Hai saldato tutti i debiti ma risulti ancora segnalato in CRIF come cattivo pagatore? Ti è stato negato un finanziamento o un mutuo nonostante tu abbia già regolarizzato la tua posizione?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto bancario, privacy e cancellazione delle segnalazioni nei Sistemi di Informazioni Creditizie – ti spiega in modo chiaro perché puoi essere ancora segnalato anche dopo aver pagato tutto, quali sono i tuoi diritti e cosa puoi fare per ottenere la cancellazione e ripulire la tua reputazione creditizia.
Scopri quanto tempo resta la segnalazione nei database come CRIF, Experian e CTC, cosa fare se la banca non ha aggiornato correttamente i dati, quando è possibile chiedere la cancellazione anticipata, e come inviare una richiesta formale di rettifica o avviare un’azione legale se la segnalazione è illegittima o sproporzionata.
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo, verificare la tua posizione nei sistemi creditizi e costruire una strategia efficace per ottenere la cancellazione della segnalazione, tornare finanziariamente affidabile e riprendere in mano i tuoi progetti.
Introduzione
Se ti capita di scoprire di essere “segnalato” come cattivo pagatore in un database creditizio (CRIF, Experian, CTC, ecc.) nonostante tu abbia saldato regolarmente il debito, è comprensibile lo smarrimento. Innanzitutto, occorre capire che i sistemi di informazioni creditizie (d’ora in avanti SIC) registrano sia gli eventi positivi (finanziamenti in regolare esecuzione) sia quelli negativi (ritardi, insoluti). Anche se il debito è stato estinto, le informazioni negative pregresse non vengono cancellate immediatamente, ma rimangono visibili per un certo periodo per tracciare la storia creditizia dell’interessato. Ciò non significa però che la segnalazione sia “legittima per sempre”. In questa guida dettagliata in stile domande e risposte vedremo cosa dice la normativa e la prassi, come difendersi e quali passaggi seguire.
Domande frequenti
È legittimo segnalare in CRIF un soggetto che ha saldato il debito?
Sì, nel senso che il creditore può mantenere memoria di un ritardo regolarizzato, ma nei limiti consentiti dal Codice di condotta dei SIC. In pratica, se hai saldato integralmente il debito, non otterrai l’immediata cancellazione della segnalazione, ma comparirà un’annotazione di “regolarizzazione” del debito. Il Codice di condotta stabilisce i tempi di conservazione delle informazioni negative regolarizzate (12 o 24 mesi a seconda del numero di rate ritardate). In altre parole, il database mostrerà comunque che c’è stato un ritardo, ma specifica che ora è stato estinto. Questo è lecito e previsto dalle regole: il sistema mantiene traccia di ciò per un periodo definito, in modo da evidenziare il comportamento creditizio nel tempo. Non è possibile invece cancellare subito il ritardo appena pagato: il SIC segna la regolarizzazione, non azzera la storia passata.
Quanto tempo rimane la segnalazione?
I tempi di conservazione dipendono dal tipo di evento (finanziamento, ritardo, insolvenza). Riassumendo le principali casistiche:
- Richieste di finanziamento in valutazione: vengono cancellate automaticamente dopo 180 giorni dalla domanda (se non si conclude l’operazione).
- Finanziamenti rifiutati o rinunciati: conservati fino a 90 giorni dall’esito negativo.
- Finanziamenti regolarmente estinti: rimangono in archivio fino a 60 mesi dall’estinzione effettiva del credito.
- Rate pagate in ritardo (1 o 2 rate): se regolarizzate, la segnalazione permane per 12 mesi dalla data di regolarizzazione.
- Rate pagate in ritardo (3 o più rate): se regolarizzate, la segnalazione permane per 24 mesi dalla data di regolarizzazione.
- Finanziamenti insoluti (morosità non sanata, sofferenze): la segnalazione dura 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento, in ogni caso non oltre 60 mesi complessivi.
In sintesi, la segnalazione negativa non rimane in CRIF in eterno, ma per un periodo limitato tra 1 e 5 anni. Ad esempio, un ritardo di poche settimane (meno di 30 giorni) non dovrebbe neanche essere segnalato ai sistemi creditizi. Se invece sono state accumulate morosità gravi, la voce persiste fino a 36 mesi (3 anni) dalla fine del rapporto.
Come si richiede la cancellazione della segnalazione in CRIF?
Se ritieni che la segnalazione sia illegittima o obsoleta, hai diritto a chiederne la cancellazione o modifica. Innanzitutto, sappi che non esiste un “registro dei cattivi pagatori” pubblico: il CRIF (e gli altri SIC) contiene dati positivi e negativi sulla tua storia creditizia. La cancellazione anticipata è possibile solo se il dato è errato o aggiornato in modo non conforme. In pratica, devi:
- Rivolgerti alla banca o finanziaria segnalante: invia una lettera formale (preferibilmente raccomandata A/R) al creditore che ha trasmesso il dato, segnalando l’errore e allegando documenti (quietanze di pagamento, contratto, ecc.) che provano l’avvenuta estinzione del debito. Specifica che il trattamento dei tuoi dati è illegittimo alla luce del GDPR e del Codice di condotta SIC.
- Contattare direttamente CRIF: puoi compilare il modulo online di richiesta rettifica/cancellazione disponibile sul sito di CRIF (o inviare formale richiesta di accesso/recttifica all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di CRIF a Bologna). CRIF agisce da gestore del sistema: non può cancellare subito i dati, ma invierà una richiesta all’ente partecipante (banca/finanziaria) per verifica.
- Tempi di risposta: CRIF è tenuta a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione della tua richiesta. Se la banca non risponde entro questo termine, CRIF sospende la visibilità del rapporto segnalato fino alla conclusione della verifica.
- Controlla la tua visura: intanto, puoi ottenere subito la tua visura creditizia online (con SPID o richiedendo il report a CRIF) per verificare esattamente quali dati risultano.
Esempio: Luigi scopre in visura CRIF che il suo prestito è segnalato come chiuso senza pagamento. Invia raccomandata alla finanziaria allegando la quietanza estintiva. Nel frattempo compila il modulo di rettifica CRIF. Entro 30 giorni CRIF contatterà la banca per chiarimenti. Se la banca conferma l’errore, il dato verrà corretto o oscurato in CRIF; altrimenti, il dato regolarizzato rimane fino ai termini concordati.
In quali casi la banca o finanziaria sbaglia la segnalazione?
La segnalazione può essere illegittima per vari motivi, fra cui:
- Mancata comunicazione preventiva obbligatoria: in caso di ritardi protratti, il Codice di deontologia dei SIC (art. 4, comma 7) impone che la banca invii una comunicazione scritta al cliente informandolo dell’imminente segnalazione nei sistemi creditizi. L’ABF e le prassi di settore considerano il preavviso requisito di legittimità: ad esempio la decisione ABF n. 1395/2016 ribadisce che va sempre avvertito il cliente dell’imminente segnalazione. Se non hai ricevuto alcun avviso (email, raccomandata o PEC) dal creditore prima della segnalazione, puoi contestarla come priva di preavviso formale.
- Ritardi inferiori a 30 giorni: il Codice di condotta esclude l’obbligo di segnalare ritardi brevi, inferiori a 30 giorni. Se la banca segnala un pagamento in ritardo inferiore a tale soglia, puoi chiedere immediata rettifica.
- Errore materiale o di identità: può capitare che i dati trasmessi siano confusi (es. nome simile di un altro cliente) o che il calcolo del piano di ammortamento sia sbagliato. In questi casi la segnalazione è evidentemente infondata e va contestata documentando l’errore.
- Rapporto già saldato o estinto: se la tua posizione era regolarmente rientrata (mancavano pagamenti pregressi saldati) ed è seguita da anni di regolarità, la conservazione oltre i termini di legge può essere irregolare. In particolare, una segnalazione a “sofferenza” presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia richiede un’analisi più seria di insolvenza, ma anche nei SIC privati la banca deve valutare correttamente lo stato debitorio prima di segnalare.
- Violazione di altre norme: per esempio, l’utilizzo dei dati del consumatore senza rispettare le informative o la liceità del trattamento viola il GDPR e il Codice Privacy, incidendo sulla legittimità della segnalazione.
In pratica, ogni violazione delle garanzie procedurali (preavviso mancante, dati errati, ritardi minori, ecc.) può rendere illecita la segnalazione. In questi casi potrai richiedere, oltre alla rettifica, anche un risarcimento (vedi oltre).
Cosa fare se si è segnalati erroneamente?
Se scopri di essere segnalato per un debito inesistente o già saldato, procedi così:
- Richiedi l’accesso ai dati: ottieni subito la visura CRIF (o degli altri SIC, CR centrale BDI se previsto). Puoi farlo online con SPID o inviando richiesta scritta a CRIF. Così scoprirai esattamente che tipo di segnalazione è stata inviata.
- Verifica la correttezza: confronta la visura con i tuoi documenti (estratti conto, moduli di finanziamento, ricevute di pagamento).
- Inoltra reclamo scritto alla banca/finanziaria segnalante: come detto, invia raccomandata A/R dettagliata. Chiedi l’immediata rettifica dei dati inesatti, indicando i motivi (per es. “debito estinto”, “dati soggetto errati”). Alleghi prove documentali e richiami le norme violate. Spesso ciò induce il creditore a correggere l’errore.
- Invia richiesta di rettifica a CRIF: compila il modulo online di CRIF o invia email/lettera all’URP di CRIF. Il gestore del SIC informatico chiederà conferma al segnalante e si impegna a rispondere entro 30 giorni. Nel frattempo, CRIF “oscura” il rapporto se la banca non risponde entro il termine.
- Segnala al Garante della Privacy: se ritieni che siano stati violati i tuoi diritti (mancata risposta al reclamo, preavviso omesso, ecc.), puoi reclamare al Garante Privacy. Il Garante accetta segnalazioni online o via PEC, e indaga su abusi nel trattamento dati. È opportuno allegare al reclamo ogni documentazione (reclami inviati, risposte ricevute, visura). Il Garante può irrogare sanzioni o prescrivere misure riparatorie.
- Valuta vie legali/civili: se non ottieni giustizia con le modalità sopra, rivolgiti a un legale per difendere i tuoi diritti in giudizio (risarcimento danni, azione obbligatoria di rettifica). In caso di rilevante danno patrimoniale (ad es. rifiuto di un mutuo causato dalla segnalazione) o non patrimoniale (danno esistenziale), un tribunale può condannare la banca e/o CRIF al risarcimento (v. oltre).
Ogni passaggio deve essere documentato: conserva copie di ogni comunicazione (lettere, mail, ricevute), delle risposte e del report CRIF. Questi documenti saranno fondamentali per dimostrare la tua posizione.
Che ruolo ha il Garante Privacy?
Il Garante per la protezione dei dati personali è l’autorità di vigilanza sull’uso dei dati personali, e ha particolare attenzione alle banche dati creditizie. Il Garante ha definito con propri provvedimenti (es. Provv. 16/11/2004 e 08/11/2012) il Codice di condotta dei SIC, che detta le regole su preavviso, conservazione e trattamento dei dati creditizi. Oggi, in base al GDPR, il Garante esercita poteri ispettivi e sanzionatori sui titolari del trattamento (banche, finanziarie, CRIF). Per esempio, con l’Ordinanza n. 226 del 16/6/2022 il Garante ha sanzionato una banca per aver segnalato un cliente in CRIF senza il preavviso obbligatorio previsto dal Codice di condotta.
In pratica il Garante può:
- Ricevere reclami degli interessati riguardo a segnalazioni improprie o violazioni dei diritti privacy (diritto di accesso, rettifica ecc.).
- Imporre sanzioni amministrative alle banche o agli intermediari che violano GDPR o il Codice di condotta (come visto nell’esempio sopra).
- Richiedere alle banche dati di adottare specifiche misure correttive.
Gli interessati possono sempre rivolgersi anche all’Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta SIC (OdM) per questioni di buona condotta dei SIC, ma le decisioni del Garante hanno efficacia giuridica vincolante.
È possibile ottenere un risarcimento danni?
Sì, ma con qualche cautela. Se la segnalazione è illegittima, potresti chiedere il risarcimento dei danni subiti. Si distinguono:
- Danno patrimoniale: eventuali perdite economiche (ad es. maggiori interessi su prestiti richiesti dopo il rifiuto, spese per consulenze, ecc.) direttamente derivanti dalla segnalazione falsa.
- Danno non patrimoniale: la lesione dell’onore, reputazione e serenità personale provocata dalla cattiva fama di “cattivo pagatore”.
La legge (art. 2043 c.c. e art. 82 GDPR) riconosce il diritto al risarcimento in caso di trattamento illecito dei dati personali. Tuttavia, occorre provare il nesso tra segnalazione illecita e danno subito. In linea generale, la Cassazione ha precisato che chi domanda risarcimento per segnalazione illegittima deve dimostrare il danno grave ed irreparabile subito. Alcuni tribunali, però, riconoscono il “danno in re ipsa” quando la segnalazione è palesemente ingiustificata, considerando automaticamente pregiudizievole l’essere marchiati come cattivo pagatore.
In ogni caso, se intendi procedere, ti consigliamo di rivolgerti a un avvocato per valutare le possibilità concrete. Il risarcimento può essere chiesto sia nei confronti dell’ente segnalante (banca/finanziaria) – per violazione di obblighi contrattuali o di legge – sia, a volte, di CRIF come gestore se ha omesso controlli dovuti. Eventuali sentenze a tuo favore (Tribunali, Corti di Appello, Cassazione) o pronunce dell’Arbitro Bancario confermano la possibilità del risarcimento in caso di segnalazioni errate o non preventivate.
Aspetti procedurali dettagliati
Accesso ai dati personali presso CRIF
Il diritto di accesso (art.15 GDPR) consente di ottenere da CRIF copia dei dati personali che ti riguardano nel SIC EURISC. Per esercitarlo:
- Modalità: CRIF offre un’apposita procedura online (con SPID o riconoscimento) per visualizzare il report. In alternativa, puoi inviare una richiesta scritta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di CRIF (Via Zanardi 41 – Bologna).
- Documenti richiesti: documento di identità e modulo firmato. Non è necessario fornire motivazioni, basta indicare che si chiede accesso ai propri dati in CRIF.
- Tempistica: CRIF deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta completa. La risposta comprende una copia dei dati presenti e ogni informativa sul trattamento.
- Cosa controllare: nel report troverai tutte le segnalazioni (finanziamenti, pagamenti in ritardo, richieste di credito, ecc.) a tuo nome. Eventuali errori evidenziati vanno corretti tramite i passi descritti sopra.
Nota: la CGUE ha recentemente chiarito che il diritto di accesso comporta la consegna di una copia fedele dei documenti contenenti i dati personali. Ciò significa che CRIF deve fornirti tutti gli estratti o documenti utili (non basta un semplice prospetto riassuntivo) affinché tu possa esercitare realmente i tuoi diritti.
Reclami e rettifiche a banche e finanziarie
Se ritieni che la segnalazione derivi da un errore della banca o finanziaria:
- Invia reclamo scritto all’ente segnalante: redigi una lettera (con raccomandata A/R) al responsabile della clientela o Ufficio reclami dell’istituto, descrivendo dettagliatamente l’errore e chiedendo la rettifica. Alleghi prova del pagamento o altro riferimento contrattuale.
- Aspetta la risposta: la banca deve indagare e risponderti (spesso entro 30 giorni, ex art. 12 GDPR). Se la banca ammette l’errore, notificherà a CRIF la rettifica.
- Se la banca non risponde o rifiuta: inoltra subito la tua richiesta anche a CRIF (modulo di rettifica), allegando copia della tua lettera con la banca.
- Organismo di Monitoraggio (OdM): in caso di violazioni del Codice di condotta SIC, puoi segnalare all’OdM (www.odmsic.it) anche attraverso il modulo presente. L’OdM valuta la condotta e può sanzionare le banche che non rispettano gli impegni di riservatezza e correttezza.
- Documentazione utile: conservare copia di ogni comunicazione, notifica di risposta, prove di invio (ricevute A/R, PEC). Tali documenti serviranno in caso di ricorsi successivi.
Ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante Privacy può intervenire se ritieni violati i tuoi diritti sui dati personali. Puoi fare reclamo quando:
- Non hai ricevuto risposta entro i termini previsti (30 giorni) alla tua richiesta di accesso o rettifica.
- Non hai ricevuto il preavviso obbligatorio prima di essere segnalato.
- Ti sono stati negati diritti GDPR (accesso, rettifica, cancellazione).
Come fare reclamo: vai sul sito del Garante (www.garanteprivacy.it) e compila il form online o invia una PEC con i tuoi dati e allegando i documenti in tuo possesso (mail, visure, reclami già inviati). Il Garante esaminerà la tua segnalazione e può aprire un’istruttoria nei confronti dell’istituto e/o di CRIF. Se accerta un illecito, emetterà un provvedimento (che può contenere prescrizioni correttive e una sanzione pecuniaria).
Tempistiche: non sono previste scadenze rigide, ma il Garante di solito comunica la decisione entro alcuni mesi. Nel frattempo, potresti valutare anche l’azione legale ordinaria.
Ricorda: contestualmente al Garante, puoi anche rivolgerti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per risolvere la controversia col tuo intermediario (banca/finanziaria) senza andare in giudizio. L’ABF ha competenza anche su segnalazioni illecite: se la banca è associata e tu hai aperto un conto/finanziamento presso di essa, puoi presentare un reclamo all’ABF dopo aver inviato un sollecito alla banca rimasto infruttuoso.
Cause civili per danno patrimoniale e non patrimoniale
Se hai subito un danno (economico o morale) dovuto alla segnalazione errata, puoi agire in sede civile. Le vie principali sono:
- Risarcimento danni extracontrattuale (art. 2043 c.c.): titolare del trattamento (banca/finanziaria) o il gestore del SIC (CRIF, di regola come responsabile) può essere chiamato a risarcire il danno ingiusto. Devi dimostrare: 1) illecito (es. segnalazione non dovuta), 2) danno effettivo (es. finanziamento negato con conseguenti perdite), 3) nesso di causalità. A volte si chiede anche il risarcimento del danno esistenziale per l’ansia e la reputazione lesa.
- Danno in re ipsa: alcune pronunce (anche in tema di centrale rischi BI) affermano che il danno non patrimoniale grave è riconosciuto automaticamente se la segnalazione è illegittima, essendo presunta la lesione della reputazione. Tuttavia Cassazione (ad es. Cass. 14186/2007) ha richiamato l’onere di provare l’incidenza concreta sul credito o sulla vita del soggetto.
- Procedura: l’azione va proposta presso il Tribunale ordinario (sede del convenuto). Si basa di solito su norma del codice civile e/o sul Codice Privacy (art. 28 cod. priv. ex D.lgs.196/2003, o art.82 GDPR). In mancanza di intento doloso, si usa il criterio della colpa o dolo ai sensi dell’art. 2043 c.c.
- Consulenza e costi: un legale valuterà il valore del danno subito e ti guiderà sulle prove da raccogliere (estratti conto, testimonianze, ecc.). Nel giudizio potrai chiedere anche la rimozione definitiva della segnalazione illegittima.
Ricorda che ottenere un risarcimento può essere complesso: spesso è preferibile risolvere la questione a monte (rettifica consensuale o tramite ABF/Garante). In alcuni casi però, soprattutto se il danno economico è considerevole, una causa ben impostata può dare ragione all’interessato (ad es. Trib. Milano 2021 ha riconosciuto danni a consumatore segnalato senza preavviso).
Tabelle riassuntive
Tempistiche di conservazione dei dati in CRIF
Tipo di evento/segnalazione | Tempo massimo di conservazione | Riferimenti normativi/informazioni |
---|---|---|
Domanda di finanziamento in valutazione | 180 giorni dalla richiesta (poi cancellazione automatica) | CRIF (FAQ), art.43 Cod. Consumo |
Richiesta di finanziamento rinunciata o rifiutata | 90 giorni dall’aggiornamento con esito negativo | CRIF (FAQ), Codice di condotta SIC |
Finanziamento rimborsato regolarmente | 60 mesi dall’estinzione del credito | CRIF (FAQ), Codice di condotta SIC |
Ritardo 1-2 rate (poi regolarizzato) | 12 mesi dalla data di regolarizzazione | Codice di condotta SIC |
Ritardo ≥3 rate (poi regolarizzato) | 24 mesi dalla data di regolarizzazione | Codice di condotta SIC |
Finanziamento non rimborsato (sofferenza, morosità) | 36 mesi dalla scadenza contrattuale (fino a 60 mesi) | CRIF (FAQ), Codice di condotta SIC |
Nota: i termini sopra indicati sono quelli massimi. Se entro i periodi indicati non si verificano ulteriori segnalazioni negative, il dato si auto-cancella. In presenza di nuovi ritardi, il conteggio può ricominciare dal nuovo episodio.
Sistemi di informazione creditizia a confronto
Banca dati / Centro di rischio | Gestore | Tipologia di dati | Chi segnala | Chi consulta | Soggetti segnalati |
---|---|---|---|---|---|
CRIF (EURISC) | CRIF S.p.A. (privato) | Prestiti e mutui dei consumatori – dati positivi e negativi | Banche, finanziarie, società di leasing (volontario) | Solo partecipanti al sistema (banche convenzionate) | Debitori con rate non pagate o ritardate (anche lievi) e finanziamenti correnti |
Experian (SIC) | Experian Information S.p.A. (privato) | Simile a CRIF: informazioni creditizie consumer, pos/neg | Banche e intermediari aderenti (volontario) | Partecipanti aderenti | Storia creditizia del consumatore (affidabilità, ritardi, richieste di credito) |
CTC (Consorzio tutela crediti) | CTC Soc. Consortile (ABI) | Crediti al consumo – dati positivi/negativi | Banche e finanziarie aderenti via ABI (volontario) | Partecipanti aderenti | Stesse categorie di CRIF/Experian; non decide su prestiti, fornisce info ai partecipanti |
Centrale dei Rischi (BI) | Banca d’Italia (pubblico) | Debiti famiglie/impresa, sofferenze bancarie (solo gravi) | Tutti gli intermediari (banche, finanziarie) – segnalazione obbligatoria sopra soglia (≥30.000€ o 250€ se sofferenza) | Tutti gli intermediari (per valutazione credito globale) | Debitori ritenuti insolventi (sofferenze), con esposizioni significative (cfr. art. 5 L. Fall.) |
Differenze chiave: nei SIC privati (CRIF, Experian, CTC) la segnalazione di ritardi anche minimi è discrezionale per le banche aderenti; nella Centrale dei Rischi BDI si segnalano solo posizioni di sofferenza e sopra certe soglie (inadempienze gravi). Inoltre nei SIC privati è prevista la conservazione limitata (vedi tabella precedente), mentre per la Centrale Rischi BI si applicano regole specifiche di vigilanza (fondamentali per le banche) senza un automatismo di cancellazione analoghi.
Documentazione necessaria per reclami e ricorsi
Tipo di istanza/ricorso | Documentazione tipica da allegare |
---|---|
Richiesta di accesso CRIF | Copia carta d’identità, richiesta firmata a CRIF (online o cartacea) |
Reclamo alla banca/finanziaria | Documento d’identità, copia contratto di finanziamento, quietanze di pagamento, estratto conto, eventuali solleciti e preavvisi ricevuti. Descrizione dettagliata del motivo di contestazione (inadempienza inesistente, ritardi impropri, mancanza preavviso). |
Istanza di rettifica a CRIF | Stessi documenti di cui sopra + copia del reclamo già inviato alla banca e della risposta (se pervenuta). Modulo di richiesta rettifica CRIF. |
Reclamo al Garante Privacy | Documento identità, descrizione del fatto e violazioni contestate, copia delle lettere inviate e delle risposte (o del silenzio-oblio), eventuali visure CRIF/CR. (Può essere utile riferire i riferimenti normativi violati.) |
Causa civile (Tribunale) | Tutta la documentazione precedentemente raccolta (contratti, visure, reclami, risposte, corrispondenza), eventuali perizie di danno e attestazioni di testimoni. Atto di citazione/redatto da avvocato. |
Queste tabelle riassumono i tempi di mantenimento delle segnalazioni (come previsto dal Codice di condotta SIC) e le differenze fra i principali archivi creditizi. La documentazione elencata per reclami e ricorsi è esemplificativa ma indicativa degli elementi necessari per contestare formalmente una segnalazione ingiusta.
Esempio pratico
Caso Simulato – Mario: Mario ha contratto un piccolo prestito e ha sempre pagato le rate, compresa l’ultima. Quando riceve un diniego per un nuovo finanziamento, scopre tramite visura CRIF di essere segnalato come cattivo pagatore. Ecco i passi che segue:
- Mario accede al sito CRIF e ottiene il suo report creditizio online (servizio “MyCredit” o richiesta con SPID). Vi trova registrato un ritardo dell’ultima rata (poi regolarizzata).
- Verifica in banca: consulta le sue ricevute di pagamento e nota che la rata in questione risulta saldata prima del tracciamento errato.
- Scrive alla finanziaria che ha gestito il prestito, allegando la quietanza di pagamento. Nella lettera (raccomandata) fa presente l’errore e chiede di rettificare immediatamente la segnalazione.
- Contemporaneamente, compila il modulo di rettifica sul sito di CRIF, indicando che la segnalazione è inesatta e allegando copie delle prove di pagamento.
- Entro pochi giorni la banca risponde ammettendo l’errore e invia a CRIF la richiesta di correzione. CRIF emette nota di revisione e, nel suo report, mostra ora la segnalazione come “rate regolarizzata” per i tempi previsti.
- Mario controlla la visura CRIF aggiornata dopo 30 giorni e verifica che l’annotazione di ritardo è stata sanata. Nel frattempo, segnala il tutto al Garante Privacy segnalando il preavviso mai ricevuto: il Garante avvia un’istruttoria sulla banca (che rischia una sanzione).
- Grazie alla correzione, in pochi mesi Mario riesce a ottenere il mutuo desiderato senza problemi di segnalazioni pendenti. Qualora avesse subito un danno (per esempio interessi maggiori su una dilazione presa nel frattempo), avrebbe potuto valutare un’azione legale (risarcimento).
Fonti normative e giurisprudenziali rilevanti
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): art.15 (diritto di accesso), art.17 (cancellazione), art.82 (risarcimento danni).
- D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice Privacy), articoli 4 (diritti degli interessati, modificato dal GDPR) e 28 (diritti degli interessati).
- Codice Civile: art.2043 (illecito civile), art.2050 (responsabilità da cosa in custodia).
- D.Lgs. 1/9/1993 n.385 (TUB): art.106 e ss. (obblighi di segnalazione alle centrali rischi bancarie), art.114 (Pubblicità degli intermediari e trattamento dati).
- Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005): art.43 (diritti del cliente nelle banche dati creditizie, incluso preavviso e accesso).
- Legge Fallimentare (R.D. 267/1942): art.5 (definizione di insolvenza ai fini bancarini).
- Provvedimenti Garante Privacy:
- Provv. del 16 novembre 2004, n.229 (Codice di deontologia SIC).
- Provv. dell’8 novembre 2012 (Codice di condotta SIC).
- Ordinanza Garante n.226/2022 (mancato preavviso segnalazione CRIF).
- Giurisprudenza e decisioni autorevoli:
- Cass. civ., Sez. III, 31 maggio 2012, n.26910 (responsabilità per segnalazione illegittima in banca dati).
- Cass. civ., 18 luglio 2007, n.16341 (danno da segnalazione, onere della prova).
- Collegio di Coordinamento ABF, decisione n.3089/2012 (obbligo di preavviso segnalazione nei SIC).
- ABF Collegio Napoli, decisione n.1395/2016 (rilevanza del preavviso e sindacato sulla necessità di insolvenza).
- Tribunale di Napoli, 22/1/2019 (risarcimento danno per segnalazione CRIF illegittima).
- Tribunale di Salerno, 6/11/2020 (danno da segnalazione in re ipsa).
- Altri riferimenti utili:
- Provv. Banca d’Italia n.185/2007 (disposizioni su accesso Centrale Rischi).
- Art. 43 del “Convenio sui Sic“ e relativi provvedimenti ABI/FeBAF.
Segnalato in CRIF Anche Se Ho Pagato Tutto? Perché Affidarti a Studio Monardo
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✅ Le segnalazioni permangono anche dopo il saldo, se non vengono aggiornate
✅ Le banche e le finanziarie devono cancellare o modificare la segnalazione, ma spesso non lo fanno
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Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
🔹 Avvocato esperto in diritto bancario e tutela dei dati personali
🔹 Specializzato in contenzioso contro banche, finanziarie e sistemi di informazione creditizia
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
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Conclusione
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