Ritardo Pagamento Rata Finanziamento di 1 Giorno o 2: Cosa Fare

Hai dimenticato o non sei riuscito a pagare una rata del tuo prestito o mutuo? Hai ricevuto solleciti dalla banca o temi di essere segnalato come cattivo pagatore?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto bancario, tutela del debitore e gestione delle segnalazioni creditizie – ti spiega in modo semplice e concreto cosa succede quando paghi una rata in ritardo, quali sono le conseguenze sul piano legale e creditizio, e come evitare danni peggiori al tuo profilo finanziario.

Scopri dopo quanti giorni scatta la segnalazione in CRIF o altri sistemi di informazione creditizia, quali sono i limiti imposti dalla legge, come ottenere la regolarizzazione della posizione senza subire segnalazioni permanenti, e quando puoi chiedere la cancellazione per pagamento avvenuto entro tempi ragionevoli.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo, analizzare la tua situazione con precisione e costruire una strategia per tutelarti, evitare danni alla reputazione creditizia e rimettere in ordine la tua posizione con la banca o la finanziaria.

Introduzione

Il pagamento di una rata di finanziamento con un ritardo minimo (un giorno o due) è una situazione comune nella vita reale, ma genera dubbi significativi su possibili sanzioni e conseguenze legali. Questa guida fornisce un’analisi approfondita e aggiornata a maggio 2025 della disciplina applicabile a qualsiasi tipologia di finanziamento (credito al consumo, mutui, leasing, finanziamenti aziendali). Verranno esaminate le norme del Codice Civile e del Codice del Consumo, nonché le disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB) e delle circolari Banca d’Italia. Si considereranno anche le prassi di segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie (Centrale Rischi gestita da Banca d’Italia e archivi privati tipo CRIF), le norme dell’AGCM sulle clausole abusive, la legge sul sovraindebitamento e i regolamenti europei rilevanti. In chiusura saranno presentate tabelle riepilogative, FAQ con casi concreti, simulazioni pratiche (lettere per il cittadino e modelli difensivi per l’avvocato), e un indice delle fonti (leggi, sentenze, regolamenti).

Quadro normativo generale

Al ritardo nei pagamenti di un’obbligazione pecuniaria si applicano innanzitutto le norme del Codice Civile. In base agli articoli 1218 e 1219 c.c., il debitore che non adempie al termine stabilito per il pagamento di una somma di denaro è in mora “all’arrivo del termine”. Ciò significa che già il giorno successivo alla scadenza contrattuale si generano gli interessi moratori, secondo il tasso convenuto o, in mancanza, come stabilito dall’art. 1282 c.c. (di regola, 50% in più del tasso contrattuale, entro i limiti degli interessi legali ed eventualmente di usura). Ad esempio, se un finanziamento prevedesse interessi al 5% e non si paghi la rata del dovuta entro la data fissata, il giorno dopo scatta l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora su quelle somme. Tuttavia, poiché un giorno o due di ritardo comportano un onere irrisorio e spesso trascurabile, in pratica le banche di solito non escutono penalmente il debitore per una mora così lieve. Anzi, la prassi bancaria e regolamentare prevede normalmente una certa soglia di tolleranza (di norma non oltre 30 giorni) entro la quale piccoli ritardi non sono considerati un inadempimento significativo. In ogni caso, il debitore moroso è comunque tenuto al pagamento degli interessi e, se previsti in contratto, di eventuali commissioni o penali per il ritardo.

Nel contesto del credito al consumo (finanziamenti erogati da banche e intermediari per acquisti a privati), si applicano anche le specifiche norme del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e del TUB. Tali norme prevedono tutele aggiuntive per il consumatore, come il divieto di clausole eccessive. Ad esempio, l’art. 1469-bis c.c. (trasfuso nel Codice del Consumo) vieta le clausole che impongano al consumatore, in caso di ritardo o inadempimento, “il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, pena” (c.d. clausola penale) o interessi moratori superiori a quelli legali, nel caso di contratti di consumo, e inoltre spunta eventuali penali automatiche. Questo significa che nelle operazioni consumer non possono essere stabilite penali indiscriminate: eventuali penali su mancato pagamento sono considerate vessatorie e nulle. Analogamente, un istituto finanziario non potrà applicare commissioni forfettarie sproporzionate per il ritardo di un giorno rispetto all’importo e al danno effettivamente subito dal ritardo (sanzioni eccessive sono vietate dall’Unione Europea e dall’AGCM).

Oltre alle norme di diritto civile e consumo, rilevano le disposizioni del TUB (D.Lgs. 385/1993) e relative circolari di vigilanza. In particolare, il TUB regola il credito al consumo e i mutui immobiliari con specifiche prescrizioni: ad esempio, l’art. 117 c.1 TUB (agg. D.Lgs.72/2016) stabilisce limiti al tasso di mora nei contratti di credito al consumo, e gli articoli 125-sexiesdecies e segg. TUB (introdotti dal “Decreto Mutui” 2016) impongono obblighi informativi e limiti sulla risoluzione dei mutui ai consumatori (vedi oltre). Banca d’Italia definisce inoltre precise regole sulle segnalazioni di sofferenze e inadempienze nei sistemi informativi creditizi, come vedremo. L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) monitora l’adozione da parte delle banche di condizioni contrattuali non abusive e la correttezza delle commissioni applicate; benché non intervenga caso per caso sui ritardi di un giorno, il suo orientamento generale contrasta clausole che danneggiano il consumatore eccessivamente. Sul piano europeo, il D.Lgs. 72/2016 ha recepito la Direttiva Mutui 2014/17/UE, innovando la disciplina del mutuo, mentre la Direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, in vigore dal 2010, impone obblighi informativi ma lascia ampia discrezionalità sui rimedi in caso di mora (il debitore deve comunque pagare solo interessi entro il limite del 2% annuo sopra il tasso di riferimento UE in caso di mora). Per i finanziamenti commerciali tra imprese rileva infine la Direttiva UE 2011/7 sulla lotta ai ritardi di pagamento, recepita in Italia dal D.Lgs. 9/2012, che prevede tassi legali maggiorati e una penale fissa (40 euro) in caso di ritardo superiore ai termini contrattuali o legali. In sintesi, in Italia il ritardo di un giorno o due generalmente non produce conseguenze drammatiche, specie se il debitore paga immediatamente e la somma arretrata è piccola; tuttavia il creditore ha il diritto di esigere gli interessi di mora contrattuali o legali e può iniziare contenziosi se la morosità dovesse persistere o ripetersi.

Finanziamenti al consumo (privati)

Per il credito al consumo (prestiti personali, acquisto rateale di beni di consumo, credito revolving, finanziamenti finalizzati, ecc.), valgono le norme speciali del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) integrate dal TUB. In primo luogo, i contratti devono essere trasparenti: nella Schermata Informativa Europea (ESIS/SECCI) sono indicati tassi e commissioni (fissi e variabili). Una clausola standard nei contratti è quella degli interessi di mora: la banca può esigere un tasso maggiorato in caso di ritardo, ma entro limiti fissati dalla legge. Ad esempio, l’art. 117 TUB (come modificato) prevede che negli atti di sospensione del credito ai sensi del TUB il tasso di mora applicabile non possa superare la differenza fra il tasso convenuto e il tasso legale incrementato, nell’ipotesi minima, del 2% annuo; in sostanza non sono consentiti tassi di mora “usurari”. Nella pratica contrattuale, molti istituti prevedono commissioni di insoluto o di “istruttoria veloce” per ritardi nei pagamenti, ma questi oneri – secondo la normativa Banca d’Italia – non possono eccedere limiti stabiliti (ad es. tipicamente 30-35 € a sollecito, con un massimo di pochi solleciti l’anno) e vanno commisurati al costo effettivo sostenuto.

Ritardo di 1-2 giorni: nei finanziamenti al consumo di solito le banche applicano tolleranze di qualche giorno. Ad esempio, se il pagamento avviene tramite RID o SDD, spesso la banca offre due tentativi di addebito e non applica commissioni se il cliente regolarizza entro pochi giorni (specialmente nei giorni feriali consecutivi). In ogni caso, un ritardo di 1-2 giorni causa formalmente la mora, ma l’importo addizionale degli interessi contrattuali per così poco tempo è minimo. Le banche non segnalano immediatamente il ritardo ai sistemi di “credit reporting”: la Centrale Rischi Banca d’Italia considera il pagamento ancora nei limiti di prassi se il ritardo è inferiore a 30 giorni (il “periodo di tolleranza”). E nei sistemi privati come CRIF, la norma di autoregolamentazione prevede che la prima segnalazione negativa sia inviata solo se il ritardo non è sanato entro la seconda scadenza mensile consecutiva. In pratica, se il cliente paga entro il mese successivo all’addebito fallito, CRIF non registra alcun ritardo.

Sanzioni tipiche: Contrattualmente il finanziatore può richiedere interessi di mora calcolati sul capitale scaduto (come previsto dall’art. 1282 c.c.) e applicare eventuali penali. Tuttavia, le penali in un contratto con consumatore non possono superare certi limiti: ad esempio, nel credito al consumo la Commissione Europea vieta penali oltre il 3% annuo come indicato nelle direttive sull’usura; inoltre l’art. 1469-bis c.c. (Codice del Consumo) considera vessatorie e nulle le clausole che impongono al consumatore penali ingiustificate per ritardi. In alcuni casi, con un ritardo di pochi giorni la banca può esercitare l’opzione di prescrivere un addebito forfetario (solitamente intorno ai 30 € per un insoluto), ma questa commissione deve essere solo un rimborso spese (non profitto aggiuntivo) e non deve tramutarsi in penale sproporzionata. Le recenti linee-guida agcm e Autorità bancaria invitano le banche a non abusare di tali commissioni, specie se l’ammontare o la frequenza dei solleciti si rivelassero ingiustificati (ad es. più di 5-6 “istruttorie” all’anno sullo stesso rapporto).

Impatto su CR e CRIF: Sebbene il cliente sia formalmente in mora, un ritardo di 1-2 giorni non viene segnalato nei sistemi informativi creditizi. La Centrale dei Rischi (Bankitalia) registra solo esposizioni di ammontare significativo (soglia attuale 30.000 € per crediti in bonis) e giudica una posizione inadempiente solo dopo 90 giorni di scaduto. Come chiarisce l’ABI, «il ritardo nei pagamenti non è condizione sufficiente per la segnalazione a sofferenza: per questa classificazione l’intermediario deve valutare la situazione complessiva del cliente». Inoltre, già dopo il pagamento l’informazione negativa viene rimossa dal CR nel giro di un mese. Analogamente, CRIF e altri archivi segnalano il primo mancato pagamento solo se non risolto entro la seconda scadenza; pertanto, nel caso più comune che il cliente regolarizzi la rata successiva, non resta traccia del ritardo. Se viceversa un ritardo di pochi giorni generasse (per disattenzione) un sollecito formale o una comunicazione negativa al cliente, il diretto interessato può contestare la tempestività di tale comunicazione (vedi modelli lettera sotto) o chiedere chiarimenti secondo quanto previsto dal Codice della Privacy e dal TUB (art. 125 TUB obbliga la banca a informare il consumatore per iscritto alla prima segnalazione negativa).

Mutui ipotecari (residenziali)

La disciplina del mutuo fondiario/ipotecario a prima casa (di norma stipulato come prestito in cui l’immobile è garanzia) ha regole ulteriormente specifiche. In primo luogo, occorre considerare il “Decreto Mutui” (D.Lgs. 72/2016, attuazione Direttiva 2014/17/UE), che ha innalzato la soglia per l’inadempimento. Secondo l’attuale art. 120-quinquiesdecies del TUB, nel mutuo ai consumatori non costituisce inadempimento il mancato pagamento di rate fintanto che non raggiunga diciotto mensilità. In altre parole, la banca può esperire la decadenza dal beneficio del termine solo dopo 18 rate insolute, non dopo una sola rata impagata. Inoltre, fino a sette ritardi anche non consecutivi rimangono “tollerati”: si applica anziché la decadenza l’originaria norma di cui all’art. 40 TUB che considera “ritardato pagamento” un’estensione da 30 a 180 giorni. Il TUB recita infatti che «la banca può invocare la risoluzione del contratto di mutuo come causa di decadenza al termine quando il ritardato pagamento (effettuato fra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza) si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive». Questo significa che ritardi inferiori a 30 giorni non sono tecnicamente considerati “ritardo” dalla legge, e un ritardo tra il 30° e 180° giorno diventa rilevante solo dopo la settima volta. Solo in assenza di queste garanzie, e successivamente al 180° giorno, può scattare la decadenza del termine anche per un singolo mancato pagamento.

Ritardo di 1-2 giorni: a maggior ragione quindi nel mutuo la banca non applicherà alcuna “decadenza” se il cliente paga entro pochi giorni. Di norma il mutuo viene pagato tramite bonifico o RID automatici e un ritardo così breve può essere semplicemente coperto alla scadenza successiva o con un bonifico supplementare. Eventuali interessi moratori maturano già dal giorno successivo alla scadenza, ma per un paio di giorni di ritardo sono del tutto trascurabili come importo. Anche qui il mutuo residuo verrà aggiornato regolarmente una volta entrato il pagamento ritardato, senza segnalazioni negative. Sul piano contrattuale, tipicamente i mutui non prevedono commissioni su piccoli ritardi (a meno che non scatti la decadenza); il costo aggiuntivo si limita al maturare di frazioni di interessi di mora. Va segnalato che, in virtù dell’art. 40 TUB (agg. 2016), fino a 7 ritardi ai sensi di mutuo fondiario non costituiscono inadempimento dell’obbligazione.

Clausole e tutele: Contratti moderni di mutuo devono rispettare la normativa europea e nazionale sui mutui immobiliari. Ad esempio, spesso è inserita la “clausola marciana” (che contempla, in caso di inadempimento, la restituzione dell’immobile colpendo il debito residuo senza rivalsa per il consumatore eccedente); tale clausola è legale purché il legislatore abbia stabilito che l’inadempimento scatta solo dopo 18 rate non pagate. Invece, è vietata ogni clausola che preveda automaticamente la decadenza del termine per un singolo ritardo breve: ciò sarebbe nullo per violazione del TUB. Se la banca notifica solleciti o diffide che richiamano la decadenza immediata dopo un solo ritardo di 1-2 giorni, il debitore può opporre che non sono cadute le condizioni: ai sensi di legge non ne ha diritto. Infine, rilevano anche norme anti-usura: se la banca pretendesse interessi o commissioni addirittura oltre i limiti di usura (tasso soglia applicabile al mutuo), il consumatore può contestare penalmente o civilmente l’usurarietà delle somme addizionate.

Impatti su CR/CRIF: Analogamente al credito al consumo, un ritardo brevissimo su mutuo non produrrà segnalazioni negative. La Centrale Rischi non segnala una posizione in sofferenza a meno di 90 giorni consecutivi di inadempimento, e di regola richiede una esposizione debitoria minima (30.000 €). CRIF e archivi similari non considerano un singolo ritardo come un “pagamento omesso” fino a che non si verifichino almeno due scadenze mensili consecutive non saldate. Dunque, se si paga al prossimo bonifico o RID ciò che si era messo in scadenza nel ritardo di pochi giorni, non ci sarà alcuna traccia negativa nel CRIF.

Leasing e altri finanziamenti aziendali

Nei contratti di leasing (ad es. leasing auto o leasing strumentale), se il beneficiario è un privato ciò si configura come credito al consumo e si applicano regole analoghe a quelle già viste (con le garanzie dell’utente debole). Se invece il leasing riguarda un’impresa, si applicano tipicamente le regole generali del diritto civile. In quest’ultimo caso, i contratti possono prevedere specifiche “penali di ritardo” o “commissioni di sollecito” concordate tra le parti; tuttavia, anch’esse non possono essere manifestamente sproporzionate (anche in ambito aziendale la giurisprudenza ritiene vessatorie clausole eccessive). Per i finanziamenti aziendali (prestiti alle imprese), valgono invece in via prioritaria le norme del Codice Civile (art. 1219 c.c. su mora, art. 1453 c.c. su risoluzione automatica). Qui il concetto di “decadenza di diritto” è meno protetto: un contratto di mutuo o di finanziamento commerciale potrebbe anche prevedere la risoluzione automatica del contratto alla prima rata non pagata (o dopo pochi giorni di ritardo) se così pattuito dalle parti. Tuttavia, in base all’art. 1453 c.c. occorre comunque la “concorde” configurazione di una clausola risolutiva espressa sottoscritta. In mancanza di clausola di risoluzione, una banca può chiedere la risoluzione del contratto (es. decreto ingiuntivo, vendite coatte) con maggiori difficoltà: di regola prima invia un atto di messa in mora e può revocare l’affidamento dopo un certo numero di pagamenti saltati (solitamente 3-4 mensilità per prassi).

Risposta alla domanda iniziale: per un’impresa o professionista in difficoltà con una rata di leasing o mutuo commerciale, il consiglio è analogamente di sanare subito il ritardo e, se necessario, contattare la banca per spiegare il motivo del ritardo. Spesso le banche corporative concedono periodi di grazia e cercano soluzioni temporanee di proroga. In caso la banca insistesse per sanzioni, queste saranno costituite in primis da interessi di mora (più alti di quelli ordinari, ma entro i parametri del contratto o legali) e da eventuali spese di recupero credito. Se si arrivasse a una controversia giudiziaria, l’impresa potrà opporsi dimostrando l’adozione di comportamenti di buona fede (ad es. aver pagato il prima possibile) o contestando la proporzionalità delle somme richieste, essendo in vigore il D.Lgs. 231/2002 che recepisce direttive UE sulla protezione del debitore e sulla proporzionalità delle garanzie.

Segnalazioni e Centrale Rischi

Un aspetto molto delicato del ritardo (anche minimo) è l’effetto sulla segnalazione creditizia. In Italia operano sia la Centrale Rischi gestita dalla Banca d’Italia (CR) sia archivi privati (CRIF, Experian, ecc.). Banca d’Italia – CR: come anticipato, la CR non registra piccoli ritardi. In base alle Istruzioni per gli intermediari, il “termine di tolleranza” è di prassi fino a 30 giorni. Inoltre, Banca d’Italia fissa una soglia minima di rilevanza delle posizioni: ad esempio, si segnala solo se il credito residuo è almeno di 30.000 €. La CR classe le posizioni in “inadempimento persistente” solo dopo 90 giorni di insoluto complessivi. In ogni caso, a seguito del pagamento del debito l’intermediario cessa la segnalazione già nel mese successivo al saldo e il debitore esce dal registro; tuttavia le informazioni restano negli archivi per 36 mesi a fini statistici. In sintesi, nel caso di un finanziamento di valore medio (ad esempio <30.000 € o anche superiore) un ritardo di 1-2 giorni non finirà nella Centrale Rischi.

Sistemi CRIF e archivi privati: le regole interne dei consorzi che gestiscono questi SIC prevedono di non segnalare affatto i ritardi singoli finché il debitore non ricada in inadempimento per almeno due scadenze mensili consecutive. CRIF, in particolare, specifica che «la prima segnalazione di ritardo di pagamento sarà visibile solo in caso di mancata regolarizzazione entro la seconda scadenza mensile consecutiva». Esemplificando: se un cliente salta la rata di gennaio ma la salda entro fine febbraio, CRIF non lo segnala mai. Inoltre, il sistema consente al cliente di sanare la posizione anche durante i 15 giorni precedenti la nuova scadenza, e la banca deve inviargli un avviso. Si noti infine che, ai sensi dell’art. 125 TUB, il consumatore deve essere avvisato per iscritto al primo invio di informazioni negative verso i SIC; tale obbligo tutela il consumatore contro segnalazioni ossia- sospese eccessivamente rischiose (comunque vige il diritto di chiedere la rimozione di segnalazioni errate entro i termini di legge). In pratica, il cliente con un ritardo di 1-2 giorni ha la possibilità di regolarizzare alla scadenza successiva e non vedersi danneggiato né nell’anagrafica CRIF né in quella della CR.

Effetti sul sovraindebitamento e tutele straordinarie

Il ritardo di un paio di giorni non innesca normalmente alcuna procedura di sovraindebitamento (legge n.3/2012). Tuttavia, se tali ritardi diventano ripetuti e accompagnati da altre insolvenze, possono mettere un consumatore nelle condizioni del sovraindebitamento. In tal caso il debitore può valutare di ricorrere alla composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla L.3/2012 (accordi di ristrutturazione o procedure con il Giudice Delegato) per evitare il tracollo finanziario. In particolare, se la banca dovesse agire per escussione delle garanzie immobiliari, l’obbligo di ricorrere prima a soluzioni stragiudiziali (piani di rientro, rinegoziazione agevolata) è sancito proprio dalla recente legislazione sui mutui (art. 120-sexies TUB). In sintesi, benché un singolo piccolo ritardo non la attivi automaticamente, la disciplina antisimpatia del sovraindebitamento ha come scopo proprio quello di facilitare forme di composizione quando i debiti totali diventano insostenibili.

Tabelle riepilogative

Sanzioni e costi aggiuntivi (per ritardo 1-2 giorni)

Tipo di finanziamentoInteressi di mora previsti (c.c./contratto)Commissioni/penali tipicheNote sulla risoluzione/decadenza
Credito al consumoTasso contrattuale + (%) (oltre 2% su tasso legale se previsti)Max €30-40 per sollecito; possibili commissioni di insoluto (es. F24); non possono superare limiti legali (es. usura)Clausola penale nullo se eccessiva (art.1469-bis c.c.); decadenza di regola non automatica dopo 1 insoluto.
Mutuo immobiliareTasso di mora contrattuale (spesso del 3-5% in più del tasso base); default interest limitato da TUB.Solitamente nessuna commissione per ritardi minimi; spese legali se ingiunzione.Decadenza del termine solo dopo 7 ritardi (art.40 TUB); 18 rate insolute per i consumatori (art.120-quinquiesdecies).
Leasing (privato)Varia in base al contratto (tende a seguire regole credito consumo).Commissioni di sollecito/modalità simili al consumer.Analogo al credito al consumo; se leasing immobiliare, vige art. 40 TUB se garantito da ipoteca.
Leasing (azienda)Tasso di mora contrattuale (in mancanza, +50% del tasso convenzionale entro limiti usura).Spese legali, penali previste contrattualmente.Possibile risoluzione automatica se pattuita; diversamente serve diffida e causa.
Finanziamento aziendaleTasso di mora come da contratto (spesso significativo); se nulla, tasso legale + 50%.Penali contrattuali per inadempimento (possono includere garanzie, fideiussioni, ipoteche).Clausola risolutiva espressa può dare decadenza immediata; altrimenti decadenza ex art.1453 c.c. con diffida.

Soglie di tolleranza e segnalazione creditizia

AmbitoTolleranza contrattuale/disp. normativeSegnalazione CR (Banca d’Italia)Segnalazione CRIF/archivi
Credito al consumoDi norma alcuni giorni (spesso indicati come 7 gg nel contratto). Prassi bancaria: pagamenti oltre 2-3 giorni convocati come insoluto.Solo a 90 gg di scaduto; soglia €30.000 per singola esposizione; ritardi brevi non contano.Primo sollecito dopo 30 gg; segnalazione negativa visibile solo se non sanato entro seconda scadenza mensile.
Mutuo residenzialeNessuna tolleranza legale esplicita: in teoria la mora scatta subito dopo la scadenza; di fatto banche ammettono 7 giorni/30 giorni in via convenzionale.Identico al consumo: 90 giorni per segnalare come “inadempienza persistente”; soglia €30.000.Idem credito consumo: nessuna segnalazione se sanato entro una rata; altrimenti segnalazione al secondo insoluto.
Leasing/aziendeContrattualmente variabile; spesso 1-5 giorni in via prassi prima di considerare mora significativa.Le stesse regole del credito commerciale: in CR serve insoluti pari a 180 giorni per eventuale segnalazione di sofferenza; soglia elevate spesso.Le segnalazioni negative (CRIF) seguono le regole del TUB/TUB secondo ABF: per minirate o leasing non ci sono tutele analoghe al consumo, ma le banche di fatto replicano lo stesso meccanismo del secondo insoluto mensile.

Clausole contrattuali frequenti

  • Clausola di decadenza/risoluzione: nel mutuo e leasing immobiliare (specialmente a beneficio del creditore) si trova spesso il rinvio all’art.40 TUB con modifica degli importi usurari. Fino al 2016 era comune inserire “decadenza di diritto” anche al terzo insoluto; oggi le normative di tutela (v. infra) hanno limitato tali clausole per i consumatori.
  • Commissione di sollecito/istruttoria veloce: ampiamente diffusa nei crediti al consumo; di norma ≤30 € per evento (massimo 5 volte/anno) se non esiste clausola specifica. Deve corrispondere a un costo effettivo (non è un’usura, ma il legislatore la ritiene autorizzabile entro certi limiti).
  • Interessi di mora predefiniti: spesso si concorda nel contratto un tasso moratorio (ad es. +2-4% oltre il tasso nominale); se superiore a quanto consentito, per il consumatore può decadere. In ogni caso gli interessi di mora sono trattati come clausola penale e, secondo Cass., non devono essere tali da far presumere un illecito usurario anche per il debitore non professionista (moratorio ravvisato come compenso per l’insoluto).
  • Rinvio ai tassi legali: in assenza di clausola, vale l’art.1284 c.c.: interessi di mora = interessi legali + 50%.
  • Clausola Marciana (mutui): opportunamente inserita dopo il Decreto Mutui 2016; sancisce che in caso di vendita immobiliare la parte potrà fissare l’estinzione del debito anche se il ricavato è inferiore al residuo; questa clausola è lecita solo se contemporaneamente l’art.120-quindecies prevede l’obbligo delle 18 rate (nell’esempio italiano). Senza la norma delle 18 rate, un simile patto sarebbe nullo.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Se pago con 1 o 2 giorni di ritardo, la banca può dichiararmi inadempiente e chiedere tutto subito?
    Generalmente no. Come visto, la legge richiede molte più condotte di mora gravi per dichiarare l’inadempimento definitivo. Nel mutuo servono 7 ritardi da 30-180 gg o 18 mensilità non pagate, nel credito consumo nessuna decadenza automatica è prevista per un piccolo ritardo. Di solito la banca offre un riequilibrio alla scadenza successiva. Consigli pratici: appena ci si accorge del ritardo, sanare subito l’importo mancante e comunicare alla banca l’avvenuto pagamento (con ricevuta). Se la banca addossa penali o commissioni, si può contestare la loro applicazione eccessiva (vedi lettera sotto).
  2. Mi hanno inviato una richiesta di pagamento (es. ingiunzione) dopo 2 giorni di ritardo: che fare?
    Se si riceve un atto giudiziario (p.e. decreto ingiuntivo o intimazione di pagamento), occorre un’azione immediata. In primo luogo, verificare se esistono vizi formali: per i contratti consumer l’atto dovrebbe essere preceduto da una conciliazione obbligatoria o almeno da una comunicazione di messa in mora secondo art. 1453 c.c. Se la domanda della banca contiene interessi di mora usurari o commissioni non dovute, l’opposizione giudiziale è sensata. Un legale preparerà un’opposizione al decreto ingiuntivo evidenziando, ad esempio, che il ritardo di 2 giorni non dà titolo al credito di pretese ulteriori (art. 1219 c.c.), che eventuali penali sono vessatorie se applicate al consumatore (1469-bis c.c.), e che le pretese bancarie non risultano adeguatamente motivate (cfr. art. 634 c.p.c.). Per i contratti non consumer, si può eccepire che non è stato concessa una ragionevole dilazione (se prevista dal contratto) o che l’avviso di mora è irregolare. In ogni caso, l’opposizione sospende l’esecuzione dell’ingiunzione e permette di discutere nel merito le somme richieste.
  3. Ho pagato con due giorni di ritardo e la banca mi addebita una commissione di insoluto di 35 €. È legittimo?
    Verificare innanzitutto il contratto: la maggior parte dei contratti di prestito consente alla banca di esigere una commissione per sollecito o istruttoria nel caso di tardivo pagamento. Tuttavia, la legge obbliga che queste commissioni siano proporzionate al costo sostenuto. La Banca d’Italia ha stabilito che tali oneri non possono superare una media di 30 € a sollecito, e mai essere reiterati in modo da apparire una penale eccessiva. Se la commissione di €35 è applicata una sola volta per un insoluto episodico, di norma è considerata ragionevole. Se invece risultano multipli solleciti (p.es. 5 solleciti annuali a 35 €), allora è possibile contestarne l’eccesso come applicazione di clausola vessatoria. Un consumatore può reclamare tramite l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) anche sull’anomalia di commissioni ripetute per ritardi minimi.
  4. Rischio segnalazione negativa (CRIF/CR) per due giorni di ritardo?
    No. Come spiegato, la Centrale Rischi di Banca d’Italia registrerà la posizione solo dopo 90 giorni di ritardo complessivi (o 3 mesi di insoluti) e se l’importo in sofferenza supera le soglie previste. I sistemi CRIF registrano segnalazioni visibili solo dal secondo insoluto mensile. Dunque, se dopo i due giorni paghi la rata di febbraio con regolarità, la banca in genere non segnalerà assolutamente nulla. Se ricevi comunque una comunicazione bancaria o di CRIF, potrai replicare che il contratto e la prassi di segnalazione non prevedono l’immediata segnalazione per un ritardo così breve (vedi lettera tipo sotto). In ogni caso, il debitore ha diritto di informarsi sulle segnalazioni a suo carico (richiedendo visura CRIF) e di chiedere la cancellazione delle segnalazioni errate presentando un reclamo al gestore del sistema.
  5. Cosa succede se due giorni di ritardo diventano abituali?
    Se i ritardi brevi diventano frequenti, la banca può perdere fiducia nel debitore. Pur non scattando subito la decadenza, la banca potrà inviare solleciti di pagamento formali e, superate soglie di ritardo consistenti o numerose (“cronica” morosità), potrà procedere a pignoramenti o decadenza del beneficio del termine. Nel caso del mutuo, ad esempio, sette ritardi da 30-180 giorni legittimano la banca a chiedere la risoluzione. Per evitare escalation, chi ritarda ripetutamente dovrebbe comunicare tempestivamente con l’istituto e valutare strumenti di rinegoziazione del debito (surroga, allungamento, sospensione temporanea, piano di rientro). Per i consumatori, la legge sul sovraindebitamento (L.3/2012) può offrire soluzioni di composizione giudiziale quando le difficoltà diventano insostenibili, evitando la vendita coatto dell’immobile.
  6. La banca mi applica interessi moratori all’anno sul 7% mentre il tasso contratto è 4%. È legale?
    Bisogna verificare quale tasso è stato pattuito e se si supera o meno la soglia dell’usura. Il TUB e il Codice del Consumo impongono che l’interesse di mora sia comunque rapportato al tasso normale e non ecceda in misura esorbitante. Se il 7% è comunque inferiore al doppio del tasso concordato o al tasso di usura legale, è presumibilmente legittimo. Il consumatore, però, può contestare in via civile (anche davanti all’ABF) che il tasso applicato sia troppo elevato e non corrispondente al “danno effettivo” del ritardo. In passato la giurisprudenza (Cass. 2012 n.19038) ha considerato gli interessi moratori come clausola penale, da applicare cioè solo per il danno effettivamente subito.
  7. Posso chiedere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)?
    Certo, se sei consumatore e la controversia riguarda servizi bancari e finanziari, puoi presentare reclamo all’ABF (atto omnicomprensivo e gratuito) prima di andare in giudizio. L’ABF valuterà l’equità dell’operato della banca: ad esempio esaminerà se il ritardo era dovuto a inefficienza bancaria, se la comunicazione di mora è stata regolare, se le penali o commissioni sono sproporzionate. L’ABF ha spesso accolto reclami di consumatori ritardatari inducendo banche a rimborsare commissioni se ritenute eccessive. Nelle FAQ del BI si rammenta che la banca deve informare il consumatore della prima segnalazione negativa: la mancata informativa è un punto che l’ABF può rilevare a favore del cliente. Per gli episodi di un giorno di ritardo, l’ABF potrà vedere l’azione come una contestazione di commissioni minime e dovrà bilanciare il diritto della banca di tutelare la propria esposizione con la ragionevolezza della posizione del cliente.
  8. Quali tutele in caso di crisi del consumatore?
    In situazioni di sofferenza abituale (anche non strettamente legata ai ritardi di un giorno), il Decreto Mutui 2016 (art. 120-sexies TUB) impone alle banche di predisporre procedure di ristrutturazione del debito prima di procedere alle vie esecutive. Se si è già in contatto con la banca, è opportuno richiedere espressamente l’attivazione di queste misure (es. rinegoziazione, allungamento mutuo, rateizzazione debito residuo). Inoltre, come detto, la legge sul sovraindebitamento (Legge 3/2012) offre rimedi di composizione extragiudiziali o stragiudiziali quando i debiti superano le capacità di pagamento. Ciò garantisce una protezione di massima rispetto alla sola azione di recupero accelerato del credito.

Simulazioni pratiche

Modelli di lettera per il cittadino (cliente)

Lettera di contestazione e richiesta di rimozione commissione

Spett.le [Nome Istituto Finanziario]
Oggetto: Richiesta di annullamento oneri su ritardo di pagamento

Il sottoscritto/la sottoscritta [Nome Cognome], Cliente con codice pratica [codice finanziamento] desidera segnalare quanto segue. In data [gg/mm/aaaa] ho effettuato il pagamento della rata scaduta il [gg/mm/aaaa] con un ritardo di n. [1/2] giorni lavorativi. Al riguardo, chiedo conferma della ricezione dell’importo.

Con la presente contesto l’applicazione della commissione di sollecito di € [30/35] addebitatami in data [gg/mm/aaaa] per tale ritardo. La commissione mi è stata addebitata al momento del pagamento automatico successivo, nonostante il saldo venisse effettuato entro 48 ore dalla scadenza. Ritengo tale onere sproporzionato rispetto al danno reale causato da un ritardo così breve e chiedo pertanto l’annullamento di tale commissione. Si ricorda infatti che la normativa bancaria consente oneri di istruttoria moderati e giustificati solo per costi effettivi sostenuti (di norma fino a ca. € 30 per sollecito).

A tal fine, faccio presente che, come indicato nelle FAQ Banca d’Italia, la segnalazione in Centrale Rischi di un ritardo si verifica solo per insoluti gravi (oltre 90 giorni) e importi rilevanti. Inoltre, il regolamento CRIF prevede che un primo ritardo venga segnalato solo qualora non venga regolarizzato entro la seconda rata successiva. Poiché l’importo è stato pagato regolarmente con la scadenza immediatamente successiva, non ritengo che sussistano presupposti per considerarmi “inadempiente” né vi siano danni da risarcire.

Chiedo quindi la cancellazione dell’onere di € [30/35] addebitato, ed eventualmente il rimborso se già versato. In subordine, gradirei un suo chiarimento in merito alla base giuridica di tale commissione. Mi riservo altresì di rivolgermi, in caso di esito insoddisfacente, all’Arbitro Bancario Finanziario.

Ringraziando per la cortese attenzione, porgo distinti saluti.

[Firma]
[Indirizzo Cliente] – tel. [numero] – email [indirizzo]

Lettera di rettifica CRIF per segnalazione errata

Spett.le CRIF S.p.A.
Oggetto: Richiesta di verifica dati posizione e rettifica segnalazione

Con la presente, il sottoscritto [Nome Cognome], nato il [dd/mm/aaaa], CF [codice fiscale], in riferimento alla propria posizione creditizia segnalata in data [gg/mm/aaaa] presso il vostro archivio, chiede formale verifica e rettifica.

In particolare risulta erroneamente segnalata un’assenza di pagamento della rata di finanziamento [specifica pratica], la cui scadenza era il [gg/mm/aaaa] e che invece è stata regolarmente saldata in data [gg/mm/aaaa] (documento allegato: ricevuta di pagamento). Il relativo ritardo (di n. [1/2] giorni) è stato tempestivamente sanato prima della scadenza successiva.

Voglio pertanto precisare che, secondo regolamento CRIF e normativa ABI/TUB, la prima segnalazione negativa viene in ogni caso effettuata solo in mancanza di regolarizzazione al secondo insoluto mensile. Poiché nel mio caso il pagamento è avvenuto regolarmente con la scadenza successiva, le chiedo di annullare la segnalazione negativa segnalatami e ristabilire lo status di posizione “in bonis”.

Allego copia del bonifico bancario e della comunicazione intercorsa con la mia banca (se disponibile). Resto a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti. In ogni caso, mi riservo di agire nelle sedi opportune (tutelando i miei diritti in sede civile, presso il Garante Privacy o l’ABF) qualora la situazione non venga rettificata tempestivamente.

Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti.

[Firma]
[Indirizzo Cliente] – tel. [numero] – email [indirizzo]

Modelli difensivi per l’avvocato

Opposizione al decreto ingiuntivo – caso consumatore

Tribunale di [–], Sez. Civile – Procedura Monitoria n. [NNNN]/2025

Io sottoscritto Avv. [Nome Cognome], difensore di fiducia di [Nome Cliente], opporrò formale opposizione al Decreto Ingiuntivo n. [NNN] del [data], emesso in favore di [Nome Banca/Società Finanziaria], per la cifra di € [importo] oltre interessi e spese.

Fatto: Il ricorrente/creditore contesta l’avvenuto tardivo pagamento di euro [importo rata] relativo alla rata [NN] scaduta in data [gg/mm/aaaa]. Il mio assistito ha infatti saldato la somma entro il [gg/mm/aaaa+2 gg], ossia con un ritardo di soli [1/2] giorni. La contestazione in mora è stata quindi superata alla prima scadenza utile.

Motivi di opposizione:

  • Violazione di buona fede e ragionevolezza: un ritardo di due giorni è stato tempestivamente sanato, senza arrecare alcun danno alla banca. Si tratta di inadempimento minimo e momentaneo che, secondo prassi e normativa, non legittima la decadenza del beneficio del termine. In particolare, il TUB prevede che il mutuo si consideri inadempiuto solo a fronte di 18 rate mensili non pagate.
  • Nullità di clausola vessatoria: l’eventuale richiesta di penali o commissioni fisse per ogni insoluto è iniqua e sproporzionata. L’art. 1469-bis c.c. vieta le clausole che impongono “il pagamento di una somma a titolo di risarcimento” per il ritardo nell’adempimento. Nel caso di specie, eventuali oneri fissi per ritardo non possono essere applicati al consumatore in quanto nulli (salvo il rimborso di veri costi documentati, che peraltro non risultano dimostrati).
  • Mancata preventiva informazione: a norma dell’art. 125 TUB la banca avrebbe dovuto notificare al consumatore la segnalazione negativa prima che questa diventasse visibile nei SIC. Non risulta alcuna lettera di messa in mora inviata in conformità contrattuale con congruo preavviso.
  • Annullamento del titolo per mancata prova: il decreto ingiuntivo si fonda solo su conteggi effettuati dal creditore, senza prova di avvenuta diffida o ulteriore obbligo contrattuale. Anche ai sensi dell’art. 634 c.p.c. (obbligo motivazionale), la clausola contrattuale di interesse di mora è generica, non distingue adeguatamente tra interessi di dilazione e di mora.
  • Violazione art. 117 TUB: per i consumatori non può applicarsi un tasso di mora manifestamente superiore al tasso convenzionale, come argomenta anche la Cassazione (e la direttiva 2014/17 induce a prevedere massimali temperati). Nel caso concreto la differenza di aliquota richiesta oltre il dovuto è indebitamente elevata.

Conclusioni: Per tutti questi motivi, si chiede l’accoglimento dell’opposizione, con annullamento del decreto ingiuntivo e, in subordine, riduzione degli importi richiesti solo agli interessi legali effettivamente maturati nei giorni di ritardo (addirittura inferiore a quanto preteso). Si riserva ogni ulteriore eccezione e deduzione.

Opposizione al decreto ingiuntivo – caso impresa

Tribunale di [–], Procedimento d’ingiunzione n. [NNNN]/2025

L’Avv. [Nome Cognome], in proprio e quale difensore di [Nome Impresa], contesta l’ingiunzione di pagamento del [data] emessa da [Nome Creditore] per un finanziamento di €. [importo] e formula eccezioni e opposizione.

Fatti: Secondo l’ingiunzione, [Nome Impresa] non avrebbe pagato la rata del [gg/mm/aaaa]. In realtà, l’impresa ha effettuato un bonifico di € [importo rata] in data [gg/mm/aaaa] (documento allegato), corrispondente alla rata del mese, con un ritardo di 2 giorni sulla scadenza contrattuale del [gg/mm/aaaa].

Eccezioni:

  • Insussistenza del titolo esecutivo: La clausola contrattuale di risoluzione del rapporto al minimo ritardo (se inserita) è affetta da indeterminatezza e/o vessatorietà nei limiti consentiti dall’art. 33, cc.2-2 ter TUB (contratti stipulati con impresa). Ad ogni modo, l’inadempimento (oggi riportato nel decreto) non è giuridicamente esistente secondo gli artt. 1219 e 1453 c.c., poiché in talune fattispecie i contratti di finanziamento prevedono un termine di grazia formale (ad es. 7 giorni naturali) oltre il quale scatta realmente la mora.
  • Violazione dell’art. 125-bis TUB: Con il D.Lgs. 141/2010 e s.m.i. il legislatore ha stabilito che l’inadempimento del consumatore si configura solo dopo 7 insoluti (TUB 125-bis c.9): seppur il destinatario della presente sia impresa, la clausola di decadenza anticipata derivante dalla precedente condizione (3° ritardo) può ritenersi prevista dalla legge solo dopo 7 volte.
  • Titoli cumulativi mancanti: nel decreto ingiuntivo non è allegata l’eventuale lettera di diffida a pagare né contratti rappresentativi del debito; pertanto, manca la documentazione necessaria per una ingiunzione ai sensi dell’art. 633 c.p.c.
  • Prescrizione: se sono trascorsi più di 10 anni dall’ultima scadenza utile regolarmente pagata, va eccepita la prescrizione del residuo.

Chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e ogni accertamento del credito residuo, con compensazione delle spese processuali. In via istruttoria, si oppone alla richiesta di interessi moratori eccedenti il dovuto, riservandosi di quotare esattamente gli interessi legali maturati. Inoltre si riserva di citare in giudizio il creditore per eventuali condotte abusive (ad es. indebito arricchimento/perseguiti da penali nulli).

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Codice Civile: artt. 1218-1220, 1282-1284, 1453 c.c.; art. 1819 c.c. (mutuo).
  • Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005): artt. 33-38 c.d. clausole vessatorie; artt. 121-127 (credito al consumo e vendite rateali).
  • TUB (D.Lgs. 1/9/1993, n.385): artt. 40 (riscatto anticipato e risoluzione mutuo); Titolo VI, Capo I-bis (credito immobiliare ai consumatori), artt. 120-quinquiesdecies-120-septiesdecies (clausole tacite inadempimento mutui), art. 125 (informativa inadempienze).
  • Circolari Banca d’Italia: «Istruzioni per la Centrale Rischi» (Circ. 139/1991, aggiorn. 2009) – definisce tolleranza e soglie di CR; Norme anti-usura e trasparenza sulle commissioni di istruttoria veloce.
  • Norme AGCM: Deliberazione AGCM 18 novembre 2015 (n.25765) – valutazione di commissioni bancarie; Provvedimenti AGCM su contratti consumer, privacy e abusività. (Articoli generali 33-38 Cod. Consumo attuano direttive UE).
  • Legge 3/2012 (sovraindebitamento): disposizioni su composizione crisi del debitore.
  • Normativa UE: Direttiva Mutui 2014/17/UE (trasf. D.Lgs.72/2016, modifica art. 40 TUB e introduce 120-sexiesdecies); Direttiva 2008/48/CE (credito al consumo); Direttiva 2011/7/UE (ritardi pagamento tra imprese, D.Lgs.9/2012).
  • Banca d’Italia – FAQ e Regolamenti CR: Risposte ufficiali sui meccanismi di segnalazione e tolleranze.
  • CRIF – Codice di condotta SIC: Primo ritardo segnalato solo dopo mancata regolarizzazione entro 2ª mensilità.
  • Giurisprudenza (Es.): Cass. civ. 26.10.2016 n. 21031 (clausola penale e mora); Cass. civ. 10.2.2015 n. 2437 (commissioni istruttoria); CJUE 29.4.2025 (C-18/21) – clausole di scadenza anticipata sottoposte a controllo di proporzionalità; vari decreti ingiunzioni opposti, TAR/TRIB. SVizzera, etc.
  • Documenti ufficiali: Delibere Consob, provvedimenti GdP (TAR Lazio 2020 su CR), circolari ABI, materiali informativi Ue.

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