Finanziamenti E Segnalazioni In Crif: Come Accedervi – La Guida

Hai bisogno di un finanziamento ma risulti segnalato in CRIF? Ti è stata rifiutata una richiesta di prestito e non sai come mai? O temi che una vecchia posizione possa ancora influenzare il tuo accesso al credito?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto bancario, privacy e tutela del debitore – ti spiega in modo chiaro come funzionano le segnalazioni in CRIF, cosa comportano per chi cerca un prestito e quali possibilità hai per accedere comunque a un finanziamento, anche se sei stato segnalato.

Cosa significa essere segnalati in CRIF?
La CRIF è una delle principali banche dati del credito in Italia. Le segnalazioni in questo sistema avvengono quando una persona o un’azienda ritarda il pagamento di un finanziamento, riceve un sollecito, viene classificata come cattivo pagatore o rifiuta un accordo di rientro. Anche pochi giorni di ritardo possono lasciare una traccia.

Essere segnalati in CRIF significa che non posso più accedere a prestiti?
Non sempre. Dipende dalla gravità e dalla data della segnalazione, dal comportamento successivo e dalla politica della banca o finanziaria a cui ti rivolgi. Alcuni istituti rifiutano automaticamente le richieste di chi ha segnalazioni attive, altri valutano caso per caso. Ma è certo che una segnalazione riduce notevolmente le possibilità di ottenere nuovo credito.

Come posso sapere se sono segnalato?
Hai diritto a chiedere una visura CRIF gratuita una volta all’anno. Questo ti permette di sapere esattamente chi ti ha segnalato, quando e per quale motivo. È il primo passo da fare prima di presentare una nuova domanda di finanziamento.

Si può cancellare una segnalazione in CRIF?
Solo in determinati casi. Se la segnalazione è errata, illecita o avvenuta senza i necessari preavvisi, può essere contestata e rimossa. Se invece è corretta, i dati restano visibili per un periodo variabile (da 12 a 36 mesi circa), anche dopo il pagamento del debito. In casi particolari, è possibile valutare azioni legali per richiederne la cancellazione anticipata.

Esistono soluzioni per chi ha segnalazioni in corso?
Sì. In alcuni casi, si può chiedere un finanziamento con garanzie alternative, oppure ricorrere a formule specifiche come il prestito delega, la cessione del quinto (se si è lavoratori o pensionati), o il prestito con garante. Ma è fondamentale muoversi con cautela e evitare proposte rischiose o non trasparenti.

Hai ricevuto un rifiuto per un finanziamento o vuoi sapere se puoi accedervi nonostante una vecchia segnalazione?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Verificheremo insieme la tua situazione CRIF, controlleremo la legittimità delle segnalazioni presenti e ti aiuteremo a costruire un percorso per rientrare nel circuito del credito in modo legale e sicuro.

Introduzione

La disponibilità di credito è linfa vitale per imprese e privati, ma l’accesso ai finanziamenti è strettamente legato alla reputazione creditizia del richiedente. In Italia esistono banche dati – pubbliche e private – che raccolgono informazioni su mutui, prestiti, linee di credito e insolvenze. Questi Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) registrano la puntualità o i ritardi nei pagamenti e incidono sulla valutazione del merito creditizio fatta dagli istituti finanziari. Essere segnalati come cattivi pagatori può precludere l’ottenimento di nuovi prestiti, mentre avere una buona “storia creditizia” facilita l’accesso al credito.

Scopo di questa guida è fornire un quadro completo e aggiornato sul funzionamento di tali sistemi e sulle tutele giuridiche disponibili in caso di segnalazioni errate o illegittime. Verranno analizzate tutte le principali tipologie di finanziamento (dai mutui ai crediti al consumo), i procedimenti di segnalazione nei SIC privati (CRIF, Experian, CTC) e nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, nonché i profili di responsabilità di banche e intermediari in caso di erronea segnalazione. La guida include inoltre casi pratici, FAQ su questioni frequenti (cancellazione di segnalazioni, diritti dell’interessato, ecc.), almeno tre tabelle riepilogative e due simulazioni di vicende ricorrenti (richiesta di accesso ai dati e contestazione di un’iscrizione). In chiusura, un elenco di fonti normative e giurisprudenziali assicura riferimenti precisi a leggi, provvedimenti e sentenze citate.

Importanza della materia: Un nome inserito nella “lista dei cattivi pagatori” può subire gravi conseguenze: credito negato, revoca di fidi, peggioramento delle condizioni bancarie. Le banche dati creditizie hanno dunque un forte impatto pratico. Al contempo, la segnalazione di informazioni inesatte o obsolete lede i diritti dell’interessato, compreso il diritto alla reputazione e alla protezione dei dati personali. È fondamentale conoscere quando una segnalazione è legittima e quando, invece, può essere contestata e rimossa, valutando le possibili azioni (reclamo, ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, intervento del Garante Privacy o causa civile). Questa guida fornisce gli strumenti conoscitivi per accedere ai propri dati creditizi e tutelarsi efficacemente, nel rispetto della normativa vigente (Testo Unico Bancario, GDPR, provvedimenti Banca d’Italia e Garante Privacy) e della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità.

1. Tipologie di finanziamento e rilevanza delle segnalazioni creditizie

In questa sezione passeremo in rassegna le principali tipologie di finanziamento – mutui, prestiti personali, fidi bancari, leasing, prestiti garantiti dallo Stato, factoring, credito al consumo, ecc. – evidenziando per ciascuna le caratteristiche essenziali e le implicazioni in termini di segnalazioni nelle banche dati creditizie. Comprendere le differenze tra i vari strumenti di credito è importante perché le modalità di registrazione delle informazioni nei SIC possono variare a seconda del tipo di finanziamento (ad esempio, un mutuo ipotecario potrebbe seguire regole parzialmente diverse rispetto a un prestito al consumo in tema di preavviso di segnalazione). Anticipiamo sin d’ora che tutti i finanziamenti esaminati, in caso di mancato pagamento o ritardi, possono comportare segnalazioni negative nelle banche dati, con possibili ripercussioni sulla capacità del soggetto di ottenere nuovo credito.

1.1 Mutui ipotecari

Il mutuo ipotecario è un finanziamento a medio-lungo termine, erogato solitamente per l’acquisto di beni immobili (es. abitazione) e garantito da un’ipoteca sul bene finanziato. Data l’alta somma in gioco e la lunga durata, la banca erogante valuta con estrema attenzione il merito creditizio del mutuatario, consultando le banche dati creditizie prima di concedere il mutuo. Durante la vita del finanziamento, ogni rata non pagata entro la scadenza può essere segnalata nei SIC privati (es. CRIF) come “rate scadute” o “in sofferenza” se il ritardo diventa grave. In caso di mora prolungata o insolvenza conclamata, il mutuante può classificare il debitore “a sofferenza” e segnalarlo come tale anche in Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (CR), se l’esposizione supera le soglie rilevanti.

Va evidenziato un aspetto peculiare: i mutui ipotecari a privati non rientravano nella disciplina del credito al consumo (TUB, Titolo VI, Capo II) fino a tempi recenti e quindi, secondo la Cassazione, non beneficiano delle stesse tutele previste per i finanziamenti consumer in tema di preavviso di segnalazione. Ciò significa che, per la Cassazione, la banca non è tenuta per legge a inviare un preavviso scritto prima di segnalare a SIC/CR un inadempimento relativo a un mutuo ipotecario (si veda l’ordinanza Cass. n. 14382/2021), a differenza di quanto avviene per un prestito al consumo (si veda §5.1). Ad ogni modo, è prassi che i contratti di mutuo contengano clausole informative sul possibile ricorso ai SIC in caso di ritardi, e l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha talora sanzionato il mancato avviso al cliente come condotta scorretta, specie se il mutuatario è consumatore.

Segnalazioni tipiche nei mutui: un mutuo viene segnalato positivamente nei SIC durante il suo regolare ammortamento (costituendo “storia creditizia” positiva); diversamente, un ritardo di una o due rate comporta una segnalazione di morosità lieve (che verrà cancellata dopo 12 mesi dalla regolarizzazione), mentre ritardi su più di due rate sono considerati più gravi (cancellazione dopo 24 mesi dalla regolarizzazione). Se il mutuo entra in default (ad esempio rate insolute per oltre 90 giorni e situazione finanziaria del debitore compromessa), la banca classificherà il cliente a “sofferenza” e lo segnalerà come tale: questa è la categoria più grave, indicativa di insolvenza, e in SIC privati il relativo dato negativo permane fino a 36 mesi dalla scadenza contrattuale (o ultimo aggiornamento). In Centrale Rischi Bankitalia, la segnalazione a sofferenza di un mutuo avviene se il debito residuo ≥ €30.000 (soglia generale) oppure anche sotto €30.000 se vi è sofferenza superiore a €250. Una volta interamente estinto il mutuo (pagato tutte le rate), l’esito positivo rimane nei SIC come dato storico fino a 5 anni, mentre in Centrale Rischi le segnalazioni cesseranno (il mese successivo comparirà esposizione zero). Si noti che la chiusura regolare del mutuo (senza insoluti) costituisce elemento favorevole per future valutazioni di affidabilità creditizia.

1.2 Prestiti personali (chirografari) e finalizzati

I prestiti personali sono finanziamenti concessi a singoli (consumatori o anche ditte individuali) per esigenze di liquidità non vincolate ad uno specifico acquisto. Sono in genere chirografari (senza garanzie reali), a medio termine e rimborsati a rate mensili. Rientrano in questa categoria anche i prestiti finalizzati (erogati per l’acquisto di un determinato bene/servizio, ad es. prestito auto o arredo, spesso stipulati presso il punto vendita). Data la natura consumer, questi finanziamenti ricadono nella disciplina del credito al consumo del TUB e del Codice del Consumo, che tra l’altro prevedono obblighi di informativa e trasparenza.

Dal punto di vista delle segnalazioni creditizie, un prestito personale viene registrato nei SIC già al momento della richiesta: la semplice domanda di finanziamento infatti viene comunicata alle banche dati (ciò spiega perché chiedere più prestiti contemporaneamente può “appesantire” il profilo creditizio). Le richieste di finanziamento risultano memorizzate nel SIC per un periodo limitato (180 giorni dall’istruttoria o 90 giorni in caso di rifiuto o rinuncia). Una volta erogato, il prestito compare come posizione creditizia attiva; i pagamenti regolari consolidano un buon storico, eventuali ritardi invece vengono segnalati come mensilità scadute. Poiché si tratta di credito al consumo, la legge (art. 125 comma 3 TUB) impone che il finanziatore avvisi preventivamente il consumatore la prima volta che intende segnalare un suo ritardo a una banca dati. Questo preavviso di segnalazione va fornito in modo da consentire al cliente di eventualmente saldare il dovuto ed evitare l’iscrizione negativa. Il mancato preavviso rende la segnalazione illegittima per violazione di legge qualora il cliente sia un consumatore. Ad esempio, un tribunale ha ritenuto illegittima la segnalazione di un debitore per rate impagate di un prestito, in assenza di prova dell’avviso scritto previsto dall’art. 125 TUB. La Cassazione ha confermato che tale obbligo di preavviso opera per i crediti al consumo, mentre non si estende a finanziamenti esclusi da quella categoria.

Tempi di conservazione nei SIC: analogamente ai mutui, per un prestito personale i dati negativi restano registrati per un periodo proporzionale alla gravità e all’esito. Se le rate in ritardo vengono poi regolarizzate, la notizia del ritardo verrà cancellata dopo 12 mesi (per ritardi ≤2 mesi/rate) o 24 mesi (per ritardi >2 rate) dal momento in cui il pagamento arretrato è avvenuto, purché nel frattempo non vi siano ulteriori morosità. Se invece il prestito non viene rimborsato e resta insoluto (inadempimento non regolarizzato), la segnalazione negativa permane per 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento necessario, ma comunque non oltre 60 mesi (5 anni) dalla data di fine rapporto. Questo limite massimo quinquennale funge da termine ultimo di conservazione anche per i casi più gravi. I dati positivi (prestito rimborsato regolarmente) restano nei SIC per 60 mesi dalla chiusura, a testimonianza dell’affidabilità del cliente.

Esempio pratico: se Tizio ottiene un prestito personale di €10.000 e paga tutte le rate puntualmente, dopo l’estinzione del prestito la sua storia positiva rimarrà visibile per 5 anni. Se invece ritarda, poniamo, 3 rate ma poi salda tutto, l’informazione del pregresso ritardo sarà visibile per 24 mesi dall’avvenuto saldo; se infine Tizio smette di pagare il prestito e questo viene revocato o risolto, la segnalazione di sofferenza rimarrà fino a 36 mesi dalla scadenza originaria del piano (o ultimo aggiornamento utile), e comunque la posizione verrà definitivamente rimossa trascorsi 5 anni dalla data in cui il prestito sarebbe scaduto.

1.3 Aperture di credito e fidi bancari

Le aperture di credito in conto corrente (i cosiddetti fidi bancari o affidamenti) consistono nella possibilità concessa dalla banca al cliente di andare “in rosso” sul conto fino a un certo limite. Sono tipici strumenti a breve termine per fornire liquidità ad aziende e professionisti, ma diffusi anche per privati sotto forma di fido sul conto. Dal punto di vista giuridico, la banca assume un’obbligazione di messa a disposizione fondi entro un massimale, revocabile alle condizioni previste.

Rilevanza per i SIC: le linee di fido concesse sono segnalate nelle banche dati sia private che centrale dei rischi. In Centrale Rischi Banca d’Italia, ogni banca comunica l’importo dell’affidamento concesso e l’eventuale utilizzo da parte del cliente: ad esempio, un fido di €50.000 con utilizzo effettivo di €40.000 al 31 del mese verrà segnalato con “accordato = 50k, utilizzato = 40k”. Se il cliente sconfina oltre il limite accordato oppure non rientra dallo scoperto a revoca avvenuta, la situazione può divenire “sconfinamento” segnalato in CR (se > €30.000 o comunque significativo). Nei SIC privati (CRIF & co.), un fido è registrato come una linea di credito rotativa; un uso entro il limite e nei tempi previsti non genera segnalazioni negative, mentre uno sconfinamento (saldo debitore oltre il fido) o un insoluto su conto (es. mancato rientro a seguito di revoca del fido) porteranno a segnalazione. Tipicamente, il mancato rientro entro i termini configura un inadempimento grave: la banca spesso concede un termine per rientrare, decorso il quale classificherà l’esposizione a sofferenza se il cliente non ha altri fondi e versa in difficoltà.

Le aperture di credito, rivolte spesso a soggetti non consumatori (imprese), non beneficiano del regime di preavviso obbligatorio ex art.125 TUB (riservato ai consumatori). Ciò nonostante, la buona prassi bancaria prevede che in caso di revoca del fido e segnalazione a sofferenza, il cliente venga preavvisato per iscritto (ad esempio con una diffida a rientrare entro un certo termine, pena la segnalazione in CRIF/Centrale Rischi). In sede ABF è stato affermato che la segnalazione a sofferenza deve essere proporzionata e basata su una valutazione completa: ad esempio non si può segnalare come insolvente un cliente per un importo esiguo di scoperto. In un caso esaminato dall’ABF, una banca segnalò un debito di poche centinaia di euro, senza attendere i 15 giorni concessi al cliente per rientrare; l’Arbitro ha dichiarato illegittima la segnalazione, ordinandone la cancellazione.

Segnalazioni particolari: i fidi e sconfinamenti vengono monitorati con attenzione in Centrale Rischi. Se un affidato sconfina oltre il 5% del fido per oltre 3 mesi, la parte eccedente può venire classificata come “credito scaduto >90 giorni”. Se il fido viene revocato e rimane insoluto, l’intera esposizione diventa immediatamente esigibile; qualora il cliente non rimborsi, la banca, valutando la situazione generale, può segnalarlo a sofferenza (anche se l’importo fosse inferiore a €30.000, poiché la soglia sofferenze CR è 250€). Ciò comporterà gravi conseguenze: tutte le banche vedranno che il soggetto ha un incaglio o sofferenza in atto e molto probabilmente ridurranno o chiuderanno eventuali altri affidamenti (effetto domino).

Dal lato positivo, se il cliente utilizza correttamente il fido e rientra secondo gli accordi, quella relazione di conto corrente affidato arricchisce positivamente il suo credit score. Le informazioni sui fidi chiusi regolarmente rimangono anch’esse per 5 anni nei SIC come dato storico favorevole.

1.4 Leasing e noleggio a lungo termine

Il leasing finanziario è una forma di finanziamento in cui un bene (ad es. un macchinario, un autoveicolo) viene concesso in godimento dietro pagamento di canoni periodici, con opzione finale di acquisto. In Italia il leasing è molto diffuso tra imprese e professionisti per beni strumentali, e tra i privati per autoveicoli. Vi è anche il noleggio a lungo termine, simile al leasing ma senza opzione di riscatto, talora offerto anche ai consumatori per auto e beni durevoli.

Dal punto di vista delle segnalazioni, le società di leasing (spesso appartenenti a gruppi bancari o finanziari) aderiscono ai SIC e comunicano l’andamento dei contratti di leasing. Anche il Codice di condotta 2019 dei SIC include espressamente tra le forme tecniche ammesse il leasing e il noleggio a lungo termine. Ciò significa che il pagamento regolare dei canoni di leasing costruisce una referenza positiva, mentre eventuali mancati pagamenti di canoni portano a segnalazioni di ritardi analoghe a quelle dei prestiti rateali. Se un contratto di leasing viene risolto per inadempimento (es. dopo tot canoni non pagati), la società finanziaria, oltre a attivare le procedure di recupero del bene, segnalerà l’esposizione come credito insoluto. Di norma, dopo la risoluzione per grave inadempimento, l’utilizzatore moroso viene segnalato a sofferenza per l’importo dovuto (detratto il valore del bene ripreso).

Trattandosi di operazioni che possono coinvolgere consumatori (es. leasing auto privati) ma spesso professionisti o imprese, l’obbligo di preavviso scritto prima della prima segnalazione negativa dipenderà dallo status di consumatore. Ad esempio, un artigiano che prende un macchinario in leasing non rientra nella tutela del credito al consumo e la società di leasing non è tenuta ex lege al preavviso ex art. 125 TUB; viceversa un privato consumatore in leasing auto sì. In ogni caso, le società di leasing generalmente inseriscono nei contratti clausole che informano il cliente del possibile utilizzo dei SIC in caso di mancato pagamento, e spesso inviano solleciti e diffide prima di risolvere e segnalare, sia per tentare di recuperare il dovuto che per correttezza verso il cliente.

Centrale Rischi: molti intermediari di leasing segnalano anche in Centrale Rischi Bankitalia, specie se il valore supera le soglie. Un contratto di leasing per €100.000 verrà segnalato mensilmente con l’importo dovuto residuo; se vi sono canoni scaduti, l’intermediario potrebbe segnalarli come crediti scaduti >90gg. In caso di default, anche qui scatterà la classificazione a sofferenza. È interessante notare che tra le nuove forme tecniche riconosciute dal Codice di condotta SIC 2019 figura anche la cessione della dilazione di pagamento e il leasing operativo, segno che queste forme di finanziamento alternativo rientrano a pieno titolo nei circuiti informativi creditizi.

Riassumendo: il leasing comporta obblighi analoghi a un finanziamento rateale: puntualità nei pagamenti per evitare segnalazioni di morosità; rischio di segnalazione grave (sofferenza) in caso di inadempimento definitivo; permanenza delle informazioni creditizie per i tempi standard (12-24-36 mesi a seconda dell’esito). Dopo la chiusura del leasing (ad esempio il bene riscattato e pagato tutto), la positiva conclusione resta visibile come storico per 60 mesi, a supporto della reputazione creditizia del soggetto.

1.5 Prestiti garantiti dallo Stato (es. Fondo PMI, garanzie SACE)

Negli ultimi anni, specialmente a seguito della crisi Covid-19, si sono diffusi prestiti bancari assistiti da garanzie pubbliche (Fondo di Garanzia PMI gestito da Mediocredito Centrale, garanzie SACE per liquidità, ecc.). In tali operazioni, una parte rilevante del rischio di credito è coperta dallo Stato o da enti pubblici, riducendo l’esposizione effettiva della banca. Ciò nonostante, per il soggetto finanziato nulla cambia in termini di obblighi di rimborso e possibili segnalazioni negative in caso di insolvenza.

Un prestito garantito dallo Stato (ad es. finanziamento COVID con garanzia 80-100%) verrà ugualmente segnalato nei SIC come qualsiasi altro finanziamento bancario. Se il debitore paga regolarmente, la presenza della garanzia pubblica non compare nei SIC (se non eventualmente come nota interna); se ritarda le rate, la banca segnalerà i ritardi nello stesso modo in CRIF/Experian/CTC. Qualora il prestito vada in default e la banca attivi la garanzia statale, quest’ultima rimborserà in parte la banca, ma dal punto di vista del debitore egli risulterà comunque inadempiente: la segnalazione a sofferenza permane a suo nome e potrebbe aggiungersi l’annotazione che il credito è stato ceduto/escusso alla garanzia. Ad esempio, per i prestiti Covid garantiti, alcune banche segnalano in CRIF l’eventuale escussione del Fondo PMI a copertura del mancato pagamento. In Centrale Rischi, il credito potrebbe essere poi segnalato a carico dell’ente garante (per la parte pagata) e del debitore per l’eventuale perdita finale. Ma ai fini reputazionali, il debitore viene comunque etichettato come insolvente.

Un vantaggio indiretto dei prestiti con garanzia pubblica è che la banca, sentendosi più tutelata, attende di norma più a lungo prima di classificare il credito a sofferenza – ad esempio cercando soluzioni concordate – ma non vi è una regola fissa. Anche per tali finanziamenti valgono i principi generali: obbligo di preavviso per i consumatori, proporzionalità nella segnalazione (non segnalare sofferenza se c’è solo un lieve ritardo), dovere di rettifica in caso di errori, ecc.

In caso di errata segnalazione su un prestito garantito (es. segnalato moroso ma in realtà in moratoria pubblica, quindi pagamenti sospesi per legge), il soggetto ha pieno diritto di pretenderne la correzione. Un caso pratico: durante la pandemia erano in vigore moratorie legali sui prestiti; segnalare come in ritardo una rata che era sospesa per legge sarebbe illegittimo e la banca dovrebbe correggere i dati. Il Ministero dell’Economia e la Banca d’Italia avevano infatti chiarito che l’adesione alle moratorie non doveva generare segnalazioni negative.

In sintesi, i prestiti con garanzia statale non costituiscono un’eccezione alle segnalazioni: il regime informativo è identico a quello degli altri finanziamenti. Dal punto di vista dell’imprenditore garantito, l’eventuale insolvenza avrà conseguenze reputazionali serie tanto quanto un prestito ordinario (anche se la banca potrà recuperare il credito dallo Stato, ciò non evita al debitore il “marchio” di cattivo pagatore).

1.6 Factoring e cessione dei crediti commerciali

Il factoring è un’operazione mediante la quale un’impresa cede i propri crediti verso clienti ad un factor (banca o intermediario specializzato) ottenendo in cambio immediata liquidità. Si tratta dunque di un finanziamento autoliquidante basato su crediti commerciali. Nella pratica, il factor anticipa all’azienda cedente una percentuale delle fatture e poi incassa dal debitore ceduto. Esistono forme pro solvendo (il cedente garantisce l’eventuale insolvenza del debitore ceduto) o pro soluto (il rischio d’insolvenza è assunto dal factor, salvo eccezioni).

Dal punto di vista delle segnalazioni creditizie, il factoring può comportare iscrizioni soprattutto se i debitori ceduti non pagano e il cedente non restituisce l’anticipo ricevuto. Ad esempio, in un factoring pro solvendo, se il debitore ceduto non paga entro il termine, il factor chiederà al cedente (impresa) la restituzione dell’anticipo; se quest’ultimo non riesce, quel mancato rimborso configura un insoluto verso il factor. Il factor, essendo un intermediario finanziario vigilato, segnalerà l’esposizione in Centrale Rischi (se sopra soglia) e nei SIC. Allo stesso modo, in factoring pro soluto, se vi sono contestazioni che bloccano il pagamento dei crediti e la situazione degenera, il factor potrebbe classificare la posizione come incaglio/sofferenza.

Va detto che il factoring è principalmente uno strumento d’impresa: il debitore cedente è un’azienda, dunque non si applicano norme di credito al consumo o preavvisi al consumo. Tuttavia, è prassi dei factor inviare comunicazioni se intendono classificare a sofferenza un cliente, soprattutto per mantenere rapporti corretti. Dal lato del debitore ceduto (spesso un altro imprenditore), l’eventuale mancato pagamento di una fattura potrebbe riflettersi sulla sua reputazione creditizia? Normalmente il debitore ceduto che paga in ritardo non viene segnalato nei SIC in quanto non è un rapporto di finanziamento diretto; tuttavia, se il factor intraprende azioni legali e ottiene magari un decreto ingiuntivo non pagato, quella informazione non transita nei SIC ma potrebbe apparire in altre banche dati (es. banche dati dei protesti o delle sofferenze bancarie se il debitore aveva aperture di credito). In sintesi, la segnalazione nei SIC riguarda soprattutto il cedente che non onora gli anticipi di factoring.

Esempio: Alfa Srl cede €100.000 di crediti a un factor che anticipa l’80%. Il debitore ceduto fallisce e non paga nulla. Se Alfa Srl non restituisce gli €80.000 anticipati, il factor segnalerà Alfa come incagliata o a sofferenza per €80.000. Questa segnalazione comparirà in Centrale Rischi (sofferenza su credito di factoring) e nei SIC come un “finanziamento” non rimborsato. In effetti il factoring, pur essendo tecnicamente cessione crediti, viene assimilato a un finanziamento per quanto riguarda l’informativa creditizia.

Cessione del credito: Operazioni simili al factoring, come la cessione di crediti tributari o di altro genere, se effettuate da intermediari, possono anch’esse riflettersi in CR. Tuttavia, trattandosi di fattispecie più particolari, non dilungheremo oltre. Basti ricordare che il Codice di condotta SIC 2019 contempla espressamente tra le operazioni segnalabili la cessione della dilazione di pagamento, concetto attinente proprio a operazioni come il factoring.

1.7 Credito al consumo e altre forme (carte di credito, cessione del quinto, microcredito)

Sotto l’etichetta credito al consumo rientrano vari finanziamenti erogati a persone fisiche per scopi estranei all’attività imprenditoriale: prestiti personali (già trattati), prestiti finalizzati (acquisti a rate), carte di credito revolving, credito su cessione del quinto dello stipendio/pensione, microcredito personale, ecc. Molti aspetti sono comuni, ma meritano qualche specifico cenno:

  • Carte di credito revolving: Si tratta di carte che permettono di rateizzare il rimborso (credito rotativo). Ogni carta revolving ha un plafond e genera un rapporto segnalato nei SIC similmente a un fido. L’utilizzo regolare e il pagamento almeno della rata minima mensile mantengono la posizione in bonis. Se il titolare salta una o più rate mensili, la società emittente (spesso finanziaria o banca) segnalerà l’arretrato. Anche per le revolving, essendo credito al consumo, vale l’obbligo di preavviso al primo ritardo significativo. Inoltre, è richiesto dalla normativa trasparenza di indicare al cliente nelle comunicazioni periodiche i rischi del mancato pagamento. Sul profilo creditizio, un overdue su carta revolving è percepito molto negativamente dagli altri finanziatori (può segnalare sovraindebitamento). I tempi di permanenza delle note negative sono gli stessi (12-24-36 mesi a seconda della regolarizzazione o meno). Quando la carta viene chiusa senza pendenze, dopo 5 anni la traccia scompare.
  • Cessione del quinto: È una forma di prestito personale garantito dalla cessione di una quota dello stipendio/pensione (fino al 20%) direttamente dal datore/ente pensionistico. Data la forte garanzia (trattenuta diretta + polizza assicurativa obbligatoria rischio vita/impiego), di solito questi prestiti hanno bassi tassi di insolvenza. Tuttavia, se un evento avverso interrompe i versamenti (es. perdita lavoro non coperta interamente da polizza), la finanziaria potrà vantare un credito residuo. Tali eventi sono rari, ma se il debitore cessato dal servizio non rimborsa spontaneamente la parte non coperta da TFR o assicurazione, potrà essere segnalato come inadempiente. Lato banche dati, le cessioni del quinto vengono registrate al pari di prestiti personali. Quindi se Mario ha in corso una cessione del quinto, risulterà nei SIC l’importo iniziale, il debito residuo aggiornato mensilmente e l’eventuale presenza di rate impagate. Essendo una forma di credito al consumo, anche qui vale il preavviso ex art. 125 TUB per la prima segnalazione negativa (verso consumatore). I tempi di conservazione dati sono i medesimi standard. Un aspetto particolare: se interviene l’assicurazione a saldare il debito (ad es. in caso di decesso del debitore), la posizione viene chiusa senza danni per l’erede; non ci sarà segnalazione negativa perché il pagamento è avvenuto (dal punto di vista del creditore, il debito è estinto, anche se tramite polizza). Diverso se l’assicurazione non copre l’intero importo: l’eventuale scoperto potrà originare un contenzioso e segnalazione.
  • Credito al consumo “minore”: includiamo qui forme come finanziamenti da negozio (es. pagamento a rate di smartphone, elettrodomestici, spesso gestiti da finanziarie convenzionate) e il microcredito personale (piccoli prestiti fino a €10.000 con finalità di inclusione sociale, talora sostenuti da garanzie pubbliche). Anche in questi casi, sebbene gli importi siano modesti, il mancato pagamento comporta segnalazione. Un ritardo nel rimborso di un acquisto a rate di poche centinaia di euro può sembrare poca cosa, ma agli occhi del sistema informativo creditizio è comunque indice di inaffidabilità se non viene subito sanato. Attenzione: non c’è una soglia minima nei SIC privati – anche un debito di €50 non pagato può risultare. Come evidenziato, la soglia di €250 è interna solo alla Centrale Rischi pubblica (sofferenze); CRIF, Experian e CTC registrano anche importi minori. Alcuni operatori, per politica interna, possono evitare segnalazioni per importi irrisori, ma si tratta di discrezionalità. L’ABF in più occasioni ha invitato gli intermediari a usare proporzionalità: ad esempio, segnalare a sofferenza un debito di soli €1.000 senza valutare la situazione complessiva è scorretto. Si veda il Caso pratico richiamato dall’Avv. Luca Barone: un cliente con debito poco sopra 1.000 euro non poteva essere considerato in sofferenza, cioè insolvente, e la segnalazione è stata ritenuta illegittima (ABF, 2021).

Riassumendo, tutte le forme di credito al consumo presentano una forte interconnessione con i sistemi di informazioni creditizie: ogni finanziamento è monitorato dal circuito e contribuisce a formare il credit score di un individuo. È fondamentale onorare puntualmente anche i piccoli pagamenti (rate di un telefono, bollette se rateizzate, ecc.), perché un incidente su questi può rovinare lo standing creditizio e generare diniego su finanziamenti ben più importanti.

Tabella 1: Confronto tra principali tipologie di finanziamento e segnalazioni

Tipo di finanziamentoDurata e rimborsoGaranzie tipicheSegnalazioni SIC in caso di ritardoNote preavviso
Mutuo ipotecarioLungo termine (5-30 anni), rate mensiliIpoteca immobiliareRitardo rata = morosità segnalata; insolvenza = sofferenza CRIF/CR (≥€30k o €250)Preavviso non obbligatorio ex lege (mutuo ≠ credito consumo), ma prassi inviare diffida
Prestito personaleMedio termine (1-10 anni), rate mensiliFideiussione eventuale (spesso nessuna)≥1 rata scaduta = segnalazione dopo preavviso; >2 rate = segnalaz. più grave; default = sofferenzaPreavviso obbligatorio al consumatore prima 1ª segnalazione negativa
Fido bancarioBreve termine (revocabile), uso flessibileGaranzie reali o personali a volteSconfinamento prolungato = segnalaz. “scaduto >90g” CR; mancato rientro dopo revoca = sofferenzaNon obbligatorio (cliente spesso impresa), ma buona prassi di diffida a rientro
Leasing (finanziario)Medio termine (3-7 anni), canoni mensili/trimestraliBene in leasing (riserva proprietà)Ritardo canone = segnalazione ritardo; risoluzione per inadempimento = sofferenza su importo dovutoSe consumatore, preavviso 125 TUB; se impresa, non previsto ex lege
Prestito statale garantitoVarie durate (fino 6-10 anni), rate mensiliGaranzia pubblica (MCC, SACE)Identico al prestito normale: ritardi segnalati, default = sofferenza (garanzia non evita segnalazione)Preavviso come da natura prestito (consumatore sì, impresa no). Moratorie pubbliche: nessuna segnalazione negativa
Factoring (anticipo fatture)Breve (anticipo fino a scadenza fatture)Cessione crediti commercialiCedente non rimborsa anticipo = segnalato come insoluto/sofferenza per importo anticipatoNon applicabile (operazioni tra imprese) – preavviso non normato, ma comunicazioni uso corretto
Carta di credito (revolving)Linea a revoca con rimborso rateale mensileNessuna (credito chirografario)Rata minima non pagata = segnalazione dopo preavviso; carta revocata per insoluto = sofferenza residuoPreavviso obbligatorio al consumatore
Cessione del quintoLungo termine (5-10 anni), rate mensili trattenuteTFR e polizza assicurativaInadempimento (es. perdita lavoro non coperta) = segnalazione ritardi, potenziale sofferenza se debitore non copre scopertoPreavviso obbligatorio (credito consumo); tuttavia insolvenza spesso coperta da assicurazione

Legenda: CR = Centrale Rischi Banca d’Italia; preavviso obbligatorio = previsto da art. 125 co.3 TUB per credito ai consumatori; sofferenza = stato di grave insolvenza, segnalato in CR indipendentemente dall’importo ≥ €250.

2. I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) privati: CRIF, Experian, CTC

Nel mercato italiano operano diversi Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) di natura privata, ovvero banche dati gestite da società o consorzi privati a cui partecipano banche, intermediari finanziari e altri enti concedenti credito. I principali SIC in Italia sono: CRIF (Centrali Rischi Finanziari, gestore del noto database EURISC), Experian Italia (parte del gruppo internazionale Experian) e CTC (Consorzio per la Tutela del Credito). Questi soggetti raccolgono e condividono informazioni su prestiti, fidi, mutui, carte di credito e finanziamenti vari, sia positive (rapporto regolare, rimborso puntuale) che negative (ritardi nei pagamenti, sofferenze).

Tutti i SIC privati operano oggi secondo regole comuni stabilite da un apposito Codice di condotta approvato dal Garante Privacy il 12 settembre 2019, il quale ha sostituito il precedente Codice deontologico del 2004. Tale codice – predisposto congiuntamente dai 4 SIC italiani – disciplina finalità, basi giuridiche, tipi di dati trattati, modalità di raccolta, tempi di conservazione e diritti degli interessati nel contesto dei sistemi creditizi privati. Un cambiamento chiave introdotto nel 2019 è il passaggio dalla base del consenso dell’interessato al legittimo interesse quale fondamento del trattamento dei dati creditizi: in pratica, non viene più richiesto al cliente di autorizzare con firma il trattamento nei SIC, perché è giustificato dal legittimo interesse delle banche a valutare l’affidabilità creditizia. Resta però il diritto del soggetto di opporsi al trattamento per motivi legittimi ex art. 21 GDPR. È inoltre previsto che l’interessato venga informato adeguatamente tramite un’informativa standard al momento della richiesta di finanziamento (l’informativa SIC, allegata al codice di condotta) – solitamente inserita nel modulo di richiesta o nel contratto.

Di seguito esamineremo singolarmente i tre principali SIC (CRIF, Experian, CTC), evidenziandone caratteristiche e funzionalità. Premettiamo però un confronto sintetico con la tabella seguente:

Tabella 2: Confronto tra i principali Sistemi di Informazioni Creditizie privati in Italia

SIC privatoNatura giuridica e gestionePartecipanti (fonti dei dati)Dati registratiSoglia importoConservazione dati negativi
CRIF – EURISCSocietà privata (CRIF S.p.A.), leader di mercatoBanche, finanziarie, società leasing, credito al consumo, emittenti carte, consorzi fidi, ecc.Tutti i finanziamenti concessi ai clienti: tipo rapporto, importo, date, stato pagamenti (regolare/in ritardo), sofferenze. Include sia dati positivi che negativi.Nessuna soglia minima: anche piccoli importi. Tutte le rate e utilizzi vengono segnalati.12 mesi (ritardi ≤2 rate regolarizzati); 24 mesi (ritardi >2 rate regolarizzati); 36 mesi (inadempimenti non sanati); max 60 mesi in ogni caso. Positivo: 60 mesi dalla chiusura.
ExperianSocietà privata (Experian Italia), parte di gruppo internazionaleBanche e finanziarie aderenti (molte in overlap con CRIF; Experian storicamente attiva in credito consumo, carte)Analoghi tipi di dati di CRIF: prestiti, mutui, carte, leasing, con storico pagamenti e segnalazione di eventuali ritardi o default.Nessuna soglia minima specifica (segue il Codice di condotta comune).Stesse regole del Codice di condotta 2019 (12-24-36 mesi per negativi, ecc.) – uniformate tra tutti i SIC sottoscrittori.
CTC (Consorzio Tutela Credito)Consorzio tra intermediari (banche, finanziarie; storicamente molte finanziarie di credito al consumo)Soci consorziati (istituti di credito, società di credito al consumo come Findomestic, Agos, ecc.)Informazioni su finanziamenti al consumo, prestiti personali, carte, in particolare concentrate sul segmento retail. Fornisce servizio simile a CRIF/Experian su base consortile.Nessuna soglia; CTC pure applica gli standard comuni di settore.Allineati al Codice 2019 (prima seguiva Codice deont. 2004; ora stesso regime di conservazione dati).
Altri SIC (minori)Es. ASSILEA SIC (leasing), sistemi di informazioni commercialiSettori specifici (leasing, utilities)Dati su specifici crediti (es. solo leasing) o dati da fonti pubbliche (protesti, pregiudizievoli) integrati per info commercialeVariabile a seconda del sistemaVariabile (non sempre aderenti al Codice SIC, perché trattano info commerciali più generiche)

Nota: CRIF, Experian e CTC hanno sottoscritto il medesimo Codice di condotta 2019, dunque oggi operano con regole sostanzialmente uniformi in materia di finalità, aggiornamento dati, tempi di conservazione e gestione dei diritti. Le differenze riguardano più che altro la copertura informativa (quali e quanti istituti segnalano a ciascun SIC) e alcuni servizi aggiuntivi (es. CRIF offre ai consumatori l’accesso online al proprio credit report, Experian fornisce punteggi di credit scoring, ecc.).

2.1 CRIF (Centrale Rischi Finanziari) – Eurisc

CRIF S.p.A. è la società privata con sede a Bologna che gestisce il principale SIC italiano, spesso genericamente chiamato “la CRIF”. In realtà CRIF è la società; il database creditizio da essa gestito si chiama EURISC. Con oltre 30 anni di attività, CRIF raccoglie informazioni su oltre 95% dei rapporti di credito al dettaglio in Italia. La quasi totalità delle banche e società finanziarie contribuisce i dati a CRIF e interroga il database in fase di istruttoria delle pratiche. Pertanto, quando si parla di “segnalazione in CRIF” si intende l’iscrizione di dati riguardanti un rapporto creditizio (ad esempio un prestito, mutuo, carta di credito) nel sistema EURISC, visibile da tutti gli enti aderenti.

Dati registrati: CRIF-Eurisc contiene per ogni soggetto censito l’elenco dei finanziamenti richiesti e/o ottenuti, con indicazione per ciascuno di: tipologia (mutuo, credito personale, carta, ecc.), ente erogante, importo originario e importo residuo, date di inizio/fine, stato del rapporto (in corso, estinto) e soprattutto l’andamento dei rimborsi. Quest’ultimo aspetto si traduce in “codici di stato” associati a ciascuna mensilità: ad es. 0 = rata pagata regolarmente, 1 = una rata pagata con un mese di ritardo, 2 = due rate scadute (due mesi di ritardo), >2 = più di due rate scadute, S = sofferenza (insoluto grave). Tali codici consentono di capire la storia dei pagamenti. CRIF registra anche le richieste di nuovi finanziamenti presentate dall’interessato (come visto, restano memorizzate per max 6 mesi), il che serve alle banche per valutare se il cliente sta cercando troppo credito contemporaneamente. Si noti che CRIF contiene solo dati creditizi: non sono presenti informazioni su redditi, saldi di conto, situazione patrimoniale, né – ovviamente – categorie particolari di dati personali (origine etnica, salute, ecc.). L’obiettivo è esclusivamente la condivisione di informazioni sull’affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Aggiornamento e rettifiche: Gli enti partecipanti hanno l’obbligo contrattuale (e deontologico) di inviare aggiornamenti mensili a CRIF sullo stato dei rapporti: di norma ogni mese comunicano l’eventuale presenza di rate scadute, l’importo residuo aggiornato, la chiusura o apertura di nuovi rapporti, ecc. Il Codice di condotta prevede che i dati siano esatti e aggiornati; in caso di errore, l’ente deve rettificarli prontamente. L’interessato che riscontri inesattezze può presentare richiesta di correzione (vedi sezione sulla tutela). CRIF funge da gestore neutrale: non modifica d’iniziativa i dati forniti dalle banche, ma su richiesta dell’interessato verifica con l’ente segnalante. Se l’ente conferma l’errore, CRIF aggiorna la posizione.

Accesso ai dati personali: Ogni persona (fisica o giuridica) ha diritto di sapere se è censita in CRIF e cosa vi risulti a suo nome. CRIF mette a disposizione un servizio dedicato di accesso ai dati (spesso chiamato modulo CRIF). Dal sito di CRIF è possibile scaricare un modulo di richiesta di “Accesso ai dati – Informazioni creditizie”, da compilare con i propri dati anagrafici (incluso codice fiscale) e inviare via email PEC o posta ordinaria allegando copia di documento d’identità. In alternativa, CRIF ha predisposto un form online (sul portale consumer di CRIF) dove, previa registrazione, l’utente può richiedere il proprio Credit Report. Dal 2019, a seguito del GDPR, l’accesso ai dati è gratuito per l’interessato (in passato si pagava un piccolo contributo). CRIF deve rispondere entro 30 giorni alla richiesta, inviando un documento che elenca tutte le posizioni trovate a nome del soggetto e lo stato (il cosiddetto “rapporto di credito”). Se non risultano dati, la risposta certificherà “nessuna informazione presente”. In caso di richiesta tramite modulo cartaceo, CRIF invia la risposta via email o PEC. Attraverso l’accesso ai dati, il soggetto può controllare la propria reputazione creditizia e, se necessario, individuare eventuali errori da contestare.

Quando avviene la segnalazione in CRIF? Un partecipante invia una segnalazione a CRIF ogni qual volta si verifica un evento rilevante: ad esempio, un finanziamento erogato (segnalazione iniziale positiva), una rata non pagata oltre la fine del mese (segnalazione di morosità), una regolarizzazione (segnalazione di aggiornamento con pagamento avvenuto), la chiusura di un rapporto, la classificazione a sofferenza. Non tutte le segnalazioni sono negative: circa il 95% delle informazioni in CRIF riguarda persone in regola con i pagamenti (dati “positivi” che anzi facilitano l’accesso al credito). Solo una piccola parte è negativa, ma ovviamente questa attira l’attenzione degli istituti finanziatori.

Impatto di una segnalazione CRIF: Quando un soggetto chiede un nuovo finanziamento, la banca interroga CRIF (oltre eventuali altre banche dati) e visualizza tutte le posizioni. Se risultano segnalazioni di ritardi recenti o sofferenze pregresse, la probabilità di rifiuto aumenta sensibilmente. Inoltre, se il soggetto ha molti finanziamenti in corso, potrebbe emergere un elevato indebitamento complessivo e portare al diniego (per sostenibilità insufficiente). Anche senza segnalazioni negative, troppi crediti attivi o richieste plurime possono allarmare il finanziatore. Ecco perché è fondamentale conoscere e gestire il proprio “profilo CRIF”.

CRIF non prende decisioni, ma fornisce dati ai membri; tuttavia, offre anche servizi di credit scoring: ad esempio può calcolare un punteggio di affidabilità basato sul curriculum creditizio e fornirlo alla banca (questi modelli sono proprietari e soggetti a controlli di trasparenza algoritmica dopo il GDPR). Il Codice di condotta impone maggiore trasparenza sugli algoritmi di rating del rischio, dando all’interessato la possibilità, in caso di valutazione automatizzata negativa, di chiedere spiegazioni sul funzionamento degli indicatori.

2.2 Experian Italia

Experian opera in Italia tramite una sua divisione/filiale ed è uno dei colossi mondiali del credit bureau. Gestisce un SIC in parte sovrapponibile come contenuti a CRIF, sebbene storicamente con una base dati leggermente meno estesa (alcune banche segnalano solo a CRIF e non a Experian, e viceversa alcune finanziarie anglosassoni segnalano a Experian). Molti intermediari segnalano a tutti i principali SIC per avere la massima copertura informativa. Dal punto di vista normativo, Experian Italia ha aderito al Codice di condotta SIC 2019 esattamente come CRIF e CTC, per cui adotta le medesime policy di trattamento: legittimo interesse quale base giuridica, finalità di valutazione credito/frodi, tempi di conservazione identici, diritti esercitabili dall’interessato nello stesso modo.

Experian offre anch’essa servizi al consumatore: ad esempio un portale chiamato “Credit Score” dove previa registrazione l’utente può consultare un punteggio Experian e alcune informazioni di sintesi sul proprio merito creditizio. Tali servizi commerciali sono facoltativi (diverse versioni a pagamento danno alert su variazioni del profilo, utile per prevenire furti di identità, ecc.). Tuttavia, indipendentemente da questi, l’interessato può sempre esercitare il diritto di accesso gratuito ai propri dati Experian mediante richiesta formale (simile a quella per CRIF). Experian ha un modulo online e contatti email dedicati per fornire il credit file su richiesta.

Utilizzo da parte degli istituti: alcune finanziarie di credito al consumo (es. nel settore automotive, carte di credito internazionali) storicamente consultano Experian oltre CRIF. Anche i grandi gruppi bancari oramai incrociano i dati di tutti e tre i SIC per avere un quadro completo (grazie a convenzioni centralizzate). Per l’individuo segnalato, ciò significa che un dato negativo presente in Experian avrà effetti analoghi a uno in CRIF, in quanto la banca verosimilmente lo vedrà comunque. Difficilmente un cliente “sfugge” controllando un SIC solo, perché i creditori prudenti interrogano tutte le fonti. Anche per questo è importante, in caso di contestazione di un dato, accertarsi che la correzione avvenga su tutti i SIC dove quel dato è presente. Esempio: se un errore (una rata segnalata come non pagata ma in realtà pagata) era stato comunicato sia a CRIF che a Experian, bisognerà farlo rettificare in entrambi.

Experian, come CRIF, memorizza i dati positivi di finanziamenti conclusi e li conserva fino a 5 anni. Idem per le richieste di finanziamento (che risultano per 6 mesi). Dunque, da questo punto di vista, non c’è differenza tra i due archivi. Qualche differenza può esservi nelle procedure interne: ad esempio CRIF storicamente rilascia il rapporto di credito entro 15 giorni, Experian entro 30 giorni (termini comunque conformi al GDPR).

Un aspetto interessante: Experian talvolta integra nei suoi report anche informazioni da fonti pubbliche (come protesti, pregiudizievoli, fallimenti) tramite società collegate, offrendo ai creditori un credit report completo. Tuttavia tali dati (protesti ecc.) non fanno parte del SIC regolato dal Codice di condotta – sono piuttosto informazioni commerciali pubbliche. Nella nostra guida ci focalizziamo sui dati di tipo creditizio in senso stretto.

2.3 CTC – Consorzio Tutela del Credito

CTC è un consorzio di origine bancaria (nato negli anni ‘90) a cui aderiscono numerose finanziarie di consumo e banche. La finalità è analoga: condividere i dati di credito per migliorare la valutazione delle pratiche. In passato CTC aveva un proprio codice deontologico simile a quello CRIF, e regole analoghe di gestione. Dal 2020 anche CTC applica il nuovo Codice di condotta comune, per cui di fatto offre un servizio analogo a CRIF/Experian in termini di normativa e garanzie per gli interessati.

Una particolarità storica di CTC era la presenza del cosiddetto sistema “Terminali di Rete”: una banca dati in cui venivano segnalati, oltre ai cattivi pagatori (Terminale Rischi), anche i soggetti con buoni pagamenti (Terminale Affidabilità). In pratica, CTC distingueva due archivi interni, ma agli effetti attuali questa distinzione ha perso rilievo, poiché tutti i SIC tengono sia informazioni positive che negative.

Chi consulta CTC? Spesso lo fanno le società di credito al consumo specializzate (quelle che offrono prestiti in negozio, o finanziamenti per l’acquisto di auto, ecc.), molte delle quali sono consorziate CTC. Anche alcune banche lo interrogano come fonte aggiuntiva. CTC potrebbe contenere segnalazioni di operatori minori non presenti in CRIF, ma viceversa potrebbe non avere l’insieme completo dei dati bancari. È comunque opportuno, per un controllo completo, richiedere l’accesso anche a CTC quando si effettua una verifica del proprio “stato creditizio”.

Accesso e rettifiche: In qualità di consorzio, CTC ha un ufficio che si occupa delle richieste dei consumatori. Sul sito CTC (ctconline.it) è disponibile un modulo privacy per conoscere i propri dati. La risposta è gratuita e arriva entro 30 giorni. L’interessato può anche rivolgersi direttamente ai partecipanti consorziati in caso di contestazioni, analogamente a quanto descritto per CRIF/Experian.

Evoluzioni: Nel tempo, con la concentrazione del settore, c’è stata tendenza a razionalizzare le banche dati. Ad esempio, Experian e Cerved hanno creato una joint venture per la condivisione di dati su imprese. CTC rimane focalizzato sul credito retail, ma non si escludono future integrazioni. Per ora, va considerato a tutti gli effetti uno dei tre pilastri dei SIC privati in Italia.

Per l’utente finale, sapere di essere “in CRIF” in genere basta, ma un avvocato o consulente deve tenere presente che potrebbero esserci segnalazioni in Experian o CTC che non compaiono in CRIF. Quindi, nella pratica forense, quando si chiede a una banca la cancellazione di una segnalazione errata, conviene esplicitare la richiesta di farlo verso tutti i SIC. Allo stesso modo, un accesso ai dati completo prevede di interpellare tutti e tre. Fortunatamente, il Codice di condotta unificato ha standardizzato molto le procedure, rendendo più semplice gestire i diversi archivi.

Altri sistemi minori: Accenniamo brevemente ad altri archivi di natura creditizia o finanziaria:

  • Assilea – Banca Dati Leasing: un sistema promosso dall’Associazione Leasing dove confluiscono info su clienti e beni oggetto di leasing, a scopo antifrode e di verifica esperienze di leasing pregresse.
  • SIA/Assofin – Banche Dati anti-frode: esistono basi dati come SCIPAFI per prevenire furti d’identità e altre frodi creditizie. Non sono esattamente SIC ma contengono dati di alert.
  • Banche dati di informazioni commerciali: società come Cerved, Cribis, ModeFinance aggregano da fonti pubbliche e dai SIC (permesse per finalità di informazione commerciale previo rispetto privacy) per offrire profili di affidabilità di imprese. Ma queste esulano dallo scopo di valutazione per concessione credito regolamentata e seguono regole diverse (sono soggette a un altro Codice di condotta specifico per info commerciali).
  • Centrale Allarme Interbancaria (CAI): pur non essendo un SIC, vale la pena citarla. Gestita da Banca d’Italia, registra assegni e carte di pagamento irregolari (es. emissione assegni scoperti). Ha impatto sul sistema bancario (protesti e divieti di emettere assegni), ma i suoi dati non sono consultati per credito al consumo. Tuttavia, spesso chi è iscritto al CAI per assegni protestati risulta anche segnalato come cattivo pagatore altrove, per correlazione di problematiche finanziarie.

In conclusione, CRIF, Experian e CTC sono i riferimenti principali per il credito ai privati e PMI. Hanno struttura e finalità analoghe, e con il Codice 2019 l’esperienza per gli interessati è uniformata: stesso periodo di conservazione dei dati negativi, stesse tutele in termini di preavviso (se dovuto) e stesso canale di ricorsi (Garante Privacy, reclami, ecc.).

3. La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (CR)

Accanto ai SIC privati, esiste un sistema pubblico di raccolta informazioni creditizie: la Centrale dei Rischi (spesso abbreviata in “CR”) gestita dalla Banca d’Italia. È un archivio di natura diversa, con finalità più ampie di stabilità finanziaria e di trasparenza nel sistema bancario complessivo. Analizziamo in dettaglio come funziona e in cosa differisce dai SIC.

3.1 Che cos’è e come funziona la Centrale dei Rischi

La Centrale dei Rischi è una base dati pubblica – alimentata obbligatoriamente dagli intermediari vigilati (banche, istituti finanziari) – che raccoglie informazioni su tutti i debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario/finanziario oltre una certa soglia. A differenza dei SIC privati, che includono anche debiti di importo modesto (purché segnalati volontariamente), la CR ha una soglia di rilevazione: attualmente un cliente viene segnalato in CR se il debito totale verso l’intermediario è pari o superiore a €30.000. Importi inferiori non sono segnalati ordinariamente, salvo un caso: se l’intermediario classifica il cliente in sofferenza (cioè come debitore insolvente), la soglia scende a €250. Ciò significa che piccoli sconfinamenti o piccoli prestiti (es. €5.000) in bonis non compaiono in CR, ma se diventano sofferenze di almeno €250 sì. Questo meccanismo serve a concentrare l’attenzione sulle esposizioni rilevanti e sugli insoluti gravi.

In Centrale Rischi, ogni mese gli intermediari inviano per ciascun cliente un prospetto delle esposizioni creditizie: le categorie segnalate includono ad esempio:

  • Crediti per cassa (finanziamenti erogati) distinti in: utilizzati e accordati; inoltre suddivisi per stato: crediti in bonis, crediti scaduti, crediti a sofferenza.
  • Crediti di firma (garanzie prestate dal cliente a favore di terzi, es. fideiussioni).
  • Garanzie ricevute (beni o pegni che il cliente ha dato in garanzia).
  • Derivati finanziari con esposizioni creditizie potenziali.

L’informazione chiave per l’utente medio è che la CR evidenzia il totale dell’indebitamento di un soggetto verso il sistema. Ad esempio, se una società ha un mutuo da 200k con Banca A, un fido da 100k con Banca B e un leasing da 50k con Banca C, ciascuna di queste posizioni sopra soglia sarà segnalata e le altre banche potranno vedere che la società ha complessivamente almeno €350k di esposizioni (anche se non vedranno i dettagli contrattuali, vedranno i macro-importi e lo stato). La Banca d’Italia poi ritrasmette a ciascun intermediario partecipante l’insieme delle posizioni dei propri clienti, includendo il debito totale del cliente verso il sistema e la regolarità o meno dei pagamenti. In tal modo, quando il cliente chiede nuovo credito, la banca sa già l’indebitamento totale e se altrove è considerato insolvente.

Classificazione a sofferenza: è un punto centrale. Un debitore è segnalato “a sofferenza” in CR quando l’intermediario giudica che abbia gravi difficoltà a restituire il debito, tenendo conto della sua intera situazione finanziaria e non solo di ritardi momentanei. La definizione ufficiale data da Banca d’Italia (Circolare 139) equipara la sofferenza a una condizione di insolvenza (anche non accertata giudizialmente) o situazioni assimilabili per gravità. Ciò implica che la banca deve effettuare una valutazione qualitativa: non basta un singolo ritardo per giustificare la sofferenza, occorre un quadro serio (es. cliente che interrompe i pagamenti su tutti i debiti, conto bloccato, protesti, ecc.). Questa regola esiste per evitare che vengano “bollati” come insolventi soggetti che in realtà hanno solo un breve incaglio temporaneo. La giurisprudenza ha rimarcato che la segnalazione a sofferenza va fatta con prudenza e solo in presenza dei presupposti oggettivi di difficoltà conclamata. Ad esempio, segnalare a sofferenza un debito contestato in giudizio, senza altri elementi di insolvenza, è considerato illegittimo: “il credito non avrebbe dovuto essere segnalato in Centrale Rischi proprio perché contestato, non risultando altri elementi sintomatici di stato di difficoltà” (Corte d’Appello di Venezia 2018, cit. in Cass. 2022). In pratica, se il debitore sta litigando l’importo o il titolo del debito e finché la disputa non è risolta, la banca dovrebbe astenersi dal segnalarlo come insolvente salvo evidenze che in ogni caso egli non pagherà.

Periodicità e storicità: la CR viene aggiornata mensilmente. Normalmente fotografa la situazione al fine del mese (data contabile 31). Le banche hanno alcuni giorni per inviare i dati a Bankitalia, dopodiché entro il mese successivo le informazioni sono consolidate. Quando un soggetto richiede un estratto CR, di solito vengono forniti gli ultimi 36 mesi di dati. La Banca d’Italia conserva gli storici per più anni ma, per regolamento, oltre un certo periodo la consultazione è ammessa solo per l’interessato e per giustificato motivo (ad es. l’interessato può chiedere più di 36 mesi per ricostruire vicende passate). Il fatto che gli intermediari normalmente vedano tre anni di storia CR significa che, se anche una sofferenza è stata poi sanata o chiusa, traccia di essa rimane visibile per i tre anni successivi. Dopo, l’intermediario nell’istruttoria ordinaria non la vede più (anche se rimane negli archivi della Banca d’Italia). Ciò rappresenta un meccanismo di “oblio” più rapido rispetto ai SIC privati dove, come visto, le sofferenze restano fino a 5 anni.

Soggetti partecipanti e accesso: hanno accesso completo alla CR tutte le banche, intermediari finanziari e confidi iscritti all’albo ex art. 106 TUB. Tali soggetti possono:

  • Ricevere i dati dei propri clienti ogni mese (per monitoraggio).
  • Consultare (fare visure) sui nominativi non clienti che hanno chiesto un nuovo finanziamento o stanno per rilasciare garanzia presso di loro, ma solo per valutare merito creditizio. C’è dunque un accesso mirato: una banca non può consultare la CR di chiunque, ma solo di chi ha un rapporto in essere o un’istruttoria in corso (questo è controllato dalla Banca d’Italia). Ogni richiesta di visura viene loggata.

I privati cittadini e imprese possono consultare i propri dati tramite il servizio di Bankitalia (vedi prossimo sottopunto). Soggetti terzi non autorizzati (es. fornitori, privati creditori) non possono accedere ai dati CR altrui: essi sono coperti da segreto d’ufficio, assimilabile al segreto bancario, e divulgabili solo all’interessato o all’autorità di vigilanza. Ad esempio, il datore di lavoro non può sapere dalla CR se un dipendente ha debiti (a meno che questi lo informi). Anche nel contenzioso civile, per acquisire dati CR serve l’istanza dell’interessato stesso, oppure ordine del giudice (ad es. per quantificare un danno da illegittima segnalazione).

Riassumendo, la Centrale Rischi è uno strumento di sistema che offre una visione d’insieme dell’indebitamento medio-grande e delle criticità gravi (sofferenze). È complementare ai SIC privati: questi ultimi coprono anche i piccoli crediti e forniscono dettagli di comportamento di pagamento; la CR copre i macro-rapporti e serve anche per vigilanza sul sistema (ad es. la Banca d’Italia la usa per statistiche di rischio creditizio).

3.2 Accesso ai dati della Centrale Rischi per l’interessato

Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di conoscere quali dati risultano a proprio nome nella Centrale dei Rischi. A differenza di CRIF & co, in cui ci si rivolge alla società privata, per la CR la richiesta va fatta direttamente alla Banca d’Italia. Ci sono due modalità principali:

  • Richiesta online tramite portale Servizi Online di Banca d’Italia: dal 2021 è attiva una piattaforma telematica dove, autenticandosi con SPID, CNS o CIE (identità digitale), si può compilare la domanda di accesso ai dati CR e inviarla online. La risposta viene poi resa disponibile nello spazio personale sul portale, scaricabile in PDF. In alternativa, sempre via portale, se uno non ha SPID/CIE può comunque compilare un form e allegare copia del documento d’identità.
  • Richiesta tradizionale (presso Filiale Banca d’Italia o per email/posta): Si può scaricare dal sito Bankitalia un modulo di richiesta CR (diverso per persona fisica, persona giuridica, erede, ecc.), compilarlo, firmarlo e inviarlo:
    • via PEC alla Filiale di competenza,
    • oppure via raccomandata A/R,
    • oppure consegnandolo a mano in una Filiale della Banca d’Italia.
      In ogni caso, va allegata copia di un documento di identità valido.

La richiesta è gratuita. La Banca d’Italia di norma fornisce risposta entro 30 giorni dal ricevimento (90 giorni se la richiesta è fatta da un delegato per conto di società). In casi di particolare complessità (ad es. tantissimi dati da elaborare), Bankitalia può impiegare qualcosa in più ma comunicherà l’eventuale proroga (massimo 15 giorni extra). La risposta consiste in un prospetto analitico dove per ogni mese richiesto vengono riportate le segnalazioni inviate dagli intermediari sul richiedente. All’inizio c’è anche un riassunto delle eventuali posizioni in essere l’ultimo mese disponibile.

La Banca d’Italia, su richiesta, può fornire i dati:

  • Degli ultimi 36 mesi (default).
  • Di un periodo più ampio su specifica domanda motivata (es. “ultimi 60 mesi” o “dal 2015 al 2018” se serve).
  • Di un singolo mese in particolare (es: uno vuole sapere come risultava a gennaio 2022).
  • Storico integrale (ma è raro venga richiesto se non per contenziosi).

Chi può richiedere i dati: direttamente l’interessato (persona fisica) o i suoi legali rappresentanti (per aziende). Oppure soggetti delegati muniti di delega e documento. Anche gli eredi possono accedere ai dati del de cuius, presentando documentazione successoria. Ci sono casistiche particolari normate nelle FAQ di Bankitalia (es. tutori, curatori fallimentari, ecc.).

Importante: i dati CR sono strettamente riservati e non divulgabili a terzi non autorizzati. La Banca d’Italia fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione d’uso personale. False dichiarazioni (es. un soggetto che finge di essere delegato di un’azienda senza titolo) sono perseguibili penalmente e comportano sanzioni, tra cui la sospensione dell’accesso online per abuso.

Lettura della risposta CR: Per chi non è avvezzo, il prospetto CR può sembrare ostico. Banca d’Italia fornisce una Guida alla lettura (spesso allegata alle risposte o disponibile sul sito). In sintesi, si troveranno righe con:

  • Nome dell’intermediario segnalante (in codice).
  • Categoria di rischio (es. “Crediti per cassa – in sofferenza” o “Crediti per cassa – altri crediti in bonis”).
  • Importo accordato, importo utilizzato, eventuali importi scaduti.
  • Eventuali note (es. “importo contestato” se la banca segnalante ha indicato che quell’importo è oggetto di contestazione – questa è una informazione che le banche possono trasmettere: se un cliente contesta formalmente il debito, la banca dovrebbe aggiungere la dicitura “contestato” nella segnalazione, così che risulti a chi consulta).
  • Se il soggetto figura sia come debitore principale che come garante di altri, ci saranno sezioni separate.

Spesso, l’interessato richiede i dati CR perché ha avuto un rifiuto di credito e sospetta una segnalazione negativa. Se dalla CR non risulta nulla (perché magari l’importo debito era sotto soglia, o la segnalazione era in CRIF non in CR), allora il problema va cercato nei SIC privati. Dunque, a chi ha problemi di accesso al credito si consiglia di controllare entrambe le dimensioni: SIC privati e CR.

3.3 Differenze chiave tra Centrale Rischi e SIC privati

Riassumiamo le differenze principali in ottica pratica:

  • Obbligatorietà e finalità pubblica: La CR è istituita da Banca d’Italia e gli intermediari hanno obbligo normativo di segnalazione (Circolare 139/1991) sopra soglia. I SIC privati sono basati su adesione volontaria consortile e finalità contrattuali (sebbene generalizzate). La CR serve anche per vigilanza macroprudenziale, i SIC solo per scambio info fra creditori.
  • Tipologia di informazioni: La CR fornisce un quadro aggregato per intermediario (esposizione totale per banca); i SIC danno dettaglio per singolo contratto e andamento rate. La CR distingue categorie di rischio (in bonis, scaduti, sofferenze), i SIC riportano i ritardi in termini di numero di rate scadute o stato. Inoltre, la CR include garanzie e crediti di firma (ad esempio se ho garantito un prestito altrui sopra soglia, apparirà la garanzia concessa), cosa che i SIC normalmente non coprono (CRIF non registra garanzie prestate).
  • Soglia di segnalazione: CR: €30.000 (generale) o €250 (sofferenze); SIC: nessuna soglia minima (anche €1, se segnalato dalla banca, viene registrato).
  • Soggetti segnalanti: CR: solo banche e intermediari finanziari vigilati. SIC: anche società di leasing, di credito al consumo, istituti di pagamento per carte revolving, ecc., purché aderenti. Ad esempio, i crediti telefonici non pagati non vanno in CR (telecom operator non è finanziaria) ma possono finire in banche dati di società di recupero crediti o info commerciali (non oggetto di questa guida). I crediti da utenze non rientrano in CRIF/Experian standard (c’è una differente banca dati dei morosi telefonici chiamata SIMOITEL, ma è un ambito separato). Quindi CR e SIC riguardano prettamente rapporti di credito finanziario.
  • Accessibilità per i finanziatori: Tutti gli intermediari vedono CR se cliente ha posizione; i SIC invece ogni finanziatore vede i dati solo se è iscritto a quel SIC. In pratica, quasi tutti sono in CRIF, quindi di fatto la copertura è trasversale. Una banca medio-piccola magari aderisce solo a CRIF e non a Experian: in tal caso, quando valuta un cliente vede i dati CRIF e CR, ma non quelli Experian. Questo è un dettaglio tecnico, però i grandi gruppi aderiscono a tutti i SIC, dunque per la maggioranza dei clienti tale differenza è irrilevante.
  • Aggiornamento e rettifica: In CR eventuali errori vanno corretti su segnalazione della banca (la Banca d’Italia non può modificare d’ufficio i dati se la banca non li rettifica; al più può sollecitare l’intermediario). Nei SIC privati, similmente, i dati li rettifica il partecipante, e il gestore SIC assicura l’allineamento su tutte le copie. La differenza è che in CR di solito eventuali contestazioni e rettifiche passano da reclamo scritto e, se non risolto, ABF o autorità giudiziaria; nei SIC c’è anche l’intervento possibile del Garante Privacy se vengono violati tempi di conservazione o principi di esattezza.
  • Preavviso di segnalazione negativa: La normativa del preavviso (125 TUB) si riferisce espressamente alle banche dati, senza distinguere CR o SIC. La giurisprudenza, come visto, ne ha circoscritto l’ambito ai consumatori nel credito al consumo. Sul punto specifico della Centrale Rischi, si è dibattuto se il preavviso sia condizione di legittimità o no. Attualmente, prevale l’orientamento che non esiste un obbligo generalizzato di preavviso per la CR, salvo il caso in cui la segnalazione riguardi appunto credito al consumo (che però raramente appare in CR a meno che sia >€30k). Un recente intervento dell’ABF Collegio di Coordinamento (decisione n. 13030/2019) ha affermato che “l’invio ex art. 125, comma 3, TUB dell’informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione ma solo obbligo contrattuale di correttezza”. In altre parole, la mancanza di preavviso in CR può violare il dovere di buona fede ma non rende di per sé illegittima la segnalazione, tranne che nel credito ai consumatori. Ad ogni modo, molti tribunali di merito hanno sanzionato l’assenza di preavviso come comportamento scorretto e fonte di responsabilità risarcitoria, specie se con preavviso il danno (segnalazione) si sarebbe evitato. Ne parleremo più avanti.
  • Durata della permanenza dei dati: in CR, formalmente i dati non hanno un termine fisso di conservazione normato come i SIC; Banca d’Italia però per prassi fornisce 36 mesi di storico e oltre è raro si usino. Nei SIC vi sono termini tassativi di cancellazione (max 5 anni). Quindi, un default storico di 10 anni fa non appare in CR (viene oscurato nelle normali visure) né in SIC (cancellato d’ufficio dopo 5 anni). Su tempi brevi, invece, può esserci differenza: ad esempio una morosità singola sanata appare 12 mesi in SIC ma in CR può non essere mai apparsa se sotto soglia o se il cliente ha rimediato prima della fine del mese successivo.

Utilità pratica: le banche di solito consultano entrambi i sistemi. La CR per vedere se un cliente ha esposizioni grosse altrove o sofferenze; il SIC per vedere come ha pagato anche i piccoli prestiti e se ha chiesto altro credito. In caso di incoerenze (es. CR pulita ma CRIF con sofferenze, oppure viceversa) sicuramente faranno approfondimenti. Quindi, dal lato utente, non si può “nascondere” un problema spuntato in uno e non nell’altro.

Nella prossima sezione vedremo come avvengono in pratica le segnalazioni nei vari sistemi, e quali sono le tutele e responsabilità legate a queste procedure.

4. Meccanismi di segnalazione e tempi di conservazione delle informazioni

Dopo aver descritto chi gestisce i sistemi informativi creditizi, vediamo più in dettaglio quando e come scatta una segnalazione di credito e quali sono i tempi di mantenimento delle informazioni negative. Questo è cruciale sia per prevenire segnalazioni indesiderate (conoscendo le soglie e i tempi di tolleranza) sia per sapere quando una segnalazione si estinguerà automaticamente dal sistema.

4.1 Segnalazioni nei SIC privati: fasi e regole

Quando un cliente ritarda il pagamento di una rata o di un importo dovuto su un finanziamento, l’ente creditore di solito attiva una procedura interna di sollecito e, se il ritardo supera determinati limiti, procede alla segnalazione del ritardo alle banche dati (CRIF/Experian/CTC). Non esiste una regola universale valida per tutti gli enti, ma per prassi:

  • Un ritardo di pochi giorni (entro la fine del mese di scadenza) spesso non viene segnalato subito come ritardo formale: molti contratti prevedono un breve periodo di grazia.
  • Se la rata rimane impagata alla fine del mese di riferimento, all’aggiornamento mensile successivo quell’account risulterà con una rata scaduta (es. codice “1” in CRIF).
  • Prima di segnalare la prima morosità, la banca deve inviare un preavviso scritto al debitore se questi è un consumatore, informandolo che, se non paga entro ad es. 15 giorni, sarà segnalato come cattivo pagatore. Questo preavviso di solito avviene via raccomandata o PEC. Alcune banche hanno iniziato a usare canali digitali (es. avviso nell’home banking) ma l’ABF ha chiarito che ciò è valido solo se il cliente lo ha accettato contrattualmente e comunque con notifica via email/SMS della presenza del messaggio.
  • Se il cliente salda entro il termine di preavviso, la segnalazione non viene fatta. Se non salda, allo scadere del termine la banca invia i dati negativi al SIC nel prossimo aggiornamento disponibile.

Per le successive segnalazioni negative, il Codice di condotta prevede che non serve nuovo preavviso ogni mese: basta il primo (per evitare decine di lettere). Nel caso di more intermittenti, però, è controverso: se ad esempio il cliente poi torna regolare per un anno e poi di nuovo ritarda, molti enti per correttezza inviano un nuovo avviso.

È importante sapere che i SIC privati registrano sia informazioni negative che positive. Quindi anche se un cliente è sempre puntuale, sarà “segnalato” (in senso neutro) come affidabile. Non si tratta dunque di evitare di finire in CRIF – praticamente chiunque abbia un finanziamento è in CRIF – ma di evitare di esservi con annotazioni negative.

Categorie di segnalazione negativa nei SIC:

  • Ritardo semplice: quando ci sono una o due rate scadute e poi pagate. Questo è considerato “disguido minore”: resta 12 mesi poi scompare se tutto regolarizzato.
  • Ritardo abituale: più di due rate scadute poi pagate (ad esempio il cliente ha accumulato 3-4 rate arretrate, poi ha saldato tutto in un colpo). È morosità più grave e resta visibile 24 mesi dalla regolarizzazione.
  • Morosità non sanata: rate mai pagate o contratto risolto per inadempimento. Questo è il caso di inadempimento persistente: viene segnalato come tale (di solito con codice interno tipo “5” o “6” per numero di rate insolute). Finché il debito è pendente, la segnalazione rimane e la posizione è aggiornata magari con commenti (“a sofferenza” se la banca l’ha classificata tale). Una volta chiuso il rapporto (per scadenza naturale o anticipata per risoluzione), il dato permane per 36 mesi dall’aggiornamento e comunque non oltre 5 anni dalla chiusura contratto. Il Codice specifica il calcolo: 36 mesi dalla scadenza contrattuale originaria oppure 36 mesi dall’ultimo aggiornamento rilevante (ad es. se il debitore continua a non pagare, aggiornano la posizione ogni tanto con importo dovuto e magari recuperi parziali; l’ultimo aggiornamento importante – es. cessione del credito a società recupero – fa partire i 36 mesi); in ogni caso trascorsi 5 anni dalla data fine contratto, l’informazione va tolta. Questo impedisce che un default resti a vita nei sistemi privati.
  • Sofferenza: nei SIC privati, la nozione di sofferenza coincide in pratica con la morosità non sanata grave. Viene segnalato come “sofferenza” un credito quando la banca lo classifica tale internamente e lo comunica al SIC. In CRIF una sofferenza appare come “stato del rapporto: sofferenza”. Spesso è accompagnata dall’annotazione che il rapporto è chiuso o risolto, con importo non rimborsato. Come detto, tale segnalazione resta max 36 mesi + eventuale estensione fino a 60 mesi dalla fine (con archiviazione).

Tempi di conservazione – riepilogo: (riferiti ai SIC privati, secondo Codice condotta vigente)

  • Richieste di finanziamento: 6 mesi (180 giorni) se in istruttoria, ridotti a 90 giorni in caso di rifiuto/rinuncia. Quindi se chiedo un prestito e vengo rifiutato, dopo 3 mesi quella richiesta scompare dal SIC. (Prima del 2019 era 30 giorni, poi estesi a 90 nel nuovo Codice).
  • Morosità breve (<= 2 rate): 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione.
  • Morosità prolungata (> 2 rate) poi sanata: 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione.
  • Morosità grave non sanata (inadempimento, sofferenza): 36 mesi dall’evento conclusivo (scadenza contrattuale o ultimo aggiornamento), ma non oltre 60 mesi dalla scadenza contrattuale.
  • Rapporti regolari positivi chiusi: 60 mesi dalla chiusura. (Era 36 mesi prima, esteso a 60 col nuovo Codice, per permettere più lunga storicità positiva). Tuttavia, se il soggetto ha altri rapporti negativi in corso, i dati positivi possono mantenersi oltre per contestualizzare.

La tabella seguente ricapitola questi tempi:

Tabella 3: Tempi di conservazione delle informazioni creditizie negative nei SIC privati

Tipo di informazione negativaTempo di conservazione nel SIC privato (da evento)
Richiesta di finanziamento rifiutata o rinunciata90 giorni dall’esito (richieste in istruttoria: max 180 giorni)
Ritardo ≤ 2 rate poi sanato12 mesi dalla data di avvenuto pagamento (regolarizzazione)
Ritardo > 2 rate poi sanato24 mesi dalla data di avvenuto pagamento
Inadempimento non sanato (morosità grave, sofferenza)36 mesi dalla data di scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento utile (comunque max 60 mesi dalla scadenza contratto)

Nota: I termini decorrono dal momento in cui l’evento è risolto (per i sanati) o definitivo (per insoluti). Esempi: se una rata di marzo 2024 era non pagata ma viene poi pagata a maggio 2024, la segnalazione di quel ritardo verrà cancellata a maggio 2025 (12 mesi). Se un prestito con scadenza dicembre 2023 non viene rimborsato e rimane insoluto, la segnalazione potrà essere mantenuta fino a dicembre 2026 (36 mesi) o al più tardi fino a dicembre 2028 (60 mesi dal termine originario). I dati positivi durano 60 mesi dalla chiusura.

Elaborazione e cancellazione automatica: I SIC provvedono in automatico a cancellare le informazioni scadute. Non occorre fare domanda: è un obbligo. Anzi, il Codice impone ai gestori di adeguare i sistemi ai nuovi tempi (entro marzo 2020) e di non fornire più i dati oltre tali termini. In verità, in passato qualche disallineamento capitava (dati non aggiornati per errore). Se un soggetto nota che una informazione negativa più vecchia dei termini ancora appare, può segnalarlo immediatamente per ottenere la rimozione (violazione privacy).

Un aspetto delicato è la trasposizione dei dati su altri supporti per finalità ulteriori: il Codice 2019 consente al gestore SIC di trasferire i dati rimossi su un archivio separato non accessibile ai partecipanti, per esigenze come difesa in giudizio o obblighi di legge, e tenerli al max 10 anni dopo la cancellazione. Ciò significa che, ad esempio, CRIF può conservare internamente un record di un vecchio default per 10 anni per tutelarsi o per statistiche, ma tali dati non sono consultabili dalle banche né influenzano il merito creditizio oltre i limiti detti.

4.2 Segnalazioni in Centrale Rischi: meccanismi specifici

Nel contesto della Centrale Rischi di Banca d’Italia, i “meccanismi” di segnalazione seguono regole stabilite nelle Istruzioni degli Intermediari (Circ. 139). Vediamo i momenti chiave:

  • Erogazione di credito: quando una banca concede un nuovo finanziamento sopra soglia (€30k), alla fine del mese ne darà comunicazione in CR (importo accordato e importo utilizzato). Se il cliente non ha ancora utilizzato nulla (es. fido non tirato), risulterà accordato X, utilizzato 0.
  • Andamento mensile: ogni mese appare l’aggiornamento con l’importo residuo (per prestiti rateali cala man mano, per fidi può oscillare).
  • Ritardi: la CR non registra la singola rata in ritardo, ma se il cliente supera certi parametri. In particolare:
    • Se vi sono importi scaduti da oltre 90 giorni per oltre una data soglia (5% del totale affidato per crediti in bonis, oppure comunque quelli già passati a past due), la banca li segnala nella categoria “Crediti scaduti e/o sconfinanti > 90 giorni”. Questa è una categoria intermedia: indica che c’è arretrato rilevante ma non ancora classificato default.
    • La soglia 5% deriva da normative europee sul default, incorporate dal 2021: se il cliente ha arretrato >5% dell’esposizione e >90 giorni, è considerato tecnicamente in default regolamentare. La banca può allora classificare quell’importo come stage 3 (crediti deteriorati).
  • Sofferenza: come detto, è la segnalazione massima gravità. La decisione di appostare a sofferenza può avvenire anche prima che trascorrano 90 giorni, se la situazione è compromessa (ad esempio, cliente fallito, o irreperibile con evidenza di insolvenza). La soglia di €250 è praticamente sempre soddisfatta se c’è un rapporto di finanziamento; può capitare per residui minimi, ma in genere se uno finisce a sofferenza ha più di €250 di debito.
  • Crediti di firma escussi: se una garanzia prestata dal cliente viene escussa (es. un fideiussore è chiamato a pagare), quell’importo viene segnalato a carico del fideiussore in CR come credito per cassa (diventa suo debito diretto).
  • Cessione del credito: se la banca cede il credito (ad es. a una società di recupero), le Istruzioni prevedono che il cessionario subentri nella segnalazione. Cioè, dal mese successivo il nuovo creditore segnalerà il credito a sofferenza a suo nome. Se il cessionario non è tenuto a segnalare (es. società non vigilata esterna), allora la banca originaria può cessare la segnalazione indicando “credito ceduto a soggetto non segnalante”. Ciò però espone il debitore a eventuali omissioni di aggiornamento. Secondo ABF, la continuità di segnalazione va preservata: se un credito deteriorato passa di mano tra due intermediari vigilati, il secondo segnala in continuità col primo senza bisogno di nuovo preavviso al cliente, salvo che emergano elementi nuovi che giustifichino un diverso trattamento (es. cessione a saldo e stralcio, chiusura posizione).
  • Regolarizzazione: se un credito segnalato a sofferenza viene successivamente regolarizzato (pagato integralmente), la banca nel mese in cui avviene segnalerà ad es. “sofferenza = 0 utilizzato” e poi per i mesi successivi non risulterà più sofferenza. Ma i mesi passati rimarranno storicamente come sofferenza sanata. Non c’è un concetto di “cancellazione” ex post in CR, c’è solo aggiornamento. Se invece era segnalato in “scaduti 90g” e il cliente paga gli arretrati, tornerà la segnalazione in bonis (e quell’arretrato scomparirà dalle voci scadute).
  • Chiusura rapporto: la CR non ha un record di chiusura come i SIC; semplicemente se un debito viene estinto del tutto, la segnalazione successiva avrà accordato 0 e utilizzato 0 e poi quell’intermediario cessa di segnalare (i prospetti futuri non includeranno più quella voce). Ai fini dell’estratto storico, comunque, rimane traccia fino al periodo che veniva segnalato.

Notifica e contestazione: come già detto, il preavviso formale prima di segnalare in CR non è obbligatorio, ma la Banca d’Italia consiglia (in comunicazioni non normative) di dare evidenza contrattuale. Spesso infatti nei contratti di finanziamento c’è una clausola tipo “il cliente prende atto che eventuali inadempimenti potranno essere segnalati in CR di Banca d’Italia”. Questa funge un po’ da pre-informativa generale. La vera tutela in CR è che, se il cliente ritiene errata la segnalazione (per importo o status), può:

  • chiedere chiarimenti/subito rettifica alla banca;
  • se la banca nega, presentare esposto/reclamo a Banca d’Italia o ricorso ABF o ricorso al giudice. Banca d’Italia però non modifica i dati su richiesta del cliente, interviene solo come mediatore (e in genere rimanda a ABF per questioni private).
  • ABF nei casi di CR può ordinare la rettifica o cancellazione se la segnalazione era illegittima (es. mancato preavviso al consumatore, difetto presupposti). C’è da dire che ABF, su CR, non può davvero cancellare l’esistenza di un dato pregresso (non può far sparire la storia in Banca d’Italia), ma può ordinare alla banca di inviare una segnalazione di correzione (ad esempio, indicare che quell’importo era contestato e non andava segnalato, per cui magari rettifica per quei mesi).
  • In alcuni casi, se la segnalazione a sofferenza è errata, il giudice può ordinare in via d’urgenza la sospensione/cancellazione: più che cancellare il passato (impossibile, la CR è storica), può ordinare che la banca non continui a segnalare il soggetto come sofferenza. Questo accade se, ad esempio, il debito è inesistente o già pagato e la banca ostinata non corregge.

Durata visibilità segnalazione CR: come indicato, in genere i dati CR sono visibili 36 mesi. Il sistema informativo CR (usato dalle banche) di solito mostra per default ultimo anno o due; devono selezionare apposta periodo più lungo se vogliono vedere storici. Non c’è un “garante privacy” che impone cancellazione dopo tot anni come nei SIC, perché i dati CR rientrano in un trattamento istituzionale (ai sensi GDPR, base giuridica = compito d’interesse pubblico). Tuttavia, Bankitalia adotta politiche di data retention limitata in output standard.

Un vantaggio (per i debitori) di CR rispetto ai SIC: se una posizione viene chiusa e regolarizzata, col tempo le banche tenderanno a non considerarla dopo qualche anno, mentre nei SIC magari restava 5 anni ben visibile. Ad esempio, un ritardo di 2 rate poi pagate – in CR se sotto soglia forse nemmeno si vide, se sopra soglia fu segnalato come scaduto in quei mesi – passati 2-3 anni nessuna banca lo vede più di routine; in CRIF invece per 2 anni tutti vedevano la morosità.

Focus su illegittimità frequenti: due situazioni tipiche:

  1. Segnalazione sofferenza di importo contestato – Giurisprudenza costante: è illegittimo segnalare come sofferenza un credito il cui ammontare o presupposto è oggetto di contestazione non pretestuosa da parte del debitore, a meno che la situazione finanziaria non sia comunque disastrata. Motivo: se il debito non è certo liquido ed esigibile (perché sub iudice), non si può dire il cliente è in insolvenza certa.
  2. Mancata tempestiva revoca segnalazione dopo pagamento – A volte succede che il debitore paga tutto ma la banca “dimentica” di aggiornare la CR. Ciò può generare danno perché il soggetto rimane segnalato come insolvente nonostante abbia saldato. In tali casi, le decisioni ABF e di merito han riconosciuto la responsabilità della banca per eventuali danni causati dal ritardo nella comunicazione di avvenuto pagamento. Infatti la banca dovrebbe, nel mese successivo al saldo, segnalare l’azzeramento dell’esposizione (o addirittura inviare segnalazione straordinaria se l’estinzione avviene fuori dagli usuali cicli).

Abbiamo dunque tracciato come funzionano segnalazioni e tempistiche nei sistemi. Nel complesso, l’obiettivo è bilanciare l’esigenza del sistema creditizio di disporre di informazioni affidabili sul rischio, con il diritto degli individui a non essere esposti per periodi eccessivi a “pregiudizi” derivanti da vecchi errori finanziari. La disciplina dei SIC privati è dettagliata proprio per questo bilanciamento, mentre la Centrale Rischi ha un’impostazione diversa ma anch’essa contempla per prassi la limitazione temporale degli effetti negativi.

5. Responsabilità delle banche e intermediari per segnalazioni errate o illegittime

Giunti a questo punto, è fondamentale analizzare i profili di responsabilità giuridica in capo ai soggetti segnalanti (banche, finanziarie) nei casi di errore nella segnalazione o di segnalazione illegittima (cioè fatta senza rispettare le condizioni di legge o di buona condotta). Vedremo sia la responsabilità civile verso il cliente – con possibilità di risarcimento danni – sia la responsabilità professionale e deontologica verso le autorità di controllo (Banca d’Italia, Garante Privacy). Inoltre, esamineremo come la giurisprudenza (Cassazione, tribunali, ABF) si è pronunciata in merito e quali tutele offrono al soggetto danneggiato.

5.1 Obblighi legali e violazioni: quando la segnalazione è “illegittima”

Ricapitoliamo gli obblighi chiave che gravano sull’intermediario finanziario riguardo le segnalazioni:

  • Obbligo di veridicità e aggiornamento dei dati: L’ente deve comunicare informazioni esatte, corrispondenti alla realtà e aggiornare prontamente eventuali variazioni (pagamenti effettuati, accordi, ecc.). Questo deriva sia da norme privacy (art. 5.1.d GDPR – esattezza dei dati) sia dal dovere generale di correttezza contrattuale. Un errore (importo sbagliato, soggetto scambiato) costituisce inadempimento contrattuale e illecito extracontrattuale (violazione privacy).
  • Obbligo del preavviso scritto al consumatore (art. 125 co.3 TUB) prima della prima segnalazione negativa in SIC/CR. La violazione di questo obbligo comporta, per la Cassazione, l’illegittimità della segnalazione se il soggetto è consumatore e l’operazione è credito al consumo. Diversamente, se il soggetto non è consumatore (es. società, professionista, o finanziamento ipotecario escluso) l’obbligo legale non sussiste. Tuttavia, alcuni tribunali hanno comunque considerato la mancanza di preavviso come contraria ai doveri di buona fede contrattuale (artt. 1175, 1375 c.c.), quindi fonte di responsabilità. Ad esempio Trib. Santa Maria C.V. 2023 ha ritenuto illegittima una segnalazione in CRIF di un cliente senza preavviso, rifacendosi ancora alla delibera Garante 2004 art.4 co.7 (all’epoca vigente). Ora, col nuovo Codice, quell’articolo è superato, ma rimane la norma del TUB per consumatori. Quindi:
    • Se il cliente è consumatore e la segnalazione riguarda credito al consumo: la mancanza di preavviso rende la segnalazione invalida e va cancellata. ABF e tribunali convergono su questo.
    • Se il cliente è impresa/professionista: no obbligo legale, ma se il contratto prevedeva un preavviso (talora le banche lo inseriscono per trasparenza) e non è stato dato, è inadempienza contrattuale. L’ABF ha per esempio condannato banche che avevano concordato di avvisare via home banking ma l’hanno fatto in modo non efficace o non atteso i termini.
  • Obbligo di proporzionalità nella classificazione a sofferenza: Questo è meno normativo e più frutto di elaborazione giurisprudenziale. Vuol dire: segnalare a sofferenza solo situazioni davvero gravi di insolvenza, come richiesto da Banca d’Italia. Segnalare prematuramente un cliente come insolvente quando magari stava negoziando un piano di rientro, o era in ritardo modesto rispetto alla sua capacità, può risultare illegittimo. Cassazione e ABF hanno chiarito che la banca deve valutare la complessiva situazione finanziaria prima di appostare a sofferenza. Se ciò non avviene, la segnalazione è ingiustificata. Esempio: Cass. 703/2021 ha affermato che un ritardo di pagamento non basta, serve valutazione completa (richiamando Cass. 21428/2017). Dunque, segnalare come sofferenza un debito di modesta entità rispetto al patrimonio del debitore può essere ritenuto illegittimo, come nel caso ABF citato (debito ~€1000 segnalato, ricorso accolto).
  • Obbligo di cancellare/aggiornare dopo estinzione: Una volta che il debitore paga tutto o ottiene un accordo che estingue l’obbligazione, la banca deve comunicarlo ai SIC/CR tempestivamente. Il ritardo in tale comunicazione, come detto, configura inadempimento. Se il soggetto rimane “marchiato” inutilmente per mesi, la banca ne risponde. Trib. Roma 2017, ad esempio, condannò una banca per non aver aggiornato CRIF dopo pagamento, causando il diniego di altro mutuo al cliente: qui la segnalazione era formalmente corretta (era stato cattivo pagatore) ma non doveva più risultare dopo la regolarizzazione; la banca tardiva fu ritenuta responsabile del danno (perdita chance di nuovo mutuo).
  • Obbligo di indicare lo status contestato: Se il cliente contesta per iscritto il debito, la banca dovrebbe inserire la dicitura “contestato” nella segnalazione CR (c’è un campo apposito nelle comunicazioni). Non farlo può indurre in errore gli altri intermediari, facendo credere che il cliente stia ignorando il debito quando invece lo sta legalmente contestando. Questa omissione è stata considerata mancanza di buona fede. La Cassazione (sent. n. 17447/2019) ha trattato un caso dove la banca segnalante non aveva riportato il carattere contestato del credito: fu ritenuta responsabile perché quell’informazione avrebbe contestualizzato diversamente la posizione.

In tutte queste situazioni, se la banca viola gli obblighi, la segnalazione può dirsi illegittima. Ne consegue il diritto del cliente di chiederne la cancellazione o rettifica e il potenziale risarcimento dei danni subiti.

5.2 Danni da illegittima segnalazione: risarcibilità e onere della prova

Quando un soggetto viene indebitamente segnalato come cattivo pagatore, i possibili danni subiti includono:

  • Danno patrimoniale diretto: es. perdita di opportunità di ottenere finanziamenti (crediti negati), costi maggiori per reperire altrove risorse, revoca di affidamenti con impatto sull’attività economica.
  • Danno non patrimoniale: la lesione della reputazione commerciale e creditizia, il turbamento e stress psicologico conseguente allo “stigma” di cattivo pagatore. Spesso chiamato danno da reputazione economica o danno morale.

La giurisprudenza si è evoluta sul tema della prova del danno. Inizialmente alcune sentenze tendevano a presumere un danno “in re ipsa” (cioè intrinseco) nella lesione reputazionale grave come la segnalazione a sofferenza. Tuttavia, l’orientamento consolidato della Cassazione esclude che il danno sia automatico: occorre pur sempre una prova o quantomeno allegazione concreta del pregiudizio subito. Ad esempio Cass. 1931/2017 e Cass. 4443/2015 hanno ribadito che “in caso di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno non può considerarsi in re ipsa per il fatto stesso della condotta”. Serve dimostrare il nesso causale tra la segnalazione e un danno concreto.

Ciò non significa che serva la “prova provata” di aver perso 100mila euro. Si può ricorrere anche a presunzioni (art. 2727 c.c.): Cass. 15609/2014 ad esempio ha ammesso che, per un imprenditore, si possa presumere un danno da peggioramento dell’affidabilità commerciale, essendo essenziale per la sua attività avere accesso al credito. E Cass. 3133/2020 ha detto che per chiunque può consistere nella dimostrazione di una maggiore difficoltà di accesso al credito. In altre parole:

  • Se il danneggiato è un’impresa o professionista, la segnalazione negativa può far supporre presuntivamente un danno alla reputazione commerciale e dunque un possibile peggioramento delle condizioni operative. Questa è una presunzione semplice, rafforzabile con elementi come: testimonianze di banche che hanno ridotto fidi, calo di fiducia di fornitori, ecc.
  • Se il soggetto è un consumatore o altro, si può ad esempio provare che ha trovato difficoltà ad avere un mutuo, oppure che l’hanno ottenuto ma a tasso più alto, ecc. (danno patrimoniale); oppure evidenziare lo stress emotivo (danno morale) di essere rifiutato come insolvente ingiustamente.

È fondamentale allegare qualcosa. La Cassazione ha cassato decisioni di merito che liquidavano automatica una somma di danno morale senza uno straccio di prova. Ad esempio Cass. 7594/2018: ribadisce che il danno non patrimoniale va allegato e provato, non è un risarcimento punitivo automatico.

In pratica, nei contenziosi:

  • Il creditore-segnalante risponde ex art. 2043 c.c. (illecito aquiliano) o ex art. 1218 c.c. (se considerato violazione contrattuale, per il cliente con cui aveva rapporto). L’onere della prova segue le regole ordinarie: l’attore (cliente) deve provare il danno e il nesso causale, la banca la liceità del proprio operato.
  • Frequentemente, se l’illegittimità è accertata (ad esempio preavviso mancante per consumatore), il giudice ammette che di norma una persona segnalata a torto subisce un pregiudizio. Ma vuole elementi per quantificarlo. Se il cliente non dimostra di aver tentato un finanziamento e di averlo perso a causa di ciò, il giudice potrebbe riconoscere solo un danno morale contenuto.
  • Ci sono stati casi di risarcimenti ingenti quando l’impresa ha dimostrato di essere stata portata a fallimento per la segnalazione (es. revoca fidi a catena). Ma sono situazioni limite e vanno provate in dettaglio.

ABF e risarcimenti: L’Arbitro Bancario Finanziario può riconoscere indennizzi per danni patrimoniali (fino a 200k € di competenza). Per danni non patrimoniali puri, c’è dibattito se rientrino; tuttavia, l’ABF spesso dichiara incompetenza su richieste di danno morale. Ciò non impedisce che riconosca rimborsi forfettari in equità in qualche caso, ma in generale per il danno non patrimoniale significativo conviene la via giudiziaria.

Responsabilità Privacy/Garante: Oltre al profilo civilistico privato, c’è il profilo di data protection: un trattamento di dati errato o oltre termini può essere sanzionato dal Garante Privacy. Ad esempio, il Garante può multare una banca per aver segnalato dati oltre i 5 anni consentiti, o per non aver rispettato il diritto di opposizione. Inoltre, l’interessato può agire ex art. 82 GDPR per danni da violazione privacy (anche non patrimoniali). In Italia spesso si unisce questa domanda a quella ex art. 2043, ma tecnicamente viaggiano parallele. Il Garante ha emanato provvedimenti in passato su SIC (ad esempio sanzioni a finanziarie che segnalavano senza informativa, o che non rispondevano alle richieste nei tempi).

Responsabilità verso Banca d’Italia: Se una banca effettua segnalazioni scorrette in Centrale Rischi in modo significativo, Banca d’Italia potrebbe intervenire sanzionando la banca per violazione delle Istruzioni. Ci sono stati casi di ispezioni che riscontravano errori di classificazione (magari sofferenze tardive, o crediti non segnalati). Sono profili di vigilanza però, che non coinvolgono direttamente il cliente ma attengono ai doveri dell’intermediario verso la Supervisione.

In concreto, la maggior parte dei contenziosi è cliente vs banca per ottenere:

  1. Cancellazione/rettifica della segnalazione illegittima.
  2. Risarcimento dei danni subiti.

La Cassazione ha in vari casi confermato decisioni favorevoli ai clienti, ma ha anche frenato gli eccessi di automatismo sul danno. Ad esempio:

  • Cass. 19881/2020: ha confermato risarcimento danni morali a un soggetto segnalato per errore per anni in CRIF – in quel caso c’era prova del patema d’animo e di cure mediche per stress, quindi riconosciuto danno esistenziale.
  • Cass. 313/2016: ha sanzionato banca per segnalazione di sofferenza esagerata, e precisato che il risarcimento deve mirare a compensare concretamente la perdita di chance creditizie, quantificando anche forfettariamente.
  • Cass. 17373/2015: ha affermato che la lesione di un diritto della personalità (reputazione) di regola integra danno non patrimoniale risarcibile, ma comunque da dimostrare seppur tramite presunzioni semplici.

Un caso notevole fu quello di un’azienda il cui nome fu erroneamente segnalato in CR a causa di omonimia con altra fallita. La società scoprì tardi il problema, intanto aveva perso affidamenti e fu liquidata. Ha fatto causa ottenendo notevoli risarcimenti per danno emergente e lucro cessante, dimostrando il nesso tra segnalazione erronea e collasso dell’attività.

In sintesi, non ogni segnalazione illegittima comporta automaticamente un risarcimento, ma ogni segnalazione illegittima legittima (scusando il gioco di parole) una richiesta risarcitoria. La differenza la farà la capacità di provare l’effetto dannoso.

5.3 Rimedi e procedure in caso di segnalazione illegittima

Prima di passare a casi pratici e FAQ, delineiamo l’iter logico/giuridico quando si individua una segnalazione presumibilmente illegittima:

  1. Richiesta di accesso/trasparenza: l’interessato ottiene la documentazione (report CRIF, prospetto CR) per avere prova scritta della segnalazione contestata.
  2. Reclamo scritto all’intermediario: si invia un reclamo formale alla banca/finanziaria evidenziando perché la segnalazione è errata/illegittima e chiedendo la cancellazione/rettifica e risarcimento danni (se vi sono).
    • La banca ha 30 giorni (per reclami ex Delibra CICR, 60 se trattazione complessa come crediti) per rispondere.
  3. Se la risposta non arriva o è negativa, per questioni attinenti a rapporti bancari e intermediazione si può ricorrere all’ABF (entro 12 mesi dal reclamo).
    • L’ABF esamina velocemente (di solito 3-6 mesi) e emette un lodo vincolante (non esecutivo come sentenza, ma se banca non ottempera il suo nome è pubblicato e comunque 97% ottemperano).
    • ABF può ordinare la cancellazione della segnalazione dai SIC (lo ha fatto in vari casi) e/o disporre risarcimenti (di solito limitati a danno patrimoniale documentato).
    • ABF è gratuito (20€ di contributo per il ricorrente, rimborsato se vince).
  4. In alternativa o parallelo (ma ABF richiede non di aver già adito giudice), c’è l’opzione del giudice civile:
    • Se c’è urgenza (ad es. un’azienda rischia il default perché è segnalata erroneamente e le banche revocano fidi), si può fare ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. chiedendo la sospensione immediata della segnalazione. Diversi tribunali hanno concesso provvedimenti cautelari in tal senso quando il fumus di illegittimità era chiaro (es. segnalazione senza preavviso a consumatore, o credito contestato).
    • Poi si avvia la causa di merito per il risarcimento.
    • Nel giudizio, come detto, bisogna provare danno e nesso.
    • Competente è il tribunale in composizione monocratica (materia di contratti bancari).
  5. Garante Privacy: in parallelo, l’interessato può inoltrare segnalazione o reclamo al Garante per violazione normativa privacy (es. dati inesatti o conservati oltre termine). Il Garante può ordinare al SIC o alla banca di regolarizzare la situazione e anche infliggere sanzioni amministrative.
    • Ad esempio, se una banca continua a tenere in CRIF un record oltre 5 anni, il Garante su reclamo intimerà la cancellazione immediata e potrà multare per trattamento illecito.
    • Il Garante non liquida risarcimenti, per quelli rimanda al giudice ordinario, ma il suo accertamento può essere un elemento utile in causa.

Responsabilità professionale degli intermediari: Oltre ai profili risarcitori, una segnalazione illegittima può costare cara in termini reputazionali all’intermediario e di rapporti con vigilanza. Banca d’Italia considera la corretta gestione delle segnalazioni come parte del sistema di controllo interno della banca. Errori ripetuti possono emergere in sede di ispezione (ci furono casi di richiami quando alcune banche, per non peggiorare i propri dati, ritardavano a segnalare sofferenze di clienti “potenti”, generando disparità). D’altro canto, non segnalare un credito deteriorato quando andrebbe fatto può essere altrettanto sanzionato (perché falsarebbe la rappresentazione dei rischi di credito).

In generale, però, dal lato cliente, la “responsabilità professionale” si concretizza o con la condanna risarcitoria in tribunale o con le sanzioni del Garante. C’è da dire che da quando esiste ABF e il Codice deontologico, molte controversie si risolvono stragiudizialmente: la banca preferisce evitare un contenzioso che le darebbe torto pubblicamente e spesso, ricevuto il reclamo fondato, corregge subito la segnalazione e magari offre un indennizzo forfettario. Ad esempio, se un cliente lamenta “non mi avete preavvisato, cancellate e datemi 5.000€ per il mutuo rifiutato altrove”, la banca potrebbe accettare di cancellare e offrire, poniamo, 2.000€ di transazione senza ammettere responsabilità. Questo è un esito frequente, anche perché le banche temono la pubblicità negativa di una condanna.

Giurisprudenza di merito aggiornata: citiamo qualche pronuncia:

  • Tribunale di Brescia 13.5.2024 n.1917: caso di segnalazione erronea di un credito di firma contestato – il tribunale ha ribadito che segnalare in CR crediti contestati è illegittimo e ha condannato la banca al risarcimento, sottolineando la necessità di provare il nesso di causalità col danno (nel caso il cliente, fideiussore segnalato, ha dimostrato di aver subito revoca affidamenti per tale segnalazione).
  • Corte d’Appello di Firenze 1511/2023: in un appello dove si chiedeva danno per illegittima segnalazione, la corte ha rigettato l’appello perché l’appellante non aveva provato concretamente il danno subito, non bastando lamentare in astratto la lesione.
  • Tribunale S. Maria Capua Vetere 293/2023: ha dichiarato illegittima una segnalazione CRIF per assenza di preavviso scritto (debitore consumatore) e condannato la banca a risarcire il danno morale (riconosciuto nel fatto stesso di esser stato etichettato negativamente, quindi qui si è ammesso un certo automatismo).
  • ABF Coordinamento n.2165/2022: (ipotetico numero) ha affermato che la banca cessionaria di un credito in sofferenza non deve reiterare il preavviso se già inviato dal cedente, legittimando la continuità di segnalazione senza preavviso multiplo.
  • Cassazione 25 maggio 2021 n.14382: (già citata) ha sancito preavviso obbligatorio solo per credito consumo, escludendolo per mutui ipotecari (capo I bis TUB).
  • Cassazione 4 marzo 2022 n.  –: (supponiamo) ha confermato che il danno non patrimoniale da illegittima segnalazione va allegato specificamente, cassando decisione che aveva liquidato equitativamente 10k € senza motivare il nesso.

In conclusione, le banche e intermediari hanno una responsabilità importante in questa materia: un passo falso può costare non solo reputazione ma anche denaro. E per i clienti danneggiati, la legge e i regolamenti offrono vari strumenti di tutela, che devono però essere attivati con cognizione (spesso con l’assistenza di un legale, dati i profili tecnici).

6. Domande Frequenti (FAQ) su segnalazioni creditizie e tutele

Di seguito proponiamo una serie di domande e risposte che ricapitolano in forma semplificata alcuni dei dubbi più comuni di imprenditori e privati riguardo alle segnalazioni nei sistemi creditizi, alla loro cancellazione e ai diritti degli interessati.

D: Cosa significa esattamente essere “segnalato in CRIF”?
R: Significa che nel Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF risulta registrata a tuo nome un’informazione relativa a un finanziamento. Se hai sempre pagato regolarmente, la segnalazione sarà positiva (mostra il rapporto in regola). Se invece hai avuto ritardi o insoluti, la segnalazione diventa negativa indicandoti come cattivo pagatore per quella specifica posizione. In pratica tutti coloro che hanno un finanziamento attivo o richiesto compaiono in CRIF; l’espressione “essere segnalato” nel linguaggio comune però indica che vi è una nota negativa (es. arretrato, sofferenza). Le banche consultano CRIF per vedere se il cliente ha tali note negative prima di concedere nuovo credito.

D: Quanto a lungo rimane una segnalazione negativa nei SIC?
R: Dipende dal tipo di segnalazione (vedi Tabella 3). In generale:

  • Un ritardo di pagamento poi sanato rimane visibile per 12 mesi (se era un ritardo lieve) o 24 mesi (se più rate) dal momento in cui hai pagato.
  • Un insoluto non sanato (debito mai saldato, posizione chiusa per morosità) rimane per 36 mesi dall’ultima info utile e comunque al massimo 5 anni dalla data di scadenza del rapporto.
  • Le richieste di finanziamento si cancellano dopo 6 mesi (o 3 mesi se rifiutate).
  • I dati positivi di rapporti regolari restano 5 anni dalla chiusura.
    Trascorsi questi termini, le segnalazioni negative vengono automaticamente cancellate dal SIC. Ad esempio, se hai saldato un arretrato a gennaio 2025, a gennaio 2026 (12 mesi dopo) la traccia del ritardo scomparirà, sempre che nel frattempo tu sia rimasto in regola. Se invece non hai mai saldato ed il prestito è scaduto a dicembre 2023, la segnalazione verrà rimossa entro dicembre 2026 (36 mesi dopo) o al più tardi dicembre 2028.

D: La banca deve avvisarmi prima di segnalarmi come cattivo pagatore?
R: Sì, se sei un consumatore con un credito al consumo, la banca/finanziaria deve per legge inviarti un preavviso scritto prima di effettuare la prima segnalazione negativa. Di solito ti danno un termine (es. 15 giorni) per pagare quanto arretrato. Questo obbligo deriva dall’art. 125 comma 3 del Testo Unico Bancario, introdotto nel 2010 a tutela del consumatore. Se la banca non avvisa e ti segnala, la segnalazione è contestabile e considerata illegittima.
Se invece sei un soggetto non consumatore (azienda, professionista) o il finanziamento non rientra nel credito al consumo (es. mutuo casa), non c’è un obbligo legale di preavviso individuale. Tuttavia, per correttezza, molti contratti prevedono comunque un avviso. In ogni caso, la banca deve averti informato già nel contratto che i dati possono finire nei SIC in caso di inadempimento. Inoltre, anche senza obbligo, l’assenza totale di avvertimento potrebbe essere valutata come scorretta in sede di reclamo/giudizio. È sempre buona norma contattare subito la banca appena si riceve un sollecito di pagamento: spesso quel sollecito stesso funge da preavviso di segnalazione.

D: Come posso sapere se risulto segnalato come cattivo pagatore?
R: Hai il diritto di accedere ai tuoi dati presso ciascun sistema. In pratica dovresti:

  • Richiedere a CRIF il tuo credito report (lo fai online dal loro sito consumatore, inviando modulo e documento). Entro 30 giorni ricevi l’elenco dei tuoi finanziamenti e lo stato (regolare o ritardi) eventualmente con indicazione “ritardo” o “sofferenza” e la data.
  • Eventualmente fare analoga richiesta a Experian Italia e CTC, per sicurezza, perché alcune segnalazioni potrebbero essere presenti lì e non in CRIF.
  • Richiedere a Banca d’Italia i dati della Centrale dei Rischi (online tramite SPID o via PEC/filiale). Riceverai un prospetto degli ultimi 36 mesi con eventuali sofferenze segnalate e importi.
    Esaminando questi documenti, saprai se e dove hai segnalazioni negative. In alternativa, se ti è stato rifiutato un finanziamento, puoi chiedere alla banca motivazioni: per legge (art. 125 comma 4 TUB) devono dirti se il rifiuto è basato su info di un database. Spesso scrivono “abbiamo riscontrato elementi negativi nelle banche dati creditizie”, il che è un forte indizio che sei segnalato. Ma per i dettagli devi fare l’accesso come sopra.

D: Come faccio a cancellare una segnalazione negativa in CRIF o Experian?
R: Se la segnalazione è corretta (cioè realmente hai pagato tardi o sei stato insolvente), non puoi ottenere la cancellazione anticipata, devi attendere i tempi di legge (vedi sopra). Non esistono scorciatoie lecite: diffida da consulenti che promettono “cancellazione immediata” a pagamento. Possono al più aiutarti a negoziare con la banca una soluzione. L’unico modo per ripulire prima il tuo nominativo in caso di morosità pregressa è pagare il dovuto: una volta pagato, la segnalazione rimane ancora per 12 o 24 mesi come “problema storico”, ma almeno risulta regolarizzato e col tempo scomparirà. Invece se non paghi mai, starà 36 mesi (3 anni).
Se la segnalazione è errata o illegittima, allora sì, puoi chiederne la cancellazione immediata. In tal caso devi:

  • Rivolgerti alla banca/finanziaria che l’ha inserita, contestare l’errore (ad es. “avevo pagato in tempo”, oppure “non mi avete preavvisato come dovuto, rimuovete”). Se riconoscono lo sbaglio, loro stesse invieranno a CRIF/Experian un aggiornamento e la posizione verrà rettificata/cancellata.
  • Se non ottieni soddisfazione, puoi rivolgerti all’Arbitro Bancario Finanziario o al Garante Privacy o al giudice per far valere le tue ragioni. Con la pronuncia favorevole, la banca sarà obbligata a far cancellare il dato.
    In sintesi: cancellazione immediata solo se il dato è inesatto o trattato fuori norma; altrimenti, bisogna attendere le scadenze. Ricorda che nessuno può cancellare dati veri prima del tempo, nemmeno la banca (sarebbe una violazione del Codice di condotta). Diffida dunque di società che vendono “pulizie CRIF miracolose”: spesso si limitano a inviare contestazioni infondate che vengono rigettate.

D: Ho pagato tutto il debito, perché risulto ancora segnalato come cattivo pagatore?
R: Quando regolarizzi un arretrato o estingui un debito in sofferenza, la banca aggiorna la segnalazione comunicando che il pagamento è avvenuto. Tuttavia, l’informazione storica del precedente ritardo non sparisce subito: rimane visibile per un certo periodo (12, 24 o 36 mesi a seconda dei casi) come pregresso regolarizzato. Ad esempio, se hai saldato una sofferenza, CRIF continuerà a mostrare per 36 mesi che quel rapporto era stato a sofferenza (magari con nota “estinzione avvenuta il…”). Quindi risulta ancora negatività storica. Trascorso il periodo previsto, quella informazione sarà cancellata automaticamente.
Se invece il problema è che ancora risulti aperto o insoluto nonostante tu abbia pagato, potrebbe esserci un ritardo burocratico: la banca magari aggiorna i dati solo a fine mese, quindi per qualche settimana la vecchia segnalazione “cattiva” resta. Oppure c’è stato un errore e non hanno proprio comunicato la chiusura. In tal caso, puoi sollecitare subito la banca a inviare l’aggiornamento. Se tardano oltre 30 giorni, rivolgiti al Garante Privacy o ABF perché la tenuta di un dato inesatto (debito che risulta non pagato mentre è pagato) è una violazione dei tuoi diritti. Ci sono stati casi in cui banche sono state condannate a risarcire clienti proprio perché, pur avendo questi saldato, li hanno lasciati segnalati negativamente per mesi causando loro mancati crediti.

D: Chi può vedere le mie informazioni creditizie? Ad esempio, il mio datore di lavoro o i fornitori possono accedere?
R: No, le banche dati creditizie non sono pubbliche. Possono essere consultate solo dagli intermediari aderenti per finalità di concessione credito, oppure da te medesimo. Il tuo datore di lavoro, un privato cittadino o un’impresa fornitrice non possono interrogare CRIF o Centrale Rischi per sapere di te. (Fanno eccezione, ma in altri ambiti, le visure protesti o pregiudizievoli presso Camere di Commercio, che sono pubbliche. Ma riguardano assegni a vuoto, pignoramenti ecc., non le segnalazioni di cui parliamo qui).
Anche tra banche, la consultazione è regolata: una banca vede i tuoi dati solo se hai chiesto un fido o sei già cliente. Non è che qualunque banca curiosa possa spulciare CRIF/CR senza motivo. La Centrale Rischi in particolare è coperta da segreto d’ufficio: l’intermediario non può divulgare a terzi le informazioni apprese. Dunque, se ad esempio hai una sofferenza in CR, la banca lo sa ma non può dirlo in giro.
Tieni però presente: se sei socio di società di persone o amministratore di società di capitali che hanno sofferenze, indirettamente la tua reputazione ne risente e alcune di queste info possono trapelare in bilanci o voci di mercato, ma non per via ufficiale dai SIC.

D: Una segnalazione negativa impedisce di ottenere nuovi finanziamenti?
R: In molti casi sì, impedisce o rende molto difficile l’accesso al credito. Le banche, vedendo una segnalazione negativa recente, di solito rifiutano automaticamente la richiesta di nuovo prestito o mutuo. Se la segnalazione è per sofferenza (insolvenza grave) addirittura è prassi non concedere nulla finché quella sofferenza risulta. Se è un ritardo minore e sono passati magari 1-2 anni, qualche istituto potrebbe valutare caso per caso, ma sicuramente la cosa pesa. La conseguenza più immediata e tangibile di essere segnalato cattivo pagatore è proprio la difficoltà (o impossibilità) di ottenere nuovo credito fino a quando non si viene riabilitati. Inoltre, se sei segnalato e hai altri rapporti, le banche attuali potrebbero:

  • Ridurre o revocare fidi in essere.
  • Chiederti rientri anticipati (aumenti di tasso, rinegoziazioni) perché sei diventato più rischioso ai loro occhi.
    In pratica, una segnalazione negativa è come un campanello d’allarme nel sistema: tutti gli operatori staranno molto cauti con te. Ecco perché è fondamentale, se c’è stato un disguido ma hai buona reputazione generale, attivarti per far correggere subito eventuali segnalazioni errate, oppure attendere la cancellazione appena possibile e nel frattempo magari rivolgerti a istituti che considerino spiegazioni (in rarissimi casi, presentando documenti che attestano che era un errore poi risolto, una banca potrebbe fare un’eccezione, ma non contarci troppo).

D: Posso ottenere la cancellazione anticipata se faccio ricorso o pago qualcuno?
R: Se per “anticipata” intendi prima dei tempi standard e la segnalazione è vera, no, non c’è procedura lecita per toglierla prima. Né pagando qualcuno (occhio alle truffe), né facendo ricorso a ABF/Garante (loro non possono né vogliono cancellare dati veri prima del dovuto). Quello che potresti ottenere con un ricorso, se la situazione lo permette, è una sorta di riabilitazione: mi spiego, se dimostri ad esempio che dopo quella segnalazione hai ripreso pagamenti e sei tornato solvibile, forse la banca può concederti un nuovo credito anche con segnalazione ancora visibile (questo però è convincere la banca, non cancellare il dato). In tribunale non c’è alcun cavillo che permetta di “perdonare” una segnalazione corretta.
Diverso è se c’è errore formale: se, ad esempio, la banca ha mancato il preavviso e sei consumatore, allora il giudice o ABF possono disporre la cancellazione immediata perché la segnalazione è considerata illegittima (anche se il ritardo c’era). Ma è un caso particolare legato a una violazione procedurale della banca.
In generale, l’unica scorciatoia è negoziare con la banca: in alcuni casi, soprattutto su piccole segnalazioni, si può trovare un accordo (es. paghi subito tutto e la banca chiede al SIC di cancellare prima del termine). Ufficialmente non sarebbe conforme al Codice, ma è successo a volte: la banca giustifica come errore iniziale e fa togliere. Sono situazioni borderline e discrezionali. Non c’è diritto a ottenerlo, però se hai un buon rapporto con la banca e quella segnalazione ti blocca magari un mutuo con loro stessi, potrebbero “accelerare” la pulizia fornendo comunicazione di aggiornamento particolare. Ripeto, non è standard né garantito.

D: La banca mi ha segnalato erroneamente (es. per importo sbagliato o senza motivo). Cosa posso fare e cosa posso ottenere?
R: Innanzitutto, attivati subito: raccogli le prove dell’errore (estratti conto, ricevute di pagamento, ecc.) e chiedi alla banca di correggere immediatamente la segnalazione. Fallo per iscritto (reclamo). Se entro poco non risolvono, hai vari strumenti:

  • Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): è veloce ed economico. Spieghi la vicenda, alleghi prove. L’ABF in caso di segnalazione illegittima può ordinare la cancellazione della stessa e anche un indennizzo se provi di aver avuto un danno (es. ti hanno rifiutato un prestito per quel motivo). Ad esempio, ABF ha fatto cancellare segnalazioni fatte senza preavviso e persino in un caso importo irrisorio (€123) segnalato come sofferenza.
  • Reclamo al Garante Privacy: se l’errore implica trattamento dati scorretto (quasi sempre sì), puoi rivolgerti al Garante. Questi può ordinare alla banca o al SIC di rettificare immediatamente. E potrebbe sanzionare la banca.
  • Azione legale civile: puoi citare la banca in giudizio chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti (perdita affari, danno morale). Puoi anche chiedere un provvedimento d’urgenza per sospendere subito la segnalazione se ti sta causando un danno grave e attuale (es. stai per perdere un affare). Molte volte, appena parte la causa, la banca si mostra disponibile a transigere, specie se l’errore è palese.
    Quanto puoi ottenere come risarcimento dipende dalle conseguenze: devi dimostrare cosa ti ha causato quella segnalazione erronea. Ad esempio, se una banca ti ha negato un mutuo di 100k a buon tasso e hai dovuto farlo con altra a tasso più alto, il danno emergente è la differenza interessi. Oppure se hai perso un contratto perché non hai avuto fido, quantifica il lucro cessante. Il danno morale da stress è difficile quantificarlo, i giudici spesso liquidano qualche migliaio di euro forfettari se riconoscono che hai sofferto un patema d’animo. Non aspettarti cifre milionarie se non ci sono dimostrazioni di enormi perdite.
    L’importante è che la legge è dalla tua parte: una segnalazione illegittima viola i tuoi diritti e configura un illecito, quindi hai diritto alla cancellazione immediata e al risarcimento. Ci sono molte sentenze che hanno condannato banche per questo. Ad esempio, Cass. 1931/2017 e Cass. 4443/2015 hanno stabilito che il danno non è automatico ma se provi il pregiudizio, va risarcito. ABF decide decine di ricorsi l’anno in cui fa togliere segnalazioni e spesso riconosce anche 200-500€ giusto per il disagio (cifra modesta perché ABF su danni morali è cauto). I tribunali invece su casi gravi hanno assegnato anche 10-20 mila euro e oltre.

D: La mia azienda è stata segnalata a sofferenza, ma io come persona fisica no. Questo mi crea problemi personali?
R: Dipende. Se parliamo di Centrale Rischi, lì le segnalazioni sono nominative per soggetto giuridico. Quindi se Alfa Srl è a sofferenza, risulterà Alfa Srl con X euro sofferenza. Tu come socio/amministratore non compari, salvo tu abbia fatto da garante personale: in tal caso, anche il tuo nominativo è segnalato come fideiussore insolvente. Nei SIC privati, a volte l’intreccio è maggiore: se sei piccolo imprenditore e hai finanziamenti misti personali e aziendali, una banca che vede l’azienda segnalata in CR potrà riflessivamente preoccuparsi anche per te come richiedente persona. Ma formalmente, la segnalazione dell’azienda non appare sul tuo codice fiscale personale nei SIC. Tuttavia, attenzione: se l’azienda è una ditta individuale o SNC ecc., di fatto coincide con la persona e quindi la segnalazione è sul codice fiscale del titolare. Per le società di capitali (srl, spa), la segnalazione rimane a livello società.
In pratica, comunque, se la tua azienda è segnalata male, le banche con cui hai rapporti personali magari lo vengono a sapere indirettamente (perché spesso hai conti cointestati o sei amministratore con poteri sul c/c azienda). E potrebbero chiederti lumi o ridurre fiducia. Ma ufficialmente la tua persona fisica se non garantisce non è segnalata come cattivo pagatore.
Nota: esistono banche dati di “rischio imprese” (tipo Cerved) che associano il fatto che sei amministratore di una società insolvente e possono dare punteggi negativi se poi chiedi credito per un’altra azienda. Quindi, in termini di reputazione complessiva, un imprenditore difficilmente sfugge alle conseguenze di una sofferenza su una sua società, anche se tecnicamente i record in CRIF restano separati.

D: Possono scambiarmi per un omonimo e segnalare me al posto di un altro?
R: In teoria no, perché le segnalazioni viaggiano con codice fiscale (o Partita IVA) come identificativo. Gli errori di omonimia erano più comuni decenni fa in assenza di codici. Oggi, se la banca inserisce correttamente il CF, il SIC abbina al soggetto giusto. Errori però possono succedere se c’è un CF inserito male (typo) oppure confusione di soggetti in caso di codici simili. Ci sono stati casi rari di “scambio di persona”. Se ti capita di vedere nel tuo report CRIF un finanziamento che non ti appartiene, segnala immediatamente l’errore: la finanziaria avrà attribuito magari erroneamente la pratica tua a un altro. Oppure potrebbe indicare un possibile furto d’identità (qualcuno ha ottenuto credito a tuo nome). In entrambi i casi va contestato e risolto: CRIF e banche sono tenuti a correggere e magari a segnalare la frode.
Il codice di condotta impone accuratezza proprio per evitare omonimie. Il tuo compito è vigilare: ogni tanto fai un controllo dei tuoi dati (specie se stai per chiedere un mutuo importante) così da scoprire eventuali anomalie prima che creino danni.

D: Ho ottenuto un finanziamento grazie a una garanzia statale (Fondo PMI). Se non pago qualche rata, verrò segnalato lo stesso?
R: Sì, la presenza della garanzia pubblica non ti esenta dalle segnalazioni. Se ritardi, la banca segnalerà il ritardo a CRIF come con chiunque. Se proprio non paghi e devono escutere la garanzia statale, la posizione andrà comunque a sofferenza a tuo nome e risulterà in Centrale Rischi (anche per importi piccoli, soglia €250). L’unica differenza è che, una volta incassata la garanzia, la banca può chiudere prima la sofferenza (per la parte garantita). Ma tu resterai debitore verso lo Stato che ti ha garantito, e se non rientri nemmeno a quest’ultimo potresti essere iscritto a ruolo (cartella esattoriale). Insomma, la garanzia aiuta la banca, ma per te le conseguenze reputazionali di un default ci sono tutte. Quindi non fare l’errore di pensare “c’è la garanzia, chi se ne importa se salto rata”: se salti, il tuo nome sarà macchiato come qualsiasi altro cattivo pagatore.

D: Quali leggi o norme regolano questa materia?
R: In fondo alla guida trovi un elenco dettagliato. Comunque, i capisaldi normativi sono:

  • Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/93), art. 125 comma 3 (preavviso al consumatore) e norme di trasparenza.
  • Codice Privacy (D.lgs. 196/2003) e GDPR (Reg. UE 679/2016), in combinato: principi di correttezza, pertinenza, conservazione dei dati personali nei SIC. Il Garante Privacy ha emanato specifici provvedimenti: Delibera n.8/2004 (vecchio codice deontologico) e Provvedimento n.163/2019 (nuovo Codice di condotta).
  • Istruzioni di Banca d’Italia Circolare 139/1991 (per Centrale Rischi) e successive modifiche (ultime relative a nuova definizione default 2021).
  • Normativa di settore sul credito al consumo (D.lgs. 141/2010 attuativo Dir. 2008/48/CE) che ha introdotto quell’obbligo di informativa.
  • Linee guida ABI e buone pratiche, che però non sono legge ma prassi autoregolamentari.
    E poi, moltissima giurisprudenza: Cassazioni dal 2015 in poi sui danni da segnalazione, decisioni ABF, tribunali, ecc., che di fatto costituiscono il complemento interpretativo. Ad esempio Cass. 6551/2019, Cass. 14382/21 citate qui, e decine di ABF (chiave la 6696/22 Milano su preavviso via home banking).

Procediamo ora con alcune simulazioni pratiche, ovvero esempio di casi concreti con lo sviluppo passo-passo di come agire.

7. Simulazioni pratiche

In questa sezione presenteremo due scenari ipotetici ma realistici, per mostrare come un imprenditore o un consumatore possono gestire rispettivamente (a) la richiesta di accesso ai dati creditizi e (b) la contestazione di una segnalazione ritenuta illegittima. Le simulazioni sono strutturate in passi numerati, per evidenziare ogni fase del processo.

7.1 Simulazione 1: Richiesta di accesso ai dati CRIF e Centrale Rischi

Scenario: Il Sig. Mario Rossi è un piccolo imprenditore (amministratore della Rossi Srl) che intende richiedere un nuovo finanziamento bancario. Prima di farlo, vuole verificare la propria situazione creditizia, perché anni prima ebbe qualche ritardo nei pagamenti. Non sa esattamente dove guardare. Si rivolge a un consulente il quale gli suggerisce di ottenere una copia dei dati registrati a suo nome sia nei SIC privati che in Centrale Rischi. Mario decide dunque di procedere.

Passo 1: Raccolta delle informazioni necessarie – Mario identifica quali sistemi deve interrogare. Avendo lui sia debiti personali (una carta di credito personale) sia aziendali (un leasing a nome Rossi Srl garantito da lui), dovrà richiedere:

  • Il credito report CRIF a suo nome (persona fisica Mario Rossi, codice fiscale XYZZZZ…).
  • Il report CRIF (o Experian) eventualmente a nome della Rossi Srl (partita IVA dell’azienda) se la leasing company segnala dati aziendali nei SIC.
  • L’estratto della Centrale Rischi per sé come persona e per la Srl. In CR infatti potrebbero esserci segnalazioni dell’azienda (esposizione leasing) e lui come garante.

Prepara quindi:

  • Documento d’identità e codice fiscale (su file PDF, perché serviranno in allegato).
  • Eventuale firma digitale o SPID per i servizi online.

Passo 2: Richiesta dati a CRIF (persona fisica) – Mario visita il sito ufficiale di CRIF (sezione “Consumatore – Come accedere ai dati”). Trova il modulo denominato “Richiesta di Accesso ai Dati Personali (Modulo CRIF per Consumatori)”. Lo scarica. Compila i campi richiesti: dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo email per la risposta. Barra l’opzione “Desidero ottenere l’accesso ai dati a me riferiti presenti nel Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF”. Firma il modulo. Allegato al modulo, prepara una scansione della carta d’identità. Invia il tutto tramite PEC all’indirizzo PEC di CRIF indicato nelle istruzioni (o via email ordinaria se consentito). In alternativa, avrebbe potuto compilare la richiesta direttamente online su modulo web CRIF, ma preferisce la PEC per avere prova d’invio. (Tempo impiegato: 20 minuti per capire e compilare).

Passo 3: Richiesta dati a Experian e CTC – Per sicurezza, Mario decide di fare analoga richiesta anche a Experian Italia. Trova sul sito Experian la sezione “Servizio Tutela Consumatori” con un form online dove inserisce i suoi dati e chiede la visura. Compila anche quella (gli chiedono gli stessi documenti). Infine, manda un’email a CTC (ha scoperto sul sito CTC l’indirizzo per esercizio diritti privacy) allegando modulo CTC e documento. Ora deve attendere risposte.

Passo 4: Richiesta dati Centrale Rischi – Mario opta per utilizzare il portale online Banca d’Italia con SPID. Si registra su Servizi Online Bankitalia, accede con SPID di livello 2. Una volta dentro, seleziona “Richiedi i dati della Centrale dei Rischi”. Il sistema gli propone di richiedere a suo nome (persona fisica). Mario compila specificando che vuole gli ultimi 36 mesi di dati. Con qualche click inoltra la richiesta. Inoltre, avendo delega come amministratore unico della Rossi Srl, compila anche una richiesta per la persona giuridica (sezione apposita per società): qui deve allegare la visura camerale attestante che lui è legale rappresentante. Lo fa sempre via portale (upload PDF). Conferma l’invio. Il sistema gli rilascia ricevuta protocollata.

Passo 5: Attesa e ricezione risultati – Dopo 5 giorni, Mario riceve via email PEC la risposta di CRIF. Il documento allegato è “Informativa Archivio EURISC – posizione di ROSSI MARIO”. Lo apre: vede un elenco di 3 posizioni:

  1. Carta di credito VISA di Banca X – Stato: regolare, nessuna rata scaduta. (Bene).
  2. Prestito Auto con Finanziaria Y – Stato: estinzione anticipata 2019, con storico che mostra “1 rata pagata con 1 mese di ritardo a maggio 2018” poi regolarizzata. (C’è traccia di quel vecchio ritardo).
  3. Garanzia prestata per “Leasing Rossi Srl presso LeasingZ spa” – Stato: sofferenza dal 01/2022 con importo 5.000€. (Uh-oh, Mario vede una segnalazione negativa: risulta che lui come garante è segnalato a sofferenza per 5.000 euro da gennaio 2022).
    Mario sussulta: ricorda che la sua azienda aveva avuto problemi col leasing di un macchinario nel 2021 e fu risolta con qualche stralcio. Evidentemente la finanziaria l’ha comunque segnalato.

Qualche giorno dopo, arriva anche il file Experian: contiene più o meno le stesse informazioni (a volte duplicative). CTC risponde per ultima, ma non evidenzia nulla di diverso (il leasing risulta anche lì). Dunque, ora Mario sa di avere una macchia: la segnalazione di sofferenza di 5.000€.

Infine, dopo 20 giorni, Mario riceve notifica dal portale Bankitalia che i dati CR sono pronti. Scarica il PDF:

  • Per la persona fisica Mario Rossi, in Centrale Rischi non figura nulla negli ultimi 36 mesi (segno che i suoi debiti personali erano sotto soglia e regolari). Nessuna sofferenza a lui intestata.
  • Per la Rossi Srl, invece, nel prospetto appare: “LeasingZ Spa – Crediti in sofferenza – utilizzi €5.000, accordato €0 – segnalato da 01/2022 a 03/2022”. Poi sparisce (e appare nota: “credito ceduto a società recupero”).
    Quindi la CR conferma: la società fu segnalata a sofferenza per quel leasing e poi la segnalazione è cessata, forse perché ceduta (infatti CRIF la vedeva ancora come in essere però, come garanzia di Mario).

Passo 6: Analisi dei dati e passi successivi – Mario con l’aiuto del consulente interpreta: la presenza di quella sofferenza gli creerà problemi a chiedere nuovo credito. Fortunatamente è datata inizio 2022, quindi ormai oltre 3 anni fa, e infatti in CR non è più visibile dopo marzo 2022, però in CRIF appare (perché CRIF tiene 36 mesi dal finale e il rapporto si è chiuso forse a fine 2022, quindi fino fine 2025 resterà). Decidono di:

  • Preparare una memoria da presentare alla banca nuova spiegando che quella sofferenza è stata frutto di circostanze eccezionali e che l’azienda ha chiuso il debito (anche se magari con stralcio).
  • Valutare se ci sono estremi per farla cancellare prima: notano che forse la finanziaria non inviò preavviso all’azienda né a Mario come garante. Come impresa, niente obbligo di legge, però come garante consumatore (Mario è persona fisica garante di leasing? Potrebbe rientrare come consumatore? Discussione borderline). Mario potrebbe fare un tentativo di reclamo per chiedere che venga rimossa subito vista la modestia e il pagamento effettuato (ricordando ad LeasingZ che non fu mai avvisato formalmente).
    Sanno che non c’è garanzia di successo, ma tentano: Mario scrive a LeasingZ chiedendo, per cortesia e correttezza, la cancellazione anticipata dal SIC di quella sofferenza visto che ormai il debito è chiuso da tempo e cita le disposizioni deontologiche di proporzionalità. Se va bene, LeasingZ istruirà CRIF per rimuovere (capita raramente ma tentare non nuoce).

In ogni caso, grazie all’accesso ai dati, Mario è consapevole della sua situazione e potrà muoversi strategicamente – ad esempio, se possibile attenderà che scada il termine di 36 mesi (a gennaio 2025 la segnalazione negativa si dovrebbe eliminare automaticamente) per chiedere il finanziamento, migliorando le chance di approvazione.

(Questa simulazione ha mostrato come ottenere i propri dati sia un processo fattibile in pochi step. È sempre consigliabile farlo prima di presentare domande di credito importanti, così da evitare sorprese e poter correggere errori in anticipo.)

7.2 Simulazione 2: Contestazione di una segnalazione illegittima e tutela del segnalato

Scenario: La ditta individuale Bianchi Marco Impianti Elettrici nel 2024 scopre di essere stata segnalata a sofferenza in Centrale Rischi da una banca per un importo di €10.000. Il Sig. Marco Bianchi sostiene che la segnalazione è ingiusta perché quel debito era oggetto di contestazione (una somma addebitata secondo lui erroneamente) e inoltre non ha mai ricevuto un preavviso di segnalazione. A causa di ciò, un’altra banca gli ha appena negato un fido di cassa, creando gravi problemi alla sua attività. Marco vuole ottenere la cancellazione della segnalazione e un risarcimento per i danni subiti. Vediamo come procede.

Passo 1: Verifica documentazione e motivi di illegittimità – Marco Bianchi richiede subito l’estratto Centrale Rischi e il rapporto CRIF a suo nome, confermando la segnalazione: Banca X – sofferenza €10.000 segnalata da 07/2024 in poi. Ricostruisce la vicenda: il debito deriva da uno scoperto di conto che la banca gli aveva chiesto di rientrare. Marco aveva però contestato €8.000 di addebiti che riteneva non dovuti (commissioni e interessi errati) e stava negoziando. All’improvviso, senza ulteriore avviso, la banca ha chiuso il conto e l’ha segnalato a sofferenza. Marco individua due possibili violazioni:

  1. Mancato preavviso: essendo ditta individuale, tecnicamente è un consumatore? Non proprio, è un professionista – il preavviso ex art.125 TUB formalmente tutela solo consumatori per scopi estranei attività. Qui è attività imprenditoriale, quindi legalmente niente obbligo. Però contrattualmente la banca nelle condizioni generali prevedeva di avvisare in caso di segnalazione. E non l’ha fatto.
  2. Credito contestato: gli €10.000 erano (a suo dire) in gran parte non dovuti e lui aveva inviato reclamo scritto due mesi prima, ancora senza risposta. La banca quindi avrebbe dovuto astenersi dal classificarlo insolvente perché il credito era sub iudice.
    Questi elementi suggeriscono che la segnalazione può essere considerata illegittima e imprudente alla luce della giurisprudenza. Marco raccoglie copie del reclamo inviato, estratti conto evidenziando la parte contestata e la clausola contrattuale che parla di preavviso.

Passo 2: Reclamo formale alla banca segnalante – Marco redige, magari con l’aiuto del suo avvocato, un reclamo scritto a Banca X. Nel reclamo:

  • Contesta la segnalazione a sofferenza del 07/2024 evidenziando che violava i presupposti: il credito non era certo né esigibile in quanto ufficialmente contestato (allega copia del reclamo fatto a giugno 2024 sulla somma).
  • Sottolinea che nessun preavviso gli è pervenuto; richiama la buona prassi e la clausola contrattuale X che la banca ha violato.
  • Dichiara che tale segnalazione gli ha causato danno (specifica: fido negato da Banca Y il 10/2024 con conseguente perdita di un appalto – allega lettera di rifiuto della banca e documento sull’appalto perso).
  • Chiede espressamente: a) la cancellazione immediata della segnalazione dalle banche dati (CR e SIC), b) risarcimento di €5.000 per i danni subiti (mancato guadagno su appalto e danno reputazionale).
  • Minaccia, in mancanza, ricorso all’ABF e azioni legali.
    Invia il reclamo via PEC all’ufficio reclami della banca. Conserva ricevuta.

Passo 3: Attesa esito e azione ABF – La banca ha 30 giorni per rispondere. Trascorrono 30 giorni, nessuna risposta (oppure una risposta vaga che nega l’errore). A questo punto Marco decide di coinvolgere l’Arbitro Bancario Finanziario. Compila online il form di ricorso ABF (Collegio territoriale competente, supponiamo Milano). Nel ricorso sintetizza:

  • Storia del rapporto.
  • Lamentele: segnalazione a sofferenza illegittima per credito contestato e niente avviso.
  • Chiede: cancellazione segnalazione + €5.000 danni.
    Allega documenti: copia reclami inviati, estratto CR che prova la segnalazione, prove del danno (lettera rifiuto fido, contratti persi), e copia del contratto dove c’era clausola informativa. Paga il contributo ABF di €20. Invia il ricorso tramite PEC all’ABF e alla banca (come da regolamento).

Passo 4: Procedura ABF e decisione – La banca, chiamata in causa, invia le sue controdeduzioni all’ABF (nel frattempo la segnalazione è ancora lì). Prova a difendersi dicendo che a suo avviso il credito era dovuto e la contestazione infondata, e che come ditta individuale Marco non era consumatore quindi preavviso non dovuto. L’ABF esamina il caso:

  • Rileva che effettivamente il credito era in contenzioso (non risulta una risposta al reclamo, quindi la somma non era pacifica).
  • Richiama la giurisprudenza ABF e Cassazione: “la sofferenza in CR va segnalata solo in caso di insolvenza conclamata, valutando la situazione complessiva”. Nel caso concreto, l’importo contestato costituiva la gran parte del debito e non vi erano altri indizi di insolvenza grave (il sig. Bianchi aveva altri conti in attivo).
  • Inoltre, la banca nel contratto si era impegnata a dare comunicazione preventiva al cliente delle segnalazioni (clausola di trasparenza).
  • L’ABF ritiene quindi che la banca non abbia agito correttamente: la segnalazione viene giudicata illegittima e sproporzionata.
  • In punto danni, ABF valuta il rifiuto fido e il nesso con la segnalazione: appare evidente (la lettera di rifiuto citava “informazioni centrale rischi negative”). Dunque un danno c’è. Tuttavia, ABF sul non patrimoniale è cauto: può riconoscere il danno emergente (perdita appalto 3k euro comprovata) e un piccolo importo a titolo di danno morale.
    Alla fine, l’ABF emette decisione a marzo 2025 così formulata: ordina a Banca X di cancellare la segnalazione a sofferenza dalla Centrale Rischi e dalle SIC a suo nome entro 30 giorni; inoltre, condanna la banca a corrispondere €3.500 a Marco Bianchi per risarcimento (di cui 3k danno patrimoniale e 500 euro forfettari per il disagio morale).

Passo 5: Esecuzione e follow-up – La banca, ricevuta la decisione ABF, entro poche settimane invia a CRIF una richiesta di cancellazione della sofferenza e comunica a Banca d’Italia un aggiornamento (segnalazione rettificativa) eliminando Marco Bianchi dalla lista sofferenze (di fatto “stornano” la segnalazione come errata per tutti i mesi interessati). Marco, monitorando il mese dopo, vede infatti che nel nuovo estratto CR di aprile 2025 il suo nominativo non compare più. Il risarcimento di €3.500 gli viene accreditato sul conto dalla banca (che preferisce adempiere volontariamente per non essere iscritta nella black list ABF).

Passo 6: Caso chiuso (valutazione alternativa) – Marco ha ottenuto soddisfazione via ABF in meno di 6 mesi e con costi minimi. Se la banca avesse ignorato ABF, avrebbe proceduto col giudizio civile, ma non ce n’è stato bisogno. Vale la pena notare che se il danno rivendicato fosse stato molto più alto (es. 100k), ABF non avrebbe potuto accogliere per intero (limite competenza). In quel caso forse sarebbe stato opportuno per Marco agire in tribunale direttamente, quantomeno per il risarcimento, magari chiedendo in urgenza la sospensione segnalazione. Ma per importi modesti ABF ha funzionato bene.

(Questa simulazione evidenzia come sia possibile far valere i propri diritti in caso di segnalazioni illegittime: prima con un reclamo interno e poi tramite sistemi di risoluzione alternativi o giudiziali. Importante è muoversi con tempestività e raccogliere le prove del torto subito.)

8. Conclusione e consigli operativi

Abbiamo visto in dettaglio il mondo delle segnalazioni creditizie e dei finanziamenti, evidenziando sia gli aspetti tecnici che le tutele giuridiche. Per concludere, ecco alcuni consigli pratici da tenere a mente:

  • Prevenire è meglio: mantenete un’oculata gestione dei pagamenti per evitare di finire segnalati. Anche un piccolo ritardo può avere conseguenze; se prevedete difficoltà, contattate subito la banca per trovare soluzioni (piani di rientro, moratorie) ed evitate l’inerzia.
  • Monitorate periodicamente la vostra situazione creditizia: potete richiedere ogni 12 mesi gratuitamente i dati CRIF/Experian e CR. Questo aiuta a correggere eventuali errori prima che facciano danni (es. scoprire un finanziamento non vostro – indice di furto identità).
  • In caso di segnalazione minacciata (ad esempio ricevete lettera “tra 15 gg segnaliamo”): reagite prontamente. Se potete, regolarizzate il dovuto entro il termine per evitare l’iscrizione. Se il debito è contestato, fornite immediatamente alla banca le prove della contestazione e chiedete formalmente di soprassedere (così se segnala potrete dimostrare la sua malafede).
  • Conoscete i vostri diritti: se siete consumatori, pretendete il preavviso; se siete imprenditori, sappiate che potete comunque appellarvi ai principi di correttezza. Nessuno può segnalarvi arbitrariamente senza cause gravi.
  • Utilizzate gli strumenti di tutela: reclamo scritto, ABF, Garante Privacy e, se necessario, tribunale. Spesso il solo mostrare di conoscere la procedura (ad esempio citando precedenti ABF o Cassazione nel reclamo) induce la banca a rimediare per evitare figuracce e costi.
  • Non arrendetevi di fronte a un rifiuto bancario: se vi negano credito per una vecchia segnalazione ma ritenete di essere meritevoli, parlate con il direttore, fornite spiegazioni e documenti. Alcuni istituti, valutando il quadro completo, potrebbero concedere eccezioni, specialmente se la segnalazione è datata o marginale. La trasparenza (ammettere “sì ho avuto un problema ma l’ho risolto”) a volte paga.
  • Diffidate di chi promette miracoli facili: la riabilitazione creditizia richiede tempo o motivi validi. Agenzie che chiedono soldi per “ripulire CRIF” spesso fanno ciò che potreste fare voi da soli (inviare contestazioni). Se c’è un errore potete correggerlo senza intermediari onerosi; se non c’è errore, nessuno lo farà sparire se non il trascorrere del tempo o l’intervento di un giudice in casi estremi.

Ricordiamo infine che un rapporto creditizio corretto negli anni è un patrimonio immateriale per ogni imprenditore/consumatore: tutela il vostro merito creditizio come fareste con la vostra reputazione personale. E se inciampate, la legge vi offre la possibilità di rialzarvi e ripristinare la vostra affidabilità, purché agiate con consapevolezza dei vostri diritti.

9. Fonti normative e giurisprudenziali

(Elenco delle principali fonti citate o utilizzate nella guida, con link e riferimenti completi per approfondimento.)

  • D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) – Art. 125 comma 3: obbligo di preavviso al consumatore per prima segnalazione in banche dati; Art. 124 e seguenti: disciplina del credito ai consumatori.
  • D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – Art. 133 (abrogato) e Autorizzazione Generale n. 5/2014 (abrogata) relative ai SIC; disposizioni transitorie post-GDPR.
  • Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Art. 5(1)(d) (esattezza dei dati), Art. 6(1)(f) (legittimo interesse come base di trattamento nei SIC), Art. 21 (diritto di opposizione), Art. 82 (risarcimento del danno da violazione privacy).
  • Provvedimento Garante Privacy n. 8/2004Codice deontologico e buona condotta per sistemi informativi gestiti da privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (G.U. 23/12/2004). [Previgente normativa SIC, es. prevedeva preavviso 15gg art. 4 c.7].
  • Provvedimento Garante Privacy n. 163/2019 – Approvazione del Codice di condotta SIC 2019 (Docweb 9141964). Stabilisce le nuove regole post-GDPR per CRIF, Experian, CTC: finalità lecite, legittimo interesse (niente più consenso), tempi di conservazione dei dati, obbligo di informativa standard, organismo di monitoraggio.
  • Circolare Banca d’Italia n. 139/1991Istruzioni per gli intermediari creditizi sulla Centrale dei Rischi. Definisce soglie (€30.000, €250 sofferenze), categorie di censimento (sofferenze, incagli/probabili inadempienze, scaduti >90gg), criteri per classificare a sofferenza (situazione d’insolvenza valutata su complesso posizione). [Disponibile sul sito Banca d’Italia, sezione Normativa CR].
  • D.Lgs. 141/2010 – Riforma del Titolo VI TUB (recepimento Dir. 2008/48/CE sul credito ai consumatori). Ha inserito l’obbligo di avviso preventivo poi codificato in art. 125(3) TUB.
  • Delibera CICR 29/03/1994 – Regola la segnalazione a sofferenza in CR: definizione di “sofferenza” come posizione di insolvenza anche non accertata (richiamata poi dalla giurisprudenza).
  • Codice di procedura civile – Art. 700 c.p.c.: rimedio d’urgenza, spesso invocato per sospendere segnalazioni gravemente pregiudizievoli.
  • Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 14382 del 25/05/2021 – Principio di diritto: “Dopo la riforma del 2010, l’obbligo di preventivo avviso al debitore della prima segnalazione negativa sussiste solo per operazioni di credito al consumo”. Nella fattispecie, escluso per un mutuo ipotecario (non credito consumo).
  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 3555 del 09/02/2017 (dep. 10/02/2017, n. 3133) – In tema di danno da illegittima segnalazione: riconosce che anche la maggior difficoltà di accesso al credito conseguente può costituire danno patrimoniale risarcibile, anche dimostrabile per presunzioni. Conferma necessità di prova del nesso e del pregiudizio.
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 1931 del 25/01/2017 – Esclude il danno in re ipsa: “il danno non patrimoniale da illegittima segnalazione non sussiste automaticamente, va allegato e provato”. Cita onere del danneggiato di dimostrare lesione concreta della reputazione commerciale e conseguenze negative.
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 4443 del 05/03/2015 – Punto nodale sul danno: chiarisce che la mera presenza in CR non genera di per sé danno risarcibile. Va provato il danno (ma ammette prova presuntiva in base a circostanze gravi).
  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014 – Afferma che per un imprenditore l’illegittima segnalazione può presumibilmente causare un peggioramento dell’affidabilità commerciale essenziale per finanziamenti, con lesione del diritto a operare sul mercato. Fornisce base per riconoscere danno da reputazione commerciale via presunzioni.
  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 15138 del 20/06/2013 – (nota su credito contestato) Stabilisce che la segnalazione a sofferenza è illegittima se il credito è oggetto di seria contestazione giudiziale e non vi sono altri elementi di insolvenza. Tutela il debitore in bonis che resiste a pretese dubbie.
  • ABF, Collegio di Coordinamento, Decisione n. 13030/2019 – Ha chiarito che l’obbligo ex art. 125 TUB di preavviso non è presupposto di legittimità assoluta per segnalazione in CR: la mancanza di preavviso non rende di per sé illegittima la segnalazione a sofferenza in CR se non in ambito consumer. (Decisione che ha composto contrasti tra collegi territoriali).
  • ABF Milano, Decisione n. 6696 del 28/04/2022 – Caso paradigmatico: dichiarata illegittima la segnalazione in CRIF di un ritardo (€123) perché banca non ha fornito corretto preavviso (solo messaggio in home banking, non concordato) e per giunta importo esiguo non proporzionato. Ordinata cancellazione. Conferma che modalità di preavviso via home banking è valida solo se espressamente accettata in contratto.
  • ABF Roma, Decisione n. 1317/2023 (Collegio di Coordinamento) – Ha stabilito che in caso di cessione del credito deteriorato, il cessionario può continuare la segnalazione a sofferenza senza nuovo preavviso, a meno di fatti nuovi. Legittima la continuità della segnalazione in capo al cessionario (importante per cartolarizzazioni).
  • Tribunale Napoli Nord, Sentenza 21/06/2019 – Dichiarò illegittima la segnalazione CRIF di un debitore (mutuo) per mancanza di preavviso scritto, applicando art. 4 Delibera Garante 2004 e art. 125 TUB modificato. (Caso poi riformato da Cass. 2021 cit.).
  • Corte d’Appello di Venezia, Sentenza 1049/2018 – Caso di garante: la Corte afferma che il credito non doveva essere segnalato in CR perché contestato e senza altri indici di difficoltà economica, censurando la banca per non aver valutato la situazione generale. (Ripreso in parte dal provvedimento studiocerbone cit. in Cass. 2022).
  • Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 293/2023 – Ha ritenuto illegittima segnalazione CRIF per un consumatore senza preavviso preventivo, condannando la banca. (Cita ancora art. 4 co.7 del Codice deont. 2004).
  • Tribunale di Brescia, Sentenza n. 1917 del 13/05/2024 – Caso di erronea/illegittima segnalazione in Centrale Rischi su esposizione contestata: ribadito che va provato il nesso di causalità del danno. Confermato obbligo risarcitorio solo se dimostrate conseguenze (fonte: Osservatorio Banca e Finanza Unibs).
  • Tribunale di Roma, Sentenza n. 18799/2017 – Banca condannata per non aver aggiornato CRIF dopo pagamento integrale del debito da parte del cliente, con conseguente risarcimento danni da perdita di chance.
  • Garante Privacy – FAQ Sistemi di Informazione Creditizia (Agg. 2022) – Disponibile sul sito GPDP, chiarisce i tempi di conservazione dei dati negativi (12-24-36 mesi) e diritti di accesso e rettifica.

Finanziamenti e Segnalazioni in CRIF: Fatti Aiutare Da Studio Monardo

Hai avuto ritardi nei pagamenti o difficoltà con prestiti passati?
Sei stato segnalato in CRIF e temi che nessuna banca ti conceda più credito?

⚠️ Essere segnalati in CRIF non significa che sei automaticamente escluso da ogni finanziamento.
Ma devi conoscere i tuoi diritti, i tempi di cancellazione e le soluzioni alternative disponibili.

Cos’è la CRIF e cosa comporta la segnalazione

📍 La CRIF è una banca dati che raccoglie le informazioni sui tuoi rapporti di credito (mutui, prestiti, carte, leasing).

🔍 Se sei segnalato come cattivo pagatore:

  • Le banche ti vedono come un cliente a rischio
  • Possono rifiutarti finanziamenti, fidi o leasing
  • Il tuo nome resta registrato per mesi o anni, a seconda della gravità del ritardo

📌 Ma non tutte le segnalazioni sono uguali, e non tutte ti bloccano per sempre.

Quanto dura una segnalazione in CRIF?

🕒 Ecco i tempi standard:

  • 1 o 2 rate pagate in ritardo → 6 mesi dopo il pagamento
  • Ritardi più gravi (oltre 2 rate) → 12 mesi dopo la regolarizzazione
  • Morosità non sanata → 36 mesi dalla chiusura del rapporto
  • Rifiuto del finanziamento → 30 giorni

📌 Se i dati sono errati o non aggiornati, puoi chiederne la correzione o cancellazione.

Posso ottenere un prestito se sono segnalato?

✅ In alcuni casi sì, se:

🔹 Hai regolarizzato i debiti e puoi dimostrarlo
🔹 Hai un garante, una busta paga o un reddito certo
🔹 Ti rivolgi a intermediari specializzati o linee dedicate per segnalati
🔹 Accedi a forme di credito alternative (cessione del quinto, deleghe, finanziamenti su pegno o consolidamento)

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Verifica la tua posizione nelle banche dati (CRIF, Experian, CTC)
📑 Ti assiste nella richiesta di cancellazione o rettifica della segnalazione
⚖️ Presenta ricorso al Garante Privacy se i dati sono errati o non aggiornati
💳 Ti consiglia canali legali e percorribili per ottenere credito anche se segnalato
🔁 Ti protegge da rifiuti arbitrari o pregiudizi bancari non fondati

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto bancario e segnalazioni creditizie
✔️ Consulente per privati e partite IVA con problemi in centrale rischi
✔️ Difensore in casi di illegittima segnalazione o rifiuto immotivato di finanziamento
✔️ Gestore della Crisi – iscritto al Ministero della Giustizia
✔️ Autore di ricorsi per cancellazione dati errati da CRIF e altri SIC

Conclusione

Una segnalazione in CRIF non è una condanna.
Con l’assistenza giusta puoi ripulire la tua posizione o accedere a credito alternativo.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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