Hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi bonari o solleciti da parte dell’Agenzia delle Entrate?
Non riesci a saldare tutto subito e vuoi sapere come rateizzare legalmente i debiti fiscali nel 2025?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e tutela del contribuente – ti spiega in modo semplice e pratico come funziona la rateizzazione dei debiti con il Fisco, chi può richiederla e quali vantaggi offre a imprese, professionisti e privati in difficoltà.
Scoprirai:
- Quali tipi di debiti si possono rateizzare (IVA, IRPEF, contributi INPS, multe, cartelle, accertamenti con adesione);
- Le modalità di accesso alla rateizzazione ordinaria e straordinaria nel 2025;
- Quando puoi ottenere fino a 72 rate (6 anni) senza dover presentare documentazione e quando puoi arrivare fino a 120 rate mensili (10 anni) con un piano sostenibile;
- Come funziona la nuova gestione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e quali sono i tempi, i costi e i documenti da presentare;
- Cosa fare se hai già una rateizzazione decaduta o hai ricevuto un preavviso di fermo/pignoramento;
- Come bloccare azioni esecutive e riattivare una nuova dilazione anche in caso di difficoltà temporanea.
Ti mostreremo passo passo come presentare la domanda, come ottenere risposta e come gestire il piano di pagamento senza commettere errori che possano farlo decadere.
Alla fine della guida potrai richiedere una consulenza personalizzata con l’Avvocato Monardo, per valutare la tua situazione fiscale e capire subito qual è il piano di rateizzazione più adatto a te per tornare in regola con il Fisco senza rischi e senza ansia.
Introduzione
La rateizzazione dei debiti tributari è uno strumento fondamentale messo a disposizione dal sistema fiscale italiano per consentire a contribuenti in difficoltà di pagare gradualmente le somme dovute al Fisco. Invece di dover versare l’intero importo in un’unica soluzione – magari ingente e insostenibile – il debitore può chiedere di suddividere il debito in più rate mensili, ottenendo così tempo e respiro finanziario per regolarizzare la propria posizione. Questa guida fornisce un quadro completo e aggiornato (maggio 2025) sulle varie forme di rateizzazione previste dall’ordinamento tributario italiano, con particolare attenzione ai debiti risultanti da cartelle esattoriali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR).
Nel corso del 2023-2025 vi sono state importanti novità normative in materia di riscossione e dilazione dei pagamenti, introdotte nell’ambito della riforma fiscale e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tali novità mirano a rendere il processo di riscossione più accessibile, flessibile e digitale, venendo incontro alle esigenze di cittadini e imprese in temporanea difficoltà economica. Approfondiremo dettagliatamente queste innovazioni, tra cui:
- L’innalzamento progressivo del numero massimo di rate concedibili (piani fino a 10 anni), introdotto dal Decreto Legislativo n. 110/2024 (riforma della riscossione).
- Le diverse tipologie di rateizzazione ordinaria, straordinaria, automatica (a semplice richiesta) e agevolata, incluse le cosiddette “definizioni agevolate” come le rottamazioni delle cartelle.
- Le novità normative del 2024, tra cui il Decreto “Adempimenti” (D.Lgs. 1/2024) che ha modificato le scadenze per il pagamento rateale di imposte correnti e introdotto semplificazioni nei pagamenti.
- I riflessi del PNRR sulla riscossione: digitalizzazione dei servizi (es. portale “Rateizza adesso” per richieste online) e misure di sostegno alla compliance.
- Le conseguenze fiscali e penali in caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione, inclusi gli effetti della recente riforma dei reati tributari (omessi versamenti IVA/ritenute) legata alla decadenza dei piani.
- Tabelle riepilogative che confrontano requisiti, vantaggi, limiti temporali e modalità di accesso delle varie formule di dilazione.
- Una sezione di FAQ con domande e risposte sui casi pratici più frequenti.
- Esempi di calcolo e simulazioni pratiche per professionisti e imprese, per capire come determinare l’importo delle rate e la durata del piano a seconda del tipo di debito.
Il linguaggio utilizzato è di carattere tecnico-giuridico ma con intento divulgativo, adatto a un pubblico professionale (avvocati, commercialisti, consulenti d’impresa, imprenditori) che necessita di informazioni affidabili e aggiornate. Ogni sezione è corredata da riferimenti normativi e fonti autorevoli (leggi, decreti, circolari, sentenze) che troverete citati nel testo e riepilogati in fondo alla guida nella sezione Fonti e Riferimenti Normativi.
Importante: La guida si concentra in particolare sulle dilazioni dei ruoli esattoriali (ovvero i debiti iscritti a ruolo e affidati all’Agente della riscossione). Si tenga presente che esistono anche forme di pagamento rateale per debiti non ancora iscritti a ruolo, come ad esempio la rateazione in dichiarazione dei tributi dovuti (saldo e acconto imposte) – oggetto delle novità del Decreto Adempimenti 2024 – ma il fulcro di questa trattazione riguarda i debiti da cartelle di pagamento e avvisi esecutivi, ossia la fase della riscossione coattiva. In tale ambito, la disciplina di riferimento è principalmente l’art. 19 del D.P.R. 602/1973, recentemente modificato dalla riforma della riscossione.
Passiamo ora ad esaminare, in maniera articolata, tutte le tipologie di rateizzazione disponibili nel 2025, le condizioni per accedervi, i benefici e gli accorgimenti da conoscere per utilizzarle al meglio, evitando di incorrere in decadenze e sanzioni.
Tipologie di Rateizzazione: panoramica generale
Il sistema fiscale italiano prevede diverse tipologie di rateizzazione dei debiti tributari, distinguibili in base a requisiti, durata e natura delle agevolazioni concesse. In generale possiamo classificare le rateizzazioni in queste categorie principali:
- Rateizzazione ordinaria – il piano “standard” di dilazione, concesso in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica del contribuente. Tradizionalmente consentiva fino a 72 rate mensili (6 anni) e poteva essere ottenuto in modo semplificato per debiti sotto una certa soglia. Dal 2025, per effetto della riforma, la durata massima è stata gradualmente estesa a 84, 96 o 108 rate a seconda del periodo in cui si presenta l’istanza. Approfondiremo a breve requisiti e funzionamento.
- Rateizzazione straordinaria – il piano di dilazione più lungo, fino a 120 rate mensili (10 anni), riservato ai casi di comprovata e grave difficoltà economica. Consente di estendere il pagamento oltre il limite ordinario, ma richiede al contribuente di documentare la propria situazione economico-finanziaria mediante indici e parametri fissati per legge o via regolamento. Nel 2025 la rateizzazione straordinaria resta di 120 rate al massimo, ma anche qui con una modulazione più favorevole per alcuni anni iniziali (per debiti ≤120.000 €, se documentati, possibilità di ottenere piani da 85 fino a 120 rate).
- Rateizzazione automatica (a semplice richiesta) – non si tratta di una categoria separata sul piano normativo, bensì di una modalità semplificata di accesso alle rateazioni ordinarie. Si definisce “automatica” la dilazione concessa senza necessità di allegare documentazione economica, su semplice istanza del contribuente, quando il debito rientra entro una certa soglia predeterminata. In altre parole, per importi sotto tale soglia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede il piano di rateazione in modo pressoché immediato (previa verifica formale dei soli requisiti di legge) basandosi sull’auto-dichiarazione di temporanea difficoltà economica del debitore. Dal 16 luglio 2022 questa soglia di importo è stata elevata da 60.000 a 120.000 euro per singola richiesta. Ciò significa che attualmente tutti i debiti fino a 120.000 € possono essere rateizzati con procedura semplificata, beneficiando del numero di rate “ordinario” (che dal 2025, come detto, può arrivare a 84 e oltre) senza dover provare lo stato di crisi. Approfondiremo i dettagli di questa procedura automatica e come presentare la richiesta online.
- Rateizzazione (definizione) agevolata – con questa espressione si indica comunemente la dilazione concessa nell’ambito di misure eccezionali di “pace fiscale”, come le rottamazioni delle cartelle o il saldo e stralcio. Si tratta di provvedimenti legislativi che permettono di estinguere i debiti fiscali con uno sconto su sanzioni e interessi, pagando solo il tributo (eventualmente ridotto) e pochi oneri. Tali somme “agevolate” possono comunque essere rateizzate secondo piani fissati dalla legge speciale. Ad esempio, la recente “Rottamazione-quater” (definizione agevolata 2023) consente ai contribuenti aderenti di versare l’importo dovuto (privo di sanzioni, interessi di mora e aggio) in un massimo di 18 rate spalmate su 5 anni. Questa è una rateizzazione agevolata perché le rate riguardano un importo ridotto (agevolato) e seguono scadenze fissate dalla norma di rottamazione, differenti dai piani ordinari. Nel prosieguo, dedicheremo un capitolo alle definizioni agevolate (dalle prime “rottamazioni” fino alla rottamazione-quater del 2023/2024), con le relative scadenze e condizioni.
Oltre a queste categorie, tratteremo anche istituti collegati come la proroga di piani di rateazione in essere (possibilità di allungare un piano già concesso, in caso di aggravamento della crisi del contribuente) e la riammissione in dilazione di debiti decaduti da precedenti piani. In quest’ultimo caso, va ricordato che la riapertura di una dilazione dopo la decadenza non è generalmente ammessa dalla legge se la richiesta originaria è troppo recente – faremo chiarezza su questo aspetto alla luce delle ultime modifiche normative e interventi di milleproroghe.
Nel corso della guida, ciascuna tipologia di rateizzazione verrà trattata in dettaglio con i propri requisiti specifici, vantaggi e limiti. Prima di entrare nel dettaglio delle singole tipologie, però, è utile esaminare il contesto normativo generale e le novità più recenti che influiscono sulle rateizzazioni a partire dal 2023/2024.
Novità normative 2023-2025: riforma della riscossione e PNRR
Negli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto sulla disciplina della riscossione e delle rateizzazioni, sia per fronteggiare situazioni emergenziali (si pensi alle misure Covid) sia nell’ambito di riforme strutturali legate al PNRR e alla delega fiscale 2023. Riassumiamo le principali novità normative che hanno un impatto diretto sul tema “pagamenti a rate” dei debiti tributari:
- Decreto “Riforma della riscossione” – D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110: è il provvedimento cardine che, in attuazione della delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), ha riordinato la disciplina nazionale della riscossione con decorrenza 1° gennaio 2025. Questo decreto ha modificato l’art. 19 del D.P.R. 602/1973, introducendo condizioni di accesso più ampie ai piani di rateizzazione e un maggior numero di rate concedibili. In particolare:
- Aumento delle rate “ordinarie” su semplice richiesta: il limite massimo di 72 rate è stato portato a 84 rate (7 anni) per le istanze presentate nel 2025-2026, che diventerà 96 rate (8 anni) per quelle del 2027-2028 e 108 rate (9 anni) dal 2029 in poi. Si tratta di un ampliamento progressivo finalizzato ad agevolare la compliance, rendendo più sostenibile il pagamento dilazionato di debiti fino a 120.000 €.
- Conferma ed estensione della soglia di importo sotto la quale basta l’auto-dichiarazione: come accennato, la soglia per la procedura semplificata (senza documenti) è oggi fissata a 120.000 € per singola richiesta – soglia che era stata introdotta già a metà 2022 con un decreto collegato al PNRR. Il D.Lgs. 110/2024 ha confermato questa soglia e l’ha inserita a regime. Significa che per debiti entro 120mila euro è sufficiente una semplice richiesta attestando la difficoltà, mentre oltre 120mila euro occorre comprovare la situazione economica.
- Parametri di “temporanea difficoltà” e simulatore online: il decreto ha demandato a un successivo Decreto del MEF la definizione degli indici economico-finanziari per misurare la difficoltà del contribuente e calibrare il numero di rate concedibili. Tale decreto attuativo è stato emanato il 27 dicembre 2024 e allega gli indici da considerare. Ad esempio, per le persone fisiche e le ditte individuali semplificate viene utilizzato l’ISEE familiare come criterio principale; per le imprese in contabilità ordinaria si valuta l’indice di liquidità (rapporto tra attivo liquido+differito e passivo corrente, che deve risultare < 1) e altri indicatori (detti “indice alfa” e “indice beta”) per stabilire quante rate accordare. AdeR ha contestualmente aggiornato il proprio portale con un simulatore online che, inseriti i dati finanziari richiesti, permette di stimare quante rate si possono ottenere in base alla situazione dichiarata.
- Possibilità di piani estesi anche per debiti < 120k in caso di documentazione: un’altra novità è che, anche per debiti sotto soglia, se il contribuente (pur non essendo tenuto) presenta documentazione comprovante la difficoltà, può ottenere piani ancora più lunghi di quelli “ordinari”. In pratica, su base documentata si può accedere da subito a un numero di rate elevato (fino a 120), secondo uno schema progressivo: ad esempio richieste 2025-26 documentate possono ottenere tra 85 e 120 rate, invece delle 84 massime senza documenti. Analogamente, 97-120 rate per richieste 2027-28 e 109-120 dal 2029. Questa previsione incentiva chi ha effettiva crisi a fornire i dati: più grave è la difficoltà economica certificata, più lungo il piano concedibile (fino al tetto di 120 mensilità).
- Interessi di dilazione più bassi: con decorrenza 1/1/2025 sono stati ridotti i tassi di interesse applicati sui pagamenti rateali. In particolare, il tasso degli interessi sulle rate (interesse di dilazione) è stato abbassato dal precedente 4% annuo a 2,5% annuo. Ciò rende meno oneroso il pagamento frazionato, riducendo l’importo aggiuntivo dovuto per il tempo di dilazione. (Nota: parallelamente, è stato ridotto anche il tasso di interesse legale al 2% dal 2025, dal precedente 2,5%, con effetto sul ravvedimento operoso ecc. – DM 10/12/2024).
- Maggiore flessibilità e incentivi alla regolarizzazione: il decreto prevede anche semplificazioni procedurali (tutto gestibile online con SPID/CIE, eliminazione dell’obbligo di presentare l’opzione in dichiarazione per alcune rateazioni di imposte, etc.) e mira in generale a incoraggiare i debitori a mettersi in regola. Un esempio notevole è la possibilità di ottenere una nuova rateizzazione anche per debiti precedentemente decaduti da un piano, senza dover prima versare tutte le rate arretrate scadute. Questa rappresenta un significativo cambio di rotta rispetto al passato (come vedremo, fino al 2024 chi decadeva da un piano recente difficilmente poteva rientrare). Sul punto saranno meglio specificate le condizioni più avanti, quando tratteremo di decadenza e riammissione.
- Decreto “Adempimenti” – D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1: nell’ambito della riforma fiscale e delle semplificazioni, questo decreto legislativo (soprannominato “Decreto Adempimenti”) ha introdotto novità riguardanti i pagamenti dei tributi risultanti da dichiarazione, che indirettamente interessano il tema delle rateazioni. In particolare l’art. 8 del D.Lgs. 1/2024 ha stabilito nuove scadenze unificate per i pagamenti rateali di saldo e acconto delle imposte sui redditi e contributi dichiarati:
- Il termine ultimo per completare i versamenti rateali (di saldo e primo acconto dovuti dal dichiarativo annuale) è stato posticipato dal 30 novembre al 16 dicembre di ogni anno.
- È stata fissata un’unica scadenza mensile il giorno 16 di ogni mese per il pagamento delle rate successive alla prima (mentre in passato le rate potevano avere scadenze differenti). Ciò uniforma e semplifica il calendario dei versamenti per chi opta di pagare le imposte in più soluzioni.
- Inoltre, l’art. 9 del medesimo decreto ha introdotto per i titolari di partita IVA un meccanismo per ridurre i micro-versamenti periodici: se l’importo periodico (ad esempio l’IVA mensile o le ritenute mensili) è inferiore a 100 euro, esso può essere differito e cumulato col periodo successivo, purché entro il 16 dicembre dello stesso anno. In sostanza, importi mensili di piccola entità (≤100€) possono essere accorpati e versati insieme ai successivi, diminuendo l’onere di adempimenti mensili con importi irrisori.
- Interventi collegati al PNRR: molte delle novità sopra descritte discendono dagli impegni presi dall’Italia nel PNRR per modernizzare la riscossione e ridurre il tax gap. In tale contesto:
- Già con il DL 146/2021 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022, nell’ambito PNRR) erano state introdotte misure di favore temporanee: ad es. durante l’emergenza Covid la soglia per rateazione semplificata fu alzata a 100.000 € e il numero di rate non pagate per decadere fu portato prima a 10, poi stabilizzato a 8 (vedi oltre). Dal 2022 molte di quelle misure derogatorie sono rientrate, ma alcune sono state rese strutturali attraverso il DLgs 110/2024.
- La riforma della riscossione (DLgs 110/2024) stessa è un milestone del PNRR: oltre alle dilazioni più lunghe e digitali, essa ha previsto un nuovo modello organizzativo per l’attività di riscossione, investimenti tecnologici e un approccio più attento alla situazione del debitore. Ad esempio, l’Agenzia Riscossione pianificherà annualmente l’attività tenendo conto di cluster di contribuenti, e sono previsti interventi di smaltimento dei crediti inesigibili (c.d. discarico automatico di vecchie cartelle non riscuotibili). Tali aspetti esulano dalla nostra trattazione, ma vale la pena menzionare che il contesto generale è di razionalizzazione e “pulizia” del magazzino crediti, accompagnata però da opportunità di definizione agevolata e dilazione per i contribuenti in bonis.
- Sul fronte digitale, AdeR ha potenziato i servizi online: il portale “Rateizza adesso” (lanciato in via sperimentale e ora a regime) consente di presentare direttamente via web le richieste di rateizzazione fino a 120mila euro, con riscontro rapido. Sempre online è possibile ottenere l’estratto conto della propria posizione debitoria, calcolare simulazioni e pagare le rate (o attivarne l’addebito automatico). Questi progressi, stimolati dal PNRR, facilitano l’accesso alle rateizzazioni “automatiche” senza dover passare dagli sportelli fisici.
- Riforma delle sanzioni e reati tributari 2023-2024: un capitolo importante, anche se tangente, è quello delle modifiche apportate alla disciplina penale tributaria con la riforma fiscale. Per quanto ci riguarda, è fondamentale segnalare la nuova previsione secondo cui la presenza (o decadenza) di un piano di rateizzazione influisce sulla punibilità dei reati di omesso versamento IVA e ritenute. In sintesi, con i decreti attuativi della delega fiscale:
- Il termine per ravvedersi penalmente nell’omesso versamento di ritenute certificate è stato esteso: ora il reato (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000) si concretizza solo se il versamento non avviene entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (prima il termine era la scadenza della dichiarazione stessa). Quindi c’è più tempo per regolarizzare versando, anche eventualmente mediante rateazione, quanto dovuto.
- Ancora più rilevante: se il contribuente ha ottenuto una rateizzazione del debito e sta pagando secondo il piano, finché non decade dal piano non è punibile per il reato di omesso versamento. La decadenza dal beneficio della rateazione diventa il momento discriminante: solo se il piano fallisce e rimane un debito non pagato oltre soglia il fatto torna rilevante penalmente. Inoltre sono state introdotte soglie più basse post-decadenza:
- Per le ritenute non versate (art. 10-bis): se avviene la decadenza ex art. 15-ter DPR 602/73, il reato è punibile solo se l’ammontare del debito residuo ancora dovuto supera 50.000 euro. Se dopo la decadenza resta un importo ≤50.000 €, scatta una causa di non punibilità sopravvenuta (favor rei).
- Per l’IVA non versata (art. 10-ter): analogamente, in caso di decadenza dal piano, la punibilità scatta solo se il residuo supera 75.000 euro. (Il tetto ordinario di punibilità per omesso versamento IVA è 250.000 €, ma grazie a questa norma il contribuente che aveva dilazionato e pagato almeno in parte potrebbe evitare il penale riducendo il debito sotto 75k prima di decadere).
- Legge di Bilancio 2023 e “tregua fiscale”: un ultimo cenno va fatto alle misure di definizione agevolata varate con la Legge n. 197/2022 (Bilancio 2023) e successivi decreti:
- Definizione agevolata 2023 (Rottamazione-quater): la Finanziaria 2023 ha introdotto la rottamazione-quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I contribuenti potevano presentare domanda entro il 30 aprile (poi prorogato al 30 giugno) 2023. Chi ha aderito può estinguere i debiti senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio (solo capitale e spese). Il pagamento avviene in unica soluzione oppure in 18 rate: 2 rate nel 2023 (scadenze 31 luglio, prorogata al 31 ottobre 2023, e 30 novembre 2023), e le restanti 16 rate distribuite in 4 anni dal 2024 al 2027 (con scadenze il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ciascun anno). È fondamentale rispettare queste scadenze: il mancato pagamento anche di una sola rata (dopo 5 giorni di tolleranza) comporta la decadenza dalla definizione agevolata e la perdita dei benefici, senza possibilità di ulteriore dilazione agevolata. In caso di decadenza, il debito residuo (comprensivo di sanzioni e interessi ripristinati) tornerà esigibile per intero.
- Stralcio dei mini-debiti fino a 1.000 €: la stessa legge ha disposto l’annullamento automatico (stralcio) dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro riferiti ai ruoli dal 2000 al 2015. Tale cancellazione è avvenuta il 31 marzo 2023 per la quota statale (altri enti potevano aderire o meno allo stralcio). Pur non essendo una “rateizzazione”, è un’altra forma di definizione agevolata che ha alleggerito il carico debitorio di molti contribuenti, togliendo dall’elenco delle cartelle una serie di piccole pendenze.
- Milleproroghe 2023 e 2025 – riaperture: il decreto Milleproroghe 2023 (L. 14/2023) aveva già esteso alcuni termini di pagamento per rottamazioni precedenti. Più recentemente, la Legge 15/2025 (conversione del Milleproroghe 2025) ha introdotto una riammissione per i decaduti dalla rottamazione-quater entro fine 2024. In pratica, chi aveva aderito alla definizione 2023 ma è decaduto perché non in regola con i pagamenti al 31/12/2024, può presentare istanza di rientro entro il 30 aprile 2025 e versare la prima di (massimo) 10 rate entro il 31 luglio 2025. In questo modo, il piano agevolato viene “resuscitato” e i benefici di non dover pagare sanzioni/interessi sono conservati. Questa è una chance importante per i ritardatari. In parallelo, per i contribuenti che non avevano affatto aderito alla rottamazione-quater (ad esempio perché i loro debiti sono stati affidati dopo il 30/6/2022 e quindi esclusi dalla misura), rimane la possibilità di chiedere la rateizzazione ordinaria con le nuove regole dal 2025 (fino a 84 o 120 rate secondo i casi).
Come si vede, il quadro normativo è ricco di interventi. Riassumendo i concetti chiave utili per affrontare le sezioni successive della guida:
- Dal 2025 più rate per tutti: i piani standard diventano più lunghi (7 anni subito, poi 8, 9) per debiti ≤ 120k su semplice richiesta; sempre 10 anni per quelli sopra, con verifica.
- La soglia 120.000 € è quella discriminante tra procedura “automatica” (fino a 120k, niente documenti) e “documentata” (sopra 120k obbligatorio allegare prova, o sotto 120k facoltativo per avere più rate).
- Tasso di interesse dimezzato al 2,5% annuo sulle rateazioni concesse da AdeR (rendendo la dilazione meno onerosa).
- Decadenza: permane il meccanismo per cui se non paghi un certo numero di rate, perdi il beneficio. Ma quel numero, dopo le oscillazioni Covid, è oggi fissato in 8 rate non pagate (anche non consecutive) per le richieste dal 16/7/2022 in avanti. Attenzione: per i piani più vecchi, a seconda del periodo di concessione, il limite era diverso (vedremo nello specifico).
- Le conseguenze della decadenza sono state mitigate in parte (riammissioni straordinarie tramite milleproroghe, nuova possibilità di rateizzare di nuovo dal 2025) ma anche irrigidite su altri fronti (perdi le definizioni agevolate, ecc.). Soprattutto, per i reati tributari ora la decadenza rileva come condizione di punibilità.
- Rottamazione-quater: chi è dentro deve seguire pedissequamente il calendario pagamenti fino al 2027; chi è fuori (per decadenza o perché non vi rientrava) può contare solo sulle rateazioni ordinarie/riformate.
Delineato lo scenario normativo, passiamo ora ad esaminare in dettaglio come funzionano le varie tipologie di rateizzazione, a partire da quella ordinaria “automatica” per debiti fino a 120.000 €.
Rateizzazione ordinaria (fino a 72-84 rate)
La rateizzazione ordinaria è la forma “base” di dilazione prevista dall’art. 19 del DPR 602/1973. Si tratta del piano di pagamento a rate concesso al contribuente che versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, tale da non permettergli di saldare in un’unica soluzione il proprio debito iscritto a ruolo. Questa tipologia di rateazione è stata, fino al 2024, la più utilizzata e prevedeva fino a 72 rate mensili (6 anni) nei casi ordinari. Vediamo come funziona e come è evoluta di recente:
Requisiti e presupposti per l’accesso
Per ottenere una rateizzazione ordinaria, il contribuente deve dichiarare – nella richiesta rivolta ad Agenzia Entrate-Riscossione – di trovarsi in una condizione di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria che gli impedisce di pagare il debito per intero immediatamente. Questo è il presupposto soggettivo richiesto dalla legge.
Importo del debito: Tradizionalmente, la normativa distingue due situazioni:
- Se il debito totale per cui si chiede dilazione è entro una certa soglia (oggi 120.000 € per istanze dal 2023 in poi), è sufficiente la semplice dichiarazione del contribuente nel modulo di domanda – non serve allegare documenti a riprova. La difficoltà economica viene, per così dire, presunta sulla parola. Questa è la rateizzazione ordinaria “semplificata”, detta anche automatica.
- Se invece il debito supera la soglia di 120.000 €, già siamo fuori dall’ambito dell’ordinaria semplice: il contribuente deve passare alla procedura documentata (di fatto una ordinaria “potenziata” o una straordinaria, come vedremo dopo). In altre parole, per importi oltre 120k la domanda di rateazione deve essere corredata dai documenti che attestano la gravità della situazione economica (ad esempio ISEE per persone fisiche, bilanci e indici per società), e l’Agenzia valuterà se accordare un piano ordinario o direttamente straordinario fino a 120 rate.
Nel caso di debiti ≤ 120.000 €, dunque, l’ordinaria è di fatto automatica: la situazione di temporanea difficoltà economica viene attestata dal contribuente stesso con una semplice spunta e dichiarazione sostitutiva nella domanda, senza ulteriori prove. È importante sottolineare che questa possibilità di accesso semplificato per debiti fino a 120k è diventata strutturale dopo il 2022 (prima il limite era 60k).
Casi di esclusione: Non tutti i debiti possono essere rateizzati. La legge esclude:
- I debiti che erano già stati oggetto di una rateizzazione decaduta per inadempimento, salvo alcune eccezioni temporali (vedi oltre la sezione su decadenza e riammissione). In particolare, se la precedente richiesta di rateizzazione era stata presentata dal 16 luglio 2022 in poi ed è decaduta, la normativa vigente NON consente una nuova dilazione per quegli stessi carichi. Se invece la richiesta originaria risale a prima del 16 luglio 2022, è possibile ottenere una nuova rateizzazione degli importi residui a patto di aver pagato tutte le rate scadute al momento della nuova domanda. In pratica: le decadenze più “vecchie” (fino a metà 2022) sono sanabili pagando l’arretrato, quelle più recenti no (salvo la novità 2025 di cui parleremo).
- I cosiddetti “debiti non dilazionabili”: si tratta di tipologie particolari di carichi che l’Agente della riscossione non è autorizzato a rateizzare, generalmente perché l’ente creditore lo vieta. AdeR pubblica sul proprio sito un elenco di enti che gestiscono direttamente la riscossione dei propri crediti, per i quali la dilazione va trattata con l’ente e non con AdeR. Ad esempio, alcune entrate comunali o regionali potrebbero non seguire la procedura standard di AdeR. Inoltre, taluni carichi derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti o da recupero di aiuti di Stato possono essere esclusi dalla dilazione (perché la legge speciale lo impedisce).
- Situazioni di soggetti non in bonis: ad esempio soggetti falliti o liquidati. La presenza di procedure concorsuali implica che la riscossione segue altre vie (insinuazione al passivo ecc.) e la rateizzazione ordinaria non trova applicazione. Attenzione: il vademecum AdeR segnala che le società in liquidazione devono sempre presentare documentazione, indipendentemente dall’importo. Questo perché una società in liquidazione non è considerata in temporanea difficoltà, ma in cessazione attività, quindi l’istanza richiede comunque una valutazione (ed in genere, se c’è attivo liquidabile, l’ente preferisce il pagamento integrale).
Ambito oggettivo (quali debiti): sono rateizzabili le somme iscritte a ruolo di qualsiasi natura tributaria o contributiva, affidate ad Agenzia Entrate-Riscossione, a meno di eccezioni come detto. Rientrano:
- Imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, registro, ecc.) e addizionali;
- Contributi previdenziali (INPS) affidati con avviso di addebito;
- Entrate locali (IMU, TARI, multe) se l’ente territoriale ha convenzionato la riscossione con AdeR, salvo che abbia scelto di escludere la rateizzazione tramite AdeR.
Non sono invece rateizzabili:
- Sanzioni penali pecuniarie derivanti da sentenze (non sono tributi);
- Debiti già dilazionati con l’ente creditore prima del ruolo (es. avvisi bonari rateizzati con Agenzia Entrate: se decadono e vengono messi a ruolo forse non sono di nuovo dilazionabili, ma in genere un avviso bonario decaduto va a cartella e allora sì, può entrare in nuovo piano).
- In generale, somme per le quali esiste una disciplina ad hoc di riscossione.
Durata e importo delle rate (fino a 84 mesi, poi 108)
Fino al 2024, la durata massima di un piano di rateizzazione ordinaria era di 72 rate mensili, pari a 6 anni. Il piano poteva essere inferiore (ad esempio 18, 24, 48 rate) a seconda di quanto richiesto dal contribuente e dell’importo minimo di rata. Dal 1° gennaio 2025 la durata massima è stata portata a 84 rate (7 anni) per le richieste presentate nel biennio 2025-2026. Come già evidenziato, tale massimale crescerà a 96 rate per le istanze 2027-2028 e 108 rate dal 2029.
Ciò significa che un contribuente che nel 2025 chiede la dilazione di un carico, se ne ha bisogno, può spingersi fino a 84 rate mensili. Non è obbligatorio prendere il massimo: ad esempio, potrebbe chiedere 60 rate su 84 disponibili, qualora volesse finire prima il pagamento. In assenza di diversa indicazione, spesso l’Agente concede automaticamente il numero massimo possibile, per alleggerire le singole rate.
Importo minimo di ciascuna rata: La legge fissa che ogni rata mensile non può essere inferiore a 50 euro. Dunque, teoricamente, se il debito è molto basso, il numero di rate sarà ridotto in modo che ciascuna sia ≥ 50 €. Ad esempio, un debito di 300 € non potrà essere dilazionato in 12 rate (che sarebbero 25 € ciascuna), ma al massimo in 6 rate da 50 €. Tuttavia per debiti piccoli è spesso più semplice pagare subito, dato che la richiesta di rateazione comporta comunque un iter.
Calcolo delle rate: L’importo di ciascuna rata tendenzialmente è costante (piano a rate costanti mensili). In pratica:
- Si prende l’importo totale dovuto (comprensivo di imposta, sanzioni, interessi già maturati fino a quel momento, compensi di riscossione se dovuti, spese di notifica).
- Si aggiungono gli interessi di dilazione dovuti sul periodo di rateizzazione scelto. Il tasso, come detto, dal 2025 è 2,5% annuo (era 4% in precedenza). Tali interessi si calcolano in base al numero di rate e alle scadenze.
- Si divide il tutto per il numero di rate, ottenendo l’ammontare di ciascuna (salvo arrotondamenti sulla prima/ultima).
In realtà, l’algoritmo preciso applicato da AdeR è un po’ più sofisticato: ogni rata include la quota capitale e la quota interessi maturata sulla durata specifica di quella rata. Le rate sono mensili e consecutive (di importo pressoché uguale, differenze di pochi centesimi per arrotondamenti). Gli interessi decorrono dal giorno successivo al pagamento originariamente dovuto fino alla scadenza di ogni rata. Ad esempio, se la prima rata scade a 30 giorni e l’ultima a 84 mesi, su quest’ultima matureranno interessi per 84 mesi, sulla prima per 1 mese, etc. Ma per l’utente è sufficiente sapere l’importo finale di ciascuna rata comunicato dall’Agenzia.
Esempio pratico: Supponiamo un debito da cartella di €50.000 e chiediamo 84 rate (7 anni). Con interesse 2,5% annuo, la rata mensile sarà di circa €650. In totale si pagheranno circa €54.500, cioè €4.500 di interessi dilazionati in 7 anni. Se lo stesso debito fosse pagato in 72 rate (6 anni al 2,5%), la rata sarebbe intorno a €720. Se invece fosse concesso in passato con 72 rate al 4%, la rata sarebbe stata circa €790. Si capisce quindi il duplice vantaggio introdotto nel 2025: più rate e interessi più bassi significano rate mensili notevolmente più leggere.
Pagamento delle rate: L’Agente della riscossione, una volta concessa la dilazione, fornisce al contribuente il piano di ammortamento con l’elenco delle scadenze e gli importi. Vengono anche inviati i bollettini RAV (o comunicazioni contenenti QR code e possibilità di pagamento telematico) per ciascuna rata. È possibile pagare le rate:
- Mediante i tradizionali bollettini RAV presso banche, poste, tabaccai, ecc.;
- Online tramite il portale di Agenzia Riscossione o l’app Equiclick, inserendo il codice RAV della rata;
- Attivando la domiciliazione bancaria (SEPA SDD) sul proprio conto: in tal caso l’importo della rata verrà addebitato automaticamente alla scadenza indicata.
- Presso gli sportelli fisici di AdeR (ma molti hanno chiuso al pubblico o operano su appuntamento, e comunque il pagamento elettronico è preferibile).
La prima rata ha scadenza tipicamente a 30 giorni dalla domanda (talvolta 31 giorni per cadere a fine mese). Le rate successive scadono ogni mese solare alla stessa data. Ad esempio, domanda accolta a gennaio 2025: prima rata 28 febbraio 2025, poi 28 marzo, 28 aprile, ecc. – se un mese non ha il 28 si scorre al primo giorno utile (di solito fine mese).
Una volta che il piano è attivo e la prima rata pagata, gli eventuali atti cautelari o esecutivi in corso vengono sospesi: ad es. un fermo amministrativo o un pignoramento avviato da AdeR viene congelato (in genere, il fermo può essere revocato alla fine del pagamento di tutte le rate, mentre durante la dilazione rimane sospeso senza effetti). Anche le nuove intimazioni di pagamento non verranno notificate per quei debiti inclusi nel piano.
Procedura di richiesta (“Rateizzazione automatica” fino a 120.000 €)
La richiesta di rateizzazione ordinaria semplificata può essere presentata:
- Online, tramite il servizio Rateizza adesso disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia Entrate-Riscossione. Il contribuente (o l’intermediario delegato) accede con SPID/CIE/CNS, seleziona i debiti da rateizzare dall’estratto conto, compila la domanda indicando il numero di rate desiderate e conferma l’autodichiarazione di temporanea difficoltà economica. Il sistema, per debiti ≤120.000 €, accoglie automaticamente l’istanza se formale e genera il piano, che sarà reso disponibile sempre online. Questo canale è estremamente rapido: in pochi minuti è possibile attivare la dilazione senza invio di PEC o raccomandate.
- Offline: in alternativa, è possibile compilare il modello R1 (disponibile sul sito AdeR) e inviarlo via PEC all’indirizzo dell’Area territoriale di competenza, oppure consegnarlo a mano presso uno sportello AdeR. Nel modello, per debiti ≤120k, si barrare l’opzione di richiesta semplificata ai sensi dell’art.19 DPR 602/73 indicando il numero di rate richieste (fino a 84 se nel 2025-26).
- Non è più necessario indicare in dichiarazione dei redditi di voler rateizzare (come un’opzione) né attendere comunicazioni: la procedura è attivabile in qualsiasi momento dopo la notifica della cartella e anche dopo eventuali intimazioni o solleciti (purché prima che intervenga la decadenza, ovviamente).
Concessione del piano: Per importi sotto soglia, la concessione è quasi automatica “ex lege”. AdeR effettua giusto un controllo formale: ad esempio verifica che il richiedente sia il soggetto legittimato (debitor o suo delegato), che il debito rientri tra quelli dilazionabili, che non ci sia già stata una decadenza recente su quei carichi. In caso positivo, il piano viene deliberato e attivato.
La risposta formale di accoglimento arriva in genere via PEC (se la domanda è stata via PEC) oppure viene resa disponibile nell’area riservata online se usato “Rateizza adesso”. I tempi di risposta sono abbastanza brevi: spesso entro pochi giorni la domanda viene processata e si riceve il piano con l’importo delle rate. È comunque previsto che, dalla data di presentazione della richiesta, il contribuente beneficia subito della sospensione di eventuali azioni esecutive: quindi anche se la lavorazione richiedesse qualche settimana, non dovrebbero partire nuovi pignoramenti nel frattempo.
Una volta comunicato il piano, il contribuente deve pagare la prima rata entro la scadenza indicata (generalmente 30 giorni dal giorno di accoglimento). Il pagamento puntuale della prima rata è fondamentale perché perfeziona la rateizzazione: se non viene eseguito, la dilazione è come se non fosse mai partita e AdeR potrà revocare il piano. Infatti, per le dilazioni automatiche, l’art. 19 prevede espressamente la decadenza immediata se la prima rata non viene pagata entro il termine (c’è una tolleranza di 7 giorni per la prima rata, ma è sempre meglio non rischiare).
Interessi di mora nel frattempo: Dal momento in cui si presenta l’istanza di rateazione, i carichi inclusi nel piano non maturano ulteriori interessi di mora oltre quelli di dilazione calcolati nel piano stesso. Dunque conviene attivare la rateizzazione prima possibile per bloccare la crescita del debito. Si noti che se tra la notifica della cartella e la domanda di rateazione trascorrono ad esempio 6 mesi, quegli interessi di mora (al tasso ~3-4% annuo) su 6 mesi comunque verranno caricati nel totale dovuto. Ma dopo la domanda, l’interesse applicato è quello “agevolato” di dilazione (2,5%). In più, la domanda interrompe eventuali termini di prescrizione, come di recente confermato dalla Cassazione: presentare un’istanza di rateizzazione vale come riconoscimento del debito e atto interruttivo della prescrizione. Ciò significa che il debitore non può poi eccepire di non essere stato a conoscenza della cartella (la Corte sottolinea che chiedere la dilazione implica aver piena contezza della cartella e del suo importo).
Vantaggi della rateizzazione ordinaria
I principali benefici di ottenere una rateazione ordinaria sono:
- Sospensione immediata di procedure esecutive e cautelari: una volta accordata la dilazione, l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi o ipoteche né avviare pignoramenti sui beni del contribuente per i debiti inclusi nel piano. Se erano già stati avviati, vengono sospesi. Ad esempio, un fermo auto già iscritto potrebbe essere sospeso (ma la cancellazione definitiva avverrà solo a completamento del piano), un pignoramento presso terzi in corso viene congelato. Ciò offre protezione al patrimonio del contribuente durante il periodo di pagamento rateale.
- Nessuna ulteriore sanzione o decadenza di benefici: mentre il piano è in essere e rispettato, il debitore evita aggravio di sanzioni. Inoltre se il debito rateizzato era una definizione agevolata decaduta precedentemente al 2022, la legge gli consente di rateizzarlo nuovamente (perdendo gli sconti, ma almeno dilaziona il dovuto).
- Accesso a DURC e certificati: avere un piano di rateizzazione attivo e in regola consente al contribuente di ottenere il DURC regolare (Documento Unico Regolarità Contributiva) se dovuto, in quanto il debito con INPS/INAIL risulta “regolarizzato con dilazione in corso”. Anche il certificato di regolarità fiscale può essere rilasciato se tutti i debiti risultano rateizzati e le rate pagate in tempo.
- Maggiore sostenibilità finanziaria: il vantaggio più ovvio è diluire l’esborso nel tempo. Soprattutto con le nuove 84 rate disponibili, la singola rata pesa poco sul bilancio mensile. Un debito di importo anche rilevante diventa affrontabile spezzettandolo.
- Interessi ridotti rispetto al passato: come detto, dal 2025 il tasso 2,5% è piuttosto contenuto (inferiore all’inflazione corrente, fra l’altro). Ciò rende la scelta di rateizzare meno penalizzante: anni fa, con tassi più alti e sanzioni, il debito cresceva molto negli anni di dilazione; ora l’incremento complessivo è modesto.
Va comunque tenuto presente che la rateizzazione non riduce l’importo del debito (a differenza di una definizione agevolata): tutte le imposte, le sanzioni e gli interessi già maturati rimangono dovuti per intero, semplicemente se ne consente il pagamento frazionato. Gli unici “sconti” indiretti possono venire dal fatto che, dilazionando, si evita l’aggravio di interessi di mora futuri e oneri di riscossione ulteriori che scatterebbero in caso di inadempienza.
Limiti e doveri del contribuente
Il contribuente beneficiario della dilazione ordinaria ha alcuni obblighi precisi:
- Pagare puntualmente le rate entro la scadenza mensile prevista (con al massimo un breve ritardo tollerato, generalmente 5 giorni). L’attuale normativa, per i piani concessi dal 2022, prevede che la decadenza dal piano avviene in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. Ciò significa che il contribuente potrebbe avere qualche inciampo (fino a 7 rate saltate in totale nell’arco del piano) ma all’ottava rata non pagata cumulativamente, perde il beneficio. Tuttavia, attenzione: in caso di salto di rate, le azioni esecutive sono sospese fino a che non si supera quel limite, ma il debito non pagato resta lì. Inoltre, tutte le rate scadute vanno comunque saldate per evitare la decadenza. È altamente consigliato non sfruttare mai questi margini di tolleranza, perché accumulare rate arretrate rende poi difficile rimettersi in pari.
- Non aggravare la propria morosità fiscale: se durante la rateizzazione maturano nuovi debiti (nuove cartelle) è opportuno rateizzare anche quelli oppure pagarli, perché l’accumulo di nuovi insoluti potrebbe portare ulteriori problemi. Va detto che una cartella emessa successivamente può anch’essa essere rateizzata a parte; non esiste un meccanismo di consolidamento automatico nel vecchio piano (ogni piano è separato). Quindi un contribuente potrebbe trovarsi con più piani rateali paralleli se continua a ricevere cartelle annualmente. Mantenere tutti i pagamenti in regola è la sfida.
- Aggiornare AdeR in caso di eventi rilevanti: ad esempio, se cambia indirizzo PEC, se cede l’azienda ecc., per correttezza andrebbe comunicato, anche se non c’è un obbligo esplicito ai fini della rateazione.
Inoltre, il contribuente non può aderire a definizioni agevolate per i debiti già inclusi in un piano ordinario, a meno di rinunciare al piano e ai versamenti fatti portandoli a conguaglio. Ad esempio, qualcuno potrebbe chiedersi: se ho un piano a 72 rate in corso per cartelle dal 2018, posso aderire a una successiva rottamazione? In genere no, le norme delle rottamazioni escludono i carichi che già hanno piani di dilazione in corso, salvo prevedere la possibilità di includerli solo se il piano era decaduto. Nel 2023, per la rottamazione-quater, era ammesso rottamare anche debiti che erano già in rateazione ordinaria soltanto se questi erano piani decaduti al 2022. Se invece il piano era in essere e attivo, bisognava scegliere se proseguire col piano o interromperlo per aderire alla rottamazione (con i rischi connessi). Questo per dire che, una volta intrapresa la strada della rateazione ordinaria, conviene proseguirla e finirla, a meno che nuove normative aprano spiragli di definizione più vantaggiosa.
Riassumendo, la rateizzazione ordinaria rappresenta la modalità standard e relativamente semplice per dilazionare i debiti fiscali e previdenziali. Con le ultime modifiche normative risulta ancora più favorevole (più lunga, meno costosa in interessi). Nel capitolo successivo vedremo la “sorella maggiore” di questa dilazione: la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate, pensata per i debiti più elevati o situazioni di comprovata difficoltà.
Rateizzazione straordinaria (fino a 120 rate)
La rateizzazione straordinaria è il piano di dilazione esteso fino a 10 anni (120 rate mensili) previsto sempre dall’art. 19 DPR 602/73, ma attivabile solo in presenza di condizioni economiche critiche e soggetta ad approvazione dopo valutazione documentale. In pratica, quando l’ordinaria non basta (perché il numero di rate sarebbe insufficiente a garantire rate sostenibili) il contribuente può chiedere un piano straordinario. Vediamone le caratteristiche:
Quando si può richiedere il piano straordinario
I presupposti per accedere alla rateizzazione straordinaria sono:
- Il contribuente deve trovarsi in una situazione di grave e comprovata difficoltà legata alla congiuntura economica, incolpevole (cioè non dovuta a propria volontà di non pagare ma a cause esterne). Questa formulazione sta a indicare che il debitore deve dimostrare di non poter far fronte al pagamento se non dilazionandolo in un periodo molto ampio.
- Importo del debito rilevante: in genere il piano straordinario è richiesto per debiti di importo elevato, certamente superiore a 120.000 €, poiché al di sotto è già possibile dilazionare con l’ordinaria in 6-9 anni. La norma infatti la prevede espressamente per importi >120k, ma consente anche di concederla per importi inferiori qualora – tramite documentazione – emerga che servono più rate di quelle ordinarie (ad esempio un contribuente con 100.000 € di debito potrebbe provare di avere una capacità di rimborso mensile così limitata da necessitare comunque 100 rate).
- Dimostrazione oggettiva tramite indicatori finanziari: la domanda di rateazione straordinaria deve essere corredata dai documenti richiesti (es. dichiarazioni redditi, bilanci, certificati) che permettano ad AdeR di calcolare gli indici di liquidità, solvibilità, etc., previsti dal Decreto MEF 27/12/2024 e normative correlate. In pratica, l’Agente verificherà se gli indicatori rientrano nelle soglie che giustificano un piano lungo.
Con l’entrata in vigore del DLgs 110/2024, dal 2025 la distinzione tra ordinaria e straordinaria è diventata un po’ meno rigida: come visto, per debiti ≤120k anche il solo presentare documentazione può consentire un piano >84 rate, e per debiti >120k ormai il piano può essere fino a 120 rate in ogni caso. Di fatto, sopra i 120k tutte le rateizzazioni con documenti sono straordinarie (fino al massimo 120 rate). Sotto 120k, solo se chiedi più rate del normale entri nella sfera “straordinaria”.
In passato (prima del 2023) la straordinaria scattava su richiesta quando la rata media ordinaria eccedeva il 20% del reddito mensile del contribuente. C’era cioè un parametro: se dal calcolo risultava che con 72 rate la rata sarebbe > 1/5 del reddito mensile, allora si poteva concedere 120 rate. Quella regola è stata superata dalle nuove normative che demandano tutto agli indici personalizzati. Tuttavia il principio rimane: la straordinaria si concede quando oggettivamente l’ordinaria non basta a evitare che la rata sia troppo onerosa rispetto alla capacità del debitore.
Da notare: possono chiedere la straordinaria sia le persone fisiche (o ditte individuali) sia le società e altri enti. Ovviamente i criteri di valutazione variano: per le persone fisiche si guarda l’ISEE e il rapporto con il debito, per le società l’indice di liquidità e gli indici alfa/beta come detto.
Esempio scenario: Un’impresa ha un debito di 300.000 €. Con un piano ordinario 84 rate, avrebbe rate sui 3.600 € al mese, che può darsi siano troppo alte se l’azienda è in crisi di liquidità. Se documenta che l’indice di liquidità < 1 e altri parametri critici, AdeR può concedere un piano a 120 rate, con rata attorno a 2.800 € al mese, più gestibile. Come vedremo più avanti, 2.800 € su 300k implica comunque pagare ~50k € l’anno; se anche quello è insostenibile, potrebbe voler dire che neanche la straordinaria basta e l’azienda è insolvente (in cui caso subentrano procedure concorsuali, non più la semplice rateazione).
Durata e caratteristiche del piano straordinario
Numero di rate: il piano straordinario permette fino a 120 rate mensili, ossia 10 anni di dilazione. Questo è il massimo consentito dalla legge e non può essere superato, neppure in casi eccezionali (a meno di interventi legislativi ad hoc come fu ad esempio per le cartelle agrarie o per alcune cartelle ex Equitalia Sud, ma si tratta di casi particolari fuori dal mainstream).
Importo delle rate: come per l’ordinaria, vale la regola delle rate costanti ≥ 50 €. Su piani così lunghi, spesso le rate saranno superiori a 50 € comunque perché i debiti sono grandi. Gli interessi di dilazione 2,5% annuo si applicano anche qui. Quindi un debito di 200.000 € in 120 rate maturerà circa 20.000 € di interessi totali in 10 anni (numeri esemplificativi).
Erogazione “graduale” del massimo rate: Il decreto ministeriale citato (27/12/2024) prevede che non tutti ottengono automaticamente 120 rate: a seconda della gravità degli indici risultanti, AdeR può concedere un numero di rate compreso in un certo intervallo. Dallo schema pubblicato:
- Debitore documentato (pers. fisica/Isee o impresa/indici) con debito ≤120k: può avere da 85 a 120 rate nel 2025-26 se gli indici indicano massima difficoltà, altrimenti magari gliene concedono 90 o 100.
- Debitore con richiesta 2027-28: range 97-120 rate.
- Dal 2029: range 109-120 rate.
- Debiti >120k: fino a 120 rate indipendentemente dalla data, ma presumibilmente anche qui se la situazione non è disastrosa potrebbero concedere ad es. 100 rate invece di 120. In pratica fino a significa che 120 è il tetto, non l’obbligo.
Pagamento e funzionamento: una volta deliberato, il piano straordinario funziona esattamente come quello ordinario: rate mensili con bollettini, stesse modalità di pagamento, stessa protezione da azioni esecutive durante il piano, stesso tasso di interesse (non vi è un tasso diverso, è sempre quello fissato per tutte le dilazioni).
La differenza è che nel corso di un periodo di 10 anni possono succedere molte cose: è un orizzonte lungo. AdeR in genere non “disturba” se i pagamenti arrivano. Ma il contribuente deve porre ancor più attenzione a non mancare pagamenti, perché la tentazione di saltare qualche rata in un decennio può essere alta e portare alla decadenza.
Proroga del piano: la legge consente, una sola volta, di chiedere una proroga di un piano di rateazione già in corso (ordinario o straordinario) trasformandolo in straordinario se la condizione economica peggiora. Ad esempio, un contribuente aveva ottenuto 72 rate ordinaria; dopo 3 anni la sua situazione è peggiorata e non riesce più a sostenere quella rata: può chiedere, prima di decadere, la proroga a 120 rate, cioè l’allungamento del piano. Questo istituto della proroga era già previsto prima e viene confermato: è un’opportunità unica (non si possono chiedere proroghe multiple). Se concessa, ovviamente allunga il piano residuo e ricalcola le rate sui residui, con eventuali nuovi interessi.
Procedura di richiesta (istanza documentata)
Per ottenere la rateizzazione straordinaria, la procedura è simile nella forma a quella ordinaria ma con in più la documentazione allegata:
- Modulo R1 (per importi oltre 120k): lo stesso modulo usato per le richieste, nella sezione dedicata prevede che se l’importo supera 120.000 € bisogna indicare espressamente i dati di fatturato, indice di liquidità, ISEE etc. AdeR ha predisposto moduli specifici: ad esempio R1 per persone fisiche/ditte e R2 per società di capitali, in cui vengono richiesti i valori necessari al calcolo degli indici. Il modulo va compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente (se via PEC) oppure manualmente se consegnato a sportello.
- Allegati: occorre allegare la certificazione ISEE aggiornata per persone fisiche/ditte individuali in regime semplificato. Per le società serve allegare i bilanci o documenti contabili recenti, dai quali estrarre voci di attivo e passivo corrente per calcolare l’indice di liquidità. Inoltre possono essere richiesti altri documenti probatori dello stato di difficoltà (es. relazione dell’organo di controllo se c’è, situazione economica intermedia se il bilancio ultimo è vecchio di oltre 6 mesi, ecc.).
- Presentazione: la domanda documentata non può essere fatta tramite “Rateizza adesso” (che è riservato alle procedure semplificate ≤120k). Va quindi inviata via PEC all’indirizzo adeguato o portata in ufficio. Entro 90 giorni (termine indicativo) l’Agenzia darà responso.
- Valutazione: l’Agenzia verifica i documenti, calcola gli indici. Se soddisfatti i parametri (es. indice di liquidità <1 per società, ISEE sotto una certa soglia rapportata al debito per persone fisiche, ecc.) deve concedere la rateazione straordinaria. Se gli indici invece non giustificano il massimo delle rate, può concedere un numero minore di rate, magari ricadente comunque nell’ordinaria. Ad esempio: società con indice liquidità 0,8 (quindi effettivamente in tensione), però con indice Alfa che indica sostenibilità a 80 rate: AdeR potrebbe dare 80 rate anziché 120.
- Rigetto: se la richiesta viene rigettata (magari perché i documenti mostrano un quadro non così critico, o mancano requisiti formali) il debito torna immediatamente esigibile. Il contribuente può eventualmente impugnare il diniego se lo ritiene infondato, ma in genere c’è poco spazio discrezionale: o si rientra nei parametri o no.
Nota bene: in caso di eventi eccezionali, come calamità naturali che colpiscono il contribuente, la normativa prevede un occhio di riguardo. Ad esempio, per le imprese o abitazioni dichiarate inagibili a seguito di calamità, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà si considera sussistente automaticamente ai fini della rateazione straordinaria, purché si produca la certificazione di inagibilità totale dell’immobile. Questo significa che, se un imprenditore subisce un terremoto/incendio e l’azienda è inagibile, l’Agenzia considererà soddisfatto il requisito di difficoltà senza tante altre verifiche. È una disposizione di buon senso introdotta dal decreto attuativo 27/12/2024.
Vantaggi e limiti della straordinaria
Il vantaggio ovvio della rateazione straordinaria è massimizzare la dilazione: per debiti molto grandi, spalmare su 10 anni può fare la differenza tra riuscire a pagare o essere insolvente. Ad esempio, un professionista con 120.000 € di cartelle, se ottiene 120 rate, paga circa 1.100 € al mese, mentre con 72 rate ne avrebbe pagati ~1.700 al mese – una differenza che può incidere sulla sua capacità di sopravvivenza economica.
Tutti i benefici già visti per la ordinaria si applicano anche qui (stop a pignoramenti ecc., DURC regolare, interessi calmierati).
Di contro, ci sono anche limiti:
- La procedura è più complessa e lenta: bisogna raccogliere documenti, attendere l’istruttoria di AdeR, con tempi che possono essere di qualche mese. Nel frattempo, se il debito è scaduto, bisogna confidare che l’Agente non proceda (in teoria durante l’istruttoria la posizione è “sospesa”, ma conviene tener monitorato).
- Impegno a lungo termine: un piano decennale è quasi come un mutuo. Bisogna avere ragionevole certezza di poter sostenere quell’impegno per tutto il periodo. Non è banale: pensiamo a un imprenditore, in 10 anni può cambiare molto (mercato, redditività, salute). Se il piano salta a metà, gli anni pagati non vanno persi (ovviamente abbattono il debito residuo) ma si perde il beneficio dilatorio e si rischiano misure penali come visto.
- Nessun ulteriore sconto: la straordinaria non comporta riduzioni di sanzioni o altro (non è una definizione agevolata). Paga tutto + interessi. Dunque su 10 anni si finirà per pagare anche un bel po’ di interessi complessivi (ad es. su 200k debito, quasi 40k di interessi in 10 anni).
- Vincolatività degli indici: il debitore deve accettare il numero di rate che risulta dal calcolo. Non è che può dire “ne voglio 120” se gli indici gli danno diritto magari a 100. O viceversa, potrebbe avere diritto a 120 ma preferirebbe finire prima in 80 rate: in genere può sempre estinguere anticipatamente, ma il piano viene concesso secondo i parametri ufficiali.
- Monitoraggio: può capitare che AdeR chieda aggiornamenti di documenti durante il piano decennale? Non espressamente, ma teoricamente no: una volta concesso, non è che se l’azienda dopo 5 anni torna in utile l’Agenzia riduce il piano. Però l’azienda che torna florida magari deciderà di chiudere anticipatamente il debito per togliersi il vincolo.
In conclusione, la rateizzazione straordinaria è un’ancora di salvezza per chi ha debiti molto alti in proporzione ai mezzi. Spesso è l’ultimo passo prima di rischiare insolvenza conclamata. Se ne consiglia l’uso oculato e, se possibile, di combinazione con altre strategie: ad esempio un’azienda con 500k di debiti potrebbe accordarsi con la banca per un prestito garantito e pagare il Fisco, oppure tentare un concordato con i creditori. La rateazione straordinaria con AdeR è una soluzione, ma va comparata con eventuali alternative (specialmente se il debitore è in crisi a 360°, non solo verso il Fisco).
Nel prossimo capitolo ci concentreremo sulle definizioni agevolate, ovvero quelle forme speciali di “rateizzazione” in senso lato che includono sconti su sanzioni e interessi: le rottamazioni delle cartelle e istituti simili.
Definizioni agevolate e “rottamazioni” dei debiti
Parallelamente alle rateizzazioni ordinarie/straordinarie, negli ultimi anni si sono succeduti vari provvedimenti di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, noti al grande pubblico come “rottamazione delle cartelle”, “saldo e stralcio”, “pace fiscale” ecc. Queste misure consentono di pagare meno rispetto al dovuto originario, rinunciando a parte delle pretese erariali (tipicamente vengono abbuonate le sanzioni e gli interessi di mora). In cambio, però, si richiede il pagamento puntuale del restante dovuto entro certe scadenze, anche dilazionabili ma con piani e termini fissati per legge.
È importante distinguere le definizioni agevolate dalla rateizzazione ordinaria:
- La rateizzazione ordinaria non riduce l’importo dovuto, ma può essere chiesta in qualunque momento (è un diritto ordinario del contribuente).
- La definizione agevolata riduce l’importo dovuto, ma può essere esercitata solo se e quando una legge speciale lo prevede, e rispettando rigorosamente condizioni e scadenze stabilite da quella legge. È quindi un’opportunità straordinaria e temporanea.
Di seguito faremo una panoramica delle principali definizioni agevolate, con enfasi sull’ultima in vigore (rottamazione-quater) aggiornata al 2025, e vedremo i piani di pagamento previsti, nonché cosa accade se non si rispettano.
Rottamazione delle cartelle – Evoluzione storica
Il termine “rottamazione delle cartelle” fu utilizzato per la prima volta nel 2016, quando il Governo introdusse una sanatoria sui carichi affidati all’allora Equitalia. Da allora ci sono state più edizioni:
- Rottamazione 2016 (c.d. rottamazione “ter”?) in realtà la prima fu detta Rottamazione “bis” nel 2017 in DL 193/2016, seguita da Rottamazione-ter nel 2018 in DL 119/2018. Per semplicità, ricordiamo che:
- La prima definizione (2017) riguardava ruoli 2000-2016 e permetteva di pagare imposte senza sanzioni né interessi di mora, in massimo 5 rate fino al 2018.
- La seconda (c.d. “rottamazione-ter” 2018) ha riaperto per carichi fino al 2017, con possibilità di diluire in 18 rate (fino al 2023). Nota: molti contribuenti sono arrivati a pagare queste rate fino al 2023; il Covid ha comportato proroghe, per cui di fatto la rottamazione-ter si è conclusa nel 2022-2023. Chi è decaduto dalla rottamazione-ter entro il 2021 ha potuto anche rientrare nelle definizioni successive (ad es. rottamazione-quater).
- Saldo e stralcio 2019: misura parallela per persone fisiche con ISEE < 20.000 €, che prevedeva l’abbuono anche di parte del tributo oltre che sanzioni, con percentuali (16%, 20% ecc.) da pagare. Fu limitata a carichi specifici (derivanti da omessi versamenti dichiarati).
- Rottamazione-quater (2023): introdotta dalla Legge 197/2022 come parte della “tregua fiscale”. Riguarda i carichi affidati dal 1/1/2000 al 30/6/2022. In pratica è la più ampia come platea mai avuta, includendo oltre 20 anni di ruoli. I vantaggi:
- Sconti: azzeramento sanzioni amministrative e interessi (di mora e da ritardata iscrizione). Restano dovuti solo le imposte/capitale, le spese di procedura e notifica e l’eventuale aggio di riscossione se il carico è precedente al 2022. Infatti dal 2022 l’aggio (che era il compenso di Equitalia pari al 3-6%) è stato abolito, ma per i ruoli antecedenti resta in parte dovuto salvo definizione. Nella rottamazione-quater comunque l’aggio viene condonato insieme agli interessi.
- Rate: come detto, è ammesso il pagamento in massimo 18 rate così distribuite:
- 2023: 2 rate (31 ottobre e 30 novembre 2023, originariamente 31 luglio e 30 novembre ma la prima è slittata).
- 2024: 4 rate (scadenze 28 feb, 31 mag, 31 lug, 30 nov 2024).
- 2025: 4 rate (febbraio, maggio, luglio, novembre).
- 2026: 4 rate (febbraio, maggio, luglio, novembre).
- 2027: 4 rate (febbraio, maggio, luglio, novembre).
- Le rate non sono di pari importo: le prime due costituiscono ciascuna il 10% del dovuto, le restanti 16 rate il restante 80% suddiviso in parti uguali (5% circa a rata) secondo il calendario quadrimestrale.
- Decadenza stringente: la norma stabilisce che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la perdita di tutti i benefici della definizione agevolata. C’è una tolleranza di 5 giorni oltre la scadenza (quindi pagando entro 5 giorni si è comunque considerati regolari), ma oltre tale termine la decadenza è irrevocabile. Non è prevista la possibilità di rateizzare ulteriormente quanto non pagato: in caso di decadenza, l’intero debito residuo torna dovuto in forma ordinaria, comprensivo di sanzioni e interessi come se la rottamazione non fosse mai avvenuta, detraendo ovviamente quanto versato a titolo di acconto.
- Vantaggi per il contribuente: oltre al risparmio economico enorme (si pensi a sanzioni anche del 30% ridotte a zero, e interessi di anni), c’è il vantaggio che durante il piano di definizione sono sospese le azioni esecutive sugli importi rottamati e non si aggiungono nuovi interessi di mora. L’Agenzia Riscossione rilascia anche un durante estintivo dei debiti a fine piano (certificazione di avvenuto pagamento agevolato).
Molti professionisti e imprenditori hanno aderito alla rottamazione-quater nel 2023. La scadenza di adesione era stata prorogata al 30 giugno 2023. AdeR ha inviato le comunicazioni con gli importi dovuti e i bollettini entro ottobre 2023. Alcuni però non sono riusciti a pagare le rate 2023 (magari la prima del 31 ottobre) e sono decaduti. Qui entra in gioco la novità del 2025:
- Riammissione dei decaduti dalla rottamazione-quater: come anticipato, il Milleproroghe 2025 ha offerto una chance a chi, avendo aderito, non è riuscito a rispettare le scadenze entro il 2024. Questi contribuenti possono fare domanda entro il 30 aprile 2025 per essere riammessi. La riammissione prevede che il debito agevolato residuo venga dilazionato in massimo 10 rate con scadenze trimestrali a partire dal 31 luglio 2025. Le modalità precise di ricalcolo e le scadenze delle 10 rate aggiuntive verranno comunicate da AdeR (indicativamente, potrebbero essere rate dal 2025 al 2027). Chi presenta domanda di riammissione deve versare la prima rata di rientro entro il 31/7/2025, pena la decadenza definitiva. Questa è veramente l’ultima possibilità di mantenere i benefici della definizione agevolata per chi li aveva persi.
È importante notare che la riammissione riguarda solo chi aveva aderito e poi è decaduto. Chi invece non aveva aderito affatto entro giugno 2023 perché magari i suoi debiti non rientravano (ad esempio cartelle 2023, o semplicemente per distrazione) non può più aderire ora: per quei debiti l’unica opzione resta la rateizzazione ordinaria.
Come comportarsi con una definizione agevolata in corso
Se un contribuente ha aderito a rottamazione-quater o altra definizione:
- Deve rispettare scrupolosamente le scadenze indicate. Consigliabile pagare con qualche giorno di anticipo le rate, utilizzando i bollettini RAV forniti. In caso di difficoltà a pagare una rata, purtroppo non è consentito rateizzare la rata stessa né differirla oltre i 5 giorni di tolleranza.
- Durante il periodo di pagamento, i carichi definendi sono sospesi: se c’erano ipoteche o fermi questi rimangono (non vengono cancellati finché non finisce il pagamento), ma l’Agente non procederà a esecuzioni ulteriori.
- Se il contribuente ha anche altre cartelle non rientrate nella definizione (perché escluse o successive), dovrebbe gestirle a parte con rateazione ordinaria. La presenza di una rottamazione in corso non impedisce di chiedere rateazione per altri debiti fuori definizione.
- A pagamento completato di tutte le rate agevolate, i debiti si considerano estinti e l’Agenzia procederà a revocare fermi e ipoteche e darne attestazione. Il vantaggio della definizione è che quei debiti non generano nessun interesse di dilazione: le rate sono prive di ulteriori interessi (salvo un modesto interesse dilatorio dello 0,3% annuo che fu previsto per rottamazione-ter sulle rate dal 2020 in poi; nella quater questo non c’è, le rate non hanno interessi aggiuntivi oltre un tasso minimo per il pagamento dilazionato).
- In caso di decadenza: come detto, si perdono i benefici. Il debito residuo (comprensivo di sanzioni e interessi originali) verrà nuovamente iscritto a ruolo e notificato probabilmente sotto forma di cartella o intimazione. Da quel momento, si potrà chiedere una rateizzazione ordinaria di quel debito tornato esecutivo. Ad esempio: Tizio aderisce per 10.000 € di cartella in rottamazione-quater (sanzioni 2k e interessi 1k abbuonati, paga 7k in 18 rate). Se decade dopo aver pagato magari 2k, rimangono 5k di tributi non pagati + rivivono 2k sanzioni + interessi maturati. AdeR a un certo punto gli notificherà che è decaduto e deve pagare il residuo (forse entro 60 gg). A quel punto Tizio potrà chiedere rateizzazione ordinaria di quei, poniamo, €7.200 rimasti. Questa possibilità è importante: molti credono che se si perde la rottamazione non si possa più rateizzare – non è così, si perde lo sconto ma la normale dilazione spetta di diritto (purché non sia un piano già decaduto dopo 2022; qui però il piano decaduto era la definizione, non una rateazione ex art.19, quindi il debito torna come nuovo ruolo rateizzabile).
Tabelle riepilogative tipologie di rateazione
Per chiarezza, presentiamo una tabella comparativa delle principali caratteristiche delle diverse soluzioni di pagamento a rate descritte:
Tipo di dilazione | Importo debito per istanza | N. rate (durata) | Requisiti | Interesse annuo | Vantaggi | Limiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Rateizzazione ordinaria (semplificata, “automatica”) | ≤ 120.000 € (per richiesta) | Fino a 72 rate (6 anni) fino al 2024; 84 rate nel 2025-26; 96 nel 2027-28; 108 dal 2029. | Temporanea difficoltà economica autodichiarata (no documenti). Escluso se debito da precedente rateazione >15/7/22 decaduta. | 2,5% (dal 2025) 4% fino al 2024. | – Accesso facile (istanza online).– Sospensione azioni esecutive.– Fino a 7 anni di tempo (9 anni dal 2029).– Rata minima 50€. | – Importo sanzioni e tributi dovuto per intero (nessuno sconto).– Decadenza se 8 rate non pagate.– Necessario stato di difficoltà (anche se non provato, dichiarazione mendace avrebbe conseguenze penali). |
Rateizzazione straordinaria (documentata) | > 120.000 € (obbligatoria) o anche ≤120k se si richiede >84 rate su base documentata. | Fino a 120 rate (10 anni). Concessione graduale in base a indici: es. da 85 a 120 rate in 2025-26. | Grave e comprovata difficoltà economica. Richiede presentazione documenti (ISEE, bilanci, indici) e valutazione AdeR. Indici sotto soglie (es. liquidità < 1). | 2,5% annuo (dal 2025) 4% fino al 2024. | – Piano molto lungo (fino 10 anni).– Permette di salvare azienda in crisi evitando insolvenza.– Sempre sospese azioni esecutive durante il piano. – Possibile proroga da ordinario a straordinario (una volta) se peggiora situazione. | – Procedura di richiesta complessa e non garantita (dipende da parametri).– Durata lunga = vincolo prolungato.– Decadenza sempre dopo 8 rate non pagate (anche qui).– Necessario mantenere indicatori veritieri: dichiarazioni false sarebbero perseguibili. |
Definizione agevolata (es. Rottamazione-quater 2023) | Carichi affidati entro date specifiche (es. 2000-2022 per quater) indipendentemente dall’importo individuale. | Numero rate e durata fissati dalla legge speciale: es. 18 rate in 5 anni per rottamazione-quater (scadenze prefissate trimestrali). | Legge prevede i requisiti: es. ambito temporale del ruolo, eventualmente ISEE (per saldo e stralcio). Adesione su istanza entro termine di legge (scaduto). | Nessun interesse di dilazione su definizione (solo un lieve tasso 2% annuo talvolta previsto per dilazioni lunghe agevolate). | – Forte riduzione del dovuto: no sanzioni, no interessi di mora.– Possibilità di estinguere a costi ridotti.– Rateizzazione agevolata inclusa (piani fino 5 anni). | – Accesso limitato a finestre temporali legislative (non sempre disponibile, quater adesioni chiuse a 2023).– Decadenza immediata se salta 1 rata (oltre 5 gg) → perdita sconti.– Nessuna flessibilità su scadenze: date fisse da rispettare.– Non riguarda debiti dopo la data limite. |
Nota: L’aggio di riscossione (compenso Agente) è dovuto solo per ruoli fino al 2021; nelle definizioni agevolate esso è condonato insieme a interessi. Nelle rateazioni ordinarie l’aggio è incluso nel totale da dilazionare (per ruoli fino 2021) e rateizzato anch’esso.
Questa tabella riassume in modo comparativo le opzioni. In pratica, un’impresa o individuo con debito fiscale dovrà valutare se rientra in qualche definizione agevolata (che è sempre preferibile, se disponibile, per il risparmio economico) oppure se optare per la normale rateizzazione. Molti professionisti combinano le due cose: definizione agevolata per i ruoli ammessi, e rateazione ordinaria per quelli non definibili.
Nei prossimi paragrafi affronteremo due aspetti cruciali per chi ha in corso o intende attivare una rateizzazione: cosa succede in caso di decadenza (ossia il venir meno del beneficio per mancato pagamento delle rate) e come comportarsi, nonché alcune domande frequenti e casi pratici che possono sorgere.
Decadenza dal piano di rateizzazione: conseguenze tributarie e penali
La decadenza dal piano di rateizzazione si verifica quando il contribuente, durante il periodo di dilazione, omette il pagamento di un certo numero di rate (anche non consecutive) oltre i limiti di tolleranza previsti. In altre parole, perdere la rateizzazione significa che il piano di pagamento a rate viene revocato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a causa dell’inadempienza del debitore, rendendo immediatamente esigibile tutto il debito residuo.
Quando si verifica la decadenza: soglie di tolleranza
Il numero di rate non pagate che comporta la decadenza varia a seconda del periodo in cui è stata presentata la richiesta di dilazione, poiché la normativa ha subito modifiche temporanee:
- Piani in essere all’8 marzo 2020: (ovvero iniziati prima o durante l’emergenza Covid) – in via eccezionale fu previsto che la decadenza scattasse solo dopo 18 rate non pagate. Questa misura fu adottata per dare respiro in piena pandemia.
- Piani concessi tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021: decadenza dopo 10 rate non pagate. Questo recepiva le misure dei vari decreti emergenziali (Cura Italia, Ristori, ecc.) che allentarono temporaneamente le condizioni.
- Piani presentati dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022: si è tornati al regime ordinario pre-Covid, cioè decadenza dopo 5 rate non pagate (tale era il limite classico stabilito dal D.Lgs. 159/2015). In pratica, per le richieste fatte nei primi mesi 2022, bastavano 5 inadempienze per decadere.
- Piani presentati dal 16 luglio 2022 in poi: la soglia di tolleranza è stata portata a 8 rate non pagate, per effetto di DL 50/2022 convertito (collegato PNRR). Questo è il regime attuale, confermato anche dopo la riforma: decadi se accumuli otto rate insolute complessive.
Attenzione: il conteggio include anche rate non consecutive. Ad esempio, se uno saltasse la 1ª, 4ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª, 15ª e 18ª rata (otto rate in totale su un piano lungo), comunque alla ottava omissione scatta la decadenza, anche se in mezzo ne ha pagate altre. Inoltre, la regola è “anche non consecutive”, quindi è letterale.
Prima rata mancata: esiste una particolare previsione: se la prima rata di un piano non viene pagata entro 60 giorni dal dovuto (ora 67 giorni comprensivi dei 7 di tolleranza), la dilazione è revocata subito (non serve aspettare 8 rate). È come se non avesse mai avuto effetto.
Rottamazioni: per le definizioni agevolate, come visto, la tolleranza è zero (o meglio, 5 giorni): manca una rata = decadenza immediata ex lege. Non c’è concetto di soglia pluriennale.
Effetti della decadenza
Una volta che il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione, si producono i seguenti effetti tributari e amministrativi:
- Il debito residuo diventa immediatamente esigibile in un’unica soluzione. In pratica, tutte le somme ancora dovute (capitale + sanzioni + interessi) vengono richieste in blocco. L’Agenzia Entrate-Riscossione invierà tipicamente una comunicazione di decadenza indicando l’importo residuo e intimando il pagamento entro 60 giorni. Se non si paga, può riprendere con forza la riscossione coattiva.
- Ripresa delle azioni di recupero forzoso: decaduto il piano, AdeR può legittimamente procedere con fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti sui beni del debitore per recuperare il dovuto. La protezione che vigeva durante la rateazione cessa. Quindi, ad esempio, se c’era un fermo auto sospeso durante il piano, con la decadenza il fermo viene reso effettivo; se c’era un pignoramento in atto viene riavviato.
- Perdita di eventuali benefici collegati: se la rateazione riguardava debiti per cui erano in corso altre “provvidenze”, queste si perdono. Un caso: se il contribuente aveva ottenuto la sospensione condizionale di una cartella in giudizio tributario subordinata a rateazione, con la decadenza rischia che la sospensione venga revocata e il giudizio ne tenga conto. Oppure, come già detto, se era una definizione agevolata dilazionata e decade (es. rottamazione con pagamento rateizzato), perde gli sconti.
- Divieto di nuova rateazione sugli stessi carichi: la legge attuale stabilisce che per i debiti inclusi in rateizzazioni presentate dal 16/07/2022 in poi e decadute, non può essere concessa un’altra dilazione. Questo punto è cruciale: significa che se ho un piano chiesto nel 2023 e sono decaduto, non posso semplicemente fare un’altra domanda di rateizzazione per quello stesso debito. L’unica sarebbe pagare tutto o sperare in futuri condoni. Invece, per piani decaduti precedenti al 2022 (fino 15/7/22), era consentito chiedere nuova rateizzazione a patto di versare tutte le rate scadute non pagate al momento della domanda. In pratica, bisognava mettersi in pari per poter riprendere.
- Novità 2025: c’è però l’intenzione, come appare dalle dichiarazioni e da Montanaro, di allentare questa regola. Infatti il DLgs 110/2024 ha previsto che chi è decaduto da precedenti piani potrà richiedere una nuova rateizzazione senza obbligo di saldare le rate scadute. Questo aspetto, se confermato dalle disposizioni attuative, ribalta la situazione: significherebbe dare una seconda chance a tutti i decaduti, indipendentemente dalla data. Bisognerà vedere la circolare applicativa di AdeR; per ora, ufficialmente vige la regola del 3-ter art.19 (divieto oltre 2022). Ma se come pare l’orientamento è di ammorbidire, dal 2025 in poi i decaduti potrebbero essere riammessi. Per esempio, Tizio che è decaduto a ottobre 2023 su un piano del 2023 potrebbe nel 2025 chiedere di nuovo la dilazione dello stesso debito residuo. Questo sarebbe in linea con l’approccio più flessibile della riforma. Si attende conferma operativa, ma Montanaro (studio) l’ha riportato come fatto acquisito.
- Interessi di mora sul residuo: con la decadenza, il debito residuo torna a maturare interessi di mora (attualmente circa 3-4% annuo stabilito con provvedimento) dal giorno successivo alla decadenza fino al pagamento completo. Ciò significa che più si ritarda a pagare dopo la decadenza, più aumentano gli interessi giornalieri.
In sintesi, la decadenza è molto penalizzante: si torna al punto zero con l’aggravante del tempo perso e, spesso, di aver sprecato quanto versato come acconto (si riduce il debito ma se non riesci a saldare il resto potresti comunque subire azioni esecutive o fallimentari).
Conseguenze penali
Dal punto di vista penale tributario, come accennato nelle novità normative, la decadenza da un piano di rateazione può avere un impatto rilevante sui reati di omesso versamento:
- Per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), il nuovo testo normativo prevede che se il contribuente ha un piano di rateazione in corso non scatta il reato entro la scadenza ordinaria, ma in caso di decadenza la punibilità viene valutata in base al debito residuo. In particolare, è punibile il contribuente decaduto solo se il residuo IVA non versato supera 75.000 €. Se invece, al momento della decadenza, l’IVA ancora dovuta è sotto tale soglia, il fatto non è reato (per favor rei). Esempio: Caio deve IVA 300k, chiede rateazione e paga 240k, poi decade restando con 60k di IVA non pagata – non sarà punibile penalmente perché residuo < 75k (anche se originariamente superava 250k).
- Per il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis), analogamente, in caso di decadenza dal piano la punibilità scatta solo se le ritenute residue superano 50.000 €. Ad esempio: datore di lavoro con 200k di ritenute non versate, rateizza e ne paga 160k, decadendo su residuo 40k – residuo <50k, reato non punibile; se invece residuo fosse 60k, reato configurabile.
- Condizione sospensiva: Finché il piano è attivo e rispettato, non decorre il termine finale (31 dicembre anno successivo) per la consumazione dei reati di omesso versamento. Questo significa che l’esistenza della rateizzazione blocca di fatto l’azione penale, che potrà eventualmente attivarsi solo se e quando il piano salta e i limiti suddetti risultano superati. Di conseguenza, è interesse del contribuente evitare la decadenza non solo per motivi economici, ma anche per non incorrere in possibili responsabilità penali.
- Altri reati tributari: la decadenza può rilevare anche per il reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” (art.11 D.Lgs. 74/2000) se il contribuente nel frattempo ha compiuto atti per evadere l’Escussione. Ma questo è un discorso diverso (prescinde dalla rateizzazione in sé; semplicemente se fai il furbo vendendo beni per non fartele pignorare, è reato a prescindere dal piano).
In generale dunque, il mancato rispetto del piano da un lato reintroduce le normali conseguenze fiscali (riscossione coattiva) e dall’altro espone il contribuente a guai penali se il debito riguardava omessi versamenti rilevanti. Viceversa, onorare il piano fino in fondo mette al riparo: il debito viene estinto spontaneamente e non vi è reato (o comunque può essere causa di non punibilità per pagamento integrale avvenuto prima della dichiarazione dei redditi successiva, nel caso di ritenute).
Rimedio alla decadenza: riammissione e nuove dilazioni
Abbiamo visto che la normativa standard non permetterebbe nuove rateazioni su debiti di piani decaduti dal 16/7/22 in avanti. Tuttavia, come evidenziato:
- Chi è decaduto su piani chiesti fino al 15/7/22 può chiedere nuova dilazione se versa prima le rate arretrate.
- Esempio: Mario aveva un piano concesso nel 2021, è decaduto nel 2022 avendo saltato 6 rate. Il suo debito residuo è tornato a essere richiesto. Mario, se vuole una nuova rateazione, deve pagare tutte le 6 rate arretrate in un colpo (diciamo 6mila €) e poi chiedere di rateizzare i restanti (ad es. 10mila € su 24 rate). Questo era consentito.
- Per i decaduti più recenti (2023-24), attualmente non potrebbero secondo la lettera della legge. Ma dal 2025 è molto probabile che AdeR (in forza del D.Lgs. 110/24) consenta di presentare nuova istanza, pur in assenza di pagamento integrale degli arretrati. Sarà una sorta di “perdono” per i decaduti, in linea con la politica di dare un’altra chance ai contribuenti in difficoltà.
Vale la pena ricordare che la decadenza da una rateazione non preclude nuove rateazioni per altri debiti non inclusi in quel piano. Ad esempio, se avevo un piano per debito A e sono decaduto, il debito A non lo posso più rateizzare (salvo eccezioni suddette), ma se ho un altro debito B diverso (altra cartella) posso comunque chiedere la rateazione per B. Dunque, l’“onta” della decadenza è circoscritta a quei carichi, non è che mi bandisce a vita dal poter rateizzare qualsiasi altra cosa.
Consiglio pratico: se il contribuente vede che non riesce più a sostenere le rate di un piano in corso, non aspetti la decadenza. Ha due alternative:
- Chiedere la proroga del piano (passaggio da ordinario a straordinario) PRIMA di decadere. Se ad esempio è ancora in regola o ha al massimo 1-2 rate indietro, può presentare istanza motivata documentando peggioramento economico. AdeR potrà concedergli di allungare le rate residue fino a 120 (ricalcolando importi minori). Ciò resetta il conteggio delle rate ai fini decadenza, perché parte un nuovo piano.
- Se non può prorogare (ad esempio è già a 120 rate o non ha titoli per documentare peggioramento), valutare fonti alternative: richiedere un finanziamento bancario per pagare le rate arretrate, vendere un bene per fare cassa e saldare alcune rate. Meglio fare sacrifici per tenere vivo il piano, che perderlo e ritrovarsi con l’intero debito a rischio esecuzione.
Infine, precisiamo che la decadenza dal piano di rateazione non estingue il debito in alcun modo: le somme già versate vengono imputate a capitale, interessi, ecc., riducendo il dovuto. Non c’è una “penale” aggiuntiva per essere decaduti, oltre alla perdita del beneficio. Dunque un contribuente decaduto avrà “buttato” solo il vantaggio temporale, non i soldi versati (che infatti abbattono il debito residuo).
FAQ – Domande frequenti sulla rateizzazione dei debiti
Di seguito proponiamo una serie di domande frequenti (Frequently Asked Questions) con relative risposte, per chiarire i dubbi più comuni di professionisti e imprese alle prese con i piani di dilazione dei debiti fiscali.
D1: Ho ricevuto una cartella esattoriale, posso chiedere subito la rateizzazione? Devo aspettare qualche comunicazione?
R: Sì, puoi chiedere immediatamente la rateizzazione, senza attendere altro. Una volta notificata la cartella (o un avviso esecutivo dall’Agenzia Entrate), sei legittimato a presentare istanza di dilazione. Non è obbligatorio aspettare i 60 giorni di tempo per il pagamento unico; se sai già di non poter saldare in unica soluzione, puoi muoverti subito. Anzi, prima attivi la rateizzazione e prima blocchi interessi di mora e azioni esecutive. Utilizza il servizio telematico Rateizza adesso sul sito AdeR per velocità. La cartella contiene in calce le indicazioni proprio sulle modalità per richiedere la dilazione. Se presenti la domanda entro i 60 giorni dalla notifica, eviti che la cartella diventi “esecutiva” (in senso che scaduto il termine l’Agenzia potrebbe attivare misure cautelari).
D2: Ho più cartelle/avvisi, devo fare una richiesta di rateazione separata per ognuna?
R: Dipende dalle tue esigenze: puoi fare un’unica richiesta di rateizzazione includendo più carichi (cartelle) insieme, fino a coprire l’importo soglia (120.000 € se vuoi la via semplificata). Ad esempio, se hai 5 cartelle da 10.000 € l’una, puoi inserirle tutte in un’unica istanza di dilazione da 50.000 € e avrai un solo piano con rate unico. Questo è utile per semplificarti i pagamenti (una sola rata mensile per tutto). Il sistema online Rateizza adesso ti consente di selezionare più debiti e “sommarli” in un piano. Tuttavia, sei libero anche di chiedere rateazioni separate: ad esempio potresti rateizzare solo alcune cartelle e altre pagarle subito, oppure fare due piani distinti per ragioni contabili (magari uno personale, uno per l’azienda se hai ruoli come coobbligato). Tieni presente che l’importo di ogni richiesta non può eccedere 120.000 € se vuoi restare nel semplice; se li superi, devi presentare documentazione e la pratica diventa unica comunque (perché sopra 120k fai un’istanza unica documentata). In sintesi: puoi accorpare quanti debiti vuoi in una sola domanda (anche di natura diversa, es. IRPEF + INPS insieme), basta che siano intestati allo stesso codice fiscale e che desideri lo stesso numero di rate per tutti. L’Agenzia poi nel piano dettaglierà comunque rate e carichi sottostanti.
D3: È possibile aggiungere successivamente un nuovo debito a un piano di rateizzazione già in corso?
R: No, non è possibile “aggiungere” altri carichi a un piano esistente modificandolo. Ogni piano di rateazione riguarda i debiti elencati nella relativa domanda originaria. Se successivamente ricevi un’altra cartella (non inclusa), quella rimane fuori. Avrai due scelte: o paghi la nuova per conto tuo entro i termini, oppure chiedi una nuova rateizzazione per quella. Quindi potresti ritrovarti con due piani paralleli. Non c’è una fusione automatica. Fino al 2019 esisteva una norma che prevedeva la possibilità, per i piccoli importi sotto 1000€, di attendere ad aggiungerli, ma attualmente ognuno fa storia a sé. Comunque, nulla vieta che tu possa anticipare il termine: esempio, hai un piano in corso e ti arriva un’altra cartella, puoi chiedere che scaduto il primo piano, le eventuali somme versate in più (se c’erano depositi) vengano imputate – ma è complicato. Più semplicemente, se vuoi semplificare, puoi decidere di estinugere anticipatamente il primo piano e poi chiedere un nuovo piano unico che includa anche i nuovi debiti. Però devi pagarne il residuo prima. Diciamo che la gestione multi-piano è un po’ macchinosa: fortunatamente l’estratto conto online di AdeR ti permette di vedere tutti i piani attivi e le relative rate, così puoi tenere traccia.
D4: Quanto costa chiedere una rateizzazione? Ci sono commissioni o bolli da pagare?
R: La presentazione della domanda di rateizzazione non ha costi di istruttoria. Non ci sono bolli, né diritti di segreteria. Se la fai online, è completamente gratuita. L’unico costo “indiretto” è che sul debito rateizzato si applicano gli interessi di dilazione (2,5% annuo dal 2025) per il periodo in cui rateizzi, e vanno a finire nelle rate. Ma non paghi nulla “a parte” per aver avviato il piano. Anche l’eventuale comunicazione PEC di accoglimento non richiede marche da bollo. Quindi non temere: chiedere la dilazione non ti penalizza economicamente se poi decidessi di pagare subito (potresti in teoria fare domanda e poi saldare tutto, gli interessi li paghi solo sulle rate effettivamente scadute a rateizzazione in corso).
D5: Posso scegliere liberamente il numero di rate o lo decide l’Agenzia?
R: In sede di domanda, sei tu a indicare in quante rate desideri dilazionare (fino al massimo consentito). L’Agenzia usualmente concede quel numero di rate, purché non contrasti con importo minimo di 50€ a rata. Quindi, se chiedi il massimo (84 rate, ad esempio) di norma te le daranno. Se chiedi meno, avrai quelle richieste. L’Agenzia non impone d’ufficio il numero massimo, se tu ne hai chieste meno – a meno che, appunto, dalle regole risulti che ne avresti potute chiedere di più. In pratica: sul modulo o sul portale devi specificare la quantità di rate. Se ometti, credo applichino il massimo standard. Un’eccezione: nelle rateizzazioni documentate, l’Agente potrebbe decidere un numero di rate diverso in base agli indici (es. tu chiedi 120, ma in base ai conti te ne spettano 90; in tal caso daranno 90). Ma nel regime semplificato, tu hai il controllo. Dunque valuta bene prima quante rate ti servono. Non c’è penalità nello scegliere il massimo se vuoi stare comodo (pagherai un filo più di interessi totali, ma poca cosa). Nota: una volta avviato il piano, non puoi poi chiedere di avere meno rate (puoi però pagare in anticipo se vuoi finire prima, versando il residuo in unica soluzione senza interesse di preammortamento). Se invece vuoi più rate perché ti accorgi che ne hai chieste poche, l’unica è rifare richiesta – ma non si può sui debiti già rateizzati a meno di decadere o revocare il piano. Quindi meglio all’inizio scegliere un numero prudenziale di rate.
D6: Come si calcolano gli interessi sulle rate?
R: Gli interessi di dilazione sono calcolati al tasso fisso annuo vigente (2,5% attuale) sull’importo via via residuo. Non devi calcolarli tu: l’Agenzia, nella comunicazione di accoglimento, fornisce un prospetto dove è indicato l’importo totale dovuto comprensivo di interessi, e la quota di ogni rata. Se vuoi un’idea, potresti calcolarli come se fosse un ammortamento alla francese: ma per importi piccoli e periodo breve, la differenza tra fare un calcolo semplificato (interesse medio) e quello preciso è minima. Per curiosità: se hai 10.000 € da pagare in 10 rate annuali, pagherai circa 1.000 € l’anno più decrescenti interessi (500€ il primo anno, 450 il secondo, etc). Nel caso di rate mensili e tasso 2,5%, su 1 anno l’impatto è quasi nullo, su 3-4 anni è modesto. In conclusione: non serve che calcoli tu gli interessi, ti verranno comunicati esattamente. Sappi che sono conteggiati dal primo giorno del mese successivo alla domanda fino ad ogni singola rata. Quindi se fai la domanda a gennaio e la prima rata è a marzo, dal 1° febbraio al 28 febbraio su tutto l’importo maturano interessi, poi sulle successive rate maturano per i mesi corrispondenti.
D7: Posso pagare le rate in anticipo o estinguere prima il debito?
R: Sì. La rateizzazione non preclude il pagamento anticipato. Puoi in qualsiasi momento versare più rate insieme o l’intero residuo. Non c’è una penale per estinzione anticipata (non siamo in banca!). Pagando in anticipo ridurrai ovviamente gli interessi totali: se saldi il residuo tutto in anticipo, gli interessi di dilazione successivi non sono dovuti. Devi però richiedere all’Agenzia una contabilità di chiusura per sapere esattamente quanto residuo resta. In pratica, ti conviene contattare AdeR (anche via area riservata c’è la funzione “calcolo importo per chiusura anticipata”) per ottenere l’importo esatto da pagare in un’unica soluzione per chiudere. In alternativa, se mancano poche rate, puoi semplicemente pagarle tutte subito usando i bollettini delle rate future (si possono pagare anche in anticipo). L’importante è che poi avvisi AdeR per avere il documento di sgravio totale. Ricorda anche che se avevi un fermo o ipoteca, per farli cancellare prima, devi estinguere l’intero debito e poi presentare istanza di cancellazione allegando ricevuta di pagamento totale.
D8: Ho un fermo amministrativo sull’auto o un’ipoteca: se rateizzo il debito, tolgono il fermo/ipoteca?
R: Non immediatamente. La norma dice che la concessione della rateazione sospende le misure cautelari ed esecutive, ma non le elimina. In pratica:
- Un fermo amministrativo già iscritto sul tuo veicolo resta iscritto durante la dilazione (non puoi circolare legalmente, anche se spesso lo si fa, e non puoi rottamare/vendere l’auto). Tuttavia, l’Agente non procederà a espropriare il veicolo finché rispetti le rate. Solo dopo aver pagato tutte le rate, puoi richiedere la cancellazione del fermo al PRA fornendo il nulla osta di AdeR. A volte, per importi piccoli e su richiesta motivata (esigenze lavorative), AdeR può valutare la revoca del fermo anche durante il piano se è già stato pagato una parte significativa, ma è discrezionale.
- Un’ipoteca iscritta su immobile rimane come garanzia finché non paghi tutto. Non verrà eseguita (nel senso che non ti venderanno la casa all’asta se sei in regola con le rate), ma il vincolo ipotecario resta e impedisce di vendere l’immobile libero. Solo a fine piano potrai ottenere la cancellazione dell’ipoteca.
- Se invece la cartella non aveva ancora fermo/ipoteca e tu rateizzi, l’Agenzia non potrà iscriverli ex novo (a parte casi particolari di importi molto alti, sopra 50 mila €, dove a volte potrebbero iscrivere ipoteca anche con piano in corso per tutelarsi, ma di norma evitano se vedono che paghi).
In breve: la rateizzazione ti protegge da azioni aggressive (pignoramenti sul conto, stipendio, ecc.), ma per liberarti di fermi/ipoteche devi completare i pagamenti.
D9: Che succede se salto una rata? C’è un piccolo ritardo tollerato?
R: Un modesto ritardo è tollerato. In generale:
- Per le rateazioni ordinarie/straordinarie c’è una tolleranza implicita di circa 5-7 giorni sulla singola scadenza. In pratica se paghi con qualche giorno di ritardo una rata, AdeR normalmente la accetta senza dichiarare decadenza, anche perché la decadenza interviene solo sommando più rate insolute (8). Attenzione però: pagare in ritardo comporta il pagamento di interessi di mora per quei giorni di ritardo. AdeR calcola gli interessi di mora (al tasso ~3%) dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo pagamento e li potrebbe richiedere a parte successivamente (in genere li includono nel saldo del piano). Dunque meglio evitare ritardi. Se si tratta di un ritardo molto breve (1-2 giorni) di solito non fanno storie e manco ti addebitano nulla, ma non c’è garanzia.
- Se salti una rata completamente (cioè non la paghi affatto prima della successiva), quella è considerata rata non pagata ai fini del conteggio delle 8. Finché non arrivi a 8, il piano resta, ma il debito di quella rata va saldato comunque prima o poi. In pratica se non paghi la rata di aprile, a maggio sei tecnicamente fuori regola. La cosa migliore è cercare di pagare la rata saltata il prima possibile, magari insieme a quella successiva, per non accumulare troppe omissioni.
- Per le rottamazioni la tolleranza è solo di 5 giorni oltre la scadenza. Se paghi il 6° giorno, sei decaduto inesorabilmente. Qui non c’è margine su più rate: ne basta una fuori termine per perdere tutto.
D10: Se decadono da una rateizzazione, posso fare opposizione o ricorso?
R: Di per sé, la decadenza è un effetto legale automatico se si verificano i presupposti (omessi pagamenti). Non c’è un provvedimento discrezionale contro cui fare ricorso, a meno che tu ritenga che non fossero realmente scadute tot rate. In tal caso, potresti contestare la comunicazione di decadenza evidenziando magari pagamenti che l’Agenzia non ha conteggiato. Ma se effettivamente hai saltato le rate nel numero indicato, non c’è appello: la legge non prevede giustificazioni (salvo casi di forza maggiore estrema, vedi dopo). Tuttavia:
- Puoi chiedere all’Agenzia una revisione in autotutela se per esempio sei decaduto per un ritardo minimo e hai circostanze eccezionali (es. errore bancario, grave malattia). Non è garantito, ma a volte l’Agenzia, in via di favore, se manca poco per completare il piano, può chiudere un occhio. Non è però un diritto.
- Legalmente, l’unica strada sarebbe ricorrere al giudice tributario invocando magari la forza maggiore: ad esempio, c’è giurisprudenza (CTR Toscana 2022) che ha riammesso un contribuente sostenendo che una grave malattia che gli impedì di pagare potrebbe configurare forza maggiore, evitando la decadenza. Sono casi molto limitati. La norma non lo prevede espressamente, ma un giudice potrebbe valutare.
- Con la riforma, invece di fare cause, c’è la speranza (come detto) di poter chiedere una nuova rateazione del residuo se la prima è decaduta, a partire dal 2025. Quindi la via più pragmatica è: se decadi, aspetti di poter rimettere a rate il residuo (se sarà permesso) piuttosto che impugnare in giudizio, dove le chance non sono ottime.
D11: Posso ottenere il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) se ho debiti rateizzati?
R: Sì. Un’azienda o impresa individuale con debiti contributivi verso INPS o Inail, se tali debiti sono oggetto di rateizzazione in corso e in regola con i pagamenti, viene considerata regolare ai fini del DURC. La regola è che per il DURC devi essere in regola con i contributi oppure avere un piano di dilazione attivo e non decaduto. Quindi se hai fatto domanda di rateazione e stai pagando, potrai ottenere il DURC positivo. Questo è fondamentale per le imprese edili, per partecipare a bandi, ecc. Anche i debiti fiscali rateizzati non precludono la certificazione di regolarità fiscale eventualmente richiesta in appalti pubblici (di solito basta l’impegno a pagare). Fai solo attenzione che se salti una rata e decadi, il DURC diventa negativo perché risulti inadempiente.
D12: Ho un ricorso in corso contro una cartella, posso comunque rateizzare il debito contestato?
R: Sì, puoi farlo, ma attenzione alle implicazioni. Se hai impugnato la cartella (o l’atto presupposto) davanti al giudice tributario, chiedere la rateizzazione equivale a un riconoscimento del debito. La Cassazione ha stabilito chiaramente che l’istanza di dilazione implica la conoscenza e l’accettazione del debito. Quindi, se rateizzi, stai contraddicendo il tuo ricorso (dove magari dicevi che non devi pagare). L’ente potrebbe eccepire in giudizio la cessazione della materia del contendere per acquiescenza. Dunque, la regola pratica: se hai fatto ricorso perché ritieni illegittimo il debito, non chiedere la rateizzazione, altrimenti praticamente ammetti il debito e perdi il ricorso. Se però il ricorso è solo per prendere tempo o su questioni marginali, allora valuta tu. Talvolta si presenta istanza di sospensione in giudizio e contestualmente rateizzazione per sicurezza: però è un controsenso, rischi di buttare via il ricorso. L’ideale è decidere: o combatti il debito in giudizio o lo rateizzi se pensi di perdere. Ci sono casi in cui puoi rateizzare senza pregiudicare il ricorso? Forse per evitare misure cautelari in attesa della sentenza uno paga a rate con riserva di ripetizione, ma è complicato. In sintesi: rateizzare = accettare di pagare. Quindi si fa di solito per debiti certi.
D13: Il mio debito deriva da omessi versamenti IVA/ritenute oltre soglia penale. Se rateizzo evito la denuncia penale?
R: Sì, grazie alla riforma recente: se rateizzi e paghi regolarmente tutte le rate, non sarai punibile per il reato di omesso versamento (che altrimenti scatterebbe). In pratica, la legge ora concede tempo fino al 31 dicembre dell’anno successivo per mettersi in regola, e un piano di rateazione che prosegue oltre quella data sospende la punibilità. L’importante è non decadere: se decadi e rimane ancora un importo rilevante sopra soglia (50k per ritenute, 75k per IVA), allora potresti subire procedimento penale. Quindi, la rateizzazione è certamente consigliabile in questi casi: ti mette temporaneamente al riparo. Per completezza, ricorda anche che se riesci a pagare l’intero dovuto prima dell’apertura del dibattimento penale, c’è causa di non punibilità. Ma la rateazione è lo strumento pratico per dilazionare e comunque evitare in radice la questione penale. Ad esempio, omissione IVA 2023 di 300k: fai piano 120 rate nel 2024, paghi costantemente, residuo a fine 2025 sotto 75k – non sarai punibile.
D14: Cosa succede se la mia azienda fallisce durante una rateizzazione?
R: In caso di fallimento o liquidazione coatta dell’azienda debitrice, la rateizzazione decade di fatto, perché il debito entra nella procedura concorsuale. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per il residuo debito. Le rate successive non verranno più pagate dall’azienda (che è in fallimento) e il piano cessa. Non ci sono sanzioni in più (il fallimento è già evento di default totale). Se la procedura concorsuale paga qualcosa ai creditori, AdeR prenderà la sua percentuale come gli altri chirografari (a meno di privilegi su parte del debito). Quindi per l’azienda è finita lì. Per i garanti o coobbligati però, attenzione: se c’era ad esempio una fideiussione o i soci garanti, l’Agenzia potrà rivalersi su di loro per il debito residuo, e la rateizzazione si considera decaduta per l’azienda ma i coobbligati potrebbero teoricamente chiedere di subentrare? Non proprio, dovrebbero contrattare. Diciamo che è un caso molto specifico. In generale, con la fine dell’azienda, finisce anche la dilazione.
D15: I professionisti (avvocati, commercialisti) possono rateizzare i contributi alle casse private (es. Cassa Forense)?
R: Non tramite Agenzia Entrate-Riscossione. Le casse professionali private (Cassa Forense, Inarcassa, Cassa dottori commercialisti, etc.) non affidano ad AdeR la riscossione dei contributi non pagati, di solito. Alcune eventualmente lo fanno per crediti molto vecchi, ma in generale gestiscono in proprio. Quindi, la rateizzazione di quei debiti va chiesta alla singola Cassa secondo i regolamenti interni. AdeR gestisce solo debiti INPS, che è ente pubblico. Quindi se sei avvocato con contributi Cassa Forense arretrati, devi rivolgerti a CF per vedere se c’è un piano di rientro (spesso li concedono). Non rientra però nel focus di questa guida sulle rateazioni “Agenzia Entrate”.
Esempi pratici di calcolo delle rateazioni
Di seguito proponiamo alcune simulazioni pratiche per capire come calcolare (in via approssimativa) le rate di un piano di dilazione e l’ammontare complessivo dovuto. Sono esempi utili a professionisti e imprenditori per valutare l’impatto finanziario di una rateizzazione.
Esempio 1 – Professionista con debiti fiscali
Scenario: Il dott. Bianchi, un avvocato, ha accumulato debiti con l’Erario per:
- €30.000 di IRPEF non versata (saldo e acconti) dall’anno precedente,
- €5.000 di IVA trimestrale non versata,
- €3.000 di contributi previdenziali INPS Gestioneseparata.
Questi importi sono stati iscritti a ruolo e notificati in una cartella unica da €38.000 comprensiva di sanzioni e interessi iniziali. Bianchi non può pagare tutto subito.
Soluzione: Egli decide di chiedere una rateizzazione ordinaria. Essendo €38.000 < 120.000, procede con istanza semplificata. Valuta di sfruttare il piano 84 rate (7 anni) essendo il 2025. Presenta domanda tramite il portale online inserendo l’importo totale.
Calcolo indicativo delle rate:
Importo dovuto = €38.000 (supponiamo già comprensivo di sanzioni).
Tasso interesse dilazione = 2,5% annuo.
Numero rate = 84 mensili.
Calcoliamo la rata approssimativamente con un ammortamento standard: la rata mensile risulterà circa €500. Infatti, senza interessi sarebbe 38.000/84 = €452. Aggiungendo interessi, otteniamo circa €500. Più precisamente, applicando la formula finanziaria, la rata è ~€495.
Bianchi quindi pagherà ~€495 al mese per 7 anni. L’esborso totale sarà circa 495×84 = €41.580. Gli interessi totali pagati in 7 anni ammonteranno a circa €3.580. Considerando l’inflazione, l’avvocato trova sostenibile questo piano, pari a ~€6.000 l’anno di pagamenti, rispetto a redditi annui attesi di molto superiori. Il suo bilancio mensile assorbe la rata (che equivale a poco più di una parcella da recuperare). Così può mettersi in regola senza incorrere in misure forzose.
Verifica: la rata di €500 è ben superiore al minimo €50. Nessun problema su quel fronte.
Caso alternativo: se Bianchi avesse voluto finire prima, poteva scegliere 60 rate (5 anni) con rata circa €680/mese. Ma ha preferito allungare. In ogni momento, se la sua situazione migliora (ad esempio riceve una grossa liquidazione di una pratica), potrà effettuare più pagamenti e chiudere prima.
Esempio 2 – Piccola impresa con debito elevato e richiesta straordinaria
Scenario: La società XYZ Srl, operante nel commercio, ha subito la crisi del 2020-2021 e ha accumulato un debito verso l’Agenzia Riscossione di €250.000, derivante da:
- €180.000 di IVA non versata in due annualità (2019 e 2020),
- €40.000 di ritenute dipendenti non versate,
- €30.000 tra IRAP e altre imposte minori.
Queste somme, inclusi interessi e sanzioni, compongono il carico di €250k in varie cartelle notificate tra 2022 e 2023. XYZ vuole evitare il fallimento e chiede un concordato con il Fisco.
Soluzione: Importo > 120k, quindi la società presenta domanda di rateizzazione documentata straordinaria fino a 120 rate. Allegherà bilanci 2022-2023 che mostrano perdite e indici di liquidità bassi (es. indice di liquidità = 0,8, quindi <1). Secondo i parametri, AdeR presumibilmente concede il massimo 120 rate (10 anni).
Calcolo rata:
Importo = €250.000,
tasso 2,5%,
n° rate = 120.
Usando la formula dell’annualità, la rata mensile risulta ~€2.830. (Verifica rapida: 250.000/120 = 2.083 senza interessi; con interessi viene intorno a 2.800). L’azienda quindi pagherà ~€2.830 al mese per 10 anni.
Esborso totale previsto = €2.830 × 120 = €339.600 circa. Di cui interessi circa €89.600. In realtà, facendo il calcolo esatto, l’interesse totale risulta sui €39.000【47†】, perché le rate decrescono il capitale via via. Spieghiamo questa apparente discrepanza: €89k sarebbe se pagassimo 2.830 fissi senza calo capitale, ma poiché la formula è un ammortamento, abbiamo €39k di interessi totali. Quindi la società in 10 anni pagherà circa €289k (250 di debito + 39 di interessi).
Verifichiamo la sostenibilità: €2.830/mese = €33.960 l’anno. L’azienda prevede un cash flow di 50k annui nei prossimi anni, quindi dovrebbe farcela, stringendo un po’ la cinghia. Certo, pagherà quasi €40k di interessi in un decennio, ma è il prezzo per avere ossigeno adesso. Alternativa sarebbe stata fallire o provare un saldo e stralcio in tribunale, opzione incerta. Così, se regge, salderà tutto il dovuto.
Caso rischio decadenza: XYZ deve stare attenta: se saltasse troppo rate e decadrebbe, si troverebbe nel 2028 (ipotizziamo) ancora con magari €150k di debito residuo e l’Agenzia riprenderebbe i pignoramenti, più la palla del reato di omesso IVA (250k iniziali). Quindi la società deve fare di tutto per rispettare il piano. Magari potrebbe prevedere di vendere un immobile non strategico per ottenere liquidità e ridurre il debito in anticipo.
Nota penalistica: con la rateazione in corso, per ora i soci amministratori evitano la denuncia per omesso versamento IVA/ritenute. Se completano i pagamenti, non avranno conseguenze penali (perché residuo zero < soglie). Se invece decadono quando ancora residua, ad es., 80k di IVA, allora potrebbero avere guai per quell’omesso.
Esempio 3 – Contribuente decaduto e riammissione (Milleproroghe 2025)
Scenario: Il sig. Rossi aveva aderito alla Rottamazione-quater per €20.000 di cartelle. Avrebbe dovuto pagare 18 rate, di cui due nel 2023. Purtroppo non è riuscito a pagare la rata del 30 novembre 2023 (dopo aver pagato quella di ottobre). Di conseguenza è decaduto dalla definizione agevolata a fine 2023, perdendo lo sconto su sanzioni. Gli arriva comunicazione a febbraio 2024 che deve pagare l’intero residuo di €18.000 (capitale + sanzioni ripristinate) entro 60 gg. Non avendo liquidità, Rossi non paga e il debito rimane.
Soluzione 2025: Grazie alla legge di conversione del Milleproroghe (febbraio 2025), Rossi può presentare entro il 30/4/2025 domanda di riammissione alla rottamazione-quater. L’Agenzia Riscossione gli comunica che dovrà saldare il residuo agevolato (senza sanzioni, quindi tornando ai €18.000 senza sanzioni) in 10 rate: la prima del 10% (€1.800) entro il 31 luglio 2025, e le altre 9 rate trimestrali fino al 2027.
Rossi esegue il pagamento di €1.800 a luglio 2025. Così riattiva il beneficio: il suo debito torna “rottamato”. Restano 9 rate da circa €1.800 l’una (18k-1.8k = 16.200, diviso 9 = 1.800). Le pagherà trimestralmente fino a luglio 2027. Se rispetterà questo nuovo piano, avrà salvato gli sconti e risolto il debito.
Se (facciamo l’ipotesi peggiore) anche su questo rientro Rossi avesse problemi e decadrebbe di nuovo – a quel punto davvero non avrebbe altre vie agevolate. Il residuo si convertirebbe in ruolo ordinario e potrebbe solo tentare una rateazione ordinaria con sanzioni piene.
Lezione: la riammissione è una chance unica per i decaduti. Rossi per sicurezza potrebbe attivare la domiciliazione bancaria per non scordare più le scadenze e magari mettere da parte ogni mese qualcosa per avere la rata trimestrale pronta.
Esempio 4 – Calcolo di convenienza: rateizzare o chiedere un prestito?
Scenario: La ditta Alfa ha un debito tributario di €15.000 (cartelle) e sta valutando se rateizzarlo con AdeR in 18 rate (1,5 anni) oppure chiedere un piccolo prestito bancario per pagare subito e poi restituirlo in 18 mesi.
Confronto costi:
- Rateizzazione AdeR: 18 rate mensili, importo rata circa €850 (15000/18). Interessi totali al 2,5% su media 9 mesi = circa €281. Quindi pagherà €15.281 in totale.
- Prestito bancario: poniamo tasso annuo 8% (TAEG) – per 18 mesi su 15k. Rata ~€900/mese. Interessi totali ~€1.200. Più eventuali spese istruttoria. Totale ~€16.200 o più.
È evidente che la soluzione rateazione fiscale costa molto meno (tasso 2,5 vs 8). Inoltre non richiede istruttorie di merito creditizio. Dunque per Alfa conviene di gran lunga rateizzare col Fisco e non indebitarsi con la banca.
Naturalmente se i tassi fossero diversi (es. in anni passati la rateazione 4% e la banca prestava al 5% – comunque conveniva la prima). Attualmente, con tassi di mercato alti, la dilazione fiscale è generalmente la via meno onerosa.
Conclusione di esempio: Alfa chiederà la rateizzazione a AdeR. Pagherà puntualmente 850€/mese e risparmierà interessi rispetto a un prestito. La scelta di un finanziamento privato avrebbe senso solo se AdeR non concedesse sufficiente tempo (ma concedono fino a 84 mesi, ben più di qualunque banca) o se la ditta avesse bisogno di togliere ipoteche subito e la banca volesse saldarle – situazioni particolari.
Questi esempi evidenziano come utilizzare i calcoli illustrativi a supporto delle decisioni:
- Stimare la rata in base a importo/tasso/durata.
- Verificare la sostenibilità nel cash flow aziendale o familiare.
- Confrontare con eventuali alternative (definizioni agevolate, prestiti).
In contesti reali, è buona prassi per un consulente fare simulazioni con i fogli di calcolo (magari usando formule finanziarie o il tool excel apposito se disponibile). AdeR stessa fornisce un simulatore online sul proprio sito per vedere quante rate puoi ottenere e di quale importo, inserendo importo e parametri di difficoltà.
Conclusione
La rateizzazione dei debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si conferma nel 2025 uno strumento indispensabile per gestire in modo sostenibile gli oneri tributari e contributivi, soprattutto in un periodo di ripresa economica post-crisi. Grazie alle riforme normative recenti, il meccanismo delle dilazioni è diventato più flessibile (piani più lunghi), più accessibile (soglia 120k senza documenti, procedure online rapide) e perfino più conveniente (riduzione dei tassi d’interesse). Parallelamente, misure come le definizioni agevolate offrono opportunità di saldo a costi ridotti, sebbene a condizioni stringenti.
Per i professionisti e gli imprenditori, saper navigare tra le varie opzioni – ordinaria, straordinaria, rottamazione, ecc. – è essenziale per prendere decisioni informate e mantenere in equilibrio la propria attività. È importante:
- Valutare con onestà la propria situazione finanziaria e scegliere un numero di rate adeguato, senza eccessi di ottimismo.
- Rispettare rigorosamente il piano concordato, tenendo presente le conseguenze di eventuali inadempienze.
- Tenersi aggiornati sulle nuove norme (ad es. ulteriori “Pace fiscali” in discussione, possibili modifiche ai criteri) e sulle opportunità di riammissione come quella del 2025.
- Consultare documentazione ufficiale (guide Agenzia Entrate, circolari) e, in caso di incertezze, farsi assistere da un consulente fiscale o legale specializzato in materia tributaria.
In un sistema tributario complesso come quello italiano, la rateizzazione funge da valvola di sfogo per evitare che il contribuente scivoli nell’irregolarità o, peggio, nell’illegalità. Dà modo di rientrare gradualmente delle proprie pendenze, mantenendo la continuità aziendale o professionale. Allo stesso tempo, è uno strumento da usare con senso di responsabilità: ottenere la rateazione significa impegnarsi con il Fisco a onorare quel debito, e occorre pianificare i flussi di cassa di conseguenza.
Con questa guida ci auguriamo di aver fornito un quadro chiaro e completo delle possibilità e degli obblighi connessi alla rateizzazione dei debiti fiscali nel 2025. Il lettore ora conosce le varie tipologie, le procedure per richiederle, le novità normative e come comportarsi nelle varie circostanze (dalla decadenza alla penalità). Per qualsiasi caso specifico che esuli dal qui trattato, si raccomanda di consultare le fonti normative originali e, se del caso, interpellare gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o un professionista qualificato.
Fonti e Riferimenti Normativi
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19: Disciplina originaria e vigente (come modificata dal D.Lgs. 110/2024) della dilazione di pagamento dei ruoli.
- Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110: Riforma della riscossione (attuazione delega fiscale) – ha introdotto le nuove regole sulle rateazioni dal 2025 (aumento rate, soglia 120k, indici difficoltà, ecc.). In particolare l’art. 13 interviene sull’art.19 DPR 602/73.
- Decreto MEF 27 dicembre 2024: Decreto ministeriale attuativo del D.Lgs.110/2024, pubblicato su G.U. a inizio 2025, definisce parametri e modalità per la situazione di difficoltà economica e il calcolo del numero di rate (indici di liquidità, Alfa, Beta, soglie ISEE).
- Circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 2 maggio 2024: Chiarimenti sul “Decreto Adempimenti” (D.Lgs. 1/2024) – contiene istruzioni operative su pagamenti a rate delle imposte correnti (saldo/acconto) e semplificazioni.
- Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (“Decreto Adempimenti”): Capo sulle semplificazioni pagamenti: art.8 (rate saldo-acconti fino 16 dicembre), art.9 (soglia 100 € versamenti periodici IVA/ritenute).
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023): Ha introdotto la Definizione agevolata 2023 (rottamazione-quater) per ruoli 2000-2022 e lo Stralcio automatico dei mini-ruoli <= €1.000 (2000-2015). V. commi 231-252 della legge. In particolare, condizioni rottamazione-quater: niente interessi/sanzioni/aggi, pagamento max 18 rate, scadenza adesioni 30/06/2023.
- Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (“Decreto Bollette”) convertito in L. 56/2023: Proroga termini adesione rottamazione-quater al 30/6/2023 e integrazioni procedurali.
- Legge 26 maggio 2023, n. 14 (Conversione DL Milleproroghe 2023): Prevedeva la riammissione per decaduti dalle rottamazioni precedenti e altre proroghe minori.
- Legge 24 febbraio 2025, n. 15 (Conversione DL Milleproroghe 2025): Ha introdotto la riammissione dei decaduti dalla rottamazione-quater (entro fine 2024) con domanda entro 30/4/2025 e pagamento in massimo 10 rate trimestrali, prima rata 31/7/2025.
- Codice Civile art. 1988: Riconoscimento di debito. Giurisprudenza l’ha applicato al caso di istanza di rateazione, equiparandola a riconoscimento ex art.1988 c.c. (Cass. n. 27504/2024).
- Cassazione Civile, ord. 27504 del 23/10/2024: Ha sancito che la presentazione di una richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione del debito e implica conoscenza delle cartelle, precludendo eccezioni di mancata notifica.
- Cassazione Civile, ord. 16062 del 7/06/2023: In tema di decadenza da rateazione, ha confermato che il mancato pagamento di anche una sola rata entro i termini comporta la decadenza (caso di pagamento con lieve ritardo dell’ultima rata – decadenza confermata; evidenzia rigidità normativa).
- CTR Toscana, sent. 323/4/2022: Ha ritenuto applicabile la causa di forza maggiore per escludere la decadenza da rateazione in caso di comprovata impossibilità (qui grave malattia del contribuente), aprendo spiraglio equitativo.
- D.Lgs. 74/2000 (Reati tributari), art. 10-bis e 10-ter: Modificati dal decreto sanzioni tributarie del 2023 (parte della riforma fiscale). La modifica (D.Lgs. n. 156/2023) ha esteso termine omesso versamento ritenute a 31 dicembre anno successivo e introdotto soglie di punibilità post-decadenza rateazione (50.000 € ritenute, 75.000 € IVA) come condizioni obiettive di punibilità. V. anche circ. Assonime o Assolombarda 2023.
- Agenzia delle Entrate-Riscossione – Vademecum “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento” (Maggio 2024): Guida ufficiale AdeR sulle novità dal 2025, disponibile sul sito istituzionale. Contiene: ambito dilazionabile, requisiti, modulistica R1/R2, esempi di calcolo indici Alfa/Beta, procedure di decadenza e riammissione, sospensione, etc.
- Sito web Agenzia Entrate-Riscossione – sezione Rateizzazione: Aggiornamenti online (FAQ, servizio Rateizza Adesso). Comunicati stampa AdeR 2025 su nuove funzionalità e simulatori. In particolare, comunicato 17/1/2025 con pubblicazione Guida “La nuova rateizzazione delle cartelle” e attivazione portale rinnovato.
- Normativa emergenziale Covid (storica): DL 18/2020, DL 34/2020, DL 137/2020 ecc. – Sospensioni termini di versamento nel 2020, aumento temporaneo soglia rate non pagate a 10, ecc. (ormai superate, ma citate per contesto nelle FAQ).
- D.M. Economia tasso di interesse legale 2025: Decreto 13/12/2024 ha fissato interesse legale al 2,0% dal 1/1/2025, rilevante per ravvedimento e interessi di mora.
Rateizzazione Debiti Agenzia delle Entrate 2025: Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto cartelle esattoriali troppo pesanti?
Non riesci a pagare tutto in un’unica soluzione?
Temi pignoramenti, fermi amministrativi o altre azioni esecutive?
⚠️ La Rateizzazione è lo strumento legale per rientrare nei ranghi senza subire conseguenze estreme.
Ti permette di dilazionare il debito con l’Agenzia delle Entrate, pagare in modo sostenibile e bloccare le procedure di riscossione.
Cos’è la Rateizzazione dei Debiti con l’Agenzia delle Entrate
È una procedura che consente a chi ha ricevuto cartelle o avvisi di pagamento di:
✅ Suddividere il debito fino a 120 rate mensili (10 anni)
✅ Evitare fermi auto, pignoramenti e ipoteche
✅ Mantenere la propria attività o il proprio reddito
✅ Regolarizzare la posizione fiscale gradualmente
Chi può richiederla
Puoi chiedere la rateizzazione se:
🔹 Hai ricevuto una cartella esattoriale o un avviso bonario
🔹 Non riesci a saldare subito l’intero importo
🔹 Hai una ditta individuale, una partita IVA o sei un privato
🔹 Vuoi evitare sanzioni più gravi e agire prima che sia troppo tardi
📌 Anche chi ha già in corso una rateizzazione può chiederne una nuova, in certi casi, se decaduta o modificata
🔧 Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo
🧾 Analizza la tua situazione debitoria e fiscale
📑 Predispone l’istanza di rateizzazione corretta
⛔ Interviene per sospendere fermi, pignoramenti e ipoteche
📞 Dialoga con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
🛡️ Ti segue passo dopo passo, fino all’approvazione e alla messa in sicurezza del tuo patrimonio
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato tributarista esperto in riscossione e sovraindebitamento
✔️ Gestore della Crisi iscritto al Ministero della Giustizia
✔️ Fiduciario di Organismi di Composizione della Crisi (OCC)
✔️ Consulente per imprenditori, professionisti e privati in difficoltà
✔️ Esperto in soluzioni rateali e protezione del patrimonio
Conclusione
Non aspettare che la situazione peggiori.
Con la Rateizzazione puoi fermare la valanga di debiti e riprendere il controllo.
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Una guida legale può fare la differenza tra restare sommerso o tornare a galla.