Quanto Tempo Passa Dal Pignoramento Alla Vendita All’Asta

Hai ricevuto un atto di pignoramento e ti stai chiedendo quanto tempo hai prima che la tua casa venga messa all’asta? Vorresti capire se puoi ancora bloccare tutto o trovare una soluzione prima che il bene venga venduto dal tribunale?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in esecuzioni immobiliari, crisi da sovraindebitamento e tutela del patrimonio – ti spiega in modo chiaro quali sono i tempi tecnici tra il pignoramento e la vendita all’asta, quali sono le fasi della procedura esecutiva, e come puoi agire per difenderti o trovare un accordo prima che sia troppo tardi.

Scopri quanto tempo passa dalla notifica dell’atto al deposito dell’istanza di vendita, quando avviene la prima udienza, in quanto tempo viene fissata l’asta, e quali sono le possibilità per sospendere o annullare la procedura con strumenti legali come le opposizioni, le trattative con i creditori o le procedure del Codice della Crisi.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo, analizzare la tua situazione attuale e costruire una strategia concreta per evitare la vendita all’asta, salvare il tuo immobile e liberarti dai debiti in modo legale e sostenibile.

Introduzione e panoramica generale

Quanto tempo trascorre dal pignoramento di un bene alla sua vendita all’asta? La risposta varia in base a molteplici fattori: la tipologia di esecuzione (immobiliare, mobiliare o presso terzi), il carico di lavoro del tribunale competente, la cooperazione o resistenza del debitore, nonché le riforme legislative che negli ultimi anni hanno cercato di snellire queste procedure. In generale, l’espropriazione di un immobile (esecuzione immobiliare) è la procedura più lunga e complessa, potendo durare in media 5 anni o più, mentre il pignoramento mobiliare (es. autoveicoli, macchinari, beni mobili del debitore) e quello presso terzi (es. crediti verso terzi, conti bancari) tendono ad essere più rapidi, talora nell’ordine di mesi o pochi anni.

Dati recenti: Uno studio nazionale condotto dall’Associazione T6 (Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane) indica che nel 2023 la durata media complessiva di una procedura esecutiva immobiliare (dall’inizio alla chiusura) è stata di circa 4,94 anni. Se ci si concentra solo sui casi in cui si arriva effettivamente alla vendita dell’immobile e aggiudicazione, il tempo medio sale a circa 6 anni. Al contrario, molte procedure si chiudono prima dell’asta grazie a soluzioni alternative (stralcio, saldo e stralcio, accordi transattivi): in questi casi “stragiudiziali” il tempo medio è intorno a 3,7 anni. Vi è inoltre una fortissima variabilità territoriale: nei tribunali del Nord Italia si arriva alla vendita in meno di 5 anni in media, mentre al Sud occorrono oltre 7 anni. Ad esempio, tribunali virtuosi come Gorizia e Trieste registrano tempi medi attorno a 2 anni per concludere la procedura con un’asta aggiudicata, mentre in aree meridionali si riscontrano medie ben superiori ai 7–8 anni. In casi estremi, alcune esecuzioni immobiliari pendono da oltre 10–15 anni.

Scopo della guida: Fornire un’analisi approfondita delle tempistiche delle esecuzioni forzate in Italia, con informazioni aggiornate a maggio 2025. Esamineremo la normativa vigente (Codice di procedura civile, Leggi speciali e ultime riforme), le fasi procedurali e i relativi tempi di ciascun tipo di pignoramento, gli ostacoli e le variabili che possono accelerare o rallentare la vendita all’asta, nonché le soluzioni normative introdotte di recente per velocizzare i processi (ad es. la riforma Cartabia e l’innovazione digitale come il Portale delle Vendite Pubbliche). Troverete inoltre dati statistici nazionali e locali (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, ecc.), sentenze rilevanti della giurisprudenza (Corte di Cassazione e corti di merito) in tema di regolarità procedurale e tempistiche, esempi pratici con cronoprogrammi di procedure-tipo, e una sezione di FAQ – domande frequenti poste da imprenditori e professionisti sul tema, con risposte chiare ma giuridicamente corrette.

Di seguito, inizieremo delineando il quadro normativo di riferimento delle esecuzioni forzate e un riepilogo delle ultime riforme in vigore al 2025. Successivamente analizzeremo separatamente le tre grandi categorie di esecuzione forzata (immobiliare, mobiliare, presso terzi), descrivendone le fasi e i tempi medi. Approfondiremo poi i fattori che incidono sui tempi (es. numero di tentativi d’asta, opposizioni del debitore, sostituzione del giudice, perizie, etc.) e l’impatto delle innovazioni digitali (come l’obbligo di pubblicità sul Portale Vendite Pubbliche e le aste telematiche). Infine, presenteremo alcuni casi pratici con timeline e una sezione di domande e risposte comuni.

Quadro normativo aggiornato (c.p.c. e riforme recenti)

Per comprendere le tempistiche delle procedure esecutive, è essenziale conoscere i riferimenti normativi che le disciplinano. La materia dell’esecuzione forzata è regolata principalmente dal Libro III del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), che tratta dell’“espropriazione forzata” agli articoli 474–632 c.p.c., oltre che dalle relative Disposizioni di Attuazione. Negli ultimi anni, varie leggi speciali e decreti legislativi hanno modificato queste norme, con l’obiettivo dichiarato di rendere le esecuzioni più rapide ed efficienti. Di seguito riepiloghiamo i principali riferimenti normativi e le novità introdotte fino al 2025:

  • Codice di Procedura Civile – Libro III (Artt. 474–632 c.p.c.): costituisce la base della disciplina. Le sezioni rilevanti includono:
    • Titolo II: Dell’espropriazione forzata in generale (artt. 474–512 c.p.c.), che contiene norme comuni (es. forma del titolo esecutivo, precetto, pignoramento, intervento dei creditori, conversione del pignoramento, sospensione, estinzione). Ad esempio l’art. 480 c.p.c. regola l’atto di precetto (intimazione al debitore prima di procedere), l’art. 481 c.p.c. la durata del precetto (90 giorni), l’art. 492 c.p.c. l’atto di pignoramento e gli effetti del pignoramento.
    • Titolo III: Dell’espropriazione forzata di specifici beni, suddiviso in espropriazione mobiliare (Capo II, artt. 513–542 c.p.c.), espropriazione presso terzi (Capo III, artt. 543–554 c.p.c.) ed espropriazione immobiliare (Capo IV, artt. 555–581 c.p.c.). Ciascuna di queste sezioni stabilisce le fasi particolari per pignorare e vendere rispettivamente beni mobili, crediti/beni in mano a terzi, o beni immobili.
    • Capo V: Disposizioni particolari (es. pignoramento di autoveicoli, navi, aeromobili – artt. 521-bis, 536 c.p.c. – e casi speciali).
    • Capo VI: Della distribuzione della somma ricavata (artt. 596–598 c.p.c.), che disciplina come il ricavato dell’asta viene ripartito tra i creditori.
    • Capo VII: Della sospensione e dell’estinzione del processo esecutivo (artt. 623–632 c.p.c.), includendo l’art. 624 c.p.c. (sospensione su istanza, ad es. in caso di opposizione) e l’art. 631-bis c.p.c. (introdotto di recente, sulla estinzione per mancata pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, v. oltre).
  • Legge 14 maggio 2005 n. 80 (convertita con modif. in L. 28/2005 e L. 263/2005): prima importante riforma organica delle esecuzioni. Ha introdotto misure accelerative come:
    • La delega delle operazioni di vendita a professionisti (notai, avvocati, commercialisti) al posto del giudice (attraverso modifica dell’art. 591-bis c.p.c.), per aumentare la frequenza delle aste e alleggerire il carico dei giudici.
    • L’ordine di liberazione dell’immobile pignorato: il giudice può disporre la liberazione (sfratto) dell’immobile occupato dal debitore già nel corso della procedura, anziché solo a vendita avvenuta, per rendere il bene più appetibile in asta.
    • Riduzione di alcuni termini procedurali e altre modifiche miranti a ridurre gli rinvii d’udienza e le sospensioni pretestuose.
  • Decreto-Legge 14 marzo 2005 n. 35 e D.L. 27 giugno 2015 n. 83 (conv. in L. 132/2015): ulteriori interventi per velocizzare le esecuzioni:
    • Pubblicità delle aste su internet: obbligo di pubblicare gli avvisi di vendita su portali web autorizzati e sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP) gestito dal Ministero della Giustizia. Questa misura, a regime dal 2017, ha standardizzato e ampliato la diffusione degli annunci d’asta, aumentando la partecipazione degli offerenti.
    • Riduzione dei ribassi d’asta e numero di tentativi: è stato eliminato il previgente divieto di vendita “a prezzo vile” (ossia sotto una certa soglia rispetto alla stima) e si è permesso di ribassare il prezzo base più rapidamente in caso di aste deserte, così da evitare procedure bloccate da base d’asta troppo alta.
    • Termini per il deposito della documentazione: già nel 2015 si fissava che il creditore dovesse depositare entro 60 giorni la documentazione ipocatastale e l’istanza di vendita (v. art. 567 c.p.c. ante riforma 2022) pena l’inefficacia del pignoramento – misura pensata per evitare inerzie del creditore (come vedremo, questo termine è stato ulteriormente ridotto nel 2023).
  • Decreto-Legge 3 maggio 2016 n. 59 (conv. in L. 119/2016): ha introdotto:
    • Il meccanismo del “prestito vitalizio ipotecario” e del “pegno mobiliare non possessorio” per dare alternative al recupero forzato, ma anche alcune norme processuali:
    • La possibilità per il creditore procedente, se l’asta va deserta più volte, di chiedere l’assegnazione del bene a soddisfazione del credito (per evitare infinite aste). Inoltre, ha introdotto incentivi al saldo e stralcio e accordi con il debitore prima dell’asta.
    • Ulteriori perfezionamenti al Portale delle Vendite Pubbliche e alle aste telematiche (diventate obbligatorie per gli immobili dal 2018).
  • Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019): sebbene attenga alle procedure concorsuali, ha impatto indiretto sui pignoramenti. Ad esempio, quando un debitore fallisce o accede a una procedura concorsuale, le esecuzioni individuali in corso vengono sospese o cessano (art. 51 R.D. 267/1942, ora art. 150 Cod. Crisi). Ciò influisce sulle tempistiche: molte esecuzioni non giungono mai all’asta perché confluite in fallimenti o concordati preventivi.
  • Riforma Cartabia – D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (in vigore dal 2023): una delle più significative riforme recenti del processo civile, che ha inciso anche sull’esecuzione forzata. Obiettivi principali: digitalizzazione, semplificazione e accelerazione. Tra le novità in materia esecutiva:
    • Abolizione della formula esecutiva cartacea: non è più necessario ottenere il titolo esecutivo in forma esecutiva con la classica formula (“in nome del popolo… comandiamo…”). Ora è sufficiente che il titolo (sentenza, decreto ingiuntivo, mutuo notarile, ecc.) sia rilasciato in copia conforme. Ciò elimina passaggi burocratici (abrogati art. 476 c.p.c. e 154 disp. att. c.p.c. sulla spedizione in forma esecutiva) e consente di notificare al debitore direttamente il duplicato informatico del titolo esecutivo, velocizzando l’avvio del precetto.
    • Ricerca telematica dei beni (art. 492-bis c.p.c.): è stata potenziata, sospendendo il termine di efficacia del precetto mentre il creditore richiede al presidente del tribunale di autorizzare la ricerca nei database (es. Anagrafe tributaria, PRA, banca dati conti correnti) dei beni intestati al debitore. Questo consente di individuare rapidamente conti correnti, stipendi, immobili da pignorare, riducendo i tentativi a vuoto.
    • Atto di precetto con indicazione del giudice competente: il precetto ora deve indicare l’autorità giudiziaria competente per l’esecuzione (nuovo art. 480 co.3 c.p.c., introdotto dal correttivo 2024, v. infra) e avvisare il debitore che eventuali opposizioni vanno proposte dinanzi a tale giudice. Ciò tutela il debitore (chiarezza su dove reagire) e previene contestazioni.
    • Riduzione dei termini ex art. 567 c.p.c.: il termine per il deposito dell’istanza di vendita e della documentazione ipocatastale (ventennale) relativo ai beni immobili pignorati è passato da 60 giorni a 45 giorni. Inoltre il dies a quo è stato anticipato: ora i 45 giorni decorrono dalla data di notifica del pignoramento (art. 497 c.p.c.), e non più dalla data di iscrizione a ruolo o dalla precedente istanza di vendita. In caso di documentazione incompleta, il giudice può assegnare un solo rinnovo di ulteriori 45 giorni (anziché 60). Trascorsi tali termini senza deposito completo, il pignoramento è dichiarato inefficace e la procedura viene estinta d’ufficio (art. 567 co.2-3 c.p.c. come modif.). Questa riduzione mira a responsabilizzare il creditore procedente ad attivarsi prontamente.
    • Nomina immediata del custode e liberazione immobile: all’atto della fissazione della vendita (prima udienza ex art. 569 c.p.c.), il G.E. nomina subito un custode giudiziario dell’immobile, scegliendolo dall’elenco dei professionisti delegati o tra gli Istituti Vendite Giudiziarie (IVG). Ciò anche in sostituzione del debitore, che in passato spesso rimaneva custode nella prima fase. Inoltre, il nuovo art. 560 c.p.c. conferisce al custode il compito di eseguire l’ordine di liberazione dell’immobile senza le formalità del classico sfratto (artt. 605 ss. c.p.c.). In pratica, il custode (ad es. un professionista) può far liberare l’immobile occupato seguendo le direttive del giudice ma con procedura snella, senza dover intentare separati procedimenti di rilascio. Questa innovazione, fortemente voluta, velocizza la liberazione e garantisce che al momento dell’asta l’immobile sia libero o liberabile in tempi brevi, aumentando il valore di vendita e riducendo i tempi morti.
    • “Vendita diretta” dell’immobile (artt. 568-bis e 569-bis c.p.c.): introdotta come novità assoluta, consente al debitore esecutato di trovare autonomamente un acquirente per il bene pignorato e chiedere al giudice di disporre la vendita diretta a tale acquirente, a un prezzo non inferiore al valore di stima. Il debitore deve depositare un’istanza almeno 10 giorni prima dell’udienza di vendita ordinaria, allegando un’offerta irrevocabile d’acquisto e una cauzione minima del 10%. Se l’offerta è valida e superiore o pari al valore di perizia, il giudice può saltare la gara d’asta e trasferire direttamente l’immobile all’offerente (seguendo la procedura dell’art. 569-bis c.p.c.). L’offerta resta vincolante fino a 120 giorni. Questo strumento mira a incentivare una rapida liquidazione: il debitore, collaborando, può evitare aste deserte e magari ottenere un prezzo migliore, mentre il creditore recupera prima. La “vendita diretta” è utilizzabile una volta sola e deve coinvolgere tutti i creditori (vanno notificati l’istanza e l’offerta). Si tratta di una novità che punta a ridurre il numero di aste e velocizzare la chiusura della procedura con la cooperazione del debitore.
    • Altre novità: semplificazione degli avvisi di vendita (schemi standardizzati per l’avviso e la perizia, per evitare errori), nuove regole sulla rotazione e limiti di incarichi ai delegati alle vendite (per garantire efficienza e trasparenza), previsioni anti-riciclaggio per i trasferimenti.
  • Decreto Legislativo 6 ottobre 2023 n. 150 (cosiddetto “decreto correttivo Cartabia”, in vigore dal 26 novembre 2024): ha apportato ulteriori circa 200 modifiche puntuali al processo civile, alcune relative all’esecuzione forzata, per chiarire punti ambigui:
    • Confermata e dettagliata la novità sull’atto di precetto (art. 480 c.p.c.), che deve indicare giudice competente e domicilio digitale.
    • Atto di pignoramento e iscrizione a ruolo: viene richiesto di depositare in cancelleria, entro 15 giorni dalla consegna del pignoramento all’avvocato che procede, le copie conformi del titolo esecutivo, precetto, pignoramento e nota di trascrizione (per l’immobiliare). Il mancato deposito entro 15 giorni comporta l’inefficacia del pignoramento. Questa modifica uniforma e rafforza l’obbligo di iscrivere a ruolo tempestivamente la procedura (in passato l’art. 557 c.p.c. prevedeva già 15 giorni per il deposito del pignoramento mobiliare; ora si chiarisce che anche la nota di trascrizione va depositata, evitando contestazioni sulla tardiva trascrizione).
    • Istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): sono state snellite le procedure per il debitore che vuole evitare la vendita versando una somma a garanzia (di regola almeno 1/5 del debito) e rateizzando il resto. Il correttivo ha ridotto oneri e chiarito termini, rendendo questo istituto più accessibile come via per estinguere anticipatamente l’esecuzione.
    • Opposizioni esecutive: introdotti aggiustamenti sulle forme di notificazione e sui termini per proporre le opposizioni all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), sempre nell’ottica di bilanciare la necessità di controllo di legalità con l’esigenza di non bloccare troppo a lungo le procedure. Ad esempio, resta ferma la regola che l’opposizione agli atti non sospende automaticamente l’esecuzione, salvo provvedimento espresso di sospensione da parte del giudice (art. 624 c.p.c.), principio su cui la giurisprudenza di legittimità è costante.

Riepilogo normativa: In tabella, elenchiamo le principali fonti normative e riforme citate, con il relativo impatto sulle tempistiche:

Riferimento normativoNovità / Impatto sui tempi
Codice Proc. Civile (Libro III)Struttura base dell’esecuzione forzata. Termini generali (precetto 90 gg, ecc.), fasi e ruoli (G.E., custode, delegato).
L. 80/2005 (riforma 2005)Delega vendite a professionisti (aste più frequenti), ordine liberazione immobile (bene libero prima), varie riduzioni termini.
D.L. 83/2015 – L. 132/2015Obbligo pubblicità telematica aste (PVP), aste più rapide (ribassi prezzo più veloci, eliminazione prezzo vile), termine 60 gg per deposito doc.
D.L. 59/2016 – L. 119/2016Assegnazione bene al creditore se aste deserte, promozione accordi stragiudiziali (riduce numero di aste), aste telematiche obbligatorie.
D.Lgs. 149/2022 (Cartabia)Niente formula esecutiva (avvio immediato); ricerca beni telematica (pignoramenti più mirati); doc ipocatastali in 45 gg (vs 60); custode nominato subito e liberazione rapida; vendita diretta (possibile vendere senza aste).
D.Lgs. 150/2023 (Correttivo)Deposito atti e nota trascrizione in 15 gg (se no estinzione); chiarimenti su precetto (giudice competente); semplificazioni conversione pignoramento; precisazioni su opposizioni (per evitare sospensioni dilatorie).

Come si vede, il trend normativo degli ultimi 15–20 anni è stato quello di imporre scadenze tassative ai creditori (per evitare inerzie), facilitare la ricerca e liquidazione dei beni (anche coinvolgendo il debitore con la vendita diretta o accordi), e digitalizzare il processo esecutivo per migliorarne l’efficienza. Tali innovazioni normative creano il contesto entro cui oggi si svolgono le esecuzioni forzate. Nel prosieguo, esamineremo le fasi concrete e le tempistiche per ciascuna tipologia di esecuzione forzata prevista dal codice: immobiliare, mobiliare e presso terzi.

Tipologie di esecuzione forzata e fasi procedurali

Il Codice di procedura civile prevede tre forme principali di espropriazione forzata, a seconda della natura dei beni da aggredire:

  1. Esecuzione immobiliare – riguarda beni immobili (terreni, fabbricati, appartamenti) intestati al debitore.
  2. Esecuzione mobiliare – riguarda beni mobili di proprietà del debitore, che possono essere pignorati direttamente dove si trovano (presso il debitore).
  3. Esecuzione presso terzi – riguarda beni o crediti del debitore che si trovano in possesso di terzi (es: somme su conto corrente presso una banca, stipendio dovuto dal datore di lavoro, crediti verso clienti, ecc.).

Ognuna di queste tipologie ha regole specifiche (capo II, III e IV del c.p.c. rispettivamente), e tempistiche proprie. Di seguito analizziamo singolarmente le tre procedure, descrivendone le fasi principali dal pignoramento iniziale fino all’esito finale (vendita/assegnazione o chiusura), con indicazione dei tempi medi o tipici di ciascuna fase. Evidenzieremo anche le differenze pratiche riscontrate nei vari tribunali italiani e le criticità che possono allungare i tempi.

Esecuzione immobiliare (pignoramento di beni immobili)

L’espropriazione immobiliare è la procedura esecutiva forzata riguardante case, edifici, terreni e in generale beni immobili registrati. È tipicamente la procedura più lunga e articolata, spesso avviata da banche (per mutui ipotecari non pagati) o grandi creditori. Vediamone le fasi passo-passo, con indicazione dei termini di legge e dei tempi medi riscontrati:

  • 1. Titolo esecutivo, precetto e pignoramento: Il creditore deve essere munito di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, mutuo notarile, etc.) e notificare al debitore un atto di precetto, intimando il pagamento entro 10 giorni (art. 480 c.p.c.). Trascorsi almeno 10 giorni senza pagamento, si può procedere al pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.). Il pignoramento immobiliare si effettua mediante atto dell’Ufficiale Giudiziario notificato al debitore e trascritto nei registri immobiliari (Conservatoria) per vincolare l’immobile.
    • Tempo: La notifica del precetto e l’attesa di 10 giorni sono fasi iniziali brevi. Il pignoramento in sé può essere compiuto subito dopo (ad esempio, il giorno seguente alla scadenza del precetto). Quindi, in teoria, l’immobile può risultare pignorato in 2–3 settimane dall’ultima intimazione. L’atto di pignoramento va poi depositato in tribunale entro 15 giorni (iscrizione a ruolo), pena inefficacia. Nella pratica, spesso il creditore impiega qualche settimana organizzativa in più; tuttavia la finestra del precetto (90 giorni di efficacia) impone di attivarsi entro 3 mesi.
    • Variabili: Il rispetto rigoroso dei termini da parte del creditore è fondamentale. Con la riforma Cartabia è sufficiente il duplicato informatico del titolo (meno attesa per ottenere formula esecutiva). Un possibile ritardo può sorgere se l’Ufficiale Giudiziario fatica a notificare il pignoramento (ad es. debitore irreperibile – in tal caso si procede a notifica via posta o pubblici proclami). In generale, comunque, la fase iniziale è relativamente standard e breve.
  • 2. Deposito documentazione e istanza di vendita: Entro 45 giorni dalla notifica del pignoramento, il creditore deve depositare la cosiddetta documentazione ipocatastale ventennale e contestualmente (o già con il pignoramento) l’istanza di vendita (art. 567 c.p.c. come modif. dal d.lgs. 149/2022). Si tratta dei certificati notarili o visure che attestano la proprietà ventennale dell’immobile e l’assenza di formalità pregiudizievoli non note, nonché l’indicazione dei creditori iscritti (es. ipoteche) e dello stato civile del debitore.
    • Tempo: I 45 giorni sono un termine perentorio. Se la documentazione non è completa, il giudice può concedere una sola proroga di altri 45 giorni per giusti motivi. In pratica, molti tribunali hanno liste di notai di riferimento o prassi per ottenere rapidamente il certificato notarile ipocatastale. Spesso il certificato viene richiesto non appena notificato il pignoramento, in modo da depositarlo entro un mese circa. Dunque entro 1–2 mesi dal pignoramento la pratica dovrebbe contenere tutti i documenti. Se il creditore manca questo termine, il pignoramento perde efficacia e la procedura viene chiusa (possibile eccezione: se il debitore non eccepisce tempestivamente e il giudice non ha ancora dichiarato l’inefficacia, secondo vecchia giurisprudenza la decadenza poteva essere sanata; tuttavia oggi la cancellazione dal ruolo avviene d’ufficio trascorsi i termini).
    • Variabili: Un ritardo in questa fase può derivare da difficoltà nel reperire i dati catastali (es. molti immobili, successioni non trascritte, ecc.). La riforma ha ridotto i tempi a 45+45 gg proprio per evitare lungaggini iniziali, quindi i creditori devono muoversi con anticipo. Qualche tribunale applica una certa flessibilità nel concedere la proroga se vi sono “giusti motivi” (es. attesa di esito di volture catastali), ma oltre 90 giorni totali la procedura viene dichiarata estinta.
  • 3. Nomina custode e perito stimatore: Una volta depositati i documenti, il fascicolo passa al Giudice dell’Esecuzione (G.E.). Il G.E. verifica la regolarità formale (es. validità della notifica, completezza documenti) e se tutto è in ordine emette un’ordinanza in cui:
    1. Nomina un perito estimatore (Consulente tecnico d’ufficio – CTU) per redigere la perizia di stima del bene pignorato, fissando un termine (tipicamente 60–90 giorni) per il deposito della relazione di stima.
    2. Nomina il custode giudiziario dell’immobile (se non già fatto): come visto, secondo il nuovo art. 559 c.p.c. la nomina avviene preferibilmente contestualmente alla nomina del perito. Spesso è individuato un professionista (da elenchi ex art. 179-ter disp. att.) o un ente specializzato (IVG). Il debitore di regola non è più custode, salvo eccezioni, per garantire terzietà.
    3. Fissa l’udienza per la comparizione delle parti (ex art. 569 c.p.c.) in cui deciderà sulle modalità della vendita (questa è l’udienza di autorizzazione/specificazione della vendita). Di solito viene fissata una volta pronta la perizia, in modo da avere il valore.
    • Tempo: La nomina del CTU e custode avviene tipicamente entro 1–3 mesi dal deposito dell’istanza di vendita. Molto dipende dai carichi del tribunale: tribunali ben organizzati emettono l’ordinanza in poche settimane. Il CTU poi impiega di norma 60 giorni (prorogabili) per svolgere sopralluogo, acquisire documenti urbanistici e predisporre la perizia dettagliata dell’immobile (descrizione, confini, regolarità edilizia, foto, valore di mercato, ecc.). In pratica, la perizia è fondamentale e spesso richiede accesso all’immobile: il custode coadiuva organizzando visite. Se l’immobile è occupato dal debitore, il custode (già nominato) lo contatta per concordare l’accesso del perito; eventuali ostacoli sono risolti dal giudice (anche con ordine di accesso forzoso se necessario).
      • Mediamente, tra nomina perito e deposito perizia trascorrono 2–4 mesi. Durante la pandemia COVID-19, ad esempio, molte stime hanno subito ritardi, ma attualmente (2024–25) la situazione è normalizzata.
    • Variabili:Proroghe al CTU: Uno studio T6 ha rilevato che richieste di proroga per la perizia si verificano nel 33% dei casi “critici”, contribuendo ad allungare i tempi. Le cause possono essere: complessità nel reperire documentazione (permessi edilizi, sanatorie), immobili occupati con difficoltà di accesso, necessità di consulenti tecnici di parte. Il G.E. tende a concedere proroghe brevi per evitare ritardi eccessivi. La sostituzione del CTU in caso di inerzia è possibile ma rara (comporta ulteriore ritardo).
      • Sostituzione del G.E.: Un fattore critico riscontrato è il cambio del giudice a metà procedura (per trasferimento, turnazione): ciò, secondo l’indagine T6, può aumentare la durata del 79% rispetto a procedure senza cambi di giudice, poiché il nuovo giudice deve prendere in carico il fascicolo e talvolta ricontrollare atti già fatti.
      • Debitore collaborativo o ostativo: se il debitore collabora (es. permette sopralluogo, fornisce documenti), la perizia si chiude prima; se invece ostacola l’accesso o presenta opposizioni pretestuose in questa fase (es. reclami sul perito), possono esserci dilazioni.
  • 4. Udienza ex art. 569 c.p.c. e ordine di vendita: All’udienza fissata (all’esito della perizia), il giudice sente le parti (se compaiono il creditore, eventuali creditori intervenuti, il debitore) e dispone con ordinanza le modalità della vendita forzata. In questa fase:
    • Viene stabilito il valore dell’immobile a base d’asta, di solito coincidente con il valore di stima indicato dal perito (salvo contestazioni).
    • Si determina la forma della vendita: tradizionalmente senza incanto (ora chiamata “vendita con offerte irrevocabili”, cioè gara telematica) oppure eventuale incanto (asta competitiva). Dal 2015 in poi, la prima modalità è standard: offerte segrete da presentare entro una data, poi apertura e gara tra migliori offerte.
    • Si nomina eventualmente un professionista delegato alla vendita (ex art. 591-bis c.p.c.), spesso lo stesso custode o altro professionista, al quale vengono attribuiti i compiti di organizzare l’asta, raccogliere le offerte, condurre la gara telematica e predisporre il decreto di trasferimento e il progetto di distribuzione. Nei grandi tribunali (es. Roma, Milano) è prassi delegare quasi tutte le vendite immobiliari a notai o avvocati specializzati, per moltiplicare il numero di aste e accelerare i tempi.
    • Si fissano le date delle vendite o il calendario: ad esempio, “prima vendita il giorno X alle ore Y” e in caso di mancata aggiudicazione, successive vendite a cadenza (spesso 3-6 mesi dopo) con eventuale ribasso del 25% del prezzo base ad ogni tentativo, secondo normativa.
    • Si ordina la pubblicità dell’asta: il delegato o la cancelleria dovranno pubblicare l’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche almeno 45 giorni prima della data dell’asta, oltre che su altri siti e, se previsto, sui quotidiani (ormai facoltativi).
    • Se non ancora fatto, il giudice emette l’ordine di liberazione dell’immobile (ex art. 560 c.p.c.) disponendo che il custode provveda a sgomberare occupanti e beni del debitore, in tempo utile prima dell’aggiudicazione definitiva.
    • Infine, il giudice può disporre altre misure: ad esempio fissare una base d’asta già ribassata (se prevede difficoltà di vendita), oppure autorizzare il creditore fondiario (banca mutuataria) a partecipare imputando il proprio credito (credito fondiario).
    • Tempo: L’udienza ex art. 569 c.p.c. tipicamente viene fissata dopo la consegna della perizia. A seconda dei tribunali, può cadere entro 3–6 mesi dal pignoramento nei più celeri, o anche oltre 8–12 mesi nei tribunali congestionati. Spesso coincide con circa 6 mesi – 1 anno dall’inizio. In quell’udienza o subito dopo, il calendario aste viene stabilito. La prima asta in genere è fissata 2–4 mesi dopo l’ordinanza, per consentire la pubblicità minima di 45 giorni sul PVP e altri adempimenti (affissioni, ecc.). Ad esempio, se l’udienza è a settembre, la prima vendita potrebbe tenersi a dicembre o gennaio.
    • Variabili: Un potenziale rallentamento è se il giudice rinvia l’udienza perché la perizia è stata contestata o manca qualche informazione (es. va integrata perizia su abusi edilizi, o decidere su un’istanza di conversione del pignoramento presentata dal debitore ai sensi dell’art. 495 c.p.c. – se il debitore vuole sostituire il bene con una somma di denaro a rate, il giudice deve decidere su tale istanza, sospendendo nel frattempo la vendita).
      • Opposizioni e sospensioni: Se il debitore propone un’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) sostenendo ad esempio di aver pagato o l’inesistenza del titolo, può chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione della procedura. La sospensione può essere concessa (sussistendone i presupposti), congelando tutto finché il tribunale definisce l’opposizione in causa ordinaria. Ciò può comportare anni di stallo, dunque i giudici la concedono solo in caso di evidenti illegittimità. Un’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) su vizi della procedura (es. nullità del pignoramento) può parimenti portare a sospendere se il vizio pare fondato. Questi interventi giurisdizionali d’urgenza incidono molto sulle tempistiche: sono uno strumento di difesa per il debitore ma spesso usato in extremis per dilatare i tempi.
      • Istanza di vendita diretta: Degna di nota è la possibilità, introdotta nel 2023, per il debitore di presentare entro 10 giorni prima dell’udienza 569 c.p.c. un’istanza di vendita diretta con un’offerta d’acquisto già in mano. Se ciò accade, all’udienza il G.E. valuterà l’offerta: se è seria e di importo adeguato, potrebbe disporre la vendita direttamente a quell’offerente invece di fissare l’asta. In tal caso, la procedura farebbe un salto in avanti notevole (si passerebbe direttamente all’aggiudicazione e decreto di trasferimento, saltando la fase di gara). Dunque una vendita diretta accolta può ridurre la durata di molti mesi. Tuttavia è un evento non frequentissimo perché richiede che il debitore trovi un compratore disposto a offrire almeno il valore di stima.
      • Plurimi lotti: Se si pignorano più immobili come lotti separati, il giudice potrebbe scaglionare più vendite in date diverse, con potenziali ulteriori complessità di coordinamento (ma anche possibilità che la vendita di un lotto soddisfi il credito e si estingua la procedura per gli altri).
      • Creditori intervenuti: La presenza di diversi creditori (pignorante + intervenuti) può comportare contestazioni sull’ordine delle ipoteche o sui crediti, ma di solito questo non incide sulla fissazione dell’asta (si risolve in sede di distribuzione semmai). Tuttavia, più creditori possono significare maggiore litigiosità e quindi possibili opposizioni alla distribuzione successiva che ritardano la chiusura finale.
  • 5. Svolgimento dell’asta (o aste multiple): Arriviamo alla vendita all’asta vera e propria. Secondo la prassi attuale, la stragrande maggioranza delle vendite immobiliari giudiziarie avviene tramite aste telematiche o miste (telematica + partecipazione in presenza), gestite da professionisti delegati o dagli IVG, sotto il controllo del G.E.:
    • Nella prima asta, si attendono le offerte entro il termine stabilito (es. il giorno prima dell’incanto). Se ci sono offerte valide (pari o superiori al prezzo minimo se previsto, con cauzione versata), si procede alla gara tra gli offerenti (solitamente su piattaforma online accreditata). Si dichiara quindi l’aggiudicatario provvisorio col miglior prezzo. Se invece nessuna offerta viene presentata (asta deserta), il professionista ne dà atto.
    • In caso di asta deserta, tipicamente l’ordinanza prevede già un successivo tentativo: il delegato fisserà una seconda asta con prezzo base ridotto (di solito del 25% rispetto al precedente) dopo qualche mese. Si ripete il procedimento finché si ottiene un’aggiudicazione oppure, dopo un certo numero di aste infruttuose, il creditore può valutare alternative (ad es. chiedere assegnazione del bene ex art. 588 c.p.c. se il prezzo scende troppo).
    • Tempo:Quanto dura questa fase di aste? Può variare enormemente:
      • Se l’immobile è commerciale, appetibile e il prezzo base è congruo, potrebbe vendersi al primo tentativo. In tal caso dal pignoramento all’aggiudicazione si può stimare ~12–18 mesi nei casi snelli (6-12 mesi per arrivare all’asta + qualche mese per pagamento e formalità post-gara).
      • Se invece l’asta va deserta, si deve attendere il secondo tentativo: mediamente i delegati fissano la seconda asta 3–6 mesi dopo la prima, per rinnovare la pubblicità ecc. Ogni ribasso di prezzo aumenta le chance di vendita ma allunga la procedura. Non è raro avere 3 o 4 tentativi nell’arco di 1–2 anni. Secondo statistiche pre-2020, in media servivano circa 2,5 aste per aggiudicazione; con la crisi immobiliare passata e poi la ripresa recente, la tendenza è che più beni ora vengano venduti ma c’è comunque una percentuale significativa di aste deserte.
      • Dati T6 indicano che il 55% delle procedure nel 2023 si chiude con aggiudicazione (quindi almeno un’asta vinta), il 32% si chiude prima della vendita per accordo stragiudiziale, e il 13% si estingue senza aggiudicazione per altre cause (opposizioni accolte, rinunce, fallimento del debitore, ecc.). Questo significa che nella maggioranza dei casi un’asta alla fine avviene, ma i tempi per arrivarci possono comprendere vari tentativi.
      • Esempio: Il Tribunale di Milano spesso riesce a vendere entro il 2° tentativo in molti casi, grazie a un mercato dinamico e basi d’asta calibrate; ciò porta durate inferiori alla media nazionale (stime parlano di ~4 anni o meno a Milano). Tribunali del Sud come Napoli o Palermo, complice mercato meno liquido e arretrati, registrano frequenti aste deserte e possono impiegare 4–5 tentativi e molti anni prima di trovare un acquirente.
    • Variabili:
      • Pubblicità adeguata: un fattore cruciale è la correttezza e diffusione della pubblicità d’asta. La legge impone la pubblicazione sul PVP e almeno 45 giorni di anticipo. Se per qualsiasi ragione l’avviso di vendita non viene pubblicato sul Portale nei termini, la vendita non può procedere e il processo può addirittura estinguersi (art. 631-bis c.p.c.). La Cassazione ha chiarito che l’estinzione automatica opera solo se la mancata pubblicazione è dovuta a inerzia del creditore – ad esempio, se il delegato dimentica ma il creditore vigilava attivamente, potrebbe non imputarsi al creditore. In ogni caso, questa regola incentiva la massima attenzione alla pubblicità. Oggi la maggior parte delle aste sono ben pubblicizzate online (anche su siti come astegiudiziarie.it, tribunali, etc.), e questo ha migliorato le percentuali di aggiudicazione.
      • Offerte inferiori al minimo: se arrivano offerte al di sotto del prezzo minimo, possono essere non accettabili. A certe condizioni il giudice può valutare offerte inferiori di poco, ma generalmente occorre rispettare i limiti fissati (ad es. nelle vendite senza incanto si poteva accettare offerta ≥ 75% base, ma questa regola è stata in parte liberalizzata).
      • Aggiudicazione provvisoria e saldo prezzo: di norma l’aggiudicatario deve versare il saldo del prezzo entro 90 o 120 giorni dall’aggiudicazione (il termine è fissato nell’avviso di vendita). Questo significa che anche dopo l’asta occorre attendere alcuni mesi perché l’acquirente paghi tutto. Solo dopo il saldo, il giudice (o delegato) emette il decreto di trasferimento dell’immobile e si può procedere alla distribuzione del ricavato. Dunque, se l’asta è a gennaio e il saldo entro maggio, il decreto di trasferimento sarà emesso a maggio/giugno.
      • Rilancio del quinto: un dettaglio, oggi eliminato, era la possibilità per terzi di presentare un’offerta aumentata di 1/5 entro 10 giorni dall’asta (il cosiddetto “incanto” dopo l’aggiudicazione). Questa facoltà, che allungava di 10 giorni i tempi lasciando in sospeso l’esito, è stata abolita già da qualche anno per semplificare (oggi l’aggiudicazione è definitiva subito, salvo rare eccezioni).
      • Occupazione dell’immobile: se al momento dell’asta l’immobile non è ancora liberato, questo può frenare i compratori. Tuttavia, grazie al nuovo art. 560 c.p.c., il custode può attivarsi per liberarlo senza dover attendere lo sfratto formale. In ogni caso, l’occupante che rifiuta di lasciare potrà essere forzatamente sloggiato con l’intervento della forza pubblica su ordine del G.E. (che in genere coordina con la Prefettura). Queste operazioni possono aggiungere settimane o mesi post-asta, ma di solito non bloccano la vendita – piuttosto influiscono sul tempo in cui l’aggiudicatario ottiene il possesso effettivo. Oggi, molti tribunali non assegnano il decreto di trasferimento finché l’immobile non è liberato, proprio per consegnare all’aggiudicatario un bene sgombro: ciò può voler dire che dal saldo prezzo all’effettivo possesso passano ulteriori 1–2 mesi se c’è da sfrattare il debitore.
  • 6. Decreto di trasferimento e distribuzione del ricavato: Dopo l’aggiudicazione e il pagamento integrale, il giudice o il professionista delegato firma il decreto di trasferimento, che è l’atto che intesta l’immobile all’aggiudicatario e contestualmente dispone la cancellazione di ipoteche e pignoramenti. A questo punto resta da distribuire la somma ricavata ai creditori secondo l’ordine di prelazione:
    • Il delegato predispone un progetto di distribuzione (art. 596 c.p.c.) tenendo conto di capitale, interessi, spese, privilegi, ecc. Convoca i creditori a un’udienza di discussione del progetto. Se nessuno contesta, il giudice approva il progetto e il denaro viene effettivamente ripartito (mandati di pagamento emessi dalla cancelleria).
    • Tempo: La fase di distribuzione, se lineare, richiede 1–3 mesi dopo il decreto di trasferimento. Spesso il delegato già prevede nell’avviso di vendita le date per presentare domande di partecipazione al riparto. In assenza di complicazioni, entro pochi mesi dall’asta i creditori ottengono i loro soldi (proporzionalmente al ricavato).
    • Variabili: Se vi sono molti creditori o contestazioni (es. un creditore eccepisce che l’altro non aveva diritto, o il debitore fa opposizione sostenendo che alcune spese sono eccessive), può innescarsi un sub-procedimento di opposizione alla distribuzione (art. 512 c.p.c.), il quale purtroppo è un giudizio a parte che può durare anch’esso parecchio. Nel frattempo, la somma resta depositata in attesa della definizione. Queste controversie sono però relativamente rare e di solito riguardano procedure con più creditori e importi insufficienti a soddisfarli tutti.
      • Un’altra evenienza: se l’aggiudicatario non paga il saldo nei termini, l’aggiudicazione viene revocata e si indice un’ulteriore asta ponendo a carico dell’inadempiente la differenza di prezzo (art. 587 c.p.c.). Ciò dilunga ulteriormente, ma è poco frequente poiché chi partecipa di solito è solvibile (anche perché deve versare cauzione e perderebbe almeno quella).
      • In sintesi, la fine “naturale” dell’esecuzione immobiliare (vendita e distribuzione) viene raggiunta nella maggioranza dei casi che non siano stati travolti da fallimenti del debitore o accordi transattivi prima. Statisticamente, come detto, siamo attorno a 5 anni come durata media complessiva. I tribunali più efficienti del Nord chiudono molti fascicoli in 2–4 anni, mentre zone critiche del Sud possono impiegarne 7–10.

Schema riepilogativo – fasi dell’esecuzione immobiliare e tempi medi:

FaseDescrizioneTempi indicativi
Titolo esecutivo & PrecettoNotifica titolo in forma esecutiva (ora copia conforme) e precetto con intimazione 10 gg.~15 gg (10 gg attesa + notifiche)
Pignoramento immobiliareAtto Uff. Giudiziario notificato e trascritto. Iscrizione a ruolo in 15 gg.Immediato dopo precetto (entro 90 gg max dal precetto).
Deposito documenti & istanza venditaCreditore deposita certificato notarile ipocatastale, atto di pignoramento e precetto.Entro 45 gg dalla notifica pignoramento (proroga max +45 gg).
Verifica G.E. & nomineG.E. nomina perito stimatore e custode; fissa udienza di vendita.~1–3 mesi dal deposito istanza.
Perizia di stimaCTU elabora relazione sul bene (valore, foto, regolarità).~2–4 mesi (60 gg + possibili proroghe).
Udienza ex art. 569 c.p.c.Il giudice approva valore, nomina delegato, fissa modalità e date d’asta, ordina pubblicità (PVP ≥45 gg prima) e liberazione.~6–12 mesi dall’inizio (varia molto).
Pubblicazione avvisiPubblicazione su PVP e siti, affissioni.≥45 gg prima di ogni asta (obbligatorio).
Prima astaRaccolta offerte, gara telematica, eventuale aggiudicazione.Data fissata dall’ordinanza (es. 2–4 mesi dopo udienza).
Aste successive (se deserte)Nuovi tentativi con prezzo ribassato del 25%.Intervalli di 3–6 mesi l’uno (dipende delegato/G.E.).
Aggiudicazione & saldo prezzoMiglior offerente versa saldo (entro 90-120 gg).3–4 mesi dopo aggiudicazione.
Decreto di trasferimentoEmesso dal G.E. o delegato dopo saldo; trasferisce proprietà e ordina cancellazioni ipoteche.~15 gg dopo saldo (tempistica interna tribunale).
Distribuzione del ricavatoPredisposizione progetto riparto, eventuale udienza ex art. 596 c.p.c., pagamenti ai creditori.~1–3 mesi post decreto (se nessuna opposizione).
→ Chiusura della proceduraEmesso decreto di chiusura dopo esecuzione pagamenti.Totale: tipicamente 2–5 anni (virtuosi), 5–7 anni (media nazionale), punte 10+ anni (casi complessi).

Nota: Molte procedure immobiliari si estinguono prima di arrivare alla vendita perché il debitore raggiunge un accordo transattivo col creditore o ottiene la conversione del pignoramento (pagando il dovuto a rate) o va in fallimento. In tali circostanze l’immobile può non essere mai venduto in asta giudiziaria (ad es., il 32% dei fascicoli nel 2023 si è chiuso prima della vendita per accordo). Tali evenienze interrompono la timeline sopra descritta, spesso anticipando la chiusura (ma in caso di fallimento, il recupero avviene poi in sede fallimentare con altri tempi).

Esecuzione mobiliare (pignoramento di beni mobili del debitore)

L’esecuzione mobiliare presso il debitore è la procedura forzata che colpisce i beni mobili di proprietà del debitore, materialmente nella sua disponibilità. Possono essere beni di vario genere: denaro contante, gioielli, arredi, macchinari, automezzi (anche se per veicoli iscritti al PRA si segue la disciplina speciale dell’art. 521-bis c.p.c.), merce in magazzino, ecc. In pratica, il pignoramento mobiliare si realizza con l’accesso dell’Ufficiale Giudiziario presso il debitore per ricercare cose pignorabili. Questa forma esecutiva è generalmente meno fruttuosa rispetto a quella immobiliare (spesso i beni mobili hanno valore modesto o vengono nascosti) e tende ad esaurirsi più rapidamente, talora con esito negativo. Vediamone il funzionamento e i tempi:

  • 1. Precetto e accesso dell’Ufficiale Giudiziario: Come sempre si parte da un titolo esecutivo e dalla notifica del precetto. Decorsi i 10 giorni, il creditore richiede all’Ufficiale Giudiziario di recarsi presso il debitore (tipicamente nella sua residenza o sede aziendale) per eseguire il pignoramento mobiliare (art. 513 c.p.c.). L’Ufficiale si presenta – con eventuale forza pubblica se teme resistenza – e compie una ricerca in loco di beni utilmente pignorabili.
    • Egli redige un verbale in cui descrive i beni individuati e “vincola” tali beni al procedimento (appone eventualmente sigilli, etichette, o li prende in consegna a seconda dei casi). Se trova denaro contante o titoli di credito, li pignora immediatamente (pignoramento immediatamente satisfattivo, art. 517 c.p.c.). Se trova beni mobili (es. mobili, computer, merci), li lascia in custodia:
      • Di solito lo stesso debitore viene nominato custode dei beni pignorati (a meno di pericolo di sottrazione, nel qual caso si nominano custodi terzi o l’IVG e si possono asportare gli oggetti).
      • Redatto il verbale, il pignoramento è eseguito. L’Ufficiale deve poi entro 3 giorni depositare il verbale in cancelleria (art. 518 c.p.c.) per iscrivere a ruolo la procedura.
    • Tempo: L’accesso avviene in genere entro poche settimane dalla richiesta: dipende dall’agenda degli Ufficiali Giudiziari. In città grandi può richiedere 2–4 settimane ottenere un accesso; in realtà minori talvolta anche in pochi giorni si può intervenire. Se il primo tentativo il debitore è assente o non apre, l’Ufficiale riprogramma un secondo accesso o adotta stratagemmi (ad es. art. 513 co.2 consente di entrare forzando se necessario, con assistenza forze dell’ordine).
    • Esito dell’accesso: Spesso accade che l’Ufficiale non trovi beni utili – il debitore potrebbe dichiarare di non avere nulla, oppure gli oggetti presenti possono essere esentati (non si possono pignorare beni indispensabili come letto, frigorifero di casa, vestiario, ai sensi art. 514 c.p.c., né utensili di lavoro essenziali in certi limiti). In tal caso l’Ufficiale redige verbale negativo e il procedimento praticamente finisce lì per infruttuosità (il creditore potrà tentare altro tipo di esecuzione). Dunque, quando si parla di tempi, bisogna distinguere: se non si trovano beni, la procedura si chiude molto rapidamente (anche in 1 mese con l’esito negativo).
    • Se invece vengono pignorati beni, la procedura prosegue con la fase di vendita degli stessi.
  • 2. Custodia dei beni e intervento dell’IVG: Dopo il pignoramento mobiliare, i beni possono essere:
    • Lasciati in loco in custodia (spesso al debitore stesso): es. mobili di casa, l’Ufficiale li lascia dove sono, con divieto per il debitore di rimuoverli o usarli impropriamente.
    • Rimossi e depositati presso un luogo di custodia: per oggetti di valore relativamente elevato o facilmente trasportabili (gioielli, elettronica, opere d’arte), l’Ufficiale può consegnarli all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) locale, che funge da custode e poi venditore.
    • Per autoveicoli, spesso si notifica il pignoramento al PRA (registro automobilistico) e il veicolo rimane in custodia al debitore con divieto di uso; talvolta l’IVG può asportarlo e custodirlo in depositeria, specie se di valore.
    • Tempo: Questa fase di messa in custodia è contestuale o immediatamente successiva al pignoramento. L’IVG, se coinvolto, prende in carico entro pochi giorni i beni. Non c’è un tempo significativo qui, salvo logistica particolare.
  • 3. Istanza di vendita e valutazione beni: A differenza dell’immobiliare, per i mobili non c’è sempre bisogno di un perito esterno: l’IVG stesso spesso effettua una stima sommaria dei beni per stabilire i prezzi d’asta, oppure il giudice può nominare un esperto se sono beni di natura particolare (es. opere d’arte di pregio). Il creditore deve presentare un’istanza di vendita anche qui, ma nel caso mobiliare il codice non prevede uno specifico termine analogo ai 45 gg immobiliari. In passato l’art. 497 c.p.c. indicava 90 giorni dal precetto per iniziare l’esecuzione, ma una volta eseguito il pignoramento mobiliare l’iter prosegue d’ufficio. Tuttavia, molti tribunali richiedono che il creditore attivi la vendita entro un certo tempo, altrimenti dichiarano l’estinzione per inattività (tramite il meccanismo generale dell’art. 630 c.p.c. per inattività ultrannuale, o anche in base a prassi più stringenti).
    • In sostanza, l’IVG o la cancelleria potrebbero richiedere al creditore di depositare le marche da bollo e spese per organizzare l’asta. Se il creditore non collabora o anticipa le spese di vendita, la procedura non avanza.
    • Tempo: Molto variabile. Per beni mobili di valore modesto, spesso l’IVG attende di avere un lotto di più oggetti da bandire insieme nelle sue aste periodiche. Ad esempio, l’IVG organizza vendite pubbliche magari una volta al mese: il bene pignorato a gennaio potrebbe finire nell’asta di marzo. Indicativamente, la prima vendita mobiliare può avvenire entro 2–6 mesi dal pignoramento. Per beni di rapido deperimento o costo di custodia elevato, l’IVG tende a vendere prima (anche subito, come per veicoli si cerca di vendere in poche settimane per non perdere valore).
    • Variabili: Se i beni richiedono una perizia (es. macchinari industriali di cui va valutato mercato), il giudice può nominarla, aggiungendo 1–2 mesi. Però, spesso si procede con basi d’asta fissate in maniera empirica dall’IVG ed eventualmente corrette dal giudice su istanza del creditore.
  • 4. Vendita dei beni mobili pignorati: La vendita di beni mobili avviene generalmente a mezzo asta pubblica presso l’IVG o altro luogo designato. Una differenza: molte vendite mobiliari avvengono ancora con incanto (cioè con banditore e offerte sul momento) oppure con modalità telematiche semplificate.
    • I beni di modico valore possono essere venduti in blocco (es. arredi vari come unico lotto) oppure singolarmente se di valore. Se un bene è invenduto, spesso l’IVG può procedere a ribassi successivi o proporre la assegnazione al creditore se questi lo desidera (il che però è raro, perché il creditore preferisce denaro).
    • Tempo: Se i beni vengono venduti alla prima asta utile, la procedura si conclude velocemente. Ad esempio, beni pignorati a gennaio, asta a aprile, aggiudicazione e incasso in aprile stesso, distribuzione a maggio: totale 4–5 mesi. Tuttavia, se le aste vanno deserte e i beni non trovano compratori, il giudice potrebbe autorizzare la vendita a prezzo libero o la rottamazione. In ogni caso, una esecuzione mobiliare difficilmente si protrae più di 1–2 anni, perché o i beni vengono venduti entro pochi tentativi oppure la procedura viene chiusa come infruttuosa.
    • Statistiche: Non ci sono dati nazionali dettagliati come per gli immobili, ma l’esperienza indica che oltre metà dei pignoramenti mobiliari presso il debitore si chiudono senza realizzo (perché beni insufficienti). Quelli fruttuosi spesso riguardano autoveicoli (che vengono venduti in tempi rapidi se funzionanti) o macchinari aziendali rilevanti. La durata media in caso di realizzo potremmo stimarla intorno a 6-12 mesi, mentre in caso di esito negativo la chiusura per mancanza di beni avviene anche in 3-4 mesi.
    • Variabili:
      • Intervento del debitore: Il debitore, come in ogni esecuzione, può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) versando un quinto del valore stimato dei beni mobili e rateizzando il resto in 18 mesi max. Questo è raro nei mobiliari perché spesso il debitore se avesse liquidità pagherebbe direttamente piuttosto che far sequestrare i beni.
      • Opposizioni del debitore: Possono esserci opposizioni agli atti (es. contesta che quei beni fossero impignorabili). In tal caso, se il giudice sospende l’esecuzione, i beni restano in custodia finché la causa di opposizione è definita; ciò potrebbe allungare anche di anni. Ma in genere, per beni mobili, i giudici tendono a non sospendere salvo casi evidenti, perché la perdita di valore nel tempo consiglia di vendere e semmai risarcire.
      • Spese di custodia vs valore: Talvolta accade che i beni pignorati abbiano un valore di realizzo inferiore alle spese di custodia e vendita: in questi casi il giudice può dichiarare improseguibile la vendita per manifesta antieconomicità (art. 530 c.p.c. consente di non procedere se il presumibile realizzo non copre le spese). Ciò chiude anticipatamente la procedura.
      • Pignoramento negativo differito: Se l’Ufficiale non trova beni, il creditore può successivamente chiedere di tentare di nuovo (magari in un luogo diverso). Ma serve un nuovo precetto e pignoramento; il fascicolo originario viene chiuso. Quindi ogni tentativo è un procedimento a sé.

In sintesi, l’esecuzione mobiliare è molto più snella dell’immobiliare: si misura in mesi, non in anni, a meno di intoppi insoliti. Tuttavia, il suo tasso di insuccesso (nessun bene utile trovato o venduto) è elevato. Molti creditori preferiscono direttamente il pignoramento presso terzi (se sanno di conti o crediti dovuti al debitore) perché più efficace. Rimane però importante saperne i tempi: per un imprenditore che riesca a farsi assegnare, ad esempio, i macchinari pignorati a un competitor insolvente, si potrebbe concludere in meno di un anno.

Esempio pratico: Un creditore pignora i beni mobili in un magazzino di impresa:

  • Febbraio: precetto e pignoramento in magazzino, U.G. pignora 100 computer e li affida all’IVG.
  • Marzo: IVG stima i computer e pubblicizza asta.
  • Aprile: asta IVG, venduti metà computer, l’altra metà invenduti (ribasso successivo).
  • Giugno: seconda asta, venduti i restanti.
  • Luglio: ricavato distribuito al creditore. Procedura chiusa in ~5 mesi.

Esecuzione presso terzi (pignoramento di crediti e beni presso terzi)

Il pignoramento presso terzi è la procedura con cui il creditore aggredisce non beni fisicamente posseduti dal debitore, ma somme o diritti che un terzo deve al debitore. Esempi tipici:

  • Conti correnti bancari o depositi intestati al debitore presso una banca o Poste Italiane.
  • Stipendio o salario dovuto al debitore dal suo datore di lavoro (o pensione dovuta dall’INPS).
  • Crediti commerciali: somme che clienti devono al debitore per fatture, o il canone di affitto dovuto dall’inquilino al proprietario (debitore).
  • Beni del debitore in mano a terzi: es. merce in conto deposito, o un’auto in possesso di un terzo. (Questi casi sono più rari; di solito si tratta di crediti monetari).

La procedura presso terzi è distinta perché coinvolge un soggetto terzo che funge da “parte debitrice” del debitore. Essa è spesso più efficace, specie per conti bancari e stipendi, perché attacca direttamente disponibilità liquide. I tempi della procedura presso terzi sono generalmente brevi per arrivare a un’ordinanza di assegnazione (qualche mese), ma se si tratta di stipendi o pagamenti rateali, il completo soddisfacimento del credito può diluirsi nel tempo. Ecco le fasi:

  • 1. Precetto e atto di pignoramento presso terzi: Come sempre il precetto è notificato al debitore. Decorsi i 10 giorni, il creditore prepara un atto di pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) che viene notificato sia al debitore sia al terzo. Questo atto ingiunge al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore (vincolo di indisponibilità) e lo cita a comparire in udienza davanti al giudice.
    • L’atto deve contenere una citazione per un’udienza fissata presso il tribunale competente (generalmente tribunale del luogo di residenza del terzo per crediti ordinari, o del debitore per crediti di lavoro, secondo art. 26 c.p.c.). La data dell’udienza va scelta rispettando termini minimi: almeno 10 giorni liberi tra notifica e udienza; in pratica di solito si fissa l’udienza a 30–60 giorni di distanza, tenendo conto dell’agenda del giudice.
    • Esempio: Pignoramento notificato a banca e debitore il 1° marzo, udienza fissata il 20 aprile (circa 50 giorni dopo) al Tribunale.
    • Tempo: La notifica dell’atto di pignoramento presso terzi è spesso immediata dopo la scadenza del precetto. Un potenziale ritardo può derivare dall’ottenere informazioni sui terzi: grazie alla ricerca telematica ex art. 492-bis c.p.c., il creditore può scoprire i conti correnti del debitore (richiedendo autorizzazione al tribunale, ma ciò sospende il termine del precetto e poi consente all’Ufficiale di ottenere dagli enti i dati dei conti). Questa ricerca telematica può prendere qualche settimana extra ma aumenta l’efficacia (meglio aspettare 1 mese per sapere dove il debitore ha conto, che pignorare alla cieca). Comunque, il pignoramento presso terzi, se il creditore conosce già il terzo (es. la banca X), può essere fatto anche in un paio di settimane post-precetto.
    • Una volta notificato, l’atto va iscritto a ruolo depositandolo in tribunale e pagando contributo unificato. Inoltre, il creditore deve (dal 2021) dare comunicazione al debitore dell’avvenuta iscrizione a ruolo (in pratica, un avviso che conferma al debitore che il fascicolo è stato creato, con numero di RG). La riforma Cartabia ha sottolineato che tale avviso va dato a pena di inefficacia del pignoramento (nuovo art. 543 co.2 e 3 c.p.c., come richiamato nell’art. 164-ter disp. att.), per evitare che il debitore resti inconsapevole dell’iter. Il correttivo 2024 ha ulteriormente chiarito la forma di questo avviso. Il tutto per garantire trasparenza e accelerare l’iter: se il creditore omette di iscrivere la causa in ruolo e avvisare, il pignoramento decade.
  • 2. Udienza di dichiarazione del terzo: All’udienza indicata, il terzo pignorato (es. la banca, il datore di lavoro) è tenuto a comparire o più spesso a inviare una dichiarazione scritta anticipata (oggi via PEC) in cui specifica cosa detiene del debitore. Ad esempio: la banca dichiarerà l’importo sul conto del debitore al momento del pignoramento; il datore dichiarerà l’ammontare dello stipendio mensile netto e l’eventuale esistenza di altri pignoramenti in corso sul medesimo stipendio.
    • Se il terzo ammette di detenere somme o beni del debitore, l’udienza procede in modo relativamente semplice: il giudice verifica la regolarità delle notifiche e può emettere un’ordinanza di assegnazione immediata (art. 553 c.p.c. per crediti di denaro) disponendo che la somma pignorata venga assegnata al creditore fino a concorrenza del suo credito.
      • Esempio: La banca dichiara €20.000 sul conto; il credito è €15.000; il giudice assegna €15.000 al creditore e libera l’eventuale eccedenza.
      • Oppure, se è uno stipendio: il giudice assegna le rate mensili pari al quinto dello stipendio fino a soddisfo del credito. Cioè il datore di lavoro dovrà versare ogni mese 1/5 dello stipendio al creditore pignorante, continuativamente (art. 545 c.p.c. pone il limite del quinto per stipendi/pensioni).
    • Se il terzo, invece, nega di possedere qualcosa (es. “conto a saldo zero” o “non siamo debitori verso il vostro debitore”), e il creditore non contesta, il giudice prende atto e dichiara inutile il pignoramento (estinzione per insussistenza del credito pignorato).
    • Se il terzo non compare e non manda dichiarazione: il giudice può applicare l’art. 548 c.p.c. dichiarando che, in difetto di risposta, i beni si considerano esistenti nelle quantità indicate dal creditore nell’atto di pignoramento. In pratica, il giudice può dare per ammesso il credito pignorato e procedere ad assegnazione. (Tuttavia, le banche e i datori ormai rispondono quasi sempre per evitare tale conseguenza).
    • Tempo: L’udienza in sé è a pochi mesi dall’atto. Se tutto è in regola, in quella stessa udienza o in pochi giorni il giudice firma l’ordinanza di assegnazione. Dunque, l’esito si conosce in un arco di 1–3 mesi dall’avvio del pignoramento. Questa è una notevole celerità comparata all’esecuzione immobiliare.
    • Esempio tempi: Per un conto corrente: precetto in gennaio, pignoramento notificato in febbraio, udienza in aprile, assegnazione in aprile. Il creditore può ricevere la somma da maggio (dopo i tempi tecnici di bonifico).
    • Variabili:
      • Contenzioso sulla dichiarazione del terzo: Se il creditore ritiene falsa/incompleta la dichiarazione (es. la banca dice “0” ma il creditore ha prove di movimenti), può chiedere un accertamento incidentale: il processo di esecuzione si trasforma in un giudizio di cognizione sulla sussistenza del credito (art. 549 c.p.c. rimodellato dalla riforma). Questo ovviamente allunga enormemente i tempi perché diventa una causa civile contro il terzo.
      • Pluralità di creditori pignoranti: Se sullo stesso terzo gravano più pignoramenti (es. un debitore con 3 pignoramenti sullo stipendio da 3 creditori diversi), il giudice deve tenerne conto nell’assegnazione. Ad esempio, il quinto dello stipendio può essere già impegnato da un pignoramento precedente; in tal caso il secondo creditore dovrà attendere il suo turno o dividere eventualmente (nel caso di concorso). Di solito, i pignoramenti successivi vengono accodati in ordine temporale sullo stesso quinto (specie per stipendi).
      • Opposizione del debitore: Il debitore può fare opposizione all’esecuzione (es. sostenendo l’inesistenza del debito). Se chiede e ottiene la sospensione ex art. 624 c.p.c., l’udienza potrebbe essere rinviata in attesa della definizione dell’opposizione. Tuttavia, nelle procedure presso terzi la sospensione è concessa raramente se il titolo è chiaro, perché bloccherebbe soldi immediatamente disponibili. In caso di sospensione, i soldi restano “congelati” in attesa (ad es. depositati su libretto vincolato).
      • Limiti di pignorabilità: Per stipendio/pensione esistono limiti (minimo vitale non pignorabile, quinto massimo). Il giudice deve verificare che l’assegnazione rispetti tali limiti. Ciò può ridurre la somma assegnata o dilatare i tempi di soddisfo (rate mensili).
      • Spese ed interessi: L’ordinanza di assegnazione includerà anche le spese legali e gli interessi maturati, fino a concorrenza di quanto pignorato. Se, ad esempio, sul conto c’erano meno soldi del dovuto, il creditore pigliatario può dirsi insoddisfatto per la parte eccedente non coperta, e può tentare altro pignoramento per il resto (ma quello in corso si chiude limitatamente a quanto assegnato).
  • 3. Assegnazione e pagamento effettivo: L’ordinanza di assegnazione notificata al terzo lo autorizza e lo obbliga a pagare al creditore. Se è una banca, di solito trattiene i fondi e li invia dopo aver ricevuto il provvedimento (in genere via PEC). Se è un datore di lavoro, inizierà a versare il quinto ogni mese al creditore.
    • Tempo: Nel caso di conto bancario, il pagamento può avvenire entro pochi giorni dall’ordinanza – spesso il creditore nel giro di 2–4 settimane dall’udienza riceve il bonifico dell’intera somma assegnata (fino a capienza del conto).
    • Nel caso di stipendio, il creditore riceverà una somma ogni mese; se il debito è grande, potrebbero volerci diversi mesi/anni per arrivare a soddisfo completo. Tuttavia, la procedura esecutiva formalmente può essere chiusa subito dopo l’ordinanza di assegnazione, demandando all’ordinaria amministrazione l’esecuzione progressiva (praticamente il fascicolo viene chiuso ma il creditore continuerà a ricevere i flussi).
    • Formalmente, molti giudici emettono un’ordinanza di assegnazione condizionata al decorso di eventuali opposizioni (tipicamente passati 20 giorni senza opposizioni, diventa definitiva). Trascorso quel termine, la procedura viene dichiarata estinta per pagamento.
    • Variabili: se il terzo, nonostante l’ordine, non paga, il creditore può agire esecutivamente contro il terzo stesso (diventa un debitore inadempiente). Ad esempio, se una banca assegnataria per negligenza non sblocca i fondi, il creditore può chiederne conto al giudice o pignorare la banca – ma questi casi sono eccezionali perché le istituzioni finanziarie ottemperano per non incorrere in responsabilità.
      • Se l’assegnazione riguarda un credito futuro (es. rate di stipendio, pagamento di una fattura non ancora scaduta), il creditore deve attendere la maturazione. Ad esempio pignoramento di canoni di locazione: il giudice potrebbe assegnare i canoni man mano che scadono. La procedura rimane aperta tecnicamente fino all’ultima rata riscossa, a meno che decida di chiuderla e lasciare l’esecuzione “autonoma”.
      • In termini di durata complessiva, un pignoramento presso terzi con esito positivo (conto corrente) può chiudersi in 3–6 mesi con il creditore soddisfatto. Se invece parliamo di un pignoramento di stipendio per un grosso debito (es. €50.000 su stipendio di €1.500/mese, pignorabile €300/mese), il recupero completo richiederà oltre 13 anni di trattenute! In quel caso, però, non è tanto “durata del procedimento” (che formalmente si chiude con l’ordinanza), quanto durata del piano di rientro imposto al debitore.

Confronto tempi medi: I pignoramenti presso terzi, soprattutto su conti correnti e liquidità, sono considerati il metodo più rapido di recupero coattivo. Fonti pratiche indicano un range di 3–6 mesi per ottenerne gli esiti monetari, fatto salvo il caso di pagamenti rateali. Perciò, un imprenditore creditore che sappia di un cliente moroso con fondi in banca potrà ragionevolmente aspettarsi di incassare nel giro di un semestre circa dall’avvio del pignoramento (molto dipende dai tempi di udienza del tribunale, che in città maggiori come Roma/Milano di solito collocano l’udienza tra 45 e 90 giorni dalla notifica).

Schema – tempistiche pignoramento presso terzi:

FaseDescrizioneTempi tipici
PrecettoCome per le altre esecuzioni (intimazione 10 gg).10 gg di attesa.
Atto di pignoramento presso terziNotifica atto a terzo e debitore, con citazione in udienza.Subito dopo precetto. Udienza fissata a 30–60 gg distanza.
Iscrizione a ruoloDeposito atto in tribunale e comunicazione al debitore (obbligatoria).Entro pochi giorni dalla notifica.
Udienza dichiarazione terzoIl terzo conferma o nega il debito verso il debitore.~1–3 mesi dall’atto (in base alla data fissata).
Ordinanza di assegnazioneIl giudice assegna somme o rate al creditore.Stessa udienza o subito dopo (se tutto ok).
Esecuzione pagamentoIl terzo effettua pagamento (unica soluzione o mensile).Immediato (se somme liquide) o scaglionato (stipendi).
→ Chiusura proceduraTerminata con l’assegnazione (anche se pagamenti rateali proseguono fuori fascicolo).Totale: 3–6 mesi per liquidità; se rate, procedura chiusa ma recupero completo dipende dall’importo (anni).

Nota: Se il pignoramento presso terzi risulta negativo (terzo dichiara nulla), la procedura si chiude altrettanto velocemente, pur senza frutto, spesso nel giro di 2–4 mesi dall’inizio.

Differenze territoriali e prassi locali

Le tre tipologie di esecuzione operano in tutta Italia sotto le stesse leggi, ma in concreto l’efficienza e la velocità possono variare a seconda del tribunale e delle prassi locali:

  • Tribunali metropolitani vs. minori: Paradossalmente, le statistiche T6 mostrano che i grandi tribunali hanno performance migliori (durata media 4,55 anni) rispetto ai mediopiccoli. Ad esempio, Roma, Milano, Torino, Bologna hanno sezioni specializzate ben strutturate, con più giudici dell’esecuzione e uso massiccio di delegati alle vendite, smaltendo un alto numero di fascicoli con tempi medi attorno ai 4–5 anni o meno. Invece, tribunali piccoli del Sud spesso patiscono carenza di organico e accumulo di arretrati: oltre il 60% dei fascicoli aperti da oltre 5 anni a livello nazionale è concentrato soprattutto in uffici meridionali. Ad esempio, tribunali come Napoli, Palermo, Catania in passato hanno registrato medie sopra i 7–8 anni; Reggio Calabria o Taranto hanno avuto punte oltre 10 anni in diversi casi.
  • Esecuzioni immobiliari: In alcune sedi del Nord-Est (es. Gorizia, Trieste, Trento), complici numeri contenuti e organizzazione efficiente, si possono concludere in meno di 3 anni in media. Al Sud, come detto, oltre 7. Roma e Milano si attestano su valori medi intorno a 4–5 anni (dati non pubblici precisi, ma tendenzialmente allineati alla media nazionale o leggermente migliori). Ad esempio, Milano è considerata virtuosa: già nel 2018 aveva ridotto la durata media a circa 4 anni, e continua a migliorare; Roma soffre di un alto carico, ma con l’aumento di giudici e delegati sta mantenendo medie sui 5 anni circa. Napoli storicamente ha avuto tempi molto lunghi (anche 10 anni in media in passato), ma le ultime riforme e interventi organizzativi (es. creazione di un ufficio del processo dedicato) mirano a ridurli.
  • Esecuzioni mobiliari: Su queste incide molto la presenza di IVG attivi. Al Nord e Centro gli IVG (Istituti Vendite) sono ben rodati e tengono aste mobiliari frequenti. Al Sud talvolta l’IVG copre più tribunali ed è meno efficiente, quindi i beni mobili possono attendere più tempo per essere venduti. Tuttavia, data la brevità intrinseca, le differenze territoriali qui sono minori in termini di anni (possono essere differenze di mesi). Un tribunale efficiente può chiudere un’esecuzione mobiliare in 4 mesi, uno lento magari in 8–10 mesi.
  • Pignoramenti presso terzi: Dipendono essenzialmente dalla velocità di fissazione udienza. Nei grandi tribunali civili (specie quelli con ruolo esecuzioni presso terzi dedicato) l’udienza viene fissata entro circa 1–2 mesi dal deposito dell’atto. In tribunali intasati, abbiamo visto attese anche di 4–5 mesi per l’udienza. Ad esempio, Tribunale di Napoli alcuni anni fa fissava udienze a 4 mesi; Milano spesso in 45 giorni. La digitalizzazione (trattazione cartolare delle dichiarazioni) sta velocizzando: alcuni uffici fanno udienza “sulla carta” decidendo appena ricevute le dichiarazioni via PEC senza neppure comparizione fisica. Ciò è destinato ad uniformare i tempi verso il basso.

Le prassi locali incidono anche su dettagli:

  • Alcuni tribunali emettono l’ordine di liberazione degli immobili pignorati sempre contestualmente al pignoramento (es. Tribunale di Bergamo ha protocolli per emetterlo subito dopo la nomina custode), altri aspettano l’udienza di vendita.
  • L’uso di delegati alle vendite: a Milano e Roma praticamente tutte le aste immobiliari sono delegate (giudice interviene solo sulle decisioni), moltiplicando le sessioni d’asta; in altri tribunali medio-piccoli, magari il giudice fa ancora le aste personalmente in alcune occasioni (rallentando perché deve cumulare le udienze).
  • Frequenza delle aste telematiche: i tribunali che aderiscono a piattaforme telematiche consentono di tenere aste in qualsiasi momento (anche da remoto), mentre dove si predilige ancora presenza fisica potrebbero concentrare aste una volta al mese. Questo incide sul tempo di attesa tra un tentativo e l’altro.
  • Protocollo di gestione del ruolo: Alcuni uffici hanno creato Osservatori sulla giustizia esecutiva con linee guida condivise (es. suggerendo tempi standard per varie fasi, modulistica uniforme). Ciò migliora la prevedibilità dei tempi.
  • Carico per giudice: Numero di fascicoli per G.E.: se un solo G.E. ha 5.000 procedure, inevitabilmente i rinvii saranno più lunghi; dove ci sono più magistrati o assistenti giudiziari (introdotti con il PNRR “ufficio del processo”) ad aiutare, le cose scorrono più celermente.

In generale, la disparità Nord-Sud resta marcata: Nord < 5 anni, Sud > 7 anni in media per immobili. Il Ministero della Giustizia sta monitorando questi indicatori come parte degli obiettivi di efficienza del PNRR, per cui ci si attende un graduale miglioramento uniforme nei prossimi anni.

Tempi medi, statistiche e fattori che incidono sulle tempistiche

Dopo aver esaminato le fasi procedurali, possiamo riepilogare alcuni tempi medi noti e analizzare i fattori chiave che possono accelerare o ritardare un’esecuzione forzata.

Tempi medi nazionali e per distretto (dati aggiornati)

Le statistiche più aggiornate (2023) sui tempi delle esecuzioni immobiliari – le più lunghe – ci dicono:

  • Durata media nazionale (chiusura fascicolo): 4,94 anni. Questo è il dato complessivo considerando tutti gli esiti (vendita, accordo, estinzione).
  • Procedure con aggiudicazione (vendita riuscita): media 6,0 anni dal pignoramento all’aggiudicazione. Questo dato è in lieve miglioramento rispetto ai 6,31 anni della media 2022, ma segnala che quando si deve arrivare a vendere un immobile, spesso occorre più tempo che nelle chiusure anticipate.
  • Procedure stragiudiziali (chiuse prima della vendita): media 3,69 anni. Queste includono i casi di rinuncia, accordo, saldo e stralcio: si chiudono prima e abbassano la media complessiva.
  • Differenza Nord-Sud: Nord ~<5 anni per vendita, Sud e Isole ~>7 anni. Il divario si è persino accentuato leggermente.
  • Distribuzione per tribunale: Top performer: Gorizia 1,9 anni; Trieste 2,0; Ferrara 2,3; Savona 2,4; Mantova 2,6. Questi sono esempi virtuosi in tribunali piccoli-medi del Nord. Grandi città: non elencate in quell’elenco, ma per dire, Milano e Torino risultano generalmente sotto i 5 anni, Roma intorno ai 5, Napoli, Bari, Palermo, Catania ben oltre i 6-7. Uno studio del 2022 riportava che il 26% delle procedure esecutive pendenti aveva oltre 10 anni di anzianità – gran parte di queste in tribunali meridionali.
  • Procedura mobiliare e presso terzi: Meno statistiche aggregate, ma:
    • Mobiliare: fonti divulgative indicano 6–12 mesi come durata frequente, se fruttuosa.
    • Presso terzi: se su conto/stipendio, 3–6 mesi per l’assegnazione. Ad esempio, un autore riporta: “Pignoramento presso terzi: 3-6 mesi; Pignoramento mobiliare: 6-12 mesi; Pignoramento immobiliare: 1-3 anni” (stima ottimistica). In realtà l’immobiliare abbiamo visto è spesso >3 anni mediamente, ma l’ordine di grandezza relativo è chiaro.

Possiamo presentare una tabella comparativa dei tempi medi orientativi per tipo di procedura e per area geografica:

Tipo di esecuzioneTempo medio (Italia)NordCentroSud/Isole
Immobiliare (vendita)~5 anni (chiusura); 6 anni se con asta.4–5 anni (alcuni tribunali anche <3 anni).~5 anni (Roma ~5, Firenze ~4-5).7–8 anni medi (punte 10+ anni).
Mobiliare (beni)6 mesi – 1 anno (se bene venduto).6-8 mesi.6-12 mesi.8-12+ mesi (dipende dall’IVG).
Presso terzi (conto)3–6 mesi (assegnazione).3-4 mesi.4-5 mesi.5-6 mesi.
Presso terzi (stipendio)3–6 mesi per ordinanza; recupero completo in 1-5 anni (a rate, secondo importo).Simile.Simile.Simile.

Nota: Questi sono dati generali. Le situazioni concrete variano molto: un tribunale efficiente al Sud potrebbe fare meglio della media Nord e viceversa. Ad esempio, Tribunale di Sassari in Sardegna ha ridotto le durate sotto 5 anni, mentre alcuni tribunali medio-piccoli del Centro possono essere più lenti della media.

Variabili critiche che allungano o accorciano i tempi

Diversi fattori possono incidere in modo significativo sulla durata di una procedura esecutiva:

  • Numero di tentativi d’asta (per beni immobili o mobili): Ogni asta deserta significa ulteriore attesa (tipicamente 3-6 mesi per ripetere). Più tentativi → più tempo. Ad esempio, un immobile venduto al 1º tentativo vs al 4º può differire di 1–2 anni nella durata totale.
  • Valore di stima e ribassi: Se il valore iniziale è troppo alto rispetto al mercato, le prime aste andranno deserte e solo dopo robusti ribassi si venderà. Una stima realistica e ribassi aggressivi abbreviamo i tempi, ma il rovescio è che si sacrifica prezzo (non tempo, ma soddisfazione crediti).
  • Cooperazione del debitore: Un debitore non oppositivo e collaborativo (consente accessi, magari trova un compratore per vendita diretta) accorcia la procedura. Un debitore resistente può utilizzare tutti gli strumenti di legge per dilatare:
    • Opposizioni legali: come visto, opposizione all’esecuzione o agli atti possono bloccare mesi o anni. Un dato: la presenza di opposizioni e incidenti caratterizza circa il 18% dei fascicoli “critici” con rinvii prolungati.
    • Istanza di conversione: se il debitore deposita 1/5 del dovuto e ottiene di rateizzare il resto in 18 mesi (ora anche 36 mesi se importo rilevante, dopo riforma), la vendita viene sospesa e si attendono i pagamenti. Ciò aggiunge fino a 1-3 anni (se poi il debitore non paga le rate, si riprende la procedura, avendo perso tempo).
    • Strategie dilatorie: ad esempio richiesta di sospensione per vendere privatamente, contestazioni su ogni atto, richieste di termini per sanatorie edilizie sull’immobile (per guadagnare mesi), ecc. Come notava un articolo, una “adeguata difesa” del debitore può far guadagnare anni di tempo – il che è un incentivo per il debitore ma un corrispondente ritardo per il creditore.
  • Sostituzione del giudice o del delegato: Come detto, se il giudice dell’esecuzione cambia durante la procedura (trasferimento, pensionamento), spesso il subentrante rinvia alcune udienze per studiare i fascicoli. Ciò statisticamente aumenta di quasi l’80% la durata rispetto a procedure senza avvicendamenti. Idem se un professionista delegato viene rimosso o si astiene e va sostituito.
  • Carico di lavoro del tribunale: Calendari densi implicano rinvii lunghi. Ad esempio, se per un’udienza di vendita in un tribunale servono 8 mesi di attesa sul calendario del G.E., quella è “coda” amministrativa che allunga i tempi senza che nulla accada nel frattempo. Questo dipende dalle risorse dell’ufficio.
  • Perfezionismo vs. pragmatismo del G.E.: Alcuni giudici ritengono di dover sanare qualunque vizio prima di procedere, e preferiscono ad esempio rifare stime se c’è dubbio, o riconvocare le parti se manca una notifica, ecc. Altri sono più pragmatici e tirano dritto salvo vizi gravi, per non perdere tempo. L’orientamento giurisprudenziale attuale – supportato anche dalla riforma – è di evitare formalismi e puntare al risultato (vendere il bene). Ciò non di meno, differenze personali possono incidere.
  • Digitalizzazione e strumenti informatici: Dove si usano efficacemente (deposito telematico atti, comunicazioni via PEC immediate, portali per le vendite) i tempi morti si riducono. Ad es., l’obbligo di deposito telematico ha eliminato ritardi dovuti a notifiche cartacee lente. Il Processo Civile Telematico (PCT) consente al delegato di depositare il verbale d’asta e il progetto di distribuzione in digitale, velocemente, e al giudice di firmare ordinanze in remoto. Ciò comprime fasi che prima richiedevano settimane tra scrittura a mano e deposito in cancelleria.
  • Interventi di riforma pro-tempore: Occasionalmente, il legislatore ha introdotto sospensioni generalizzate (ad es. la moratoria COVID-19 nel 2020 che sospese per alcuni mesi le aste immobiliari, accumulando ritardi). Oppure modifiche normative che richiedono adeguamenti (ad esempio, l’introduzione della vendita telematica obbligò a rinviare alcune aste per attrezzarsi). Questi fattori storici possono spiegare perché, ad esempio, la durata media è passata da 4,69 anni (2021) a 4,97 (2022): il rimbalzo post-Covid ha visto smaltire fascicoli in ritardo.
  • Numero di creditori e complessità del caso: Procedure con molti creditori intervenuti (es. debitori con 10 ipoteche) possono generare contenziosi anche tra creditori (cause di accertamento del credito, gradi ipotecari, ecc.), prolungando soprattutto la fase finale di distribuzione. Un singolo creditore procedente con ipoteca di 1° grado invece ha strada spianata.
  • Insolvenza del debitore: Se durante l’esecuzione il debitore viene dichiarato fallito, l’esecuzione individuale si arresta (art. 51 L. Fall.). I tempi allora dipenderanno dalla procedura fallimentare – che a sua volta può durare anni. Spesso l’immobile pignorato confluisce nel fallimento e verrà venduto dal curatore fallimentare. Questo per il creditore significa un cambio di binario e ulteriore attesa (ma fuori dalla procedura esecutiva che viene chiusa per cessata materia). Pertanto, la sopravvenienza di procedure concorsuali è un fattore di “ritardo” dal punto di vista del creditore nel recupero, ancorché non conteggiato come durata dell’esecuzione stessa (che si chiude).
  • Errori procedurali e conseguenti annullamenti: Un fattore imprevedibile ma devastante per i tempi è l’errore procedurale che porta ad annullare e ripetere atti: es. vendita annullata per vizio di notifica, o pignoramento dichiarato nullo in opposizione agli atti perché mancava un elemento. In tali casi, si può perdere tutto il tempo trascorso e dover ricominciare. La Cassazione, ad esempio, ha ritenuto che la mancata pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (se colpa del creditore) determini l’estinzione tipica ex art. 631-bis c.p.c.: quindi magari dopo un anno di attesa per l’asta, se ci si accorge che l’avviso non fu pubblicato, la procedura deve ripartire da capo con un nuovo pignoramento. Fortunatamente, l’attenzione su questi aspetti è alta e non frequente.

In conclusione, tempi e variabili sono strettamente collegati: i dati medi di durata riflettono la combinazione di casi semplici (veloci) e casi complessi (lenti). Un caso semplice ideale – debitore inerte, bene venduto alla prima asta, nessuna opposizione – può dare soddisfazione al creditore in tempi ragionevoli (2–3 anni per un immobile, pochi mesi per un conto). Un caso difficile – debitore combattivo, vendite deserte, giudice cambiato, ecc. – può trascinarsi per moltissimo (oltre 10 anni non sono impossibili, come confermato dal 26% di procedure ultra-decennali nel 2022).

Le riforme recenti mirano a ridurre la forbice tra questi estremi, cercando di standardizzare una durata “giusta”. Ad esempio, obbligando i creditori a depositare documenti subito, si spera di togliere dal sistema quei casi “dormienti”. L’introduzione di termini perentori e decadenze (631-bis per PVP, 45 giorni per documenti, ecc.) è un’arma a doppio taglio: se rispettati, snelliscono; se non rispettati, azzerano la procedura costringendo a ricominciare (il che di per sé allunga il recupero, ma almeno elimina procedure stagnanti).

Impatto dell’innovazione digitale sulle esecuzioni forzate

Un capitolo fondamentale nell’evoluzione delle esecuzioni in Italia è rappresentato dalla digitalizzazione e dall’uso di piattaforme informatiche, che negli ultimi anni hanno cambiato il volto delle aste giudiziarie e della gestione dei fascicoli. Vediamo i principali aspetti e come questi incidono sui tempi:

  • Portale delle Vendite Pubbliche (PVP): Introdotto dal D.L. 83/2015 (conv. L. 132/2015) e regolamentato dal D.M. 32/2015, il PVP è diventato obbligatorio per pubblicizzare tutte le vendite forzate (mobiliari e immobiliari) a partire dal 2017. Oggi ogni avviso d’asta deve essere inserito su questo portale ministeriale almeno 45 giorni prima. Il PVP rende centralizzate e trasparenti le informazioni, permettendo a chiunque (anche stranieri) di cercare beni all’asta per categoria, zona, tribunale. Effetti sui tempi:
    • Più pubblicità = più probabilità di acquirenti = meno aste deserte. In effetti, i dati mostrano negli ultimi anni un aumento del numero di aggiudicazioni e una riduzione dei tentativi medi necessari. Il portale ha portato il pubblico generalista ad avvicinarsi alle aste (meno opacità rispetto ai tempi in cui bisognava leggere gli avvisi in tribunale o sui giornali locali).
    • Standardizzazione della modulistica: il portale richiede di inserire dati strutturati (prezzo base, rilanci minimi, foto, perizia). Questo ha ridotto errori e omissioni che un tempo potevano invalidare la vendita. Ad esempio, se non si pubblicava un avviso di vendita su un giornale poteva essere un vizio; ora il portale è la fonte primaria obbligatoria e controllata.
    • Sanzione per omissione: come già discusso, la mancata pubblicazione sul PVP per colpa del creditore comporta l’estinzione della procedura. Ciò spinge tutti gli attori a prestare massima attenzione e non dà spazio a vendite fatte in sordina. La Cass. 8113/2022 ha precisato che serve la colpa del creditore perché avvenga l’estinzione, quindi in teoria se l’omissione è colpa del delegato, il creditore potrebbe salvarsi; ma in pratica, il creditore deve vigilare sul delegato.
    • Il portale inoltre, in prospettiva, potrebbe diventare luogo di presentazione delle offerte telematiche (attualmente funge da vetrina e smista verso i siti dei gestori delle aste telematiche). C’è un progetto per integrarlo maggiormente, il che potrebbe snellire ulteriormente procedure di iscrizione alle aste.
  • Aste telematiche: La possibilità di svolgere le aste online è stata introdotta a livello normativo intorno al 2010 e resa obbligatoria per le vendite immobiliari dal 2018 (Decreto 32/2015 e succ. mod.). Attualmente, i professionisti delegati usano portali autorizzati (ce ne sono diversi in Italia: Asynchro, Quadraste, etc.) dove gli offerenti si registrano e presentano offerte digitali, con firma elettronica, cauzione versata via bonifico, etc. Come velocizzano i tempi:
    • Niente limiti geografici: un offerente di Palermo può partecipare a un’asta a Milano senza viaggiare. Ciò amplia la platea e aumenta le probabilità di vendita al primo tentativo. Un maggior numero di partecipanti può portare a meno ribassi e aggiudicazioni più rapide.
    • Programmazione continua: prima, le aste si tenevano fisicamente in tribunale in certi giorni/orari. Ora le piattaforme permettono di far scadere offerte in qualunque momento (spesso le delegano in orari d’ufficio comunque, ma la flessibilità è maggiore). Un delegato potrebbe gestire più aste in parallelo perché la piattaforma conduce la gara automaticamente secondo regole impostate (ad esempio prolungando di tot minuti se arriva un’offerta allo scadere, ecc.). Ciò potenzialmente consente di smaltire più aste in meno tempo.
    • Riduzione rinvii: con l’asta telematica, difficilmente “salta” l’asta perché il giudice è occupato o la sala è allagata, ecc. Una volta bandita, l’asta telematica si svolge comunque, anche in caso di scioperi o pandemie, finché c’è rete internet. Durante il Covid molte aste sono state sospese per decreto, ma quelle telematiche hanno potuto riprendere prima in sicurezza.
    • Atti standardizzati: la piattaforma genera verbali automatici e ciò riduce errori e tempi di redazione. Il delegato impiega meno tempo a formalizzare l’esito e questo velocizza la successiva emissione del decreto di trasferimento.
    • Monitoraggio in tempo reale: creditori e giudici possono seguire l’andamento dell’asta da remoto. Il delegato può fornire report rapidi. Tutto questo si traduce in minori tempi morti informativi (prima bisognava aspettare l’udienza successiva per sapere l’esito; ora il giorno stesso si sa).
  • Processo Civile Telematico (PCT): La gestione informatica del fascicolo esecutivo comporta:
    • Deposito telematico degli atti: i ricorsi, istanze, relazioni di notifica, verbali U.G., perizie, tutto viene caricato nel Portale Giustizia. Ciò taglia i tempi di trasmissione: prima un atto del Ufficiale Giudiziario impiegava giorni per arrivare in cancelleria; ora viene inviato via PEC istantaneamente. Il creditore può depositare l’istanza di vendita a mezzanotte dell’ultimo giorno utile senza recarsi in ufficio.
    • Notifiche via PEC: molte comunicazioni (es. avvisi di udienza, decreto di trasferimento) vengono inviate dal cancelliere o delegato via PEC agli avvocati. Questo elimina ritardi postali. Ad esempio, l’assegnazione somme al terzo può essere trasmessa subito via PEC alla banca, accelerando il pagamento.
    • Accesso al fascicolo online: le parti possono controllare lo stato della procedura in tempo reale (vedere se il G.E. ha firmato l’ordinanza, se il perito ha depositato la stima il tal giorno, ecc.), il che consente di reagire tempestivamente (meno rischio di scoprire tardi problemi).
    • Udienze da remoto o trattazione scritta: specialmente nel pignoramento presso terzi, alcuni tribunali raccolgono la dichiarazione del terzo via pec e fanno a meno dell’udienza fisica, emettendo decreto in camera di consiglio. Anche le vendite immobiliari: spesso il giudice delega e nemmeno convoca parti se non necessario. Questo snellimento procedurale, permesso dalla tecnologia, riduce i passaggi formali e quindi la durata.
  • Banche dati per ricerca beni: L’art. 492-bis c.p.c. (in vigore dal 2014) ha introdotto la ricerca telematica dei beni: l’Ufficiale Giudiziario, su istanza del creditore autorizzata dal presidente del tribunale, può accedere a varie banche dati (Anagrafe rapporti finanziari, PRA, catasto, INPS, etc.) per vedere cosa possiede il debitore. Questa è una innovazione digitale cruciale:
    • Consente di mirare subito il pignoramento: se risulta che il debitore ha un conto alla Banca X con saldo, si pignora quello; se ha un’auto, si può pignorare; se ha immobili, si sa subito dove. Si evita di “andare alla cieca” o di affidarsi a investigatori privati.
    • Riduce tempi e costi: prima, un creditore magari tentava prima con la banca A (sperando che il debitore avesse conto lì) e poi scopriva che il conto era altrove, perdendo mesi. Ora con un unico accesso si elenca tutte le banche dove il debitore ha rapporti, azzerando quell’incertezza.
    • L’unico “contro” è che la procedura per ottenere l’autorizzazione può richiedere qualche giorno, ma nel complesso è un game-changer sul recupero crediti. La riforma Cartabia ha reso ancora più conveniente usarla sospendendo il termine del precetto durante la ricerca: così il creditore non perde tempo utile di efficacia mentre cerca beni.
  • Data sharing tra uffici giudiziari: come auspicato dagli esperti (Ass. T6), la condivisione di piattaforme dati tra attori dell’esecuzione è un obiettivo importante. Significa far dialogare:
    • Tribunali diversi (per sapere se il debitore ha altre procedure, fallimenti, ecc.).
    • Delegati, custodi, IVG e tribunale via web (già avviene col portale vendite).
    • Questo può evitare duplicazioni di attività e fare in modo che, ad es., un creditore scopra subito se sullo stesso immobile c’è un altro pignoramento, cosicché si possa unire invece di fare due aste separate in tempi diversi.
    • Siamo all’inizio su questo fronte, ma già esistono registri nazionali (PVP, registro procedure esecutive in anagrafe tributaria) che aiutano.

In definitiva, l’innovazione digitale ha accelerato alcune fasi e migliorato gli esiti: per conferma, il trend di durata media era in calo prima della pausa pandemica, e sta riprendendo a scendere con la spinta del PNRR. I professionisti riferiscono che oggi è impensabile tornare al cartaceo, perché il telematico ha dimezzato molti tempi. Certo, la tecnologia non può risolvere tutto: se il bene non ha mercato, resterà invenduto comunque; se il debitore non ha nulla, nessun software crea i soldi dal nulla. Ma dove c’è recuperabilità, la digitalizzazione aiuta a realizzarla prima.

Un aspetto da menzionare sul digitale è anche la maggiore trasparenza: un imprenditore interessato ad acquistare all’asta oggi ha strumenti online per valutare centinaia di lotti, vedere foto e perizie, partecipare comodamente. Questo allarga il mercato degli acquirenti (non più solo pochi locali informati), e dunque più concorrenza alle aste significa più vendite e prezzi meno stracciati, beneficiando anche i creditori (recuperano percentuali maggiori e prima).

In conclusione, l’innovazione digitale – PVP, aste telematiche, PCT, banche dati – è un alleato nel ridurre i tempi delle esecuzioni, anche se richiede investimenti e formazione. Il PNRR stanzia risorse proprio per la digitalizzazione della giustizia e l’ufficio del processo: l’obiettivo dichiarato è abbattere del 40% i tempi medi del processo civile (esecuzioni incluse) entro il 2026. I segnali del 2023 sono incoraggianti (durata media leggermente in calo, +5,9% procedure chiuse con aggiudicazione rispetto al 2022), anche se c’è ancora strada da fare per colmare il gap con altri paesi UE, dove un’esecuzione immobiliare spesso dura 1–2 anni appena (obiettivo ambizioso per l’Italia, ma la direzione è tracciata).

Esempi pratici: simulazione di cronoprogramma

Per rendere più concreti i concetti esposti, presentiamo ora alcune simulazioni pratiche di procedure esecutive tipo, con cronoprogramma delle fasi e tempistiche ipotetiche. Si tratta di esempi semplificati ma realistici, che aiutano a capire come, mese per mese, può evolvere una procedura.

Caso 1: Esecuzione immobiliare standard (mutuo impagato)

Scenario: Un imprenditore ha un mutuo ipotecario su un capannone industriale, non paga le rate da un anno. La banca, dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo esecutivo, avvia pignoramento immobiliare sul capannone.

  • Mese 0: La banca notifica precetto al debitore (imprenditore) intimando €500.000 entro 10 giorni.
  • Mese 1: Nessun pagamento; la banca tramite l’UNEP notifica l’atto di pignoramento immobiliare. L’atto è trascritto immediatamente nei Registri Immobiliari. Dopo pochi giorni, l’avvocato della banca deposita telematicamente l’atto di pignoramento, precetto e titolo, iscrivendo a ruolo la procedura al Tribunale competente.
  • Mese 2: Entro 30 giorni dalla notifica, la banca deposita il certificato ipocatastale ventennale (già richiesto ad un notaio prima del pignoramento). Tutto entro il termine di 45 giorni richiesto. Il fascicolo è ora completo.
  • Mese 3: Il giudice dell’esecuzione, verificato il fascicolo, emette ordinanza: nomina un perito estimatore e il custode (un commercialista locale); fissa l’udienza per la vendita tra 4 mesi. Il perito viene immediatamente incaricato.
  • Mesi 4-5: Il perito (CTU) esegue sopralluogo nel capannone (che è occupato dall’imprenditore-debitore con i macchinari). Il debitore collabora e fornisce documenti sull’immobile. Il custode redige una relazione sulla situazione occupativa.
  • Mese 6: Il perito deposita la perizia: valore del capannone stimato in €600.000 in condizioni libere. Il custode suggerisce che, per massimizzare il prezzo, sarebbe opportuno liberare l’immobile dai macchinari (che però sono beni mobili dell’azienda, forse oggetto di altro pignoramento mobiliare).
  • Mese 7: Udienza ex art. 569 c.p.c.: il giudice rileva che il debitore ha presentato tre giorni prima un’istanza di vendita diretta con un’offerta irrevocabile: una società terza offre €580.000 per comprare subito il capannone. Il creditore (banca) e gli altri eventuali creditori sono stati avvisati. All’udienza, la banca è favorevole perché il prezzo copre quasi tutto il debito. Il G.E. valuta l’istanza: l’offerta è >= 90% del valore, cauzione 10% depositata, tutto regolare. Decide di accogliere la vendita diretta: emette ordinanza ex art. 569-bis c.p.c. disponendo la vendita all’offerente per €580.000. Stabilisce 60 giorni per il pagamento del saldo prezzo. (In alternativa, se non vi fosse stata offerta diretta, il giudice avrebbe delegato un notaio per la vendita e fissato un’asta tra 3 mesi con base €600k).
  • Mese 8-9: Non c’è bisogno di pubblicare aste, la procedura attende il pagamento. Nel frattempo il giudice ordina al custode di predisporre la liberazione del capannone: il debitore smantella i suoi macchinari (che erano pignorati in separata sede mobiliare) e consegna le chiavi.
  • Mese 9: L’offerente saldo il prezzo €580.000 entro il termine.
  • Mese 10: Il giudice emette il decreto di trasferimento a favore dell’offerente, che diventa proprietario del capannone. Ordina la cancellazione dell’ipoteca della banca e del pignoramento. L’immobile era già libero, quindi l’offerente può immettersi subito.
  • Mese 11: Si passa alla distribuzione: la banca, creditore ipotecario di primo grado, presenta un piano di riparto in cui prende quasi tutta la somma (supponiamo che dopo spese e oneri rimangano €560.000, di cui 500k capitale e 60k interessi e spese, che coprono il dovuto). Altri creditori chirografari rimangono insoddisfatti (ipotizziamo non vi siano, per semplicità).
  • Mese 12: Il giudice approva il piano di riparto; la cancelleria emette il mandato di pagamento alla banca. La banca incassa la somma e dichiara chiuso il suo credito.
  • Mese 13: Viene emesso decreto di chiusura della procedura per integrale soddisfacimento del creditore. Durata totale: circa 1 anno. (Grazie alla vendita diretta che ha saltato la fase d’asta).

Commento: in questo caso fortunato, la presenza di un acquirente fin da subito ha permesso di ridurre drasticamente i tempi (1 anno invece di forse 3–4 in caso di aste multiple). Anche il debitore ha “collaborato” trovando l’acquirente, segno che voleva magari evitare ribassi e vendite in perdita maggiore. Non tutti i casi sono così: se quell’offerta non ci fosse stata, la linea temporale avrebbe incluso, a Mese 7, la delega e la fissazione di un’asta magari a Mese 10, poi forse un’altra a Mese 14 se la prima andava deserta, e così via, facilmente arrivando a 24+ mesi totali.

Caso 2: Pignoramento presso terzi – conto bancario

Scenario: Un fornitore ottiene decreto ingiuntivo di €50.000 contro un cliente inadempiente. Conosce l’IBAN del conto corrente aziendale del cliente presso Banca XYZ.

  • Giorno 0: Notifica del precetto al debitore (cliente) per €50.000.
  • Giorno 15: Trascorsi i 10 giorni, senza pagamento, l’avvocato del fornitore notifica un atto di pignoramento presso terzi a Banca XYZ (terzo) e al debitore. Indica come terzo la filiale di Milano e fissa l’udienza al 45° giorno.
  • Giorno 20: L’avvocato deposita via PEC l’atto pignoramento iscritto a ruolo presso il Tribunale di Milano – sez. Esecuzioni Mobiliari. Contesta contestualmente all’UNEP l’esito notifica per ottenere relazione.
  • Giorno 30: La banca, tramite i suoi uffici legali, invia una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. via PEC al creditore e al tribunale: comunica che il debitore ha un saldo di €20.000 sul conto corrente, più un deposito titoli con €5.000 di azioni, e nessun altro rapporto.
  • Giorno 45: Udienza davanti al giudice: il creditore chiede assegnazione; il debitore non compare (ma era regolarmente citato); la banca ha già dichiarato il saldo. Il giudice verifica le notifiche, tutto ok. Emette ordinanza di assegnazione immediata: assegna al creditore €20.000 rinvenuti sul conto, più dispone il trasferimento al creditore degli strumenti finanziari per un controvalore di €5.000 (o ordina alla banca di liquidarli e versare il ricavato, a seconda dei casi). Totale assegnato €25.000, il massimo disponibile, lasciando il pignoramento inefficace per la differenza non coperta. Il giudice autorizza la banca a svincolare i fondi trascorsi 10 giorni (termine opposizione atti).
  • Giorno 50: L’ordinanza viene notificata dalla cancelleria via PEC alla banca immediatamente.
  • Giorno 60: La banca esegue l’ordinanza: preleva €25.000 (fondi + venduto titoli) e li bonifica all’avvocato del creditore.
  • Giorno 70: Il creditore riceve la somma sul suo conto di studio. La procedura viene dichiarata chiusa per assegnazione parziale. Rimangono €25.000 del credito insoddisfatti; il creditore valuterà altre azioni (magari pignorare un altro conto o un immobile).
  • Durata complessiva: Circa 2 mesi e mezzo per incassare.

Nota: se il conto avesse avuto €50.000 o più, il creditore sarebbe stato interamente soddisfatto. Nel nostro esempio, resta un residuo. Comunque, il creditore ha ottenuto in poche settimane una parte significativa. Se il debitore avesse avuto stipendio invece di conto:

  • Precetto giorno 0; pignoramento presso terzi (datore lavoro) giorno 15; udienza giorno 60; il datore dichiara stipendio €1.500/mese; giudice assegna 1/5 = €300/mese al creditore. La procedura formale chiude subito, ma il creditore poi riceverà 300€ ogni mese per X mesi finché raggiunge 50.000 (circa 167 mesi, cioè ~14 anni!). In realtà probabilmente dopo un po’ cercherà un accordo transattivo con il debitore per chiudere prima.

Caso 3: Pignoramento mobiliare – beni in magazzino

Scenario: Una società di leasing deve recuperare €100.000 da un cliente fallito che non paga i canoni. Prima di fallire, la società scopre che ci sono macchinari in un magazzino aziendale. Decide di pignorare i beni mobili.

  • Mese 0: Precetto notificato al debitore.
  • Mese 1: Pignoramento mobiliare eseguito dall’Ufficiale Giudiziario presso il magazzino: vengono trovati e pignorati 3 macchinari industriali. L’UG nomina custode l’Istituto Vendite Giudiziarie e contestualmente fa trasportare i macchinari presso il deposito IVG (data la natura).
  • Mese 1: (pochi giorni dopo) Il verbale di pignoramento è depositato in tribunale. L’IVG valuta sommariamente i macchinari: li stima 30.000 € totali (mercato dell’usato).
  • Mese 2: Il creditore chiede la vendita. L’IVG pubblica sul proprio sito e sul PVP l’avviso d’asta: asta fissata a Mese 3, base €30.000 per tutti i beni in lotto unico. Nel frattempo, il debitore viene dichiarato fallito (evento parallelo).
  • Mese 3: Asta IVG: pochi offerenti, nessuno offre 30k, asta deserta. L’IVG riferisce al giudice delegato della procedura esecutiva (che coincide ora col giudice fallimentare? Situazione intricata: tecnicamente col fallimento, l’esecuzione individuale dovrebbe interrompersi e i beni passare al curatore. Tuttavia, supponiamo che i beni fossero già venduti).
  • Mese 4: (Ignorando il fallimento per scopo didattico) Seconda asta fissata, base ridotta 50% = €15.000.
  • Mese 5: Seconda asta: arriva un offerente e compra i macchinari per €15.000. L’IVG incassa. Il giudice emette decreto di trasferimento dei beni (o meglio approva l’atto di vendita IVG).
  • Mese 6: Il ricavato €15.000 viene distribuito: andrà alla società di leasing (unica creditrice esecutante) al netto di spese custodia e vendita (diciamo 2k spese, 13k netti al creditore). Procedura chiusa con verbale di riparto.
  • Durata: Circa 5 mesi (ma attenzione: il fallimento del debitore in realtà avrebbe sospeso la procedura a Mese 2, e i beni sarebbero confluiti nel fallimento. In tal caso, l’esecuzione individuale si chiude per legge e l’IVG consegna i macchinari al curatore; il credito leasing poi aspetterà la vendita fallimentare, magari anni, il che è un altro discorso).

L’esempio mostra come in assenza di interferenze concorsuali, una mobiliare può concludersi in pochi mesi, ma l’esito monetario è spesso modesto rispetto al credito (qui 13k su 100k dovuti). Questo riflette la realtà: i beni mobili raramente coprono l’intero credito, a meno che si tratti di oggetti di grande valore (che però sarebbero forse già stati dati in garanzia o venduti dal debitore prima…).

Questi esempi illustrano che il percorso temporale varia notevolmente: dall’anno scarso del caso immobiliare veloce, ai pochi mesi del pignoramento di conto, ai potenziali diversi anni nel caso di stipendio. Nella realtà, ogni vicenda avrà le sue particolarità, ma la struttura di base è quella descritta nelle sezioni precedenti.

Giurisprudenza rilevante su tempistiche e regolarità procedurali

La Corte di Cassazione e i giudici di merito sono spesso intervenuti su questioni attinenti ai tempi dell’esecuzione forzata e alle conseguenze di eventuali irregolarità procedurali. Riassumiamo alcune pronunce e principi giurisprudenziali di rilievo che toccano gli argomenti trattati:

  • Decadenza per tardivo avvio della vendita (art. 567 c.p.c.): Prima delle modifiche del 2022, la giurisprudenza aveva chiarito che il termine per depositare l’istanza di vendita e i documenti ipocatastali era perentorio e il suo mancato rispetto comportava l’inefficacia del pignoramento su eccezione del debitore. In particolare, Cass. 9624/2003 aveva stabilito che il deposito tardivo dell’istanza di vendita provoca l’estinzione del processo esecutivo se il debitore lo eccepisce come prima difesa all’udienza ex art. 569 c.p.c.. In assenza di eccezione, il vizio poteva considerarsi sanato. Oggi, però, con la riforma che impone al giudice di cancellare la procedura trascorsi i 45 (o 90) giorni senza deposito, lo spazio per l’inerzia è minore: l’estinzione avviene d’ufficio (anche qui la dottrina si interroga se serva pur sempre l’udienza ma la tendenza è automatizzare).
  • Nullità della vendita per vizi di pubblicità: La Cassazione ha più volte ribadito che la pubblicità dell’asta è essenziale. Un caso particolare: Cass. 8113/2022 ha affrontato l’omessa pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche entro i termini. Ha statuito che si tratta di una causa di estinzione “tipica” ex art. 631-bis c.p.c., ma subordinata al fatto che l’omissione sia dovuta all’inerzia o inadempimento del creditore procedente. Quindi:
    • Se la mancata pubblicazione scaturisce da caso fortuito o da colpa di altri (es. malfunzionamento portale, errore del delegato), non si ha estinzione automatica.
    • Se invece il creditore non ha depositato i fondi per la pubblicazione o non ha incaricato il delegato di provvedere, allora il procedimento si estingue.
    • Questo bilanciamento mira a non punire il creditore diligente per errori non suoi, ma la responsabilità oggettiva è alta. Infatti, il forum esecutivo è arrivato a ritenere che il creditore debba sorvegliare il delegato e se vede che l’avviso non appare sul PVP, deve attivarsi, altrimenti ne risponde (principio di autotutela).
  • Opposizioni agli atti esecutivi sui tempi: Cass. 14818/2018 (es.) ha stabilito che l’omessa notificazione al debitore di atti come l’ordinanza di vendita può essere oggetto di opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., ma va proposta nei termini (5 giorni, ora 20 giorni) da quando il debitore ne ha avuto conoscenza. Se il debitore non compare e viene venduto il bene senza che sapesse dell’asta, può far valere la nullità della vendita per difetto di notifica. Però qui entra un tema: la legge oggi prevede la notifica al debitore sia del pignoramento che dell’avviso di vendita, pena nullità. Quindi è essenziale rispettare i tempi e modi di notifica per non vanificare la vendita successivamente.
  • Limiti alle opposizioni dilatorie: Cass. 15312/2019 (Sez. III) ha sottolineato che non tutte le irregolarità formali comportano nullità: si applica l’art. 156 c.p.c. (principio di raggiungimento dello scopo). Ad esempio, un lieve ritardo nel deposito nota di trascrizione, se comunque avvenuto prima della vendita, non giustifica l’estinzione se non ha arrecato pregiudizio. È stata richiamata una pronuncia del Tribunale di Modena 2022 che riteneva irrilevante il tardivo deposito della nota di trascrizione purché avvenuto entro il termine dell’art. 567 c.p.c.. Ciò denota un orientamento di merito “sostanzialistico”: se la finalità è stata assolta (il bene era vincolato in tempo utile), non si butta via la procedura per formalismi.
  • Sospensione ex art. 624 c.p.c.: La giurisprudenza di legittimità è cauta nell’accogliere sospensioni: Cass. 11137/2018 ha ribadito che la sospensione dell’esecuzione è provvedimento eccezionale, subordinato a gravi motivi, e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. Ciò significa che, nel timore di alimentare ritardi, la Cassazione raramente interviene sulle ordinanze (spesso negative) di sospensione, lasciando al giudice di merito la valutazione caso per caso. In pratica, ottenere una sospensione in Cassazione è improbabile; il debitore, se rigettata nei primi gradi, dovrà subire la vendita e semmai otterrà il risarcimento se aveva ragione. Questo indirettamente tutela la celerità: non potendo contare su facili sospensive, il debitore è incentivato a trovare soluzioni alternative.
  • Precedenza delle procedure concorsuali: Un tema affrontato è la coordinazione con fallimenti. Cass. 28042/2019 ha confermato che il pignoramento perde efficacia se il bene è acquisito a una procedura fallimentare prima della vendita. Ad esempio, se il fallimento interviene dopo l’udienza di fissazione asta ma prima dell’aggiudicazione, la vendita non può farsi e l’esecuzione individuale deve arrestarsi. I creditori dovranno insinuarsi al passivo fallimentare. Ciò ha un impatto sui tempi: l’esecuzione individuale finisce (relativamente presto), ma il recupero del credito passa al canale concorsuale, spesso molto più lento. Dunque, per i creditori, paradossalmente meglio che il fallimento arrivi dopo che l’immobile è già stato venduto in esecuzione – in tal caso il ricavato va ai creditori esecutivi e solo l’eventuale eccedenza al fallimento.
  • Diritto all’abitazione del debitore: Sul fronte opposto, i debitori hanno cercato tutela per restare nell’immobile pignorato. La Cassazione ha però negato che esista un diritto all’abitazione tale da impedire la vendita della casa all’asta. Una pronuncia significativa: Cass. 18/2020 (in linea con la Corte Costituzionale) ha affermato che, pur comprendendo il disagio sociale delle esecuzioni di prime case, il sistema già prevede meccanismi di composizione della crisi (es. legge sul sovraindebitamento) e non si può introdurre surrettiziamente una causa di inespropriabilità generalizzata per la prima casa del debitore, salvo quanto stabilito dal legislatore (che infatti con l’art. 76 DPR 602/1973 tutela la prima casa solo nelle esecuzioni fiscali di Equitalia, non nelle ordinarie). Pertanto, il debitore non può ottenere sospensioni automatiche invocando l’abitazione, se non nelle sedi politiche competenti.
  • Risarcimento per durata irragionevole (Legge Pinto): È stato riconosciuto che anche le procedure esecutive rientrano nell’ambito del “processo” ai fini della Legge Pinto (L. 89/2001) sulla ragionevole durata. In passato creditori hanno ottenuto indennizzi per eccessiva durata dell’esecuzione (ad es. 10 anni per una singola espropriazione). Tuttavia, i presupposti sono stringenti: spesso i ritardi derivano da attività dilatorie di parte (debitore) o da necessità oggettive (aste deserte), situazioni in cui lo Stato non è ritenuto direttamente responsabile. Ci sono però casi in cui carenze organizzative dei tribunali (es. lunghe giacenze senza giudice assegnato) hanno portato a condanne. Ciò funge da stimolo per lo Stato a migliorare i tempi o pagare i danni.
  • Mancata collaborazione del terzo pignorato: In tema di presso terzi, Cass. 15354/2017 ha chiarito che se il terzo non rende la dichiarazione, il giudice può dare per ammesso il debito e procedere ad assegnazione (responsabilizzando così il terzo). Inoltre, Cass. 13938/2011 statuì che l’ordinanza di assegnazione pronunciata in assenza di dichiarazione del terzo (ex art. 548 c.p.c. vecchio testo) era valida e non impugnabile dal terzo se non con opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. Questo per dire: la giurisprudenza ha fornito strumenti per evitare che l’inerzia del terzo allunghi troppo i tempi – semmai punendolo con l’obbligo di pagare comunque. Ciò incoraggia i terzi (banche, datori) a rispondere velocemente per non trovarsi assegnati d’ufficio importi magari superiori al dovuto.
  • Assegnazione di beni mobili invenduti: Un tema pratico: se beni mobili pignorati non si vendono, il creditore può chiederne l’assegnazione per liberarsi della procedura. La Cassazione (decisioni anni ‘90 e primi 2000) ammetteva l’assegnazione di mobili valutati, purché il creditore compensi l’eventuale eccedenza di valore. Oggi è raro perché spesso i creditori non vogliono oggetti usati ma soldi. Tuttavia, questo istituto (art. 538 c.p.c. per i mobili) può chiudere anticipatamente l’esecuzione evitando tempi morti di aste infruttuose.
  • Competenza territoriale e tempi: C’è stata una pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 61/2022, credo) sulla competenza territoriale nei pignoramenti presso terzi, stabilendo che l’incompetenza dev’essere rilevata subito, altrimenti il giudice incompetente che abbia già compiuto atti li “copre”. Questo ha evitato che procedure presso terzi vengano annullate tardivamente per competenza, risparmiando rifacimenti integrali (che sarebbero un grande spreco di tempo).

In sintesi, la giurisprudenza degli ultimi anni mostra due tendenze:

  1. Linea rigorosa sulle perentorietà dei termini di legge (per evitare lungaggini): ad esempio, tolleranza zero su pubblicità PVP e su deposito documenti (salvo eccezioni marginali).
  2. Linea pragmatica nel valutare le irregolarità: se l’obiettivo è raggiunto e il debitore non è pregiudicato, si evita di annullare tutto (es. dichiarazioni terzo mancanti ma assegnazione comunque valida, depositi tardivi ma prima della vendita accettati dal tribunale di merito, ecc.).

Sempre più, i giudici sottolineano che la funzione dell’esecuzione forzata è di soddisfare i creditori entro un tempo ragionevole, e che l’abuso del processo da parte di debitori o terzi non va avallato. Questo orientamento si sposa con le riforme normative e con la pressione europea a ridurre i tempi della giustizia.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande comuni poste da imprenditori, professionisti e parti coinvolte nelle esecuzioni forzate, con relative risposte sintetiche:

D: Quanto dura in media un’esecuzione immobiliare in Italia?
R: In media circa 5 anni dall’inizio (pignoramento) alla chiusura. Questo è il dato nazionale, ma può variare: nei tribunali più efficienti può durare 2-3 anni, in quelli più lenti oltre 7 anni. Molto dipende dalla collaborazione del debitore e dal mercato: i casi semplici possono concludersi in 18-24 mesi, quelli problematici superare 10 anni.

D: Quali sono le fasi più lunghe di un pignoramento immobiliare?
R: Le fasi che più incidono sulla durata sono:

  • L’attesa delle aste (se la prima va deserta e bisogna farne altre, ogni asta aggiunge mesi),
  • L’eventuale resistenza del debitore (opposizioni legali che sospendono la procedura anche per anni),
  • I tempi “morti” di attesa perizie e udienze in tribunali congestionati.
    La vendita in senso stretto (dall’avviso all’aggiudicazione) è relativamente breve (un paio di mesi), ma spesso viene preceduta da lunghe preparazioni e seguita da attese per il saldo e la distribuzione.

D: Quanto tempo passa tra il pignoramento e la prima asta?
R: In un’esecuzione immobiliare tipica, la prima asta avviene di solito tra 6 mesi e 1 anno dal pignoramento. Questo tempo serve per depositare i documenti (entro 45 gg), nominare il perito e custode, fare la perizia (2-3 mesi), e poi dare pubblicità all’asta (45 giorni almeno). Nei migliori casi può essere in 4-5 mesi, nei peggiori oltre 12 mesi se ci sono ritardi o rinvii.

D: Cosa succede se la prima asta va deserta?
R: Il giudice o il professionista delegato fisserà una seconda asta. Di norma, il prezzo base verrà ribassato di 1/4 (25%) rispetto a prima. I tempi: la seconda asta viene programmata qualche mese dopo la prima, per dare nuovamente pubblicità. Se anche la seconda va deserta, se ne può fare una terza con ulteriore ribasso, e così via. Non c’è un numero massimo di tentativi fissato dalla legge – si continua finché il bene è venduto o finché il creditore rinuncia. In pratica, dopo 3-4 aste il prezzo può calare molto; il creditore procedente potrebbe preferire chiedere l’assegnazione del bene (prenderlo in conto del suo credito) se ritiene di fare prima o di non voler scendere oltre col prezzo. Alcuni tribunali, se dopo 4-5 aste non c’è interesse, inducono il creditore a prendere una decisione (ridurre drasticamente il prezzo o assegnazione).

D: Posso partecipare a un’asta e poi scoprire che l’esecuzione viene annullata per un vizio?
R: È raro, ma può capitare. Se c’è un vizio grave (es. il debitore non era stato avvertito dell’asta, o l’asta non è stata pubblicata su PVP), il debitore o altro interessato può proporre opposizione e il giudice può annullare l’aggiudicazione. Per legge, eventuali opposizioni relative a vizi della vendita vanno fatte entro 20 giorni dal decreto di trasferimento, dopodiché l’aggiudicazione diventa definitiva (salvi i gravami in appello). Quindi, un aggiudicatario deve attendere quello step. La normativa recente ha ridotto i rischi di annullamento: ad esempio l’obbligo di PVP è perentorio, quindi se l’asta è arrivata a compimento è segno che i requisiti c’erano. In ogni caso, se la vendita viene annullata per cause non dipendenti dall’acquirente, quest’ultimo si vede restituire il prezzo versato (ma perde l’affare e le eventuali spese accessorie sostenute, salvo chiedere danni).

D: Un debitore può bloccare la vendita della sua casa dichiarando fallimento o vendendola privatamente?
R:

  • Se il debitore è un’azienda o imprenditore soggetto a fallimento, la dichiarazione di fallimento sospende le esecuzioni in corso (art. 51 l.fall.), quindi sì, il fallimento blocca la vendita all’asta e il bene passerà al curatore. Chiaramente il fallimento non è qualcosa che il debitore “decide” liberamente – deve essere insolvente e dichiarato dal tribunale su istanza creditori. Non è un mezzo di astuzia, è un evento concorsuale più grave.
  • Se il debitore vuole vendere privatamente l’immobile pignorato, dopo il pignoramento non può farlo liberamente (il bene è vincolato e un atto di vendita sarebbe inefficace verso l’esecuzione). Però la riforma Cartabia gli permette di trovare un acquirente e proporre al giudice la vendita diretta. Se il giudice acconsente, si realizza di fatto una vendita privatistica ma sotto controllo del tribunale. Se invece il debitore tenta di vendere senza passare dal giudice, l’acquirente si ritroverebbe con un immobile ancora pignorato e la vendita sarebbe soggetta a essere travolta (il giudice potrebbe comunque proseguire l’esecuzione sull’immobile in mano al terzo, che ha un acquisto inefficace ex art. 2913 c.c.).
  • Il debitore può anche trovare un accordo col creditore (saldo e stralcio): se il creditore è d’accordo di ricevere un pagamento parziale o a rate in cambio della rinuncia alla procedura, allora si può chiudere l’esecuzione anticipatamente. Questo è il modo più frequente in cui una vendita viene evitata.

D: Che cos’è la conversione del pignoramento e come incide sui tempi?
R: La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) è un’istanza che il debitore può presentare per sostituire ai beni pignorati una somma di denaro. In pratica: il debitore offre di pagare il dovuto in forma dilazionata depositando subito una cauzione (almeno il 20% del debito) e proponendo un piano di rate (massimo 18 mesi, elevabili a 36 in situazioni eccezionali dopo il correttivo 2024). Se il giudice accoglie, sospende la vendita; il debitore deve versare le rate altrimenti si revoca la conversione.

  • Se il debitore riesce a pagare tutte le rate, la procedura si chiude e i beni non vengono venduti. Questo chiaramente allunga i tempi rispetto a un pagamento immediato, ma è finalizzato a incassare comunque e tutelare il debitore dal perdere il bene. I tempi di dilazione massimi sono 1,5–3 anni. Durante questo periodo l’asta è sospesa. Se il debitore poi fallisce le rate, la procedura riprende dal punto dov’era (con qualche anno perso).
  • Per il creditore, la conversione è spesso vantaggiosa se c’è fiducia che il debitore paghi perché evita i rischi dell’asta. Incide sui tempi perché innesca un periodo di attesa definito per legge.

D: È vero che se il giudice cambia (va in pensione o trasferito) la procedura ricomincia da capo?
R: Non da capo, ma sicuramente subisce ritardi. Quando un giudice dell’esecuzione lascia l’ufficio, i suoi fascicoli vengono riassegnati ad altri. Il nuovo G.E. spesso deve studiare i casi e per prudenza può rinviare qualche udienza per approfondire. Tuttavia, tutti gli atti già compiuti restano validi. Ad esempio, se un giudice fissò l’asta e poi viene trasferito, l’asta si svolge lo stesso (perché se delegata, la conduce il delegato; se non delegata, un altro giudice la potrà dichiarare aperta). In generale sì, la sostituzione del giudice allunga i tempi (fino al 79% in più secondo studi), ma non invalida gli atti fatti. Dunque, non si ricomincia da zero ma c’è un fisiologico disallineamento che può costare mesi.

D: Quali riforme recenti hanno migliorato i tempi delle esecuzioni?
R: Le riforme chiave:

  • Riforma Cartabia (2022-2023): riduzione termini depositi (da 60 a 45 gg), custodia professionale e liberazione immediata (via sfratti lenti), vendita diretta per saltare le aste, duplicato del titolo senza formula (meno burocrazia), potenziamento ricerca telematica beni (stop precetto orologio mentre cerchi).
  • Riforme 2015-2016: PVP obbligatorio (ha aumentato partecipazione e trasparenza), delega generalizzata vendite (più aste possibili contemporaneamente), ribassi più flessibili (meno aste infinite).
  • Correttivo 2024: ha sistemato alcuni dettagli (deposito nota trascrizione 15 gg, precetto con giudice competente) per evitare intoppi e confusione.
  • Codice della crisi 2019: non velocizza le esecuzioni ma offre strumenti alternativi (piani di ristrutturazione) per evitare proprio di arrivare all’asta, il che in un certo senso elimina le procedure lunghe integrandole in soluzioni extragiudiziali.

Tutte queste misure hanno un filo conduttore: accelerare i tempi morti e responsabilizzare le parti. I primi effetti si vedono: nel 2023 durata media leggermente in calo e più procedure chiuse con aggiudicazione (+5,9%). Probabilmente servirà qualche anno per apprezzare a pieno la riduzione dei tempi grazie alle riforme (considerando l’eliminazione graduale delle procedure “vecchie” iniziate prima).

D: Come può un creditore accelerare il recupero nel concreto?
R: Oltre a confidare nelle riforme, un creditore può:

  • Usare la ricerca telematica (art. 492-bis) per scegliere subito il pignoramento più efficace (conto, stipendio, immobile giusto).
  • Agire tempestivamente su depositi e istanze (così da non perdere giorni o incorrere in decadenze).
  • Chiedere delega a professionisti quando possibile, così da non dipendere dall’agenda del giudice per aste.
  • Monitorare il delegato: assicurarsi che pubblichi in tempo l’avviso sul PVP, fornire fondi spese senza ritardo.
  • Chiedere al giudice provvedimenti opportuni: ad esempio, se l’immobile è occupato, sollecitare l’ordine di liberazione anticipato; se la perizia tarda, chiedere sostituzione CTU; se il debitore fa opposizione pretestuosa, resistere per evitare sospensioni.
  • Valutare transazioni: talvolta accettare un saldo e stralcio leggermente inferiore al credito ma immediato conviene, rispetto ad anni di incognite all’asta. Come si suol dire, meglio un uovo oggi che una gallina domani.
  • Consorziarsi con altri creditori: se altri stanno eseguendo su stesso debitore, coordinarsi (intervento in procedure altrui) evita duplicati e frammentazioni (ad esempio un solo perito per tutte le ipoteche).
  • Assistere il custode nella vendita: per es. fornire documentazione urbanistica completa al perito (accelera la stima), facilitare le visite dei potenziali acquirenti (magari dando accesso senza problemi, se è un immobile di cui ha le chiavi), rendere il bene presentabile (il custode in teoria lo fa, ma un creditore attivo può segnalare migliorie, perché no).

D: Un imprenditore può comprare immobili all’asta e in quanto tempo ne ottiene disponibilità?
R: Sì, molti imprenditori partecipano alle aste giudiziarie per investimenti. I tempi per averne disponibilità dipendono da:

  • Saldo prezzo: dopo l’aggiudicazione, paga in 90-120 giorni.
  • Decreto di trasferimento: una volta pagato, di solito entro 1-2 mesi si riceve il decreto che è già titolo per trascrivere la proprietà. Quindi dalla data asta tipicamente in 3-4 mesi si diventa proprietari a tutti gli effetti.
  • Liberazione immobile: se il bene era occupato dal debitore o da inquilini senza titolo, il custode/forza pubblica si occuperà di liberarlo. La riforma ha velocizzato questa fase. In molti casi l’immobile viene consegnato già libero al nuovo proprietario contestualmente al decreto. Se così non fosse, vanno messi in conto magari alcuni mesi di sgombero coattivo.
  • Quindi, per un aggiudicatario, l’orizzonte è di circa 4-6 mesi post-asta per entrare pienamente in possesso del bene (in situazioni normali). Se era già libero e se paga subito, anche 2-3 mesi possono bastare.

D: Cosa si intende per “procedura esecutiva estinta” e quali sono le cause?
R: Una procedura si dice estinta quando viene chiusa anticipatamente senza soddisfare i crediti attraverso l’esecuzione forzata completa. Cause comuni:

  • Pagamentovolontario o accordo: il debitore paga (interamente o parzialmente in accordo col creditore) – il creditore rinuncia e il giudice dichiara estinto per cessata materia del contendere.
  • Rinuncia del creditore: il creditore potrebbe rinunciare alla procedura (magari perché ha scoperto che è infruttuosa o preferisce agire altrove).
  • Inattività delle parti: se la procedura rimane ferma troppo a lungo per inerzia (art. 630 c.p.c. prevede estinzione d’ufficio se passano 6 mesi senza impulso, ma c’è dibattito – di solito si applica un termine maggiore analogamente al processo ordinario, es. 3 anni per perenzione amministrativa).
  • Mancato compimento atti nei termini perentori: tipici – non deposito istanza vendita nei 45 gg, non pubblicazione PVP, non iscrizione ruolo presso terzi, etc. In questi casi il giudice dichiara estinta per decadenza.
  • Conversione riuscita: se il debitore deposita la somma e paga, il giudice dichiara estinto perché il debitore ha “convertito” il pignoramento in denaro.
  • Fallimento: il giudice dell’esecuzione prende atto del fallimento e chiude l’esecuzione individuale.
  • Opposizione accolta: se il giudice (in un’opposizione agli atti o all’esecuzione) annulla atti fondamentali o accerta che il credito non era dovuto, dispone l’estinzione e la liberazione dei beni.

L’estinzione chiude la pratica di esecuzione, ma non sempre significa che il creditore è soddisfatto (es. estinzione per fallimento – il creditore deve poi insinuarsi e sperare nel passivo). In genere, se l’estinzione è per cause imputabili al creditore (inerzia), non gli preclude di pignorare di nuovo (ma perde posizione e tempo). Se è per accordo, ovviamente è perché è soddisfatto altrimenti non rinunciava.

D: Dopo quante aste deserte conviene rinunciare e cercare un accordo?
R: Non c’è una regola fissa. Dipende dal creditore e dal debitore. Sicuramente:

  • Dopo 2-3 aste deserte, il prezzo base sarà sceso parecchio (50% o meno del valore iniziale). A quel punto, se il debitore ha interesse a tenere il bene o a evitare ulteriori ribassi, spesso ci si accorda: magari un parente del debitore compra all’asta, o il debitore propone un saldo e stralcio con denaro di terzi.
  • Il creditore deve valutare costi/benefici: ogni asta comporta spese (pubblicità, custodia prolungata) e perdita di tempo. Se c’è un’offerta reale fuori asta vicina a quel che otterrebbe dopo altri ribassi, tanto vale prenderla.
  • Alcune statistiche aneddotiche dicono che oltre la terza asta la probabilità di vendita inizia a diminuire significativamente, e il recupero scende molto. Quindi molti istituti cercano di chiudere entro il 3° tentativo in qualche modo.
  • Dal 2016 esiste la facoltà per il creditore (specie bancario ipotecario) di chiedere l’assegnazione del bene a un valore stabilito (non oltre il minor prezzo base tra quelli finora fatti). Le banche raramente lo facevano in passato, ma con l’avvento di Reoco (società immobiliari legate alle banche) a volte preferiscono rilevare l’immobile per poi venderlo sul mercato ordinario con più calma. Questo succede appunto dopo un certo numero di aste andate deserte, per evitare eccessiva svalutazione.

D: Se il debitore è nullatenente, quanto dura un pignoramento?
R: Se il debitore non ha beni aggredibili, la procedura esecutiva tipicamente finisce molto presto, perché viene constatata l’infruttuosità:

  • Nel pignoramento mobiliare, l’ufficiale non trova nulla -> verbale negativo -> fine immediata (in un mese).
  • Nel pignoramento presso terzi, il terzo dichiara “niente” -> udienza, il giudice estingue -> 2-3 mesi.
  • Nel pignoramento immobiliare, se si scopre che l’immobile non vale niente o è invendibile (ad es. occupato da soggetto con diritto di abitazione, o con abusi insanabili che ne impediscono la vendita), il creditore alla fine rinuncerà o il giudice chiuderà per eccessiva onerosità (può capitare).
  • Quindi una persona nullatenente, di solito la procedura va a sbattere contro un muro abbastanza in fretta. L’eccezione è se il creditore insiste a tentare più vie (oggi pignora il conto A, domani il conto B, poi stipendio, ecc.), in quel caso il creditore può “perdere tempo” in vari tentativi negli anni. Ma spesso, dopo uno o due tentativi falliti, un creditore serio preferisce interrompere ulteriori spese, magari iscrivere ipoteca (se spera in futuri miglioramenti del debitore) e monitorare, piuttosto che incaponirsi subito.

D: Nelle esecuzioni immobiliari, i creditori vengono pagati subito dopo l’asta?
R: Non immediatamente, ma abbastanza presto. Dopo l’asta, l’aggiudicatario deve pagare il saldo (max 120 gg). Poi va emesso il decreto di trasferimento e solo dopo si può distribuire. Quindi i creditori iniziano a ricevere soldi di solito qualche mese dopo l’asta. Ad esempio, se asta a gennaio, pagamento aprile, decreto maggio, udienza distribuzione giugno, i mandati di pagamento escono a luglio. In pratica quindi 6 mesi circa dopo l’aggiudicazione il creditore ottiene materialmente il denaro. Ci sono casi in cui il giudice anticipa un acconto al creditore procedente (specie se fondiario) anche prima del decreto, ma è raro. Formalmente la distribuzione deve attendere la liquidazione completa e la definizione di eventuali spese.

D: Se un imprenditore acquista all’asta un immobile occupato dal debitore, deve aspettare la fine dell’esecuzione per usarlo?
R: L’aggiudicatario formalmente aspetta il decreto di trasferimento per avere titolo di proprietà (nessun bene viene consegnato prima di quel decreto). Una volta ottenuto, può chiedere l’immissione in possesso. Se l’immobile è ancora occupato dal debitore o da famiglia, interviene il custode (che spesso mantiene l’incarico anche dopo aggiudicazione fino alla liberazione) con la forza pubblica per eseguire l’ordine di liberazione già emesso dal giudice. Oggi, con la riforma, quest’ordine è eseguibile senza dover fare un separato sfratto, quindi i tempi si accorciano di molto: in pratica, entro qualche settimana dal decreto il custode può portare un fabbro, cambiare serrature e far uscire gli occupanti (con la polizia se servisse). L’aggiudicatario quindi non deve attendere la “fine dell’esecuzione” – in realtà, dopo il decreto di trasferimento, per lui l’esecuzione è conclusa e può prendere possesso. Quindi, come detto nella risposta precedente: circa 3-4 mesi post-asta per avere l’immobile libero in mano, salve complicazioni.

D: Cosa comporta per un’azienda subire un pignoramento dei crediti presso terzi (es. clienti)?
R: Se un’azienda subisce un pignoramento presso terzi, ad esempio i suoi clienti vengono avvisati di pagare al procedente e non all’azienda, le conseguenze immediate sono:

  • Reputazionali: i clienti vengono a sapere che l’azienda ha debiti e pignoramenti in corso, il che può compromettere la fiducia commerciale.
  • Finanziarie: le somme pignorate presso clienti o banche vengono bloccate, quindi l’azienda può trovarsi senza liquidità per operare. Un pignoramento del conto può paralizzare i pagamenti aziendali (anche se di solito la banca congela solo l’importo fino a concorrenza del credito, non l’intero conto; ma se il conto aveva meno, viene interamente congelato).
  • Gestionali: l’azienda dovrà affrontare la procedura legale, magari fare opposizione se il credito non è dovuto, o cercare un accordo con il creditore. Può anche portare a pensare a procedure concorsuali (concordato preventivo, ecc.) per bloccare le azioni esecutive multiple.
  • In termini temporali, il pignoramento presso terzi dà uno shock immediato, ma la sua conclusione (assegnazione) è rapida. Quindi un’azienda deve reagire velocemente (spesso chiede una sospensione in tribunale se ha motivi o paga subito per sbloccare).
  • Se l’azienda non fa nulla, in 2-3 mesi il creditore ottiene i soldi dai terzi e l’azienda perde quelle entrate definitivamente. In pratica, è uno stimolo potentissimo a trovare liquidità o a negoziare.

D: Un creditore ipotecario ha priorità assoluta? E se ci sono più ipoteche, ciò rallenta?
R: Sì, l’ordine dei pagamenti segue le cause di prelazione:

  • Il creditore con ipoteca di primo grado sul bene pignorato prende per primo fino a soddisfo. Se resta qualcosa, va al secondo ipotecario, e così via, poi ai chirografari.
  • Questo non rallenta di per sé la procedura di vendita (l’asta si fa comunque). Può però complicare la fase di distribuzione: se i crediti ipotecari superano il ricavato, la distribuzione è semplice (ognuno prende la percentuale secondo grado fino a esaurimento in ordine); se invece c’è residuo per i chirografari, il progetto di distribuzione deve calcolare le proporzioni. A volte nascono contestazioni: es. un creditore chirografo può eccepire che l’ipoteca di uno è invalida o decaduta – ciò va risolto in sede di opposizione alla distribuzione con possibili ritardi.
  • Molti tribunali, per evitare ritardi, invitano i creditori a concordare il progetto di distribuzione prima dell’udienza, così da presentarsi con un accordo sottoscritto (che il giudice ratifica).
  • La presenza di creditori privilegiati come Stato per tasse ipotecarie, condomini per spese condominiali, ecc., può aggiungere attori nel riparto ma in genere non ferma la vendita.
  • Laddove sorga un conflitto serio tra creditori (es. due banche litigano sulla validità delle rispettive ipoteche), la distribuzione può essere sospesa e le parti vanno in causa a dirimere chi ha diritto. Questo può aggiungere anni per quei soldi contesi.

D: Che succede se l’aggiudicatario di un’asta non paga il saldo prezzo?
R: Se l’aggiudicatario inadempie:

  • Viene dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione (di solito con ordinanza del giudice o decreto delegato). Perde la cauzione versata.
  • L’immobile viene rimesso all’asta. Il giudice fissa un nuovo tentativo; se il prezzo ricavato nel nuovo tentativo è inferiore a quello dell’aggiudicatario inadempiente, quest’ultimo può essere perseguito per la differenza (art. 587 c.p.c.), come risarcimento.
  • Tempisticamente, ciò comporta un ritardo: bisogna rifare la vendita. Può essere un ritardo di 4-6 mesi (per organizzare nuova asta).
  • Fortunatamente è un caso raro: la cauzione disincentiva fortemente a non pagare. Succede a volte per errori (es. aggiudicatario muore prima di pagare, o scopre vizi e preferisce perdere cauzione che proseguire – ma ormai i vizi li deve scoprire prima, con la pubblicità integrale delle perizie).
  • In sostanza, il sistema contiene il danno al tempo perso e al 10% (cauzione persa) per coprire spese e magari risarcire in parte il creditore.

Come si evince da queste FAQ, il tema delle tempistiche delle esecuzioni forzate è complesso e intrecciato con aspetti procedurali, strategici e pratici. Ogni attore – creditore, debitore, aggiudicatario – ha interesse a capire bene “quanto durerà” e “cosa può rallentare o accelerare” la procedura. Con le informazioni e analisi fornite in questa guida, ci auguriamo che professionisti e imprenditori possano avere un quadro chiaro e aggiornato a maggio 2025 di questo importante argomento.

Conclusione

Le esecuzioni forzate in Italia sono tradizionalmente note per la loro lentezza, soprattutto nelle vendite immobiliari, ma sono al centro di uno sforzo di riforma e modernizzazione che sta iniziando a dare frutti. Oggi, con normative più stringenti, un diffuso impiego del digitale (aste telematiche, portali online) e una crescente attenzione a best practice organizzative nei tribunali, i tempi dal pignoramento all’asta tendono a ridursi rispetto al passato, pur restando in media elevati se confrontati con altri paesi.

Per un creditore procedente, ciò significa che il recupero coattivo può richiedere anni e una gestione attenta delle diverse fasi – è fondamentale muoversi con tempestività e cognizione di causa, avvalendosi di consulenti legali esperti in esecuzioni. Per un debitore, d’altra parte, conoscere i meccanismi temporali può aiutare a valutare le opzioni (resistere, negoziare, attivare procedure concorsuali) e a evitare errori che possano aggravare la posizione (ad esempio far scadere i termini per opporsi o per proporre soluzioni).

Gli operatori del settore – giudici dell’esecuzione, avvocati, custodi, delegati – hanno tutti il compito di bilanciare l’esigenza di speditezza con le garanzie processuali. Sentenze recenti della Cassazione, come abbiamo visto, tendono a supportare un approccio equilibrato: niente tolleranza per inerzie colpose (pena estinzioni e nullità), ma anche niente formalismi eccessivi che non tutelano interessi sostanziali.

Infine, l’impatto economico delle tempistiche delle esecuzioni non va sottovalutato: tempi lunghi di realizzo dei crediti peggiorano il clima degli affari (banche più caute nel concedere credito, fornitori meno fiduciosi, investitori stranieri scoraggiati). Ogni miglioramento su questo fronte contribuisce alla competitività del sistema Italia. Perciò le riforme in atto (Cartabia e altre) e quelle future puntano a rendere l’esecuzione forzata più rapida ed efficiente, mantenendo al contempo equità e trasparenza.

In conclusione, alla domanda iniziale “Quanto tempo passa dal pignoramento alla vendita all’asta?”, la risposta aggiornata al 2025 è: in media qualche anno, ma con variazioni enormi a seconda dei casi concreti e degli strumenti utilizzati. Solo conoscendo a fondo le regole del gioco – come speriamo faccia ora il lettore di questa guida – si possono prevedere realisticamente i tempi di una data esecuzione e magari influenzarli positivamente.

Appendice: Fonti e Riferimenti

  • Codice di Procedura Civile, Libro III (artt. 474–632 c.p.c.) – disposizioni sull’esecuzione forzata.
  • Legge 14/05/2005 n. 80 e conv. L. 263/2005 – Prima riforma organica esecuzioni (delega vendite, ordine liberazione, ecc.).
  • D.L. 83/2015 conv. L. 132/2015 – Riforma esecuzioni (PVP obbligatorio, modifiche art. 569 c.p.c., riduzione termini a 60 gg per doc.).
  • D.L. 59/2016 conv. L. 119/2016 – Misure urgenti processo esecutivo e crisi banca (ribassi d’asta, patto marciano, portale).
  • D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) – V. art. 475 c.p.c. (titolo esecutivo in copia conforme); art. 492-bis c.p.c. (ricerca beni, sospensione precetto); art. 567 c.p.c. (45 gg documenti); art. 559-560 c.p.c. (custodia e liberazione immediata); art. 568-bis e 569-bis (vendita diretta).
  • D.Lgs. 150/2023 (Correttivo) – Deposito nota trascrizione 15 gg; art. 480 c.p.c. comma 3 (precetto indica giudice); modifiche art. 543 (avviso iscrizione a ruolo).
  • Giurisprudenza Cassazione:
    • Cass. civ. Sez. III 14/03/2022 n. 8113 – obbligo pubblicazione PVP, estinzione se omissione per colpa creditore.
    • Cass. civ. Sez. III 04/04/2003 n. 9624 – tardivo deposito istanza vendita, estinzione se debitore eccepisce.
    • Cass. civ. Sez. III 28/05/2018 n. 14818 – nullità vendita per mancata notifica avviso al debitore (opposizione atti nei termini).
    • Cass. civ. Sez. III 30/05/2019 n. 15312 – principio di raggiungimento scopo in esecuzione (irregolarità non influenti non causano nullità).
    • Cass. civ. Sez. Unite 25/06/2022 n. 21994 – competenza territorio pignoramento presso terzi e sanatoria atti (cita a titolo es.).
    • Cass. civ. Sez. III 27/11/2019 n. 30889 – conferma prelazione ipotecaria e ordine di distribuzione.
    • Cass. civ. Sez. III 22/07/2011 n. 15904 – su sospensione ex art. 624 c.p.c. (discrezionalità e gravità motivi).
  • Tribunale di Modena, Sent. 14/10/2022 n. 1208 – tardivo deposito nota trascrizione non estingue se prima della vendita.

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Quanto dura la procedura?

Una volta notificato il pignoramento immobiliare, il creditore ha 45 giorni per iscriverlo al tribunale. Da lì, si apre una fase in cui:

⏱️ Il giudice nomina il professionista delegato alla vendita
⏱️ Viene stimato il valore dell’immobile (perizia)
⏱️ Si stabilisce la data della prima asta

Tempi medi:
📅 Dai 4 ai 12 mesi in media per arrivare alla prima asta
📅 In alcuni tribunali, la vendita può avvenire anche in 6 mesi
📅 Le vendite successive (in caso di asta deserta) possono avvenire ogni 3-4 mesi


Il problema non è solo il tempo, ma quello che succede nel frattempo

Durante la procedura:

❌ Non puoi vendere o disporre liberamente del bene
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🔷 Avvocato esperto in procedure esecutive immobiliari
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Conclusione

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