Chi Non Può Accedere Alla Procedura Di Sovraindebitamento? Cosa Dice La Legge

Hai sentito parlare della procedura di sovraindebitamento ma non sai se puoi davvero accedervi? Ti stai chiedendo se la tua situazione rientra tra quelle tutelate dalla legge o se sei escluso da questo percorso?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento e diritto della crisi – ti spiega in modo chiaro chi non può accedere alle procedure previste dal Codice della Crisi e quali sono i principali motivi di inammissibilità.

Chi è escluso dalla procedura di sovraindebitamento?
Non tutti possono accedere. La legge esclude innanzitutto i soggetti fallibili, cioè le imprese che superano determinate soglie dimensionali (volume d’affari, attivo patrimoniale, numero di dipendenti). Se la tua impresa può fallire, dovrai seguire procedure concorsuali diverse, come il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale.

Possono essere esclusi anche i consumatori o gli ex imprenditori?
Sì, in alcuni casi. Ad esempio, chi ha già beneficiato dell’esdebitazione nei 5 anni precedenti, chi ha commesso gravi frodi fiscali o false attestazioni, oppure chi non collabora con il tribunale o nasconde parte del patrimonio può essere dichiarato inammissibile.

Cosa succede se presenti una domanda senza i requisiti?
La procedura viene rigettata. E se nel frattempo hai sospeso pagamenti o confidato in una protezione legale, potresti ritrovarti in una posizione ancora più debole di prima, esposto a pignoramenti e azioni esecutive.

Come capire se hai diritto ad accedere?
È fondamentale valutare con precisione la tua posizione patrimoniale, la tipologia dei debiti, l’attività svolta e il comportamento pregresso. Solo un’analisi legale approfondita può dirti se hai i requisiti per accedere e quale procedura è la più adatta (piano del consumatore, ristrutturazione, liquidazione o esdebitazione dell’incapiente).

Hai dubbi sulla tua ammissibilità?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Potremo analizzare insieme la tua situazione economica, verificare se puoi accedere alla procedura di sovraindebitamento e costruire un percorso legale sicuro, concreto e su misura per uscire dal peso dei debiti.

Introduzione

Le procedure di sovraindebitamento (oggi chiamate procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento) sono strumenti concorsuali previsti dall’ordinamento italiano per consentire ai debitori non soggetti alle ordinarie procedure fallimentari di gestire e superare situazioni di insolvenza. Introdotte inizialmente con la Legge 3/2012, queste procedure sono state profondamente riviste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore (dopo vari rinvii) definitivamente nel 2022, con ulteriori modifiche fino al 2025.

In termini semplici, le procedure da sovraindebitamento permettono a determinati debitori (persone fisiche o enti non fallibili) di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti o di liquidare il proprio patrimonio sotto controllo giudiziario, ottenendo in molti casi l’esdebitazione (cioè la liberazione dai debiti residui). Non tutti i debitori, però, possono accedere a queste procedure: la legge stabilisce precisi requisiti soggettivi e condizioni di meritevolezza, escludendo alcune categorie di soggetti e di situazioni.

Questa guida offre un’analisi giuridica avanzata e aggiornata a maggio 2025 sulle procedure di sovraindebitamento in Italia, con particolare attenzione a chi non vi può accedere, secondo la normativa vigente (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e relative modifiche) e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.

Evoluzione Normativa e Aggiornamenti Fino al 2025

La disciplina sul sovraindebitamento ha subito importanti modifiche nell’ultimo decennio:

  • Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (cd. Legge “salva suicidi”): ha introdotto per la prima volta in Italia tre strumenti per i debitori civili e gli imprenditori non fallibili: l’accordo di ristrutturazione (accordo con i creditori), il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. Questa legge è stata il quadro normativo di riferimento fino all’entrata in vigore del Codice della Crisi.
  • Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. in L. 221/2012): ha introdotto alcune novità, tra cui l’estensione delle procedure alle start-up innovative, prevedendo che queste non fossero assoggettabili a fallimento per un periodo iniziale, ma solo alle procedure da sovraindebitamento.
  • Interventi minori successivi (2015-2019): varie disposizioni hanno ritoccato la legge 3/2012 (ad es. in tema di esdebitazione del fallito, coordinamento col codice del consumo, ecc.), in attesa della riforma organica.
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII (D.Lgs. 14/2019): ha riorganizzato l’intera materia delle procedure concorsuali. In particolare, ha abrogato la legge 3/2012 e introdotto nuove procedure di sovraindebitamento (rinominate e in parte rimodulate) destinate ai debitori “non fallibili”. L’entrata in vigore del Codice è stata più volte differita (anche a causa della pandemia Covid-19). Le disposizioni sulle procedure di sovraindebitamento sono entrate in vigore definitivamente nel luglio 2022.
  • Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (conversione del D.L. 137/2020, Decreto Ristori): ha anticipato l’applicazione di alcune norme del Codice della Crisi, innovando la legge 3/2012 nell’imminenza dell’entrata in vigore del Codice. In particolare ha:
    • Ampliato la definizione di consumatore, includendovi anche il socio illimitatamente responsabile di società di persone per i debiti estranei all’attività sociale.
    • Consentito espressamente ai soci illimitatamente responsabili di accedere alle procedure di accordo e piano del consumatore per i debiti personali (introducendo il comma 2-ter all’art. 7 L.3/2012) e di richiedere la liquidazione del patrimonio personale (comma 7-bis all’art. 14-ter L.3/2012).
    • Introdotto la “esdebitazione dell’incapiente”, ovvero la possibilità per il debitore persona fisica privo di qualsiasi patrimonio o reddito di ottenere l’esdebitazione senza pagare nulla ai creditori, mettendo però a disposizione le eventuali utilità future sopravvenute nei quattro anni successivi (nuovo art. 14-quaterdecies L.3/2012, ora trasfuso nell’art. 283 CCII).
  • Decreti correttivi del Codice della Crisi:
    • Il D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (cd. correttivo) e successivi interventi hanno modificato il testo del Codice prima della sua entrata in vigore, recependo anche parte delle novità introdotte in via transitoria dalla L.176/2020.
    • Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (conv. in L. 147/2021) ha ulteriormente rinviato l’entrata in vigore del CCII al 15 luglio 2022 e introdotto la composizione negoziata della crisi (procedura diversa, fuori dal nostro focus).
    • D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 hanno apportato ulteriori modifiche al CCII per il recepimento della direttiva UE 2019/1023 e per affinare alcuni istituti. Ad esempio, il D.Lgs. 136/2024 ha ritoccato la formulazione di alcune norme sulle procedure da sovraindebitamento (come l’art. 74 CCII sul concordato minore), senza però stravolgerne l’impianto.

Normativa vigente: ad oggi, la disciplina delle procedure da sovraindebitamento è contenuta negli artt. 65-83 del CCII (per piani di ristrutturazione del consumatore e concordati minori) e negli artt. 268-283 CCII (per la liquidazione controllata e l’esdebitazione del debitore incapiente), oltre a disposizioni generali e definizioni rilevanti (art. 2 CCII, art. 33 CCII, ecc.). Le novità normative hanno ampliato la platea di soggetti ammessi, ma hanno confermato o introdotto specifiche preclusioni all’accesso mirate a evitare abusi (ad esempio limitando accessi reiterati o comportamenti fraudolenti).

Nei paragrafi seguenti verranno analizzate le tre tipologie di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento oggi previste (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), mettendo in luce per ciascuna chi vi può accedere e chi ne è escluso, con riferimento alle norme aggiornate e ai principali orientamenti giurisprudenziali. Successivamente, verranno esaminati in dettaglio quali soggetti non possono accedere alle procedure (categorie escluse o condizioni ostative), con esempi pratici e tabelle riepilogative. Infine, una sezione FAQ chiarirà i dubbi più comuni, e una lista di riferimenti normativi e giurisprudenziali concluderà la guida.

Le Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Le procedure attualmente previste dal Codice della Crisi per il sovraindebitamento sono tre, due delle quali di tipo “concordatario” (volontarie e basate su un piano) e una di tipo liquidatorio. Vediamole in sintesi:

Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore (ex “Piano del Consumatore”)

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è l’erede del precedente “piano del consumatore” della legge 3/2012. È riservato esclusivamente ai consumatori, cioè alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei ad attività d’impresa o professionali. Consente al debitore meritevole di proporre al tribunale un piano di pagamento, anche parziale e dilazionato, dei propri debiti senza necessità di approvazione dei creditori. Le caratteristiche salienti sono:

  • Soggetti ammessi: solo il consumatore sovraindebitato. Il Codice definisce consumatore «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, anche se socio illimitatamente responsabile di una società di persone, per i debiti estranei a quelli sociali». Ciò significa che, ad esempio, un ex imprenditore che abbia solo debiti personali può essere trattato come consumatore. La Cassazione ha chiarito infatti che la qualifica di consumatore «non esclude coloro che esercitino o abbiano esercitato attività d’impresa o professionale, purché al momento della presentazione del piano non residuino obbligazioni assunte nell’esercizio di dette attività». Dunque un ex imprenditore o un socio di società può accedere al piano del consumatore limitatamente ai debiti di natura personale (non legati all’attività imprenditoriale).
  • Struttura del piano: il debitore, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e di un gestore nominato, prepara una proposta di ristrutturazione che indica come intende pagare i creditori (in che percentuale e in quali tempi). Il contenuto è libero e può prevedere qualsiasi forma di soddisfacimento parziale dei crediti, anche in modo differenziato tra creditori, purché sia garantito ai creditori privilegiati (pegno, ipoteca, ecc.) almeno quanto otterrebbero in una liquidazione. Non è richiesta l’adesione dei creditori: il piano viene sottoposto direttamente all’omologazione del tribunale, che valuta la meritevolezza del consumatore e la fattibilità del piano.
  • Meritevolezza: il giudice omologa il piano solo se ritiene che il consumatore versi effettivamente in stato di sovraindebitamento e che non abbia colpa grave, malafede o frode nell’aver causato il proprio indebitamento. Questo criterio di “meritevolezza” è centrale: ad esempio, un consumatore che abbia contratto debiti in modo irresponsabile o doloso potrebbe vedersi negare l’omologazione. Inoltre, si verifica che la proposta non sia manifestamente squilibrata o insostenibile.
  • Effetti: con l’omologazione, il piano diviene vincolante per tutti i creditori anteriori (anche dissenzienti). Il debitore è tenuto a eseguire il piano sotto vigilanza dell’OCC. In caso di successo, otterrà l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui non pagati nel piano. In caso di inadempimento grave o di scoperta di atti in frode, il piano può essere revocato (con perdita dei benefici per il debitore).
  • Cause di inammissibilità: la legge prevede alcune cause ostative all’accesso al piano del consumatore (e, più in generale, alle procedure di sovraindebitamento), in parte mutuando quanto già stabilito dall’art. 7 L.3/2012. In particolare, non può accedere alla procedura il consumatore che:
    1. Abusi delle procedure: sia già stato esdebitato (liberato dai debiti) nei 5 anni precedenti la domanda, oppure abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte in qualsiasi momento. Questa regola impedisce di usare ripetutamente le procedure per cancellare debiti in serie.
    2. Comportamento scorretto: abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Ad esempio, chi ha volutamente aumentato i debiti sapendo di non poterli pagare, o ha occultato parte del patrimonio, non è ammesso al piano. La valutazione della malafede/frode viene fatta in sede di omologazione, come riflesso del requisito di meritevolezza.
    3. Documentazione incompleta: anche se non espressamente elencato nel Codice come causa automatica di inammissibilità, la prassi (e la precedente legge) richiede che il debitore fornisca all’OCC e al giudice tutta la documentazione necessaria a ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale. Una documentazione insufficiente o non veritiera può portare all’inammissibilità o al rigetto del piano.
    4. Procedure precedenti revocate/annullate: il debitore che in passato abbia avuto un piano o accordo revocato, risolto o annullato per sua colpa non può accedere a un nuovo piano (questa preclusione, già prevista dalla L.3/2012, è mantenuta in via interpretativa anche sotto il Codice: p.es. un piano revocato per frode rende il debitore non affidabile per un nuovo tentativo a breve termine).

Va evidenziato che le cause ostative 1 e 2 sopra indicate (precedenti esdebitazioni e malafede/frode) sono espressamente previste dal Codice (art. 69 CCII) per il consumatore. Se presenti, comportano l’inammissibilità del ricorso. Nel caso della liquidazione controllata (procedura liquidatoria, v. oltre), la presenza di quegli stessi fattori non impedisce l’accesso ma preclude la concessione dell’esdebitazione finale. Ciò a sottolineare che un debitore non meritevole potrà al più liquidare i suoi beni per pagare i creditori, ma non otterrà il beneficio di liberarsi dai debiti residui (punizione dell’abuso).

Concordato Minore

Il concordato minore è la procedura concordataria riservata ai debitori non consumatori in stato di sovraindebitamento. Si tratta, in sostanza, di un “mini-concordato preventivo” destinato a piccoli imprenditori e assimilati. È subentrato al vecchio “accordo di composizione della crisi” della legge 3/2012, con alcune differenze. Le sue caratteristiche principali:

  • Soggetti ammessi: tutti i debitori non consumatori rientranti nella definizione di sovraindebitamento. In pratica, possono proporre un concordato minore: imprenditori “minori”, imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative, ed enti o soggetti non fallibili in genere. Il Codice definisce imprenditore minore colui che non supera determinate soglie dimensionali (attivo ≤ €300.000, ricavi ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000), soglie identiche a quelle che delimitavano il “piccolo imprenditore” non fallibile nella vecchia legge fallimentare. Sono inoltre sempre esclusi dal fallimento (e quindi ammessi qui) gli imprenditori agricoli, a prescindere dalle dimensioni, e categorie particolari come le start-up innovative (per espressa previsione normativa). È escluso il consumatore: una persona fisica con soli debiti personali deve seguire il percorso del piano di ristrutturazione, non il concordato minore.
  • Finalità: il concordato minore è pensato per consentire al debitore di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale nonostante la crisi. La legge infatti lo configura in via ordinaria come un concordato in continuità, dove l’azienda o lo studio professionale vanno avanti. Tuttavia, è ammesso anche un concordato minore di tipo liquidatorio in casi eccezionali: se non è prevista la continuazione dell’attività, il debitore può proporre ugualmente un concordato minore purché vi sia l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo a disposizione dei creditori. In altre parole, senza continuità, il debitore deve mettere sul piatto qualcosa in più (ad es. nuovi finanziamenti da terzi) per compensare i creditori, altrimenti sarebbe una semplice liquidazione (e allora si preferisce la liquidazione controllata).
  • Struttura della proposta: il debitore presenta, con l’ausilio dell’OCC, una proposta di concordato con un piano di risanamento. Il contenuto è flessibile: può prevedere qualsiasi forma di ristrutturazione dei debiti, anche pagamenti parziali e falcidie di crediti, nonché suddivisione dei creditori in classi se opportuno. A differenza del piano del consumatore, qui è richiesta l’approvazione dei creditori: il concordato minore deve essere approvato dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Solo dopo l’approvazione dei creditori, il tribunale omologa la proposta (verificando anch’esso legalità e fattibilità, ed eventualmente cram-down se ci sono creditori dissenzienti di classi favorevoli).
  • Effetti: con l’omologazione, la proposta approvata diviene vincolante per tutti i creditori anteriori. Il debitore gestisce il piano sotto la vigilanza del liquidatore o del gestore nominato. Se il piano va a buon fine, il debitore ottiene l’esdebitazione dei debiti residui. Se il concordato fallisce (ad es. per mancato rispetto degli accordi), si aprono le porte alla conversione in liquidazione controllata.
  • Cause di inammissibilità: anche per il concordato minore il Codice prevede cause ostative analoghe a quelle del consumatore (art. 77 CCII richiamando art. 69). In particolare, non può accedere al concordato minore il debitore che:
    1. Abusi pregressi: abbia già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti, oppure più di due esdebitazioni in totale.
    2. Frode ai creditori: abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Qui si parla esplicitamente di comportamenti fraudolenti (ad es. sottrazione o occultamento di beni prima o durante la procedura). Non si menziona la “colpa grave” come per il consumatore, perché per l’imprenditore la valutazione di meritevolezza è leggermente diversa: ciò che rileva è l’assenza di atti in frode. Di fatto, però, anche per il concordato minore il debitore dovrà dimostrare correttezza e trasparenza.
    3. Reiterazione: analogamente al consumatore, chi ha già utilizzato una procedura da sovraindebitamento di recente non può ripetere subito. Le preclusioni temporali (5 anni) e quantitative (massimo due procedure in una vita) sono le stesse.
    4. Consumatori esclusi: come detto, un debitore che rientra nella categoria consumatore non può scegliere il concordato minore per aggirare le regole più stringenti del piano. Se una persona fisica ha parte debiti personali e parte debiti d’impresa, dovrà valutare quale sia la prevalenza. In giurisprudenza si è ammesso, ad esempio, che un socio illimitatamente responsabile con debiti misti possa accedere al concordato minore per ristrutturare i debiti d’impresa in continuità, mentre per i debiti personali potrebbe parallelamente (o successivamente) fare un piano del consumatore: tuttavia, queste situazioni vanno trattate con cautela per evitare conflitti tra procedure.
    5. Documentazione e buona fede: anche per il concordato minore vale la necessità di completa informazione. Un ricorso con documenti mancanti o falsi non verrà ammesso. Inoltre, se in corso di procedura emergono atti distrattivi o mala fede, si potrà revocare l’omologazione.

In caso di mancata omologazione del concordato minore (ad esempio perché i creditori non approvano, o perché il tribunale rigetta per indegnità del debitore), il Codice prevede una via di uscita: il tribunale, su istanza del debitore, può aprire d’ufficio la liquidazione controllata dei beni del debitore. In tal modo, se il tentativo concordatario fallisce, si passa comunque a liquidare il patrimonio evitando il dissolversi delle tutele.

Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è la procedura liquidatoria che corrisponde all’ex liquidazione del patrimonio prevista dalla L.3/2012. Si tratta, sostanzialmente, di una liquidazione concorsuale semplificata riservata ai debitori civili o “minori”, analoga alla liquidazione giudiziale (fallimento) ma in scala ridotta. Le caratteristiche principali:

  • Soggetti ammessi: qualsiasi debitore in stato di sovraindebitamento può accedere alla liquidazione controllata, sia persona fisica (consumatore o imprenditore) sia soggetto collettivo non fallibile. In pratica, tutti i soggetti elencati nell’art. 2, comma 1, lett. c) CCII (professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ente non commerciale, ecc.)possono ricorrervi. La liquidazione può essere chiesta volontariamente dal debitore (come alternativa al piano/concordato, o a seguito del fallimento di questi ultimi), oppure può essere promossa coattivamente dai creditori. Infatti, se un debitore non fallibile è insolvente, anche i creditori possono domandare al tribunale l’apertura della sua liquidazione controllata (un meccanismo simile all’istanza di fallimento verso un soggetto fallibile).
  • Procedimento: la liquidazione controllata si apre con un decreto del tribunale che accerta lo stato di insolvenza del debitore non fallibile. Viene nominato un Liquidatore giudiziale, il quale acquisisce e vende tutti i beni del debitore (salvi quelli impignorabili per legge) e distribuisce il ricavato ai creditori secondo le regole del concorso (graduazione dei privilegi, ecc.). La procedura segue in gran parte le regole della liquidazione giudiziale (ex fallimento), seppur con formalità ridotte.
  • Accesso e inammissibilità: a differenza dei piani, non vi è una fase di omologazione basata sulla meritevolezza ex ante. Dunque anche un debitore che non avrebbe i requisiti di meritevolezza per un piano (perché, ad esempio, ha agito con colpa grave o ha già beneficiato di esdebitazione in passato) può comunque essere ammesso alla liquidazione controllata. Le cause ostative (precedenti esdebitazioni <5 anni, due esdebitazioni già avute, sovraindebitamento causato da dolo o colpa grave) non precludono l’accesso alla liquidazione. Il ragionamento è che la liquidazione è principalmente nell’interesse dei creditori: se il debitore è insolvente, è preferibile permettere la liquidazione del suo patrimonio per soddisfare i creditori, anche se lui non è “meritevole” di benefici. Tuttavia, come già accennato, la conseguenza per il debitore non meritevole è che non otterrà l’esdebitazione. Infatti l’art. 280 CCII stabilisce che al termine della liquidazione non si può concedere la liberazione dai debiti al debitore persona fisica che abbia tenuto comportamenti fraudolenti o gravemente colposi, o che sia recidivo nell’uso delle procedure. In più, l’art. 282 CCII elenca altri casi di diniego dell’esdebitazione (ad es. se il debitore non ha cooperato, o ha violato obblighi nel corso della liquidazione).
  • Esdebitazione finale: per il debitore persona fisica “virtuoso”, la liquidazione controllata si può concludere con un decreto che cancella tutti i debiti rimasti insoddisfatti. Le condizioni (art. 280 CCII) prevedono, tra l’altro, che il debitore non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o altri reati concorsuali (salvo riabilitazione) e non abbia aggravato la massa debitoria con atti dolosi. Se c’è un processo penale in corso per tali reati, la decisione sull’esdebitazione è sospesa in attesa dell’esito.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: il Codice (art. 283 CCII) ha introdotto espressamente la possibilità di esdebitazione anche senza alcuna liquidazione preventiva, per il c.d. debitore incapiente. Si tratta di una misura “premiale” prevista in casi estremi: se il debitore persona fisica, meritevole, non ha alcun patrimonio o reddito da offrire ai creditori, può chiedere di essere ugualmente liberato dai debiti. Deve però dimostrare di non poter dare nessuna utilità né ora né in prospettiva (nei 4 anni successivi) ai creditori. In caso di accoglimento, per i quattro anni seguenti il debitore ha l’obbligo di pagare ai creditori sopravvenienze attive (es. eredità, vincite, incrementi di reddito) oltre una certa soglia, se si verificano. L’esdebitazione dell’incapiente è quindi una sorta di “fresh start” immediato per chi è completamente nullatenente, prevista inizialmente dalla L.176/2020 e ora stabilizzata nell’art. 283 CCII. Anche qui restano esclusi i debitori che hanno tenuto comportamenti fraudolenti o scorretti: l’assenza di colpa grave e frode è requisito di meritevolezza imprescindibile per ottenere questo beneficio “a costo zero”.

Sintesi: la liquidazione controllata è la procedura residuale e coattiva: viene utilizzata quando non è possibile (o non si vuole) un accordo di ristrutturazione. Ogni debitore sovraindebitato può esservi assoggettato, su propria istanza o dei creditori. Chi non può accedere ai piani può comunque finire in liquidazione, ma con lo scotto di non poter essere esdebitato se non meritevole. Viceversa, chi riesce a dimostrare di aver fatto tutto il possibile e di non avere nulla, ha perfino la chance di essere esdebitato da incapiente, cancellando i debiti senza pagamento.

Soggetti Ammissibili vs Soggetti Esclusi: Chi non può accedere?

Dopo aver esaminato le procedure, focalizziamo l’attenzione su quali soggetti (o quali situazioni) sono esclusi dall’accesso alle procedure di sovraindebitamento secondo la legge vigente. In altre parole, chi non rientra tra i debitori sovraindebitati tutelati dal Codice della Crisi o chi è dichiarato inammissibile per specifiche ragioni. La normativa individua due macrocategorie di esclusione:

  1. Esclusione per tipologia di debitore (profilo soggettivo) – Alcuni debitori, per la loro natura o dimensione, devono utilizzare le procedure concorsuali ordinarie (fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo, ecc.) e non possono ricorrere alle procedure da sovraindebitamento. Altri soggetti (es. enti pubblici) sono del tutto esclusi dalle procedure concorsuali in esame.
  2. Esclusione per condotta o condizioni del debitore (profilo oggettivo/meritocratico) – Anche se il debitore appartiene a una categoria ammessa, la legge pone delle condizioni di accesso: se ha già usufruito di procedure recentemente, o se ha tenuto comportamenti scorretti, può essere dichiarato inammissibile.

Di seguito analizziamo le principali categorie di debitori e le relative regole di ammissione/esclusione:

Imprenditori commerciali assoggettabili a liquidazione giudiziale (i “fallibili”)

Chi sono: Sono gli imprenditori che superano i limiti dell’art. 2 CCII, lett. d), ossia quelli con dimensioni economiche significative (attivo annuo > €300.000, ricavi > €200.000, debiti > €500.000), nonché tutte le società commerciali di medie-grandi dimensioni. In generale rientra qui la platea di soggetti che, prima del Codice, erano “fallibili” ai sensi dell’art. 1 Legge Fallimentare.

Esclusione: Questi soggetti non possono accedere alle procedure di sovraindebitamento, perché per essi la legge predispone gli strumenti concorsuali ordinari: liquidazione giudiziale (ex fallimento), concordato preventivo, ristrutturazione dei debiti omologata, ecc. Il Codice della Crisi esclude espressamente dalla composizione da sovraindebitamento i debitori assoggettabili a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa. In altri termini, se un soggetto può essere dichiarato fallito (oggi “assoggettabile a liquidazione giudiziale”), deve seguire quelle procedure; non può “ripiegare” sulle procedure da sovraindebitamento. Ad esempio: una S.r.l. medio-grande con milioni di debiti non può chiedere un concordato minore o un piano del consumatore, ma dovrà eventualmente attivare un concordato preventivo. Analogamente un imprenditore individuale con debiti sopra soglia rientra tra i fallibili.

Ratio: Questa esclusione serve ad evitare che soggetti di rilievo eludano le procedure concorsuali ordinarie, più rigorose per tutela dei creditori. Le procedure “minori” sono riservate a chi non ha accesso alle maggiori. Del resto, qualora un imprenditore di grandi dimensioni tentasse comunque di presentare un piano di sovraindebitamento, il tribunale dichiarerebbe la domanda inammissibile perché il debitore non rientra nella categoria dei sovraindebitati (difettando il requisito soggettivo). Inoltre, spesso per tali soggetti vi è l’iniziativa di creditori o PM per aprire direttamente la liquidazione giudiziale, procedimento che ha prevalenza gerarchica: se durante una procedura di sovraindebitamento viene dichiarato il fallimento (liquidazione giudiziale) del debitore, la procedura minore viene chiusa e cedono il passo alla maggiore.

Esempio pratico: Tizio S.p.A. (società per azioni) con 50 dipendenti e 5 milioni di debiti non paga fornitori. Non può accedere al concordato minore; dovrà, se vuole evitare la liquidazione giudiziale d’ufficio, presentare un concordato preventivo o altra procedura di ristrutturazione prevista per le imprese maggiori. Se provasse comunque un “piano del consumatore” (ipotesi assurda), il tribunale lo respingerebbe immediatamente.

Imprenditori minori, piccoli imprenditori e start-up innovative

Chi sono: Comprende gli imprenditori commerciali sotto soglia (art. 2, co.1, lett. d CCII), ossia quelli che rispettano congiuntamente i limiti dimensionali (attivo ≤ 300k, ricavi ≤ 200k, debiti ≤ 500k). Rientrano qui anche molte società di persone e s.r.l. di piccola dimensione. Inoltre gli imprenditori agricoli di qualsiasi dimensione (che per legge non sono mai fallibili, art. 1 LF) e le start-up innovative iscritte nell’apposito registro (per almeno 5 anni dalla costituzione) sono equiparati agli imprenditori minori ai fini concorsuali. Anche i soggetti che cessano l’attività da oltre 1 anno (non più fallibili) possono considerarsi in questa categoria, se ancora debitori.

Ammissibilità: Questi imprenditori possono accedere alle procedure di sovraindebitamento. In particolare:

  • Se persona fisica non consumatore (p. es. un artigiano, un commerciante individuale): può proporre un concordato minore o, se preferisce/necessario, accedere alla liquidazione controllata. Non può fare un piano del consumatore per i debiti d’impresa (quelli vanno trattati col concordato), ma se ha anche debiti personali distinti, per questi ultimi potrebbe utilizzare un piano del consumatore (purché separabili).
  • Se società (snc, sas, srl sotto soglia): la società in quanto tale può accedere al concordato minore (proseguendo l’attività se possibile, o con apporto esterno se liquidatorio) oppure alla liquidazione controllata dei beni sociali. Non essendo “persona fisica”, il piano del consumatore non la riguarda. Va notato che il Codice considera la liquidazione controllata delle imprese minori come un sottotipo della liquidazione giudiziale, tant’è che è disciplinata nel Titolo V: in sostanza la liquidazione controllata di una società piccola funziona come un fallimento semplificato di quella società.
  • Le start-up innovative in crisi (entro il periodo di privilegio di legge) se sono società di capitali possono non essere fallibili per definizione normativa. Esse dunque accedono anch’esse a concordato minore o liquidazione controllata. Ad esempio, una SRL innovativa fondata da 3 anni che ha debiti per 1 milione di euro: se la norma speciale la esclude dal fallimento, potrà chiedere un concordato minore (anche se i debiti superano i limiti di art. 2 lett. d, la legge speciale prevale permettendo comunque l’accesso).
  • Imprenditori cessati: se un imprenditore ha chiuso l’attività e cancellato l’impresa dal registro, trascorso un anno non è più fallibile. Rimane però personalmente obbligato verso eventuali debiti non saldati. In tal caso, egli può rivolgersi come debitore civile alle procedure di sovraindebitamento. Spesso l’ex imprenditore viene trattato come consumatore se ormai non svolge più attività economica e i debiti residui sono “personali” (es. fideiussioni escusse dopo la cessazione): la giurisprudenza tende a considerare meritevole chi chiude l’azienda e poi cerca di sistemare i debiti onestamente. Naturalmente, se la cessazione è avvenuta in modo abusivo per sfuggire al fallimento, il tribunale valuterà con sospetto la meritevolezza.

Limiti e cause ostative: Per questi imprenditori si applicano le medesime cause di esclusione viste per piano del consumatore e concordato minore: quindi, niente accesso se hanno già usufruito di esdebitazione nei 5 anni precedenti o due volte in totale, e nessun accesso al concordato se hanno frodato i creditori. Inoltre, permane il generale obbligo di correttezza e completezza informativa. Un piccolo imprenditore che nasconda le scritture contabili o distragga beni rischia di vedersi negare l’omologazione del concordato minore per indegnità, e potrà solo subire la liquidazione controllata senza esdebitazione.

Chi è escluso in questa categoria: L’unica ipotesi di esclusione riguarda chi, pur piccolo imprenditore, avesse i requisiti formali per il fallimento. Questo accade se i debiti sono inferiori a €30.000: la legge fallimentare prevedeva un debito minimo (oggi discusso, ma si assume in dottrina che anche il Codice mantenga un criterio di non fallibilità per esposizioni irrisorie). Una società sopra soglia ma con soli €20.000 di debiti, ad esempio, non potrebbe essere dichiarata fallita (per insufficienza di massa) forse accedere alle procedure minori, data l’assenza di uno “stato di crisi” rilevante – in pratica, con debiti così bassi, si ricadrebbe più nella sfera di un’inadempienza civile gestibile con azioni esecutive ordinarie. Tuttavia, questa è una situazione limite più teorica che pratica.

Consumatori (debitori civili non imprenditori)

Chi sono: Persone fisiche che hanno contratto debiti al di fuori di attività imprenditoriali o professionali. Possono essere lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati, o anche ex imprenditori per i loro debiti personali (come chiarito in precedenza).

Ammissibilità: I consumatori in stato di sovraindebitamento possono accedere esclusivamente al piano di ristrutturazione dei debiti (piano del consumatore) o alla liquidazione controllata. Non possono proporre un concordato minore (riservato ai non consumatori). Possono però essere trascinati in liquidazione controllata dai creditori se insolventi (caso raro, di solito sono i consumatori stessi a chiedere la procedura).

Cause di esclusione: Oltre alle generali cause ostative (precedenti esdebitazioni <5 anni, più di due esdebitazioni totali, indebitamento con frode o dolo), per i consumatori vale il requisito di meritevolezza. In pratica il giudice può non omologare (quindi di fatto negare l’accesso alla procedura utile) se ritiene che il consumatore abbia causato la sua crisi con colpa grave, malafede o frode. Ad esempio un consumatore che abbia accumulato debiti di gioco mentendo sulle proprie capacità di rimborso potrebbe essere considerato non meritevole. Questa valutazione è discrezionale e avviene caso per caso, spesso considerando anche l’eventuale utilità offerta ai creditori. Nel dubbio, alcuni tribunali preferiscono far accedere comunque il consumatore alla liquidazione controllata (che è diritto dei creditori in fondo) e poi negargli semmai l’esdebitazione finale.

Esempi di esclusione tipici per consumatore:

  • Pluriprocedura: Caio, consumatore, ottiene un piano del consumatore omologato nel 2020 con esdebitazione finale nel 2022. Nel 2024 contrae nuovi debiti che non paga. Non può fare un altro piano prima del 2027 (5 anni dall’esdebitazione precedente).
  • Malafede: Sempronio chiede un piano ma emerge che ha occultato dei risparmi all’estero non dichiarati nell’attivo. Il giudice respinge l’omologazione per difetto di buona fede (o se approvato, i creditori chiederanno revoca ex art. 72 CCII).
  • Debiti professionali mascherati: Tizio, avvocato, cerca di accedere come consumatore ma la maggior parte dei suoi debiti deriva dalla sua attività professionale (es: contributi cassa forense, fornitori studio). Potrebbe non essere ammesso come consumatore puro, dovendo eventualmente procedere come debitore non consumatore (concordato minore). Alcuni tribunali guardano alla causa dei debiti prevalente: se i debiti “personali” sono predominanti, ammettono il piano; se invece i debiti professionali sono rilevanti, allora Tizio viene considerato fuori dall’ambito consumer.

Professionisti, lavoratori autonomi e artisti

Chi sono: Persone fisiche che esercitano una professione intellettuale (avvocati, commercialisti, medici, etc.), artisti o altri lavoratori autonomi con partita IVA, che hanno debiti legati alla loro attività (es. fiscale, fornitori, dipendenti dello studio). Non sono imprenditori commerciali, quindi non falliscono, anche se possono avere studi associati o società tra professionisti.

Ammissibilità: Questi soggetti rientrano tra i debitori non fallibili e quindi possono accedere alle procedure di sovraindebitamento. In quanto non consumatori (i debiti professionali sono considerati “di impresa non commerciale”), lo strumento adatto è il concordato minore per cercare la continuità dell’attività professionale. Possono anche accedere alla liquidazione controllata se la situazione è compromessa. Se però il professionista ha anche molti debiti personali estranei all’attività, potrebbe (in teoria) segmentare quelli e proporre un piano del consumatore per la parte consumer, e un concordato minore per la parte professionale: la legge non disciplina espressamente il doppio binario, ma alcuni tribunali lo hanno permesso coordinando le procedure, specialmente dopo la L.176/2020 che ha introdotto la possibilità di procedure familiari unitarie (ad es. marito professionista e moglie consumatrice con debiti comuni, trattati insieme).

Esclusioni: Non vi sono esclusioni di categoria, in quanto i professionisti sono equiparati ai piccoli imprenditori. Valgono dunque solo le solite cause ostative (pregressi utilizzi, frode, ecc.). Un tema rilevante è la definizione di debito estraneo all’attività: un avvocato con debito per mutuo casa è consumatore rispetto a quel debito, ma se ha anche debiti per lo studio, non potrà presentare un unico piano da consumatore includendo tutto, perché i debiti dello studio non sono “estranei” all’attività. Dovrebbe semmai ricorrere al concordato minore includendo tutti i debiti (personali e professionali insieme), dato che la norma consente la procedura unica per tutti i debiti se il soggetto non è consumatore. Alcune pronunce (Trib. Grosseto 22/6/2021) hanno ritenuto ammissibile un piano del consumatore “misto” purché i debiti personali siano nettamente prevalenti su quelli professionali, ma la regola prudente è: se svolgi attività professionale, usa il concordato minore, salvo marginalità dell’attività stessa.

Enti non commerciali e associazioni

Chi sono: Enti privati che non hanno scopo di lucro né natura commerciale, come ad esempio associazioni culturali, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni non bancarie, comitati, ecc. Questi soggetti, pur non essendo “persone fisiche”, non sono neppure imprenditori commerciali (salvo che svolgano incidentalmente attività economica). Non erano fallibili già sotto la vecchia legge (se non esercitavano attività d’impresa in modo principale).

Ammissibilità: Rientrano nella categoria generale di “ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o coatta”, quindi possono accedere alle procedure di sovraindebitamento. Ovviamente non hanno “consumi” personali, per cui il concordato minore è la procedura di elezione (o la liquidazione controllata in caso di scioglimento dell’ente). Ad esempio, un’associazione sportiva dilettantistica con debiti per affitto, fornitori e fisco può proporre un concordato minore per ristrutturarli, evitando la liquidazione coatta (che però potrebbe scattare se fosse iscritta nel registro CONI con determinate caratteristiche, ma di norma le ASD non hanno una loro procedura concorsuale speciale).

Esclusioni: Non ci sono cause speciali oltre quelle generali. Bisogna fare attenzione se l’ente di fatto svolge attività commerciale (es. una associazione maschera una discoteca lucrativa): in quel caso l’autorità potrebbe qualificarla come impresa di fatto e chiederne il fallimento ordinario. Ma casi del genere sono patologici. Per enti pubblici (comuni, enti statali) queste procedure non si applicano affatto, avendo essi altre normative (dissesto finanziario per enti locali).

Soci illimitatamente responsabili di società di persone

Chi sono: I soci delle società di persone (S.n.c., S.a.s., S.a.p.a.) che rispondono personalmente e illimitatamente dei debiti sociali. In caso di insolvenza della società, il loro patrimonio personale è aggredibile dai creditori sociali. Storicamente, sotto la legge fallimentare, il fallimento della società comportava anche il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 LF). Quindi il socio veniva coinvolto nella procedura concorsuale della società.

Evoluzione e ammissibilità attuale: Nel regime del Codice della Crisi, la posizione dei soci illimitatamente responsabili è stata chiarita:

  • Se una società di persone insolvente attiva un concordato preventivo o viene assoggettata a liquidazione giudiziale, gli effetti si estendono ai soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII per la liquidazione giudiziale, art. 79 co.4 CCII per il concordato preventivo minore della società). Cioè i loro beni possono essere coinvolti per soddisfare i creditori sociali, salvo patto contrario nel concordato.
  • Tuttavia, un socio illimitatamente responsabile può avere anche debiti personali estranei alla società (debiti extra-sociali). Oppure può capitare che la società non sia soggetta a fallimento (perché piccola) mentre il socio abbia debiti (anche sociali) da sistemare. Grazie alle modifiche del 2020, oggi è pacifico che il socio illimitatamente responsabile, come persona fisica, può accedere alle procedure di sovraindebitamento per i propri debiti personali. Anzi, la definizione di consumatore è stata estesa a ricomprendere il socio per i debiti non inerenti l’attività sociale.
  • Se il socio ha invece debiti derivanti dalla responsabilità verso creditori sociali, si valuta la situazione: se la società non è stata messa in liquidazione concorsuale e non è fallibile, il socio rimane l’unico bersaglio dei creditori e può chiedere egli stesso di accedere a una procedura per risolvere tali debiti. In base alle norme attuali, quel socio potrebbe:
    • presentare un piano del consumatore per i debiti extra-sociali (perché come persona fisica è consumatore su quelli);
    • presentare un concordato minore per ristrutturare i debiti di cui risponde verso i creditori sociali, se intende magari continuare un’attività (ad es. trasformare l’attività in ditta individuale e proseguire). Questa possibilità è in teoria riconosciuta, ma nella pratica molti tribunali preferiscono che la società stessa attivi una procedura e includa i soci (ex art. 79 co.4 CCII) per gestire unitariamente la crisi.
    • chiedere la liquidazione controllata del proprio patrimonio personale (art. 270 CCII richiama questa facoltà), per liquidare sia i debiti personali che quelli sociali di cui risponde, ottenendo poi eventualmente esdebitazione personale.

Limiti ed esclusioni: È importante capire che non tutti i soci illimitatamente responsabili possono accedere in proprio. Se la società è fallibile e viene dichiarata liquidazione giudiziale, i soci entrano in quella procedura e non possono separatamente avviare un sovraindebitamento per gli stessi debiti – di fatto sarebbero già “concorsualmente coinvolti”. Se però la società non è sottoponibile a fallimento (es. società sotto soglia, o già cancellata da oltre un anno senza procedure) allora il socio rimane isolato con i suoi debiti e può agire. Le condizioni di accesso sono le solite: se il socio vuole un piano del consumatore per i debiti extra-sociali, dovrà essere meritevole e non aver abusi pregressi; se chiede liquidazione, potrà farlo anche se non meritevole (ma allora niente esdebitazione). Un’importante esclusione da sottolineare: i debiti derivanti da garanzie personali in favore della società (es. un socio che ha fatto da fideiussore in banca per la società) sono considerati debiti personali del socio o debiti d’impresa? La giurisprudenza li considera debiti d’impresa (perché sorti in connessione all’attività imprenditoriale). Quindi per quelli il socio non può qualificarsi consumatore; li dovrà trattare eventualmente con un concordato minore o liquidazione. Un socio accomandatario che abbia debiti personali per aver garantito debiti sociali non può accedere al piano del consumatore per scaricarli, dovrà semmai usare un concordato minore (se la società non fa procedure) oppure attendere la procedura sociale.

Esempio: Alfa SNC (non fallibile) chiude con debiti verso fornitori. I fornitori, non potendo far fallire la snc, si rivolgono ai due soci. Il socio 1 ha anche debiti personali da carte di credito; il socio 2 no. Il socio 1 può presentare un piano del consumatore includendo i soli debiti personali e magari i debiti sociali verso fornitori se li considera “estranei” (ma tecnicamente non lo sono, in quanto derivano da obbligazioni commerciali della società). Più corretto: entrambi i soci potrebbero presentare ciascuno un concordato minore con continuazione (se intendono rilevare l’attività in proprio) o una liquidazione controllata dei propri patrimoni. In virtù delle norme del Codice, se la società avesse fatto un accordo di composizione prima, i suoi effetti si sarebbero estesi ai soci senza bisogno di doppia procedura (“salvo patto contrario”). Ma se ciò non è avvenuto, i soci devono agire in proprio. Dopo la L.176/2020 questo è pacifico, mentre in passato c’erano dubbi interpretativi (alcuni tribunali negavano l’accesso ai soci illimitati ritenendoli sempre fallibili con la società; la riforma ha chiarito la porta d’accesso).

Società estinte, cancellate o inattive

Chi sono: Società (di capitali o persone) che hanno cessato l’attività e sono state cancellate dal Registro Imprese, oppure società esistenti ma di fatto inattive (senza operatività né beni).

Problema giuridico: Una società cancellata dal registro perde la sua soggettività giuridica (cessa di esistere come ente). Pertanto, non può essere parte di una procedura concorsuale: né fallimento, né concordato, né sovraindebitamento, perché semplicemente non esiste un soggetto giuridico su cui aprire la procedura. La legge fallimentare consentiva, per le società cancellate, il fallimento entro 1 anno dalla cancellazione (art. 10 LF) se l’insolvenza era precedente. Il Codice della Crisi all’art. 33 ha disposizioni simili per la liquidazione giudiziale post-cancellazione. Ma per le procedure minori? In generale, una società già cancellata non può accedere ad una nuova procedura di sovraindebitamento, dovendo semmai i creditori agire contro i soci o liquidatori per responsabilità residua:

  • Se era società di capitali, i creditori insoddisfatti possono tentare azioni verso ex amministratori (per mancato pagamento del capitale, per malversazioni) ma non c’è concorso perché la società non esiste più e i soci di capitali non rispondono oltre il capitale versato (salvo casi eccezionali).
  • Se era società di persone, la cancellazione produce effetti anche sui soci illimitatamente responsabili? In realtà no, i soci restano obbligati senza limite e senza bisogno di estensione formale (la cassazione ha chiarito che la cancellazione non evita che i soci di snc/sas continuino a dover pagare i debiti sociali). Quindi i soci illimitati di società cancellate di fatto diventano debitori diretti: possono essi stessi attivare procedure di sovraindebitamento per quei debiti (vedi paragrafo precedente). La società in sé non può più farlo, ma i soci sì, come consumatori o imprenditori minori a seconda dei casi.

Società inattive: se la società non è formalmente cancellata ma è di fatto non operativa, può ancora avere personalità giuridica e quindi potrebbe teoricamente chiedere una procedura di sovraindebitamento (se è non fallibile). Ad esempio, una srl semivuota non fallibile con debiti pregressi potrebbe proporre un concordato minore liquidatorio (con apporto esterno magari) per chiudere i conti. Tuttavia spesso la condizione di inattività si accompagna alla mancanza di beni e prospettive, quindi più realisticamente saranno i creditori a chiederne il fallimento (se possibile) oppure i garanti a intervenire. Non c’è un vero divieto legale all’accesso per la società inattiva, purché esista ancora; ma ci si chiede l’utilità pratica.

Riassumendo:

  • Società cancellata: non può accedere (non esiste). Soluzione: soci illimitati subentrano come debitori personali.
  • Società inattiva ma esistente: in teoria può, se rientra nei non fallibili. Ma se è inattiva, difficilmente avrà un piano di continuità da proporre; potrà semmai fare una liquidazione controllata per mettere fine in modo ordinato all’esistenza (alternativa al liquidarla privatamente).
  • Ex soci di società di capitali: questi di norma non rispondono dei debiti sociali (salvo distribuzione di attivo in danno creditori). Quindi se la società fallisce o si estingue insolvente, i creditori restano insoddisfatti senza concorso. Gli ex soci di capitali non sono debitori (tranne appunto obblighi di legge tipo versamenti non fatti). Non c’è procedura concorsuale per ex soci di srl/spa perché non hanno debiti concorsuali propri.

Esempio: Beta S.r.l., piccola società, viene cancellata nel 2023 senza attivo, con €100.000 di debiti tributari rimasti. La società non può più nulla; l’Agenzia Entrate potrebbe provare a far riaprire la liquidazione giudiziale entro l’anno se ne ricorrono i presupposti oppure dovrà arrendersi (se i soci han già perso capitale). Nessuna procedura da sovraindebitamento è attivabile dalla società estinta. I garanti di eventuali debiti (soci o terzi che avevano garantito) invece sì: un socio che avesse garantito un mutuo sociale escusso dalla banca ora è debitore verso la banca e, come persona fisica, può tentare un piano del consumatore per liberarsene (se rispetta le condizioni di meritevolezza ecc.).

Debiti esclusi o limitati nelle procedure

Pur non essendo una “categoria di soggetto”, merita menzione che non tutti i debiti possono essere ricompresi nelle soluzioni da sovraindebitamento, e questo può di fatto escludere dall’accesso chi abbia solo quei debiti. Ad esempio, multe e sanzioni penali non sono falcidiabili nei piani (possono essere solo dilazionate) e alcune tipologie di crediti alimentari o personali potrebbero non essere toccate. Se un soggetto sovraindebitato ha esclusivamente debiti che non possono formare oggetto di un piano (o perché la legge lo vieta, o perché i creditori non aderirebbero), di fatto la sua procedura sarebbe inutile. Tuttavia, questo non è un “divieto di legge” all’accesso ma un limite pratico. Il giudice in ogni caso valuta la fattibilità: un piano che preveda cose non consentite (ad es. stralcio integrale di debiti IVA senza pagare almeno il capitale) verrebbe non omologato.

Infine, ricordiamo che restano escluse dal nostro campo (quindi non accedono alle procedure di sovraindebitamento perché hanno proprie procedure) categorie come: imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa (banche, assicurazioni, grandi cooperative, ecc.), imprese soggette ad amministrazione straordinaria (grandi aziende in crisi di rilevanza nazionale), e in generale enti pubblici (Stato, regioni, comuni hanno altre normative per il dissesto). Questi soggetti non rientrano nella definizione di “debitore” ex art. 2 CCII per il sovraindebitamento.

Esempi Pratici e Simulazioni

Per chiarire ulteriormente chi può o non può accedere alle procedure di sovraindebitamento, esaminiamo alcuni scenari concreti:

  • Esempio 1: Famiglia sovraindebitata (consumatori) – Mario e Anna, coppia di coniugi, hanno accumulato €80.000 di debiti tra prestiti personali e arretrati di affitto. Nessuno dei due svolge attività d’impresa. Sono tipici debitori consumatori: possono presentare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore congiunto (il Codice consente procedure familiari con unico piano se i debiti hanno origine comune). Se il piano propone di pagare, ad esempio, €30.000 in 4 anni con la liquidazione di alcuni beni e il resto stralcio, il tribunale verificherà la loro meritevolezza. Se emerge che hanno sempre vissuto al di sopra delle proprie possibilità spendendo in lusso (colpa grave), potrebbero essere dichiarati inammissibili. In tal caso, resterebbe loro la liquidazione controllata, ma rischierebbero di non ottenere l’esdebitazione finale. Al contrario, se la loro situazione dipende da cause sfortunate (licenziamenti, malattia) e hanno agito in buona fede, saranno ammessi e – se non hanno precedenti – potranno liberarsi dei debiti con il piano. Chi non può accedere qui? Un loro vicino nella stessa situazione ma che avesse già fatto un piano tre anni prima non potrebbe ripresentarlo ora (deve attendere 5 anni).
  • Esempio 2: Piccolo imprenditore sotto soglia – Luigi è titolare di una ditta individuale artigiana (falegname) con 3 dipendenti. Ha €150.000 di debiti (banche, fornitori, equitalia) e non riesce più a pagarli, pur avendo ancora ordinativi. Luigi non può fallire perché la sua impresa è “minore” (ricavi sotto 200k). Pertanto può accedere: (a) ad un concordato minore in continuità, proponendo ai creditori di soddisfarli parzialmente con i futuri incassi dell’attività (es: 60% ai chirografari in 5 anni), continuando l’azienda; oppure (b) se i creditori non si fidano, Luigi può optare per la liquidazione controllata cedendo i macchinari e l’inventario, chiudendo bottega. Supponiamo scelga il concordato minore: dovrà ottenere il voto favorevole dei creditori (almeno il 50% dei crediti). La banca e il fisco, privilegiati, verranno magari pagati al 100% su un periodo più lungo; i fornitori chirografari accetteranno il 50%. Luigi è ammesso perché ha tutti i requisiti e non risulta alcuna causa di esclusione (mai esdebitato prima, nessuna frode commessa). Se Luigi avesse, poniamo, sperperato attivo vendendo macchinari di nascosto prima della domanda, il tribunale potrebbe dichiarare inammissibile il concordato minore per atti in frode. Ma potrebbe comunque aprire la liquidazione controllata d’ufficio, così i creditori vengono tutelati ugualmente (questa conversione è prevista). Luigi però perderebbe il beneficio dell’esdebitazione, dovendo pagare per intero dove possibile.
  • Esempio 3: Medio imprenditore “fallibile” – La Delta S.r.l. gestisce 3 supermercati con 50 dipendenti e ha €2 milioni di debiti. Questa società non può accedere alle procedure di sovraindebitamento perché è nettamente sopra i limiti dell’imprenditore minore. Dovrà eventualmente utilizzare un concordato preventivo ordinario o subire una liquidazione giudiziale. Se Delta provasse comunque a rivolgersi a un OCC per un piano da sovraindebitamento, l’istanza verrebbe rigettata. In passato si è discusso se una società sopra soglia ma con debiti inferiori a €500k potesse accedere (quel caso ora non si pone perché se ha attivo o ricavi alti, è considerata fallibile a prescindere dalla somma dei debiti). Comunque, un debitore di queste dimensioni è escluso per definizione dalla platea dei sovraindebitati.
  • Esempio 4: Start-up innovativa indebitata – Gamma S.r.l. è una start-up innovativa (sviluppo software) creata da 2 anni. Ha debiti per €800.000 con fornitori e investitori, ma la legge speciale le impedisce di essere dichiarata fallita durante i primi 5 anni di vita. Gamma, pur essendo oltre le soglie quantitative, può accedere a un concordato minore: la sua qualifica di start-up la rende “non fallibile” e quindi rientra tra i debitori sovraindebitati. Propone un concordato minore liquidatorio, poiché l’attività non ha prospettive: vende il software sviluppato a una società terza che apporta €200.000, da distribuire ai creditori (25% di soddisfo). I creditori approvano in maggioranza perché credono sia l’unica via. Il concordato viene omologato. Se invece Gamma fosse stata una normale s.r.l. non start-up, con quegli importi sarebbe probabilmente fallibile e non avrebbe potuto scegliere questa strada.
  • Esempio 5: Socio di società insolvente – La Omega SNC (società di persone) è insolvente con €400.000 di debiti. Nessun socio chiede procedure, né la società è fallibile perché piccola. I creditori iniziano a escutere i soci A e B. Il socio A, che aveva anche garantito dei debiti sociali personalmente, decide di attivare una liquidazione controllata del proprio patrimonio: apre la procedura dove dichiara tutti i debiti di cui è responsabile (sia personali che come socio). Il tribunale ammette il socio A (persona fisica non fallibile) e nomina un liquidatore, il quale aggredisce i beni personali di A. I creditori sociali partecipano al concorso su A. Il socio B, nel frattempo, continua a essere perseguito individualmente: potrà anch’egli optare per una procedura personale o pagare di tasca. Questo esempio mostra che i soci illimitati possono trovarsi costretti ad agire individualmente. Se però Omega SNC avesse chiesto un concordato minore per la società, con esdebitazione dei soci (ex art. 79 co.4 CCII, “salvo patto contrario”), i soci A e B sarebbero stati coperti dagli effetti di quella procedura senza fare ognuno la propria. Escluso è invece, ad esempio, un socio accomandatario che volesse fare un piano del consumatore includendo i debiti della società per evitare la responsabilità: quei debiti non sono “di consumo” e il giudice glielo impedirebbe.
  • Esempio 6: Documentazione incompleta – Francesca presenta un piano del consumatore ma non fornisce le ultime dichiarazioni dei redditi né spiega che fine abbiano fatto dei bonifici usciti dal suo conto nei mesi precedenti. L’OCC segnala incompletezza. In udienza, il giudice ritiene che non sia possibile ricostruire la situazione economica di Francesca e quindi dichiara inammissibile la procedura per difetto documentale. Francesca potrà eventualmente riprovarci fornendo tutto, ma se nel frattempo un creditore ha avviato pignoramenti, perderà i benefici della sospensione.

Questi scenari mostrano come la figura soggettiva del debitore e il suo comportamento influenzino la possibilità di accedere o meno agli strumenti di sovraindebitamento. In generale:

  • chi è soggetto a fallimento non può scegliere le procedure minori;
  • chi è ammesso, deve però essere leale e “una tantum”: niente abusi (niente più di una procedura ogni 5 anni, niente frodi);
  • se qualcosa va storto col piano, c’è comunque la liquidazione come rete di protezione (ma senza scarico debiti se il debitore ha colpe gravi).

Tabelle Riepilogative

Di seguito, una tabella riepilogativa che incrocia le principali categorie di debitori con le procedure di sovraindebitamento, indicando per ciascuna se l’accesso è consentito e con quali limitazioni:

Categoria di debitorePiano del Consumatore (ristrutturazione debiti)Concordato MinoreLiquidazione ControllataNote / Limitazioni
Consumatore (persona fisica con debiti personali)Sì (riservato ai consumatori)No (escluso)Meritevolezza necessaria; no accesso se frode/abusi.
Imprenditore commerciale “fallibile” (sopra soglie art.2)No (escluso)No (escluso)No (escluso)Deve usare concordato preventivo/fallimento ordinario.
Imprenditore minore (sotto soglie: attivo ≤300k, etc.)No (a meno che debiti siano personali estranei)Comprende ditte individuali, SNC/SAS piccole, SRL piccole. Nessun accesso se frode o esdebitazione recente per concordato.
Imprenditore agricoloNo (debiti attinenti impresa agricola, non consumo)Agricoli esclusi da fallimento ex lege, ammessi qui anche se grandi. Concordato senza continuazione richiede apporto esterno.
Professionista / autonomo (debiti professionali)No (se debiti professionali prevalenti)Se ha anche debiti personali significativi, può trattarli (inclusi nel concordato o separato piano se scindibili). Stesse cause ostative di imprenditore.
Start-up innovativa (entro 5 anni iscritta registro)No (società di norma, non persona fisica)Non fallibile per definizione normativa. Ammessa anche oltre soglie quantitative.
Ente non commerciale (associazione, fondazione)No (non persona fisica)Equiparato a imprenditore minore non fallibile. Procedura spesso liquidatoria se ente non ha entrate.
Socio illimitatamente responsabile – debiti extra-sociali (personali)Sì (come consumatore, se persona fisica)Il socio può essere consumatore per debiti estranei alla società. Debiti da garanzie sociali → non considerati “estranei”.
Socio illimitatamente responsabile – debiti da responsabilità verso creditori socialiNo (non sono debiti da consumo)Sì (se società non in procedura)Se la società è già in concordato/fallimento, il socio segue quella procedura (estensione). Se società non fallibile, socio può agire in proprio.
Società di persone piccola (snc/sas)NoSocietà stessa può fare concordato minore o liquidazione controllata. I soci coperti da effetti ex art. 79 co.4 CCII.
Società di capitali piccola (srl)NoSe rientra nei limiti dimensioni. Se cancellata, non può (società estinta). Se inattiva ma esiste, può liquidazione per chiudere i debiti residui.
Società medio-grande (spa, srl)No (esclusa)No (esclusa)No (esclusa)Deve usare procedure concorsuali maggiori (fallimento, ecc.).
Soggetto già esdebitato < 5 anni faNo (escluso temporaneamente)NoSì (ma senza esdebitazione)Attendere almeno 5 anni per nuovo piano/concordato. In liquidazione, possibile ma art.280 nega esdebitazione.
Soggetto con >2 esdebitazioni pregresseNo (escluso)NoDiscrezionaleLa legge vieta terza procedura di sovraindebitamento nella vita. Teoricamente un 3° tentativo in liquidazione potrebbe essere respinto o accettato senza esdebitazione finale.
Debitore che ha agito con dolo/frode verso creditoriNo (escluso)NoSì (ma senza esdebitazione)Frode o atti in frode precludono piano e concordato. Liquidazione ammessa (interesse creditori) ma niente esdebitazione (art.280 CCII).
Debitore con documentazione inattendibileNo (inammissibile fin dall’inizio)NoÈ richiesta trasparenza: se non si può accertare patrimonio e debiti, il giudice non ammette le procedure.

(Legenda: “Sì” = accesso consentito; “No” = escluso per legge; “–” = non applicabile; “Sì (ma…)” = consentito con riserva/limitazione)

Dalla tabella emerge chiaramente che le procedure di sovraindebitamento non sono aperte ai debitori di grandi dimensioni né a chi ha già avuto ampie liberazioni dai debiti in tempi recenti o ha tenuto condotte scorrette. Sono invece accessibili a tutti i piccoli debitori onesti in difficoltà, siano essi consumatori o piccoli imprenditori, con l’intento di dare loro una seconda chance (o prima chance, visto che la seconda è assai limitata).

Domande Frequenti (FAQ)

D: Un imprenditore che potrebbe essere dichiarato fallito può comunque scegliere la procedura di sovraindebitamento?
R: No. Se il debitore rientra tra quelli assoggettabili a fallimento/liquidazione giudiziale (ad esempio un imprenditore commerciale sopra le soglie di legge, o comunque non escluso dall’art. 2 lett. c CCII), non può accedere alle procedure di sovraindebitamento. Dovrà utilizzare le procedure concorsuali ordinarie (es. concordato preventivo). La ratio è evitare che imprese di notevoli dimensioni eludano le garanzie concorsuali ordinarie. Al contrario, un imprenditore non fallibile (piccolo o agricolo) è ammesso: per lui le procedure di sovraindebitamento sono l’unica via concorsuale possibile.

D: Ho già fatto una procedura di sovraindebitamento 3 anni fa e ottenuto l’esdebitazione. Ora sono di nuovo insolvente: posso ripresentare una domanda?
R: No, la legge impone un intervallo di almeno 5 anni tra un’esdebitazione e l’altra. Pertanto devi attendere che siano trascorsi 5 anni dalla precedente esdebitazione per poter accedere nuovamente (sia che si tratti di piano, concordato o liquidazione). Inoltre non puoi mai ottenere più di due esdebitazioni nella vita: la terza è preclusa. Questa regola serve a prevenire abusi ripetuti. Unica eccezione: potresti nel frattempo essere soggetto a liquidazione controllata promossa da creditori, ma in tal caso non otterrai l’esdebitazione finale (dovrai comunque pagare tutti i debiti salvo incapienza totale).

D: Sono un ex imprenditore commerciale: ho chiuso la mia ditta due anni fa, ma mi sono rimasti debiti verso fornitori e banca. Posso accedere al piano del consumatore?
R: Sì, è possibile. Se hai cessato l’attività e i debiti residui ormai sono “personali” (non c’è più un’impresa in attività), puoi essere considerato un consumatore ai fini della procedura. La Cassazione ha confermato che l’ex imprenditore rientra nella nozione di consumatore, purché i debiti da regolare non siano legati all’esercizio dell’attività cessata. Ad esempio, se ti restano debiti del tutto personali (carta di credito, mutuo casa) e magari qualche garanzia escussa per la vecchia azienda, il tribunale valuterà caso per caso: le fideiussioni per debiti d’impresa talvolta vengono considerate debiti non da consumatore (perché derivanti da attività economica) e potrebbero farti qualificare come “debitore non consumatore”. In ogni caso, puoi accedere a una procedura – se non un piano del consumatore puro, quantomeno un concordato minore o una liquidazione controllata – perché come ex piccolo imprenditore sei sicuramente “non fallibile”. Quindi hai diritto agli strumenti da sovraindebitamento. La scelta tra piano e concordato dipenderà dalla natura dei debiti residui.

D: Ho debiti tributari (es. IVA, IRPEF) e multe: posso includerli nella procedura di sovraindebitamento?
R: Sì, i debiti fiscali e contributivi possono essere inclusi nei piani o nel concordato minore. La legge 3/2012 prima e il Codice poi lo consentono, ma con alcuni paletti: l’IVA e le ritenute non versate non possono essere falcidiate sul capitale (devono essere pagate integralmente almeno nel capitale, mentre possono essere ridotti interessi e sanzioni) secondo l’interpretazione conforme ai principi UE. Inoltre l’Agente della Riscossione partecipa come qualsiasi creditore e nel concordato ha diritto di voto. Le multe e sanzioni pecuniarie per fatti illeciti non possono essere falcidiate (possono tutt’al più essere dilazionate). Quindi, più che un problema di “accesso” è un problema di fattibilità del piano: se il grosso del tuo debito è IVA, un piano che prevedesse di tagliare l’IVA al 10% non sarebbe omologabile. Invece in liquidazione controllata, tali debiti verranno pagati secondo prelazione (l’IVA è prededucibile e privilegiata) e quelli non soddisfatti resterebbero salvo esdebitazione. In sintesi: puoi accedere, ma devi rispettare le regole speciali di trattamento di quei crediti, altrimenti il piano non passa.

D: Sono un socio accomandatario di una S.a.s. che ha debiti. La sas non è fallita (perché piccola). Posso presentare io un piano del consumatore o concordato per risolvere i debiti della società?
R: Per i debiti della società, di cui tu rispondi illimitatamente, no come piano del consumatore – perché quei debiti non sono “di natura personale estranea all’attività”, bensì derivano dall’attività imprenditoriale (anche se svolta dalla società). Tu in quanto socio illimitato sei considerato un imprenditore tu stesso. Potresti semmai presentare un concordato minore a tuo nome, mettendo dentro i debiti sociali (che gravano su di te) e i tuoi eventuali personali, e magari proseguendo l’attività come ditta individuale. La legge dal 2020 ha chiarito che tu, socio, puoi accedere alle procedure di sovraindebitamento, ma ha anche specificato che rimane persona fisica consumatore solo per i debiti estranei all’attività sociale. Quindi, per le esposizioni della sas, devi agire come debitore non consumatore. Un’alternativa: far sì che la società stessa chieda un concordato minore includendo anche te (gli effetti del concordato di società si estendono ai soci illimitati salvo patto contrario). Così risolveresti in un’unica procedura. Se la società non fa nulla, tu individualmente puoi chiedere una liquidazione controllata del tuo patrimonio: in tal caso i creditori della sas partecipano e si soddisfano sui tuoi beni personali, e poi potrai chiedere l’esdebitazione per liberarti.

D: Se ho avuto un piano del consumatore omologato ma poi non sono riuscito a pagare le rate ed è decaduto, posso fare subito una liquidazione controllata?
R: Sì, in linea di massima sì. Il Codice prevede espressamente che, in caso di revoca o risoluzione di un accordo o piano omologato per inadempimento, su istanza del debitore si può aprire la liquidazione controllata (art. 270 CCII per soci illimitati, principio analogo esteso ai consumatori). Quindi se il tuo piano è andato a monte (risoluzione per mancato pagamento), non puoi riproporre un nuovo piano subito (saresti comunque nei 5 anni di intervallo), ma puoi convertire la procedura in liquidazione. Otterrai però l’esdebitazione solo a fine liquidazione e alle condizioni di legge. Attenzione: se il piano è stato revocato per frode (ad es. hai mentito ai creditori), la conversione in liquidazione è possibile ma il giudice e il liquidatore segnaleranno la tua malafede, e l’esdebitazione ti sarà con ogni probabilità negata (art. 280 CCII). In ogni caso, la legge cerca di evitare che i creditori restino appesi: se il piano salta, c’è sempre la valvola di sfogo della liquidazione.

D: Cosa succede se durante una procedura di sovraindebitamento un creditore chiede il fallimento (liquidazione giudiziale) del debitore?
R: Può succedere per i soggetti “borderline” (ad es. dubbi sulla fallibilità). In tal caso, la procedura maggiore prevale. Se il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale del debitore, automaticamente la procedura di sovraindebitamento cessa i suoi effetti (accordo risolto di diritto). Gli atti compiuti in esecuzione del piano/accordo omologato però sono salvi (non vengono revocati in fallimento), per tutelare la buona fede di chi ha pagato o ricevuto pagamenti nel frattempo. Ma sostanzialmente, il fallimento assorbe la crisi. Esempio: un piccolo imprenditore presenta concordato minore, ma un creditore insiste che in realtà ha superato le soglie e ne chiede il fallimento. Se il giudice fallimentare concorda, apre la liquidazione giudiziale: a quel punto il concordato minore in corso si estingue. Questo scenario è evitabile con istruttorie preliminari: di solito il tribunale verifica la non fallibilità prima di ammettere la procedura minore. Se c’è incertezza, può coordinarsi con l’eventuale istruttoria prefallimentare. In generale, se finisci in liquidazione giudiziale, non beneficerai delle norme del sovraindebitamento, ma potrai utilizzare le (più stringenti) norme di esdebitazione del fallito a fine procedura.

D: Una società cancellata dal Registro Imprese può accedere a queste procedure?
R: No, la società estinta non può iniziare una procedura concorsuale perché non ha più soggettività. Se emergono debiti dopo la cancellazione, i creditori possono (entro un anno) chiedere la liquidazione giudiziale postuma della società ai sensi dell’art.33 CCII (prima art.10 LF), ma per le procedure di sovraindebitamento non c’è un equivalente esplicito. In pratica, se la società era non fallibile ed è stata cancellata, ormai non c’è un ente su cui far valere un piano o un concordato. L’attenzione si sposta su eventuali soci o garanti: i soci illimitati, come detto, rimangono responsabili e possono essi stessi fare un concordato minore o liquidazione; i soci di srl invece non rispondono oltre il capitale salvo casi eccezionali (es. se hanno incassato attivo in mala fede, il curatore fallimentare potrebbe chiederne conto, ma in sovraindebitamento non c’è curatore se la società è estinta). Dunque, società cancellata = niente sovraindebitamento. Se per ipotesi vien fuori un patrimonio dopo (un credito sopravvenuto), la società non può essere “resuscitata” in sovraindebitamento; al più un curatore fallimentare tardivo potrebbe gestirlo se c’è fallimento entro l’anno.

D: Se ho delle code di processo esecutivo (pignoramenti in corso) e presento una domanda di sovraindebitamento, sono tutelato nell’immediato?
R: Sì, la presentazione del ricorso per accedere a una procedura di composizione della crisi comporta una sospensione delle azioni esecutive individuali. Il Codice prevede una sorta di automatic stay sul modello fallimentare: dalla data di apertura della procedura, i creditori non possono iniziare o proseguire esecuzioni individuali né sequestri conservativi sul patrimonio del debitore (art. 54 CCII, richiamato). Quindi, se avevi il pignoramento della casa in corso, questo viene sospeso non appena il giudice ammette la procedura e nomina l’OCC. Attenzione però: se poi la procedura viene dichiarata inammissibile o si chiude senza omologa, le esecuzioni riprendono. Inoltre, per ottenere misure protettive ante ammissione formale, devi chiederlo espressamente nel ricorso (il giudice può disporre la sospensione cautelare già dall’inizio). Questa protezione non è tanto criterio di “accesso” ma effetto importante da considerare: molti debitori avviano il sovraindebitamento anche per bloccare aste o pignoramenti imminenti e guadagnare tempo per ristrutturare il debito.

D: Quali sono gli errori da evitare che potrebbero far dichiarare inammissibile la mia domanda di sovraindebitamento?
R: In sintesi:

  • Omettere informazioni o documenti essenziali: la completezza informativa è fondamentale. Non dichiarare un debito, nascondere un bene, non allegare i bilanci o le buste paga rende la domanda inammissibile per difetto dei presupposti.
  • Presentare un piano irrealistico o illegale: se proponi di pagare somme irrisorie senza un criterio o di violare norme (es. non pagare affatto i crediti privilegiati senza base giuridica), il piano verrà rigettato dal giudice in sede di omologa per mancanza di fattibilità e legalità.
  • Aver già usato la procedura di recente: come detto, la reiterazione entro 5 anni è vietata. Il giudice non ammetterà la procedura se dai documenti risulta una tua esdebitazione recente.
  • Mentire sulla causa dell’indebitamento: se dichiari che la tua insolvenza è dovuta a cause esterne ma emerge che hai avuto condotte gravemente imprudenti, il tribunale può non concederti l’omologazione (specie per il consumatore, dove la meritevolezza è scrutinata con più severità).
  • Non pagare le spese di procedura/OCC: tecnicamente se il debitore non fornisce i fondi minimi per le spese (ad esempio, non paga l’OCC o non attiva la procedura in buona fede), il processo può arenarsi e venire chiuso.

In generale, affidarsi a un OCC competente e a un avvocato esperto è essenziale per evitare queste trappole. L’organismo di composizione ti guida e fa una relazione: se l’OCC non può attestare la veridicità dei dati o ritiene che tu abbia frodato, lo scriverà e a quel punto l’ammissione sarà compromessa.

D: Cosa dice la legge riguardo all’accesso di coniugi o famiglie indebitate? Possiamo fare una procedura unica?
R: Sì, il Codice (riprendendo una novità introdotta nel 2020) consente procedure familiari unitarie. In particolare, più membri di una stessa famiglia possono presentare un unico piano o concordato se conviventi o se il sovraindebitamento ha origine comune (es. marito e moglie garanti dello stesso mutuo). Questo per avere una soluzione coordinata. La famiglia viene considerata nel complesso dal tribunale. Quindi, due coniugi entrambi consumatori indebitati possono fare un piano del consumatore congiunto; oppure, se uno è consumatore e l’altro ha una piccola impresa, potrebbero unificare le procedure in un concordato minore familiare (la legge su questo è meno esplicita, ma alcune prassi lo hanno ammesso). In ogni caso è permesso coordinare i procedimenti per ridurre costi e contraddizioni. La domanda va presentata congiuntamente e il tribunale nomina un unico OCC gestore. Ciò non allarga la platea di chi può accedere, ma facilita l’accesso simultaneo di più debitori collegati.

Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali

Normativa (Italia):

  • Legge 27/01/2012 n.3 – “Procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento”: normativa istitutiva delle procedure di sovraindebitamento (accordo, piano del consumatore, liquidazione patrimonio). Abrogata dal D.Lgs.14/2019 a decorrere dal 15/07/2022.
  • Decreto-Legge 18/10/2012 n.179, conv. in L.17/12/2012 n.221 – Art. 31: prevede che le start-up innovative non sono assoggettabili a procedure fallimentari per 5 anni, ma solo a procedure da sovraindebitamento.
  • D.Lgs. 12/01/2019 n. 14Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). In vigore dal 15/07/2022. Parti rilevanti:
    • Art. 2, co.1 lett. c) – Definizione di sovraindebitamento: “stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative… e di ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa…”.
    • Art. 2, co.1 lett. d) – Definizione di imprenditore minore: colui che non supera congiuntamente i limiti dimensionali (attivo €300k, ricavi €200k, debiti €500k). Tali soglie sono identiche a quelle dell’art. 1 LF per la non fallibilità.
    • Art. 2, co.1 lett. f) – Definizione di consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio illimitatamente responsabile di società personali, per debiti estranei a quelli sociali. (N.B.: formulazione modificata dal D.Lgs. 147/2020 e D.Lgs. 83/2022 rispetto al testo originario per includere i soci; il “correttivo ter” D.Lgs.136/2024 ha leggermente rivisto la frase finale in “per debiti contratti nella qualità di consumatore”, senza cambiare la sostanza)
    • Art. 33Soggetti non fallibili e gruppi di imprese sotto soglia. Commi 1 e 1-bis dispongono in tema di estensione delle procedure al socio illimitatamente responsabile e coordinamento con eventuali procedure della società. (Articolo inserito da D.Lgs.147/2020, richiamato da art.270 CCII)
    • Artt. 65-66 – Disposizioni generali sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (es. competenza, nomina OCC, misure protettive).
    • Art. 67-73Ristrutturazione dei debiti del consumatore: disciplina del piano del consumatore (proposta, contenuto, trattamento creditori, udienza, omologazione).
    • Art. 69Condizioni di ammissibilità (piano del consumatore): elenca le cause ostative per il consumatore (esdebitazione <5 anni, esdebitazione già avuta 2 volte, sovraindebitamento con colpa grave o frode).
    • Art. 72Revoca dell’omologazione (piano): il giudice revoca l’omologazione se scopre atti in frode ai creditori entro 6 mesi; disciplina anche cessazione effetti in caso di inadempimento.
    • Art. 74-83Concordato minore: disciplina completa (presupposti, contenuto della proposta, votazione creditori, omologazione).
    • Art. 75Inammissibilità concordato minore: richiama le cause ostative analoghe a art.69 (5 anni, 2 volte, atti in frode) applicate al concordato minore (in particolare art. 77 CCII).
    • Art. 79, co.4 – Prevede che l’accordo di composizione della crisi della società produce effetti anche verso i soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario.
    • Art. 83Conversione in liquidazione controllata: se non si omologa il piano o il concordato per causa imputabile al debitore, il tribunale, su istanza, dichiara l’apertura della liquidazione controllata (regola di chiusura).
    • Art. 268-277Liquidazione controllata: disciplina dell’apertura, organi (liquidatore), svolgimento (accertamento del passivo, realizzo attivo, ripartizioni).
    • Art. 270 – Estensione effetti liquidazione della società ai soci illimitatamente responsabili; richiama art.256 CCII.
    • Art. 272Iniziativa dei creditori: i creditori possono chiedere l’apertura liquidazione controllata del debitore sovraindebitato.
    • Art. 280Esdebitazione del debitore: condizioni per concedere l’esdebitazione dopo liquidazione controllata. Esclusione se: il debitore è stato condannato per bancarotta fraudolenta o altri reati concorsuali, o ha distratto beni, esposto passività inesistenti, ritardato la procedura con grave malafede, o non ha cooperato, ecc. . Inoltre niente esdebitazione se già avuta nei 5 anni o più di due volte.
    • Art. 282Casi di esclusione dell’esdebitazione: elenca ulteriori situazioni in cui l’esdebitazione è rifiutata (ad es. se il debitore non ha pagato almeno il 10% ai chirografari salvo incapienza, o ha violato obblighi di legge).
    • Art. 283Esdebitazione del debitore incapiente: consente al debitore persona fisica, meritevole, senza utilità da offrire, di ottenere l’esdebitazione immediata dei debiti, obbligandolo però a pagare ai creditori qualsiasi utilità sopravvenuta nei 4 anni successivi. (Introdotto dal CCII, ricalca l’art.14-quaterdecies L.3/2012 aggiunto da L.176/2020).
  • D.Lgs. 26/10/2020 n.147 – Decreto correttivo al CCII: ha modificato varie norme prima dell’entrata in vigore, tra cui definizioni e procedure minori. Ad es. ha inserito art. 33 commi 1 e 1-bis CCII (accesso soci illimitati).
  • D.L. 28/10/2020 n.137, conv. in L.18/12/2020 n.176 – Ha modificato la L.3/2012 anticipando parti del CCII:
    • Nuova definizione di consumatore includendo soci illimitati.
    • Art.7 co.2-ter L.3/2012: accesso soci illimitati ad accordo e piano.
    • Art.14-ter co.7-bis L.3/2012: soci illimitati possono chiedere liquidazione personale.
    • Art.14-quaterdecies L.3/2012: esdebitazione di incapiente (poi art.283 CCII).
  • D.Lgs. 17/06/2022 n.83 – Secondo correttivo CCII: recepisce direttiva UE 2019/1023 (più impatto su concordati preventivi, ma ha apportato aggiustamenti anche alle procedure minori, p.es. classi creditori nel concordato minore).
  • D.Lgs. 13/09/2024 n.136 – Terzo correttivo CCII: ulteriori modifiche puntuali, come la già citata modifica di art.74 CCII (contenuto concordato minore) e definizione consumatore (ri-formulata lett. f). In vigore dal 28/09/2024, consolidata nel testo vigente a maggio 2025.

Giurisprudenza:

  • Cass., Sez. I, 21/01/2021 n.115/2021 – (Principio di diritto sulla nozione di consumatore): ha affermato che la qualifica di consumatore ai fini del sovraindebitamento non esclude chi abbia svolto attività d’impresa, purché i debiti da ristrutturare non siano correlati a tale attività. In sostanza un ex imprenditore può essere consumatore se i suoi debiti sono di natura personale.
  • Cass., Sez. I, 05/11/2020 n.24414 – Ha convalidato la possibilità per il socio illimitatamente responsabile di accedere alle procedure da sovraindebitamento in proprio, richiamando la modifica normativa intervenuta con L.176/2020. (La sentenza è anteriore all’effettiva vigenza del CCII, ma anticipa l’orientamento recepito poi dal Codice).
  • Cass., Sez. VI-III, 10/08/2021 n.22665 – Ha stabilito che il decreto di rigetto di un’istanza di apertura di procedura di sovraindebitamento per inammissibilità non è ricorribile in Cassazione ex art.111 Cost, ma solo reclamo ex art.10 L.3/2012 (principio procedurale).
  • Cass., Sez. I, 17/12/2015 n. 262/2016 – (sul consumatore socio di snc): ha ritenuto ammissibile considerare “consumatore” un soggetto socio di snc per debiti personali, distinguendo la sua posizione da quella della società (precedente poi confermato normativamente).
  • Tribunale di Lecco, 05/01/2021 – Ha ammesso un socio accomandatario di s.a.s. non fallibile alla liquidazione del patrimonio ex L.3/2012 (ante CCII), applicando le nuove norme introdotte dalla L.176/2020. Caso pionieristico che ha sancito l’accesso del socio illimitato alle procedure personali.
  • Tribunale di Milano, 18/03/2021 – (Caso “socio consumatore”): ha riconosciuto la qualifica di consumatore al socio illimitatamente responsabile che chiedeva un piano per debiti estranei all’impresa sociale, in applicazione della definizione novellata dell’art.6 L.3/2012.
  • Tribunale di Rimini, 28/07/2020 – (prima della riforma) aveva negato l’ammissibilità di un piano proposto da socio illimitato per debiti sociali, in base alla vecchia legge. Orientamento poi superato dalla riforma normativa.
  • Tribunale di Grosseto, 22/06/2021 – Ha giudicato ammissibile un piano del consumatore “misto” in cui un imprenditore agricolo inseriva anche debiti personali, ritenendo prevalenti quelli consumeristici e dunque applicabile la procedura del piano (soluzione non unanime in giurisprudenza).
  • Corte Costituzionale, sent. 15/12/2016 n. 225 – Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sull’inclusione dei debiti tributari nell’accordo/piano ex L.3/2012, affermando la compatibilità delle falcidie di crediti erariali privileggiati purché il trattamento non sia deteriore rispetto al fallimento (principio poi recepito nel Codice).
  • Cass., Sez. I, 31/01/2018 n. 2485 – (sulla documentazione e buona fede): ha confermato che la completezza e veridicità della documentazione è requisito essenziale: l’occultamento di parte dell’attivo o l’incompletezza dell’inventario può portare a revoca dell’omologa o a rigetto dell’accesso.
  • Cass., Sez. I, 07/07/2016 n.14199 – (sul sovraindebitamento familiare): ha interpretato estensivamente la L.3/2012 ritenendo ammissibile la presentazione di piani congiunti da parte di coniugi, ancor prima che fosse normato espressamente. Questo orientamento ha anticipato la modifica legislativa.
  • Cass., Sez. Unite, 13/01/2017 n. 3778 – (sull’esdebitazione del fallito poi estesa al sovraindebitato): ha delineato i principi della esdebitazione personale sottolineando che è un beneficio accordato solo al debitore che abbia cooperato ed è in buona fede – principi applicabili per analogia alle procedure da sovraindebitamento nel valutare la meritevolezza.

Vuoi Accedere Ad Un Procedura di Sovraindebitamento? Fatti Aiutare Da Studio Monardo

Hai debiti troppo alti e stai cercando una via legale per uscirne?
Hai sentito parlare di esdebitazione, ma temi di non rientrare nei requisiti?

⚠️ La procedura di sovraindebitamento è una grande opportunità, ma non è per tutti.
Ci sono regole precise su chi può accedere e su chi resta escluso.
Ecco quando non puoi usarla – e cosa fare in alternativa.

Chi è escluso dalla procedura?

Chi è fallibile
Se sei un imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale (ex fallimento), non puoi accedere al sovraindebitamento. Devi utilizzare le procedure previste per le imprese fallibili (concordato preventivo, composizione negoziata, ecc.).

Chi ha già ottenuto l’esdebitazione da meno di 5 anni
La legge ti permette di azzerare i debiti una sola volta ogni 5 anni. Se ci sei già passato, devi attendere.

Chi ha agito con dolo o colpa grave
Se hai contratto i debiti in malafede, ad esempio nascondendo beni, truccando bilanci, compiendo frodi o distrazioni di denaro, il giudice può respingere la domanda.

Chi ha falsificato documenti o fornito dati incompleti
La procedura richiede massima trasparenza. Omessi redditi, conti nascosti o atti simulati fanno perdere il diritto ad accedervi.

Chi non collabora con l’OCC o con il giudice
Il debitore deve partecipare attivamente, fornire documentazione e rispettare le istruzioni. Se si rende irreperibile o ostacola la procedura, viene escluso.

Chi non dimostra uno stato di crisi attuale o imminente
Serve provare che i debiti sono realmente non sostenibili rispetto alle proprie entrate. Altrimenti la procedura viene rigettata.

Ma attenzione: anche chi non ha nulla può accedere

Il debitore incapiente (senza beni e senza reddito) può comunque accedere a una procedura speciale e ottenere l’esdebitazione senza pagare nulla.
Basta dimostrare la propria buona fede e l’impossibilità oggettiva di rientrare nei debiti.

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Verifica se hai i requisiti per accedere alla procedura
📑 Redige la domanda e prepara tutta la documentazione richiesta
⚖️ Ti guida davanti all’OCC e al tribunale competente
🧩 Se sei escluso, ti propone strade alternative (concordati, transazioni fiscali, piani patrimoniali)
🔁 Ti tutela contro pignoramenti, ingiunzioni e aggressioni del patrimonio

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto del sovraindebitamento e crisi personale
✔️ Gestore della Crisi – iscritto al Ministero della Giustizia
✔️ Difensore di privati, famiglie e partite IVA escluse dalla legge fallimentare

Conclusione

Non tutti possono accedere al sovraindebitamento. Ma molti più di quanti credono, sì.
E se rientri nei casi esclusi, esistono comunque soluzioni legali per trattare i debiti e proteggerti.

📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo:
La legge non chiude tutte le porte. Ma serve sapere qual è la tua.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

My Agile Privacy
Privacy and Consent by My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!