Durc E Debiti Con Fisco E L’Inps: Come Fare Per Ottenerlo Di Nuovo

Hai perso la regolarità contributiva e ora non riesci più a ottenere il DURC per colpa di debiti con l’INPS o con l’Agenzia delle Entrate? Sei bloccato nei lavori pubblici, nei cantieri o nei pagamenti da parte dei tuoi committenti?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa, contenzioso previdenziale e gestione dei debiti fiscali – è pensata per spiegarti come ottenere di nuovo il DURC anche se sei in una situazione debitoria, quali soluzioni prevede la legge e come evitare il fermo totale dell’attività.

Scopri in quali casi il DURC può essere considerato regolare anche con debiti, cosa succede se hai richiesto una rateizzazione, se hai avviato una procedura di composizione negoziata, di sovraindebitamento o un accordo con i creditori, e quali documenti servono per attivare una richiesta valida.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo, analizzare la tua situazione contributiva e fiscale, e costruire una strategia concreta per ottenere di nuovo il DURC, rientrare nei circuiti produttivi e salvare i contratti già acquisiti.

Introduzione

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un certificato indispensabile per verificare che un’azienda sia in regola con i versamenti dovuti agli enti previdenziali e assicurativi. In Italia, il DURC è richiesto in molteplici situazioni: partecipazione a gare d’appalto pubbliche, ottenimento di agevolazioni o sovvenzioni, rilascio di permessi edilizi, e in generale per accedere a benefici normativi e contributivi previsti dalla legge. Tuttavia, l’ottenimento (o il mantenimento) di un DURC regolare può risultare problematico per imprese che abbiano debiti verso l’INPS (contributi previdenziali non versati) o debiti verso il Fisco (imposte non pagate). Questa guida avanzata – aggiornata a maggio 2025 – offre un’analisi completa degli aspetti normativi, pratici e giurisprudenziali legati al DURC e spiega come un’azienda con debiti fiscali o contributivi possa riottenere un DURC regolare.

Che cos’è il DURC e perché è importante

Il DURC è il documento ufficiale che attesta la regolarità contributiva e assicurativa di un’impresa (o lavoratore autonomo) nei confronti degli enti previdenziali (come INPS per i contributi pensionistici, INAIL per i premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro, e le Casse Edili per le imprese dell’edilizia). In altre parole, il DURC certifica che l’azienda ha versato tutti i contributi obbligatori per i propri lavoratori dipendenti o autonomi e i premi assicurativi obbligatori. Dal 2015, il DURC è ottenibile online in tempo reale attraverso il servizio “Durc On Line” integrato tra INPS, INAIL e Casse Edili. Il documento viene rilasciato con un Protocollo INPS o INAIL, indicando la data di richiesta e la scadenza di validità a 120 giorni da tale data. Un DURC regolare contiene la dicitura che il soggetto risulta “REGOLARE” nei confronti di INPS, INAIL e, se applicabile, CNCE/Casse Edili.

A cosa serve il DURC? Avere un DURC regolare è spesso un requisito indispensabile per:

  • Partecipare a gare d’appalto pubbliche o ottenere affidamenti: le stazioni appaltanti verificano d’ufficio la regolarità contributiva delle imprese. Un DURC irregolare comporta l’esclusione immediata dalla gara.
  • Stipulare contratti pubblici o privati in edilizia: senza DURC non si può iniziare o proseguire un’opera pubblica e, in alcuni casi, nemmeno lavori privati (ad es. in presenza di detrazioni fiscali edilizie, il DURC è requisito per la fruizione del bonus).
  • Ottenere benefici contributivi o normativi (es. riduzioni di aliquote, sgravi): la legge finanziaria 2007 richiede la regolarità contributiva per godere di benefici normativi e contributivi.
  • Accedere a finanziamenti pubblici, sovvenzioni o agevolazioni: molti bandi pubblici chiedono DURC regolare come condizione.
  • Ottenere il rilascio di permessi in materia edilizia: ad esempio, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o altri titoli abilitativi possono essere sospesi se l’impresa esecutrice ha un DURC negativo.
  • Iscriversi all’albo fornitori o ad albi professionali d’impresa: la regolarità contributiva è indice di affidabilità.

In sintesi, il DURC rappresenta una sorta di “patente di affidabilità” dell’impresa sul piano contributivo. Un DURC negativo (irregolare) può paralizzare l’attività aziendale: l’azienda non può partecipare a nuovi lavori pubblici, rischia di perdere contratti in corso e decade da eventuali benefici. Inoltre, gli enti possono applicare sanzioni e segnalare le irregolarità agli organi di vigilanza. Per questo è cruciale, in caso di DURC non regolare, attivarsi prontamente per sanare le cause di irregolarità e ottenere nuovamente un DURC regolare.

Il quadro normativo di riferimento (aggiornato al 2025)

La disciplina del DURC coinvolge diverse fonti normative italiane, che negli anni sono intervenute per introdurre, modificare o semplificare la materia. Di seguito elenchiamo le principali norme e atti, aggiornati a maggio 2025, che regolano la regolarità contributiva e il DURC, con un breve riferimento al contenuto di ciascuno:

  • L. 266/2002, art. 2 (Finanziaria 2003) – Ha introdotto per la prima volta l’obbligo di DURC per beneficiare di finanziamenti pubblici alle imprese e appalti, definendolo come Documento Unico attestante la regolarità contributiva.
  • D.Lgs. 276/2003 (Riforma Biagi), art. 86 co. 10 – Ha previsto che nelle procedure di appalto le stazioni appaltanti debbano acquisire d’ufficio il DURC, integrando la sua richiesta nei rapporti di lavoro.
  • Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), art. 1 co. 1175 – Ha stabilito che “il godimento di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale” è subordinato al possesso del DURC regolare da parte del datore di lavoro. In pratica, senza DURC regolare non si possono ottenere sgravî o incentivi.
  • D.M. 24 ottobre 2007 – Primo Regolamento sul DURC, che definiva le modalità di rilascio anche in presenza di crediti in riscossione. (In parte superato dalle norme successive).
  • D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 – Ha semplificato la validità del DURC, portandola a 120 giorni dalla data di emissione, e introdotto i primi passi verso la smaterializzazione (DURC interno alle PA).
  • D.L. 34/2014 convertito in L. 78/2014, art. 4 – Ha delegato il Ministero del Lavoro ad adottare un decreto attuativo per il DURC online. È la norma cardine che ha dato avvio alla semplificazione del DURC tramite procedure telematiche.
  • Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015(“DURC online”): attuativo dell’art. 4 sopra, ha rivoluzionato la disciplina del DURC. Esso:
    • Ha previsto la verifica in tempo reale della regolarità contributiva, tramite un’unica piattaforma informatica integrata INPS-INAIL-Casse Edili.
    • Ha elencato in dettaglio i requisiti di regolarità e le cause che non impediscono il rilascio del DURC (come rateizzazioni in corso, contenziosi pendenti, scostamenti minimi, ecc. – v. sezione successiva).
    • Ha confermato la validità 120 giorni del documento.
    • Ha introdotto la procedura di “invito a regolarizzare” entro 15 giorni in caso di risultanze irregolari, prima di emettere un DURC negativo (principio della regolarizzazione postuma).
  • D.M. 23 febbraio 2016 – Modifica al DM 2015, per estendere la verifica DURC anche alle imprese in liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Ha previsto che un’impresa in fallimento con esercizio provvisorio, o in amministrazione straordinaria, sia considerata regolare per i debiti contributivi anteriori all’apertura della procedura. Ciò per consentire la continuità aziendale in queste procedure concorsuali senza bloccare il DURC.
  • Codice dei Contratti Pubblici:
    • D.Lgs. 50/2016 (vecchio Codice Appalti), art. 80 co.4 – Stabiliva che costituiscono motivo di esclusione le “violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali”. Questa formula, in attuazione delle direttive UE, lega l’esclusione alla definitività dell’irregolarità. La giurisprudenza ha interpretato che finché un debito tributario/contributivo è contestato e non accertato in via definitiva, non può essere causa di esclusione.
    • D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice Appalti), art. 94-96 – Conferma i principi precedenti e introduce meccanismi di self-cleaning: l’operatore economico ha facoltà di regolarizzare la propria posizione (ad esempio versando il dovuto o ottenendo un piano di rientro) per evitare l’esclusione, se ciò avviene entro certi termini. In particolare l’art. 96 recepisce che la pendenza di un contenzioso (amministrativo o giudiziario non definito) impedisce l’emissione di un DURC negativo, poiché l’irregolarità non è considerata definitiva. Inoltre ribadisce che se il debito è affidato agli Agenti della Riscossione ma la cartella è sospesa da un giudice, il DURC resta positivo.
  • Leggi di Bilancio 2019-2023 e decreti “Pace fiscale” – Hanno introdotto varie misure di definizione agevolata dei debiti, che interessano anche la regolarità contributiva:
    • “Rottamazione” delle cartelle esattoriali (edizioni susseguitesi dal 2016 in poi, fino alla rottamazione-quater del 2023): consentono ai debitori di pagare le somme iscritte a ruolo senza sanzioni e interessi, in un piano rateale. È importante evidenziare che l’adesione a queste definizioni agevolate ha effetti positivi sul DURC: come vedremo, la domanda di rottamazione-quater comporta il rilascio del DURC regolare, purché poi si rispettino le rate.
    • Saldo e stralcio (2019) e Stralcio dei debiti fino a €1.000 (2023): altre misure che hanno cancellato o ridotto alcuni debiti fiscali e contributivi, con ovvi riflessi sulla regolarità (debiti annullati non ostacolano più il DURC).
  • Decreto Lavoro 2023 (D.L. 48/2023) convertito L. 85/2023, art. 23 – Ha modificato il regime sanzionatorio per l’omesso versamento di contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti (vedi sezione Profili penalistici). Pur non riguardando direttamente il DURC, incide sul comportamento del datore di lavoro in materia contributiva (depenalizzazione entro certi limiti).
  • Prassi amministrativa: numerosi atti interpretativi di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro hanno fornito chiarimenti sul DURC. Ad esempio:
    • Circolare Ministero Lavoro n. 19/2015 – Istruzioni operative sul DURC online.
    • INPS Messaggio n. 2889/2015 – Chiarimenti sull’invito a regolarizzare entro 15 giorni nella nuova procedura.
    • INPS Messaggio n. 2835/2015 – Ha aperto alla possibilità di DURC regolare per aziende in concordato preventivo con continuità, se il piano concordatario prevede il pagamento integrale dei contributi dovuti (anche dilazionato) entro 12 mesi.
    • INPS Messaggio n. 21027/2013 – Già in passato chiariva che la rateizzazione presso l’agente di riscossione (Equitalia/Agenzia Entrate-Riscossione) dà diritto al DURC regolare, salvo decadenza della dilazione. Questo principio è poi confluito espressamente nel DM 2015.
    • INAIL Nota 2025 su Rottamazione-quater – (richiamata dalla circ. INAIL 18/2017) ha confermato che la mera presentazione dell’istanza di definizione agevolata fa scattare la regolarità contributiva, ma con rigidi controlli sul successivo pagamento delle rate.
    • Circolari CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili) – Disposizioni sulla congruità della manodopera in edilizia (introdotta nel 2021) e sul DURC di congruità nei cantieri, connesse ma distinte dal DURC tradizionale (vedi più avanti).

Il quadro normativo, come si vede, è articolato. Nei paragrafi seguenti entreremo nel dettaglio dei requisiti di regolarità, delle cause di irregolarità e delle soluzioni pratiche per risolvere le pendenze e ottenere di nuovo un DURC regolare, richiamando di volta in volta le fonti qui elencate.

Requisiti per la regolarità contributiva (DURC) e fiscale

Per ottenere un DURC con esito regolare, un’impresa deve soddisfare tutti i requisiti di regolarità contributiva previsti dalla normativa. In parallelo, esistono requisiti di regolarità fiscale (verso l’Agenzia delle Entrate) che, pur non facendo parte del DURC in senso stretto, sono spesso richiesti in contesti simili (ad es. appalti pubblici). Analizziamo separatamente i due ambiti:

Regolarità contributiva (DURC)

Dal punto di vista contributivo, la regolarità si valuta rispetto ai pagamenti dovuti a INPS, INAIL e (per l’edilizia) Casse Edili. In base al DM 30/1/2015 e s.m.i., la verifica avviene sui pagamenti “scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente quello in cui la verifica è effettuata”, purché sia scaduto anche il termine per presentare le denunce retributive relative. In pratica, quando si richiede un DURC, il sistema controlla che fino a circa 2 mesi prima tutti i contributi e premi siano stati versati (e dichiarati) regolarmente.

I requisiti fondamentali per essere considerati in regola sono:

  • Assenza di debiti contributivi scaduti verso INPS, INAIL e Cassa Edile. Ciò significa aver versato:
    • i contributi previdenziali obbligatori per i lavoratori dipendenti (IVS, contributi pensionistici) e per eventuali collaboratori,
    • i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro,
    • le contribuzioni agli enti bilaterali di settore (es. Cassa Edile per l’edilizia) se dovute,
    • ogni altra somma dovuta a detti enti (sanzioni civili per ritardato pagamento, interessi, ecc. se maturati).
  • Completezza delle dichiarazioni contributive (es. UNIEMENS mensili all’INPS, denunce trimestrali wage INAIL, MUT per casse edili): eventuali omissioni di denuncia possono determinare irregolarità.
  • Assenza di violazioni ostative in materia di tutela del lavoro: come richiesto dall’art. 1 co.1175 L.296/06 e dall’art. 8 del DM 2015, l’azienda non deve aver commesso gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro elencate nell’Allegato A al DM 2015. In presenza, ad esempio, di provvedimenti definitivi per violazioni in tema di sicurezza o lavoro nero, l’azienda potrebbe non poter ottenere benefici contributivi anche se in regola con i pagamenti (questo aspetto rileva soprattutto per il godimento di benefici, più che per l’emissione del DURC base).
  • Posizione attiva e aggiornata: l’impresa dev’essere iscritta agli enti (INPS, INAIL, Cassa Edile se settore edile) nelle gestioni corrette e comunicare eventuali variazioni. Un’azienda non iscritta o cessata potrebbe non aver un DURC (in certi casi un soggetto cessato senza debiti può autocertificare la non necessità del DURC, ma qui entriamo in casi particolari).

Va sottolineato che la normativa prevede anche alcune circostanze in cui, pur esistendo debiti o inadempienze, l’azienda viene considerata comunque regolare ai fini del rilascio del DURC. Queste deroghe (o cause di “regolarità in presenza di debito”) sono elencate all’art. 3 del DM 30/1/2015. In altre parole, se un’impresa rientra in una di queste situazioni, il DURC deve essere rilasciato con esito regolare nonostante vi siano importi non pagati. Di seguito riportiamo queste importanti eccezioni:

  • a) Rateizzazioni in corso: se al momento della verifica l’impresa ha ottenuto una dilazione di pagamento da INPS, INAIL, Cassa Edile o dall’Agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) e sta rispettando il piano di rate, la posizione è considerata regolare. Esempio: azienda con debito contributivo di 50.000 € che ha ottenuto una rateizzazione Equitalia in 60 rate e ha pagato puntualmente le rate scadute, avrà DURC regolare. (Se invece la dilazione decade per mancato pagamento, la regolarità viene meno).
  • b) Sospensione dei pagamenti per legge: se esiste una norma che sospende o differisce i termini di pagamento dei contributi (esempi: sospensioni contributive per calamità naturali, emergenza COVID-19, crisi settoriali), l’impresa è regolare anche se quei pagamenti risultano non eseguiti, purché rientrino nel periodo di sospensione previsto.
  • c) Crediti in compensazione: se l’azienda ha un credito verso la Pubblica Amministrazione o un credito d’imposta utilizzabile in compensazione e ha attivato la procedura di compensazione prevista per legge, la somma a debito corrispondente non impedisce il DURC. È necessario che il credito sia stato verificato e accettato dall’ente competente. Esempio: l’impresa vanta un credito IVA certificato di 20.000 € e lo utilizza per compensare contributi INPS dovuti: se la procedura di compensazione è in corso secondo la normativa (es: art. 28-quater DPR 602/73 per crediti vs PA), la posizione è considerata regolare.
  • d) Contenzioso amministrativo pendente: se il debito è oggetto di un ricorso amministrativo interno (ad esempio ricorso ad un Comitato dell’INPS, o commissione provinciale, entro l’ente) non ancora deciso, l’impresa rimane regolare fino alla decisione che respinge il ricorso. Finché l’ente non ha rigettato il ricorso amministrativo, non c’è certezza definitiva del debito.
  • e) Contenzioso giudiziario pendente: se l’azienda ha fatto causa (ricorso giudiziario) contro l’ente per contestare il debito contributivo, fino al passaggio in giudicato della sentenza (ossia finché la causa non è definitiva) la regolarità contributiva sussiste. Questo punto è fondamentale: recepisce il principio per cui si escludono le “violazioni non definitivamente accertate”. La sola pendenza di un contenzioso quindi impedisce di emettere un DURC negativo. Eccezione: l’unica deroga è prevista dall’art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/1999, cioè il caso in cui l’ente possa comunque iscrivere a ruolo il credito se l’accertamento ispettivo non è impugnato nei termini (in tal caso il debito diviene esigibile anche se non c’è sentenza). Ma in generale, se avete fatto ricorso e siete nei termini, fino al giudizio finale il DURC resta regolare.
  • f) Sospensione giudiziale della cartella/avviso: se il debito è già passato all’Agente della Riscossione (cartella esattoriale INPS/INAIL) ma un giudice ha sospeso la cartella o l’avviso di addebito a seguito di ricorso, allora il DURC è regolare. Qui parliamo di situazioni in cui magari l’azienda ha fatto ricorso al giudice contro la cartella e ha ottenuto una sospensiva cautelare: in attesa dell’esito, la cartella è “congelata” e non conta come irregolarità.
  • Scostamento non grave (soglia di tolleranza): oltre ai casi sopra, la normativa prevede che piccole differenze tra il versato e il dovuto non impediscono la regolarità. In particolare, è considerato “non grave” uno scostamento (omissione) di importo pari o inferiore a €150,00 per ciascuna gestione (INPS, INAIL, Cassa Edile). Importi così esigui – ad esempio un piccolo interesse di mora, un arrotondamento – non fanno scattare il DURC negativo. Questa soglia di €150 comprende eventuali accessori di legge, ed è fissa (non percentuale).

Le condizioni sopra elencate fotografano la situazione al momento della verifica. Se l’azienda rientra in almeno una di esse, il sistema DURC online la darà “regolare” (pallino verde per quella gestione, come vedremo). Diversamente, se c’è un debito oltre soglia non compensato, non dilazionato e non contestato, la gestione risulterà irregolare (pallino rosso). Tutte le gestioni vengono verificate simultaneamente: se anche una sola è irregolare, il DURC non può dirsi regolare finché non si sana quella posizione.

È importante evidenziare il fondamento giuridico di queste eccezioni: esse derivano dal combinato disposto delle normative sopra menzionate (DM 2015, art.3) e dal principio, ora confermato anche nel nuovo Codice Appalti, che solo le violazioni definitivamente accertate impediscono la certificazione positiva. La giurisprudenza amministrativa lo ha ribadito: “La pendenza di un contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto) o giurisdizionale (sino al passaggio in giudicato) impedisce il rilascio di Durc negativo”, poiché il DURC negativo presuppone la definitività dell’accertamento. Il Consiglio di Stato nel 2024 ha così annullato un’esclusione da gara basata su un DURC negativo emesso nonostante un ricorso pendente, affermando che andava considerata la non definitività della pretesa contributiva.

In sintesi, per avere un DURC regolare occorre pagare tutti i contributi dovuti o comunque trovarsi in una delle situazioni protette sopra elencate (rateazione, sospensione, ecc.).

Regolarità fiscale (certificato DURF)

Sebbene il DURC riguardi strettamente i contributi, anche la regolarità fiscale (pagamento di imposte e tasse) è un elemento chiave per le imprese, specialmente negli appalti pubblici e in altri contesti dove è richiesta un’azienda “pulita” anche verso il Fisco. Non esiste un Documento Unico di Regolarità Fiscale universalmente utilizzato come il DURC (salvo alcuni casi particolari menzionati di seguito), ma ci sono strumenti analoghi:

  • Certificato di regolarità fiscale: l’Agenzia delle Entrate, su richiesta, rilascia un attestato che l’impresa non ha inadempimenti fiscali o ruoli scaduti oltre certi importi. Spesso è richiesto per contratti con enti pubblici o per attestazioni SOA. Ad esempio, per partecipare a gare, le stazioni appaltanti verificano tramite il sistema AVCpass e interoperabilità con Agenzia Entrate se vi sono violazioni tributarie “gravi e definitivamente accertate”.
  • Durf (Documento Unico di Regolarità Fiscale): introdotto nel 2020 per specifiche finalità (come il controllo delle filiere nei cantieri beneficiari di bonus edilizi), è un certificato emesso dall’Agenzia Entrate che attesta la regolarità fiscale dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice in quei contesti. Il Durf viene rilasciato se l’impresa non ha cartelle esattoriali o avvisi per importi superiori a €5.000 non contestati o rateizzati. Viene utilizzato, ad esempio, nei cantieri dove si applica la ritenuta appalti ex art.17-bis D.Lgs.241/97 o per i bonus edilizi.
  • Cause di esclusione per debiti fiscali: Come già accennato, la legge prevede che nelle gare pubbliche un’impresa possa essere esclusa se ha gravi violazioni tributarie definitive. Cosa si intende? Di solito: importi di imposte non pagate sopra una certa soglia (es. > €5.000) divenuti definitivi (no ricorsi pendenti). Se però l’impresa ha un piano di rateazione in corso per quei debiti o un contenzioso pendente, non si può parlare di violazione definitiva, e quindi non è esclusa. Questo rispecchia per il fisco quanto visto per i contributi.
  • Soglia di tolleranza fiscale: la normativa appalti attuale lascia intendere che ininfluenti sono i debiti fiscali di importo molto piccolo (spesso viene considerata la soglia dei €5.000, sotto la quale l’inadempimento non è grave per definizione di legge in certi contesti). Inoltre, il nuovo Codice Appalti prevede meccanismi di ravvedimento: l’impresa invitata a regolarizzare un debito fiscale può farlo per evitare l’esclusione, entro il termine per la stipula del contratto.

In pratica, un’azienda con debiti fiscali può comunque risultare in regola (o evitare sanzioni/esclusioni) se:

  • quei debiti sono in corso di dilazione con Agenzia Entrate-Riscossione (così da non essere più “scaduti”),
  • oppure se sono oggetto di definizione agevolata (rottamazione) o sospesi da ricorsi. In tali casi, analogamente al DURC contributivo, l’amministrazione considera la posizione regolare.

Va evidenziato che per i bonus edilizi (Superbonus e simili) la legge ha richiesto che le imprese affidatarie sopra una certa soglia presentino un attestato di regolarità fiscale (Durf) in aggiunta al DURC, pena la perdita delle agevolazioni. Ciò per evitare di favorire imprese con grossi debiti tributari. Anche in questi Durf, comunque, valgono le stesse esclusioni: un’impresa in rateazione con il fisco ottiene il Durf.

In sintesi, mentre il DURC classico attiene ai contributi, un imprenditore deve preoccuparsi anche del versante fiscale: debiti IVA, IRPEF, IRES non pagati possono precludere affari e benefici quanto un DURC negativo. Fortunatamente, le vie d’uscita (rateizzazioni, rottamazioni, contenzioso) per sanare la posizione sono analoghe a quelle contributive, come vedremo nel dettaglio. Nel prosieguo, quando parleremo di soluzioni come la rateazione o la rottamazione, ci riferiremo sia ai debiti contributivi sia – dove applicabile – a quelli fiscali.

Irregolarità contributiva: cause comuni e differenze tra violazioni “lievi” e “gravi”

Abbiamo visto quali requisiti occorrono per essere in regola. Ora analizziamo le cause tipiche di irregolarità che possono portare al rilascio di un DURC negativo (o al mancato rilascio del DURC). Distinguere le irregolarità “lievi” da quelle “gravi” è importante per capire come e se possano essere sanate rapidamente.

Cause comuni di DURC irregolare (negativo):

  • Mancato pagamento di contributi o premi entro la scadenza: questa è la causa più frequente. Se l’azienda non versa, ad esempio, i contributi mensili all’INPS (modello F24) o i premi INAIL trimestrali, e non regolarizza entro la verifica, risulterà debitrice. L’importo del debito può variare da poche centinaia di euro a somme ingenti. Ogni importo superiore a €150 per singola gestione fa scattare l’irregolarità (salvo sia dilazionato, sospeso, ecc.).
  • Differenze e omissioni contributive rilevate da controlli: a volte l’azienda crede di essere in regola, ma l’INPS può aver emesso una “nota di rettifica” o una “diffida accertativa” perché da un controllo risultano contributi in più da versare (ad es. per un inquadramento errato, imponibile non dichiarato, ecc.). Se tali importi non vengono pagati entro i termini (o contestati formalmente), generano un’irregolarità.
  • Errori formali nelle denunce contributive: può capitare che errori puramente formali nelle comunicazioni Uniemens o DM10 causino uno sfasamento tra il dovuto e il versato (es: un numero di matricola errato, un codice calcolo sbagliato). In alcuni casi l’INPS segnala debiti che in realtà l’azienda ha già versato, ma a causale errata. La giurisprudenza ha ritenuto che irregolarità puramente formali di questo tipo non dovrebbero impedire il rilascio del DURC, in quanto non sono violazioni sostanziali degli obblighi contributivi. Ad esempio, in un caso affrontato dal Tribunale di Roma, un DURC era stato negato per una incongruenza di denuncia che generava un finto debito di €3.000, poi risultato inesistente (compensato da crediti e lieve ritardo di saldo) – i giudici hanno definito “irragionevole” negare il DURC per mere irregolarità formali prive di debito reale.
  • Omissione di presentazione di DM/UNIEMENS: se un’azienda omette di presentare le denunce contributive obbligatorie, l’INPS può considerare non dichiarato l’imponibile e iscrivere un debito presunto. Questo comporta DURC negativo finché non si sistema la denuncia mancante o si paga il dovuto.
  • Debiti iscritti a ruolo non pagati: se i contributi non pagati sono stati trasformati in cartelle esattoriali (Avvisi di Addebito INPS, che vanno all’Agente Riscossione), e l’azienda non li ha né pagati né dilazionati, quelle cartelle esattoriali scadute rendono il DURC irregolare. È un caso classico: l’impresa ha ricevuto la cartella Equitalia per contributi arretrati e la ignora – di conseguenza, alla verifica, risulta irregolare verso quell’ente.
  • Violazioni in materia di lavoro e sicurezza: come accennato, alcune gravi violazioni (es: impiego di lavoratori “in nero” oltre il 20% della forza lavoro, violazioni ripetute sulle norme di sicurezza) sono definite “cause ostative” ai sensi dell’Allegato A DM 2015. Se riscontrate definitivamente, oltre a sanzioni proprie, impediscono all’azienda di ottenere benefici contributivi e possono riflettersi sul DURC in determinati ambiti normativi. Ad esempio, un’azienda sanzionata per lavoro nero può vedersi sospeso il DURC nel settore edile finché non regolarizza i lavoratori e paga sanzioni.

Violazione “grave” vs “lieve”: con questi termini si distingue la portata dell’irregolarità:

  • Si considera grave un’inadempienza di importo rilevante o significativa sul piano del principio. Ad esempio, omessi versamenti contributivi oltre €150 per ente sono “gravi” in senso tecnico (superano la soglia di tolleranza). Anche non versare affatto i contributi per un periodo (evasione contributiva) è gravissimo. In generale, tutto ciò che supera la soglia minima e non è sanato rientra nella gravità.
  • È invece ritenuta non grave (lieve) una difformità di piccola entità – come definito normativamente, fino a €150 per gestione. Inoltre, errori formali o differenze minime che non comportano un vero mancato versamento rientrano nelle irregolarità lievi. Ad esempio, denunce contributive con lievi “squadrature” che portano differenze di pochi euro, oppure un pagamento effettuato con qualche giorno di ritardo ma prima della richiesta del DURC. Attenzione: €150 è una soglia oggettiva; tuttavia, anche importi leggermente superiori possono essere considerati “di modesta entità” in alcuni casi dalla giurisprudenza, specie se dovuti a errori facilmente emendabili.

In pratica, il sistema informatico farà scattare l’irregolarità per €151 di debito così come per €100.000 – la differenza è che nel primo caso probabilmente l’ente, anche senza richiesta formale, comunicherà all’azienda la possibilità di regolarizzare subito quel piccolo importo (magari c’è un F24 errato da rifare). Nel secondo caso, l’irregolarità grave richiede un intervento più strutturato (rateizzare o pagare somme cospicue).

La procedura di regolarizzazione: Come accennato, il DM 2015 ha previsto che, anziché emettere immediatamente un DURC negativo, gli enti debbano prima invitare l’azienda a regolarizzare entro 15 giorni. Questo “preavviso di DURC negativo” viene normalmente inviato via PEC dall’INPS o dall’INAIL indicando le cause dell’irregolarità e dando due settimane di tempo per sistemare (pagare il dovuto, o segnalare eventuali errori). Se l’azienda provvede in tempo, il DURC verrà emesso positivo. Se invece non regolarizza entro 15 giorni, il sistema genera il DURC negativo. Ad esempio, in una gara pubblica, l’ente prima di escludere un concorrente deve accertarsi che questo non abbia sanato entro i 15 giorni dalla comunicazione di irregolarità – altrimenti l’esclusione è illegittima (questo per appalti, dove vigeva il cosiddetto “soccorso istruttorio” in materia contributiva). Conclusione: un’irregolarità “lieve” spesso può essere risolta prontamente entro quel termine, mentre una “grave” magari richiede tempi più lunghi o azioni più complesse (rateazioni, ecc.) e dunque potrebbe comunque dar luogo a DURC irregolare almeno temporaneamente.

Riepilogando in tabella le differenze:

Irregolarità Contributiva Lieve (tollerata)Irregolarità Contributiva Grave (ostativa)
– Scostamento ≤ €150 tra contributi dovuti e versati (per ciascun ente).– Debiti > €150 per uno o più enti (non pagati né in regola con dilazioni).
Errori formali nelle denunce che non incidono sostanzialmente sugli importi dovuti (es. lievi incongruenze poi sanabili).Omissioni sostanziali: contributi non versati per interi periodi, mancata presentazione di denunce, evasione contributiva volontaria.
– Situazioni sanate nel frattempo (es: pagamento avvenuto con lieve ritardo, prima dell’emissione del DURC).– Inadempienze permanenti non sanate nei termini (ex: mancato pagamento anche dopo invito a regolarizzare nei 15 gg).
Non preclude il DURC: il sistema lo considera comunque regolare (pallino verde) o consente il rapido adeguamento senza dichiarare irregolarità definitiva.Preclude il DURC: l’ente emette DURC negativo finché il problema non viene risolto tramite pagamento, dilazione, o contenzioso.

La distinzione è utile per prioritizzare: un’azienda con DURC negativo dovrebbe capire se si tratta di qualcosa di lieve (facilmente risolvibile) – e in tal caso è bene agire subito, entro i 15 giorni o anche prima se il nuovo sistema Ve.R.A. lo segnala – oppure di un problema serio che richiederà un piano di rientro o misure strutturali (si vedano i prossimi capitoli per queste soluzioni).

Procedura per ottenere (o recuperare) il DURC: funzionamento del DURC online

Dal 1° luglio 2015 il DURC viene emesso esclusivamente in modalità telematica (“Durc On Line”). Non esistono più lunghe attese o certificati cartacei da chiedere singolarmente a INPS/INAIL: la verifica è in tempo reale e un qualsiasi ente abilitato (stazione appaltante, amministrazione, SOA, ecc.) oppure l’azienda stessa può interrogare gli archivi unificati tramite i portali istituzionali. Qui spieghiamo brevemente come funziona la procedura e come comportarsi se si deve recuperare un DURC regolare dopo un periodo di irregolarità.

Richiesta e validità del DURC online: la verifica si effettua indicando il codice fiscale dell’azienda e la finalità (appalti, attestazione SOA, benefici, ecc.). Il sistema consulta le banche dati di INPS, INAIL e CNCE simultaneamente. Se tutto è regolare, viene immediatamente generato un PDF del DURC, con validità di 120 giorni dalla richiesta. Il documento porta un numero di protocollo univoco e può essere scaricato e utilizzato. Durante i 120 giorni di validità, qualunque altro soggetto che chieda un DURC per la medesima azienda otterrà lo stesso documento (salvo revoche di cui diremo a breve). Ciò semplifica molto le cose: non serve richiedere un nuovo DURC per ogni singola gara se ne hai già uno valido.

Se risultano irregolarità: in caso l’interrogazione trovi qualche evidenza debitoria, la procedura non rilascia subito un DURC negativo. Come detto, scatta l’invito a regolarizzare: l’INPS (o l’INAIL) trasmette via PEC all’azienda (e ai suoi intermediari delegati) un avviso con l’elenco dei debiti o delle cause ostative. Da quel momento decorrono 15 giorni di tempo per sistemare le irregolarità. Durante questi 15 giorni il DURC è in uno stato di sospensione: non viene né emesso positivo, né negativo. Se l’azienda paga i debiti segnalati, o magari presenta documenti che provano che quel debito non è dovuto (ad esempio, esibisce quietanze di pagamento non registrate, o comunica che il debito è in contestazione), l’ente verifica e, se tutto regolarizzato, emette il DURC positivo. Se invece l’azienda ignora l’invito o non riesce a sanare entro 15 giorni, allo scadere il sistema genera il DURC irregolare (negativo) con l’indicazione sintetica delle cause (es: “INPS: posizione irregolare per mancato pagamento contributi per € XX”). Questo DURC negativo sarà immediatamente visibile agli enti richiedenti (es. stazione appaltante).

Caratteristiche del DURC negativo: A differenza di quello regolare, un DURC irregolare non ha una durata di validità di 120 giorni. Esso è in realtà una fotografia istantanea della situazione: se l’azienda successivamente regolarizza, può ottenere un nuovo DURC positivo anche prima di 120 giorni. In altre parole, la validità quadrimestrale vale solo per i DURC regolari; un DURC negativo si può “superare” non appena risolta la pendenza. Questo è importante per chi “perde il DURC”: appena regolarizza, può chiedere di nuovo la verifica e otterrà un DURC regolare nuovamente (non deve attendere la scadenza di quello negativo).

La nuova piattaforma Ve.R.A. e Simulazione DURC (dal 2024): per aiutare le aziende a prevenire i DURC negativi, l’INPS ha implementato una piattaforma unificata chiamata “Ve.R.A.” (Verifica Regolarità Anticipata) con funzione di Simulazione DURC. Attiva dal novembre 2024 e finanziata nell’ambito del PNRR, questa piattaforma permette al titolare d’azienda o al consulente delegato (previa “Delega Master” creata ad hoc) di controllare in ogni momento la propria situazione contributiva dettagliata e di simulare l’esito di un’eventuale richiesta DURC. In pratica l’azienda può sapere in anticipo se c’è un problema (un pallino rosso in qualche gestione) e porvi rimedio prima che qualcuno richieda formalmente il DURC.

  • Nella sezione Ve.R.A. vengono elencati i debiti e le anomalie per ogni gestione (INPS dipendenti, INPS artigiani/commercianti, INAIL, Casse Edili ecc.), con indicazione di natura del credito e stato. Ad esempio, potrebbe mostrare “INPS gestione dipendenti: debito €5.000 per DM10 2019 non pagato, allo stato inviato ad Agente Riscossione”.
  • Nella sezione Simulazione DURC il sistema valuta tali evidenze secondo i criteri del DURC, restituendo un esito virtuale: pallino verde se quell’aspetto non impedirebbe il DURC, pallino rosso se invece va risolto. Ad esempio, un debito non in regola appare con pallino rosso e dicitura che occorre regolarizzare.
  • Il sistema attribuisce un ticket ad ogni interrogazione e consente storicizzazione dei controlli. Nonché permette anche agli operatori INPS di vedere cosa vede il contribuente (facilitando il dialogo).

Questa piattaforma è particolarmente utile perché l’INPS invierà anche notifiche automatiche 30 o 15 giorni prima della scadenza di un DURC valido, segnalando se esistono debiti che impedirebbero il rinnovo. In pratica, se il vostro DURC scade il 30 giugno e avete un debito contributivo sorto nel frattempo, l’INPS vi manderà un avviso entro fine maggio invitandovi a regolarizzare per poter ottenere senza soluzione di continuità un nuovo DURC regolare. Questa procedura preventiva (inaugurata col messaggio INPS 3662/2024) rende più difficile “cadere dalle nuvole”: le imprese avranno un preavviso per sistemare le cose ed evitare un DURC negativo. Naturalmente, resta essenziale la collaborazione del contribuente: dotarsi di SPID/CIE per accedere al portale, nominare un delegato se necessario, e controllare attivamente le notifiche.

Revoca del DURC e controlli successivi: Un aspetto da non dimenticare: ottenere il DURC regolare è fondamentale, ma mantenerlo lo è altrettanto. Se un DURC è stato rilasciato sulla base, ad esempio, di una rateizzazione o di una rottamazione in corso, e poi l’azienda non rispetta le rate, gli enti possono intervenire revocando la validità di quel DURC. Ad esempio, l’INAIL (nota marzo 2025) ha chiarito che per chi è stato riammesso alla rottamazione-quater, se non paga puntualmente le rate, i DURC già emessi saranno annullati con la motivazione “Revoca definizione agevolata”. In sostanza, la regolarità contributiva in questi casi è “provvisoria” e condizionata all’adempimento del piano di rientro. Il monitoraggio è stringente: la tolleranza è di appena 5 giorni di ritardo sulle scadenze, dopodiché scatta la perdita retroattiva della regolarità.

Ciò significa che, ad esempio, un’impresa che ha ottenuto DURC regolare presentando domanda di rottamazione-quater a gennaio 2025, ma poi non paga la rata di luglio 2025, vedrà il proprio DURC annullato (anche se la scadenza di 120 giorni magari non era ancora trascorsa) e tornerà ad essere segnalata come irregolare. Le conseguenze possono essere gravi: in ambito appalti potrebbe decadere dall’aggiudicazione o dal contratto, e perdere benefici contributivi eventualmente goduti nel frattempo. Mora del caso: la regolarità contributiva ottenuta con strumenti di “tregua” va poi consolidata con i pagamenti effettivi, altrimenti si dissolve.

Conclusione pratica: per ottenere di nuovo un DURC regolare dopo un periodo di irregolarità, l’iter è:

  1. Identificare tutte le cause di irregolarità – tramite le comunicazioni ricevute (invito INPS, ecc.) o con l’aiuto di strumenti come Ve.R.A. e il consulente del lavoro.
  2. Attuare le soluzioni correttive (vedi prossima sezione sugli strumenti pratici): pagamento immediato se possibile, oppure domanda di rateizzazione, rottamazione, compensazione di crediti, ecc. In caso di errori formali, presentare subito richiesta di correzione agli enti.
  3. Comunicare l’avvenuta regolarizzazione – se pagate qualcosa, assicuratevi di trasmettere copia delle ricevute se richiesto, specialmente se l’invito a regolarizzare lo chiedeva (in genere se pagate tramite F24 con i codici esatti, l’INPS rileva automaticamente; per sicurezza è bene comunque rispondere all’invito PEC comunicando l’avvenuto versamento).
  4. Attendere l’aggiornamento e richiedere un nuovo DURC – L’INPS di solito aggiorna la posizione entro pochi giorni dal pagamento. Tramite il cassetto previdenziale si può vedere se il debito risulta chiuso. A quel punto, si può procedere con una nuova interrogazione DURC online. Se tutto è a posto, il DURC regolare viene rilasciato e si “riottiene” così il documento.

Nei paragrafi successivi vedremo nel dettaglio i principali strumenti per regolarizzare la posizione debitoria – sia contributiva che fiscale – che sono il fulcro per passare da uno stato di irregolarità a uno stato di conformità.

Strumenti per regolarizzare debiti contributivi e fiscali

Quando un’impresa ha debiti verso l’INPS o il Fisco che le precludono il DURC, deve attivarsi con gli strumenti previsti dall’ordinamento per regolarizzare la sua posizione. Fortunatamente, la normativa italiana offre varie possibilità di rateizzare, definire in via agevolata o contestare i debiti. Di seguito analizziamo i principali strumenti pratici – con taglio operativo – che un imprenditore può utilizzare, e il loro effetto sul DURC.

Rateizzazione dei debiti (dilazione di pagamento)

La rateizzazione è spesso la soluzione principale per chi non può pagare in un’unica soluzione i propri debiti contributivi o tributari. Consiste nel chiedere all’ente creditore di poter pagare a rate mensili (o trimestrali) l’importo dovuto, diluendolo su un periodo di tempo più lungo. Vediamo come funziona per i vari enti:

  • Rateazione INPS/INAIL diretta: per contributi ancora non affidati alla riscossione, l’azienda può chiedere all’INPS o INAIL una dilazione amministrativa. Ad esempio, l’INPS consente rateizzazioni fino a 24 mesi (estensibili a 36 in casi eccezionali) per debiti relativi a contributi correnti. Bisogna presentare domanda motivata all’INPS competente, che valuta la situazione finanziaria. In presenza di DURC negativo imminente, l’INPS spesso concede la dilazione purché il debitore versi un acconto e garantisca il pagamento delle rate.
  • Rateazione con Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER): quando i debiti sono già in cartella esattoriale (che include sia contributi INPS passati a ruolo sia imposte), la dilazione si chiede all’Agente della Riscossione (ex Equitalia). Attualmente (dati 2025) esistono varie opzioni:
    • Piano ordinario fino a 72 rate (6 anni) concesso su semplice richiesta per importi fino a €120.000 circa senza necessità di prova di difficoltà (limite e procedure fissate dal DM Economia).
    • Piano straordinario fino a 120 rate (10 anni) per importi maggiori o comprovate situazioni di grave crisi, soggetto a documentazione e valutazione più stringente.
    • Possibilità di decadenza se non si pagano 5 rate anche non consecutive (regola attuale post-2022).
    La domanda si fa online sul portale AER o tramite intermediario, indicando quali cartelle si vogliono dilazionare. Ottenuta la rateizzazione, gli effetti sul DURC sono immediati: come già spiegato, l’azienda viene considerata regolare se le rate sono in corso. Ciò vale sia per contributi che per imposte incluse nel piano. Attenzione: è fondamentale pagare con regolarità tutte le rate: se si salta il numero di rate che causa decadenza, il DURC torna negativo e non si potrà ottenere un’altra dilazione facilmente.
  • Rateazione dei premi INAIL: i premi INAIL correnti sono spesso esclusi dal DURC se non scaduti, ma se un datore non paga entro i termini l’autoliquidazione, l’INAIL può iscrivere a ruolo. Anche in questo caso, prima del ruolo l’INAIL può concedere dilazioni brevi su richiesta.

Effetti sul DURC: ribadiamo il concetto chiave: avere un debito dilazionato = regolarità contributiva riconosciuta. L’impresa ha ufficialmente un debito, ma poiché c’è un accordo di pagamento in essere, la legge considera ciò sufficiente per ritenerla adempiente. Nel DURC, quindi, comparirà come regolare. In sostanza, la dilazione “congela” la situazione e la normalizza, a patto di rispettarla.

Nella tabella seguente, un riepilogo:

Tipo di debitoEnte per la rateizzazioneMassima durataCondizioniImpatto su DURC
Contributi correnti non a ruolo (INPS, INAIL)INPS/INAIL (domanda amministrativa)24-36 mesi (estens.)Documentare temporanea difficoltà. Spesso richiesto versamento quota iniziale.DURC regolare durante il piano (revocato se saltano pagamenti).
Contributi e imposte in cartella (ruoli Equitalia/AER)Agenzia Entrate-Riscossione72 mesi (fino 120 in casi gravi)Fino a €120k automatica su richiesta; oltre, con prova di crisi. Decadenza dopo 5 rate non pagate.DURC regolare durante la rateazione. In caso di decadenza: immediata irregolarità.
Debiti fiscali non a ruolo (Agenzia Entrate)Agenzia Entrate (se avvisi bonari)Varie (piani 8 rate trimestrali per avvisi)Ad esempio avvisi bonari da dichiarazione: fino 8 rate trimestrali >€5k.Non impatta DURC diretto (fisco), ma evita arrivo a cartella. Per appalti, in presenza di rate il debito non è “definitivo” quindi niente esclusione.

Come procedere praticamente: se scoprite di avere un debito contributivo, la prima cosa è valutare se potete pagarlo tutto e subito. Se no, presentate immediatamente domanda di rateizzazione. Farlo tempestivamente è cruciale perché:

  • se arriva una verifica DURC prima che la rateizzazione sia formalmente accordata, potreste risultare irregolari. Tuttavia, in sede di invito a regolarizzare, è sufficiente dimostrare di aver presentato istanza di dilazione e poi ottenere l’accoglimento. Una volta concessa la dilazione dall’ente, il DURC verrà emesso regolare anche se inizialmente eravate segnati come debitori.
  • nel caso di cartelle, la domanda di rateizzazione blocca eventuali azioni esecutive (pignoramenti) e ferma l’accumulo di ulteriori interessi di mora. Inoltre, evita che il debito sia considerato “definitivo”: un’impresa con cartella non rateizzata >€5.000 rischia sanzioni e esclusioni, mentre se la cartella è rateizzata questo rischio viene meno.

Consiglio: tenete nota delle scadenze di tutte le rate e magari predisponete domiciliazioni bancarie o promemoria: la puntualità è vitale. Un solo pagamento saltato oltre la soglia può vanificare tutto (decaduta la rateazione, il DURC torna negativo e il debito ridiventa esigibile in unica soluzione). Per prevenire ciò, esistono anche servizi di allerta (es. la stessa piattaforma Ve.R.A. in futuro potrebbe segnalare se una rata Equitalia non risulta pagata e sta per far decadere il piano).

Definizione agevolata dei debiti: “rottamazione-quater” e altre sanatorie

Oltre alle rateazioni standard, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie misure di definizione agevolata, in gergo chiamate talvolta “pace fiscale”, che consentono di sanare i debiti con sconti su sanzioni e interessi. Tra queste, la più rilevante attualmente (2023-2025) è la rottamazione-quater delle cartelle esattoriali.

Cos’è la rottamazione-quater? Introdotta con la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022, art.1 commi 231-252) e successivamente riaperta dal Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. 29/2023 conv. L. 14/2023, con art. 3-bis D.L. 198/2022 per la riammissione dei decaduti), la “rottamazione-quater” permette ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’importo residuo dell’imposta/contributo dovuto, senza sanzioniinteressi di mora. Restano dovute solo piccole somme di aggi e le spese di notifica. Il pagamento può avvenire:

  • in unica soluzione (entro il 31 ottobre 2023 per la prima edizione),
  • oppure in 18 rate spalmate su 5 anni (scadenze: 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 con due rate l’anno – 31 luglio e 30 novembre per 2025-2027, le prime due eccezionalmente 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023, poi prorogate).

La rottamazione-quater copre tutti i tipi di carichi affidati all’Agente Riscossione: quindi cartelle per IRPEF, IVA, IRES, contributi INPS, premi INAIL, tributi locali, ecc., purché rientrino nelle date. È quindi uno strumento trasversale.

Effetti sul DURC: fin dalla prima “rottamazione” (2016), il legislatore ha chiarito che l’adesione a tali definizioni ha impatto positivo sulla regolarità contributiva. Nel 2017 fu emanata la circolare INAIL 18/2017 e l’art.54 D.L.50/2017 che prevedeva: se presenti domanda di rottamazione e paghi la prima rata, il DURC è regolare per i debiti rottamati. Nel 2023-2025, con la riammissione alla rottamazione-quater, il principio è stato ulteriormente esteso: già la presentazione della domanda di rottamazione-quater (nuova finestra aperta fino al 30 aprile 2025 per i decatuti) consente il rilascio del DURC regolare, a patto che poi vengano rispettati i pagamenti del piano di dilazione.

Quindi, se un’azienda ha debiti in cartella e aderisce alla definizione agevolata:

  • Appena protocolla l’istanza (da fare online sul sito AER entro la scadenza prevista), quei debiti si considerano in uno stato di sospensione: l’agente non procede oltre con riscossione e gli enti previdenziali li marcano come “in definizione”.
  • Il DURC risulta regolare dal momento dell’adesione (non occorre attendere il pagamento della prima rata, che nel caso di riapertura 2025 sarà al 31 luglio 2025).
  • Se l’azienda rispetta tutte le scadenze delle rate, una volta completati i pagamenti il debito si estinguerà definitivamente con notevole risparmio economico e senza impatto negativo alcuno.
  • Di converso, se l’azienda salta una rata oltre i 5 giorni di tolleranza, decade dalla rottamazione. In tal caso scattano due cose: il debito torna pienamente esigibile con sanzioni e interessi (meno gli acconti eventualmente versati) e il DURC torna irregolare. Anzi, come visto, gli eventuali DURC rilasciati verranno annullati con revoca retroattiva della regolarità. Ciò può avere effetti pesanti: ad esempio, un appalto ottenuto durante la vigenza del DURC poi revocato potrebbe essere a rischio, perché viene meno un requisito di esecuzione.

Altre definizioni agevolate: oltre alla rottamazione-quater, ricordiamo:

  • Stralcio dei mini-debiti fino a €1.000: la L.197/2022 ha disposto lo stralcio automatico (cancellazione d’ufficio) delle cartelle fino a 1.000 euro affidate dal 2000 al 2015. Questo vuol dire che molti micro-debiti contributivi del passato sono stati annullati al 31 marzo 2023. Se un DURC risultava irregolare solo per quei piccoli importi, dal 2023 non lo sarà più. (Attenzione: per enti previdenziali non statali – es. casse professionali – lo stralcio non era automatico se non deliberato).
  • Definizione delle liti tributarie pendenti: la L.197/2022 ha previsto anche la possibilità di chiudere con pagamento ridotto le controversie tributarie in corso (annuali 2023). Se un’azienda aveva un contenzioso fiscale che influiva indirettamente sulla regolarità (es: un grande debito IVA in contenzioso), definendolo col pagamento agevolato, evita il rischio di una futura cartella enorme. In termini DURC, finché la lite era pendente il DURC era comunque regolare (violazione non definitiva); chiudendola pagando, si regolarizza definitivamente quella posizione.
  • Rottamazioni precedenti (ter, bis) e Saldo e Stralcio 2019: alcune imprese potrebbero avere in corso piani di definizione da precedenti edizioni. Vale quanto detto: se sono in corso e le rate pagate, il DURC è regolare; se sono decadute, quei debiti tornano a pesare. Proprio per questo, il Milleproroghe 2023 ha dato la riammissione per i decaduti delle vecchie rottamazioni, tramite la quater: un secondo salvagente.

Come procedere praticamente con la rottamazione:

  • Verificate sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’elenco delle cartelle rottamabili (c’è un’area riservata per simulare).
  • Presentate domanda di adesione entro la scadenza prevista (30 giugno 2023 per la prima finestra quater, 30 aprile 2025 per la riapertura se decaduti). La domanda è telematica e semplice.
  • Attendete la comunicazione di accoglimento con il piano di pagamento (AER la invierà, es. entro giugno 2023 per le domande fatte entro aprile 2023, e analogamente per 2025).
  • Nel frattempo potete già beneficiare degli effetti: es. a maggio 2025, se avete aderito, citate la vostra domanda protocollata e la normativa all’INPS se qualcosa non si allineasse. In realtà INPS e INAIL dovrebbero d’ufficio saperlo, ma non guasta allegare copia della ricevuta di presentazione domanda se si richiede un DURC in quel periodo.
  • Una volta in possesso del piano, rispettate con rigore le scadenze: magari domiciliate il pagamento su conto corrente per non rischiare dimenticanze. Come detto, la prima scadenza per la riapertura 2025 è 31 luglio 2025 (due rate 2025: luglio e novembre; poi 4 rate per 2026 e 4 per 2027).

Caso particolare – Rottamazione e DURC “precario”: la prassi recente definisce “DURC precario” quello legato ad una definizione agevolata non ancora ultimata. In un certo senso, l’azienda è in regola ma “a condizione”. È fondamentale che l’imprenditore sia consapevole di questa precarietà: se, ad esempio, stipula un contratto grazie al DURC regolare ottenuto con la rottamazione, deve mettere in conto che se non completa i pagamenti potrebbe perdere quel contratto. Questa consapevolezza è ribadita dalle note INAIL/INPS: il contribuente riammesso deve avere “rispetto rigoroso degli obblighi di pagamento altrimenti… verranno persi i benefici concessi” e riprenderà la riscossione coattiva.

In conclusione, la rottamazione-quater è una grande opportunità per riottenere la regolarità perduta pagando meno del dovuto (niente sanzioni e interessi). Va però gestita con serietà per non vanificarne gli effetti positivi sul DURC.

Strumenti deflattivi del contenzioso e altre soluzioni “difensive”

Un altro capitolo importante è come gestire i casi in cui l’azienda contesta il debito richiesto dall’ente o ha commesso infrazioni punibili. Ci sono strumenti giuridici che possono venire in aiuto, sia per ridurre il debito dovuto sia per evitare sanzioni peggiori, impattando positivamente sulla regolarità. Eccone alcuni:

  • Ravvedimento operoso: se un’impresa si accorge di non aver versato qualcosa (tributi o contributi) può spontaneamente regolarizzare prima che l’ente se ne accorga, beneficiando di sanzioni ridotte. Per esempio, se non avete pagato i contributi di marzo, potete pagarli con qualche giorno/mese di ritardo applicando una sanzione minima (lo 0,1% al giorno fino a 15gg, poi 1,5% mensile circa) e interessi, ma evitando sanzioni ben più alte future. Sul DURC, il ravvedimento ha l’effetto di evitare che quella mancanza emerga come irregolarità, perché il pagamento (anche se tardivo) risulta fatto. Attenzione che ravvedersi prima della notifica di un accertamento è decisivo: se l’INPS vi invia una diffida, a quel punto potete solo pagare la sanzione piena per essere regolari.
  • Accertamento con adesione (fisco) / Conciliazione giudiziale (fisco e contributi): sono strumenti per ridurre il carico del debito in caso di accertamento o causa pendente. Ad esempio, se l’Agenzia Entrate contesta €100.000 di imposte evase, con l’accertamento con adesione potete chiudere pagando magari €60.000 + interessi e avrete sanzioni ridotte a 1/3. Questo significa che vi “tagliano” parte del debito. Finché fate l’adesione (versando la prima rata di quell’accordo) l’atto non è definitivo e siete considerati in regola. Similmente, se siete già in causa tributaria o avete fatto ricorso contro un avviso INPS, potete tentare una conciliazione in cui pagate qualcosa ma meno del totale, definendo la controversia. Questo, oltre a ridurre il dovuto, vi toglie l’incertezza e vi consente di pagare magari a rate l’importo concordato. Raggiunto l’accordo, l’irregolarità contributiva viene meno (il debito originario viene annullato e sostituito dal nuovo importo dilazionato se previsto).
  • Transazione fiscale e contributiva nel “concordato preventivo” o crisi d’impresa: nelle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata), la legge prevede che l’azienda possa proporre un pagamento parziale di debiti fiscali e contributivi (transazione fiscale/previdenziale). Se i creditori (tra cui INPS e ADE) approvano il piano e il tribunale lo omologa, l’azienda potrà pagare solo quella percentuale stabilita. Fino a qualche anno fa, c’era dibattito se un concordato con pagamento non integrale di contributi consentisse comunque il DURC: oggi l’orientamento (INPS mess. 4231/2017 e Cassazione) è che se il piano concordatario è omologato, l’azienda ha diritto al DURC perché quei debiti sono “regolarizzati” secondo la legge, anche se non pagati al 100%. In particolare, nel concordato preventivo in continuità, l’INPS richiede come condizione che il piano preveda il pagamento integrale dei contributi entro 12 mesi dall’omologazione per rilasciare DURC positivo (regola stabilita dal messaggio 2835/2015 e da un interpello Min. Lavoro 41/2012). Questa è una visione rigorosa ma volta a garantire che chi continua l’attività paghi i contributi; in caso contrario (piani che pagano parzialmente i contributi in 5 anni, ad esempio) il DURC potrebbe non essere rilasciato e l’attività difficilmente potrebbe proseguire. Spesso in sede di concordato i tribunali adottano provvedimenti per consentire DURC regolare provvisorio all’azienda in crisi, proprio per permetterle di portare avanti i contratti (ci sono pronunce, es. Tribunale Milano 2017, che autorizzano DURC anche in concordato con parziale pagamento, in deroga alla prassi, per favorire la continuità aziendale).
  • Sospensione giudiziale e ricorsi amministrativi: come detto, se l’azienda contesta un accertamento INPS o una cartella e ottiene una sospensiva dal giudice, quella pendenza non la ostacola. Quindi un’arma è anche quella di presentare ricorso e chiedere misure cautelari. Ovviamente, ciò ha senso se si ritiene che il debito sia infondato o eccessivo: non si può abusare dei ricorsi solo per prendere tempo, anche perché le sospensive non sono automatiche, serve convincere un giudice. Tuttavia, in casi di accertamenti sbagliati o importi dovuti discutibili, intraprendere l’iter di contenzioso tiene in vita il DURC nel frattempo, dandovi respiro per lavorare e magari trovare fondi per un eventuale saldo transattivo.

In definitiva, gli strumenti deflattivi (adesioni, conciliazioni, transazioni) possono ridurre sostanzialmente il debito e portarlo a un livello gestibile. Un debito contributivo da €200.000 contestato in causa potrebbe chiudersi con pagamento di €100.000 in 5 anni: l’azienda ottiene così regolarità contributiva e salva la cassa. Naturalmente ogni strumento ha le sue condizioni e tempistiche: vanno valutati con consulenti legali e fiscali caso per caso. Ma è importante sapere che non sempre bisogna pagare per intero tutto ciò che viene richiesto: la legge offre vie di mezzo che coniugano l’interesse erariale a incassare almeno una parte e l’interesse dell’impresa a non fallire per i debiti.

Compensazione di crediti fiscali/contributivi

Una menzione a parte merita la compensazione: se l’impresa vanta crediti verso la Pubblica Amministrazione o crediti d’imposta, può usarli per pagare contributi o tasse dovute. Ad esempio:

  • Crediti IVA, crediti da 110%, crediti per incentivi (bonus) possono essere compensati nel modello F24 per pagare contributi INPS (entro certi limiti e con visto di conformità se >5k).
  • L’istituto dell’“compensazione crediti PA – debiti fiscali/contributivi” (DL 78/2010) consente se l’azienda ha crediti certificati verso enti pubblici di usarli per saldare cartelle esattoriali, comprese quelle di INPS/INAIL.

Usare i crediti in compensazione è fortemente consigliato se si hanno entrambe le cose (crediti e debiti). In ottica DURC, come detto, se la compensazione è già stata richiesta e accettata, quel debito non blocca il DURC. Bisogna tuttavia muoversi in anticipo: ad esempio, se sapete di avere un credito d’imposta e un debito contributi, attivate subito la compensazione secondo le regole (spesso serve iscriversi alla piattaforma crediti commerciali MEF per crediti vs PA, o indicare in F24 i codici tributo compensati).

Attenzione però ai rischi: la compensazione è lecita se il credito è reale e spettante. Usare crediti fittizi o non spettanti per pagare contributi è un reato grave di indebita compensazione (vedi sezione penale) punito penalmente. Quindi mai cedere alla tentazione di compensare contributi con crediti fasulli per ottenere DURC: le conseguenze sarebbero ben peggiori.

Sospensioni legislative e altre esenzioni temporanee

Da ultimo, ricordiamo che in situazioni eccezionali (calamità, emergenze sanitarie, eventi sismici in una regione) lo Stato può emanare decreti che sospendono i versamenti contributivi per le aziende colpite. In tali periodi, l’azienda è considerata comunque regolare (perché la legge stessa differisce la scadenza dei contributi). Un esempio è stato durante il lockdown Covid: alcuni settori avevano contributi sospesi per alcuni mesi del 2020. Il DURC in quei mesi veniva rilasciato regolare anche se i contributi di quei mesi non erano stati pagati, perché la scadenza era prorogata per legge. Lo stesso avviene per aziende in zone terremotate durante il periodo di sospensione contributiva d’emergenza.

Inoltre, in quei frangenti, spesso i DURC in scadenza venivano prorogati di validità automaticamente (è successo nel 2020: i DURC al 31/1/2020 vennero considerati validi fino a giugno 2020 per evitare blocchi durante l’emergenza). Queste sono misure straordinarie che il legislatore attiva volta per volta. Oggi (maggio 2025) non ci sono sospensioni generalizzate in atto, ma è bene tener presente questa possibilità qualora vi troviate in zone colpite da eventi eccezionali: informatevi se sono previsti differimenti contributivi e come documentarlo.

DURC nell’edilizia: Casse Edili e congruità della manodopera

Un settore che merita un approfondimento dedicato è il settore edile, in quanto soggetto a regole speciali sul DURC. Oltre a INPS e INAIL, infatti, le imprese edili devono risultare in regola con la Cassa Edile/Edilcassa di riferimento (gestita a livello provinciale ma coordinata dalla CNCE – Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili). La Cassa Edile è l’ente bilaterale dove le imprese versano contributi contrattuali (ferie, gratifiche, fondo previdenza edile, ecc.) previsti dal CCNL edilizia.

DURC e Cassa Edile: Quando un’impresa è classificata nel settore industria o artigianato edilizia, o comunque applica un CCNL edile, il DURC online interroga anche la banca dati delle Casse Edili (tramite CNCE). Pertanto, per ottenere il DURC regolare, l’impresa deve:

  • Essere iscritta alla Cassa Edile competente (della provincia dove ha la sede o i cantieri).
  • Aver versato correttamente gli accantonamenti e contributi edili per tutti i propri operai nei vari periodi.
  • Anche qui, eventualmente, non avere debiti verso la Cassa Edile, oppure se li ha, averli rateizzati con la Cassa stessa (le Casse Edili concedono dilazioni analoghe all’INPS su richiesta).

Il DURC online restituirà quindi una riga “CNCE” con esito verde o rosso. Ad esempio un DURC regolare in edilizia di solito riporta: “Risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL, CNCE”. Se l’impresa edile avesse pendenze in Cassa Edile, avrà esito negativo specificando l’irregolarità in tale ambito.

Differenze regionali/provinciali: in passato c’erano alcune difformità tra Casse Edili, ma oggi con il DURC online il sistema è integrato. Tuttavia, alcune regioni (es. Sicilia) hanno normative particolari: fino a pochi anni fa, le imprese edili non aderenti a nessuna Cassa potevano ottenere DURC “solo INPS-INAIL” se non contrattualizzate. Ormai però il CCNL edilizia è applicato universalmente nel settore edile, quindi tali casi sono rari. In Trentino-Alto Adige, dove esistono Edilcasse autonome, vi sono convenzioni per inserirle nel circuito CNCE.

DURC di congruità (introdotto nel 2021): oltre al DURC “classico”, nel settore edile è stato introdotto un nuovo documento denominato “DURC di congruità della manodopera”. Si tratta di una certificazione che verifica che, in un cantiere specifico, la quantità di ore di lavoro dichiarate (e i relativi contributi) sia congrua rispetto all’opera edile realizzata. È divenuto obbligatorio dal 1° novembre 2021 per tutti i lavori edili pubblici e per i lavori privati sopra €70.000, in attuazione dell’art. 8, co.10-bis, DL 76/2020 (Decreto Semplificazioni) e del DM 143/2021.

  • Questo DURC di congruità viene rilasciato dalla Cassa Edile competente (su piattaforma CNCE), e attesta che l’incidenza della manodopera sul valore dell’opera ha raggiunto la percentuale minima stabilita dalle tabelle ministeriali per quella tipologia di lavoro.
  • Se la manodopera non è congrua (cioè l’impresa ha denunciato troppe poche ore rispetto al cantiere), viene emesso un DURC di congruità negativo. L’impresa ha 15 giorni per regolarizzare (versando alla Cassa Edile la differenza di costo del lavoro mancante). Se non lo fa, scatta l’irregolarità e la segnalazione in BNI (Banca Nazionale Imprese Irregolari).
  • Un DURC di congruità negativo ha conseguenze: per esempio, impedisce all’impresa di ottenere attestazioni per bonus fiscali edilizi (il committente perde il beneficio fiscale se i lavori non hanno DURC di congruità positivo). Inoltre, può precludere la partecipazione a futuri appalti finché non sanato.

È importante non confondere il DURC di congruità con il DURC contributivo: sono documenti diversi, sebbene affini come logica (attestano regolarità, ma uno riguarda i livelli occupazionali, l’altro i pagamenti contributivi). Un’impresa può avere DURC contributivo regolare ma non ottenere quello di congruità su un cantiere se ha sottodimensionato il personale. Viceversa, può esserci congruità ma se l’impresa non versa i contributi avrà DURC contributivo negativo.

Imprese edili con dipendenti vs senza dipendenti: c’è un caso particolare: imprese edili senza dipendenti (ad esempio un artigiano edile individuale senza operai). In teoria non sarebbero tenute ad iscriversi alla Cassa Edile. In passato, per tali soggetti, le Casse Edili rilasciavano attestazioni di esenzione per permettere il DURC. Oggi, nel DURC online, se un artigiano edile ha solo posizione INPS (come minimale artigiano) e niente dipendenti, risulterà regolare per CNCE perché “non tenuto”. Questo spesso va autocertificato. Alcune stazioni appaltanti ancora chiedono un documento anche a queste imprese, in tal caso si produce una dichiarazione sostitutiva che attesta l’assenza di dipendenti e di obblighi verso Cassa Edile. Chiudendo: nel settore edile è importante coordinarsi con la propria Cassa Edile per evitare sorprese – le Casse avvisano quando c’è un’impresa irregolare (ad esempio se non vengono pagati i contributi mensili degli operai, segnalano che il DURC non potrà essere emesso). Anche qui la CNCE con la BNI tiene traccia delle irregolarità: quindi regolarizzare subito è fondamentale.

Profili penalistici correlati (indebita compensazione, dichiarazione infedele, omesso versamento)

La regolarità contributiva e fiscale non ha solo conseguenze amministrative (DURC, gare, sanzioni pecuniarie), ma può intrecciarsi anche con responsabilità penali a carico dell’imprenditore o dei legali rappresentanti. In questa sezione esaminiamo alcuni reati tipici legati al mancato pagamento di imposte o contributi, sia per comprendere i rischi sia perché spesso il loro verificarsi è indice di irregolarità gravi.

Indebita compensazione di crediti inesistenti o non spettanti

  • Norma di riferimento: art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 (reati tributari).
  • Condotta punita: “Chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a €50.000”.
  • In parole povere: se un’azienda, invece di pagare imposte o contributi, li “compensa” con crediti fiscali che in realtà non aveva diritto di usare (non spettanti) o addirittura con crediti falsi che non esistono, per oltre 50mila euro in un anno, commette un reato penale.
  • Sanzione: È prevista la reclusione. La legge distingue due casi:
    • per crediti non spettanti (cioè esistenti ma usati in violazione delle norme, ad es. un credito oltre il limite annuale, o destinato ad altro tributo) la pena è da 6 mesi a 2 anni;
    • per crediti inesistenti (completamente fittizi, magari creati con false dichiarazioni) la pena sale da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni.
  • Esempio concreto: Un caso tipico è l’uso fraudolento di crediti da bonus fiscale. Alcune cronache giudiziarie hanno riguardato imprenditori che hanno utilizzato crediti “acquistati” fittizi (es. falsi crediti da ricerca e sviluppo) per compensare decine di migliaia di euro di contributi INPS dovuti. Oppure chi si compensa contributi con crediti IVA che in realtà erano già stati rimborsati o che non poteva utilizzare.
  • Connessione col DURC: se un’impresa ottiene un DURC regolare grazie a compensazioni indebite, si trova in una situazione molto rischiosa: prima o poi l’Agenzia Entrate scoprirà l’irregolarità (spesso tramite controlli incrociati sulle compensazioni) e allora:
    • il DURC verrà annullato retroattivamente perché i versamenti in realtà non c’erano;
    • l’azienda dovrà restituire tutti i contributi non versati con sanzioni altissime;
    • e in aggiunta i responsabili affronteranno un procedimento penale con possibili misure cautelari (se la frode è ingente).
    Quindi l’indebita compensazione è un falso rimedio che compromette gravemente l’azienda e chi la gestisce. Va assolutamente evitata.
  • Soglia penale e cumulo: Il limite di punibilità di 50.000 € è annuale: significa che se in un anno solare (ad esempio 2024) compensi indebitamente 60.000 € di debiti, sei punibile; se ne compensi 40.000 € no (resta illecito amministrativo). Ma attenzione: se lo fai due anni di fila 40k + 40k, non c’è automatica punibilità penale perché le soglie si considerano per anno. Tuttavia, l’Agenzia Entrate può contestare sanzioni amministrative pari al 30% dei crediti non spettanti e fino al 100-200% per i crediti inesistenti, oltre interessi.
    Vale anche notare che nel 2019 era stata proposta di aumentare la soglia a 150k per i non spettanti, ma la Cassazione ha confermato che per gli anni precedenti rimane 50k (c’è stata confusione normativa, ma al 2025 la soglia è 50k per entrambi i casi).

In sintesi: L’indebita compensazione è un reato equiparabile alla frode fiscale. Se scoperto, oltre al penale, comporta quasi sempre un DURC irregolare a posteriori e problemi finanziari enormi. Dunque, se la vostra azienda sta valutando di usare crediti in compensazione, fatelo solo se siete certi al 100% della legittimità di quei crediti. In caso di dubbi, è meglio trovare altre soluzioni (rateizzare, chiedere un finanziamento per pagare i contributi, ecc.) piuttosto che incorrere in questo reato.

Omessa dichiarazione o dichiarazione infedele (reati tributari)

Questi reati riguardano i comportamenti di evasione fiscale mediante le dichiarazioni annuali.

  • Dichiarazione infedele (art.4 D.Lgs.74/2000): si ha quando un contribuente indica nella dichiarazione annuale (es. Unico/Redditi) elementi passivi fittizi o omette elementi attivi reali, in modo da evadere le imposte oltre una certa soglia. I limiti attualmente (post riforma 2019) sono: imposta evasa > €100.000 e contemporaneamente ricavi non dichiarati >10% del totale o > €2.000.000. La pena va da 2 anni a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Esempio: un’impresa che “dimentica” di dichiarare €500.000 di ricavi, evadendo IVA e IRES per €150.000, commette reato (supera 100k evasi). Se avesse evaso 50k, no. – Legame col DURC: Indirettamente, un’azienda che fa dichiarazioni infedeli spesso non versa neanche tributi e contributi su quei redditi non dichiarati. Quindi potrebbe accumulare debiti con il fisco (cartelle per accertamenti) che poi impattano sul DURC. Inoltre, se scoperto e condannato, l’imprenditore rischia l’interdizione da attività e appalti pubblici, quindi addio partecipazione gare.
  • Omessa dichiarazione (art.5): reato più grave in apparenza, ma con soglie: non presentare proprio la dichiarazione dei redditi o IVA è penale se le imposte evase superano €50.000. Pena 2 a 5 anni. Molti piccoli imprenditori in crisi a volte omettono la dichiarazione per non confrontarsi col debito: pessima idea perché oltre a generare cartelle pazze (il fisco liquida d’ufficio) si sfocia nel penale. Anche qui, chi non presenta dichiarazioni di norma non paga neanche contributi (omette anche DM all’INPS, etc.), quindi quell’azienda avrà DURC irregolare totale.
  • Emesso fatture false (art.2) e altri reati: citandoli per completezza, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti sopra €1000 di imposta è punita (fino a 8 anni). Certe imprese lo fanno per creare finti costi e abbattere l’utile, ottenendo risparmi illeciti. Capite che se si arriva a ciò, l’azienda è a un livello di irregolarità estremo e difficilmente avrà un DURC regolare (spesso emergono anche frodi carosello con contributi non pagati per lavoratori fittizi).

Nota: Questi reati tributari non riguardano direttamente i contributi, ma l’Agenzia Entrate. Tuttavia, se un imprenditore è condannato per evasione, ne risente anche la sua reputazione e affidabilità nelle sedi amministrative: ad esempio, un’aggiudicatario di appalto con condanna definitiva per reati tributari rischia l’esclusione per grave illecito professionale (art. 94 co. 10, D.Lgs 36/2023). Quindi riflessi indiretti sul poter partecipare a gare e quindi sul fare business in generale.

Omesso versamento di contributi previdenziali

Questo è il reato specifico in ambito contributivo:

  • Norma: art. 2, co.1-bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983 (come modificato dal DL 48/2023).
  • Fattispecie: il datore di lavoro che non versa le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per un importo complessivo superiore a €10.000 annui è punito con la reclusione fino a 3 anni e multa fino a €1.032. Se l’importo omesso non supera €10.000 annui, non è più reato, ma costituisce illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria da €10.000 a €50.000.
  • Novità 2023: prima di maggio 2023, anche l’omissione sotto 10k era reato (seppur con causa di non punibilità a posteriori in caso di pagamento tardivo entro 3 mesi dalla contestazione). Il Decreto Lavoro 2023 ha depenalizzato sotto 10k e previsto che se il datore versa il dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o notifica della violazione, non è punibile né penalmente né amministrativamente. Ciò incentiva a regolarizzare subito appena si viene “pizzicati”.
  • Chi riguarda: solo le ritenute previdenziali sui dipendenti. Ovvero la quota di contributi che il datore trattiene dallo stipendio del lavoratore per poi girarla all’INPS. Non è riferito ai contributi a carico azienda. In pratica, se un datore paga il netto al dipendente ma non versa all’INPS i contributi trattenuti, commette questo reato oltre un certo importo.
  • Esempio: un’impresa con 5 dipendenti nel 2024 non versa contributi per €15.000 (di cui supponiamo €9.000 quota datore e €6.000 quota dipendenti). Per la legge conta il totale ritenu-to e non versato (€6k), essendo sotto 10k non c’è reato, ma scatta sanzione amministrativa. Se fosse €12.000 di ritenute non versate -> reato. Se poi l’impresa versa tutto entro 3 mesi dall’ispezione INPS, la legge la esclude da sanzioni (questo è stato introdotto nel 2023). Se invece non paga, si procede penalmente.
  • Conseguenze sul DURC: chiaramente un datore che non versa le ritenute avrà subito un DURC irregolare, perché è un debito contributivo a tutti gli effetti (anche se solo di una parte dei contributi). Anzi, l’INPS tende ad agire con diffida immediata in questi casi: invita il datore a pagare entro 90 giorni le ritenute omesse; se non lo fa scatta la notitia criminis alla Procura. Dunque, dal lato imprenditore, se per motivi di cassa dovete fare scelte tragiche, ricordate che non pagare le ritenute dipendenti è il peggior incubo: meglio magari tardare sui contributi datoriali (che genera sanzioni civili ma non penali) che trattenere soldi ai lavoratori e non versarli.
  • Questo reato spesso si accompagna a situazioni di crisi: l’imprenditore usa le ritenute per pagare stipendi o fornitori. Lo Stato ha scelto un approccio severo ma temperato: penalmente punibile solo sopra 10k e con possibilità di estinguere pagando entro 3 mesi da contestazione. Approfittatene: se ricevete una diffida INPS, fate l’impossibile per pagare entro 3 mesi così da evitare il penale (oltre a ottenere il DURC).

Altri profili penalistici correlati:

  • Sanzioni per lavoro nero e sicurezza: non sono reati penali salvo casi di infortuni o recidive, ma comportano sanzioni amministrative e possibili sospensioni dell’attività. Se vi sospendono l’attività per lavoro nero, di riflesso tutti i DURC vanno in stand-by finché non regolarizzate quei lavoratori.
  • Bancarotta e mancato versamento contributi: se si arriva a fallimento, l’aver omesso contributi potrebbe rientrare tra le condotte di bancarotta semplice (per aggravamento del dissesto) ma non entriamo in dettaglio.
  • Responsabilità 231 della società: attualmente i reati tributari e contributivi non rientrano tra quelli per i quali è responsabile amministrativamente l’ente (società). Quindi niente sanzioni 231 per indebita compensazione o altro (al 2025, il legislatore non li ha ancora inclusi).
  • Illeciti antiriciclaggio e frodi fiscali: se un’evasione è maxi, possono scattare anche contestazioni di autoriciclaggio, ma sono situazioni estreme e penalmente rilevanti per grossi importi.

In conclusione su penale: pagare il Fisco e l’INPS non è solo un dovere civile, ma anche il modo per restare fuori dai guai penali. Le soglie di punibilità lasciano margine per piccoli ritardi, ma se un’impresa sfora (più di 100k di tasse evase, più di 50k di crediti finti usati, più di 10k di contributi dipendenti non versati) il rischio di processi e condanne è concreto. Questo comporta non solo le pene in sé, ma anche l’impossibilità di ricoprire cariche, partecipare a gare, ottenere finanziamenti pubblici, ecc. Quindi, oltre a rimettere in regola il DURC, un imprenditore avveduto deve considerare questi profili e magari pianificare con i professionisti un rientro che eviti di incorrere in soglie penalmente rilevanti.

Simulazioni pratiche: come recuperare il DURC in scenari comuni

Passiamo ora ad alcune simulazioni pratiche, ossia esempi concreti di aziende con DURC irregolare e il percorso da intraprendere per tornare ad avere un DURC regolare. Ogni caso ha le sue particolarità, ma questi scenari-tipo aiuteranno a comprendere l’applicazione pratica delle regole e degli strumenti fin qui illustrati.

Caso 1: PMI edile con debiti contributivi – Soluzione tramite rateizzazione e rottamazione

  • Scenario: La EdilMastro S.r.l. (impresa edile, 10 operai) ha attraversato un momento di crisi di liquidità. Ha accumulato €30.000 di debiti con l’INPS (mancato versamento contributi di 4 mesi per gli operai) e ha anche una cartella esattoriale di €20.000 dall’Agenzia delle Entrate per IVA non versata. Le è stato negato un DURC perché risulta irregolare sia verso INPS che verso CNCE (per i contributi operai non versati).
  • Obiettivo: Ottenere di nuovo il DURC regolare per poter partecipare ad una nuova gara d’appalto a cui EdilMastro tiene molto, e riprendere i lavori in cantiere sospesi dall’ente committente per DURC scaduto.
  • Soluzione passo-passo:
    1. Verificare dettaglio debiti: EdilMastro, col supporto del consulente, accede a Ve.R.A. e vede pallino rosso su INPS Dipendenti: debito €30k in note di debito; e pallino rosso su CNCE: risultano 4 mensilità di contribuzioni edili mancanti. Inoltre, consulta il cassetto fiscale e vede la cartella da €20k (IVA 2021).
    2. Interlocuzione con INPS/Cassa Edile: Viene contattata la Cassa Edile locale, che conferma i €30k di contributi arretrati (che includono anche quote Cassa Edile). La Cassa, di prassi, manda diffide mensili. Ora ha inviato all’INPS segnalazione per DURC irregolare.
    3. Rateizzazione contributi: EdilMastro presenta immediatamente domanda di rateazione all’INPS per i €30k. L’INPS accoglie il piano in 18 rate mensili da ~€1.700 l’una (essendo debito recente, non ancora a ruolo, competenza INPS). Parallelamente, anche la Cassa Edile concorda un piano per la parte di sua spettanza (in molti casi INPS e Cassa fanno piano unico tramite DURC, ma se separati, ci si accorda con entrambi).
    4. Definizione agevolata debito fiscale: Per la cartella da €20k (IVA), EdilMastro aderisce alla rottamazione-quater (rientra nei ruoli 2022). Presenta domanda prima della scadenza. Il debito netto senza sanzioni è, poniamo, €15k. Potrà pagarlo in 18 rate fino al 2027.
    5. Pagamento iniziale delle rate e comunicazioni: EdilMastro paga subito la prima rata del piano INPS appena riceve l’ok (le arriva il bollettino). Per la rottamazione, dovrà attendere l’esito, ma intanto la domanda è presentata (quindi è protetta). Invia via PEC all’INPS e Cassa Edile la copia dell’istanza di rottamazione e copia dell’accoglimento rate INPS, chiedendo di aggiornare la sua posizione.
    6. Richiesta nuovo DURC: Trascorsi alcuni giorni, l’azienda (o la stazione appaltante interessata) effettua una nuova interrogazione Durc On Line. A questo punto il sistema controlla:
      • INPS: vede che c’è un piano attivo e la prima rata pagata = regolare.
      • INAIL: nessun debito, regolare.
      • Cassa Edile: informata della rateazione e ricevendo il pagamento contestuale di una quota (spesso chiedono un acconto), la considerano “in regola nel rispetto del piano”.
      • Agenzia Riscossione: il debito IVA è sospeso per domanda rottamazione, e comunque il DURC non guarda imposte, ma se guardasse, risulterebbe non definitivo.
      • Inoltre, non risultano altre pendenze ostative.
        L’esito quindi diventa tutto VERDE. Il DURC viene emesso con esito regolare, valido 120gg.
    7. Uso del DURC e monitoraggio: EdilMastro S.r.l. può ora presentare il DURC in gara e far ripartire i lavori sospesi. Segue scrupolosamente i pagamenti: ogni mese versa la rata INPS; quando inizieranno le rate rottamazione (luglio 2025) se le segna. Sa che se salta qualcosa, il DURC le verrà revocato, quindi non può permetterselo. Monitorerà via Ve.R.A. periodicamente lo stato (che mostrerà i pallini comunque rossi come evidenze ma con la nota “rateizzazione in corso”).
  • Risultato: in 1-2 mesi l’azienda è passata da DURC negativo a DURC positivo, senza dover trovare €50k in un colpo ma pianificando pagamenti sostenibili. Ha anche ridotto il debito fiscale di €5k evitando sanzioni.

Caso 2: Azienda commerciale con debiti fiscali contestati – Soluzione tramite contenzioso e adesione

  • Scenario: La FoodImport S.p.A., società commerciale (settore alimentare, 20 dipendenti), non ha debiti contributivi ma ha ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate per €300.000 di IVA non versata (anno 2019). La società ha presentato ricorso in Commissione Tributaria ritenendo l’accertamento errato (sostiene che parte dell’IVA era dovuta dall’altra parte contrattuale). Nel frattempo, FoodImport si trova esclusa da una gara pubblica perché la stazione appaltante ha rilevato un’irregolarità fiscale >€5.000 (l’Agenzia aveva comunicato l’esistenza dell’avviso non pagato). FoodImport però non aveva effettivamente ancora un debito “definitivo” perché pendente ricorso.
  • Obiettivo: Regolarizzare la posizione fiscale per poter ottenere il certificato di regolarità fiscale ed essere riammessa alla gara (se possibile, o comunque per il futuro). Nonché evitare che quell’accertamento diventi cartella e poi ostacoli benefici.
  • Soluzione:
    1. Self-cleaning in corso di gara: Innanzitutto FoodImport, tramite i legali, evidenzia all’Amministrazione appaltante che il debito fiscale è oggetto di contenzioso non definitivo, quindi ai sensi di legge non è una violazione definitivamente accertata e l’esclusione non sarebbe legittima. Se l’appalto è ancora in piedi, può fare ricorso al TAR invocando proprio la normativa (Consiglio di Stato ha più volte dato ragione in casi simili). Questo per cercare di rientrare in gara.
    2. Definizione agevolata della lite: Nel frattempo, esaminando l’accertamento con i consulenti, FoodImport decide che, sebbene ritenga di aver ragione, c’è un rischio in causa. Approfitta allora della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge (se disponibile: la L.197/2022 l’aveva prevista per le liti fino gradi vari). Stimiamo che possa chiudere pagando il 50% del tributo. Quindi, propone all’Agenzia un accordo: versa €150.000 in qualche rata e chiude il contenzioso.
    3. Pagamento e fine contenzioso: FoodImport, grazie anche a un finanziamento bancario, riesce a versare i €150k concordati. La Commissione Tributaria dichiara estinta la causa per accordo. L’Agenzia Entrate rilascia un certificato che quell’accertamento è definito e nulla più è dovuto.
    4. Richiesta certificazione fiscale e DURC: A questo punto, FoodImport non ha più debiti fiscali “gravi”: il suo debito originale è stato ridotto e pagato. Richiede all’Agenzia Entrate il certificato di regolarità fiscale: risulta regolare (nessuna imposta iscritta a ruolo sopra €5k). Quindi ottiene il documento (il “Durf” se richiesto in contesto edile, o comunicazione in contesto appalto).
    5. Conseguenze: Se la gara precedente è persa, per le prossime non avrà problemi. Anche il DURC contributivo era sempre stato regolare (non avendo mai avuto problemi con INPS), e rimane tale. Ora FoodImport è a posto su entrambi i fronti.
  • Nota: Questo caso mostra l’importanza di risolvere i debiti fiscali contestati: anche se non incidevano sul DURC contributivo, potevano escludere l’azienda dalle gare. Usando lo strumento deflattivo (adesione/conciliazione), ha tagliato il debito e tolto l’incertezza, tornando “pulita”.

Caso 3: Ditta individuale artigiana con DURC bloccato per errore formale – Soluzione tramite correzione dati

  • Scenario: Mario è un elettricista (ditta individuale, senza dipendenti). Gli viene negato il DURC perché risulta un’irregolarità INPS. Mario però ha sempre pagato i suoi contributi artigiani trimestrali. Dopo aver investigato, scopre che l’INPS lo segnala irregolare perché appare come “dipendente omesso” di sé stesso in una comunicazione errata: in pratica, anni fa l’azienda XY per cui fece un lavoro lo registrò per errore come dipendente e quell’UNIEMENS risulta aperto con contributi non versati su Mario (che in realtà era esterno).
  • Soluzione: Mario tramite il suo consulente contatta l’INPS, spiega l’errore e presenta un’istanza di rettifica dati allegando documenti (contratto d’opera per quell’azienda, etc.). L’INPS accerta l’errore amministrativo e lo annulla. Nel frattempo, per velocità, Mario ha anche compilato un’autocertificazione in cui dichiara di non avere dipendenti e la presenta all’amministrazione che chiedeva il DURC, facendo riferimento alla normativa (esenzione Cassa Edile, etc.).
  • Esito: L’INPS rimuove l’irregolarità e rilascia il DURC a Mario, che ora può consegnarlo per ottenere il saldo di un lavoro pubblico che aveva fatto. Mario ha risolto con un intervento mirato senza esborso, perché era un caso di irregolarità formale e di scambio di informazioni errate tra banche dati. Questo evidenzia come, se siete convinti di essere regolari ma il DURC dice di no, approfondite e non esitate a chiedere verifica all’ente: talora si tratta di errori facilmente correggibili e il DURC si sblocca.

Caso 4: Società in concordato preventivo – DURC “con riserva”

  • Scenario: La Meccanica Alfa S.p.A. ha accumulato debiti enormi, tra cui €500.000 verso INPS e €300.000 di IVA/Irpef, e ha presentato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale. Durante la procedura, l’azienda ha bisogno del DURC per continuare a operare in appalti pubblici. Ma con quel livello di debiti, il DURC sarebbe irregolare.
  • Soluzione: Nel piano concordatario, Alfa propone di pagare integralmente i debiti previdenziali (€500k) in 2 anni, e di falcidiare del 20% l’IVA. Il tribunale ha concesso l’esercizio provvisorio. Su questa base, l’INPS – recependo il proprio messaggio interno – rilascia comunque il DURC a Meccanica Alfa durante il concordato, in quanto c’è un piano in corso volto al pagamento integrale contributi. Qualora il concordato fosse omologato, e Alfa rispettasse quei pagamenti nei 12 mesi dall’omologa, resterà regolare. Se il concordato saltasse (non omologa o inadempimento), l’INPS revocherebbe il DURC e lo segnalerebbe.
  • Commento: Questo è un caso complesso in cui la regolarità contributiva viene “sospesa” in attesa dell’esito di una procedura concorsuale. Serve un dialogo forte col tribunale e l’INPS. Ma la legge fallimentare e il nuovo Codice della Crisi cercano di favorire la continuità aziendale, quindi tendenzialmente permettono DURC provvisori. Ci sono pronunce di tribunali che dicono che negare il DURC in concordato contrasta con le finalità di risanamento. Quindi l’impresa può far leva su questo per ottenere il documento e continuare le attività in pendenza di concordato.

Queste simulazioni illustrano come, applicando correttamente normative e strumenti (dilazioni, rottamazioni, conciliazioni, concordato, ecc.), anche situazioni critiche possono essere risolte consentendo all’impresa di riottenere il DURC e proseguire l’attività. Certo, serve spesso liquidità (per pagare rate o acconti) e assistenza professionale. Ma la chiave è non rassegnarsi di fronte a un DURC negato: quasi sempre c’è una strada percorribile per tornare in regola – l’importante è agire rapidamente e con cognizione di causa.

FAQ – Domande frequenti su DURC e debiti con Fisco/INPS

Di seguito una serie di domande comuni (Frequently Asked Questions) con brevi risposte, per chiarire i dubbi più pratici:

D: Che cos’è esattamente il DURC?
R: È un documento (rilasciato in formato PDF online) che certifica che l’azienda è in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e assicurativi verso INPS, INAIL e Casse Edili. Serve come attestato ufficiale di regolarità contributiva in molti ambiti (appalti, benefici, ecc.). Non include di per sé la posizione fiscale, che è oggetto di altri certificati (salvo casi particolari come il DURF per il settore edile/fiscale).

D: Quando è obbligatorio presentare il DURC?
R: Ogni volta che richiesto da una norma o da un ente appaltante/committente. I casi tipici: partecipazione a gare pubbliche, stipula di contratti pubblici (il DURC va esibito prima della firma del contratto e durante l’esecuzione con cadenza periodica), dichiarazione di conformità SOA (per attestazione categorie lavori pubblici), ottenimento di sovvenzioni, contributi statali (la PA verifica il DURC prima di erogare), richiesta di benefici normativi (es. sgravio contributivo, cassa integrazione – l’INPS controlla il DURC). Inoltre è spesso richiesto anche in contratti privati di subappalto nel settore edile come garanzia. In generale, se sei un’impresa che lavora con la PA o in edilizia, devi avere sempre un DURC valido.

D: Il DURC copre anche i debiti con l’Agenzia delle Entrate (tasse)?
R: No, il DURC in sé riguarda contributi e premi assicurativi. I debiti fiscali non lo influenzano direttamente. Tuttavia, in ambito gare pubbliche, se hai debiti fiscali gravi (imposte non pagate) puoi essere escluso ai sensi della normativa sugli appalti, indipendentemente dal DURC contributivo. Perciò esistono certificati di regolarità fiscale separati, e il nuovo Codice Appalti prevede che se le tasse non sono in regola, l’azienda va esclusa come se avesse DURC negativo. Quindi, di fatto, devi preoccuparti sia di DURC contributivo che di “DURC fiscale” per essere completamente in regola.

D: Ho un debito con l’INPS ma sto pagando in rateizzazione: posso ottenere il DURC?
R: Sì. La legge dice chiaramente che se il debito è rateizzato regolarmente (e non sei decaduto), l’INPS/INAIL devono rilasciare il DURC con esito regolare. Quindi, assicurati solo di aver pagato le rate scadute e di non averne saltata alcuna. Durante la vigenza del piano, sei considerato in regola. Questo vale anche per le rateizzazioni con l’Agente Riscossione su crediti INPS già in cartella.

D: Ho aderito alla rottamazione-quater delle cartelle: il mio DURC ora è regolare?
R: Sì, a condizione di rispettare le scadenze. Dal momento in cui presenti la domanda di definizione agevolata, i debiti inclusi nella rottamazione non ostacolano più il DURC. Il DURC viene rilasciato regolare (si parla di “DURC precario” perché è condizionato). Se poi paghi tutte le rate, rimane regolare e a fine piano i debiti sono estinti. Se invece salti una rata e decadi, il DURC tornerà irregolare e quelli emessi potranno essere annullati con la dicitura “Revoca definizione agevolata”. Quindi rottamazione = respiro immediato, ma attento a pagare le rate!

D: Se ho un contenzioso aperto (ricorso) contro l’INPS per un avviso di addebito, nel frattempo il DURC me lo danno o no?
R: In base alle norme attuali, finché il contenzioso non è deciso in via definitiva, l’irregolarità non è definitivamente accertata. Dunque non dovrebbero emetterti un DURC negativo per quel motivo. Anzi, il Consiglio di Stato ha detto che la pendenza del ricorso impedisce di emettere DURC negativo. Tuttavia, assicurati di aver comunicato all’INPS di aver fatto ricorso e magari di aver ottenuto, se possibile, una sospensiva. Se hai un provvedimento del giudice che sospende l’obbligo di pagamento, il DURC sarà sicuramente regolare. Attenzione: questa regola vale fino all’esito: se poi perdi la causa e la sentenza passa in giudicato, quel debito diventa definitivo e allora, se non paghi subito, il DURC diventerà negativo.

D: Mi hanno emesso un DURC negativo ma non mi avevano avvisato prima per correggere l’irregolarità: è corretto?
R: No, non è corretto. La procedura prevede espressamente un invito a regolarizzare entro 15 giorni. Se l’ente ha emesso direttamente il DURC negativo senza darti questo preavviso, si può contestare. Ci sono sentenze (TAR) che hanno annullato DURC negativi emessi senza il rispetto di questo termine di garanzia. Quindi puoi far presente all’INPS/INAIL la cosa e chiedere di annullarlo in autotutela, oppure rivolgerti al giudice amministrativo se ci sono danni (ad es. esclusione da una gara). In generale oggi il sistema automatico include il preavviso, quindi casi del genere sono rari e dovuti a disguidi (es. PEC non recapitata: assicurati sempre che la PEC aziendale sia aggiornata e funzionante).

D: Quanto dura il DURC una volta emesso? Devo richiederlo ogni volta?
R: Il DURC online ha validità 120 giorni (4 mesi) dalla data della richiesta. Durante questo periodo, qualsiasi ente che verifica otterrà lo stesso risultato. Quindi non è necessario richiederlo ad ogni singola occasione se è ancora valido. Ad esempio, se hai un DURC emesso il 1° febbraio, sarà valido fino al 1° giugno; se vinci una gara a marzo, consegni quello di febbraio senza bisogno di rifarlo. Solo se trascorsi 4 mesi e serve di nuovo, si rifà la verifica. Eccezione: come visto, se nel frattempo perdi i requisiti (es. decadi da rottamazione), quel DURC può essere revocato prima dei 120gg. Ma in condizioni normali resta valido per quel periodo.

D: Chi può richiedere un DURC della mia azienda? Posso farlo anch’io autonomamente?
R: Possono richiederlo i soggetti abilitati indicati dalla norma: pubbliche amministrazioni aggiudicatrici, SOA, Enti concessionari, banche (per cessione crediti PA), e la stessa impresa o lavoratore autonomo interessato. Dunque sì, tu imprenditore puoi verificarlo accedendo con le tue credenziali INPS al servizio Durc On Line. Oppure può farlo il tuo consulente del lavoro delegato (ora con la “Delega Master” può farlo per tutte le gestioni). Tieni presente che se un ente richiede il DURC a tua insaputa e risulti irregolare, vieni comunque avvisato tramite PEC dell’invito a regolarizzare. Quindi c’è trasparenza. Il DURC è pubblico? Non proprio, ma esistono banche dati consultabili (ad esempio alcune amministrazioni pubblicano gli elenchi di DURC regolari nelle sezioni trasparenza). Tuttavia i dati specifici sui debiti no, quelli li vedi solo tu tramite Ve.R.A.

D: Cosa succede se il DURC mi scade durante l’esecuzione di un lavoro?
R: In genere nei contratti è previsto che l’appaltatore debba mantenere regolare il DURC per tutta la durata dei lavori. Quindi se scade il documento dopo 120gg, la stazione appaltante chiederà una nuova verifica. Se risultasse irregolare, può sospendere i pagamenti e eventualmente risolvere il contratto se non risolvi. Molte amministrazioni pianificano controlli DURC almeno trimestrali sui cantieri. Dunque, se hai un DURC in scadenza e sai di avere un problema imminente (debito), non aspettare: regolarizza prima della scadenza per assicurarti che al successivo controllo risulti ok. Dal 2024 l’INPS aiuterà avvisando 30-15 giorni prima, ma sta comunque a te muoverti. In sintesi: un DURC regolare “oggi” ti copre fino alla scadenza, ma poi devi confermarlo con uno nuovo; se quello nuovo non arriva perché sei irregolare, il committente può bloccarti i pagamenti e segnalarti. Quindi la regolarità deve essere continua, non basta aver avuto un DURC all’inizio e poi dimenticarsene.

D: Posso ottenere il DURC se non ho dipendenti (azienda senza posizioni aperte)?
R: Sì, certo. In tal caso, se sei ad esempio un libero professionista o ditte individuali senza dipendenti, spesso non hai obblighi verso INAIL o Casse edili, ma solo l’iscrizione alla gestione artigiani/commercianti. Il DURC sarà emesso attestando che sei “regolare (perché non tenuto a INAIL/Cassa edile)”. Potrebbe essere richiesta un’autocertificazione in cui dichiari di non avere dipendenti e quindi non essere soggetto a Cassa Edile. Questo succede spesso con piccoli artigiani subappaltatori. Formalmente il DURC viene comunque rilasciato (magari tutte le gestioni risultano “assenza” ma è regolare). Se un ente non sa come procedere, presentagli tu una dichiarazione sostitutiva – come alcune regioni forniscono modelli – in cui dichiari la tua condizione e allega i versamenti INPS da autonomo per evidenziare che sei in regola con quelli.

D: Ho scoperto che un mio DURC positivo è stato annullato dopo mesi: possono farlo?
R: Può succedere nei casi di revoca per definizione agevolata non perfezionata. Ad esempio, se avevi avuto DURC regolare grazie alla rottamazione ma poi non hai pagato, l’INPS/INAIL può annullare i DURC emessi con quella copertura. Lo stesso se emergono fatti gravi (tipo che il DURC era stato rilasciato sulla base di false attestazioni): l’ente può annullare in autotutela un DURC improprio. In generale però, a parte questi casi particolari, un DURC regolare non viene “stornato” senza motivo. Se ti succede, chiedi subito spiegazioni: potrebbe essere errore o uno di questi casi (es. non pagamento rata rottamazione, etc.). Se pensi l’annullamento sia illegittimo, puoi fare ricorso (es. al TAR se ha provocato effetti su appalti). Ma di solito c’è una causa oggettiva.

D: Quali sono le sanzioni se dichiaro il falso per ottenere il DURC (es. autocertificazioni false)?
R: Dichiarare il falso a un ente pubblico è un reato (falsità ideologica in atto pubblico, art. 483 c.p., punibile fino a 2 anni). Se ad esempio autocertifichi di non avere dipendenti per bypassare la Cassa Edile e invece li hai, rischi penalmente. Inoltre il DURC rilasciato su basi false verrebbe annullato. Non conviene. Piuttosto, se hai dipendenti e debiti, regolarizza; se non riesci in tempo e stai perdendo un affare, valuta di spiegare la situazione al committente e presentare un piano di rientro – a volte i privati sono comprensivi se vedono buona fede, rispetto a uno che presenta un DURC taroccato. Sul penale, anche presentare un DURC alterato (contraffatto) sarebbe un reato grave (uso di atto falso). Quindi assolutamente sconsigliato manipolare o mentire su documenti di regolarità.

D: Un DURC irregolare può far scattare l’interdizione dell’attività o altre punizioni?
R: Il DURC negativo in sé comporta le conseguenze amministrative di legge: non puoi stipulare contratti pubblici, i cantieri edili pubblici vengono sospesi, rischi la risoluzione contrattuale, perdi benefici contributivi. Non c’è una “interdizione” amministrativa generale, ma di fatto se per 3 mesi di fila sei irregolare in cantiere pubblico, possono risolvere il contratto per inadempimento. In edilizia privata, un DURC negativo sospende l’efficacia del titolo abilitativo (es. SCIA) finché non torni regolare. Inoltre, se l’irregolarità è grave e reiterata, potresti finire nella banca dati BNI che le casse edili e le stazioni appaltanti consultano, col rischio di non essere invitato a gare. A livello penale, non esiste reato di “durc irregolare”, ma come visto alcuni inadempimenti gravi coincidono con reati (es. omesso versamento contributi >10k). Quindi l’interdizione può arrivare come pena accessoria di un reato tributario/contributivo. Ad esempio, condanna per indebita compensazione può comportare interdizione dai pubblici uffici o dagli appalti per un certo periodo.

D: Come faccio a conoscere in anticipo se ho problemi prima di una richiesta DURC?
R: Il modo migliore è utilizzare il cassetto bidirezionale del portale INPS (che ora è evoluto in Ve.R.A./Simulazione DURC). Puoi simulare l’esito come spiegato. Inoltre, tieni contabilità dei tuoi versamenti: verifica ogni mese di aver pagato tutti i contributi (F24) e premi. Se usi un consulente del lavoro, chiedigli periodicamente conferma che non risultano note di debito aperte. Anche l’Agenzia Entrate Riscossione ha un prospetto “Situazione debitoria” sul suo sito: controllalo. Insomma, autotutela: oggi gli strumenti telematici ci sono. E con la nuova procedura, se delegato, il consulente vede i pallini verdi/rossi e ti avvisa. Quindi sfrutta questi servizi per non farti cogliere impreparato.

Abbiamo coperto moltissime casistiche, ma se ne avessi altre, ricorda che la legislazione è in continuo aggiornamento: nel dubbio, consulta sempre le fonti ufficiali (siti INPS, INAIL, Agenzia Entrate) e, per situazioni delicate, rivolgiti a un professionista (consulente del lavoro, avvocato tributarista) che possa analizzare il tuo caso specifico. Spesso una piccola consulenza preventiva evita guai grossi (come dire, prevenire è meglio che curare anche nel campo DURC!).

Fonti e riferimenti normativi, giurisprudenziali e amministrativi

(In questa sezione finale elenchiamo tutte le fonti citate o utilizzate nella guida – normative, prassi e giurisprudenza italiane – per consentire eventuali approfondimenti. Ogni riferimento è accompagnato da una breve descrizione del contenuto rilevante.)

Normativa primaria e secondaria:

  • D.L. 34/2014, art. 4 conv. in L. 78/2014: Introduzione del DURC online e delega al decreto attuativo.
  • Decreto Interministeriale 30/01/2015: “Semplificazione in materia di DURC” – Disciplina cardine del DURC online. Contiene requisiti di regolarità e cause di esclusione/deroga (rateazioni, contenziosi, soglia €150).
  • D.M. 23/02/2016: Modifiche al DM 2015 – regolarità DURC in fallimento con esercizio provvisorio e amministrazione straordinaria.
  • Legge 296/2006, art.1 co.1175: Benefici contributivi subordinati a regolarità (Allegato A DM 2015 sulle violazioni in materia di lavoro).
  • D.Lgs. 50/2016, art.80 co.4: (Vecchio Codice Appalti) Esclusione per violazioni gravi definitivamente accertate in ambito fiscale e contributivo.
  • D.Lgs. 36/2023, art.94-96: (Nuovo Codice Appalti) Conferma cause di esclusione per irregolarità definitive, introduzione self-cleaning. Pendenza contenzioso impedisce DURC negativo.
  • D.L. 69/2013 conv. L.98/2013: Validità DURC 120 gg e prime semplificazioni in edilizia.
  • D.L. 76/2020, art.8 co.10-bis conv. L.120/2020: Introduzione DURC di congruità in edilizia (manodopera congrua).
  • D.M. 143/2021: Regolamento DURC congruità – criteri e procedure.
  • Legge 197/2022 (Bilancio 2023), commi 231-252: Definizione agevolata “rottamazione-quater” dei ruoli 2000-2017. Riaperture con DL 198/2022 art.3-bis (Milleproroghe 2023).
  • D.L. 48/2023 (Decreto Lavoro) art.23 conv. L.85/2023: Depenalizzazione parziale omesso versamento contributi < €10.000, nuova disciplina sanzionatoria.
  • D.Lgs. 74/2000, artt.4,5,10-bis,10-ter,10-quater: Reati tributari (dich. infedele, omessa dich., omesso versamento IVA/ritenute, indebita compensazione).

Circolari, messaggi e istruzioni amministrative:

  • Ministero del Lavoro – Circolare n.19 dell’8/6/2015: Istruzioni operative sul DURC online (post DM 2015).
  • INPS – Messaggio n.21027 del 31/12/2013: Chiarimento su DURC e rateazioni Equitalia – anticipa che DURC è regolare con dilazione presso agente riscossione.
  • INPS – Messaggio n.2889 del 6/7/2015: Procedura DURC online – invito a regolarizzare entro 15 gg e gestione esiti.
  • INPS – Messaggio n.2835 del 18/4/2015: DURC e concordato preventivo in continuità – ok a DURC se piano prevede pagamento integrale contributi entro 12 mesi.
  • INAIL – Circolare n.61/2015: Adeguamento a DURC online (riporta contenuti simili DM 2015, incluse cause esimenti a-f).
  • INAIL – Nota 2025 su rottamazione-quater: (citata in Lavorosi 21/3/25) Chiarimenti su effetti riammissione rottamazione su DURC: domanda = DURC regolare, monitoraggio e revoca se inadempienza.
  • CNCE – Comunicazioni 2021: Implementazione DURC congruità cantiere e BNI (Banca Nazionale Imprese irregolari).
  • Commissione Armonizzazione CNCE (linee guida 2022): Durc congruità – se non congruo, segnalazione e nessun bonus fiscale.
  • Agenzia Entrate-Riscossione – portale Definizione agevolata FAQ 2023: Modalità di adesione rottamazione-quater, effetti sospensione (anche su DURC implicitamente).
  • Confartigianato Prato – Guida DURC online (2015): Utile vademecum per PMI (conferma termine 15 gg per sanare).

Giurisprudenza:

  • Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 09/04/2024 n.3234: Ha stabilito che la pendenza di contenzioso (amministrativo o giudiziario non definito) impedisce il rilascio di DURC negativo. Conferma il principio di non definitività.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 5 febbraio 2018 n.716: (cit. in Cozzolino) – Ribadisce che DURC negativo obbliga esclusione senza apprezzamenti discrezionali sulla gravità, salvo self-cleaning se continuità contributiva durante gara.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 15 settembre 2017 n.4349: – In tema di regolarità contributiva come requisito da possedere in modo ininterrotto durante la procedura di gara (DURC non sanabile dopo).
  • TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 7/1/2023 n.7: (Caso Club Scherma Torino, poi appellato in Cons. Stato 3234/24) – Aveva escluso per DURC irregolare, ma il debito era in contestazione; il Consiglio di Stato ha poi ribaltato a favore dell’impresa.
  • Cassazione Civile, Sez. Lavoro, ord. 5 luglio 2018 n.15482: – Afferma che le circolari amministrative non possono imporre oneri non previsti da legge (riferito a DURC per irregolarità formali).
  • Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sent. 7 maggio 2016 n.10595: – Simile alla sopra, chiarisce limiti valore circolari vs legge per DURC.
  • Tribunale di Roma, Sez. lav., sentenza 2018 (caso cooperativa): – Ha stabilito che irregolarità puramente formali (squadrature Uniemens senza debito sostanziale) non giustificano DURC negativo.
  • Cassazione Penale, Sez. III, sent. 20/12/2021 n. 44484: – In tema di indebita compensazione: ha ribadito che la soglia di punibilità è €50.000 per anno e che l’utilizzo di crediti inesistenti rientra nel comma 2 (fattispecie più grave).
  • Corte Costituzionale n. 139/2021: – Ha dichiarato infondata questione su art.10-quater, confermando il regime differenziato non spettanti/inesistenti.
  • Cassazione Penale, Sez. III, sent. 28/10/2020 n.29934: – In tema omesso versamento ritenute: confermava la non punibilità per pagamento entro termini (prima che diventasse legge del 2023).
  • Cassazione SS.UU. Penali, sent. 27/04/2018 n.10424: – Sull’omesso versamento contributi: ha risolto questioni sul momento consumativo e sulla soglia (ora modificata da legge).
  • Tribunale di Milano, decreto 2017 (concordato preventivo): – Ha disposto DURC regolare provvisorio per azienda in concordato con continuità, ritenendo prevalente l’obiettivo di salvaguardare attività (caso citato spesso in dottrina).
  • TAR Lazio – varie sentenze 2016-2020: – Hanno annullato esclusioni da gare quando l’impresa aveva ottenuto regolarizzazione entro 15 giorni (soccorso istruttorio contributivo) o quando PA non ha atteso l’esito invito a regolarizzare.

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