Quando Si Cancella un Finanziamento Non Pagato

Hai un vecchio finanziamento non pagato e ti chiedi se prima o poi si cancella da solo? Vuoi sapere quando il debito si prescrive, cosa succede alle segnalazioni nei sistemi come CRIF, e se rischi ancora pignoramenti o solleciti?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto bancario, recupero crediti e difesa del debitore – ti spiega in modo chiaro e pratico quando un finanziamento non pagato si estingue legalmente per prescrizione, cosa succede con le segnalazioni come cattivo pagatore, quali sono i termini da rispettare e cosa fare per tutelarti.

Scopri dopo quanti anni si prescrive un finanziamento non saldato, in quali casi la prescrizione può essere interrotta, come verificare se una società di recupero crediti sta agendo fuori termine, e come chiedere la cancellazione delle segnalazioni illegittime o non più valide nei sistemi di informazione creditizia.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo, controllare la tua posizione debitoria, verificare se il finanziamento è ancora esigibile e costruire una strategia per difenderti, ottenere la cancellazione dei dati e chiudere definitivamente il problema.

Quando si cancella un finanziamento non pagato?

Questa guida esamina in modo completo quando un finanziamento non saldato può considerarsi “cancellato”, sia dal punto di vista giuridico (estinzione del debito per prescrizione o procedure di risoluzione del sovraindebitamento) sia da quello pratico (rimozione delle segnalazioni negative nei sistemi informativi creditizi). Saranno analizzate le diverse forme di finanziamento (prestiti personali, cessione del quinto, mutui, fidi bancari, carte revolving) e le relative modalità di cancellazione, le regole di conservazione delle informazioni creditizie (nei sistemi come CRIF, Experian, CTC e nella Centrale Rischi della Banca d’Italia), la prescrizione dei crediti bancari, la normativa sul sovraindebitamento (con gli ultimi aggiornamenti del 2024-2025) e le principali procedure esecutive e conseguenze della morosità. La guida include tabelle riepilogative dei termini, una sezione FAQ e esempi pratici, citando fonti e giurisprudenza con riferimenti ufficiali.

Tipologie di finanziamento in Italia

  • Prestiti personali: finanziamenti erogati da banche o società finanziarie a persone fisiche (c.d. credito al consumo). Sono regolati dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993, artt. 121 ss. e successive modifiche) e dalla normativa sul credito al consumo (D.Lgs. 141/2010). I prestiti personali hanno durata e condizioni variabili ed è prevista ampia trasparenza nelle informazioni sul TAEG e sulle condizioni contrattuali.
  • Cessione del quinto dello stipendio/pensione: forma di prestito dedicata a dipendenti pubblici/privati e pensionati, con rimborso tramite trattenuta diretta in busta paga di massimo 1/5 (20%) dello stipendio netto. Prevede obbligatoriamente una polizza assicurativa (copertura rischio vita/salari) e è disciplinata dal D.P.R. 895/1950, dal TUB (art. 126-bis) e da direttive Banca d’Italia. Il datore di lavoro trattiene la rata fino a estinzione del debito.
  • Mutui ipotecari: finanziamenti a medio-lungo termine con garanzia ipotecaria su un immobile. Regolati dal TUB e dal Codice Civile (artt. 2808 ss. sul mutuo; art. 2410 ss. sui privilegi e ipoteche). Spesso servono all’acquisto della prima casa o altri immobili. In caso di mancato pagamento, il creditore può espropriare l’immobile (pignoramento e vendita all’asta).
  • Fidi bancari (aperture di credito): linee di credito messe a disposizione da banche su conto corrente o documenti (assegni, effetti) con fido (massimale). Il cliente può utilizzare il fido fino alla soglia concordata; si tratta di una forma di finanziamento flessibile, spesso a breve termine. È regolata dal TUB (art. 47 cc.) e dal contratto di apertura di credito (in conto corrente o scavalco). Il mancato pagamento degli importi utilizzati entro i termini può portare a revoca del fido e segnalazioni di insolvenza.
  • Carte di credito revolving: carte che permettono di fruire di un credito rotativo. Si differenziano dalle carte a saldo (full payment) perché consentono di rateizzare la spesa, con tassi di interesse elevati. Rientrano nel credito al consumo (D.Lgs. 141/2010, art. 33). Anche per le revolving valgono le regole generali sui ritardi nei pagamenti e sulle segnalazioni di morosità.

Ogni tipo di finanziamento segue regole proprie di stipula e rimborso. In caso di mancato pagamento, l’istituto creditizio segnalerà il ritardo nei sistemi creditizi (SIC – Sistemi di Informazioni Creditizie, come CRIF, Experian, CTC) e potrà agire legalmente per recuperare il credito (procedura esecutiva, pignoramento, ecc.). D’altra parte, il debitore può avvalersi di strumenti di tutela (ricorsi, leggi sul sovraindebitamento, prescrizione) per ottenere la cancellazione del debito o delle segnalazioni negative.

Condizioni e tempistiche per la cancellazione dei finanziamenti non pagati

Quando un finanziamento non è saldato, la cancellazione può riferirsi a due aspetti distinti:

  1. Estinzione del debito per prescrizione o provvedimenti (esdebitazione): il debito residuo “si estingue” perché decorsi i termini di legge senza azione del creditore, oppure perché inserito in procedure di composizione della crisi (sovraindebitamento) che comportano l’esdebitazione del debitore. In tali casi il finanziamento “non pagato” è eliminato dal punto di vista giuridico: il creditore non può più farne esigere l’importo.
  2. Rimozione delle segnalazioni dai sistemi informativi creditizi: anche se il debito residuo è ancora pendente (non estinto), dopo un certo periodo di tempo le informazioni relative al finanziamento (in particolare quelle negative) vengono automaticamente cancellate dai data base (CRIF, Experian, CTC, Centrale Rischi). Questo non cancella il debito, ma rimuove la “macchia” dalla storia creditizia del soggetto.

Prescrizione del debito

In Italia, la prescrizione è un istituto di diritto civile che estingue il diritto del creditore di agire in giudizio dopo il decorso del termine stabilito dalla legge, se il creditore non ha proseguito l’azione (ad es. non ha fatto il decreto ingiuntivo o l’atto formale di esecuzione). Per i debiti bancari e finanziari:

  • Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni (art. 2946 c.c.). Ciò significa che, trascorsi dieci anni dall’ultima manifestazione di volontà del creditore (ad es. dall’ultima rata pagata o dall’invio di un sollecito formale), il finanziamento residuo si estingue se il debitore eccepisce la prescrizione. La Cassazione conferma che “per i mutui il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni” e che, in assenza di atti interruttivi, il debito da mutuo è prescritto dopo dieci anni dall’ultima azione rilevante del creditore.
  • Alcuni crediti particolari possono avere termini diversi: ad es. i crediti derivanti da prestazioni di lavoro o di servizi professionali si prescrivono in 3 anni (art. 2956 c.c.), i canoni periodici e affitti in 5 anni (art. 2952 c.c.), le obbligazioni titoli di stato e cambiali in 5 anni (art. 2956 c.c., n.4). Tuttavia, la maggior parte dei finanziamenti (mutui, prestiti personali, cessioni del quinto, carte revolving, fidi bancari) ricade nel termine decennale generale.
  • Interruzione e sospensione: la prescrizione non scatta automaticamente. Essa può essere interrotta da un atto stragiudiziale (come un sollecito scritto, un riconoscimento del debito, una domanda giudiziale o un decreto ingiuntivo opposto), dal quale riparte il decorso ex novo. Inoltre, il termine si sospende in caso di negoziazione per il sovraindebitamento (legge 3/2012) o altre procedure esecutive particolari. Per fruire della prescrizione, il debitore deve sollevarla in giudizio: se non la eccepisce, il giudice può ritenere il credito ancora valido anche dopo lo scadere del termine legale.

Procedure di risoluzione del debito

Oltre alla prescrizione, l’ordinamento prevede strumenti per la cancellazione del debito in caso di grave difficoltà del debitore:

  • Composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della Crisi): la normativa sul sovraindebitamento offre al consumatore (e al professionista o microimpresa in crisi) procedure che possono portare al risanamento o all’esdebitazione totale dei debiti insoluti. In particolare, dopo l’adozione di un piano di ristrutturazione o di un accordo con i creditori, può essere concesso lo stralcio del debito residuo. L’art. 14 della L. 3/2012 prevede che, una volta esaurito il piano di rimborsi concordato (in genere entro 5 anni), i debiti residui vengano cancellati (“esdebitazione”). Il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) ha integrato e semplificato tali misure, riconoscendo procedure più snelle anche per famiglie con debiti prevalenti e introducendo rimedi come la moratoria su alcuni debiti privilegiati (fino a 2 anni) e la liquidazione controllata del patrimonio con successiva esdebitazione. Recentemente (D.Lgs. 136/2024, c.d. “terzo correttivo”), sono state introdotte ulteriori novità: ad esempio, i debitori possono chiedere una moratoria fino a due anni sul pagamento dei crediti privilegiati garantiti, come evidenziato dalla Cassazione n. 576/2024. In sintesi, chi si trova in grave sofferenza economica può azionare queste procedure (piano del consumatore, liquidazione, ecc.) per ottenere la cancellazione (parziale o totale) dei debiti non pagati, a condizione di dimostrare meritevolezza (assenza di frodi) e la fattibilità del piano di rientro.
  • Saldo e stralcio (accordi privati): in via stragiudiziale il debitore può negoziare con la banca o finanziaria un “saldo e stralcio”, cioè la chiusura del debito mediante pagamento di una somma inferiore a quella dovuta. In genere, una volta estinto il debito con accordo, la banca cancellerebbe la segnalazione negativa e non può più agire per il residuo (che resta stralciato). Tuttavia, si tratta di soluzioni negoziali non automatiche e dipendenti dalla disponibilità del creditore; in ogni caso il debitore deve essere cautelativo sulla forma e sulle ricevute di estinzione.

Funzionamento e normativa sulla cancellazione dalle banche dati creditizie

Oltre alle vicende giuridiche del debito, è fondamentale capire come funzionano i sistemi di informazioni creditizie in Italia, poiché l’impatto di un debito non pagato si concretizza spesso nella segnalazione negativa e nell’impossibilità di ottenere nuovi finanziamenti.

Sistemi informativi creditizi (SIC) privati

In Italia i principali sistemi gestiti da soggetti privati sono CRIF (Eurisc), Experian, CTC (a cura di Crif Italia). Si tratta di archivi nei quali banche e finanziarie segnalano tutti i finanziamenti richiesti ed erogati a clienti (privati e imprese), comprensivi delle informazioni su pagamenti regolari o mancati. Come spiega CRIF, il proprio SIC “Eurisc” è un database che “contiene i dati sui crediti, sui finanziamenti o dilazioni di pagamento richiesti ed erogati a privati e imprese, comprese le segnalazioni dei rimborsi effettuati regolarmente o meno”.

  • Segnalazioni di ritardi (dati negativi): quando si verificano ritardi nel rimborso di un finanziamento, l’ente creditizio segnala l’inadempimento alle banche dati. CRIF dettaglia la procedura: il primo ritardo (una rata insoluta) non è immediatamente visibile nel SIC; si diventa visibili soltanto se il ritardo non viene sanato entro la seconda scadenza mensile consecutiva. Prima della visibilità sul SIC, il finanziatore deve inviare al cliente un preavviso di almeno 15 giorni. I successivi ritardi vengono anch’essi segnalati con cadenza mensile. Una volta sanato un ritardo (pagando il dovuto), l’informazione non scompare: risulterà sull’estratto conto creditizio come “rata regolarizzata” con data di adempimento.
  • Tempi di conservazione e cancellazione: le banche dati SIC sono soggette al “Codice di deontologia” per i sistemi creditizi (emanato dal Garante Privacy nel 2005 e periodicamente aggiornato). Tale codice stabilisce tempi massimi di conservazione dei dati. Ad esempio, CRIF informa che una volta scaduti i tempi previsti, il dato viene automaticamente cancellato dal sistema, senza bisogno di ulteriori richieste da parte dell’interessato. In particolare, CRIF indica:
    • Finanziamenti estinti regolarmente: mantienimento delle informazioni positive per 60 mesi dalla estinzione del rapporto (5 anni).
    • Finanziamenti non rimborsati (morosità non sanata): conservazione dei dati per 36 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto, o dall’ultimo aggiornamento significativo, e comunque in ogni caso al massimo fino a 60 mesi dalla scadenza. Ciò significa che, anche per il peggiore degli scenari di default, dopo 3 anni dall’ultima scadenza la segnalazione negativa inizia a diventare “vecchia” e scompare entro 5 anni.
    • Ritardi minori (1 o 2 rate): se pagati entro brevi termini, la segnalazione negativa (temporanea) si considera regolarizzata; in tali casi le informazioni vengono conservate al massimo 12 o 24 mesi.
    • Richieste di finanziamento rifiutate o annullate: restano nei sistemi per 90 giorni dopo l’esito di rifiuto.
      In sintesi, le segnalazioni negativ e – una volta sanate o decorsi i termini di legge – sono rimosse automaticamente (“vanno in prescrizione dati” secondo l’espressione comune). Da notare che la rimozione dal SIC non estingue il debito, ma pulisce la storia creditizia dal “marchio” di moroso.
  • Esperian e CTC: seguono regole analoghe a quelle di CRIF, trattandosi dello stesso modello di SIC positivo-negativo. Le linee guida sono uniformate dal Codice di deontologia, per cui in generale si può dire che tutti i dati negativi vengono cancellati dopo 36 mesi (fino a 60) dalla regolarizzazione o scadenza del finanziamento, senza distinzione tra i vari gestori privati.

Centrale dei Rischi (Banca d’Italia)

Oltre ai sistemi privati, esiste la Centrale dei Rischi (CR) gestita da Banca d’Italia (TUB, art. 63). La CR contiene informazioni aggregate sugli affidamenti e sulle esposizioni del cliente verso tutte le banche e finanziarie; i dati sono meno dettagliati (non riportano singoli finanziamenti) ma includono l’eventuale insolvenza globale. Alcuni punti chiave:

  • Gli intermediari trasmettono alla CR segnalazioni mensili (entro il 25° giorno del mese successivo) relative a tutte le esposizioni di un cliente oltre 30.000 € (o 250 € per le posizioni classificate come sofferenza). Le informazioni sono disponibili per gli intermediari solo per gli ultimi 36 mesi di aggiornamenti. In pratica la CR conserva al massimo 3 anni di dati: dopo tale termine, le informazioni più vecchie vengono automaticamente scartate.
  • La CR non contiene singoli contratti di finanziamento: i dati inviati sono raggruppati per classe di esposizione (soglia di segnalazione, sofferenze, etc.). Non si può, quindi, identificare in CR se un mutuo specifico è insoluto; ma la presenza di una segnalazione superiore alla soglia può indicare problemi di rimborso presso qualche banca.
  • Essere segnalati in CR non significa automaticamente essere “cattivo pagatore”: come chiarisce Banca d’Italia, la segnalazione indica semplicemente che si ha un’esposizione verso una banca oltre la soglia minima di segnalazione (per esempio oltre €250 nel caso di sofferenza). Un cliente può risultare segnalato anche se ha avuto un piccolo prestito che non ha estinto, senza ciò implicare di diritto una diffamazione o responsabilità penale.
  • Errori e reclami: se un cliente ritiene inesatte le sue informazioni CR, deve chiedere la correzione all’intermediario segnalante. In alternativa, può segnalare l’errore a Banca d’Italia, che richiederà una verifica alla banca coinvolta. Il consumatore può anche presentare un reclamo formale all’intermediario, e poi ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se non trova soddisfazione. L’ABF è un organo di risoluzione paragiudiziale che decide casi individuali (alla cui decisione il creditore deve adeguarsi) in modo rapido ed economico.
  • Cancellazione richiesta dall’interessato?: il cliente non può chiedere di “cancellarsi” dalla CR se semplicemente ha pagato; la norma non prevede cancellazioni discrezionali. Una volta trasmessi, i dati rimangono secondo i tempi sopra illustrati (max 36 mesi). Solo le informazioni inesatte possono essere rettificate per legge.

In sintesi, quindi, dopo 3 anni le segnalazioni in CRIF/Experian/CTC su un debito insoluto non sono più visibili nelle banche dati private, e anche nella Centrale Rischi non si può accedere a dati più vecchi di 36 mesi. Ciò vale anche se il debito è rimasto aperto: l’archivio “perde memoria” automaticamente. Tuttavia, la presunta cancellazione delle segnalazioni non cancella il debito stesso dal punto di vista legale: il finanziatore potrebbe ancora vantare il credito residuo, salvo che questo sia caduto in prescrizione o sia stato formalmente stralciato.

Prescrizione dei crediti bancari e finanziari

Dal punto di vista giuridico, un finanziamento non pagato si cancella – cioè il debitore ne è definitivamente liberato – quando cade in prescrizione o è estinto per altri motivi di legge. In generale vale la norma del Codice Civile: l’art. 2946 c.c. stabilisce che, in mancanza di termini speciali, “la prescrizione ordinaria è di dieci anni” per i diritti personali (come i crediti). Ciò significa che, in assenza di azioni interruttive, dopo dieci anni dall’ultima scadenza o dall’ultimo pagamento rilevante il finanziamento residuo si estingue. La Cassazione conferma che, ad esempio, “per i mutui il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni”, termine che decorre dall’ultima rata pagata o da altro atto del creditore.

Alcuni punti salienti sulla prescrizione:

  • Decorrenza: se il contratto di finanziamento prevede rate periodiche (es. mutuo, prestito personale con scadenze mensili), il termine di dieci anni inizia dalla scadenza dell’ultima rata non pagata. Se invece il contratto era un unico importo, si conta dalla scadenza pattuita o dall’insorgere dell’inadempimento.
  • Interruzioni: in ogni comunicazione ufficiale tra creditore e debitore concernente il debito, il termine prescrizionale si riavvia (art. 2943 c.c.). Ad esempio, un sollecito scritto, un decreto ingiuntivo notificato o anche la dichiarazione di insolvenza del debitore interrompono il decorso. Ciò significa che, se il debitore ottiene un decreto ingiuntivo dopo 8 anni dal mancato pagamento, la prescrizione riparte da capo da quel momento. Perciò la prescrizione va calcolata sempre con attenzione.
  • Crediti garantiti e privilegiati: non esistono in Italia termini di prescrizione particolari maggiori per i mutui o i crediti ipotecari; anche questi ricadono nei 10 anni. Al contrario, alcuni crediti hanno termini più brevi (ad es. crediti da lavoro o professionali, 3 anni; locazioni periodiche, 5 anni). In ogni caso, il creditore ipotecario può agire sino a prescrizione sulla quota residua non saldata anche dopo l’espropriazione dell’immobile, a meno che quest’ultima copra completamente il debito.
  • Estinzione del debito per sentenza: nel caso di procedure esecutive (si veda oltre), se il giudice dichiara il credito esigibile e il debitore non paga, può essere pronunciata sentenza di condanna che costituisce titolo esecutivo. Anche tale sentenza interrompe la prescrizione e permette di procedere forzosamente.

Al termine dei 10 anni, se il debitore eccepisce la prescrizione, il giudice dichiarerà il credito estinto. A quel punto il finanziamento non pagato si considera “cancellato” nel senso che il debitore è liberato dall’obbligo di pagamento e potrà richiedere – ad esempio – la cancellazione dell’ipoteca. Si sottolinea però che la prescrizione non agisce d’ufficio: il debitore deve invocarla in giudizio. In assenza di eccezione, il tribunale può ancora ritenere valido il credito.

Sovraindebitamento: normativa e giurisprudenza

Quando una persona fisica (o in alcuni casi un piccolo professionista/impresa) ha accumulato debiti insostenibili, la legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012 e Codice della crisi, D.Lgs. 14/2019 e correttivi successivi) prevede procedure straordinarie per riequilibrare la situazione finanziaria. Queste procedure, pur non essendo vere “sanatorie” di debito, consentono spesso il risparmio di una parte consistente delle obbligazioni. Gli istituti principali sono:

  • Accordo con i creditori: un piano di rientro negoziato con alcuni o tutti i creditori, approvato dal giudice, che può prevedere riduzioni delle rate, rinvii o cancellazioni di crediti subordinati.
  • Piano del consumatore: per i debitori privati incapienti che non possono offrire garanzie reali ai creditori, viene ideato un piano basato sulla sola capacità reddituale. Il piano, se approvato, può portare all’esdebitazione dei debiti residui dopo il termine stabilito (generalmente 5 anni di pagamenti parziali).
  • Liquidazione del patrimonio (controllata): imposta quando non sussistono prospettive di piano. Il patrimonio non essenziale del debitore viene liquidato da un commissario nominato dal tribunale per ripagare parzialmente i creditori; al termine di tale procedura (entro 3 anni al massimo) il debitore rimane esdebitato per il resto del passivo.
  • Procedure familiari: con gli ultimi aggiornamenti è possibile unificare debiti di più membri della stessa famiglia in un’unica procedura, semplificando i costi.
  • Nuove misure 2024-2025: il recente “correttivo” al Codice della Crisi ha introdotto strumenti come la moratoria fino a 2 anni sui crediti privilegiati o garantiti e maggiori poteri al giudice per modificare i piani di risanamento(artt. 67 e 70 CCII). Giurisprudenza recente (Cass. 576/2024) ha riconosciuto la flessibilità del sistema, consentendo dilazioni superiori ai 2 anni purché sia garantita la chiarezza del piano e la partecipazione dei creditori.
  • Effetti pratici: nell’ambito di queste procedure, le cessioni del quinto (come tutti gli altri crediti) sono equiparate ad altri debiti bancari: ciò significa che il piano può sospendere o cancellare anche la trattenuta sullo stipendio/pensione. Al termine della procedura, l’“esdebitazione” comporta che i debiti residui (quelli che il debitore non poteva pagare) sono legittimamente cancellati.

In sostanza, la legge sul sovraindebitamento offre al debitore una “via legale” per cancellare parte o tutto il debito non saldato, a patto di seguire la procedura e rispettare la buona fede. Tali strumenti si aggiungono alla prescrizione ordinaria: quando la legge entra in azione con un provvedimento di esdebitazione, il risultato finale è l’annullamento giuridico del finanziamento non pagato.

Procedure esecutive e conseguenze della morosità

Se il debitore non paga e non ricorre a procedure di risoluzione, il creditore può ottenere un titolo esecutivo (solitamente un decreto ingiuntivo non opposto o una sentenza) e procedere con l’esecuzione forzata. Le conseguenze principali sono:

  • Pignoramento mobiliare: il creditore può pignorare beni mobili del debitore (gioielli, veicoli, attrezzature, ecc.) secondo le regole del codice di procedura civile (artt. 513-538 c.p.c.). Se i beni vengono venduti all’asta, il ricavato viene usato per rimborsare il debito.
  • Pignoramento immobiliare: se è stata concessa ipoteca su un immobile (mutuo fondiario o ipotecario), il creditore può chiedere la vendita forzata dell’immobile (artt. 554 e segg. c.p.c.). Anche qui, se il ricavato non copre tutto il debito, il residuo rimane a carico del debitore, a meno che non sia intervenuta esdebitazione o prescrizione.
  • Pignoramento presso terzi (conto corrente): il creditore può pignorare i crediti che il debitore vanta verso terzi, tipicamente somme depositate in conto corrente presso la banca stessa o presso Poste (art. 543 e ss. c.p.c.). In questo modo il creditore ottiene direttamente i soldi del debitore ancora disponibili.
  • Pignoramento dello stipendio/pensione: nel caso di debiti personali, il creditore può pignorare fino a una certa parte dello stipendio o della pensione mensile del debitore (art. 545 c.p.c.), purché si tratti di crediti non alimentari. La legge limita la trattenuta per non togliere al debitore i mezzi minimi di sussistenza.
  • Altre misure: in casi specifici (ad es. debiti tributari, multe) possono esserci ipoteche o fermi amministrativi (su auto, beni immobili, ecc.).

Ogni azione esecutiva deve essere autorizzata dal giudice e comporta un iter procedurale con notifiche al debitore. Il debitore può opporsi all’esecuzione, ma se viene dichiarata legittima deve subire i sequestri. Durante queste fasi, il debitore rimane comunque segnalato come inadempiente nei sistemi informativi (di norma si passa dalla segnalazione di “ritardo” a quella di “inadempimento persistente” e infine a “sofferenza” se il credito viene classificato come a rischio di perdite**). Come evidenzia Banca d’Italia, la segnalazione a sofferenza non è automatica per il solo ritardo: l’intermediario deve valutare la situazione complessiva del cliente prima di classificare un debito come sofferenza. Tuttavia, finché dura l’inadempimento, il debitore subirà limitazioni nell’accesso al credito (difficoltà ad ottenere nuovi finanziamenti, rifiuti, tassi più alti), dovute proprio alle segnalazioni negative.

È importante notare che un debito portato in esecuzione non viene cancellato automaticamente; se il debitore estingue il debito (pagando tutto, uscendo da pignoramenti) la segnalazione verrà aggiornata come saldata, ma il processo e le spese restano e possono comparire nelle registrazioni. Solo trascorsi i termini previsti (cfr. sopra) tali segnalazioni vengono eliminate.

Tabelle riepilogative

Per facilità di consultazione, riportiamo alcune tabelle sintetiche con i termini principali di prescrizione e cancellazione.

Prescrizione dei crediti (valori di massima):

Tipo di debitoTermine ordinario di prescrizioneNote
Prestiti personali, cessione del quinto, carte revolving, fidi bancari10 anni (art. 2946 c.c.)Decorrono dall’ultima rata non pagata o atto di credito; termini interrotti da solleciti.
Mutuo ipotecario10 anni (art. 2946 c.c.)Termine ordinario di 10 anni (anche se previsto mutuo fondiario); decorre dall’ultima rata.
Locazioni, affitti, canoni periodici5 anni (art. 2952 c.c.)
Lavoro subordinato, prestazioni professionali3 anni (art. 2956 c.c.)
Cambiali, obbligazioni, titoli di stato5 anni (art. 2956 c.c.)

Tempi di conservazione nei sistemi di informazioni creditizie:

Banca dati / segnalazioneTempi di conservazioneRiferimento
CRIF/Experian/CTC (SIC privati)
Prestito richiesto non ancora evaso180 giorni dalla richiestaCRIF: SIC utilizzo interno
Finanziamento rifiutato o annullato90 giorni dall’esito
Finanziamento regolarmente estinto60 mesi (5 anni) dall’estinzione
1–2 rate pagate in ritardo (poi saldate)12 mesi dalla regolarizzazione
≥3 rate pagate in ritardo (poi saldate)24 mesi dalla regolarizzazione
Finanziamento non rimborsato (mora/grave inadempimento)36 mesi dalla scadenza contrattuale, comunque massimo 60 mesi dalla scadenza
Centrale Rischi (Banca d’Italia)
Esposizioni creditizie verso sistema bancarioconsultabili per gli ultimi 36 mesi disponibili(indicativo)

Nella colonna “Riferimento” indichiamo le fonti normative: ad esempio, le regole dei SIC privati derivano dal Codice di condotta privacy (come riportato da CRIF) e dal contratto con il cliente, mentre i tempi della CR sono stabiliti dal TUB (art. 63) e dalla prassi BI (max 36 mesi).

FAQ (Domande frequenti)

D. Quando un finanziamento segnalato in CRIF/Experian/CTC viene cancellato?
R. La cancellazione dalle banche dati avviene automaticamente al termine dei periodi previsti dal Codice di condotta. Ad esempio, una volta passati 36 mesi dalla scadenza di un credito non pagato (o dall’ultimo aggiornamento significativo), la segnalazione negativa non risulta più nelle visure. Non serve inviare alcuna richiesta formale per ottenere la cancellazione automatic a fine termine. Se invece si tratta di dati inesatti (ad es. un pagamento regolarizzato erroneamente segnalato come non pagato), si può richiedere la rettifica all’ente segnalante o direttamente al gestore del SIC. In caso di mancata correzione volontaria, il cliente può fare un reclamo all’istituto e, se necessario, ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario.

D. Se saldo il debito, si cancella subito la segnalazione?
R. No, il pagamento del debito non comporta l’immediata cancellazione della segnalazione precedente. I sistemi creditizi aggiorneranno la posizione come “finanziamento estinto” o “rata regolarizzata”, ma la storia di ritardi rimane per il tempo residuo di conservazione. Successivamente, trascorsi i termini di conservazione indicati (cfr. tabelle), il dato verrà cancellato automaticamente. Nel frattempo, nella propria visura potrà vedere in negativo lo “storico” del ritardo, seppure in fase di regolarizzazione.

D. Cos’è la prescrizione del credito e come posso usarla?
R. La prescrizione è il termine dopo il quale il creditore non può più esigere legalmente il debito residuo. In genere è di 10 anni. Per “usare” la prescrizione il debitore deve eccepirla davanti al giudice: una volta passati 10 anni dall’ultimo pagamento o sollecito, il giudice dichiara il credito estinto. Importante: ogni atto del creditore (decreto ingiuntivo, intimazione, ecc.) interrompe la prescrizione, facendo ripartire il conteggio da capo. Quindi, per far valere la prescrizione occorre che siano decorsi ininterrottamente 10 anni, situazione oggi rara se il creditore continua ad attivarsi.

D. Devo cancellare qualcosa dalle centrali rischi se ho estinto il debito?
R. Dalle centrali rischi (BI e SIC) non occorre chiedere “cancellazione” volontaria dopo il saldo del debito: i sistemi aggiorneranno automaticamente i dati in base all’esito. Per la CRIF/Experian, ved. sopra; per la Centrale Rischi, i dati saranno aggiornati alla mensilità corrente come “debiti nulli” se il finanziamento è chiuso. In ogni caso, come dice Banca d’Italia, la segnalazione in Centrale dei Rischi da sola non contraddistingue il cliente come cattivo pagatore. Rappresenta solo che c’è stata o c’è un’esposizione oltre certe soglie. Una volta che il debito è estinto e la banca non segnala più posizioni attive, dopo 36 mesi le informazioni “cadono” dal sistema.

D. Posso rivolgermi all’Arbitro Bancario Finanziario in caso di segnalazioni errate?
R. Sì. L’ABF (cfr. sito ufficiale) è un organismo pubblico-privato presso la Banca d’Italia. Se si contesta una segnalazione errata o il mancato aggiornamento della propria posizione creditizia, si può presentare un reclamo all’istituto di credito (o a CRIF direttamente per problemi nel SIC). Se la banca non risponde o la risposta non è soddisfacente, si può adire l’ABF (costo di 20 € che viene rimborsato in caso di decisione favorevole). L’ABF esamina il caso e può ordinare alla banca di correggere o cancellare i dati. Secondo Banca d’Italia, in caso di contestazione il reclamo deve essere inoltrato alla banca, che risponde entro 60 giorni; solo dopo, se insoddisfatti, ci si rivolge all’ABF.

D. Cos’è la “sofferenza” sui finanziamenti?
R. La sofferenza è una classificazione interna della banca per un finanziamento dubbio. In Centrale Rischi, un credito viene segnalato come “sofferenza” solo se l’intermediario ritiene che il debitore sia gravemente insolvente, non certo per un semplice ritardo di pochi giorni. In altre parole, non basta aver saltato qualche rata per essere segnalati in sofferenza: serve una valutazione complessiva. Quando un debitore è segnalato a sofferenza, la banca è obbligata a informarlo per iscritto per la prima volta. Ma la sofferenza non ha incidenza diretta sulle segnalazioni CRIF/Experian, le quali si basano sui ritardi effettivi di pagamento.

Esempi e simulazioni pratiche

  1. Prestito personale non pagato: Mario ha un prestito personale di 10.000 €, rata mensile di 200 €. Dopo 2 anni salta le rate successive per difficoltà economiche. La banca segnala un “ritardo” a CRIF. Passano 3 anni senza pagare né il prestito né ricevere solleciti: scaduti i 36 mesi dall’ultima scadenza, CRIF rimuove la segnalazione. Trascorsi 10 anni dall’ultima rata, se Mario eccepisce la prescrizione in un’azione giudiziaria, il debito si estingue. Alla fine, se Mario nel frattempo ha ottenuto un accordo di sovraindebitamento (p.es. piano del consumatore con esdebitazione), anche formalmente quel residuo verrà cancellato.
  2. Mutuo immobiliare e vendita all’asta: Lucia ha un mutuo su una casa. Dopo alcuni anni di pagamenti regolari, perde il lavoro e non paga più. La banca le intima la vendita forzata dell’immobile: l’asta frutta 80% del debito residuo, il resto rimane a carico di Lucia. La casa è venduta, ma Lucia resta comunque debitrice del 20% non coperto (ora registrato come sofferenza). Per i crediti residui continua a decorrere il termine di prescrizione: dopo altri 10 anni dall’ultima rata avuta, Lucia potrà eccepire prescrizione per estinguere il debito. Nel frattempo, la segnalazione sulla CRIF – aggiornata come “quota residua” non pagata – scompare dopo 36 mesi dalla scadenza dell’ultima rata, e la Centrale Rischi perderà traccia dopo 36 mesi. Tuttavia, fino a prescrizione, la banca potrebbe tentare azioni esecutive sui guadagni futuri di Lucia. Se Lucia si fosse trovata in sovraindebitamento, avrebbe potuto avviare la procedura (ad es. accordo o liquidazione) per arrivare all’esdebitazione del residuo.
  3. Cessione del quinto non saldata: Marco ha una cessione del quinto sullo stipendio di 500 € mensili. A un certo punto, viene licenziato e smette di pagare le trattenute. La finanziaria segnala il mancato rimborso a CRIF e (tramite comunicazione del datore precedente) anche alla Centrale Rischi. I 500 € mensili dovuti restano conguagliati sulla tredicesima e successive. Alla fine il piano di sovraindebitamento (legge 3/2012) di Marco prevede che, con stipendio ridotto, potrà riprendere a pagare una rata ridotta; i residui debiti saranno esdebitati. Nel frattempo, ogni segnalazione di ritardo fatta dalle finanziarie rimarrà nei sistemi 3 anni (o 5 dall’ultima mensilità), migliorando la sua posizione creditizia a distanza di tempo.
  4. Revolving card and aggiornamento del rating: Serena utilizza una carta revolving da 2000 €. Per alcuni mesi salda solo il minimo mensile, accumulando ritardi. L’istituto segnala la morosità su CRIF. Trascorsi due anni senza rimborsare, Serena salda tutto il debito residuo (ridotto da un accordo). I dati verranno aggiornati come “debito estinto”, ma rimarranno registrati eventuali ritardi pregressi per i 36 mesi di conservazione. Solo dopo 3 anni dalla regolarizzazione la segnalazione scomparirà dai report e Serena potrà essere vista nuovamente come una cliente affidabile (a patto di non ricominciare a usare il credito).

Questi esempi dimostrano che la cancellazione di un finanziamento non pagato è un percorso che combina aspetti procedurali (prescrizione, pignoramenti, sovraindebitamento) e normativi sui data base creditizi. È sempre consigliabile rivolgersi a un professionista (avvocato o consulente finanziario) per valutare la strategia migliore, specie in presenza di contenziosi o procedure giudiziali.

Riferimenti normativi e sentenze citate

  1. Codice Civile – Art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria 10 anni), artt. 2952, 2956 c.c.;
  2. Testo Unico Bancario (T.U.B.) – D.Lgs. 1/9/1993, n. 385: artt. 63 (Centrale dei Rischi), 125-bis e ss. (informazioni creditizie), 126-bis (cessione del quinto).
  3. D.Lgs. 141/2010 – Attuazione della direttiva UE sul credito ai consumatori; disciplina prestiti personali, carte revolving, leasing, ecc.
  4. Legge 3/2012 – «Norme in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento» (c.d. “Legge Salva-suicidi”).
  5. D.Lgs. 14/2019 – «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza», Titolo I e II (riordino della disciplina sul sovraindebitamento).
  6. D.Lgs. 13/9/2024, n. 136 – (GU n.227 del 27-09-2024) – Decreto integrativo e correttivo del Codice della crisi (pubblicato in G.U. 27/9/2024), che ha introdotto le novità 2024-2025 sul sovraindebitamento.
  7. Cassazione Civile, sez. I, n. 576/2024 – Conferma la possibilità di dilazioni superiori ai 2 anni nel piano di sovraindebitamento se trasparenti (richiamata da [13†L129-L134]).
  8. Cassazione Civile, sez. U., n. 22291/2020 – (richiamata in [13]) – conferma l’importanza della partecipazione dei creditori nel piano di ristrutturazione.
  9. Regolamento Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
  10. Codice di deontologia SIC (Garante Privacy) – Delib. Garante 26 giugno 2008 e ss.; disciplina privacy e conservazione dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie (CRIF, Experian, CTC).
  11. Banca d’Italia – FAQ Centrale dei Rischi – Ufficiali del sito BI (Domande frequenti sulla CR).
  12. CRIF – Come funziona il Sistema Informativo Creditizio (EURISC) – pagina informativa CRIF (catalogazione delle segnalazioni).
  13. CRIF – Come cancellare o modificare i dati sul SIC – guida CRIF (tempi di conservazione dei dati).

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✅ Dopo la prescrizione, il creditore perde il diritto di chiedere il pagamento
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