di cartelle vende l’unica casa per non farsela ipotecare/pignorare, rischia il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Quindi la legge tutela la casa dall’esecuzione fiscale, ma pretende correttezza dal contribuente.
In sintesi sui limiti: Debito < 120k 👉 niente pignoramento. Unico immobile abitazione 👉 niente pignoramento. Valore immobili ≤120k 👉 niente pignoramento. Se invece il debitore ha, ad esempio, due immobili (uno in cui vive e un garage, o una seconda casa), oppure una casa e debito oltre 120k, AdER può procedere su uno degli immobili (esclusa comunque l’abitazione principale se è l’unica di quel tipo). Se il debitore ha due case e una è residenza e l’altra no, si può pignorare almeno quella non residenziale. Se ha due case e risiede in una ma ha anche l’altra, la sua “prima casa” non è più unica, dunque anch’essa teoricamente pignorabile (ma si potrebbe preferire l’altra).
Procedura di pignoramento immobiliare: AdER, verificato che i requisiti sopra ci sono, notifica un Atto di pignoramento immobiliare al debitore, trascrivendolo nei registri immobiliari. Questo atto contiene l’ingiunzione a non alienare l’immobile e l’intenzione di procedere a esecuzione forzata, con indicazione del Tribunale competente. Di norma, poi, AdER deposita l’istanza di vendita in Tribunale e la procedura prosegue davanti al Giudice dell’Esecuzione come una normale espropriazione (nomina custode, perito per la stima, udienza per vendita all’asta, ecc.). È qui una differenza: mentre altre misure (fermo, ipoteca, pignoramento presso terzi) AdER le gestisce senza giudice, la vendita di un immobile deve passare dal Tribunale.
Opposizione e sospensione: Il debitore può opporsi al pignoramento immobiliare se ritiene violati i limiti di legge (ad es. debito in realtà sotto soglia, casa impignorabile) o per altri vizi (es. mancata intimazione 5 giorni se era obbligatoria, cartella mai notificata, prescrizione sopravvenuta, ecc.). Tradizionalmente, l’opposizione andava fatta in sede di esecuzione (Tribunale) ex art. 615 c.p.c., chiedendo magari sospensione urgente. La Cassazione tuttavia di recente ha affermato che se si contestano aspetti inerenti alla legittimità della riscossione tributaria (es. violazione art. 76 DPR 602/73 sui limiti prima casa), la competenza è comunque del giudice tributario, proponendo ricorso entro 60 giorni dall’atto di pignoramento. Vi è insomma un po’ di incertezza su quale giudice decida su un pignoramento già in atto: per scrupolo, a volte si introducono entrambi i ricorsi (in Commissione Tributaria e al Tribunale) per poi vedere chi si dichiara competente. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno però chiarito che gli “atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella” restano fuori dalla giurisdizione tributaria, pertanto l’impugnazione dell’atto di pignoramento in sé, soprattutto se si è già avviato in tribunale, è materia del giudice dell’esecuzione. In pratica:
- se contestate la legittimità dell’esecuzione prima che inizi (es. sostenendo che AdER non poteva pignorare quella casa), potete rivolgervi al giudice tributario (c’è un orientamento in tal senso);
- ma se il pignoramento è già depositato in Tribunale, conviene fare opposizione al Tribunale stesso (ex 615 c.p.c.) perché difficilmente si fermeranno attendendo il giudice tributario.
Prima casa non pignorabile: davvero al sicuro? Sì, AdER non può iniziare la procedura se la casa rientra in quella definizione. Tuttavia: se perdete i requisiti (ad es. acquistate una seconda casa, o spostate la residenza altrove), quella che era “prima casa” può diventare aggredibile. Inoltre, come detto, AdER può comunque aver iscritto ipoteca su di essa. Infine, attenzione che la regola vale solo per AdER: creditori privati (banche, finanziarie) possono pignorare la prima casa se ottengono un decreto ingiuntivo o mutuo non pagato. Non c’è una protezione universale della prima casa contro tutti i creditori, solo il Fisco è limitato in questo senso.
Se il debito è molto alto e avete altri beni: AdER potrebbe preferire altre vie (espropriare altri immobili o pignorare conti) prima di vendere la casa principale, poiché la procedura immobiliare è lunga e incerta. Ma per debiti milionari, non è escluso che pignori ogni asset disponibile.
A chi rivolgersi in caso di pignoramento immobiliare: qui serve immediatamente assistenza di un legale esperto di esecuzioni o tributi. È una situazione grave (rischio di perdere la casa). Se i requisiti di legge non c’erano, si può ottenere l’annullamento del pignoramento. Se il debito è dovuto ma non si vuole perdere casa, spesso l’unica è cercare un accordo di saldo con AdER (ad esempio vendere volontariamente l’immobile prima dell’asta, pagare il debito e incassare l’eventuale eccedenza) o ricorrere a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. In alcuni casi si può chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere la vendita per trattative in corso. Sono scenari delicati in cui è indispensabile il supporto di un professionista legale e, se c’è di mezzo la casa, anche di un consulente finanziario se si sta considerando un rifinanziamento.
Schema riepilogativo – Azioni esecutive di AdER e requisiti:
- Fermo auto: Debito ≥ €1.000 (pratico); Preavviso 30 gg; Effetto: blocco utilizzo auto.
- Ipoteca immobiliare: Debito ≥ €20.000; Preavviso 30 gg; Effetto: garanzia su immobile (anche prima casa); preludio a esecuzione.
- Pignoramento su conto/stipendio (presso terzi): Debito > €0; Intimazione 5 gg se >1 anno da cartella; No giudice iniziale; Limiti: saldo di stipendio/pensione impignorabile in parte, stipendio max 1/5.
- Pignoramento immobiliare: Debito ≥ €120.000; Ipoteca da ≥6 mesi; Patrimonio > €120k; Non unico immobile abitativo primario; Effetto: vendita all’asta; Giudice coinvolto.
Rateizzazione (Dilazione) dei Debiti
Quando non si riesce a pagare in un’unica soluzione quanto richiesto da AdER, uno strumento fondamentale è la rateizzazione (o dilazione) del debito. Consente di pagare a rate mensili il totale dovuto, evitando azioni esecutive purché si rispettino le scadenze. Vediamo come funziona, chi vi può ricorrere, con quali requisiti e limiti aggiornati al 2025.
Chi può chiedere la rateizzazione e per quali importi
Qualsiasi debitore iscritto a ruolo (persona fisica o azienda) può chiedere ad AdER di dilazionare il pagamento delle cartelle esattoriali. La disciplina generale è all’art. 19 del D.P.R. 602/1973, modificato nel tempo per semplificare l’accesso. Attualmente (2025) vi sono due principali soglie e tipologie di piani:
- Debiti fino a €120.000: concessione automatica su richiesta, senza necessità di documentare la situazione economica. Fino al 2022 la soglia era €60.000, poi elevata a 120.000. Quindi, per un debito (anche risultante da più cartelle cumulative) entro 120mila euro, è sufficiente presentare l’istanza indicando di trovarsi in temporanea difficoltà e AdER deve accordare il piano standard (72 rate).
- Debiti superiori a €120.000: serve provare lo stato di difficoltà finanziaria che non consente il pagamento intero immediato. Per le persone fisiche e ditte individuali si valuta l’ISEE; per società si considerano indici di liquidità ecc. Se i parametri rientrano nelle soglie di legge, AdER concede la dilazione (piano straordinario fino a 72 o 120 rate, a seconda dei casi).
Numero di rate e tipologie di piano:
- Piano ordinario: fino a 72 rate mensili (6 anni). È quello concesso di default per debiti <120k su semplice richiesta. La rata base è il debito diviso per 72, salvo si chieda meno rate. Si può infatti domandare un numero inferiore di rate se lo si desidera.
- Piano straordinario: fino a 120 rate mensili (10 anni), riservato a casi di comprovata e grave difficoltà con debito >120k, oppure anche <120k se il debitore dimostra di non poter sostenere la rata standard di un 72 rate. Occorre documentare che l’importo della rata ordinaria > 1/5 del reddito mensile del nucleo (per le persone) o > certe percentuali di liquidità (per aziende). Se così, AdER può concedere 120 rate.
- Minimo di rata: la normativa prevede una rata minima di €50 (quindi anche i micro-debiti vanno in un numero di rate tale da non scendere sotto 50€ mensili).
- Interessi di dilazione: sulle somme rateizzate maturano interessi calcolati dal giorno successivo alla domanda di rateazione. Il tasso è determinato periodicamente (era intorno al 3,5-4% annuo negli ultimi anni, ma tende a salire con i tassi di mercato). Gli interessi totali si spalmano sulle rate.
- Decadenza dal beneficio: regola aggiornata: dal 2022, si decade dalla rateizzazione se non si pagano 8 rate anche non consecutive (prima erano 5 rate). Questo è un notevole ampliamento di tolleranza introdotto post-Covid. Significa che potete saltare fino a 7 rate (anche non in fila) e il piano resta valido; alla ottava rata non pagata scatta la decadenza. Dopo la decadenza, l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile e non rinnovabile a rate (salvo riformulare domanda, ma con vincoli).
- Vantaggi della rateizzazione:
- AdER sospende ogni azione esecutiva: una volta accettata la domanda, non partono nuovi fermi, pignoramenti, e quelli in essere (fermi, ipoteche) in alcuni casi vengono congelati. Tuttavia, un pignoramento già avviato su stipendio o conto potrebbe proseguire finché non si regolarizza (conviene avvisare AdER e chiedere contestualmente la sospensione dell’azione esecutiva in corso).
- Non bisogna versare subito un acconto (a differenza di certe definizioni agevolate).
- Si può mantenere il piano anche se sopraggiungono nuove cartelle: frazionare in due piani diversi non è possibile per lo stesso debito, ma se avete nuove cartelle potete chiedere di caricarle su un piano unico consolidato.
- Quando richiederla: idealmente entro i 60 giorni dalla notifica della cartella, così evitate che scadano i termini e inizino le misure cautelari. È comunque possibile chiederla anche dopo (purché il debito non sia già stato riscosso forzosamente o non siate decaduti da precedenti piani). In caso di pignoramento già partito, AdER di solito esige che prima paghiate le spese e una parte del debito per sospendere l’asta.
Procedura pratica per richiedere la rateizzazione:
- Si compila l’apposito modulo AdER, disponibile online, indicando le cartelle/avvisi che si vogliono dilazionare, il numero di rate richiesto (di solito 72, o meno se preferite) e allegando l’ISEE o documenti economici se >120k.
- Si può presentare telematicamente (via PEC o area riservata AdER) oppure presso gli sportelli.
- AdER, per importi sotto soglia, accoglie quasi immediatamente emettendo un piano di ammortamento con l’elenco delle rate e i bollettini. La prima rata va pagata entro 30 giorni dall’accoglimento per perfezionare.
- Per importi grossi con documentazione, i tempi sono un po’ più lunghi (devono valutare i bilanci, ecc.), ma tendenzialmente entro 90 giorni avete una risposta (silenzio-assenso se tardano oltre 90 gg, in teoria).
- Cosa succede alle procedure in corso: se c’era un fermo auto preiscritto e poi rateizzate, AdER sospende il fermo (spesso lo lascia formalmente ma non ne applica gli effetti, o in certi casi lo cancella dopo alcune rate su richiesta). Un’ipoteca di solito resta finché non pagate tutto, come garanzia. Un pignoramento conto, se negoziate pre-assegnazione, può essere revocato. Un pignoramento stipendio può essere revocato, ma talvolta AdER preferisce mantenere quello come forma di pagamento rateale (inconsueto ma possibile).
- Mancato pagamento di rate: come detto, finché non saltate 8 rate (anche non consecutive) siete al sicuro. Se saltate ad es. 4 rate di fila e poi pagate, il piano prosegue (dovrete però versare quelle arretrate magari con mora). Dopo la decadenza, potete presentare una nuova istanza di rateazione ma solo se nel frattempo avete pagato tutte le rate scadute. Dopo decadenza, AdER può immediatamente riprendere la riscossione forzata sul residuo.
Novità 2023-2024: la Legge di Bilancio 2023 e successivi decreti hanno:
- elevato come detto la soglia automatica a 120k;
- portato le rate non pagate tolerabili da 5 a 8;
- introdotto la possibilità di mantenere i benefici di definizioni agevolate pregresse anche se decadde, pagando entro certi termini (norme transitorie post-Covid).
Definizioni agevolate vs rateazione ordinaria: attenzione a non confondere. Periodicamente, lo Stato propone “Rottamazioni” o Stralci” (nel 2023 c’è stata la Rottamazione-quater e lo Stralcio dei debiti fino 1.000€). Quelle sono sanatorie straordinarie che permettono di pagare il dovuto senza sanzioni e interessi. Se ne parla più avanti in apposita sezione. La rateizzazione ordinaria, invece, non abbatte l’importo: si paga tutto (capitale + sanzioni + interessi) solo dilazionato, con aggiunta di interessi di rateazione. Il vantaggio è la dilazione di cassa e il blocco delle azioni esecutive.
A chi rivolgersi per la rateizzazione: generalmente non serve un intermediario; il contribuente stesso può attivare la procedura, essendo standardizzata. Tuttavia, per importi molto elevati e situazione aziendale complessa, farsi assistere da un commercialista o consulente può aiutare a predisporre al meglio la documentazione economico-finanziaria da presentare ad AdER. In caso di diniego (raro, di solito motivato da documenti insufficienti), allora conviene un legale per impugnare l’eventuale rifiuto di rateazione (ricorso oggi alla Commissione Tributaria, entro 60 gg dal diniego).
FAQ rapide sulla rateizzazione:
- Posso includere in una rateazione nuove cartelle arrivate dopo? – Sì, si può chiedere un consolidamento, cioè includere i nuovi carichi nel piano esistente se ancora entro soglie, oppure aprire un secondo piano. AdER oggi consente più piani coesistenti, ma preferisce accentrare.
- Posso scegliere l’importo della rata? – Puoi indicare il numero di rate (entro max 72 o 120). AdER le calcola tutte uguali (salvo centesimi). Non c’è scampo agli interessi di dilazione.
- Se non pago le rate cosa succede? – Dopo 8 rate saltate, decadi e il debito torna esigibile in un colpo. Prima di allora, se sei in difficoltà, puoi chiedere una rimodulazione: es. passare da 72 a 120 rate se peggiora la situazione economica (devi però provare il peggioramento). La legge lo consente in certi casi.
- Durante la rateazione, il debito è considerato “a posto”? – Sì ai fini di DURC (documento regolarità contributiva) o partecipazione a gare pubbliche: avere un debito rateizzato equivale a essere in regola nei pagamenti (se si è in pari con le rate). Questo è un altro vantaggio importante.
Contestare Cartelle e Atti della Riscossione: Vie Giudiziarie e Difensive
Passiamo ora a illustrare gli strumenti di difesa formale a disposizione del contribuente quando vuole contestare i debiti o le azioni di riscossione. La scelta “a chi rivolgersi” dipende dal tipo di atto e di motivo di opposizione. Bisogna distinguere:
- il giudice competente (Commissione Tributaria, Giudice Ordinario, Giudice di Pace, TAR);
- il tipo di atto da impugnare e i termini di impugnazione;
- eventuali strumenti amministrativi alternativi (autotutela, sospensione, ecc.).
Vediamoli uno per uno in modo sistematico.
Ricorso alla Commissione Tributaria (oggi “Corte di Giustizia Tributaria”)
Per la gran parte di atti relativi a tributi (imposte, tasse), il giudice naturale è quello tributario. Dal 2023 le Commissioni Tributarie sono state rinominate Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, ma qui le chiameremo per brevità Commissioni Tributarie.
Quali atti si possono impugnare in Commissione Tributaria? L’elenco è all’art. 19 D.Lgs. 546/1992 e comprende, tra gli altri:
- le cartelle di pagamento per tributi o altre entrate rientranti nella giurisdizione tributaria (anche contributi previdenziali affidati ad Agente Riscossione non vanno al giudice tributario, ma al tribunale ordinario).
- i provvedimenti cautelari ed esecutivi come fermo amministrativo e ipoteca iscritti da AdER su crediti tributari (questi sono stati inclusi per legge tra gli atti impugnabili al giudice tributario).
- l’intimazione di pagamento di AdER (sollecito dopo la cartella).
- gli avvisi di accertamento e in genere gli atti impositivi (che però non sono atti di riscossione ma di accertamento – li citiamo per completezza).
Motivi di ricorso tipici: nullità della notifica di una cartella, prescrizione dei tributi richiesti, vizio di forma sostanziale (mancata indicazione dell’atto presupposto), pagamento già avvenuto, decadenza, ecc. In Commissione, a differenza del giudice ordinario, si può contestare anche il merito del tributo (es: “non dovevo quelle imposte perché avevo diritto a detrazioni”), purché l’atto impugnato sia la prima occasione utile. Se contestate una cartella che riprende un avviso di accertamento mai impugnato, non potete rimettere in discussione il merito del tributo: la Commissione valuterà solo vizi propri della cartella (notifica, prescrizione, ecc.). Se invece la cartella è il primo atto (es. omesso versamento in dichiarazione), potete far valere anche motivi sul quantum.
Termini: il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto da impugnare (cartella, fermo, ecc.). Se il 60° giorno cade di sabato/festivo, slitta al primo giorno lavorativo. Atti notificati via PEC: il termine decorre dall’apertura della PEC o comunque dopo 15 giorni se non aperta (dettaglio tecnico).
Come si propone ricorso tributario: dal 2023 è telematico obbligatorio. Occorre depositare tramite il Portale Giustizia Tributaria (o con PEC) un atto di ricorso che contenga:
- i vostri dati e quelli del vostro difensore (se necessario);
- l’ente contro cui ricorrete (AdER e/o l’ente creditore);
- l’atto impugnato (descrizione e allegato);
- i motivi di ricorso in fatto e diritto;
- la richiesta (annullamento totale/parziale dell’atto impugnato, con vittoria di spese, etc.);
- la firma digitale del difensore o della parte (se ammessa pro se).
Serve l’avvocato? Nel processo tributario, il patrocinio non è necessario per controversie di importo inferiore a €3.000 (valore del tributo, al netto di sanzioni e interessi). Quindi per piccoli importi, il contribuente può stare in giudizio da solo. Oltre €3.000, serve un difensore abilitato: avvocato, commercialista, consulente del lavoro (per contributi), o altri soggetti iscritti in appositi albi (Tributaristi qualificati). Considerato che qui parliamo di problemi complessi, è quasi sempre consigliabile l’assistenza di un avvocato tributarista o professionista esperto, soprattutto se il caso coinvolge questioni giuridiche intricate (prescrizioni, eccezioni procedurali) e importi significativi.
Sospensione dell’atto: la proposizione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione. Significa che se ricorrete contro una cartella, in assenza di provvedimenti, AdER potrebbe comunque procedere dopo i 60 giorni. Per evitare ciò, occorre presentare un’istanza di sospensione cautelare al Presidente della Commissione (di solito inserita nel ricorso stesso). Il giudice tributario fisserà un’udienza (entro ~180 giorni di solito) per decidere se sospendere l’esecutività dell’atto fino alla decisione di merito, valutando il fumus (probabilità che il ricorso sia fondato) e il periculum (danno grave e irreparabile per il contribuente, ad es. perdere la casa). Se accordata, AdER deve fermarsi fino alla sentenza di primo grado. Se negata, AdER può continuare (e si può provare a riproporre sospensione in appello eventualmente).
Processo tributario in breve: è scritto (memorie, repliche) e orale (discussione in pubblica udienza se richiesta). In primo grado decide un collegio (o giudice monocratico per cause sotto €3.000). La sentenza è appellabile entro 60 gg alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale). In appello per importi sotto €50.000 c’è la possibilità di giudice monocratico. Dopo l’appello, eventuale ricorso per Cassazione.
Costi: il contributo unificato per il ricorso tributario varia con il valore della causa (es. €30 fino a 2.582€ di valore, €60 fino a 5.000, €120 fino a 25.000, e così via crescente). Non ci sono bolli o altre tasse, a parte il compenso del professionista se nominato. Se si vince, di solito il giudice condanna l’ente alle spese legali (parametrate per valore della causa).
Effetti della sentenza: se si ottiene annullamento della cartella o atto impugnato, il debito relativo viene eliminato (salvo appello ulteriore). AdER dovrà sgravare il ruolo e cessare la riscossione. Attenzione: se il ricorso riguarda solo vizi di forma, l’ente creditore potrebbe teoricamente reiterare la pretesa correggendo il vizio (ad es. se una cartella viene annullata solo per notifica nulla, l’ente può reinscrivere a ruolo il debito se non prescritto). Ma spesso l’annullamento per notifica tardiva = prescrizione maturata, quindi game over.
Giurisdizione tributaria: cosa non copre: Non rientrano i contributi previdenziali, le sanzioni amministrative non tributarie (multe CdS, sanzioni Inps per lavoro nero, ecc.), e in genere i crediti non fiscali. Per quelli occorre rivolgersi al giudice ordinario. Inoltre, la giurisdizione tributaria si ferma agli atti anteriori o al più contestuali all’esecuzione forzata. Gli “atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella” (come il pignoramento in senso stretto) sarebbero fuori, come detto, sebbene su alcune questioni procedurali tributarie possano esprimersi in sede di impugnazione anche i giudici tributari.
Quando il ricorso tributario è la strada giusta: praticamente sempre quando c’è da contestare la pretesa tributaria in sé (non dovuta, prescritta, sgravata, ecc.) e si è nei termini. Anche per fermo e ipoteca su debiti tributari conviene questo (piuttosto che altre vie). Un vantaggio: in Commissione Tributaria c’è il principio di economia processuale – potete far valere contestualmente tutti i motivi (es. nullità notifica + prescrizione + vizi vari), e anche chiamare in causa sia AdER sia l’ente creditore se serve chiarire aspetti di merito.
Esempio: cartella IRPEF da €10.000 notificata via PEC forse invalida e inoltre il tributo sembra prescritto –> ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 gg contro AdER e Agenzia Entrate, chiedendo annullamento per notifica nulla e prescrizione quinquennale (il ricorso al giudice ordinario in questo caso non è ammissibile perché è materia tributaria e atto impugnabile specifico).
Opposizione all’Esecuzione (Art. 615 c.p.c.)
L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è il mezzo tipico, davanti al giudice ordinario, per far valere che non si deve subire l’esecuzione perché il diritto dell’esattore a procedere non sussiste. Nel contesto di AdER e cartelle esattoriali, trova spazio in alcune situazioni specifiche:
- Opposizione preventiva (prima dell’esecuzione): se il debitore sa di un possibile futuro pignoramento e vuole giocare d’anticipo (cosa rara). Ad esempio, scopre da un estratto di ruolo una cartella mai notificata: potrebbe agire in tribunale per far dichiarare che l’esecuzione su quel ruolo sarebbe improcedibile, perché il credito è prescritto o la cartella è nulla. Questa ipotesi teorica è possibile (615 comma 1 c.p.c.), ma raramente praticata perché spesso conviene aspettare un atto concreto da impugnare.
- Opposizione a esecuzione già iniziata (615 comma 2): quando c’è già un atto di pignoramento notificato, il debitore può opporsi sostenendo ad esempio: “il titolo esecutivo è inesistente/invalidato, quindi l’esecuzione non doveva proprio iniziare”. Esempi tipici:
- la cartella non è mai stata notificata regolarmente, quindi non c’è titolo esecutivo valido per pignorare (argomentazione possibile, riconosciuta da Cassazione: la mancata notifica della cartella rende nullo il pignoramento iniziato, eccepibile ex 615).
- il debito era già pagato integralmente prima del pignoramento (quindi nulla da eseguire).
- il debito è prescritto prima del pignoramento: ad esempio, cartella notificata 10 anni fa, AdER non ha fatto atti interruttivi nel frattempo, ora pignora; il debitore in opposizione all’esecuzione eccepisce prescrizione del credito.
- l’immobile pignorato è impignorabile per legge (es. prima casa con requisiti ex art. 76 DPR 602/73). Questo è proprio il tipico caso di opposizione all’esecuzione: far valere la regola che quell’esecuzione non poteva iniziare.
- manca l’intimazione di pagamento obbligatoria (se AdER pignora oltre 1 anno dalla cartella senza intimazione 5gg, è causa di improcedibilità dell’esecuzione).
Giudice competente: è il Tribunale civile del luogo dell’esecuzione (o dove sta la residenza del debitore, per esecuzioni mobiliari), in composizione monocratica (Giudice dell’Esecuzione se già incardinata la pratica). Eccezione: se l’opposizione riguarda sanzioni amministrative (es. cartella per multa), spesso competente è il Giudice di Pace come vedremo a parte.
Termini: l’opposizione all’esecuzione non ha termini fissi di decadenza (può essere proposta anche oltre 20 giorni dall’atto, finché l’esecuzione è in corso). Tuttavia, prima del pignoramento non c’è atto e quindi è prematura salvo casi come l’impugnazione di estratto di ruolo: ma qui va detto che sul finire del 2021 il legislatore ha limitato la possibilità di impugnare estratti di ruolo, circoscrivendola a ipotesi di pregiudizio concreto. Oggi, l’impugnazione di estratto di ruolo va per lo più fatta in Commissione Tributaria (hanno ampliato i casi di interesse legittimo ad agire con D.Lgs. 112/2024), quindi l’utilità del 615 “preventivo” in sede civile è residuale.
Come si propone: tecnicamente come atto di citazione se prima del pignoramento, o ricorso al G.E. se a esecuzione iniziata e si vuole trattare in incidente l’opposizione (spesso conviene il ricorso così il giudice fissa udienza in tempi stretti). È altamente consigliato farsi seguire da un avvocato per queste procedure, data la complessità.
Effetti sulla riscossione: presentare opposizione 615 non sospende automaticamente l’esecuzione. Bisogna chiedere espressamente al giudice un provvedimento di sospensione (in caso di pericolo grave, può darlo inaudita altera parte con decreto, oppure in prima udienza). Per esempio, se vi hanno pignorato casa ma è prima casa impignorabile, chiederete subito sospensione per palese illegittimità.
Rapporto con il ricorso tributario: come anticipato, c’è intersezione. In generale, tutte le contestazioni che attaccano la “pretesa impositiva” (esistenza/quantum del tributo) vanno fatte in Commissione Tributaria entro i termini perentori di 60 gg dalla cartella. Oltre quei termini, la cartella diventa definitiva (irretrattabile) e non potete più, in sede civile, rimettere in discussione quel merito. L’opposizione 615 potrà allora far valere solo fatti estintivi sopravvenuti (prescrizione post-notifica, pagamento) o cause di improcedibilità (impignorabilità prima casa, vizi formali del titolo). Non può ridiscutere se il tributo fosse giusto o no (quello andava fatto in Commissione Tributaria). Le Sez. Unite Cass. 2016 hanno chiarito che la scadenza dei termini di ricorso tributario rende il credito irretrattabile ma non converte la prescrizione breve in decennale. Ciò significa che se avete perso il treno del ricorso, potete ancora attendere l’esecuzione e allora opporvi ex 615 sollevando la prescrizione quinquennale se maturata nel frattempo. È appunto un tipico utilizzo dell’opposizione all’esecuzione nel mondo Equitalia: molti debitori non impugnavano la cartella, confidando che per 5 anni non arrivasse nulla così da poi eccepire la prescrizione breve di quel tributo.
Competenza su opposizioni relative a multe CdS: caso specifico: se l’esecuzione riguarda sanzioni del Codice della Strada, la giurisprudenza prevalente dice che l’opposizione contro la cartella mai notificata prima va proposta ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della cartella. In pratica, la cartella per multa non notificata è equiparata a un’ingiunzione del Prefetto contro cui fare opposizione in 30 gg al GdP. Si badi: qui la cartella svolge il ruolo del primo atto notificato al trasgressore, quindi il GdP può annullarla perché il verbale originario era nullo per omessa notifica. È una fattispecie “mista” tra opposizione a sanzione amministrativa e opposizione a esecuzione.
Quando e perché utilizzare l’opposizione 615 c.p.c.: quando l’esecuzione esattoriale è partita e avete argomenti che la impedirebbero in radice. Ad esempio:
- Non avete mai saputo della cartella e vi pignorano (cartella nulla non notificata): 615 per bloccare l’esecuzione.
- Vi pignorano un bene impignorabile (stipendio oltre i limiti, casa unica): 615.
- Il debito era già prescritto prima del pignoramento: 615.
- Avete un provvedimento di sgravio/autotutela a vostro favore ma AdER non l’ha considerato: far valere in 615 che il credito non esiste più.
Vantaggi: nessun termine breve di decadenza (salvo certe situazioni come multe), possibilità di ottenere tutela anche tardiva. Svantaggi: il giudice ordinario può dichiararsi non competente se ritiene che la questione andava sollevata in sede tributaria; i tempi possono essere lunghi (anche se di solito in esecuzioni sono più rapidi che un processo ordinario standard). Inoltre, un giudice civile potrebbe essere meno ferrato in materia tributaria, ma attento ai profili procedurali.
Opposizione agli Atti Esecutivi (Art. 617 c.p.c.)
L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. serve a censurare vizi formali o irregolarità procedurali di specifici atti dell’esecuzione. Nel contesto AdER:
- Si applica tipicamente se il pignoramento (presso terzi o immobiliare) presenta difetti formali (es. mancata indicazione di qualcosa, omissioni) oppure se non è stato preceduto dagli atti obbligatori (es. niente intimazione di pagamento quando era dovuta, niente preavviso fermo/ipoteca).
- Oppure contro avvisi di vendita, assegnazioni, ecc., ma per AdER di rado si arriva a quella fase.
Termine rigoroso: 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato. Questo è fondamentale: se ad es. AdER notifica un pignoramento il 1 marzo e non vi aveva mandato l’intimazione 5gg prima, dovete proporre opposizione 617 entro il 21 marzo per far valere il vizio.
Giudice competente: il Giudice dell’esecuzione (Tribunale) davanti a cui si svolge l’esecuzione o che sarebbe competente a conoscerla. Se ancora non è incardinata (es. pignoramento presso terzi non depositato), comunque è il tribunale del luogo del terzo pignorato. Per i pignoramenti mobiliari, tribunale luogo beni. (Per atti di esecuzione su multe, la giurisprudenza tende sempre verso il GdP, ma in genere art. 617 su pignoramento va in Tribunale).
Procedura: è un ricorso incidentale al G.E. se l’esecuzione è pendente, oppure atto di citazione in opposizione se ancora non iniziata formalmente la procedura (varie distinzioni tecniche). In ogni caso, serve un avvocato. Il giudice con rito camerale può decidere abbastanza celermente.
Esempi: AdER notifica pignoramento immobiliare senza attendere 30 gg dal preavviso di ipoteca –> violazione procedure: opposizione 617 per nullità pignoramento. Oppure notifica il pignoramento ma nell’atto manca l’indicazione del titolo esecutivo o dell’autorità giudiziaria competente –> vizio formale rilevante ex art. 480 c.p.c.: opposizione 617.
Rapporto 615/617: spesso si cumulano. Ad esempio, in un pignoramento immobiliare di prima casa:
- Motivo 615: casa impignorabile ex art. 76 DPR 602/73 (non dovevano eseguirla affatto).
- Motivo 617: manca la notifica dell’intimazione ex art. 50 DPR 602/73 oltre l’anno.
Si fanno valere entrambi, con atti separati o nello stesso ricorso se possibile (la giurisprudenza di solito impone separazione di rito, ma pragmaticamente alcuni G.E. tollerano ricorso unico se depositato entro 20 giorni, affrontando entrambi profili).
Quando usare l’opposizione 617: quando siete entro 20 giorni dall’atto e individuate un errore formale chiaro. È uno strumento da maneggiare con l’avvocato, spesso contestualmente al 615.
Giurisdizione: qui non ci sono troppi conflitti di giurisdizione: un vizio formale dell’atto di pignoramento di regola lo valuta il giudice ordinario (ad es. se un atto non contiene i requisiti ex art. 492 c.p.c., un giudice tributario non ha queste norme a disposizione – tocca al giudice dell’esecuzione). Cassazione S.U. 2017 ha statuito che restano di giurisdizione del giudice ordinario gli atti dell’esecuzione forzata in senso stretto, appunto.
Esito possibile: se l’opposizione 617 è accolta, quell’atto (pignoramento, ecc.) è dichiarato nullo. Attenzione: questo non annulla il debito, ma fa ricominciare da capo AdER, che dovrà, se possibile, rifare l’atto correttamente (salvo nel frattempo non maturino prescrizioni o decadenze). Quindi è una vittoria spesso temporanea: es. pignoramento nullo per mancanza intimazione -> AdER potrà rinotificare intimazione e ripignorare correttamente. Comunque, può dare tempo al debitore di trovare soluzioni o di intanto portare il caso in Commissione per attaccare il merito se ancora possibile.
Costo: opposizioni in tribunale prevedono contributo unificato (es. €98 per esecuzioni di valore fino 52k, €237 oltre, etc.), e l’avvocato.
Autotutela e Sospensione Amministrativa
L’autotutela è il potere/dovere della Pubblica Amministrazione di annullare o correggere di propria iniziativa i propri atti quando riconosce che sono illegittimi o errati. In materia di riscossione, il contribuente può presentare istanze di autotutela per chiedere la correzione/annullamento di cartelle, fermi, intimazioni in vari casi, evitando di dover andare subito dal giudice.
Quando fare istanza di autotutela: ogni volta che si riscontra un errore evidente o facilmente documentabile, ad esempio:
- la cartella è stata pagata ma risulta ancora aperta (allegate ricevuta e chiedete lo sgravio);
- il debito è stato annullato da una sentenza o da un provvedimento dell’ente (allegate copia sentenza passata in giudicato);
- c’è un errore di persona (cartella intestata a omonimo sbagliato);
- errore di calcolo palese, doppia iscrizione dello stesso debito;
- la cartella riguarda un tributo già prescritto prima dell’iscrizione (si può tentare).
A chi rivolgere l’istanza: qui può esserci confusione: l’autotutela sul merito del tributo spetta all’ente impositore (Agenzia Entrate, Comune, etc.), mentre AdER può disporre la sospensione della riscossione in attesa che l’ente valuti. Quindi spesso conviene mandare l’istanza sia ad AdER che all’ente creditore. AdER, ricevuta una richiesta con allegati che provano che il debito è inesigibile (perché pagato, prescritto, annullato da giudice, ecc.), deve sospendere la riscossione per 90 giorni e girare la pratica all’ente. Questa è una procedura introdotta dalla L. 228/2012 art. 1 co.537: se entro 220 giorni l’ente conferma che il debito non è dovuto, AdER lo annulla; se l’ente risponde negativamente o non risponde affatto, la riscossione riprende.
Come presentare l’istanza: in carta libera o su modulo predisposto. AdER sul suo sito ha moduli per Richiesta sospensione legale della riscossione (motivi: pagamento effettuato, sgravio già deciso, sentenza favorevole, ecc.) da inviare con gli allegati probatori. Se la situazione non rientra in quelle tipiche, scrivere una PEC o raccomandata spiegando l’errore e chiedendo annullamento in autotutela.
Effetti sul termine di ricorso: fondamentale – l’autotutela non sospende i termini di ricorso giurisdizionale. Ciò significa: se avete 60 giorni per impugnare una cartella e presentate istanza di autotutela al giorno 30, il tempo continua a decorrere. Se l’ufficio non risponde entro il 60°, voi perderete la chance di ricorso se nel frattempo non l’avete presentato. Quindi mai fare affidamento esclusivo sull’autotutela se i termini stringono! Andrebbe o anticipata (subito alla notifica) o fatta parallelamente al ricorso. FiscoOggi (rivista AdE) ribadisce: “la presentazione di istanza di autotutela non determina la sospensione del termine per il ricorso, che trascorre anche durante l’attesa della risposta”.
Quando conviene l’autotutela: quando la ragione è così evidente che presumibilmente l’ente/AdER la riconosceranno. Ad esempio: inviate la quietanza di pagamento e in effetti risulta che avete pagato nei termini – molto probabile AdER sospenda e sgravio arrivi. O avete la sentenza della Commissione che annulla l’accertamento X su cui pende la cartella – qui AdER non può che prenderne atto. Invece, presentare autotutela su questioni interpretative o non immediate (“Secondo me quell’imposta non era dovuta perché…” senza un documento risolutore) raramente porta all’annullamento in autotutela; l’ente vi risponderà di fare ricorso se non siete d’accordo.
Autotutela obbligatoria: in alcuni casi particolari, la legge prevede che l’ufficio debba riesaminare l’atto (es. sgravio in caso di errore di persona, duplicazione, pagamento già avvenuto prima della formazione del ruolo). Ma al di là di questi, l’autotutela è di solito discrezionale dell’amministrazione.
Se l’ente rifiuta l’autotutela: non esiste un diritto soggettivo all’annullamento in autotutela, dunque il rifiuto di autotutela non è di per sé impugnabile (salvo per l’autotutela “obbligatoria” in certi casi, dove si può impugnare il silenzio-rifiuto). Ad esempio, chiedete annullamento di cartella per prescrizione, l’ente vi risponde di no: dovrete far valere la prescrizione davanti al giudice, non potete fare causa perché l’ente ha rifiutato autotutela (lo farete sulla cartella originaria se siete ancora in termini, oppure in sede di opposizione all’esecuzione se tardivo).
Sospensione “amministrativa” della riscossione: oltre all’autotutela in senso di annullamento, c’è la facoltà di AdER di sospendere temporaneamente la riscossione in attesa di eventi. Ad esempio: se avete presentato ricorso in Commissione Tributaria e chiesto la sospensiva, potete segnalare ad AdER e questa di prassi sospende spontaneamente per 90 giorni in attesa della decisione cautelare. Oppure se dimostrate che state trattando con l’ente per un’eventuale definizione (tipo adesione o conciliazione), AdER può concedere tempo. Queste sospensioni, non codificate, sono frutto di prassi e richieste motivate.
Riassumendo: Autotutela = chiedere all’Amministrazione di correggersi da sola. Pro: rapido, gratuito, spesso efficace per errori lampanti. Contro: nessuna garanzia, termini giudiziali non sospesi. A chi rivolgersi per l’autotutela: potete provare da soli inviando la richiesta con i documenti. Se la vicenda è intricata, un professionista può impostare meglio l’istanza citando norme e circolari. Ad esempio un avvocato tributarista può scrivere alla Direzione Provinciale delle Entrate per chiedere sgravio di un ruolo, e a AdER per conoscenza chiedendo sospensione legale ex L.228/2012.
Definizioni agevolate (Rottamazione, Stralcio, Saldo e Stralcio)
Un capitolo a parte meritano le periodiche “sanatorie” fiscali e contributive offerte dal legislatore che permettono di chiudere i debiti con AdER a condizioni favorevoli. Queste misure cambiano di anno in anno, ma citiamo le principali attuate di recente, perché chi ha problemi con Equitalia/AdER dovrebbe sempre stare attento a eventuali rottamazioni:
- Rottamazione delle cartelle: consiste nel pagare il debito senza sanzioni e interessi di mora (talora anche senza interessi da ritardata iscrizione a ruolo e senza aggio). Ci sono state varie edizioni: rottamazione 2016 (rottamazione “ter” nel 2018), e l’ultima Rottamazione-quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022). La rottamazione-quater ha permesso di definire i ruoli 2000-2017 pagando solo il capitale e interessi legali, in max 18 rate fino al 2027. Il termine di adesione era il 30 aprile 2023. Se il lettore ha aderito, starà pagando rate semestrali; se non ha aderito, purtroppo al 2025 non ci sono finestre aperte (bisognerà attendere se il Governo ne aprirà di nuove).
- Stralcio dei mini-debiti: la stessa L.197/2022 ha previsto l’annullamento automatico dei debiti fino a €1.000 affidati dal 2000 al 2015. Questo “stralcio” si è attuato al 31 marzo 2023: AdER ha cancellato d’ufficio tutti i ruoli fino a 1.000 euro (importo residuo) di quell’epoca. Quindi molti micro-debiti Equitalia sono spariti (comprese multe, tributi locali). Nota: lo stralcio escludeva alcune tipologie (debiti da recupero aiuti di Stato, certe risorse UE, ecc.).
- Saldo e Stralcio 2019: una misura particolare per persone in grave difficoltà economica (ISEE < €20.000) che permetteva di chiudere i debiti fiscali con forte sconto (percentuale del 16%–35% del dovuto a seconda della situazione). Fu una tantum nel 2019 (DL 119/2018). Oggi non attiva, ma chissà in futuro.
- “Pace fiscale” varie: condoni di sanzioni, ravvedimenti speciali, definizioni liti pendenti… non riguardano direttamente Equitalia ma può riflettersi: es. definisci in via agevolata un accertamento in causa, allora il ruolo Equitalia conseguente viene ridotto.
Perché menzioniamo queste definizioni? Perché a chi ha cartelle esattoriali conviene sempre monitorare la normativa vigente. Nel 2025, al momento, non c’è una rottamazione aperta, ma il passato ha insegnato che ogni tot anni ne arriva una. Quindi se avete debiti e non potete pagarli interamente, talvolta attendere nella speranza di una definizione può essere una strategia (rischiosa, perché nel frattempo subite fermi/pignoramenti). Se però riuscite a gestire le misure cautelari (magari con ricorsi e sospensioni), al comparire di una definizione agevolata potrete aderire e risparmiare su sanzioni e interessi.
Impatti sulla prescrizione: attenzione, presentare domanda di rottamazione sospende i termini di prescrizione fino alla scadenza delle rate. Se poi non completate i pagamenti e decadde, il tempo riprende ma il periodo di sospensione non conta.
A chi rivolgersi per aderire a rottamazioni: in genere è una procedura fai-da-te online, molto semplificata. AdER attiva portali dedicati. Per capire la convenienza e quali debiti rientrano, però, un consulente fiscale o tributarista può aiutare, specie se avete tante cartelle.
Nota: se in questa guida parliamo di ricorsi e opposizioni, non dimentichiamo mai di verificare se la legge offre una scorciatoia (sanatoria) per risolvere. Un bravo consulente quando valutate “cosa faccio con queste cartelle?” vi prospetterà anche questa opzione se applicabile.
Domande Frequenti (FAQ)
D. Non ho pagato una cartella entro 60 giorni: cosa succede adesso?
R. Trascorso il termine, il debito diviene immediatamente esigibile: maturano interessi di mora dal 61° giorno e AdER può attivare procedure di riscossione forzata. In pratica, aspettati eventualmente un sollecito/intimazione (se è passato oltre un anno) e poi misure come il fermo amministrativo dell’auto, l’ipoteca (se il debito supera 20 mila) o il pignoramento (conto, stipendio, ecc.). Se sei ancora in tempo, valuta la rateizzazione per bloccare sul nascere queste azioni.
D. Come faccio a sapere se ho cartelle esattoriali non pagate o in arrivo?
R. Puoi chiedere un “estratto di ruolo” presso AdER: è un elenco di tutte le tue posizioni debitorie affidate all’Agente. Ci si può registrare al sito AdER (servizi online) e consultare la sezione Situazione debitoria per vedere cartelle notificate, importi, ecc. In alternativa, di persona agli sportelli AdER. È utile farlo periodicamente, specie se hai cambiato residenza o hai dubbi su vecchie multe, per intercettare eventuali cartelle che potresti non aver ricevuto per problemi di notifica.
D. Equitalia/AdER può pignorarmi la prima casa?
R. No, se la prima casa è l’unico immobile di tua proprietà, ci abiti come residenza e non è di lusso (categorie catastali ordinarie). Questa casa è protetta dal pignoramento esattoriale. Rimane però possibile l’ipoteca su di essa se il debito supera €20.000, e attenzione: se possiedi altre case, la “prima” casa perde la protezione (perché non è più unica). Inoltre, per procedere su immobili servono debiti > €120.000 e ipoteca da 6 mesi. In sintesi: la prima casa unica è salva dall’esecuzione forzata, mentre seconde case o case non residenziali sono pignorabili (con i limiti visti).
D. Mi è arrivato un preavviso di fermo amministrativo per la mia auto. Posso venderla prima che scatti il fermo?
R. Tecnicamente, fino a che il fermo non è iscritto al PRA, l’auto non ha vincoli. Tuttavia, vendere l’auto dopo aver ricevuto il preavviso e prima che il fermo venga iscritto può configurare un tentativo di sottrazione del bene all’esecuzione. In teoria è lecito vendere un’auto di cui sei proprietario, ma sappi che AdER potrebbe poi iscrivere il fermo a carico del nuovo proprietario (che ne subirà le conseguenze, salvo rivalersi su di te). Inoltre, se il debito supera €50.000, alienare beni per sfuggire alla riscossione può integrare un illecito penale. La cosa migliore è pagare o rateizzare entro i 30 giorni. Se non riesci, contatta AdER e spiega la situazione: in alcuni casi suggeriscono soluzioni (ad es. se l’auto vale poco e il debito è alto, AdER pignorerà altro e potrebbe soprassedere sul fermo). Vendere di nascosto rischia di creare problemi all’acquirente e a te.
D. Ho chiesto una rateizzazione, AdER può comunque procedere nel frattempo?
R. La presentazione di una richiesta di rateazione sospende le azioni esecutive. Se l’istanza è completa e ammissibile, AdER in attesa dell’esito non dovrebbe attivare nuovi fermi/pignoramenti. Una volta concessa la rateizzazione e pagata la prima rata, non potranno eseguire misure cautelari o esecutive sui debiti rateizzati (a meno che tu decada dal piano). Quindi è uno strumento di protezione. Nota: se hai già un pignoramento in corso (es. stipendio), di solito continua fino a quando non chiedi espressamente all’Agente di sospenderlo a fronte del piano di rate.
D. Quanto tempo ha il Fisco per riscuotere un debito?
R. Dipende dal tipo di debito, riguarda la prescrizione. Alcuni esempi generali:
- Imposte erariali (IRPEF, IVA, IRAP): 10 anni dalla notifica della cartella (non esiste termine breve specifico, si applica la prescrizione ordinaria).
- Tributi locali (IMU, TARI…): 5 anni se nessun atto interruttivo (perché considerati tributi periodici).
- Contributi INPS/INAIL: 5 anni (dopo il 1996), grazie alla legge 335/95 e confermato da Cassazione. (Prima era 10 anni, ma ormai incidono solo contributi molto vecchi).
- Multe Codice Strada: 5 anni dalla data in cui la sanzione è divenuta definitiva (o dall’ultimo atto notificato).
- Bollo auto: 3 anni dall’anno in cui andava pagato.
Questi termini si interrompono con ogni notifica di atto scritto (cartella, intimazione, lettera raccomandata di costituzione in mora, ecc.), quindi decorrono nuovamente da capo da quella data. Se per 5 (o 10) anni non ricevi nulla, il debito si prescrive e puoi eccepirlo. Spesso AdER invia un’intimazione proprio per evitare prescrizione. Nel 2025, inoltre, è entrata in vigore una norma (D.Lgs. 119/2024) che ha chiarito meglio le condizioni di impugnabilità dei ruoli per far valere la prescrizione in giudizio.
D. Ho ricevuto una cartella per una multa stradale di anni fa ma non ho mai ricevuto il verbale originale. Cosa posso fare?
R. In questo caso la legge consente un’opposizione specifica: ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della cartella. Si tratta di sostenere che l’originario verbale non fu notificato nei termini, quindi la pretesa della multa è nulla e di riflesso anche la cartella. Questo ricorso va fatto contro l’ente che ha emesso la multa (Comune, Prefettura) e AdER, ed è in base alla L. 689/81 e DLgs 150/2011. Il GdP, se accoglie, annulla la cartella. Importante: 30 giorni rigorosi dalla cartella, e bisogna giurare di non aver mai ricevuto il verbale (il giudice verificherà gli atti di notifica, se risulta una notifica valida a te o a familiare convivente, perdi). Se sono passati oltre 30 giorni, sarà difficile opporsi: potresti provare l’opposizione tardiva (se provi che ne hai avuto conoscenza tardi) ma è complesso.
D. Posso impugnare una cartella anche se sono trascorsi più di 60 giorni dalla notifica?
R. Di regola no, la cartella diventa definitiva. Però ci sono eccezioni:
- Se non ti è stata notificata regolarmente e lo scopri dopo (es. dal famoso estratto di ruolo): puoi impugnare l’estratto di ruolo immediatamente in Commissione Tributaria, senza limite di tempo, per far dichiarare la nullità della cartella mai notificata. La Cassazione a Sezioni Unite nel 2022 ha confermato questa facoltà, ma solo se dimostri un “pregiudizio” concreto (ad es. non puoi partecipare a una gara o ti bloccano un rimborso PA). Comunque molti tribunali tributari ammettono l’impugnazione tardiva per cartella non notificata appena ne sei venuto a conoscenza.
- Se sopravviene un fatto estintivo (es. prescrizione): non puoi più impugnare la cartella in sé (scaduti i 60 gg), ma puoi attendere la prima mossa esecutiva di AdER e opporla ex art. 615 c.p.c. per far valere la prescrizione sopravvenuta.
- Se la cartella aveva un vizio radicale che la rende nulla (poche situazioni, come difetto assoluto di firma), alcuni provano ad eccepirlo anche tardivamente. In generale però, 60 giorni sono tassativi.
D. Ho vinto un ricorso contro un avviso di accertamento, ma AdER mi chiede lo stesso le somme (cartella o trattenute). Come mi muovo?
R. Se hai una sentenza (anche non definitiva, ma magari con efficacia sospensiva) a tuo favore sull’accertamento, quell’accertamento non può dar luogo a riscossione. Può succedere per ritardi di comunicazione. Devi immediatamente:
- comunicare ad AdER copia della sentenza e fare istanza di sospensione legale della riscossione allegando la prova;
- comunicare all’ente creditore (Agenzia Entrate, etc.) chiedendo lo sgravio del ruolo in autotutela per effetto della sentenza.
AdER sospenderà per 90 gg e, se l’ente conferma la vittoria, annullerà la cartella. Se l’ente è in appello, potrebbe non sgravare subito: in tal caso potresti chiedere una sospensione giudiziale all’organo d’appello. Intanto AdER, avendo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, di solito sospende fino all’esito dell’appello (non sempre automatico, a volte serve un ordine del giudice). In ogni caso, con una sentenza in mano un pignoramento in corso può essere bloccato presentandola al giudice.
D. Cos’è la “comunicazione di presa in carico” che ho ricevuto da AdER?
R. È una semplice lettera informativa: AdER comunica di aver ricevuto dall’ente X il carico Y a tuo nome, e che eventuali avvisi bonari o solleciti arriveranno. Non è un atto impugnabile né esecutivo. Hanno iniziato ad inviarla per trasparenza, specialmente per i debiti sotto 1.000€ per cui (dal 2018) era previsto un periodo di 120 gg prima di agire. Puoi considerarla un “pre-preavviso”. Usala come occasione per verificare: se il debito non ti risulta, contatta l’ente impositore per chiarimenti prima che emettano la cartella.
D. Dopo quanti anni le cartelle cadono in prescrizione?
R. Dipende dal tipo di credito (5 o 10 anni) – vedi sopra la FAQ sulla prescrizione. Inoltre, se non hai ricevuto atti interruttivi (es. intimazioni, ulteriori avvisi) per il periodo indicato, puoi eccepire la prescrizione. AdER di suo non “dichiara prescritto” nulla: continuerà a tenere a ruolo e a inviarti solleciti anche dopo molti anni, sta a te opporre la prescrizione al giudice per far cadere definitivamente il debito. Ad esempio, cartella di contributi Inps del 2015: prescrizione 5 anni -> dal 2021 sarebbe prescritta, ma se AdER nel 2018 ti ha inviato un’intimazione, il termine riparte dal 2018 al 2023.
D. La cartella contiene più voci (tributi diversi). Se ne contesto una parte, devo comunque pagare il resto?
R. Puoi presentare ricorso parziale, indicando quale parte contesti e pagare il non contestato. In genere, se alcuni carichi sono esatti e altri no, è bene pagare quelli certi (per non farci sopra interessi o esecuzione) e impugnare solo gli illegittimi. Se li lasci tutti impagati in attesa del ricorso, rischi azioni anche sulla parte non contestata. In Commissione tributaria comunque il giudice può annullare in parte l’atto e lasciare la parte buona.
Simulazioni Pratiche (Casi Reali Simulati)
Per meglio comprendere l’applicazione pratica di questi concetti, ecco alcune simulazioni di scenario, con problemi tipici e soluzioni passo-passo, incluso “a chi rivolgersi”:
Caso 1: Cartelle multiple per un totale insostenibile
Mario, piccolo imprenditore, ha accumulato €80.000 di cartelle tra IVA, IRPEF e contributi previdenziali. Non riesce a pagare in un’unica soluzione e teme pignoramenti.
- Problemi individuati: importo elevato, rischio esecuzioni (ha già ricevuto preavviso di ipoteca).
- Soluzione: Mario si rivolge a un commercialista/tributarista. Insieme fanno l’estratto di ruolo e verificano prescrizioni: alcune cartelle del 2012 risultano prescritte (nessun atto negli ultimi 5 anni). Decidono di impugnare quelle vecchie in Commissione Tributaria per farle annullare (motivazione: prescrizione quinquennale dei tributi locali ad esempio). Per il resto del debito, presentano contestualmente domanda di rateizzazione su 72 rate (essendo <120k, ottenuta automaticamente) bloccando di fatto i pignoramenti. Mario paga la prima rata e le ipoteche minacciate vengono sospese. Le cartelle prescritte impugnate vengono annullate dal giudice dopo alcuni mesi, riducendo il debito totale a €50.000, che Mario continua a pagare ratealmente in 6 anni.
- Commento: La strategia combinata ricorso + rateazione ha permesso di sfrondare gli importi non più dovuti e gestire in modo sostenibile il resto, evitando che AdER aggredisse i beni (aveva una seconda casa che rischiava ipoteca/pignoramento).
Caso 2: Fermo amministrativo improvviso
Lucia scopre che la sua auto è in fermo amministrativo quando va al PRA per un passaggio di proprietà. Non aveva ricevuto alcun preavviso (era magari andato a un vecchio indirizzo). Il fermo risale a 2 anni fa, per una cartella da €1.500 di sanzioni codice della strada.
- Problema: fermo iscritto senza preavviso noto; debito da multe presumibilmente vecchie.
- Soluzione: Lucia contatta un avvocato. Dall’estratto emerge che la cartella riguarda 3 multe del 2016 notificate per compiuta giacenza (lei non ne era a conoscenza). L’avvocato propone un’opposizione al Giudice di Pace contro la cartella, eccependo notifica nulla dei verbali originali (mai ricevuti). Anche se sono passati 2 anni dalla cartella, nel suo caso l’opposizione è ammessa ex novo entro 30 gg da quando ha saputo (il fermo). Il GdP accoglie il ricorso e annulla la cartella e i verbali. Con la sentenza, l’avvocato chiede ad AdER in autotutela la cancellazione del fermo. AdER verifica la sentenza e nel giro di 60 giorni revoca il fermo.
- Commento: Lucia ha dovuto attivarsi legalmente perché, passiva, non avrebbe potuto né vendere né usare l’auto. Avrebbe anche potuto pagare €1.500 per togliere subito il fermo, ma l’azione legale le ha risparmiato la spesa (ha pagato solo il compenso legale, comunque minore, e ora potrà eventualmente farsi rimborsare le spese dallo Stato se era vincitrice con condanna alle spese).
Caso 3: Pignoramento del conto corrente aziendale
Una società SRL si vede bloccare il conto corrente aziendale dall’oggi al domani: AdER ha notificato a Banca X un pignoramento per €30.000 di contributi INPS non versati e la banca ha congelato l’importo sul conto. L’azienda è paralizzata perché non può operare su quel conto.
- Problema: blocco operativo; rischio prelievo di liquidità essenziale. I crediti sono contributivi (quindi giudice ordinario competente per eventuali contestazioni).
- Soluzione: La SRL contatta immediatamente il proprio avvocato. Verificano che in effetti c’erano cartelle Inps notificate (via PEC) un anno prima, non pagate. Nessun vizio formale evidente. Decidono per una soluzione transattiva: l’avvocato contatta l’ufficio AdER segnalando che il blocco sta causando grave nocumento e propone di rateizzare il debito immediatamente se sbloccano il conto. AdER è disponibile: chiede di pagare intanto 2 rate come garanzia. La società (anche con aiuto di soci) reperisce questa somma e la versa. AdER quindi revoca il pignoramento presso la banca (che scongela il conto) e formalizza un piano di 24 rate (essendo contributi, massimo era 72 ma la società preferisce 24 per liberarsi prima).
- Alternativa: l’avvocato avrebbe potuto fare opposizione d’urgenza in tribunale ma con esito incerto (il debito era dovuto). La via concordata ha risolto in pochi giorni.
- Commento: In casi d’emergenza, AdER può mostrarsi collaborativa se vede la buona fede e la volontà di pagare. Fondamentale è muoversi subito e magari coinvolgere un professionista che sappia a chi parlare in AdER. Ora la società paga le rate e resta in bonis; se avesse ignorato, dopo 60 giorni la banca avrebbe girato i 30k e svuotato il conto, mettendo comunque a rischio l’attività.
Caso 4: Cartella “pazza” per errore di persona
Il signor Giuseppe Rossi riceve una cartella da €8.000 per IRAP non pagata di anni in cui però lui era pensionato e non ha mai avuto partita IVA. Sembra un palese errore di persona (magari c’è un omonimo con stesso nome e data nascita).
- Soluzione: Giuseppe si reca dal suo commercialista, il quale confronta codice fiscale e altri dati e riscontra che quella cartella in effetti si riferisce a un altro contribuente omonimo (diverso codice fiscale). Il commercialista redige subito un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate segnalando l’errore e ad AdER chiedendo sospensione. Allegano fotocopia carta identità, codice fiscale, ecc. per dimostrare l’identità. AdER sospende la riscossione (classico caso di autotutela obbligatoria). Dopo alcune verifiche, l’ente creditore ammette l’errore di caricamento e dispone lo sgravio del ruolo. La cartella viene annullata d’ufficio senza bisogno di ricorsi.
- Commento: In queste situazioni l’autotutela è più che sufficiente. Se anche l’ente tardasse, Giuseppe potrebbe al limite impugnare la cartella in Commissione ma avrebbe quasi certamente vinto e l’ente avrebbe comunque dovuto riconoscere lo scambio di persona.
Caso 5: Debitore con patrimonio immobiliare rilevante e cartelle altissime
Un imprenditore, proprietario di vari immobili, ha €500.000 di debiti fiscali in cartella (IVA, IRPEF, etc.). Non ha liquidità per saldarli. AdER ha iscritto ipoteca su tutti i suoi immobili e minaccia pignoramento.
- Situazione: debito enorme, prima casa non protetta perché possiede più immobili. Rischio concreto di espropriazioni.
- Opzioni: Qui il avvocato tributarista e il suo commercialista studiano soluzioni straordinarie:
- Propongono un “saldo e stralcio” tramite procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012): l’imprenditore essendo persona fisica potrebbe offrire ai creditori, AdER compreso, di pagare ad esempio il 50% vendendo alcuni beni, in cambio dell’esdebitazione del resto. Serve il via libera del Tribunale. Questa strada dipende dai requisiti ma nel 2025 è consolidata.
- In parallelo verificano se alcuni ruoli sono impugnabili per decadenza/prescrizione, per ridurre il monte. E anche se qualche cartella rientra in rottamazione (purtroppo la finestra 2023 è chiusa).
- L’imprenditore può anche valutare di negoziare direttamente con l’Agenzia Entrate una transazione fiscale (se fosse in procedura concorsuale come un concordato preventivo).
- Se nulla di ciò è fattibile, l’ultima spiaggia sarebbe vendere volontariamente qualche immobile per pagare AdER ed evitare aste (magari vendendo a prezzo di mercato invece che a saldo d’asta). L’avvocato in tal caso cerca di prendere tempo con opposizioni (es. se nella fretta AdER ha commesso qualche errore, si impugna per guadagnare mesi).
- Commento: per debiti molto grandi e multi-bene, la difesa non è solo nei tribunali ma strategica e finanziaria. Bisogna far intervenire esperti di crisi d’impresa, professionisti legali e spesso notai per sistemare e liquidare beni in modo controllato. Non è la classica questione da “ricorso sulla cartella”.
Caso 6: Prescrizione sopravvenuta non rilevata
Luigi ha una vecchia cartella IRPEF 2011 da €5.000. Non ha mai pagato né ricorso. AdER sorprendentemente non gli ha notificato più nulla per oltre 10 anni. Nel 2022 però gli notifica una intimazione di pagamento su quella cartella. Luigi vorrebbe eccepire la prescrizione.
- Soluzione: Luigi contatta un avvocato tributarista. La prescrizione dei tributi erariali è decennale, quindi il debito 2011 si sarebbe prescritto nel 2021. L’intimazione del 2022 è tardiva. L’avvocato propone ricorso alla Commissione Tributaria contro l’intimazione (atto impugnabile) sostenendo l’estinzione del debito per decorso del termine decennale. La Commissione accoglie e dichiara non dovuto il tributo. Luigi così non paga nulla.
- Nota: se Luigi non avesse agito, AdER avrebbe potuto pignorare. Eccepire la prescrizione davanti al G.E. sarebbe stato possibile ma più macchinoso. Meglio farlo subito in sede tributaria impugnando l’intimazione.
Questi esempi mostrano come si combinano all’atto pratico le misure illustrate. Ogni caso ha le sue sfumature: ecco perché è cruciale, in situazioni complesse, farsi assistere da professionisti qualificati che conoscano bene sia la materia tributaria sia le procedure esecutive.
Esempi di Atti e Modelli Utili
Di seguito forniamo schemi semplificati di atti difensivi che possono ricorrere nei casi trattati. Attenzione: sono tracce orientative; per atti ufficiali è bene rivolgersi a un professionista. I modelli vanno adattati al caso concreto.
Fac-simile Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale
(Ricorso tributario avverso cartella di pagamento)
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di [Nome Città]
Ricorrente: [Nome Cognome], C.F. [codice fiscale], residente in [indirizzo], elettivamente domiciliato in [indirizzo studio legale se con difensore], rappresentato e difeso dall’Avv. [Nome] (CF ...), iscritto Albo..., come da procura in calce.
Resistente: Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., c/o Ufficio territoriale di ...
(Ed eventualmente: Ente impositore [es. Agenzia Entrate Direzione Provinciale di ...] in persona del Direttore p.t.)
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento n. [......] notificata il [data], importo €..., riferita a [descrizione debito].
– *– *–
Il ricorrente espone i seguenti FATTI:
In data [data] veniva notificata al Sig. [Nome] la cartella di pagamento indicata in oggetto, con cui si richiedono €... per [imposte/tributi] relative all’anno ..., oltre sanzioni e interessi. Tale cartella deriverebbe (se noto) dall’iscrizione a ruolo a seguito di [omesso versamento / accertamento / etc.].
Si ritiene la cartella in oggetto illegittima per i motivi di seguito illustrati.
MOTIVI DI RICORSO:
1. **Violazione di legge – intervenuta prescrizione del credito**. La cartella riguarda tributi risalenti all’anno ..., divenuti definitivi nel ... . Da allora sono decorsi oltre 5 anni senza atti interruttivi (come da estratto di ruolo allegato). Pertanto il diritto alla riscossione è estinto per prescrizione ex art. 2948 n.4 c.c. e art. 21 D.Lgs 46/99:contentReference[oaicite:104]{index=104}:contentReference[oaicite:105]{index=105}.
2. **Nullità della notifica della cartella**. La cartella non è stata notificata secondo legge: l’atto è stato inviato a un indirizzo errato (via ... invece di via ...), come risulta dalla relata. Ne deriva la nullità della notifica e dunque l’inesistenza dell’atto, con conseguente improcedibilità della riscossione:contentReference[oaicite:106]{index=106}.
3. **Vizio di motivazione**. La cartella non indica l’atto presupposto: si limita a elencare "IRPEF anno..." senza richiamare alcun avviso di accertamento né fornire spiegazioni. Ciò lede il diritto di difesa rendendo il provvedimento nullo per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 7 L.212/2000.
*(altri eventuali motivi...)*
Si fa presente che è in corso istanza di sgravio in autotutela presso l’ente creditore (doc. allegato), ad oggi senza esito.
*(Oppure:)* Si chiede sin d’ora la trattazione in pubblica udienza.
ISTANZA CAUTELARE:
Considerato che sono iniziate azioni esecutive (es. preavviso di fermo/pignoramento) si chiede la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/92, attesa la fondatezza del ricorso (fumus) e il danno grave (periculum) consistente nel... .
Tutto ciò premesso, il Sig. ... **ricorre** a codesta Ill.ma Corte Tributaria affinché voglia:
- in via principale, annullare la cartella impugnata per i motivi esposti;
- conseguentemente, dichiarare non dovute le somme ivi richieste;
- con vittoria di spese del giudizio.
Si allegano: 1) copia cartella; 2) relata di notifica; 3) estratto di ruolo; 4) documenti [....]; 5) ricevuta CU (contributo unificato) €... .
Luogo, data.
Firma (Avv. …)
Note: questo fac-simile andrebbe poi adattato nel gergo tecnico attuale (Corte di Giustizia Tributaria), firmato digitalmente e inviato via PEC/SDI. La struttura comunque è: fatti, motivi in diritto, richiesta. I riferimenti normativi e giurisprudenziali possono essere aggiunti (qui ne abbiamo inseriti alcuni a scopo esemplificativo con stile citazione).
Fac-simile Istanza di Autotutela a AdER
(Richiesta di sospensione/annullamento per pagamento già effettuato)
Agenzia delle Entrate-Riscossione
Sportello di [città] – Ufficio Sospensioni
Oggetto: Istanza di autotutela e sospensione della riscossione
Cartella di pagamento n. XXXXXXXX – Contribuente: [Nome, CF]
Il sottoscritto [Nome Cognome], CF…, residente…, in relazione alla cartella indicata in oggetto (importo €…, riguardante …), espone quanto segue.
– In data … ha ricevuto la suddetta cartella esattoriale. Tale debito però risulta **già interamente pagato** in data … come da ricevuta di versamento allegata (All.1). Il pagamento fu effettuato direttamente all’ente impositore [es. Agenzia Entrate] tramite modello F24, come da attestazione.
– Pertanto la pretesa risulta **erronea** per intervenuto pagamento antecedente alla formazione del ruolo.
Si **richiede** con la presente:
1. che codesta Agenzia Riscossione voglia attivare la procedura di sospensione legale ex art.1, co.537 L.228/2012:contentReference[oaicite:107]{index=107}, sospendendo immediatamente ogni attività di riscossione su tale carico e trasmettendo la documentazione all’ente creditore (Agenzia Entrate – ufficio di ...) per le verifiche del caso;
2. in autotutela, previo riscontro presso l’ente impositore, l’**annullamento/sgravio** della cartella n.… per il motivo sopra esposto.
Si allega:
- All.1: copia ricevuta F24 pagamento imposta €… del …;
- All.2: copia cartella di pagamento;
- All.3: [eventuale] dichiarazione ente impositore/estratto conto fiscale attestante saldo.
Confidando in un pronto positivo riscontro entro i termini di legge (90 gg), si porgono distinti saluti.
Luogo, data
Firma
(indicare telefono/email per eventuali comunicazioni)
Nota: inviare via PEC all’indirizzo AdER competente oppure tramite servizio online. AdER sospenderà 90 gg e poi sgravio se tutto ok. Sempre meglio allegare prove chiarissime.
Fac-simile Atto di Opposizione ex art. 615 c.p.c. (sintesi)
(Opposizione a pignoramento presso terzi per cartella non notificata)
Tribunale Civile di [città]
Atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c.
Per: [Nome Opponente] (CF...), elett.te dom.to in ... presso Avv....
– Opponente –
Contro: Agenzia Entrate-Riscossione (CF...), in persona del legale rappr. p.t., con sede in ...
E nei confronti di: [Terzo pignorato] (es. Banca XYZ filiale di ...)
– Opposti –
**Oggetto:** Opposizione all’esecuzione promossa da AdER con atto di pignoramento presso terzi notificato il … (rif. pratica n....).
***–*–*–***
Il Sig. ... espone:
- In data ... AdER notificava alla Banca XYZ e per conoscenza all’istante un atto di pignoramento ex art.72-bis DPR 602/73 per €..., relativo a cartella n.... asseritamente notificata il ... e rimasta insoluta.
- Tuttavia il Sig.... **non ha mai ricevuto** notifica di tale cartella. Dall’estratto di ruolo (doc.1) risulta anzi una “compiuta giacenza” il ... presso un indirizzo ove l’opponente non risiedeva più, rendendo nulla la notifica.
- Pertanto il titolo esecutivo (cartella) è **inesistente** giuridicamente, e l’esecuzione intrapresa è priva di base legale.
*(eventuali altri fatti: es. prescrizione maturata)*
**Motivi in diritto:**
1. **Inesistenza del titolo esecutivo – Violazione artt. 479 e 615 c.p.c.**
L’esecuzione esattoriale può aver luogo solo in forza di titolo notificato regolarmente. Nella specie, la cartella non è mai stata notificata al debitore, circostanza che vizia radicalmente il diritto di procedere:contentReference[oaicite:108]{index=108}. La Cassazione ha affermato che la mancata notifica della cartella rende nulla la successiva intimazione e gli atti esecutivi:contentReference[oaicite:109]{index=109}. Si eccepisce dunque la **nullità del pignoramento** per difetto di titolo.
2. **Prescrizione del credito sottostante (art.2953 c.c.)** *(se rilevante)*: Dal ruolo risulta trattarsi di IRPEF 2010. Anche volendo ritenere valida la notifica per compiuta giacenza nel ... , da allora sono trascorsi oltre 10 anni senza atti interruttivi, sicché il credito era prescritto al momento del pignoramento:contentReference[oaicite:110]{index=110}. Ciò travolge l’azione esecutiva.
3. *(Altri motivi: es. impignorabilità somme se fosse stipendio/pensione)*.
**Conclusioni:**
Si chiede al Tribunale adito, contrariis rejectis, di:
- dichiarare che l’esecuzione promossa da AdER con pignoramento presso terzi notificato il ... è **improcedibile e/o illegittima**, per i motivi esposti;
- per l’effetto, **annullare e revocare** il suddetto atto di pignoramento e ogni atto conseguente;
- disporre lo svincolo delle somme eventualmente congelate presso la banca terza;
- con vittoria di spese di lite.
Si chiede inoltre la **sospensione immediata** dell’esecuzione ex art.624 c.p.c., stante la fondatezza dell’opposizione (mancanza di titolo valido) e il pericolo nel ritardo (conto corrente bloccato impedisce la prosecuzione dell’attività del ricorrente).
In via istruttoria si deposita elenco documenti: doc.1 estratto di ruolo; doc.2 PEC di notifica con esito; doc.3 ...
Si indicano a testi (eventuale)...
Luogo, data.
Avv. XYZ – difensore opponente.
Nota: Questo è un atto di citazione (si noti stile diverso da ricorso tributario). Sarà notificato a mezzo UNEP a AdER e banca. Il tribunale fisserà udienza. In caso di pignoramento già assegnato a un G.E., si poteva fare come ricorso. In opposizione 615 conviene sempre chiedere sospensione se c’è un’urgenza (congelare le somme). Non dimenticare di iscrivere a ruolo e pagare il contributo unificato.
Schema di Opposizione ex art. 617 c.p.c.
(Es: opposizione per omessa intimazione prima del pignoramento immobiliare)
TRIBUNALE di [....] – RG Esec. n.../...
Ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.
Procedura esecutiva immobiliare promossa da AdER Riscossione c/ [debitore]
Il Sig. [Nome], debitore esecutato, elettivamente domiciliato in..., presso Avv..., propone opposizione avverso l’atto di pignoramento immobiliare notificato il ... sui seguenti motivi:
- **Violazione art. 50 DPR 602/73**: Nessuna intimazione di pagamento è stata notificata al debitore nei 5 giorni ex lege prima dell’esecuzione, nonostante fossero trascorsi oltre 1 anno dalla notifica della cartella:contentReference[oaicite:111]{index=111}. Ciò rende nullo il pignoramento esattoriale eseguito.
- **Violazione forma atto (artt. 479, 480 c.p.c.)**: L’atto di pignoramento omette l’indicazione della data di notifica della cartella e copia conforme del titolo, elementi essenziali a pena di nullità.
Pertanto il Sig.... chiede dichiararsi la nullità dell’atto di pignoramento immobiliare in oggetto e la cancellazione della trascrizione, con sospensione immediata della procedura (non essendo ancora ordinata la vendita).
Luogo, data – Avv....
Nota: Questo sarebbe presentato al G.E. del Tribunale già investito del pignoramento. Il G.E. fisserà udienza entro max 20 gg e deciderà. Se intanto l’asta era fissata a breve, si chiede con urgenza sospensione all’asta.
Questi modelli evidenziano le differenze di impostazione tra i vari tipi di atti (ricorso tributario, atto civile). È importante personalizzarli sul caso concreto e verificare la normativa aggiornata. Ad esempio, oggi “Commissione Tributaria” nel linguaggio normativo è “Corte Giustizia Tributaria”, ma molti modelli usano ancora il vecchio nome – l’importante è essere chiari sul destinatario.
Inoltre, ricordiamo di allegare sempre i documenti chiave: copia degli atti impugnati, prove di notifica, ricevute, estratti di ruolo, normative, ecc., perché le vostre affermazioni trovino riscontro.
Normativa e Giurisprudenza Utili (aggiornate al 2025)
Concludiamo con un elenco delle principali fonti normative e pronunce giurisprudenziali citate o rilevanti ai fini di quanto trattato:
Normativa di riferimento:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n.602: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Artt. 50, 76, 77, 86, 90, 91… – Contiene le norme cardine su cartella di pagamento (art.25), intimazione (art.50), ipoteca (art.77, soglia €20.000), pignoramento immobiliare e limiti (art.76, introdotto dal DL 69/2013: no pignoramento prima casa unica, debito >120k, ipoteca 6 mesi, valore >120k), fermo amministrativo (art.86).
- D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112: Riordino del servizio nazionale della riscossione. – Definisce ruolo di Agente Riscossione, procedure. (Art. 19 su discarico per inesigibilità, etc.).
- Legge 24 dicembre 2012, n.228, art.1 commi 537-543: – Introduce obbligo AdER sospendere su istanza contribuente con prove (entro 90gg risposta ente, 220gg max).
- Legge 27 dicembre 2019, n.160 (L. Bilancio 2020): – Manda a regime l’accertamento esecutivo: per avvisi dall’1/1/2020, il titolo è l’avviso stesso (niente cartella), affidamento entro 2 anni all’Agente, che notifica direttamente intimazione.
- D.L. 22 ottobre 2016, n.193 conv. L.225/2016: – Soppressione Equitalia dal 1/7/2017, istituzione Agenzia Entrate-Riscossione.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546: Processo Tributario. – Art.2: ambito giurisdizione tributaria (esclusi atti esecuzione forzata successivi a cartella); art.19: elenco atti impugnabili (include cartella, rifiuto di rimborso, fermi, ipoteche dopo DL 98/2011); art.47: sospensione in pendenza di ricorso.
- Codice di Procedura Civile: artt. 615, 617 c.p.c. – Opposizioni a esecuzione e atti; art.480 (contenuto atto pignoramento), art.543 (pignoramento presso terzi).
- Codice della Strada: art.209 – Prescrizione 5 anni per riscossione multe.
- L. 689/1981: art.28 – Prescrizione 5 anni per sanzioni amministrative.
- Legge 335/1995: art.3, co.9 – Prescrizione contributi previdenziali 5 anni (dopo 1996).
- D.Lgs. 150/2011: art.7 – Opposizione a ordinanza-prefetto e cartelle relative a sanzioni CDS, termine 30 gg GdP.
- Legge 197/2022 (Bilancio 2023): Definizioni agevolate – art.1 commi 222-231 stralcio automatico debiti <€1000 (2000-2015); commi 231-252 rottamazione-quater (definizione ruoli 2000-2017).
- D.Lgs. 149/2022: Riforma giustizia tributaria (rinomina commissioni in corti, giudice monocratico <€3000, ecc.).
- D.Lgs. 119/2024: (Attuazione delega riscossione) – Ha ampliato ipotesi impugnabilità estratto di ruolo (aggiungendo 3 casi per crisi impresa, finanziamenti, cessioni d’azienda); ha chiarito non impugnabilità estratto salvo casi; ha ribadito estratto non interrompe prescrizione (da verificare testo finale).
- Decreto-Legge 69/2013 conv. L.98/2013: “Decreto del Fare” – ha introdotto impignorabilità prima casa, elevato soglie (ipoteca 20k, pignoramento 120k).
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