Hai aderito alla Rottamazione Quater ma sei stato escluso per un mancato pagamento? Ti chiedi se puoi essere riammesso e come procedere per non perdere definitivamente il beneficio?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in cartelle esattoriali, contenzioso con l’Agenzia Entrate Riscossione e sanatorie fiscali – ti spiega in modo semplice e pratico quando è possibile chiedere la riammissione alla Rottamazione Quater e in che modo l’assistenza di un avvocato può fare la differenza.
Scopri in quali casi puoi essere riammesso, cosa fare se hai saltato una rata per difficoltà momentanee, quali sono i termini previsti per il ricorso o per la richiesta di rientro, e come evitare la perdita definitiva della definizione agevolata.
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo, analizzare la tua posizione debitoria e costruire una strategia immediata per recuperare l’accesso alla Rottamazione Quater, bloccare nuove azioni esecutive e ottenere un piano di risanamento sostenibile.
Introduzione:
La “Rottamazione-quater” – quarta edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione – è stata introdotta con la legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e disciplinata dai commi 231–252 dell’art. 1 di tale legge. In sintesi, consente ai contribuenti di definire le cartelle esattoriali affidate entro il 30 giugno 2022 beneficiando di uno sconto integrale su sanzioni e interessi di mora, pagando solo gli importi originari dovuti oltre ad eventuali spese di notifica e una quota ridotta di aggio di riscossione. Grazie a questa misura di “pace fiscale”, migliaia di imprese e privati hanno potuto pianificare il pagamento dei debiti fiscali e contributivi in forma agevolata, evitando l’avvio di nuove azioni esecutive e ottenendo il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in presenza di un piano in regola.
Tuttavia, la Rottamazione-quater ha previsto un rigido calendario di pagamento a rate e precise condizioni da rispettare. Anche un singolo pagamento mancato o in ritardo oltre il limite di tolleranza (5 giorni) fa decadere il beneficio, con la conseguenza di ripristinare integralmente sanzioni, interessi e procedure di riscossione. Proprio per venire incontro ai contribuenti decaduti dal beneficio entro il 2024, il legislatore ha introdotto una misura straordinaria di “riammissione” alla Rottamazione-quater. Questa guida – aggiornata a maggio 2025 – fornisce un quadro completo e approfondito della disciplina della Rottamazione-quater e della recente riammissione dei decaduti, con linguaggio tecnico-giuridico ma accessibile, pensata per avvocati, professionisti e imprenditori.
Saranno esaminati i riferimenti normativi primari e secondari (leggi, decreti, circolari), le scadenze aggiornate, le condizioni e procedure per l’adesione e la riammissione, nonché i risvolti pratici. Verranno analizzate le sentenze più recenti (Corte di Cassazione e Commissioni Tributarie) sul tema, evidenziando le questioni aperte e gli orientamenti giurisprudenziali in evoluzione. Troverete inoltre tabelle riepilogative dei requisiti e termini, esempi concreti con simulazioni per PMI, ditte individuali e professionisti, nonché modelli e fac-simile di atti utili (domanda di riammissione, memorie difensive, ricorsi tributari, comunicazioni con Agenzia Entrate/Agenzia Riscossione). Una sezione finale di FAQ risponderà alle domande più frequenti sui casi complessi o dubbi ricorrenti, seguita dall’elenco dettagliato delle fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali citate.
Quadro Normativo e Caratteristiche della Rottamazione-quater
Riferimenti di legge. La definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, cosiddetta “Rottamazione-quater”, è stata introdotta dall’art. 1 commi 231–252 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Successivamente, i termini e alcuni dettagli applicativi sono stati modificati da interventi normativi del 2023, tra cui la Legge 24 febbraio 2023 n. 14 (conversione del D.L. 198/2022, Milleproroghe 2023) che ha prorogato i termini di adesione, e dal D.L. 30 marzo 2023 n. 34 (c.d. Decreto Bollette, convertito con Legge 26 maggio 2023 n. 56) che ha posticipato la scadenza della prima rata originaria. Ulteriori differimenti sono stati introdotti in sede di conversione e da provvedimenti successivi (es. un emendamento ha spostato la scadenza della 3ª rata dal 28/02/2024 al 15/03/2024, e un “decreto correttivo” pubblicato ad agosto 2024 ha prorogato la 5ª rata dal 31/07/2024 al 15/09/2024). Infine, la Legge 21 febbraio 2025 n. 15 (conversione del D.L. 27 dicembre 2024 n. 202, Milleproroghe 2024) ha introdotto la possibilità di riammissione alla definizione agevolata per alcuni contribuenti decaduti, come vedremo in dettaglio.
Carichi definibili. La Rottamazione-quater riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 inclusi nelle cartelle esattoriali (ruoli) di qualunque natura: imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, ecc.), tributi locali, contributi previdenziali, sanzioni amministrative (es. multe stradali) e altri crediti non tributari senza limite di importo. Sono esclusi solo eventuali carichi che la legge ha espressamente sottratto alla definizione agevolata (ad esempio, risorse proprie UE, somme derivanti da condanne della Corte dei Conti, aiuti di Stato da recuperare, ecc., in linea con le esclusioni previste in analoghe definizioni precedenti). Si noti che la Legge n. 197/2022, contestualmente, ha disposto anche lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a €1.000 relativi al periodo 2000–2015, cancellati d’ufficio al 31 marzo 2023 (salva diversa delibera degli enti creditori locali) – tali mini-debiti, se rientranti in questa casistica, non necessitavano di rottamazione in quanto annullati per legge.
Benefici concessi. Aderendo alla definizione agevolata, il contribuente ottiene uno sgravio totale delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora relativi ai debiti iscritti a ruolo. In pratica, “rottamare” una cartella significa pagare solo:
- il capitale dell’imposta, tributo o contributo originario non versato;
- gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, se già inclusi nel carico (si tratta degli interessi calcolati dal termine di versamento dell’imposta fino alla data di formazione del ruolo);
- le spese di notifica delle cartelle e gli eventuali costi di procedure esecutive già avviate (es. compensi di ufficiali giudiziari per atti di pignoramento);
- l’aggio di riscossione spettante all’Agente, calcolato solo sul capitale dovuto e in misura ridotta. È importante rilevare che, a differenza delle precedenti “rottamazioni” in cui l’aggio veniva condonato interamente, nella Rottamazione-quater l’aggio è dovuto sia pur con aliquota ridotta (in base alla disciplina vigente, l’aggio è pari al 3% sulle somme versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella e al 6% sulle somme versate oltre tale termine – nel regime agevolato viene tendenzialmente applicata solo la componente minima).
In sostanza, la definizione agevolata abbatte in modo significativo il carico debitorio: il contribuente risparmia il 100% delle sanzioni e degli interessi di mora maturati, pagando solo gli importi a titolo di imposta/contributo e pochi oneri accessori. Ad esempio, una cartella per IVA non pagata di €50.000, con €10.000 di sanzioni e €5.000 di interessi, in via ordinaria comporterebbe un debito di €65.000 oltre all’aggio. Con la Rottamazione-quater, il debitore pagherà circa €50.000 (capitale) + spese notifica (poniamo €100) + aggio ridotto (3% di 50.000 = €1.500), risparmiando oltre €13.000 rispetto al dovuto originario.
Sospensione e vantaggi durante il pagamento. Dal momento in cui l’istanza di adesione alla Rottamazione-quater è presentata e fino alla scadenza della prima (o unica) rata, sono sospesi gli obblighi di pagamento relativi ai carichi definibili. Con l’effettiva adesione (comunicazione di accoglimento da parte dell’Agente della riscossione) e il rispetto dei pagamenti alle scadenze previste, il contribuente beneficia di importanti “coperture” previste dalla legge:
- Sospensione di termini di decadenza e prescrizione: i termini di prescrizione dei crediti e di decadenza per la notifica di cartelle sono sospesi per tutta la durata del pagamento dilazionato.
- Nessuna nuova azione esecutiva o cautelare: l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, né avviare nuove procedure esecutive sui debiti rottamati; inoltre, le procedure esecutive già avviate non possono proseguire (restano congelate) salvo il caso in cui sia già avvenuto un primo incanto con esito positivo (ad esempio, se un bene è già stato venduto all’asta, la procedura segue il suo corso).
- Inesigibilità ai fini DURC e rimborsi: il debitore in regola con la rottamazione non è considerato inadempiente ai fini dei rimborsi fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate (il Fisco non tratterrà eventuali crediti d’imposta a compensazione del debito rottamato). Parimenti, il contribuente viene considerato regolare ai fini del DURC (documento di regolarità contributiva) durante il periodo di adempimento del piano: anche con debiti contributivi rottamati ancora pendenti, il DURC può essere rilasciato.
- Nessuna causa di esclusione da appalti o forniture pubbliche: il debitore, finché onora la definizione agevolata, non è qualificato come “debitore moroso” verso la PA, evitando le preclusioni previste per chi ha debiti non in regola con il Fisco. In altri termini, l’adesione attiva a rottamazione-quater preserva la posizione fiscale regolare del contribuente.
Tali benefici permangono solo finché il piano di definizione è rispettato. Al contrario, in caso di inadempimento – come vedremo – tutti questi effetti protettivi vengono meno e l’Agente della riscossione è libero di riprendere le azioni di recupero ordinarie.
Procedura di adesione originaria. Per aderire alla Rottamazione-quater, il contribuente doveva presentare apposita dichiarazione di adesione entro il termine stabilito (inizialmente 30 aprile 2023, poi prorogato al 30 giugno 2023). La domanda andava inoltrata esclusivamente in via telematica, tramite i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (sia mediante area riservata con SPID/CIE/CNS, sia mediante servizio online in area pubblica con inserimento di dati identificativi).
- Dati richiesti: Nella dichiarazione il contribuente indicava i riferimenti delle cartelle/avvisi che intendeva definire (generalmente poteva selezionare tutti i debiti definibili risultanti a suo nome, oppure eventualmente escluderne alcuni). In area riservata il sistema elencava già le cartelle rottamabili associate al codice fiscale, mentre in area pubblica occorreva inserire manualmente il numero della comunicazione delle somme dovute ricevuta per la precedente definizione agevolata oppure gli estremi delle cartelle da definire. Era inoltre possibile scegliere la modalità di pagamento: unica soluzione oppure rateizzazione (massimo 18 rate). Non era richiesto il pagamento di alcun importo in acconto al momento della domanda.
- Comunicazione delle somme dovute: Entro il 30 settembre 2023 (termine fissato dalla legge dopo la proroga del termine di adesione), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato a ciascun aderente la “Comunicazione delle somme dovute”, ossia l’atto di accoglimento della definizione agevolata, contenente l’elenco dettagliato dei debiti rottamati, l’ammontare complessivo da versare ripartito tra capitale, interessi iscritti a ruolo, aggio e spese, e il piano di pagamento con le relative scadenze. In allegato erano trasmessi i bollettini di pagamento prefissati alle varie date (in alternativa, per chi optava per domiciliazione sul conto, le rate sarebbero state addebitate automaticamente alle scadenze, ma la domiciliazione era disponibile solo per alcune tipologie di pagamento online). La comunicazione indicava anche che eventuali dilazioni pregresse relative ai medesimi carichi erano sospese: la rottamazione-quater sostituisce infatti eventuali piani di rateazione ordinaria in essere, che vengono automaticamente revocati limitatamente ai debiti ricompresi nell’adesione.
Piani di pagamento e scadenze. La legge prevedeva due opzioni di pagamento:
- Soluzione unica: pagamento di tutto l’importo dovuto (capitale + oneri) entro la scadenza della prima rata (inizialmente prevista al 31 luglio 2023, poi prorogata al 31 ottobre 2023 dal D.L. 34/2023).
- Rateizzazione fino a 5 anni: pagamento in max 18 rate con scadenze prestabilite. La struttura originale del piano era la seguente:
- 1ª rata entro il 31 ottobre 2023, pari al 10% delle somme dovute;
- 2ª rata entro il 30 novembre 2023, pari a un ulteriore 10%;
- Rate successive (dalla 3ª alla 18ª): le restanti somme (80% del dovuto) suddivise in 16 tranche con scadenze trimestrali al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno dal 2024 al 2027.
Esempio (piano originario): un contribuente con €10.000 di debito rottamato avrebbe versato €1.000 alla prima scadenza (31/10/2023), €1.000 alla seconda (30/11/2023) e poi €500 a ogni rata trimestrale successiva, dal 2024 fino al 30/11/2027, completando il pagamento in 5 anni.
Le scadenze sopra indicate hanno subìto importanti proroghe ufficiali per agevolare i contribuenti in difficoltà. In particolare: la Legge n. 14/2023 (Milleproroghe 2023) ha posticipato il termine di adesione al 30/06/2023 (dal 30/04), il D.L. 34/2023 convertito in L. 56/2023 ha spostato la prima rata al 31/10/2023 (dal 31/07 originario) mantenendo ferma la seconda rata al 30/11/2023. Successivamente, in sede di conversione di tale decreto, un emendamento ha differito la terza rata dal 28/02/2024 al 15/03/2024 senza interessi né sanzioni aggiuntive, e un provvedimento correttivo nell’agosto 2024 ha prorogato la quinta rata dal 31/07/2024 al 15/09/2024. Inoltre, la normativa ha previsto un margine di tolleranza di 5 giorni per ogni scadenza: i versamenti effettuati entro 5 giorni dalla data di scadenza legale sono considerati tempestivi a tutti gli effetti. Ciò significa, ad esempio, che una rata con scadenza al 28 febbraio poteva essere validamente versata entro il 5 marzo senza far decadere il piano.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle principali scadenze delle rate della Rottamazione-quater, aggiornate dopo proroghe e tenendo conto del differimento per festivi e dei 5 giorni di tolleranza:
Rata | Data originaria | Proroghe/Differimenti | Ultimo termine utile (5 giorni di tolleranza) |
---|---|---|---|
1ª rata | 31 luglio 2023 | Prorogata al 31 ottobre 2023 | 5 novembre 2023 (tolleranza) |
2ª rata | 30 novembre 2023 | Invariata (30/11/2023) | 5 dicembre 2023 (tolleranza) |
3ª rata | 28 febbraio 2024 | Prorogata al 15 marzo 2024 | 20 marzo 2024 (tolleranza) |
4ª rata | 31 maggio 2024 | Invariata (31/05/2024) | 5 giugno 2024 (tolleranza) |
5ª rata | 31 luglio 2024 | Prorogata al 15 settembre 2024 | 20 settembre 2024 (tolleranza) |
6ª rata | 30 novembre 2024 | Invariata (30/11/2024) | 5 dicembre 2024 (tolleranza) |
7ª rata | 28 febbraio 2025 | Invariata (28/02/2025) | 5 marzo 2025 (tolleranza) |
8ª rata | 31 maggio 2025 | 02 giugno 2025 (differita al 3/6 per festività del 2/6) | 8 giugno 2025 (tolleranza) |
9ª rata | 31 luglio 2025 | Invariata (31/07/2025) | 5 agosto 2025 (tolleranza) |
10ª rata | 30 novembre 2025 | 01 dicembre 2025 (differita per giorno festivo) | 6 dicembre 2025 (tolleranza) |
(Le rate 11ª–18ª proseguono alle date trimestrali fissate fino al 2027, con medesima regola di differimento se festivo e tolleranza 5gg.) |
Interessi di dilazione: va evidenziato che sul piano di rateazione agevolata originario non erano previsti interessi di dilazione elevati: la legge disponeva un tasso agevolato molto basso (nell’ordine del 2% annuo) oppure nullo per il primo anno, comunque enormemente inferiore agli interessi di mora ordinari. In pratica, i contribuenti che hanno optato per il pagamento dilazionato non hanno subito un aggravio significativo per il maggior tempo concesso. Come vedremo tra poco, l’aspetto degli interessi agevolati al 2% diventa rilevante nel contesto della riammissione dopo la decadenza.
Decadenza dalla Definizione Agevolata: Cause e Conseguenze
La decadenza dalla Rottamazione-quater si verifica quando il contribuente non esegue nei termini uno o più pagamenti del piano di definizione. La normativa stabilisce espressamente che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una sola rata oltre la tolleranza di 5 giorni comporta la perdita di tutti i benefici della definizione agevolata. In altre parole, basta un ritardo oltre i 5 giorni (o il mancato pagamento integrale di quanto dovuto per la singola rata) perché “salti” la rottamazione per quei carichi.
Le conseguenze della decadenza sono immediate e onerose:
- Ripristino integrale del debito originario: il beneficio decade retroattivamente, e il debito residuo torna ad essere gravato per intero delle sanzioni e degli interessi di mora che erano stati condonati. In altri termini, cessa ogni agevolazione: le somme abbuonate (multe, interessi, aggio condonato) tornano ad essere dovute come se la rottamazione non fosse mai stata concessa per quei carichi. L’importo complessivamente dovuto, quindi, aumenta rispetto a quanto previsto nel piano agevolato, perché si “riaggiungono” tutte le sanzioni e interessi precedentemente esclusi. I pagamenti parziali già effettuati durante la rottamazione non vengono restituiti, ma rimangono acquisiti dall’Erario e vengono imputati in acconto sul debito complessivo tornato dovuto. Tuttavia, tali somme versate non evitano affatto la “resurrezione” del debito originario per la parte ancora non saldata. In definitiva, chi decade perde il diritto allo sconto e torna debitore dell’intero importo iniziale, al netto di quanto eventualmente già pagato.
- Ripresa delle azioni di riscossione ordinarie: con la decadenza, viene meno la sospensione che proteggeva il contribuente. L’Agente della riscossione riacquista immediatamente il potere di agire per il recupero coattivo del credito residuo. Questo significa che, decorsi inutilmente i 5 giorni di tolleranza, il debito residuo diventa esigibile immediatamente e la riscossione può ripartire senza bisogno di nuovi avvisi o notifiche (fatta salva l’eventuale necessità di notifica di un’intimazione di pagamento nei casi previsti). In pratica, l’Agente può riprendere da dove si era fermato: se c’erano già fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti sospesi, questi possono essere riattivati; nuovi provvedimenti esecutivi (es. pignoramento di conti, stipendi, vendita di beni) possono essere avviati. Il contribuente decaduto torna ad essere a tutti gli effetti un debitore moroso, privo delle tutele della definizione agevolata.
- Perdita delle altre tutele (DURC, compensazioni, ecc.): decadendo dalla rottamazione, il contribuente viene di nuovo considerato inadempiente verso l’Erario e gli enti creditori. Pertanto, non potrà essere rilasciato il DURC (in caso di debiti contributivi non più “protetti”) e eventuali crediti d’imposta a suo favore potranno essere compensati d’ufficio con il debito residuo (cosa che era inibita durante la definizione). Tutte le misure di sollievo previste dall’art. 1 comma 240 della legge 197/2022 cessano di avere effetto.
In sintesi, la decadenza annulla i benefici della pace fiscale e ripristina la situazione debitoria come se la rottamazione non fosse mai esistita. L’adesione agevolata era infatti subordinata alla condizione del puntuale pagamento di tutte le rate: venuta meno tale condizione, l’“accordo” con il Fisco si risolve automaticamente e il credito fiscale rivive in pieno.
Va aggiunto un aspetto significativo: diversamente da precedenti definizioni agevolate, la normativa della Rottamazione-quater non contiene una previsione che vieti di rateizzare ulteriormente il debito residuo dopo la decadenza. In passato, ad esempio nella rottamazione-ter, chi perdeva il beneficio non poteva ottenere una nuova dilazione di pagamento sullo stesso debito (era previsto uno sbarramento normativo per evitare stratagemmi dilatori). Nella legge n. 197/2022, invece, non v’è un espresso divieto in tal senso. Dunque, sotto il profilo strettamente normativo, un contribuente decaduto dalla rottamazione-quater può presentare richiesta di una rateazione ordinaria ex art. 19 del D.P.R. 602/1973 per il debito tornato esigibile. Questa è una novità rispetto al passato e costituisce un’opportunità di “salvataggio” per chi non è riuscito a rispettare il piano agevolato.
Tuttavia, occorre considerare i limiti pratici: le regole ordinarie sulle rateizzazioni prevedono, ad esempio, che se un debitore è già decaduto in passato da precedenti piani di dilazione concessi dall’Agente della riscossione, possa essere richiesta a garanzia la fideiussione o, in caso di ripetute decadenze, possa addirittura essere negata una nuova dilazione. Nel caso in cui la rottamazione-quater fosse stata preceduta da una rateizzazione ordinaria poi decaduta, l’Agente potrebbe opporre il fatto che il debitore è già incorso in decadenza due volte sullo stesso carico (prima sulla rateazione ordinaria e poi sulla definizione) e dunque escludere ulteriori piani. In generale, la prassi attuale dell’Agenzia Entrate-Riscossione consente nuove rateizzazioni post-decadenza solo nel rispetto dei limiti del D.P.R. 602/1973 (numero massimo di rate, soglia di importo oltre la quale serve dimostrare difficoltà economica, decadenza da due piani negli ultimi 24 mesi come causa ostativa, ecc.). Pertanto, l’accesso a una rateazione ordinaria dopo la decadenza dalla rottamazione è possibile ma non garantito: va valutato caso per caso, spesso con l’assistenza di un professionista legale/tributario per predisporre l’istanza e l’eventuale documentazione di supporto.
Riassumendo, chi decade dalla Rottamazione-quater:
- perde lo sconto su sanzioni e interessi (che tornano dovuti sul residuo);
- vede riattivarsi la riscossione forzata (pignoramenti, ipoteche, fermi, ecc.);
- può tentare di ottenere una rateizzazione ordinaria del debito, ma deve attivarsi prontamente e non è certo che venga concessa (specialmente in caso di pregresse decadenze).
Questa situazione critica ha indotto il legislatore, a fine 2024, a intervenire con una misura di “remissione in termini” per i contribuenti decaduti entro il 2024, offrendo loro una seconda chance: è la Riammissione alla Rottamazione-quater, di cui trattiamo ora.
La Riammissione Straordinaria alla Rottamazione-quater (2025)
Di fronte al numero significativo di contribuenti che, entro la fine del 2024, sono incorsi nella decadenza della definizione agevolata (non avendo pagato nei termini una o più rate del 2023-2024), il Parlamento ha previsto una riapertura straordinaria dei termini. La misura è stata introdotta con l’art. 3-bis del D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 (decreto Milleproroghe 2024), inserito in sede di conversione e divenuto legge con la L. 21 febbraio 2025 n. 15. Essa configura una “Riammissione alla Definizione agevolata” – di fatto una remissione in termini – riservata solo ad alcuni contribuenti.
Chi può essere riammesso. La riammissione riguarda esclusivamente i contribuenti decaduti dalla Rottamazione-quater al 31 dicembre 2024. In altre parole, possono accedere all’ultima chance soltanto coloro che:
- avevano presentato valida domanda di adesione alla definizione agevolata entro il 30/06/2023, ottenendo l’accoglimento e la comunicazione delle somme dovute entro il 30/09/2023;
- hanno iniziato il piano di pagamenti ma sono incorsi nella decadenza entro il 31/12/2024 per mancato, insufficiente o tardato versamento di una o più rate previste fino a tale data. Tipicamente, si tratta di chi non ha versato (o ha versato parzialmente/in ritardo) una delle seguenti rate: 31 ottobre 2023 (prima rata o quota unica), 30 novembre 2023 (seconda rata), 28 febbraio 2024 (terza rata, prorogata a 15/03/2024), 31 maggio 2024 (quarta rata), 31 luglio 2024 (quinta rata, prorogata a 15/09/2024) oppure 30 novembre 2024 (sesta rata).
Invece, non rientrano nella riammissione:
- i contribuenti che non avevano affatto aderito alla rottamazione-quater entro i termini originari (30/06/2023) – la riapertura non consente nuove adesioni per debiti ulteriori o per chi era rimasto escluso;
- chi, pur avendo aderito e pagato regolarmente fino al 2024, è decaduto nel 2025 (ad esempio non versando la rata di febbraio 2025 entro il 5 marzo). Questi casi di decadenza successiva non beneficiano della remissione in termini prevista, che è limitata ai decaduti “al 31/12/2024”. Dunque, paradossalmente, un contribuente che ha rispettato tutte le 6 rate del 2023-2024 ma saltato la 7ª rata di febbraio 2025 non può essere riammesso (per lui il legislatore al momento non ha previsto soluzioni analoghe, se non la rateazione ordinaria).
Come funziona la riammissione. I contribuenti aventi i requisiti sopra indicati hanno potuto presentare entro il 30 aprile 2025 un’apposita domanda di riammissione alla definizione agevolata. Anche questa istanza va inoltrata esclusivamente online tramite il portale dell’Agenzia Entrate-Riscossione, in area riservata o pubblica, seguendo le medesime modalità già previste per l’adesione originaria. Nella domanda di riammissione il contribuente dichiara di voler riprendere la definizione agevolata per i medesimi carichi già oggetto della precedente adesione del 2023, di cui ha perso il beneficio. Non è possibile inserire nella domanda di riammissione cartelle o debiti diversi da quelli che erano stati indicati nell’istanza originaria del 2023. In sostanza, la riammissione è circoscritta ai ruoli già ammessi in origine e poi decaduti – non riapre i termini per nuove cartelle non rottamate a suo tempo.
L’invio della domanda (entro la scadenza perentoria del 30/04/2025) era a carico del contribuente interessato: non vi è riammissione automatica. Chi non ha presentato l’istanza entro il termine è definitivamente escluso da questa sanatoria, e rimane soggetto alla riscossione ordinaria. Per assistere i contribuenti, l’Agenzia della Riscossione ha pubblicato una guida e un comunicato stampa l’11 marzo 2025 con le istruzioni operative (anche perché il servizio telematico di riammissione è stato attivato a partire dall’11/03/2025).
Effetti della riammissione. La riammissione consente al contribuente decaduto di “salvare” la propria rottamazione: in caso di accoglimento, viene di fatto concesso un nuovo piano di pagamenti agevolati, sostitutivo del precedente. In altri termini, con la riammissione il contribuente riacquista i benefici della definizione agevolata (sospensione sanzioni/interessi, stop alle azioni esecutive, DURC regolare, ecc.), ma a condizione di rispettare rigorosamente il nuovo piano. Il precedente piano di dilazione viene definitivamente sostituito da quello nuovo: da quel momento, il contribuente dovrà seguire esclusivamente le scadenze e gli importi del piano di riammissione, fino al termine, per estinguere il debito.
In concreto, chi è riammesso si trova nella stessa situazione di un aderente originario: beneficia di nuovo della sospensione delle azioni di recupero e, al completamento dei pagamenti, otterrà la chiusura definitiva dei debiti senza sanzioni e interessi. L’intento dichiarato del legislatore è stato quello di “non vanificare i versamenti già effettuati” dai decaduti e dare loro una seconda opportunità, considerato anche il perdurare di difficoltà economiche generali.
Nuovo piano di pagamento (“piano di ripescaggio”). Il piano della riammissione è più breve rispetto al piano originale da 18 rate: la legge ha stabilito un massimo di 10 rate consecutive. Il contribuente riammesso può optare tra:
- Pagamento in unica soluzione di tutte le somme dovute (senza sanzioni e interessi, ovviamente) entro il 31 luglio 2025.
- Pagamento rateale fino a 10 rate: in tal caso le scadenze sono così fissate dalla norma:
- 1ª rata: 31 luglio 2025
- 2ª rata: 30 novembre 2025
- 3ª – 4ª rata: 28 febbraio 2026 e 31 maggio 2026
- 5ª – 6ª rata: 31 luglio 2026 e 30 novembre 2026
- 7ª – 8ª rata: 28 febbraio 2027 e 31 maggio 2027
- 9ª – 10ª rata: 31 luglio 2027 e 30 novembre 2027
Come si nota, le prime due rate sono nel 2025, le successive otto sono distribuite nel 2026-2027 (quattro per anno, con cadenza fine febbraio, fine maggio, fine luglio, fine novembre analogamente al piano originario). Importo delle rate: presumibilmente l’Agenzia delle Riscossione calcolerà le rate in ammontare uniforme, ciascuna pari a un decimo del dovuto totale (comprensivo di un modestissimo interesse, v. oltre). Questo comporta che le rate del piano di riammissione siano di importo più elevato rispetto a quelle che erano le rate trimestrali originali, dovendosi concludere il pagamento in un periodo più breve (circa 3 anni invece di 5).
Interessi del 2%. Sulle somme dovute nel nuovo piano si applicano interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023. Ciò significa che, a differenza del piano originario (dove sui primi anni non gravavano interessi di dilazione sostanziali), per la riammissione il legislatore ha previsto un piccolo onere in interessi, come “corrispettivo” del tempo aggiuntivo concesso. In pratica, i contribuenti decaduti vedranno aggiungersi un interesse del 2% annuo calcolato sul debito residuo, a partire dal giorno successivo alla scadenza originaria della prima rata non pagata. La scelta di far decorrere gli interessi dal 1/11/2023 suggerisce che il beneficio della tregua fiscale è considerato cessato al momento della decadenza e che da quel momento (fine 2023) le somme tornano a produrre interessi seppur in misura agevolata. Ad esempio, se un contribuente non ha pagato la rata del 31/10/2023 ed è decaduto, il debito residuo maturerà il 2% annuo da novembre 2023 fino al pagamento; se invece ha pagato le prime due rate ma è decaduto a luglio 2024, gli interessi al 2% decorreranno verosimilmente da dicembre 2024 sul residuo. Si tratta comunque di interessi ben inferiori a quelli di mora ordinari (che superano il 4% annuo), configurando quindi un’ulteriore agevolazione.
Esito della domanda e comunicazione importi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, analogamente a quanto fatto nel 2023, invierà entro il 30 giugno 2025 una comunicazione ai richiedenti la riammissione. In tale comunicazione saranno indicati: l’ammontare complessivo dovuto per perfezionare la definizione agevolata, il dettaglio delle singole rate con gli importi e le scadenze aggiornate, nonché i relativi bollettini di pagamento. In pratica, il funzionamento ricalcherà quello della comunicazione inviata per la domanda originaria. Ricevuta tale comunicazione, il contribuente non dovrà fare altro che effettuare i pagamenti dovuti alle nuove scadenze. Attenzione: la legge non menziona esplicitamente un ulteriore “grado di tolleranza” di 5 giorni per queste rate, ma per coerenza sistematica si ritiene che anche per il piano di riammissione valga la stessa regola generale della tolleranza di 5 giorni (che era prevista dalla normativa originaria e non risulta abrogata). Sarà comunque opportuno effettuare i pagamenti entro le date previste per non incorrere nuovamente nella decadenza.
Se il contribuente paga puntualmente tutte le rate del nuovo piano (oppure l’unica soluzione entro il 31/07/2025, se ha optato per quella), riottiene tutti i benefici della definizione agevolata andati persi con la decadenza e considera definitivamente chiuso il proprio debito rottamato, con l’estinzione delle cartelle senza sanzioni né interessi di mora. In altri termini, la riammissione consente di perfezionare ex novo la rottamazione-quater come se si trattasse di un esito positivo “tardivo”.
Mancata presentazione o nuova decadenza. È importante ribadire che la riammissione era una tantum: chi non ha presentato la domanda entro il 30/04/2025 ha perso questa opportunità e rimane in condizione di decadenza definitiva. Allo stesso modo, chi dovesse decadere dal nuovo piano di riammissione (ad esempio non pagando una delle 10 rate previste) non avrà ulteriori appigli normativi per evitare la riscossione ordinaria: attualmente non è prevista alcuna “rottamazione quinquies” né una seconda riammissione. Un contribuente decaduto anche dal piano di riammissione potrà solo cercare di negoziare una rateazione ordinaria (sempre ex art. 19 DPR 602/73), ma con probabilità ancora minori di ottenerla vista la reiterazione dell’inadempimento. In questi casi estremi, le tutele possibili esulano dall’ambito fiscale agevolato e rientrano nelle normali procedure concorsuali o di sovraindebitamento (si pensi a piani del consumatore ex L. 3/2012 o accordi di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale).
Di seguito uno schema comparativo Rottamazione-quater vs Riammissione 2025:
Caratteristica | Definizione agevolata “Quater” (2023) | Riammissione definizione (2025) |
---|---|---|
Normativa | Art. 1 commi 231–252 L. 197/2022 (e successive modifiche 2023) | Art. 3-bis D.L. 202/2024 conv. L. 15/2025 (Milleproroghe) |
Debiti ammissibili | Carichi affidati dal 2000 al 30/06/2022. Include imposte, contributi, multe ecc. | Solo carichi già ammessi in rottamazione-quater 2023, decaduti entro il 31/12/2024. Nessuna nuova cartella aggiunta. |
Termine adesione | Domanda entro 30/06/2023 (prorogato da 30/04/2023) | Domanda entro 30/04/2025 (telematica sul sito AdER) |
Accoglimento | Comunicazione somme dovute entro 30/09/2023 da AdER | Comunicazione somme dovute entro 30/06/2025 da AdER |
Importi da pagare | Solo capitale + interessi da ritardata iscrizione + spese notifica/esecuzione + aggio ridotto. Sanzioni e interessi di mora annullati. | Stessa tipologia importi (capitale, spese, aggio). Mantiene condono sanzioni/interessi mora. + Interessi 2% annuo sul residuo dalla decadenza (1/11/2023) al pagamento. |
Rate e scadenze | Max 18 rate in 5 anni: 2 nel 2023, poi 4 l’anno (febbraio, maggio, luglio, novembre) 2024-27. Termine finale 30/11/2027. Proroghe concesse su alcune rate 2023-24. | Max 10 rate in ~3 anni: 2 rate nel 2025, 4 nel 2026, 4 nel 2027. Termine finale 30/11/2027 (coincidente col piano originario, ma con meno rate di importo maggiore). |
Tolleranza pagamenti | 5 giorni di tolleranza oltre ogni scadenza (ritardo ≤5gg non causa decadenza). | Verosimilmente, 5 giorni (il provvedimento di riammissione rinvia alle stesse regole della definizione originaria). Nessuna tolleranza ulteriore specifica introdotta. |
Decadenza | Ritardo >5gg o omesso pagamento di qualsiasi rata -> decadenza, ripresa sanzioni/interessi, ripresa riscossione. Vietato rateizzare il residuo nelle vecchie rottamazioni, consentito in rottamazione-quater (nessun divieto in L.197/2022). | Ritardo/omissione pagamento del nuovo piano -> decadenza definitiva (nessun ulteriore ripescaggio). Debito residuo con sanzioni/interessi ripristinati, riscossione coattiva. Possibile sola rateazione ordinaria (difficoltosa se già decaduto più volte). |
Benefici DURC e stop azioni | Sospensione termini, niente nuove esecuzioni, contribuente non inadempiente finché paga regolarmente. | Identici benefici riattivati: valgono di nuovo dalla riammissione fino a fine piano. Azioni esecutive sospese/salvate (se non era già avvenuto primo incanto). DURC ottenibile durante i pagamenti. |
Giurisprudenza Recente su Rottamazione-quater e Profili Contenziosi
L’introduzione della Rottamazione-quater e le vicende delle decadenze hanno sollevato vari dubbi interpretativi e generato contenziosi, alcuni dei quali sono giunti all’attenzione della Corte di Cassazione. Di seguito esaminiamo le pronunce e i principi giurisprudenziali più rilevanti emersi di recente, che un avvocato deve ben conoscere per assistere al meglio i contribuenti.
Effetti della definizione agevolata sui giudizi tributari pendenti. Una questione di grande importanza pratica è capire come incidono sui processi tributari in corso l’adesione e gli eventuali pagamenti nell’ambito della Rottamazione-quater. In altri termini: se il contribuente ha un ricorso pendente in Commissione Tributaria contro una cartella o un avviso e aderisce alla definizione, cosa accade al giudizio? Deve essere sospeso? Deve essere dichiarato estinto e con quali tempi? E se poi il contribuente non completa i pagamenti della rottamazione, il giudizio può “rivivere”? Su questi punti si è registrato un contrasto giurisprudenziale, tale da richiedere l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione.
In particolare, la Sezione Tributaria della Cassazione (Sez. V civile) con l’ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5 marzo 2025 ha rimesso alla Prima Presidente (per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite) proprio la questione degli effetti processuali della rottamazione-quater sui giudizi tributari pendenti. La Corte segnala che in giurisprudenza di merito e di legittimità non vi è un orientamento univoco: si fronteggiano tre tesi principali:
- Tesi della sospensione fino al pagamento integrale: secondo un primo indirizzo, l’adesione alla definizione agevolata comporta che il giudizio vada sospeso (rinviato) fino a quando il contribuente non abbia versato tutte le rate del piano. Solo a pagamento completato si può dichiarare l’estinzione della lite fiscale; viceversa, se il contribuente non perfeziona tutti i versamenti, il processo riprende. Questa tesi tutela la possibilità del contribuente di proseguire il contenzioso in caso di inadempimento della definizione.
- Tesi dell’estinzione immediata per cessata materia del contendere: altro orientamento ritiene che il giudizio possa essere dichiarato estinto immediatamente dopo l’adesione, senza attendere il pagamento integrale. Si argomenta che la dichiarazione di adesione alla rottamazione implica rinuncia al ricorso da parte del contribuente (impegno previsto per legge) e che l’interesse a proseguire la causa viene meno subito, a prescindere dal pagamento. In pratica, basterebbe la prova dell’adesione e del pagamento delle prime rate previste per sancire la cessazione della materia del contendere. Questa tesi “libera” subito le Corti da cause destinate comunque all’estinzione, ma presenta il rischio che, se il contribuente poi non paga tutte le rate, il debito resti senza più possibilità di tutela giudiziaria (essendosi il contribuente già giocato il ricorso con la rinuncia).
- Tesi della inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse: una variante della seconda tesi sostiene che il giudizio debba essere dichiarato inammissibile/improcedibile appena il contribuente aderisce alla definizione, poiché la scelta di rottamare riflette la rinuncia volontaria a far valere le proprie ragioni in giudizio. Anche qui non si richiede il pagamento integrale: l’adesione stessa è vista come manifestazione di cessato interesse alla lite. Di fatto, è molto simile all’estinzione immediata, ma sottolinea il profilo della carenza di interesse.
La Corte di Cassazione ha ravvisato la necessità di risolvere il contrasto, anche perché la norma applicabile (art. 1 comma 236 L. 197/2022) contiene una specifica disciplina processuale. Tale comma prevede che il processo “è estinto” se il contribuente manifesta la volontà di aderire e poi procede all’adempimento parziale dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione. L’interpretazione di questa disposizione non è univoca: c’è da stabilire se l’estinzione sia condizionata al pagamento completo (condicio sine qua non) oppure se scatti già con il pagamento parziale iniziale.
In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite (investite formalmente del caso), la situazione è la seguente: alcune Commissioni Tributarie tendono a sospendere i giudizi in attesa del completamento dei pagamenti (applicando di fatto la tesi n.1), altre hanno già dichiarato estinti giudizi dopo l’adesione a rottamazione-quater, richiamando la volontà del ricorrente di definire e la rinuncia al gravame. La Cassazione stessa, in una ordinanza del 11 settembre 2024 n. 24428, si è espressa – in quella singola controversia – a favore dell’estinzione immediata del giudizio senza necessità di pagamento integrale. In tale ordinanza (24428/2024) la Sez. V ha affermato che “il pagamento attiene all’adempimento della definizione, non alla sua rilevanza ai fini processuali”, ritenendo sufficiente l’adesione per far venir meno la materia del contendere (questa decisione è stata riportata come orientamento pro-contribuente, in quanto libera il ricorrente dall’onere processuale subito, ma presenta le criticità dette in caso di inadempimento successivo).
L’ordinanza n. 5830/2025 citata ha quindi chiesto alle Sezioni Unite di chiarire definitivamente se occorre attendere il pagamento integrale delle rate per dichiarare l’estinzione del processo, oppure no. La decisione delle SS.UU., attesa dopo maggio 2025, avrà effetti importanti: se prevarrà la linea della sospensione, il contribuente che aderisce potrà mantenere vivo il ricorso fino all’ultimo pagamento (e in caso di decadenza, far valere nuovamente le proprie ragioni in giudizio, perché il processo riprenderebbe); se invece si confermerà l’estinzione immediata, chi aderisce chiude subito la partita giudiziaria, assumendosi il rischio di restare senza tutela se poi decade dal beneficio. Aggiornamento: al fine di trattare unitariamente tutte le sfaccettature, un’ulteriore ordinanza, la n. 8383 del 30 marzo 2025 emessa dalla Terza Sezione Civile, ha chiesto di integrare il quesito alle Sezioni Unite, includendo due aspetti specifici: (a) effetti della definizione agevolata su co-obbligati solidali che non abbiano aderito – ad esempio, in caso di cartella intestata a più condebitori, se uno solo rottama, la definizione si estende anche agli altri coobbligati oppure no? – e (b) applicabilità della disciplina ai crediti di natura non tributaria (es. multe stradali, contributi previdenziali) – in particolare, se la norma sull’estinzione del processo si applichi anche ai giudizi pendenti relativi a sanzioni amministrative condonate o a contributi INPS rottamati. Si tratta di questioni collaterali ma rilevanti: ad esempio, nel caso (a) le SU dovranno chiarire se l’adesione di uno dei coobbligati estingue l’obbligazione solidale per tutti (probabilmente no, salvi eventuali rapporti interni, perché la rottamazione produce effetti solo per chi aderisce); nel caso (b) si verificherà l’intenzione del legislatore di applicare l’estinzione del giudizio anche ai procedimenti in sede diversa (per multe, spesso davanti al Giudice di Pace, ecc.). Al 2025, queste questioni sono sub iudice: gli avvocati devono quindi muoversi con prudenza, richiedendo in genere la sospensione dei giudizi in pendenza di definizione e concordando con le controparti soluzioni che tengano conto dell’esito dei pagamenti.
Cassazione e decadenza dalla rottamazione. Un altro profilo affrontato in giurisprudenza concerne gli effetti della decadenza e alcune possibili cause di contesa post-decadenza. In linea generale, come visto, la legge è chiara: la decadenza fa rivivere l’intero debito e consente la riscossione immediata. Ci si è chiesti però se, ad esempio, il contribuente decaduto possa opporsi in qualche modo facendo leva su eventuali vizi formali o su una interpretazione estensiva del principio di remissione in termini. Ad esempio, in passato alcuni contribuenti hanno sostenuto che un ritardo minimo oltre i 5 giorni, dovuto magari a cause di forza maggiore, non dovrebbe comportare la perdita del beneficio per ragioni di proporzionalità. Le Commissioni Tributarie hanno però applicato rigidamente la norma di legge, che non ammette eccezioni oltre il margine di tolleranza (5 giorni) – un pagamento al 6° giorno di ritardo purtroppo è considerato tardivo e provoca decadenza. In tali situazioni, l’unica strada percorribile è talvolta un’istanza in autotutela all’Agente della riscossione, per rappresentare le cause del ritardo (errori tecnici nei pagamenti, problemi di salute, ecc.) e chiedere una clemenza amministrativa. Non vi sono garanzie di successo, ma in casi eccezionali l’Agenzia potrebbe decidere di non attivare immediatamente le procedure esecutive in attesa di un eventuale intervento normativo (come è avvenuto appunto col Milleproroghe 2024).
Una sentenza interessante è stata pronunciata dalla CTR Lazio, sez. XX, sent. n. 4942/2021, la quale (nel contesto di una rottamazione-ter) ha ribadito che il contribuente che non impugna nei termini una cartella esattoriale e poi aderisce a una definizione agevolata, accetta integralmente il debito: pertanto, se decade dai benefici, non può successivamente contestare in giudizio la pretesa originaria con motivi che avrebbe potuto far valere impugnando la cartella a suo tempo. In altre parole, l’adesione alla rottamazione comporta una sorta di acquiescenza sul merito del debito (anche se condizionata dal pagamento agevolato); decadendo, non è ammesso “riaprire” la contestazione sui vizi originari dell’atto, se quell’atto non era stato impugnato nei termini. Questo principio richiama la necessità, per l’avvocato, di valutare bene i pro e i contro dell’adesione: aderire offre il vantaggio economico dello sconto, ma implica rinunciare a contestare il debito nel merito (impegno a rinunciare ai ricorsi pendenti e preclusione di futuri ricorsi sullo stesso atto).
Giurisprudenza su rateazioni e prescrizione. Un tema collegato, sebbene non specifico della rottamazione-quater ma rilevante in un’ottica difensiva, è l’effetto delle rateazioni sulla prescrizione delle cartelle. Alcuni contribuenti decaduti hanno tentato di eccepire l’intervenuta prescrizione dei debiti, sostenendo che il tempo trascorso durante il piano di definizione (poi decaduto) abbia eroso i termini. La Cassazione ha chiarito in passato che la semplice adesione a una dilazione o definizione non interrompe i termini di prescrizione a meno che non vi sia un atto di riconoscimento del debito da parte del contribuente. Ad esempio, la CTR Lombardia, sent. n. 221 del 4 luglio 2017 ha affermato che un piano di dilazione concesso ex art. 19 DPR 602/73 non costituisce riconoscimento di debito e quindi non interrompe la prescrizione del credito sottostante. Applicando questo principio, un avvocato può verificare se – a seguito della decadenza – i crediti siano nel frattempo caduti in prescrizione (eventualità rara, ma possibile qualora la notifica originaria della cartella fosse molto risalente e la rottamazione avesse congelato le azioni per alcuni anni). Ad esempio, se una cartella INPS del 2015 (prescrizione quinquennale) è stata rottamata nel 2023 ma poi il piano è decaduto e l’Agente notifica un’intimazione nel 2025, si potrebbe sostenere che, tra la notifica originaria e la ripresa della riscossione nel 2025, siano trascorsi più di 5 anni senza atti interruttivi validi (escludendo la dilazione, che non interrompe), quindi il credito sarebbe prescritto. Naturalmente sono eccezioni da valutare attentamente e caso per caso, ma evidenziano come la prescrizione dei ruoli rimanga una difesa potenziale da non trascurare quando la definizione agevolata fallisce.
Debiti stralciati e contestazioni in corso. Un ultimo spunto giurisprudenziale: se durante il piano di rottamazione il contribuente ottiene una sentenza favorevole nel merito che riduce o annulla il debito, come coordinare ciò con la definizione? In alcuni casi, l’Agente della riscossione potrebbe non essere tempestivo nell’applicare l’esito della sentenza al debito rottamato. È consigliabile in queste situazioni che l’avvocato comunichi proattivamente all’Agenzia l’intervenuta sentenza, allegandola, e chieda l’aggiornamento degli importi dovuti in rottamazione in base al giudicato. Ad esempio, se il contribuente ha rottamato una cartella da €100.000 ma in appello la pretesa viene ridotta a €50.000, occorrerà far presente all’AdER che l’importo da definire deve essere ricalcolato sulla base del nuovo accertamento definitivo (in genere l’Agenzia lo fa d’ufficio, ma è prudente vigilare e sollecitare per evitare di pagare più del dovuto). Se il giudizio era pendente e il contribuente lo aveva espressamente coltivato parallelamente alla rottamazione (cosa possibile, pur se confliggente con l’impegno alla rinuncia: a volte si attende l’esito finale prima di rinunciare formalmente), sarà poi necessario presentare formale atto di rinuncia al ricorso o all’appello una volta perfezionata la definizione, per far estinguere definitivamente il processo. Alcune Commissioni potrebbero emettere sentenza di presa d’atto della cessata materia del contendere condizionata al pagamento (soluzione salomonica), altre sospendere in attesa. In ogni caso, il coordinamento tra contenzioso e definizione è un terreno insidioso che l’avvocato deve gestire informando costantemente il giudice tributario degli sviluppi (domanda di rottamazione, esito dei pagamenti, ecc.) e avvalendosi, all’occorrenza, degli strumenti procedurali (sospensione, rinuncia agli atti, istanza ex art. 44 D.lgs. 546/92 per cessata materia del contendere, ecc.).
Strategie Operative Post-Decadenza e Ruolo dell’Avvocato
Affrontare le conseguenze della decadenza dalla rottamazione-quater e massimizzare le opportunità offerte dalla riammissione richiede un’attenta strategia, in cui la figura dell’avvocato tributarista risulta spesso determinante. Di seguito alcune linee guida operative e opzioni difensive:
1. Richiesta di riammissione tempestiva (se applicabile). Per i contribuenti che rientravano nella finestra di riammissione 2025 (decaduti entro 2024), la priorità è stata presentare la domanda entro il 30/04/2025. L’avvocato ha potuto assisterli sia nella verifica dei requisiti (controllando l’effettiva decadenza entro il 2024 e i carichi coinvolti) sia nella procedura telematica di istanza, assicurandosi che fosse compilata correttamente con tutti i debiti originari inclusi (per evitare omissioni che non potrebbero più essere sanate). Inoltre, il legale ha avuto cura di stampare o salvare le ricevute telematiche di avvenuta presentazione rilasciate dal portale AdER (la procedura online infatti rilascia una prima ricevuta di presa in carico e, dopo verifica, una seconda ricevuta di protocollazione definitiva via email PEC). Queste ricevute sono documenti importanti da conservare, in caso di contestazioni sul rispetto del termine.
2. Gestione dei pagamenti del nuovo piano. Una volta ottenuta la riammissione, l’avvocato deve mettere in guardia il cliente: non esisteranno terze opportunità. Occorre quindi pianificare con scrupolo i pagamenti delle rate, magari predisponendo promemoria ben prima della scadenza e consigliando, se possibile, di accantonare le somme con anticipo. In caso di importi elevati, potrebbe essere utile valutare soluzioni finanziarie (es. affidamenti bancari a breve termine) per evitare di mancare una rata. Il legale può anche assistere nell’attivazione di domiciliazioni bancarie per il pagamento automatico delle rate, ove disponibili, così da ridurre il rischio di dimenticanze (l’AdER consente ad esempio l’addebito SEPA su conto corrente per alcune definizioni, a patto di inviare un mandato di addebito; su questo punto bisognerà seguire le istruzioni contenute nella comunicazione delle somme dovute 2025).
3. Richiesta di rateazione ordinaria post-decadenza. Per i contribuenti che non hanno potuto beneficiare della riammissione (ad esempio, decaduti nel 2025, o che non hanno presentato la domanda in tempo) la via principale per evitare conseguenze immediate è presentare all’Agente della riscossione una istanza di rateizzazione ordinaria del debito redivivo ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973. Tale istanza va formulata appena avviene la decadenza, meglio ancora prima che l’Agenzia notifichi nuovi atti esecutivi. Infatti, se il contribuente mostra collaborazione chiedendo una dilazione, l’Agente di solito sospende le azioni esecutive in attesa della definizione dell’istanza di rateizzo. L’avvocato qui svolge un ruolo cruciale:
- verifica l’ammontare esatto del debito residuo (richiedendo un “estratto di ruolo” aggiornato, cioè l’elenco dei carichi e importi attuali, comprensivi di sanzioni e interessi riaccesi);
- predispone la domanda di rateazione indicando il numero di rate desiderate (sino a 72 rate mensili senza dover documentare crisi, oppure fino a 120 rate se si dimostra una temporanea situazione di difficoltà economica, secondo le soglie di legge);
- allega eventuale documentazione (dichiarazioni dei redditi, ISEE, bilanci) se necessaria per superare i 72 mesi;
- monitora l’esito e, in caso di silenzio per oltre 90 giorni, sollecita l’ufficio competente.
È importante notare che, come detto, se il contribuente era già decaduto da una precedente rateazione prima di rottamare, la normativa prevede che possa ottenere un nuovo piano solo pagando una quota significativa del debito o attendendo determinati termini. L’avvocato in questi casi può far valere che la rottamazione-quater, essendo una procedura speciale sopravvenuta, ha azzerato le conseguenze della precedente decadenza, ma non vi è certezza che l’Agente accetti tale interpretazione. In caso di diniego alla nuova dilazione, si potrà valutare l’impugnazione del diniego davanti alla Commissione Tributaria, sostenendo l’abuso di potere o l’eccesso di rigidità, ma le chance di successo dipenderanno dalla situazione concreta e dai precedenti giurisprudenziali.
4. Tutele in autotutela e istanze di sospensione. Nel frangente fra la decadenza e la definizione di nuove strategie, l’avvocato può presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia Entrate-Riscossione per chiedere una sospensione delle azioni esecutive e rappresentare eventuali motivi eccezionali. Ad esempio, se il mancato pagamento è dipeso da un errore dell’intermediario (pagamento effettuato ma non contabilizzato per problemi tecnici) o da un evento di forza maggiore (ricovero ospedaliero del contribuente in prossimità della scadenza, ecc.), nell’istanza si chiederà all’Agenzia di non considerare decaduto il contribuente. È raro che l’ente accolga formalmente tali istanze, ma talvolta può prendere tempo in attesa di indicazioni centrali – come accaduto ad inizio 2025, quando molti decaduti speravano in una proroga, poi effettivamente arrivata. In ogni caso, presentare un’istanza documentata di autotutela può essere utile anche in prospettiva di un contenzioso, per dimostrare di aver tempestivamente segnalato il problema e tentato la via amministrativa.
Se sono già partite procedure esecutive (es. un preavviso di fermo amministrativo sui veicoli o un’intimazione di pagamento notificata dopo la decadenza), l’avvocato può altresì proporre istanza di sospensione giudiziale ex art. 47 D.lgs. 546/92 nel contestuale ricorso contro tali atti, qualora vi siano fondati motivi (ad esempio, contestazioni su vizi di notifica, prescrizione sopravvenuta, ecc.). Attenzione: impugnare l’intimazione di pagamento immediatamente dopo la decadenza con la motivazione “ero in rottamazione, ho pagato quasi tutto, è ingiusto decadere per pochi giorni” di per sé non ha base legale, ma un avvocato esperto potrebbe individuare eventuali vizi formali nell’intimazione (es. mancanza del dettaglio dei conteggi, notifica irregolare) per imbastire un ricorso e ottenere in via cautelare un congelamento delle azioni esecutive, guadagnando tempo per trovare una soluzione (magari proprio la riammissione, se nel frattempo venisse prevista, come è avvenuto).
5. Valutazione di procedure concorsuali o da sovraindebitamento. Nei casi più gravi, in cui il debito residuo sia ingente e il contribuente versi in conclamata incapacità di farvi fronte, l’avvocato (in collaborazione con un commercialista o un consulente aziendale) può orientare verso soluzioni straordinarie previste dalla legge fallimentare/ristrutturazione debiti. Ad esempio:
- Un imprenditore individuale o consumatore sovraindebitato potrebbe accedere a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore o accordo di ristrutturazione) ai sensi del nuovo Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019). In tale sede è possibile proporre un pagamento parziale dei debiti fiscali e contributivi, soggetto all’approvazione del giudice, anche senza il consenso dell’AdER se si rispettano certe condizioni. La presenza di una rottamazione decaduta evidenzia lo sforzo pregresso del debitore di adempiere e può essere un elemento a suo favore nella valutazione di fattibilità del piano.
- Una società in stato di insolvenza potrebbe valutare un concordato preventivo o una ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale ex art. 63 D.Lgs. 14/2019, offrendo all’Erario e agli enti previdenziali una certa percentuale sul dovuto. Anche qui, aver tentato la definizione agevolata può essere segno di volontà collaborativa, e se la decadenza è avvenuta per mancanza di liquidità, il concordato potrebbe rappresentare l’extrema ratio per evitare fallimenti ed esecuzioni frammentarie.
Queste soluzioni ultra-deflattive esulano dallo scopo di questa guida, ma è compito dell’avvocato informare il cliente che, esaurite le possibilità offerte dalla rottamazione (e relativa riammissione), le uniche vie restanti per ridurre/riscadenzare il debito potrebbero doversi cercare nell’ambito concorsuale, con tutte le implicazioni del caso.
6. Ruolo proattivo nel dialogo con gli enti. L’avvocato può infine giocare un ruolo importante di interfaccia con l’Agenzia Entrate-Riscossione, in modo da prevenire contenziosi o trovare soluzioni. Ad esempio, se un contribuente è decaduto di poco e non rientra nella riammissione (decadenza nel 2025), nulla vieta di interloquire informalmente con i responsabili AdER competenti, rappresentando la situazione e sondando la possibilità di una soluzione transattiva (che formalmente non è prevista, ma in attesa di possibili future sanatorie l’ente potrebbe essere più tollerante nel concordare tempi di pagamento non ufficiali prima di procedere con pignoramenti). È chiaro che ciò esula dalle procedure codificate, ma l’esperienza insegna che mantenere un atteggiamento collaborativo e trasparente a volte evita il precipitare delle cose: l’Agente potrebbe accettare di attendere qualche settimana in più un pagamento piuttosto che attivare subito misure che potrebbero anche rivelarsi infruttuose.
In conclusione, il contribuente che si avvale di un avvocato ha il vantaggio di esplorare tutte le strade possibili – dalla riammissione (se ancora ottenibile) alla rateazione, dal ricorso mirato alla valutazione di soluzioni concorsuali – con un approccio professionale e strategico, aumentando le chance di risolvere il problema con il minor danno economico possibile.
Esempi Concreti e Simulazioni Pratiche
Di seguito presentiamo alcuni esempi pratici che illustrano situazioni comuni relative alla Rottamazione-quater e alla riammissione, con l’obiettivo di mostrare in modo concreto come applicare le regole e quali vantaggi si possano ottenere.
Esempio 1: PMI decaduta e riammissione ottenuta. La Società Alfa Srl (una piccola impresa) aveva debiti fiscali per €120.000 derivanti da IVA e ritenute non versate negli anni 2018–2019. Tali debiti, maggiorati di €30.000 tra sanzioni e interessi, erano iscritti a ruolo per un totale di €150.000. Alfa Srl aderisce alla Rottamazione-quater nel 2023: eliminando €30.000 di sanzioni/interessi, il dovuto scende a €120.000 + spese e aggio (circa €3.600), quindi ~€123.600 da pagare, dilazionato in 18 rate (due rate da €12.360 nel 2023 e sedici rate da ~€6.180 dal 2024 al 2027). Alfa paga regolarmente le due rate del 2023, ma nel 2024 subisce un calo di liquidità e omette di pagare la rata di luglio 2024 (quinta rata). Avendo già usufruito delle proroghe, la scadenza di luglio era spostata a 15 settembre 2024, ma Alfa non effettua il pagamento nemmeno entro il 20 settembre (5gg di tolleranza). Il 23 settembre 2024 l’azienda è decaduta dalla definizione agevolata.
- Conseguenze: Il debito residuo al 2024 era di circa €99.000 (avendo pagato €24.720 nelle prime 4 rate). Con la decadenza, tornano applicabili sanzioni e interessi di mora sulle somme non ancora versate. Il debito ridiventa circa €125.000 (stima: i €99.000 residui + €25-26.000 di sanzioni/interessi riaggiunti proporzionalmente). L’Agente della riscossione, già a ottobre 2024, invia una intimazione di pagamento intimando Alfa Srl a pagare €125.000 entro 5 giorni, pena esecuzione forzata.
- Intervento dell’avvocato: Il legale di Alfa Srl impugna prontamente l’intimazione presso la CTP, eccependo alcuni vizi (ad esempio, sostiene che l’intimazione non dettaglia sufficientemente il calcolo degli interessi riaddebitati) e chiede la sospensione. Nel frattempo, a febbraio 2025 entra in vigore la riammissione. Alfa Srl rientra tra i decaduti 2024, quindi il suo avvocato il 15 marzo 2025 presenta la domanda di riammissione per tutti i debiti originari. L’Agenzia sospende le azioni esecutive in corso (anche il giudizio in CTP viene rinviato su accordo delle parti in attesa degli sviluppi).
- Esito: Ad aprile 2025 Alfa Srl ottiene la riammissione. Entro il 30/06/2025 riceve la comunicazione AdER: il nuovo importo dovuto è di circa €98.000 (ovvero i €99.000 residui agevolati, meno una piccola riduzione dovuta a un pagamento parziale tardivo comunque accreditato, più interessi 2% da 1/11/2024). Il nuovo piano prevede 10 rate da ~€9.800 l’una: Alfa Srl, riorganizzando le finanze, riesce a pagare le rate nei tempi (31/07/2025 la prima, poi la seconda il 30/11/2025, e così via fino al 30/11/2027). La società così salva €27.000 circa di sanzioni/interessi che altrimenti avrebbe dovuto pagare, e evita i pignoramenti che sarebbero scattati nel 2025. Il ruolo dell’avvocato è stato determinante per congelare la riscossione nel periodo critico e cogliere l’opportunità normativa.
Esempio 2: Contribuente individuale senza riammissione (decaduto 2025). Il Sig. Bianchi, professionista, aveva rottamato una serie di cartelle relative a IRPEF e contributi previdenziali per un totale di €20.000 (importo già sgravato di sanzioni e interessi da €28.000 originali). Ha pagato con puntualità le prime 6 rate fino a novembre 2024. Nel 2025, però, per una dimenticanza, paga la rata di febbraio 2025 con 10 giorni di ritardo (oltre quindi i 5 giorni concessi). Purtroppo il Sig. Bianchi decade dal beneficio a marzo 2025 e non può chiedere la riammissione (perché la legge esclude i decaduti post-2024). Il debito residuo era €10.000; con la decadenza, tornano dovuti sanzioni e interessi su tale somma: il debito risale a circa €14.000.
- Conseguenze: L’Agente della riscossione iscrive un fermo amministrativo sull’auto di Bianchi e notifica pignoramento presso terzi (sul conto corrente) per €14.000. Bianchi si rivolge all’avvocato in aprile 2025.
- Intervento dell’avvocato: Non essendoci riammissione disponibile, il legale presenta subito una richiesta di rateazione ordinaria per €14.000 in 72 rate (€194/mese circa) e deposita un’opposizione all’esecuzione presso il tribunale civile (trattandosi di pignoramento presso terzi, la giurisdizione è del giudice ordinario) chiedendo la sospensione in via d’urgenza, evidenziando che è stata presentata istanza di dilazione e che il pignoramento dell’intero importo gli causerebbe danni irreparabili. Il giudice concede una sospensione temporanea dell’esecuzione. Nel frattempo, l’Agente approva la rateazione in via amministrativa (Bianchi, non avendo altre decadenze pregresse, rientra nelle condizioni per la dilazione).
- Esito: Il Sig. Bianchi inizia a pagare regolarmente le rate ordinarie. Perde purtroppo il beneficio dello sconto (dovrà pagare tutti i €14.000, comprese sanzioni/interessi riattivati), ma grazie all’intervento legale ha ottenuto di diluire il pagamento su 6 anni, evitando l’immediato esborso forzoso e il blocco completo del conto corrente. Inoltre, con l’assistenza del legale, presenta istanza di cancellazione del fermo amministrativo: l’AdER acconsente subordinatamente al pagamento puntuale delle prime rate, e dopo un anno di regolarità accetta di revocare il fermo per permettere a Bianchi di utilizzare l’auto (soluzione non prevista automaticamente dalla legge, ma negoziata mostrando che il debito è in via di graduale soddisfacimento).
Esempio 3: Azienda con coobbligati e definizione parziale. La Società Beta SNC e i soci illimitatamente responsabili avevano una cartella per IRAP non versata (€50.000 di tributo, €15.000 tra sanzioni e interessi). Tutti e tre i soggetti (società + 2 soci) erano coobbligati in solido su €65.000. Nel 2023 solo la società Beta SNC aderisce alla rottamazione-quater includendo quel debito: ottiene così la definizione per €50.000 (capitale) + €1.500 di aggio, in 18 rate. I soci invece non hanno presentato istanza individuale (ritenendo – erroneamente – che bastasse la società). Beta SNC però fallisce nel 2024 e non versa alcuna rata: la rottamazione della società decade. A questo punto l’Agenzia della riscossione procede contro i soci per l’intero importo. I soci si rivolgono all’avvocato chiedendo se possono beneficiare della rottamazione nonostante non abbiano aderito.
- Analisi legale: Secondo la Cassazione (questione ora deferita alle Sezioni Unite) l’adesione di un coobbligato non produce automaticamente effetti liberatori sugli altri coobbligati che non hanno aderito. Dunque i due soci restano debitori dell’importo pieno, con sanzioni e interessi. Non possono “ereditare” la definizione tentata dalla società.
- Soluzione: L’avvocato verifica che i soci, pur non avendo aderito nel 2023, possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2024 (c.d. Rottamazione-quater? – qui occorre chiarire: non è prevista una nuova definizione nel 2024 per nuovi soggetti; i soci semplicemente hanno perso il treno). Purtroppo non c’è una norma per includere i soci a posteriori. L’avvocato quindi si concentra sul contenzioso: uno dei soci aveva impugnato la cartella IRAP anni addietro sostenendo l’inesigibilità per vizio formale. Il giudizio era sospeso in attesa della rottamazione della società. Ora viene riassunto, puntando a far annullare il debito quantomeno per quel socio. Per l’altro socio, l’avvocato propone una transazione col curatore fallimentare della società per pagare pro quota ed evitare doppio pagamento. È un caso complesso che mostra come la rottamazione non gestita correttamente (mancata adesione dei coobbligati) possa portare a situazioni intricati. L’intervento dell’avvocato qui è volto a limitare i danni: cerca di far valere in giudizio ogni possibile vizio e negozia col Fisco soluzioni individuali. Questo esempio evidenzia che, in presenza di obbligazioni solidali, è fondamentale che tutti gli obbligati aderiscano alla definizione per poterne beneficiare. Le Sezioni Unite nel 2025 dovranno chiarire, ma prudentemente un legale dovrebbe sempre includere nella strategia tutti i soggetti coinvolti.
Esempio 4: Rottamazione e giudizio pendente in Cassazione. Il Sig. Rossi ha un contenzioso tributario in Cassazione su una cartella da €200.000 di imponibili non dichiarati, con sentenze sfavorevoli nei gradi di merito. Nel 2023, per prudenza, aderisce comunque alla Rottamazione-quater sul debito in questione (che con le sanzioni/interesti sarebbe salito a €270.000, ridotto a €200.000 da rottamazione). La Cassazione fissa udienza per ottobre 2024. Rossi aveva pagato le rate 1 e 2 regolarmente, ma in estate 2024 si trova in difficoltà e non paga la rata di agosto (che per proroga scadeva a 15/09/2024). Tecnicamente a fine settembre 2024 Rossi decade. Nel frattempo, però, la Cassazione ad ottobre 2024 decide il suo ricorso (non informata formalmente dell’adesione, oppure informata ma comunque tenuta a decidere): purtroppo rigetta il ricorso, confermando integralmente il debito. La sentenza di Cassazione diviene definitiva a fine 2024.
- Situazione: Rossi decaduto perde lo sconto e ora il debito torna €270.000. Però ha versato €40.000 nelle prime due rate, quindi residuo €230.000. L’Agenzia a gennaio 2025 notifica intimazione per €230.000. Rossi, essendo decaduto 2024, può chiedere riammissione. Il suo avvocato lo fa entro aprile 2025, bloccando esecuzioni. Ottiene riammissione e nuovo piano su €190.000 circa (perché la Cassazione ha confermato €200k di imposta, i €40k versati scalati, residuo €160k + interessi 2% = ~€190k). Rossi paga le 10 rate e chiude.
- Considerazione: se la Cassazione avesse deciso prima con una riduzione del debito, Rossi avrebbe potuto beneficiare di una definizione su importo minore. Purtroppo, avendo perso la causa, la rottamazione (poi riammissione) si è rivelata la sua salvezza per non pagare anche sanzioni e interessi. Questo caso sottolinea la difficoltà di coordinare tempi processuali e rottamazione: l’avvocato deve essere pronto a gestire entrambi gli scenari (vittoria o sconfitta in giudizio, adempimento o decadenza in definizione) e mettere in sicurezza il contribuente. In questo esempio, la riammissione ha rappresentato un provvidenziale “paracadute”.
Ogni caso pratico può presentare peculiarità, ma questi esempi evidenziano come sia fondamentale:
- valutare preventivamente cost/benefit dell’adesione (quanto si risparmia vs. che rinunce processuali comporta);
- rispettare le scadenze se si aderisce, magari con l’aiuto di consulenti;
- in caso di difficoltà, comunicare con l’Agente e tentare strade alternative subito (non aspettare la cartella o il pignoramento);
- sfruttare appieno le opportunità normative (riammissione, rateazione) quando si presentano, anche con l’ausilio di professionisti.
Modelli e Fac-simile Utili
In questa sezione forniamo alcuni modelli indicativi di atti e comunicazioni che possono tornare utili all’avvocato e al contribuente nelle varie fasi della definizione agevolata e del contenzioso connesso. Si tratta di fac-simile adattabili ai casi concreti, da utilizzare con le necessarie personalizzazioni.
Fac-simile 1 – Istanza di Riammissione alla Definizione Agevolata
Destinatario: Agenzia delle Entrate-Riscossione – via telematica attraverso il portale online (Area Riservata / Servizio “Definizione agevolata – Riammissione”).
Oggetto: Istanza di Riammissione alla Definizione Agevolata (art. 3-bis D.L. 202/2024 conv. in L. 15/2025).
Il/La sottoscritto/a [Nome Cognome], C.F. ______, nato a _____ il //, residente in _____, in qualità di contribuente decaduto dalla Definizione agevolata “rottamazione-quater”,
PREMESSO CHE:
– in data //2023 presentava dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata di cui all’art. 1 commi 231-252 L. 197/2022 per i carichi a proprio nome affidati all’Agente della riscossione entro il 30/06/2022;
– con Comunicazione prot. n. ____ del //2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione accoglieva la domanda, quantificando in €_____ l’ammontare dovuto, da versare in n. __ rate alle scadenze previste;
– a causa di difficoltà intervenute, il sottoscritto ometteva il pagamento della rata con scadenza //2024 (prevista dall’art. 1 comma 237 L. 197/2022), eccedendo anche il termine di tolleranza di 5 giorni;
– per l’effetto, ai sensi di legge, il sottoscritto è decaduto dai benefici della definizione agevolata in data //2024, come da comunicazione dell’Agente della riscossione/come desumibile dal mancato riscontro di pagamenti entro i termini;
– la L. 15/2025 (di conversione del D.L. 202/2024) ha introdotto la possibilità di riammissione alla definizione per i contribuenti decaduti al 31/12/2024, con presentazione di apposita dichiarazione entro il 30/04/2025;
Tutto ciò premesso, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-bis D.L. 202/2024 conv. L. 15/2025,
DICHIARA
di voler essere riammesso ai benefici della Definizione agevolata (“rottamazione-quater”) per tutti i debiti già inclusi nella propria dichiarazione di adesione presentata nel 2023, relativa alle cartelle/avvisi di seguito elencati:
- Cartella/Avviso n. ____, importo dovuto € (dalla Comunicazione delle somme dovute 2023);
- Cartella/Avviso n. ________, importo dovuto €____;
(elencare tutte le posizioni come da precedente comunicazione)
A tal fine, il sottoscritto si impegna a versare le somme dovute secondo le modalità e nei termini che saranno fissati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (unica soluzione entro 31/07/2025 ovvero, in caso di opzione rateale, in un massimo di 10 rate consecutive entro il 2027, come da art. 3-bis cit.).
Si allega copia del documento d’identità e si conferma l’indirizzo email/PEC ________ per la ricezione della Comunicazione delle somme dovute ai fini della riammissione.
Luogo, data
Firma digitalmente autenticata (se invio PEC) / Firma autografa ___
Nota: La presentazione effettiva avviene attraverso il form online di AdER: la struttura sopra è un fac-simile di contenuto della dichiarazione resa attraverso la procedura telematica, utile come promemoria delle informazioni richieste (elenco cartelle, scelta modalità pagamento, ecc.).
Fac-simile 2 – Istanza di Sospensione del Giudizio Tributario per Adesione a Definizione Agevolata
Destinatario: Commissione Tributaria/Tribunale competente (tramite deposito nel fascicolo del processo).
Oggetto: Ricorso/Appello n. ___/** (Contribuente __ c/ Agenzia delle Entrate/Ader) – Istanza di Sospensione del Giudizio per adesione a Definizione agevolata “Rottamazione-quater”.
Ill.mo Sig. Presidente,
nel procedimento in oggetto, fissato per l’udienza del //____ innanzi codesta Commissione/Sezione, il sottoscritto Avv. _____, difensore del Sig. _____ (contribuente ricorrente/appellante),
PREMESSO
– che il presente giudizio ha ad oggetto la cartella di pagamento/atto n. ___ emesso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per conto di __, relativo a ____ (anni d’imposta ), per un importo complessivo di €;
– che il Sig. _____ ha presentato, in data //2023, domanda di adesione alla Definizione agevolata di cui all’art. 1 commi 231 ss. L. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater), includendo il suddetto carico oggetto di causa;
– che, ai sensi della legge citata, l’adesione alla definizione comporta l’impegno a rinunciare al presente giudizio una volta perfezionato il pagamento agevolato e che nelle more sono sospesi i relativi termini processuali e di riscossione;
– che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con comunicazione prot. n. ___ del //2023, ha accolto la domanda quantificando in € il dovuto da versare in __ rate (comunicazione depositata in atti);
– che allo stato attuale il contribuente è in regola con il versamento delle rate scadute (come da quietanze allegate) e la procedura di definizione è tuttora in corso (prossima rata al //____);
CONSIDERATO
– che, in base all’art. 1 comma 242 L. 197/2022, “gli uffici e l’Agente della riscossione non proseguono nei giudizi concernenti i carichi definibili ai sensi del presente comma, salvo che il contribuente non dia attuazione alla definizione”;
– che, ai fini organizzativi, è opportuno sospendere l’ulteriore trattazione del ricorso fino al termine del piano di pagamenti, all’esito del quale si provvederà a depositare formale rinuncia agli atti del giudizio;
Tutto ciò premesso, il contribuente chiede che codesta Commissione/Tribunale voglia disporre la sospensione del presente giudizio fino al ___ (termine successivo alla scadenza dell’ultima rata prevista il //2027), rinviando la trattazione a data successiva a tale termine.
Si impegna sin d’ora a comunicare tempestivamente alla Cancelleria l’eventuale integrale perfezionamento della definizione agevolata (depositando contestuale rinuncia) ovvero l’eventuale intervenuta decadenza dalla medesima, così da permettere la riattivazione del processo.
In via subordinata, ove non si ritenesse di concedere una sospensione così lunga, si chiede quantomeno un breve rinvio amministrativo dell’udienza nell’attesa di chiarimenti interpretativi in corso di definizione presso la Corte di Cassazione circa gli effetti processuali della rottamazione-quater (ord. interlocutoria n. 5830/2025 S.U.).
Fiducioso in un positivo accoglimento, si porgono distinti saluti.
Luogo, data – Avv. _________ (difensore contribuente)
Fac-simile 3 – Ricorso in Commissione Tributaria avverso Intimazione post-decadenza
Destinatario: Commissione Tributaria Provinciale di _____ – via telematica (SIGIT).
Ricorrente: Sig. ______ C.F. ______, elettivamente domiciliato in _____ presso lo studio dell’Avv. ______ (CF/P.IVA ______ – PEC: ______) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce/allegata.
Resistente: Agenzia delle Entrate-Riscossione, sportello di _____ (PEC: ______).
Oggetto: Ricorso ex art. 19 D.lgs. 546/92 avverso Intimazione di pagamento n. ______ notificata in data //____ relativa a cartella/ruolo n. ____.
Fatto e diritto: – Sintesi: Il ricorrente impugna l’intimazione sopra indicata deducendo la violazione della L. 197/2022 e vizi propri dell’atto, in quanto l’intimazione risulta emessa nonostante fosse in corso una definizione agevolata (poi decaduta) e presenta irregolarità formali nei conteggi.
(segue esposizione dettagliata dei Motivi):
- Violazione dell’art. 1 comma 242 L. 197/2022 – Intimazione emessa durante sospensione della riscossione: L’intimazione è stata notificata il //, quando il contribuente risultava ancora formalmente ammesso alla Definizione agevolata “rottamazione-quater” per la cartella in oggetto (domanda presentata il //2023, comunicazione somme dovute emessa il //2023). Sebbene il pagamento della rata del // sia intervenuto con alcuni giorni di ritardo (5 giorni oltre la scadenza), il contribuente confidava nella prossima emanazione della norma di riammissione (poi avvenuta con L. 15/2025). L’Agente della riscossione, invece, ha proceduto con l’intimazione senza attendere l’esito della definizione/ripescaggio, in violazione del divieto di intraprendere azioni esecutive sui carichi definibili (art. 1 co. 242 cit.). Tale vizio comporta l’illegittimità dell’intimazione impugnata, emanata contra legem in pendenza della procedura agevolata.
- Omessa indicazione dettagliata di sanzioni/interessi riaddebitati – difetto di motivazione: L’intimazione richiede il pagamento di €, importo superiore a quello comunicato nella rottamazione (che era €). Tuttavia, l’atto non esplicita come si sia formato tale importo: non indica separatamente le sanzioni e gli interessi nuovamente dovuti per la decadenza, né calcola il periodo di mora. Ciò viola l’obbligo di motivazione e trasparenza dell’atto, impedendo al contribuente di verificare la correttezza del calcolo. La giurisprudenza (Cass. ___) richiede che nell’intimazione siano chiariti gli importi parziali e le voci che compongono il totale, pena la nullità per difetto di motivazione. Nel caso di specie, l’atto è criptico e lesivo del diritto di difesa.
(Altri motivi a seconda del caso, es. eccezione di prescrizione, contestazione su mancata notifica della cartella originaria ecc.)
Richiesta in via cautelare: si chiede la sospensione dell’esecuzione ex art. 47 D.lgs. 546/92, stante il periculum dato dall’avvenuta iscrizione di fermo/pignoramento minacciato e il fumus boni iuris dato dai motivi sovraesposti (in particolare, l’intimazione appare emessa in modo illegittimo durante la sospensione ex lege, e presenta macroscopici errori di calcolo).
Richiesta di merito: per tutti i motivi esposti, il ricorrente chiede che la Commissione voglia:
- annullare l’intimazione di pagamento n. ___ del //____, dichiarandola illegittima;
- con vittoria di spese del presente giudizio.
Luogo, Data – Firma digitale Avv. ___
(Segue Procura alle liti e eventuali documenti allegati: copia intimazione, comunicazione adesione, ricevute pagamento rate, ecc.)
Fac-simile 4 – Lettera all’Agenzia Riscossione per comunicazione esito pagamento definizione e richiesta chiusura
Destinatario: Agenzia Entrate-Riscossione, Sportello di _____ – Raccomandata A/R o PEC.
Oggetto: Comunicazione di avvenuto pagamento integrale Definizione Agevolata “rottamazione-quater” e richiesta di discarico delle cartelle.
Spett.le Agenzia Entrate-Riscossione,
Ufficio di ______ – PEC _______
Il sottoscritto ________ (C.F. _______), premesso di aver aderito alla Definizione agevolata ex L. 197/2022 per le cartelle di pagamento n. ____ e n. ____ (come da Comunicazione delle somme dovute prot. ____ del //2023 a lui notificata),
COMUNICA
di aver ultimato il pagamento di tutte le rate previste: in particolare, l’ultima rata con scadenza 30/11/2027 è stata pagata in data //2027, come da ricevuta di versamento n. ____ che si allega in copia.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1 comma 245 L. 197/2022, i debiti di cui alle suddette cartelle devono intendersi definitivamente estinti a seguito della definizione agevolata.
Si chiede conseguentemente:
- che codesta Agenzia voglia procedere al discarico amministrativo dei ruoli relativi alle cartelle n. ____ e n. ____, con eliminazione degli stessi dalle evidenze debitorie del sottoscritto;
- che venga rilasciata, se possibile, una attestazione di avvenuta definizione di detti carichi (utile ai fini personali del contribuente per attestare la regolarità fiscale);
- che, in caso fossero state iscritte ipoteche o fermi amministrativi su beni del sottoscritto a garanzia dei debiti in oggetto, vengano prontamente avviate le procedure per la relativa cancellazione, essendo venuto meno il credito garantito.
In attesa di gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.
Firma
(Allegati: copie ricevute di pagamento di tutte le rate)
Nota: Questa comunicazione non è obbligatoria – l’Agenzia infatti discarica d’ufficio le cartelle dopo verifica pagamenti – ma è buona prassi inviarla, specialmente se c’erano atti cautelari da rimuovere. L’avvocato può spedirla per sollecitare in tempi brevi la chiusura della posizione e monitorare che tutto sia stato regolarizzato (ad es., entro qualche mese verificare l’estratto di ruolo per confermare che i carichi risultino con stato “Definito”).
FAQ – Domande Frequenti sulla Rottamazione-quater e Riammissione
D: Chi poteva beneficiare della riammissione alla rottamazione-quater prevista nel 2025?
R: Solo i contribuenti che avevano aderito alla rottamazione-quater nel 2023 e che, al 31 dicembre 2024, erano decaduti dal beneficio per non aver pagato regolarmente le rate. In pratica, i “ritardatari” o inadempienti del 2023-2024. Non era aperta a chi non aveva mai presentato domanda originaria, né a chi è decaduto nel 2025 (fuori termine).
D: Se sono decaduto dalla rottamazione-quater a febbraio 2025 (saltando la rata di fine febbraio 2025), posso essere riammesso?
R: No, purtroppo no. La legge di riammissione copriva solo le decadenze entro il 2024. Chi ha rispettato tutte le rate 2023-2024 ma ha mancato una rata nel 2025 non rientra nella finestra di riammissione. Per costoro, al momento, l’unica via è chiedere una rateizzazione ordinaria del debito residuo o attendere (senza garanzie) eventuali future disposizioni legislative.
D: Avevo alcuni carichi che non ho inserito nella domanda di rottamazione 2023. Posso aggiungerli in sede di riammissione?
R: No. La riammissione riguarda solo i debiti/cartelle che erano già stati inseriti nell’adesione originaria. Non consente di definire cartelle diverse, nemmeno se rientrerebbero temporalmente (2000-2022). Quindi, se avevi lasciato fuori volontariamente o per dimenticanza qualche cartella, quella resta fuori (dovrai pagarla per intero o attendere altre misure).
D: Se ero in regola con la rottamazione (nessuna rata saltata), devo fare qualcosa per la riammissione?
R: No. Chi è in regola continua semplicemente il piano di pagamento originario fino al 2027. La riammissione non li riguarda affatto (è pensata per chi ha perso il beneficio). È semmai importante per i “regolari” non distrarsi: nel 2025-2027 dovranno comunque versare le rate residue alle scadenze originarie (ad es. 31/05, 31/07, 30/11 di ogni anno).
D: In che modo andava presentata la domanda di riammissione entro il 30/04/2025?
R: Esclusivamente in modalità telematica sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione. Bisognava compilare l’apposito form online (accessibile dall’area riservata con SPID/CIE, oppure dall’area pubblica con inserimento di alcuni dati identificativi e di una copia documento). Non erano ammesse PEC, raccomandate o consegna a mano: solo tramite portale web.
D: La riammissione prevede lo stesso numero di rate del piano originario?
R: No, il nuovo piano è più concentrato: max 10 rate (contro le 18 originarie). Le scadenze: 31 luglio 2025 e 30 novembre 2025; poi Febbraio, Maggio, Luglio, Novembre 2026 e 2027. Quindi si finisce a novembre 2027, come prima, ma con meno rate (ognuna un po’ più alta). È comunque possibile pagare tutto in unica soluzione entro 31/07/2025 se si preferisce.
D: Sulle nuove rate si pagano interessi?
R: Sì, è previsto un interesse agevolato del 2% annuo sulle somme dovute, conteggiato dal 1° novembre 2023 fino al pagamento di ciascuna rata. Nell’atto con le somme dovute che AdER invia, troverai quindi un piccolo importo di interessi di dilazione. Nel piano originale invece non c’erano interessi di mora, salvo forse un tasso minimo su rate molto differite (qui il 2% è generalizzato per tutti i decaduti riammessi).
D: Cosa succede se non pago una rata del nuovo piano di riammissione?
R: Accade esattamente ciò che accadeva con il piano originario: decadenza e perdita definitiva dei benefici. Solo che stavolta non esiste (ad ora) una “riammissione-bis”. Quindi sarebbe una decadenza irreversibile, con il debito che torna interamente esigibile con sanzioni e interessi completi. In caso di difficoltà su una rata della riammissione, l’unica speranza è chiedere subito una rateizzazione ordinaria o confidare in eventuali interventi legislativi futuri, ma non c’è alcuna garanzia.
D: Non ho presentato la domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025. Posso rimediare?
R: Purtroppo no. Il termine era perentorio. Una domanda tardiva non verrebbe presa in considerazione. L’unica via è cercare di rateizzare ordinariamente il debito (pagando il pieno importo con sanzioni e interessi) oppure attendere se il legislatore in futuro riaprirà i termini in via eccezionale (ipotesi incerta). Conviene comunque rivolgersi a un professionista per valutare se sussistono estremi per qualche ricorso (ad es. se non hai ricevuto per tempo avviso della possibilità di riammissione, anche se era pubblica).
D: La definizione agevolata includeva anche le multe stradali?
R: Sì, erano definibili anche le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada affidate al concessionario entro giugno 2022. Tuttavia, per queste la legge prevedeva che non si annullano le “sanzioni” in senso stretto, bensì si annullano gli interessi di mora e le maggiorazioni previsti per legge. In pratica, per le multe si paga l’importo della multa (che tecnicamente è la sanzione base) senza gli interessi di ritardato pagamento e senza le maggiorazioni semestrali ex L. 689/81. Ad esempio, una multa da €200 diventata €300 con maggiorazioni e interessi, in rottamazione-quater si poteva chiudere pagando €200 (oltre a pochi euro di spese). La riammissione vale anche per le multe inserite nella rottamazione-quater se decadute: chi è stato riammesso pagherà l’importo base della multa in 10 rate, con 2% di interessi dal 2023.
D: Avevo un piano di rateazione ordinaria in corso, posso comunque aderire/essere riammesso alla rottamazione?
R: Sì. La presenza di una dilazione in corso non precludeva l’adesione alla rottamazione-quater. L’importante è che, una volta ottenuta la definizione agevolata, per gli stessi carichi la rateazione viene automaticamente sospesa. Se poi si decade dalla definizione, la vecchia dilazione non si riattiva (era stata revocata) e si può chiedere semmai una nuova. Dunque si poteva aderire tranquillamente alla rottamazione anche avendo un piano a rate: anzi, spesso conveniva, perché la rottamazione azzera sanzioni/interessi, riducendo il debito residuo. Durante la pendenza della rottamazione, le rateazioni precedenti erano congelate e nessuna rata andava pagata (né venivano considerate decadenze su quelle).
D: Ho aderito alla rottamazione, devo rinunciare al ricorso che ho in corso?
R: La legge impone, come condizione, la rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai debiti rottamati (art. 1 co. 243 L.197/2022). In pratica, dopo aver avuto conferma dell’accoglimento e pagato almeno la prima rata, il contribuente dovrebbe presentare un’istanza di cessazione della materia del contendere o rinuncia all’impugnazione nel processo tributario. Molti attendono l’esito completo dei pagamenti per sicurezza, ma in teoria andrebbe fatta subito. Ad ogni modo, se non si rinuncia formalmente, il giudizio viene comunque dichiarato improcedibile all’esito positivo della definizione. Importante: se però non completi i pagamenti (decadi), la rinuncia fatta resta valida? In genere no, perché era condizionata all’esito della definizione. Ma c’è incertezza, da qui il dibattito in Cassazione. Il consiglio per ora: chiedere sempre la sospensione del giudizio (anziché l’estinzione immediata) finché non hai finito di pagare – così se decadi, puoi riprendere il giudizio. Un avvocato saprà modulare la strategia processuale.
D: Posso compensare il debito rottamato con crediti d’imposta o contributivi?
R: No, il pagamento della definizione agevolata deve avvenire in denaro (bollettini, domiciliazione, ecc.). Non è ammessa la compensazione in F24 con crediti fiscali. L’unica eccezione riguarda eventuali compensazioni a favore del contribuente: se il Fisco ti deve un rimborso e tu sei in rottamazione regolare, non lo compensa sul debito (te lo paga), proprio perché sei considerato adempiente. Ma tu, per saldare le rate, non puoi usare crediti in compensazione.
D: L’Agente della riscossione mi aveva iscritto ipoteca o pignorato lo stipendio prima della rottamazione. Cosa succede con l’adesione?
R: La regola: le procedure già avviate restano sospese, senza ulteriori atti, finché sei in regola con i pagamenti. Quindi, ad esempio, un pignoramento dello stipendio in corso viene congelato (il datore trattiene ma non versa, in attesa); un’ipoteca iscritta resta come vincolo ma l’ente non procede ad espropriare l’immobile. Se completi la rottamazione, il debito si estingue e dovrai chiedere (come da fac-simile 4 sopra) la cancellazione dell’ipoteca. Idem per il pignoramento: va estinto dall’Agente. Durante la riammissione vale lo stesso: niente azioni ulteriori, a meno che – esempio classico – l’asta di un bene pignorato si era tenuta e aggiudicata prima: in tal caso la vendita purtroppo va avanti. Ma sono casi rari.
D: Se decado e poi pago il debito per conto mio, posso riaprire la rottamazione o avere rimborso delle sanzioni?
R: No, se sei decaduto devi pagare tutto (magari a rate ordinarie). Non c’è rimborso delle sanzioni: semplicemente torni alla situazione iniziale. Quindi attenzione a non decadere pensando di pagare lo stesso: perderesti lo sconto ottenuto.
D: Hanno rigettato la mia domanda di riammissione, posso fare ricorso?
R: In teoria, se vi fosse un rigetto illegittimo, il contribuente potrebbe impugnare tale diniego presso la Commissione Tributaria Provinciale, trattandosi di atto dell’Agente della riscossione relativo a benefici tributari. Tuttavia, è difficile che vi siano rigetti arbitrari: le cause di esclusione sono oggettive (domanda fuori termine, soggetto non decaduto al 2024, debiti non coincidenti). Se ritieni di avere titolo e sei stato escluso per errore, certamente sì, un ricorso d’urgenza può essere proposto, chiedendo magari inibitoria alle azioni di recupero nel frattempo. È consigliabile farsi assistere, perché bisognerà provare che si rientrava nei requisiti e che l’AdER ha sbagliato (es. errata registrazione di un pagamento che in realtà era tardivo, ecc.).
D: Quali sono le principali fonti da consultare per approfondire questa materia?
R: Normativamente: l’art. 1 commi 231-252 L. 197/2022 per la rottamazione-quater; l’art. 3-bis D.L. 202/2024 (L.15/2025) per la riammissione. Ci sono poi le Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2023 e n. 6/E del 2023 che trattano la “tregua fiscale” chiarendo molti dubbi operativi. L’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato FAQ e guide sul proprio sito (specialmente a inizio 2023 e a marzo 2025). Sul fronte giurisprudenza: segnaliamo l’ordinanza Cass. n. 24428/2024 e l’ord. interlocutoria Cass. n. 5830/2025 (Sez. Unite) sugli effetti processuali, nonché eventuali sentenze di merito su casi di decadenza. Per prassi, anche la Circ. AdER 1/2019 sulla rottamazione-ter contiene principi analoghi. Infine, utili gli approfondimenti dottrinali di riviste specializzate (Sole 24 Ore, FiscoOggi, ecc.).
Fonti Normative, Giurisprudenziali e Dottrinali
Normativa primaria e secondaria:
- Legge 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1 commi 231–252: Istituzione della Definizione agevolata 2023 (“rottamazione-quater”) e disciplina base (carichi ammessi, effetti su sanzioni/interessi, termini e scadenze).
- Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34 (conv. L. 56/2023), art. 17–19: Proroga termini rottamazione-quater (adesione entro 30/06/2023; prima rata al 31/10/2023).
- Legge 24 febbraio 2023 n. 14 (conversione D.L. 198/2022 “Milleproroghe 2023”), art. 5, comma 11-quinquies: Differimento adesione rottamazione-quater al 30/06/2023.
- Provvedimenti 2024 sulle rate: Emendamento in sede di conv. D.L. 34/2023 proroga 3ª rata al 15/03/2024; Decreto Legislativo 29 luglio 2024 n. 110 (riforma riscossione) o altro provvedimento correttivo estate 2024 proroga 5ª rata al 15/09/2024.
- Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202, art. 3-bis (conv. dalla L. 21 febbraio 2025 n. 15): Introduzione della Riammissione alla Definizione agevolata per decaduti al 31/12/2024, termini (domanda entro 30/04/2025) e modalità (nuovo piano max 10 rate, interessi 2%).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 19: Rateazione ordinaria dei ruoli (fino 72 o 120 rate) – rilevante per alternative post-decadenza.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 44 e 46: Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e rinuncia al ricorso – inerenti alla chiusura dei processi per intervenuta definizione.
Prassi amministrativa:
- Circolare Agenzia Entrate n. 2/E del 27 gennaio 2023: “Tregua fiscale” – chiarimenti generali su condono, rottamazione-quater, stralcio mini-debiti.
- Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 20 marzo 2023: Quesiti sulla rottamazione-quater – es. compatibilità con rateazioni in corso, con pregresse rottamazioni, ecc..
- F.A.Q. Agenzia delle Entrate-Riscossione (Portale web, edizioni 2023 e 2025): Domande frequenti pubblicate online che chiariscono casi pratici sulla definizione agevolata e sulla riammissione (es. debiti inclusi, modalità pagamento, DURC).
- Comunicati stampa AdER 2023-2025: In particolare, comunicato 21 giugno 2023 (adesioni rottamazione-quater ricevute), comunicato 11 marzo 2025 (attivazione procedura riammissione online).
- Direttiva interna AdER 2023: Istruzioni operative agli sportelli su gestione decadenze e riammissioni (non pubblica, deducibile dalle circolari e comportamenti tenuti).
Giurisprudenza:
- Cass., Sez. V, ord. 11 settembre 2024 n. 24428: Ha ritenuto che la definizione agevolata ex L.197/2022 comporti l’estinzione immediata del processo tributario per sopravvenuta carenza di interesse, anche senza pagamento integrale, in quanto il pagamento attiene all’adempimento ma l’adesione fa venir meno la lite.
- Cass., Sez. V, ord. 5 marzo 2025 n. 5830 (interlocutoria): Rimette alle Sezioni Unite la questione degli effetti processuali della rottamazione-quater sui giudizi pendenti, segnalando il contrasto tra orientamento per la sospensione fino a pagamento integrale vs. orientamento per estinzione immediata. Quesito esteso anche a eventuale improcedibilità per rinuncia implicita.
- Cass., Sez. III civ., ord. 30 marzo 2025 n. 8383 (interlocutoria): Integra i quesiti alle SS.UU. chiedendo chiarimenti su coobbligati solidali (se la definizione di uno estingue l’obbligo degli altri) e su crediti non tributari (applicabilità estinzione processi per multe, contributi).
- Cass., SS.UU. (in attesa di decisione 2025): Decisione pendente destinata a risolvere i suddetti contrasti.
- Cass., Sez. VI, ord. 9 marzo 2025 n. 6269: (citata in dottrina) ha confermato che la nuova disciplina dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo (D.Lgs. 110/2024) non ha effetto retroattivo sui ricorsi proposti prima – menzionata perché riguarda la riscossione in generale.
- CTR Lazio n. 4942/2021: Ha sancito che la decadenza dalla rottamazione fa rivivere la pretesa originaria e preclude di far valere questioni non sollevate tempestivamente (es. non puoi attaccare la cartella per vizi se hai aderito e poi sei decaduto).
- CTR Lombardia n. 221/2017: Ha affermato che la rateizzazione ordinaria non interrompe la prescrizione, salvo riconoscimento espresso, principio applicabile anche alle definizioni agevolate (per valutare prescrizioni in caso di lunghe sospensioni).
- CTP Milano n. 1085/2019 e CTR Lombardia n. 1183/2019: Hanno riconosciuto la prescrizione quinquennale per contributi INPS e sanzioni amministrative nonostante ruoli emessi, principio utile per esaminare cartelle miste in rottamazione.
Riammissione Rottamazione Quater: Perché Affidarti a Studio Monardo
Hai perso la scadenza della Rottamazione Quater per un errore o per difficoltà economiche?
Hai saltato una rata e rischi ora il decadimento dal beneficio?
⚠️ Se sei stato escluso dalla Rottamazione Quater, non tutto è perduto.
In alcuni casi, è possibile ottenere la riammissione al beneficio, soprattutto quando ci sono motivi documentabili e legittimi per il mancato pagamento.
Ma attenzione: la richiesta va fatta con modalità precise e con supporto legale, per evitare che la tua domanda venga respinta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo
✅ Analizza la tua posizione e verifica se sussistono i presupposti legali per la riammissione
✅ Redige l’istanza motivata e completa, citando giurisprudenza e norme applicabili
✅ Interviene con una richiesta ufficiale e documentata presso l’Agenzia della Riscossione
✅ Ti difende in caso di rigetto o diniego, proponendo ricorso tempestivo e fondato
✅ Ti assiste nella tutela del tuo patrimonio contro pignoramenti e fermi amministrativi
Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
🔷 Avvocato esperto in sanatorie fiscali, rottamazioni e contenzioso con il Fisco
🔷 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
🔷 Negoziatore della Crisi d’Impresa – ex D.L. 118/2021
🔷 Coordinatore nazionale per la tutela fiscale e patrimoniale di privati e imprenditori
Perché agire subito
⏳ La mancata riammissione comporta il recupero integrale del debito, con sanzioni e interessi
🚫 Si riattivano le procedure di riscossione: cartelle esattoriali, fermi auto, pignoramenti
📉 Si perde l’opportunità di pagare senza interessi di mora né aggravi
🔐 Solo un intervento tempestivo e ben motivato può salvare la rottamazione
Conclusione
Hai aderito alla Rottamazione Quater ma sei decaduto? Non restare fermo.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo puoi valutare la riammissione, preparare la difesa e proteggerti da nuove azioni esecutive.
📞 Chiedi subito una consulenza riservata: hai una possibilità, ma serve agire in fretta.