Hai un debito con l’INPS che ti impedisce di ottenere il DURC regolare?
Se sei un imprenditore, un artigiano, un libero professionista o il titolare di una ditta, sai bene che senza DURC non puoi lavorare con la Pubblica Amministrazione, partecipare a bandi, né incassare crediti nei lavori soggetti a verifica contributiva.
La buona notizia è che esiste una procedura chiara per rateizzare il debito INPS e sbloccare il rilascio del DURC.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto previdenziale, appalti pubblici e contenzioso contributivo – ti spiega come funziona la rateizzazione INPS ai fini DURC, chi può richiederla, e quali sono i vantaggi concreti.
Scoprirai:
- Quando puoi chiedere la rateizzazione del debito INPS: se il debito è certo, liquido ed esigibile, ma non puoi pagarlo subito in un’unica soluzione;
- Quanti mesi puoi ottenere:
– Fino a 60 rate mensili (5 anni), con possibilità di estensione nei casi previsti;
– Anche per debiti già oggetto di avvisi bonari o avvisi di addebito; - Come funziona il rilascio del DURC regolare in presenza di rateizzazione: basta essere in regola con il pagamento della prima rata per risultare “regolare” ai fini DURC;
- Dove presentare la domanda e quali documenti servono: richiesta telematica all’INPS con piano di rientro, documentazione economico-finanziaria e situazione aggiornata dei versamenti;
- Cosa succede in caso di decadenza dal piano: revoca del DURC, ripresa delle azioni esecutive e aggravamento della posizione;
- Come agire se hai ricevuto un rifiuto o la richiesta è ferma: ricorso, sollecito legale o ristrutturazione del debito attraverso il Codice della Crisi.
Con l’aiuto legale giusto, puoi riattivare il tuo DURC anche in presenza di debiti, evitando blocchi nei cantieri, nelle commesse e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Alla fine della guida potrai richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo, per valutare la tua posizione contributiva, presentare la domanda in modo corretto e ottenere il DURC in tempi brevi grazie a una rateizzazione conforme alla legge.
Introduzione
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il certificato ufficiale che attesta la regolarità di un’azienda o di un lavoratore autonomo rispetto ai versamenti dovuti agli enti previdenziali (principalmente INPS e INAIL, oltre alle Casse Edili per il settore dell’edilizia). Avere un DURC regolare è fondamentale per poter accedere a numerose attività economiche: ad esempio è richiesto per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, per ottenere benefici normativi o contributivi (come sgravi o agevolazioni fiscali) e per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. Senza un DURC regolare, un’impresa può essere esclusa da un appalto o vedersi sospendere pagamenti da parte di enti pubblici; similmente, la perdita della regolarità contributiva può comportare la decadenza da benefici e incentivi.
Per regolarità contributiva si intende che l’azienda ha versato tutti i contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori, oppure che – pur avendo dei debiti – li sta pagando secondo modalità ammesse dalla legge. La normativa italiana prevede infatti alcune eccezioni in cui un’azienda è considerata regolare anche in presenza di debiti contributivi, a condizione che siano rispettate determinate condizioni formali. In particolare, il DM 30 gennaio 2015 (che disciplina il DURC online) stabilisce che la regolarità sussiste comunque se il debitore ha ottenuto una rateizzazione del debito dall’INPS, dall’INAIL o dall’Agente della Riscossione (o se ricorre una delle altre ipotesi previste, come una sospensione dei pagamenti per legge, un contenzioso in corso, ecc.). Ciò significa che rateizzare un debito contributivo è una strada concreta per evitare un DURC negativo: se il piano di rateazione è concesso e attivo, e il contribuente è in regola con i pagamenti delle rate, l’ente previdenziale deve considerare il debitore regolare ai fini del DURC.
In questa guida approfondita (aggiornata a maggio 2025), esamineremo come funzionano le diverse forme di rateizzazione dei debiti contributivi ai fini dell’ottenimento del DURC regolare. Vedremo in dettaglio:
- Come funzionano le rateizzazioni dei debiti INPS (contributi previdenziali) e dei debiti INAIL (premi assicurativi) in fase amministrativa.
- La possibilità di rateizzare i debiti già iscritti a ruolo presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia), ossia le cartelle esattoriali, che spesso includono anche contributi non versati.
- Le normative vigenti in Italia sulle rateazioni, includendo leggi, decreti, circolari INPS/INAIL e aggiornamenti recentissimi (es. novità 2024-2025) che estendono la durata dei piani di dilazione.
- Tabelle riepilogative per ciascuna tipologia di rateizzazione prevista dalla legge, con i limiti di importo, numero massimo di rate, tassi di interesse applicati e condizioni.
- Una sezione di Domande Frequenti (FAQ) con casi pratici: ad esempio, illustreremo il caso di un’impresa edile con debito INPS di €25.000 e INAIL di €10.000, o di un artigiano con cartelle esattoriali per €7.000, mostrando come potrebbero essere strutturate le relative rateizzazioni.
- Riferimenti a tutta la normativa italiana aggiornata in materia (inclusi decreti legge, leggi di bilancio, circolari INPS/INAIL e provvedimenti dell’Agenzia Entrate-Riscossione) e alla giurisprudenza più rilevante (sentenze di Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, tribunali) che hanno affrontato il tema DURC e debiti contributivi.
- Infine, una sezione conclusiva elencherà in modo puntuale tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate nel testo, per consentire approfondimenti ulteriori.
L’obiettivo è fornire una guida tecnico-giuridica chiara ma anche pratica, rivolta sia a professionisti (avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti) sia a imprenditori che necessitano di capire come regolarizzare la propria posizione contributiva in modo sostenibile attraverso piani rateali, assicurandosi nel contempo di mantenere o riottenere il DURC regolare.
Il DURC e la regolarità contributiva: requisiti e condizioni
Prima di addentrarci nelle modalità di rateizzazione, è importante comprendere quando un DURC possa essere emesso con esito “regolare” e come i debiti contributivi incidono su tale esito. In generale:
- DURC regolare: viene rilasciato quando l’azienda (o il lavoratore autonomo) ha versato tutti i contributi e premi dovuti fino all’ultimo periodo richiesto (di norma, fino all’ultimo giorno del secondo mese precedente la verifica). L’assenza di qualsiasi inadempienza contributiva determinerebbe un DURC positivo.
- DURC irregolare (negativo): viene emesso quando risultano inadempienze contributive definitivamente accertate, cioè mancati versamenti di contributi INPS, premi INAIL o obblighi verso le Casse Edili, per i quali sia scaduto anche il termine per presentare le denunce o dichiarazioni contributive. In tale caso l’impresa è considerata non in regola e il DURC viene negato (o emesso con esito di irregolarità).
Tuttavia, la normativa prevede specifiche circostanze in cui la regolarità contributiva “sussiste comunque” anche in presenza di debiti. L’art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 individua sei ipotesi in cui, nonostante vi siano somme non versate, l’azienda deve essere considerata regolare ai fini DURC. In sintesi, le sei situazioni previste sono:
- a) Rateizzazioni concesse: il debitore ha ottenuto e sta rispettando una rateizzazione dei debiti, concessa dall’INPS, dall’INAIL, dalla Cassa Edile competente oppure dall’Agente della Riscossione, secondo le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti. Questa è la fattispecie principale su cui ci concentreremo in questa guida. In pratica, se l’INPS/INAIL (o l’Agenzia Entrate-Riscossione per le cartelle) ha formalmente accordato un piano di dilazione e il contribuente paga regolarmente le rate, l’esistenza di quel debito non pregiudica il DURC. È fondamentale che la rateazione sia già concessa e non decaduta: una semplice richiesta ancora non accolta non rientra tecnicamente nell’ipotesi di regolarità (approfondiremo questo aspetto più avanti).
- b) Sospensione dei pagamenti per legge: se c’è una norma di legge che ha disposto la sospensione o il differimento dei termini di pagamento di contributi (ad esempio provvedimenti in seguito a calamità naturali, emergenze, o – come accaduto – moratorie durante la pandemia da COVID-19), allora i debiti il cui pagamento è sospeso per legge non determinano irregolarità DURC. In altre parole, durante il periodo di sospensione legale, l’azienda è considerata in regola (purché ovviamente adempia entro i nuovi termini previsti). Un caso particolare rientra in questa fattispecie: l’ammissione a una procedura concorsuale come il concordato preventivo può comportare il divieto di pagare i debiti pregressi (art. 100 del Codice della Crisi d’Impresa) e questo è stato riconosciuto come causa di sospensione legale valida ai fini del DURC. Ad esempio, nel 2025 il Tribunale di Taranto ha confermato che un’azienda in concordato preventivo aveva diritto al DURC regolare, nonostante i debiti anteriori, proprio perché il divieto di pagarli per legge rientra nell’ipotesi di sospensione ex art. 3, comma 2, lett. b) DM 2015.
- c) Crediti in compensazione certificata: se l’impresa vanta crediti verso pubbliche amministrazioni certificati e utilizzabili in compensazione, e ha avviato la procedura prevista per compensare tali crediti con i debiti contributivi, la posizione è considerata regolare. In pratica, attraverso la piattaforma di certificazione crediti PA, un’azienda può far valere un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti, ad esempio, di un Comune o Ministero, per pagare i propri contributi: una volta verificato e accettato l’utilizzo in compensazione, l’irregolarità contributiva viene “congelata” perché il debito sarà estinto col credito stesso. Questa possibilità è stata esplicitamente contemplata per favorire le imprese che attendono pagamenti dalla PA.
- d) e e) Crediti in contestazione (fase amministrativa o giudiziaria): se il presunto debito contributivo è oggetto di un contenzioso in corso, l’azienda non può essere considerata automaticamente irregolare fino a che il contenzioso non si conclude in senso sfavorevole. In particolare, la lettera d) copre i ricorsi amministrativi pendenti (es. ricorsi davanti ai Comitati dell’INPS/INAIL), mentre la lettera e) riguarda i ricorsi giudiziari pendenti (dinanzi ai tribunali o in appello) fino al passaggio in giudicato della sentenza. Durante questi contenziosi, la pretesa contributiva non è definitiva, dunque il DURC resta regolare (salvo il caso – previsto come eccezione – in cui l’ente abbia chiesto una garanzia ai sensi dell’art. 24, co. 3, D.lgs. 46/1999, per importi in contestazione; in tal caso per la regolarità potrebbe essere richiesta la fideiussione). In ogni caso, avviare un ricorso senza ottenere una sospensione o garanzia non blocca da solo il DURC negativo: serve che il contenzioso sia formalmente pendente e, se richiesto, che vi sia un provvedimento di sospensione o garanzia costituita.
- f) Debiti affidati all’Agente della Riscossione con cartella/avviso sospesi da giudice: infine, se i contributi non pagati sono già stati affidati alla riscossione coattiva e il contribuente ha presentato un ricorso giudiziario contro la cartella esattoriale o l’avviso di addebito, ottenendo dal giudice una sospensione dell’atto, allora fino alla decisione il DURC resta regolare. Questa ipotesi assicura che, in caso di controversie in cui un giudice abbia riconosciuto fumus o periculum e bloccato temporaneamente la riscossione, l’impresa non venga penalizzata con un DURC negativo durante tale periodo.
Oltre a queste sei ipotesi di “regolarità contributiva nonostante tutto”, la normativa prevede anche una soglia di tolleranza per irregolarità minime: il medesimo art. 3 DM 2015 stabilisce che la regolarità sussiste anche in presenza di uno “scostamento non grave” tra il dovuto e il versato. Ciò si riferisce a differenze di lieve entità (solitamente poche euro o pochi punti percentuali) dovute a errori materiali o ritardi minimi: ad esempio, importi irrisori non versati o versati in ritardo potrebbero non compromettere il DURC. Questo consente di evitare DURC negativi per meri arrotondamenti o piccole inadempienze di natura formale.
In sintesi, per ottenere un DURC regolare pur avendo debiti contributivi, il modo più comune e pratico è attivare una rateizzazione e rispettarla. La rateizzazione deve essere formalmente concessa dall’ente competente (INPS, INAIL o Agenzia della Riscossione) e il debitore deve essere in regola col pagamento delle rate in scadenza. È bene evidenziare che la semplice presentazione di una domanda di rateazione non ancora approvata potrebbe non essere sufficiente: in ambito di appalti pubblici, la giurisprudenza ha chiarito che occorre aver presentato un’istanza formale e aver ottenuto il piano per evitare l’esclusione per DURC irregolare. Ad esempio, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’esclusione di un’impresa che, prima del rilascio del DURC, aveva avviato interlocuzioni informali con INPS/INAIL e iniziato a pagare qualcosa, ma non aveva presentato una richiesta ufficiale di rateazione prima del DURC negativo. Solo la richiesta formale tempestiva (meglio ancora, l’accoglimento della stessa) può evitare il DURC negativo in extremis. Inoltre, una volta ottenuto il piano di dilazione, è fondamentale non decadere dallo stesso (ossia non accumulare troppe rate impagate): la decadenza dal beneficio fa perdere immediatamente la regolarità e il DURC torna negativo fino a che non si estingue il debito o si ottiene un nuovo piano (se possibile).
Nei paragrafi seguenti analizzeremo le diverse tipologie di rateizzazione dei debiti contributivi previste dalla normativa vigente e come accedervi, distinguendo tra:
- Debiti ancora in fase amministrativa presso l’INPS o l’INAIL (non ancora affidati all’Agente della riscossione).
- Debiti già iscritti a ruolo e affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (cartelle esattoriali o avvisi di addebito esecutivi).
- Altre situazioni particolari (definizioni agevolate, procedure concorsuali, ecc.) che consentono di considerare regolare la posizione ai fini DURC.
Panorama normativo aggiornato (maggio 2025)
Prima di entrare nel dettaglio operativo, vale la pena menzionare brevemente alcuni recenti aggiornamenti normativi in materia di dilazione dei debiti contributivi, per contestualizzare le sezioni successive:
- Riforma 2025 delle rateizzazioni INPS/INAIL: la Legge n. 203/2024 (cosiddetto “Collegato Lavoro 2024”) ha previsto l’estensione da 24 a 60 mesi della durata massima delle rateizzazioni concesse da INPS e INAIL in fase amministrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Questo cambiamento epocale richiede un decreto interministeriale attuativo (atteso entro marzo 2025) e successive circolari operative INPS/INAIL per diventare effettivo. Fino all’attuazione, restano in vigore i limiti precedenti (24 rate ordinarie, estensioni straordinarie possibili caso per caso come vedremo).
- Riforma della riscossione 2024/2025: il D.Lgs. n. 110/2024, nell’ambito di una riforma generale dell’agente della riscossione, ha modificato l’art. 19 del DPR 602/1973 ampliando il numero di rate concedibili per le cartelle esattoriali a partire dal 2025. In particolare, sono stati introdotti piani più flessibili per debiti fino a 120.000 € (fino a 84 rate per le richieste 2025-2026, fino a 96 rate per quelle 2027-2028, e 108 dal 2029) e la possibilità di arrivare a 120 rate in casi documentati anche per debiti sotto soglia. Queste novità saranno discusse in dettaglio nella sezione sulle cartelle.
- Soglia senza documentazione: Già dal 2022, con il Decreto Aiuti (DL 50/2022, conv. L. 91/2022), la soglia di debito sotto la quale si può ottenere una rateizzazione delle cartelle senza dover comprovare la temporanea difficoltà economica è stata elevata da 60.000 € a 120.000 €. Questo ha semplificato l’accesso ai piani fino a 72 rate per molti debitori (basta un’autodichiarazione di difficoltà).
- Decadenza dai piani di rateazione: Lo stesso intervento normativo del 2022 ha anche aumentato da 5 a 8 il numero di rate non pagate (anche non consecutive) che causano la decadenza di una rateizzazione esattoriale. Quindi oggi un piano di rate su cartella decade solo se si accumulano 8 rate arretrate impagate, fornendo un margine leggermente maggiore al contribuente rispetto al passato.
- Definizioni agevolate (rottamazioni): Nel 2023-2024 è stata attuata la “Rottamazione-quater” (definizione agevolata delle cartelle prevista dalla Legge 197/2022 e successivi provvedimenti). È importante notare che la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione permette di ottenere un DURC regolare subito dopo la domanda, purché si rispettino le scadenze di pagamento previste. Ad esempio, l’art. 3-bis del DL 27/12/2024 n. 202 (Milleproroghe 2025) ha riaperto i termini della rottamazione-quater consentendo a chi era decaduto di rientrarvi: tali soggetti, una volta presentata entro aprile 2025 la nuova istanza, tornano ad avere DURC regolare immediatamente. Naturalmente, se poi non pagano le rate dovute (prima rata entro luglio 2025, poi fino a 10 rate semestrali entro il 2027), perderanno di nuovo la regolarità e i DURC già rilasciati verranno annullati con causale di revoca. Approfondiremo anche questo aspetto nelle FAQ.
Quanto sopra evidenzia che il quadro normativo è in evoluzione per rendere più sostenibile il pagamento dei debiti contributivi, aumentando il numero di rate e prevedendo soluzioni che bilancino l’esigenza di recupero crediti con la continuità aziendale. Tenendo conto di queste novità, passiamo ora ad analizzare come rateizzare i debiti verso INPS, INAIL e su cartella esattoriale, nei dettagli operativi e normativi.
Rateizzazione dei debiti INPS (fase amministrativa)
La rateizzazione dei debiti contributivi INPS in fase amministrativa è la dilazione concessa direttamente dall’INPS per contributi dovuti e non versati prima che questi vengano affidati all’agente della riscossione (cioè prima che diventino una cartella esattoriale o un avviso di addebito esecutivo). Questa modalità viene talvolta chiamata rateazione amministrativa o dilazione INPS, e consente al contribuente di evitare che il debito entri in riscossione coattiva, mettendosi in regola gradualmente e ottenendo contestualmente il DURC regolare (una volta accordata la rateazione).
Riferimenti normativi: la facoltà dell’INPS di concedere dilazioni di pagamento ha base in diverse disposizioni. Storicamente l’art. 2, comma 11, del DL 338/1989 (conv. in L. 389/1989) ha disciplinato il differimento e la dilazione dei contributi dovuti, prevedendo l’applicazione di interessi di dilazione e sanzioni ridotte. Nel tempo, l’INPS ha emanato numerose circolari e messaggi per regolare la materia. Attualmente, il quadro è consolidato nel Regolamento INPS sulle rateizzazioni (approvato dal Ministero del Lavoro) e integrato dalle circolari INPS (ad es. la Circolare INPS n. 126/2015 in occasione del DURC online, e successive). Inoltre, come accennato, la Legge 203/2024 ha autorizzato l’innalzamento a 60 rate, che attende un decreto attuativo.
Di seguito i punti salienti della rateizzazione ordinaria INPS (situazione vigente fino all’attuazione della riforma 2025):
- Numero di rate: la dilazione standard è concessa fino a 24 rate mensili (cioè due anni). Questo è il limite ordinario per quasi tutti i debiti contributivi in fase amministrativa. Le rate sono di importo costante salvo diversa pattuizione.
- Importo minimo di ciascuna rata: generalmente €50. L’INPS normalmente fissa una rata minima di 50 euro per ragioni di economicità amministrativa. Dunque, debiti molto piccoli potrebbero essere dilazionati in un numero di rate tale che ciascuna sia almeno 50 €. (Ad esempio un debito di €500 non potrà essere spalmato su 24 mesi, poiché verrebbero rate da ~€20; in tal caso il massimo di rate sarà 10 da €50).
- Interesse di dilazione: sui contributi rateizzati l’INPS applica un interesse di dilazione (detto anche interesse di dilazione e differimento). Questo tasso viene aggiornato periodicamente in base al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento della BCE, maggiorato di una certa aliquota. Ad esempio, a partire dal 12 marzo 2025 l’INPS applica un tasso annuo di 8,65% sulle nuove rateizzazioni concesse (era precedentemente 9,65% fino a inizio marzo 2025, poi ridotto in seguito alle variazioni dei tassi BCE). Questo interesse si applica sulle somme dilazionate per il periodo di rateazione, mentre sulle somme già scadute al momento della domanda continuano a maturare le sanzioni civili ridotte (in misura pari al 30% annuo entro un massimo del 60% del contributo, secondo l’art. 116, co. 8, L. 388/2000).
- Condizioni per l’ammissibilità: l’INPS richiede che il debitore dichiari l’intero importo dovuto e rinunci a eventuali contestazioni su di esso (la presentazione dell’istanza di rateazione implica accettazione del debito). Inoltre, non devono risultare altre rateizzazioni decadute del debitore per gli stessi carichi. In pratica, se in passato si è ottenuta una dilazione INPS e la si è fatta decadere non pagando le rate, l’INPS può rifiutare una nuova dilazione per quei medesimi crediti a meno che nel frattempo non si sia intervenuti con un saldo o altra soluzione.
- Modalità di richiesta: la domanda di rateazione va presentata all’INPS prima che il debito sia inviato all’agente della riscossione. L’INPS mette a disposizione apposite procedure telematiche (tramite il Cassetto Previdenziale aziendale accessibile con SPID/CNS/CIE, oppure tramite intermediari abilitati come consulenti del lavoro). Esiste un modulo telematico dedicato in cui indicare l’entità del debito, i motivi della difficoltà e il numero di rate richiesto. Spesso è richiesta l’allegazione di documentazione minima (es. bilanci, situazione finanziaria) soprattutto se si chiede un piano più lungo dello standard.
- Prima rata e perfezionamento: solitamente l’INPS richiede il pagamento immediato della prima rata entro una certa data dall’accoglimento per perfezionare la dilazione. Se la prima rata non viene pagata nei termini, la rateazione si considera non attivata e il debito torna immediatamente esigibile.
- Effetti sul DURC: una volta concessa la rateizzazione e pagata la prima rata, l’INPS inserisce l’azienda tra i soggetti “regolari” ai fini DURC (sempre che non vi siano altri scoperti non coperti da quel piano). Ciò significa che, dopo l’accordo del piano, in caso di verifica DURC online, l’esito sarà “Regolare (debiti in fase di rateizzazione)”. È importante però continuare a pagare puntualmente tutte le rate successive: in caso di mancato pagamento di anche una rata alle scadenze previste, l’INPS invierà una comunicazione e, se il pagamento non viene effettuato entro il mese successivo, la rateizzazione verrà revocata. Dopo una revoca/decadenza, l’intero debito residuo diviene immediatamente esigibile e, se non saldato subito, verrà iscritto a ruolo per il recupero forzoso, causando anche il ritorno del DURC allo stato irregolare.
Estensioni straordinarie (36 e 60 rate): oltre alle 24 rate standard, la normativa vigente consente piani più lunghi in circostanze eccezionali, previa autorizzazione ministeriale:
- In presenza di situazioni di particolare gravità – come calamità naturali, crisi aziendali o settoriali, procedure concorsuali in corso, ritardi nei pagamenti da parte della PA verso l’azienda (crediti verso Stato o enti pubblici che mettono in sofferenza la liquidità), o altre condizioni di difficoltà socio-economica – il Ministero del Lavoro può autorizzare l’INPS a concedere una rateazione fino a 36 rate mensili (3 anni). L’azienda interessata deve dettagliare le circostanze eccezionali nella domanda, e l’INPS trasmette la richiesta motivata al Ministero per l’approvazione. In pratica, questi sono casi di dilazione “prorogata” oltre il limite ordinario.
- In situazioni ancora più straordinarie, è possibile ottenere una dilazione fino a 60 rate mensili (5 anni), ma ciò richiede il doppio via libera sia del Ministero del Lavoro che del Ministero dell’Economia e Finanze. Le ipotesi per cui può essere concessa questa ultra-proroga, secondo la prassi, sono molto limitate: ad esempio incertezza oggettiva sull’obbligo contributivo (casi in cui non è chiaro se i contributi siano dovuti, magari per contenziosi in corso, ma si preferisce intanto dilazionarli in attesa di chiarimenti) oppure comportamenti fraudolenti di terzi che abbiano danneggiato l’azienda rendendo impossibile il pagamento. In tali frangenti l’INPS deve raccogliere la documentazione e inviare l’istanza al Ministero, che emana un apposito decreto di autorizzazione in concerto con il MEF. Solo dopo questo atto l’INPS formalizza il piano a 60 rate.
Va sottolineato che, fino al 2024, queste estensioni a 36 e 60 rate erano eccezioni discrezionali. Dal 2025 in poi, come anticipato, l’intenzione del legislatore è rendere 60 rate il nuovo standard ordinario per i debiti contributivi amministrativi. In altre parole, una volta emanato il decreto attuativo della L. 203/2024, ogni azienda potrà chiedere fino a 60 rate senza dover invocare condizioni eccezionali (sarà la regola generale). Ciò snellirà la procedura, eliminando la necessità di coinvolgere i Ministeri caso per caso. Tuttavia, finché questa riforma non diventa operativa, resta valido quanto descritto sopra (24 rate standard, 36/60 su autorizzazione speciale).
Rateizzazione INPS – Riepilogo (ordinaria vs straordinaria)
Caratteristiche | Rateizzazione Ordinaria INPS | Rateizzazione Straordinaria INPS |
---|---|---|
Base normativa | Art. 2, co. 11, DL 338/1989; Regolamento INPS; Circ. INPS 126/2015; DM 30/1/2015 art. 3, co.2 lett. a). | Autorizzazioni ex art. 2 DL 338/1989 (Min. Lavoro, o Min. Lavoro+MEF per 60 rate); Legge 203/2024 (futuro). |
Debiti dilazionabili | Contributi previdenziali dovuti all’INPS (tutti i tipi: dipendenti, artigiani/commercianti, gestione separata) non ancora in cartella e non già oggetto di rateazione decaduta. L’azienda deve riconoscere il debito. | Idem ordinaria, in condizioni particolari (calamità, crisi, crediti PA, ecc. per 36 rate; incertezza su debito o frodi subite per 60 rate). |
Numero massimo di rate | 24 mensili (2 anni). Novità da attuare: 60 mensili come nuovo standard dal 2025. | Fino a 36 mensili (3 anni) con autorizzazione Min. Lavoro; fino a 60 mensili (5 anni) con decreto Min. Lavoro + MEF. |
Importo minimo rata | €50 (di prassi). | €50 (vale la stessa regola generale). |
Interessi di dilazione | Determinati da INPS ex art. 116 L.388/2000, variano nel tempo (es. ~8,65% annuo da marzo 2025). Sanzioni civili ridotte sul debito. | Stessi tassi dell’ordinaria (il piano straordinario non comporta interessi extra, solo dura più a lungo). |
Richiesta e concessione | Istanza online tramite Cassetto Previdenziale o intermediario. Concessione automatica per importi modesti; per debiti maggiori può essere valutata singolarmente. Prima rata da versare entro ~15 gg dall’accoglimento. | Istanza tramite INPS con documentazione attestante le condizioni eccezionali. Concessione subordinata a decreto ministeriale. Tempi più lunghi per l’iter burocratico. |
Decadenza | Mancato pagamento di anche 1 rata alle scadenze → sollecito, se entro 30 gg non paga, decadenza. Decadenza immediata se nuove inadempienze su periodi successivi non inclusi nel piano. Debito residuo inviato a riscossione coattiva dopo decadenza. | Stesse regole: 1 rata saltata comporta avvio procedimento di revoca. Vista la natura “salvagente” di questi piani, la decadenza può precludere ulteriori proroghe. |
Effetti DURC | DURC regolare dal momento dell’accoglimento e pagamento 1ª rata, purché tutti i versamenti correnti siano coperti (anche quelli successivi non ancora scaduti). Se intervengono altre irregolarità non sanate, il DURC può tornare negativo. | DURC regolare al pari dell’ordinaria. Il beneficio in appalti pubblici è che l’azienda può evitare esclusioni se il piano è ottenuto in tempo. |
(Nota: in caso di contribuzioni obbligatorie dovute a Casse previdenziali privatizzate o altri enti, es. Cassa Geometri, la logica è simile: molte casse hanno regolamenti propri per la dilazione. Qui ci concentriamo su INPS in quanto soggetto rilevante ai fini DURC per la generalità delle imprese.)
Procedura pratica (esempio): Supponiamo che una SRL abbia omesso i versamenti dei contributi previdenziali dei dipendenti per un importo di €25.000 relativo all’anno scorso. Prima che l’INPS notifichi un avviso di addebito esecutivo, l’azienda presenta a maggio 2025 una domanda di rateizzazione sul portale INPS, chiedendo il massimo delle rate. In base alle regole vigenti a maggio 2025, l’INPS può concedere 24 rate mensili: ciò si traduce, ad esempio, in 24 rate da circa €1.041 ciascuna (più interessi di dilazione). La prima rata viene fissata poniamo al 30 giugno 2025 e le successive con scadenza l’ultimo giorno di ogni mese. Una volta accordato il piano e pagata la prima rata, la verifica DURC restituirà esito regolare. L’azienda deve poi proseguire pagando puntualmente la rata di €1.041 ogni mese fino a completamento (indicativamente fino a maggio 2027). Gli interessi di dilazione saranno calcolati su ciascuna rata, ma vengono generalmente “spalmati” nelle rate stesse (l’INPS comunica già l’importo preciso di ogni rata inclusivo di interessi). Se entro fine 2025 entrerà in vigore la nuova norma sulle 60 rate, l’azienda potrà anche valutare di chiedere un’estensione del piano (è probabile che saranno emanate istruzioni per convertire piani da 24 a 60 rate, ove possibile, o presentare nuova istanza): in tal caso la rata mensile potrebbe ridursi a circa €417 (su 60 mesi), rendendo più sostenibile il pagamento. È importante però sapere che se l’azienda salta una rata, l’INPS può revocare l’intero piano: ad esempio, se non paga la rata di settembre 2025 e ignora il sollecito, il piano decadrà; il DURC tornerebbe negativo e l’INPS affiderebbe il residuo (diciamo €… ca. 22.000 rimasti) all’Agenzia Riscossione, aggravando la posizione. Pertanto, la rateizzazione va onorata con grande rigore.
Rateizzazione dei debiti INAIL (premi assicurativi)
La situazione con l’INAIL è in gran parte analoga a quella dell’INPS. L’INAIL gestisce i premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro, obbligatori per i datori di lavoro e alcune categorie di lavoratori autonomi. Anche l’INAIL consente la rateizzazione dei premi non pagati, per evitare sanzioni immediate e permettere il rilascio del DURC.
Normativa e prassi: L’INAIL opera in coordinamento con l’INPS sul DURC e ha disposizioni parallele in tema di dilazioni. In particolare, l’art. 3, comma 2, lett. a) DM 30/2015 include esplicitamente le rateizzazioni concesse dall’INAIL tra le condizioni di regolarità. L’INAIL ha un proprio Regolamento per le rateazioni dei debiti per premi (aggiornato con determina presidenziale, approvato dal Ministero del Lavoro), e circolari esplicative. Una circolare importante è la Circolare INAIL n. 22 del 29/07/2019, che allineava le procedure DURC online e forniva indicazioni sulle rateazioni, e più di recente l’INAIL recepirà le novità normative che equiparano le sue dilazioni a quelle INPS (collegato lavoro 2024).
Ecco le caratteristiche principali:
- Massimo rate concedibili: attualmente l’INAIL concede fino a 24 rate mensili per i debiti accertati in fase amministrativa (premi omessi risultanti da autoliquidazioni o controlli). In casi particolari, su richiesta motivata, è possibile ottenere piani più lunghi simili a quelli INPS: 36 rate con autorizzazione ministeriale (Min. Lavoro) e 60 rate con decreto Min. Lavoro di concerto col MEF, per casistiche eccezionali. Questi limiti straordinari corrispondono a quelli INPS e richiedono analoghi presupposti (es. crisi aziendali gravi, calamità per 36 rate; incertezze su obblighi o dolo di terzi per 60 rate).
- Novità 2025: l’INAIL sarà allineato all’INPS nell’applicazione della Legge 203/2024, dunque anche i debiti INAIL potranno essere rateizzati ordinariamente fino a 60 mesi una volta adottato il decreto attuativo. Fino ad allora, rimane in vigore il limite di 24 rate (salvo estensioni straordinarie caso per caso).
- Importo minimo di rata: generalmente €50, per coerenza col criterio generale adottato da INPS e Agente Riscossione. L’INAIL spesso indica anche una soglia minima percentuale del debito per rata, ma nella pratica il vincolo di €50/rata è quello che prevale (es. un debito di €600 non potrà avere più di 12 rate).
- Interessi: anche l’INAIL applica interessi di dilazione sui piani concessi. Il tasso è allineato a quello INPS (essendo definito in base ai tassi legali e decisioni BCE analoghe). L’INAIL aggiorna periodicamente il tasso di interesse per dilazione premi: ad esempio, se l’INPS ha fissato 8,65% a marzo 2025, l’INAIL applica lo stesso tasso sui piani concessi da quella data in poi.
- Procedura di domanda: l’INAIL richiede di presentare un’apposita istanza utilizzando il portale INAIL (area servizi online). Vi è un modulo standard denominato “RATEAZIONI” disponibile sul sito, che va compilato con i dati dell’azienda, l’elenco dei debiti (ad esempio il numero dell’avviso di accertamento INAIL o il saldo da autoliquidazione non versato) e la proposta di piano (numero di rate richieste). Anche qui, se si chiedono rate oltre le 24 ordinarie, occorre allegare documentazione giustificativa delle cause eccezionali e attendere l’iter di autorizzazione ministeriale.
- Vincoli: l’INAIL di solito richiede che il debito sia definitivo e non contestato. Se l’azienda ha fatto ricorso contro l’addebito INAIL (es. contro un verbale di ispezione che accerta premi non pagati), è improbabile che conceda una rateazione se prima non si rinuncia o definisce il contenzioso (in alternativa, se l’azienda vuole mantenere il ricorso, può chiedere un DURC per pendenza giudiziale ai sensi dell’art.3 comma 2 lett. e) DM 2015, ma questa è un’altra strada). Inoltre, non si può rateizzare due volte lo stesso debito: se l’INAIL aveva già accordato una dilazione e questa è decaduta per mancato pagamento, un secondo tentativo sarà generalmente negato finché non si versa almeno il residuo scaduto (analogamente all’INPS).
- Decadenza: simile all’INPS, se non si paga una rata, l’INAIL può revocare la rateazione. Alcune indicazioni interne INAIL prevedono una revoca immediata già al primo mancato pagamento (con comunicazione di costituzione in mora), ma di norma c’è un breve periodo per rimediare. Una volta decaduto il piano, l’INAIL iscrive a ruolo i premi restanti, trasferendo la riscossione ad Agenzia Entrate-Riscossione.
- Effetti sul DURC: identici al caso INPS. Con un piano attivo e regolare, l’INAIL segnala la posizione come regolare. Nel DURC online, l’INAIL concorre all’esito: se debiti INAIL sono tutti o in parte oggetto di rateazione, l’INAIL darà esito positivo (purché rate pagate). In ambito edile, ciò si combina con INPS e Cassa Edile. Se uno solo di questi tre enti desse esito negativo, il DURC sarebbe irregolare; quindi l’azienda deve assicurarsi di aver sistemato tramite pagamento o rate tutti i debiti verso tutti gli enti coinvolti.
Esempio pratico: prendiamo il caso di un’impresa edile (che dunque rientra anche nell’obbligo Cassa Edile) con €10.000 di premi INAIL non pagati (ad esempio per differenze emerse in un’autoliquidazione) in aggiunta ai €25.000 di debito INPS dell’esempio precedente. L’azienda, per ottenere il DURC, dovrà presentare due distinte istanze di rateazione: una all’INPS e una all’INAIL. Supponiamo che per i €10.000 di debito INAIL chieda anch’essa 24 rate: verrebbero rate mensili da circa €416 + interessi. L’INAIL approva il piano e fissa prima rata al 30 giugno 2025, poi mensili. Ora, con piani attivi presso entrambi gli enti, al momento della richiesta DURC (che avviene con un’unica interrogazione online) sia INPS che INAIL risponderanno “regolare – debiti rateizzati”. Occorre però tenere a mente che l’impresa edile deve essere in regola anche con la Cassa Edile competente: se avesse debiti verso la Cassa, anch’essi vanno saldati o rateizzati secondo le regole della Cassa (molte Casse Edili provinciali permettono rateizzazioni sui contributi differiti, generalmente fino a 12 mesi, con applicazione di interessi). Solo quando tutti e tre gli enti (INPS, INAIL, Cassa Edile) risultano regolari, il DURC sarà emesso positivo. Nel nostro esempio, l’impresa ha sistemato INPS e INAIL con le rate; se non aveva pendenze in Cassa Edile (o le ha saldate), il DURC verrà emesso. La coordinazione delle scadenze è essenziale: gestire due piani paralleli richiede disciplina, perché il mancato pagamento di una qualsiasi rata INPS o INAIL farà scattare un DURC negativo. Idealmente, l’azienda può predisporre domiciliazioni bancarie o promemoria per evitare dimenticanze.
Ricapitolando, Rateizzazione INAIL – punti chiave:
- Fino a 24 rate ordinarie (estendibili a 36/60 in casi speciali analoghi a INPS).
- Procedura simile: domanda via portale, rata min €50, interessi legali.
- Necessario essere in regola anche con autoliquidazioni correnti (l’INAIL non concede dilazione sul premio in corso di scadenza; per quelli c’è già la possibilità di pagamento rateale “a priori” in due rate semestrali per legge, se si comunica entro febbraio, ma questo esula dal DURC).
- Un consiglio pratico: se l’impresa ha sia debiti INPS che INAIL, conviene avviare contemporaneamente le richieste di rateazione a entrambi, per evitare che uno dei due enti nel frattempo segnali irregolarità. Dal 2015 esiste il DURC online in tempo reale: se, ad esempio, l’INPS concede la rateazione e l’INAIL no (o non ancora), la verifica DURC potrebbe restituire irregolare per colpa dell’INAIL. Dunque, muoversi contestualmente e segnalare agli enti la presenza di istanze in parallelo può aiutare (in alcuni casi, la normativa consente un breve tempo per regolarizzare prima di emettere il DURC negativo).
Rateizzazione dei debiti in cartella (Agenzia Entrate-Riscossione)
Quando i debiti contributivi non vengono pagati spontaneamente né attraverso dilazioni amministrative con INPS/INAIL, questi vengono inevitabilmente affidati all’Agente della Riscossione, ovvero all’ente preposto alla riscossione coattiva (oggi l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, AER). In pratica, l’INPS emette un Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo, oppure (per ruoli più datati) iscrive il debito a ruolo, e l’Agenzia Riscossione notifica la relativa cartella di pagamento. Lo stesso avviene per l’INAIL o per qualsiasi altro ente creditore pubblico. A quel punto, il debitore si trova con una cartella esattoriale (o un avviso esecutivo) che intima il pagamento entro 60 giorni. Decorso tale termine, in assenza di pagamento, la legge consente all’Agente di attivare misure cautelari ed esecutive (fermo auto, ipoteche, pignoramenti).
Tuttavia, anche in questa fase coattiva è prevista la possibilità di rateizzare il debito iscritto a ruolo, evitando o sospendendo le azioni esecutive e consentendo di ripristinare la regolarità contributiva (in quanto, come detto, una rateizzazione concessa dall’Agente della Riscossione rientra a pieno titolo nelle cause di DURC regolare). Vediamo come funziona.
Disciplina normativa generale: la rateizzazione dei ruoli è regolata dall’art. 19 del DPR 602/1973, più volte modificato. Le ultime modifiche importanti sono avvenute con:
- DL 159/2015 (ha introdotto il concetto di rate “decrescenti o crescenti” su opzione),
- DL 50/2017 art. 54 (ha previsto che la domanda di definizione agevolata valga per ottenere DURC subito),
- DL 119/2018 (ha innalzato da 5 a 10 milioni il limite per piani straordinari in certi casi, poi superato),
- DL 34/2019 e DL 73/2021 (misure emergenziali COVID),
- DL 50/2022 (Decreto Aiuti) convertito in L. 91/2022, che ha portato la soglia senza documentazione a €120.000, e aumentato a 8 le rate il cui mancato pagamento porta decadenza,
- D.Lgs. 110/2024 (Riforma riscossione) entrato in vigore dal 2025, che ha ridisegnato le soglie e il numero di rate come vedremo.
Oltre alla legge, l’Agenzia Entrate-Riscossione emana proprie guide e modulistica per accedere ai piani. Esiste una distinzione tra:
- Rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate, circa 6 anni) concessa con relativa facilità.
- Rateizzazione straordinaria (fino a 120 rate, 10 anni) concessa solo in caso di grave e comprovata difficoltà economica.
Situazione 2023-2024 (ante riforma) – per contesto storico: fino al 31/12/2024, un debitore con cartelle esattoriali poteva chiedere:
- Fino a 72 rate mensili (6 anni) se dichiarava di essere in temporanea difficoltà economica (per importi fino a 60.000 € era sufficiente la dichiarazione, per importi superiori serviva documentare con bilanci/indice di liquidità etc.).
- Fino a 120 rate mensili (10 anni) in casi di comprovata grave e duratura difficoltà, tale da non poter pagare con 72 rate ma poterlo fare con un piano più lungo. Per ottenere questo, bisognava presentare un’istanza documentata indipendentemente dall’importo, e l’Agente valutava gli indici finanziari dell’impresa (il famoso “indice di liquidità” per le persone giuridiche, e l’ISEE per le persone fisiche). Se gli indici rientravano nelle soglie fissate per definire la difficoltà, potevano concedere un numero di rate tra 73 e 120.
- Soglia documentale: come detto, fino a metà 2022 la soglia era 60.000 €, poi portata a 120.000 €: ciò significa che attualmente per debiti fino a 120mila € non è necessario allegare alcuna prova della difficoltà, basta barrare nell’istanza la casella di auto-dichiarazione. Oltre 120mila € invece bisogna allegare i documenti contabili richiesti (ad es. bilanci ultimi due esercizi e prospetto indicatori finanziari per società, oppure ISEE per persone fisiche, etc.). Questa soglia di 120k continua ad applicarsi anche nel 2025 (non è stata ulteriormente alzata, almeno finora).
Novità dal 1° gennaio 2025 – la riforma ha introdotto alcuni cambiamenti significativi:
- La durata massima standard è stata estesa a 84 rate (7 anni) per le domande presentate nel 2025-2026. In pratica, se hai un debito (fino a 120k) e dichiari difficoltà, l’AdER può concederti fino a 84 rate (anziché 72). Poi questo limite salirà gradualmente: fino a 96 rate per richieste nel 2027-2028, e 108 rate nel 2029. Dal 2029 in poi, sembrerebbe che il piano ordinario potrà arrivare a 108 rate.
- La rateizzazione “documentata” (quando presenti documenti di difficoltà anche se sotto 120k per avere più benefici) consente ora di ottenere piani ancora più lunghi: fino a 120 rate come prima, ma con un minimo di rate fissato in base all’anno di richiesta. Per le richieste 2025-2026, se vuoi usufruire del piano “documentato” devi prendere almeno 85 rate (fino a 120); per il 2027-2028, minimo 97 rate; dal 2029 minimo 109 rate. Questo in sostanza significa che l’Agente, se riconosce la tua difficoltà con documentazione, ti darà un piano lungo quasi il massimo (non meno di 7 anni nel 2025-26, 8 anni nel 27-28, 9 anni dal 29 in poi). L’idea è che per concedere il regime agevolato vogliono sfruttare appieno la dilazione, e presumibilmente modulare la gradualità verso l’alto.
- Resta ferma la possibilità di 120 rate anche per debiti sopra 120k (in quel caso la riforma dice “indipendentemente dalla data richiesta, fino a 120 rate” per >120k, quindi non soggetta ai paletti di 85/97/109 minimo: quelli valgono solo per debiti <=120k con documentazione).
- Sono stati definiti con decreto MEF 27/12/2024 i parametri standard per valutare la difficoltà economica in modo oggettivo. Ad esempio: Indice Alfa per società, Indice Beta per condomini, e l’ISEE per persone fisiche. In base a tali parametri si determinerà se si concede 84 vs 120 rate e quante esattamente (ma è probabile che se uno rientra nella fascia documentata, venga concesso il massimo di range).
- In ogni caso, ogni rata deve essere almeno €50 (questo non è cambiato: è un principio già in vigore da anni). Inoltre il debitore può richiedere che le rate non siano tutte uguali ma crescenti anno per anno (cosiddetto piano a rate crescenti: utile se si prevede un miglioramento futuro dei flussi di cassa; inizialmente si paga un po’ meno, poi via via rate più alte).
Altre caratteristiche generali delle rateazioni presso Agenzia Entrate-Riscossione:
- Come fare domanda: attualmente è molto semplice. Si può presentare istanza di rateizzazione direttamente online sul sito dell’Agente (area riservata, servizio “Rateizza adesso”) per debiti fino a 120k, oppure utilizzando i moduli PDF disponibili e inviandoli via PEC o raccomandata, o recandosi agli sportelli. La domanda può riguardare una o più cartelle/avvisi specifici: non è obbligatorio includere tutti i debiti. La riforma ha chiarito che si può rateizzare anche solo alcune cartelle lasciandone fuori altre, e che se si decade da un piano su certe cartelle ciò non impedisce di chiederne uno su altre cartelle diverse.
- Ottenimento automatico: per importi fino a 120.000 €, la rateazione è concessa automaticamente su semplice richiesta (senza bisogno di attendere valutazione di merito). Di solito l’Agente entro 5-10 giorni emette il provvedimento di accoglimento con il piano di pagamento allegato. Per importi superiori a 120k o piani richiesti oltre 84 rate, invece, viene fatta un’istruttoria: in questi casi il tempo può essere di qualche settimana e l’Agente può anche accogliere parzialmente (ad es. concedere 72 rate invece delle 100 chieste, se gli indici finanziari non giustificano tutte quelle rate).
- Effetti sul DURC: appena la rateazione è concessa, scatta la regolarità contributiva. Da notare che il DM 30/2015 parla di rateazioni concesse per la regolarità. Ciò significa che se uno ha solo presentato la domanda ma non ha ancora ottenuto il via libera (né pagato la prima rata), tecnicamente potrebbe non essere considerato regolare. Tuttavia, c’è un caso particolare: in virtù dell’art. 54 DL 50/2017, come richiamato poi dalla L. 197/2022 per la rottamazione, la sola presentazione della domanda di definizione agevolata (rottamazione) consente il DURC regolare. Per analogia, qualche dubbio si era posto se la presentazione di una domanda di rateazione “normale” potesse bastare a sospendere un DURC negativo: la risposta in linea di massima è no, bisogna attendere l’accoglimento (che per fortuna, come detto, è rapido e quasi scontato sotto soglia). In situazioni di urgenza (es. imminente aggiudicazione appalto), molti consigliano di allegare alla stazione appaltante la ricevuta di presentazione domanda di rateazione: se poi l’accoglimento arriva prima della verifica finale, si può essere salvi. Ma formalmente la regolarità c’è solo a piano concesso. Diverso è il caso rottamazione: lì la legge ha previsto espressamente il rilascio DURC subito dopo la domanda, e infatti INPS/INAIL hanno diramato istruzioni in tal senso.
- Pagamento della prima rata: una volta concesso il piano, per perfezionarlo è necessario pagare la prima rata entro 30 giorni (se non paga, decade subito). Il pagamento delle rate avviene con i consueti bollettini/RAV forniti dall’Agente oppure tramite domiciliazione bancaria. Importante: se la cartella include anche debiti NON contributivi (tipo IVA, IRPEF, etc.), la rateizzazione copre tutto insieme; ai fini DURC, però, interessa principalmente che la quota contributiva sia compresa. L’Agente non distingue: rateizzando, ad esempio, una cartella mista INPS+IVA, anche la parte INPS è sistemata ai fini DURC.
- Decadenza del piano: come anticipato, oggi avviene al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive. Significa che un contribuente può saltare alcune rate (fino a 7 in totale durante il piano) senza perdere il beneficio, purché poi le paghi (comunque, con more e interessi di mora) prima della fine. Ma appena c’è l’ottava rata arretrata, scatta la decadenza automatica. In caso di decadenza: non è più possibile ottenere un nuovo piano per quei carichi a meno di intervenute definizioni agevolate. Il debito residuo diventa immediatamente riscuotibile per intero e ripartono le azioni esecutive. Inoltre, la legge ora specifica che la decadenza di un piano non preclude di chiedere rate su altri debiti non inclusi in quel piano. Quindi, se Tizio decade su un piano per 3 cartelle, potrà comunque rateizzare altre cartelle diverse; però per quelle decadute l’unica via per regolarizzare è pagarle integralmente (salvo riammissioni straordinarie tipo rottamazione se il legislatore le concede).
- Interessi di mora e aggio: attenzione che il piano di rateizzazione sulle cartelle comporta il pagamento, oltre al capitale e alle sanzioni amministrative dovute, anche degli interessi di mora (per il periodo tra la notifica e la domanda) e di un modesto interesse di dilazione per il futuro. L’interesse di mora sulle cartelle è fissato annualmente (attualmente intorno al 3,5-4% annuo) e quello di dilazione è in genere di poco inferiore. Inoltre c’è l’aggio di riscossione (6% circa) già computato nei ruoli iscritti fino al 2021; dal 2022 l’aggio è sostituito da oneri di funzionamento a carico del bilancio statale, quindi sulle nuove cartelle non c’è.
- Vantaggi in caso di rateazione: oltre al DURC regolare, la rateizzazione comporta la sospensione di tutte le azioni esecutive e cautelari. Ad esempio, se erano stati iscritti fermi amministrativi su veicoli o ipoteche, questi vengono sospesi (e possono essere rimossi su richiesta se si adempie al piano); se c’erano pignoramenti in corso, non si procede oltre. Tuttavia, attenzione: la dilazione non blocca eventuali compensazioni a sfavore. Dal 2021, se un contribuente ha debiti iscritti a ruolo sopra una certa soglia (5.000 €) e attende rimborsi fiscali, l’Agenzia Entrate può compensarli con quei debiti anche se rateizzati (ovviamente riducendo il debito residuo). Inoltre, finché si è in piano, non si può ottenere un DURC liberatorio per partecipare a transazioni fiscali/crisi d’impresa se la prospettiva è di non pagare integralmente, ma questo è un caso molto specifico.
Rateizzazione Cartelle – Schema riassuntivo (post-riforma 2025):
Caratteristiche | Piano Ordinario (2025) | Piano Straordinario (2025) |
---|---|---|
Normativa base | Art. 19 DPR 602/1973, come modif. da D.lgs 110/2024; Decreto MEF 27/12/2024 parametri difficoltà; Art. 15-bis DL 50/2022 (soglia 120k). | Art. 19 DPR 602/1973 (comma 1 e 1-quinquies) in caso di comprovata difficoltà economica grave. |
Debiti interessati | Tutti i carichi affidati ad AER (tributi, contributi, premi, ecc.). Ai fini DURC contano i contributivi. Possibile scegliere quali cartelle includere. | Idem, ma per ottenere >84 rate serve dimostrare che con 84 non ce la fai e con >84 sì. |
Soglia senza documenti | Fino a €120.000 per singola istanza: basta autocertificare temporanea difficoltà. | Oltre €120.000: serve documentare difficoltà (bilanci, indice Alfa/ISEE). |
N. rate max (secondo anno richiesta) | Richieste nel 2025-26: fino a 84 rate;Richieste 2027-28: fino 96;Dal 2029: fino 108. | Con documentazione e parere favorevole:2025-26: da 85 a 120 rate;2027-28: da 97 a 120;dal 2029: da 109 a 120.Debiti >120k: fino a 120 (nessun minimo). |
Importo min. rata | €50. Se il piano richiesto darebbe rate < €50, verrà ridotto il numero di rate. | €50 sempre. In pratica, un debito di 10.000 € non può avere più di 200 rate da 50 € l’una; quindi 120 è ok (rata ~83 €), oltre no. |
Interessi applicati | Interessi di dilazione circa 3-4% annuo (determinati da finanziaria, variabili); interessi di mora ~4% annuo su rate scadute. | Uguale all’ordinario. Non c’è maggiorazione specifica per lo straordinario, se non quella di dover documentare. |
Decadenza | 8 rate non pagate (anche non consecutive) → decadenza. Prima erano 5. | Idem. Anche nei piani straordinari il limite è 8. |
Possibilità rate crescenti | Sì, su richiesta: rate che aumentano del X% ogni anno (utile se ci si attende crescita redditi). | Sì, applicabile anche qui. |
Garanzie richieste | Nessuna garanzia/fideiussione prevista per legge (a differenza di quanto accadeva decenni fa). Solo documenti economici se >120k. | Nessuna garanzia, solo istruttoria più approfondita. |
Cumulo con definizioni agevolate | Se un debito è oggetto di rottamazione o sanatoria, non può essere rateizzato ordinariamente nello stesso momento. Bisogna scegliere: o rottamare (pagando secondo le scadenze agevolate) o, se decaduti, allora rateizzare il residuo. | Una volta decaduto dalla rottamazione, si può rateizzare ciò che resta (comprensivo di sanzioni ormai rinate). In passato per riammettere ai piani chi decadé da rottamazione-bis fu previsto un saldo del 20%. Oggi (riapertura rottamazione-quater 2025) c’è la possibilità di riammissione come da art.3-bis DL 202/2024 cit. sopra. |
Esempio pratico (artigiano con cartelle): immaginiamo un artigiano idraulico con €7.000 di debiti in cartelle esattoriali, derivanti in parte da mancati versamenti alla gestione artigiani INPS (€5.000) e in parte da imposte non pagate (€2.000). Supponiamo che le cartelle siano state notificate nel 2023. Ora a maggio 2025 l’artigiano vuole mettersi in regola per il DURC (ad esempio perché deve ottenere l’attestazione per un lavoro in subappalto pubblico). Il debito totale è inferiore a 120.000 €, quindi senza obbligo di documentazione; inoltre includendo contributi INPS non versati, incide sul DURC. Procede così:
- Presentazione domanda di rateizzazione: attraverso il portale AER (area riservata, con SPID) compila la richiesta inserendo i numeri delle cartelle per €7.000 complessivi. Dichiara la temporanea situazione di difficoltà economica (basta flaggare, non serve allegare nulla perché €7.000 < €120k). Richiede ad esempio 20 rate mensili.
- Accoglimento automatico: dopo pochi secondi/minuti, il sistema genera il piano di rate: per €7.000 in 20 mesi, ciascuna rata sarà di circa €350 (per semplicità consideriamo interessi minimi). La prima rata scade fine mese prossimo, poi via via ogni mese. Vengono emessi i bollettini RAV per ciascuna scadenza.
- DURC regolare: appena il piano è concesso, se qualcuno (es. una PA committente) effettua la verifica DURC online indicando il CF dell’artigiano, l’esito sarà “Regolare” perché quei debiti INPS risultano in una rateizzazione attiva. Non è nemmeno necessario attendere di pagare la prima rata per il DURC (sebbene per sicurezza è bene pagarla al più presto); formalmente la regolarità decorre dalla data di concessione. Infatti, l’INPS, interpellato durante la verifica, vedrà che quei contributi da recuperare sono stati oggetto di piano da parte dell’Agente e non li considera più come scoperto esigibile.
- Pagamenti: l’artigiano dovrà poi pagare le rate puntualmente. €350 al mese per 20 mesi è un impegno sostenibile. Volendo, avrebbe potuto chiedere fino a 84 rate (essendo 2025) – ma 84 rate per 7.000 € avrebbe portato rate di circa €83, che è inferiore alla soglia minima di €50? No, €83 > 50, quindi volendo poteva spingersi anche a 84 rate per minimizzare l’esborso mensile (circa €83). Tuttavia, fare un piano troppo lungo per importi modesti può essere scomodo per la lunga durata. Diciamo che 20 rate sono già adeguate.
- Scenario di mancato pagamento: se l’artigiano non paga qualche rata, la situazione è meno drammatica che in passato: potrebbe accumulare ad esempio 5 rate non pagate e finché non arriva all’ottava il piano non decade. Ma ogni rata non pagata comunque accumula interessi di mora e l’Agente potrebbe sollecitare il pagamento. Se arrivasse a saltare 8 rate (poniamo 8 mesi consecutivi di mancato pagamento), decadrebbe dal piano: a quel punto il DURC tornerebbe irregolare immediatamente e l’Agente potrebbe riprendere azioni esecutive. Inoltre, non potrebbe più ri-rateizzare quei 7.000 € (che nel frattempo magari ridotti a 5.000 € se qualche rata era stata pagata): dovrebbe per forza saldare l’importo residuo in unica soluzione, oppure sperare in una definizione agevolata futura (o se fosse ancora aperta, aderire alla rottamazione-quater, ma nel 2025 l’adesione si chiude ad aprile per i decaduti).
- Interesse e vantaggi: nell’arco dei 20 mesi, l’artigiano pagherà un po’ di interessi, ma eviterà sanzioni aggiuntive e soprattutto potrà continuare a lavorare nei cantieri pubblici grazie al DURC regolare. Se avesse avuto un fermo amministrativo sull’auto, la dilazione ne sospende l’efficacia, permettendogli di utilizzare il mezzo. In sostanza, la rateizzazione gli “compra tempo” e gli permette di rimanere nel circuito economico regolare.
Focus: e se quell’artigiano avesse altri debiti? Mettiamo che avesse anche una cartella da €3.000 per multa stradale. Potrebbe decidere di non includerla nella rateizzazione (la legge gli consente di rateizzare solo ciò che vuole). Quella cartella di per sé non incide sul DURC (non essendo contributi né tributi erariali rilevanti ai fini fiscali di verifica compensazioni). Tuttavia, se un debitore lascia fuori delle cartelle, l’Agente potrebbe comunque procedere su quelle (es. pignorarli il conto per la multa). Quindi va fatta una valutazione oculata. Per il DURC in senso stretto, l’importante è coprire i contributivi.
Definizione agevolata vs Rateazione: una considerazione finale su questo argomento. Nel 2023, con la rottamazione-quater, molti contribuenti hanno presentato domanda di definizione entro il 30/06/2023 per cartelle 2000-2017. Chi lo ha fatto, ha ottenuto subito DURC regolare (la norma prevedeva DURC regolare dalla domanda). Tuttavia, doveva poi pagare le rate della rottamazione (senza interessi di mora né sanzioni, un bel vantaggio) nei termini: la prima il 31/10/2023, poi rate semestrali fino al 2027. Se non ha pagato la prima o le successive, è decaduto dalla rottamazione e si è ritrovato con DURC irregolare dal momento della decadenza. Nel 2025 è stata data una seconda chance a chi era decaduto (riapertura termini art. 3-bis DL 202/2024): presentando entro aprile 2025 una domanda di riammissione, possono ripagare da luglio 2025 in poi. E di nuovo, presentando la domanda tornano ad avere DURC regolare immediatamente. Questo meccanismo mostra come le definizioni agevolate siano strumenti paralleli alla rateizzazione ordinaria, con vantaggi (no interessi, no sanzioni) ma anche rischi se non si rispetta il piano di legge (non modificabile). La rateizzazione ordinaria, invece, comporta interessi ma può essere più flessibile (si può scegliere il numero di rate, ed eventualmente rimodulare piani futuri, compatibilmente con la normativa).
In conclusione, per un’azienda o professionista con debiti contributivi già in cartella, la rateizzazione con Agenzia Riscossione è spesso la soluzione più immediata per regolarizzare il DURC: la procedura è veloce, l’effetto è pressoché immediato, e i vincoli (soglie, rate minime) sono ragionevoli. Bisogna tuttavia essere consapevoli dell’impegno a medio-lungo termine che si assume e rispettarlo per non vanificare il beneficio ottenuto.
Altre forme di regolarizzazione dei debiti contributivi
Oltre alle rateizzazioni classiche, vale la pena menzionare brevemente altre forme e strumenti che possono aiutare a regolarizzare la posizione contributiva di un’azienda, perché talvolta possono presentarsi come alternative o complementari alle rateazioni, con effetti sul DURC.
1. Definizioni agevolate (Rottamazioni e Saldo e Stralcio) – Ne abbiamo già parlato diffusamente: queste consistono in interventi legislativi straordinari con cui lo Stato consente di pagare i debiti iscritti a ruolo in modo agevolato (ad esempio senza sanzioni e interessi di mora, o con abbattimenti maggiori nel caso di “saldo e stralcio” per persone in difficoltà). Dal 2016 ad oggi ci sono state quattro “rottamazioni” delle cartelle (2016, 2017, 2018, 2023) e un saldo e stralcio (2019) per persone fisiche con ISEE basso. L’effetto sul DURC di un’adesione a definizione agevolata è positivo: la legge prevede espressamente che la presentazione della domanda di adesione rende regolare l’azienda, e il DURC viene rilasciato subito, a condizione che vengano poi rispettati i pagamenti dovuti nei termini. Ad esempio, la L. 197/2022 (Bilancio 2023) all’art. 1 comma 240 ha richiamato l’art. 54 DL 50/2017 proprio per sancire che chi ha presentato istanza di rottamazione-quater ottiene DURC regolare. Dunque, se è attiva una rottamazione, di fatto equivale a una rateizzazione ai fini DURC, con la differenza che le scadenze sono fissate dalla legge (non mensili ma semestrali, ad esempio) e non c’è flessibilità: basta saltare una scadenza per perdere tutto il beneficio. Se il beneficio si perde, l’azienda viene considerata subito irregolare e deve correre ai ripari (pagando tutto o chiedendo una rateazione ordinaria sul residuo).
2. Ravvedimento operoso e pagamenti spontanei tardivi – Il ravvedimento operoso è uno strumento che consente di regolarizzare versamenti omessi o ritardati prima che l’ente li contesti formalmente, pagando l’importo dovuto più una sanzione ridotta e interessi legali. Vale anche per i contributi e premi: ad esempio, se un datore di lavoro si accorge di non aver versato €1.000 di contributi entro la scadenza, può, prima che l’INPS glieli notifichi, effettuare il pagamento con una sanzione ridotta (per i contributi si chiama sanzione civile da omesso versamento) che decresce quanto prima si ravvede. Non è una dilazione – poiché va pagato tutto subito – ma è menzionata qui perché spesso piccole irregolarità possono essere sanate con ravvedimento evitando proprio di arrivare allo stato di inadempienza conclamata. Ad esempio, un artigiano che salta una rata dei propri contributi trimestrali può, entro 15 giorni, pagarla con mini sanzione (ravvedimento sprint) ed essere considerato regolare. Il ravvedimento non produce immediatamente un DURC regolare (perché finché non paghi tutto, resti irregolare), ma se usato tempestivamente evita che il DURC diventi negativo (poiché quando andranno a controllare, il pagamento risulterà effettuato). In sintesi: pagare spontaneamente quanto prima possibile è sempre preferibile, e il ravvedimento è l’alleato normativo per farlo con penali ridotte. Oltre un certo termine, però, il ravvedimento non è più possibile (ad esempio dopo notifiche formali) e bisogna ricorrere alle rateazioni.
3. Compensazione con crediti verso la PA – Abbiamo citato la lettera c) dell’art.3 DM 2015: se un’azienda vanta crediti commerciali verso pubbliche amministrazioni (es. un appaltatore che deve ancora incassare fatture da un Comune) e allo stesso tempo ha debiti contributivi, può utilizzare lo strumento della compensazione. Grazie a normative degli ultimi anni (DL 145/2013, DL 78/2015 ecc.), vi è una piattaforma di certificazione crediti dove l’impresa fa certificare il suo credito e dichiara di volerlo compensare con debiti iscritti a ruolo. Se il credito viene certificato e accettato in compensazione dall’ente creditore, l’Agenzia Riscossione lo usa per estinguere in tutto o in parte i debiti (anche contributivi). In tal caso, per il DURC quell’importo viene considerato come pagato (è in compensazione accettata, quindi ricade nella regolarità). Questa non è una rateazione, ma è un modo per “spegnere” debiti contributivi senza esborso monetario diretto, utilizzando crediti certi. È uno strumento utile per imprese con forti crediti verso la PA in tensione di liquidità, e consente di sbloccare il DURC se fatto correttamente. Occorre però tempo (la certificazione non è immediata) e una perfetta corrispondenza di tempi: l’ente deve accettare la compensazione e comunicare all’INPS/INAIL che è in atto.
4. Transazione fiscale/contributiva nelle procedure concorsuali – Questo è un ambito molto specialistico: se un’azienda è in crisi profonda e ricorre a una procedura di concordato preventivo o ristrutturazione del debito omologata dal tribunale, può proporre una transazione contributiva ai sensi dell’art. 88 del Codice della Crisi d’Impresa (D.lgs.14/2019). In pratica, all’interno del piano concordatario l’azienda può proporre di pagare i debiti contributivi in misura parziale e/o dilazionata (es: pagare il 50% dilazionato in 5 anni). Se il concordato viene omologato dal tribunale con il voto favorevole (o anche senza voto, ma con cram-down) degli enti previdenziali, quei debiti vengono “cristallizzati” secondo le nuove condizioni. Durante la procedura, come visto, l’azienda è in regola per sospensione legale (art.3 comma 2 lett. b DM 2015), e dopo, se il concordato è omologato, i nuovi termini di pagamento sostituiscono i vecchi. Finché l’azienda rispetta il piano omologato, il DURC sarà regolare. Va segnalato però che il Codice della Crisi ha regole stringenti: nel concordato liquidatorio serve l’assenso degli enti previdenziali per approvare il piano; nel concordato in continuità si può forzare (cram-down) solo se si garantisce almeno il 30-40% del dovuto e il tribunale ritiene la proposta conveniente. In sintesi, la transazione contributiva è una forma di “stralcio” e dilazione giudiziaria, applicabile solo in scenario di crisi conclamata e procedure concorsuali. Fuori da queste, resta la strada amministrativa ordinaria (rateazioni, rottamazioni).
Come si vede, esistono diversi strumenti, ma per la maggior parte delle imprese non in procedura concorsuale la soluzione passa dalle rateizzazioni ordinarie o, quando disponibili, dalle definizioni agevolate di legge. Nelle prossime sezioni risponderemo ad alcune domande frequenti e illustreremo casi concreti, per chiarire gli ultimi dubbi operativi.
Domande Frequenti (FAQ) – Rateizzazione e DURC
Di seguito presentiamo una serie di domande comuni che professionisti e imprenditori si pongono riguardo alla rateizzazione dei debiti contributivi e al mantenimento/ottenimento del DURC. Le risposte sono fornite in modo chiaro, richiamando i concetti esposti nella guida e la normativa vigente.
1. Ho debiti contributivi verso INPS e INAIL: posso ottenere il DURC se li sto rateizzando?
Sì. Se hai dei debiti verso INPS e INAIL ma hai ottenuto per entrambi un piano di rateizzazione formalmente concesso e in corso di validità, il DURC risulterà regolare. È fondamentale però che le rate siano in regola con i pagamenti. In altre parole, devi:
- Presentare domanda di dilazione sia all’INPS che all’INAIL per i rispettivi importi dovuti.
- Ottenere l’accoglimento di entrambe le richieste (ciascun ente ti darà un provvedimento di concessione).
- Versare le rate mano a mano alle loro scadenze senza ritardi.
Se queste condizioni sono soddisfatte, al momento della verifica DURC, l’INPS e l’INAIL comunicheranno esito positivo (regolarità contributiva raggiunta per effetto delle rateazioni in corso). Ricorda che nel settore edile dovrai essere a posto anche con la Cassa Edile. Inoltre, se hai altri debiti non ancora rateizzati (es. nuovi contributi omessi successivi all’istanza), potrebbero creare problemi: è importante includere tutti i periodi scoperti nelle richieste di dilazione o pagarli a parte. In sintesi, rateizzare equivale a regolarizzare, purché ogni ente coinvolto abbia approvato il piano.
2. Per partecipare a una gara d’appalto pubblica, entro quando devo presentare la domanda di rateizzazione per evitare l’esclusione per DURC irregolare?
Devi fare in modo che la rateizzazione sia già concessa prima che la stazione appaltante verifichi il DURC. Nelle gare pubbliche, l’ente appaltante di solito, dopo la presentazione delle offerte, chiede il DURC per il vincitore (o per tutti in alcuni casi). È a quel momento che la tua posizione dev’essere regolare. Idealmente, dovresti presentare la domanda di rateazione appena ti accorgi dei debiti e comunque prima di presentare l’offerta o almeno prima della verifica. La legge (art. 31, DL 69/2013) prevedeva un “soccorso istruttorio” contributivo: l’ente previdenziale deve invitarti a regolarizzare entro 15 giorni se risulti irregolare. In pratica, se la gara lo consente, potresti ottenere quei 15 giorni per correre ai ripari. Ma il Consiglio di Stato ha chiarito che questo soccorso si applica solo se tu non sapevi del debito; se invece eri consapevole e non avevi formalizzato alcuna richiesta di regolarizzazione, l’esclusione è legittima. Quindi, la cosa migliore è: appena sai di avere un debito contributivo, presenta istanza di dilazione. Se poi la verifica DURC avviene quando l’istanza è già accolta (o quantomeno presentata), hai buone chance che non risulti irregolare. Formalmente però la norma dice “rateizzazioni concesse”: quindi per essere al sicuro dovresti avere già l’accoglimento. Considerando che sotto 120k la concessione delle rate è automatica e veloce, non aspettare l’ultimo momento.
3. Cosa succede se salto una rata della mia rateizzazione?
Il mancato pagamento di una rata può compromettere la tua regolarità:
- Con INPS/INAIL (fase amministrativa): se non paghi una rata entro la scadenza, l’ente di solito ti invia un sollecito/diffida. Se paghi entro il termine di tolleranza (tipicamente entro 30 giorni dal sollecito), il piano prosegue. Se non paghi, la rateizzazione viene revocata (decade) e il debito residuo diventa immediatamente esigibile in un’unica soluzione. A quel punto torni ad essere irregolare e, salvo tu corra a saldare subito, l’INPS/INAIL affideranno il recupero all’Agente della Riscossione (cartella). Inoltre, se la rateazione decade, in genere non te ne concederanno un’altra per lo stesso debito.
- Con Agenzia Entrate-Riscossione (cartelle): la decadenza scatta quando accumuli otto rate non pagate (anche non consecutive). Quindi, saltare una rata non causa decadenza immediata, ma resti tecnicamente in arretrato. Se entro la successiva scadenza non regolarizzi, avrai 2 rate scadute, e così via. Con l’ottava rata non pagata, automaticamente perdi il beneficio. Durante il periodo in cui hai ritardi ma non sei decaduto (es. 5 rate scadute), il DURC rimane regolare perché la dilazione è ancora valida; tuttavia, l’Agente può emettere solleciti e applicare interessi di mora sulle rate scadute. Una volta decaduto, invece, l’AdER comunicherà agli enti che la rateazione non c’è più, quindi il DURC torna negativo finché non risolvi.
In entrambi i casi, il consiglio è di non arrivare mai alla decadenza. Se hai difficoltà temporanea a pagare una rata, cerca di trovare le risorse entro i termini di grazia (prima possibile). In caso di problemi più seri (es. un calo di liquidità duraturo), puoi valutare di rivolgerti all’ente PRIMA di decadere: talvolta, se il quadro normativo lo consente, potrebbero rinegoziare il piano (ad esempio nel 2023 è stato permesso di chiedere il differimento di 1-2 rate rottamazione). Ma formalmente, saltare le rate è pericoloso. Per la riscossione ordinaria, ricorda: otto rate è il limite; per i piani concessi prima del 2022 il limite era 5 (ma è stato esteso a 8 retroattivamente per i piani in essere dal DL Aiuti). Dunque verifica sempre il tuo provvedimento di rateazione dove è indicato il numero di rate il cui mancato pagamento causa decadenza.
4. Se decado da una rateizzazione, posso chiedere un nuovo piano?
Dipende e bisogna distinguere:
- Stesso debito presso Agenzia Riscossione: la regola generale (art. 19 DPR 602/73) è che una volta decaduto, il debitore non può ottenere una nuova dilazione per quei carichi salvo che paghi prima tutte le rate scadute (ma se le avesse pagate non sarebbe decaduto). Nel 2023 non c’erano aperture in tal senso. Con la riforma, però, è stato introdotto che la preclusione riguarda solo gli stessi ruoli già decaduti, mentre rimane possibile rateizzare altri ruoli diversi. In pratica: se avevi un piano sulla Cartella X, sei decaduto, non puoi fare un altro piano sulla Cartella X; ma se hai la Cartella Y mai rateizzata, puoi farla. Ci sono state in passato norme temporanee di “riammissione” (es. nel 2015 e 2016, che consentivano di riprendere un piano decaduto pagando tot subito). Attualmente, nel 2025, per i piani ordinari non è prevista riammissione automatica. Però, attenzione: se il tuo debito rientrava in una rottamazione-quater decaduta, la legge di riapertura 2025 ti consente di fare domanda e “riaprire” il piano (non è esattamente una nuova rateazione, ma di fatto lo è). Inoltre, se dopo decadenza fai un concordato preventivo o altra procedura, potresti inserire quel debito e di fatto ristrutturarlo.
- Stesso debito presso INPS/INAIL: qui la prassi è severa. L’INPS tipicamente non concede una seconda rateazione per lo stesso periodo contributivo se la prima è decaduta, a meno che intervengano normative eccezionali o tu paghi un bel po’ e chiedi dilazione sul residuo. Ad esempio, se avevi rateizzato €100.000 in 20 rate e sei decaduto dopo averne pagate 5 (residuo 15 rate = €75.000), l’INPS di regola pretende il pagamento integrale dei 75k o li mette a ruolo. Non c’è una norma scritta che vieti espressamente una nuova dilazione, ma l’INPS tutela la sua credibilità: un soggetto decaduto è considerato inaffidabile. Solo in casi eccezionali (e con autorizzazione ministeriale) può concedere una nuova chance, magari con piani più brevi o richiedendo fideiussioni. Lo stesso vale per INAIL. Quindi è altamente sconsigliabile far decadere un piano, perché il “secondo treno” forse non passerà.
In sintesi: No, non contare di rifare subito il piano sullo stesso debito. Meglio prevenire la decadenza. Se sei decaduto, valuta soluzioni straordinarie (rottamazioni, concordati, ecc.) perché gli strumenti ordinari sono preclusi.
5. Posso cumulare la rottamazione (definizione agevolata) e la rateizzazione?
Puoi usarle su debiti diversi, ma non contemporaneamente sullo stesso debito. Mi spiego:
- Se hai aderito a una definizione agevolata per alcune cartelle (es. rottamazione-quater) e sei in regola col pagamento delle rate della rottamazione, non hai bisogno di rateazione ordinaria su quelle (anzi non sarebbe ammessa). La rottamazione ha il suo calendario fisso di pagamenti. Finché lo rispetti, sei a posto e il DURC è regolare.
- Se decadi dalla rottamazione, il debito residuo “rianima” sanzioni e interessi. A quel punto quell’importo può essere rateizzato col metodo ordinario (salvo che il legislatore riapra la rottamazione come ha fatto con DL 202/2024 per far rientrare i decaduti). Ad esempio, chi è decaduto a fine 2024 dalla rottamazione-quater ha due opzioni nel 2025: o approfittare della riapertura e riprenderla (presentando domanda entro 30/4/2025 e ripagando da luglio 2025), oppure – se non vuole/può aderire – chiedere all’Agenzia una rateizzazione ordinaria su tutto il dovuto redivivo. In quest’ultimo caso pagherà di nuovo sanzioni e interessi di mora, ma potrà spalmare in più anni (fino a 84 o 120 rate come visto, se importo alto).
- Non esiste la possibilità di “rateizzare la rottamazione”: le rate di rottamazione sono quelle fissate per legge (massimo 18 rate in 5 anni per la quater). Non puoi chiedere di farle diventare 30 o di posticiparle, a meno che una legge successiva lo consenta. Ad esempio, nel 2023 hanno posticipato la prima rata di rottamazione-quater da luglio a ottobre, ma è stato un intervento normativo.
Quindi, usa la definizione agevolata se ti conviene economicamente (perché taglia sanzioni/interessi) e se riesci a sostenere le sue rate. Altrimenti, opta per la rateazione classica che è più lunga e flessibile ma paghi tutto il dovuto con interessi.
6. Un’impresa in concordato preventivo può ottenere il DURC senza pagare subito i contributi pregressi?
Sì, un’impresa ammessa al concordato preventivo (o altra procedura concorsuale di regolazione della crisi) ha diritto al DURC per due motivi complementari:
- Durante la procedura vige il divieto di pagare i debiti anteriori (art. 100 Codice Crisi), il che costituisce una sospensione legale dei pagamenti ex art. 3 comma 2 lett. b) DM 2015. Ciò significa che i debiti contributivi pre-concordato sono temporaneamente “congelati” e non impediscono la regolarità contributiva. L’INPS/INAIL dovrebbero rilasciare il DURC regolare.
- Inoltre, l’art. 88 del Codice della Crisi consente la transazione contributiva, quindi il piano concordatario potrebbe prevedere il pagamento parziale/dilazionato dei contributi. Le circolari interne dell’INPS in passato dicevano “niente DURC finché non paghi tutto”, ma tali istruzioni non possono prevalere sulla legge che invece ammette pagamenti parziali. La giurisprudenza (es. Tribunale di Taranto 2025 in sede cautelare) ha confermato che l’INPS non può negare il DURC ad un’azienda in concordato preventivo motivando che non ha pagato integralmente i debiti, perché deve applicare la norma di legge superiore.
In pratica, un’azienda in concordato preventivo in continuità può ottenere DURC e continuare l’attività. Ovviamente deve fare le cose per bene: comunicare all’INPS/INAIL la situazione, magari richiedere formalmente il DURC invocando la sospensione ex DM 2015 lett. b, e una volta omologato il concordato deve rispettare il piano di pagamento dei contributi così come approvato. Se non lo fa, allora tornerà irregolare (oltre a rischiare la risoluzione del concordato). Nota: discorso simile vale per aziende in amministrazione straordinaria o in accordo di ristrutturazione con omologazione: anche lì c’è una norma che blocca i pagamenti durante la procedura, quindi i debiti sono sospesi e rientrano nella lettera b) DM 2015.
7. I debiti previdenziali verso le Casse Edili possono essere rateizzati?
Sì, le Casse Edili (che sono enti privati di mutualità del settore costruzioni) prevedono meccanismi di rateizzazione per i contributi differiti. Ogni Cassa Edile territoriale adotta un proprio regolamento, ma in generale seguono criteri simili a INPS/INAIL. Spesso concedono dilazioni a breve termine (ad esempio fino a 12 mesi), in casi eccezionali estendibili a 24 mesi. È necessario negoziare con la singola Cassa: l’impresa edile deve presentare richiesta motivata al Comitato di gestione della Cassa, allegando magari un piano di rientro e spesso una fideiussione a garanzia (alcune Casse la chiedono per importi elevati). Se la Cassa Edile approva la rateizzazione e l’impresa paga le rate, agli effetti del DURC l’impresa risulterà regolare anche verso la Cassa (che è il terzo ente interrogato per il DURC in edilizia). Dato che il DM 2015 include “Casse Edili” fra i soggetti che possono concedere rateazioni utili alla regolarità, il DURC online considererà la dilazione attiva come regolarità. Quindi, in sintesi: sì, puoi rateizzare anche i contributi dovuti alla Cassa Edile, ma devi rivolgerti a quella di competenza (provinciale o regionale) e seguire le sue procedure. Questo punto è cruciale, ad esempio, per imprese edili che si trovano in difficoltà con versamenti per ferie, anzianità professionale edile, ecc.: spesso per non perdere l’abilitazione negli appalti concordano un piano di rientro con la Cassa stessa.
8. Differenza tra dilazione “volontaria” e “coattiva”: cosa significano?
Questi termini a volte vengono usati per distinguere:
- Dilazione volontaria: è quella concessa prima che intervenga la riscossione coattiva. Ad esempio, rateizzare un avviso bonario dell’INPS, oppure un debito fiscale direttamente con l’Agenzia delle Entrate (come i piani in 8 rate per le comunicazioni d’irregolarità). È “volontaria” perché scaturisce da una tua richiesta spontanea all’ente creditore prima che partano ingiunzioni. Vantaggi: di solito comporta sanzioni ridotte e niente misure cautelari; l’accordo è tra te e l’ente e spesso l’ente non ti considera formalmente inadempiente se segui il piano.
- Dilazione coattiva: è la classica rateazione delle cartelle esattoriali, quindi dopo che il debito è passato all’agente della riscossione. Si chiama coattiva perché ormai sei nella fase esecutiva (anche se rateizzando eviti l’esecuzione). Dal punto di vista pratico, entrambe portano a poter avere fino a 72/84/120 rate. La differenza è procedurale: la volontaria la gestisci col creditore originario (o con l’Agenzia Entrate nel caso di avvisi bonari); la coattiva la gestisci con Agenzia Entrate-Riscossione su cartelle. Ai fini del DURC, entrambe vanno bene (rateizzare col fisco un avviso bonario INPS o con l’INPS direttamente ha lo stesso effetto: debito sistemato). Nella dilazione volontaria di solito non ti richiedono alcuna garanzia o prova particolare (salvo forse i 36-60 mesi INPS), anche in quella coattiva sotto soglia no. Una cosa: con dilazione volontaria a volte puoi evitare proprio l’iscrizione a ruolo, quindi quell’inadempienza potrebbe non comparire mai nel DURC perché sanata prima. Esempio: ricevi un avviso bonario INPS per omissioni contributive, lo rateizzi subito in 12 rate; l’INPS non ti segnalerà mai come irregolare perché stai sistemando prima dell’emissione di un Durc negativo (in Durc online, se la regolarizzazione avviene entro i 15 giorni dall’avviso bonario, l’irregolarità non viene certificata). Invece con dilazione coattiva sei già risultato inadempiente almeno fino alla data della cartella. In ogni caso, dal momento in cui sei in piano, sei a posto.
9. Ho un credito verso un Comune e debiti INPS: posso compensare e risultare regolare senza pagare?
Sì, ma devi seguire la procedura di legge:
- Iscrivi il tuo credito (ad es. €50.000 per lavori pubblici svolti) sulla Piattaforma elettronica di certificazione crediti chiedendo che il Comune lo certifichi come liquido ed esigibile.
- Una volta certificato, fai richiesta di compensazione di quel credito con i debiti che hai (in questo caso debiti contributivi).
- Se tutto è in ordine, il MEF emette un decreto di accettazione della compensazione. A quel punto l’importo compensato viene comunicato all’Agente Riscossione e agli enti.
- Per il DURC, nel frattempo, grazie al DM 2015 lettera c), sei considerato regolare perché c’è un credito in fase di compensazione verificato e accettato.
- Attenzione: la compensazione deve essere completata con l’accettazione dell’ente. Non basta dire “ho un credito, quindi non pago”, devi passare tramite la piattaforma. Se il DURC viene verificato mentre hai solo avviato la pratica e non è ancora accettata, potrebbe risultare negativo (perché formalmente il debito è ancora lì e non c’è rateo né sospensione legale). Quindi sincronizza bene i tempi o chiedi contestualmente una sospensione.
In breve, sì, è possibile, ed è uno strumento prezioso soprattutto per aziende edili o fornitori della PA che spesso accumulano crediti pubblici e debiti previdenziali. Nel tuo caso, se riesci a compensare tutto il debito INPS col credito, il DURC tornerà regolare senza esborso di cassa.
10. Quanto tempo ci vuole per ottenere il DURC regolare dopo aver sistemato la mia posizione?
Con il sistema DURC online (in vigore dal 2015), i tempi sono molto rapidi. La verifica DURC avviene in tempo reale: quando un utente abilitato (anche tu stesso tramite sito INPS, o una PA, o un professionista delegato) inserisce il codice fiscale, il sistema interroga le banche dati INPS, INAIL e Casse Edili simultaneamente. Se tutti danno ok, genera il DURC in formato PDF (che vale 120 giorni) immediatamente. Se uno degli enti trova un’irregolarità, il sistema segnala “in verifica”. A quel punto:
- Se esiste la possibilità del preavviso di regolarizzazione (15 giorni), l’ente ti invia PEC con l’invito a sistemare.
- Se tu hai già sistemato (ad es. avevi appena pagato o avuto rateazione), spesso il sistema lo riconosce subito e non ti manda nulla: semplicemente produce DURC regolare.
In pratica, non c’è un tempo fisso: può essere questione di minuti. Ad esempio, se ottieni oggi la rateizzazione di un debito, probabilmente entro 24-48 ore i sistemi INPS si aggiornano e segnalano la tua posizione come regolare. Talvolta è quasi immediato: ci sono casi di contribuenti che, ottenuta la dilazione sul sito AdER, hanno rifatto la verifica DURC pochi minuti dopo e risultavano regolari. Se invece hai effettuato un pagamento integrale di un debito, i sistemi potrebbero aggiornarsi in qualche giorno, specie se il pagamento è avvenuto con F24 che deve essere acquisito. In quei casi, se hai urgenza di DURC, puoi fornire la ricevuta di versamento agli sportelli INPS chiedendo un sollecito di aggiornamento.
Diciamo che mediamente, una volta regolarizzata la posizione, il DURC dovrebbe essere disponibile entro 1-3 giorni lavorativi. Con DURC online non devi più attendere che ti arrivi per posta: lo scarichi dal portale INPS o INAIL. Se invece parliamo della ricezione formale del PDF DURC, subito dopo la verifica regolare puoi scaricarlo e stampare. Quindi è questione di ore in molti casi.
Abbiamo coperto molte domande cruciali. Nel caso in cui il tuo dubbio specifico non fosse tra questi, ti consigliamo di fare riferimento ai principi generali esposti nella guida: la chiave per ogni scenario è capire se esiste uno strumento normativo (rateazione, sospensione, ecc.) che ti consente di risultare “regolare” e come attivarlo correttamente. Nei casi più complessi, può essere opportuno farsi assistere da un consulente del lavoro o legale, specialmente quando sono coinvolti grandi importi o procedure concorsuali.
Fonti normative e giurisprudenziali citate
- D.M. 30 gennaio 2015 – Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) recante “Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”. In particolare, l’art. 3 definisce i requisiti di regolarità (comma 1), le ipotesi di regolarità in presenza di debiti (comma 2 lett. a-f) e la tolleranza per scostamenti non gravi (comma 3).
- Decreto del Ministro del Lavoro 30/01/2015 – DURC online: atto attuativo che ha introdotto il DURC online dal 1º luglio 2015 e il sistema di verifica in tempo reale.
- Art. 2, comma 11, D.L. 338/1989 (conv. L. 389/1989) – Base legale per la dilazione e il differimento dei pagamenti dei contributi previdenziali. Stabilisce l’applicazione di interessi di dilazione (determinati secondo tassi annuali, es. 8,65% nel 2025) e sanzioni civili ridotte in caso di autorizzazione alla dilazione.
- Art. 19 D.P.R. 602/1973 – Disciplina generale della dilazione delle somme iscritte a ruolo (cartelle esattoriali). Modificato da vari interventi: da ultimo D.Lgs. 110/2024 (riforma riscossione). Prevede piani ordinari fino a 72 (ora 84/96/108) rate e straordinari fino a 120 rate, soglie di importo per l’istruttoria, decadenza in caso di 8 rate non pagate.
- D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti) art.15-bis – Ha introdotto importanti novità sulla rateizzazione ruoli: innalzamento soglia senza prova a 120.000 €, aumento rate mancanti per decadenza a 8, possibilità di rateizzare solo parte dei carichi e di ottenere più piani (uno per ogni istanza).
- Decreto MEF 27 dicembre 2024 – Decreto attuativo (pubblicato in GU n.305/2024) che definisce i parametri oggettivi per valutare la temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria ai sensi del rinnovato art.19 DPR 602/73. Introduce indici come ISEE, indice “Alfa” e “Beta” per graduare le concessioni di piani estesi.
- Legge 203/2024 – Collegato alla Legge di Bilancio 2025 in materia di lavoro. L’art. 23 (c.d. “Collegato Lavoro 2024”) prevede l’estensione a 60 rate delle dilazioni INPS/INAIL in fase amministrativa a decorrere dal 1/1/2025, demandando a un decreto interministeriale (Lavoro-MEF) entro 90 giorni le modalità attuative. (N.B.: all’atto di maggio 2025, il decreto attuativo è in attesa di emanazione, pertanto la norma non è ancora operativa).
- Legge 197/2022, art. 1 commi 231-252 – Legge di Bilancio 2023, ha introdotto la Definizione Agevolata 2023 (rottamazione-quater). In particolare il comma 240 richiama l’art. 54, co. 5, DL 50/2017 stabilendo che la presentazione dell’istanza di rottamazione rende regolare il DURC. I commi seguenti disciplinano rate (fino a 18 rate in 5 anni) e decadenza (una rata non pagata o tardiva >5 gg causa decadenza).
- D.L. 27/12/2024 n. 202 (Milleproroghe 2024) convertito L. 14/2025 – Art. 3-bis ha riaperto i termini della rottamazione-quater per i decaduti 2023, consentendo domanda entro 30/4/2025 e prima rata entro 31/7/2025. Prevede espressamente che tale nuova adesione ripristina la regolarità DURC (richiamando la disciplina esistente).
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019):
- Art. 88 – Disciplina la transazione fiscale e contributiva nelle procedure concorsuali, consentendo pagamento parziale/dilazionato di tributi e contributi con determinate percentuali minime (30-40%) e condizioni.
- Art. 100 – Nel concordato preventivo vieta il pagamento dei debiti anteriori all’ammissione (salvo autorizzazioni), configurando una sospensione legale ex lege dei pagamenti.
- Art. 54 – (ripreso dal previgente art. 182-bis L.Fall.) Norme sul trattamento di crediti pubblici nelle ristrutturazioni e concordati.
- (In ambito DURC, si evidenzia anche l’art. 363 co. 2 D.Lgs.14/2019: finché dura una procedura di concordato preven. con riserva o accordo ristrutt., l’impresa è considerata regolare ex lege).
- D.L. 69/2013 (Decreto del Fare) art. 31 – Ha introdotto il cosiddetto “preavviso di DURC negativo”: obbligo per INPS/INAIL/Casse di comunicare all’azienda irregolare di regolarizzare entro 15 giorni prima di emettere il DURC negativo. Questo principio è ripreso dal DM 2015 e viene applicato nelle verifiche DURC online per appalti (quando l’interrogazione proviene da stazione appaltante).
- Circolare INPS n. 126/2015 – Istruzioni operative sul DURC online. Viene citata nella giurisprudenza (Trib. Taranto 2025) per aver previsto in passato il diniego DURC in concordato se non pagato integrale, disposizione ritenuta non più conforme alla legge.
- Circolare INAIL n. 22/2019 – Indicazioni su regolarità contributiva e rateazioni INAIL. Stabilisce criteri interni per concedere fino a 24 mesi localmente, e procedure per 36-60 mesi con parere ministeriale.
- Provvedimento Agenzia Entrate n. 21447/2024 – (Citato a margine) ha individuato le strutture competenti per valutare proposte di transazione fiscale nelle ristrutturazioni, tema inerente ai debiti contributivi in crisi d’impresa.
- Giurisprudenza:
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 febbraio 2016, nn. 5 e 6: principi di diritto in materia di DURC negli appalti pubblici. Hanno stabilito l’inammissibilità della regolarizzazione postuma dell’omesso pagamento contributivo oltre i termini di gara. In sostanza, l’impresa deve essere regolare sin dall’offerta e non può sanare oltre il termine di 15 giorni previsto, pena l’esclusione.
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 4976/2015: ha confermato l’esclusione di un’impresa che aveva chiesto rateazione dopo il rilascio di DURC negativo, senza prova di istanza formale preventiva. Sottolinea la necessità di presentare istanza di regolarizzazione (es. rateazione) tempestivamente per evitare DURC negativi.
- Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentt. n. 27107, 27108, 27109 del 2018: riguardano il DURC interno e gli sgravi contributivi; hanno affermato che non è ammessa una regolarizzazione ex post “in qualsiasi tempo” ai fini del mantenimento di benefici contributivi, ribadendo l’importanza della costante regolarità come presupposto per gli sgravi. Pur non riferendosi al DURC documentale, confermano il principio che la regolarità va valutata al momento dovuto e non si sana a piacimento dopo.
- Tribunale di Taranto, ordinanza 7 febbraio 2025: in materia di concordato preventivo, ha disposto in via cautelare il rilascio del DURC ad un’azienda in procedura, riconoscendo che l’art. 100 CCII sospende per legge i pagamenti (quindi caso rientrante in art.3 co.2 lett. b DM 2015) e che l’INPS non può subordinare il DURC al pagamento integrale in contrasto con art.88 CCII. Decisione rilevante perché adegua la prassi DURC alle nuove norme sulle crisi d’impresa.
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 maggio 2016, n. 10: (richiamata da dottrina) ha affrontato il tema del risarcimento del danno da mancata aggiudicazione per DURC irregolare; conferma la linea della Plenaria n.5/2016 sul fatto che la stazione appaltante deve escludere l’impresa col DURC irregolare definitivamente accertato (no sanatoria postuma). Inoltre, esclude responsabilità della PA se l’irregolarità è colpa dell’impresa, salvo il caso di mancato invito a regolarizzare quando dovuto.
- TAR vari (non specificati qui per brevità) hanno in più occasioni ribadito che l’ammissione a dilazione o a rottamazione fa venir meno la causa ostativa di irregolarità e che gli enti devono attenersi a DM 2015 nell’emissione del DURC. In particolare TAR Lazio e TAR Veneto hanno emesso sentenze a favore di imprese a cui il DURC era stato negato malgrado istanze di rateazione pendenti o accolte (censurando l’operato rigido degli enti).
- Portale DURC online (INPS/INAIL) – documentazione tecnica e circolari collegate: es. Circolare INPS n. 19/2015, Circolare INAIL n. 61/2015, che spiegano il funzionamento del nuovo servizio e la validità 120 giorni del DURC.
- Note interne e prassi amministrative: come la nota INAIL 2025 su riapertura rottamazione citata in FiscoeTasse e le istruzioni congiunte INPS/INAIL del 2018 sulla compensazione crediti PA (circ. INPS 126/2018, circ. INAIL n.xx/2018), utili per comprendere l’operatività delle norme.
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Ma serve fare tutto secondo le regole, e soprattutto nei tempi giusti.
Cos’è il DURC e perché è così importante
📄 Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è obbligatorio per:
- Partecipare a gare pubbliche
- Ricevere pagamenti da enti pubblici
- Accedere a bonus fiscali, edilizi e previdenziali
- Lavorare in molti settori, come edilizia, servizi, forniture
🔒 Senza DURC regolare, l’attività si blocca. Ma basta anche un debito INPS non gestito per farlo risultare “negativo”.
Quando si può chiedere la rateizzazione
✅ Se hai debiti accertati con INPS (contributi non versati, avvisi bonari, cartelle)
✅ Se non sei in una procedura concorsuale
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📌 Presentando una domanda di dilazione (rateazione), il DURC può tornare regolare anche se il debito non è stato ancora interamente pagato.
Come si ottiene la regolarità DURC con la rateizzazione
- 📄 Prepara la domanda in base alla tua posizione (importo, situazione aziendale, regolarità fiscale)
- 📬 Invia la richiesta all’INPS o tramite il portale ufficiale
- 💳 Una volta accettato il piano rateale, il DURC può risultare regolare fin dalla prima rata versata
- 🧾 Resta in regola con le rate: basta un salto per far tornare negativo il DURC
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Verifica il motivo della tua irregolarità contributiva
📑 Predispone e presenta la domanda di rateizzazione INPS
🛠️ Risolve eventuali criticità legate a cartelle, avvisi o atti esecutivi
📞 Dialoga con gli enti per velocizzare il rilascio del DURC
🔁 Ti assiste anche in caso di altri debiti (con Agenzia Entrate o INAIL)
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Specializzato in rateizzazioni contributive e ricorsi contro INPS
✔️ Gestore della Crisi – Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per imprese, professionisti e artigiani in difficoltà
✔️ Esperto in contenzioso e soluzioni stragiudiziali
Conclusione
Un DURC negativo può fermare tutto. Ma puoi rimettere in moto l’attività anche senza pagare tutto subito.
Con la rateizzazione INPS e il giusto supporto legale, puoi recuperare la regolarità e continuare a lavorare.
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