Come Avere il DURC Con Debiti?

Hai bisogno del DURC per partecipare a gare d’appalto, ottenere pagamenti o accedere a bonus edilizi, ma hai debiti con INPS, INAIL o Agenzia delle Entrate? Ti stai chiedendo se puoi comunque ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva e come fare?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, crisi d’impresa e relazioni con gli enti previdenziali – ti spiega in modo chiaro e concreto quando è possibile ottenere il DURC anche con debiti, quali sono le eccezioni previste dalla legge e come evitare il blocco dell’attività o la perdita di commesse importanti.

Scopri cosa succede se hai debiti rateizzati, quando vale il cosiddetto “DURC regolare per sospensione”, come funziona il rilascio in presenza di istanze di definizione agevolata o procedure concorsuali, e quali strategie legali puoi attivare per sbloccare la tua posizione anche se hai arretrati contributivi o fiscali.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo, verificare la tua posizione contributiva e fiscale, e costruire una soluzione concreta per ottenere il DURC, salvaguardare le tue commesse e far ripartire il lavoro anche in presenza di debiti.

Introduzione

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il certificato che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e, in alcuni casi, fiscali. Si tratta di un documento indispensabile in numerosi ambiti: dalla partecipazione a gare d’appalto pubbliche, all’ottenimento di incentivi e agevolazioni fiscali, fino alla realizzazione di lavori privati in edilizia o alla qualificazione SOA per appalti maggiori. Per avvocati e imprenditori è cruciale comprendere come funziona il DURC e, soprattutto, come poterlo ottenere anche in presenza di debiti contributivi o fiscali. Questa guida avanzata – aggiornata a maggio 2025 – esamina in dettaglio tutte le tipologie di DURC, la normativa vigente, la giurisprudenza più recente (Cassazione, TAR, Consiglio di Stato) e le prassi amministrative, fornendo strategie legali e soluzioni pratiche per ottenere un DURC regolare nonostante situazioni debitorie.

Cos’è il DURC? In sintesi, è un documento che unifica la verifica della regolarità contributiva di un’impresa verso gli enti previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL e Casse Edili). Dal 2015, il DURC si ottiene in modalità telematica e in tempo reale tramite il sistema DURC On Line, che interroga simultaneamente le banche dati di INPS, INAIL e delle Casse Edili. Un DURC “regolare” certifica che l’impresa ha versato tutti i contributi dovuti (o che si trova in una condizione considerata regolare per legge), mentre un DURC “irregolare” segnala inadempienze. Il documento, se emesso con esito positivo, ha una validità di 120 giorni. In caso di esito negativo, invece, scatta una procedura di preavviso: gli enti inviano un elenco delle somme non versate e concedono un breve termine per regolarizzare, pena l’emissione di un DURC negativo definitivo.

DURC e imprese con debiti: normalmente, per ottenere un DURC regolare è necessario non avere debiti contributivi scaduti. Tuttavia, la legge e la prassi hanno introdotto importanti eccezioni e deroghe: ad esempio, se l’impresa ha ottenuto una dilazione di pagamento, se ha aderito a una definizione agevolata (“rottamazione” delle cartelle), o se i debiti sono oggetto di sospensione legale (come nel caso di ricorsi con provvedimenti cautelari o procedure concorsuali in corso), il DURC può comunque essere rilasciato regolarmente. Questa guida analizzerà tutte le situazioni in cui è possibile ottenere il DURC pur in presenza di debiti, illustrando le relative strategie legali e amministrative. Verranno trattati:

  • Tipologie di DURC: il DURC previdenziale (INPS/INAIL/Casse Edili) e il cosiddetto “DURC fiscale” (DURF, documento di regolarità fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate).
  • Normativa e prassi: dal quadro normativo di riferimento (leggi, decreti, circolari) alle più recenti sentenze di Cassazione e giurisprudenza amministrativa in materia di DURC e debiti.
  • Strategie per DURC con debiti: soluzioni come le rateizzazioni, le definizioni agevolate (es. rottamazione-quater), le sospensioni legali in caso di contenzioso, l’uso di compensazioni e le peculiarità nelle procedure concorsuali (es. concordato preventivo).
  • Utilizzi pratici del DURC: obblighi nelle gare pubbliche (incluse le novità del nuovo Codice Appalti 2023), nei lavori privati (edilizia), per la certificazione SOA, per il rating di legalità d’impresa e per accedere a benefici pubblici.
  • Schemi riassuntivi, esempi e FAQ: tabelle comparative, simulazioni di casi pratici (azienda con piano di rientro, DURC in contenzioso, DURF positivo vs DURC negativo, ecc.) e una sezione di domande frequenti per chiarire i dubbi più comuni.

L’obiettivo è fornire uno strumento chiaro e completo, con linguaggio giuridico ma dal taglio pratico-divulgativo, utile sia al professionista legale che all’imprenditore esperto, per orientarsi nella materia del DURC in presenza di debiti e adottare le strategie più efficaci per ottenere (o conservare) la regolarità contributiva certificata.

Tipologie di DURC e ambiti di applicazione

Prima di addentrarci nelle modalità per ottenere un DURC con debiti, è importante distinguere le diverse tipologie di certificazioni di regolarità e i rispettivi ambiti di applicazione:

DURC contributivo (INPS, INAIL, Casse Edili)

Comunemente con “DURC” ci si riferisce al documento che attesta la regolarità previdenziale e assicurativa dell’azienda verso gli enti come INPS, INAIL e, per il settore edile, le Casse Edili. Questo è il DURC richiesto, ad esempio, nelle gare d’appalto, nei cantieri edili (pubblici e spesso anche privati) e per beneficiare di sgravi o contributi pubblici. Esso verifica che:

  • INPS: siano versati i contributi obbligatori per i lavoratori dipendenti, per eventuali collaboratori iscritti alla Gestione Separata, nonché i contributi previdenziali dei titolari/soci in gestione artigiani o commercianti (se applicabile).
  • INAIL: siano versati i premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro.
  • Casse Edili: per le imprese edili, siano versati gli accantonamenti e contributi dovuti alla Cassa Edile competente (questo include, ad esempio, il contributo contrattuale per ferie, TFR, fondo sanitario integrativo, ecc., previsti dal CCNL edilizia).

Il DURC contributivo è ormai un documento unificato: attraverso il portale DURC On Line, con un’unica richiesta si controllano tutte e tre le gestioni (se applicabili). Se l’impresa non opera in edilizia, la verifica riguarderà solo INPS e INAIL; se, ad esempio, è una ditta individuale senza dipendenti, verrà verificata la posizione del titolare (es. gestione artigiani/commercianti). In sintesi, il DURC contributivo copre tutti gli obblighi verso gli enti previdenziali principali e fotografa la situazione contributiva dell’azienda.

Quando serve il DURC contributivo? I principali casi di obbligatorietà sono:

  • Appalti pubblici: va presentato sia in fase di partecipazione alle gare, sia al momento della stipula del contratto, sia durante l’esecuzione (spesso le stazioni appaltanti lo controllano prima di autorizzare ogni stato di avanzamento lavori e prima del saldo finale). Un DURC irregolare comporta l’esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto in essere.
  • Subappalti e contratti pubblici: anche i subappaltatori devono avere DURC regolare. Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) all’art. 119 richiede che gli affidatari eseguano direttamente i lavori o, se subappaltano, i subappaltatori siano in regola con contributi e CCNL (viene rafforzato il principio che le imprese applichino i CCNL di settore ai fini del DURC).
  • Edilizia privata: molte normative regionali e comunali richiedono il DURC per rilasciare titoli abilitativi (p.e. concessioni, permessi di costruire) o per iniziare lavori privati. Ad esempio, nell’ambito di bonus edilizi statali (Superbonus 110%, Ecobonus, Bonus facciate, ecc.), le imprese esecutrici devono risultare in regola con il DURC, pena la perdita dell’agevolazione. Anche i committenti privati spesso chiedono il DURC all’impresa edile per tutelarsi da responsabilità solidali in materia di contributi (specie negli appalti privati sopra determinate soglie, ex art. 29 D.Lgs. 276/2003).
  • Certificazione SOA: per ottenere o rinnovare l’attestazione SOA (necessaria per partecipare ad appalti pubblici di lavori sopra 150.000 €), l’impresa deve dimostrare la propria regolarità contributiva. Gli organismi di attestazione richiedono DURC regolari nell’ultimo periodo e verificano l’assenza di violazioni gravi. Un DURC negativo preclude la qualificazione SOA in determinate categorie.
  • Agevolazioni contributive e fiscali: molte agevolazioni (es. riduzioni di aliquote INAIL, incentivi per assunzioni, ratei di cassa integrazione anticipati, contributi a fondo perduto, ecc.) sono concesse solo a imprese in regola con il DURC. Ad esempio, per fruire di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro (riduzione premi, decontribuzioni), l’art. 1, co.1175 L.296/2006 richiede la regolarità contributiva e il rispetto dei contratti collettivi. Un DURC negativo può comportare la decadenza dai benefici e l’obbligo di restituzione di incentivi goduti indebitamente.
  • Rating di legalità e rating di impresa: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) attribuisce un “rating di legalità” alle imprese virtuose; tra i requisiti vi è l’assenza di violazioni gravi, tra cui quelle contributive. Un’impresa con DURC irregolare difficilmente potrà ottenere o mantenere un alto rating di legalità. Analogamente, sistemi di rating bancari o di affidabilità considerano la regolarità contributiva un indice positivo.

In sintesi, il DURC contributivo è trasversale e fondamentale: un’impresa senza DURC regolare rischia di essere esclusa dal mercato pubblico, di non poter lavorare nei cantieri, di perdere qualificazioni e benefici economici. È quindi essenziale sapere come mantenerlo o ottenerlo, anche in situazioni non ottimali come la presenza di debiti.

DURC fiscale (DURF) e certificazioni di regolarità fiscale

Accanto al DURC contributivo, esiste una certificazione analoga in ambito fiscale, spesso denominata DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale). Il DURF è un certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che attesta la regolarità di un’impresa sotto il profilo fiscale, in particolare riguardo al versamento delle ritenute fiscali e dei tributi dovuti. È stato introdotto dal D.L. 124/2019 come parte delle misure per contrastare l’omesso versamento di ritenute negli appalti e subappalti.

Il DURF “fiscale” viene richiesto in specifici casi, ad esempio:

  • Appalti e subappalti privati superiori a €200.000 annui: in base all’art. 17-bis D.Lgs. 241/1997 (introdotto da DL 124/2019), i committenti di opere o servizi di importo rilevante devono verificare che gli appaltatori e subappaltatori siano in regola con il versamento delle ritenute dei lavoratori impiegati. A tal fine, l’appaltatore può presentare il DURF al committente, evitando così meccanismi di ritenuta diretta. In assenza di DURF, il committente è tenuto per legge a sospendere i pagamenti e versare le ritenute al posto dell’appaltatore (un meccanismo punitivo per chi non è regolare).
  • Patente a crediti e altri incentivi fiscali: Il DURF è divenuto centrale anche in nuovi strumenti di compliance fiscale (come la “patente a crediti” introdotta di recente per le imprese virtuose). Esso dimostra che l’impresa non ha pendenze fiscali gravi e ha un comportamento fiscale corretto da almeno tre anni.

Quali sono i requisiti per ottenere il DURF? L’Agenzia delle Entrate rilascia il DURF se, alla data di controllo, risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (previste dall’art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997 e dal provvedimento attuativo del 6 febbraio 2020):

  • L’impresa è attiva da almeno 3 anni;
  • Ha presentato tutte le dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni (nessuna omissione dichiarativa);
  • Nell’ultimo triennio ha versato imposte e contributi per un importo non inferiore al 10% del volume d’affari risultante dalle dichiarazioni (in pratica, non deve risultare “a zero tasse” in modo anomalo);
  • Non ha debiti fiscali o contributivi iscritti a ruolo oltre una soglia di €50.000 per cui siano scaduti i termini di pagamento. In altri termini, non deve avere cartelle esattoriali o avvisi bonari scaduti di importo superiore a 50.000 € salvo che tali debiti siano: a) oggetto di rateazione in corso e non decaduta, oppure b) oggetto di sospensione per effetti di ricorsi o provvedimenti. Debiti sotto i 50.000 € non precludono il DURF, così come non lo precludono debiti superiori se già dilazionati regolarmente.

In sostanza, mentre il DURC contributivo verifica l’assenza di debiti verso INPS/INAIL/Casse, il DURF verifica l’assenza di debiti rilevanti verso l’erario (imposte, ritenute, IVA) e la correttezza formale negli adempimenti fiscali. Il DURF ha anch’esso validità quadrimestrale (120 giorni) ed è messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate circa ogni mese. La richiesta avviene tramite modulo specifico da inviare all’Agenzia (anche via PEC o tramite area riservata).

Rapporto tra DURC contributivo e DURF fiscale: sono certificazioni distinte e complementari. Ad esempio, in un appalto pubblico tradizionale si richiede il DURC contributivo; invece, per ottemperare all’art.17-bis D.Lgs.241/97 (settore privato) serve il DURF fiscale. In alcuni casi particolari (es. verifica ex art.80 Codice Appalti sulla regolarità fiscale) la stazione appaltante può richiedere un certificato dall’Agenzia delle Entrate sui debiti tributari dell’offerente, ma questo avviene tramite canali interni di consultazione. Generalmente, un’impresa deve curare sia la propria regolarità contributiva che quella fiscale. Può capitare, ad esempio, che un’azienda abbia il DURF fiscale “pulito” (nessun debito fiscale oltre soglia) ma abbia un DURC contributi negativo per debiti INPS: in tal caso resterà esclusa da una gara pubblica (poiché conta il DURC) e potrebbe anche incorrere in sanzioni o interdizioni per i lavori privati (dove serve DURF). Viceversa, un’impresa potrebbe essere in regola con INPS/INAIL ma avere debiti tributari elevati: in una gara potrebbe comunque essere esclusa per violazioni fiscali gravi definitivamente accertate (concetto che analizzeremo a breve), e nel privato le potrebbero essere preclusi subappalti >200.000 € per mancanza di DURF.

In questa guida il focus principale sarà sul DURC contributivo in presenza di debiti contributivi, ma verranno evidenziati anche gli aspetti relativi alla regolarità fiscale quando opportuno (ad esempio, nelle strategie di adesione a definizioni agevolate che coinvolgono cartelle esattoriali, che spesso includono sia contributi che imposte).

Quadro normativo di riferimento

La disciplina del DURC si fonda su una serie di norme legislative e regolamentari succedutesi nel tempo, nonché su circolari e decreti attuativi. Di seguito riepiloghiamo i riferimenti principali:

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) – Art. 1, commi 1175-1176: introdusse l’obbligo di DURC per fruire di benefici normativi/contributivi e negli appalti. In particolare, il comma 1175 stabilisce che le imprese, per accedere a benefici, devono essere “in regola con gli obblighi contributivi e con le norme essenziali a tutela delle condizioni di lavoro”. Questo fu uno dei primi riconoscimenti normativi dell’importanza del DURC.
  • D.M. 24 ottobre 2007 – Primo decreto ministeriale attuativo del DURC (in attuazione della legge 296/2006). Ha disciplinato le modalità di richiesta e rilascio del DURC cartaceo, prima dell’era “online”. All’art. 5 del DM 2007 erano previste alcune cause particolari di regolarità, ad esempio la sospensione legale dei pagamenti (art.5, co.2, lett. b) in caso di procedure concorsuali) – su cui torneremo parlando di concordato. Questo DM è stato poi sostituito nel 2015.
  • Decreto del Ministero del Lavoro 30 gennaio 2015Regolamento DURC online, in vigore dal 1º luglio 2015. Si tratta del testo cardine attuale sulla verifica di regolarità contributiva. Ha portato la procedura su web e introdotto semplificazioni: la validità 120 giorni, la consultazione telematica, il meccanismo di preavviso di irregolarità (l’invio di PEC con l’elenco dei debiti da regolarizzare entro un termine di 15 giorni prima di emettere un DURC negativo definitivo). Importante, il DM 2015 all’art. 3 specifica le condizioni in cui l’impresa è considerata regolare: ovvero “quando non risultino inadempienze nei pagamenti dovuti” oppure quando sussistono situazioni equiparate alla regolarità come rateizzazioni in corso o provvedimenti di sospensione. Il DM ha anche fissato la soglia di scostamento non grave a €150 (differenze minime tollerate). Approfondiremo questi punti operativi nel paragrafo successivo. Il DM 30/01/2015 è pubblicato in G.U. n.125/2015 ed è il riferimento da citare quando si parla di DURC.
  • D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti, ora abrogato) – Art. 80 comma 4: prevedeva l’esclusione dalle gare per violazioni “definitivamente accertate” degli obblighi tributari o contributivi. La giurisprudenza ha chiarito che un DURC negativo prova una violazione contributiva definitiva ai fini dell’esclusione. In pratica, se il DURC è irregolare, la stazione appaltante deve presumere la gravità e definitività della violazione contributiva senza ulteriori indagini. Questo principio è stato più volte affermato dal Consiglio di Stato (da ultimo, sent. Cons. Stato n.3234/2024) e dalla Corte di Giustizia UE. Il vecchio Codice prevedeva anche la verifica del DURC in fase di esecuzione (art. 30 e art. 105 per subappalti) e una disciplina sulla solidarietà negli appalti (art. 30, co.5 D.Lgs.50/2016) per cui il mancato versamento di retribuzioni e contributi poteva portare a escussione della cauzione.
  • D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) – Entrato in vigore dal 1° luglio 2023 (con modifiche al 2024), conferma e in parte riscrive le norme sulla regolarità contributiva negli appalti. In particolare, Art. 94 e Allegato II.10: definiscono le “gravi violazioni” in materia fiscale e contributiva. Viene esplicitato che sono violazioni gravi in materia contributiva quelle che ostano al rilascio del DURC. Questo significa che la soglia di gravità è sostanzialmente legata all’esito DURC: se un’impresa è in posizione da non poter ottenere DURC, allora la violazione è grave. Inoltre, l’Allegato II.10 art.1 stabilisce che per i contributi il DURC stesso è il mezzo di prova della regolarità. Il nuovo Codice insiste anche sull’applicazione corretta dei CCNL (art. 11) ai fini del DURC: un’impresa che applica un contratto “pirata” può vedersi negare il DURC per le differenze contributive dovute.
  • Normativa sulla riscossione e le definizioni agevolate: poiché il DURC è influenzato anche dai debiti affidati all’Agente della Riscossione (ex Equitalia, ora Agenzia Entrate-Riscossione), sono rilevanti:
    • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 19: disciplina la rateizzazione dei debiti tributari (e contributivi iscritti a ruolo). È importante perché un debito rateizzato ai sensi di questa norma non è considerato in mora, come confermato dalla giurisprudenza (es. C.d.S. 4168/2024).
    • D.L. 193/2016 (convertito L. 225/2016) – Art. 6: ha introdotto la “rottamazione” delle cartelle (definizione agevolata 2000-2016).
    • D.L. 50/2017 (convertito L. 96/2017) – Art. 54: norma chiave che ha stabilito che, in caso di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati al concessionario, il DURC può essere rilasciato a seguito della presentazione della domanda di rottamazione. In altre parole, dal 2017 si è consentito alle aziende che hanno presentato istanza di definizione agevolata dei debiti contributivi di ottenere il DURC subito, prima di aver completato i pagamenti, purché poi rispettino le rate. Questo art.54 è stato attuato da INPS con la Circolare n.80/2017. Ne riparleremo nelle sezioni sulle strategie.
    • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) – commi 231-252: ha introdotto la “Definizione agevolata 2023” (c.d. rottamazione-quater delle cartelle 2000-2017). In particolare il comma 240 ha ripreso la norma del 2017, disponendo che la sola presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione-quater “comporta il rilascio del DURC”, ferma restando la successiva verifica dei pagamenti delle rate. Questo ha esteso la possibilità di DURC regolare immediato anche alla rottamazione 2023.
    • Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. 198/2022 conv. L.14/2023) e Milleproroghe 2024 (es. D.L. 29 dicembre 2023 n.198): hanno posticipato termini per la rottamazione-quater e previsto la riammissione per chi era decaduto. Ad esempio, il D.L. 198/2023 (Milleproroghe 2024) all’art. 3-bis ha permesso a chi non aveva perfezionato la rottamazione-quater di presentare un’istanza di riammissione entro il 30 aprile 2024, con gli stessi effetti dell’istanza originaria. Anche in tal caso, l’INAIL e l’INPS hanno chiarito internamente che l’istanza di riammissione rinnova la possibilità di DURC regolare fino a pagamento delle nuove rate.
    • Altre definizioni e sanatorie: nel 2018 c’è stata la “rottamazione-ter” (D.L.119/2018 conv. L.136/2018) e un “saldo e stralcio” per alcune categorie (L.145/2018). Analogamente, nel 2021 “rottamazione-quater” era stata prefigurata (DL 41/2021). Tutte queste prevedevano in genere la sospensione delle azioni esecutive e – per estensione logica – la possibilità di DURC se in regola con le domande. In particolare, l’INPS con Messaggio n.47/2019 ha confermato che anche per la rottamazione-ter valeva l’orientamento di rilasciare il DURC a seguito di domanda (per coerenza con art.54/2017, sebbene non fosse ripetuto espressamente in legge, fu considerato applicabile in via di prassi).
  • Norme sulle compensazioni: il D.L. 52/2012 (conv. L.94/2012) art.13-bis comma 5 ha aperto alla possibilità di ottenere il DURC utilizzando crediti certificati verso la P.A. – cosiddetto “Durc in compensazione”. In base a tale norma e al DM 13 marzo 2013 attuativo, il DURC è rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesti crediti certi, liquidi ed esigibili verso Pubbliche Amministrazioni di importo almeno pari ai debiti contributivi accertati e non versati. Questa disposizione permette alle imprese creditrici verso lo Stato/enti pubblici di compensare i debiti contributivi e ottenere comunque la regolarità senza esborso monetario diretto. L’INPS ha emanato la Circolare n.16/2014 e Circolare n.40/2018 con le istruzioni operative per il DURC in compensazione. È una norma tuttora in vigore, utilizzabile in circostanze specifiche (la approfondiremo più avanti).
  • Sospensioni contributive speciali: infine, ricordiamo che in situazioni di emergenza nazionale il legislatore ha sospeso adempimenti e versamenti contributivi, con effetti sul DURC. Ad esempio, durante l’emergenza COVID-19, vari decreti (D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L. 34/2020 “Rilancio”, ecc.) hanno sospeso i versamenti per alcuni mesi e prorogato la validità dei DURC in essere fino al 15 giugno 2020. L’INPS (Messaggio n.1374/2020) chiarì che i DURC in scadenza tra gennaio e luglio 2020 restavano validi fino a ottobre 2020 e che i periodi di versamento sospesi non avrebbero causato irregolarità purché recuperati nei termini previsti. Inoltre, in caso di calamità naturali localizzate (terremoti, alluvioni), speciali decreti possono sospendere i contributi nelle zone colpite: durante tali sospensioni l’impresa risulta “regolare per sospensione ex lege” nei confronti di quei debiti. Queste misure rientrano nelle “cause di sospensione legale” previste dalla normativa DURC.

In sintesi, l’impalcatura normativa del DURC combina regole generali (nessun debito scaduto, sistema di verifica telematico), eccezioni legali (rateizzazioni, domande di rottamazione, crediti in compensazione, sospensioni) e disposizioni settoriali (appalti, benefici). Nei prossimi capitoli vedremo come tali norme si applicano praticamente e come sono state interpretate da prassi e giudici, per poi focalizzarci sulle strategie utili ad ottenere il DURC anche con debiti pendenti.

Procedura di rilascio del DURC Online e regole generali

Vediamo ora come funziona operativamente la verifica del DURC e quali sono le regole generali che determinano l’esito regolare o irregolare. Comprendere questa “meccanica” è fondamentale per poi affrontare i casi particolari (debiti, contenziosi, ecc.).

Richiesta e ottenimento del DURC online

Dal 2015 il DURC si ottiene esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio DURC On Line disponibile sui portali INPS, INAIL e Casse Edili. I soggetti abilitati a richiederlo sono: l’impresa interessata (tramite i propri accessi o consulenti del lavoro delegati), le stazioni appaltanti pubbliche e le amministrazioni procedenti (che spesso lo richiedono d’ufficio per verificare i requisiti di un aggiudicatario o concedere un beneficio), nonché i committenti di appalti privati ex art. 90 D.Lgs. 81/2008 (in edilizia, ad esempio, il committente può verificare il DURC dell’appaltatore tramite Cassa Edile). In pratica, il DURC è “consultabile” in ogni momento, e l’INPS funge da collettore delle informazioni.

La procedura standard è la seguente: una volta inserita la richiesta (indicando il codice fiscale dell’azienda e la finalità, p.es. “appalto pubblico”, “agevolazione” etc.), il sistema informatico interroga le banche dati di INPS, INAIL e Casse Edili. La verifica riguarda la posizione contributiva fino alla fine del secondo mese precedente la richiesta. Ad esempio, una richiesta fatta il 10 maggio 2025 controllerà i versamenti dovuti fino al 31 marzo 2025; eventuali importi con scadenza ad aprile 2025 non ancora pagati non incideranno (perché non ancora “scaduti da oltre il mese precedente”). Questo meccanismo del “secondo mese antecedente” è fissato dal DM 2015 e serve a tener conto dei tempi tecnici di contabilizzazione.

Esito positivo – DURC regolare: se il sistema non rileva inadempienze, viene generato immediatamente (di norma entro pochi secondi/minuti) un PDF attestante la regolarità contributiva. Il documento riporta la denominazione e CF dell’impresa, il numero di protocollo, la data di rilascio e la scadenza (120 giorni dopo). Esso è valido per qualsiasi utilizzo entro i 120 giorni: ad esempio, un DURC rilasciato per “agevolazione fiscale” può essere usato anche per un appalto durante la validità, senza richiederne un altro (principio di unicità del DURC). In caso di aggiudicazione di appalto, però, la stazione appaltante spesso preferisce acquisirlo nominativamente.

Esito negativo (irregolarità): se invece risultano delle inadempienze, la procedura non genera subito un DURC negativo ma attiva un “preavviso di DURC irregolare”. Cosa accade? Gli enti competenti (INPS, INAIL o Cassa, a seconda di dove c’è il problema) inviano tramite PEC un avviso all’azienda e all’eventuale intermediario indicato. Nell’avviso sono elencati in dettaglio i debiti riscontrati – contributi non pagati, oppure denunce omesse, o altri motivi ostativi – indicando l’importo e la gestione (es. “INPS gestione dipendenti: omesso versamento €5.000 relativo a febbraio 2023”; oppure “Cassa Edile: contribuzioni gennaio-marzo 2021 non versate, €2.000”). L’azienda ha 15 giorni di tempo (conteggiati dalla data di notifica PEC) per regolarizzare la propria posizione. La regolarizzazione può consistere nel pagamento dei contributi dovuti oppure nella presentazione di eventuali documenti che dimostrino che il debito non è dovuto (ad es., se l’impresa contesta quella richiesta perché ha già pagato o ha una sospensione giudiziale, può inviare i relativi documenti). In questo periodo di preavviso, il DURC non viene emesso: si è in una sorta di limbo di attesa.

  • Se l’impresa regolarizza integralmente entro i 15 giorni, versando tutte le somme indicate (o chiarendo eventuali errori), la procedura DURC On Line emetterà un DURC regolare. In pratica, pagato il dovuto, l’ente aggiorna la posizione e la richiesta iniziale viene rielaborata con esito positivo. La data del DURC sarà quella finale, ma resterà valida 120 giorni.
  • Se invece l’impresa non regolarizza, trascorsi i 15 giorni il sistema genererà un DURC negativo (denominato “Attestazione di irregolarità”). In esso saranno riportate le cause dell’irregolarità e gli importi non pagati. Questo documento è definitivo e impedisce all’azienda di partecipare a gare o ottenere benefici. L’azienda potrà comunque sanare successivamente e richiedere un nuovo DURC, ma quello negativo resterà agli atti (e rileva come segnalazione di violazione grave).

Tolleranza per importi minimi – scostamento non grave: la normativa prevede una soglia di franchigia per importi irrisori. Il DM 30/1/2015, art. 3, comma 3, stabilisce che “non si considera grave lo scostamento” tra dovuto e versato se è pari o inferiore a €150 per ciascuna gestione. In base ai chiarimenti INPS (Messaggio n.213/2021) ciò significa ad esempio: se presso INPS risultano €100 di differenza (magari per interessi di mora) e presso INAIL tutto regolare, il sistema non genererà un esito irregolare solo per quei €100. Quella piccola pendenza viene tollerata automaticamente. Attenzione però: la tolleranza opera solo prima del preavviso. Se infatti viene comunque emesso il preavviso di irregolarità e uno paga parzialmente lasciando un residuo sotto i 150 €, quel residuo comunque impedirà il DURC regolare. In altri termini, la soglia di €150 copre errori o piccole discrepanze pregresse, ma non autorizza pagamenti incompleti dopo il preavviso (in quel caso bisogna saldare tutto quanto richiesto). Questa politica della “soglia di non gravità” evita che piccole differenze (es. €5 di interessi non calcolati, arrotondamenti) possano bloccare un DURC.

Altre cause di irregolarità: oltre ai meri mancati pagamenti, il DURC può risultare irregolare per altri motivi, ad esempio:

  • Omissione di denunce obbligatorie: ad esempio, se un’azienda non ha inviato i flussi mensili UniEmens o le denunce annuali wage (ex DM10) per alcuni mesi, la sua posizione contributiva è considerata irregolare anche se risultassero pagamenti. INPS infatti richiede sia il pagamento che la presentazione delle denunce (UniEmens) per considerare regolare un periodo. Una tardiva o mancata presentazione può portare a DURC negativo finché non viene sanata con l’invio dei dati dovuti. La giurisprudenza ha confermato che la regolarità contributiva implica il complesso degli adempimenti formali e sostanziali: ad esempio la Corte d’Appello di Roma (sent. n.570/2023) ha ritenuto legittimo un DURC negativo causato solo dal ritardo nell’invio di denunce contributive, nonostante i versamenti fossero stati eseguiti. Dunque, l’azienda deve curare anche gli aspetti amministrativi.
  • Violazioni in materia di lavoro: alcune violazioni gravi di norme lavoristiche possono incidere sul DURC. Ad esempio, violazioni in materia di sicurezza sul lavoro di particolare gravità o ripetute violazioni sull’orario di lavoro e riposi possono comportare, per disposizione di legge, un periodo di esclusione dai benefici contributivi e dal DURC. Una vecchia normativa (D.M. 24/10/2007 e interpelli del Min. Lavoro) prevedeva che un’impresa colpevole di gravi violazioni in materia di tutela dei lavoratori potesse essere dichiarata non regolare per un certo periodo (es. 3 mesi per violazioni di riposi, fino a 24 mesi per violazioni sulla sicurezza). Ad oggi queste previsioni sono meno operative perché concentrate sul sistema sanzionatorio specifico, ma il principio rimane: la regolarità contributiva presuppone anche il rispetto delle norme fondamentali di tutela del lavoro (come indicato in L.296/2006).

Riassumendo: un DURC regolare richiede adempimento integrale di obblighi contributivi e formali, salvo tolleranza per piccolissimi importi. La procedura OnLine garantisce immediatezza e trasparenza, ma anche rigidità: se c’è un debito significativo, scatterà l’irregolarità a meno che non intervengano quelle cause speciali (rateazioni, sospensioni, ecc.) che ora andremo ad esaminare dettagliatamente.

Come ottenere il DURC in presenza di debiti: strategie e soluzioni

Entriamo nel vivo della questione centrale: è possibile ottenere (o mantenere) un DURC regolare pur avendo debiti? La risposta, alla luce di norme e prassi, è sì, in diversi casi specifici. Bisogna però distinguere le varie situazioni di debito e le relative soluzioni. Di seguito analizziamo le principali strategie e condizioni che consentono il rilascio del DURC anche in pendenza di obbligazioni contributive o fiscali non ancora saldate.

1. Rateizzazione dei debiti contributivi (piani di rientro)

La soluzione più comune per un’impresa che abbia debiti contributivi è chiedere una dilazione di pagamento. Una volta che il debito è rateizzato e la rateizzazione è attiva, quell’inadempienza non è più considerata “scaduta” ma viene trattata come in corso di pagamento. Conseguentemente, l’azienda può risultare regolare. Questa regola vale sia per debiti verso INPS/INAIL non ancora inviati a riscossione, sia per debiti già iscritti a ruolo presso l’Agente della Riscossione.

Norma di riferimento: il DM 30/1/2015 all’art.3 stabilisce che la regolarità contributiva sussiste anche “in caso di rateizzazioni accordate dall’ente competente” purché la rateizzazione non sia decaduta. In pratica, se l’INPS ha concesso un piano di rate (ad esempio 24 rate mensili) e l’impresa sta pagando puntualmente le rate, il DURC deve risultare regolare per quei debiti inclusi nel piano. Lo stesso concetto è sancito per i debiti in cartella: l’art. 19 DPR 602/1973 prevede che la concessione di una dilazione per debiti iscritti a ruolo comporta la “novazione” del debito – di fatto il debito originario è sostituito dal piano rateale – e finché le rate sono pagate, non si è in condizione di morosità. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il requisito della regolarità sussiste se, prima della scadenza della domanda di gara, l’istanza di rateizzazione è stata accolta dall’ente, mentre non basta averla solo presentata. Ciò vale come principio generale.

Condizioni chiave per il DURC con rateazione:

  • La domanda di rateazione deve essere stata approvata dall’ente prima della verifica. Ad esempio, se un’impresa presenta domanda di dilazione all’INPS ma al momento del controllo DURC essa non è ancora formalmente concessa, la posizione risulterà irregolare (il debito è tuttora esigibile). Invece, se l’INPS ha emesso il provvedimento di concessione del piano prima della richiesta DURC, allora l’omissione è considerata regolarizzata. In giurisprudenza, si è affermato che conta lo stato di fatto alla scadenza del termine rilevante: se alla data della gara il piano era già accordato, l’impresa è in regola; se il piano arriva dopo, la successiva regolarizzazione non sana ex post l’irregolarità iniziale.
  • L’impresa deve essere in regola con i pagamenti delle rate. Se vi sono rate scadute non pagate (oltre i margini di tolleranza eventualmente previsti), la rateazione decade e il DURC torna negativo. Attualmente, la disciplina sulle decadenze delle rateazioni contributive equiparate alle fiscali prevede che la decadenza delle dilazioni avvenga in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive (questa era la regola generale). Tuttavia, negli ultimi anni il legislatore ha temporaneamente esteso la soglia a 8 rate per le rateazioni con Agenzia Riscossione concesse dopo la pandemia. Ad esempio, nel 2020 il DL 34/2020 aveva portato a 10 il numero di rate tollerate, poi stabilizzato a 8. Come chiarito da alcune circolari e come riportato da enti locali, “in caso di dilazione dei debiti presso l’Agente della Riscossione, l’azienda ha diritto al rilascio del Durc regolare, tranne che non si accerti il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive”. Quindi, per le cartelle esattoriali, la perdita del beneficio avviene alla mancata ottava rata. Per le rateazioni con INPS dirette (non in cartella), la decadenza è regolata dalle circolari INPS (generalmente 2 rate consecutive non pagate comportano decadenza, ma l’INPS spesso si uniforma alla soglia fiscale se il debito è equiparato). In ogni caso, un piano ancora attivo rende il DURC regolare; un piano decaduto (troppe rate saltate) comporta immediatamente un DURC irregolare.
  • Nessuna nuova morosità oltre il piano: va precisato che la dilazione copre i debiti fino a una certa data; l’azienda deve nel frattempo continuare a pagare regolarmente i contributi correnti. Se accumula nuovi debiti fuori piano, quelli potranno rendere il DURC negativo a meno che non vengano anch’essi rateizzati o pagati. Quindi, la rateizzazione è efficace se l’impresa onora sia le rate pregresse sia gli obblighi correnti.

Aspetti pratici: quando il sistema DURC On Line riscontra un debito ma vede che c’è una rateizzazione approvata e in corso per quell’importo, solitamente considera la posizione regolare (spesso neanche scatta il preavviso). Talvolta, in fase di preavviso, l’INPS allega la lista debiti e potrebbe non aver ancora associato la pratica di rateazione: in questi casi l’azienda può segnalare tempestivamente che esiste un piano attivo (inviando copia della concessione) per far correggere l’esito.
Un esempio pratico: l’azienda Alfa ha un debito INPS di €50.000 relativo a anni passati. Ottiene dall’INPS a gennaio un piano in 24 rate. A marzo un ente richiede DURC: il sistema verificherà se il piano è attivo e le prime rate pagate; se sì, emetterà DURC regolare. Se invece Alfa, dopo qualche mese, salta tre rate e chiede un DURC, l’INPS rileverà la decadenza del piano e uscirà un DURC irregolare con indicazione che il piano è decaduto per morosità.

Attenzione: se la rateazione è concessa dall’Agente della Riscossione (cartelle Equitalia/AER), questa può includere sia debiti contributivi che fiscali. L’effetto sul DURC contributivo è comunque positivo: l’INPS riceve segnalazione dall’Agente Riscossione che il carico X è dilazionato e non lo conta come insoluto. Quindi, anche per contributi ormai in cartella, la rateazione con AER (ai sensi dell’art.19 DPR 602/73) salva il DURC purché non decaduta.
Con la rottamazione-quater 2023, per chi non ha pagato delle rate di rottamazione-ter, è stata data la possibilità di riammissione: se un’impresa è decaduta da precedenti piani, conviene verificare se normative nuove consentono di rientrare (ad esempio la riapertura dei termini al 30 aprile 2023 e poi al 2024). In tal caso, presentare la nuova domanda ridà efficacia al piano e quindi al DURC (come vedremo tra poco).

In sintesi: la rateizzazione è uno strumento fondamentale: rate attive = DURC positivo; rateazione assente o decaduta = DURC negativo (salvo altre eccezioni). Pertanto, un imprenditore con debiti dovrebbe sempre attivarsi per ottenere una dilazione prima possibile, e un avvocato che assiste l’impresa dovrà eventualmente impugnare provvedimenti di diniego DURC solo se la rateizzazione era stata chiesta in tempo e ingiustamente ignorata. La giurisprudenza amministrativa ha infatti confermato che l’ammissione a rateazione prima della verifica di gara impedisce l’esclusione, mentre una rateazione concessa dopo non può riammettere in gara l’azienda esclusa (principio del “postuma non sanatoria”). Dunque, la tempistica è cruciale.

2. Definizioni agevolate (rottamazioni delle cartelle)

Oltre alle ordinarie rateizzazioni, il legislatore ha varato negli anni varie definizioni agevolate dei debiti verso l’agente della riscossione (note al pubblico come “rottamazione delle cartelle” o “saldo e stralcio”). Queste misure permettono di estinguere i debiti, inclusi quelli contributivi, pagando solo l’importo base senza sanzioni e interessi (o con forti sconti, nel caso del saldo e stralcio). Il punto cruciale ai fini del DURC è che la presentazione della domanda di definizione agevolata permette di ottenere il DURC regolare immediatamente, prima che il debito sia effettivamente saldato del tutto. Ciò rappresenta una deroga importante: normalmente presentare solo un’istanza non basterebbe, ma qui è la legge che lo consente esplicitamente.

Art. 54 D.L. 50/2017 (conv. L.96/2017): è la norma “apripista” in tal senso. Essa dispone che “nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione”. In pratica, dall’attimo in cui l’azienda presenta la domanda di adesione alla rottamazione (es. rottamazione 2016/17), la sua posizione è considerata regolare, purché:

  • La domanda riguardi tutti i debiti iscritti a ruolo che hanno causato irregolarità. (Se uno lascia fuori qualcosa non definibile, potrebbe restare un debito scoperto).
  • L’azienda rispetti poi i pagamenti delle rate della definizione. Infatti, l’art.54 comma 2 stabilisce che in caso di mancato o tardivo pagamento di una rata, tutti i DURC rilasciati in precedenza in virtù della definizione agevolata sono annullati con effetto retroattivo. Significa che se un’impresa ottiene DURC regolari grazie alla rottamazione ma poi non paga una rata entro la scadenza, quei DURC diventano come “falsi”: l’ente li potrà considerare nulli. (Questo può creare problemi seri se nel frattempo l’impresa ha vinto appalti usando quel DURC: il venir meno retroattivo potrebbe far perdere il contratto, per questo viene definito talvolta “DURC precario”).
  • L’Agente della Riscossione comunica agli enti l’elenco dei soggetti che hanno presentato domanda e l’andamento dei pagamenti, per consentire il monitoraggio. Quindi INPS e INAIL sanno chi ha aderito e verificano se decaduto.

Legge 197/2022 (Bilancio 2023), comma 240: per la rottamazione-quater (debiti 2000-2017) il legislatore ha replicato il meccanismo: “la presentazione dell’istanza di rottamazione-quater comporta il rilascio del DURC”. In pratica, dal 2023 un’azienda con cartelle esattoriali (anche di contributi INPS) poteva fare domanda entro il 30 aprile 2023; una volta protocollata la domanda, se richiesta DURC dopo quella data, risulta regolare (a meno di altre pendenze non rottamate). Naturalmente anche qui valgono le condizioni: bisogna pagare almeno la prima rata (scadenza originaria luglio 2023, poi prorogata) e comunque rispettare tutte le rate. Il Milleproroghe 2023 ha spostato la prima rata al 31 ottobre 2023 e il Milleproroghe 2024 ha riaperto i termini al 30 aprile 2024 per chi non aveva pagato le prime rate (riammissione). In quest’ultimo caso, l’art. 3-bis D.L. 198/2022 ha chiarito che l’istanza di riammissione produce gli stessi effetti di quella originaria, quindi ridà il DURC. L’INAIL con nota interna (marzo 2025) ha confermato alle sedi di considerare regolari i soggetti che presentano domanda di riammissione, facendo però attenzione a verificare il pagamento puntuale di ogni singola rata del nuovo piano.

Altre “rottamazioni” passate: nel 2018 la “rottamazione-ter” e nel 2019-2020 vari rinvii: in generale, dopo il 2017, pur se la norma esplicita del DURC era solo in art.54 DL50/2017, l’INPS ha esteso per prassi analoga anche alle successive definizioni. Ad esempio, con Circolare INPS n.90/2019 venne confermato che la domanda di rottamazione-ter (DL 119/2018) consentiva il DURC, pur senza un nuovo articolo di legge, interpretando sistematicamente. Nel dubbio, però, è sempre meglio avere una base normativa chiara come quella del 2023.

Esempio pratico: l’impresa Beta ha €200.000 di debiti in cartella (contributi e tasse). Presenta a marzo 2023 domanda di definizione agevolata (rottamazione-quater). A maggio 2023 viene richiesta un DURC per Beta su un cantiere: l’INPS, sapendo dell’adesione, rilascia DURC regolare (anche se il debito è ancora tutto da pagare). Beta inizia il cantiere pubblico e presenta il DURC. Se Beta poi paga tutte le rate (prima rata ottobre 2023 ecc.), tutto bene e il DURC rimane valido. Se Beta salta la rata di ottobre 2023, il 1° dicembre 2023 decade dalla rottamazione: a quel punto tutti i DURC emessi grazie a essa diventano irregolari. La stazione appaltante, venutane a conoscenza, potrebbe revocare l’appalto e incamerare la cauzione, perché la regolarità contributiva ex art. 80 viene meno (essendo retroattivamente non in regola al momento della partecipazione). Questa situazione del DURC “a tempo” è rischiosa: di solito le imprese fanno ogni sforzo per non decadere, almeno finché hanno contratti in corso. La normativa comunque non concede ulteriori proroghe: una volta decaduto, per quell’impresa i DURC tornano negativi finché non paga integralmente il dovuto (cosa spesso impossibile se non si è riusciti a rispettare il piano). A maggio 2025, per esempio, sono in corso le rateazioni rottamazione-quater (che durano fino al 2027); se un’impresa non paga una rata 2024, i DURC postumi vengono annullati.

In sintesi: la definizione agevolata è un potente strumento per sbloccare un DURC immediatamente in situazioni debitorie pesanti, ma vincolato al rispetto rigoroso del piano di pagamento. Conviene utilizzarlo quando: l’importo è elevato (così si beneficia anche dello sconto di sanzioni) e l’impresa ha ragionevole certezza di riuscire a pagare le rate (anche tramite finanziamenti). Se l’impresa è incerta, il rischio di decadere e veder invalidati i DURC è alto. Vale la pena notare che, nelle gare pubbliche, alcune stazioni appaltanti inseriscono clausole per cui, se un DURC ottenuto con rottamazione decade, il contratto sarà risolto di diritto; altre potrebbero non accorgersene subito, ma è un rischio latente.

3. Sospensioni legali e contenzioso (debiti in contestazione)

Un’altra situazione in cui un debito pur esistente non impedisce il DURC è quando quel debito è coperto da una sospensione legale, ovvero non è esigibile perché in attesa di giudizio o per effetto di una norma. Già il DM 24/2007 prevedeva all’art.5, co.2 lett. b) che la regolarità sussiste in caso di “sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative”. Questo concetto è stato poi ribadito nel contesto del DM 2015 (art.3): ad esempio, un debito previdenziale per il quale un giudice ha disposto la sospensione dell’esecutività viene considerato non impediente al DURC. Vediamo i casi principali:

  • Ricorsi amministrativi o giurisdizionali con sospensiva: se l’impresa ha impugnato un avviso di addebito INPS o una cartella e ottiene dal giudice (TAR, Tribunale ordinario, Corte d’Appello lavoro, Commissione Tributaria, a seconda dei casi) un provvedimento cautelare di sospensione dell’obbligo di pagamento, allora fino alla decisione di merito quel debito è come “congelato” e non va a influire sul DURC. Ad esempio, un’azienda contesta una cartella INPS per prescrizione e la Commissione Tributaria sospende la riscossione: in tal caso l’INPS non deve considerare quell’importo per il DURC, perché la legge gli impedisce di riscuoterlo nel frattempo. La Corte di Cassazione ha avallato questa impostazione generale: nella sentenza n.9522 del 9/4/2024 ha affermato che quando c’è una “causa legale di sospensione” (nello specifico si trattava del divieto di pagare debiti pregressi in concordato, art.168 L.F.), l’imprenditore si trova in una situazione idonea a determinare la regolarità contributiva ai sensi delle norme sul DURC. In altre parole, se per legge non posso pagare (o sono autorizzato a non pagare nell’immediato), non posso essere dichiarato irregolare. Quindi, una sospensiva giudiziale giustifica il rilascio del DURC regolare. In pratica però, occorre comunicare prontamente all’ente la presenza dell’ordinanza di sospensione: ad esempio, se arriva un preavviso DURC per un debito e si ha un’ingiunzione del giudice che sospende, tale documento va inviato a INPS/INAIL spiegando che il debito è sub iudice e non esigibile. Spesso ciò risolve la questione (l’ente annulla il preavviso o lo archivia).
  • Dilazioni giudiziali o accordi di ristrutturazione: talvolta, in sede giudiziale, si raggiungono soluzioni come piani di rientro omologati dal tribunale (es. piano del consumatore per ditte individuali, o accordi ex art.182-bis L.F. per le imprese). Se l’effetto è vincolante per l’ente previdenziale, si può ritenere analogamente sospesa la pretesa originaria. Tuttavia, questo è meno comune per i contributi (che di solito non rientrano in transazioni stragiudiziali se non pagandoli integralmente, vedi oltre il concordato).
  • Sospensioni legislative di pagamento: come già menzionato, il legislatore può sospendere i versamenti in certe situazioni (calamità, emergenze). In tali casi l’impresa risulta regolare anche se non paga nel periodo, purché il territorio/settore e i termini rientrino esattamente nella previsione. Ad esempio, durante il sisma Centro Italia 2016 i contributi furono sospesi per mesi: le imprese colpite avevano DURC regolare per legge in quel periodo. Un esempio recente: il Decreto Ristori-bis (DL 149/2020) ha sospeso i contributi di novembre 2020 per alcune categorie; l’INPS ha fornito un servizio per segnalare la sospensione e assicurare il DURC regolare.

In generale, qualunque fattispecie in cui il debito viene temporaneamente reso inesigibile per legge o provvedimento pone l’azienda in una situazione di regolarità temporanea.

Va però fatta attenzione: se il provvedimento di sospensione viene revocato o scade, e il debito resta non pagato, la regolarità cessa. Ad esempio, se il TAR inizialmente sospende un’esclusione da gara per DURC irregolare, l’impresa può continuare i lavori; ma se poi in giudizio di merito perde, quel DURC negativo iniziale torna ad avere effetto (in ambito appalti ciò è complesso, ma è per dire che la sospensione è temporanea).

Caso particolare: il Concordato Preventivo e le procedure concorsuali. Questo merita un paragrafo a sé, ma lo anticipiamo qui come sospensione legale: l’art. 168 della Legge Fallimentare (R.D. 267/42) stabiliva che dall’ammissione al concordato preventivo il debitore non può pagare i creditori anteriori (divieto di pagamenti). Ciò significa che un’azienda in concordato non potrebbe pagare i contributi arretrati antecedenti, a meno che il piano non lo preveda ed entro i limiti del piano. Ebbene, già con il DM 2015 si stabilì (all’art.5, co.1) che nelle procedure di concordato con continuità aziendale l’impresa si considera regolare dal deposito della domanda fino all’omologazione, a condizione che il piano preveda il pagamento integrale dei crediti contributivi. Quindi, la presentazione della domanda di concordato “in bianco” generava uno status di sospensione legale (nessuno può pretendere i contributi pregressi in quel frangente), e il DURC viene emesso regolare se il piano promette di pagare tutto il dovuto a INPS/INAIL/Casse. Il Ministero del Lavoro con circolari nel 2015 confermò questa linea, precisando però che se il piano prevede di NON pagare integralmente i contributi (es. falcidia dei privilegi o degrado a chirografo), allora niente DURC: l’INPS attesta irregolarità perché manca la condizione dell’integrale soddisfazione. In sostanza, l’impresa in concordato può ottenere un DURC provvisorio durante la procedura solo se si impegna a pagare interamente i contributi nel piano omologato. Se poi il concordato viene omologato ma l’impresa non esegue il pagamento nei termini previsti, l’INPS dichiarerà l’irregolarità (infatti la Circ. INPS 126/2015 specifica che se dopo l’omologa non arrivano i pagamenti come da piano, il DURC diventa irregolare).

La Cassazione del 2024 sopra citata (n.9522/2024) ha fatto un ulteriore passo: in quel caso, un’azienda in concordato in liquidazione era stata dispensata dal presentare il DURC per ottenere dei contributi pubblici, perché l’impossibilità di pagare per legge (art.168 L.F.) la poneva in regola contributiva di per sé. La Suprema Corte ha così riconosciuto che esiste una sorta di sospensione legale generalizzata in concordato, indipendentemente dall’integrale pagamento (anche se il DM richiede integrale soddisfazione per avere DURC, la Cassazione in quel caso – contributi editoria – ha detto che non serve DURC perché la società non poteva pagare per legge e poi era entrata in liquidazione coatta). È una decisione specifica, ma indica una tendenza: non penalizzare l’impresa quando c’è un ostacolo legale ai pagamenti.

Riassumendo: se un debito è contestato e sub iudice con effetto sospensivo, oppure compreso in procedure concorsuali che ne congelano il pagamento, allora quell’inadempienza non impedisce il DURC. L’impresa (o il suo legale) deve però segnalare e documentare questa situazione all’ente che rilascia il DURC. Spesso serve inviare copia del provvedimento di sospensione alla sede INPS competente, chiedendo di annotare la posizione come regolare ai sensi del DM 2015. Qualora l’ente si rifiuti, c’è spazio per azioni legali (ricorso d’urgenza al giudice del lavoro o al TAR a seconda dei casi, per ottenere il DURC); infatti, alcuni tribunali si sono pronunciati ordinando all’INPS di rilasciare il DURC in casi di evidente diritto (es. Tribunale di Taranto 23/3/2023, in ambito concordato in bianco, ha emesso provvedimento cautelare finalizzato al rilascio del DURC). Attenzione però: non tutti i giudici concedono un ordine diretto all’INPS, talora ritengono di non poter costringere l’ente a certificare regolarità se per legge non c’è (Cons. Stato Ad. Plen. 8/2013 lo escluse in un caso di DURC irregolare per crediti non soddisfatti). Ma in situazioni di sospensione, è diverso: la regolarità c’è de iure.

In conclusione, il contenzioso ben gestito può dare respiro: se c’è buon fondamento per impugnare un addebito, ottenere almeno una sospensiva cautelare permette all’impresa di guadagnare un DURC regolare temporaneo, in attesa del giudizio. Bisogna tuttavia ponderare i tempi: una sospensione concessa oltre i 15 giorni del preavviso di irregolarità può arrivare tardi (perché il DURC negativo potrebbe già essere emesso). È consigliabile quindi, in casi critici, informare subito l’INPS che un ricorso è pendente e magari chiedere una sospensione in autotutela, in attesa del giudice. Alcune circolari hanno invitato le sedi INPS a valutare con attenzione le situazioni “dubbie” prima di emettere DURC negativi e di evitare preavvisi infondati.

4. Procedure concorsuali e crisi d’impresa

Approfondiamo il tema DURC e procedure concorsuali, già toccato per il concordato. Nelle procedure di crisi la gestione del DURC è delicata, perché spesso l’azienda è insolvente e non può pagare integralmente i contributi pregressi, ma d’altro canto potrebbe aver bisogno del DURC per portare avanti l’attività (specie nel concordato con continuità aziendale, o nell’amministrazione straordinaria di grandi imprese). Le principali ipotesi sono:

  • Concordato preventivo con continuità (art. 186-bis L.F., ora art. 84 Codice della Crisi): come visto, la legge consente DURC regolare durante la procedura se il piano di concordato prevede di pagare per intero i contributi dovuti. In tal caso, dall’iscrizione della domanda di concordato in registro imprese fino all’omologazione, l’azienda è considerata “regolare” ex lege. È un DURC “condizionato” alla promessa di pagamento integrale. Quindi:
    • Fase 1: depositata domanda e presentato piano con pagamento 100% contributi privilegiati -> DURC regolare emesso per il periodo.
    • Fase 2: omologato il concordato; l’azienda deve eseguire i pagamenti secondo le scadenze del piano (es. versare entro tot mesi tutti i contributi arretrati in prededuzione o come previsto). Se lo fa, bene. Se non lo fa, l’INPS segnalerà irregolarità e potrà anche chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento (oltre a rifiutare futuri DURC).
    • Se il piano non prevedeva l’integrale pagamento (ad es. prevedeva falcidia del 50% dei contributi privilegiati, cosa ammissibile dal 2015 con l’art.182-ter L.F.), niente DURC: l’INPS vota contrario e nel frattempo non rilascia regolarità. L’impresa in continuità, però, se non ottiene DURC, non potrà lavorare con la PA o nei cantieri, rischiando così di non poter neanche eseguire il piano. Di qui l’opportunità di prevedere sempre il pagamento integrale di INPS/INAIL in concordato, per mantenere l’operatività.
  • Concordato preventivo liquidatorio o fallimentare: se l’azienda va in concordato liquidatorio (cessa attività) o in fallimento (liquidazione giudiziale), generalmente il DURC non serve più perché non intraprende nuovi lavori. Tuttavia, può servire per riscuotere crediti: ad esempio, una curatela fallimentare potrebbe aver bisogno di incassare pagamenti da PA per lavori fatti prima, e la PA chiederà DURC. In tali casi, se il fallimento non paga i debiti contributivi anteriori (di solito non li paga affatto se non c’è capienza), la curatela non può avere DURC. Qui si inserisce la pronuncia Cass. 9522/2024: una società editoriale in liquidazione coatta amministrativa proveniente da concordato, non avendo più obbligo di DURC secondo la Cassazione, ha potuto ottenere un contributo statale senza presentarlo, proprio perché era in liquidazione e non poteva pagare (principio di impossibilità ex lege). Questo è un caso di esonero molto specifico, più che di rilascio del DURC.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art.182-bis L.F., ora art.57 CCII): se l’accordo con i creditori prevede il pagamento integrale dei contributi (spesso sì, perché INPS è creditore privilegiato che difficilmente acconsente a falcidia al di fuori del concordato), allora l’azienda può essere considerata regolare analogamente al concordato. Non c’è però una norma specifica come per il concordato con continuità. Quindi potrebbe dipendere dalle intese con INPS: talvolta l’INPS, parte dell’accordo, rilascia DURC “a vista” in attesa dei pagamenti secondo accordo. Non c’è giurisprudenza consolidata al riguardo come per il concordato.
  • Amministrazione Straordinaria (D.Lgs. 270/99): grandi imprese insolventi possono essere ammesse all’A.S. per continuare l’attività sotto commissario. La legge Marzano (grandi imprese strategiche) prevedeva la possibilità di proseguire contratti pubblici anche in pendenza di debiti e anzi sospendeva le azioni. In linea di massima, un’azienda in A.S. dovrebbe essere trattata come in concordato con continuità: i debiti pregressi sono cristallizzati e se l’attività continua è interesse di tutti che possa ottenere DURC. Solitamente, nell’ambito di A.S., i commi delle normative speciali esonerano l’impresa dall’esibire DURC per certi pagamenti pubblici (es. nel caso Alitalia vi furono D.L. ad hoc). In mancanza, si applicherebbe comunque la sospensione ex lege.

In conclusione su crisi d’impresa: la regola generale è che la sospensione legale dei pagamenti imposta da una procedura concorsuale tutela temporaneamente l’impresa sul fronte DURC. Tuttavia, ottenere materialmente il DURC può richiedere un confronto con gli enti: è opportuno, in caso di concordato autorizzato dal tribunale, inviare copia del decreto di ammissione a INPS con richiesta di DURC regolare ex art.5 DM 2015. Se l’INPS si rifiuta (adducendo magari che il piano non paga integralmente), si può ricorrere al giudice delegato o al tribunale fallimentare per un ordine. Ci sono stati casi di decreti dei giudici delegati che intimano all’INPS di rilasciare il DURC per consentire all’impresa di portare avanti i lavori (ad es. Tribunale Milano 2014 in concordato “in bianco”). Ma altri giudici hanno negato di poter imporre all’ente un facere (Cons. Stato 2020 ha detto che non si può costringere a emettere DURC se i contributi non sono soddisfatti, semmai si può accertare il diritto ma non ordinare l’atto). È un terreno delicato, dove ogni attore (INPS, giudice fallimentare, giudice amministrativo) potrebbe avere visioni diverse. Ad oggi, però, con il supporto della norma del 2015, se il piano è satisfattivo al 100%, INPS rilascia il DURC; se non lo è, l’INPS non lo fa e difficilmente un giudice glielo imporrà, salvo casi limite.

5. Compensazione dei debiti con crediti verso la P.A.

Una strategia meno nota ma molto utile in alcuni casi è la compensazione dei debiti contributivi con crediti certificati verso Pubbliche Amministrazioni. Questa possibilità, come anticipato, deriva dall’art.13-bis del DL 52/2012 (conv. L.94/2012) e dal DM 13/3/2013, che hanno introdotto il cosiddetto “DURC compensativo”. In pratica, se un’impresa vanta un credito nei confronti di una o più Pubbliche Amministrazioni (per forniture, appalti, ecc.) e questo credito è certificato tramite l’apposita Piattaforma del MEF (PCC, Piattaforma Certificazione Crediti), può utilizzare tale credito per compensare i debiti contributivi e ottenere il rilascio del DURC.

Come funziona operativamente:

  1. L’impresa richiede all’ente debitore la certificazione del proprio credito. Tramite la piattaforma telematica, l’ente pubblico attesta che il credito è certo, liquido ed esigibile e ne indica l’importo.
  2. Se il credito è di importo almeno pari ai contributi dovuti, l’impresa può presentare un’istanza di compensazione ai sensi del DM 13/3/2013. In particolare, invia all’INPS (e/o INAIL, Cassa Edile secondo il caso) la richiesta di rilascio del DURC in compensazione, allegando la certificazione del credito.
  3. L’INPS verifica la validità della certificazione (c’è un collegamento con la piattaforma PCC) e confronta gli importi: se il credito copre il debito, emette un DURC regolare “provvisorio” specificamente per la compensazione. Questo DURC ha validità limitata (di solito 3 mesi) e riporta che è rilasciato ai sensi del DM 2013 in presenza di crediti certificati.
  4. Entro la scadenza, l’impresa dovrà perfezionare la compensazione, ovvero usare quel DURC per chiedere che il credito certificato venga girato agli enti previdenziali a saldo dei contributi dovuti. La Ragioneria o l’ente debitore, su richiesta, effettua il pagamento incrociato: paga all’INPS invece che all’impresa, fino a concorrenza del dovuto contributivo.
  5. A seguito del versamento effettuato tramite compensazione, l’INPS rende definitivo il DURC (o comunque non lo annulla). Se invece l’impresa non finalizza la compensazione (ad esempio non completa l’iter, o il credito era fittizio), il DURC rilasciato viene revocato.

Vantaggi e limiti: questa procedura consente ad imprese che non hanno liquidità ma vantano crediti verso la P.A. di sbloccare il DURC e al contempo saldare i contributi. È stata pensata proprio perché, in periodi di ritardo nei pagamenti pubblici, molte imprese risultavano morose contributivamente pur avendo crediti verso lo Stato. Il limite principale è che bisogna avere un credito certificato di importo sufficiente. Inoltre, la procedura può richiedere qualche settimana di interazione con gli enti. Una volta attivata però, il DURC viene rilasciato anche se l’impresa non ha materialmente versato un euro, poiché il suo credito funge da garanzia di pari importo. L’INPS nella Circolare n.16/2014 specificò che il DURC in compensazione può essere richiesto sia dall’azienda creditrice sia dall’ente debitore (ad esempio, se un’impresa deve incassare 100k € da un Comune e ha debiti INPS, può essere il Comune stesso a segnalare la volontà di compensare prima di pagare il residuo).

Scenario pratico: la ditta Gamma ha un debito INPS di €50.000 e per questo non ottiene DURC. Però vanta un credito di €80.000 verso un Ministero per forniture fatte. Gamma chiede e ottiene la certificazione del credito di €80k. A questo punto, invia istanza all’INPS per DURC compensativo allegando la certificazione. L’INPS verifica e rilascia un DURC regolare con causale “compensazione crediti PA” valido 3 mesi. Con quel DURC, Gamma può finalmente partecipare ad una gara, oppure semplicemente lo usa come prova di regolarità. Nel frattempo, Gamma attiva la procedura di effettiva compensazione: il MEF pagherà €50k all’INPS (coprendo il debito) e i restanti €30k a Gamma. Gamma a quel punto avrà saldato il suo debito contributivo e il DURC potrà essere rinnovato normalmente. Se Gamma invece non perfeziona e passano i 3 mesi, quel DURC scade e l’INPS potrebbe non rinnovarlo. Ma fintanto che la certificazione è valida, può chiedere un nuovo DURC compensativo.

Validità generale: questa misura è diventata strutturale dal 2014. Non è però diffusissima, sia per scarsa conoscenza sia perché non tutte le PMI hanno crediti certi con lo Stato. Tuttavia, in settori come l’edilizia e i lavori pubblici, dove ritardi nei pagamenti sono frequenti, è un’àncora di salvezza. Anche i professionisti legali dovrebbero tenerla a mente: se il cliente ha crediti verso la PA, il legale può attivare questo meccanismo invece di consigliare di chiedere prestiti per pagare i contributi. È un modo di fare leva sui propri crediti.

In sintesi, il DURC in compensazione è un percorso parallelo a pagamento e rateazione: invece di soldi, si usano crediti. La legge lo consente espressamente e anzi dispone che il DURC “è rilasciato anche in presenza” di certificazione, sottolineando l’obbligo per gli enti di aderire. L’INPS e l’INAIL hanno emanato anche messaggi operativi (es. Mess. INPS 1858/2015) con le email dedicate per inviare queste richieste. Dunque, per un’azienda con debiti ma con fatture da incassare dallo Stato, questa è la strada ottimale.

6. Altre sanatorie temporanee e casi particolari

Oltre alle macro-categorie sopra esaminate, ci sono altre situazioni che possono temporaneamente consentire il DURC nonostante debiti, spesso legate a disposizioni transitorie o “sanatorie” normative. Alcuni esempi:

  • Moratorie COVID e analoghe: come ricordato, durante l’emergenza Covid nel 2020 fu previsto che i DURC in corso restavano validi alcuni mesi e i versamenti sospesi non incidevano. In sostanza era un freezing della situazione contributiva: le imprese hanno potuto ottenere DURC fino a ottobre 2020 anche se nel frattempo non versavano i contributi (perché sospesi). Un caso analogo avvenne dopo il terremoto del 2016: l’INPS emanò indicazioni per cui i DURC restavano regolari per le imprese delle zone colpite, fino alla ripresa dei pagamenti. Queste sanatorie temporanee per eventi eccezionali sono circoscritte e definite nei decreti attuativi. Una volta cessato il periodo, l’impresa deve mettersi in regola (di solito con versamenti dilazionati) o torna irregolare.
  • Violazioni lavoristiche regolarizzate: un altro caso è quando un’azienda subisce una sospensione per gravi illiceità lavoristiche (es. maxisanzione lavoro nero) ma poi regolarizza lavoratori e paga sanzioni: la normativa consente di ripristinare il DURC dopo un certo periodo (3 mesi, 6 mesi a seconda). Ad esempio, l’Interpello Min. Lav. n.5/2013 chiarì che un’azienda che aveva violato l’orario di lavoro e subìto la sospensione benefici contributivi per 3 mesi, trascorso tale periodo e sanata la violazione, poteva riottenere DURC. Queste ipotesi non riguardano debiti monetari ma inadempimenti normativi, tuttavia meritano menzione in un contesto avanzato.
  • Regolarizzazione spontanea entro breve termine: se un’impresa ha un debito minore e non è ancora stata richiesta DURC, può evitare l’irregolarità semplicemente pagando prima che arrivi il controllo. Il sistema DURC controlla i pagamenti scaduti entro fine del secondo mese precedente: quindi c’è un fisiologico lasso di tempo. Ad esempio, contributi di aprile scadono il 16 maggio; un DURC richiesto a metà giugno controllerà pagamenti fino a 30 aprile (marzo scaduto ad aprile). Ciò significa che se un’impresa ha saltato un versamento di aprile ma lo paga comunque prima di fine giugno, un DURC chiesto a luglio lo vedrà regolare (perché il debito di aprile è scaduto il 16/5 ma pagato tardivamente diciamo il 30/5, prima del preavviso). Questo non è proprio “avere DURC con debiti”, è piuttosto sanare subito, ma va detto: c’è un margine di qualche settimana per rimediare prima che la posizione sia pescata come irregolare (salvo controlli su specifica segnalazione). Tuttavia, confidare in questo margine è rischioso se arrivasse un DURC d’ufficio improvviso.
  • DURC interno: una nota sul cosiddetto “DURC interno” in INPS. L’INPS effettua verifiche trimestrali interne di regolarità sulle aziende che fruiscono di benefici (es. riduzioni contributive). Se dall’interrogazione emergono debiti, l’INPS notifica all’azienda un invito a regolarizzare entro 15 giorni, pena la decadenza dai benefici. Questa procedura è simile a quella del DURC online ma destinata all’uso interno. Anche qui valgono le tolleranze e cause di sospensione: se l’azienda è rateizzata o ha rottamazione, risulterà regolare e non perderà gli sconti. Il DURC interno non produce un certificato, ma ha effetti pratici sul godimento di benefici mensili. Lo citiamo perché l’avvocato d’impresa potrebbe trovarsi a difendere un’azienda a cui l’INPS revoca degli sgravi per un DURC interno negativo: in tal caso le stesse giustificazioni (avevo la rateazione, avevo la sospensione) vanno fatte valere in sede amministrativa o giudiziale per ripristinare il diritto.

Abbiamo dunque esplorato tutte le vie legali e operative per ottenere un DURC pur in presenza di debiti. Riepiloghiamo queste possibilità in una tabella riassuntiva per maggiore chiarezza:

Legenda: DURC REGOLARE = condizione ammessa per legge o prassi; DURC IRREGOLARE = condizione non sanata. In verde le situazioni in cui un debito non preclude il DURC, in rosso quelle che lo precludono.

Come si evince dalla tabella, diverse strade permettono di “neutralizzare” gli effetti di un debito sul DURC: piani di rientro, domande di rottamazione, sospensioni giudiziali, compensazioni e procedure concorsuali. Naturalmente, queste soluzioni spesso si combinano tra loro (es. un concordato con contestazione di parte del debito e contestualmente richiesta di compensazione per un’altra parte). Un consulente legale deve valutare tutte le opzioni e tempistiche per consigliare l’impresa sulla migliore strategia.

Nei prossimi paragrafi applicheremo questi principi a alcuni casi pratici simulati, per capire come muoversi in situazioni concrete. Successivamente, affronteremo gli utilizzi specifici del DURC nei vari contesti (appalti, edilizia, ecc.) e infine risponderemo alle FAQ.

Esempi pratici (simulazioni di casi comuni)

Per rendere più concreti i concetti trattati, esaminiamo alcune simulazioni pratiche di scenari in cui un’impresa con debiti cerca di ottenere o mantenere il DURC. Ogni esempio illustrerà il problema e la soluzione applicata, con riferimento alle norme discusse.

Esempio 1: Azienda con piano di rateazione in corso

Scenario: La ditta Alfa S.r.l. opera nel settore impiantistico ed è iscritta a INPS e INAIL. A causa di difficoltà finanziarie, Alfa ha accumulato un debito contributivo di €120.000 negli anni scorsi. L’INPS gli ha notificato un Avviso di Addebito, poi affidato all’Agenzia Entrate-Riscossione. Nel 2024 Alfa ottiene dall’Agente della Riscossione un piano di rateazione ex art.19 DPR 602/73, dilazionato in 72 rate mensili (6 anni). La società paga regolarmente le prime 6 rate. Nel frattempo, a gennaio 2025 Alfa partecipa a una gara d’appalto pubblico e risulta prima aggiudicataria. La stazione appaltante, come da prassi, acquisisce d’ufficio il DURC dal portale prima di stipulare il contratto.

Problema: Senza la rateazione, il DURC di Alfa sarebbe stato irregolare per via del debito di €120.000. Con la rateazione attiva, teoricamente dovrebbe essere regolare. Tuttavia, la stazione appaltante comunica ad Alfa che il primo DURC acquisito risulta “irregolare”. Come mai? Si scopre che Alfa aveva saltato per errore il pagamento della 5ª rata della dilazione, scaduta a novembre 2024, pagando però la 6ª. Questo aveva comportato la decadenza automatica della rateazione (5 rate non pagate, anche se non consecutive, portano a decadenza prima del 2022; nel 2024 la soglia era 8 rate, ma bisogna vedere le condizioni del piano: supponiamo che il piano di Alfa fosse stato concesso con regole ante, decaduto alla 5ª).

Quando la stazione ha chiesto il DURC a febbraio 2025, l’INPS ha visto che il piano di Alfa era decaduto per mancato pagamento della rata n.5: di conseguenza, ha considerato di nuovo esigibile l’intero debito residuo (circa €115.000) e ha certificato l’irregolarità. Alfa rischia quindi di perdere l’appalto.

Soluzione: I legali di Alfa, verificata la situazione, agiscono su due fronti: (1) Innanzitutto, Alfa contatta immediatamente l’Agenzia Riscossione e paga le rate arretrate dovute (nel nostro caso, avrebbe dovuto pagare la rata 5 entro un certo limite per non decadere: se è formalmente decaduta, potrebbe non potere più “resuscitare” il piano se non c’è una norma di riammissione). Fortunatamente, essendo a inizio 2025, è appena stata approvata una norma nel Milleproroghe 2024 che riapre i termini di rottamazione-quater per i decaduti. Alfa, su consiglio dei legali, decide quindi di aderire alla rottamazione-quater riammissione (che consente di includere i debiti ancora pendenti). Presenta l’istanza di adesione entro il 30 aprile 2025 come previsto. Questo fa scattare nuovamente l’effetto di regolarità ex lege. (2) Contestualmente, gli avvocati impugnano al TAR l’eventuale provvedimento di esclusione che la stazione appaltante ha emesso basandosi sul DURC irregolare, sostenendo che al momento dell’offerta Alfa era in regola (perché formalmente la ratazione era attiva fino a dicembre 2024 e la domanda di rottamazione nel frattempo ridà regolarità). Citano la giurisprudenza che richiede che la rateizzazione sia ottenuta prima della scadenza del termine di gara. Nel caso di Alfa, la rateazione c’era prima (concessa nel 2024) quindi Alfa era in regola alla scadenza dell’offerta; la decadenza è avvenuta dopo. Inoltre, l’adesione a rottamazione 2025 interviene prima ancora dell’esclusione definitiva.

Esito: Vediamo due possibili esiti, uno più favorevole e uno meno:

  • Scenario A (favorevole): La stazione appaltante, ricevuta la notifica che Alfa ha presentato istanza di definizione agevolata (magari su suggerimento del legale Alfa glielo comunica subito) e considerato che Alfa ha già versato tutte le rate arretrate insieme alle prime rate di rottamazione, decide di riammettere Alfa, ritenendo sanata la posizione. Richiede un nuovo DURC ad aprile 2025, e grazie all’adesione alla rottamazione-quater la verifica dà esito regolare. Alfa può firmare il contratto d’appalto e iniziare i lavori. Dovrà ovviamente rispettare i pagamenti della rottamazione (prima rata entro 31 luglio 2025, e così via) per mantenere il DURC nei mesi successivi.
  • Scenario B (sfavorevole): La stazione appaltante si attiene formalmente al DURC negativo di febbraio 2025 e esclude Alfa, assegnando l’appalto al secondo classificato. Alfa ricorre al TAR. In giudizio emerge che Alfa aveva sì la rateazione prima della gara, ma è decaduta prima dell’aggiudicazione; tuttavia, avendo attivato la rottamazione prima dell’esclusione, Alfa chiede di considerare l’effetto dell’art.54 DL50/2017 e L.197/2022. Il TAR potrebbe ragionare che la regolarità richiesta è quella al momento dell’offerta: in quel momento Alfa era tecnicamente regolare (piano attivo). La decadenza e la conseguente irregolarità sono intervenute poi. Secondo il principio consolidato, purtroppo, un’irregolarità sopravvenuta prima dell’aggiudicazione può giustificare l’esclusione se viene accertata (Cons. Stato ha detto che anche se poi saldi o rateizzi, non conta, se al momento della verifica stai male). Tuttavia, l’adesione a nuova rottamazione potrebbe essere vista come un ripristino di regolarità. Il TAR, volendo, potrebbe accogliere il ricorso di Alfa se ritiene che la P.A. doveva attendere la definizione agevolata (magari Alfa chiede un provvedimento d’urgenza cautelare, e porta il DURC rilasciato a maggio con esito regolare). Non essendo un caso facile, il TAR potrebbe anche respingere, e a quel punto Alfa avrebbe perso la gara ma almeno con la rottamazione è di nuovo in regola per futuri appalti.

Commento: Questo esempio mostra l’importanza di mantenere la regolarità durante tutto il procedimento di gara. Basta una rata dimenticata per far decadere un piano e rovinare il DURC. La rottamazione-quater in questo caso funge da “seconda chance” (tanto che Eutekne l’ha definito “DURC precario” quello con riammissione). L’impresa avrebbe dovuto segnalare all’Agenzia eventuali difficoltà di pagamento prima di saltare la rata – magari chiedere una dilazione della dilazione (in alcuni casi concessa con piano straordinario). Per gli avvocati, il messaggio è: vigilare sul rispetto delle condizioni dei piani e, in caso di problemi, sfruttare immediatamente qualunque finestra normativa (come la riammissione) per non perdere il DURC. Giocare d’anticipo è meglio che difendersi dopo: un DURC negativo in gara è quasi irreversibile, mentre prevenire la decadenza era possibile.

Esempio 2: DURC irregolare per debito contestato in contenzioso

Scenario: La Beta S.p.A. è un’azienda di pulizie che opera con molte committenze pubbliche. Nel 2023 Beta riceve dall’INPS una contestazione: secondo l’INPS, Beta ha applicato un contratto collettivo “multiservizi” con minimi contributivi inferiori a quelli del contratto “pulizie industriali” considerato più corretto per l’attività svolta. L’INPS quindi notifica un verbale di accertamento chiedendo differenze contributive per €300.000 su vari anni. Beta impugna questo accertamento davanti al Tribunale (sez. lavoro), sostenendo di aver applicato il contratto giusto e comunque che eventuali differenze non sono dovute. Beta chiede al giudice un provvedimento cautelare urgente, temendo che un DURC negativo la faccia estromettere dagli appalti. Il giudice, dopo qualche mese, emette un’ordinanza di sospensione dell’esecutività dell’avviso, riconoscendo che c’è fumus nel ricorso di Beta.

Problema: Nonostante la sospensiva giudiziale, Beta nel frattempo a inizio 2024 viene esclusa da una procedura perché risulta un DURC irregolare. In effetti l’INPS aveva già segnalato il debito nel DURC prima che arrivasse la sospensione. Beta ha perso quell’occasione, ma ora vuole evitare di perderne altre. A giugno 2024 Beta deve presentare il DURC aggiornato per il rinnovo di un contratto di global service con un Ministero.

Soluzione: Grazie all’ordinanza di sospensione ottenuta, Beta può ora pretendere dall’INPS un DURC regolare. Gli avvocati di Beta inviano all’INPS sede competente copia autentica dell’ordinanza, evidenziando che il credito è giudizialmente sospeso e che quindi, ai sensi del DM 2015 e della Cassazione (casi di concordato analoghi), Beta dev’essere considerata regolare. Chiedono espressamente l’aggiornamento della banca dati DURC escludendo quelle somme sospese. L’INPS, dopo qualche sollecito, registra la sospensione sul profilo contributivo di Beta. A questo punto, quando a giugno viene interrogato il DURC On Line, il sistema vede che c’è un debito ma è contrassegnato come “sospeso ex ordinanza tribunale”. Pertanto rilascia un DURC regolare (oppure invia comunque un preavviso, ma la sede INPS lo annulla rispondendo che la pendenza è sospesa). Beta ottiene il DURC e lo consegna al Ministero, salvando il contratto in corso. Fintanto che la causa è pendente con sospensiva, Beta riesce a partecipare a nuove gare e a mantenere quelle in essere.

Se per assurdo l’INPS avesse ignorato la sospensiva e avesse continuato a emettere DURC negativi, Beta avrebbe dovuto ricorrere urgentemente al giudice: essendo una questione di atto omissivo amministrativo, a seconda dei tempi, Beta poteva scegliere se tornare dal giudice del lavoro per ingiungere all’INPS l’osservanza, o andare al TAR per annullare il DURC negativo illegittimo. In alcune pronunce, i tribunali hanno ordinato il rilascio di DURC in situazioni analoghe (es. Trib. Taranto 2023 già citato). Nel nostro scenario però l’INPS collabora.

Esito: Beta mantiene la sua regolarità contributiva “congelata”. Anni dopo, la causa di merito definisce che Beta aveva ragione solo parzialmente: il tribunale ridetermina l’importo dovuto in €50.000 anziché €300.000 e paga le spese per 2/3 all’INPS. A quel punto Beta, per evitare altri problemi, rateizza quei €50.000 e li paga, chiudendo la vicenda.

Commento: Questo esempio illustra l’importanza di ottenere tempestivamente una sospensiva giudiziale in caso di contestazioni che possano influire sul DURC. Senza di essa, Beta era destinata a DURC negativo. Con l’ordinanza in mano, Beta ha uno scudo. È essenziale però attivarsi: l’INPS non sempre “capisce” da solo che c’è una sospensione (anche perché i processi possono durare anni e l’INPS potrebbe non aggiornare i propri archivi). Quindi, la parte deve farsi parte diligente notificando e pretendendo il rispetto. Dal punto di vista giuridico, la causa legale di sospensione equipara la situazione a un “non debito” temporaneo. Ciò si allinea anche al principio costituzionale di presunzione d’innocenza: non puoi punire l’azienda (con esclusione gare) se quel debito è sub iudice in modo non definitivo. Il Consiglio di Stato ha più volte detto che solo le violazioni definitive contano per escludere, e se c’è un ricorso pendente con sospensione, la violazione non è definitiva né immediatamente sanzionabile.

Esempio 3: DURF positivo ma DURC negativo – appalto privato con verifica fiscale

Scenario: Gamma S.r.l. è una società edile di medie dimensioni che lavora sia in appalti pubblici sia in commesse private. Gamma ha sempre versato regolarmente i contributi ai dipendenti (INPS/INAIL in regola), ma ha un grosso debito con il Fisco: €200.000 di IVA non versata di un paio d’anni fa. Questo debito è stato iscritto a ruolo; Gamma ha presentato domanda di rottamazione-quater nel 2023 per l’IVA, e sta attendendo di pagare le rate (prima rata già pagata a ottobre 2023). Dunque, fiscalmente Gamma è “in regola” con la rottamazione. Nel 2024 Gamma vuole subappaltare lavori edili di importo €300.000 da una grande impresa che realizza un centro commerciale (lavori privati). Qui si applica l’art.17-bis D.Lgs. 241/97: la grande impresa appaltante chiede a Gamma il DURF fiscale attestante la regolarità nelle ritenute e negli obblighi fiscali, perché se Gamma non ce l’ha, la grande impresa dovrà trattenere dalle fatture l’importo delle ritenute dei dipendenti di Gamma. Gamma richiede quindi all’Agenzia delle Entrate il DURF. Avendo aderito alla rottamazione (e non avendo altri debiti sopra 50k fuori rottamazione), Gamma ottiene il DURF positivo (il debito IVA >50k non è ostativo perché in definizione agevolata e non inadempiuto). Dunque consegna il DURF alla committenza privata, che è soddisfatta sul piano fiscale.

Problema: Contestualmente, però, la committenza del centro commerciale chiede anche un DURC contributivo a Gamma, in quanto nel contratto di subappalto è previsto che Gamma esibisca DURC regolare (prassi comune anche nei rapporti privati edili, per assicurarsi che i subappaltatori siano in regola e non incorrere in interdittive). Gamma fa richiesta DURC e con sorpresa questo esce irregolare. Come mai? Gamma scopre che uno dei soci amministratori, tempo addietro, aveva avviato una seconda azienda artigiana (poi cessata) lasciando un debito alla gestione artigiani INPS di €5.000. L’INPS, nel DURC di Gamma S.r.l., ha collegato quel debito in capo al socio come “azienda collegata” (a volte succede che, se i soci sono responsabili, l’INPS chiede la regolarità estesa). Oppure, scenario alternativo: Gamma ha un piccolo debito di €2.000 verso la Cassa Edile per una vertenza in corso su alcuni operai (magari contestano percentuali). In ogni caso, il DURC contributivo risulta irregolare per un importo modesto ma bloccante.

Gamma dunque ha DURF fiscale positivo ma DURC contributivo negativo. La committenza privata, pur non essendo una gara pubblica, pretende entrambi regolari per dare il lavoro. Gamma rischia di perdere il subappalto.

Soluzione: Gamma deve sanare la posizione contributiva: il DURF infatti non ha effetto sul DURC contributi (sono separati). Individuato il motivo (debito ex socio, oppure debito Cassa Edile), Gamma provvede a: nel caso del debito artigiani, contattare l’INPS per farsi dettagliare e saldare quei €5.000; nel caso Cassa Edile, paga immediatamente i €2.000 (magari “a protesto” se è contestato, per poi chiederli indietro, ma intanto paga). Dopo aver pagato, Gamma invia le ricevute e chiede un nuovo DURC: questa volta il DURC esce regolare. Gamma quindi può consegnare DURC e DURF, e ottenere il subappalto.

Esito: L’opera procede, e la committenza a ogni SAL (stato avanzamento lavori) rifarà i controlli DURC: Gamma deve assicurarsi di rimanere pulita. Avendo risolto quel debito pregresso, e con la rottamazione delle imposte in ordine, non avrà problemi. L’esito positivo in questo caso dipendeva dalla capacità di scovare e pagare un piccolo debito contributivo “dimenticato”.

Commento: Questo caso evidenzia come regolarità fiscale e contributiva sono indipendenti, e serve entrambe per operare in piena tranquillità. Un’impresa potrebbe trovarsi con DURF ok (nessuna violazione fiscale grave) ma con DURC contributi no per motivi anche banali – e viceversa. Nelle commesse private, ultimamente molti contratti richiedono entrambi: ad esempio, nelle procedure di forniture con sconto in fattura per bonus edilizi, l’ENEA/AdE controllava il DURC dell’impresa e anche la sua fedina fiscale (se avesse carichi pendenti erariali). Dunque, un’azienda deve fare un “check-up” completo. Gamma S.r.l. ha imparato la lezione e d’ora in poi terrà monitorata la posizione contributiva di tutti i soci (per evitare strascichi) e pagherà con puntualità la Cassa Edile. In generale, per evitare sorprese nel DURC, è buona norma richiedere periodicamente un DURC “di prova” e magari una certificazione dei debiti contributivi (tramite cassetto INPS c’è la funzione “Ve.R.A.” – Verifica Regolarità Aziendale – che elenca eventuali partite debitorie). Così si può intervenire prima che il DURC serva ufficialmente.

Esempio 4: DURC e concordato preventivo in continuità aziendale

Scenario: Delta S.p.A. è un’impresa di costruzioni medio-grande che negli ultimi anni ha accumulato debiti ingenti (contributivi e non) e si trova in crisi di liquidità. Nel 2025 Delta decide di presentare domanda di concordato preventivo con continuità aziendale per evitare il fallimento e tentare il risanamento. A marzo 2025 deposita la domanda di concordato “in bianco” presso il Tribunale e iscrive il ricorso al Registro delle Imprese. Delta prosegue l’attività in attesa di presentare il piano concordatario. Tra i vari problemi, Delta ha alcuni appalti pubblici in corso e altri aggiudicati ma non ancora iniziati, per i quali è richiesto il DURC periodicamente. In particolare, Delta sta costruendo una scuola per conto di un Comune (appalto 10 milioni) e la prossima SAL è a giugno 2025 con relativo pagamento subordinato a DURC regolare.

Problema: Delta è tutt’altro che regolare contributivamente: ha €500.000 di debiti INPS e INAIL arretrati. Normalmente avrebbe DURC negativo, ma se ciò accade il Comune rescinderebbe il contratto e incamererebbe la cauzione, facendo fallire del tutto Delta. Delta confida però nella norma del DM 2015 art.5: siccome ha presentato domanda di concordato, spera di ottenere il DURC. Però ciò dipende dalla condizione di integrale pagamento nel piano (non ancora presentato). Delta in bozza di piano prevede di pagare interamente INPS e INAIL (perché vuole avvalersi proprio di quella agevolazione, sapendo che altrimenti niente DURC e niente continuità).

Soluzione: I consulenti legali di Delta comunicano immediatamente all’INPS e INAIL (Direzioni regionali competenti) che Delta è stata ammessa alla procedura concordataria (anche se in fase iniziale) e che il piano in corso di preparazione prevede il pagamento integrale dei debiti contributivi privilegiati. Invocano l’applicazione dell’art. 5 co.1 DM 30/1/2015, chiedendo espressamente che l’azienda sia considerata regolare fino all’omologa, come da norma. Forniscono anche copia della nota ministeriale 21/4/2015 e circ. Min. Lav. 19/2015 che conferma tale interpretazione. L’INPS prende atto (magari chiede formalmente di vedere uno schema di piano o una dichiarazione dell’attestatore che preannuncia integrale soddisfazione contributi) e sulle richieste DURC segna l’azienda come “concordato art.5 DM 2015”. Così, a giugno 2025, quando il Comune richiede il DURC di Delta, il sistema lo genera con esito regolare, con una postilla “Impresa in concordato preventivo ex art.186-bis L.F., regolarità ai sensi del DM 30/1/2015 art.5” – come avviene in questi casi. Il Comune riceve il DURC regolare e paga lo stato di avanzamento lavori a Delta.

Nei mesi seguenti, Delta effettua altri lavori e partecipa perfino (come è consentito, previa autorizzazione del tribunale) ad una nuova gara PNRR, presentando il DURC regolare che possiede. Vince la gara (grazie anche all’attestazione di concordato in continuità che la legge consente, purché dimostri che l’esecuzione avverrà regolarmente). Tutto questo è possibile perché Delta ha la “protezione” del DURC temporaneo in concordato.

Arriva il momento cruciale: a fine 2025 il tribunale omologa il concordato di Delta, che prevede di pagare integralmente i contributi dovuti entro 1 anno dall’omologa. Delta dovrà quindi eseguire i pagamenti concordatari verso INPS/INAIL (che sono crediti privilegiati di classe A diciamo) entro fine 2026. Se Delta rispetta questi pagamenti (magari grazie ai ricavi dei contratti che ha potuto proseguire), l’INPS continuerà a rilasciare DURC regolari e la storia avrà un lieto fine di risanamento. Se invece Delta, dopo aver ottenuto l’omologa, non paga i contributi come da piano (per esempio paga solo metà di quanto promesso), allora l’INPS segnalerà la cosa e alle prossime verifiche il DURC di Delta risulterà irregolare, in quanto la condizione posta dall’art.5 DM 2015 (integrale pagamento contributi secondo piano) sarebbe venuta meno. A quel punto Delta sarebbe inadempiente al concordato e probabilmente fallirebbe (o verrebbe convertito in liquidazione giudiziale).

Esito: Dall’ottica dell’appalto pubblico, nel periodo tra domanda di concordato e omologa, Delta ha potuto legittimamente mantenere ed ottenere commesse grazie al DURC regolare ottenuto in base alla norma. Nessuna stazione appaltante poteva escluderla per irregolarità contributiva, perché formalmente c’era DURC regolare. Alcune stazioni potrebbero aver chiesto cautelativamente garanzie aggiuntive, ma non potevano ignorare un DURC valido. Dopo l’omologa, se Delta paga come previsto, continuerà l’attività con piena regolarità. Se invece non paga, si innescano default e presumibilmente i contratti sarebbero risolti per inadempimento (anche se in teoria un DURC negativo post-omologa potrebbe ancora essere salvato rateizzando se il tribunale lo consentisse, ma trattandosi di debiti concorsuali ciò non è possibile fuori piano).

Commento: Questo caso mostra come l’istituto del concordato con continuità sia stato costruito tenendo conto del DURC: senza la possibilità di DURC, nessuna continuità sarebbe possibile perché appalti e lavori si fermerebbero. La rigidità della condizione (pagamento integrale contributi) tutela i lavoratori e l’INPS. Dal lato stazioni appaltanti, c’è sempre un po’ di diffidenza nell’avere un fornitore “in concordato”, ma la legge lo permette se c’è attestazione che l’esecuzione avverrà bene e con garanzie. Il DURC regolare fornisce un elemento di fiducia in più. Va detto che questo meccanismo funziona per contributi e casse edili; per i debiti fiscali in concordato, invece, la falcidia è possibile e non esiste un “DURF concorsuale” comparabile: tuttavia, nel Codice Appalti conta solo che non vi siano violazioni definitivamente accertate, quindi se c’è un concordato omologato che prevede stralcio di debiti fiscali, non dovrebbero considerarlo motivo di esclusione (perché c’è una procedura concorsuale in essere e quei debiti non sono esigibili se non per la quota concordataria). Questo è un punto abbastanza tecnico su cui talvolta si discute, ma in genere si tende a permettere la prosecuzione dei contratti pubblici a chi è in concordato autorizzato.

Questi esempi pratici evidenziano che ogni situazione debitoria ha almeno una via di gestione per il DURC, purché si agisca per tempo e con cognizione delle normative. Certo, non sempre la soluzione è indolore (bisogna pagare rate, aderire a piani, intraprendere cause), ma ignorare il problema porterebbe quasi certamente a un DURC negativo con gravi ripercussioni. Nell’ultima sezione, forniamo una prospettiva conclusiva e soprattutto una serie di domande frequenti (FAQ) per riepilogare le nozioni chiave in forma di Q&A.

Utilizzo del DURC nei diversi contesti operativi

Prima di passare alle FAQ, ricapitoliamo brevemente come e perché il DURC viene utilizzato in diversi contesti, chiarendo cosa comporta presentare o meno un DURC regolare in tali situazioni. Questo aiuta a comprendere le conseguenze pratiche di un DURC negativo e dunque l’importanza di attivare le strategie viste.

  • Appalti pubblici (lavori, servizi, forniture): In questo ambito il DURC è un requisito essenziale sia per partecipare, sia per l’esecuzione del contratto. Nel merito:
    • Partecipazione alla gara: Il Codice Appalti (vecchio art.80 D.Lgs.50/2016, nuovo art.94 D.Lgs.36/2023) prevede l’esclusione per operatori economici con violazioni contributive gravi e definitivamente accertate. Di fatto, un DURC negativo equivale a una grave violazione definitivamente accertata, comportando l’automatica esclusione. Non è ammessa regolarizzazione postuma in sede di gara: l’impresa deve essere in regola già al momento della scadenza dell’offerta. Dunque, un’impresa con DURC irregolare non può aggiudicarsi appalti pubblici.
    • Aggiudicazione e stipula: Prima di firmare il contratto, la stazione appaltante verifica di nuovo il DURC. Se in questo frangente il DURC risulta irregolare (magari per un nuovo debito sorto nel frattempo), non si può stipulare e l’aggiudicazione decade (si passa al secondo classificato). La Cons. Stato sent. 3234/2024 ha appunto confermato la legittimità di revocare l’aggiudicazione se prima del contratto emerge un DURC negativo su un membro del RTI.
    • Esecuzione e pagamenti: Durante il corso dei lavori/servizi, l’ente pubblico deve verificare periodicamente il DURC: in genere prima di ogni pagamento di SAL (stato avanzamento) o almeno prima del pagamento finale. Se il DURC in corso d’opera diventa irregolare, la PA sospende i pagamenti e invita l’appaltatore a regolarizzarsi entro un certo termine (spesso 30 giorni). Se non lo fa, può risolvere il contratto per inadempimento. Nel nuovo Codice (art. 125 D.Lgs.36/2023) si ribadisce che il RUP, prima di ogni certificato di pagamento, deve verificare la regolarità contributiva. Un DURC irregolare blocca l’emissione del SAL e, se non sanato, porta alla risoluzione contrattuale. Inoltre, la PA in tal caso segnala la cosa all’ANAC e può escutere la cauzione.
    • Subappalti pubblici: l’appaltatore principale è tenuto a verificare il DURC dei subappaltatori e a trasmetterlo alla stazione appaltante. Un subappaltatore irregolare non può essere autorizzato. Art. 105 del vecchio Codice e art. 119 del nuovo impongono la regolarità anche nei subappalti.
    • Conclusione del contratto: per il saldo finale e lo svincolo delle ritenute di garanzia, serve il DURC finale. Se quello finale è negativo, l’amministrazione trattiene le somme dovute e può attivare il pagamento diretto dei contributi non versati (c’è una procedura per cui la PA può pagare all’INPS con le somme che doveva all’impresa, nei limiti).
    Dunque, negli appalti pubblici, il DURC è un elemento di giudizio sull’affidabilità dell’impresa. Le amministrazioni hanno l’obbligo di escludere chi non è in regola e di non pagare chi nel frattempo diventa irregolare. Non c’è discrezionalità: un DURC negativo è vincolante (il Consiglio di Stato parla di “presunzione iuris et de iure” di gravità della violazione contributiva). L’unica eccezione è il caso di irregolarità non definitiva (es. DURC negativo ma poi impugnato con sospensione): come visto, se la violazione non è definitiva, in teoria non dovrebbe escludere. Ma è un terreno spinoso e meglio evitare di arrivarci, regolarizzando prima o ottenendo DURC regolare con i mezzi leciti.
  • Appalti privati (edilizia, forniture tra privati): Nel settore privato, non c’è un obbligo generalizzato di DURC, ma nel comparto edilizio la legislazione ha introdotto alcune tutele. Ad esempio, per i lavori privati in edilizia il Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001) e normative collegate richiedono che l’impresa esecutrice sia in regola con i contributi: spesso i comuni chiedono una dichiarazione di DURC regolare quando si depositano le notifiche preliminari (POS) o comunque fanno controlli ex post. Inoltre, i committenti privati sono responsabili in solido con l’appaltatore per i contributi non versati ai lavoratori impiegati (art. 29 D.Lgs. 276/2003): pertanto, un committente avveduto pretende il DURC per avere evidenza di regolarità ed eventualmente sospende i pagamenti se manca. Nel 2021 è stato introdotto anche il DURC di congruità nel settore edile privato (D.L. 76/2020): riguarda la congruenza fra manodopera dichiarata e valore dell’opera. Se un cantiere edile privato >70k euro non ottiene il certificato di congruità, scatta un DURC irregolare specifico in Cassa Edile. Questo meccanismo è parallelo e spinge alla regolarizzazione di maestranze.
    In ambiti diversi dall’edilizia, tra privati il DURC è contrattuale: può essere richiesto dal cliente al fornitore come condizione di contratto (specie se il cliente ha standard ISO o etici). Ad esempio, grandi aziende adottano policy per cui lavorano solo con subfornitori con DURC regolare. Non è obbligo di legge ma prassi commerciale.
    Conseguenze: Se un’impresa privata promette contrattualmente di mantenere DURC regolare e poi non lo è, può essere rimossa dal cantiere o l’altro contraente può risolvere il contratto per inadempimento. Inoltre, un DURC negativo in edilizia può portare la Cassa Edile a segnalare la cosa all’Ispettorato del Lavoro, con possibili ispezioni.
  • Certificazione SOA e qualificazioni: Come detto, per ottenere la certificazione SOA l’impresa deve presentare gli ultimi DURC regolari e non aver avuto DURC negativi persistenti. Le SOA verificano la storia contributiva: se risultano irregolarità non episodiche, possono negare l’attestazione per carenza del requisito di affidabilità. Inoltre, alcuni protocolli di legalità (Prefetture) escludono aziende con DURC negativo dalle white list antimafia.
  • Agevolazioni contributive e fiscali: Un esempio tipico: per fruire degli sconti sui contributi (es. esoneri per assunzioni di under 36, donne, decontribuzione sud, ecc.), la legge richiede che l’azienda sia in possesso del DURC. L’INPS, tramite il suo DURC interno, controlla ogni mese: se risulti irregolare, decade dal beneficio dal mese in cui c’è l’irregolarità. L’azienda poi, se regolarizza, può riottenere i benefici per il futuro ma non recupera quelli persi (tranne se prova che c’era un errore). Quindi, un DURC negativo può costare letteralmente soldi, dovendo restituire incentivi fruiti. Lo stesso vale per bonus fiscali o contributi pubblici: ad esempio, per incassare un contributo ministeriale a fondo perduto, spesso una clausola del bando prevede l’obbligo di DURC regolare al momento dell’erogazione, pena la revoca del contributo.
  • Rating di legalità e premi premiali: Il rating di legalità (gestito dall’AGCM) assegna “stellette” alle aziende virtuose che tra l’altro siano in regola con obblighi contributivi e non abbiano violazioni gravi. Un DURC negativo può far perdere il rating o impedirne l’ottenimento, con la conseguenza di perdere punteggi aggiuntivi in bandi o l’accesso facilitato a finanziamenti bancari (alle imprese con rating alto le banche concedono condizioni migliori, come previsto dal codice antimafia e normative MEF).

In tutte queste situazioni, appare chiaro che avere un DURC regolare è sinonimo di affidabilità e dà accesso a opportunità, mentre perdere il DURC regolare comporta esclusione, decadenza, perdita di benefici e reputazione. Ecco perché, come recita un vecchio adagio, “la regolarità contributiva è un patrimonio aziendale da custodire”. Se temporaneamente viene a mancare, è fondamentale attivare gli strumenti correttivi (rateazioni, ecc.) per ripristinarla al più presto.

Ora, per fissare i concetti principali, concludiamo con una sezione di FAQ (Domande frequenti) in cui diamo risposte sintetiche ai quesiti più comuni su DURC e debiti, rivolti sia all’aspetto pratico sia a quello legale.

FAQ – Domande frequenti sul DURC in presenza di debiti

D: Cos’è esattamente il DURC e cosa verifica?
R: Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un certificato che attesta l’assenza di inadempienze nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL, Casse Edili). Verifica che l’azienda abbia versato i contributi obbligatori per i lavoratori e abbia adempiuto ai relativi obblighi (dichiarazioni, denunce). In sostanza, è un “bollino di regolarità” sul versante lavoro/previdenza. Esiste anche un documento analogo sul versante fiscale (il DURF) che attesta la regolarità nei versamenti di imposte e ritenute, richiesto in particolari ambiti. Un DURC regolare significa che, alla data di emissione, l’azienda è in regola con i pagamenti fino a una certa data (fine del secondo mese precedente); un DURC irregolare indica debiti o violazioni pendenti.

D: Quando è obbligatorio il DURC?
R: Il DURC è obbligatorio in molti contesti: (1) Appalti pubblici: per partecipare alle gare, stipulare contratti e ottenere pagamenti; (2) Lavori edili privati: richiesto per il rilascio di titoli abilitativi o per usufruire di bonus edilizi; (3) Benefici contributivi: qualsiasi sgravio o incentivo sul lavoro richiede l’essere in regola con il DURC (art.1 co.1175 L.296/06); (4) SOA: per attestazioni di qualificazione; (5) Contributi pubblici e finanziamenti agevolati: spesso è condizione per l’erogazione; (6) Altri contratti: può essere richiesto dal committente in appalti privati come clausola contrattuale o dalle banche per valutare l’impresa. In generale, ogni qualvolta si voglia provare la propria affidabilità aziendale (in gare, albi fornitori, ecc.) il DURC è il documento standard. Ha una validità di 120 giorni, quindi entro quella scadenza può essere riutilizzato senza richiederne uno nuovo (salvo casi in cui subentrino irregolarità nel frattempo).

D: Cosa succede se ho un DURC negativo?
R: Un DURC negativo preclude diverse cose: in un appalto pubblico, comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione; in un contratto in corso, può portare alla sospensione dei pagamenti e alla risoluzione del contratto; fa perdere il diritto a incentivi contributivi e può portare al recupero di quelli già fruiti indebitamente. Inoltre, è segnalato nelle banche dati e può pregiudicare la reputazione dell’impresa. Finché il DURC resta irregolare, l’azienda è di fatto tagliata fuori dagli appalti pubblici e dalle commesse più qualificate. Può anche essere segnalata all’Ispettorato del Lavoro per controlli. Per questo è fondamentale, se si riceve un preavviso di DURC negativo, attivarsi immediatamente per regolarizzare entro i 15 giorni concessi. Se è già stato emesso negativo, bisogna pagare i debiti e chiedere un nuovo DURC al più presto.

D: Posso partecipare a una gara d’appalto se ho debiti contributivi?
R: Solo se quei debiti sono stati regolarizzati attraverso uno degli strumenti consentiti (ad esempio, una rateizzazione già accordata, o un’adesione a rottamazione presentata prima della scadenza della gara). Se al momento della presentazione dell’offerta l’azienda ha debiti contributivi scaduti e non in regola, verrà esclusa. È importante quindi prima di partecipare assicurarsi di avere il DURC in ordine: se vi sono debiti, chiedere e ottenere la dilazione dall’ente competente e aver pagato almeno la prima rata prima di presentare l’offerta. In caso di debiti in cartella, aderire a eventuali definizioni agevolate (quando previste) come la rottamazione. In sintesi, si può partecipare con debiti solo se sono oggetto di un provvedimento di regolarizzazione (piano attivo, sospensione giudiziale, ecc.). La mera domanda di rateazione presentata ma non ancora accettata non basta. Meglio quindi muoversi per tempo.

D: Ho un debito piccolo, tipo poche centinaia di euro. Mi bloccano lo stesso il DURC?
R: C’è una soglia di tolleranza: differenze fino a €150 per ciascuna gestione (INPS, INAIL, Cassa edile) sono considerate “non gravi”. Quindi, se ad esempio hai €100 di interessi di mora non pagati verso INAIL, il sistema dovrebbe comunque darti DURC regolare (non scatterà nemmeno il preavviso). Attenzione: €150 per gestione significa che se hai €100 INPS e €100 INAIL sommati, entrambi sotto soglia, potrebbe comunque segnalare due scostamenti (in teoria li vede separatamente, quindi tollera entrambi). In pratica, importi minimi non dovrebbero bloccare il DURC. Tuttavia, se l’ente ha già emesso un avviso di irregolarità e tu paghi parzialmente lasciando ad esempio €50 non pagati, quel residuo comunque ti renderà irregolare (perché la soglia non si applica dopo un preavviso). Quindi conviene sempre saldare tutto il richiesto nel preavviso. In sintesi: se è proprio una sciocchezza (entro 150€) e non ti hanno ancora mandato nulla, probabilmente il DURC esce regolare lo stesso; ma è buona pratica versare anche quei pochi euro quanto prima per evitare problemi (ad esempio, interessi e sanzioni maturano e potrebbero far salire l’importo oltre 150€ col tempo).

D: Se l’INPS tardasse a registrare un pagamento o un piano e mi esce DURC negativo per errore, posso fare qualcosa?
R: Sì. Puoi innanzitutto utilizzare i 15 giorni di preavviso (se ti è arrivata la PEC di segnalazione debiti) per inviare all’INPS le prove del pagamento effettuato o della concessione della rateazione. Spesso i DURC negativi “per errore” avvengono perché ad esempio il pagamento è arrivato qualche giorno dopo il controllo oppure la comunicazione della rateazione dall’Agenzia Entrate-Riscossione all’INPS è in ritardo. In questi casi, rispondendo al preavviso con le ricevute, l’INPS rettifica e rilascia il DURC regolare senza problemi. Se per caso il DURC negativo fosse già stato emesso senza preavviso (in teoria non dovrebbe accadere se hai un cassetto PEC aggiornato; ma se per disguido non ti fosse arrivata la PEC), puoi rivolgerti subito alla sede INPS chiedendo l’annullamento in autotutela del DURC negativo per errore materiale, allegando le prove. L’INPS dispone di procedure per annullare un DURC errato e sostituirlo con uno corretto. In caso di urgenza estrema (es. stai perdendo un contratto), e l’INPS non reagisce prontamente, puoi anche rivolgerti al giudice (TAR o giudice ordinario a seconda del caso) per far valere che eri regolare e che l’irregolarità segnalata è frutto di errore dell’ente: ma di solito la via interna risolve più rapidamente. Importante: conservare sempre le ricevute di pagamento, le email PEC ricevute e inviate, così da avere tracciabilità.

D: Se ho solo presentato domanda di rateazione, ma non ho ancora l’ok, posso avere DURC?
R: No, la semplice istanza di dilazione non mette in regola finché non viene accolta. Bisogna attendere il provvedimento di concessione (o almeno, tecnicamente, il pagamento della prima rata dopo la concessione). Prima di quel momento, per l’INPS/INAIL il debito è ancora esigibile e quindi il DURC rimane negativo. Questo è stato ribadito dalla giurisprudenza: “il requisito di regolarità si considera sussistente soltanto ove, prima del termine per la presentazione dell’offerta, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta… non se la richiesta è solo presentata e accolta dopo”. Quindi fai attenzione: presentare la domanda non basta, devi attivamente sollecitare che venga approvata. Se i tempi stringono (es. una gara in arrivo), segnala all’ente la situazione di urgenza; in alcuni casi INPS può rilasciare un “preavviso di DURC interlocutorio” in attesa della definizione, ma in generale no. Se la rateazione viene poi accettata, quell’irregolarità pregressa viene sanata ex tunc (non ti penalizzeranno per il passato una volta a regime, ma per l’immediato sei fuori se serve DURC subito).

D: Posso ottenere il DURC con la rottamazione delle cartelle senza aspettare di pagarle?
R: Sì. Come spiegato, la legge prevede esplicitamente che basta presentare la domanda di definizione agevolata perché il DURC venga rilasciato regolarmente. Quindi, se hai debiti affidati all’Agenzia Riscossione e fai domanda di “rottamazione-quater” (o ne hai fatta in passato per rottamazione-ter, ecc.), quel protocollo di domanda ti consente di avere il DURC “immediato”. Ovviamente devi poi rispettare le scadenze di pagamento: se non paghi le rate, tutti i DURC ottenuti grazie alla domanda decadono e risultano annullati. Ma intanto, nel periodo tra la domanda e l’eventuale decadenza, sei considerato regolare. Questa è stata una novità introdotta dal 2017 e confermata nel 2023. Ad esempio, se hai cartelle fino al 2017, presenti domanda a marzo 2023, immediatamente sei regolare; paghi poi la prima rata a ottobre 2023, continui a esserlo; se non paghi quella di dicembre 2023 (o altra), dal giorno dopo perdi la regolarità. Quindi va usata con cautela ma è uno strumento potentissimo per sbloccare situazioni altrimenti compromesse.

D: Se decade la rottamazione e quindi il DURC diventa irregolare, posso sanare pagando subito il dovuto?
R: Purtroppo, una volta decaduto da una definizione agevolata, per legge perdi i benefici e l’intero debito originale (meno quanto versato) torna esigibile con sanzioni. A quel punto per sanare dovresti pagare integralmente tutto, oppure chiedere una nuova rateazione (ordinaria) se possibile. Ma per esempio, se decadi da rottamazione-quater dopo 2 anni, potresti non avere più diritto a rateizzare perché quel carico era rateizzabile solo prima di aderire (questo dipende dalle normative transitorie). In linea generale, dopo la decadenza il DURC torna negativo finché non paghi per intero. Un DURC ottenuto con rottamazione e poi annullato retroattivamente può creare problemi sui contratti acquisiti nel frattempo: la PA potrebbe recedere, ma in pratica, se hai eseguito parte dei lavori, difficilmente revocano retroattivamente l’intero contratto (anche se giuridicamente potrebbero). Diciamo che se decadi, l’obiettivo primario è cercare di rimediare con un nuovo piano (a volte il legislatore concede “riammissioni”: ad esempio l’ha fatto nel 2023 riaprendo i termini al 30/04/2024 per chi era decaduto dalla quater di ottobre). Se non ci sono sanatorie nuove all’orizzonte, devi vedere con AER se c’è margine per una dilazione classica. Ma intanto il DURC resta negato.

D: Ho un contenzioso fiscale/contributivo in corso. Devo comunque pagare per avere il DURC?
R: Se il contenzioso non ha una sospensiva, formalmente il debito è esigibile e quindi sì, ai fini DURC o paghi o rateizzi. Se invece hai ottenuto una sospensione giudiziale (dal tribunale ordinario, dal TAR o dal giudice tributario) che blocca la riscossione, allora non devi pagare e hai diritto al DURC regolare. Devi però far valere quella sospensiva presso gli enti: comunicare l’ordinanza all’INPS/INAIL e pretendere che la rispettino. Normalmente lo fanno. Quindi, durante il contenzioso con sospensiva, sei a posto. Se poi in giudizio perdi, dovrai pagare tutto (magari con interessi) e quell’irregolarità inciderà da quel momento (ma di solito avrai tempo per rateizzare, etc., in modo da evitare comunque il DURC negativo definitivo). In sintesi: ricorrere contro pretese infondate e ottenere misure cautelari è uno strumento legittimo per non subire effetti sul DURC di addebiti controversi. Attenzione: se la sospensiva è solo “tecnica” (tipo in attesa della camera di consiglio) e poi viene revocata, l’ente rifarà il DURC e ti troverai scoperto. Quindi devi monitorare l’esito del ricorso.

D: Un’azienda in concordato preventivo può avere DURC?
R: Sì, se parliamo di concordato con continuità aziendale (cioè l’azienda prosegue l’attività): il DM 2015 prevede che dal momento del deposito della domanda fino all’omologazione del concordato, l’azienda si considera regolare ai fini DURC a condizione che il piano concordatario preveda il pagamento integrale dei debiti contributivi. Quindi un’azienda in concordato con continuità che preveda di pagare i contributi otterrà DURC regolari durante la procedura. Se invece il concordato non paga interamente i contributi (es. li taglia del 50%), l’INPS non rilascerà DURC e considererà l’azienda irregolare. In pratica, la scelta è: o li paghi tutti nel piano e allora hai il DURC (e questo spesso è indispensabile per poter portare avanti l’impresa), oppure se vuoi falcidiare i contributi devi rinunciare a poter lavorare con enti pubblici nel frattempo. Una volta omologato il concordato, se l’azienda non rispetta il pagamento dei contributi secondo i termini fissati, scatta nuovamente il DURC negativo. Dunque è una regolarità “condizionata”. Nelle altre procedure concorsuali (fallimento, liquidazione) il DURC in genere non serve perché l’attività cessa, e i debiti concorsuali spesso non vengono pagati integralmente (quindi in liquidazione l’impresa non è regolare ma non opera quindi non importa). Ci sono stati casi in cui tribunali hanno ordinato DURC per imprese in concordato in casi peculiari (es. per riscuotere crediti statali), ma sono eccezioni. Quindi, sì in concordato con continuità (se paghi contributi nel piano).

D: Ho crediti verso la Pubblica Amministrazione, posso usarli per sistemare il DURC?
R: Sì, questa è la compensazione di crediti certificati di cui abbiamo parlato. Se hai un credito certo, liquido, esigibile verso una PA e ottieni la certificazione ufficiale (tramite piattaforma MEF), puoi chiedere il DURC in compensazione. L’INPS ti rilascerà un DURC regolare, a patto che il tuo credito sia almeno pari ai debiti contributivi. Poi dovrai effettivamente usare quel credito per pagare i contributi (in pratica, lo Stato invece di pagare te, paga i tuoi contributi). Questa procedura è ottima se l’ente pubblico tarda a pagarti ma tu hai scadenze contributive: lo compensi e sei a posto. Tieni presente che serve un po’ di burocrazia (tempi qualche settimana) e vale solo per crediti verso pubbliche amministrazioni (non crediti verso privati). Inoltre il credito deve essere “certificabile” (non ci devono essere contenziosi su di esso, dev’essere di importo certo). Però è molto utile: ad es. imprese di costruzioni spesso compensano i crediti per SAL non incassati con i contributi, ottenendo DURC regolari.

D: Cosa significa DURC interno? Ha effetti sul DURC vero?
R: Il cosiddetto “DURC interno” è un controllo che l’INPS effettua trimestralmente su tutte le aziende che beneficiano di agevolazioni contributive. In pratica, senza che tu lo chieda, l’INPS incrocia i dati e verifica la regolarità contributiva. Se trova irregolarità, ti avvisa (o avvisa il consulente) e ti dà 15 giorni per sistemare, dopodiché se non sistemi ti revoca i benefici dal trimestre in questione. Non produce un certificato DURC formale, ma è un monitoraggio interno. Se risulti regolare, non succede nulla; se no, perdi gli sconti e potresti ricevere visite ispettive. Il DURC interno è allineato al DURC classico come criteri: se hai una rateazione attiva, risulti regolare anche per il DURC interno; se hai debiti non regolarizzati, ti segnalano. Quindi, se curi il DURC “ufficiale”, non avrai problemi neanche col DURC interno.

D: Il DURF fiscale è obbligatorio?
R: Lo è in alcune situazioni specifiche: principalmente negli appalti e subappalti privati sopra 200.000 € annui (art.17-bis D.Lgs.241/97). In tali casi il committente privato deve controllare che l’appaltatore abbia il DURF; in mancanza, deve trattenere le ritenute sui dipendenti dell’appaltatore. Quindi, di fatto, per contratti di valore elevato, il DURF serve per non subire questo oneroso meccanismo. Inoltre, il DURF può essere richiesto per ottenere la “patente a crediti” (un sistema di premialità fiscale per imprese virtuose previsto dal 2020). Fuori da questi casi, non è generalizzato come il DURC. Nelle gare pubbliche, ad esempio, non chiedono il DURF, ma fanno controlli sui debiti fiscali via Agenzia Entrate (certificato carichi pendenti o adesso con banche dati cooperative). In futuro, potrebbero integrarlo di più. Per ora, se operi molto negli appalti privati (es. servizi di pulizia continuativi su grossi importi), devi preoccuparti anche del DURF. Le condizioni per averlo sono più stringenti (3 anni di attività, fedina fiscale pulita, nessun debito >50k salvo rateazione). Quindi non tutte le aziende riescono ad averlo subito, specie start-up o chi aveva pendenze. In tal caso, comunque puoi lavorare lo stesso ma il tuo committente ti tratterrà le ritenute per i tuoi dipendenti e le verserà lui (è più un aggravio gestionale).

D: Il DURC di congruità in edilizia cos’è?
R: È una novità degli ultimi anni: serve a verificare che, in un cantiere edile (pubblico o privato >70k €), l’incidenza del costo del lavoro (ore manodopera) sia “congrua” rispetto ai parametri previsti. Se l’impresa dichiara meno manodopera di quella minima attesa per quel tipo di lavoro, non ottiene il certificato di congruità. E la Cassa Edile competente, in caso di non congruità non sanata, segnala l’impresa come irregolare e le rilascerà un DURC irregolare specifico a quel cantiere. Di conseguenza, la stazione appaltante trattiene una percentuale del saldo. È un meccanismo per combattere il lavoro nero e il dumping contrattuale. Non riguarda tanto i debiti contributivi quanto il corretto utilizzo di personale. Se fai le cose a norma e paghi gli operai giusti, sei congruo e non hai problemi; se dichiari meno ore di quelle realistiche per quell’opera, ti contestano la differenza. Per rimediare devi o giustificare o versare contributi aggiuntivi volontariamente per colmare il gap. Insomma, è parallelo al DURC contributivo ma può influire: un’impresa congrua può avere DURC, una non congrua viene sospesa finché non regolarizza la congruità.

D: Quanto incide il DURC sul rating d’impresa o sulla reputazione?
R: Incide molto. Un’impresa con DURC regolare mostra affidabilità e rispetto delle norme, cosa valutata positivamente in molti contesti (gare con offerta economicamente più vantaggiosa dove valutano anche aspetti qualitativi, protocolli di legalità, rating AGCM). Viceversa, un DURC negativo o una storia di irregolarità ricorrenti può far suonare un campanello d’allarme: nella white list antimafia, ad esempio, controllano anche la regolarità contributiva; banche e assicurazioni, prima di concedere fidi o polizze, spesso chiedono il DURC per vedere se l’azienda è in crisi di liquidità. Inoltre, i sindacati e i media considerano la mancanza di DURC come indice di cattiva gestione: notizie di imprese affidatarie di appalti pubblici poi scoperte senza DURC creano scandalo (specie se legate a evasione contributiva ai danni di lavoratori). Quindi è sicuramente nell’interesse dell’impresa mantenere la regolarità come biglietto da visita. Alcune amministrazioni locali premiano con punteggi le imprese “virtuose” (ad esempio, regioni che danno contributi con criterio premiale se hai sempre avuto DURC regolari negli ultimi 5 anni).

D: In caso di DURC negativo ingiusto, a chi mi rivolgo?
R: Come detto, prima cerca il dialogo con l’ente che lo ha emesso (INPS, INAIL o Cassa). Se c’è stato un errore materiale, spesso risolvono in poche settimane. Se ciò non avviene e stai subendo un danno (esclusione da una gara), hai due possibili strade legali: (1) Ricorso al TAR contro il provvedimento di DURC negativo, perché comunque è un atto amministrativo lesivo. Ad esempio, se ritieni che l’ente abbia sbagliato a valutare (magari non ha considerato la tua sospensiva o il tuo pagamento), il TAR può annullare il DURC negativo e ordinare all’ente di riesaminare. Il problema è che i tempi TAR potrebbero essere lunghi e intanto la gara va avanti. Però in casi urgenti il TAR può concedere misure monocratiche sospensive. (2) Opposizione ex art. 445 c.p.c. se il DURC è atto conseguente a un accertamento contributivo (questo è più complicato e non sempre ricevibile). In alcuni casi, essendo il DURC un certificato, i giudici hanno detto che non è impugnabile di per sé perché è solo attestazione di fatti (Cons. Stato 2014). Ma se è frutto di errore, allora sì che è impugnabile. O ancora (3) Ricorso al giudice del lavoro per far accertare il diritto al DURC: alcuni tribunali hanno conosciuto della materia, specie in contesti concorsuali (ci sono ordinanze di giudici delegati che ingiungono il rilascio del DURC). La giurisprudenza è divisa sulla giurisdizione: se ne occupa il TAR perché è atto amministrativo o il giudice ordinario perché riguarda rapporti contributivi? Diciamo che per gli appalti pubblici conviene il TAR, per questioni di merito contributivo conviene il tribunale del lavoro. In ogni caso, la via giudiziale è l’ultima risorsa. Molto meglio prevenire il problema o risolverlo via autotutela.

D: Quanto tempo ci vuole per avere un DURC online?
R: Se sei regolare, pochi secondi. La richiesta telematica restituisce subito l’esito e il PDF scaricabile. Se invece risultano irregolarità, il sistema genera il preavviso PEC e da lì hai fino a 15 giorni di attesa. Se regolarizzi immediatamente e comunichi, solitamente in 3-4 giorni la posizione viene aggiornata e ti esce il DURC (a volte lo stesso giorno di quando paghi, se usi F24 che l’INPS vede subito). Se aspetti il 15° giorno per pagare, il DURC esce al 16° giorno. Quindi al massimo 15 giorni (più eventuale piccolo ritardo tecnico). Nei casi di intervento manuale (es. se mandi doc per spiegare un errore), dipende dalla solerzia della sede: può richiedere qualche giorno extra. Diciamo che in media entro 2 settimane hai il DURC, sia in caso positivo immediato (subito), sia in caso di preavviso (dopo regolarizzazione).

D: Posso usare un DURC scaduto?
R: Un DURC ha validità 120 giorni. Entro quel periodo, teoricamente, è valido per qualsiasi utilizzo. Ad esempio, se partecipi a una gara a gennaio e hai un DURC di novembre ancora valido, puoi allegare quello. Tuttavia, attenzione: le stazioni appaltanti ormai fanno la verifica online d’ufficio, quindi anche se alleghi un DURC di 2 mesi prima, potrebbero controllare comunque se ad oggi sei regolare. E se nel frattempo sei diventato irregolare, salta fuori. Quindi, la validità formale di 120 giorni c’è, ma non ti “copre” se nel frattempo hai smesso di pagare. Invece, per i privati, se consegni un DURC entro i 120gg, di solito si accontentano di quello senza rifare controlli ogni volta. Alcuni enti pubblici per sicurezza chiedono DURC “in corso di validità” al momento specifico (cioè vogliono che non sia oltre 3 mesi). Quindi, risposta: sì, un DURC è utilizzabile finché non scade (4 mesi), purché nel frattempo la situazione non sia cambiata (per correttezza dovresti sempre essere regolare altrimenti potresti incorrere in altre sanzioni).

D: Quali sono le fonti normative principali da conoscere sul DURC?
R: Le elenchiamo brevemente:

  • Art. 1, commi 1175-1176, L. 296/2006 – obbligo di regolarità per benefici.
  • D.M. 24/10/2007 – primo regolamento DURC (ora sostituito).
  • D.M. 30/01/2015 – regolamento DURC online vigente.
  • Art. 54, D.L. 50/2017 (L.96/2017) – DURC e definizione agevolata.
  • L. 197/2022, commi 231-252 – rottamazione-quater e DURC.
  • D.Lgs. 50/2016 art.80 e D.Lgs. 36/2023 art.94 – cause di esclusione per DURC/tributi.
  • DPR 207/2010 art.4 (ora allegato al D.Lgs.36/2023) – definisce violazioni gravi = ostative a DURC.
  • D.L. 52/2012 art.13-bis e DM 13/3/2013 – DURC in compensazione.
  • Circ. Min. Lav. 19/2015 e INPS Circ. 126/2015 – DURC e concordato.
  • Messaggio INPS 713/2017 – DURC e rottamazione (precursore di circ.80/17).
  • Messaggio INPS 213/2021 – scostamento non grave €150.

Conoscere almeno DM 2015 e art.54 DL50/2017 è fondamentale. Il resto entra nei dettagli per casi particolari.

Con queste risposte speriamo di aver chiarito i dubbi più comuni. La materia del DURC con debiti è complessa, ma riassumibile in un concetto chiave: la legge offre diverse opportunità per regolarizzare la posizione contributiva anche a fronte di debiti, tuttavia sta all’impresa (e ai suoi consulenti) coglierle tempestivamente e gestirle con rigore, per non perdere la regolarità indispensabile alla prosecuzione dell’attività. In caso di incertezza, è sempre consigliabile consultare un esperto (consulente del lavoro o avvocato specializzato) e dialogare con gli enti coinvolti, piuttosto che subire passivamente un DURC negativo. La regolarità contributiva non è solo un obbligo giuridico, ma anche un investimento sulla continuità e reputazione aziendale.

Conclusioni

Il DURC è ben più che un semplice pezzo di carta: è il risultato tangibile della correttezza di un’impresa verso i propri lavoratori, lo Stato e il sistema previdenziale. Per un imprenditore, avere un DURC regolare significa poter concorrere sul mercato senza impedimenti, accedere a commesse pubbliche e private di rilievo, beneficiare di incentivi ed evitare sanzioni. Per un avvocato o consulente, conoscere a fondo le dinamiche del DURC significa poter assistere efficacemente l’azienda nelle situazioni di crisi o irregolarità, indicando soluzioni legali e operative per tutelarne l’operatività.

Questa guida ha illustrato come anche in presenza di debiti esistano strumenti giuridici per mantenere o ristabilire la regolarità contributiva: dalle rateizzazioni alle definizioni agevolate, dalle sospensioni giudiziali ai piani concordatari, fino alla compensazione con crediti. L’ordinamento ha cercato, specialmente nell’ultimo decennio, di contemperare l’esigenza di rigore (niente DURC a chi non paga) con quella di evitare effetti eccessivamente punitivi in situazioni temporanee di difficoltà (ecco perché è stato introdotto il DURC per chi rateizza, per chi aderisce a rottamazioni, per chi è in concordato, ecc.). Tuttavia, queste opportunità vanno utilizzate con consapevolezza e responsabilità: aderire a un piano e poi non rispettarlo può aggravare la situazione; analogamente, ottenere un DURC in concordato e poi non onorare i debiti promessi equivale a un fallimento annunciato.

Un consiglio pratico finale per gli imprenditori è quello di monitorare costantemente la propria posizione contributiva: tramite gli strumenti online (cassetto INPS, cassetto fiscale) è possibile vedere se esistono debiti in sospeso e attivarsi prima che emergano in sede di DURC. Inoltre, instaurare un dialogo trasparente con gli enti (magari attraverso il proprio consulente del lavoro) può aiutare a risolvere rapidamente malintesi o ritardi burocratici. Dall’altro lato, agli avvocati si suggerisce di tenersi aggiornati sulle continue evoluzioni normative e giurisprudenziali: come abbiamo visto, fino al 2025 incluso il legislatore è intervenuto più volte (nel 2017, 2019, 2022, 2023) modificando le regole del gioco, e i giudici hanno affinato l’interpretazione (ad es. sulle violazioni definitivamente accertate, sulla retroattività dell’annullamento dei DURC “precari”, ecc.).

In definitiva, “avere il DURC con debiti” è possibile se si percorre la strada giusta: quella della regolarizzazione tramite gli strumenti offerti dalla legge. Ogni situazione va valutata caso per caso, bilanciando i costi (pagare rate, aderire a sanatorie) e i benefici (mantenere l’azienda in attività, evitare esclusioni). Spesso la soluzione richiede un approccio multidisciplinare – legale, fiscale e del lavoro – e un po’ di lungimiranza. Ma il risultato, in termini di continuità aziendale e opportunità di crescita, giustifica l’impegno.

Come si evince dalle fonti normative e giurisprudenziali citate in questa guida, la materia è vasta ma ben documentata. Conoscere le regole è il primo passo per giocare la partita del DURC a proprio favore, trasformando un potenziale ostacolo (il debito) in un problema gestibile e temporaneo, anziché in un muro insormontabile sulla strada dell’impresa.

Fonti normative e giurisprudenziali (riferimenti)

  • Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 commi 1175-1176 – Obbligo di regolarità contributiva per benefici normativi e contributivi.
  • Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 – Regolamento DURC (attuazione L.296/2006), art.5 co.2 lett. b (sospensioni legali).
  • Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 – “Semplificazione in materia di DURC” (DURC On Line), G.U. n.125/2015. Introduce DURC telematico, validità 120 gg, preavviso di irregolarità, scostamento non grave €150, disciplina concordato (art.5).
  • D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (vecchio Codice Appalti), art.80 comma 4 – Esclusione per violazioni contributive e fiscali gravi definitivamente accertate.
  • D.L. 17 marzo 2017 n.25, art.54 (conv. L.96/2017) – DURC in presenza di dichiarazione di adesione a definizione agevolata (rottamazione cartelle).
  • INPS Circolare n.80 del 2 maggio 2017 – Istruzioni art.54 DL 50/2017: DURC rilasciato su presentazione domanda rottamazione; decadenza in caso di mancato pagamento rate.
  • D.L. 26 ottobre 2019 n.124 (conv. L.157/2019), art.4 – Introduzione obbligo DURF (certificato art.17-bis D.Lgs.241/1997).
  • D.L. 19 maggio 2020 n.34, art. 103 – Proroga DURC validità Covid fino al 15/6/2020. INPS Messaggio n.1374 del 25/3/2020 – Sospensione versamenti Covid e DURC.
  • L. 30 dicembre 2020 n.178 (Bilancio 2021), art.1 co.20-22 – Congruità manodopera in edilizia (DURC congruità, poi DM 143/2021).
  • L. 30 dicembre 2022 n.197 (Bilancio 2023), art.1 commi 231-252 – Definizione agevolata 2023 (rottamazione-quater); comma 240: DURC rilasciato con presentazione istanza.
  • D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 (nuovo Codice Contratti Pubblici), art.94 e Allegato II.10 – Violazioni gravi: contributive = quelle ostative a DURC; obbligo verifica DURC per ogni pagamento (art.125); art.11 obbligo CCNL di settore per DURC.
  • Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 18 ottobre 2018 n.26037 – (Non citata sopra ma rilevante su DURC e obblighi formali: DURC negato per omissioni amministrative).
  • Cassazione Civile, Sez. I, 9 aprile 2024 n.9522 – Concordato preventivo e DURC: divieto pagamenti ex art.168 L.F. genera causa legale di sospensione, impresa considerata regolare.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 25 marzo 2021 n.2343 – (Tema: definizione di violazioni definitivamente accertate, DURC prova la gravità; simile a concetti ripresi nel 2024).
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 9 aprile 2024 n.3234 – Esclusione post-aggiudicazione per DURC irregolare (mandante ATI); violazione definitiva accertata tramite certificazione INPS.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2024 n.4168 – Ribadisce che domanda di rateizzazione deve essere accolta prima della gara, e rate accordate = novazione debito, regolarità fiscale sussistente.
  • TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 2019 n.71 – (Esempio: DURC irregolare e compensazione crediti PA; afferma diritto a DURC se certificazione crediti pari al debito).
  • Tribunale di Cosenza, 23 marzo 2023 – Provvedimento ex art.54 CCII: accordata misura cautelare per rilascio DURC a società in concordato con continuità.
  • INPS Circolare n.16 del 30/1/2014 – DURC rilasciato in presenza di certificazione crediti P.A..
  • INPS Messaggio n.5223 del 6/8/2015 – Chiarimenti DURC in caso di concordato con parziale soddisfazione (obbligo voto contrario, irregolarità se piano non paga integralmente).
  • Ministero Lavoro Interpello n.41/2012 – Regolarità contributiva imprese in concordato: anticipava la regola poi recepita nel DM 2015 (regolari se domanda depositata e pagamento contributi integrale nel piano).
  • INPS Messaggio n.213 del 19/1/2021 – Scostamento non grave €150, indicazioni operative.
  • Fondazione Studi CDL, approfondimento 19/4/2021 – (analisi DURC online e scostamento non grave, commenta Mess.213/21).
  • Documenti vari INPS/INAIL 2023 su rottamazione-quater e DURC (es. INAIL nota interna 2025 cit. da InvestireOggi).

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