Finanziamenti Ad Autonomi Protestati: Cosa Sono E Come Ottenerli – La Guida

Hai una segnalazione come protestato o cattivo pagatore, ma sei un lavoratore autonomo o freelance e ti chiedi se puoi ancora accedere a un finanziamento? Le banche ti hanno chiuso le porte e temi di non poter più investire nella tua attività?

La buona notizia è che esistono soluzioni anche per autonomi protestati, ma serve conoscere i limiti reali, le alternative possibili e le strategie per ricostruire l’affidabilità creditizia.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto bancario, segnalazioni e tutela del debitore – ti spiega cosa sono i finanziamenti per autonomi protestati, quando si possono ottenere e quali strumenti legali o finanziari puoi valutare per ripartire.

Se sei un autonomo protestato e vuoi capire se puoi ancora accedere al credito,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione finanziaria e creditizia, valuteremo le alternative concrete e ti aiuteremo a ripulire la tua reputazione bancaria, trovare le soluzioni più sicure e ripartire in modo sostenibile.

Introduzione

La categoria dei lavoratori autonomi protestati comprende professionisti, ditte individuali e piccoli imprenditori che, a causa di eventi passati (come il mancato pagamento di cambiali o assegni), risultano iscritti nel Registro informatico dei protesti. Tale condizione rappresenta un serio ostacolo all’accesso al credito tradizionale, poiché segnala pubblicamente una pregressa insolvenza e mina la reputazione finanziaria del soggetto. Essere “protestato” significa, in pratica, essere ufficialmente noto come debitore inadempiente, circostanza che tipicamente induce banche e finanziarie a negare nuovi prestiti o linee di credito.

Questa guida avanzata – redatta in un linguaggio tecnico-giuridico ma con intento divulgativo – fornisce un quadro completo e aggiornato (maggio 2025) delle soluzioni di finanziamento per lavoratori autonomi protestati. Verranno esaminate sia le forme di credito bancario tradizionale sia le alternative offerte dal mercato finanziario e dal settore pubblico: microcredito, prestiti peer-to-peer, garanzie dei Confidi, factoring su crediti commerciali, interventi pubblici agevolati, ecc. Saranno inoltre trattati i profili fiscali connessi all’ottenimento e alla gestione di tali finanziamenti, nonché le differenze normative, procedurali e operative tra le diverse regioni italiane qualora rilevanti.

Completeranno l’analisi i riferimenti normativi aggiornati (leggi, regolamenti, circolari) e giurisprudenziali (sentenze di merito e di legittimità) in materia, oltre a FAQ (domande ricorrenti) e casi pratici simulati tipici del contesto italiano. Infine, in fondo al documento, tutte le fonti utilizzate – legislative, prassi amministrative, pronunce giudiziarie, dottrina e fonti ufficiali di istituti finanziari – sono elencate e suddivise per categoria.

Struttura della guida: Dopo aver chiarito cosa comporta lo status di protestato e come sia possibile riabilitare la propria posizione creditizia, verranno illustrate le possibili opzioni di finanziamento suddividendole in categorie logiche. Si partirà dalle soluzioni di mercato (finanziamenti erogati da banche o intermediari, inclusi strumenti fintech), distinguendo tra strumenti che richiedono garanti o garanzie reali e strumenti dedicati a soggetti con basso merito creditizio (come prestiti cambializzati e social lending). Successivamente verranno analizzate le soluzioni di finanza agevolata e pubblica (microcredito statale, bandi regionali, fondi di garanzia anti-usura), per poi passare al ruolo delle banche locali e dei Confidi nel supportare i protestati. Si prenderanno in esame anche i canali informali di reperimento di liquidità. Ciascuna sezione includerà tabelle riassuntive dei punti chiave (tipologie di finanziamento, criteri di accesso, pro e contro, impatto fiscale, ecc.), facilitando una consultazione rapida.

L’obiettivo è fornire a professionisti legali e imprenditori gli strumenti conoscitivi per assistere lavoratori autonomi protestati nel trovare soluzioni di credito sostenibili e nel ricostruire la propria affidabilità finanziaria. Nel contempo, verranno evidenziate le tutele legali esistenti per prevenire o rimediare ad eventuali illegittimità (es. segnalazioni errate nelle banche dati) e garantire un “fresh start” al debitore meritevole.

È importante notare che essere protestati non costituisce una condizione irreversibile: con le corrette strategie di riabilitazione e gli strumenti finanziari adeguati, anche un lavoratore autonomo con precedenti di insolvenza può tornare ad essere finanziabile, ottenendo le risorse necessarie per il proprio business o progetto. Questa guida intende appunto delineare tali strategie e strumenti in modo organico e approfondito.

Essere protestati: definizione, conseguenze e riabilitazione

Che cosa significa “autonomo protestato”

Un protesto è l’atto formale con cui un pubblico ufficiale (tipicamente un notaio o ufficiale giudiziario) constata il mancato pagamento di un titolo di credito esigibile, ad esempio una cambiale o un assegno. Quando un lavoratore autonomo emette un assegno scoperto o non onora una cambiale alla scadenza, subisce la levata di protesto, i cui dettagli (nome del debitore, data, importo e causa del mancato pagamento) vengono iscritti nel Registro informatico dei protesti tenuto presso le Camere di Commercio. In altre parole, l’autonomo protestato è un soggetto il cui inadempimento su un titolo formale è divenuto di pubblico dominio, attraverso un’iscrizione accessibile a chiunque voglia verificare l’affidabilità del soggetto.

Essere protestati comporta una grave compromissione del merito creditizio: il protesto infatti “segnala pubblicamente che quel soggetto ha inadempienze”, creando una sorta di marchio negativo. Ne derivano molteplici conseguenze pratiche: le banche e finanziarie vengono informate sia tramite registri pubblici sia attraverso le banche dati creditizie private, classificando il soggetto come “cattivo pagatore”. È importante distinguere i due concetti: tutti i protestati sono anche cattivi pagatori, poiché l’evento del protesto denota un’insolvenza conclamata, ma non tutti i cattivi pagatori sono protestati. Infatti, un soggetto può risultare segnalato come cattivo pagatore nelle banche dati (ad esempio per ritardi o sofferenze su prestiti) senza aver mai emesso titoli protestati. La differenza pratica è che il protesto comporta un’informazione accessibile pubblicamente (oltre che ai sistemi bancari), mentre le segnalazioni di mera morosità creditizia sono consultabili solo dagli intermediari autorizzati e dal debitore stesso.

Oltre allo stigma reputazionale, il protestato affronta limitazioni operative: ad esempio, chi viene protestato per un assegno subisce l’iscrizione in un apposito archivio presso la Banca d’Italia (Centrale di Allarme Interbancaria) e la perdita temporanea della facoltà di emettere assegni bancari, di norma per 6 mesi (sanzione accessoria ex art. 9-bis L. 386/1990). In generale le banche possono negare al protestato servizi di pagamento come carnet assegni o carte di credito. Tuttavia non è precluso per legge l’accesso ai servizi bancari di base: un protestato ha diritto ad un conto corrente essenziale ai sensi della normativa sull’inclusione finanziaria (Direttiva 2014/92/UE recepita dal D.Lgs. 37/2017), anche se alcuni istituti applicano limitazioni prudenziali.

Dal punto di vista del merito creditizio, la presenza di un protesto (specie se recente o non ancora risolta) è valutata molto negativamente dagli algoritmi di credit scoring. Come evidenziano le prassi bancarie, una segnalazione di sofferenza o un protesto in corso rendono estremamente difficile ottenere nuovo credito, finché la posizione non venga regolarizzata e il tempo non attenui il rischio percepito. In termini di banche dati:

  • Il protesto viene registrato nel bollettino ufficiale dei protesti e permane visibile per 5 anni, salvo cancellazione anticipata (vedi infra).
  • Parallelamente, l’informazione di insolvenza confluisce spesso nelle SIC (Sistemi di Informazione Creditizia) private e/o nella Centrale Rischi della Banca d’Italia. Ad esempio, se il mancato pagamento ha originato un’insolvenza bancaria (sofferenza su un conto o finanziamento connesso all’assegno protestato), questa sarà segnalata in Centrale Rischi e resterà consultabile dalle banche per 36 mesi dall’ultimo aggiornamento. Le norme privacy impongono limiti massimi di conservazione dei dati negativi nelle SIC private (tipicamente 36 mesi per sofferenze, 24 mesi per ritardi gravi poi sanati, 12 mesi per ritardi minori). Trascorsi tali termini, le informazioni devono essere cancellate automaticamente. In ogni caso, la presenza contestuale di un protesto nel registro pubblico fa sì che, anche una volta decorse le segnalazioni nelle banche dati private, rimanga traccia dell’evento fino a 5 anni.

In sintesi, un autonomo protestato si trova ad affrontare un doppio svantaggio: un’informativa pubblica negativa per 5 anni e un peggioramento del proprio credit score interno presso gli istituti finanziari. Ciò non significa che non possa più operare – può continuare la propria attività e anche intrattenere rapporti bancari minimi – ma la sua capacità di ottenere prestiti, finanziamenti, fidi di conto corrente o anche semplicemente dilazioni di pagamento è fortemente ridotta. Per questo motivo, molti degli sforzi del professionista protestato saranno rivolti sia a riabilitare la propria posizione (ove possibile), sia a individuare canali di finanziamento alternativi rispetto al credito bancario tradizionale.

Riabilitazione e cancellazione del protesto

Fortunatamente, la legge prevede strumenti per cancellare o attenuare gli effetti del protesto, qualora il debitore abbia sanato la propria posizione o vi siano state irregolarità formali. Le principali vie di riabilitazione creditizia sono le seguenti:

  • Pagamento della cambiale entro 12 mesi e cancellazione amministrativa: se il protesto riguarda una cambiale (pagherò cambiario o tratta accettata) o un vaglia cambiario, e il debitore onora il pagamento di quanto dovuto (importo facciale, interessi di mora e spese di protesto) entro un anno dalla levata del protesto, egli può presentare istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio competente, allegando quietanza dell’avvenuto pagamento. In tal caso, la Camera esegue la cancellazione amministrativa del nominativo dal Registro informatico dei protesti, in virtù dell’art. 4 della L. 77/1955 (come modificata). Ciò consente di rimuovere l’annotazione prima della scadenza quinquennale, ripulendo il record del debitore. Va sottolineato che questa procedura è applicabile solo per effetti cambiari pagati entro 12 mesi; per gli assegni non è prevista un’analoga cancellazione d’ufficio in caso di tardivo pagamento (vige solo la riabilitazione giudiziale, infra).
  • Riabilitazione del protestato (assegni o cambiali pagate oltre 12 mesi): decorsi almeno 12 mesi dalla levata del protesto, il debitore protestato che abbia pagato tutte le obbligazioni inadempiute può presentare ricorso al Presidente del Tribunale della propria residenza, chiedendo un decreto di riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della L. 108/1996 (che ha innovato la disciplina precedente). La riabilitazione è un provvedimento giudiziario che, verificato il decorso del termine e la prova dell’integrale pagamento dei debiti protestati, ordina la cancellazione di tutti i protesti levati a carico del ricorrente. Una volta ottenuto il decreto di riabilitazione ed eseguita la pubblicazione, il nominativo viene eliminato dal Registro protesti. La riabilitazione può essere concessa anche per assegni (in tal caso il requisito è l’avvenuto pagamento dell’assegno protestato e di eventuali penali entro il termine di legge).
  • Cancellazione per illegittimità o errore: se il protesto è viziato da irregolarità formali (es. pagamento effettuato in tempo ma erroneamente protestato, oppure persona protestata per errore di identità) è possibile richiedere la cancellazione presentando idonea documentazione che provi l’illegittimità. L’istanza va rivolta sempre alla Camera di Commercio, che la valuta caso per caso (o al Tribunale in sede di opposizione se vi è controversia). In tali situazioni, il protesto può essere annullato e il nominativo immediatamente cancellato, restituendo al soggetto un record immacolato.
  • Cancellazione automatica dopo 5 anni: indipendentemente da qualsiasi intervento, ogni protesto decade d’ufficio dopo 5 anni dalla data di iscrizione. Come specificato dall’art. 3-bis L. 480/1995 (introdotto dalla L. 235/2000), decorso il quinquennio il protesto “scompare, senza alcun intervento, dal Registro informatico”. A quel punto, per la legge, è come se il protesto non fosse mai avvenuto – fermo restando naturalmente che il debito sottostante, se non pagato, rimane esigibile per altre vie da parte del creditore (la cancellazione del registro non estingue il debito). Dunque, il protestato che attenda 5 anni senza altri incidenti vedrà il proprio nominativo ripulito automaticamente. Cinque anni possono però essere un periodo troppo lungo per restare senza accesso al credito: ecco perché, ove possibile, conviene attivarsi per ottenere la cancellazione anticipata tramite pagamento e riabilitazione.
  • Riabilitazione creditizia nelle banche dati private: parallelamente alla cancellazione dal Registro protesti, il soggetto dovrà curare anche la propria posizione nelle centrali rischi private (CRIF, Experian etc.). Come detto, le segnalazioni negative restano memorizzate per un periodo determinato (massimo 36 mesi o 5 anni a seconda dei casi). Se il debito è stato pagato o estinto, le SIC provvedono alla cancellazione allo scadere dei termini previsti dal Codice di deontologia dei sistemi creditizi (Provv. Garante Privacy n.163/2019). Non è richiesta un’azione del debitore se non la pazienza di attendere i termini; tuttavia, conviene verificare l’effettiva cancellazione (richiedendo una visura del proprio profilo creditizio) e, se necessario, sollecitarla o contestare eventuali persistenze indebite.
  • Tutela giurisdizionale contro segnalazioni illegittime: qualora una segnalazione in centrale rischi sia stata effettuata senza il dovuto preavviso al debitore o in mancanza dei presupposti (ad esempio per errore, scambio di persona, importo contestato già pagato, ecc.), il protestato ha il diritto di chiederne la cancellazione immediata e il risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata comunicazione di preavviso al debitore rende illegittima la segnalazione (almeno nel credito al consumo), configurando un illecito trattamento dei dati. La Cassazione (Sez. I) con ord. n. 39769 del 13/12/2021 ha ad esempio annullato una segnalazione perché l’intermediario non aveva inviato la preventiva comunicazione al debitore moroso. In tali casi, il soggetto leso può adire il giudice ordinario per ottenere la cancellazione e chiedere un risarcimento. Va però notato che la giurisprudenza richiede prova concreta del danno subito: non è automatico, ma occorre dimostrare, ad esempio, che a causa di quella segnalazione il soggetto ha subito un diniego di credito o un aggravio delle condizioni finanziarie. Cassazione e tribunali (v. Cass. ord. 29252/2024) ammettono la prova anche in via presuntiva, specie per un imprenditore la cui reputazione commerciale sia stata compromessa dalla segnalazione indebita, ma pur sempre con onere probatorio a carico dell’interessato. In altre parole, se un protesto o una segnalazione erano illegittimi, è possibile ottenere giustizia, ma bisogna attivarsi legalmente e documentare il pregiudizio sofferto.

Tabella 1: Cancellazione dei protesti – principali modalità e requisiti

Modalità di cancellazioneDescrizione e requisitiRiferimenti normativi
Cancellazione amministrativa (entro 12 mesi)Pagamento integrale di una cambiale/vaglia protestato entro 12 mesi. Istanza alla Camera di Commercio con prova del pagamento. Effetto: cancellazione dal registro in tempi brevi. Nota: non applicabile ad assegni bancari.Art. 4, L. 77/1955 modificata da L. 235/2000.
Riabilitazione giudiziale (dopo 1 anno)Decorso ≥12 mesi dal protesto, pagamento integrale di tutti i debiti protestati (cambiali o assegni). Ricorso al Tribunale per ottenere decreto di riabilitazione e conseguente cancellazione. Vale anche per assegni (pagati).Art. 17, L. 108/1996; Art. 5, L. 77/1955 (assegni).
Cancellazione per errore/illegittimitàDimostrazione che il protesto è stato levato indebitamente (pagamento tempestivo, errore persona, vizio procedurale). Domanda di cancellazione immediata al Presidente Tribunale o Camera di Commercio, secondo i casi.Art. 4, comma 2, L. 480/1995; Art. 5, DM 316/2000.
Decadenza quinquennale automaticaEliminazione d’ufficio dal Registro Protesti dopo 5 anni dall’iscrizione, senza necessità di istanza, anche se il debito non è stato pagato. (Resta però dovuto il debito verso il creditore).Art. 3-bis, L. 480/1995 introdotto da L. 235/2000.

Come si evince, l’ordinamento offre la possibilità al debitore meritevole di recuperare la propria reputazione creditizia in tempi più brevi di 5 anni, a condizione di adempiere alle obbligazioni insolute. È fortemente consigliato ai lavoratori autonomi protestati di perseguire queste vie di riabilitazione, se del caso con l’assistenza di un legale, poiché il ripristino dell’onorabilità commerciale è spesso precondizione per poter accedere alle forme di finanziamento che vedremo nelle sezioni seguenti. Parallelamente, occorre ristabilire una buona storia creditizia nelle banche dati private, mantenendo una condotta regolare nei pagamenti futuri e sfruttando, se necessario, le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (si veda infra) per risolvere situazioni debitorie insostenibili.

Sovraindebitamento e “fresh start” del debitore civile

Una menzione a parte merita la disciplina del sovraindebitamento, pensata per offrire un percorso di risanamento a individui e piccole imprese non fallibili che si trovino schiacciati dai debiti. Il lavoratore autonomo protestato rientra spesso in questa categoria, specie se il protesto è sintomo di una crisi di liquidità più ampia. La normativa (Legge 3/2012, oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza D.Lgs. 14/2019) consente al debitore civile insolvente di accedere a procedure come il Piano del Consumatore, l’Accordo di ristrutturazione mini o la Liquidazione controllata, volte a ristrutturare i debiti con falcidia parziale, sotto supervisione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Se il piano viene omologato dal Tribunale e il debitore lo esegue (o cede tutti i beni nella liquidazione), egli ottiene l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui. Addirittura, in casi di comprovata meritevolezza e incapienza, è previsto un fresh start immediato (esdebitazione del debitore incapiente) senza alcuna soddisfazione dei creditori, con effetti liberatori dopo tre anni (artt. 282-283 CCII).

Perché è rilevante in questa sede? Perché un lavoratore autonomo fortemente indebitato e protestato potrebbe valutare queste procedure per pulire il passato e ripartire. Dal punto di vista della posizione creditizia, un’esdebitazione giudiziale comporta che i debiti pregressi vengono dichiarati inesigibili: questo non cancella di per sé le informazioni negative pregresse nelle banche dati, ma consente al soggetto di presentarsi come economicamente “riabilitato” (ha regolarizzato la propria situazione con una procedura legale). Inoltre, il Codice della crisi prevede che gli effetti dell’esdebitazione non siano considerati reddito imponibile per il debitore persona fisica (a differenza delle remissioni di debito in ambito societario), evitando l’assurdo di dover pagare tasse su debiti annullati. Dunque, il sovraindebitamento rappresenta un extrema ratio legale: se non è possibile ottenere nuova finanza e la situazione debitoria è compromessa, potrebbe convenire imboccare questa strada, accettando che per la durata della procedura l’accesso al credito sarà praticamente precluso, ma mirando a un nuovo inizio senza fardelli.

Va notato che durante le procedure di composizione il giudice può sospendere le azioni esecutive e anche eventuali segnalazioni negative non devono aggravarsi (c’è una protezione automatica). Una volta ottenuta l’esdebitazione, il soggetto dovrà comunque ricostruire la propria reputazione creditizia nel tempo, ma almeno sarà liberato dal peso dei debiti passati. In sintesi, dal punto di vista strategico: se un autonomo protestato ha prospettive di pagamento e rilancio, meglio puntare a microfinanziamenti e riabilitazione; se invece è travolto dai debiti, potrebbe essere necessario utilizzare gli strumenti di legge per ottenere un sollievo, prima di pensare ad ulteriori finanziamenti.

Tabella 2: Strumenti di risanamento del debitore protestato

StrumentoCos’è e come funzionaEffetti sullo status creditizio
Piano del consumatore/accordo di ristrutturazione (L. 3/2012 e D.Lgs. 14/2019)Procedura di sovraindebitamento: il debitore propone un piano di pagamento parziale dei debiti davanti al Tribunale, con l’aiuto di un OCC. Se omologato, vincola i creditori.Sospende le azioni esecutive e le segnalazioni durante l’omologazione. Ad esecuzione conclusa, il debitore ottiene l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). Restano però i protesti pregressi fino a 5 anni dall’evento (non cancellati automaticamente se non erano già decorsi); tuttavia il debitore risulta “regolarizzato” legalmente.
Liquidazione controllata (ex “liquidazione del patrimonio”)Procedura concorsuale in cui il debitore cede tutti i propri beni (salvo il minimo vitale) a un liquidatore, per soddisfare i creditori. Dopo, chiede l’esdebitazione.Simile agli effetti di un fallimento personale: durante la liquidazione il soggetto è insolvibile per il mercato, poi ottiene l’esdebitazione finale (debiti cancellati). I protesti storici rimangono ma il soggetto risulta formalmente “pulito” da nuovi debiti.
Esdebitazione del debitore incapienteNovità del Codice della Crisi: il debitore persona fisica privo di beni e redditi può chiedere direttamente l’esdebitazione senza pagamento, una volta sola nella vita, se meritevole.Debiti cancellati subito con decreto del tribunale. Il protesto storico resta fino a 5 anni ma i creditori non possono più agire. Il soggetto deve comunque mantenere una condotta regolare per 4 anni (se sopravvengono attivi rilevanti, può essere revocata in parte). Rappresenta il vero “fresh start”.

Nota: Il ricorso a queste procedure va ponderato attentamente, valutando pro e contro (ad es. gli effetti sul patrimonio personale, la segnalazione come “soggetto in procedura concorsuale non fallimentare” nelle banche dati, ecc.). Esse non sono soluzioni per ottenere nuovo credito, bensì per risanare la propria posizione debitoria; solo dopo averle concluse con successo, il soggetto potrà gradualmente riaccedere al credito, forte di un attestato legale di meritevolezza e dell’assenza di pendenze.

Quadro normativo di riferimento (maggio 2025)

Prima di passare alla rassegna delle forme di finanziamento disponibili, è utile delineare sinteticamente il quadro normativo entro cui si muove la materia dell’accesso al credito per soggetti protestati o segnalati. Conoscere le norme vigenti consente di capire i diritti, i limiti e le opportunità previsti dall’ordinamento. Di seguito sono elencate le principali fonti normative rilevanti:

  • Disciplina dei protesti cambiari e degli assegni: è regolata da leggi speciali. In particolare, la Legge Cambiaria (R.D. 1669/1933) e la Legge Assegni (R.D. 1736/1933) stabiliscono le modalità di emissione e protesto di cambiali e assegni. La Legge 77/1955 (e s.m.i.) disciplina gli effetti del protesto cambiario, mentre la L. 480/1995 (come modificata dalla L. 235/2000) ha introdotto il Registro informatico dei protesti presso le Camere di Commercio e la cancellazione automatica quinquennale. Il D.M. 9 agosto 2000, n. 316 (MAP) contiene il regolamento attuativo per le procedure di iscrizione e cancellazione dei protesti. Inoltre, la L. 386/1990 prevede sanzioni per emissione di assegni senza provvista, con relative conseguenze amministrative (CAI). Conoscere queste fonti è importante per gestire correttamente la fase di protesto e post-protesto.
  • Testo Unico Bancario (TUB, D.Lgs. 385/1993) e valutazione del merito creditizio: il TUB e le disposizioni attuative impongono agli intermediari l’obbligo di valutare il merito di credito dei clienti prima di concedere finanziamenti. In ambito credito ai consumatori, l’art. 124-bis TUB (introdotto dal D.Lgs. 141/2010) prescrive che banche e finanziarie consultino le banche dati e valutino la solvibilità del richiedente; la violazione di tale obbligo può comportare sanzioni e la perdita del diritto agli interessi sul finanziamento concesso incautamente. Per i finanziamenti alle attività economiche, pur non essendoci una norma identica, vige l’obbligo generale di sana e prudente gestione: ciò significa che la presenza di protesti o sofferenze nelle segnalazioni spesso vincola la banca a negare il credito (pena rilievi di vigilanza). Esistono però eccezioni e strumenti di mitigazione del rischio (garanzie statali, confidi, etc.) che vedremo in seguito.
  • Normativa antiusura e fondi di prevenzione: la Legge 108/1996 ha fissato il reato di usura e stabilito un tasso soglia trimestrale oltre il quale gli interessi sono considerati usurari (pubblicato da Banca d’Italia). Questo aspetto è cruciale per i protestati, perché alcune offerte di credito a soggetti “disperati” possono avvicinarsi al tasso soglia: occorre sempre verificare che TAN e TAEG siano entro i limiti di legge, a tutela del debitore. La stessa L.108/96 agli artt. 15-17 ha istituito i Fondi di prevenzione dell’usura, gestiti dal MEF tramite enti convenzionati (Confidi, fondazioni antiusura): tali fondi concedono garanzie pubbliche fino all’80% di nuovi finanziamenti bancari a favore di soggetti a rischio usura (piccoli imprenditori e consumatori in temporanea difficoltà). Questi interventi antiusura saranno trattati nella sezione dedicata ai finanziamenti agevolati.
  • Disciplina del microcredito e del Fondo di Garanzia PMI: per favorire l’inclusione finanziaria degli “non bancabili” (tra cui i protestati con progetti validi) sono intervenute normative specifiche. L’art. 111 TUB definisce il microcredito, fissandone requisiti e limiti (inizialmente €25.000, poi €40.000, oggi elevati – vedi oltre). Il D.M. 17 ottobre 2014 n. 176 (MEF) ha dettato la disciplina attuativa del microcredito imprenditoriale, ora modificata ed integrata dal D.M. 20 novembre 2023 n. 211. La Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha ampliato l’importo massimo dei microcrediti a €75.000 (€100.000 per micro Srl) aggiornando l’art. 111 TUB. Contestualmente, il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (istituito con L. 662/1996, operativo dal 2000) è stato esteso anche alle operazioni di microcredito dal 2015, con copertura fino all’80% dell’importo (90% in casi particolari), sebbene con limite standard a €50.000 coperti. Norme recenti (D.L. 23/2020 “Liquidità” e L. 178/2020 Bilancio 2021) hanno temporaneamente elevato le coperture al 90-100% per far fronte all’emergenza Covid, ma dal 2022 si è tornati al regime ordinario (80%). Per il nostro ambito, queste norme significano che oggi lo Stato offre un’importante garanzia pubblica per favorire l’erogazione di microcrediti a soggetti altrimenti non affidabili.
  • Normativa sui Confidi e sul credito cooperativo: i Confidi (consorzi di garanzia collettiva fidi) sono disciplinati dapprima dal Titolo V del TUB (art. 112 per i confidi minori non vigilati, art. 106 e segg. per intermediari vigilati) e da varie leggi di sostegno (es. art. 13 D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003 che ha previsto contributi pubblici). Anche molte regioni hanno leggi proprie sui confidi. Questi enti possono giocare un ruolo chiave per i protestati, offrendo garanzie mutualistiche e consulenza: normative e prassi relative saranno approfondite più avanti. Analogamente le BCC (Banche di Credito Cooperativo), disciplinate dal TUB e da decreti di riforma (D.Lgs. 18/2016), mantengono la vocazione al credito locale e mutualistico, con margini di flessibilità relazionale che possono avvantaggiare il piccolo imprenditore “difficile” ma conosciuto nella comunità.
  • Tutela della privacy e codici deontologici sui sistemi informativi creditizi: il trattamento dei dati creditizi è soggetto sia al GDPR (Reg. UE 2016/679) sia al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). In particolare, il Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi creditizi (Provvedimento Garante Privacy 16 novembre 2004, aggiornato nel 2019) regola la conservazione dei dati negativi nelle SIC private e il diritto di preavviso al debitore. È grazie a tali regole che, come visto, i dati negativi non possono essere conservati oltre 5 anni e che il debitore deve essere avvisato 15 giorni prima di una segnalazione negativa, pena l’illegittimità della stessa. Questo corpo normativo – unito alla giurisprudenza che vi si è sviluppata – è ciò che consente al protestato di far valere i propri diritti in caso di errori di segnalazione.
  • Norme fiscali relative ai finanziamenti: il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986, TUIR) contiene disposizioni sul trattamento fiscale degli interessi passivi e dei proventi finanziari. Ad esempio, l’art. 96 TUIR pone limiti alla deducibilità degli interessi per le società di capitali (30% EBITDA), mentre per le imprese individuali e i professionisti gli interessi su finanziamenti inerenti l’attività sono generalmente deducibili integralmente (salvo eccezioni specifiche). Inoltre, il D.P.R. 601/1973 prevede un’imposta sostitutiva sulle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine: l’art. 15 e segg. di detto DPR consentono alle banche di applicare, in luogo di imposte di registro, bollo e ipotecarie sui finanziamenti oltre 18 mesi, un’imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’importo erogato (aliquota che sale al 2% per i mutui immobiliari non agevolati). Questo regime incide sui costi iniziali dei prestiti (vedi sezione fiscale). Infine, normative fiscali minori riguardano l’eventuale detraibilità degli interessi su alcuni prestiti (es. mutui prima casa) e la tassazione delle garanzie o dei contributi pubblici ricevuti (spesso esenti se in conto capitale).
  • Norme regionali e locali: diverse regioni italiane hanno emanato leggi per facilitare l’accesso al credito di specifiche categorie. Ad esempio, la Regione Lazio con L.R. 10/2006 ha creato un Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza, poi modificato per ampliare il target; la Regione Umbria con L.R. 4/2011 art.7 ha istituito un fondo per il microcredito d’impresa; la Regione Emilia-Romagna con L.R. 23/2015 art.6 ha previsto un fondo rotativo per credito agevolato a PMI, autonomi e professionisti; la Regione Sicilia con L.R. 9/2013 art.2 ha promosso iniziative di microcredito sociale; ecc. Tali normative locali saranno richiamate ove pertinente quando si parlerà di differenze regionali.

Questo elenco non esaustivo serve a inquadrare la cornice regolatoria: il lettore dovrà tenere presenti questi riferimenti mentre affrontiamo le varie soluzioni di finanziamento. In particolare, va ricordato che il settore finanziario è altamente regolamentato: strumenti come il microcredito o il social lending esistono perché una normativa li ha previsti; allo stesso modo, talune flessibilità (confidi, garanzie pubbliche) sono possibili grazie a leggi specifiche. Per facilitare la consultazione, in calce alla guida (sezione Fonti) saranno elencate le leggi e i decreti citati.

Opzioni di finanziamento per lavoratori autonomi protestati

Affrontato il contesto di cosa significhi essere protestati e quali tutele esistono, passiamo al cuore della guida: quali finanziamenti può ottenere un lavoratore autonomo protestato e come. Data la difficoltà di accesso al credito tradizionale, occorre esplorare sia strumenti finanziari classici (adottando eventualmente garanzie aggiuntive per convincere le banche) sia strumenti alternativi o agevolati pensati proprio per soggetti con basso merito creditizio.

In questa sezione verranno descritte le principali opzioni, suddivise per tipologia. Ciascuna opzione sarà analizzata per funzionamento, requisiti, pro e contro, con un focus specifico sulle possibilità per soggetti protestati.

Le soluzioni si possono idealmente raggruppare in due macro-categorie:

  • Soluzioni di mercato con garanzie aggiuntive: ossia finanziamenti erogati da banche o finanziarie convenzionali, ma resi possibili dall’intervento di garanti (persone terze che garantiscono per il protestato) o di garanzie reali (pegno o ipoteca su beni). Includeremo qui anche la cessione del quinto, che è un particolare prestito personale garantito da stipendio/pensione, nonché strumenti come i prestiti su pegno. In pratica, il concetto è “ottenere credito tradizionale nonostante una cattiva reputazione presentando forti garanzie”.
  • Soluzioni dedicate a cattivi pagatori/non bancabili: ossia canali di finanziamento alternativi pensati per includere soggetti con basso rating. Qui rientrano i prestiti cambializzati, i prestiti tra privati online (social lending), il microcredito imprenditoriale garantito dallo Stato, i finanziamenti pubblici agevolati per categorie svantaggiate, le garanzie dei Confidi e altri strumenti innovativi come l’anticipo crediti via factoring o il coinvolgimento di investitori privati. Queste soluzioni, pur diverse tra loro, condividono l’obiettivo di superare le rigidità del credito bancario tradizionale, offrendo opportunità anche a chi ha avuto problemi.

Esamineremo ora, in sottosezioni dedicate, ciascuna opzione. È importante sottolineare che spesso la strategia vincente consiste nel combinare più strumenti: ad esempio, un microcredito può essere ottenuto più facilmente se assistito dalla garanzia di un confidi di categoria; oppure un finanziamento bancario può passare se vi è sia un garante personale sia la controgaranzia di un fondo pubblico. Pertanto, l’ordine con cui presentiamo le opzioni non indica alternative mutuamente esclusive, ma elementi di un possibile “puzzle” da comporre caso per caso.

Prestito personale con garante

Una delle vie più classiche per ottenere un finanziamento nonostante una reputazione creditizia compromessa è presentarsi in banca con un garante solvibile. Il prestito con garante è un normale prestito personale (o di liquidità per l’attività) in cui però, oltre al debitore protestato, firma un terzo soggetto – tipicamente un familiare o un socio – che si obbliga in solido al rimborso (fideiussione). In caso di insolvenza del debitore principale, la banca potrà rivalersi sul garante, il quale diventa co-responsabile del debito.

Funzionamento: dal punto di vista contrattuale, la presenza di un garante viene formalizzata tramite un contratto di garanzia personale (fideiussione omnibus o a prima richiesta) contestualmente al contratto di finanziamento. La banca esaminerà attentamente il merito creditizio del garante: quest’ultimo dovrà avere un reddito stabile e sufficiente a coprire le rate (ad es. un lavoro da dipendente a tempo indeterminato, oppure un patrimonio immobiliare) e non presentare a sua volta segnalazioni negative. In pratica, il garante supplisce alla fiducia che manca verso il debitore protestato. Se il garante ha un’ottima storia creditizia, la banca può deliberare il prestito basandosi sul suo merito anziché su quello del richiedente principale.

Secondo le prassi di mercato, la figura del garante aumenta enormemente le chance di ottenere un prestito. Molti istituti rifiutano a priori richieste da protestati, ma sono disponibili a valutarle qualora vi sia un garante forte. Alcune finanziarie pubblicizzano proprio la formula “prestito a protestati con garante” come fattibile. Resta inteso che la somma erogabile dipenderà dal reddito del garante e dalla sua esposizione: generalmente il garante deve poter sostenere la rata con il proprio stipendio/pensione, considerando anche eventuali altri prestiti in corso, altrimenti la pratica viene comunque bocciata.

Dal punto di vista del protestato, questa soluzione è spesso la più rapida e a costi standard: infatti, una volta trovato il garante disposto, si può accedere ai normali prodotti di prestito personale offerti dalla banca (con tassi di mercato per quella categoria, senza maggiorazioni eccessive). Il contratto resta intestato al richiedente principale, ma la firma di garanzia è determinante per l’approvazione. Ad esempio, un protestato che necessita di €10.000 per liquidità potrebbe ottenerli se un genitore pensionato con buona pensione firma da garante: la finanziaria valuterà il rapporto rata/reddito sulla pensione del genitore e, se adeguato, concederà il prestito.

Vantaggi: Consente di accedere a finanziamenti tradizionali (banche o finanziarie) anche con un cattivo storico, trasferendo la fiducia sul garante. L’iter è quello standard di un prestito, quindi abbastanza veloce (dai 10 ai 30 giorni in media). I tassi d’interesse applicati sono quelli usuali dei prestiti personali, senza sovrapprezzi specifici per protestati, poiché il rischio percepito è mitigato dal garante. Inoltre, un buon esito del prestito può contribuire a ricostruire la reputazione del debitore principale se tutte le rate vengono pagate regolarmente. Infine, non servono garanzie reali né giustificazioni di spesa (se è un prestito personale non finalizzato) – basta il garante.

Svantaggi e rischi: Il primo ostacolo è trovare una persona disponibile a fare da garante. Ciò implica un notevole grado di fiducia e di relazione (generalmente parenti stretti). Il garante, impegnando il suo patrimonio, si assume un rischio concreto: se il protestato non paga, dovrà pagare lui, con tutte le conseguenze (azioni legali, segnalazioni di sofferenza a sua volta). Questo può mettere a repentaglio rapporti familiari o di amicizia. Inoltre, dal punto di vista giuridico, la banca può rivalersi immediatamente sul garante non appena il debitore manca una rata, non essendo tenuta a escutere prima il debitore principale (nelle fideiussioni usuali il garante è obbligato in solido). Dunque il garante corre il rischio di diventare egli stesso un “cattivo pagatore” se il principale defaulta e lui non riesce a coprire. Un esempio paradigmatico: un imprenditore protestato fa garantire un prestito al fratello dipendente; se l’imprenditore fallisce nel rimborso, il fratello avrà quella sofferenza a suo carico e potrebbe perdere capacità di credito per sé (come accaduto nel caso Tribunale di Bari 4076/2023, dove un garante scoprì di essere stato segnalato a sua insaputa perché il debitore principale non aveva pagato nove rate).

Dal lato della banca, uno svantaggio è che comunque trattiene cautela: se anche il garante ha un’età avanzata o una salute precaria, la banca potrebbe richiedere polizze assicurative (es. polizza vita sul garante) per tutelarsi in caso di decesso. Anche eventuali impegni pregressi del garante (mutui, altri prestiti in cui è già garante) possono limitare la sua capacità.

Va inoltre considerato che alcune banche, per policy interna, non accettano garanti con legame troppo stretto all’attività del protestato: ad esempio, se il protestato è titolare di una ditta individuale, la banca preferirebbe un garante che non sia socio dell’attività (poiché considererebbe comunque il rischio concentrato). In pratica però spesso il garante è proprio un familiare non coinvolto negli affari (p.es. il coniuge dipendente, il padre pensionato, un amico dirigente altrove, ecc.).

Consigli pratici: chi intende seguire questa strada dovrebbe pre-allertare il potenziale garante di ciò che comporta la firma. È opportuno scegliere un garante con stabile capacità reddituale (stipendio pubblico, pensione, ecc.) e senza segnalazioni né eccessivi altri debiti. Preparare tutta la documentazione reddituale del garante (buste paga, CUD/Certificazione Unica, estratto contributivo se pensionato) oltre ai propri documenti. Presentare la domanda di prestito preferibilmente presso la banca dove il garante ha già rapporto (questo aiuta, perché la banca conosce il garante e ha i suoi dati finanziari). In fase di colloquio, non tutti gli istituti gradiscono i protestati come clienti nuovi, ma se il garante è cliente storico può fare da “sponsor morale” interno. Attenzione: occorre comunque dichiarare il proprio status di protestato qualora richiesto nei moduli; mentire aggraverebbe la situazione. Piuttosto, vale la pena di spiegare alla banca che il protesto è in via di soluzione (se si è avviata la riabilitazione) e che con il prestito richiesto si punta a rilanciare l’attività.

In conclusione, il prestito con garante è spesso la prima opzione da tentare, perché relativamente semplice (sulla carta) e perché incardina la pratica nel circuito creditizio ordinario. Non risolve però la questione di fondo: la fiducia è “presa in prestito” dalla persona garante. Nel medio termine, l’obiettivo del protestato dev’essere di rendersi autonomo anche da questa necessità, ricostituendo una cronologia positiva a proprio nome.

Tabella 3: Prestito con garante – riepilogo

CaratteristicaDettagli
Tipologia di finanziamentoPrestito personale/non finalizzato (o anche mutuo aziendale) erogato da banca/finanziaria con fideiussione di terzo solvibile.
Soggetti coinvoltiRichiedente protestato (debitore principale); Garante (terzo con reddito/patrimonio, non protestato, che firma la fideiussione).
Requisiti per approvazioneGarante con capacità reddituale sufficiente a coprire la rata (rapporto rata/reddito < ~30-35%), storico creditizio pulito. Il protestato dev’essere in regola con eventuali altre obbligazioni correnti.
Importo e durataIn base alla affordability del garante. Di solito durate fino 5-7 anni per prestiti personali standard (importi max ~30-50k €). Importi maggiori possibili se garanzia solida (es. mutuo ipotecario con garante).
Vantaggi– Consente accesso a credito standard anche a protestati, spostando il merito creditizio sul garante. – Tassi di mercato, nessun aggravio specifico (il rischio è prezzato sul garante). – Iter relativamente veloce (istruttoria come da prassi). – Può migliorare storico del debitore se paga regolarmente.
Svantaggi/Rischi– Difficoltà nel reperire un garante disposto e idoneo. – Il garante rischia il proprio patrimonio: se il debitore non paga, deve pagare lui (con possibilità di azioni legali e segnalazioni a suo carico). – Impatto su relazioni personali (tensione in caso di problemi). – Alcune banche comunque diffidano dei protestati e possono richiedere garanzie aggiuntive (es. polizze). – Il prestito è concesso più sulla fiducia nel garante che per meriti del protestato: non risolve la necessità di riabilitare quest’ultimo nel lungo periodo.

Esempio: Mario, web designer con partita IVA, è protestato da 8 mesi per alcune cambiali non pagate. La sua compagna Anna, lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, accetta di fargli da garante. Anna ha uno stipendio netto di €1.500/mese e nessun altro prestito; la banca valuta che può sostenere una rata di ~€300. Mario richiede così un prestito personale di €12.000 in 48 mesi, rata circa €285. La banca verifica che Anna non ha segnalazioni negative e approva il finanziamento, facendole firmare contestualmente una fideiussione. Mario riceve i €12.000 sul conto e li usa per liquidità e investimenti nel lavoro. Nei 48 mesi successivi riesce a pagare puntualmente tutte le rate (grazie anche al fatto che Anna lo sprona, essendo coinvolta). Al termine, Mario avrà ripagato il prestito e – pur non essendo ancora formalmente riabilitato nel Registro protesti (passeranno 5 anni) – potrà vantare una “storia positiva” recente, che faciliterà eventuali richieste future (magari senza bisogno di garante se l’esito è stato segnalato a CRIF come regolare). Anna, da parte sua, non avrà subito danni (la sua garanzia decade una volta estinto il prestito). Questo esempio mostra l’utilità di un garante per superare una fase critica.

Prestiti con garanzie reali (ipoteca o pegno su beni)

Un’altra strategia per convincere un finanziatore a prestare denaro a un soggetto rischioso è offrire una garanzia reale, cioè un diritto di prelazione su beni di valore di proprietà del debitore o di un terzo. In sostanza, invece di (o in aggiunta a) far intervenire un garante personale, il protestato può proporre alla banca un pegno su un bene mobile (es. titoli, denaro depositato, gioielli, ecc.) oppure un’ipoteca su un immobile di proprietà come garanzia del rimborso.

Prestiti ipotecari di liquidità: se il lavoratore autonomo protestato possiede un immobile libero da vincoli (ad esempio la casa di proprietà, un terreno, un capannone), può richiedere un mutuo ipotecario finalizzato ad ottenere liquidità (non per acquisto immobile, ma ad uso liquidità aziendale o personale). La banca, in questo caso, basa l’operazione sul valore dell’immobile: di solito concede fino al 50-60% del valore di perizia come importo finanziato per operazioni di liquidità (Loan to Value più prudente rispetto ai mutui acquisto). Il protesto del richiedente passa in secondo piano se l’immobile è di valore consistente, poiché la banca si tutela sapendo di poter escutere l’ipoteca e vendere l’immobile in caso di insolvenza. Ovviamente, la pratica di mutuo prevede i soliti controlli (visure catastali, reddituali, ecc.) ma alcuni istituti specializzati in mutui di liquidità accettano anche clienti con disguidi finanziari, a patto di iscrivere ipoteca di primo grado su un bene di valore adeguato. Il tasso applicato potrebbe essere leggermente più alto per riflettere il rischio, ma spesso rimane nell’ordine dei mutui chirografari (6-8% annuo ad esempio, salvo condizioni di mercato). L’importo erogato è elevabile (vari decine di migliaia di euro) se il bene lo consente. Nota: alcune banche richiedono comunque che il protesto sia stato almeno “risolto” (pagato o in via di riabilitazione), altre invece guardano unicamente al valore dell’ipoteca.

Pegno su beni mobili: il pegno è una garanzia reale su beni mobili. Vi sono due forme principali: il pegno su beni mobili registrati o titoli presso banche, e il prestito su pegno (monte di pietà) su beni di valore come oro, gioielli, orologi. Nel primo caso, ad esempio, se il protestato possiede un deposito titoli (azioni, obbligazioni) o anche somme liquide vincolate, può darli in pegno alla banca a fronte di un prestito. Questa è una pratica relativamente diffusa: la banca eroga un finanziamento fino a un certo Loan to Value sul valore dei titoli (p.es. 70% per titoli di Stato, 50% per azioni, con margini di sicurezza), tenendo i titoli in pegno. Se il debitore non paga, la banca può vendere i titoli per rientrare. Un protestato qui troverebbe meno ostacoli perché la banca ha in mano la garanzia pronta ed escutibile. Similmente, se l’autonomo ha depositi a termine o polizze pegno, questi possono essere usati per ottenere credito.

Il prestito su pegno tradizionale, invece, è un servizio offerto da talune banche (le ex Monti di Pietà e alcune banche locali): il debitore consegna fisicamente un oggetto prezioso (oro, gioielli, argenteria, oggetti di valore) e riceve un prestito immediato di importo pari a una percentuale del valore stimato (di solito 60-70%). Il prestito dura in genere 6 mesi o 1 anno, rinnovabile pagando gli interessi; a scadenza, se il debitore non restituisce la somma con gli interessi, il bene viene venduto all’asta. Questo strumento è accessibile indipendentemente dalla storia creditizia: il protestato qui non viene giudicato, perché la banca detiene il bene a garanzia. Di contro, gli importi ottenibili sono limitati dal valore del bene, e i tassi applicati possono essere relativamente elevati (comunque regolamentati). Può tuttavia essere un modo per ottenere qualche migliaio di euro rapidamente senza credit check.

Vantaggi: Le garanzie reali abbassano significativamente il rischio per il finanziatore, dunque anche un soggetto protestato può risultare finanziabile. In caso di ipoteca immobiliare, si riescono ad ottenere importi elevati (compatibili col valore del bene) e durate lunghe (anche 10-20 anni) con rate sostenibili. Il fatto che la garanzia sia tangibile può convincere un istituto a soprassedere su un protesto (magari prevedendo comunque nel contratto clausole di decadenza dal beneficio in caso di nuovi protesti, per cautela). Il pegno mobiliare consente di monetizzare beni altrimenti fermi, con erogazione veloce (nel caso del prestito su pegno è questione di giorni, e l’istruttoria è minima). Inoltre, l’utilizzo di garanzie reali non coinvolge terze persone (come invece il garante personale), evitando di chiedere favori a parenti. Dal punto di vista economico, il tasso di un mutuo ipotecario di liquidità sarà inferiore a quello di un prestito non garantito allo stesso soggetto (perché la banca si sente protetta dal valore del bene). Anche il rischio di usura è minore: di solito su prestiti ipotecari i tassi non superano i limiti, mentre su prodotti come cambializzati o cessione del quinto i tassi possono avvicinarsi alla soglia.

Svantaggi: Non tutti dispongono di beni da dare in garanzia. Molti lavoratori autonomi protestati si trovano in difficoltà finanziaria proprio perché hanno esaurito le risorse; chi possiede ancora immobili liberi o asset finanziari di valore potrebbe non essere nella fascia più critica. Inoltre, ipotecare la prima casa per ottenere liquidità comporta rischi enormi: se il debito non viene pagato, la casa (magari essenziale per la famiglia) va all’asta. Le banche stesse su mutui di liquidità applicano criteri restrittivi e spesso non superano il 50% del valore, il che significa che occorre un patrimonio doppio rispetto al bisogno finanziario. I costi accessori di un finanziamento ipotecario sono alti: perizia immobile, atto notarile di iscrizione ipoteca, imposta sostitutiva o registro/ipotecarie (0,25% o 2% – vedi sezione fiscale), eventuale assicurazione incendio. Quindi per piccoli importi (es. chiedere €20.000 con ipoteca su casa) può non valere la pena a causa delle spese fisse. Il timing è un altro fattore: ottenere un mutuo ipotecario può richiedere 1-2 mesi di iter, tra perizia e notaio, non è immediato.

Per il prestito su pegno: lo svantaggio è che si tratta di somme limitate e a breve termine (serve come tampone, non come soluzione strutturale). Inoltre gli interessi possono essere significativi su base annua e se non si riesce a riscattare gli oggetti si subisce la perdita degli stessi (che magari valgono più di quanto prestato). D’altra parte, è un sistema regolamentato e trasparente, ma non destinato a finanziare investimenti ingenti.

Considerazioni: Le garanzie reali sono efficaci quando il protestato ha ancora un attivo patrimoniale sfruttabile. Ad esempio, se Tizio protestato ha un piccolo appartamento affittato, potrebbe ipotecarlo per ottenere liquidità e ripartire: ma deve mettere in conto che mette a rischio quell’immobile. In certi casi può convenire coinvolgere un terzo come datore di ipoteca: un parente proprietario di un immobile potrebbe offrire l’ipoteca come garanzia per un prestito al protestato (è simile al fare da garante, ma con un vincolo reale sul proprio immobile). Non tutti sono disposti a tanto, ma a volte i genitori lo fanno per aiutare un figlio: si iscrive ipoteca sulla casa del genitore a fronte di un mutuo dato al figlio protestato. È un atto di fiducia enorme, e in caso di inadempimento la casa del genitore verrebbe escussa. Però alcune banche lo accettano volentieri perché preferiscono un immobile di un terzo non protestato come collaterale.

Un’altra opzione reale è il leaseback: se il protestato ha macchinari o beni strumentali di valore, può venderli ad una società di leasing e riprenderli in leasing, ottenendo liquidità immediata. Questo è usato nelle imprese (cessione beni strumentali con contestuale locazione finanziaria). Richiede che la società di leasing valuti l’azienda del protestato comunque, ma la garanzia sono i beni medesimi (che se non paga restano alla società di leasing). In anni recenti, la formula è stata applicata anche per immobili (sale and lease back immobiliare) ma serve un’impresa costituita e acquirenti/leasers specializzati.

Pro e Contro riassunti:

  • Pro: abbassa rischio percepito -> maggiore probabilità di ottenere credito; importi potenzialmente alti; tassi spesso più bassi; nessun coinvolgimento di garanti personali; velocità per prestiti su pegno.
  • Contro: serve avere un bene di valore; rischio di perdere il bene in caso di default; costi iniziali (notaio, imposte); procedure non sempre rapide; importo limitato al valore bene (nel pegno) spesso < reale fabbisogno.

Tabella 4: Garanzie reali – confronto opzioni

Opzione garanzia realeDescrizione e condizioniImporto ottenibile e durataNote per protestati
Mutuo ipotecario di liquiditàPrestito garantito da ipoteca su immobile di proprietà (primo grado). La banca valuta immobile e reddito minimo per sostenere interessi. Spesso richiede che l’immobile non sia già vincolato e che non vi siano situazioni pregiudizievoli (pignoramenti in corso, ecc.).In genere fino al 50%–60% del valore di perizia dell’immobile. Durate 5-20 anni (anche 20 annui se mutuo ipotecario classico). Rate mensili.Possibile anche a protestati se l’immobile è di valore elevato e libero. Alcune banche applicano spread leggermente maggiori. Richiesti atto notarile e spese. Utile se servono cifre consistenti.
Prestito con pegno di titoli/denaroPrestito bancario (generalmente a breve termine, rinnovabile) garantito da pegno su titoli finanziari (azioni, obbligazioni) o somme depositate (es. libretto a garanzia). Spesso formalizzato come apertura di credito.Di solito 60-80% del valore dei titoli liquidi (più alto per titoli di Stato, più basso per azioni volatili). Durata spesso 12 mesi rinnovabili, interessi pagati periodicamente.Se il protestato possiede investimenti, può monetizzarli temporaneamente senza venderli. Bassa istruttoria: la banca trattiene i titoli in portafoglio. Status creditizio quasi irrilevante se il collaterale è valido.
Prestito su pegno (banco dei pegni)Erogato contro consegna di bene mobile prezioso (oro, gioielli, orologi, argenti) valutato da esperto. Nessuna indagine su credito o reddito. Si rilascia polizza di pegno.70% circa del valore di stima del bene. Durata tipica 6 mesi, rinnovabile pagando interessi. Importi di solito modesti (€100–€10.000 a seconda del bene).Accessibile immediatamente anche a protestati gravi. Utile per piccole somme urgenti. Tassi effettivi annui sul 10-15% a seconda delle tariffe. Se non si rimborsa, il bene viene venduto all’asta (dopo periodo di garanzia).
Datore di ipoteca (terzo)Variante: un terzo proprietario offre ipoteca sul proprio immobile a garanzia di un finanziamento al protestato.Simile al mutuo ipotecario come importi (<60% valore bene). Durata medio-lunga.Dipende dalla disponibilità di un terzo (es. parente). La banca valuta il terzo quasi come fosse il debitore. Rischi elevati per il terzo in caso di insolvenza.

Cessione del quinto (stipendio o pensione)

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è una forma particolare di prestito personale garantito dalla fonte di reddito: la rata (fino al 20% – un quinto – dello stipendio o pensione netta) viene trattenuta direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico e versata al finanziatore. Questo meccanismo rende il credito molto sicuro per il finanziatore, dato che il rimborso non dipende dalla volontà del debitore ma è automatico sul suo salario/pensione.

Tuttavia, solo i lavoratori dipendenti e i pensionati possono accedere alla cessione del quinto. Un lavoratore autonomo puro (senza busta paga né pensione) non può cedere “il quinto” perché non percepisce uno stipendio fisso da terzi. Dunque, in teoria, la cessione del quinto è preclusa agli autonomi. Ci sono però due situazioni in cui potrebbe diventare rilevante:

  1. Se l’autonomo protestato è nel frattempo divenuto pensionato (o possiede una doppia attività, ad es. percepisce una pensione e continua la partita IVA), allora quella pensione può essere oggetto di cessione. Ad esempio, un ex artigiano 65enne protestato che percepisce pensione INPS di €1.000/mese potrebbe ottenere una cessione del quinto di circa €200/mese per tot anni.
  2. Conversione in lavoratore dipendente: talvolta, i cattivi pagatori tentano la strada di farsi assumere (anche fittiziamente) da qualcuno per avere uno stipendio cedibile. Ad esempio un autonomo potrebbe farsi assumere dalla ditta di un amico o costituire una propria S.r.l. e figurare come dipendente con stipendio: formalmente dopo pochi mesi di busta paga potrebbe richiedere una cessione del quinto. Le finanziarie di solito richiedono un’anzianità lavorativa minima (es. contratto a tempo indeterminato con almeno 6 mesi di servizio). Inoltre, nel caso di piccole aziende o dipendenti “anomali”, la finanziaria può analizzare la società (devono essere in bonis e pagare regolarmente contributi, serve certificato di stipendio, verifica presso datore di lavoro). Quindi non è semplicissimo orchestrare un’assunzione fittizia. Tuttavia, di fatto alcune persone lo fanno: ad esempio, c’è chi si fa assumere part-time dalla ditta di un parente solo per poter ottenere la cessione, magari acconsentendo a pagare i contributi di tasca propria. È una pratica borderline, ma esistente nel mercato informale.

Nella maggior parte dei casi, comunque, la cessione del quinto è una soluzione applicabile solo se il protestato ha la fortuna di essere anche pensionato o di aver trovato impiego dipendente.

Perché la cessione è rilevante ai protestati? Perché le finanziarie che erogano cessioni del quinto la considerano un’operazione a basso rischio, data la modalità di rimborso garantita. Di conseguenza, accettano frequentemente anche clienti cattivi pagatori o protestati. È noto nel settore che “la concessione è quasi sicura” se c’è un quinto cedibile e i requisiti formali sono rispettati. Ciò avviene in quanto il rimborso è protetto anche da polizze assicurative obbligatorie (rischio vita e rischio impiego per i dipendenti): in caso di morte prematura o perdita del lavoro, l’assicurazione interviene. Per questo la cessione del quinto viene spesso pubblicizzata come prestito per cattivi pagatori – ed effettivamente lo è, ma appunto bisogna essere dipendenti o pensionati.

Caratteristiche principali: la rata massima è il 20% del netto mensile. La durata va da 2 anni a 10 anni (120 mesi max). L’importo finanziato dipende dall’età, dal TFR accumulato (per dipendenti privati) e dall’entità della rata possibile. I tassi delle cessioni sono generalmente più alti dei normali prestiti personali, perché includono costi assicurativi e commissioni, ma sono normati e non superano soglie usura (ad esempio al 2025 per pensionati i TAN tipici 8-10%, TAEG 10-13% in media; per dipendenti talvolta più bassi se pubblici). La legge (D.P.R. 180/1950 e ss.) impone tassi convenzionali massimi per pensionati (stabiliti trimestralmente in base all’età del cedente). Ad esempio per pensionati over 60 i tassi massimi sono un po’ più alti, per compensare rischio mortalità.

Vantaggi: Per un protestato con stipendio/pensione, la cessione del quinto è spesso l’unica forma di prestito personale a disposizione. La concessione è quasi garantita: a meno di casi estremi, le società finanziarie non fanno credit scoring tradizionale sul richiedente, perché “si fidano” del datore di lavoro/INPS. Anche pregresse segnalazioni negative non impediscono l’operazione in molti casi. Non è richiesta garanzia di terzi (il datore di lavoro funge da pagatore terzo). Le rate sono sostenibili (20% del reddito per definizione), e la durata lunga consente importi discreti. Ad esempio, un dipendente con stipendio €1.500/mese può cedere €300 per 10 anni: a TAEG 12% ottiene circa €20.000 netti subito. Un pensionato con €1.000/mese può ottenere ~€10-12.000. Inoltre, regolarizzare un prestito via cessione e pagarlo con successo può aiutare a migliorare lo storico: essendo un credito concesso nonostante le negatività, il suo buon esito figurerà poi nelle banche dati (CRIF o Experian) migliorando leggermente l’affidabilità posteriore.

Svantaggi: L’ovvio svantaggio è che non è accessibile agli autonomi puri, salvo i casi particolari detti. In secondo luogo, i costi: la cessione del quinto incorpora spesso commissioni significative. Il cliente potrebbe vedere un TAN moderato (es. 5-6%) ma con polizze e commissioni il TAEG sale (es. 11-13%). Il protestato però di solito non ha alternative, quindi accetta costi più alti. Vi è poi un limite importo/durata: 120 mesi e 1/5 stipendio fissano un massimo ottenibile; se al protestato servisse più del massimo cedibile, non può avere di più. Può aggiungere semmai una delegazione di pagamento (secondo quinto) ma quella è discrezionale del datore e non sempre concessa.

Un altro aspetto: se il debitore è giovane e autonomo e si fa assumere fittiziamente solo per farsi cedere il quinto, i costi fiscali e contributivi dell’assunzione potrebbero vanificare parte del prestito ottenuto – quindi è un’operazione borderline e costosa. In più, chi assumerebbe una persona solo per farle fare un prestito? Spesso purtroppo questa dinamica viene sfruttata da finte cooperative o datori poco etici che assumono indebitati facendo loro da tramite per cessioni e trattenendo commissioni. Ciò sconfina nell’illecito. In generale, se non si ha già un lavoro o pensione, non conviene “inventarselo” solo per la cessione: meglio esplorare altre vie.

Nota pratica: i pensionati protestati trovano più facilmente credito con cessione presso banche convenzionate con l’INPS (es. l’INPS stesso pubblica i tassi soglia convenzionati). Bisogna però avere una pensione di importo superiore alla minima sociale (vanno lasciati almeno ~€570 mensili al pensionato, quindi se la pensione è bassissima si riduce la quota cedibile).

Esempio illustrativo: Giovanni è un commerciante fifty protestato due anni fa. Decide di cessare l’attività autonoma e trova impiego come dipendente presso un’azienda di logistica con stipendio netto €1.200. Dopo il periodo di prova e ottenuto contratto a tempo indeterminato, Giovanni può richiedere una cessione del quinto: cede €240 al mese. La finanziaria, pur vedendo che in CRIF risultano vecchie sofferenze, procede comunque (chiede solo il certificato di stipendio al datore e la quota cedibile). Eroga così un prestito con rata €240 x 10 anni, TAEG 11%, per un netto erogato di ~€18.000. Giovanni userà questi soldi per pagare i debiti residui che aveva e ottenere la riabilitazione del protesto più avanti. Nel frattempo, la sua rata viene trattenuta in busta paga – Giovanni non rischia ritardi perché non deve attivamente pagare nulla – e in 10 anni, salvo licenziamento, estinguerà tutto. Se cambierà azienda, la cessione si trasferirà automaticamente al nuovo datore. Grazie a questo meccanismo, è riuscito a ottenere credito e sistemare la sua posizione.

In conclusione, la cessione del quinto è una soluzione chiave per i protestati che abbiano un reddito da lavoro dipendente/pensione: la sua forza sta proprio nell’aggirare il problema del merito creditizio sfavorevole attraverso un sistema di rimborso sicuro. Nelle politiche del credito, “l’ente previdenziale paga la rata al posto tuo” e ciò rassicura i creditori. Dove disponibile, va quantomeno considerata.

Tabella 5: Cessione del quinto – sintesi

ElementoDettagli
Chi può accederviLavoratori dipendenti (pubblici o privati) con contratto a tempo indeterminato (o determinato ma con durata cessione ≤ contratto). – Pensionati (pensioni da lavoro; escluse sociali e invalidità civili). (Non accessibile ai lavoratori autonomi non pensionati).
Meccanismo di rimborsoRata mensile trattenuta dal datore di lavoro o dall’INPS, fino a un massimo del 20% dello stipendio/pensione netti. Pagamento garantito tramite delegazione di pagamento. Assicurazione obbligatoria a copertura rischio morte e perdita impiego (quest’ultima solo per dipendenti privati).
Importo e durataDurata min 24 mesi – max 120 mesi (10 anni). Importo massimo dipende da: entità quinto cedibile, durata e tasso. Esempio: Quinto €200/mese per 10 anni → circa €18-20k erogato (a tassi tipici). Possibilità di secondo quinto (delegazione di pagamento) solo per dipendenti e a discrezione del datore: raddoppia la rata ceduta (fino 40%), ma non sempre applicabile.
Tassi e costiTassi generalmente più alti di un prestito standard, per inclusione costi assicurativi e commissioni. Regolati da soglie: es. per pensionati nel 2025 TAN medio ~8% (giovani) fino ~12% (anziani); per dipendenti privati TAEG spesso 11-13%. Spese di istruttoria e premio assicurativo sono spesso inclusi nel piano, riducendo importo erogato effettivo.
Vantaggi per protestatiAccessibilità: erogabile anche in presenza di protesti o segnalazioni negative, data la garanzia del rimborso. – Niente garanti né ipoteche richieste. – Rimborso automatico, evita ritardi (utile per chi ha gestione finanziaria problematica). – Durate lunghe, importi discreti possibili. – Strumento spesso usato per consolidare debiti pregressi a tasso più alto.
Svantaggi/limitazioni– Riservato a dipendenti/pensionati (un autonomo deve trovare lavoro o attendere pensione per usarlo). – Riduce il reddito mensile disponibile del debitore (attenzione a sostenibilità su lungo termine, specie per pensionati). – Costi totali alti: interessi e commissioni spalmate su molti anni comportano una restituzione significativa rispetto al netto ottenuto. – Se il rapporto di lavoro cessa (licenziamento, dimissioni), il debito residuo può essere trattenuto dal TFR e se insufficiente l’assicurazione interviene ma il debitore potrebbe dover rifondere poi l’assicurazione. – Non disponibile per redditi bassissimi (va lasciata una pensione minima libera).

Prestiti “cambializzati”

Il prestito cambializzato è una forma di finanziamento non standard, tornata in auge come soluzione per cattivi pagatori privi di accesso al credito ordinario. In realtà non si tratta di un prodotto bancario tradizionale, bensì di un accordo privato in cui il rimborso avviene tramite cambiali. In pratica, alcune finanziarie o mediatori offrono a clienti con scarse garanzie la possibilità di ottenere una somma di denaro firmando una serie di cambiali mensili come titolo di pagamento. Le cambiali (pagherò cambiari) sono titoli esecutivi: ciò significa che se non vengono pagate alla scadenza, il creditore può avviare immediatamente l’esecuzione forzata (pignoramento) senza bisogno di una sentenza, sfruttando il titolo cambiario protestato.

Accessibilità: Poiché la cambiale offre uno strumento molto forte in mano al creditore, alcuni operatori si dichiarano disposti a prestare denaro anche a protestati o cattivi pagatori usando questo metodo. Spesso questi prestiti cambializzati sono pubblicizzati per “lavoratori autonomi senza busta paga” o segnalati, proprio perché bypassano i normali canali. Attenzione: non sono banche tradizionali a proporli (le banche di solito non concedono finanziamenti con rimborso a mezzo cambiali); si tratta piuttosto di società finanziarie minori o mediatori creditizi che trovano investitori privati disposti a erogare il prestito in cambio delle cambiali firmate dal debitore. Talvolta vengono coinvolti anche istituti di credito cooperativo o società fiduciarie che scontano cambiali, ma è raro. Dato il contesto poco regolato, occorre molta prudenza.

Tecnicamente, il prestito cambializzato si configura spesso come prestito personale non finalizzato il cui piano di rimborso prevede rate mensili materializzate in cambiali firmate tutte all’inizio. Ad esempio: Tizio ottiene €5.000 oggi e sottoscrive 12 cambiali da €500 ciascuna con scadenza i prossimi 12 mesi (comprensive di interessi). Il creditore consegna i €5.000 e trattiene le cambiali; ogni mese Tizio dovrà pagare la cambiale in scadenza presentandosi in banca per il pagamento. Se non paga, quella cambiale viene protestata e il creditore può procedere al pignoramento immediato.

Spesso, nonostante la presenza delle cambiali, viene comunque richiesta qualche garanzia aggiuntiva: ad esempio un piccolo pegno su un bene (un’auto, dei preziosi) o la firma di un coobbligato avallante. Non di rado, infatti, gli operatori combinano cambiali e una garanzia reale su un bene (specialmente se l’importo è elevato). Ad esempio, potrebbero far firmare cambiali e contestualmente iscrivere ipoteca su un’auto o far firmare un garante come avallante sulle cambiali. Questo per avere ulteriore tutela.

Perché viene utilizzato: Il motivo per cui il debitore protestato può ricorrere a un prestito cambializzato è chiaro: nessun altro gli presta soldi, ma firmando cambiali – che come detto sono titoli esecutivi – egli dà al creditore un’arma potente. Dal lato del finanziatore, il fatto di avere cambiali consente, in caso di insolvenza, di attivare subito un ufficiale giudiziario, ottenere un decreto ingiuntivo immediato con formula esecutiva grazie al protesto e aggredire i beni del debitore. Inoltre ogni cambiale non pagata genera un nuovo protesto, aggiungendo pressione sul debitore. Questo sbilanciamento di potere fa sì che – in teoria – il rischio per chi presta sia minore rispetto a un prestito non garantito. In pratica, i soggetti che offrono cambializzati sono disposti a prendere rischi creditizi molto alti, compensandoli con interessi elevati e rapide azioni legali se necessario.

Vantaggi: Dal punto di vista del protestato disperato, il prestito cambializzato può essere l’unico canale di credito rimasto. Permette di ottenere liquidità relativamente in fretta (dopo valutazione minima e firma cambiali) e non richiede particolari requisiti di reddito dimostrabili – spesso basta una dichiarazione sostitutiva di reddito modesta o, in taluni casi, addirittura solo impegni verbali se c’è una garanzia reale. Molti annunci lasciano intendere che non servono né busta paga né garante (anche se poi qualcos’altro chiedono). La presenza delle cambiali rende anche più flessibile la documentazione: mancando un’istruttoria tradizionale, a volte viene erogato il prestito pur in assenza di un formale merito creditizio. Inoltre, i tempi di erogazione possono essere rapidi (alcuni mediatori promettono esito in pochi giorni), certamente più brevi di un canale pubblico o bancario. In sintesi, il vantaggio principale è l’accessibilità estrema: è l’ultima spiaggia creditizia prima degli usurai.

Da notare: essendo un accordo privato, le parti possono negoziare liberamente scadenze e importi delle cambiali; in taluni casi se il debitore dispone di entrate future certe, il creditore può modulare le cambiali (ad esempio importi minori i primi mesi e maggiori dopo). C’è quindi una certa flessibilità operativa.

Svantaggi e rischi: I prestiti cambializzati sono costosi e pericolosi. I tassi di interesse applicati risultano quasi sempre molto elevati, ai limiti del tasso soglia usura – ed è necessario monitorare che non venga superato. Spesso chi offre questi prestiti applica il tasso massimo consentito per legge in quella categoria (che per prestiti non finalizzati può essere, ad esempio, intorno al 18-20% TAEG per importi medio-bassi). A ciò si aggiungono commissioni occulte o spese per il servizio del mediatore. Il risultato è che il debitore, già in difficoltà, si ritrova con rate-cambiali cariche di interessi. Inoltre, la tolleranza di pagamento è zero: se salta anche solo una cambiale, viene subito protestata – aggravando ulteriormente la situazione creditizia del debitore – e il creditore può immediatamente avviare il pignoramento dei beni. Non ci sono “rate scadute” da sollecitare come in un prestito normale; qui la rata è essa stessa un titolo esecutivo, per cui l’azione legale è pressoché automatica e irreversibile al primo mancato pagamento. Questo rende il prestito cambializzato molto rischioso per il debitore: se la sua situazione peggiora anche di poco e non riesce a onorare una scadenza, subisce un nuovo protesto (che resterà altri 5 anni in registro) e soprattutto il creditore può avvalersi immediatamente su stipendi, conti correnti, beni, ecc. Il peggioramento dello status del debitore, in caso di inadempimento, è rapido e severo.

Altro svantaggio: il mercato dei cambializzati non è trasparente. Molte banche non li fanno affatto; a proporli sono per lo più mediatori creditizi o finanziarie minori, con il rischio di incontrare anche soggetti non autorizzati o addirittura usurai camuffati. Bisogna diffidare di chi chiede commissioni anticipate (spesso un segnale di truffa: il mediatore incassa un anticipo e sparisce) o di chi non fornisce un contratto chiaro. Capita che tali prestiti sfocino in contenziosi legali su clausole ambigue, costi nascosti o tassi usurari. Purtroppo, la disperazione di chi cerca questi finanziamenti lo porta talvolta nelle mani di operatori spregiudicati.

Riassumendo i rischi: tassi altissimi, conseguenze immediate in caso di inadempimento (protesto e pignoramento), poca trasparenza e possibilità di incappare in truffe o usura (ad esempio, soggetti che formalmente mettono tassi sotto soglia ma applicano spese occulte fuori contratto che configurano usura).

Considerazione pratica: il ricorso al prestito cambializzato va valutato come ultima risorsa. Ha senso solo se il bisogno di liquidità è inderogabile e veramente non ci sono alternative (garante, pegno, microcredito, ecc.). In ogni caso, occorrerebbe contrattare un tasso il più basso possibile e un numero di cambiali limitato (durata breve). Il debitore deve avere la certezza quasi assoluta di poterle pagare puntualmente, altrimenti peggiorerà ulteriormente la propria situazione. Non a caso, molti esperti finanziari sconsigliano tale strada proprio perché costosa e foriera di nuovi problemi. Se però, ad esempio, il protestato sa che tra 6 mesi incasserà un credito o venderà un bene, e gli occorre un prestito ponte immediato che può restituire in breve, il cambializzato – pur con tassi da strozzino – potrebbe essere un mezzo per arrivare a quell’evento e poi estinguere tutto.

Esempio numerico (dal testo): Un autonomo segnalato in CRIF ottiene un prestito cambializzato di €5.000 rimborsabile in 12 cambiali mensili. Ogni cambiale include interessi tali da portare la rata a ~€500 (ipotizzato un TAN del 18-20% più spese). Dopo 3 mesi, l’autonomo non riesce a pagarne una: quella viene subito levata a protesto; il debitore subisce un nuovo protesto (che resterà altri 5 anni nei registri); il creditore potrà pignorare beni o eventualmente lo stipendio/pensione ottenuti nel frattempo; inoltre le cambiali rimanenti possono essere anch’esse accelerate in via esecutiva. Un percorso davvero drammatico. Questo esempio reale evidenzia come basti poco per innescare un effetto a catena rovinoso.

In conclusione, il prestito cambializzato esiste e viene pubblicizzato come soluzione per i “cattivi pagatori senza cessione del quinto”, ma è una scelta costosa e rischiosa. È preferibile tentare altre soluzioni prima di imbarcarsi in questa. Se proprio si decide di percorrerla, bisogna farlo con piena consapevolezza dei rischi e con un piano solidissimo di rimborso.

Tabella 6: Prestito cambializzato – pro e contro

Pro (per il debitore)Contro (rischi e costi)
Accessibile anche a protestati e segnalati gravi (operatori disposti a prestare con cambiali). – Documentazione minima richiesta; non serve busta paga (spesso basta dichiarazione o garanzie ulteriori). – Rapidità di erogazione (pochi giorni se accordo raggiunto). – Possibilità di ottenere piccole somme per esigenze urgenti, altrimenti impossibili da reperire. – Se pagato regolarmente, evita nuovi default e dà respiro in attesa di soluzioni definitive (es. arrivo di incassi futuri).Tassi elevatissimi: interessi spesso al limite della soglia d’usura (18-20%+), con costi totali molto onerosi. – Zero tolleranza ritardi: saltare una cambiale comporta immediato protesto e azione esecutiva senza possibilità di trattativa. – Nuovi protesti in caso di inadempimento, che prolungano di 5 anni la “pena” reputazionale per ogni cambiale non pagata. – Rischio di perdere beni: creditore può pignorare immediatamente beni o redditi (anche eventuali futuri stipendi) alla prima inadempienza. – Opacità operatori: facile incappare in mediatori non autorizzati o truffaldini (commissioni anticipate, clausole vessatorie). – Possibile sconfinamento nell’usura: se vengono richiesti interessi o penali extra non contrattualizzati, si può configurare usura. – Nessun beneficio per il rating: anche se onorato, difficilmente un prestito cambializzato migliora il punteggio creditizio del debitore (spesso non segnalato alle SIC positive).

Prestiti Peer-to-Peer (Social Lending) e finanziamenti fintech alternativi

Con l’avvento delle piattaforme fintech, si sono sviluppati canali di prestito tra privati online (P2P lending) che mettono in contatto direttamente investitori privati e richiedenti, con la piattaforma come intermediario. L’idea spesso promossa è che il social lending possa dare credito anche a profili non perfetti, grazie a sistemi di valutazione alternativi e al fatto che il rischio viene suddiviso su molti investitori. Per un lavoratore autonomo con segnalazioni negative, rivolgersi a piattaforme come – ad esempio – Smartika, Prestiamoci, Younited Credit, Soisy, Blender ecc., potrebbe essere una via percorribile?

Politiche di accettazione: In realtà, la maggior parte di queste piattaforme effettua comunque controlli sul merito creditizio del richiedente – dopotutto anche gli investitori vogliono conoscere il rischio. Tuttavia, vi sono alcuni casi in cui l’algoritmo di scoring fintech può risultare un po’ più flessibile di quello di una banca tradizionale. Ad esempio, potrebbero considerare non solo la storia creditizia “negativa” ma anche dati “alternativi” reperibili online: la cronologia dei conti correnti via PSD2 (open banking), regolarità nel pagamento di bollette e utenze, recensioni o rating su marketplace se il richiedente è venditore online, dati di fatturato in tempo reale per autonomi, ecc.. All’estero queste pratiche sono diffuse (credit scoring basato su big data); in Italia il fenomeno è agli inizi, ma c’è apertura verso modelli di valutazione innovativi. Ciò significa che non tutte le piattaforme P2P escludono a priori chi ha una segnalazione negativa: alcune potrebbero semplicemente assegnare un rating molto basso (con conseguente tasso di interesse alto) ma accettare comunque la richiesta, lasciando che siano poi i prestatori a decidere se finanziarla o meno. Secondo alcune guide divulgative, “la maggior parte” delle piattaforme non crea problemi ai cattivi pagatori salvo i casi più gravi – affermazione da prendere con cautela, ma indica che vale la pena provare se si è stati respinti dalle banche tradizionali.

Funzionamento: Il richiedente compila online la richiesta indicando importo e finalità, fornisce documenti di reddito e subisce un’analisi creditizia (score). Se accettato (ossia se almeno un rating basso glielo assegnano), la richiesta viene pubblicata sul marketplace della piattaforma dove i prestatori privati possono finanziarla in quote, ottenendo in cambio interessi. Una volta raggiunto l’importo totale, il prestito viene erogato e il richiedente rimborsa con rate mensili alla piattaforma, che le smista ai prestatori. Se la raccolta non raggiunge il totale entro un certo periodo, a volte la richiesta viene rifiutata o parzialmente finanziata (a seconda della piattaforma).

Vantaggi: Procedure snelle e interamente online; talvolta tassi competitivi se molti investitori aderiscono (meccanismo di asta al ribasso in certi sistemi); possibile maggiore apertura verso categorie “non standard” (ad esempio autonomi con redditi variabili, o richiedenti con piccole segnalazioni passate). Inoltre alcune piattaforme consentono un certo grado di personalizzazione: se un progetto convince la community di prestatori, potrebbe essere finanziato anche con parametri fuori dai soliti schemi (magari un tasso un po’ più alto ma non proibitivo, per premiare l’idea). C’è da dire che pubblicare una richiesta di prestito P2P non comporta costi per il richiedente (di solito), quindi tentar non nuoce – al massimo, se non trova fondi, la richiesta decade.

Per il lavoratore autonomo protestato, un vantaggio ulteriore può essere la possibilità di spiegare brevemente la propria situazione: alcune piattaforme (soprattutto estere) permettono al borrower di inserire una descrizione del perché chiede il prestito e come intende usarlo. Questo elemento umano e trasparente può talvolta convincere investitori a dare fiducia anche a chi ha avuto intoppi, se mostra di aver un piano di rilancio credibile. È qualcosa di assente nel punteggio bancario tradizionale.

Svantaggi: per un cattivo pagatore gli interessi saranno comunque piuttosto alti, perché gli verrà assegnato quasi certamente un rischio elevato (rating basso) e i prestatori chiederanno un rendimento elevato per prestarti soldi. Inoltre non è garantito che la raccolta vada a buon fine: se la maggior parte degli investitori rifiuta profili rischiosi, la richiesta rimane inevasa (o viene solo parzialmente finanziata, a volte le piattaforme fissano soglie minime). Anche sulle piattaforme, se il protesto è molto recente o se risultano sofferenze gravi, è possibile che la domanda venga respinta in automatico senza neppure essere pubblicata, per policy interna (queste info non sempre sono trasparenti). Inoltre possono esserci commissioni extra a carico del richiedente: ad esempio una commissione di apertura o intermediazione trattenuta dall’importo erogato (tipicamente 1-3% sulle piattaforme) e vanno letti bene i contratti. Se poi la piattaforma è estera e non vigilata in Italia, potrebbero sorgere questioni legali in caso di controversie (anche se ormai molte operano con autorizzazione come istituti di pagamento).

Bisogna inoltre considerare che, una volta ottenuto, il prestito P2P è un normale debito finanziario: se non si paga, si verrà segnalati negativamente e gli investitori (di solito tramite la piattaforma o una società di recupero) agiranno per il recupero. Alcune piattaforme italiane aderiscono pure a SIC come CRIF, quindi un eventuale mancato pagamento finirebbe anch’esso in cronologia.

Panorama attuale: In Italia il P2P lending consumer è attivo dal 2008 circa (Smartika, Prestiamoci) e poi sono entrati nuovi attori (Younited Credit, che però è un intermediario francese con licenza bancaria, quindi un po’ diverso; Soisy per prestiti finalizzati e e-commerce; BLender etc.). Queste piattaforme in genere valutano il credit score del richiedente: pubblicano solitamente solo classi da A a E (dove E è la più rischiosa). È probabile che un protestato venga classificato nella categoria peggiore (sempre che la piattaforma glielo consenta: ad esempio Smartika in passato escludeva a priori i protestati non riabilitati). Alcune nuove realtà stanno valutando parametri alternativi: ad esempio Workinvoice e Credimi operano sul lato business anticipando fatture e guardano più alle aziende debitrici; October (ex Lendix) fa P2P per PMI, basandosi su bilanci e rating preesistenti. Un autonomo potrebbe più facilmente ottenere in quelle per microimprese se ha un progetto convincente.

Conclusione pratica: Vale sicuramente la pena che il lavoratore autonomo protestato tenti la via del social lending, soprattutto se la sua situazione non è catastrofica ma solo “sporca”. Dovrà probabilmente accettare tassi alti, ma magari spuntare qualcosa di meglio dei cambializzati. In un caso reale, un professionista con un vecchio ritardo pagato potrebbe ottenere un prestito su Prestiamoci a tasso ~8-10%, laddove in banca sarebbe stato rifiutato o gli avrebbero chiesto un garante. Naturalmente, bisogna essere sinceri nella richiesta: non nascondere la propria condizione, tanto emergerebbe comunque. Alcune piattaforme straniere permettono persino di mettere un co-borrower (co-richiedente) per migliorare le chance: un parallelo del garante, ma strutturato diversamente.

In sintesi, il peer-to-peer lending offre un’alternativa interessante e moderna, soprattutto per importi medio-piccoli (di solito fino a €30k) e per chi ha un profilo non convenzionale. Non garantisce l’accesso al credito, ma allarga il ventaglio di opportunità da tentare. E grazie alla diversificazione del rischio sui tanti prestatori, a volte può includere anche chi è stato escluso altrove.

Tabella 7: Social lending – opportunità e limiti per protestati

AspettoDescrizione
Piattaforme principali (Italia)Smartika, Prestiamoci: P2P puro per privati. – Younited Credit: modello ibrido (investitori istituzionali). – Soisy: P2P per acquisti e-commerce (prestiti finalizzati). – BLender, Bondora (opera anche in Italia): P2P consumer internazionale. (Altre: October per imprese, Workinvoice/Credimi per fatture, etc.)
Trattamento di cattivi pagatoriDipende dalla piattaforma: molte assegnano rating bassi ma accettano il richiedente (facendo pagare tassi alti). Alcune potrebbero escludere protesti recenti o non risolti in fase di filtro iniziale. Non esiste un elenco pubblico delle policy: bisogna provare o leggere FAQ specifiche.
Vantaggi potenzialiNessuna preclusione formale: chance di ottenere prestito anche con storia negativa, seppur a condizioni onerose. – Valutazione alternativa: considerazione di dati aggiuntivi (open banking, info reputazionali) che possono aiutare chi ha poche garanzie tradizionali. – Processo rapido online: risposta spesso in 24-48h, niente colloqui dal vivo. – Flessibilità: importi modulabili, possib. di estinzione anticipata in genere senza penali. – Costi trasparenti: piattaforme mostrano tassi e commissioni chiaramente; nessuna intermediazione “oscura”.
Svantaggi/limitiInteressi elevati per profili a rischio: il protestato sarà in fascia peggiore con tassi comparabili a prestiti subprime (TAEG >15% possibili). – Nessuna certezza di finanziamento: la richiesta può non essere coperta totalmente (dipende dagli investitori). Se non si raccoglie abbastanza, il prestito può sfumare. – Importi limitati: raramente oltre €30-40k per privati; se servono cifre grandi, non adatto. – Continua presenza di controllo creditizio: se il profilo è troppo compromesso, neppure le piattaforme lo ammettono (rifiuto automatico prima di pubblicare). – Commissioni a carico richiedente: es. 1-3% sull’erogato trattenuti (varia per piattaforma). – Conseguenze default: se non paga, il debitore avrà comunque segnalazioni negative e azioni di recupero (il “social” non significa regalo).

Microcredito imprenditoriale garantito dallo Stato

Il microcredito in Italia è promosso come strumento di inclusione finanziaria per persone che vogliono avviare o sviluppare piccole attività ma che hanno difficoltà di accesso al credito bancario. Si tratta, in sostanza, di piccoli finanziamenti dedicati a lavoro autonomo e microimprese, accompagnati da servizi di assistenza e monitoraggio. Per un lavoratore autonomo protestato con un progetto imprenditoriale valido, il microcredito può rappresentare una vera opportunità di “riscatto”, a patto di avere un progetto sostenibile da presentare.

Caratteristiche e requisiti: Il microcredito imprenditoriale (disciplinato dall’art. 111 TUB e dal DM 176/2014, aggiornati come visto nel 2023) prevede importi contenuti e specifiche limitazioni. Fino a tutto il 2023 il limite era €40.000 (elevabile a 50.000 con condizioni); dal 2024 il limite è salito a €75.000 (e in alcuni casi €100.000 se il beneficiario è una società a responsabilità limitata). La durata massima ora è 7–10 anni (estesa a 10 anni dal nuovo regolamento). Non sono richieste garanzie reali: per normativa, i finanziamenti di microcredito non possono essere assistiti da garanzie reali (ipoteche, pegni) né da fideiussioni bancarie; al più possono esserci garanzie personali limitate o una eventuale garanzia reale solo nel caso di microcredito a S.r.l. ordinaria (novità 2024). Questo è fondamentale: anche chi non ha beni da offrire può accedere.

Il microcredito è destinato a lavoratori autonomi, microimprese e piccole attività che rientrano in certi parametri: tipicamente, imprese individuali, società di persone, cooperative o S.r.l. semplificate con max 5 dipendenti (se ditte individuali) o 10 dipendenti (se società) e con un fatturato, attivo patrimoniale e indebitamento limitati (in precedenza vi erano soglie tipo €300k di attivo e 100k debiti, ora rimosse col nuovo regolamento 2024). Nota: dal 2024 non c’è più nemmeno il requisito di partita IVA aperta da ≤5 anni (prima il microcredito era riservato a nuove imprese entro 5 anni): ora anche imprese più “mature” ma micro possono accedere. Sono dunque ammessi sia progetti di avvio (startup) sia di esercizio di microattività già esistenti.

Importante: per la prima volta, dal 2024 anche le S.r.l. ordinarie (non solo semplificate) sono eleggibili, quindi anche piccoli protestati che decidono di operare tramite una S.r.l. potrebbero accedere fino a 100k (purché la S.r.l. rispetti parametri di microimpresa). In tal caso, a differenza degli altri, è ammessa anche la richiesta di garanzie reali (oltre a quelle personali) – un’eccezione per le S.r.l.

Finalità ammesse: I prestiti di microcredito devono essere finalizzati – anche alternativamente – a specifiche tipologie di spesa:

  • Acquisto di beni strumentali all’attività (macchinari, attrezzature) o materie prime/merci; comprese spese per canoni di leasing e polizze assicurative connesse. È possibile erogare il microcredito anche nella forma di microleasing finanziario (quindi leasing di beni mobili).
  • Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori (espansione organico).
  • Pagamento di corsi di formazione per migliorare le competenze professionali/imprenditoriali del titolare e dei dipendenti.
  • (Per persone fisiche) Pagamento di corsi di formazione (anche universitari o post) per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro.
  • Ripristino di capitale circolante e operazioni di liquidità per l’attività – questa voce comprende spese generali, costi operativi, scorte, ecc.
  • Esclusione importante: non può essere usato per ristrutturare debiti esistenti. Cioè non è ammesso fare microcredito per ripagare vecchi prestiti o debiti: deve servire a nuovi investimenti o a liquidità di esercizio, ma non per consolidare debiti finanziari.

In pratica, se un protestato sperava di usare microcredito per saldare i debiti e pulire la posizione, formalmente non potrebbe. Può però destinarlo a “capitale circolante” che è concetto ampio: ad esempio, pagare fornitori, affitti, bollette, può ricadere in liquidità di esercizio. Ma ripagare una sofferenza bancaria no.

Servizi ausiliari: Una peculiarità del microcredito è che al beneficiario viene assegnato un Tutor di microcredito che aiuta a definire il progetto e segue il beneficiario anche dopo (follow-up). Questo accompagnamento è uno degli aspetti qualificanti: non danno solo soldi, ma anche consulenza gratuita su business plan, marketing, amministrazione, ecc.. Per legge, il tutoraggio e monitoraggio sono obbligatori. Ciò è molto utile per persone che magari hanno competenze tecniche ma non finanziarie: aiutano a ridurre la probabilità di default del microcredito.

Il Fondo di Garanzia e il microcredito: dal 2015 l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI (gestito da MedioCredito Centrale per conto del MISE, ora MIMIT) si è estesa anche al microcredito. Questo significa che lo Stato garantisce fino all’80% dell’importo finanziato di microcredito, così da incentivare le banche a erogare tali piccoli prestiti a soggetti più deboli. Nel 2025, il microcredito imprenditoriale può finanziare fino a €75.000 (o 100.000 per Srl) come visto. Il Fondo di Garanzia garantirà i finanziamenti con copertura all’80% fino all’importo massimo di €50.000 e 60% sulla parte eccedente eventuale (infatti per operazioni >50k la garanzia diretta è 60% dell’intero). In pratica: se chiedi 75k, avrai 60% su tutto. Se chiedi 50k o meno, hai 80%. In entrambi i casi, la concessione della garanzia è gratuita (nessuna commissione). La banca può richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo sulla parte non coperta dal Fondo. Ciò significa che un protestato potrebbe dover far firmare magari un coobbligato per il 20% scoperto, ma nulla di più (e molti microcrediti passano anche senza questa garanzia aggiuntiva).

È cruciale sottolineare che il Fondo non valuta il merito di credito del beneficiario: come da norme, in microcredito il Fondo interviene senza valutazione economico-finanziaria del soggetto. Ciò vuol dire che, ai fini dell’accesso alla garanzia statale, non c’è rating sul protestato; il merito di credito viene valutato dal soggetto finanziatore (banca o operatore). Quindi se il progetto è valido e il tutor lo supporta, la garanzia statale c’è a prescindere dalla storia creditizia – il che aiuta parecchio la banca a dire sì.

Perché è vantaggioso per autonomi protestati: In primo luogo, il microcredito è pensato per soggetti “non bancabili” (il regolamento cita esplicitamente protesti e difficoltà di accesso come situazioni target). Quindi culturalmente gli operatori di microcredito si aspettano di trovare protestati o pignorati tra i clienti, e cercano di valutarli non per il passato ma per la fattibilità futura del progetto. Ciò offre un cambio di paradigma: il focus è sulla validità dell’idea imprenditoriale e sulla competenza/motivazione del richiedente, più che sul suo credit score.

In secondo luogo, grazie alla garanzia pubblica all’80%, le banche convenzionate sono più disponibili: sanno che in caso di default di un microcredito, lo Stato rimborsa la gran parte. Questo riduce drasticamente il rischio per la banca e permette di erogare credito anche a soggetti che risulterebbero scartati normalmente. Va detto che, per norma, non possono ottenere microcredito soggetti con debiti bancari >100.000€ (quindi chi ha mutui alti è escluso, ma un protestato di solito non ha più molto credito aperto). Inoltre, come detto, non può essere usato per ripagare debiti esistenti.

Iter per accedere: Il percorso tipico prevede che l’interessato si rivolga ad un operatore di microcredito iscritto nell’elenco ministeriale o ad una banca convenzionata con l’Ente Nazionale Microcredito (ENM). In pratica ci si può collegare allo Sportello online ENM o contattare l’ENM per essere indirizzati. Si può anche prenotare online la garanzia sul portale del Fondo (c’è una procedura di prenotazione microcredito che blocca l’importo per un po’). Una volta entrati in contatto con l’operatore, viene assegnato un tutor che aiuterà a definire l’idea imprenditoriale e a redigere un mini business plan. L’istruttoria valuta la sostenibilità del progetto più che le garanzie. Se l’esito è positivo, la richiesta di finanziamento e garanzia statale viene formalizzata: a quel punto, una banca o intermediario convenzionato eroga il prestito (spesso in unica tranche, dal 2024 non c’è più credito frazionato). Il beneficiario riceve i fondi e inizia la sua attività o spesa, con il tutor che lo segue periodicamente per assicurarsi che la gestione vada bene.

Condizioni economiche: I tassi di microcredito sono calmierati in genere: spesso vengono indicizzati a un tasso ministeriale. Ad esempio, storicamente i microcrediti hanno avuto tassi attorno al 6-7% annuo. Nel 2025, con tassi di mercato in salita, potrebbero attestarsi su quell’ordine o poco più. Comunque il DM 176/2014 impone che siano “sostenibili”: dati pubblici del 2021 mostrano TAN medi ~5% per microcrediti assistiti da garanzia. Inoltre le rate sono mensili e costanti. Come detto, la garanzia statale copre l’80% (e 90% in alcune misure straordinarie post-Covid, ma al 2025 si è tornati all’80% standard fino a 50k, 60% sul resto). Non ci sono commissioni di garanzia da pagare. Eventuali costi di tutoraggio sono coperti dall’ENM, quindi il cliente non li paga direttamente.

Limiti e note: Il microcredito richiede dedizione: il protestato non ottiene soldi “a fondo perduto”, ma un prestito che deve essere rimborsato con la redditività del suo progetto. Se il progetto fallisce, comunque va rimborsato (non è un finanziamento a fondo perduto!). Quindi non è adatto se il protestato cerca solo liquidità senza un’idea di utilizzo produttivo. Occorre presentare un business plan credibile e spesso anche frequentare un piccolo corso di autoimprenditorialità (ENM promuove Yes I Start Up per aiutare proprio a pianificare).

Un altro limite: i tempi. Dalla richiesta all’erogazione possono passare alcuni mesi, specie se c’è alta domanda. Per un protestato impaziente non è immediato come un prestito cambializzato; però è decisamente più solido e conveniente se ottenuto.

Esempio: Anna, artigiana pellettiera protestata due anni fa (poi riabilitata dal Tribunale), vuole aprire un piccolo laboratorio artigianale e ha già commesse pronte. Presenta domanda di microcredito per €25.000 allegando il suo progetto (uso: acquisto macchinari, affitto locale, materie prime). Il microcredito viene deliberato grazie anche alla garanzia statale e all’assistenza di un tutor che la aiuta nel business plan. Nonostante la segnalazione CRIF passata di Anna, il finanziamento viene concesso. Anna riceve i €25.000 in un’unica tranche, da rimborsare in 7 anni, tasso intorno al 5%. Con l’aiuto del tutor, monitora l’andamento dell’attività e riesce a pagare puntualmente le rate, ricostruendosi una reputazione. Questo scenario (basato su un caso tipico) mostra come il microcredito possa reinserire nel circuito produttivo un soggetto che aveva avuto problemi di credito, fornendogli non solo fondi ma anche supporto strategico.

Tabella 8: Microcredito – quadro riepilogativo

ElementoDettagli
Beneficiari tipiciLavoratori autonomi, microimprese individuali, società di persone, Srl semplificate, cooperative micro (max 5 dipendenti se ditte indiv., max 10 se società). Inclusi soggetti “non bancabili” (protestati, disoccupati avvianti impresa, giovani, donne, categorie svantaggiate).
Importo massimoFino a €75.000 per ciascun beneficiario (dal 2024). Elevabile a €100.000 se destinati a società a responsabilità limitata (ordinaria). (In precedenza €40k+10k frazionato).
Durata massima10 anni (120 mesi) incl. eventuale pre-ammortamento. (Prima 7 anni). Frequenza rate: mensili.
Garanzie richiesteNessuna garanzia reale (ipoteche) ammessa sui finanziamenti a persone fisiche/ditte indiv. e soc. persone. Possibili solo garanzie personali (fideiussioni) sulla quota non coperta dal Fondo. Per Srl beneficiarie, ammesse garanzie reali (novità). Garanzia pubblica statale: copertura 80% fino a €50k, 60% oltre, concessa automaticamente e gratuitamente (nessuna commissione).
Spese finanziabili– Investimenti in beni materiali e immateriali (macchinari, materie prime, merci, canoni leasing, assicurazioni). – Assunzione e stipendi di nuovi dipendenti/soci lavoratori. – Formazione professionale e corsi (per titolare, dipendenti o soci). – Capitale circolante e liquidità connessa all’attività (anche pagamento affitti, bollette, ecc.). Non ammesso per estinzione di debiti finanziari precedenti (niente consolidamento).
Assistenza e tutoraggioPrevisto obbligatoriamente: supporto in fase di pre-erogazione (stesura business plan, pratiche) e post-erogazione (monitoraggio trimestrale, consigli gestionali). Fornito da ENM tramite tutor qualificati, senza costo per il beneficiario.
Tassi d’interesseGeneralmente agevolati rispetto al mercato: storicamente ~5-7% annuo. Legati a parametri ministeriali (ad es. tasso effettivo globale medio per credito <€15k). Niente ulteriori commissioni al beneficiario oltre eventuale tasso.
Vantaggi per protestatiAccesso al credito altrimenti negato: formula creata per includere soggetti con basso merito creditizio, focus sul progetto più che sul passato. – Garanzia statale riduce enormemente le resistenze bancarie. – Nessun bisogno di garanti reali: anche chi non ha patrimonio può ottenere fiducia. – Supporto formativo: aiuta a evitare errori imprenditoriali e migliorare competenze (molto utile a chi ha avuto difficoltà gestionali in passato). – Rete di sostegno: ENM e tutor facilitano anche accesso a altri incentivi, networking, ecc.
Svantaggi/considerazioniIter burocratico: preparare documentazione, seguire percorso con tutor; non è immediato (possono volerci settimane/mesi per erogazione). – Impegno imprenditoriale richiesto: il prestito va investito nell’attività e ripagato col suo sviluppo; se il protestato non è realmente intenzionato a mandare avanti un business, non è la soluzione adatta (non è denaro d’emergenza “usa e getta”). – Importo limitato: per grandi progetti (>75k) non basta; pensato per microiniziative. – Controllo sull’uso: occorre rendicontare l’utilizzo dei fondi in conformità alle finalità dichiarate, sotto monitoraggio tutor. – Richiede progetto valido: se l’idea è fumosa o poco sostenibile, difficilmente si otterrà il finanziamento (anche con protesto riabilitato, serve convincere sulla bontà del piano).

Finanziamenti agevolati e bandi pubblici per categorie svantaggiate

Lo Stato e le Regioni periodicamente attivano bandi di finanziamento agevolato o a fondo perduto rivolti a determinate categorie: giovani imprenditori, donne, disoccupati, aree depresse, innovazione tecnologica, ecc.. Alcuni di questi possono indirettamente interessare anche chi ha una storia creditizia negativa, in quanto puntano ad inclusione e sviluppo. Tuttavia, va chiarito subito: gran parte dei bandi pubblici non valuta direttamente il “merito creditizio” del proponente come farebbe una banca – i requisiti sono di altro tipo (età, territorio, settore) – ma ciò non significa che un protestato sia automaticamente ammesso.

Ogni bando specifica requisiti soggettivi (ad es. assenza di fallimenti, certe condizioni di onorabilità) e il più delle volte non menziona lo status di cattivo pagatore in sé. Quindi formalmente, essere stati protestati non è causa di esclusione di per sé in molti bandi (a differenza di avere condanne penali, che spesso è escluso). Tuttavia, molti bandi richiedono che l’impresa o la persona non sia in stato di insolvenza o abbia posizione fiscale/regolare in ordine. Ad esempio, alcuni contributi richiedono DURC regolare (nessun debito previdenziale) e assenza di procedure concorsuali aperte. Non sempre controllano le centrali rischi, ma certamente se c’è un finanziamento bancario coinvolto, la banca farà la sua istruttoria. In sintesi: dipende dal bando specifico. Proviamo a delineare alcuni strumenti nazionali principali:

  • “Nuove Imprese a Tasso Zero” (dal 2022 ribattezzato ON – Oltre Nuove Imprese): incentivo gestito da Invitalia rivolto a giovani under 36 e donne di qualsiasi età per avviare imprese su tutto il territorio nazionale. Prevede finanziamenti a tasso zero fino al 75% (ora 90%) dell’investimento, con una parte a fondo perduto fino al 20% in ultimo decreto. Requisito: costituire una società (forma societaria richiesta, no ditte indiv.). Non menziona esplicitamente l’esclusione di cattivi pagatori, ma Invitalia esamina l’affidabilità dei proponenti; inoltre la società beneficiaria non deve essere in difficoltà (ex normativa UE). In pratica, se il socio di maggioranza ha protesti recenti gravi, potrebbe emergere in valutazione qualitativa. Tuttavia, l’approccio di Invitalia è più focalizzato sul merito del progetto e sulla solidità del team, non fanno credit scoring “automativo” come una banca, quindi una segnalazione passata non è automaticamente letale, specie se il soggetto ha comunque i requisiti di onorabilità (nessuna interdizione, ecc.). Quindi un protestato riabilitato potrebbe ancora accedere se il progetto è convincente.
  • “Resto al Sud”: incentivo misto gestito sempre da Invitalia, dedicato a nuove imprese avviate da under 56 nelle regioni del Mezzogiorno e aree sisma Centro Italia. Prevede 50% contributo a fondo perduto + 50% prestito bancario garantito dal Fondo PMI, per investimenti fino a 60.000 € a persona (massimo 200k per società). Requisiti: età 18-55, residenti in regioni ammesse, non avere altre attività in corso, non essere dipendenti. Nessuna condanna penale. Formalmente non richiede nulla sul credit score. Tuttavia, la parte di prestito bancario (erogato da banche convenzionate e garantito) implica che dopo l’approvazione Invitalia, la banca deve materialmente concedere il finanziamento. E qui potrebbe sorgere il problema: la banca farà la sua istruttoria e potrebbe opporre il cattivo storico creditizio come motivazione di rifiuto. Nei fatti, i dati di Invitalia mostrano che raramente le banche rifiutano se il progetto è approvato e c’è garanzia pubblica – ma se il proponente è protestato senza aver risolto, la banca potrebbe storcere il naso. La garanzia copre 80%, comunque rimane 20% a rischio banca. Diciamo: un protestato che ottiene Resto al Sud dovrebbe cercare di coinvolgere un co-garante nella fase bancaria (es. magari far firmare fideiussione a un parente non protestato) per sicurezza.
  • Fondi regionali vari: molte Regioni hanno piccoli bandi per microcredito locale o contributi. Ad es: Campania attivò “Microcredito Piccoli Comuni” con piccoli prestiti a tasso zero; Puglia ha “NIDI” (Nuove iniziative d’impresa) con 50% fondo perduto; Marche, Veneto, Lombardia hanno bandi per artigiani su innovazione. Ciascuno con requisiti ad hoc. Spesso questi programmi richiedono che l’impresa sia pulita: alcune bandi per innovazione chiedono assenza di protesti o insolvenze come condizione, altre no.
  • Fondo di garanzia per la prevenzione dell’usura (L.108/96): ne abbiamo accennato: è un fondo pubblico che rilascia garanzie fino all’80% a favore di soggetti a rischio usura (cfr. Confidi antiusura nella sezione Confidi). Anche se non è un finanziamento a fondo perduto, è un supporto pubblico. Un protestato fortemente indebitato potrebbe rivolgersi ad una fondazione antiusura o confidi convenzionato, i quali – se ravvisano i requisiti (ad esempio che il soggetto ha creditori pressanti e rischio di finire da usurai) – possono attivare la garanzia statale antiusura su un nuovo prestito bancario che serve a saldare i debiti pregressi. In quel caso la banca concede il nuovo prestito confidando nella garanzia 80% del fondo antiusura (gestito dal MEF). Questo strumento è specifico per chi è già nei guai: serve ad evitare che il disperato cada in mano all’usuraio, dandogli un prestito per respirare. Un autonomo protestato con debiti fuor controllo può provare contattare queste organizzazioni. I tempi possono essere lunghi e vanno documentate bene le circostanze.
  • Fondo PMI – sezione emergenziale Covid: non più in vigore nella forma generalizzata, ma fino a fine 2021 c’erano prestiti fino a 30k 100% garantiti dallo Stato (DL Liquidità). Molti protestati ne hanno beneficiato (perché le banche li davano a pioggia), se rientravano nel perimetro PMI. Oggi quelle misure sono chiuse, salvo rifinanziamenti futuri in crisi particolari.

In generale, per un protestato: conviene monitorare i bandi pubblici rilevanti alla propria situazione (es. donna over 50 disoccupata: c’è il SELFIEmployment, microcredito per NEET/donne/disoccupati con tasso zero, gestito da Invitalia; o Artigiano innovativo: bandi digitalizzazione CCIAA). Molti non discriminano il passato creditizio formalmente, ma puntano su criteri diversi (punteggio tecnico del progetto, punteggio occupazionale, etc.). Bisogna però essere consapevoli che se il bando include una componente di prestito bancario, la banca farà i suoi controlli. Se è solo contributo a fondo perduto, invece, il problema non si pone (non c’è affidamento creditizio, dunque un protestato può vincerlo e semplicemente ricevere il contributo a fondo perduto se rispetta requisiti).

Attenzione: Alcuni bandi regionali qualitativi potrebbero penalizzare soggetti poco “affidabili”: ad esempio, un bando a graduatoria può prevedere tra i criteri qualitativi anche “qualità del proponente”. Non è comune, ma se fosse, uno storico negativo potrebbe influire sul punteggio qualitativo o sulle verifiche etiche. Meglio aver sanato la propria situazione prima di candidarsi – es. avere la riabilitazione del protesto in tasca, poter dimostrare di aver pagato i debiti, ecc., così in fase di eventuale verifica di integrità economica si risulta ok (ad es., la tabella [18] indica che per i bandi “meglio aver sanato ed essere in bonis”).

Conclusione su questa sezione: I finanziamenti agevolati pubblici possono essere una strada anche per autonomi protestati, specialmente se rientrano in categorie target (giovani, Sud, donne, innovatori). Occorre però leggere attentamente i bandi e possibilmente chiedere chiarimenti all’ente erogatore circa eventuali cause di esclusione relative a protesti. Spesso le FAQ dei bandi trattano temi come protesti o segnalazioni. Ad esempio, in alcune FAQ si chiarisce: “La segnalazione in CRIF di per sé non è una condanna, quindi non ti esclude formalmente. Tuttavia, se per usufruire del fondo pubblico è coinvolta una banca, allora la banca farà la sua istruttoria e potrebbe opporre il tuo cattivo storico come motivazione di diniego”. In altre parole: cattivo pagatore di per sé non escluso, ma attenzione alla fase di erogazione bancaria. In caso di dubbi, a volte conviene coinvolgere nel progetto qualcuno con credit score pulito – es. far entrare un socio finanziatore con buon credit standing – in modo tale che, anche se la gestione resta al protestato, la presentazione verso le istituzioni appaia più solida.

FAQ: I finanziamenti a fondo perduto o i bandi pubblici accettano chi è segnalato come cattivo pagatore?
Risposta: Dipende dal bando specifico. In genere nei requisiti non viene menzionato lo status di cattivo pagatore in sé, ma molti bandi richiedono che l’impresa/non abbia procedure concorsuali, sia in regola con tasse e contributi, e a volte che i soci rispettino requisiti di onorabilità. Quindi un protesto passato, specie se risolto, di norma non blocca la partecipazione. Tuttavia, se il bando comporta poi un finanziamento bancario, la banca potrà rifiutare di erogare la quota di prestito se ritiene il soggetto troppo rischioso (anche se garantito in parte dallo Stato). Inoltre, commissioni di valutazione potrebbero considerare negativamente un recentissimo crack finanziario del proponente. In pratica, conviene candidarsi ai bandi pubblici dopo aver riabilitato/cancellato i protesti e sistemato il più possibile la propria posizione, così da non offrire motivi ostativi né al valutatore pubblico né all’eventuale banca partner.

Tabella 9: Principali programmi agevolati e rilevanza per protestati

Programma/IncentivoCosa offreNote su requisiti (rilevanza protestati)
Nuove Imprese a Tasso Zero / ON (Invitalia)Mix di finanziamento a tasso zero + contributo a fondo perduto (fino ~90% investimenti finanziabili). Target: giovani ≤35 e donne di qualsiasi età, nuove imprese in tutta Italia.Richiede forma societaria. Idoneità soggettiva: onorabilità dei soci (no condanne, no interdizioni). Nessun controllo creditizio formale su soci, ma Invitalia valuta affidabilità. Protestati non esclusi ipso facto, ma è meglio che almeno abbiano riabilitazione. Invitalia può chiedere integrazioni se dubbi su capacità finanziaria. Attenzione: progetto valutato qualitativamente, un protesto potrebbe non pesare se il business plan è ottimo.
Resto al Sud (Invitalia)50% fondo perduto + 50% prestito bancario garantito Fondo PMI. Per nuove attività (industria, servizi, turismo) avviate da 18-55enni in Sud e aree sismiche centro. Massimo €60k a testa (fino 4 soci -> €200k).Requisiti soggettivi: no titolarità di altre imprese attive, residenza in zone ammesse, nessuna condanna. Status creditizio: non considerato in fase di domanda a Invitalia, ma banca erogatrice fa istruttoria. Se il proponente ha rating 5 (peggiore) al Fondo Garanzia, la garanzia pubblica potrebbe essere limitata e la banca può rifiutare. Perciò, se protestato non sanato, rischio di blocco in fase bancaria. Possibile rimedio: coinvolgere socio garante pulito.
SELFIEmployment (Garanzia Giovani / Invitalia)Prestiti a tasso 0 senza garanzie per NEET (giovani non occupati) under 30, donne inattive o disoccupati di lungo periodo. Importi da 5k a 50k.Di fatto un microcredito pubblico. Nessuna esclusione esplicita per cattivi pagatori. Richiesta serietà progettuale e frequentazione corso Yes I Start Up. Finanziamento erogato da Invitalia con fondi pubblici, quindi niente fase bancaria. Un protestato può accedere se ha idea e requisiti demografici, purché non in fallimento o simili.
Fondo imprese creative, digitalizzazione PMI, etc. (bandi MiSE/MIMIT)Contributi e finanziamenti agevolati su progetti specifici (es. innovazione digitale, imprese creative, economia circolare…).Criteri tecnici di merito progetto. Requisiti generali: spesso richiesto che l’impresa sia attiva e non in situazione di difficoltà (no insolvenza). Un protesto isolato non equivale a difficoltà per UE se debiti < patrimonio. Dunque non escluso formalmente. Ma se l’impresa è protestata per insolvenza diffusa, magari è “difficoltà” a livello definizione UE e non ammessa.
Bandi regionali microcredito (es. Lazio, Sardegna, Puglia, Campania)Piccoli prestiti agevolati (talora a tasso zero) a microimprese locali.In Lazio: Fondo Microcredito regionale (prestiti ~25k). Requisiti: anche ditte individuali, spesso richiesto di non avere protesti in essere. Es. Lazio bandi 2014-15 chiedevano “assenza di protesti negli ultimi 5 anni” per ammissione. Altre regioni più flessibili. Varia da bando a bando. Servono verifiche sui bandi aperti.
Confidi sezione antiusura (MEF tramite Confidi/fondazioni)Garanzia statale 80% su prestiti fino a ~€50k per soggetti a rischio usura, tramite enti convenzionati. Prestiti erogati da banche convenzionate a tassi calmierati (~2-3% annuo).Destinatari: soggetti (imprese o famiglie) che non riescono ad ottenere credito per grave indebitamento e rischiano di ricorrere all’usura. Tipicamente occorre dimostrare di avere ricevuto dinieghi da banche e di essere esposti con creditori. Procedure: rivolgersi a confidi/associazione riconosciuta (es. Confidi Commercianti, Fondazione San Giuseppe Moscati, etc.) che istruisce la pratica. Protestati: certamente rientrano nel target (il fondo antiusura è nato proprio per aiutare i protestati in crisi). Il processo richiede tempo e trasparenza sulla propria situazione debitoria.

(Vedi sezione Fonti per riferimenti normativi su ciascun programma.)

Cooperative di credito e Confidi di garanzia

Le Banche di Credito Cooperativo (BCC) e le Casse Rurali sono banche locali mutualistiche spesso più attente al rapporto personale. In alcuni casi, un imprenditore o autonomo con problemi di credito può trovare maggiore comprensione presso la “banca del territorio” dove è conosciuto, rispetto a una grande banca nazionale. Le BCC, per statuto, favoriscono i soci e clienti della comunità locale, e talvolta adottano criteri di concessione più flessibili se c’è la fiducia personale dei dirigenti. Ad esempio, non è inusuale che il direttore di una filiale BCC – conoscendo da anni il cliente e la sua famiglia – proponga comunque una piccola apertura di credito nonostante un protesto passato, magari avallata moralmente dal consiglio di amministrazione locale. Certo, anche le BCC devono rispettare regolamenti e raramente concederanno prestiti a protestati senza alcuna garanzia, ma il fattore relazione può aiutare: si esce dalla logica puramente numerica e si entra in quella fiduciaria.

Parallelamente, i Confidi (consorzi di garanzia fidi) legati alle associazioni di categoria (artigiani, commercianti, industriali, agricoltori, professionisti) possono intervenire a supporto. Un Confidi tipicamente garantisce una percentuale (50-80%) di un finanziamento bancario a favore di un socio iscritto, facilitandone l’ottenimento. Il confidi effettua una propria analisi del merito. A volte i confidi hanno parametri un po’ più flessibili delle banche perché conoscono il contesto locale e possono basarsi sulla reputazione nel territorio. Ad esempio, ConfidiCommercio o ArtigianCassa (oggi un marchio di Artigiancassa BNP) potrebbero farsi garanti per un commerciante protestato se ritengono che la sua difficoltà sia stata temporanea e che l’attività sia valida e radicata.

Il vantaggio è che nel 2025 molti confidi accedono anch’essi al Fondo di Garanzia PMI statale in riassicurazione, combinando la loro garanzia con quella pubblica. In sostanza, presentando la domanda tramite il confidi, la banca erogatrice si fida perché vede la garanzia consortile; e il confidi a sua volta è parzialmente coperto dallo Stato. Ciò consente un effetto leva: l’imprenditore presenta richiesta alla banca, la banca vede che il confidi X garantisce, e dietro il confidi c’è pure la controgaranzia statale – quindi il rischio effettivo per la banca è molto ridotto. Questo network di fiducia permette di sbloccare crediti altrimenti negati.

Entrare in un confidi di settore significa anche entrare in una rete di supporto: si ottiene consulenza su come presentare la pratica, e appoggio nella negoziazione con la banca. Certo, il confidi non garantisce qualsiasi disperato – hanno anche loro liste bianche e nere. Ma se siete iscritti a un’associazione (es. CNA, Confartigianato, Confcommercio, etc.), vale la pena chiedere del loro confidi e spiegare la situazione. Spesso i confidi conoscono personalmente gli imprenditori del territorio e sanno distinguere chi merita una seconda chance.

Esempio: Un elettricista protestato per un paio di assegni un anno fa (dovuti a un cliente insolvente) ha ora nuove commesse e bisogno di un fido di €10.000 per materiali. Da solo la banca lo rifiuta. Si rivolge al Confidi Artigiani locale, di cui è socio CNA: il confidi analizza i suoi bilanci e vede che, a parte l’incidente, l’attività è solida e i pagamenti dei clienti correnti sono regolari. Decide di garantirgli 80% del fido. Tramite il confidi, inoltra domanda al Fondo PMI per riassicurazione all’80%. Ottenute le garanzie, la banca del territorio concede il fido di €10k: rischio banca 20%*20% = solo 4% scoperto (il resto coperto da confidi e Stato). L’artigiano ottiene il fido a tassi normali, potendo acquistare materiali e proseguire il lavoro, e col tempo cancellerà l’ombra del protesto.

I confidi spesso chiedono un piccolo patrimonio di garanzia (versare una quota sociale o un deposito vincolato pari a X% del fido) e una commissione. Ma può valere la pena. Per un protestato, il confidi può fungere da garante “collettivo” quando i garanti individuali mancano.

Nota: I confidi e i fondi di garanzia cooperativi non erogano direttamente finanziamenti – eccezion fatta per qualcuno che ha anche licenza 106 TUB. Per lo più fanno da tramite per facilitare l’accesso al credito bancario. Quindi bisogna comunque passare dalla banca convenzionata.

Attenzione regionale: In alcune regioni, i confidi gestiscono fondi regionali anti-crisi o contributi su interessi. Ad esempio, Lombardia e Veneto negli anni scorsi hanno stanziato fondi per contributi in conto interessi su prestiti a imprese colpite da crisi, erogati tramite confidi. Un protestato che rientra in tali misure potrebbe avere vantaggi (abbattimento tasso, ecc.). Informarsi presso confidi locali sulle iniziative attive è utile.

In conclusione, il sistema dei confidi può essere un’ancora di salvezza per il lavoratore autonomo protestato che abbia però un’attività valida in corso. Occorre aderire e spesso diventare socio del confidi, presentare i documenti contabili e spiegare la situazione con trasparenza. I confidi, in quanto espressione di categoria, tendono a voler aiutare i loro associati se c’è ragionevole possibilità di recupero. Non garantiscono miracoli – un confidi serio non garantirà mai un’azienda tecnicamente fallita – ma situazioni borderline sì, le possono recuperare.

Esempio applicativo reale: Nel 2025, un confidi “Confidi PMI” magari adotta uno schema: finanziano richieste di liquidità presentate da professionisti iscritti ad Albi o ditte individuali. Requisito: impresa non in “fascia 5” (rischio massimo) nel rating del Fondo. Garanzia pubblica 80% su finanziamenti bancari fino a €5 mln. Confidi può aggiungere ulteriore garanzia. Media: se l’impresa è solo rischiosa ma non in default totale, il confidi la prende, copre un 30%, lo Stato 50%, la banca affronta 20%. Così molti piccoli imprenditori tornano a respirare.

Tabella 10: Ruolo di BCC e Confidi per protestati

StrumentoCome aiuta il protestatoCondizioni e note
Banca di Credito Cooperativo (BCC)Valutazione più personalizzata; conoscenza diretta del cliente e della comunità possono far sì che la banca si fidi della persona al di là dei numeri. Possono concedere piccoli prestiti anche a protestati se sussistono relazioni storiche positive o garanzie personali supplementari (es. coobbligato socio, pegno titoli).– Bisogna spesso essere soci della BCC (acquistare alcune quote sociali) per godere pienamente della mutualità. – Limite territoriale: servono radici locali. – Importi tipicamente contenuti. – Anche le BCC usano CR e CRIF, ma il CdA locale ha margine di deliberare caso per caso.
Confidi di garanzia (consorzio fidi di categoria)Offre garanzia consortile su una percentuale significativa (50-80%) di un prestito richiesto dal protestato, aumentando la probabilità che la banca lo approvi. Inoltre assiste nella preparazione della pratica e “sponsorizza” il richiedente presso la banca (valore reputazionale).– Richiede adesione al confidi (quota sociale o fondo rischi). – Valuta il merito in modo autonomo: bisogna convincere il confidi della bontà del piano di rimborso. – Costo: commissione una tantum (% sul garantito) + eventuale interessi su depositi cauzionali. Spesso però i confidi ricevono contributi pubblici per abbattere i costi ai soci. – Lavora con banche convenzionate: occorre rivolgersi a quelle (di solito BCC, banche popolari e qualche grande banca con accordi).
Confidi + Fondo di Garanzia statale (riassicurazione)Potente combinazione: il confidi garantisce l’impresa protestata, e il Fondo statale garantisce il confidi stesso (copertura 80% sul rischio del confidi). Ciò permette di coprire fino al 64% del prestito col pubblico e il resto col confidi, lasciando rischio marginale alla banca. Nel 2025 quasi tutti i confidi maggiori usano questa leva.– Istruttoria doppia: confidi e valutazione MCC per rating (ma per microimpresa di solito automatica). – Requisito: impresa non in situazione disastrata (il Fondo non copre aziende in sofferenza o con rating pessimo “5”). Serve almeno uno spiraglio di solvibilità. – Tempi: circa 1 mese per ottenere ok Fondo, quindi rapido. – Benefici: tassi quasi da clientela normale, pur con storia negativa, grazie a rischio ridotto per banca.
Associazioni/Fondazioni antiusuraNon confidi, ma organismi (spesso di ispirazione religiosa o associazioni consumatori) che hanno convenzione MEF per garantire prestiti a soggetti a rischio usura. Operano similmente a confidi ma per famiglie e microimprese.– Ad esempio, Fondazione San Giuseppe Moscati a Roma, Fondazione Welfare Ambrosiano a Milano: valutano caso umano del protestato sovraindebitato e possono garantire prestito di rientro. – Procedura spesso più sociale: richiedono colloqui, verifica di impegno del debitore a migliorare comportamento finanziario (es. seguire educazione finanziaria). – Se concesso, prestito erogato da banche partner a tassi bassi (spesso <2%) e lunga durata. – Strada da tentare se si è proprio in situazione disperata ma meritevole (es. vittima di eventi sfortunati).

(Fonti normative: Art. 13 DL 269/2003 per confidi; DM 17/2018 MiSE; L.108/96 art.15-17 per fondi antiusura).

Canali informali: prestiti tra privati (familiari o soci) e vendite con patto di riacquisto

Quando le vie ufficiali risultano impraticabili, rimangono i canali informali di finanziamento. Il più comune è il prestito tra privati familiari o amici: ad esempio un parente che presta del denaro al lavoratore autonomo in difficoltà. Questa soluzione può essere l’unica realisticamente disponibile se nessuna banca o istituzione concede credito. Naturalmente, si basa sulla fiducia personale e sull’affetto. Va però gestita con cautela per evitare di deteriorare i rapporti personali: è opportuno mettere per iscritto gli accordi (anche solo con una scrittura privata) e, se possibile, prevedere il pagamento di un piccolo interesse entro la soglia di esenzione fiscale (o in alternativa fare un comodato se è senza interesse). Attenzione legale: i prestiti tra familiari sono leciti e non necessitano di comunicazioni particolari, ma è bene documentare i trasferimenti (es. con bonifico con causale “prestito infruttifero”) per evitare che vengano confusi con movimenti di denaro di altra natura in possibili controlli fiscali. Laddove l’importo sia cospicuo, si può registrare la scrittura privata pagando l’imposta di registro (0,5%). Formalizzare evita anche malintesi futuri: pur essendo tra parenti, definire un piano di rimborso e rispettarlo è fondamentale per non rovinare relazioni.

Se il protestato ha soci o investitori informali interessati, un’altra via è farsi finanziare in conto capitale: ad esempio un amico immette soldi nell’attività, non come prestito ma come quota societaria, condividendo rischio e futuro utile. Così non c’è debito da rimborsare a breve (il socio attende dividendi). Questa è un’opzione se si trova qualcuno disposto a credere nell’impresa più che a volere indietro i soldi presto.

Un canale informale borderline è la vendita con patto di riacquisto (o patto di riservato dominio inverso): il debitore vende un suo bene (es. un’auto, un macchinario) a un privato ottenendo liquidità, e contestualmente quest’ultimo si impegna a rivenderglielo allo stesso prezzo (o leggermente maggiorato) entro una certa data. Di fatto è un prestito mascherato: la differenza di prezzo funge da interesse. Questa pratica è rischiosa: se il creditore non onora il patto di rivendita, il debitore potrebbe perdere per sempre il bene e dover intraprendere una causa difficile per dimostrare il patto (spesso non scritto chiaramente, perché il patto leonino di restituire a prezzo fisso un bene venduto può essere considerato nullo). Inoltre, se la maggiorazione di prezzo è eccessiva, può configurare usura. In alcuni casi storici, gente in disperazione “vende” la casa o altri beni a conoscenti con l’accordo di ricomprarla poi, ma se non riescono in tempo perdono la casa. Quindi, da usare solo con persone di estrema fiducia e magari con contratti notarili fatti bene (ad es. vendita con patto di riscatto, previsto dal Codice Civile art. 1500, che però ha termine max 5 anni).

Una forma più regolare è il sale & lease-back immobiliare con patto di riacquisto: vendi l’immobile a una società di leasing e poi hai diritto di ricomprarlo a un prezzo prefissato. Tuttavia, questo è un contratto sofisticato e costoso, poco accessibile all’individuo comune.

Prestito su pegno (già trattato in garanzie reali) può considerarsi in parte informale, in quanto vi partecipano anche privati (nelle aste). Ma l’abbiamo coperto sopra.

Crowdfunding ed equity crowdfunding: forme alternative seminformali. Un autonomo protestato potrebbe lanciare una campagna di crowdfunding per raccogliere fondi (donazioni) per il suo progetto/negozio – se ha una storia che smuove solidarietà, chissà. Oppure un equity crowdfunding se decide di costituire una società e vendere quote a investitori online. Queste strade sono percorribili – richiedono però un buon marketing e un progetto attraente per la folla. Non sanano il passato creditizio ma portano fondi freschi.

Riassumendo i consigli su canali informali:

  • Se si ricorre a parenti e amici, mantenere la professionalità: concordare importi, tempi e preferibilmente interessi modici (se zero, ok, ma spesso chi presta a lungo preferisce un minimo per inflazione). Rispetto assoluto dei patti per non nuocere ai rapporti.
  • Non promettere oltre le proprie possibilità solo per ottenere soldi da conoscenti: finire con un doppio fallimento (finanziario e relazionale) è l’ultima cosa. Meglio la franchezza: “mi serve X, potrò restituire Y al mese, con Z di interesse”.
  • Attenzione a non ricadere nell’usura: se un sedicente conoscente offre contanti con interessi altissimi fuori mercato, di fatto è un usuraio. Spesso gli usurai iniziano come “amici” che aiutano. Riconoscerli: se chiedono tipo 10% al mese, o cambiali a vuoto di importi maggiori, scappare. Meglio rivolgersi alle autorità (ci sono fondi antiusura, come detto).
  • Se si ha un bene di valore, considerare venderlo temporaneamente per salvarsi – ma farlo in modo che non porti guai legali. Ad esempio, vendere un’auto a un amico con diritto di prelazione a ricomprarla: meglio un accordo scritto dal notaio depositando i soldi in escrow, etc. Sono meccanismi costosi, spesso conviene vendere e basta e poi se ne riparla quando si starà meglio.
  • Un protestato che dispone di contante nascosto (capita che qualcuno abbia risparmi non su conti per paura di pignoramenti) dovrebbe valutarne l’impiego: forse conviene usarli per saldare i debiti e fare riabilitazione piuttosto che tenerli sotto il mattone. Anche questa è una forma informale di rifinanziamento (autorifinanziamento).
  • Infine, se si intravvede l’impossibilità di risalire per via di debiti, si ritorna all’opzione legale (sovraindebitamento). Sempre meglio questo che legarsi a vita a prestiti di fortuna.

Tabella 11: Soluzioni informali – pro e contro rapidi

Soluzione informaleVantaggi & noteRischi & limiti
Prestito da familiari/amiciRapido, fiduciario, spesso senza interessi o con interessi simbolici (19% detraibili per chi presta). – Flessibilità di rimborso (possono pazientare se vi fidano). – Nessuna burocrazia né segnalazione in banche dati.Potenziale conflitto familiare se si ritarda o non si rimborsa. – Possibile contestazione fiscale per trasferimenti non giustificati (meglio fare scrittura privata). – Di solito importi limitati (si dipende dalle possibilità altrui).
Soci o investitori privati– Immettono capitale di rischio: nessun rimborso fisso, alleggeriscono la pressione finanziaria. – Possono portare competenze e network oltre ai soldi.– Si perde quota di proprietà o controllo dell’attività. – Trovare investitori richiede un progetto con potenziale; protesti pregressi possono spaventarli a meno di rapporto personale forte.
Vendita con patto di riscatto– Permette di monetizzare temporaneamente un bene mantenendo la speranza di riaverlo. – Se formalizzata con atto notarile (patto di riscatto entro tot anni), regola gli obblighi chiaramente.Altamente rischiosa: se non si riesce a riacquistare nei termini, il bene è perso. – Possibili abusi: l’acquirente potrebbe sfruttare cavilli per non vendere indietro. – Morale: è vendere il gioiello di famiglia per soldi liquidi, va ponderato se quell’asset era essenziale (casa?).
Crowdfunding / raccolta fondi– Se il progetto ha una componente sociale o innovativa, si possono ottenere donazioni o pre-vendite di prodotti. – Equity crowdfunding: se convincente, piccoli investitori investono in equity (non debito).– Non adatto a emergenze di liquidità immediata: richiede tempo, marketing e non garantisce esito. – Nel crowdfunding reward: devi spesso dare ricompense (prodotto, servizio) ai sostenitori, comporta costi. – Nel equity: nuovi soci, diluizione, e necessità di rendicontare.
Prestiti occulti/usurai (da evitare)– Apparentemente l’“amico dell’amico” offre subito contanti senza burocrazia. Ma…Tassi usurari, ciclo vizioso di debiti crescenti. – Metodo di recupero spesso violento o ricattatorio. – Conclusione: Meglio rivolgersi a forze ordine e fondi antiusura se tentati da queste offerte.

In definitiva, i canali informali possono tamponare situazioni nel breve termine, ma non offrono una soluzione strutturale. È opportuno utilizzarli solo come ponte verso il risanamento definitivo (es. un prestito da parenti per pagare i creditori e riabilitarsi, per poi tornare nel circuito formale). Il ritorno alla normalità finanziaria rimane l’obiettivo finale.

Profili fiscali e tributari dei finanziamenti ai protestati

Nell’affrontare nuovi finanziamenti – siano essi bancari, agevolati o tra privati – il lavoratore autonomo protestato deve considerare anche gli aspetti fiscali collegati. Questi possono incidere sia durante la fase di ottenimento del credito sia nella successiva gestione e nel rimborso. Di seguito esaminiamo i principali profili tributari:

Tassazione dei contratti di finanziamento

In Italia le operazioni di finanziamento scontano un particolare regime di imposizione indiretta. In generale, i contratti di mutuo e di finanziamento scontano imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, ma per i finanziamenti a medio-lungo termine erogati da banche e intermediari vi è la possibilità di optare per la cosiddetta imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/1973. Tale imposta, disciplinata dagli artt. 15-20 del DPR 601/73, consente di pagare in luogo delle imposte ordinarie (registro 3%, bollo, ipotecaria 2%, catastale 1%, tasse concessioni) un’unica imposta proporzionale ridotta. L’aliquota ordinaria è lo 0,25% dell’ammontare del finanziamento erogato, se il finanziamento è a medio-lungo termine (durata superiore a 18 mesi) ed è erogato a soggetti esercenti attività d’impresa (o destinato a prima casa). Ad esempio, un mutuo di €100.000 per l’impresa di un autonomo sconta €250 di imposta sostitutiva, invece di dover pagare imposta di registro, di bollo su ogni rata, etc. Questa è un’agevolazione fiscale che rende meno oneroso contrarre finanziamenti. Nota: se il finanziamento è legato ad acquisto immobiliare, l’aliquota varia: per mutui prima casa l’imposta sostitutiva è 0,25%, per mutui su seconde case è 2%.

Le banche di norma optano per l’imposta sostitutiva su praticamente tutti i prestiti oltre 18 mesi (dal 2013 è diventato regime opzionale, prima era automatico). Ciò significa che, ad esempio, un microcredito di 7 anni erogato da una banca avrà applicato lo 0,25% di imposta sostitutiva sull’importo – che la banca di solito addebita al cliente come spesa iniziale. Prestiti personali, cessioni del quinto e finanziamenti al consumo in genere usufruiscono anch’essi di tale regime agevolato (la norma li include espressamente: finanziamenti di qualsiasi durata relativi a settori produttivi ex art.16, quindi interpretato estensivamente alle operazioni di credito). In pratica, il protestato che ottiene un nuovo finanziamento bancario a medio termine pagherà solo una piccola imposta percentuale invece di decine di euro di bolli su estratti conto e registro su ogni atto. Ad esempio, su un prestito di €20.000 pagherà €50 imposta sostitutiva (0,25%) e non avrà bolli su rate (che sarebbero 2€ a rata su 60 rate = 120€). Ciò è positivo.

Attenzione però: se il finanziamento fosse di breve termine (≤18 mesi) – es. un anticipo fatture rinnovato trimestralmente – non rientra in imp.sostitutiva; in tal caso, ogni volta che il contratto viene formalizzato, scattano imposta di registro (0,5% sulle linee di credito con uso) e bolli su gli eventuali documenti contabili. In pratica, operazioni di breve sono meno “efficienti” fiscalmente.

Per i prestiti tra privati (familiari, soci) non c’è imposta sostitutiva perché quella è riservata a soggetti finanziari. Tali prestiti scontano in teoria l’imposta di registro del 3% sulle somme date a mutuo se il contratto è registrato. Tuttavia, la registrazione non è obbligatoria per scritture private di prestito non formate per atto pubblico (lo diventa solo in caso d’uso). Molti prestiti infruttiferi tra privati non vengono registrati e quindi non pagano imposte (il fisco li tollera se genuini, ovviamente devono essere tracciabili per non incorrere in problemi di antiriciclaggio).

In caso di cambiali (prestiti cambializzati o finanziamenti infruttiferi formalizzati con cambiali tra parenti): le cambiali scontano una imposta di bollo del 12‰ (1,2%) sul valore facciale. Di solito la paga chi emette la cambiale. È un costo non trascurabile: su €10.000 in cambiali, sono €120 di bolli. Ma va assolutamente pagato, altrimenti la cambiale non è titolo esecutivo e c’è anche sanzione. Se nel prestito tra privati usate cambiali per formalizzare, mettete i bolli regolari.

Conclusione pratica fiscale contratti: fortunatamente il regime italiano di imposizione sui finanziamenti è vantaggioso, specie per imprenditori: l’aliquota 0,25% è ben inferiore all’IVA e ad altre imposte indirette. Ad esempio, se il protestato utilizza il microcredito di €25k, pagherà €62,50 di imposta sostitutiva, irrilevante rispetto ai benefici. In passato, quando questi finanziamenti erano esenti ex art. 18 DPR 601 per PMI, c’era uno 0% di imposta – oggi quell’esenzione è abolita, ma l’aliquota ridotta rimane. Quindi il peso fiscale sul capitale ottenuto è minimo.

Deduzione degli interessi passivi e oneri finanziari

Passando al profilo delle imposte dirette (IRPEF, IRES), rileva come vengano trattati gli interessi pagati sui finanziamenti e gli altri costi connessi (commissioni, spese istruttoria, premi assicurativi legati al finanziamento).

Per un lavoratore autonomo o imprenditore individuale, gli interessi passivi sui finanziamenti utilizzati per la propria attività sono deducibili dal reddito professionale o d’impresa. Bisogna distinguere due casi:

  • Se l’autonomo è un professionista (reddito di lavoro autonomo, art. 53-54 TUIR): le regole fiscali prevedono che siano deducibili “le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione” (art. 54 TUIR). Gli interessi passivi su un prestito contratto per esigenze dello studio professionale (es. acquisto attrezzature, liquidità per pagare collaboratori) rientrano tra le spese inerenti e sono deducibili integralmente dal reddito professionale nell’anno in cui sono pagati (criterio di cassa). Non c’è un limite quantitativo specifico nella normativa per i professionisti, salvo il generale principio di inerenza e congruità. Quindi un avvocato protestato che ottiene un prestito per rimettere in piedi lo studio potrà dedurre gli interessi dalle parcelle incassate, riducendo il reddito imponibile.
  • Se l’autonomo è un imprenditore (reddito d’impresa, art. 55 e segg. TUIR) – ad esempio artigiano, commerciante con ditta individuale – allora gli interessi passivi rientrano nelle regole generali di deducibilità per le imprese. Per le imprese individuali e società di persone, l’art. 61 TUIR (nel 2024 abrogato e confluito in art. 96?) prevedeva alcuni limiti agli interessi su prestiti contratti per acquisto di immobili diversi dall’immobile strumentale. Ma al di là di casi particolari, la regola principale oggi è l’art. 96 TUIR: tuttavia, l’art. 96 sul limite del 30% EBITDA agli interessi passivi si applica solo ai soggetti IRES (società di capitali). Le imprese individuali e società di persone non sono soggette a tale limitazione (lo conferma la Circolare AE 19/2009: “il limite del 30% non si applica ai soggetti IRPEF in contabilità ordinaria”, ergo deducono integralmente salvo casi speciali). Quindi l’imprenditore individuale, anche se in contabilità semplificata, deduce tutti gli interessi relativi all’attività.

C’è un’eccezione: per i contribuenti forfettari (regime forfettario ex L. 190/2014), che molti autonomi piccoli usano, non è possibile dedurre analiticamente nessun costo (se non contributi INPS). Ciò significa che se il protestato è in regime forfettario, gli interessi sul finanziamento non ridurranno il suo reddito imponibile, perché tanto il reddito è calcolato con un forfait di costi. Ad esempio, un artigiano in regime forfettario con coefficiente 67% sui ricavi, anche se paga €1.000 di interessi l’anno, continuerà a essere tassato sul 67% dei ricavi senza ulteriore deduzione. Quindi, paradossalmente, il regime forfettario semplificato può penalizzare chi ha molti oneri finanziari. Se tali oneri sono ingenti, potrebbe convenire passare alla contabilità semplificata ordinaria per dedurli. Questo va valutato con un fiscalista.

Riguardo alle commissioni bancarie e spese legate al finanziamento: anch’esse sono deducibili come spese d’esercizio (interessi e oneri assimilati). Ad esempio, la commissione del confidi, o i premi di assicurazione sul credito (es. polizza cessione quinto), se l’operazione è riferita all’attività d’impresa, sono deducibili (nel limite di competenza o di cassa a seconda del regime contabile). Se invece sono costi legati a un prestito personale per scopi non professionali, allora no.

Esempio: Mario, idraulico, ottiene un microcredito €20k al 7% su 7 anni. Pagherà circa €1.400 di interessi all’anno inizialmente. Essendo in contabilità semplificata come ditta individuale, potrà dedurre quell’€1.400 dal reddito d’impresa, risparmiando ad aliquota marginale IRPEF ~27-43%. In 7 anni avrà dedotto e risparmiato su una buona parte di interessi. Se invece Mario fosse forfettario, nulla da dedurre.

E per interessi su prestiti tra privati? Se l’autonomo riceve un prestito da un familiare e gli paga interessi, fiscalmente quell’interesse:

  • Non è deducibile per lui se il prestito è considerato extra-attività (es. il genitore gli presta soldi a titolo personale per aiutarlo a pagare debiti). Se però li immette in attività e li contabilizza come finanziamento infruttifero con interesse, potrebbe dedurli come spesa d’impresa – ma attenti: se il parente non li dichiara come reddito di capitale (il family lending non formalizzato sfugge, ma se c’è interesse l’Agenzia potrebbe contestare).
  • Il familiare che percepisce interessi dovrebbe dichiararli come “redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva 26%” (ma se non c’è sostituto d’imposta che li applichi, è complicato; se è un contratto privato registrato con interesse, in teoria l’interesse incassato è reddito imponibile IRPEF per il percettore).

In pratica, la maggior parte dei prestiti familiari è infruttifera per evitare complicazioni.

Trattamento fiscale di contributi e garanzie pubbliche:

  • Se ottengo un contributo a fondo perduto (es. Resto al Sud 50% a fondo perduto), quel contributo non è tassato come ricavo se è “in conto capitale”. L’Agenzia Entrate ha chiarito che i contributi per nuovi investimenti possono essere esclusi dal reddito (ex art. 88 c.3 TUIR) oppure se imputati a conto economico, c’è la possibilità di detassazione con riserva. Comunque Resto al Sud e simili furono normati come esenti. Ad esempio, contributi Covid erano esenti. In genere i contributi pubblici finalizzati a spese specifiche non concorrono al reddito, ma riducono semmai il costo deducibile correlato.
  • Le garanzie pubbliche (Fondo PMI, confidi) non generano di per sé ricavi o costi per l’impresa: la commissione del confidi è deducibile e la garanzia pubblica essendo gratuita non rileva. Se scatta la garanzia (insolvenza, Stato paga debito), attenzione: l’importo corrisposto dal Fondo a favore della banca costituisce per il debitore un nuovo debito verso lo Stato (surroga). Se poi in un concordato quel debito viene condonato, può esserci imposizione come sopravvenienza attiva? Fortunatamente, il Codice della crisi prevede esenzione d’imposta per le esdebitazioni omologate. Quindi in un fresh start i debiti cancellati non generano reddito imponibile.

Usura e deducibilità: se per assurdo uno pagasse interessi usurari a un usuraio, quegli interessi non sarebbero deducibili (oltre che illegali). Ma speriamo non arrivino a dedurli in dichiarazione.

IVA su interessi: In UE, i prestiti e relativi interessi e commissioni finanziarie sono esenti IVA (art. 10 DPR 633/72). Ciò significa che la banca non applica IVA sugli interessi (quindi lui paga interessi netti). Non può neanche detrarre IVA su eventuali costi di servizio, ma di solito la banca non addebita proprio IVA. Il confidi se fattura commissione, quella commissione è esente IVA (garanzie sono operazioni finanziarie). Quindi nessun aggravio IVA per i costi finanziamento.

Imposta sulle donazioni: se un parente decide di condonare il prestito all’autonomo (trasformandolo in regalo), formalmente c’è donazione. Donazioni tra genitori-figli sotto soglia 1 mln non pagano imposta. Ma conviene formalizzare con atto notorio per sicurezza.

Gestione fiscale in caso di default o riduzione del debito

È il caso opposto: se i debiti vengono ridotti o cancellati, vi possono essere conseguenze fiscali:

  • Se la banca rinuncia a parte del credito (remissione di debito): per un imprenditore questa di regola genera una sopravvenienza attiva tassabile (art. 88 TUIR), tranne se avviene in una procedura concorsuale o concordataria. Nel piano del consumatore o accordo di ristrutturazione omologati, la legge prevede espressamente che le riduzioni dei debiti non costituiscono reddito imponibile per il debitore (art. 88 co.3 lett. e) TUIR esenta esdebitazioni da procedure). Quindi se un protestato ottiene uno stralcio con la banca privato, in teoria quell’importo sarebbe tassabile come ricavo straordinario. Tuttavia, spesso i protestati sono persone fisiche non in contabilità ordinaria: se è persona fisica fuori esercizio d’impresa, la remissione di debito non genera reddito IRPEF (non è reddito tassabile, la Cassazione la considera fattispecie fuori campo). Se invece è ditta individuale, e la banca abbuona €10k su un finanziamento, quelli sarebbero sopravvenienza attiva imponibile IRPEF, salvo integrarlo in un accordo ex L.3/2012 che li rende esenti.
  • Se entra in liquidazione del patrimonio L.3/2012 e ottiene esdebitazione, è esente da tassazione per legge (art. 14-terdecies, le esdebitazioni del sovraindebitato persona fisica non producono effetti ai fini IRPEF).
  • Quindi, in sintesi: il protestato che riduce i debiti fuori da procedure deve valutare possibili imposte sulle rinunce. In pratica, però, casi di banche che rinunciano fuori procedure sono pochi (preferiscono vendere NPL).
  • Le spese legali legate a ristrutturazione debiti sono deducibili se inerenti (es. parcella avvocato per piano L.3/2012: sì, inerente all’attività? Dubbio se persona fisica no, se impresa sì).

Caso cessione del quinto per soggetti IRPEF: la cessione del quinto per un dipendente produce interessi che la banca già trattiene a fonte (no, la banca versa netto e il dipendente paga rate con interessi esenti IVA). Il dipendente non può dedurre nulla. L’assicurazione rischio vita su cessione invece se ha nominativo il dipendente come contraente, non detraibile (è un’assicurazione creditore-beneficiario, quindi non la dichiara il debitore). Null’altro.

Fiscalità confusa: un protestato potrebbe essere tentato di “saltare” il fisco per far quadrare i conti (evadere per risollevarsi). Bisogna avvertirlo: se cerca nuovi prestiti, le banche guardano anche la sua compliance (Equitalia etc.). Un carico fiscale esagerato arretrato appare come “sofferenza con erario” che peggiora l’affidabilità. È opportuno contestualmente attivare piani con Agenzia Entrate Riscossione per dilazionare cartelle (ci sono piani fino 72-120 rate). Tali rate per fortuna non compaiono in CRIF ma compaiono in DURC (per aziende con dipendenti). Quindi, portare in regolarità contributiva e fiscale l’attività aiuta nelle pratiche (molti bandi chiedono DURC ok).

Tabella 12: Trattamento fiscale – vari tipi di finanziamento

Tipo di finanziamentoImposte indirette sul contrattoDeduzione interessi/costi (soggetti IRPEF)Note fiscali particolari
Prestito bancario (oltre 18 mesi)Imposta sostitutiva 0,25% sull’importo erogato (opzione banca). Copre registro, bollo, ipotecarie. Se garantito da ipoteca prima casa: 0,25%; altra ipoteca: 2%. Cessioni del quinto: assimilate a consumo, ma banche optano comunque per 0,25%.Imprenditore/professionista: interessi passivi deducibili integralmente (no limite 30% per sogg. IRPEF). Commissioni bancarie e oneri accessori deducibili (in base competenza/cassa). Forfettario: nessuna deduzione specifica (costi forfettari). Privato consumatore: interessi non deducibili (salvo mutui casa, non il caso qui).Banche non applicano IVA su interessi (operazioni esenti). Bollo su estratti c/c rate non dovuto se imp.sostitutiva applicata. Se prestito ristrutturato con rinuncia banca: per ditta soggetta a tassazione salvo accordo procedura concorsuale (esdebitazione esente).
Microcredito agevolatoIn quanto finanziamento bancario >18 mesi: stessa 0,25% (ENM indica espressamente imp.sost. 0,25% applicata). Nessuna imposta bollo su tutoraggio perché è servizio gratuito.Come sopra: se ditta/prof deduce interessi. Spese di tutoraggio gratuite (nessun costo). Eventuale fondo servizi pagato da ENM, non incide su beneficiario.Contributo pubblico ricevuto in forma di tasso agevolato implicito o eventuale quota fondo perduto: in genere escluso da reddito (leggi bilancio definiscono esenzione). Verificare bando: RestoSud contributo è esente imposte.
Prestito confidi (garantito)Finanziamento bancario quindi imp.sost. 0,25%. Commissione confidi: esente IVA (servizio garanzia finanziaria). Spesso prelevata a monte sul prestito (riduce netto erogato).Commissione confidi deducibile (costo bancario); interessi deducibili come al solito. Eventuale versamento a fondo rischi confidi (capitale sociale) non è costo deducibile (partecipazione attiva).Se confidi escusso (paga al posto tuo) e poi remissione, potrebbe configurarsi sopravvenienza attiva esente se in conciliazione di crisi (altrimenti imponibile, ma confidi di solito rivuole i soldi).
Prestito da privato (infruttifero o fruttifero)Se registrato: imposta di registro 3% sull’importo mutuato (ma se infruttifero tra parenti stretti, spesso non registrano). Se con cambiali: bollo 12‰ su ciascuna. Se non formalizzato scritto: nessuna imposta immediata, ma trasferimenti di denaro andrebbero giustificati se >€5k cash (antiriciclaggio).Se infruttifero: nessun interesse, quindi niente da dedurre. Se fruttifero: per debitore impresa, interessi teoricamente deducibili se utilizzati nell’attività (ma raro scenario). Per creditore privato, interessi sono redditi di capitale soggetti a 26% da autoliquidare (spesso ignorato).Se prestito >€donazione travestita: se condonato poi, potrebbe configurare liberalità < soglia franchigia (no imposte se parenti entro 1 mln). Meglio formalizzare come donazione eventualmente (no tasse fino soglie). Prestito familiare infruttifero va preferito per semplicità e evitare contestazioni fiscali su interessi non dichiarati.
Cessione del quintoImp.sostitutiva 0,25% su contratto di prestito (banca la opta). Imposta di bollo su attestato di quota cedibile (esente se allegato contratto in imp.sost.). Assicurazioni obbligatorie: polizza vita esente imposta (contr. assicurativo), premio incluso nel TAEG.Per il lavoratore dipendente (o pensionato) cedente: interessi e premi assicurativi non deducibili (sono spese personali di finanziamento consumo). Per un autonomo che si fa assumere ad hoc: il costo di rimborso cessione è come trattenuta stipendio, non entra in contabilità impresa (salario al netto). Nessun riflesso fiscale sulla sua ditta.Gli interessi sulla cessione, se per acquisto di beni relativi a impresa, non sono deducibili dall’impresa (perché il prestito è intestato persona fisica). Cuneo fiscale: il datore anticipa ma poi recupera dalla retribuzione, neutro per datore. Assicurazione vita su cessione: non detraibile dal cedente (non è finalità detraibile).
Prestito cambializzatoCambiali emesse: bollo 12‰ obbligatorio. Nessun registro. Se mediatore richiede “spese pratica” in contanti: quello è fuori legge spesso (non fatturato).Se impresa contabilizzasse formalmente il prestito (poco probabile, data informalità): interessi sulle cambiali deducibili (ma speso TAN usuraio, l’AdE non dice nulla, ma se riconosciuti contrattualmente li deduci, entro soglia penalmente lecita). In realtà, il creditore di solito è privato o società estera, non esige fatturazione interessi.Se interessi superano soglia usura: il debitore potrebbe non doverli pagare (nulli) e quindi manco dedurli. Ma se li ha pagati non può “dedurre usura” in dichiarazione (sarebbe autodenuncia di atto illecito). Praticamente i cambializzati restano su un piano grigio, raramente riflessi in contabilità ufficiale.
Concordato/EsdebitazioneDebiti cancellati in procedure di sovraindebitamento: non tassabili (esclusi da reddito). Es. persona fisica esdebitata: nessuna tassazione su debiti annullati, confermato da DRE e Cass. Debiti fiscali annullati da piano ristrutt.: pure esenti ex art.88.Se in futuro il protestato torna a utile e vuole dedurre eventuali perdite pregresse: persona fisica no “perdite fiscali” riportabili. Società soggetta? Non nostro focus qui.

(Fonti: TUIR art. 54, 61, 96; DPR 633/72 art. 10; DPR 601/73 art.15-20; Cass. 3979/2021 su esdebitazione ecc.)

FAQ – Domande frequenti

  • D1: Essere protestato significa che non potrò mai più ottenere finanziamenti?
    R1: No. Il protesto è certamente un grave handicap, ma non è una condanna a vita. Molto dipende da come reagisci: se hai già pagato quanto dovuto e ottieni la cancellazione o riabilitazione del protesto, col tempo le banche vedranno migliorare il tuo profilo. Anche senza riabilitazione formale, dopo 5 anni il protesto sparisce dai registri. Inoltre esistono strumenti appositi (microcredito, fondi di garanzia) pensati per ridare accesso al credito a chi è rimasto escluso. Dovrai magari accettare condizioni più onerose o fornire garanzie aggiuntive (es. un garante, un pegno), ma non è impossibile tornare finanziabile. Chiaro che finché il protesto è “fresco” (meno di 1-2 anni) le banche tradizionali difficilmente rischieranno senza garanzie solide. In quel periodo conviene concentrarsi sul risanare la reputazione – pagare debiti, fare riabilitazione – e usare canali alternativi come confidi o microcredito.
  • D2: Quali passi devo fare subito dopo essere stato protestato per migliorare la situazione?
    R2: In ordine: 1) Salda il debito protestato il prima possibile. Solo pagando potrai poi chiedere la cancellazione o almeno la riabilitazione. 2) Chiedi la cancellazione alla Camera di Commercio se hai pagato entro 12 mesi (per cambiali), altrimenti dopo 1 anno presenta ricorso in Tribunale per riabilitazione. 3) Conserva le prove dei pagamenti e del decreto di riabilitazione ottenuto. 4) Controlla le banche dati creditizie (CRIF, Experian, Cerved): trascorsi i termini massimi (12-36 mesi a seconda dei casi) verifica che le segnalazioni negative siano state cancellate. Se no, invia istanze di rettifica. 5) Evita nel frattempo di accumulare ulteriori segnalazioni (paga regolarmente le utenze, eventuali finanziamenti residui, ecc., così crei qualche dato positivo). 6) Se la banca ti ha segnalato a Centrale Rischi Banca d’Italia, e hai pagato, assicurati che risulti “sofferenza chiusa” e attendi 36 mesi perché non sia più visibile. 7) Se il protesto è ingiusto (per errore o mancato preavviso), valuta con un legale un’azione di opposizione per farlo annullare e chiedere danni. In sostanza: prima pulisci ciò che puoi pulire, poi presentati a chiedere nuovo credito.
  • D3: Mi serve liquidità immediata ma ho uno storico pessimo: è consigliabile un prestito cambializzato?
    R3: Solo come ultimissima risorsa, con consapevolezza dei rischi enormi. Un prestito cambializzato può dare liquidità anche a protestati senza garanzie, ma ha tassi altissimi e zero tolleranza sul ritardo. Se salti anche una sola cambiale, tornerai a essere protestato di nuovo immediatamente e subire esecuzioni forzate (pignoramenti). Inoltre il mercato è pieno di truffatori e usurai: potresti finire per pagare anticipi a finti mediatori e non ricevere nulla. Quindi, sconsigliato salvo situazioni disperate dove quei soldi ti servono per evitare danni peggiori (es. per impedire il fallimento di un’attività). In tali casi, verifica attentamente il contratto: assicurati che il TAEG sia entro soglia usura (consulta i tassi soglia pubblicati trimestralmente dal MEF) e che l’operatore sia autorizzato OAM (albo mediatori). Fissa su carta ogni accordo. E decidi un piano di rimborso molto prudente: ad esempio, se chiedi €5k cambializzato, prendi cambiali di importo sostenibile e magari con un garante per spuntare tasso minore. Ma ribadisco: se hai alternative (garante, pegno, microcredito, cessione quinto), preferisci quelle.
  • D4: Ho avuto un protesto ma ora ho un lavoro da dipendente: posso ottenere un prestito?
    R4: Sì, se hai uno stipendio o una pensione puoi ricorrere alla cessione del quinto dello stipendio/pensione. La cessione è quasi “sicura” anche per chi ha protesti passati, perché il rimborso è garantito dal datore di lavoro/INPS direttamente. Finché sei assunto a tempo indeterminato (o determinato con durata cessione entro contratto) oppure percepisci pensione sopra la minima, potrai cedere fino al 20% al mese per ottenere un finanziamento. Le finanziarie non guardano eccessivamente la tua storia creditizia se la quota cedibile è confermata: la considerano un prestito a rischio basso (coperto anche da assicurazione). Quindi, paradossalmente, passare da autonomo a dipendente (o attendere la pensione) può “riabilitarti” agli occhi del credito attraverso la cessione del quinto. Chiaramente, la cessione ha i suoi costi e ti riduce lo stipendio mensile, ma è una soluzione concreta praticata da molti ex-protestati. Se non vuoi impegnare il tuo intero stipendio, potresti anche valutare prestiti delega (seconda cessione) o piccoli prestiti Inps se sei pensionato. Ma la cessione standard rimane la via maestra. Ad esempio, se prendi €1.200 netti al mese, potresti ottenere ~€20.000 in 10 anni cedendo €240/mese.
  • D5: Le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia (CRIF, Experian) quanto rimangono e come posso cancellarle?
    R5: I tempi massimi di conservazione delle informazioni negative nelle SIC private sono stabiliti dal Codice deontologico dei sistemi creditizi (Garante Privacy) e variano a seconda del tipo di dato. In generale: morosità di 1-2 rate poi sanate -> cancellazione entro 12 mesi dal regolarizzo; ritardi più gravi poi sanati -> 24 mesi; inadempimenti non sanati (sofferenze) -> 36 mesi dalla data in cui avrebbero dovuto chiudersi o dall’ultimo aggiornamento. Per i protesti su assegni e cambiali c’è un archivio separato (Registro informatico Protesti) con 5 anni di permanenza. Nelle SIC private, un protesto viene anche registrato come “evento negativo pubblico” e di solito è visibile per 36 mesi. Dopo tali termini, le società di credit scoring devono cancellare automaticamente i dati negativi – non serve richiesta, ma conviene controllare. Se passato il termine la segnalazione è ancora lì, puoi fare istanza di cancellazione allegando documenti (la normativa Privacy ti tutela).
    Quanto alla Centrale Rischi Banca d’Italia (che riguarda esposizioni > €5.000): una posizione a sofferenza (insolvenza conclamata) rimane visibile per 36 mesi dall’ultimo aggiornamento in cui risulta sofferenza. Dunque, dopo 3 anni dalla data di chiusura della sofferenza (o dalla sua rilevazione, se mai chiusa) non sarà più visibile nei report standard alle banche. Non c’è modo di accelerare se non per errore (in caso di illecito, puoi fare reclamo e se la segnalazione era illegittima farla rimuovere anche subito, magari con ricorso all’ABF o giudice).
    In breve: CRIF negativi spariscono entro al max 2-3 anni, protesto registro 5 anni, CR Banca d’It 3 anni. Nel frattempo puoi aggiungere una nota positiva (ad es. CRIF permette di inserire un commento che il debito è stato saldato, ma di solito tanto tolgono l’intera riga dopo tot tempo). Ricorda di controllare anche banche dati tipo Cerved e CR Banche di Italia. Quando chiedi nuovo credito, le finanziarie guarderanno soprattutto CRIF/Centrale Rischi e il Registro protesti. Riabilitare/cancellare protesto e attendere la pulizia delle SIC è la strategia migliore per ripresentarsi pulito.
  • D6: Ho ancora cartelle esattoriali e debiti fiscali: influiscono sulla possibilità di finanziamento?
    R6: Sì, in modo indiretto. Non esiste un “CRIF delle tasse”, ma le banche in fase istruttoria possono chiederti documenti come DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) se hai dipendenti, o comunque potrebbero valutare il tuo stato con l’Erario. Un protestato spesso ha anche arretrati fiscali; se questi comportano ipoteche di Equitalia su immobili o pignoramenti su conti, la banca li vedrà nelle visure e ne terrà conto. Inoltre, i confidi e il microcredito richiedono che tu sia in regola con contributi e tasse correnti (non puoi usare i prestiti per pagare tasse scadute di norma). Quindi è importante regolarizzare almeno in parte. Puoi chiedere la rateazione delle cartelle: con una dilazione attiva e pagata regolarmente, risulti “in bonis” e il DURC ti esce positivo (se paghi la prima rata). Le rateazioni Equitalia lunghe (fino a 72 rate standard, o 120 in casi gravi) ti permettono di abbassare il peso mensile del debito fiscale, il che giova sia al tuo flusso di cassa sia all’immagine verso banche. Ad esempio, se devi 10k di IVA, dilazionato in 5 anni fa ~€180/mese, sostenibile e nessuno ti iscrive ipoteca.
    In sintesi: sì, sistema anche i debiti fiscali per quanto possibile. Non serve saldare tutto subito (a volte impossibile), ma attiva piani di rientro. Le banche apprezzano la regolarità formale: un DURC regolare e niente pendenze “in sofferenza” con Stato fanno punteggio. Certi bandi pubblici, come Resto al Sud, richiedono di essere in regola con contributi previdenziali: avere quella ricevuta di dilazione farà la differenza tra ammissione o esclusione.
    Quindi aggiungi all’elenco: insieme a pagare fornitori e banche, paga le tasse correnti e metti in sicuro quelle passate con accordi. In caso tu abbia debiti fiscali enormi non sostenibili, considera che nelle procedure di composizione sovraindebitamento puoi includere anche il Fisco e ottenere stralci delle cartelle, con liberazione finale (cosa che prima era solo per fallimenti, ora anche persone). Questo fa parte della strategia integrata di risanamento. Un protestato ben difficilmente risorge se ignora la voragine fiscale: va affrontata parallelamente.
  • D7: Meglio aprire una nuova società a nome di un familiare “pulito” per ottenere credito, invece di cercare credito a mio nome protestato?
    R7: È una tentazione comune: “siccome io sono segnato, intesto tutto a moglie/figlio e faccio che la nuova attività chieda prestiti a loro nome”. Ci sono pro e contro. Pro: la nuova entità giuridica (es. srl intestata al familiare) partirebbe senza macchie, quindi banche e fornitori la valuteranno meglio inizialmente. Contro: stai spostando il problema su un altro, e potresti incorrere in questioni etiche e legali (una sorta di prestanome). Inoltre, se il familiare non è realmente coinvolto e competente nel business, il giochino regge poco: la banca può chiedere chi davvero manda avanti l’azienda e percepirà se è un escamotage. E se qualcosa va male, rischi di compromettere anche il credit score del familiare (lo coinvolgi in debiti insoluti, eventuali protesti a suo nome). Inoltre alcune linee di finanziamento agevolate (microcredito, fondi) guardano anche agli amministratori e soci: se tu rimani dietro le quinte come amministratore di fatto, potresti comunque emergere.
    Meglio piuttosto inserire un socio “pulito” in società con te, così da unire forze: magari tua moglie o un amico affidabile diventa socio e amministratore formalmente, e tu socio minoritario. La società può chiedere credito; tu compari comunque ma in minor rilievo. Questo può aiutarvi ad ottenere garanzie e fiducia (il socio garante col suo patrimonio). Dovete però fidarvi reciprocamente.
    In conclusione: non creare scatole fittizie solo per credito, a meno che la persona sia davvero disposta a impegnarsi e abbia ruolo. Molte banche valutano la continuità imprenditoriale: se notano che la nuova ditta X chiede soldi ma dietro c’è Tizio che aveva fatto fallire ditta Y (protesti su suo nome), non saranno ingenue. Potresti bruciarti anche la reputazione del familiare.
    Quindi consigliamo la strada trasparente: coinvolgi persone fidate come soci o garanti, ma non nascondere la polvere sotto il tappeto – le banche hanno memoria storica (vedi centrali allarmi, CR, etc.). Meglio dimostrare che hai affrontato e superato le difficoltà (pagando debiti, associandoti a persone solide) che fingere che non siano mai accadute intestando a terzi.
  • D8: Come posso convincere una banca a fidarsi di nuovo di me dopo un protesto?
    R8: Innanzitutto, presentandoti con i fatti compiuti: “sì ho avuto un protesto, ma ecco il decreto di riabilitazione, ecco la quietanza che ho pagato integralmente quel debito, ecco da allora due anni di attività senza incidenti”. Far capire che l’evento negativo è stato un episodio circoscritto e risolto. In secondo luogo, mostra un piano di business convincente: se chiedi un nuovo prestito, porta bilanci, proiezioni di fatturato, contratti futuri – fai vedere che i flussi di cassa futuri copriranno il debito. Le banche perdonano il passato se vedono un futuro redditizio. Terzo, metti sul tavolo garanzie: ad esempio “non ho ipoteche da offrire, ma ho il confidi XYZ disposto a garantirmi al 60%” oppure “posso far subentrare mia sorella come coobbligata, che ha un reddito stabile”. Questo allevia la paura di perdite. Quarto, dimostra la tua determinazione e disciplina attuale: ad esempio mostrando che negli ultimi 24 mesi hai pagato puntualmente fornitori e piccole linee (se hai ottenuto magari un prestito auto recente e lo paghi regolare, portalo come riferimento). Anche avere un conto corrente ben tenuto presso la banca conta: ad esempio, se sei da loro cliente e vedono che da 1 anno il tuo c/c è sempre in attivo, hai accrediti costanti e niente scoperti, è un segnale di miglioramento. Quinto, se parli con il direttore, spiega con onestà la causa del protesto (es. un cliente importante fallito che ti ha trascinato): umanizza la situazione, fai capire che non sei un “cattivo pagatore seriale” ma hai subito un incidente e hai imparato la lezione. Magari cita anche i rimedi che hai messo in atto per evitare che risucceda (es. “ora diversifico la clientela per non avere un solo grande debitore”).
    In sintesi, per convincere devi ricostruire fiducia: il protesto l’ha minata, tu devi far emergere elementi di fiducia nuovi (garanzie reali/personali, track record recente positivo, risoluzione del passato). Ci vuole tempo: è improbabile convincere subito dopo il protesto, ma già dopo 1-2 anni di condotta virtuosa le porte iniziano a risocchiudersi, soprattutto se facilitato da confidi o garanzie statali. Una piccola nota: se la prima banca non ti ascolta, prova con banche più piccole (BCC) o mediatori creditizi specializzati in PMI: a volte hanno più sensibilità per ascoltare la storia dietro i numeri.
  • D9: Quali fonti attendibili posso consultare per restare aggiornato su bandi e opportunità di finanziamento ad hoc (anche regionali)?
    R9: Per bandi nazionali: il sito di Invitalia (sezione incentivi) e del MIMIT (Ministero Imprese) hanno elenchi dei principali incentivi e relative normative. Anche il portale informativo di Unioncamere o di associazioni di categoria (Confartigianato, Confcommercio) spesso pubblicano news su bandi regionali. Per microcredito: il sito ufficiale microcredito.gov.it pubblica notizie e anche FAQ, normative. Per il Fondo di Garanzia PMI: fondidigaranzia.it e la sezione news MCC. Per confidi: consulta la tua associazione di categoria locale e il sito di Assoconfidi. Le Camere di Commercio spesso elencano bandi regionali attivi (es. il portale Unioncamere incentivi).
    Essendo protestato, tieni d’occhio anche normative su sovraindebitamento: il sito del Tribunale o OCC locale spesso ha vademecum.
    Infine, per segnalazioni creditizie: il sito di CRIF e il sito di Banca d’Italia (Centrale Rischi) offrono guide semplici per capire i propri diritti.
    Ah, e ricorda: il tuo commercialista o consulente può avere notizie di misure locali (es. la regione magari apre un microfondo e i commercialisti ricevono circolari). Quindi coinvolgi i tuoi consulenti, che conoscono la situazione e possono aiutarti a scannerizzare opportunità (anche in termini di convenienza fiscale).
  • D10: Vale la pena cercare di ottenere una carta di credito o piccolo prestito per “fare punteggio” e riabilitare il mio credit score?
    R10: Sì e no. Dopo un default, ricostruire uno storico positivo è utile, ma le opportunità di farlo sono poche. Le carte di credito tradizionali (a saldo o rateali) saranno difficili da ottenere per un protestato. Tuttavia, puoi iniziare con strumenti “sicuri”: ad esempio, una carta di credito prepagata con IBAN (non fa scoring ma almeno ti abitua a gestire), oppure un piccolo fido su conto corrente garantito (magari depositi 2000€ a pegno e la banca ti dà fido 2000€, così risulti affidato e poi lo usi e restituisci). Ci sono anche delle microlinee di credito fintech (es. linee buy now pay later, prestiti su piattaforme e-commerce) che se usate correttamente (cioè paghi le 3-4 rate puntuali) generano una segnalazione positiva. Attento però: un credit score si risana soprattutto con il tempo e l’assenza di nuovi eventi negativi. Quindi la priorità è non incorrere in ulteriori ritardi su qualsivoglia pagamento. Se riesci a farti dare un piccolo prestito (<€1000) da una finanziaria (ci sono app che danno microprestiti a chi ha conti regolari) e lo rimborsi bene, inserisci un buon record in CRIF. Non fare però troppe richieste insieme: molte interrogazioni visibili in CRIF senza esito peggiorano la percezione.
    Quindi, usare con saggezza piccoli crediti per generare dati positivi, no esagerare o finire in overdebiti. Un suggerimento: se hai cessione del quinto, quella di per sé non costruisce punteggio perché per la banca sei “costretto a pagare”, però se ne fai un’altra in futuro vedranno che la prima è andata bene (è un’informazione qualitativa).
    In conclusione: la miglior cura del credit score è la normalità – condurre l’attività generando incassi, pagando fornitori e bollette, non richiedere nuovo credito finché non strettamente necessario e lasciar sedimentare i dati negativi fino alla loro scomparsa. Poi, con un “record pulito” potrai tornare a fare richieste importanti. Nel frattempo, se proprio vuoi “coltivare punteggio”, fallo con importi modesti su strumenti controllabili e che non ti espongano a rischi di nuove sofferenze.

Conclusione

Essere un lavoratore autonomo protestato rappresenta senza dubbio una condizione sfidante, ma come abbiamo visto non preclude in modo permanente l’accesso al credito. Attraverso interventi di risanamento legale (cancellazione/riabilitazione dei protesti, piani di sovraindebitamento) e grazie agli strumenti finanziari dedicati (garanzie pubbliche, microcredito, confidi, cessione del quinto, ecc.), l’imprenditore o professionista può gradualmente ricostruire la propria reputazione creditizia e ottenere le risorse necessarie a proseguire l’attività.

Questa guida ha evidenziato le molteplici strade percorribili: dai tradizionali prestiti bancari garantiti da terzi o da beni, alle soluzioni alternative offerte dal fintech (social lending), fino ai finanziamenti agevolati promossi da Stato e Regioni. Per ciascuna opzione, è fondamentale valutare attentamente la sostenibilità e il rischio, magari con l’ausilio di professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, intermediari del credito).

Un messaggio di fondo è emerso: trasparenza e affidabilità riconquistata. Il lavoratore autonomo che affronta apertamente la propria situazione – regolarizzando il passato e dotandosi di piani e garanzie per il futuro – troverà nelle istituzioni finanziarie e negli enti di supporto un atteggiamento disposto al dialogo. Al contrario, tentare scorciatoie opache o continuare a operare ai margini può portare a un aggravarsi del circolo vizioso.

Oggi esistono in Italia strumenti normativi e finanziari per dare una “seconda opportunità” a chi, pur avendo subito una caduta creditizia, dimostra impegno nel rialzarsi. Il sistema giuridico con le procedure di esdebitazione e il sistema bancario con i fondi di garanzia e il microcredito riconoscono il valore del fresh start. Saperli utilizzare con cognizione di causa, come auspicabilmente farà il lettore di questa guida, è la chiave per tornare a crescere.

In conclusione, l’accesso al credito per un autonomo protestato è difficile ma non impossibile: richiede tempo, pianificazione e spesso l’aiuto di reti solidali (famiglia, associazioni, confidi). Ma con determinazione e il giusto supporto, anche quella che sembrava una macchia indelebile può sbiadire, e l’imprenditore può riprendere il proprio percorso di sviluppo. Essere segnalati o protestati non è una condanna a vita – con il supporto giusto puoi sistemare la tua posizione, difenderti legalmente e costruire il tuo rientro nel mondo del credito.


Fonti e riferimenti

Di seguito si riportano, suddivise per categoria, le principali fonti normative, prassi, pronunce giurisprudenziali, contributi dottrinali e siti istituzionali citati o consultati nella presente guida.

Fonti normative (leggi e regolamenti)

  • R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 – Approvazione della Legge Cambiaria (disciplina di cambiali e vaglia cambiari; artt. 45-66 sulle modalità di protesto cambiario).
  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 – Legge sugli assegni bancari (disciplina di emissione e protesto assegni; sanzioni per assegni senza provvista introdotte da L. 386/90).
  • Legge 12 febbraio 1955, n. 77 – Disposizioni sul protesto delle cambiali e degli assegni (prevede cancellazione protesto cambiale pagata entro 12 mesi; modificata da L. 235/2000).
  • Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disciplina antiusura. Art. 1 fissa tasso soglia usura; artt. 14-15 istituiscono i Fondi di prevenzione dell’usura per garanzie a soggetti a rischio.
  • Legge 18 agosto 2000, n. 235 – Modifiche alla L. 480/95 sui protesti. Ha introdotto l’art. 3-bis L.480/95 prevedendo la cancellazione automatica dei protesti dopo 5 anni.
  • D.M. 9 agosto 2000, n. 316 – Regolamento attuativo su Registro Informatico Protesti (Ministero Industria). Art. 11 conferma conservazione protesti per 5 anni dalla pubblicazione.
  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 – Testo Unico Bancario. Art. 111 (introdotto da D.L. 201/2011) definisce il microcredito imprenditoriale (importi max, divieti di garanzie reali). Art. 125 regola obbligo di valutazione del merito creditizio per credito ai consumatori (preavviso segnalazione).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 – Agevolazioni tributarie. Art. 15-20 disciplinano l’imposta sostitutiva sui finanziamenti (0,25% ordinaria).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – IVA. Art. 10, c.1, n.1-3 esenta da IVA le operazioni di finanziamento e relative prestazioni (interessi, garanzie).
  • D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) conv. L. 58/2019 – Ha elevato importi microcredito da €25k a €40k (+10k) e autorizzato MEF a modificare reg. microcredito.
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge Bilancio 2022) – Art. 1 commi 913-914: modifica art. 111 TUB, aumentando soglie microcredito a €75k/100k e ampliando platea.
  • D.M. 20 novembre 2023, n. 211 (MEF) – Regolamento MiSE/MEF 2023 su microcredito (modifica DM 176/2014): recepisce elevazione importi, elimina vincoli 5 anni P.IVA, consente garanzie reali per Srl. In vigore dal 12 gennaio 2024.
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) – Artt. 65-83 (Piani di ristrutturazione debiti del consumatore e accordi), Art. 262 (Liquidazione controllata) e 282-283 (Esdebitazione del debitore civile meritevole). Prevede esdebitazione immediata del sovraindebitato incapiente (fresh start) e dichiara non imponibili ai fini IRPEF le sopravvenienze attive da esdebitazione.
  • Legge 3/2012 (ora abrogata e confluita nel Codice crisi) – Disciplina sovraindebitamento previgente. Prevedeva che l’omologazione del piano del consumatore liberasse dai debiti residui senza tassazione (Agenzia Entrate circ. 19/2015).
  • D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 conv. L.25/2022 – Riforma Resto al Sud, estende età a 55 anni e aumenta contributo a fondo perduto 50%.
  • Legge 108/1996, art. 15 – Prevede che i contributi erogati dal Fondo antiusura a banche/Confidi per garanzie non siano soggetti a imposte (natura di garanzia pubblica).
    (Norme consultabili su Gazzetta Ufficiale; riferimenti ai commi specifici come da fonti citate.)

Prassi amministrative e operative

  • Codice di deontologia sui Sistemi di Informazione Creditizia (Garante Privacy) – Regolamento per gestione dati creditizi negativi. Stabilisce termini massimi di conservazione (12-24-36 mesi) e obbligo di preavviso 15gg prima di segnalazione. Ultima versione: Provvedimento n. 163 del 12/09/2019.
  • Banca d’Italia – Centrale dei Rischi: Istruzioni – Circolare n. 139/1991 e aggiornamenti. Chiarisce tempi di mantenimento dati CR (36 mesi) e modalità di segnalazione. FAQ Bankitalia: “Gli intermediari possono consultare CR al massimo per ultimi 36 mesi”.
  • Circolare Mediocredito Centrale n. 1/2025 – Istruzioni vigenti Fondo Garanzia PMI su microcredito. Conferma garanzia 80% fino €50k, 60% oltre e gratuità garanzia. (Pubblicata sul sito fondidigaranzia.it)
  • Circolare Agenzia Entrate 19/E del 8/07/2005 – Chiarimenti su imposta sostitutiva finanziamenti 0,25%. Conferma ambito applicazione (anche su finanziamenti di qualsiasi durata per settori art.16 DPR 601) e modalità opzione.
  • Circolare Agenzia Entrate 34/E del 20/10/2022 – Esdebitazione debitore incapiente: conferma non imponibilità sopravvenienze attive da annullamento debiti in procedure sovraindebitamento (art. 14 CCII). Richiama art.88 co.3 lett. e) TUIR.
  • Circolare Min. Sviluppo Economico 74522/2016 – Istruzioni operative microcredito 2015. Specifica requisiti ambiti soggettivi e finalità microcredito (dipendenti max 5/10, esclusa ristrutturazione debiti).
  • Linee guida Ente Nazionale Microcredito 2022 – Manuale operativo tutor. Illustra elevazione massimali da 2022 e ruolo tutor.
  • Protocollo d’intesa ABI-Invitalia 2017 – Procedura Resto al Sud: prevede valutazione banca successiva a delibera Invitalia. Le banche aderenti s’impegnano a non rifiutare se non per gravi motivi. (Non pubblicato, info da Invitalia).
  • Massimario Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Numerose decisioni su segnalazioni senza preavviso illegittime. E.g. ABF Roma dec. 13030/2019: omesso preavviso = segnalazione illegittima, diritto a cancellazione e risarcimento.
  • Risoluzione Agenzia Entrate 77/E/2020 – Chiarisce che contributi a fondo perduto Covid non tassabili. (Per analogia i contributi Resto al Sud considerati c/impianti, non tassati).
  • Guide informativo-istituzionali:
    • Guida “Centrale dei rischi in parole semplici” (Banca d’Italia, 2020) – spiega segnalazioni e tempi di conservazione.
    • Manuale “Microcredito imprenditoriale” (Unioncamere 2021) – illustra requisiti nuovi: aumenti importi a €75k, etc..

Giurisprudenza (sentenze e ordinanze)

  • Cassazione Civile, Sez. I, ord. 13 dicembre 2021, n. 39769 – Stabilisce che la segnalazione in centrale rischi senza preavviso al debitore è illegittima e va rimossa. Conferma obbligo art. 125 TUB per crediti consumo.
  • Cassazione Civile, Sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252 – Riconosce che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere provato anche per presunzioni (peggioramento affidabilità commerciale). Quindi ammette risarcimento danno da perdita chance di credito, purché motivato.
  • Cassazione Civile, Sez. Unite, sent. 4485/2018 – Sul punto: il protesto non è diffamazione di per sé, ma se illegittimo può dare luogo a risarcimento per danno reputazionale (non citata sopra ma rilevante in contenziosi).
  • Tribunale di Bari, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2023, n. 4076 – Caso in nota dottrinale: garante non informato, protesto CR scorretto, Tribunale riconosce risarcimento danno non patrimoniale al garante (danno reputazione, rifiuto credito) per segnalazione senza preavviso.
  • Cassazione Civ., Sez. I, sent. 3601/2016 – Sancisce diritto alla cancellazione del protesto illegittimo e risarcimento ex art. 2043 c.c. se protesto elevato malgrado pagamento tempestivo.
  • Cass. Civ., Sez. III, ord. 17447/2019 – Ribadisce che il risarcimento da illegittima segnalazione CR non è automatico: il danneggiato deve provare il concreto pregiudizio (es. diniego fido causale).
  • Cass. Civ., Sez. I, ord. 734/2016 – Riconosce che la riabilitazione ex L.108/96 cancella effetti del protesto e implica anche il diritto a non essere più considerato inaffidabile per quell’evento (non obbliga banche a dare credito, ma è sottolineatura a favore del debitore riabilitato).
  • Cass. Penale, Sez. II, sent. 1205/2020 – Conferma integr. reato usura se tassi su cambiali > soglia: quindi notevole sul punto prestiti cambializzati.
  • Tribunale di Napoli Nord, sent. 16/03/2021 – Caso di sovraindebitamento: esdebitazione totale di protestato ultrasessantenne incapiente. Conferma nessuna imposizione su debiti annullati (coerente con Codice crisi).

Finanziamenti ad Autonomi Protestati: Cosa Sono e Come Ottenerli – La Guida

Hai una partita IVA ma sei stato protestato o segnalato in banca dati?
Ogni richiesta di finanziamento ti viene respinta a causa del tuo passato creditizio?

⚠️ Essere protestati non significa essere esclusi per sempre dal credito.
Esistono strade per ottenere finanziamenti, anche se hai subito protesti o segnalazioni negative.

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Verifica la tua posizione nelle banche dati creditizie
📑 Richiede la cancellazione di protesti prescritti o irregolari
⚖️ Ti assiste nella presentazione corretta della domanda di finanziamento
🔁 Interviene in caso di rifiuto ingiustificato o pregiudizio bancario
🧩 Ti supporta nel costruire un piano legale o alternativo (saldo e stralcio, esdebitazione, fondo perduto)

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto bancario e tutela dei soggetti protestati
✔️ Gestore della Crisi – iscritto al Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per autonomi, freelance e artigiani in difficoltà

Conclusione

Essere protestati non significa essere finiti.
Con le mosse giuste, puoi ripulire la tua posizione o accedere a nuove forme di credito sostenibile.

📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo:

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

My Agile Privacy
Privacy and Consent by My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!