Hai un vecchio finanziamento non pagato e ti chiedi se prima o poi si cancella da solo? Vuoi sapere quando il debito si prescrive, cosa succede alle segnalazioni nei sistemi come CRIF, e se rischi ancora pignoramenti o solleciti?
Questa guida dello Studio Monardo â avvocati esperti in diritto bancario, recupero crediti e difesa del debitore â ti spiega in modo chiaro e pratico quando un finanziamento non pagato si estingue legalmente per prescrizione, cosa succede con le segnalazioni come cattivo pagatore, quali sono i termini da rispettare e cosa fare per tutelarti.
Scopri dopo quanti anni si prescrive un finanziamento non saldato, in quali casi la prescrizione può essere interrotta, come verificare se una società di recupero crediti sta agendo fuori termine, e come chiedere la cancellazione delle segnalazioni illegittime o non piÚ valide nei sistemi di informazione creditizia.
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata con lâAvvocato Monardo, controllare la tua posizione debitoria, verificare se il finanziamento è ancora esigibile e costruire una strategia per difenderti, ottenere la cancellazione dei dati e chiudere definitivamente il problema.
Quando si cancella un finanziamento non pagato?
Questa guida esamina in modo completo quando un finanziamento non saldato può considerarsi âcancellatoâ, sia dal punto di vista giuridico (estinzione del debito per prescrizione o procedure di risoluzione del sovraindebitamento) sia da quello pratico (rimozione delle segnalazioni negative nei sistemi informativi creditizi). Saranno analizzate le diverse forme di finanziamento (prestiti personali, cessione del quinto, mutui, fidi bancari, carte revolving) e le relative modalitĂ di cancellazione, le regole di conservazione delle informazioni creditizie (nei sistemi come CRIF, Experian, CTC e nella Centrale Rischi della Banca dâItalia), la prescrizione dei crediti bancari, la normativa sul sovraindebitamento (con gli ultimi aggiornamenti del 2024-2025) e le principali procedure esecutive e conseguenze della morositĂ . La guida include tabelle riepilogative dei termini, una sezione FAQ e esempi pratici, citando fonti e giurisprudenza con riferimenti ufficiali.
Tipologie di finanziamento in Italia
- Prestiti personali: finanziamenti erogati da banche o società finanziarie a persone fisiche (c.d. credito al consumo). Sono regolati dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993, artt. 121 ss. e successive modifiche) e dalla normativa sul credito al consumo (D.Lgs. 141/2010). I prestiti personali hanno durata e condizioni variabili ed è prevista ampia trasparenza nelle informazioni sul TAEG e sulle condizioni contrattuali.
- Cessione del quinto dello stipendio/pensione: forma di prestito dedicata a dipendenti pubblici/privati e pensionati, con rimborso tramite trattenuta diretta in busta paga di massimo 1/5 (20%) dello stipendio netto. Prevede obbligatoriamente una polizza assicurativa (copertura rischio vita/salari) e è disciplinata dal D.P.R. 895/1950, dal TUB (art. 126-bis) e da direttive Banca dâItalia. Il datore di lavoro trattiene la rata fino a estinzione del debito.
- Mutui ipotecari: finanziamenti a medio-lungo termine con garanzia ipotecaria su un immobile. Regolati dal TUB e dal Codice Civile (artt. 2808 ss. sul mutuo; art. 2410 ss. sui privilegi e ipoteche). Spesso servono allâacquisto della prima casa o altri immobili. In caso di mancato pagamento, il creditore può espropriare lâimmobile (pignoramento e vendita allâasta).
- Fidi bancari (aperture di credito): linee di credito messe a disposizione da banche su conto corrente o documenti (assegni, effetti) con fido (massimale). Il cliente può utilizzare il fido fino alla soglia concordata; si tratta di una forma di finanziamento flessibile, spesso a breve termine. à regolata dal TUB (art. 47 cc.) e dal contratto di apertura di credito (in conto corrente o scavalco). Il mancato pagamento degli importi utilizzati entro i termini può portare a revoca del fido e segnalazioni di insolvenza.
- Carte di credito revolving: carte che permettono di fruire di un credito rotativo. Si differenziano dalle carte a saldo (full payment) perchĂŠ consentono di rateizzare la spesa, con tassi di interesse elevati. Rientrano nel credito al consumo (D.Lgs. 141/2010, art. 33). Anche per le revolving valgono le regole generali sui ritardi nei pagamenti e sulle segnalazioni di morositĂ .
Ogni tipo di finanziamento segue regole proprie di stipula e rimborso. In caso di mancato pagamento, lâistituto creditizio segnalerĂ il ritardo nei sistemi creditizi (SIC â Sistemi di Informazioni Creditizie, come CRIF, Experian, CTC) e potrĂ agire legalmente per recuperare il credito (procedura esecutiva, pignoramento, ecc.). Dâaltra parte, il debitore può avvalersi di strumenti di tutela (ricorsi, leggi sul sovraindebitamento, prescrizione) per ottenere la cancellazione del debito o delle segnalazioni negative.
Condizioni e tempistiche per la cancellazione dei finanziamenti non pagati
Quando un finanziamento non è saldato, la cancellazione può riferirsi a due aspetti distinti:
- Estinzione del debito per prescrizione o provvedimenti (esdebitazione): il debito residuo âsi estingueâ perchĂŠ decorsi i termini di legge senza azione del creditore, oppure perchĂŠ inserito in procedure di composizione della crisi (sovraindebitamento) che comportano lâesdebitazione del debitore. In tali casi il finanziamento ânon pagatoâ è eliminato dal punto di vista giuridico: il creditore non può piĂš farne esigere lâimporto.
- Rimozione delle segnalazioni dai sistemi informativi creditizi: anche se il debito residuo è ancora pendente (non estinto), dopo un certo periodo di tempo le informazioni relative al finanziamento (in particolare quelle negative) vengono automaticamente cancellate dai data base (CRIF, Experian, CTC, Centrale Rischi). Questo non cancella il debito, ma rimuove la âmacchiaâ dalla storia creditizia del soggetto.
Prescrizione del debito
In Italia, la prescrizione è un istituto di diritto civile che estingue il diritto del creditore di agire in giudizio dopo il decorso del termine stabilito dalla legge, se il creditore non ha proseguito lâazione (ad es. non ha fatto il decreto ingiuntivo o lâatto formale di esecuzione). Per i debiti bancari e finanziari:
- Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni (art. 2946 c.c.). Ciò significa che, trascorsi dieci anni dallâultima manifestazione di volontĂ del creditore (ad es. dallâultima rata pagata o dallâinvio di un sollecito formale), il finanziamento residuo si estingue se il debitore eccepisce la prescrizione. La Cassazione conferma che âper i mutui il termine ordinario di prescrizione è di dieci anniâ e che, in assenza di atti interruttivi, il debito da mutuo è prescritto dopo dieci anni dallâultima azione rilevante del creditore.
- Alcuni crediti particolari possono avere termini diversi: ad es. i crediti derivanti da prestazioni di lavoro o di servizi professionali si prescrivono in 3 anni (art. 2956 c.c.), i canoni periodici e affitti in 5 anni (art. 2952 c.c.), le obbligazioni titoli di stato e cambiali in 5 anni (art. 2956 c.c., n.4). Tuttavia, la maggior parte dei finanziamenti (mutui, prestiti personali, cessioni del quinto, carte revolving, fidi bancari) ricade nel termine decennale generale.
- Interruzione e sospensione: la prescrizione non scatta automaticamente. Essa può essere interrotta da un atto stragiudiziale (come un sollecito scritto, un riconoscimento del debito, una domanda giudiziale o un decreto ingiuntivo opposto), dal quale riparte il decorso ex novo. Inoltre, il termine si sospende in caso di negoziazione per il sovraindebitamento (legge 3/2012) o altre procedure esecutive particolari. Per fruire della prescrizione, il debitore deve sollevarla in giudizio: se non la eccepisce, il giudice può ritenere il credito ancora valido anche dopo lo scadere del termine legale.
Procedure di risoluzione del debito
Oltre alla prescrizione, lâordinamento prevede strumenti per la cancellazione del debito in caso di grave difficoltĂ del debitore:
- Composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della Crisi): la normativa sul sovraindebitamento offre al consumatore (e al professionista o microimpresa in crisi) procedure che possono portare al risanamento o allâesdebitazione totale dei debiti insoluti. In particolare, dopo lâadozione di un piano di ristrutturazione o di un accordo con i creditori, può essere concesso lo stralcio del debito residuo. Lâart. 14 della L. 3/2012 prevede che, una volta esaurito il piano di rimborsi concordato (in genere entro 5 anni), i debiti residui vengano cancellati (âesdebitazioneâ). Il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) ha integrato e semplificato tali misure, riconoscendo procedure piĂš snelle anche per famiglie con debiti prevalenti e introducendo rimedi come la moratoria su alcuni debiti privilegiati (fino a 2 anni) e la liquidazione controllata del patrimonio con successiva esdebitazione. Recentemente (D.Lgs. 136/2024, c.d. âterzo correttivoâ), sono state introdotte ulteriori novitĂ : ad esempio, i debitori possono chiedere una moratoria fino a due anni sul pagamento dei crediti privilegiati garantiti, come evidenziato dalla Cassazione n. 576/2024. In sintesi, chi si trova in grave sofferenza economica può azionare queste procedure (piano del consumatore, liquidazione, ecc.) per ottenere la cancellazione (parziale o totale) dei debiti non pagati, a condizione di dimostrare meritevolezza (assenza di frodi) e la fattibilitĂ del piano di rientro.
- Saldo e stralcio (accordi privati): in via stragiudiziale il debitore può negoziare con la banca o finanziaria un âsaldo e stralcioâ, cioè la chiusura del debito mediante pagamento di una somma inferiore a quella dovuta. In genere, una volta estinto il debito con accordo, la banca cancellerebbe la segnalazione negativa e non può piĂš agire per il residuo (che resta stralciato). Tuttavia, si tratta di soluzioni negoziali non automatiche e dipendenti dalla disponibilitĂ del creditore; in ogni caso il debitore deve essere cautelativo sulla forma e sulle ricevute di estinzione.
Funzionamento e normativa sulla cancellazione dalle banche dati creditizie
Oltre alle vicende giuridiche del debito, è fondamentale capire come funzionano i sistemi di informazioni creditizie in Italia, poichĂŠ lâimpatto di un debito non pagato si concretizza spesso nella segnalazione negativa e nellâimpossibilitĂ di ottenere nuovi finanziamenti.
Sistemi informativi creditizi (SIC) privati
In Italia i principali sistemi gestiti da soggetti privati sono CRIF (Eurisc), Experian, CTC (a cura di Crif Italia). Si tratta di archivi nei quali banche e finanziarie segnalano tutti i finanziamenti richiesti ed erogati a clienti (privati e imprese), comprensivi delle informazioni su pagamenti regolari o mancati. Come spiega CRIF, il proprio SIC âEuriscâ è un database che âcontiene i dati sui crediti, sui finanziamenti o dilazioni di pagamento richiesti ed erogati a privati e imprese, comprese le segnalazioni dei rimborsi effettuati regolarmente o menoâ.
- Segnalazioni di ritardi (dati negativi): quando si verificano ritardi nel rimborso di un finanziamento, lâente creditizio segnala lâinadempimento alle banche dati. CRIF dettaglia la procedura: il primo ritardo (una rata insoluta) non è immediatamente visibile nel SIC; si diventa visibili soltanto se il ritardo non viene sanato entro la seconda scadenza mensile consecutiva. Prima della visibilitĂ sul SIC, il finanziatore deve inviare al cliente un preavviso di almeno 15 giorni. I successivi ritardi vengono anchâessi segnalati con cadenza mensile. Una volta sanato un ritardo (pagando il dovuto), lâinformazione non scompare: risulterĂ sullâestratto conto creditizio come ârata regolarizzataâ con data di adempimento.
- Tempi di conservazione e cancellazione: le banche dati SIC sono soggette al âCodice di deontologiaâ per i sistemi creditizi (emanato dal Garante Privacy nel 2005 e periodicamente aggiornato). Tale codice stabilisce tempi massimi di conservazione dei dati. Ad esempio, CRIF informa che una volta scaduti i tempi previsti, il dato viene automaticamente cancellato dal sistema, senza bisogno di ulteriori richieste da parte dellâinteressato. In particolare, CRIF indica:
- Finanziamenti estinti regolarmente: mantienimento delle informazioni positive per 60 mesi dalla estinzione del rapporto (5 anni).
- Finanziamenti non rimborsati (morositĂ non sanata): conservazione dei dati per 36 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto, o dallâultimo aggiornamento significativo, e comunque in ogni caso al massimo fino a 60 mesi dalla scadenza. Ciò significa che, anche per il peggiore degli scenari di default, dopo 3 anni dallâultima scadenza la segnalazione negativa inizia a diventare âvecchiaâ e scompare entro 5 anni.
- Ritardi minori (1 o 2 rate): se pagati entro brevi termini, la segnalazione negativa (temporanea) si considera regolarizzata; in tali casi le informazioni vengono conservate al massimo 12 o 24 mesi.
- Richieste di finanziamento rifiutate o annullate: restano nei sistemi per 90 giorni dopo lâesito di rifiuto.
In sintesi, le segnalazioni negativ e â una volta sanate o decorsi i termini di legge â sono rimosse automaticamente (âvanno in prescrizione datiâ secondo lâespressione comune). Da notare che la rimozione dal SIC non estingue il debito, ma pulisce la storia creditizia dal âmarchioâ di moroso.
- Esperian e CTC: seguono regole analoghe a quelle di CRIF, trattandosi dello stesso modello di SIC positivo-negativo. Le linee guida sono uniformate dal Codice di deontologia, per cui in generale si può dire che tutti i dati negativi vengono cancellati dopo 36 mesi (fino a 60) dalla regolarizzazione o scadenza del finanziamento, senza distinzione tra i vari gestori privati.
Centrale dei Rischi (Banca dâItalia)
Oltre ai sistemi privati, esiste la Centrale dei Rischi (CR) gestita da Banca dâItalia (TUB, art. 63). La CR contiene informazioni aggregate sugli affidamenti e sulle esposizioni del cliente verso tutte le banche e finanziarie; i dati sono meno dettagliati (non riportano singoli finanziamenti) ma includono lâeventuale insolvenza globale. Alcuni punti chiave:
- Gli intermediari trasmettono alla CR segnalazioni mensili (entro il 25° giorno del mese successivo) relative a tutte le esposizioni di un cliente oltre 30.000 ⏠(o 250 ⏠per le posizioni classificate come sofferenza). Le informazioni sono disponibili per gli intermediari solo per gli ultimi 36 mesi di aggiornamenti. In pratica la CR conserva al massimo 3 anni di dati: dopo tale termine, le informazioni piÚ vecchie vengono automaticamente scartate.
- La CR non contiene singoli contratti di finanziamento: i dati inviati sono raggruppati per classe di esposizione (soglia di segnalazione, sofferenze, etc.). Non si può, quindi, identificare in CR se un mutuo specifico è insoluto; ma la presenza di una segnalazione superiore alla soglia può indicare problemi di rimborso presso qualche banca.
- Essere segnalati in CR non significa automaticamente essere âcattivo pagatoreâ: come chiarisce Banca dâItalia, la segnalazione indica semplicemente che si ha unâesposizione verso una banca oltre la soglia minima di segnalazione (per esempio oltre âŹ250 nel caso di sofferenza). Un cliente può risultare segnalato anche se ha avuto un piccolo prestito che non ha estinto, senza ciò implicare di diritto una diffamazione o responsabilitĂ penale.
- Errori e reclami: se un cliente ritiene inesatte le sue informazioni CR, deve chiedere la correzione allâintermediario segnalante. In alternativa, può segnalare lâerrore a Banca dâItalia, che richiederĂ una verifica alla banca coinvolta. Il consumatore può anche presentare un reclamo formale allâintermediario, e poi ricorrere allâArbitro Bancario Finanziario (ABF) se non trova soddisfazione. LâABF è un organo di risoluzione paragiudiziale che decide casi individuali (alla cui decisione il creditore deve adeguarsi) in modo rapido ed economico.
- Cancellazione richiesta dallâinteressato?: il cliente non può chiedere di âcancellarsiâ dalla CR se semplicemente ha pagato; la norma non prevede cancellazioni discrezionali. Una volta trasmessi, i dati rimangono secondo i tempi sopra illustrati (max 36 mesi). Solo le informazioni inesatte possono essere rettificate per legge.
In sintesi, quindi, dopo 3 anni le segnalazioni in CRIF/Experian/CTC su un debito insoluto non sono piĂš visibili nelle banche dati private, e anche nella Centrale Rischi non si può accedere a dati piĂš vecchi di 36 mesi. Ciò vale anche se il debito è rimasto aperto: lâarchivio âperde memoriaâ automaticamente. Tuttavia, la presunta cancellazione delle segnalazioni non cancella il debito stesso dal punto di vista legale: il finanziatore potrebbe ancora vantare il credito residuo, salvo che questo sia caduto in prescrizione o sia stato formalmente stralciato.
Prescrizione dei crediti bancari e finanziari
Dal punto di vista giuridico, un finanziamento non pagato si cancella â cioè il debitore ne è definitivamente liberato â quando cade in prescrizione o è estinto per altri motivi di legge. In generale vale la norma del Codice Civile: lâart. 2946 c.c. stabilisce che, in mancanza di termini speciali, âla prescrizione ordinaria è di dieci anniâ per i diritti personali (come i crediti). Ciò significa che, in assenza di azioni interruttive, dopo dieci anni dallâultima scadenza o dallâultimo pagamento rilevante il finanziamento residuo si estingue. La Cassazione conferma che, ad esempio, âper i mutui il termine ordinario di prescrizione è di dieci anniâ, termine che decorre dallâultima rata pagata o da altro atto del creditore.
Alcuni punti salienti sulla prescrizione:
- Decorrenza: se il contratto di finanziamento prevede rate periodiche (es. mutuo, prestito personale con scadenze mensili), il termine di dieci anni inizia dalla scadenza dellâultima rata non pagata. Se invece il contratto era un unico importo, si conta dalla scadenza pattuita o dallâinsorgere dellâinadempimento.
- Interruzioni: in ogni comunicazione ufficiale tra creditore e debitore concernente il debito, il termine prescrizionale si riavvia (art. 2943 c.c.). Ad esempio, un sollecito scritto, un decreto ingiuntivo notificato o anche la dichiarazione di insolvenza del debitore interrompono il decorso. Ciò significa che, se il debitore ottiene un decreto ingiuntivo dopo 8 anni dal mancato pagamento, la prescrizione riparte da capo da quel momento. Perciò la prescrizione va calcolata sempre con attenzione.
- Crediti garantiti e privilegiati: non esistono in Italia termini di prescrizione particolari maggiori per i mutui o i crediti ipotecari; anche questi ricadono nei 10 anni. Al contrario, alcuni crediti hanno termini piĂš brevi (ad es. crediti da lavoro o professionali, 3 anni; locazioni periodiche, 5 anni). In ogni caso, il creditore ipotecario può agire sino a prescrizione sulla quota residua non saldata anche dopo lâespropriazione dellâimmobile, a meno che questâultima copra completamente il debito.
- Estinzione del debito per sentenza: nel caso di procedure esecutive (si veda oltre), se il giudice dichiara il credito esigibile e il debitore non paga, può essere pronunciata sentenza di condanna che costituisce titolo esecutivo. Anche tale sentenza interrompe la prescrizione e permette di procedere forzosamente.
Al termine dei 10 anni, se il debitore eccepisce la prescrizione, il giudice dichiarerĂ il credito estinto. A quel punto il finanziamento non pagato si considera âcancellatoâ nel senso che il debitore è liberato dallâobbligo di pagamento e potrĂ richiedere â ad esempio â la cancellazione dellâipoteca. Si sottolinea però che la prescrizione non agisce dâufficio: il debitore deve invocarla in giudizio. In assenza di eccezione, il tribunale può ancora ritenere valido il credito.
Sovraindebitamento: normativa e giurisprudenza
Quando una persona fisica (o in alcuni casi un piccolo professionista/impresa) ha accumulato debiti insostenibili, la legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012 e Codice della crisi, D.Lgs. 14/2019 e correttivi successivi) prevede procedure straordinarie per riequilibrare la situazione finanziaria. Queste procedure, pur non essendo vere âsanatorieâ di debito, consentono spesso il risparmio di una parte consistente delle obbligazioni. Gli istituti principali sono:
- Accordo con i creditori: un piano di rientro negoziato con alcuni o tutti i creditori, approvato dal giudice, che può prevedere riduzioni delle rate, rinvii o cancellazioni di crediti subordinati.
- Piano del consumatore: per i debitori privati incapienti che non possono offrire garanzie reali ai creditori, viene ideato un piano basato sulla sola capacitĂ reddituale. Il piano, se approvato, può portare allâesdebitazione dei debiti residui dopo il termine stabilito (generalmente 5 anni di pagamenti parziali).
- Liquidazione del patrimonio (controllata): imposta quando non sussistono prospettive di piano. Il patrimonio non essenziale del debitore viene liquidato da un commissario nominato dal tribunale per ripagare parzialmente i creditori; al termine di tale procedura (entro 3 anni al massimo) il debitore rimane esdebitato per il resto del passivo.
- Procedure familiari: con gli ultimi aggiornamenti è possibile unificare debiti di piĂš membri della stessa famiglia in unâunica procedura, semplificando i costi.
- Nuove misure 2024-2025: il recente âcorrettivoâ al Codice della Crisi ha introdotto strumenti come la moratoria fino a 2 anni sui crediti privilegiati o garantiti e maggiori poteri al giudice per modificare i piani di risanamentoďźartt. 67 e 70 CCII). Giurisprudenza recente (Cass. 576/2024) ha riconosciuto la flessibilitĂ del sistema, consentendo dilazioni superiori ai 2 anni purchĂŠ sia garantita la chiarezza del piano e la partecipazione dei creditori.
- Effetti pratici: nellâambito di queste procedure, le cessioni del quinto (come tutti gli altri crediti) sono equiparate ad altri debiti bancari: ciò significa che il piano può sospendere o cancellare anche la trattenuta sullo stipendio/pensione. Al termine della procedura, lââesdebitazioneâ comporta che i debiti residui (quelli che il debitore non poteva pagare) sono legittimamente cancellati.
In sostanza, la legge sul sovraindebitamento offre al debitore una âvia legaleâ per cancellare parte o tutto il debito non saldato, a patto di seguire la procedura e rispettare la buona fede. Tali strumenti si aggiungono alla prescrizione ordinaria: quando la legge entra in azione con un provvedimento di esdebitazione, il risultato finale è lâannullamento giuridico del finanziamento non pagato.
Procedure esecutive e conseguenze della morositĂ
Se il debitore non paga e non ricorre a procedure di risoluzione, il creditore può ottenere un titolo esecutivo (solitamente un decreto ingiuntivo non opposto o una sentenza) e procedere con lâesecuzione forzata. Le conseguenze principali sono:
- Pignoramento mobiliare: il creditore può pignorare beni mobili del debitore (gioielli, veicoli, attrezzature, ecc.) secondo le regole del codice di procedura civile (artt. 513-538 c.p.c.). Se i beni vengono venduti allâasta, il ricavato viene usato per rimborsare il debito.
- Pignoramento immobiliare: se è stata concessa ipoteca su un immobile (mutuo fondiario o ipotecario), il creditore può chiedere la vendita forzata dellâimmobile (artt. 554 e segg. c.p.c.). Anche qui, se il ricavato non copre tutto il debito, il residuo rimane a carico del debitore, a meno che non sia intervenuta esdebitazione o prescrizione.
- Pignoramento presso terzi (conto corrente): il creditore può pignorare i crediti che il debitore vanta verso terzi, tipicamente somme depositate in conto corrente presso la banca stessa o presso Poste (art. 543 e ss. c.p.c.). In questo modo il creditore ottiene direttamente i soldi del debitore ancora disponibili.
- Pignoramento dello stipendio/pensione: nel caso di debiti personali, il creditore può pignorare fino a una certa parte dello stipendio o della pensione mensile del debitore (art. 545 c.p.c.), purchÊ si tratti di crediti non alimentari. La legge limita la trattenuta per non togliere al debitore i mezzi minimi di sussistenza.
- Altre misure: in casi specifici (ad es. debiti tributari, multe) possono esserci ipoteche o fermi amministrativi (su auto, beni immobili, ecc.).
Ogni azione esecutiva deve essere autorizzata dal giudice e comporta un iter procedurale con notifiche al debitore. Il debitore può opporsi allâesecuzione, ma se viene dichiarata legittima deve subire i sequestri. Durante queste fasi, il debitore rimane comunque segnalato come inadempiente nei sistemi informativi (di norma si passa dalla segnalazione di âritardoâ a quella di âinadempimento persistenteâ e infine a âsofferenzaâ se il credito viene classificato come a rischio di perdite**). Come evidenzia Banca dâItalia, la segnalazione a sofferenza non è automatica per il solo ritardo: lâintermediario deve valutare la situazione complessiva del cliente prima di classificare un debito come sofferenza. Tuttavia, finchĂŠ dura lâinadempimento, il debitore subirĂ limitazioni nellâaccesso al credito (difficoltĂ ad ottenere nuovi finanziamenti, rifiuti, tassi piĂš alti), dovute proprio alle segnalazioni negative.
Ă importante notare che un debito portato in esecuzione non viene cancellato automaticamente; se il debitore estingue il debito (pagando tutto, uscendo da pignoramenti) la segnalazione verrĂ aggiornata come saldata, ma il processo e le spese restano e possono comparire nelle registrazioni. Solo trascorsi i termini previsti (cfr. sopra) tali segnalazioni vengono eliminate.
Tabelle riepilogative
Per facilitĂ di consultazione, riportiamo alcune tabelle sintetiche con i termini principali di prescrizione e cancellazione.
Prescrizione dei crediti (valori di massima):
Tipo di debito | Termine ordinario di prescrizione | Note |
---|---|---|
Prestiti personali, cessione del quinto, carte revolving, fidi bancari | 10 anni (art. 2946 c.c.) | Decorrono dallâultima rata non pagata o atto di credito; termini interrotti da solleciti. |
Mutuo ipotecario | 10 anni (art. 2946 c.c.) | Termine ordinario di 10 anni (anche se previsto mutuo fondiario); decorre dallâultima rata. |
Locazioni, affitti, canoni periodici | 5 anni (art. 2952 c.c.) | |
Lavoro subordinato, prestazioni professionali | 3 anni (art. 2956 c.c.) | |
Cambiali, obbligazioni, titoli di stato | 5 anni (art. 2956 c.c.) |
Tempi di conservazione nei sistemi di informazioni creditizie:
Banca dati / segnalazione | Tempi di conservazione | Riferimento |
---|---|---|
CRIF/Experian/CTC (SIC privati) | ||
Prestito richiesto non ancora evaso | 180 giorni dalla richiesta | CRIF: SIC utilizzo interno |
Finanziamento rifiutato o annullato | 90 giorni dallâesito | |
Finanziamento regolarmente estinto | 60 mesi (5 anni) dallâestinzione | |
1â2 rate pagate in ritardo (poi saldate) | 12 mesi dalla regolarizzazione | |
âĽ3 rate pagate in ritardo (poi saldate) | 24 mesi dalla regolarizzazione | |
Finanziamento non rimborsato (mora/grave inadempimento) | 36 mesi dalla scadenza contrattuale, comunque massimo 60 mesi dalla scadenza | |
Centrale Rischi (Banca dâItalia) | ||
Esposizioni creditizie verso sistema bancario | consultabili per gli ultimi 36 mesi disponibili | (indicativo) |
Nella colonna âRiferimentoâ indichiamo le fonti normative: ad esempio, le regole dei SIC privati derivano dal Codice di condotta privacy (come riportato da CRIF) e dal contratto con il cliente, mentre i tempi della CR sono stabiliti dal TUB (art. 63) e dalla prassi BI (max 36 mesi).
FAQ (Domande frequenti)
D. Quando un finanziamento segnalato in CRIF/Experian/CTC viene cancellato?
R. La cancellazione dalle banche dati avviene automaticamente al termine dei periodi previsti dal Codice di condotta. Ad esempio, una volta passati 36 mesi dalla scadenza di un credito non pagato (o dallâultimo aggiornamento significativo), la segnalazione negativa non risulta piĂš nelle visure. Non serve inviare alcuna richiesta formale per ottenere la cancellazione automatic a fine termine. Se invece si tratta di dati inesatti (ad es. un pagamento regolarizzato erroneamente segnalato come non pagato), si può richiedere la rettifica allâente segnalante o direttamente al gestore del SIC. In caso di mancata correzione volontaria, il cliente può fare un reclamo allâistituto e, se necessario, ricorrere allâArbitro Bancario Finanziario.
D. Se saldo il debito, si cancella subito la segnalazione?
R. No, il pagamento del debito non comporta lâimmediata cancellazione della segnalazione precedente. I sistemi creditizi aggiorneranno la posizione come âfinanziamento estintoâ o ârata regolarizzataâ, ma la storia di ritardi rimane per il tempo residuo di conservazione. Successivamente, trascorsi i termini di conservazione indicati (cfr. tabelle), il dato verrĂ cancellato automaticamente. Nel frattempo, nella propria visura potrĂ vedere in negativo lo âstoricoâ del ritardo, seppure in fase di regolarizzazione.
D. Cosâè la prescrizione del credito e come posso usarla?
R. La prescrizione è il termine dopo il quale il creditore non può piĂš esigere legalmente il debito residuo. In genere è di 10 anni. Per âusareâ la prescrizione il debitore deve eccepirla davanti al giudice: una volta passati 10 anni dallâultimo pagamento o sollecito, il giudice dichiara il credito estinto. Importante: ogni atto del creditore (decreto ingiuntivo, intimazione, ecc.) interrompe la prescrizione, facendo ripartire il conteggio da capo. Quindi, per far valere la prescrizione occorre che siano decorsi ininterrottamente 10 anni, situazione oggi rara se il creditore continua ad attivarsi.
D. Devo cancellare qualcosa dalle centrali rischi se ho estinto il debito?
R. Dalle centrali rischi (BI e SIC) non occorre chiedere âcancellazioneâ volontaria dopo il saldo del debito: i sistemi aggiorneranno automaticamente i dati in base allâesito. Per la CRIF/Experian, ved. sopra; per la Centrale Rischi, i dati saranno aggiornati alla mensilitĂ corrente come âdebiti nulliâ se il finanziamento è chiuso. In ogni caso, come dice Banca dâItalia, la segnalazione in Centrale dei Rischi da sola non contraddistingue il cliente come cattivo pagatore. Rappresenta solo che câè stata o câè unâesposizione oltre certe soglie. Una volta che il debito è estinto e la banca non segnala piĂš posizioni attive, dopo 36 mesi le informazioni âcadonoâ dal sistema.
D. Posso rivolgermi allâArbitro Bancario Finanziario in caso di segnalazioni errate?
R. SĂŹ. LâABF (cfr. sito ufficiale) è un organismo pubblico-privato presso la Banca dâItalia. Se si contesta una segnalazione errata o il mancato aggiornamento della propria posizione creditizia, si può presentare un reclamo allâistituto di credito (o a CRIF direttamente per problemi nel SIC). Se la banca non risponde o la risposta non è soddisfacente, si può adire lâABF (costo di 20 ⏠che viene rimborsato in caso di decisione favorevole). LâABF esamina il caso e può ordinare alla banca di correggere o cancellare i dati. Secondo Banca dâItalia, in caso di contestazione il reclamo deve essere inoltrato alla banca, che risponde entro 60 giorni; solo dopo, se insoddisfatti, ci si rivolge allâABF.
D. Cosâè la âsofferenzaâ sui finanziamenti?
R. La sofferenza è una classificazione interna della banca per un finanziamento dubbio. In Centrale Rischi, un credito viene segnalato come âsofferenzaâ solo se lâintermediario ritiene che il debitore sia gravemente insolvente, non certo per un semplice ritardo di pochi giorni. In altre parole, non basta aver saltato qualche rata per essere segnalati in sofferenza: serve una valutazione complessiva. Quando un debitore è segnalato a sofferenza, la banca è obbligata a informarlo per iscritto per la prima volta. Ma la sofferenza non ha incidenza diretta sulle segnalazioni CRIF/Experian, le quali si basano sui ritardi effettivi di pagamento.
Esempi e simulazioni pratiche
- Prestito personale non pagato: Mario ha un prestito personale di 10.000 âŹ, rata mensile di 200 âŹ. Dopo 2 anni salta le rate successive per difficoltĂ economiche. La banca segnala un âritardoâ a CRIF. Passano 3 anni senza pagare nĂŠ il prestito nĂŠ ricevere solleciti: scaduti i 36 mesi dallâultima scadenza, CRIF rimuove la segnalazione. Trascorsi 10 anni dallâultima rata, se Mario eccepisce la prescrizione in unâazione giudiziaria, il debito si estingue. Alla fine, se Mario nel frattempo ha ottenuto un accordo di sovraindebitamento (p.es. piano del consumatore con esdebitazione), anche formalmente quel residuo verrĂ cancellato.
- Mutuo immobiliare e vendita allâasta: Lucia ha un mutuo su una casa. Dopo alcuni anni di pagamenti regolari, perde il lavoro e non paga piĂš. La banca le intima la vendita forzata dellâimmobile: lâasta frutta 80% del debito residuo, il resto rimane a carico di Lucia. La casa è venduta, ma Lucia resta comunque debitrice del 20% non coperto (ora registrato come sofferenza). Per i crediti residui continua a decorrere il termine di prescrizione: dopo altri 10 anni dallâultima rata avuta, Lucia potrĂ eccepire prescrizione per estinguere il debito. Nel frattempo, la segnalazione sulla CRIF â aggiornata come âquota residuaâ non pagata â scompare dopo 36 mesi dalla scadenza dellâultima rata, e la Centrale Rischi perderĂ traccia dopo 36 mesi. Tuttavia, fino a prescrizione, la banca potrebbe tentare azioni esecutive sui guadagni futuri di Lucia. Se Lucia si fosse trovata in sovraindebitamento, avrebbe potuto avviare la procedura (ad es. accordo o liquidazione) per arrivare allâesdebitazione del residuo.
- Cessione del quinto non saldata: Marco ha una cessione del quinto sullo stipendio di 500 ⏠mensili. A un certo punto, viene licenziato e smette di pagare le trattenute. La finanziaria segnala il mancato rimborso a CRIF e (tramite comunicazione del datore precedente) anche alla Centrale Rischi. I 500 ⏠mensili dovuti restano conguagliati sulla tredicesima e successive. Alla fine il piano di sovraindebitamento (legge 3/2012) di Marco prevede che, con stipendio ridotto, potrĂ riprendere a pagare una rata ridotta; i residui debiti saranno esdebitati. Nel frattempo, ogni segnalazione di ritardo fatta dalle finanziarie rimarrĂ nei sistemi 3 anni (o 5 dallâultima mensilitĂ ), migliorando la sua posizione creditizia a distanza di tempo.
- Revolving card and aggiornamento del rating: Serena utilizza una carta revolving da 2000 âŹ. Per alcuni mesi salda solo il minimo mensile, accumulando ritardi. Lâistituto segnala la morositĂ su CRIF. Trascorsi due anni senza rimborsare, Serena salda tutto il debito residuo (ridotto da un accordo). I dati verranno aggiornati come âdebito estintoâ, ma rimarranno registrati eventuali ritardi pregressi per i 36 mesi di conservazione. Solo dopo 3 anni dalla regolarizzazione la segnalazione scomparirĂ dai report e Serena potrĂ essere vista nuovamente come una cliente affidabile (a patto di non ricominciare a usare il credito).
Questi esempi dimostrano che la cancellazione di un finanziamento non pagato è un percorso che combina aspetti procedurali (prescrizione, pignoramenti, sovraindebitamento) e normativi sui data base creditizi. à sempre consigliabile rivolgersi a un professionista (avvocato o consulente finanziario) per valutare la strategia migliore, specie in presenza di contenziosi o procedure giudiziali.
Riferimenti normativi e sentenze citate
- Codice Civile â Art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria 10 anni), artt. 2952, 2956 c.c.;
- Testo Unico Bancario (T.U.B.) â D.Lgs. 1/9/1993, n. 385: artt. 63 (Centrale dei Rischi), 125-bis e ss. (informazioni creditizie), 126-bis (cessione del quinto).
- D.Lgs. 141/2010 â Attuazione della direttiva UE sul credito ai consumatori; disciplina prestiti personali, carte revolving, leasing, ecc.
- Legge 3/2012 â ÂŤNorme in materia di composizione della crisi da sovraindebitamentoÂť (c.d. âLegge Salva-suicidiâ).
- D.Lgs. 14/2019 â ÂŤCodice della crisi dâimpresa e dellâinsolvenzaÂť, Titolo I e II (riordino della disciplina sul sovraindebitamento).
- D.Lgs. 13/9/2024, n. 136 â (GU n.227 del 27-09-2024) â Decreto integrativo e correttivo del Codice della crisi (pubblicato in G.U. 27/9/2024), che ha introdotto le novitĂ 2024-2025 sul sovraindebitamento.
- Cassazione Civile, sez. I, n. 576/2024 â Conferma la possibilitĂ di dilazioni superiori ai 2 anni nel piano di sovraindebitamento se trasparenti (richiamata da [13â L129-L134]).
- Cassazione Civile, sez. U., n. 22291/2020 â (richiamata in [13]) â conferma lâimportanza della partecipazione dei creditori nel piano di ristrutturazione.
- Regolamento Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- Codice di deontologia SIC (Garante Privacy) â Delib. Garante 26 giugno 2008 e ss.; disciplina privacy e conservazione dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie (CRIF, Experian, CTC).
- Banca dâItalia â FAQ Centrale dei Rischi â Ufficiali del sito BI (Domande frequenti sulla CR).
- CRIF â Come funziona il Sistema Informativo Creditizio (EURISC) â pagina informativa CRIF (catalogazione delle segnalazioni).
- CRIF â Come cancellare o modificare i dati sul SIC â guida CRIF (tempi di conservazione dei dati).
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I finanziamenti non pagati si prescrivono normalmente in 10 anni, ma in alcuni casi anche in 5 anni, se si tratta di rate non azionate singolarmente
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Dopo la prescrizione, il creditore perde il diritto di chiedere il pagamento
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La segnalazione in CRIF o altre centrali va cancellata dopo massimo 36 mesi dal saldo o 60 mesi dalla scadenza del contratto
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Le qualifiche dellâAvvocato Giuseppe Monardo
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Conclusione
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