Sono Garante Di Un Prestito Non Pagato: Cosa Rischio E Cosa Fare

Hai fatto da garante per un prestito, ma il debitore principale ha smesso di pagare? Hai ricevuto lettere dalla banca o da società di recupero crediti e temi che ora possano rivalersi su di te?

Essere garante significa assumersi una responsabilità diretta: se il debitore non paga, il creditore può chiedere l’intero importo a te, anche senza passare prima da lui. Ma ci sono limiti, tutele e soluzioni legali che puoi attivare, a patto di non restare fermo.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in fideiussioni, diritto bancario e sovraindebitamento – ti spiega cosa rischi se sei garante di un prestito non pagato, quando puoi essere chiamato a pagare e cosa puoi fare per difenderti.

Cosa succede se il debitore principale non paga?
Il creditore può agire direttamente contro di te, senza avvertimenti, chiedendo l’intera somma residua più interessi e spese. Se hai firmato una fideiussione solidale, sei obbligato al pagamento come se fossi il debitore.

Possono pignorarmi il conto o lo stipendio?
Sì. Una volta ottenuto un decreto ingiuntivo o una sentenza, la banca può avviare azioni esecutive contro i tuoi beni: conto corrente, stipendio, pensione, auto, immobili. Anche il semplice sollecito può bastare per farti inserire in CRIF come cattivo pagatore.

Ci sono tutele per il garante?
Sì. In alcuni casi la fideiussione può essere annullata o limitata, ad esempio se non sei stato correttamente informato dei rischi, se il modulo era nullo (come molte fideiussioni ABI) o se il contratto presenta vizi legali. Inoltre, puoi agire contro il debitore principale per rientrare delle somme pagate.

E se anche io non riesco a pagare?
Se sei diventato sovraindebitato a causa della fideiussione, puoi accedere alle procedure previste dal Codice della Crisi, anche se non sei imprenditore. Puoi chiedere il blocco delle azioni e presentare un piano per ridurre o cancellare il debito, inclusa l’esdebitazione per incapienza.

Cosa fare subito?
Non firmare proposte di saldo o rateizzazione senza prima una verifica legale. Potresti peggiorare la tua posizione. È fondamentale esaminare il contratto di garanzia, valutare la validità delle clausole e costruire una difesa su misura.

Hai ricevuto una richiesta di pagamento come garante?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo il contratto di fideiussione, verificheremo se sei realmente obbligato a pagare e ti aiuteremo a bloccare le azioni aggressive, ridurre il debito e difendere il tuo patrimonio in modo concreto e legale.

Introduzione

Essere garante (fideiussore) di un prestito che il debitore principale non sta pagando pone l’individuo in una posizione giuridica delicata. Il garante, avendo assunto l’obbligo di garantire il rimborso del debito altrui, può trovarsi esposto a richieste di pagamento da parte del creditore e ad altre conseguenze legali ed economiche. In questa guida avanzata, aggiornata a maggio 2025, esamineremo cosa rischia il garante in caso di inadempimento del debitore e cosa può fare per tutelarsi.

Verranno illustrati i riferimenti normativi più recenti della normativa italiana (aggiornata al 2025) riguardante la fideiussione, nonché la giurisprudenza più recente sia di merito (Tribunali e Corti d’Appello) che di legittimità (Corte di Cassazione).

La trattazione sarà suddivisa per tipologia di garanzia personale prestata dal garante – dalla fideiussione specifica alla fideiussione omnibus, fino alle forme di fideiussione solidale – evidenziando per ciascuna differenze, rischi e rimedi. Affronteremo inoltre gli aspetti relativi alla segnalazione del garante nelle banche dati creditizie (come la CRIF) in caso di inadempimento e le procedure per l’eventuale cancellazione di tali segnalazioni. Ogni sezione includerà tabelle riepilogative per facilitare la comprensione (ad esempio, riepilogo dei rischi e dei rimedi legali, oppure differenze tra i diversi tipi di fideiussione).

Saranno proposte anche simulazioni pratiche (casi esemplificativi) per mostrare cosa accade concretamente quando il debitore non paga: dalle tempistiche con cui il creditore può agire contro il garante, alle possibili strategie di difesa che il garante può adottare. Inoltre, una sezione di Domande e Risposte (FAQ) affronterà i dubbi più frequenti in materia, fornendo risposte puntuali a quesiti pratici.

Inquadramento Generale: Fideiussione e Figura del Garante

La fideiussione è il contratto mediante il quale un soggetto, detto fideiussore (o più comunemente “garante”), si obbliga personalmente verso il creditore di un’altra persona a garantire l’adempimento dell’obbligazione altrui. Questa definizione è codificata all’articolo 1936 del Codice Civile. In altre parole, il garante promette al creditore che, qualora il debitore principale non paghi il debito, provvederà egli stesso al pagamento. La fideiussione ha natura di garanzia personale: il creditore può rivalersi direttamente sul patrimonio del garante, estendendo così la propria tutela oltre il patrimonio del debitore originario.

Dal punto di vista giuridico la fideiussione è un’obbligazione accessoria rispetto all’obbligazione principale: ciò significa che l’esistenza e la validità dell’obbligazione di garanzia dipendono dall’esistenza e validità del debito garantito. Infatti, l’articolo 1939 c.c. stabilisce che “la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace”. Quindi, ad esempio, se il contratto di finanziamento principale è nullo (ad eccezione del caso in cui la nullità dipenda dall’incapacità legale del debitore), anche la fideiussione cade in nullità per mancanza di causa. Questo principio di accessorietà comporta anche che l’obbligazione del garante si estingue quando si estingue l’obbligazione principale, ma non esclude la possibilità di una “reviviscenza” della fideiussione se il debito principale estinto dovesse tornare in vita in virtù di eventi successivi. Ad esempio, se il debitore paga il suo debito ma quel pagamento viene successivamente revocato (si pensi a una revocatoria fallimentare ex art. 67 L. Fall.), il debito risorge e con esso, in virtù del principio di accessorietà, anche l’obbligazione fideiussoria può tornare efficace (come confermato dalla Cassazione).

Il carattere personale della garanzia fideiussoria significa che il garante risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (ai sensi dell’art. 2740 c.c.) per il debito altrui garantito. L’articolo 1944 c.c. chiarisce inoltre che “il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale”. Ciò implica che il creditore può pretendere l’adempimento indifferentemente dal debitore principale o dal garante (o da entrambi), secondo la propria convenienza. Per impostazione codicistica, dunque, la fideiussione configura una obbligazione solidale del garante insieme al debitore. Tuttavia, le parti del contratto di fideiussione possono pattuire alcuni benefici a favore del fideiussore per attenuare gli effetti della solidarietà: in particolare il beneficio di escussione (art. 1944 co. 2 c.c.) e il beneficio di divisione (art. 1947 c.c.). Con il beneficio di escussione, il garante può contrattualmente ottenere che il creditore, prima di agire esecutivamente nei suoi confronti, debba escutere (cioè agire sui beni) il debitore principale; ciò non è automatico, ma deve essere espressamente previsto (può essere pattuito anche verbalmente). In assenza di tale pattuizione (o se il garante vi rinuncia), la banca o il creditore finanziatore può agire immediatamente contro il fideiussore appena il debitore è inadempiente, senza dover prima escutere il debitore principale. Il beneficio di divisione, invece, può operare quando vi sono più fideiussori per il medesimo debito: salvo patto contrario, il garante può chiedere al creditore di suddividere il debito tra tutti i co-fideiussori, limitando la propria esposizione solo alla quota di sua spettanza (art. 1947 c.c.). Se però i fideiussori hanno rinunciato a tale beneficio (o se dal tenore della fideiussione si evince un’obbligazione solidale piena), allora ciascun garante potrà essere costretto dal creditore a pagare l’intero debito, restando salvo il suo diritto di regresso verso gli altri garanti per recuperare le rispettive quote (ex art. 1954 c.c.).

È importante distinguere la figura del fideiussore da altre figure affini: ad esempio, il coobbligato solidale (tipicamente, un cofirmatario del contratto di mutuo) non è un fideiussore, bensì un debitore principale aggiuntivo, con un’obbligazione paritaria e non accessoria. In tal caso, non operano i principi di accessorietà e le tutele specifiche dei fideiussori, poiché entrambi i coobbligati sono direttamente debitori verso il creditore. Il garante autonomo o contratto autonomo di garanzia, invece, è un istituto diverso dalla fideiussione: in una garanzia autonoma il garante si obbliga a pagare a prima richiesta una somma indipendentemente dalle vicende dell’obbligazione principale, rinunciando espressamente alle eccezioni relative a quest’ultima. Tale figura, spesso usata in appalti o garanzie internazionali, esula in parte dall’ambito di questa trattazione, che è focalizzata sulla fideiussione in senso stretto.

Tipologie di Fideiussione: specifica, omnibus, solidale

Non tutte le fideiussioni sono uguali: l’ordinamento e la prassi distinguono diverse tipologie di garanzie fideiussorie, che presentano caratteristiche e rischi peculiari. In questa sezione analizziamo le principali varianti:

Fideiussione specifica

La fideiussione specifica è la garanzia riferita a una obbligazione determinata, ovvero a uno specifico rapporto obbligatorio. Le parti, nel contratto di fideiussione, fanno puntuale riferimento al debito garantito, indicandolo in modo chiaro (ad esempio, “fideiussione a garanzia del mutuo X acceso in data Y…”). Questa forma di garanzia circoscrive quindi l’impegno del garante a uno specifico finanziamento o obbligazione. Di conseguenza, l’importo massimo garantito e la durata della garanzia coincidono con l’importo e la durata dell’obbligazione principale (salvo diversa pattuizione). La fideiussione specifica è comunemente utilizzata per garantire singoli mutui, leasing, finanziamenti o obbligazioni contrattuali ben definite.

Dal punto di vista dei rischi, il garante con fideiussione specifica ha il vantaggio di conoscere esattamente l’ambito della propria obbligazione: sa qual è il debito garantito, il suo importo e la sua scadenza. Non vi è il pericolo che il suo impegno si estenda a nuove operazioni del debitore sconosciute al momento della firma. Tuttavia, i rischi permangono elevati in caso di inadempimento del debitore: se quest’ultimo non paga, il garante può essere chiamato a pagare l’intero importo dovuto, interessi compresi, oltre ad eventuali spese legali di recupero. Inoltre, la fideiussione specifica spesso contiene clausole di immediata escussione, ossia previsioni per cui il creditore può agire subito nei confronti del garante al primo inadempimento, senza dover attendere l’escussione completa del debitore (questo accade se nel testo il garante rinuncia espressamente al beneficio di escussione).

Dal punto di vista normativo, la fideiussione specifica rientra nella disciplina generale degli articoli 1936 e seguenti c.c. Non vi sono articoli dedicati esclusivamente a questa forma, se non il quadro generale della fideiussione. Merita però attenzione la giurisprudenza recente in tema di fideiussioni specifiche quando esse riproducano clausole standardizzate delle fideiussioni omnibus bancarie. La Corte di Cassazione, Sez. III, nella sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024, ha infatti affermato che i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 41994/2021 (in tema di nullità parziale delle fideiussioni conformi al modello ABI anticoncorrenziale) si applicano anche alle fideiussioni specifiche. In altri termini, se un contratto di fideiussione specifica rilasciato in favore di una banca contiene quelle clausole “di stile” già censurate dall’Autorità Garante della Concorrenza nel 2005 (le vedremo tra poco nel dettaglio), tali clausole vanno considerate nulle per violazione della normativa antitrust, analogamente a come avviene nelle fideiussioni omnibus. Ne consegue, ad esempio, che la presenza in una fideiussione specifica della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. (decadenza in 6 mesi), della clausola di reviviscenza o di sopravvivenza (tipiche clausole ABI) la rende nulla in parte qua; il resto del contratto rimane invece valido, salvo diversa indicazione, secondo il principio di conservazione del contratto.

Riassumendo, il garante con fideiussione specifica:

  • garantisce un debito ben identificato (nessuna estensione automatica ad altre operazioni);
  • conosce in partenza l’importo massimo della sua esposizione (pari al debito garantito, eventualmente maggiorato di interessi e spese);
  • potrebbe trovarsi esposto a un’escussione immediata in caso di inadempimento del debitore, se ha rinunciato ai benefici di escussione;
  • può beneficiare delle stesse tutele generali previste dalla legge (ad es. liberazione ex artt. 1955 e 1956 c.c., eccezioni opponibili ex art. 1945 c.c., ecc.), e in più può eccepire l’eventuale nullità di clausole anticoncorrenziali “di stile” se presenti nel contratto.

Fideiussione omnibus

La fideiussione omnibus (detta anche fideiussione bancaria omnibus) è una garanzia estesa a tutte le obbligazioni presenti e future che il debitore garantito assume verso un determinato creditore, entro un certo massimale. In pratica, il garante si obbliga per qualsiasi debito che il debitore contragga con il creditore (ad esempio una banca) entro i limiti di importo stabiliti nel contratto di fideiussione. Si tratta di una forma molto utilizzata in ambito bancario: tipicamente, quando una banca concede a un’azienda un’apertura di credito in conto corrente o linee di fido, richiede ai soci o a terzi di prestare fideiussione omnibus fino a un certo importo (detto importo massimo garantito).

A differenza della fideiussione specifica, quella omnibus copre quindi non un singolo debito ma un intero rapporto di durata tra creditore e debitore, includendo tutte le esposizioni derivanti da operazioni bancarie presenti e future. Proprio per questo, l’art. 1938 c.c. richiede, a pena di nullità, che nella fideiussione per obbligazioni future sia indicato l’importo massimo garantito. Questa previsione tutela il garante, perché evita che egli si trovi vincolato per somme illimitate: se la banca non specifica un tetto massimo, la fideiussione omnibus sarebbe invalida nella parte eccedente (nullità parziale ex art. 1941 c.c.).

Dal punto di vista dei rischi, la fideiussione omnibus è potenzialmente più insidiosa: il garante potrebbe non avere il pieno controllo su come l’esposizione del debitore garantito evolverà nel tempo. Ad esempio, un socio che garantisce omnibus le obbligazioni bancarie della propria società potrebbe veder aumentare il debito garantito nel caso di nuovi affidamenti o scoperti di conto, fino al massimale concordato. Pur non potendo superare quel massimale, il rischio è che il garante debba pagare importi anche molto elevati se la società non adempie. Inoltre, finché il rapporto creditizio tra debitore e banca rimane aperto, permane il vincolo della fideiussione (salvo esercizio del recesso, di cui diremo a breve). Ciò significa che la responsabilità del garante può protrarsi per molti anni.

La legge prevede alcune tutele specifiche in favore del fideiussore omnibus. Oltre al già citato art. 1938 c.c. sul massimale, è rilevante l’art. 1956 c.c.: esso stabilisce che “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”, con divieto di preventiva rinuncia a tale facoltà. Questa norma incorpora un dovere di comportamento secondo buona fede da parte della banca finanziatrice. In concreto: se la banca (creditore) concede al debitore nuove linee di credito o finanziamenti aggiuntivi, pur sapendo che la situazione finanziaria del debitore è gravemente compromessa, e lo fa senza interpellare il garante, quest’ultimo può andare esente dalla garanzia per quelle nuove esposizioni. Ad esempio, se un garante aveva assicurato una banca per i fidi di una società fino a 100.000€, e la banca – scoperte difficoltà economiche della società – concede ulteriori affidamenti facendo salire l’esposizione a 100.000€ (anziché chiudere o contenere il fido), il garante potrebbe essere liberato da quella garanzia se prova che la banca era a conoscenza del peggioramento e non ha ottenuto il suo assenso.

Un altro punto cruciale per le fideiussioni omnibus è la questione delle clausole anticoncorrenziali ABI. Nel 2005 la Banca d’Italia (all’epoca Autorità Antitrust per il settore creditizio) con il Provvedimento n. 55/2005 ha sancito che lo schema contrattuale uniforme predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) per le fideiussioni omnibus conteneva almeno tre clausole contrarie alla normativa sulla concorrenza (art. 2, comma 2, lett. a) L. 287/1990), in quanto frutto di intesa tra banche. Le clausole contestate erano:

  1. Clausola di “reviviscenza” (art. 2 dello schema ABI): prevedeva che la garanzia restasse valida o si ripristinasse nel caso in cui i pagamenti del debitore al creditore fossero revocati o dichiarati inefficaci (tipicamente in caso di fallimento del debitore). Questa clausola faceva sì che il garante fosse tenuto a pagare anche se, ad esempio, il debitore aveva pagato ma quel pagamento era stato annullato dal tribunale fallimentare.
  2. Clausola di deroga all’art. 1957 c.c. (art. 6 schema ABI): stabiliva che il garante rinunciava al beneficio previsto dall’art. 1957 c.c., cioè quel termine di 6 mesi entro cui il creditore deve agire per non decadere dalla garanzia. In pratica si eliminava la tutela temporale del garante, consentendo alla banca di agire contro di lui anche a distanza di molto tempo dalla scadenza del debito principale.
  3. Clausola di “sopravvivenza” (art. 8 schema ABI): prevedeva che la fideiussione rimanesse valida anche qualora l’obbligazione principale fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo (diverso dal pagamento). Era una clausola che estendeva il vincolo di garanzia anche oltre i limiti della accessorietà codicistica (ad esempio, mantenendo obbligato il fideiussore pure se il contratto di finanziamento era nullo per un vizio proprio).

Tali clausole, quando inserite con carattere uniforme in tutti i contratti bancari, sono state ritenute frutto di un accordo restrittivo della concorrenza tra le banche e, come tali, colpite da nullità antitrust (nullità parziale dell’intesa ai sensi dell’art. 2 L. 287/90). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 41994/2021, ha affrontato la questione stabilendo che la presenza di quelle clausole “ABI” rende nulla solo la parte del contratto di fideiussione relativa a tali pattuizioni, e non l’intera fideiussione. Inoltre, ha confermato che la nullità opera come nullità di protezione a favore del garante, potendo essere rilevata anche d’ufficio, e che accanto alla nullità contrattuale può profilarsi una responsabilità della banca per violazione della normativa antitrust con obbligo di risarcimento del danno se il garante prova di aver subito un pregiudizio. La successiva giurisprudenza ha chiarito che non vi è distinzione tra fideiussioni omnibus e specifiche quanto all’applicazione di tali principi: come visto sopra, Cass. 27243/2024 ha esteso espressamente la portata di Cass. S.U. 41994/2021 anche alle fideiussioni relative a obbligazioni specifiche.

Recesso dalla fideiussione omnibus: il garante ha facoltà di recedere dalla garanzia omnibus, ma con alcuni limiti. Trattandosi di un contratto a tempo indeterminato (o comunque legato a un rapporto continuativo), la giurisprudenza ammette che il fideiussore possa recedere unilateralmente, dandone comunicazione scritta al creditore (di solito via raccomandata A/R o PEC). Gli effetti del recesso però riguardano solo le operazioni future: il garante rimane obbligato per tutti i debiti già sorti o già autorizzati fino al momento in cui il recesso diventa efficace. Se, ad esempio, Tizio garantisce omnibus le obbligazioni di una società verso la banca, e successivamente esercita recesso, egli sarà liberato per i nuovi utilizzi successivi alla comunicazione di recesso, ma continuerà a rispondere per il saldo dovuto dalla società fino a quel momento. Secondo la Cassazione, il recesso del fideiussore in una apertura di credito circoscrive l’obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso è efficace, e il garante dovrà pagare al massimo tale importo, anche se il debito dell’accreditato, al momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori. Di converso, se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell’obbligazione fideiussoria. In ogni caso, il recesso non ha effetto retroattivo e non libera da obbligazioni già in essere; serve solo a evitare che il garante sia vincolato per nuove esposizioni future.

Riassumendo, il garante con fideiussione omnibus:

  • garantisce tutte le obbligazioni di un certo rapporto (solitamente bancario) fino a un importo massimo prestabilito (massimale);
  • vede la propria garanzia estesa anche a future esposizioni del debitore (entro il limite), a meno che non eserciti il recesso per il futuro;
  • gode di particolari tutele normative, come l’art. 1956 c.c. (liberazione se la banca estende il credito imprudentemente) e l’art. 1957 c.c. (decadenza in caso di inerzia del creditore), anche se quest’ultimo è spesso oggetto di rinuncia contrattuale;
  • può giovarsi della nullità delle clausole dichiarate anticoncorrenziali (reviviscenza, rinuncia ai 6 mesi, sopravvivenza) se presenti nel suo contratto, con conseguente conservazione delle tutele che tali clausole volevano eliminare;
  • ha la possibilità di recedere dalla garanzia per le operazioni future, restando però obbligato per quelle già sorte fino al momento del recesso.

Fideiussione solidale

L’espressione fideiussione solidale viene spesso usata nella pratica per indicare una fideiussione in cui il garante ha rinunciato ai benefici di cui agli artt. 1944 e 1947 c.c., assumendo un’obbligazione solidale piena e diretta con il debitore. In realtà, come visto, ogni fideiussione è solidale con il debito principale ex lege (art. 1944 c.c.), salvo appunto la pattuizione contraria del beneficio di escussione. Dunque parlare di ‘garante solidale’ in senso tecnico può apparire ridondante. Tuttavia, la dicitura si ritrova comunemente nei contratti per enfatizzare che il fideiussore si obbliga in solido col debitore e spesso per dichiarare espressamente la rinuncia al beneficio di escussione e al beneficio di divisione. Ad esempio, molti moduli bancari prevedono la frase che “il fideiussore si obbliga in solido quale obbligato principale e rinuncia ai benefici di cui agli articoli 1944, comma 2, e 1947 c.c.”. Ciò significa che il creditore potrà escutere il garante immediatamente e per l’intero, senza dover prima agire contro il debitore o dividere l’importo tra più garanti.

Inoltre, la nozione di fideiussione solidale è rilevante nel caso di confideiussione, ossia quando vi sono più garanti per lo stesso debito. Se più persone prestano fideiussione per il medesimo debitore (anche con atti separati ma con consapevolezza reciproca), ciascuna è obbligata in solido verso il creditore per l’intero debito (art. 1946 c.c.). Il beneficio di divisione (art. 1947 c.c.), se non escluso, permette a ogni garante di limitare la pretesa creditoria alla sua quota. Tuttavia, nella prassi, le banche richiedono quasi sempre la rinuncia espressa a tale beneficio: ne consegue che i co-fideiussori risultano solidalmente responsabili per la totalità del debito garantito. Il creditore potrà scegliere di escutere uno qualsiasi dei garanti (di solito il più solvibile), e in caso di pagamento integrale da parte di uno solo, questi avrà poi diritto di regresso pro-quota verso gli altri fideiussori ex art. 1954 c.c. In altre parole, la solidarietà amplia la tutela del creditore (che ha più patrimoni su cui rivalersi), ma lascia impregiudicato l’equilibrio interno tra garanti, che possono rivalersi tra loro per riequilibrare il peso del pagamento.

Non esistono norme specifiche aggiuntive per la “fideiussione solidale” oltre a quelle già esaminate; è più che altro un modo descrittivo per indicare che la fideiussione è particolarmente stringente per il garante, non potendo questi opporre né l’escussione preventiva, né ottenere la suddivisione del debito. È chiaro che un garante in tale posizione deve avere ben presente di assumere un impegno analogo a quello del debitore principale quanto a intensità: perciò spesso si afferma che il fideiussore solidale è obbligato come se fosse egli stesso debitore. Lo si vede anche da clausole contrattuali dove il fideiussore dichiara di “obbligarsi come obbligato principale in solido col debitore”, formula che di fatto equipara la sua posizione a quella del coobbligato.

Da notare: La distinzione tra fideiussione solidale e non solidale potrebbe rilevare nei rari casi in cui il garante sia riuscito a ottenere dal creditore il beneficio di escussione o di divisione. In tali ipotesi, la fideiussione non sarebbe ‘solidale’ in senso pieno, e il garante avrebbe maggiori facoltà di opporsi a una immediata richiesta di pagamento integrale. Tuttavia, nel contesto dei finanziamenti bancari e commerciali, simili clausole di favore per il garante sono assai poco frequenti; praticamente tutte le fideiussioni richieste da banche o intermediari finanziari sono connotate da solidarietà piena.

Confronto riassuntivo tra tipi di fideiussione

Per una visione d’insieme, la tabella seguente confronta le principali caratteristiche delle tre tipologie di garanzie trattate:

CaratteristicaFideiussione specificaFideiussione omnibusFideiussione solidale
Oggetto della garanziaUno specifico debito (obbligazione determinata indicata nel contratto).Tutte le obbligazioni (presenti e future) del debitore verso il creditore, fino a un importo massimo.Può riferirsi sia a singoli debiti sia a obbligazioni omnibus; il termine “solidale” indica che il garante risponde in solido, di regola per l’intero debito senza benefici di escussione/divisione.
Importo massimoQuello del debito garantito (importo determinato o determinabile del singolo rapporto).Importo massimo stabilito nel contratto (massimale garantito ex art. 1938 c.c.).Coincide con l’importo del debito garantito (specifico o massimale omnibus); la solidarietà non incide sull’ammontare ma sulla ripartizione della responsabilità.
DurataLimitata alla durata dell’obbligazione specifica (la garanzia si estingue con il pagamento del debito garantito).Potenzialmente a tempo indeterminato (dura finché dura il rapporto creditizio, salvo recesso del garante per il futuro).Se garanzia specifica, segue quella durata; se omnibus, come omnibus. La solidarietà di per sé non prevede scadenze diverse, ma la rinuncia ai benefici rende il garante obbligato fino a estinzione del debito.
Beneficio di escussioneApplicabile se previsto (di norma, se non è stata espressa rinuncia, il garante potrebbe chiederlo, ma spesso nella pratica bancaria vi è rinuncia anche nelle specifiche).Generalmente escluso tramite clausola (la prassi bancaria impone quasi sempre rinuncia, rendendo il garante escutibile immediatamente).Escluso: il garante solidale tipicamente rinuncia a ogni preventiva escussione, essendo obbligato in via principale.
Beneficio di divisione (in presenza di più garanti)Applicabile se più fideiussori e se non escluso: il debito può essere diviso pro-quota fra garanti.Applicabile solo se non escluso, ma usualmente escluso nei contratti standard (garanti tenuti ciascuno per l’intero).Escluso: il fideiussore solidale è tenuto per l’intero anche se vi sono altri garanti (salvo regresso post-pagamento).
Recesso del garanteNon previsto, trattandosi di garanzia su debito già determinato (il garante può eventualmente far cessare la garanzia solo estinguendo il debito garantito).Ammesso per le operazioni future: il garante può recedere con effetto ex nunc, restando obbligato per il pregresso (art. 1938 e 1373 c.c. per analogia).Se garanzia omnibus, vale quanto a sinistra (possibilità di recesso per il futuro); se specifica, non rilevante. La solidarietà in sé non influisce sulla facoltà di recesso, che dipende dal tipo di rapporto garantito.
Clausole tipiche e validitàContratto legato al singolo rapporto; eventuali clausole aggiuntive (es. deroga a termini) sono soggette a disciplina generale. Se riproduce clausole ABI nulle, queste sono inefficaci (nullità parziale).Spesso modulistica standard ABI (banche); clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga art.1957 c.c. sono nulle per violazione antitrust; il resto del contratto resta valido (salvo l’eventuale riduzione del massimale se omesso ex art.1938 c.c.).Il carattere solidale deriva spesso da clausole di rinuncia a tutele legali; tali clausole sono valide se frutto di libera pattuizione, ma quando predisposte in serie da banche sono soggette a scrutinio (antitrust o, se il garante è consumatore, potenzialmente vessatorie). La solidarietà di per sé non è una clausola ma la forma normale della fideiussione (art. 1944 c.c.).

Tabella 1: Confronto tra fideiussione specifica, omnibus e solidale.

Rischi e conseguenze per il garante in caso di inadempimento del debitore

Quando il debitore principale non adempie al proprio obbligo (ad esempio non paga una o più rate di un mutuo, o lascia insoluto uno scoperto di conto corrente), il garante si espone a una serie di conseguenze giuridiche ed economiche immediate. Vediamo quali sono i rischi principali che il fideiussore corre e in che modo questi si manifestano:

1. Escussione da parte del creditore – Il rischio primario e più evidente è di essere chiamato a pagare il debito al posto del debitore. Il creditore, constatato l’inadempimento, può decidere di escutere il garante. Nei casi di garanzia solidale (quasi tutte, come visto), la banca o il creditore può agire contro il fideiussore senza dover prima esigere il pagamento dal debitore principale. Formalmente, il creditore potrà inviare al garante una richiesta di pagamento delle somme scadute e, in mancanza di adempimento spontaneo, promuovere un’azione legale nei suoi confronti (ad esempio un decreto ingiuntivo). Anzi, spesso nel contratto di fideiussione è prevista l’efficacia di titolo esecutivo di alcuni documenti (come l’estratto conto bancario ex art. 50 TUB), che consente alla banca di ottenere più rapidamente un’ingiunzione esecutiva. Una volta munito di titolo esecutivo (ingiunzione non opposta o sentenza), il creditore potrà procedere al pignoramento dei beni del garante (conti correnti, stipendio, immobili, ecc.), analogamente a quanto farebbe verso qualsiasi debitore.

2. Aumento del debito per interessi e spese – Il garante non risponde solo del capitale originariamente prestato al debitore, ma, salvo patto di limitazione, anche di tutti gli accessori del debito. Ciò include gli interessi (compresi eventuali interessi moratori dovuti dal momento dell’inadempimento), le spese legali di messa in mora e di procedimento (spese per decreto ingiuntivo, precetto, ecc.), nonché eventuali penali contrattuali. Dunque, se il debitore salta delle rate e la banca interviene, il garante potrebbe dover pagare non solo le rate arretrate, ma anche gli interessi di mora calcolati dal giorno del mancato pagamento, oltre a spese di sollecito e legali. Il debito garantito infatti comprende tipicamente “tutte le somme dovute dal debitore, a qualsiasi titolo”, formula ampia che si trova nelle fideiussioni standard.

3. Segnalazione nelle banche dati dei “cattivi pagatori” – Anche il garante può subire le conseguenze reputazionali di un inadempimento. In particolare, se il mancato pagamento persiste e dà luogo a un “evento di credito” negativo (come uno stato di sofferenza, un accordo a saldo e stralcio, o un ritardo grave), la posizione del garante può essere segnalata ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) privati come la CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) o EXPERIAN, nonché registrata nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (se l’esposizione supera una certa soglia). In pratica, il garante diventa anch’egli un cattivo pagatore agli occhi del sistema creditizio, subendo una diminuzione del proprio credit score. Questo può pregiudicare la sua capacità di ottenere finanziamenti in futuro, poiché banche e finanziarie vedranno che egli risulta garante inadempiente. Va detto che la segnalazione nei SIC deve seguire specifiche regole: ad esempio, il Garante Privacy prescrive che l’intermediario invii una comunicazione di preavviso almeno 15 giorni prima di effettuare la prima segnalazione di morosità a carico di un soggetto. Inoltre, le segnalazioni per ritardi di pagamento poi sanati vengono cancellate dopo un certo periodo (12 mesi per ritardi di una o due rate poi regolarizzati, 24 mesi per ritardi più gravi regolarizzati), mentre le segnalazioni di sofferenze non sanate restano per 36 mesi dalla data di ultimo aggiornamento. Per la Centrale Rischi della Banca d’Italia, la posizione di garante escusso viene registrata e permane nei report per 36 mesi. Questi tempi significano che, anche dopo aver pagato il debito, il garante potrebbe dover attendere uno-due anni (se ha poi estinto il dovuto) o tre anni (se il debito è rimasto insoluto) prima di vedere cancellata la macchia di una segnalazione negativa.

4. Regressione e conflittualità con il debitore principale – Una volta che il garante abbia pagato al creditore, la legge gli attribuisce il diritto di rivalersi contro il debitore principale. In base all’art. 1950 c.c., il fideiussore che ha pagato acquisisce un diritto di regresso verso il debitore per recuperare tutto ciò che ha sborsato (capitale, interessi e spese). Inoltre, egli subentra nei diritti che il creditore aveva verso il debitore (diritto di surroga ex art. 1949 c.c.), ad esempio può far valere eventuali ipoteche o pegni che garantivano il credito. Tuttavia, questo aspetto – che in teoria è una tutela per il garante – nella pratica si traduce in un ulteriore rischio: il garante, dopo aver pagato, dovrà intraprendere a sua volta un’azione legale contro il debitore principale per farsi restituire i soldi (azione di regresso). Spesso, se il debitore non aveva i mezzi per pagare la banca, potrebbe non averli neppure per rimborsare il fideiussore; ne può derivare una situazione di conflittualità (ad esempio, rovina dei rapporti familiari se il garante era un parente, o azioni giudiziarie che mettono in crisi un rapporto societario se il garante era un socio dell’azienda debitrice). Dal punto di vista patrimoniale, il rischio è di non riuscire a recuperare quanto pagato, ad esempio perché il debitore nel frattempo fallisce o si rende nullatenente. Il garante deve quindi mettere in conto che l’esborso potrebbe tradursi in una perdita definitiva se il regresso rimane insoddisfatto.

5. Impatto patrimoniale e sul rating creditizio personale – Collegato ai punti precedenti, il pagamento da parte del garante può avere un impatto economico rilevante sul suo patrimonio personale o aziendale. L’esborso di somme anche ingenti per saldare debiti altrui può causare crisi di liquidità, necessità di svendere beni o di ricorrere a finanziamenti (se ancora ottenibili) per far fronte all’obbligo di pagamento. Se il garante è un imprenditore o società, il pagamento della fideiussione potrebbe riflettersi sul bilancio e sugli indici finanziari, incidendo sulla salute economica dell’impresa. Inoltre, come detto, la segnalazione come cattivo pagatore limita l’accesso al credito: in alcuni casi il garante potrebbe trovarsi nell’impossibilità di ottenere nuovi prestiti proprio nel momento di maggiore bisogno (ad esempio per ristrutturare il debito che ha dovuto pagare altrui). Da non trascurare infine il danno di immagine e di affidabilità commerciale: soprattutto nel mondo degli affari, figurare nei registri come inadempiente (seppur in qualità di garante) può minare la fiducia di partner commerciali e finanziatori.

Di seguito, uno schema riassume i rischi principali per il garante e le relative conseguenze:

Rischio/EventoDescrizioneConseguenze per il garante
Escussione legale da parte del creditoreIl debitore non paga e il creditore agisce contro il garante (richieste di pagamento, decreto ingiuntivo, pignoramento).Obbligo di pagare il debito altrui; possibile aggressione del patrimonio (conto corrente, stipendio, beni).
Aumento del debito per interessi e speseRitardi di pagamento generano interessi moratori; l’azione legale comporta spese.Il garante deve farsi carico anche di interessi di mora e spese legali, aumentando l’esborso rispetto al debito iniziale.
Segnalazione in Centrale Rischi/CRIFL’inadempimento viene registrato nei sistemi informativi creditizi a nome del garante.Difficoltà ad ottenere credito in futuro; perdita di reputazione creditizia per 1-3 anni (a seconda della gravità e regolarizzazione).
Diritto di regresso verso il debitore (e rischio insolvenza)Dopo aver pagato, il garante può agire contro il debitore per recuperare.Necessità di intraprendere azioni legali contro il debitore; rischio concreto di non recuperare le somme se il debitore è insolvente o fallito.
Impatto finanziario personaleIl pagamento della fideiussione incide sul patrimonio e liquidità del garante.Possibile crisi di liquidità, necessità di ricorrere a riserve o vendere beni; peggioramento degli indici finanziari se il garante è società; ridotta capacità di investimento.
Danno reputazionale/affidabilitàEssere inadempiente come garante può minare la fiducia di banche e partner.Peggioramento dei rapporti con fornitori e banche; stigmatizzazione commerciale (affidabilità ridotta nei rapporti d’affari).

Tabella 2: Principali rischi per il garante in caso di insolvenza del debitore.

Rimedi e difese del garante: come tutelarsi

Di fronte ai rischi elencati, il garante non è però privo di strumenti giuridici per tutelarsi. La legge e i principi elaborati dalla giurisprudenza offrono una serie di rimedi e possibili difese che il fideiussore può far valere, sia per evitare o limitare la propria escussione, sia per rivalersi successivamente. Ecco i principali:

1. Verifica della validità del contratto di fideiussione – Il primo passo è analizzare attentamente il contratto di garanzia firmato. Occorre verificare se esso presenta vizi di forma o di sostanza che possano inficiarne la validità totale o parziale. Ad esempio:

  • Assenza del massimale in una fideiussione omnibus: se la garanzia è stata prestata per obbligazioni future senza indicazione di un importo massimo garantito (come richiesto dall’art. 1938 c.c.), potrebbe esserne dichiarata la nullità parziale (limitando la garanzia al solo importo già utilizzato, o addirittura l’intera nullità se l’elemento è essenziale).
  • Clausole nulle per violazione di norme imperative: come visto, se il contratto riproduce le clausole ABI sanzionate dall’Antitrust (reviviscenza, deroga art.1957, sopravvivenza), tali pattuizioni sono nulle di diritto. Il garante in giudizio può eccepire la nullità di queste clausole per far valere, ad esempio, la decadenza ex art. 1957 c.c. (se la banca ha agito tardi) o per sottrarsi a richieste di pagamento legate a pagamenti revocati o a obblighi “sopravvissuti” a nullità del contratto principale.
  • Natura di consumatore del garante e clausole vessatorie: se il fideiussore è una persona fisica che ha prestato garanzia per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale (es: un familiare che garantisce un prestito altrui), potrebbe qualificarsi come “consumatore” rispetto al contratto di garanzia. In tal caso, le clausole del contratto predisposte unilateralmente dal creditore potrebbero essere giudicate vessatorie ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) se squilibrano eccessivamente i diritti del garante. Ad esempio, clausole che escludono il beneficio di escussione, o che stabiliscono forum distanti, potrebbero essere censurate. Anche se la giurisprudenza non è univoca sul punto (vi è dibattito se la fideiussione rientri nella nozione di “servizio” di cui al Cod. Cons.), è una strada difensiva percorribile in sede di opposizione, invocando la nullità della clausola vessatoria.
  • Vizi del consenso: in ipotesi estreme, il garante potrebbe cercare di far annullare il contratto di fideiussione dimostrando di averlo sottoscritto per errore essenziale, violenza o dolo (artt. 1427 e ss. c.c.). Si tratta di evenienze rare (ad esempio, il garante sostiene di essere stato indotto con raggiri a firmare, o che credeva la garanzia limitata ad una somma inferiore), ma teoricamente configurabili. In giurisprudenza si è ad esempio annullata una fideiussione quando il garante era affetto da incapacità naturale al momento della firma e ciò era riconoscibile dalla banca.

2. Eccezioni opponibili in giudizio (art. 1945 c.c.) – Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale, ad eccezione di quelle strettamente personali di quest’ultimo. Ciò significa che, se esistono motivi per cui il debitore avrebbe potuto contestare il debito, anche il garante li può far valere. Ad esempio: nullità o annullabilità del contratto principale, invalidità di clausole (usurarie, penali eccessive, ecc.), avvenuta prescrizione del debito, inesigibilità o mancata maturazione dell’obbligo, compensazione con crediti del debitore verso il creditore, ecc. Un esempio tipico: se gli interessi applicati al finanziamento garantito risultano usurari o comunque illeciti, il garante potrà eccepire la nullità della clausola sugli interessi e non sarà tenuto a pagarli (analogamente al debitore). Ancora, se il debitore aveva un credito verso la banca che poteva compensare il debito, il garante può sollevare la compensazione. Questa regola generale, sancita dall’art. 1945 c.c., pone il garante in una posizione di difesa parallela a quella del debitore, evitando che il creditore ottenga dal garante ciò che non avrebbe potuto ottenere dal debitore.

3. Liberazione del garante per fatto del creditore (art. 1955 c.c.) – L’art. 1955 c.c. dispone che “la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, il fideiussore non possa surrogarsi nei diritti, pegni o ipoteche del creditore”. Questa norma tutela il garante nel caso in cui sia il comportamento del creditore a pregiudicare le possibilità di recupero del garante nei confronti del debitore. Ad esempio, se la banca – senza motivo – rilascia o diminuisce le garanzie reali che aveva sul patrimonio del debitore (come ipoteche o pegni) o non le rende escutibili, e ciò impedisce al fideiussore, dopo aver pagato, di rivalersi efficacemente sul debitore, il garante può eccepire la liberazione dalla fideiussione. Un caso concreto potrebbe essere: il creditore aveva un’ipoteca sulla casa del debitore, ma vi rinuncia liberando l’immobile; successivamente il debitore fallisce, il garante paga, ma non trova più l’ipoteca su cui surrogarsi – in tal caso il garante è liberato dall’obbligo verso il creditore proprio in virtù dell’art. 1955 c.c. La giurisprudenza considera applicabile l’art. 1955 anche alla semplice dilazione concessa al debitore senza il consenso del garante, se da essa deriva un pregiudizio (ad esempio, un ritardo che fa perdere efficacia ad una garanzia reale o fa aggravare il dissesto del debitore). In tali situazioni, il factum del creditore (concessione di tempo, rinuncia a garanzie) può liberare il fideiussore.

4. Decadenza per mancata tempestiva escussione (art. 1957 c.c.) – L’articolo 1957 c.c. prevede una tutela importante per il fideiussore: se il debito principale è scaduto ed è rimasto insoluto, il creditore, per conservare la garanzia, deve agire contro il debitore (o il garante) entro 6 mesi dalla scadenza. Se non lo fa, il fideiussore è decolto (cioè liberato) dalla garanzia. Questa norma può sembrare in contrasto con la regola generale della prescrizione decennale, ma è una forma di decadenza posta a protezione del garante, per evitare che resti vincolato per tempi indeterminati all’esito incerto di un credito. Tuttavia, nella prassi contrattuale bancaria, come visto, si inserisce quasi sempre una clausola di rinuncia a tale beneficio, rendendo il termine di 6 mesi inapplicabile. La giurisprudenza ha a lungo dibattuto sulla validità di tale rinuncia: attualmente, grazie all’intervento della Cassazione a Sezioni Unite, sappiamo che la rinuncia inserita in adesione a uno schema ABI è nulla per violazione della normativa antitrust. Quindi, un garante che abbia sottoscritto una fideiussione omnibus su modulo ABI potrebbe eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c. se la banca ha atteso oltre 6 mesi dalla scadenza per agire. Viceversa, se la rinuncia non era frutto di collusione bancaria ma di trattativa individuale, la questione è più complessa: alcune sentenze ammettono che una rinuncia espressa e consapevole di tale termine (fuori dai casi di intese illecite) possa essere valida. In ogni caso, vale la pena, in sede di opposizione, sollevare l’eccezione di decadenza: se il creditore ha tardato troppo, il giudice potrebbe dichiarare estinta la garanzia. Da notare che la decadenza dell’azione verso il garante non cancella il debito del debitore principale, ma fa venir meno solo l’obbligo del fideiussore.

5. Applicazione dell’art. 1956 c.c. (mancata autorizzazione a nuovo credito) – Come approfondito, il fideiussore per obbligazioni future è protetto dall’art. 1956 c.c.: se la banca ha concesso ulteriore credito al debitore sapendo del suo dissesto e senza consultare il garante, questi è liberato. In un procedimento di escussione, il garante potrà quindi dedurre che il proprio impegno doveva cessare prima dell’operazione contestata, in quanto avvenuta in violazione di detta norma. Naturalmente sarà onere del garante provare che al momento del nuovo credito le condizioni del debitore erano notoriamente compromesse e che la banca non l’ha informato né ottenuto un suo assenso. Se tale prova riesce, il giudice dichiarerà il garante non tenuto per quella parte di esposizione. Ad esempio, in una causa la Corte di Cassazione ha confermato la liberazione del fideiussore poiché la banca, dopo aver constatato un peggioramento patrimoniale del debitore, aveva esteso il fido senza avvisare il garante.

6. Opposizione a decreto ingiuntivo e trattative stragiudiziali – Sul piano procedurale, il garante che riceve un decreto ingiuntivo deve agire prontamente: ha 40 giorni (termine ordinario) per proporre opposizione al decreto davanti al tribunale competente. Nell’opposizione potrà far valere tutte le difese sopra accennate (nullità, decadenza, pagamento parziale già effettuato dal debitore, ecc.) e chiedere al giudice di revocare l’ingiunzione. È fondamentale articolare bene le eccezioni sin dall’atto di citazione in opposizione, allegando documenti (contratto di fideiussione, eventuali comunicazioni della banca, ecc.) e indicando testimoni se necessari (ad esempio per dimostrare un dolo o una pressione indebita subita).

Parallelamente o prima di arrivare all’azione giudiziale, il garante può tentare una trattativa con il creditore. Spesso le banche, di fronte a difficoltà del debitore principale, sono aperte a trovare soluzioni con il garante, come ad esempio:

  • Piani di rientro dilazionati: Il garante può proporre di pagare a rate il dovuto, ottenendo magari una moratoria o un piano di rientro che gli eviti un esborso immediato totale.
  • Transazione a saldo e stralcio: In alcuni casi, soprattutto se il patrimonio del garante è limitato o aggredibile con difficoltà, la banca potrebbe accettare un pagamento parziale, liberando il garante dall’obbligo residuo. Ad esempio, versare il 50-70% del dovuto in un’unica soluzione, a chiusura definitiva della posizione.
  • Concessione di garanzie reali: Talvolta il garante può offrire una garanzia ipotecaria o un pegno alla banca in cambio di una ristrutturazione del debito garantito, ottenendo magari la rinuncia a azioni esecutive immediate.

Queste soluzioni stragiudiziali vanno ponderate caso per caso, possibilmente con l’assistenza di un legale, ma possono permettere di contenere i danni (ad esempio evitando la segnalazione a sofferenza, che avviene tipicamente quando si raggiunge un accordo transattivo prima che il credito sia classificato a perdita).

7. Azioni nell’interesse del garante – Infine, qualora il garante si veda costretto a pagare, deve attivarsi per massimizzare le sue possibilità di recupero e tutela post-pagamento. In concreto, è opportuno che:

  • Si insinui tempestivamente al passivo se il debitore principale fallisce o entra in liquidazione giudiziale. Il garante che ha pagato (o sta per pagare) diventa creditore verso il debitore e, se quest’ultimo è insolvente, deve far valere il suo credito nel concorso dei creditori per avere chance di recupero (art. 1955 c.c. gli consente di agire in surroga anche prima di aver pagato per atti conservativi). Ad esempio, presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare come creditore chirografario per l’importo pagato.
  • Escuta eventuali coobbligati o altri garanti: se vi erano più garanti, chi paga più del suo dovrebbe immediatamente richiedere agli altri la loro quota (diritto di regresso ex art. 1954 c.c.). Se ad esempio eravamo in due fideiussori in solido e io ho pagato tutto il debito di 100, posso chiedere al co-garante il 50.
  • Richieda la cancellazione delle segnalazioni negative: una volta sistemata la posizione debitoria (pagando o transando), il garante ha diritto che le banche dati creditizie vengano aggiornate. La cancellazione non è immediata (come visto sopra, segue i tempi di conservazione), ma è importante vigilare che, trascorsi i termini (12, 24 o 36 mesi a seconda dei casi), il nominativo venga effettivamente rimosso. In caso contrario, si può inoltrare istanza di cancellazione al SIC e, se necessario, reclamo al Garante Privacy.
  • Valuti procedure di esdebitazione personale: se il pagamento del debito garantito mette in grave crisi finanziaria il fideiussore, e questi è un soggetto non fallibile (un privato consumatore o piccolo imprenditore), può ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi (L. 3/2012 e D.Lgs. 14/2019). Ad esempio, un privato che abbia dovuto onorare una fideiussione pesante potrebbe accedere alla liquidazione controllata del suo patrimonio o al piano del consumatore, ottenendo la liberazione dai debiti residui non pagabili. Si tratta ovviamente di soluzioni di ultima istanza, che implicano conseguenze rilevanti (come la gestione concorsuale del patrimonio), ma che il professionista deve tenere a mente quando assiste un garante in grave difficoltà economica.

Nella tabella seguente sono riepilogati i principali rimedi legali attivabili dal fideiussore e il loro effetto:

Rimedio/StrumentoDescrizioneEffetto per il garante
Eccezione di nullità del contratto (o di clausole)Invocare la nullità totale o parziale della fideiussione per violazione di norme (art. 1938, antitrust, ecc.) o clausole vessatorie.Escludere l’applicabilità di clausole sfavorevoli (es. far valere decadenza 6 mesi, invalidare garanzia oltre massimale, ecc.) o, nei casi estremi, far caducare l’intera fideiussione.
Eccezioni del debitore principale (art. 1945)Opporre ciò che avrebbe opposto il debitore (es. nullità contratto base, pagamento già eseguito, prescrizione, ecc.).Eliminare o ridurre l’importo dovuto dal garante nella misura in cui il debito principale non era dovuto.
Liberazione per fatto del creditore (art. 1955)Dimostrare che il creditore ha pregiudicato il regresso (es. rinuncia a garanzie, dilazioni non concordate).Estinzione della fideiussione; il garante non è tenuto a pagare se provata la condotta colpevole del creditore.
Decadenza 6 mesi (art. 1957)Evidenziare che il creditore ha lasciato trascorrere oltre 6 mesi dalla scadenza del debito senza agire.Estinzione della fideiussione per decadenza, con liberazione del garante (se non aveva validamente rinunciato al termine).
Art. 1956 (credito incauto)Provare che il creditore ha aumentato il fido al debitore in condizioni di difficoltà senza coinvolgere il garante.Esclusione della garanzia per le nuove esposizioni concesse in violazione dell’obbligo: il garante non deve pagare quella parte di debito.
Opposizione a D.I. e sospensione esecuzioneAgire in giudizio entro 40 gg dall’ingiunzione, chiedendo eventualmente sospensione dell’esecuzione.Evitare l’immediata esecutorietà del decreto; ottenere un giudizio di merito sulle eccezioni.
Trattativa transattiva (piano/stralcio)Negoziare con la banca un accordo di rientro o saldo parziale.Ridurre l’importo da pagare o dilazionarlo; evitare procedure giudiziarie e segnalazioni (se accordo tempestivo).
Azione di regresso e surrogaDopo aver pagato, agire contro il debitore o co-garanti per recuperare quanto pagato.Possibile recupero totale/parziale delle somme sborsate; almeno ripartizione equa del peso tra coobbligati.
Procedure da sovraindebitamentoAttivare un piano del consumatore o liquidazione per esdebitarsi dai debiti insostenibili.Potenziale esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) a fronte della liquidazione del patrimonio disponibile, per evitare il perdurare di obblighi insostenibili.

Tabella 3: Principali strumenti di difesa e rimedi per il garante.

Esempio pratico

Scenario: Una piccola impresa Alfa S.r.l. ottiene nel 2022 un finanziamento bancario di €200.000 assistito da fideiussione omnibus fino a €150.000 firmata dal socio Tizio. Nel 2024 Alfa S.r.l. entra in difficoltà e smette di pagare le rate.

Cronologia degli eventi:

  • Mese 1: Alfa S.r.l. salta una rata del finanziamento (inadempimento). La banca invia un sollecito ad Alfa S.r.l. e, per conoscenza, a Tizio (garante) segnalando il ritardo.
  • Mese 2: Alfa S.r.l. non paga neanche la rata successiva. A questo punto la banca classifica il credito come incagliato. Invoca la decadenza dal beneficio del termine per Alfa S.r.l. (ossia richiede il pagamento immediato di tutto il debito residuo) e invia a Tizio una formale richiesta di pagamento quale fideiussore, avvisandolo che in mancanza procederà legalmente. Contestualmente, preavvisa Tizio che, se non verrà regolarizzato il dovuto, verrà effettuata segnalazione in CRIF.
  • Mese 3: Né Alfa S.r.l. né Tizio effettuano pagamenti. La banca iscrive a sofferenza il credito di €180.000 rimasto insoluto e attiva la procedura di escussione del garante. Tramite i suoi legali, ottiene dal tribunale un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo contro Tizio (grazie alla clausola di immediata esecutorietà prevista nel contratto di mutuo). Il decreto viene notificato a Tizio.
  • Mese 4: Tizio, tramite un avvocato, propone opposizione al decreto ingiuntivo. Eccepisce che la fideiussione contiene le clausole nulle dello schema ABI (cita Cass. 41994/2021) e che la banca ha concesso nuovo credito ad Alfa S.r.l. nonostante fosse evidente un peggioramento (invoca l’art. 1956 c.c.). Chiede quindi la revoca dell’ingiunzione.
  • Mese 6: Si tiene la prima udienza in tribunale. Il giudice, valutate le eccezioni, decide di non sospendere immediatamente l’esecutorietà del decreto (ritiene, ad esempio, che la banca abbia agito entro i 6 mesi e che le clausole nulle non incidano sull’importo dovuto, ma solo su aspetti secondari). Tuttavia, invita le parti a tentare una conciliazione.
  • Mese 7: La banca e Tizio raggiungono un accordo transattivo: Tizio pagherà €120.000 entro 30 giorni a saldo e stralcio del debito (contro i €180.000 dovuti). Viene redatto un verbale di conciliazione in tribunale che formalizza l’accordo. La banca rinuncia alla restante pretesa e si obbliga a non segnalare Tizio come cattivo pagatore (ritirando la segnalazione prima che diventi visibile definitivamente). Tizio ottiene uno sconto ma deve pagare subito una somma rilevante.
  • Mese 8: Tizio onora la transazione pagando €120.000. Il tribunale, su istanza congiunta, dichiara cessata la materia del contendere nell’opposizione (il giudizio si chiude per accordo delle parti). La banca comunica ai sistemi di informazione creditizia che la posizione è chiusa a stralcio. In CRIF, la segnalazione rimarrà visibile per 24 mesi come “rinuncia/saldo a stralcio” (essendo una sofferenza parzialmente remissionata), dopodiché verrà eliminata.
  • Mese 10: Alfa S.r.l., intanto, viene dichiarata fallita. Tizio si insinua al passivo fallimentare per i €120.000 pagati in surroga. Probabilmente non otterrà molto dal fallimento (il realizzo è scarso), ma mantiene questo diritto.

Analisi: In questo esempio vediamo la sequenza tipica: il garante viene escusso, reagisce opponendosi e negoziando, e si raggiunge un compromesso. Tizio ha beneficiato della nullità parziale di alcune clausole per contestare parte della pretesa, e la banca – interessata a chiudere rapidamente – ha accettato un pagamento ridotto. Resta il fatto che Tizio ha dovuto sacrificare liquidità propria per €120.000 e dovrà attendere due anni per essere “riabilitato” del tutto nelle banche dati creditizie. Questo caso evidenzia l’importanza per il garante di muoversi con strategia: sollevare tutte le eccezioni disponibili, ma anche essere pronto a una soluzione pragmatica per limitare i danni (ad esempio, evitando un pignoramento che avrebbe potuto colpire la sua casa o la sua azienda).

Variante: Si consideri una variante: Caio garantisce con fideiussione omnibus i debiti di Beta S.p.A. fino a €300.000. Nel 2023 Beta S.p.A., già esposta per €250.000, subisce grosse perdite; la banca se ne accorge (bilanci in rosso, protesti) ma nel 2024 concede altri €50.000 di affidamento senza informare Caio. Beta S.p.A. fallisce poco dopo, lasciando €300.000 di debiti verso la banca che chiede a Caio l’intero importo. In giudizio Caio eccepisce l’art. 1956 c.c., e il tribunale gli dà ragione: riconosce che i €50.000 aggiuntivi rientravano nel credito concesso in violazione dell’obbligo di buona fede, liberando Caio per tale quota. Caio resta tenuto a pagare “solo” i €250.000 originari (oltre interessi), mentre per gli €50.000 successivi viene liberato. Questo evidenzia come l’attivazione delle tutele dell’art. 1956 c.c. possa ridurre significativamente l’esposizione del garante, purché si riesca a provare la conoscenza da parte della banca del peggioramento del debitore al momento di concedere nuovo credito.

Domande frequenti (FAQ) del garante

In questa sezione rispondiamo ad alcuni quesiti comuni posti dai garanti di fronte a situazioni di insolvenza del debitore principale.

D: Il debitore principale è fallito / ha avviato una procedura di concordato. Il garante deve comunque pagare?

R: Sì. La fideiussione resta valida e azionabile anche se il debitore principale fallisce o entra in concordato preventivo. Il garante non può opporre al creditore la mera apertura della procedura concorsuale per evitare il pagamento. Anzi, spesso le banche agiscono proprio contro i fideiussori non appena il debitore fallisce, per ottenere soddisfazione fuori dal fallimento (cosa loro consentita). Solo un caso fa eccezione: se al debitore persona fisica viene concessa l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui a fine procedura), ciò non libera i garanti rispetto a quei debiti, salvo che il giudice disponga diversamente (l’esdebitazione opera solo verso il debitore, ex art. 282 CCII). Quindi il garante rimane obbligato. Dopo aver pagato, però, potrà insinuarsi nel fallimento del debitore come creditore surrogato.

D: Posso recedere o “togliere” la mia fideiussione?

R: Dipende dal tipo di fideiussione. Se è specifica (su un debito determinato), non è possibile liberarsi dall’impegno se non pagando il debito o aspettando la scadenza e l’estinzione naturale del rapporto garantito. Se invece è omnibus (per obbligazioni future), generalmente i contratti prevedono la facoltà di recesso del garante per le operazioni future, con comunicazione scritta e preavviso (ad esempio 3 mesi). Il recesso, come detto, libera il garante solo per i debiti successivi alla data di efficacia del recesso; per quelli sorti prima il garante resta obbligato. Importante: il recesso va esercitato per iscritto e inviato secondo le modalità previste nel contratto (raccomandata/PEC). Fino a conferma di ricezione da parte del creditore, il garante rimane vincolato. Non esiste un diritto di “revoca immediata” della fideiussione già prestata senza il consenso del creditore.

D: Il creditore può agire contro di me garante senza nemmeno aver tentato con il debitore?

R: Sì, nella maggior parte dei casi il creditore può farlo. Come abbiamo visto, per legge il garante è obbligato in solido col debitore, quindi il creditore può scegliere di escutere direttamente il fideiussore. Non c’è un obbligo generale di “escussione preventiva” del debitore salvo che ciò sia stato pattuito (beneficio di escussione). Nella pratica bancaria quasi sempre il beneficio è escluso, quindi il creditore può – di fronte all’inadempimento – notificare immediatamente un decreto ingiuntivo al garante anche senza aver prima citato in giudizio il debitore. Detto questo, spesso per prassi le banche prima sollecitano il debitore e solo successivamente – se il debitore non paga – chiamano in causa il garante. Ma si tratta di una scelta discrezionale del creditore, non di un obbligo di legge (salvo patto contrario).

D: Se non pago nemmeno io come garante, possono pignorarmi la casa o lo stipendio?

R: Purtroppo sì. Una volta ottenuto un titolo esecutivo contro il garante (ad esempio un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo), la banca può procedere col pignoramento dei beni del garante. Il fideiussore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (salvo quelli impignorabili per legge). Quindi può subire il pignoramento dello stipendio (nei limiti di 1/5 se dipendente), il pignoramento di conti correnti e depositi, e il pignoramento immobiliare sulla casa di proprietà (a meno che sia l’unica casa e ricorrano le condizioni per l’impignorabilità molto limitate previste dal codice di procedura civile). In sintesi, il garante inadempiente è trattato alla stregua di un debitore normale.

D: La banca ha modificato il contratto di prestito (ad es. prorogato la scadenza, aumentato il fido) senza avvisarmi. Ciò influisce sulla mia garanzia?

R: Può influire in alcuni casi. Se la modifica configura una vera e propria novazione del rapporto principale (cioè sostituisce l’obbligazione originaria con una nuova), il garante in assenza di un suo consenso potrebbe andare esente, perché la sua fideiussione copriva il vecchio debito e non automaticamente il nuovo (salvo patto che estenda la garanzia). Se invece si tratta di semplici modifiche non radicali (es. una dilazione, un tasso diverso), di solito la fideiussione resta operativa, specie se nel testo il garante ha dichiarato che la garanzia permane anche in caso di variazioni del rapporto. Tuttavia, se la dilazione o modifica ha aggravato il rischio per il garante e avvenne senza consultarlo, può venir in rilievo l’art. 1955 c.c. (liberazione per fatto del creditore) come discusso sopra. In pratica: il garante potrebbe contestare la propria obbligazione per quella parte di obbligo eccedente o derivante dalla modifica non concordata. È una difesa da valutare caso per caso con un legale.

D: Sono eredi di un soggetto che era garante di un debito: eredito anche la fideiussione?

R: Sì, l’obbligazione del fideiussore rientra nel patrimonio ereditario. Quindi gli eredi del garante succedono in tutti i suoi rapporti, compreso l’impegno di garanzia. Essi diventano fideiussori a loro volta (ciascuno pro quota, insieme responsabili). Hanno però la possibilità, al momento dell’apertura della successione, di rinunciare all’eredità se ritengono che i debiti (compresa la fideiussione attivata o attivabile) superino i beni ereditari. Rinunciando, evitano di accollarsi l’obbligo. Se invece accettano l’eredità (specie se tacitamente, utilizzando beni ereditari), poi non potranno sottrarsi. Esiste anche l’opzione dell’accettazione con beneficio d’inventario, che limita la responsabilità degli eredi intra vires (nei limiti dell’attivo ereditario), utile se non si è certi dell’equilibrio tra attivo e passivo ereditario.

D: Fare da garante incide sul mio credit scoring anche se il debitore paga regolarmente?

R: Sì, in misura potenziale. Quando lei firma come fideiussore, quella posizione viene spesso registrata nelle banche dati (ad esempio, la Centrale Rischi riporta anche le garanzie prestate). Ciò significa che, pur non essendo una segnalazione negativa, un altro istituto di credito vedrà che lei è co-obbligato per un certo importo. Questo potrebbe influire sulla valutazione del suo merito di credito (perché tecnicamente se il debitore principale non paga, potenzialmente dovrà farlo lei). In sostanza, essere garante riduce la sua capacità di indebitamento disponibile: la banca ragiona come se una parte delle sue risorse potenzialmente servisse a coprire quel debito. Se però il debitore paga sempre regolarmente, la posizione rimarrà di solito classificata come “in bonis” e non la squalificherà come cattivo pagatore; tuttavia, ridurrà comunque la quantità di credito che può ottenere a suo nome, finché la fideiussione è in essere.

D: Posso chiedere qualcosa in cambio al debitore per cui faccio da garante (es. una controgaranzia)?

R: Assolutamente sì, ed è anzi consigliabile in rapporti d’affari. Anche se la legge non prevede automatismi, nulla vieta che il garante stipuli col debitore un accordo separato (detto spesso controfideiussione o manleva) in cui il debitore si impegna a rimborsare il garante di ogni eventuale esborso e magari fornisca a sua volta delle garanzie (ad esempio, un’ipoteca su un suo immobile a favore del garante, o una polizza assicurativa a beneficio del garante). Questa è una tutela extra-legale che il fideiussore può (e dovrebbe) cercare di ottenere prima di assumersi il rischio. Naturalmente, se il debitore è un parente stretto o non ha beni da offrire, potrà non essere possibile. Ma nei rapporti tra soci, ad esempio, è buona prassi formalizzare per iscritto gli impegni interni: ciò non impedisce alla banca di escutere subito il garante, ma quantomeno garantisce al garante un titolo immediato verso il debitore per rifarsi di quanto pagato, senza dover attendere i normali tempi del regresso (che richiede il pagamento integrale e poi un’apposita causa). Un simile accordo può prevedere anche una retribuzione per il garante (una commissione sul rischio) o altre condizioni decise dalle parti.

Conclusioni

Essere garante di un prestito non pagato è una situazione che può esporre a conseguenze molto gravose, ma la legge offre anche diverse vie di uscita e tutele per chi si trova in questo ruolo. La chiave è agire con tempestività e cognizione di causa: monitorare da vicino la situazione del debitore principale, intervenire appena emergono segnali di difficoltà (magari provando a contenere il debito o a concordare soluzioni prima che degeneri nell’inadempimento conclamato), e, se il default avviene, attivare immediatamente le difese legali a disposizione.

Questa guida ha illustrato i profili essenziali – normativi, giurisprudenziali e pratici – della posizione del fideiussore, offrendo un quadro completo aggiornato al 2025. Abbiamo analizzato come varia il rischio a seconda del tipo di garanzia prestata, quali sono gli effetti di un inadempimento e, soprattutto, quali strategie un garante (assistito dal proprio legale di fiducia) può mettere in atto per proteggersi. In un contesto economico incerto, con molte imprese e privati che affrontano difficoltà finanziarie, il ruolo del garante è più che mai delicato: una corretta informazione giuridica è fondamentale per prevenire e gestire al meglio le eventuali crisi.

In conclusione, chi assume il ruolo di garante deve farlo con piena consapevolezza dei rischi, e sapere che la firma apposta in calce a una fideiussione può avere conseguenze durature sul proprio patrimonio e sulla propria vita creditizia. Al contempo, non bisogna disperare se ci si trova escussi: le norme di legge – dall’art. 1938 al 1957 c.c., passando per le pronunce innovative della Cassazione – forniscono strumenti di reazione. Affidarsi a professionisti qualificati (avvocati, commercialisti) per valutare la posizione e intraprendere le azioni opportune è il passo decisivo per trasformare una situazione di rischio in una gestibile, nel rispetto dei propri diritti e nella cornice dello Stato di diritto.

Consigli operativi per i garanti

In chiusura, alcuni consigli pratici per chi si trova (o valuta di trovarsi) nella posizione di garante:

  • Valutare attentamente prima di firmare: Non sottoscrivere una fideiussione a cuor leggero, nemmeno per aiutare amici o parenti, senza aver compreso bene le implicazioni. Calcolare l’importo massimo garantito come se fosse un proprio debito e chiedersi se si sarebbe in grado di pagarlo in caso di necessità. Spesso le banche richiedono la firma di un garante come “formalità”, ma per il garante non è mai una formalità: è un impegno patrimoniale serio.
  • Limitare l’importo e la durata: Se possibile, negoziare che la fideiussione abbia un massimale contenuto (es. pari a una percentuale del debito, anziché l’intero importo) e, nel caso di garanzie omnibus, che vi sia una durata limitata (ad esempio 2-3 anni, rinnovabile solo con il tuo consenso) o una possibilità di disdetta dopo un certo periodo. Ciò evita di rimanere vincolati per somme e tempi indeterminati.
  • Monitorare il debitore: Una volta assunta la garanzia, tenersi informati sull’andamento economico del debitore. Se è un familiare o una società di cui si è soci, intervenire tempestivamente in caso di difficoltà (ad esempio, aiutandolo a rinegoziare il debito) può evitare l’escussione del garante.
  • Comunicare con il creditore: Non aspettare che le cose precipitino. Se si percepisce che il debitore sta entrando in crisi, il garante può prendere contatto con la banca per valutare soluzioni (ad esempio, chiedere una moratoria, segnalare di non estendere ulteriormente i fidi senza consultarlo, ecc.). Questo può prevenire situazioni in cui la banca aggravi l’esposizione confidando nella garanzia.
  • Documentare tutto: Conservare copia del contratto di fideiussione, di eventuali lettere della banca, e tenere traccia scritta di ogni comunicazione. In caso di controversie, poter dimostrare date e contenuti delle comunicazioni è essenziale (es: prova di quando è stato inviato il recesso, o di cosa la banca ha comunicato e quando).
  • Non ignorare le intimazioni: Se arriva un sollecito o un decreto ingiuntivo, attivarsi immediatamente. Il “non fare nulla” è l’errore peggiore: porta a decadenze dei termini e a pignoramenti inevitabili. Anche se non si hanno subito i soldi per pagare, contattare la banca (o il legale della banca) può far guadagnare tempo o aprire una trattativa.
  • Farsi assistere da professionisti: Appena la situazione si complica, consultare un avvocato esperto in diritto bancario e un consulente finanziario. L’avvocato individuerà le possibili eccezioni legali (come quelle viste sopra), il consulente aiuterà a valutare l’impatto finanziario e magari a reperire risorse o garanzie alternative. Muoversi con un team di professionisti dà al garante maggior forza contrattuale anche nelle trattative con la banca.
  • Valutare polizze assicurative: In alcuni casi, per grosse esposizioni, il garante può valutare di stipulare una polizza assicurativa rischio insolvenza a suo favore (o farsi dare una controgaranzia dal debitore). Non tutte le situazioni lo permettono, ma esistono polizze di credit protection che rimborsano il garante se costretto a pagare. Naturalmente hanno costi e limitazioni, ma andrebbero soppesate quando il rischio è molto alto.

Seguendo questi accorgimenti, il garante può ridurre significativamente le probabilità di subire conseguenze rovinose e, qualora esse si materializzino, farsi trovare preparato a gestirle nel modo migliore possibile.

Bibliografia e riferimenti normativi

Codice Civile: articoli 1936-1957 c.c., in materia di fideiussione (Garanzie personali). In particolare: art. 1936 c.c. (nozione di fideiussione); art. 1938 c.c. (obbligazioni future o condizionali, necessità di importo massimo); art. 1939 c.c. (accessorietà e obbligazione principale nulla); art. 1944 c.c. (obbligazione solidale del fideiussore); art. 1945 c.c. (eccezioni opponibili dal fideiussore); art. 1946-1947 c.c. (co-fideiussione e beneficio della divisione); art. 1955 c.c. (liberazione del fideiussore per fatto del creditore); art. 1956 c.c. (fideiussione per obbligazioni future e credito incauto); art. 1957 c.c. (scadenza dell’obbligazione principale, termine semestrale).

Leggi speciali: Legge n. 287/1990 art. 2 (normativa antitrust sulle intese anticoncorrenziali) citata in relazione alle clausole ABI nulle; D.Lgs. 385/1993 (TUB) art. 50 (titoli esecutivi bancari); D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) artt. 33-36 (clausole vessatorie nei contratti con consumatori, potenzialmente applicabili al fideiussore-consumatore).

Provvedimenti Banca d’Italia / Antitrust: Provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005, in Boll. n. 5/2005, che ha dichiarato contrarie alla concorrenza tre clausole dello schema ABI di fideiussione omnibus (clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al beneficio del termine).

Giurisprudenza di legittimità:

Cass., Sez. I, 27/12/2017, n. 29810: ordinanza interlocutoria che rimise la questione delle fideiussioni ABI alle Sezioni Unite (poi decisa con sentenza n. 41994/2021);

Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994: nullità parziale delle fideiussioni conformi al modello ABI 2003 (clausole reviviscenza, sopravvivenza, deroga art.1957);

Cass., Sez. I, 18/03/2021, n. 7600: principio di accessorietà e clausola di reviviscenza – validità della pattuizione di reviviscenza della garanzia in caso di revoca dei pagamenti ex art. 67 L. Fall., coerentemente con possibilità di “ritorno in vita” del debito principale;

Cass., Sez. III, 13/03/2024, n. 6685: conferma dei presupposti applicativi degli artt. 1955 e 1956 c.c. (liberazione del fideiussore per fatto del creditore e per credito concesso incautamente);

Cass., Sez. III, 21/10/2024, n. 27243: estensione anche alle fideiussioni specifiche della portata della nullità delle clausole anticoncorrenziali ABI (conformi all’intesa restrittiva dichiarata nulla);

Cass., Sez. I, 04/12/2023, n. 33860: possibilità di deroga implicita dell’art. 1957 c.c. – Il vincolo fideiussorio assunto “fino a estinzione completa” del debito implica rinuncia tacita al termine semestrale di decadenza;

Cass., Sez. VI-1, 07/01/2021, n. 54: applicazione dell’art. 1956 c.c. – obbligo della banca di agire secondo buona fede nei fidi, con conferma della liberazione del fideiussore se il credito fu concesso incautamente (conoscendo il peggioramento del debitore).

Giurisprudenza di merito:

Tribunale di Milano, Sez. XIV Imprese, 20/12/2023, n. 10296: onere della prova a carico del garante per dimostrare la sussistenza di un’intesa anticoncorrenziale “a valle” nei contratti successivi al 2005 (fideiussioni schema ABI post provv. BI 55/2005);

Corte d’Appello di Ancona, 03/07/2024, n. 1039: conferma che se la fideiussione è espressamente prestata “fino a totale estinzione” del credito, non opera la decadenza semestrale dell’art. 1957 c.c. (principio in linea con Cass. 33860/2023);

Tribunale di Lecce, 02/07/2019: nullità delle clausole ABI in una fideiussione omnibus e conferma della nullità parziale del contratto, con mantenimento della garanzia per il resto (pronuncia richiamata dalle Sez. Unite 41994/2021);

Tribunale di Treviso, 25/03/2022: applicazione dell’art. 1956 c.c. con liberazione del fideiussore, avendo ritenuto che la banca avesse concesso nuovo credito in presenza di “elementi sintomatici dell’insolvenza” del debitore

Sei Garante di un Prestito Non Pagato: Fatti Aiutare Da Studio Monardo

Hai firmato come garante per un amico o un familiare e ora lui non sta pagando?
Hai ricevuto lettere dalla banca o minacce di recupero crediti anche se non sei tu il debitore principale?

⚠️ Fare da garante significa assumersi la responsabilità del debito.
Se il titolare del prestito non paga, la banca può rivalersi direttamente su di te. Ma hai diritti, e puoi difenderti.

Cosa rischia il garante

📉 Se il debitore non paga, tu potresti subire:

  • Richieste ufficiali di pagamento da parte della banca
  • Segnalazione in CRIF come cattivo pagatore
  • Decreti ingiuntivi e azioni legali nei tuoi confronti
  • Pignoramento dello stipendio, del conto o dei beni (come per un qualsiasi debitore)

📌 Il garante non è un testimone: è obbligato in solido, cioè può essere chiamato a pagare l’intero debito, anche subito.

Posso evitare di pagare tutto io?

✅ In alcuni casi sì, se:

🔹 Il contratto di garanzia è viziato o non è stato firmato correttamente
🔹 La banca non ha rispettato gli obblighi informativi (es. mancata comunicazione delle rate non pagate)
🔹 Il debitore principale ha attivato una procedura di sovraindebitamento
🔹 Il debito è prescritto (sono passati troppi anni senza azioni valide)
🔹 La garanzia era limitata nel tempo o nell’importo (e la banca lo ha ignorato)

Cosa fare se sei garante e il debitore è inadempiente

Non ignorare le comunicazioni: se ricevi solleciti, atti o decreti, rispondi con l’aiuto di un legale
Controlla il contratto di garanzia: potresti avere margini di difesa
Verifica se ci sono vizi di forma o violazioni da parte della banca
Agisci prima che partano pignoramenti o segnalazioni
Valuta l’accesso a una procedura di crisi anche tu, se hai altri debiti

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Analizza il contratto di prestito e la garanzia firmata
📑 Controlla la regolarità delle notifiche e delle richieste
⚖️ Presenta opposizione a decreti ingiuntivi o azioni esecutive
🧩 Ti difende nel caso di segnalazioni in CRIF come coobbligato
🔁 Ti assiste anche nella tutela del tuo patrimonio personale (stipendio, casa, risparmi)

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in responsabilità da garanzia bancaria
✔️ Gestore della Crisi – iscritto al Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per la protezione del patrimonio familiare

Conclusione

Se sei garante e il prestito non viene pagato, il problema è anche tuo. Ma non tutto è perduto.
Con l’assistenza giusta puoi limitare i danni, difenderti e salvare i tuoi beni.

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