Sei stato segnalato come cattivo pagatore e ora non riesci più ad accedere a prestiti, mutui o finanziamenti?
Ti hanno rifiutato un fido o un leasing a causa di una vecchia segnalazione e ti stai chiedendo come cancellarla e quanto tempo serve per ripulire la tua posizione?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto bancario, tutela del debitore e privacy finanziaria – ti spiega cosa significa essere cattivo pagatore, quali sono le banche dati che registrano le segnalazioni e come puoi chiedere la cancellazione o la rettifica, anche prima della scadenza naturale.
Scoprirai:
- Come funzionano le centrali rischi private e pubbliche (CRIF, Experian, CTC, Assilea, Centrale Rischi Banca d’Italia);
- Quando una segnalazione è legittima e quando invece può essere contestata per errore, ritardo o mancanza di comunicazione;
- Quanto durano le segnalazioni negative e quando possono essere cancellate in automatico o su richiesta;
- Come richiedere una visura completa e aggiornata della tua posizione per sapere esattamente cosa risulta registrato;
- In quali casi puoi ottenere la cancellazione anticipata, con una diffida o ricorso formale per violazione delle norme sulla privacy o del Codice del Consumo;
- Cosa fare se sei ancora in difficoltà economica: gli strumenti legali per sospendere le segnalazioni, rientrare a rate o ottenere l’esdebitazione tramite le procedure previste dal Codice della Crisi.
Con il supporto di un legale esperto puoi valutare se la segnalazione è ancora valida, chiedere la sua rimozione legittimamente e tornare ad avere accesso al credito, senza scorciatoie pericolose o promesse false.
Alla fine della guida potrai richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo, per analizzare la tua situazione specifica, ottenere la visura delle segnalazioni attive e costruire un percorso concreto per ripulire la tua reputazione finanziaria in modo sicuro e legale.
Introduzione
Il termine “cattivo pagatore” indica comunemente un soggetto segnalato in banche dati creditizie a causa di inadempimenti o ritardi nei pagamenti di finanziamenti. In Italia esiste un sistema articolato di Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), gestiti sia da enti privati che pubblici, nei quali confluiscono informazioni sull’affidabilità finanziaria di privati e imprese. Le segnalazioni di mancato pagamento, insoluti, sconfinamenti o altri eventi negativi in queste banche dati possono pregiudicare l’accesso al credito per il soggetto segnalato, poiché banche e finanziarie consultano regolarmente tali sistemi per valutare il merito creditizio di clienti e potenziali tali.
Questa guida, aggiornata a maggio 2025, fornirà un quadro tecnico-giuridico completo sul tema della cancellazione delle segnalazioni da SIC, rivolgendosi ad un pubblico di avvocati e imprenditori. Verranno analizzati tutti i principali SIC in Italia – inclusi i sistemi privati come CRIF (Eurisc), Experian e CTC (Consorzio Tutela del Credito), nonché la Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia – delineando le differenze tra essi. Saranno illustrate tutte le principali categorie di segnalazione (rate non pagate, revoche di affidamenti, sconfinamenti oltre fido, classificazione a “sofferenza”, ecc.) e i tempi di conservazione dei relativi dati.
La guida descriverà la procedura completa per ottenere la cancellazione o correzione di una segnalazione negativa, distinguendo tra soggetti privati (consumatori o persone fisiche) e imprese (persone giuridiche), e analizzando i rimedi stragiudiziali disponibili – dal reclamo interno presso l’ente segnalante, alle segnalazioni al Garante per la protezione dei dati personali, fino al ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Saranno trattati anche i possibili rimedi giudiziali, incluse le azioni civili per ottenere la cancellazione forzosa dei dati e il risarcimento del danno da segnalazione illegittima. Nel corso della trattazione verranno richiamati i più recenti riferimenti normativi (dal Codice Privacy al Testo Unico Bancario, fino ai provvedimenti di Banca d’Italia) e la giurisprudenza aggiornata (sentenze sia di merito che di legittimità fino al 2025) che ha affinato la tutela del segnalato.
Saranno inoltre presentate tabelle riepilogative con i tempi di conservazione dei dati in ciascun SIC, una sezione di FAQ (domande frequenti) per chiarire i dubbi pratici più comuni, nonché alcune simulazioni di casi pratici (ad es. un imprenditore con fideiussione escussa, un privato con ritardi sul mutuo) per illustrare l’applicazione concreta delle procedure e tutele. In chiusura, un elenco completo delle fonti normative, giurisprudenziali e bibliografiche impiegate consentirà ulteriori approfondimenti. Il linguaggio utilizzato sarà tecnico-giuridico ma anche divulgativo, in modo da coniugare il rigore normativo con la chiarezza espositiva, così da risultare utile sia a professionisti del diritto sia a operatori d’impresa interessati a comprendere i propri diritti e le proprie opzioni di tutela in materia di segnalazioni creditizie.
I Sistemi di Informazione Creditizia in Italia
In Italia convivono diversi Sistemi di Informazione Creditizia, alcuni di natura privata e volontaria e uno di natura pubblica e obbligatoria (la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia). È fondamentale comprendere le differenze tra questi sistemi, chi vi partecipa, quali dati raccolgono e chi può accedervi, poiché le regole di segnalazione e cancellazione variano da un sistema all’altro. Di seguito esaminiamo i principali SIC operanti nel nostro Paese.
CRIF (Eurisc)
CRIF è una società privata che gestisce uno dei maggiori sistemi di informazioni creditizie italiani, noto come Eurisc. Vi aderiscono su base volontaria la gran parte degli istituti di credito, banche e società finanziarie, che condividono con CRIF i dati relativi ai crediti concessi ai propri clienti (prestiti personali, mutui, carte di credito, finanziamenti al consumo, affidamenti di conto, ecc.) e lo stato dei pagamenti. CRIF raccoglie sia informazioni negative (ritardi, morosità, insolvenze) sia – dal 2019 – informazioni positive sul rimborso regolare dei finanziamenti. Ciò significa che in Eurisc sono presenti dati sia sui mancati pagamenti sia sui pagamenti puntuali, con l’obiettivo di fornire un quadro completo dell’affidabilità e puntualità nei pagamenti del soggetto.
Dal 2020 il trattamento dei dati da parte di CRIF ed altri SIC privati si basa sul legittimo interesse dei partecipanti (banche/finanziarie) ai sensi dell’art. 6, par.1, lett. f) GDPR, e non più sul consenso dell’interessato. Pertanto, non viene più richiesto al cliente di firmare uno specifico consenso per la segnalazione in CRIF; rimane comunque obbligatoria l’informativa al cliente sull’esistenza del sistema e sui suoi diritti, secondo un modello standard previsto dal Codice di Condotta dei SIC. L’interessato mantiene anche il diritto di opposizione al trattamento ex art. 21 GDPR, se ricorrono motivi legittimi.
Accesso ai dati: Ogni privato ha il diritto di conoscere le informazioni che lo riguardano presenti in CRIF (diritto di accesso ai dati personali). È possibile richiedere una visura CRIF direttamente alla società, tramite apposito modulo disponibile sul sito CRIF (oggi accessibile anche con SPID o CNS), ottenendo così un credito consumer aggiornato. CRIF deve rispondere entro termini brevi (di regola entro 30 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 15 in casi complessi, ai sensi dell’art. 12 GDPR). In base al nuovo Codice di condotta, i SIC devono fornire risposte entro 1 mese alle richieste di accesso o rettifica, salvo proroga motivata.
Aggiornamento e partecipanti: Le banche e finanziarie aderenti aggiornano mensilmente i dati trasmessi a CRIF, segnalando nuovi finanziamenti, andamento dei pagamenti, eventuali ritardi o regolarizzazioni. L’adesione a CRIF è volontaria ma molto diffusa: quasi tutti i maggiori istituti vi partecipano, perché la condivisione delle informazioni consente di valutare meglio il rischio di credito. CRIF non è soggetta a vigilanza da parte di Banca d’Italia, ma opera sotto le norme del Codice Privacy e del Codice di Condotta SIC approvato dal Garante Privacy. In caso di controversie sui dati, CRIF è tenuta a interfacciarsi con l’ente segnalante per verifiche ed eventuali rettifiche.
Nota: Il termine “CRIF” viene spesso usato colloquialmente come sinonimo di “centrale rischi” privata. In realtà CRIF è uno dei gestori di SIC; in Italia esistono anche altre banche dati similari (come Experian e CTC). A differenza della Centrale Rischi pubblica, i SIC privati come CRIF raccolgono dati su base volontaria e privatistica e non hanno soglie minime di importo per le segnalazioni (vengono registrati anche piccoli finanziamenti al consumo). Inoltre, le informazioni in CRIF/Eurisc sono più di dettaglio (livello del singolo rapporto di credito), mentre la Centrale Rischi offre dati aggregati per cliente e per banca. Approfondiremo oltre i tempi di conservazione e le modalità di cancellazione dei dati in CRIF, comuni anche agli altri SIC privati aderenti al medesimo Codice di condotta.
Experian
Experian è un’altra società multinazionale operante come sistema di informazioni creditizie in Italia. Il suo funzionamento è simile a CRIF: le banche e finanziarie convenzionate segnalano ad Experian i dati sui crediti erogati e sul loro rimborso. Experian raccoglie e condivide con i partecipanti sia informazioni negative (ad es. ritardi nei pagamenti) sia informazioni positive (puntualità nei pagamenti). Anche Experian, come CRIF, aderisce al Codice di condotta dei SIC adottato nel 2019 e approvato definitivamente nel 2022 dal Garante Privacy. Ciò implica che Experian applica le medesime regole di correttezza del trattamento dei dati: finalità ammesse (valutazione del merito creditizio, prevenzione frodi, ecc.), basi giuridiche (legittimo interesse senza necessità di consenso), obblighi di informativa standard, diritti per gli interessati e soprattutto gli stessi tempi massimi di conservazione dei dati previsti dal Codice di condotta (esaminati in dettaglio in seguito).
Pur essendo meno noto al grande pubblico, Experian è diffusamente utilizzato dagli operatori finanziari (spesso in aggiunta a CRIF). Un cliente potrebbe quindi risultare segnalato contemporaneamente sia in CRIF che in Experian per il medesimo evento (ad esempio, un prestito non pagato), qualora l’istituto finanziario di riferimento condivida i dati con entrambi i SIC. Viceversa, alcuni intermediari minori potrebbero aderire solo ad uno dei sistemi. Per una tutela completa, il soggetto interessato dovrebbe quindi controllare la propria posizione su tutte le principali banche dati.
Accesso e correzione dei dati: Anche Experian consente agli interessati di esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali. È disponibile un servizio online di richiesta dati dal sito Experian, oppure è possibile inviare richiesta via email/PEC allegando i documenti identificativi. I tempi di risposta sono analoghi (entro 30 giorni). In caso di riscontro di errori (ad es. una segnalazione attribuita erroneamente), Experian provvede alla rettifica previa verifica con il partecipante che ha originato il dato.
In termini di tutela legale, Experian è soggetto alle stesse disposizioni normative di CRIF: D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) come modificato, GDPR e provvedimenti del Garante Privacy, nonché eventuali provvedimenti dell’Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta SIC (istituito nel 2022) incaricato di vigilare sul rispetto delle regole da parte dei gestori dei SIC. Anche Experian, non essendo vigilato da Banca d’Italia, in caso di reclami o contenziosi sul trattamento dei dati risponde davanti al Garante Privacy o all’autorità giudiziaria ordinaria.
CTC (Consorzio per la Tutela del Credito)
CTC è uno storico consorzio senza scopo di lucro fra istituti bancari e finanziari, che gestisce una banca dati creditizia privata. È spesso annoverato tra le “centrali rischi private” e, al pari di CRIF ed Experian, raccoglie informazioni su crediti concessi e sul relativo andamento dei pagamenti. In particolare, CTC registra principalmente informazioni negative relative a inadempimenti (ad esempio mancato pagamento di rate, sofferenze, eventi di insolvenza). Tradizionalmente, CTC veniva utilizzato soprattutto per segnalazioni relative a crediti al consumo e finanziamenti di importo minore, ed è partecipato in genere da banche di medie-piccole dimensioni, società di credito al consumo e finanziarie specializzate.
Negli ultimi anni, CTC ha aggiornato le proprie procedure adeguandole al Codice di condotta SIC 2019, di cui è stato uno dei firmatari insieme a CRIF e Experian. Pertanto le regole di conservazione dei dati e di tutela della privacy in CTC sono allineate a quelle degli altri SIC (tempi massimi di conservazione, finalità e basi giuridiche, obbligo di informativa e preavviso, ecc.). Anche i diritti degli interessati (accesso, rettifica, ecc.) sono esercitabili nei confronti di CTC con le medesime modalità.
Un elemento caratteristico di CTC è che, essendo un consorzio “chiuso” tra partecipanti, non offre servizi informativi commerciali al pubblico: le visure CTC vengono in genere fornite all’interessato solo su richiesta diretta o tramite canali convenzionati, e naturalmente sono consultabili dalle banche/finanziarie consorziate quando valutano una richiesta di credito. Oggi CTC mette a disposizione un canale online per la richiesta di relazione creditizia CTC anche tramite SPID, in maniera analoga a CRIF.
Informazioni registrate: CTC, come detto, tende a registrare prevalentemente informazioni su insolvenze conclamate o gravi ritardi. Ad esempio, se un finanziamento va in sofferenza o una carta di credito viene revocata per mancato pagamento, ciò potrebbe essere segnalato su CTC. Invece i dati “positivi” (finanziamenti regolari) storicamente non erano condivisi su CTC, ma solo negativi; tuttavia con il nuovo Codice di condotta, anche CTC potrebbe conservare dati positivi fino a 5 anni, se i partecipanti decidono di condividerli, vista la base giuridica del legittimo interesse che ora lo consente.
Partecipazione e governance: CTC è gestito in forma consortile e non a scopo di lucro, il che significa che i costi sono ripartiti tra gli aderenti e le informazioni sono scambiate in ottica mutualistica. Ciò non cambia per l’utente finale le tutele: CTC, al pari degli altri SIC, rientra pienamente nell’ambito di applicazione della normativa privacy. Il Garante Privacy fin dal 2004 ha incluso CTC nel precedente Codice deontologico e oggi nel nuovo Codice di condotta SIC; i diritti di reclamo e ricorso dell’interessato (di cui diremo in seguito) valgono anche verso CTC.
In sintesi, per un soggetto segnalato come “cattivo pagatore” è opportuno verificare la propria posizione non solo in CRIF ma anche in Experian e CTC, in quanto ciascuna di queste banche dati potrebbe contenere segnalazioni diverse a seconda di quale SIC sia utilizzato dal creditore segnalante. Fortunatamente, le procedure di rettifica o cancellazione sono analoghe su tutte, essendo armonizzate dal medesimo quadro normativo.
Centrale dei Rischi della Banca d’Italia
La Centrale dei Rischi (CR) è il sistema pubblico di rilevazione dei rischi creditizi, gestito dalla Banca d’Italia in base alle istruzioni emanate ai sensi del Testo Unico Bancario. Si tratta di una banca dati centralizzata e obbligatoria: tutte le banche e gli intermediari finanziari vigilati devono segnalare mensilmente a Banca d’Italia le posizioni creditizie dei propri clienti superiori a determinate soglie di importo. A differenza dei SIC privati, la Centrale dei Rischi non nasce per fini commerciali ma per finalità di interesse pubblico: favorire la stabilità finanziaria e la sana e prudente gestione del credito, mettendo a disposizione degli intermediari una visione globale dell’indebitamento dei clienti verso il sistema bancario.
Dati segnalati: Nella CR vengono riportate in forma aggregata tutte le esposizioni creditizie di rilievo. In particolare, sono segnalati i crediti per finanziamenti (affidamenti in conto corrente, mutui, prestiti, anticipi, ecc.) e l’ammontare di garanzie ricevute a favore del cliente, purché il totale per singolo intermediario superi la soglia di rilevazione. Attualmente, la soglia è di 30.000 euro per le esposizioni ordinarie; per le posizioni classificate a “sofferenza” (ossia crediti inesigibili o in grave difficoltà) la soglia è molto più bassa, pari a soli 250 euro. Questo significa che basta un debito in sofferenza di poche centinaia di euro perché scatti l’obbligo di segnalarlo alla Centrale Rischi, mentre per i crediti in bonis un importo inferiore a 30.000 € non viene censito.
Le informazioni inviate sono aggregate per cliente e per banca, secondo categorie di stato creditizio definite dalla normativa di Banca d’Italia (Circolare n.139/1991 e successive modifiche). Le categorie di censimento includono, ad esempio:
- Finanziamenti in bonis: crediti in essere senza anomalie (vengono segnalati solo se sopra soglia).
- Sconfinamenti e crediti scaduti/persistenti: esposizioni scadute da oltre 90 giorni o utilizzi oltre fido che superano una soglia assoluta (attualmente 250 €) e relativa (1% dell’affidamento), classificati come inadempimenti persistenti.
- Incagli (oggi detti inadempienze probabili o unlikely to pay): crediti per cui la banca giudica improbabile l’integrale recupero senza escussione delle garanzie, ma non ancora classificati come sofferenze (anche questi seguono soglie di segnalazione e criteri qualitativi).
- Sofferenze: crediti verso soggetti insolventi o in situazione equiparabile all’insolvenza, ossia casi di grave e irreversibile difficoltà finanziaria. La segnalazione a “sofferenza” non può avvenire in modo automatico per un semplice ritardo di pagamento; la banca deve valutare la situazione finanziaria complessiva del cliente e accertare che si tratti di un’insolvibilità o incapacità finanziaria stabile. Ad esempio, diverse pronunce hanno chiarito che un breve ritardo o un inadempimento contestato dal cliente non bastano per la sofferenza, essendo richiesta una valutazione ben più stringente. Inoltre, la segnalazione a sofferenza riguarda tutto il sistema: se un cliente è posto a sofferenza da una banca, tutte le sue altre banche lo vedranno come soggetto in sofferenza nella CR.
Consultazione e diffusione: Le segnalazioni inviate mensilmente confluiscono nel database della CR. Ogni banca/intermediario può consultare, per ciascun nominativo, solo le informazioni degli ultimi 36 mesi disponibili. Ciò significa che la CR fornisce uno storico triennale delle esposizioni e della loro evoluzione. Le informazioni più vecchie di 36 mesi non sono rese visibili agli intermediari (sebbene restino archiviate internamente a Banca d’Italia per finalità istituzionali di monitoraggio storico). L’aggiornamento è mensile: le banche trasmettono i dati riferiti alla situazione del cliente alla fine di ogni mese (entro il 25 del mese successivo), e tali dati diventano consultabili dai partecipanti indicativamente dal mese seguente. Se un debito viene rimborsato integralmente, la banca cessa di segnalarlo a partire dal mese in cui è avvenuto il pagamento; di conseguenza, dalla data contabile successiva quel debito non apparirà più nelle nuove segnalazioni. Tuttavia, la traccia storica dei mesi precedenti (in cui il debito risultava a carico) rimane negli archivi e continuerà ad essere visibile ai partecipanti per i successivi 36 mesi.
Un elemento importante: essere segnalati in Centrale Rischi non equivale automaticamente ad essere considerati “cattivi pagatori”. Ad esempio, avere una posizione censita in CR può significare semplicemente che si ha in corso un finanziamento di importo rilevante (es. un mutuo) o una garanzia prestata, senza alcuna morosità. Solo la presenza di informazioni negative (come sofferenze o inadempimenti persistenti) rende la segnalazione “peggiorativa” per il merito creditizio.
Obblighi di preavviso e comunicazione: La normativa impone alcuni obblighi informativi specifici in caso di prima segnalazione negativa in Centrale Rischi. Tutte le volte che un intermediario segnala un cliente a “sofferenza” per la prima volta, deve darne comunicazione scritta al cliente stesso e agli eventuali coobbligati (garanti). Inoltre, se il cliente è un consumatore, vige per la banca l’obbligo di preavviso preventivo: ai sensi dell’art. 125, comma 3, TUB, il finanziatore deve informare il debitore consumatore preventivamente la prima volta che comunica informazioni negative su di lui a una banca dati. Tale obbligo riguarda sia la segnalazione di sofferenza sia quella di inadempimento persistente oltre 90 giorni. In pratica, la banca deve inviare al consumatore un avviso (ad esempio una raccomandata o PEC) prima di effettuare la prima segnalazione negativa in CR, così da permettergli eventualmente di regolarizzare o comunque essere informato. Se il cliente non è un consumatore (ad esempio un’impresa o un debitore per un mutuo fondiario), la legge non prevede lo stesso obbligo di preavviso preventivo – come chiarito anche dalla giurisprudenza, che ha limitato la necessità del preavviso ai soli crediti al consumo. Resta fermo comunque l’obbligo generale di comunicare l’iscrizione a sofferenza (anche se contestuale o successiva) a qualsiasi cliente e garante. Approfondiremo più avanti le implicazioni giuridiche di un eventuale mancato preavviso e la relativa giurisprudenza.
Accesso ai dati CR: Ogni soggetto (persona fisica o giuridica) può chiedere a Banca d’Italia la propria visura della Centrale Rischi, per conoscere tutte le segnalazioni a proprio nome. La richiesta è gratuita e può essere fatta online tramite il portale Servizi al Cittadino di Banca d’Italia (accessibile con SPID/CIE), oppure via PEC o recandosi presso le Filiali della Banca d’Italia. La visura dettagliata permette di vedere l’elenco di tutti gli intermediari che hanno segnalato crediti, gli importi mese per mese, le eventuali classificazioni a incaglio/sofferenza, ecc. È uno strumento fondamentale per verificare la propria posizione ed eventualmente contestare errori. Infatti, se un dato risulta errato, il cliente può rivolgersi alla banca segnalante per richiederne la correzione; Banca d’Italia, in caso di contestazione (esposto), si limita a chiedere conferma all’intermediario segnalante, essendo quest’ultimo responsabile dell’esattezza dei dati trasmessi. Non è invece possibile richiedere a Banca d’Italia la “cancellazione” arbitraria di segnalazioni corrette: la Banca d’Italia non può modificare né eliminare dati su richiesta del privato se la banca conferma che la segnalazione era dovuta. Le uniche cancellazioni automatiche avvengono per il naturale decorso del tempo (superati 36 mesi, come detto, i dati non sono più visibili agli intermediari, pur restando negli archivi a fini interni).
In sintesi, la Centrale Rischi BDI rappresenta un sistema diverso dai SIC privati: è obbligatorio, gestito dall’Autorità centrale, e raccoglie solo crediti di importo significativo (o default conclamati). Per un’impresa o un soggetto con esposizioni rilevanti, la CR è spesso la segnalazione più critica; per piccoli finanziamenti al consumo, saranno invece CRIF/Experian/CTC a contenere le eventuali note negative.
Differenze tra SIC privati e Centrale Rischi – Riepilogo: I SIC privati (CRIF, Experian, CTC) registrano anche importi modesti, comprendono sia dati negativi che positivi, e operano su base volontaria contrattuale. La Centrale Rischi pubblica registra solo crediti oltre soglia (con eccezione delle sofferenze ≥250€), non ha finalità commerciali ma prudenziali, ed è alimentata per obbligo normativo. Le informazioni dei SIC privati sono visibili da qualunque partecipante autorizzato (anche società di credito al consumo non bancarie), mentre i dati CR sono visibili solo da banche/intermediari vigilati. Spesso le banche consultano sia CR che CRIF/Experian per avere un quadro completo: una sofferenza potrebbe emergere su entrambe (in CR come sofferenza ≥250€, in CRIF come mancato pagamento). È quindi importante, in ottica di cancellazione delle segnalazioni negative, considerare tutti i sistemi in cui si potrebbe essere presenti.
Categorie di Segnalazione nei SIC e loro Impatto
Le informazioni memorizzate nelle banche dati creditizie possono riferirsi a diverse categorie di eventi o di stato del credito. Comprendere la natura della segnalazione è essenziale per valutare la possibilità di ottenerne la cancellazione o la rettifica. Qui di seguito esaminiamo le principali categorie di segnalazione che qualificano un soggetto come “cattivo pagatore” nei sistemi di informazione creditizia, evidenziando come vengono classificate e che conseguenze comportano.
- Ritardi di pagamento sulle rate: Si tratta della forma più comune di segnalazione negativa nei SIC privati. Quando un cliente paga in ritardo una o più rate di un finanziamento (prestito, mutuo, leasing, carta di credito revolving, etc.), l’ente finanziatore può segnalarlo come ritardatario. I codici e le soglie variano: ad esempio, in CRIF si distingue tra ritardo lieve (una o due rate non pagate entro la scadenza) e ritardo grave (più di due rate accumulate). Un ritardo non appena viene sanato (cioè le rate arretrate sono poi pagate) rimane comunque registrato come storico per un certo periodo (12 o 24 mesi a seconda della gravità, vedi oltre). Se invece il ritardo non viene sanato e il rapporto entra in sofferenza o viene risolto, allora la posizione diventa una morosità non sanata (vedi oltre Dati negativi non regolarizzati).
- Mancato pagamento definitivo (inadempimento): Quando un credito non viene rimborsato e viene dichiarato insoluto (ad es. prestito non rimborsato, carta revocata per morosità, mutuo risolto per inadempimento), la segnalazione diventa più grave. Nei SIC privati tali casi vengono indicati come “negativo non regolarizzato”, spesso con note tipo “importo a sofferenza” o “perdite” a seconda del caso. In Centrale Rischi questo corrisponde tipicamente alla classificazione a sofferenza. È la categoria peggiore, indicativa di insolvenza conclamata. Come vedremo, una segnalazione di sofferenza non sanata permane nei SIC privati per 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o ultimo aggiornamento rilevante, e comunque al massimo 5 anni dalla scadenza contrattuale. Nella CR, la sofferenza rimane visibile fino a che la posizione resta a sofferenza e poi per 36 mesi dopo la chiusura (se viene chiusa per pagamento o accordo).
- Revoche di fidi o carte per utilizzo scorretto: Se una banca revoca un affidamento (come un fido di conto corrente o una linea di credito autoliquidante) a seguito di insolvenze o sconfinamenti, ciò viene segnalato. Nei sistemi privati, la revoca di un fido per inadempimento spesso comporta la segnalazione del saldo come importo non rimborsato (che se non saldato diviene sofferenza). In CR, un fido revocato con importo ancora dovuto comparirà come credito scaduto o eventualmente sofferenza se il cliente non rientra. Allo stesso modo, la revoca di una carta di credito o di un finanziamento revolving per mancato pagamento viene riportata. Queste segnalazioni indicano che il creditore ha dovuto chiudere anticipatamente il rapporto per insolvenza: sono quindi valutate negativamente dagli altri istituti.
- Sconfinamenti e utilizzi oltre il limite: Lo sconfinamento avviene quando il saldo di conto corrente va oltre il fido accordato (o il conto va in rosso senza alcun fido). Nei SIC privati di solito piccoli sconfinamenti non vengono segnalati, a meno che portino a ritardi nei pagamenti di interessi o spese. Nella Centrale Rischi, invece, esiste una segnalazione specifica per gli sconfinamenti oltre fido o crediti scaduti: se l’ammontare eccede determinate soglie (come detto 250 € e 1% affidamento per oltre 90 giorni), la banca deve classificarlo come “inadempimento persistente” in CR. Ciò segnala al sistema che il cliente ha lasciato scoperto il conto oltre i limiti per almeno tre mesi. Uno sconfinamento rilevante e prolungato, se non rientrato, può preludere alla revoca del fido e alla sofferenza. Dunque, anche uno scoperto di conto non gestito può portare a segnalazioni negative (in CR sicuramente, nei SIC privati eventualmente come nota di “rapporto chiuso per utilizzo abusivo”).
- Accordi di ristrutturazione o moratorie: Un elemento non strettamente “negativo” ma comunque visibile è quando un rapporto viene oggetto di un piano di rientro, consolidamento o ristrutturazione del debito. Nella CR Banca d’Italia, ad esempio, esiste la categoria dei crediti “ristrutturati” (esposizioni oggetto di accordi di rinegoziazione a causa delle difficoltà del cliente). La CR segnala se un credito è “a regime” o se è stato oggetto di ristrutturazione o moratoria. Nei SIC privati, qualora una posizione fosse chiusa a saldo e stralcio o rinegoziata, la banca può aggiornare la segnalazione indicando ad esempio “saldo a stralcio” (il che, pur chiudendo l’esposizione, segnala che il pagamento è stato parziale) oppure potrebbe continuare a segnalare un residuo a sofferenza finché non trascorsi i termini di conservazione. Dunque, un soggetto che abbia ristrutturato il proprio debito può risultare ancora come “cattivo pagatore” fino a decorso termine, sebbene abbia trovato un accordo, a meno che l’accordo stesso non preveda la cancellazione anticipata.
- Garanti escussi: Quando un soggetto fa da garante (fideiussore) per un credito altrui, il suo nominativo entra in Centrale Rischi sotto la sezione “garanzie prestate”. Se il debitore principale paga regolarmente, il garante non ha segnalazioni negative. Ma se il debitore non paga e la banca escute il garante, la posizione di quest’ultimo diventa a rischio. In CR, se il garante paga quanto dovuto, il suo impegno si tramuta in credito verso il debitore principale, ma ai fini di CR lui risulterà avere onorato la garanzia. Se però né debitore né garante pagano, la banca classificherà a sofferenza anche il garante (coobbligato), previa comunicazione anche a lui del preavviso. Nei SIC privati, potrebbe comparire il garante come soggetto inadempiente solidale. In pratica, fare da garante e vedersi escutere senza poter pagare comporta per il garante le stesse conseguenze negative di un debitore insolvente.
- Altre segnalazioni particolari: Ci sono ulteriori elementi che possono comparire, ad esempio:
- Assegni o cambiali protestati: questi non sono gestiti dai SIC creditizi, bensì da registri pubblici (Archivio Protesti tenuto dalle Camere di Commercio) e dal CAI (Centrale di Allarme Interbancaria, gestita da Banca d’Italia, per chi emette assegni scoperti o subisce revoca di carte). Pur non essendo “centrali rischi” in senso stretto, vanno menzionati perché spesso nel linguaggio comune chi è iscritto al CAI per un assegno a vuoto viene considerato un “cattivo pagatore”. Tuttavia, la cancellazione da CAI o dal registro protesti segue regole e tempi diversi (generalmente 6 mesi per il CAI a seguito di regolarizzazione, 5 anni per i protesti se non riabilitati prima). In questa guida ci concentriamo su CRIF/Experian/CTC e Centrale Rischi, ma è bene per completezza che un soggetto con problemi di credito verifichi anche di non essere iscritto in CAI o nei protesti.
- Richieste di finanziamento: un’informazione non negativa, ma registrata nei SIC privati, è il fatto che un soggetto abbia presentato una richiesta di credito. CRIF, ad esempio, memorizza le richieste di finanziamento che le banche comunicano (inquiry). Tali informazioni restano visibili per un arco breve (tipicamente 6 mesi) e servono agli intermediari per sapere se il cliente ha avanzato molte richieste in simultanea. Una “richiesta rifiutata” o ritirata viene cancellata dopo 90 giorni dall’esito, quindi non comporta un discredito duraturo, ma può influire nel breve periodo. Le richieste in sé non indicano “cattivo pagatore”, ma un numero elevato di richieste potrebbe insospettire i finanziatori. Ai fini della cancellazione, l’interessato non ha bisogno di fare nulla: trascorso il termine (90 giorni), le richieste decadono automaticamente.
Come si vede, non tutte le segnalazioni hanno la stessa gravità: un ritardo di pochi giorni poi rimediato è assai diverso da un’insolvenza conclamata. Anche i tempi di conservazione differiscono in base alla categoria, come illustreremo ora. È importante individuare esattamente la categoria della propria segnalazione (ad es. “Ritardo pagato in X giorni” vs “Sofferenza non rimborsata”) perché da ciò dipende l’iter per la cancellazione e i termini di attesa.
Tempi di Conservazione dei Dati nei SIC e Cancellazione Automatica
Ogni tipo di informazione creditizia ha un tempo massimo di conservazione nel sistema, stabilito dalle norme (per i SIC privati dal Codice di condotta SIC, per la Centrale Rischi da disposizioni di Banca d’Italia). Decorso tale periodo, i dati devono essere automaticamente cancellati o resi non più disponibili nelle normali visure. È fondamentale conoscere questi tempi: spesso la “cancellazione” della segnalazione negativa avviene automaticamente per scadenza dei termini, senza bisogno di interventi, purché il dato sia corretto e non contestato. Di seguito presentiamo una tabella riepilogativa dei tempi di conservazione nei principali SIC privati (CRIF, Experian, CTC), seguiti da una nota sulle politiche di conservazione della Centrale Rischi Banca d’Italia.
Tempi di conservazione nei SIC privati (CRIF, Experian, CTC)
Le seguenti regole sono quelle stabilite dal Codice di condotta per i sistemi di informazione creditizia (approvato dal Garante Privacy il 12/9/2019, Del. n. 324/2022) e sono comuni a tutti i SIC privati che vi aderiscono (CRIF, Experian, CTC, Assilea etc.). I tempi decorrono dall’evento cui si riferiscono, come specificato:
Tipo di informazione | Tempo massimo di conservazione |
---|---|
Richieste di finanziamento (presentate e poi rifiutate dall’ente o rinunciate dal cliente) | 180 giorni dalla data di richiesta (se l’istruttoria è in corso così a lungo); altrimenti 90 giorni dall’esito di rifiuto o rinuncia comunicato al SIC. |
Ritardi di pagamento ≤ 2 rate o 2 mesi, poi sanati | 12 mesi dalla registrazione dell’avvenuto pagamento di regolarizzazione, a condizione che in quei 12 mesi non si verifichino ulteriori ritardi. (Ad es., se si pagano due rate arretrate a gennaio 2025, la segnalazione del precedente ritardo permane fino a gennaio 2026, salvo altri ritardi nel frattempo). |
Ritardi di pagamento > 2 rate o > 2 mesi, poi sanati | 24 mesi dalla registrazione del pagamento di regolarizzazione, a condizione di nessun altro ritardo successivo. (Es.: quattro rate scadute pagate poi a marzo 2025 → segnalazione visibile fino a marzo 2027). |
Dati negativi non regolarizzati (morosità gravi, inadempimenti, sofferenze non sanate) | 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure dalla data dell’ultimo aggiornamento rilevante. In ogni caso, anche in presenza di aggiornamenti (es. pagamenti parziali, solleciti), il limite massimo è 60 mesi (5 anni) dalla scadenza naturale del contratto. Nota: Questo riguarda casi in cui il rapporto si è concluso con insoluto. Ad es., un prestito quinquennale scaduto a dic 2024 e mai rimborsato: la segnalazione negativa può durare fino a dic 2027 (36 mesi dalla scadenza) o al massimo fino a dic 2029 se ci sono stati aggiornamenti nel frattempo, ma non oltre 5 anni dalla scadenza contrattuale. |
Dati positivi (rapporti regolari e chiusi senza insoluti) | 60 mesi (5 anni) dalla chiusura del rapporto o dalla scadenza contrattuale. In pratica, un finanziamento rimborsato correttamente rimane a testimoniare la buona condotta per 5 anni. Eccezione: se però il soggetto ha anche altri rapporti negativi ancora non regolarizzati, i dati positivi possono essere conservati oltre i 60 mesi, finché permane almeno un rapporto negativo. Questo per consentire una valutazione equilibrata (non cancellare tutto il positivo se c’è del negativo). |
Come si evince, i ritardi poi regolarizzati si cancellano più velocemente (1 o 2 anni) rispetto alle insolvenze non sanate (3 anni, estensibili fino a 5 in presenza di eventi successivi). I dati positivi durano 5 anni, fungendo da “storico virtuoso” a beneficio del cliente (in passato erano 36 mesi, ma il nuovo Codice di condotta ha esteso a 60 mesi la conservazione delle informazioni positive).
Trascorsi tali termini, i gestori dei SIC hanno l’obbligo di eliminare o rendere inaccessibili le informazioni. Il Codice di condotta consente, peraltro, che il gestore trattenga i dati per un periodo ulteriore solo su un supporto separato e non accessibile agli aderenti, e solo per specifiche finalità consentite: ad esempio, per scopi di tutela in giudizio o per obblighi di legge. Questo significa che, scaduti i tempi di conservazione, la segnalazione non appare più nelle normali visure richieste dalle banche; tuttavia CRIF/Experian potrebbero conservare internamente un archivio storico criptato fino a 10 anni per eventuali esigenze legali (ad esempio, se un cliente fa causa, i dati originali possono essere recuperati come prova). Ma a fini creditizi, dopo il termine, la segnalazione è come se fosse cancellata: non è più visibile né utilizzabile per valutazioni.
Esempi pratici di applicazione:
- Se Tizio paga in ritardo 2 rate del mutuo a gennaio e febbraio 2024, ma poi regolarizza tutto a marzo 2024, questo ritardo rimarrà visibile nei SIC fino a marzo 2025, dopodiché sarà rimosso.
- Se Caio ha saltato 5 rate tra il 2023 e il 2024, poi salda gli arretrati a dicembre 2024, l’annotazione resterà fino a dicembre 2026 (24 mesi dal saldo).
- Se Sempronio non paga affatto un prestito scaduto a giugno 2023, la segnalazione negativa resterà sino a giugno 2026 (36 mesi dal termine) e comunque non oltre giugno 2028. Se però Sempronio effettuasse un pagamento parziale a metà 2024, aggiornando così la posizione, i 36 mesi potrebbero decorrere da quella data di aggiornamento (allungando la permanenza), ma sempre con il tetto dei 5 anni dalla fine iniziale del rapporto.
- Se una banca respinge la richiesta di prestito di Pinco Pallino a luglio 2025, questa informazione sarà visibile nei SIC fino a fine ottobre 2025 (90 giorni dal rifiuto).
- Un prestito ben pagato e concluso a settembre 2020 rimarrà in CRIF come storico positivo fino a settembre 2025, dopo di che sparirà dal report (salvo che il soggetto abbia contemporaneamente un insoluto attivo: in tal caso si può mantenere la traccia del buon prestito finché l’insoluto non si estingue, per bilanciare il profilo).
È importante sottolineare che i tempi indicati sono massimi. Se l’ente segnalante (banca/finanziaria) lo ritiene, può anche disporre la cancellazione anticipata di un dato, ad esempio in caso di errore o per concessione “commerciale” al cliente. Ma normalmente le richieste di cancellazione prima della scadenza vengono accolte solo se c’è un fondamento normativo (errore nel dato, illegittimità del trattamento, ecc.), come vedremo nella parte sulla procedura di cancellazione.
Conservazione dei dati in Centrale Rischi (Banca d’Italia)
La Centrale Rischi ha regole diverse riguardo alla permanenza delle informazioni:
- Aggiornamento continuo finché la posizione è attiva: Finché un rapporto di credito è in essere e supera le soglie, esso sarà segnalato tutti i mesi in CR. Non c’è un limite temporale predeterminato (ci sono casi di mutui trentennali segnalati per tutta la loro durata).
- Cessazione delle segnalazioni al termine: Quando un credito è estinto (per pagamento integrale, saldo a stralcio, remissione, ecc.) oppure quando l’esposizione complessiva verso la banca scende sotto la soglia di rilevazione (30.000 € o 250 € se in sofferenza), l’intermediario cessa di inviare segnalazioni relative a quel rapporto. Dunque, una volta chiuso il rapporto o sceso sotto soglia, nelle nuove rilevazioni il nominativo non appare più per quella banca.
- Storico consultabile per 36 mesi: Le segnalazioni passate tuttavia non vengono cancellate subito. Banca d’Italia conserva tutte le segnalazioni storiche nei propri archivi (per finalità istituzionali e di ricostruzione), e gli intermediari possono consultare lo storico degli ultimi 36 mesi. In pratica, se un prestito era segnalato fino a maggio 2025 e poi si estingue, le banche potranno vedere la traccia di quel prestito nelle visure CR fino a maggio 2028 (come informazione storica degli ultimi 3 anni). Oltre i 36 mesi, quelle segnalazioni non sono più visibili agli intermediari, anche se rimangono nei database interni di Banca d’Italia (accessibili però solo alla stessa Autorità).
- Nessuna cancellazione manuale su richiesta: Differentemente dai SIC privati, l’interessato non può chiedere la cancellazione anticipata di una segnalazione corretta in CR. Banca d’Italia stessa, tramite le FAQ ufficiali, chiarisce che tutte le segnalazioni permangono negli archivi per le funzioni istituzionali e per ricostruire la storia creditizia, e che la semplice estinzione del debito non comporta la rimozione delle segnalazioni precedenti. Solo errori materiali possono essere corretti (dalla banca segnalante) e casi eccezionali possono portare a rettifiche. D’altra parte, trascorsi 36 mesi dalla chiusura, come detto, i terzi non potranno più vedere nulla.
- Esempio: Un’azienda aveva una sofferenza segnalata dal 2020 al 2022, poi ha saldato tutto con un accordo nel 2022. Dal 2023 in poi la banca ha smesso di segnalarla (posizione chiusa). Tuttavia, fino alla fine del 2025 le banche che consultano CR vedranno che quel soggetto nel biennio precedente era stato a sofferenza (il dato del 2020-2022 rientra negli ultimi 36 mesi). Dal 2026 in poi, quella sofferenza non comparirà più nelle visure standard.
Ricapitolando per la Centrale Rischi:
- Rapporti attivi: segnalati continuamente (mensilmente).
- Rapporti chiusi/sotto soglia: non più segnalati da quel momento in avanti.
- Storico visibile: 36 mesi a ritroso per gli intermediari.
- Storico interno: conservato a tempo indeterminato per Banca d’Italia (minimo 10 anni, spesso di più, per scopi di vigilanza).
- Cancellazione anticipata: non ammessa se i dati erano corretti e dovuti; ammessa solo la rettifica di errori (es. importo sbagliato, codice errato, posizione segnalata per sbaglio, ecc.). In caso di contestazione fondata, la banca invia una segnalazione sostitutiva corretta.
Infine, notiamo che la CR non registra informazioni positive per importi sotto soglia: dunque non c’è un concetto di “mantenere i dati positivi per X anni” come per CRIF; semplicemente i crediti in bonis sotto 30.000 € non entrano mai nel sistema, quelli sopra soglia sono visti finché attivi, poi dopo 3 anni spariscono dalla vista. Questo significa anche che la CR non offre uno storico completo ultra-triennale ad una banca che interroga: se chiede oggi, vede solo la situazione ultimi 36 mesi. Per dati più vecchi occorre la visura completa (che l’interessato può ottenere e fornire di sua volontà). Invece, un SIC privato come CRIF, in teoria, può mostrare fino a 5 anni di storia di un finanziamento positivo concluso.
Procedura di Cancellazione delle Segnalazioni Negative
Una segnalazione creditizia negativa può essere cancellata o modificata essenzialmente in due modi:
- Automaticamente per decorrenza dei termini di conservazione, come visto sopra (cancellazione “naturale”).
- Su istanza o intervento dell’interessato, nei casi in cui vi sia un motivo legittimo per anticipare la rimozione o la correzione del dato.
In questa sezione spieghiamo la procedura completa per ottenere la cancellazione (o la rettifica) di una segnalazione, distinguendo tra la posizione dei soggetti privati (persone fisiche, consumatori) e quella delle imprese o altri soggetti non coperti dalla normativa privacy. Vedremo anche quali sono i presupposti richiesti (ad esempio l’errore del dato, l’illegittimità del trattamento, ecc.) e quali passi compiere.
Cancellazione per soggetti privati (persone fisiche)
Le persone fisiche godono della tutela offerta dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR e Codice Privacy) in relazione ai dati registrati nei SIC, poiché tali informazioni sono a tutti gli effetti dati personali. Inoltre, se il soggetto è un consumatore, entrano in gioco anche specifiche norme settoriali (come l’art. 125 TUB per il preavviso nelle segnalazioni). Ecco i passaggi tipici che un privato può seguire per ottenere la cancellazione di una segnalazione negativa:
- Verifica dei dati e identificazione del SIC: Il primo passo è procurarsi le visure delle banche dati interessate (CRIF, Experian, CTC e Centrale Rischi BDI) per vedere esattamente quale segnalazione risulta, da chi è stata effettuata (quale banca/finanziaria) e in che data. Questa fase diagnostica è fondamentale: a volte il soggetto ignora di essere segnalato, oppure non sa in quale sistema. Come visto, la visura CRIF/Experian/CTC va richiesta ai rispettivi gestori, mentre la visura CR si ottiene da Banca d’Italia. Tale verifica consente di accertare se la segnalazione è attualmente presente, di che natura è (es. sofferenza, ritardo, importo) e se magari è già prevista una cancellazione automatica a breve (in tal caso conviene attendere).
- Controllo della legittimità e correttezza del dato: Una volta ottenute le informazioni, occorre valutare:
- Correttezza fattuale: la segnalazione corrisponde a verità? Ad esempio, l’importo indicato è esatto? La persona segnalata è proprio l’interessato (non c’è un caso di scambio di persona)? La posizione non era in realtà regolarizzata?
- Rispetto delle procedure: se la legge prevedeva un preavviso (in caso di consumatore alla prima segnalazione negativa), questo è stato inviato e documentato? Se c’era un termine di tolleranza o una soglia, è stato rispettato? (Ad esempio, banca poteva segnalare sofferenza solo se c’era insolvenza conclamata: in caso di dubbio, la segnalazione potrebbe essere contestabile).
- Rispetto dei tempi di conservazione: la segnalazione è oltre i limiti temporali e quindi dovrebbe già essere stata rimossa? Se ad esempio si trova ancora una segnalazione di un ritardo del 2018, sarebbe un’anomalia perché i ritardi regolarizzati restano massimo 2 anni. In tal caso c’è motivo di chiederne la cancellazione immediata per decorrenza termini.
- Richiesta di cancellazione/rettifica al titolare del dato (banca segnalante o SIC): In generale, per la normativa privacy, l’interessato ha diritto di ottenere la rettifica o cancellazione dei dati personali inesatti o trattati illecitamente (artt. 16 e 17 GDPR). Tuttavia, per i dati creditizi occorre considerare che:
- Se il dato è esatto e legittimamente trattato, non si ha diritto alla cancellazione anticipata, perché prevale l’interesse legittimo del sistema a conservarlo fino a scadenza termini (la c.d. “memoria creditizia” è ritenuta lecita). Il GDPR art.17(3) infatti esclude il diritto all’oblio per adempimento di obblighi di legge o per esercizio di diritti in sede giudiziaria, che spesso è il caso dei dati creditizi.
- Se il dato è inesatto o incompleto, l’interessato ha diritto alla rettifica (es. importo sbagliato, segnalato come sofferenza mentre aveva pagato, etc.).
- Se il dato è trattato in violazione di legge, si può chiedere la cancellazione. Esempio: segnalazione eseguita senza inviare il preavviso quando invece era obbligatorio (per un credito al consumo); oppure segnalazione avvenuta quando non c’erano i presupposti (es: banca segnala “sofferenza” un cliente che era in realtà solvibile e in trattativa sul debito). Queste sono situazioni di illegittimità sostanziale che possono giustificare la cancellazione anticipata.
- La banca o finanziaria segnalante, in quanto è lei che ha originato e trasmesso il dato (specie per CR). Ad esempio, per la Centrale Rischi, Banca d’Italia dice chiaramente: “Gli intermediari sono responsabili dell’esattezza delle segnalazioni… Devono correggere gli eventuali errori”. Quindi se c’è errore o contestazione, bisogna coinvolgere la banca.
- Il gestore del SIC (CRIF, Experian, etc.), che è contitolare per la parte di trattamento di raccolta, ma di solito agirà comunque d’intesa con la banca. CRIF, ad esempio, invita l’utente a compilare moduli specifici se si chiede rettifica/cancellazione: poi CRIF contatta la banca segnalante per verificare e farsi autorizzare alla modifica.
- In caso di mancata risposta o rifiuto: Se la banca o il SIC non danno seguito alla richiesta, oppure la rigettano sostenendo che la segnalazione era corretta, il privato non è senza speranze: scattano i rimedi ulteriori (stragiudiziali o giudiziali). Prima di passare alle maniere forti, però, è opportuno esaminare la motivazione del diniego. Ad esempio, la banca potrebbe rispondere: “la segnalazione è corretta perché il pagamento risultava mancante al momento della segnalazione”. In tal caso, magari l’illegittimità non c’è dal loro punto di vista, e occorrerà decidere se insistere per altra via. Se la controparte ignora la richiesta (silenzio per oltre 30-45 giorni), questo di per sé costituisce un inadempimento agli obblighi privacy e di buona fede. Similmente, se dà un riscontro generico e non risolutivo (es. “stiamo verificando” e poi nulla per mesi), l’interessato può procedere oltre.
- Rimedi successivi: L’interessato ha a disposizione vari strumenti, descritti nelle prossime sezioni, come:
- Reclamo al Garante Privacy per violazione della normativa sui dati personali.
- Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se la questione rientra tra quelle bancarie (ad es. mancato preavviso, o segnalazione errata relativa ad un rapporto bancario).
- Azione giudiziale presso il tribunale civile competente, sia in via d’urgenza (se serve una cancellazione rapida per evitare danni imminenti) sia in via ordinaria per l’accertamento dell’illegittimità e risarcimento danni.
In tutte queste fasi, per un soggetto privato consumatore, vale la pena ricordare che la legge a volte fornisce tutele specifiche: il mancato preavviso scritto al debitore consumatore prima di segnalarlo (obbligo dall’art. 125 TUB) è stato considerato ad esempio una violazione tale da rendere la segnalazione “viziata” nei confronti di quel debitore. La Cassazione ha però chiarito che ciò vale solo per crediti al consumo, non per mutui ipotecari o altri crediti esclusi da quella disciplina. Pertanto, un consumatore segnalato senza preavviso potrà agevolmente ottenere la cancellazione intervenendo presso banca/Garante/ABF; un soggetto non consumatore invece difficilmente otterrà la cancellazione solo per assenza di preavviso (potrà tuttavia chiedere un risarcimento eventualmente, vedi oltre).
Un consumatore gode inoltre delle protezioni del Codice del Consumo su pratiche commerciali scorrette: ad esempio, segnalare qualcuno erroneamente potrebbe configurare anche violazione di tali norme, ma in genere si resta nell’alveo della privacy e del bancario.
Cancellazione per imprese e soggetti non consumatori
La posizione delle imprese (società, ditte individuali, professionisti) nei confronti delle segnalazioni creditizie è leggermente diversa, poiché i dati riferiti a persone giuridiche in quanto tali non sono dati personali tutelati dalla normativa privacy (GDPR si applica solo alle persone fisiche). Questo comporta alcune differenze:
- Un’azienda (es. S.r.l.) segnalata in Centrale Rischi o in CRIF come cattivo pagatore non può rivolgersi al Garante Privacy per reclamare, in quanto la privacy copre i dati personali e le persone giuridiche ne sono escluse (dopo l’abolizione delle norme del Codice Privacy che le includevano fino al 2011).
- Tuttavia, se la segnalazione riguarda anche i soci o garanti persone fisiche dell’azienda, costoro mantengono invece i loro diritti di tutela privacy. Ad esempio, se l’amministratore ha dato fideiussione personale, la segnalazione di sofferenza colpirà anche lui come individuo, e quindi potrà agire come privato.
- Un imprenditore ditta individuale o libero professionista è in realtà una persona fisica, quindi la privacy si applica (i suoi dati commerciali sono considerati personali se lo identificano come individuo). Dunque, un artigiano con una segnalazione CRIF per un fido non onorato può usare gli strumenti dei privati.
- Una società di capitali o di persone, invece, dovrà far leva su altri strumenti: contrattuali o di correttezza professionale, o in ultima istanza giudiziari.
La procedura di cancellazione per un’impresa seguirà comunque gli stessi passi iniziali:
- Visura dei dati (CR e SIC privati).
- Contestazione formale alla banca o al SIC, chiedendo rettifica/cancellazione se il dato è errato o illegittimo. Anche se non c’è GDPR, c’è pur sempre l’obbligo contrattuale e di buona fede che vincola la banca a segnalare correttamente. Inoltre, dal 2022 è operativo l’Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta SIC, cui partecipano associazioni di categoria anche delle imprese: questo organismo riceve reclami anche da soggetti non consumatori e vigila sul rispetto delle regole comuni. Un’azienda potrebbe quindi rivolgersi pure a tale Organismo per denunciare, ad esempio, una segnalazione non conforme al Codice di condotta (p.es. mantenuta oltre i termini).
- Se l’intermediario o SIC non aderiscono spontaneamente alla richiesta, l’impresa può:
- Ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): l’ABF è aperto anche a micro-imprese e, in generale, a clienti non consumatori per le controversie bancarie e finanziarie (nei limiti di importo). Molte PMI hanno utilizzato l’ABF per contestare segnalazioni reputate ingiuste, con buoni risultati.
- Agire in giudizio direttamente, magari con un ricorso d’urgenza se c’è pericolo per la continuità aziendale (es. azienda bloccata nei fidi per una segnalazione erronea, ricorre ex art. 700 c.p.c. per farla sospendere).
- Eventualmente, l’impresa può segnalare la questione a Banca d’Italia (in qualità di vigilanza) se riguarda la Centrale Rischi: ad esempio, per chiedere un intervento di vigilanza sulla banca che non corregge dati errati. La Banca d’Italia ha un servizio di gestione esposti per questo: in caso di reclamo, invita l’intermediario a verificare e rettificare se serve. Non è un rimedio robusto come Garante o ABF, ma può aiutare.
Un’impresa, pur non avendo il “diritto all’oblio” dei dati creditizi, può comunque impostare la richiesta come questione di illiceità del trattamento in senso lato: ad esempio, se una banca mantiene dati non aggiornati oltre il necessario, si può prospettare un profilo di concorrenza sleale o violazione di regole di vigilanza. Ma in pratica, molto ruota su aspetti contrattuali: la segnalazione centrale rischi deriva dal rapporto contrattuale banca-cliente, e se è scorretta, c’è inadempimento contrattuale della banca ai doveri di correttezza, da far valere anche come responsabilità civile.
Va inoltre considerato che le imprese possono subire danni ingenti da segnalazioni negative (perdita di affidamenti, reputazione commerciale compromessa). Pertanto, l’urgenza di rimuovere i dati erronei è spesso maggiore. La Cassazione di recente (2024) ha affrontato proprio il caso di una società cui la banca, pur avendo stipulato un accordo transattivo di ristrutturazione del debito, aveva tardato diversi mesi a togliere la segnalazione di sofferenza o a declassarla come dovuto, causandole gravi difficoltà: la Corte ha confermato l’illegittimità della condotta della banca e la sua responsabilità per i danni patiti dall’azienda a causa del ritardo nell’aggiornare la segnalazione. Questo a sottolineare che gli intermediari devono attivarsi tempestivamente non solo nel segnalare il “cattivo pagatore”, ma anche nel riabilitarlo quando ce ne sono i presupposti (pagamento, accordo, ecc.).
In definitiva, per un soggetto non consumatore:
- Strada principale: dialogo con la banca (magari con l’assistenza di un legale) per ottenere per iscritto la rimozione del dato se scorretto. Spesso le banche, se si mostra chiaramente l’errore, provvedono per evitare controversie.
- Se ciò fallisce: ABF (se rientra nella competenza) o azione giudiziaria. Il Garante Privacy non è competente per le persone giuridiche, quindi non è un’opzione (a meno che, ripetiamo, sia coinvolto un garante/persona fisica: quel soggetto sì può fare reclamo al Garante per i propri dati, il che indirettamente tutela anche l’azienda).
Rimedi Stragiudiziali per la Tutela del Segnalato
Prima di adire le vie giudiziarie, esistono diversi strumenti extragiudiziali che il soggetto segnalato può utilizzare per ottenere la cancellazione o la correzione di una segnalazione ed eventualmente un ristoro. Questi rimedi hanno il vantaggio di essere generalmente più rapidi e meno costosi di un processo civile, e spesso risultano efficaci nei casi più comuni. Di seguito analizziamo i principali: il reclamo interno all’intermediario o al gestore del SIC, il reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e un cenno all’Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta SIC.
Reclamo interno presso l’intermediario o il gestore del SIC
Il primo passo in assoluto quando ci si accorge di una segnalazione problematica dovrebbe essere sempre quello di contattare l’intermediario che l’ha effettuata (banca o finanziaria) e/o il gestore della banca dati (CRIF, Experian, etc.). Questo “reclamo interno” è in realtà parte della procedura base descritta sopra: si formalizza una contestazione e si chiede direttamente la soluzione (cancellazione o rettifica).
Tutte le banche e intermediari finanziari hanno per legge un Ufficio Reclami dedicato ai clienti, che deve rispondere entro termini prestabiliti (di solito 30 giorni per i reclami bancari ex Delibera CICR 275/2008, 60 giorni per quelli in materia di intermediazione finanziaria, ecc.). È bene inviare il reclamo in forma scritta e tracciabile (raccomandata A/R o PEC), dettagliando i fatti e le richieste. Spesso citare esplicitamente le normative violate (es. “Violazione dell’art. 125 TUB per mancato preavviso”, oppure “Violazione Codice Privacy art. 5 per dato inesatto”, etc.) dà maggior peso alla contestazione.
Analogamente, un reclamo può essere inviato al gestore del SIC: ad esempio CRIF ha un indirizzo PEC e modulistica per l’inoltro delle contestazioni. In base al Codice di condotta, i gestori dei SIC devono cooperare attivamente con i partecipanti per garantire l’esattezza dei dati e il rispetto dei tempi: se ricevono un reclamo, sono tenuti a verificare celermente e a rispondere. Spesso i gestori fanno da tramite: ricevono la contestazione e la rigirano all’ente segnalante chiedendo conferma o correzione.
Il reclamo interno è una fase necessaria anche perché è propedeutica ad altri rimedi: ad esempio, per poter adire l’ABF occorre aver prima presentato reclamo alla banca e atteso 30 giorni senza esito (o con risposta negativa). Anche il Garante Privacy generalmente apprezza che l’interessato abbia già provato a esercitare i suoi diritti verso il titolare prima di rivolgersi all’Autorità.
Spesso, un reclamo ben fondato può risolversi con una soluzione bonaria: la banca potrebbe riconoscere l’errore e chiedere al SIC la cancellazione, oppure proporre un accordo (ad esempio, in caso di segnalazione per debito insoluto, offrire di eliminarla dietro pagamento integrale o a saldo). Bisogna valutare caso per caso se accettare eventuali accordi: l’importante è ottenere tutto per iscritto e, in caso di accordo di cancellazione, vigilare che la promessa sia poi effettivamente mantenuta (si può chiedere conferma via visura).
Ricorso all’Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta SIC
Una novità degli ultimi anni è l’istituzione di un Organismo di Monitoraggio (OdM) indipendente incaricato di vigilare sull’applicazione del Codice di condotta dei SIC da parte di gestori e partecipanti, ai sensi degli artt. 40-41 GDPR. Questo OdM SIC è stato accreditato dal Garante Privacy nel 2022. Una delle sue funzioni è di ricevere i reclami degli interessati relativi a possibili violazioni del Codice di condotta da parte dei SIC o dei partecipanti.
In altre parole, se un soggetto ritiene che un gestore SIC (come CRIF) o una banca aderente abbiano violato le regole del Codice (es: conservato dati oltre i termini, omesso l’informativa standard, non inviato preavviso, ecc.), può inviare un reclamo all’OdM. L’OdM valuterà il caso e, se ravvisa infrazioni, potrà richiamare il partecipante al rispetto, prescrivere rimedi e in casi gravi segnalare la cosa al Garante Privacy. Questo meccanismo è ancora relativamente nuovo e poco conosciuto, ma rappresenta un ulteriore livello di tutela stragiudiziale. Non produce però effetti immediatamente vincolanti per la cancellazione del singolo dato: è più uno strumento di enforcement “morbido” delle buone pratiche.
Nella pratica, un reclamo all’OdM potrebbe essere utile nei casi sistemici o dubbi interpretativi. Ad esempio, se si riscontra che un certo SIC tende a non rispettare un punto del Codice su larga scala, l’OdM può intervenire. Per il singolo utente, invece, forse conviene agire tramite Garante Privacy o ABF, che hanno poteri più incisivi sul caso concreto. Resta però un’opzione aggiuntiva da conoscere, soprattutto per gli avvocati che seguono queste vicende.
Segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali
Il Garante Privacy è l’autorità amministrativa indipendente deputata a vigilare sul rispetto della normativa in materia di dati personali in Italia. Le segnalazioni relative ai dati creditizi rientrano pienamente nella sua competenza (quando si tratta di persone fisiche). L’interessato può rivolgersi al Garante attraverso due strumenti principali:
- Reclamo (ex art. 77 GDPR): un atto formale con cui si chiede al Garante di verificare una violazione dei propri dati personali e di adottare provvedimenti correttivi/sanzionatori.
- Segnalazione: uno strumento più informale, utile per portare all’attenzione del Garante un problema, senza necessariamente richiedere un provvedimento verso uno specifico titolare. Il Garante sulla base di una segnalazione può avviare istruttorie di sua iniziativa.
Nel contesto di una segnalazione come cattivo pagatore, è preferibile presentare un reclamo formale, indicando chiaramente:
- Il titolare del trattamento contestato (es: banca XYZ S.p.A. e/o CRIF S.p.A.).
- La descrizione dei fatti (es: “la banca mi ha segnalato in CRIF come sofferenza senza preavviso, in violazione dell’art. 125 TUB e del Codice di condotta SIC; inoltre i dati risultano non aggiornati dopo il pagamento…”).
- Le norme che si ritengono violate (GDPR, Codice Privacy, Codice di condotta, ecc.).
- L’istanza specifica: ad esempio “chiedo che il Garante disponga la cancellazione/aggiornamento dei dati inesatti e applichi le sanzioni del caso”.
Il Garante istruirà il reclamo, chiedendo eventualmente informazioni al titolare, e potrà concludere con un provvedimento. Se ritiene fondato il reclamo, può ordinare al titolare del trattamento di soddisfare le richieste dell’interessato (ad esempio, disponendo la cancellazione della segnalazione illecita entro un certo termine) e può comminare sanzioni amministrative se ravvisa infrazioni al GDPR. I provvedimenti del Garante sono vincolanti e, in caso di inottemperanza, possono essere fatti eseguire coattivamente. Inoltre, il reclamo al Garante è esente da costi per il reclamante ed è relativamente veloce (di norma qualche mese, in casi urgenti anche poche settimane).
Esempi di situazioni in cui il Garante è intervenuto in passato:
- Ha ordinato la cancellazione di segnalazioni in CRIF perché la banca non aveva inviato il prescritto preavviso al consumatore (violazione principi di correttezza).
- Ha sanzionato banche che mantenevano dati oltre i tempi massimi consentiti.
- Ha disposto la rettifica di dati errati (es: soggetti omonimi scambiati, importi sbagliati).
- Ha approvato il Codice deontologico prima (Provv. n.8/2004) e il Codice di condotta ora, fissando le regole che stiamo trattando.
Il Garante rappresenta quindi un alleato potente per il segnalato, ma bisogna ricordare:
- Possono rivolgersi a lui solo le persone fisiche. Se un reclamo viene da una società, verrà dichiarato inammissibile.
- Il Garante non riconosce risarcimenti (che competono ai giudici), ma si limita a far cessare violazioni e punire con sanzioni pecuniarie (che vanno allo Stato, non al reclamante).
- Occorre allegare al reclamo la documentazione pertinente e indicare se si sono già fatti passi (es: allegare il reclamo presentato alla banca e l’eventuale risposta). Questo mostra al Garante che si è già tentata la via diretta.
In generale, se la questione è chiaramente di natura privacy (dati inesatti, mancanza di informativa, conservazione eccessiva, ecc.), conviene il Garante. Se invece è più contrattuale (es: contestare la valutazione “sofferenza” fatta dalla banca, che implica un giudizio di merito sullo stato d’insolvenza), il Garante potrebbe dire che la valutazione finanziaria spetta alla banca e non intervenire in profondità. In questi casi magari ABF o giudice sono forum più appropriati. Comunque, spesso le problematiche si intrecciano, e il Garante ha dimostrato sensibilità anche su aspetti di merito delle segnalazioni quando ledono la persona.
Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo indipendente di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e intermediari bancari/finanziari. È istituito presso la Banca d’Italia, ma decide secondo equità e diritto in piena autonomia. Il ricorso all’ABF è particolarmente adatto per questioni relative a segnalazioni creditizie, in quanto l’ABF negli anni ha accumulato una vasta giurisprudenza in materia e spesso le sue decisioni risultano favorevoli ai clienti quando ci sono state scorrettezze nelle segnalazioni.
Chi può ricorrere: Possono adire l’ABF sia i consumatori sia le imprese (purché la controversia rientri nell’ambito bancario e nei limiti di importo: attualmente l’ABF decide su somme fino a 200.000 € se si tratta di richieste di importo, e senza limiti di importo per richieste di sola natura non monetaria, come appunto la cancellazione di una segnalazione). Quindi anche una PMI può ricorrere per chiedere la cancellazione di una segnalazione errata o il risarcimento di un danno da illegittima segnalazione, sebbene quest’ultimo sarà soggetto al tetto dei 200.000 €.
Procedura: Prima di ricorrere, come detto, bisogna aver inoltrato un reclamo scritto all’intermediario e atteso 30 giorni (60 per intermediari finanziari non bancari). Se la risposta è insoddisfacente o non pervenuta, entro 12 mesi si può presentare ricorso ABF. Il ricorso si presenta online sul portale ABF, con pagamento di un contributo di 20 euro (rimborsato in caso di accoglimento). L’intermediario è tenuto a partecipare (è obbligatoria l’adesione all’ABF per chi opera in banca/finanza) e a versare 200 euro di contributo se perde.
Decisioni ABF in materia di segnalazioni: L’ABF si è occupato di vari aspetti:
- Mancato preavviso al consumatore: l’orientamento consolidato dell’ABF è che la mancata comunicazione preventiva al primo inadempimento costituisce un inadempimento della banca, ma – tenendo conto dell’evoluzione normativa – incide sulla legittimità solo nei casi di credito al consumo. In passato alcuni Collegi ABF avevano ordinato cancellazioni per mancato preavviso, ma dopo la Cassazione 14382/2021 anche l’ABF si è allineato: obbligo di preavviso rileva solo per consumatori credito al consumo. Tuttavia, l’ABF sottolinea sempre che il preavviso è indice di trasparenza e correttezza: la sua mancanza può far scattare il risarcimento del danno non patrimoniale (disagio subito) se il cliente era consumatore. Se non consumatore, viene visto come obbligo di trasparenza non vincolante sulla segnalazione.
- Criteri di segnalazione a sofferenza: l’ABF ha più volte ribadito che la banca deve valutare attentamente la situazione prima di classificare a sofferenza, e che non basta un ritardo sporadico o una lite in corso sul credito. Ha richiamato circolare 139 e Cassazione: la sofferenza è legittima solo se c’è stabile incapacità finanziaria (insolvenza di fatto). Se una banca segnala a sofferenza un cliente che magari era solo in ritardo ma in via di ripresa, l’ABF potrebbe giudicare la segnalazione impropria e condannare la banca al risarcimento dei danni. La cancellazione in CR di per sé l’ABF non può ordinarla a Banca d’Italia (non ha giurisdizione diretta su CR), ma può ordinare alla banca di attivarsi per far correggere il dato.
- Errori materiali nelle segnalazioni: su queste l’ABF va a colpo sicuro: se ad esempio due soggetti omonimi vengono confusi e la banca segnala quello sbagliato, ABF dichiara la segnalazione illegittima e impone il risarcimento del danno per l’errata segnalazione. Idem se uno paga e la banca dimentica di aggiornare la CRIF entro i tempi dovuti.
- Tempi di conservazione: se una banca non richiede la cancellazione di un dato allo scadere dei termini (ad esempio continua a rinnovare l’iscrizione in CRIF oltre i 36/60 mesi), l’ABF può riconoscere la violazione del Codice deontologico (ora Codice condotta) e disporre un indennizzo.
- Risarcimento danni da segnalazione illegittima: l’ABF può riconoscere somme a titolo di danno morale o materiale. Ad esempio, ha riconosciuto il danno da perdita di chance di credito quando un cliente prova di essersi visto negare prestiti per via della segnalazione errata. Le somme non sono altissime di solito (spesso poche migliaia di euro per danno non patrimoniale), ma è un riconoscimento importante. L’ABF richiama la giurisprudenza di Cassazione secondo cui il danno non è in re ipsa, va provato, ma ammette prove anche presuntive.
Esecutività e adesione: Le decisioni ABF non sono formalmente vincolanti come una sentenza, ma le banche di solito vi aderiscono. Se l’intermediario non esegue la decisione (ad es. non corrisponde il risarcimento o non rettifica la segnalazione), viene pubblicata la notizia dell’inadempienza e ciò incide sulla sua reputazione e può interessare la vigilanza. È comunque possibile, per il cliente, portare la decisione ABF in tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti della banca (in quanto l’adesione all’ABF implica un impegno a eseguire le decisioni).
In sintesi, l’ABF rappresenta un’opzione molto valida: rapida (circa 6-7 mesi per la decisione), economica (20 euro di contributo) e specializzata. Per molti avvocati è diventato il canale preferenziale in queste controversie, riservando la causa civile solo ai casi più complessi o dove servono provvedimenti d’urgenza.
Considerazioni sulla scelta del rimedio stragiudiziale
Spesso ci si chiede quale strada convenga intraprendere. Non c’è una risposta univoca: dipende dal caso:
- Se la questione è prevalentemente sul dato personale (privacy), il Garante Privacy è ottimo, specie se si vuole solo la cancellazione e non interessa un risarcimento.
- Se si punta anche a un risarcimento (danno patrimoniale o morale) e l’importo è entro i limiti, l’ABF può coniugare entrambe le cose: far cessare la segnalazione e dare un indennizzo.
- Se serve agire molto in fretta (ad es. ho urgente bisogno di un mutuo ma c’è una segnalazione errata che blocca tutto), l’ABF e il Garante potrebbero essere non immediati; in quel caso paradossalmente conviene una causa cautelare (che però è già giudiziale e vedremo dopo).
- Nulla vieta di fare entrambe le cose: ad esempio, presentare reclamo al Garante per chiedere cancellazione e parallelamente ABF per chiedere risarcimento. Si deve solo informare l’ABF che c’è un procedimento dal Garante sullo stesso fatto, per correttezza, ma i due procedimenti possono coesistere perché uno verte su provvedimenti amministrativi, l’altro su questioni contrattuali.
Infine, è sempre auspicabile risolvere bonariamente direttamente con la banca se possibile. In qualche caso, far inviare da un legale una diffida ben argomentata alla banca prima di attivare autorità terze può portare a un accordo (es. la banca cancella la segnalazione “per cortesia commerciale” se il cliente ha saldato, per mantenere il rapporto). Questo è stragiudiziale puro e magari evita anche l’ABF. Tuttavia, qualora la banca sia rigida o non collaborativa, Garante e ABF sono lì proprio per dare al cliente un potere di riequilibrio.
Rimedi Giudiziali: Azioni in Tribunale
Se i tentativi stragiudiziali non hanno sortito effetto o se la situazione richiede l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, il soggetto segnalato può agire in sede civile per tutelare i propri diritti. Le azioni giudiziarie possibili sono principalmente di due tipi:
- Azione inibitoria/ripristinatoria: volta ad ottenere la cancellazione (o correzione) della segnalazione illegittima.
- Azione risarcitoria: volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della segnalazione illegittima (danni patrimoniali e/o non patrimoniali).
Spesso le due domande vengono cumulate nello stesso giudizio: il cliente chiede al Tribunale sia di dichiarare illegittima la segnalazione e ordinarne la cancellazione, sia di condannare la banca al risarcimento dei danni causati da essa.
Vediamo gli aspetti salienti di tali azioni.
Azione per cancellare la segnalazione (tutela inibitoria)
Questa è un’azione di merito che trova fondamento in vari titoli:
- Sul piano contrattuale, si può configurare come azione di adempimento/risoluzione: l’intermediario ha violato obblighi contrattuali (di correttezza, buona fede, trasparenza) e normativi nel gestire il rapporto, quindi si chiede al giudice di ordinarle di porre rimedio (rimuovere il dato in CR/CRIF).
- Sul piano extracontrattuale (illecito), come azione di cessazione dell’illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c.: la segnalazione illecita è un fatto dannoso continuativo, e si chiede di farlo cessare.
- Sul piano della protezione dati, l’art. 152 del Codice Privacy (nella versione antecedente al GDPR) prevedeva la possibilità di ricorrere al Tribunale per far valere i diritti ex art. 7 (tra cui cancellazione). Oggi col GDPR, l’azione giudiziale è possibile in base all’art. 79 GDPR per far valere le violazioni e ottenere tutela, pur se in parallelo alla via del Garante. Quindi si può inquadrare come azione per tutela specifica del dato personale.
Competenza: in genere è competente il Tribunale (trattandosi quasi sempre di cause di valore indeterminato ma aventi ad oggetto diritti della personalità e contratti bancari). Se l’attore è consumatore, può scegliere il foro del proprio domicilio. Si segue il rito ordinario civile.
Procedimento d’urgenza: Spesso chi agisce lo fa anche con un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (misura cautelare atipica) per ottenere rapidamente la sospensione o cancellazione temporanea della segnalazione, in attesa del giudizio. Per ottenere un provvedimento cautelare serve dimostrare:
- il fumus boni iuris (ossia che la pretesa di illegittimità della segnalazione è fondata in diritto e in fatto),
- il periculum in mora (ossia il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile se si attende la fine del giudizio di merito).
Nei casi evidenti (es. segnalazione palesemente errata o mancanza di preavviso a consumatore con danno attuale, come un mutuo rifiutato a causa di ciò) i giudici concedono la sospensione. Ad esempio, nel caso citato del garante ignaro (Trib. Bari 13/10/2023), il garante aveva scoperto la segnalazione solo dopo vedendosi negare un prestito e aveva subito presentato ricorso d’urgenza ottenendo la cancellazione provvisoria della segnalazione in Centrale Rischi. In seguito, nella causa di merito, il tribunale ha esaminato la legittimità ed effettivamente ha riconosciuto la violazione di mancato preavviso (in quel caso il garante era considerato consumatore) ma – come vedremo – non ha poi liquidato danni per mancata prova.
Una volta ottenuto un eventuale provvedimento cautelare (ordinanza), questo può essere notificato alla banca e a CRIF/Banca d’Italia per ottemperanza. Ad esempio, il giudice può ordinare alla banca di attivarsi per rimuovere immediatamente la segnalazione, e in genere CRIF/Banca d’Italia collaborano se c’è un ordine giudiziario.
Il giudizio di merito potrà poi confermare quella decisione in via definitiva.
Onere della prova: In giudizio civile, come regola generale, spetta al cliente provare i fatti costitutivi della sua domanda (art. 2697 c.c.). Questo significa, ad esempio, provare:
- Che la segnalazione c’è stata (di solito con le visure e documenti).
- Che la segnalazione è illegittima per una qualche ragione: qui entra una combinazione di fatti e diritto. Se si lamenta un errore di fatto (p.es. il pagamento c’era), dovrà provare il pagamento effettuato. Se si lamenta la mancanza di preavviso, dovrà almeno allegare di non aver mai ricevuto nulla; sarà però poi la banca a dover provare il contrario, cioè di averlo mandato (in base a giurisprudenza, l’onere di provare di aver inviato il preavviso grava sulla banca). Se si contesta la valutazione di sofferenza, si dovrà provare di non essere stati insolventi, magari mostrando che si avevano attivi, patrimonio, o contestando la natura del credito.
- Che c’è un danno (se si chiede risarcimento). Sul danno vedi oltre.
Di contro, la banca convenuta dovrà provare di aver agito correttamente: ad esempio, in caso di preavviso, produrre copia della lettera e ricevuta di invio. Se non la produce, il giudice ne dedurrà l’inosservanza (come infatti accaduto in varie pronunce, dove la banca non riuscendo a provare la consegna del preavviso è andata incontro a declaratoria di illegittimità della segnalazione).
Esiti possibili: Se il tribunale accerta che la segnalazione era illegittima, generalmente condanna la banca a attivarsi immediatamente per la cancellazione presso il SIC o la Centrale Rischi. Spesso le sentenze contengono formule come “ordina a XX S.p.A. di richiedere a CRIF la cancellazione del nominativo dell’attore in relazione al rapporto Y e di attestare per iscritto l’avvenuto adempimento entro X giorni”. Oppure, se la segnalazione riguarda CR, “ordina alla convenuta di comunicare alla Banca d’Italia la rimozione della segnalazione a sofferenza del (data)…”. In tal modo si ottiene in via definitiva l’eliminazione del dato negativo.
Inoltre, il tribunale, riconoscendo la violazione, solitamente condanna la banca anche alle spese legali e, se richiesto, al risarcimento.
Azione per il risarcimento del danno
Il danno da illegittima segnalazione può essere di natura patrimoniale (danni economici quantificabili: es. interessi più alti su finanziamenti ottenuti, perdita di occasioni di credito, revoca di fidi che ha causato perdite all’impresa) e non patrimoniale (danno alla reputazione, all’immagine, stress e ansia subiti, cosiddetto danno morale o esistenziale).
L’azione risarcitoria può basarsi:
- Sulla responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), se si configura che la banca ha violato obblighi contrattuali con il cliente (ad es. obbligo di informarlo, obbligo di non diffondere dati falsi). In tal caso si risponde del danno prevedibile da quell’inadempimento.
- Sulla responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), per violazione di diritti della personalità (reputazione) o di norme di legge poste a tutela del soggetto (norme privacy, regole di condotta). In tal caso si può chiedere anche il danno morale e quello all’immagine.
In giudizio occorre provare il nesso di causalità tra la segnalazione illegittima e il danno lamentato. Ad esempio:
- Se Tizio sostiene di aver perso opportunità di finanziamento per colpa della segnalazione, dovrà mostrare che in quel periodo ha tentato di ottenere credito e gli è stato negato (magari produce lettere di rifiuto di banche in cui veniva menzionato il problema del CRIF, o testimonianze).
- Se chiede danno all’immagine professionale, magari porta prove che la notizia della sua “sofferenza” ha fatto il giro nell’ambiente, oppure che è stato costretto a liquidare attività per mancanza di credito.
- Per il danno morale, può allegare il turbamento e la sofferenza interiore causati, magari dedotti dal fatto stesso di aver visto la propria onorabilità messa in dubbio.
C’è da dire che la giurisprudenza della Cassazione è piuttosto rigorosa nel richiedere la prova del danno, negando che il danno possa ritenersi “in re ipsa” (cioè automaticamente insito) nella segnalazione illegittima. Un tempo alcuni tribunali liquidavano un tanto per il danno alla reputazione senza richiedere particolare prova, ma la Suprema Corte ha affermato che ciò non è corretto: serve quantomeno una prova presuntiva concreta degli effetti negativi subiti. Ad esempio, Cass. 1931/2017 e Cass. 4443/2015 hanno escluso risarcimenti non supportati da elementi oggettivi, richiamando l’onere di allegazione in capo all’attore.
Tuttavia, la stessa Cassazione ha ammesso che il danno può essere provato anche tramite presunzioni semplici, data la natura dei fatti. Nella ordinanza n. 3133/2020 ha statuito che il danno patrimoniale da illegittima segnalazione può consistere, per un imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale (con lesione del diritto ad operare sul mercato) e, per chiunque, nella maggiore difficoltà di accesso al credito – e ciò può essere dimostrato anche attraverso presunzioni. In pratica: è logico ritenere che chi appare come cattivo pagatore trovi ostacoli nel farsi finanziare; se l’apparenza era falsa per colpa della banca, quel pregiudizio potenziale va risarcito. Dunque, pur non essendo in re ipsa, il giudice può dedurre il danno da elementi come la natura e durata della segnalazione, la tipologia di attività del soggetto, l’esito di richieste di fido successive, ecc. Ad esempio, se un’azienda è rimasta tagliata fuori dal credito per due anni a causa di una sofferenza erronea, si può presumere che abbia subito un danno da perdita di chance e da reputazione che il giudice liquiderà equitativamente.
Diversi precedenti giurisprudenziali hanno riconosciuto risarcimenti di decine di migliaia di euro alle imprese danneggiate: ad esempio, Cass. 3671/2024 (casa menzionata prima) pare confermare la risarcibilità del danno per una società a cui la banca tardò a “riabilitare” lo status dopo un accordo, causandole negazione indiscriminata del credito. In quell’occasione, la Cassazione ha evidenziato l’errore della Corte d’Appello che aveva negato l’interesse dell’azienda a vedersi subito corretta la segnalazione, sottolineando invece come fosse evidente la sofferenza dell’impresa per l’impossibilità di operare (negazione di ogni accesso al credito, impossibilità di operare sul mercato, ecc.). Ciò lascia intendere che, a seguito del rinvio, la banca dovrà risarcire tali conseguenze negative.
Nel caso del garante al Tribunale di Bari 2023 sopra citato, il Tribunale ha sì dichiarato illegittima la segnalazione per difetto di preavviso, ma non ha riconosciuto alcun risarcimento perché l’attore non aveva fornito prove concrete del pregiudizio subito (oltre all’ovvia “amara sorpresa” di scoprirsi cattivo pagatore). Questo evidenzia come l’esito risarcitorio dipenda molto da come viene impostata la prova: quell’attore si era limitato a chiedere danni morali, all’immagine, ecc. senza portare elementi tangibili, e il giudice gli ha negato tutto non ritenendo sufficiente la mera violazione formale.
In conclusione, per massimizzare le chance di risarcimento in giudizio è opportuno raccogliere più elementi possibili:
- Documentare eventuali rigetti di credito ricevuti (lettere banca).
- Fare periziare (se azienda) l’incremento di oneri finanziari dovuti al rating peggiorato.
- Portare testimoni su come la notizia abbia impattato la reputazione (es. il commercialista che attesta che tutte le banche consultate negavano fidi per via di quell’annotazione).
- Evidenziare eventuali stress psicologici (es. certificati medici se il soggetto ha avuto ansia o depressione conseguenti).
Il giudice potrà così, anche in mancanza di prova puntuale di un danno economico quantificato (come potrebbe essere la perdita di uno specifico affare), utilizzare questi elementi per una liquidazione equitativa del danno. La liquidazione è spesso a forfait, tenendo conto di durata della segnalazione, gravità (sofferenza è più infamante di un semplice ritardo), ampiezza della diffusione (CRIF è consultata da tante società, CR solo da banche), ruolo del soggetto (un imprenditore ne risente anche commercialmente), e via dicendo.
La Cassazione ha accettato criteri equitativi, purché la motivazione spieghi il perché e il percome. Ad esempio, una Corte d’Appello potrebbe dire: “considerata la durata biennale dell’illegittima segnalazione, l’elevato standing professionale del danneggiato, la natura di sofferenza che ha presumibilmente impedito qualsiasi accesso al credito, si stima congruo liquidare € XX.XXX a titolo di danno non patrimoniale per lesione della reputazione”.
Va infine segnalato che, accanto al risarcimento, il danneggiato potrebbe chiedere anche la pubblicazione della sentenza su giornali, a titolo di ripristino della reputazione (remedy ex art. 120 c.p.c.), sebbene ciò raramente sia chiesto in questi casi.
Sintesi operativa: L’azione giudiziale è uno strumento costoso e impegnativo, da riservare a situazioni dove il danno è rilevante e non sanabile diversamente. Prima di andare in giudizio, si dovrebbe avere ben chiaro:
- che la segnalazione era effettivamente scorretta (magari con in mano un provvedimento del Garante o ABF già favorevole, per partire avvantaggiati),
- che c’è un danno concreto meritevole (il gioco valga la candela),
- che la controparte (banca) non ha intenzione di adempiere spontaneamente.
Se queste condizioni ci sono, la via giudiziaria può portare non solo alla cancellazione definitiva dei dati negativi, ma anche a un importante risarcimento e alla definizione di principi utili anche per la collettività (ogni sentenza positiva fa giurisprudenza e spinge le banche a comportarsi meglio).
Normativa di Riferimento (aggiornata a maggio 2025)
Elenchiamo qui le principali fonti normative rilevanti in materia di sistemi di informazione creditizia e segnalazioni dei crediti, con indicazione degli estremi e dell’oggetto:
- Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR: articolo 6 (basi di liceità del trattamento, in particolare lett. c) obbligo legale e lett. f) legittimo interesse), articolo 21 (diritto di opposizione), articolo 40-41 (codici di condotta), articolo 77 (reclamo all’Autorità di controllo), articolo 79 (ricorso giurisdizionale). Il GDPR fornisce il quadro generale per il trattamento dei dati personali nelle centrali rischi private (legittimo interesse come base per segnalazioni negative e positive senza consenso) e i diritti degli interessati.
- D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), come modificato dal D.lgs. 101/2018: articoli rilevanti:
- Art. 2-ter: stabilisce che se un trattamento è previsto da una norma di legge (come la segnalazione in Centrale Rischi BDI) non serve il consenso.
- Art. 2-sexies: consente trattamenti necessari per rilevanti interessi pubblici (utile per CR pubblica).
- Art. 2-septies e 2-octies: sui codici di deontologia e condotta (il previgente Allegato A5 era il Codice deontologico SIC 2004).
- Art. 152 (versione ante 2018): regolava il ricorso al tribunale per questioni privacy (ora in parte superato dal GDPR).
- Art. 166 e segg.: sanzioni (utilizzate dal Garante per punire violazioni da parte di banche/SIC).
- Provvedimento Garante Privacy n. 8 del 16 novembre 2004: “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (Allegato A.5 al Codice Privacy). Questa era la vecchia normativa di dettaglio che fissava tempi di conservazione (simili agli attuali) e obbligo di preavviso scritto al primo inadempimento (art. 4). È stata sostituita nel 2019 dal nuovo Codice di condotta, ma va citata perché le segnalazioni avvenute prima seguivano queste regole e molta giurisprudenza (es Cass. 2021) la richiama.
- Codice di condotta per i Sistemi di Informazioni Creditizie (2019): approvato con Provvedimento Garante n. 163 del 12/09/2019 (Doc. Web 9141964) e definitivamente accreditato con Deliberazione Garante n. 324 del 6/10/2022, pubblicata su G.U. n.258/2022. Questo codice sostituisce il precedente e contiene:
- Finalità ammesse del trattamento (credit scoring, prevenzione frodi, etc.).
- Basi giuridiche (legittimo interesse per negativi e positivi).
- Categorie di dati trattati (anagrafici, socio-demografici, dati creditizi).
- Tempi di conservazione dei dati nei SIC (riassunti nella tabella in questa guida).
- Obbligo di informativa preventiva standard (modello comune da fornire al momento della richiesta di finanziamento).
- Obbligo di preavviso: il Codice di condotta prevede espressamente che i partecipanti debbano informare il cliente prima della prima segnalazione negativa, in coerenza con art. 125 TUB quando applicabile. Questo obbligo è in linea con quanto già previsto dal 2004, ma come visto la sua portata giuridica varia se cliente consumatore o meno.
- Ruolo dell’Organismo di Monitoraggio e procedura reclami OdM.
- Modalità di esercizio diritti interessati (accesso, rettifica…).
- D.lgs. 1 settembre 1993 n.385 – Testo Unico Bancario (TUB): articoli di rilievo:
- Art. 125 TUB (Titolo VI, Capo II) – Credito ai consumatori: il comma 3 impone ai finanziatori di informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano info negative a una banca dati. Questa norma, introdotta dal D.lgs. 141/2010, ha ristretto l’obbligo di preavviso ai soli crediti al consumo (esclusi mutui immobiliari, leasing immobiliari, etc., cfr. art. 122 comma 1 lett. e TUB). Come interpretato dalla Cassazione, ciò significa che il preavviso è obbligatorio ex lege solo in quei casi.
- Art. 128 TUB – Norme di trasparenza bancaria, in particolare 128-bis TUB che ha istituito l’OBR (Ombudsman bancario poi ABF): obbligo per intermediari di aderire a sistemi stragiudiziali (base giuridica ABF).
- Art. 115 TUB – Centrale rischi pubblica: in realtà la disciplina di dettaglio è in norme secondarie (Istruzioni Banca d’Italia), ma il TUB dà la cornice per la raccolta delle informazioni creditizie a fini di vigilanza. L’art. 53 TUB lett. b) dà a Banca d’Italia il potere di chiedere alle banche flussi di dati (da cui deriva la CR).
- Art. 119 TUB – Diritto del cliente di ottenere documentazione e comunicazioni: utile per ottenere, ad esempio, attestazioni dalla banca di cosa è stato segnalato e quando.
- Istruzioni di Banca d’Italia per la Centrale dei Rischi:
- Circolare n. 139 dell’11/02/1991 e successive modifiche – “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi”: definisce soglie (30k e 250€ per sofferenze), categorie di censimento (in bonis, scaduto, sofferenze, ecc.), modalità e tempistiche segnalazione (ogni mese, invio entro 25 del mese successivo). Specifica anche l’obbligo di comunicazione al cliente della prima segnalazione a sofferenza (in coordinamento con normative di settore) e altri aspetti tecnici. Questa circolare è fondamentale per determinare quando una segnalazione è dovuta o errata: ad esempio, definisce sofferenza come esposizione verso soggetto insolvente o in situazioni equiparabili (non basta ritardo).
- Circolare n. 217/1996 – codifica segnalazioni di vigilanza (non solo CR ma anche CAI).
- Regolamenti UE e disposizioni EBA: a partire da 2021 è entrata in vigore la “Nuova Definizione di Default” a fini prudenziali, che ha ridotto soglie di materialità (100€ retail, 500€ corporate) e giorni di past due per classificare un’esposizione come default. Questo impatta anche la CR: se un cliente >90 giorni con >100€, la banca internamente lo considera default e poi segnala incaglio o sofferenza in CR a certe condizioni. Non è una legge nazionale ma un regolamento UE applicato dalle banche in parallelo.
- Leggi di settore correlate:
- Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005): art. 18 e seguenti su pratiche commerciali scorrette potrebbero teoricamente includere la minaccia o l’uso improprio della segnalazione a fini coercitivi (ad es. se una finanziaria minacciasse “ti segnalo in CRIF se non compri un altro servizio”). Non è usuale, ma da considerare.
- Legge 3/2012 sul Sovraindebitamento: se un consumatore o piccola impresa ottiene un piano del consumatore o accordo omologato dal giudice, le banche dovrebbero adeguare di conseguenza le segnalazioni (ad esempio, non dovrebbero più segnalare a sofferenza un debito incluso in un piano in corso di esecuzione). Non c’è un automatismo di “pulizia” ma la legge prevede la sospensione di azioni esecutive e forse il Garante ha raccomandato attenzione alle segnalazioni in questi casi (tema delicato).
- Provvedimenti e Comunicazioni Banca d’Italia:
- La Banca d’Italia ha emesso in passato comunicazioni di vigilanza che richiamavano gli intermediari alla correttezza nella segnalazione a sofferenza. Ad esempio, la Comunicazione del 30/08/2000 invitava a segnalare a sofferenza solo debitore in stato di grave difficoltà, non per semplice ritardo. Queste comunicazioni non sono norme ma orientamenti che la giurisprudenza ha poi recepito.
- FAQ di Banca d’Italia sulla CR (sul sito ufficiale) che chiariscono molti dubbi operativi: soglie, obblighi di avviso, tempi storici di visibilità, etc.
Giurisprudenza Rilevante (merito e legittimità, fino a 2025)
Nel corso degli anni, numerose pronunce giudiziarie hanno definito principi chiave in materia di segnalazioni creditizie. Elenchiamo di seguito le sentenze e decisioni più significative, suddivise per tema, con breve indicazione del contenuto:
Obbligo di preavviso e ambito di applicazione:
- Cass. Civ., Sez. I, 25 maggio 2021, n. 14382 – Ha stabilito che l’obbligo del preavviso scritto al cliente prima della prima segnalazione negativa (ex art. 125 TUB) si applica solo alle operazioni di credito al consumo, e non ad esempio ai mutui ipotecari. Ne consegue che la mancanza di prova del preavviso non rende illegittima la segnalazione se riferita a finanziamenti esclusi dal Capo sul credito ai consumatori (come mutui immobiliari). Questa ordinanza ha risolto un contrasto, di fatto limitando l’annullabilità delle segnalazioni per difetto di preavviso ai soli casi di credito al consumo. (Nel caso specifico, un cliente con mutuo non aveva ricevuto preavviso; Cassazione ha dato torto al cliente perché la norma non copriva i mutui).
- Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2015, n. 6437 – (Non direttamente sopra citata, ma rilevante storicamente) Aveva inizialmente ritenuto che il preavviso fosse necessario in ogni caso per il rispetto dei principi di correttezza, pur prima della modifica legislativa. Oggi superata dalla novella del 2010 e dalla Cass. 2021.
Criteri per la segnalazione a sofferenza:
- Cass. Civ., Sez. I, 25 gennaio 2017, n. 1931 – Conferma che la segnalazione a sofferenza presuppone un quid pluris rispetto al semplice ritardo. La banca deve valutare la complessiva situazione finanziaria e l’incapacità del debitore di far fronte ai debiti in modo stabile. Viene richiamato che non si può segnalare come “sofferente” chi è in temporanea difficoltà o contesta il debito in buona fede. Questa sentenza è citata sia per i criteri della sofferenza sia per il danno da segnalazione (vedi oltre).
- Cass. Civ., Sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609 – Principio analogo: definisce l’inadempimento grave e prolungato come requisito per la sofferenza, e l’insolvenza di fatto come presupposto.
- Cass. Civ., Sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21428 – Una delle prime a definire che la sofferenza in CR equivale a una valutazione sull’intero patrimonio del debitore, non solo sul rapporto in questione. Indebita se fatta senza evidenze di insolvenza.
- ABF, Collegio di Coordinamento, Decisione n. 13074/2016 – (anche dec. Coord. n. 616/2014) Uniforma gli orientamenti ABF: il preavviso è obbligo di trasparenza ma la sua mancanza non inficia la segnalazione (salvo consumer), mentre la sofferenza richiede valutazione approfondita. (varie citate nel testo come collegio Palermo 2021).
Diritto alla cancellazione e tempi di conservazione:
- Trib. Civ. Roma, Sez. I, 17 luglio 2018 – Ha affermato il diritto del debitore ad essere cancellato da CRIF decorso il termine biennale dalla regolarizzazione del ritardo (caso di ritardi poi sanati), condannando il gestore SIC per non averlo fatto. Riconosciuto come regola integrativa del contratto la disciplina del codice deontologico.
- Cass. Civ., Sez. I, 30 marzo 2001, n. 4672 – (Vecchia ma significativa) in epoca pre-GDPR affermò che la conservazione sine die di dati creditizi era lesiva, riconoscendo il diritto all’oblio dopo un congruo periodo. Questa intuizione è poi stata istituzionalizzata con i termini fissati dal codice deontologico.
Risarcimento del danno da illegittima segnalazione:
- Cass. Civ., Sez. III, 5 marzo 2015, n. 4443 – Sentenza fondamentale: ha escluso che il danno non patrimoniale da illegittima segnalazione possa ritenersi in re ipsa (cioè automaticamente esistente per il solo fatto della segnalazione). Richiede una prova, ancorché per presunzioni, di concreti pregiudizi subiti. Ha cassato decisioni di merito troppo generose nel dare danni senza prova.
- Cass. Civ., Sez. III, 10 febbraio 2020, n. 3133 – Ordinanza già citata sul danno presunto: ha ammesso la prova per presunzioni del danno patrimoniale, riconoscendo che per un imprenditore il peggioramento del rating e la perdita di accesso al credito sono conseguenze immediate e risarcibili. È un bilanciamento rispetto al rigore di 4443/2015: non in re ipsa, ma fortemente presumibile in certe condizioni.
- Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2018, n. 16412 – Ha statuito che il danno all’immagine commerciale di una società per una segnalazione a sofferenza va provato nelle sue conseguenze (perdita di affari, deterioramento relazioni bancarie), non basta l’astratta lesione dell’onore. Però ha anche confermato che la sofferenza illegittima costituisce inadempimento contrattuale della banca verso l’azienda con potenziale obbligo risarcitorio.
- Cass. Civ., Sez. III, 9 febbraio 2024, n. 3671 – Ultimissima pronuncia (caso di banca che ritarda a cancellare sofferenza non più attuale): la Cassazione ha censurato la Corte d’appello che aveva negato il risarcimento, richiamando il principio che il soggetto ha diritto a un immediato aggiornamento in base alla transazione e che l’inerzia della banca era illegittima e foriera di responsabilità. Ciò implica che nel prosieguo alla banca verrà verosimilmente addebitato il danno conseguente alla “negazione indiscriminata di ogni accesso al credito” subita dalla società.
- App. Firenze, 14 aprile 2016 – (Caso noto come “danno da segnalazione Centrale Rischi”) confermò risarcimento di ~€50.000 ad un imprenditore per i danni morali e patrimoniali subiti a causa di una segnalazione a sofferenza rivelatasi illegittima (debito contestato in giudizio e poi risultato inesistente). Ha valorizzato la sofferenza psicologica del vedersi respingere da tutte le banche e la perdita di chance imprenditoriali.
- Tribunale di Matera, 21 ottobre 2021 – (dalla rassegna dirittoegiustizia) ha condannato una banca al risarcimento sia patrimoniale che non patrimoniale per illegittima segnalazione in CR. Caso in cui il credito era contestato giudizialmente e la banca segnalò comunque sofferenza: il tribunale ha ritenuto la segnalazione indebita e lesiva della reputazione.
- Tribunale di Bari, Sez. IV, 13 ottobre 2023, n. 4076 – Caso del garante: ha dichiarato illegittima la segnalazione per difetto di preavviso (garante consumatore) ma ha negato i danni per mancanza di prova concreta. Utile come monito: serve dimostrare il danno.
Decisioni ABF di rilievo:
- ABF, Collegio Coordinamento, 23 luglio 2018, n. 10288 – Ha stabilito che se un accordo transattivo prevede la rinuncia della banca a segnalare ulteriormente il nominativo, la banca non può segnalare neanche come “saldo a stralcio” (deve proprio interrompere), altrimenti viola l’accordo e va condannata a risarcire.
- ABF, Napoli, 30 gennaio 2017, n. 441/17 – Sul preavviso: ribadisce che serve per trasparenza ma la mancanza non invalida la segnalazione (salvo consumatore).
- ABF, Roma, 26 gennaio 2017, n. 1927/17 – Su criteri sofferenza: “non può scaturire da mero ritardo o da contestazione del debito”.
- ABF, Milano, 2016, n. 8955 – Simile sui criteri. E riconosce danno non patrimoniale da illegittima segnalazione, liquidato in via equitativa.
- ABF, Collegio Coord., 27 maggio 2014, n. 611/14 – Pietra miliare ABF: dettagliò bene il dovere di valutazione dell’intermediario prima di segnalare a sofferenza, e affermò che se il credito è contestato giudizialmente con fondatezza la banca dovrebbe astenersi dal segnalare finché la lite non chiarisce (salvo situazioni oggettive di insolvenza).
L’insieme di queste pronunce delinea un orientamento ormai piuttosto chiaro:
- Le banche devono essere molto caute nel segnalare a sofferenza (in dubbio, meglio evitare).
- Devono avvisare i clienti consumatori prima di farlo, sennò incorrono in censure (cancellazione via Garante/ABF, almeno).
- La veridicità e aggiornamento del dato è imprescindibile: errori puniti severamente (anche con inversione onere prova a carico banca per preavviso e simili).
- Il danno da segnalazione ingiusta non è automatico ma è concretamente risarcibile se ben motivato, includendo la perdita di credito futuro e la lesione reputazionale.
Domande Frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di quesiti comuni in tema di “cattivi pagatori” e segnalazioni creditizie, con risposte sintetiche e pratiche:
D: Cosa significa esattamente essere segnalato come cattivo pagatore?
R: Significa che il proprio nominativo risulta in una banca dati creditizia con un’informazione negativa sull’affidabilità creditizia. In pratica, una banca o finanziaria ha comunicato al sistema che quella persona/impresa ha avuto problemi di rimborso (rate pagate in ritardo, insolvenze, sofferenze, ecc.). La conseguenza è che altri potenziali finanziatori vedranno tale informazione e potrebbero negare nuovi crediti o imporre condizioni più onerose. Essere segnalati in Centrale Rischi Banca d’Italia non sempre equivale a “cattivo pagatore” (può solo indicare un grosso finanziamento in essere), ma se la segnalazione è in categoria negativa (sofferenza, incaglio) o se si è segnalati nelle centrali rischi private (CRIF, Experian, CTC) per ritardi/insoluti, allora nel gergo comune si viene etichettati come cattivo pagatore.
D: Chi può vedere le segnalazioni sui miei crediti?
R: Le banche e gli intermediari finanziari aderenti ai vari sistemi. Ad esempio, se fai domanda di mutuo presso la Banca X, questa (dopo averti chiesto il consenso all’accesso, ove previsto, o comunque informandoti) consulterà CRIF, Experian, CTC e Centrale Rischi. Quindi gli operatori del credito possono vedere i tuoi precedenti. Altri soggetti (datori di lavoro, privati, ecc.) non hanno accesso a queste banche dati. Fanno eccezione i garanti: se un tuo garante chiede un altro prestito, la banca vedrà che egli risulta come coobbligato nella tua posizione. Anche tu stesso puoi vedere le tue segnalazioni chiedendo le visure personali. Le centrali rischi non sono pubbliche nel senso generale: solo chi ha titolo (banche, diretti interessati, autorità di vigilanza) può accedere.
D: Come faccio a sapere se sono segnalato e dove?
R: Devi richiedere la visura dei tuoi dati a:
- CRIF (sul loro sito c’è la sezione “Come ottenere il mio CRIF” con moduli online, esito in pochi giorni),
- Experian (simile procedura online),
- CTC (tramite modulo o portale visure),
- Centrale Rischi Banca d’Italia (tramite il servizio online sul sito di Banca d’Italia, accesso con SPID/CIE).
In alternativa, puoi rivolgerti alla tua banca: spesso, se sei loro cliente, possono fornirti un estratto CR o segnalarti se risultano anomalie. Ci sono anche servizi privati e agenzie visure, ma è consigliabile utilizzare i canali ufficiali gratuiti (specie per CR Banca d’Italia rivolgersi direttamente alla Banca d’Italia).
D: La banca è obbligata ad avvisarmi prima di segnalarmi come cattivo pagatore?
R: Dipende. Se sei un consumatore (ad esempio, hai un prestito personale, una carta di credito, un finanziamento finalizzato) la legge (art. 125 TUB) prevede che tu sia informato per iscritto almeno 15 giorni prima di inviare la prima segnalazione negativa a una banca dati. Questo ti darebbe modo di rimediare. Se la banca non lo fa e ti segnala lo stesso, la segnalazione è irregolare e potrai chiederne la cancellazione per vizio di procedura. Invece, se sei un’impresa o un soggetto non consumatore, la normativa non impone un preavviso legale (tranne che devi comunque essere avvisato se ti classificano a sofferenza, ma l’avviso può anche essere contestuale o successivo). In pratica, molte banche avvisano sempre (per correttezza e perché così prevedeva il vecchio codice deontologico), ma legalmente se non sei consumatore non puoi annullare la segnalazione solo perché non ti hanno preavvisato. Va però detto: in Centrale Rischi BDI, ad esempio, sono tenuti ad avvisare te e l’eventuale garante la prima volta che ti mettono a sofferenza. Quindi almeno quell’avviso deve arrivare. In sintesi: consumatore – sì preavviso obbligatorio; non consumatore – preavviso consigliato ma non strettamente obbligatorio per legge.
D: Quanto tempo resto segnalato se ho avuto problemi?
R: Dipende dal tipo di problema e dal sistema:
- Per CRIF/Experian/CTC: un ritardo di poche rate poi sanato resta 12 o 24 mesi dalla data in cui hai pagato l’arretrato. Un finanziamento mai rimborsato (insoluto) resta 36 mesi (3 anni) dalla fine del rapporto o ultimo aggiornamento, e comunque al massimo 5 anni dalla scadenza contrattuale. Dopo tali periodi la segnalazione negativa viene rimossa automaticamente. Le informazioni positive (pagamenti regolari) rimangono 5 anni dalla chiusura.
- Per la Centrale Rischi Banca d’Italia: una volta che regolarizzi il debito o scendi sotto soglia, la banca smette di segnalarti e dopo 36 mesi quella vicenda non sarà più visibile agli altri. Esempio: se estingui un sofferenza a gennaio 2025, fino a gennaio 2028 altri vedranno che eri a sofferenza fino al 2024, poi nulla. Se invece sei ancora in sofferenza, compari ogni mese finché non sistemi.
Quindi massimo 36 mesi una volta chiusa la posizione; se non chiusa (ancora debito aperto) continuerai ad essere segnalato, ma ricorda che dopo 5 anni dalla scadenza contrattuale comunque le private CRIF/Experian tolgono, mentre la CR pubblica continua finché non chiudi (se non chiudi mai, resti segnalato).
Attenzione: i protesti assegni sono 5 anni nel Registro Protesti se non cancellati prima per riabilitazione, e la segnalazione CAI (assegni o carte) dura 6 mesi (assegno) o 2 anni (carta) dalla comunicazione di revoca.
D: Posso ottenere la cancellazione anticipata della segnalazione negativa se pago il dovuto?
R: Se la segnalazione è corretta e recente, generalmente no, devi attendere i tempi standard di conservazione (1-2 anni se hai pagato tutto). Pagare è sempre opportuno perché viene aggiornato lo status a “regolarizzato” (che i futuri creditori vedono meglio di “non pagato”), ma i dati non spariscono subito. In qualche caso, la banca per politica commerciale può richiedere al SIC la cancellazione immediata quando il cliente salda, ma è una concessione discrezionale non un obbligo. Se però ritieni che la segnalazione fosse già errata o illegittima, pagando hai comunque titolo di chiedere l’immediata cancellazione perché a quel punto il mantenimento sarebbe ingiustificato. In parole povere: pagare chiude la questione ma la “macchia” rimane visibile per un po’ (12-24 mesi tipicamente). Non esiste un diritto a cancellazione immediata “a pagamento avvenuto”, salvo accordi espliciti (ad es. a volte nei contratti di saldo a stralcio la banca accetta di rimuovere la segnalazione, quindi conviene farsi mettere per iscritto quella clausola se si negozia). Nella Centrale Rischi pubblica, appena paghi la banca dal mese successivo smette di segnalare quel debito, però come detto traccia storica per 36 mesi rimane consultabile.
D: Cosa succede se la segnalazione è sbagliata? (Ad es. io ho pagato tutto ma risulto moroso)
R: In caso di errore (purtroppo accade, scambi di persona, pagamenti non registrati, ecc.), devi subito contestare per iscritto alla banca e al gestore del SIC l’inesattezza e chiedere la correzione/cancellazione. Allegando prove (ricevute, contabili). La banca è tenuta per legge a correggere e inviare rettifica. Se fanno orecchie da mercante, puoi rivolgerti:
- Al Garante Privacy, perché detenere dati inesatti è violazione dell’art. 5 GDPR (esattezza dei dati).
- All’ABF per far dichiarare l’errore e ottenere anche un indennizzo per i disagi.
- Al limite, in tribunale con urgenza, perché un dato falso diffuso è un danno grave (pensiamo a chi è pulito ma appare insolvente).
Gli errori materiali di solito vengono risolti rapidamente una volta che la segnalazione arriva ai livelli alti delle banche, anche per evitare figuracce e sanzioni. Se l’errore è del SIC (raro, di solito registrano ciò che ricevono), sarà questo a doverlo correggere. Tieni presente che hai diritto anche al risarcimento di eventuali danni subiti a causa dell’errore (ad esempio, se ti hanno rifiutato un mutuo per quell’errore).
D: Una volta cancellata la segnalazione, la mia posizione torna “pulita”?
R: Sì, ai fini delle valutazioni future, se la segnalazione non appare più, per i nuovi finanziatori è come se quell’evento non fosse mai (ufficialmente) esistito. Occorre però distinguere:
- Se è cancellazione per decorrenza dei termini, i sistemi semplicemente non mostreranno più quell’informazione (anche se può essere stata archiviata internamente). Quindi la tua “scheda” che vedrà la banca sarà priva di note negative (a meno di altre in corso).
- Se è cancellazione anticipata (ad esempio disposta dal Garante o ABF per illegittimità), il SIC di solito elimina proprio il record o lo rettifica in neutro. Anche la Centrale Rischi, se una banca rettifica, rimuove/aggiorna gli archivi (nel senso che se una sofferenza era sbagliata, la banca la riclassifica e nelle nuove visure quell’importo comparirà come regolarizzato o sparirà).
In entrambi i casi, futuri creditori non vedranno nulla di quel trascorso. Unico caso: se fai domanda in banca quando ancora la segnalazione c’era e quella banca se l’era segnata nelle sue memorie interne, anche se poi viene cancellata dal sistema comune, è possibile che la banca conservi traccia di quell’info raccolta al momento (ma non dovrebbe riutilizzarla se è stata invalidata – comunque le banche hanno memorie loro, come gli score interni). In generale però, cancellato vuol dire pulito.
D: L’istituto di credito può rifiutare un finanziamento solo perché risulto come cattivo pagatore?
R: Sì, assolutamente. Anzi, succede di routine. Le politiche di rischio delle banche prevedono quasi sempre di non erogare nuovi crediti a chi ha segnalazioni negative in corso. Anche un solo ritardo recente potrebbe portare a un rifiuto, figurarsi una sofferenza. Non c’è un obbligo per la banca di concedere credito, quindi se dal CRIF risulta male, possono legittimamente rifiutare o proporre condizioni peggiori (tasso più alto, richiesta di garanzie). L’unico tuo diritto è che se la decisione di rifiuto del credito è basata su informazioni di un database (ad esempio CRIF), la banca dovrebbe informarti di ciò e del tuo diritto di rettifica (lo prevede la normativa sul credito al consumo e il GDPR sull’profiling). In pratica spesso nelle lettere di rifiuto c’è scritto “abbiamo rilevato informazioni negative nelle banche dati”. Questo per dire che devi controllare e eventualmente correggere. Ma non puoi obbligare una banca a darti fiducia se i dati dicono che hai avuto problemi. Dovrai eventualmente aspettare la cancellazione delle note negative e riprovare.
D: Ho sistemato i miei debiti ma la banca non mi ridà fidi/credito perché dice che resto un cliente rischioso. Posso fare qualcosa?
R: Questo attiene alle politiche interne della banca: anche se non hai più segnalazioni esterne, loro possono avere memorizzato l’esperienza negativa e decidere autonomamente di non riaprirti linee di credito o di chiudere rapporti. Purtroppo è nella libertà contrattuale: l’unico obbligo è darne preavviso per iscritto (es. preavviso di 60 gg per revoca fido ex Art. 1845 c.c.). Non puoi costringerli a fornirti servizio. Al più, puoi cercare altrove e dimostrare col tempo di essere tornato affidabile. Le segnalazioni creditizie servono proprio a questo: dopo alcuni anni puliti, la reputazione si ricostruisce. Volendo, se ritieni che la banca ti discrimini ingiustamente, potresti provare a contrattare o cambiare banca. Non ci sono rimedi legali per farsi dare credito (non esiste il “diritto al credito”, salvo nel microcredito pubblico o garanzie statali).
D: Un garante o coobbligato viene segnalato allo stesso modo del debitore principale?
R: In Centrale Rischi, sì: se un garante presta fideiussione, nelle segnalazioni figura tra i coobbligati. Se il debitore principale finisce a sofferenza, la banca di solito – dopo aver escusso il garante – classifica a sofferenza anche la posizione del garante (dovendo informarlo anch’egli). Nei SIC privati, dipende: solitamente segnalano il titolare del contratto. Il garante persona fisica non è registrato se non quando effettivamente chiamato a pagare e inadempiente a sua volta. Quindi il garante appare:
- In CR: sicuramente, come posizione “garanzie prestate” e poi potenzialmente come insolvente se non paga.
- In CRIF: se lui aveva firmato il contratto di finanziamento come coobbligato solidale, allora sì appare. Se era mero garante, alcuni SIC potrebbero non registrarlo fino a eventuale escussione. In ogni caso, se il garante paga al posto del debitore, la sua segnalazione verrà poi aggiornata a pagato (ma resta traccia che si è dovuto escuterlo). In termini di reputazione, un garante escusso è visto quasi come un debitore inadempiente, quindi attenzione: fare da garante espone molto.
D: La segnalazione in centrale rischi è come un protesto o come un fallimento?
R: No, sono cose diverse. Un protesto è un atto pubblico formale (quando non paghi una cambiale o un assegno, vieni iscritto nell’elenco protesti e la cosa diventa pubblica e visibile a chiunque consulti quel registro). Un fallimento (oggi liquidazione giudiziale) è un provvedimento del tribunale che sancisce l’insolvenza e ha effetti legali ben precisi. La segnalazione in centrale rischi invece è una informazione a uso interno del sistema bancario: non ha valore di pubblico registro, né ti toglie la capacità di contrattare, né risulta al di fuori dell’ambito creditizio. Certo, nel concreto essere a sofferenza in CR spesso precede o segue il fallimento, ma non è la stessa cosa. Si può essere segnalati a sofferenza senza essere dichiarati falliti e viceversa (ci sono fallimenti non segnalati ex ante perché magari l’impresa non aveva crediti bancari). Inoltre, cancellare una segnalazione non cancella il debito sottostante: ad esempio, se Tizio non paga una banca e viene segnalato, anche se rimuove la segnalazione per vie legali, il debito verso la banca resta e la banca può agire per via giudiziale (decreto ingiuntivo ecc.). Invece il protesto e il fallimento hanno propri effetti legali (il protesto per 5 anni limita emissione assegni, il fallimento priva l’imprenditore della gestione ecc.).
D: In caso di segnalazione illegittima, oltre a farmi cancellare posso chiedere i danni?
R: Sì, come trattato in dettaglio, hai diritto al risarcimento di tutti i danni subiti:
- Danno patrimoniale: ad esempio il maggior costo dei finanziamenti ottenuti nonostante la segnalazione, le occasioni di credito perse (se dimostri ad es. che non hai ottenuto un mutuo e hai dovuto rivolgersi a finanziatori più costosi), eventuali perdite subite perché senza credito hai dovuto cessare un’attività lucrosa.
- Danno non patrimoniale: stress, ansia, lesione della reputazione, dell’immagine di onorabilità e solvibilità. Pensa ad un imprenditore noto in piazza il cui nome compare come insolvente: l’immagine ne patisce.
Questi danni vanno richiesti preferibilmente in sede giudiziale civile (l’Arbitro Bancario può riconoscere piccole somme, ma per grandi danni serve il tribunale). Abbiamo visto che servono prove, anche presuntive: è utile raccogliere qualsiasi evidenza (lettere di rifiuto, testimonianze, articoli di giornale se capitasse, ecc.). Molti hanno ottenuto risarcimenti anche importanti. Ad esempio, Cass. 3133/2020 ha aperto all’uso delle presunzioni e ha fatto capire che se eri un imprenditore affidabile e vieni bollato come cattivo pagatore ingiustamente, è logico che hai subito un danno nella tua capacità di fare affari. In sostanza sì, puoi e devi chiedere i danni se hai avuto conseguenze. Il calcolo non è matematico ma basato su equità e circostanze.
D: Dopo quanto tempo una segnalazione non mi influenza più?
R: Finché è visibile nel sistema, sicuramente influenza. Dopo la cancellazione, formalmente non dovrebbe influenzare. Tuttavia, gli intermediari spesso valutano i trascorsi recenti: quindi un evento negativo degli ultimi 2-3 anni pesa molto, uno di 4-5 anni fa (appena cancellato) pesa meno anche solo come sospetto (perché se è cancellato non lo vedono, ma se magari glielo dici tu per correttezza, comunque un evento a 5 anni è un “vecchio peccato” che tendono a perdonare se nel frattempo hai storico positivo). Diciamo che dopo 2 anni dalla regolarizzazione molti istituti tornano a concedere crediti minori; dopo 5 anni praticamente il soggetto è considerato “riabilitato” a tutti gli effetti. Per le imprese, molto dipende anche da come nel frattempo vanno i bilanci. Ad ogni modo, trascorsi i termini di legge, si ha diritto che quell’informazione non sia più considerata. Se un istituto la considera lo stesso (perché magari la sapeva da prima), sarebbe scorretto ma difficile da contestare. In genere cambiare banca aiuta: la nuova banca vede solo i dati ufficiali (se puliti, non sa del passato e valuta sul presente).
D: Cosa devo fare se voglio chiedere un mutuo ma in passato ho avuto problemi di pagamenti?
R: È opportuno verificare le tue posizioni in tutte le centrali rischi con largo anticipo (almeno 6 mesi prima di chiedere il mutuo). Se risulta ancora qualcosa di negativo, valuta il da farsi:
- Se è vicino alla scadenza dei termini (es. mancano pochi mesi alla cancellazione automatica), magari conviene attendere qualche mese e presentarsi con report puliti.
- Se è un errore, contestalo e fallo correggere prima di fare domanda.
- Se è corretto ma datato e intanto hai ricostruito il merito (es. dopo quel ritardo hai 2 anni di pagamenti regolari altrove), preparati a spiegare la situazione all’istituto e porta documenti che provano che ormai sei affidabile (contratto di lavoro stabile, ecc.). Alcune banche hanno politiche meno rigide e possono accettare mutui anche con piccoli intoppi passati, specie se giustificati (es. “ho avuto 2 ritardi 3 anni fa perché perso lavoro, ma ora tutto ok”).
- Puoi anche rivolgerti a un consulente del credito o mediatore, che saprà quali istituti sono più flessibili su quel tipo di segnalazione.
In sintesi: informazione e trasparenza. Non sperare che “non se ne accorgano”, perché se è visibile se ne accorgono; meglio giocare d’anticipo.
D: Una società fallita e poi riabilitata rimane segnalata per sempre?
R: Se la società è fallita, di solito tutte le sue posizioni vengono chiuse e segnalate a perdita/sofferenza. Quindi comparirà come sofferenza fino alla chiusura del fallimento, poi come cessata. Le banche segnalano fino a quando il credito rimane in essere (nel fallimento resta in sofferenza finché non c’è riparto finale). Una volta chiuso, cessa la segnalazione e decorrono i famosi 36 mesi in CR e i 36/60 nei SIC privati (che forse l’avevano segnalata). Dato che la società fallita di solito viene cancellata dal registro imprese, non chiederà nuovi crediti; se però la stessa compagine apre un’altra società, quest’ultima formalmente non ha segnalazioni (diverso codice fiscale). Però i soci/amministratori persona fisica se avessero dato garanzie personali restano segnati nei loro nominativi. Con la riabilitazione intesa come chiusura della procedura e esdebitazione, comunque il passato creditizio non scompare: rimane fino ai termini suindicati. Non c’è un istituto di “riabilitazione” come per i protesti in ambito centrali rischi: solo il tempo e la buona condotta successiva puliscono il file.
Queste FAQ coprono i dubbi più comuni. Naturalmente ogni caso concreto può presentare peculiarità, per cui è sempre consigliabile, in situazioni critiche, farsi assistere da professionisti (legali o consulenti creditizi) per valutare la strategia migliore.
Esempi Pratici di Casi e Soluzioni
Vediamo ora due simulazioni pratiche ispirate a situazioni reali, per illustrare come applicare le norme e le procedure esposte:
Caso 1: Imprenditore con fideiussione escussa e segnalazione a sofferenza
Scenario: Il sig. Rossi è amministratore di una piccola società di costruzioni. Ha firmato da fideiussore personale un mutuo bancario contratto dalla società. A causa di difficoltà economiche, nel 2023 la società non riesce più a pagare le rate del mutuo. La banca invia formale diffida di pagamento sia alla società sia al sig. Rossi garante, avvertendo che in mancanza procederà alla segnalazione a sofferenza. Il debito non viene coperto. Nel novembre 2023 la banca classifica il credito a sofferenza in Centrale Rischi e segnala sia la società X srl sia il sig. Rossi (in qualità di coobbligato) come soggetti in sofferenza. Entrambi i nominativi compaiono così nella CR con importo insoluto di €100.000. La posizione viene anche comunicata a CRIF/Experian come “finanziamento insoluto”.
Effetti: La società X si vede revocare altri affidamenti da parte di altre banche a gennaio 2024 appena queste notano la sofferenza in CR (classico effetto a catena). Il sig. Rossi personalmente prova a chiedere un piccolo prestito personale a febbraio 2024 ma gli viene negato perché risulta in CRIF con quella sofferenza (pur essendo “solo” garante). La reputazione creditizia sia dell’azienda che di Rossi è gravemente compromessa.
Sviluppi: Nel marzo 2024 il sig. Rossi riesce a vendere un immobile di famiglia e con il ricavato vorrebbe sistemare la questione con la banca. Viene raggiunto un accordo transattivo: Rossi paga €70.000 a saldo e stralcio, la banca rinuncia al residuo e si impegna contestualmente a declassare la posizione da “sofferenza” a “credito ristrutturato” in CR e a non segnalare ulteriormente negativamente Rossi e la società. L’accordo prevede inoltre che la banca supporti la richiesta di cancellazione dalle centrali rischi private. Rossi esegue il pagamento a marzo 2024.
Soluzione: In base all’accordo, ad aprile 2024 la banca invia a Banca d’Italia una variazione, spostando la posizione da “sofferenza” a “credito scaduto/ristrutturato” e poi a zero dopo incasso versamento (saldo a stralcio considerato chiusura). Nella CR di maggio 2024, la società X e Rossi non risultano più in sofferenza ma con una segnalazione finale di “esposizione chiusa – perdita parziale”. Da quel momento la segnalazione negativa non si aggiorna più. Restano però gli storici: per 36 mesi (fino a maggio 2027) i partecipanti vedranno che c’era una sofferenza nel 2023 chiusa nel 2024. La banca, come promesso, invia anche comunicazione a CRIF ed Experian che la posizione è stata saldata a stralcio e va chiusa. CRIF/Experian quindi aggiornano il record come “estinzione del debito – saldo parziale” e lo mantengono fino a 36 mesi dalla data di aggiornamento (fino a marzo 2027) ma con indicazione che non c’è più importo dovuto. Rossi tuttavia, tramite il suo avvocato, chiede alla banca di cancellare del tutto la segnalazione da CRIF considerato l’accordo e il fatto che il debito residuo è stato stralciato. La banca (in via di cortesia) inoltra a CRIF una richiesta di rimozione. CRIF, allineandosi al Codice di condotta, potrebbe comunque tener traccia sino a 36 mesi, ma segnala come “dato positivo con obbligazione estinta”.
Risultato finale: La società X, essendo di fatto in difficoltà, non chiederà altri crediti, ma almeno cessa la segnalazione continua. Il sig. Rossi, persona fisica, avrà ancora qualche ostacolo fino al 2027 perché gli storici parlano chiaro. Tuttavia, grazie alla transazione, la sua posizione appare “sistemata” e già dal 2025 alcuni istituti minori potrebbero concedergli piccoli prestiti (valuteranno caso per caso). Se la banca avesse rifiutato l’accordo e tenuto aperta la sofferenza, la segnalazione sarebbe proseguita magari con aumenti per interessi di mora, ecc., e Rossi avrebbe potuto valutare un ricorso ABF lamentando che non era stata fatta adeguata valutazione (ma qui in realtà era corretta: l’insolvenza c’era). In uno scenario senza accordo, Rossi forse avrebbe presentato istanza di composizione crisi da sovraindebitamento per liberarsi del debito e poi chiedere la cancellazione, ma sarebbero stati tempi lunghi. L’accordo transattivo, con clausola di pulizia segnalazioni, è stata la strada più rapida. In caso di inadempimento della banca rispetto alla cancellazione concordata, Rossi avrebbe potuto far valere l’accordo in giudizio (anche richiedendo un provvedimento d’urgenza per far cessare la segnalazione). Fortunatamente, la banca ha eseguito. La lezione qui: per un garante/imprenditore, negoziare la risoluzione del debito includendo il tema delle segnalazioni è cruciale, e bisogna assicurarsi che la controparte poi informi effettivamente le banche dati.
Caso 2: Privato con ritardo nel mutuo poi regolarizzato
Scenario: Il sig. Bianchi è un lavoratore dipendente che ha un mutuo ipotecario prima casa. Nel 2024 affronta un periodo di cassa integrazione e fatica a pagare puntualmente le rate di mutuo. In particolare, salta due rate consecutive (maggio e giugno 2024). La banca gli invia solleciti di pagamento a giugno e lo informa che, se non rientrerà in pari, segnalerà il ritardo ai sistemi di informazione creditizia privati (CRIF et al.). Trattandosi di un mutuo (non un credito al consumo), non c’è obbligo di preavviso “15 giorni prima” ex art.125 TUB, tuttavia la banca nei solleciti di fatto lo sta avvisando. Bianchi a luglio 2024 riprende a lavorare normalmente e con un po’ di risparmi riesce a pagare le due rate arretrate (magari grazie anche a un accordo con la banca di aggiungerle in coda, oppure un piccolo prestito familiare). Entro fine luglio 2024 è di nuovo in pari col mutuo.
Effetti sulle segnalazioni: La banca, come da prassi, aveva nel frattempo comunicato a CRIF il ritardo di Bianchi. Tipicamente, dopo due rate non pagate, la segnalazione scatta. Quindi a giugno 2024 CRIF registra Bianchi con uno status “2 rate scadute non pagate”. Poiché a fine luglio il ritardo è sanato, la banca nel mese di agosto aggiorna CRIF indicando “posizione regolarizzata in data 30/07/2024”. A questo punto, secondo le regole, la segnalazione del ritardo permarrà in CRIF per 24 mesi da luglio 2024, ossia fino a luglio 2026, a condizione che nel frattempo Bianchi non abbia ulteriori ritardi. La banca non segnala nulla in Centrale Rischi BDI perché il mutuo, sebbene avesse due rate scadute, non supera i 90 giorni di persistenza né è stato classificato a default (Bianchi ha rimediato entro 60 giorni). Dunque in CR pubblico non risulta nulla di negativo (un ritardo di 2 mesi non appare se poi paga, la posizione resta in bonis).
Cosa comporta per Bianchi: Fino a luglio 2026, se Bianchi chiede un nuovo finanziamento (ad esempio un prestito per auto), in CRIF risulterà che “nel 2024 ha avuto 2 rate impagate poi regolarizzate”. Molte finanziarie lo considereranno comunque un merito creditizio accettabile (specialmente se spiegato: perdita lavoro temporanea). Alcune banche più rigide potrebbero respingerlo, ma in genere un singolo episodio risolto non preclude totalmente (diverso se fossero stati ritardi ripetuti). Bianchi nel frattempo deve stare attentissimo a non fare altri ritardi: se entro quei 24 mesi ne facesse un altro sul mutuo o altro prestito, verrebbe segnalato di nuovo e sommato, prolungando magari tempi (in codice di condotta c’è clausola: 24 mesi solo se nessun altro ritardo successivo, sennò si ricomincia).
Cosa può fare Bianchi per migliorare la sua situazione?
In verità, avendo egli effettivamente tardato nel pagamento, la segnalazione è corretta. Non può chiederne la cancellazione anticipata perché non c’è illegittimità. Può però fare alcune mosse prudenti:
- Richiedere a CRIF una nota di commento: il Codice di condotta consente all’interessato di far inserire un breve commento, a sua firma, nel proprio rapporto creditizio, per spiegare particolari circostanze. Ad esempio, Bianchi potrebbe far annotare: “il ritardo maggio-giugno 2024 dovuto a sospensione lavorativa per COVID, poi risolto appena possibile”. Non tutti i SIC gestiscono bene queste note, ma formalmente è un diritto.
- Se Bianchi volesse proprio rimuovere la nota, l’unica via sarebbe una ri-negoziazione del mutuo con la stessa banca (tipo surroga interna) facendosi perdonare il trascorso – a volte se si rinegozia il debito, la banca potrebbe chiedere a CRIF di azzerare i dati precedenti e ripartire con un nuovo rapporto. È però discrezionale e non comune.
- Per il resto, Bianchi deve solo attendere. Può comunque utilizzare il tempo a suo vantaggio: continuare a pagare regolarmente tutte le scadenze (costruisce un nuovo track record positivo). CRIF infatti mostrerà anche che dopo luglio 2024 tutte le altre rate fino a oggi sono state puntuali. Quindi un creditore vedrà sia la macchia che la ripresa di regolarità – il che gioca a favore di Bianchi.
Se Bianchi avesse voluto prevenire la segnalazione: poteva usufruire di strumenti come la moratoria mutui (nel 2024 forse ce ne erano se cassa integrazione per cause particolari) o accordarsi prima che scadessero i 90 giorni. Alcune banche segnalano dopo due rate, altre aspettano tre. In ogni caso, la segnalazione era scattata.
Caso di errore: supponiamo che nonostante Bianchi abbia pagato a luglio, CRIF continui a segnalarlo come “ritardo non sanato”. A settembre Bianchi controlla e vede ancora status cattivo. Potrebbe essere che la banca abbia dimenticato di aggiornare. In tal caso Bianchi scrive subito a banca e CRIF allegando le ricevute e chiede di aggiornare. La banca aggiornerà con data di regolarizzazione corretta e CRIF correggerà l’errore. Questo è importante: mai presumere che aggiornino sempre da soli; se vedi incongruenze, segnala.
Conclusione: Il caso Bianchi è tipico di un consumatore che incorre in un intoppo ma riesce a rimediare. Non subisce conseguenze drastiche (non perde la casa perché recupera, la banca non risolve il mutuo). Tuttavia subisce un “malus” sulla sua reputazione per due anni. Non c’è molto da fare se non avere pazienza e mostrarsi affidabile nel frattempo. Un consiglio per il futuro: se prevedi difficoltà simili, contatta la banca prima di saltare rate – spesso è preferibile concordare una sospensione o riduzione temporanea (oggi esistono anche agevolazioni di legge per mutui prima casa in difficoltà). In questo modo eviti la segnalazione. Una volta segnalato, invece, vale la regola: il tempo cura la ferita, a patto di non riaprirla con nuovi ritardi.
Questi esempi dimostrano come applicare in concreto le procedure: nel primo caso abbiamo visto l’importanza di un accordo transattivo ben congegnato (includendo la questione segnalazioni) e come muoversi tra CR e SIC; nel secondo caso abbiamo visto la gestione di un ritardo consumatore e l’assenza di rimedi se non attendere. Ogni caso ha le sue sfumature, ma la chiave è sempre conoscere i propri diritti, comunicare per iscritto con le controparti e, quando necessario, attivare gli strumenti di tutela.
Fonti Normative, Giurisprudenziali e Bibliografiche
Normativa e Regolamenti:
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), artt. 6, 21, 40, 77, 79.
- D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), artt. 2-ter, 2-septies, 125 (come modificato da D.lgs. 101/2018).
- D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), artt. 125 (preavviso per credito consumo), 128-bis (ABF), 1845 c.c. (revoca fidi).
- Provv. Garante Privacy n. 8/2004 – Codice deontologico SIC (G.U. 23/12/2004).
- Codice di condotta SIC 2019, Provv. Garante 12/09/2019 n.163 (Doc. web 9141964) e Delibera n. 324/2022 (G.U. 4/11/2022).
- Banca d’Italia, Circolare n.139/1991 e s.m.i. – Istruzioni Centrale dei Rischi.
- Comunicazione BI del 16/08/1990 e 30/08/2000 (criteri segnalazione sofferenze).
- Delibera CICR 29/07/2008 (trasparenza contrattuale e ABF).
- D.lgs. 141/2010 (recepimento Dir. 2008/48/CE credito consumo, ha introdotto art.125 comma 3 TUB).
Giurisprudenza di legittimità:
- Cass. civ. Sez. I, 31/05/2021 n. 14382: Preavviso segnalazione solo per credito consumo.
- Cass. civ. Sez. I, 25/01/2017 n. 1931: Criteri segnalazione sofferenza (valutazione globale; danno non in re ipsa).
- Cass. civ. Sez. III, 10/02/2020 n. 3133: Danno da illegittima segnalazione provabile per presunzioni (peggioramento affidabilità).
- Cass. civ. Sez. III, 05/03/2015 n. 4443: Danno non patrimoniale non in re ipsa.
- Cass. civ. Sez. I, 09/07/2014 n. 15609: Necessità insolvenza conclamata per sofferenza (segue Cass. 2007).
- Cass. civ. Sez. I, 12/10/2007 n. 21428: No sofferenza per mero ritardo; valutazione patrimoniale cliente.
- Cass. civ. Sez. III, 09/02/2024 n. 3671: Ritardo cancellazione in CR – banca responsabile, azienda ha diritto a immediata riabilitazione.
- Cass. civ. Sez. I, 29/05/2018 n. 13144: (non citata sopra) su obbligo segnalare solo sofferenze vere, ha confermato orientamenti precedenti.
- Cass. civ. Sez. Un., 19/12/2007 n. 26725: (in tema di risarcibilità danno morale) citata da alcune corti per dire che danno reputazione impresa è danno evento risarcibile previo prova riflessi patrimoniali.
Giurisprudenza di merito:
- Trib. Bari Sez. IV, 13/10/2023 n. 4076: Garante segnalato senza preavviso, segnalazione illegittima ma niente danni per mancata prova.
- Trib. Matera, 21/10/2021: Segnalazione illegittima in CR – condanna banca a risarcire danno patrimoniale e non (cliente Alfa).
- App. Firenze, 14/04/2016: Danno all’immagine commerciale da segnalazione illegittima – quantificazione equitativa (~€50mila).
- Trib. Roma, 17/07/2018: conferma diritto cancellazione CRIF dopo decorrenza termini codice deontologico (ribadisce vincolatività codice).
- Trib. Napoli, 01/02/2016: Mutuo fondiario, segnalazione sofferenza illegittima per mancanza insolvenza – risarciti danni.
- Trib. Milano, 30/09/2011: Prima applicazioni – danno morale in re ipsa poi superato da Cassazione.
Decisioni ABF rilevanti:
- ABF Coord. n. 13074/2016: Segnalazione sofferenza con credito in contestazione – illegittima, danno morale liquidato.
- ABF Coord. n. 616/2014: Valutazione complessiva debitore per sofferenza; preavviso non condizione legittimità.
- ABF Milano n. 8955/2016; ABF Roma n.1927/2017: Mero ritardo non basta per sofferenza.
- ABF Napoli n. 1366/2017: conferma orientamenti su presupposti sofferenza.
- ABF Palermo n. 18898/2021 (18/08/2021): ribadisce obbligo valutazione globale e cita Cass., esonera banca da nuovo preavviso in caso di cessione credito se cedente aveva avvisato.
- ABF Roma n. 10957/2017: su preavviso consumatore come trasparenza, non legittimità.
- ABF Coord. n. 10166/2019: danno da segnalazione illegittima – criteri liquidazione (presunzione perdita chance).
Cattivo Pagatore: Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un prestito, ma poi hai avuto difficoltà e ora sei segnalato in CRIF o in Centrale Rischi?
Non riesci più ad accedere al credito, anche se nel frattempo hai ripagato tutto?
⚠️ Essere un cattivo pagatore non è per sempre.
Con le azioni giuste, puoi cancellare o correggere la segnalazione e tornare ad essere affidabile per banche e finanziarie.
Cosa significa essere “cattivo pagatore”
📍 Sei stato segnalato in una banca dati come:
- CRIF (Centrale Rischi Intermediazione Finanziaria)
- Experian
- CTC
- Centrale Rischi Banca d’Italia
📉 Questo avviene per:
❌ Ritardi nel pagamento di rate o bollette
❌ Insolvenze o morosità anche parziali
❌ Rientri da fidi non rispettati
❌ Carte revolving o prestiti non saldati
Cosa comporta una segnalazione
🔒 Accesso bloccato a prestiti, mutui e fidi
🔍 Istituti che controllano e rifiutano ogni richiesta di credito
💬 Reputazione finanziaria compromessa, anche se oggi sei solvibile
Come si può cancellare la segnalazione da cattivo pagatore
✅ Se hai già pagato il debito:
Hai diritto alla cancellazione automatica dopo un certo periodo (6, 12, o 36 mesi, a seconda del caso).
✅ Se ci sono errori nella segnalazione:
Puoi chiedere la rettifica immediata con supporto legale.
✅ Se sei ancora in difficoltà economica:
Puoi avviare una procedura legale di sovraindebitamento (Piano del Consumatore o Concordato Minore) che blocca e ristruttura tutto e apre la strada alla cancellazione finale.
🛠️ Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Analizza le tue segnalazioni nelle centrali rischi
🛡️ Contesta quelle illegittime o prescritte
📨 Avvia l’iter di cancellazione formale o rettifica
🔁 Elabora un piano legale per risanare la tua posizione
📊 Ti guida fino al recupero della tua affidabilità creditizia
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto bancario e sovraindebitamento
✔️ Gestore della Crisi – Ministero della Giustizia
✔️ Fiduciario OCC per famiglie, autonomi e piccoli imprenditori
✔️ Consulente per la riabilitazione finanziaria e la tutela del patrimonio
Conclusione
Essere segnalati non è una condanna definitiva.
Con il supporto giusto puoi ripulire la tua storia creditizia e tornare ad avere accesso al credito.
📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo:
La cancellazione della segnalazione può essere il primo passo verso la tua ripartenza.