Sei in difficoltà economica e temi che i creditori possano bloccare i conti, pignorare beni o interrompere forniture essenziali? Vuoi sapere come ottenere subito una protezione legale mentre cerchi una soluzione alla crisi d’impresa o personale?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto della crisi, composizione negoziata e procedure di sovraindebitamento – ti spiega in modo chiaro e concreto cosa sono le misure cautelari e protettive previste dal Codice della Crisi, come si richiedono, quando vengono concesse e cosa possono realmente bloccare.
Scopri quali atti e procedimenti possono essere sospesi, come funziona la protezione automatica con la composizione negoziata o le procedure per i debitori civili, cosa deve contenere l’istanza al tribunale, e quali sono i tempi entro cui ottenerla per fermare sul nascere pignoramenti, sfratti, revoche bancarie o sequestri.
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo, valutare la tua situazione debitoria e attivare subito le misure legali necessarie per mettere al sicuro la tua attività, i tuoi beni e il tuo futuro.
Introduzione:
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. modif.) disciplina in modo unitario le misure protettive e cautelari volte a tutelare il patrimonio dell’impresa in crisi durante le trattative di risanamento o in vista dell’avvio di procedure concorsuali. Le misure protettive sono “misure temporanee richieste dal debitore per evitare che … azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative per la regolazione della crisi”. Le misure cautelari sono, invece, provvedimenti “emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano… idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni”.
In pratica, le misure protettive – introdotte dal Codice della crisi – sono inizialmente richieste dal debitore (tipicamente nell’ambito di una procedura concordataria, di ristrutturazione o nella composizione negoziata) e producono automaticamente effetti di “freeze” sui creditori (sospensione delle azioni esecutive e cautelari) dalla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese. Le misure cautelari, invece, possono essere richieste da qualsiasi parte (debitore o creditori legittimati, o anche dal pubblico ministero) e sono disposte dal giudice – su istanza di parte – per preservare il patrimonio secondo le esigenze contingenti (ad esempio la nomina di un custode, il sequestro conservativo, divieti di disposizione). Entrambe le misure sono temporanee e finalizzate ad evitare la “dispersione dei valori dell’impresa” in attesa di una soluzione concordata o dell’eventuale procedura concorsuale.
Questa guida – aggiornata a maggio 2025 e dedicata a professionisti e imprenditori – analizza compiutamente il regime normativo italiano delle misure cautelari e protettive nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019 con successive modifiche, in particolare D.Lgs. 83/2022 e il correttivo D.Lgs. 136/2024). Si delineano definizioni e finalità, differenze chiave, iter procedurali, effetti, limiti temporali e responsabilità degli attori coinvolti. Vengono illustrate le tipologie di misure (tipiche e atipiche), le fasi procedurali (domanda, conferma, proroga, revoca) nonché le conseguenze giuridiche (sospensione delle azioni, decadenze, prelazioni, responsabilità). La trattazione include tabelle riepilogative di concetti chiave (misure, attori, tempistiche) ed esempi pratici simulati per chiarire l’applicazione operativa. Non mancano riferimenti a fonti normative (Codice della crisi, regole secondarie, decreti attuativi), giurisprudenza recente (fino al 2025) e interventi dottrinali e istituzionali (Ministero, CNF, Assonime, CCIAA, ecc.). Infine si propone una sezione FAQ con risposte operative ai dubbi più frequenti sugli aspetti applicativi.
Quadro normativo di riferimento
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI) – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrato progressivamente in vigore dal 2022: è la fonte primaria che ha riformato le discipline concorsuali. Contiene un “Libro I” dedicato alla crisi d’impresa (Titolo I “Allerta e composizione assistita”, Titolo II “Strumenti di regolazione preventiva della crisi”, Titolo III “Liquidazione giudiziale”, ecc.). Le norme sul procedimento unitario delle misure protettive e cautelari si trovano in particolare nell’art. 54 (capo IV, sezione II, del Titolo III).
- Leggi e decreti correttivi – Il Codice è stato integrato da più interventi: D.Lgs. 147/2020 (correttivo iniziale), D.Lgs. 83/2022 (attuazione direttiva europea 2019/1023 e aggiornamenti sostanziali alle misure protettive/cautelari), e D.Lgs. 136/2024 (correttivo di adeguamento). Questi ultimi hanno ridefinito alcuni aspetti applicativi (es. durata delle misure, estensione dell’accesso alla composizione negoziata, modifiche terminologiche).
- Norme di procedura civile – Per espressa previsione, alle misure cautelari si applicano per analogia solo alcune disposizioni del Codice di procedura civile (art. 669-octies e ss. c.p.c. sono escluse). Rimangono disciplinate ex novo nel Codice della crisi.
- Atti esecutivi di regolamentazione – Decreto del Ministero della Giustizia (21 marzo 2023) sulle procedure di composizione negoziata, linee guida ministeriali, protocolli operativi, delibere CNF e di Tribunali, circolari di organismi di composizione della crisi, fornitori di piattaforme telematiche. Ad esempio, la Camera di commercio Pordenone-Udine ha pubblicato una guida che spiega come l’imprenditore, presentando l’istanza di composizione negoziata, possa attivare le misure protettive tramite la piattaforma telematica.
Le disposizioni normative più recenti (Codice vigente, D.Lgs. 136/2024, ecc.) definiscono chiaramente la portata operativa delle misure cautelari e protettive senza fare riferimento alla disciplina previgente. Tutte le citazioni legislative si riferiscono al testo aggiornato del Codice della crisi.
Definizioni e differenze fondamentali
Il Codice della crisi fornisce precise definizioni di misura protettiva e misura cautelare nell’art. 2. In sintesi:
- Misure protettive (art. 2 lett. p): sono misure temporanee richieste dal debitore per evitare che azioni o comportamenti dei creditori possano pregiudicare, fin dalle trattative iniziali, il buon esito delle iniziative di regolazione della crisi o dell’insolvenza. In pratica, sono misure generali di salvaguardia patrimoniale che il solo debitore può attivare (tipicamente in procedimenti che egli stesso promuove: concordato, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata). Le misure protettive tipiche sono elencate dal Codice (divieto di nuove azioni esecutive/cautelari, sospensione di cause di scioglimento, ecc.) e scattano per effetto della sola pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese.
- Misure cautelari (art. 2 lett. q): sono provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano idonei (secondo le circostanze del caso) ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative o degli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza. Esse hanno contenuto atipico (non predeterminato) e sono disposte su istanza di parte (debitore, ma anche creditori, Pubblico Ministero o altri soggetti legittimati nei casi previsti). L’art. 54 CCI cita come esempio la “nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio” – provvedimento simile al sequestro giudiziario – e in generale i provvedimenti “più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione” della soluzione concordata o dell’apertura di procedure concorsuali. Tra i possibili contenuti: sospensione di singole azioni esecutive, sequestro conservativo di beni aziendali, obblighi di informazione all’organo giudiziario, ecc.
Una tabella riassume le differenze chiave:
Caratteristica | Misure Protettive (art. 2 lett. p; art. 54) | Misure Cautelari (art. 2 lett. q; art. 54) |
---|---|---|
Scopo | Prevenire che creditori disperdano il patrimonio durante le trattative di risanamento. | Prevenire comportamenti specifici (anche di singoli creditori) che ostacolano l’esito delle trattative o delle procedure. |
Proponente | Deve essere richiesto dal debitore. | Può essere richiesto da qualsiasi soggetto legittimato: in primis l’imprenditore, ma anche creditori (in liquidazione giudiziale) o il PM. |
Provvedimento | Effetto automatico (no provvedimento formale): dalla pubblicazione dell’istanza, blocco generalizzato delle azioni esecutive/cautelari e delle prelazioni. | Emette un provvedimento giudiziale formale (ordinanza del giudice delegato o del collegio) sui singoli atti/beni indicati. |
Contenuti tipici | Blocchi generali su tutto il patrimonio: – divieto di iniziare o proseguire azioni esec./cautelari; – sospensione decadenze/decreti penali di condanna; – divieto credito di prelazione. | Disposizioni specifiche mirate: – nomina di custode giudiziario (ad es. custode dell’azienda); – sequestro conservativo di beni; – obblighi di comunicazione a terzi; – inibizione di atti di disposizione su beni determinati, ecc. |
Durata | Massimo 12 mesi (anche non consecutivi), comprensivi di eventuali rinnovi/proroghe. Entro questo termine il procedimento di risanamento deve approdare all’omologazione o all’avvio di procedura concorsuale. | Fino a revoca: non è fissato un termine massimo dal Codice. Il giudice può fissare termini perenne e, su richiesta, prorogarle o revocarle. La durata tipica termina con l’omologazione o la chiusura del giudizio. |
Effetti | – Creditori sospendono procedure esecutive/cautelari; – atti esecutivi già iniziati restano “congelati”; – non maturano decadenze e prescrizioni; – nessuna nuova prelazione di garanzia viene acquisita in danno dei creditori già noti. | – Gli effetti dipendono dalla singola misura: es., custode garantisce la conservazione del patrimonio (la gestione resta al debitore); – sequestro o inibizione azioni di singoli creditori bloccano singoli procedimenti; – provvedimenti di natura conservativa hanno efficacia fino a revoca. |
I contributi di dottrina sottolineano che, benché queste misure abbiano scopi analoghi (proteggere il patrimonio nell’attesa di una soluzione negoziata), presentano distinzioni essenziali: le misure protettive sono riservate al debitore e producono automaticamente effetti generali, mentre le misure cautelari possono riguardare situazioni specifiche e richiedono un provvedimento giudiziario. Ad esempio, il Tribunale di Imperia ha osservato che le misure cautelari “sono misure atipiche, a contenuto conservativo o anticipatorio… Scopo è assicurare provvisoriamente l’esito delle trattative”. Analogamente, la dottrina evidenzia che le misure cautelari “colmano i bisogni di tutela” non coperti dalle protettive, estendendo la protezione del patrimonio anche oltre la durata legale di 12 mesi.
Procedimento e attori coinvolti
L’iter procedurale per chiedere, confermare o modificare misure protettive e cautelari è disciplinato principalmente dall’art. 55 CCI e da regole operative collegate. In generale:
- Presentazione dell’istanza: L’imprenditore che intende avviare una procedura preventiva (concordato, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata) richiede contestualmente (o con separata istanza) le misure protettive. Nel caso di composizione negoziata l’istanza (insieme all’accettazione dell’esperto) va pubblicata nel Registro delle imprese; per concordato e accordi di ristrutturazione la richiesta viene formulata nella “domanda di concordato/accollo accordi”. Le misure cautelari, invece, si richiedono sempre con ricorso giudiziale separato “ex art. 54” (o a verbale di udienza) al Tribunale competente.
- Competenza del giudice: Generalmente a decidere è il Tribunale (Collegio) o un Giudice delegato nell’ambito del procedimento principale. In via di principio il Giudice dell’istruzione del Tribunale (ad es. Giudice Delegato nel concordato) dispone le misure cautelari e verifica quelle protettive, salvo casi specifici affidati al Tribunale collegiale. Alcune norme prevedono tempi stretti: ad esempio, il debitore deve chiedere conferma delle protettive “entro il giorno successivo” alla pubblicazione, e il giudice può decidere sulla conferma entro pochi giorni (tipicamente 5-7).
- Parti legittimate: Le misure protettive possono essere richieste solo dal debitore (delega assegnata espressamente al fallito o all’imprenditore in crisi). I creditori, il P.M. o altri soggetti non possono attivarle, proprio perché esse presuppongono l’iniziativa del debitore. Viceversa, misure cautelari possono essere chieste anche dai creditori (ad es. un creditore può chiedere al Tribunale di sospendere l’esecuzione di altri crediti) o dal P.M. in particolari situazioni, oltre che dal debitore stesso.
- Tipo di procedimento: L’art. 55 prevede un iter diverso a seconda che la richiesta sia avanzata prima o dopo il deposito della domanda di accesso alla procedura di risanamento. Se la domanda di misure protettive è allegata alla domanda iniziale (o alla pubblicazione in composizione negoziata), le misure operano automaticamente e devono poi essere confermate dal Tribunale. Se vengono chieste dopo (ad es. quando il piano è già in istruttoria o la composizione negoziata in corso), il giudice valuta ex ante e può confermare, modificare o rigettare. Le misure cautelari atipiche (art.54, comma 1) vengono concesse solo dopo un provvedimento del giudice su istanza specifica.
Ruoli degli attori coinvolti (riassunto):
- Debitore – imprenditore in crisi, promuove le misure protettive (e può chiedere anche misure cautelari se serve); responsabile di allegare documentazione (attestazioni, prospetto dei crediti, piano di risanamento) per giustificare le richieste.
- Creditori – titolari dei crediti verso l’imprenditore; non possono chiedere misure protettive generali, ma in sede di liquidazione giudiziale o prima dell’apertura possono chiedere misure cautelari puntuali (es. inibizione azioni di un collega creditore). Possono contestare la richiesta di misure protettive o opporsi alle cautelari in apposite udienze (presentando memorie e prove).
- Tribunale (Giudice delegato) – Organo giudiziario competente a decidere sulle misure; valuta l’ammissibilità, proporzionalità, strumentalità e opportunità delle misure richieste. Il Tribunale può confermare, modificare, sospendere o revocare le misure. Nel processo di composizione negoziata, il Tribunale conferma le misure protettive entro pochi giorni.
- Curatore/amministratore giudiziale – se è stata aperta la procedura concorsuale, l’amministratore nominato può (in alcuni casi transfrontalieri o su ricaduta UE) chiedere misure di protezione ex art.54 c.1-2.
- Conservatore del Registro Imprese – figura amministrativa che pubblica le istanze di misure protettive e ne riporta l’esistenza nei registri (art. 40 c.3 CCI), dando così efficacia formale agli effetti previsti.
- OCC e Organismi di composizione – in fase di composizione negoziata, l’esperto o organismo di composizione gestisce la procedura riservata, ma le misure protettive scattano solo con istanza apposita al Tribunale.
Questo complesso sistema processuale fa sì che, in tutte le procedure di regolazione preventiva o concorsuale, il patrimonio del debitore resti vincolato da specifiche garanzie di pari trattamento dei creditori, evitando la fuga di beni e la disparità nella soddisfazione dei debiti.
Contenuti e effetti delle misure
Misure Protettive: contenuti tipici e atipici
L’art. 54 comma 2 CCI elenca le misure protettive tipiche (contenuto “legale”):
- Divieto di atti esecutivi/cautelari: dalla pubblicazione dell’istanza, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Ciò sospende automaticamente pignoramenti, sequestri, vendite forzate in corso.
- Blocchi di prelazioni: viene vietato ai creditori di acquisire diritti di prelazione (p.e. iscrizioni ipotecarie ex novo) con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo autorizzazione giudiziale (ad es. ipoteche su beni previsti nel piano).
- Sospensione decadenze e scadenze: termini per le decadenze ex lege (ad es. decadenza dal beneficio del termine) e prescrizioni restano sospesi.
- Divieto di dichiarazione di insolvenza/liquidazione: non può essere pronunciata sentenza di apertura di liquidazione giudiziale o accertamento dell’insolvenza durante l’efficacia delle misure (salvo revoca motivata delle misure).
Queste misure protettive tipiche si attivano “automaticamente” ex lege dall’iscrizione dell’istanza contenente la richiesta, non richiedendo un ulteriore provvedimento giudiziario di concessione. Esse garantiscono al debitore il “blocco esecutivo” necessario per non disperdere il patrimonio durante la trattativa con i creditori.
Il Codice prevede inoltre misure protettive atipiche: il debitore può chiedere ulteriori misure temporanee specifiche per impedire che determinati atti o condotte di uno o più creditori pregiudichino il buon esito delle trattative. Tali misure vanno motivate caso per caso e variano secondo le necessità (ad esempio, divieto di alienare un ramo d’azienda chiave, sospensione di atti di garanzia specifici). La nuova disciplina (D.Lgs. 83/2022) ha ampliato questa possibilità, estendendo il concetto di “misure protettive” anche all’ambito della composizione negoziata (prima di nuovo interrogazione).
Misure Cautelari: contenuti flessibili
Le misure cautelari, disciplinate in modo unitario con le protettive (art. 54 c.1), comprendono tutti i provvedimenti giudiziari di natura conservativa che il tribunale ritiene più adatti, a seconda delle circostanze, a preservare il patrimonio. L’art. 54 comma 1 menziona esplicitamente la “nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio” – una figura che vigila sulla conservazione dei beni aziendali (simile al custode giudiziario ex art. 670 c.p.c.). Altri esempi (richiesti in dottrina) sono:
- Custodia aziendale: il custode (o amministratore giudiziario laddove consentito) affianca il debitore nell’amministrazione ordinaria o straordinaria dell’impresa, salvaguardando gli interessi dei creditori. Il Codice privilegia il custode rispetto all’amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c., espressamente escludendo quest’ultimo nell’ambito delle misure di crisi.
- Sequestro conservativo di beni o azienda: il giudice può disporre il sequestro conservativo (ad es. di immobili, quote societarie, beni strumentali) al fine di impedire che vengano venduti o distratti. Questo strumento, ammesso come misura cautelare atipica, mira a “sterilizzare” le iniziative esecutive in corso, proteggendo il patrimonio fino alla conclusione del giudizio.
- Divieti di disposizione/alienazione: può essere vietato ai soci/debitori di compiere determinati atti (ad es. cessione di rami d’azienda, distrazione di conti bancari) in danno dei creditori.
- Inibizioni specifiche: ad esempio, il giudice può vietare a un determinato creditore di proseguire l’esecuzione se questa è reputata ingiustamente pregiudizievole per il risanamento complessivo, assicurando una sorta di “pari opportunità” tra creditori.
- Nomine supplenti: in casi estremi, si può nominare un amministratore giudiziario per gravi irregolarità (seppur il Codice non lo riprende espressamente, la dottrina ne discute).
Come sottolinea la dottrina, le misure cautelari del Codice sono «tutti i provvedimenti emessi dal giudice… più idonei ad assicurare provvisoriamente l’integrità del patrimonio» rispetto ad atti dispositivi posti in essere dal debitore. Esse sono selettive e personalizzate sul caso concreto (destinatari determinati, meritevoli di tutela). L’adozione delle misure cautelari è sempre subordinata a una valutazione di proporzionalità e strumentalità da parte del giudice, che deve bilanciare l’interesse del debitore/procedure in corso con quello dei singoli creditori coinvolti. Ad esempio, il Tribunale di Imperia ha ammesso che, anche superato il termine di 12 mesi delle misure protettive, il debitore potesse chiedere misure cautelari specifiche per preservare il piano negoziale, purché il giudice ne verifichi la proporzionalità rispetto agli interessi dei creditori.
Effetti sulle azioni dei creditori
- Impossibilità di esecuzioni: Durante l’efficacia delle misure protettive, i creditori non possono né iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio oggetto della crisi. Gli atti già iniziati (p.es. pignoramenti notificati) sono sospesi: i creditori possono continuare solo dopo la cessazione delle misure (con eventuale conferma o proseguimento del procedimento concorsuale, come previsto dall’art. 150 CCI).
- Nullità degli atti in violazione: Gli atti esecutivi compiuti in violazione del divieto sono nulli. Ad esempio, se un creditore tentasse di vendere un bene pignorato durante l’efficacia delle misure protettive, tale vendita non produce effetti legali. Questo meccanismo tutelare è stato considerato l’equivalente dell’“automatic stay” della legislazione fallimentare ante 2019, esteso anche alla fase pre-fallimentare delle trattative.
- Par condicio creditorum: Le misure protettive operano in particolare a beneficio della par condicio tra i creditori: vietano la creazione di privilegi o prelazioni nei confronti di alcuni creditori rispetto ad altri. Il Tribunale di Pisa ha sottolineato che, come nel concordato preventivo, le misure protettive garantiscono un trattamento uniforme dei creditori nel periodo di protezione.
- Crediti esclusi: Il Codice esclude espressamente dal blocco i crediti di lavoro dipendente (salvo quanto previsto dalle norme speciali sugli accordi con efficacia estesa). Questo deriva da una scelta di legge delega che mira a tutelare i lavoratori dipendenti anche in presenza di misure protettive avanzate.
- Durata e scadenza: Le misure protettive hanno efficacia dal giorno di pubblicazione dell’istanza, e restano in vigore fino all’omologazione della soluzione negoziale o all’apertura della procedura concorsuale, ma in ogni caso per non oltre dodici mesi complessivi (anche discontinui). Decorso questo termine, cessano automaticamente (salvo proroghe giustificate entro il limite). Le misure cautelari rimangono efficaci finché il giudice non le revoca o modifica.
Tabella riepilogativa: effetti delle misure sui creditori
Effetto | Misure Protettive | Misure Cautelari |
---|---|---|
Blocchi esecuzioni | TUTTE le esecuzioni e azioni cautelari sono sospese (nullità di atti contrari). | Solo le azioni esecutive/cautelari specificamente inibite dal provvedimento (ad es. del creditore X). Non c’è sospensione automatica generale. |
Nuove prelazioni | Vietato acquisire diritti di prelazione (p.es. iscrivere ipoteche) rispetto ai creditori concorrenti. | Il giudice può disporre divieti analoghi solo se richiesto dal debitore (non dai creditori). |
Decadenze/Prescrizioni | Sospese le decadenze (es. beneficio del termine) e le prescrizioni ancora pendenti. | Non previsto alcun meccanismo di sospensione automatico; eventuale sospensione solo se il giudice lo dispone nel provvedimento specifico. |
Uniformità trattamento | Garantita par condicio creditorum: nessun creditore può avanzare azioni in segreto rispetto agli altri. | Mira a bilanciare interessi specifici di creditori individuati rispetto agli altri, non assicura par condicio in senso “generale”. |
Durata | Fino a max 12 mesi, fino a omologazione accordi o apertura concorsuale. | Fino a revoca/modifica in qualsiasi momento (tempi indicati dal giudice). |
Sospensione procedura concorsuale | Non può essere pronunciata dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale durante efficacia. | Non impedisce per sé l’apertura di procedura concorsuale (perché può essere richiesta anche dal creditore). |
Tempistiche e limiti
- Termine di 12 mesi (art. 8): Il Codice fissa in dodici mesi la durata complessiva delle misure protettive, dal momento della loro efficacia fino all’omologa dello strumento di regolazione (concordato, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento) o, in alternativa, all’apertura di procedura concorsuale. Questo termine può essere coperto da misure discontinui (ad es. misure protettive all’inizio, pausa e proroga dopo il deposito di piani in composizione negoziata). Il periodo trascorso prima di accedere formalmente a uno strumento di regolazione (ad es. misure protettive ottenute in composizione negoziata) si computa anch’esso nel limite dei 12 mesi.
- Proroghe: Durante la fase di trattative, il debitore può richiedere rinnovo/proroga delle misure protettive prima della scadenza, presentando apposita istanza al tribunale. Il giudice valuta se persistano le condizioni (avanzamento trattative, nessun grave pregiudizio ai creditori) e può accordare una proroga motivata. Non è invece previsto un rinnovo automatico oltre i 12 mesi.
- Effetti esauriti: Se le misure protettive cessano prima dell’omologa del piano (perché scaduti i 12 mesi o revocate), i creditori ritornano liberi di procedere con le azioni. Tuttavia, se nel frattempo il debitore ha depositato un piano o è iniziata una procedura concorsuale, le eventuali ipoteche iscritte dopo la pubblicazione delle misure restano inefficaci, come previsto dai principi tradizionali (art. 168 l. fall.). Inoltre, dopo apertura di una liquidazione giudiziale, opera comunque l’art. 150 CCI (analogo al divieto automatico di ulteriori azioni) garantendo continuità di protezione.
- Tempi procedurali: Una volta depositata l’istanza di misure protettive, il tribunale deve pronunciarsi tempestivamente (in via di fatto è un procedimento urgente). Se il giudice conferma le misure, esse rimangono efficaci fino a revoca; in caso contrario, le misure decadono. Per le misure cautelari, l’art. 55 stabilisce termini brevi: in genere il giudice istruttore deve decidere entro 5-7 giorni dall’udienza, per evitare indebito protrarsi della fase di blocco.
- Composizione negoziata: Il legislatore ha previsto specifici termini nel contesto della composizione negoziata (art. 19 e segg. CCI). Ad esempio, l’imprenditore che pubblica l’istanza di composizione con richiesta di misure protettive deve, “entro il giorno successivo” alla pubblicazione, chiedere al Tribunale la conferma o modifica delle misure. Entro 5 giorni dalla domanda di conferma il tribunale decide (di norma entro 7 giorni). L’intera procedura ha durata iniziale di 90 giorni (prorogabili a 120/180/240 giorni con accordo dei creditori). Le misure protettive ottenute in fase di composizione negoziata concorrono al computo complessivo dei 12 mesi.
Sintesi delle scadenze principali (esempi):
- Misure protettive con dom. di concordato/accordi: efficaci dall’iscrizione nel Registro, in attesa dell’udienza (art. 55). Durata max 12 mesi complessivi.
- Composizione negoziata (art. 19): durata trattativa 90→240 giorni. Misure attivate dal deposito via telematica: creditori “bloccati” immediatamente; debitore in 1 giorno deve chiedere conferma al Tribunale, che decide entro 5-7 giorni. Si può prorogare più volte (fino a 240 gg totale).
- Misure cautelari ex art. 54: procedimento di diritto comune (ma abbreviato): il creditore o debitore deposita istanza, viene fissata udienza rapida, il giudice provvede in tempi brevi (circa una settimana). Le misure restano valide fino a nuova ordinanza.
Consulenza pratica: casi applicativi
Si propongono di seguito simulazioni pratiche che illustrano l’impiego delle misure cautelari e protettive in situazioni reali. Questi esempi, pur semplificati, chiariscono il meccanismo operativo delle disposizioni.
- Caso A – Impresa in fase di composizione negoziata: Alfa S.p.A., con gravi problemi di liquidità, avvia la composizione negoziata (art. 19 CCI) presentando istanza e documento dell’esperto. Contestualmente pubblica l’istanza di misure protettive in RP. Da quel momento, tutti i creditori hanno il “colore giallo”: nessuno può pignorare o sequestrare nuovi beni dell’azienda, né iscrivere ipoteche su di essi. Il Tribunale, su richiesta entro 1 giorno, conferma le misure con ordinanza entro 5 giorni. Durante i successivi 120 giorni di trattative (rinnovabili), Alfa è protetta dallo stay: i creditori negoziano senza timore di esecuzioni che possano compromettere il piano. Se Alfa non raggiunge l’accordo entro 120 giorni, potrà chiedere proroga motivando i progressi. Trascorsi i 12 mesi complessivi, il blocco delle azioni cesserebbe, a meno che Alfa non abbia ancora in corso un accordo già omologato o non sia stata aperta liquidazione (nel qual caso vale il divieto di cui all’art.150 CCI). Nel frattempo, però, supponiamo che un creditore Beta, in dissenso, tenti ugualmente un pignoramento: la misura protettiva lo blocca, l’atto è nullo e, non potendo completare il pignoramento, Beta rimane “fuori” fino alla conclusione della procedura.
- Caso B – Debitore chiede proroga: Nel caso A, Alfa ha concluso un accordo di ristrutturazione e depositato il piano a 10 mesi dall’inizio. Occorrono altri 3 mesi per depositare documenti integrativi. Alfa presenta istanza di proroga delle misure protettive, argomentando che le trattative sono vicine al termine. Il Tribunale concede ulteriori 60 giorni (entro il limite di 12 mesi totali) valutando l’avanzamento reale delle trattative e l’assenza di danni ingiustificati ai creditori. Le misure rimangono efficaci fino all’omologa. Questo esempio mostra come la proroga va gestita prudentemente: serve documentazione (accordi parziali, relazioni di esperti) e il giudice valuta caso per caso.
- Caso C – Ricorso cautelare in liquidazione: Gamma S.r.l. è in liquidazione giudiziale su istanza di un creditore anziano. Il curatore nomina l’amministratore giudiziario e riscontrano pratiche fraudolente di un fornitore incauto: il creditore presta il ricorso ex art. 54 c.1 per chiedere misure cautelari di blocco su un lotto di merci ancora in magazzino (destinate da Gamma a terzi) e la nomina di un custode speciale per conservarle. Il Tribunale, accogliendo l’istanza, emette ordinanza con tali misure cautelari ad hoc. In questo caso il soggetto legittimato (creditore) non poteva chiedere misure protettive generali, ma la misura cautelare ha permesso di evitare la dispersione di specifici beni cruciali per la procedura concorsuale.
- Caso D – Estinzione misure e passaggio cautelare: Delta S.p.A., in concordato preventivo senza deposito di piano finale, aveva beneficiato delle misure protettive per il massimo di 12 mesi. Al termine del periodo, senza accordo ancora approvato, alcuni creditori – temendo ritardi – chiedono revoca delle misure protettive, la quale viene accordata per decorso termine. L’imprenditore, tuttavia, contatta immediatamente il tribunale per ottenere nuove misure cautelari (di tipo personale e specifico, p.es. inibire che un creditore proceda ad espropriare la garanzia reale). Su valutazione del giudice, vengono concesse misure cautelari limitate nel tempo (fissando un ulteriore termine coerente con il nuovo piano negoziato). Questo scenario dimostra il principio (accolto dalla dottrina e da alcuni giudici) per cui le misure cautelari possono supplire parzialmente alla scadenza delle protettive, sempre sottoposte al vaglio di proporzionalità.
Questi esempi evidenziano che la concreta applicazione richiede attenzione alle fasi procedurali, al contenuto della documentazione richiesta e alla tempestività delle istanze. In particolare, le misure protettive vanno attivate per tempo con gli atti di deposito/processo concorsuale, mentre le misure cautelari richiedono l’apertura di un procedimento giudiziario dedicato ed una precisa motivazione su quali atti vanno bloccati per garantire il risultato della procedura.
FAQ operative
1. Chi può chiedere le misure protettive?
Solo il debitore (o imprenditore in crisi) tramite la sua domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (concordato, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata). I creditori o il PM non sono legittimati a richiedere misure protettive generali.
2. Chi può chiedere le misure cautelari?
Qualsiasi parte interessata: oltre all’imprenditore stesso, anche un creditore o il Pubblico Ministero possono proporre misure cautelari, specialmente se la procedura di crisi è iniziata per iniziativa non del debitore (p.e. liquidazione su istanza di creditore). Ad es., un creditore danneggiato da azioni di altri creditori può chiedere inibizione specifica di tali azioni.
3. Quali documenti servono per ottenere le misure?
- Per misure protettive: il debitore deve allegare la documentazione prevista dall’art. 39 CCI, in particolare un attestato del professionista indipendente che confermi la fattibilità del piano di risanamento e la proposta di accordo/ristrutturazione. Negli accordi di ristrutturazione occorre il piano e l’allegato richiesto (relazione e attestazione). Nella composizione negoziata basta la domanda di accesso (art. 18 CCI) con evidenza delle trattative in corso.
- Per misure cautelari: il richiedente (debitore o creditore) deve fornire prova (atti, dichiarazioni, riscontri) del pericolo di dispersione del patrimonio o di pregiudizio all’esito della trattativa. In particolare, deve motivare le ragioni per cui è necessaria la misura (p.e. contestuale esecuzione di pignoramento, insussistenza di accordi con altri creditori).
4. Quanto durano le misure?
- Misure protettive: fino a un massimo di 12 mesi complessivi. Includono anche periodi precedenti l’iscrizione (es. nella fase negoziale). Trascorso questo termine cessano automaticamente, salvo che nel frattempo non sia stata completata l’omologa o aperta la procedura concorsuale. Possono essere revocate o modificate in corso di trattativa per giustificato motivo.
- Misure cautelari: durano finché il giudice non le revoca o modifica. Il giudice può fissare scadenze intermedie (ad es. verifica fra 3 mesi). In mancanza, rimangono valide fino alla conclusione del giudizio (o fino all’esaurirsi dello scopo). Dopo l’omologa, di solito sono revocate (il fine cautelare è raggiunto).
5. Cosa succede se un creditore tenta un’azione nonostante le misure?
Tali azioni sono invalide: l’espropriazione o altra azione intrapresa in violazione delle misure protettive/cautelari è dichiarata nulla. Il creditore danneggiato può ottenere il risarcimento o la liberazione dei beni. Lo stesso vale per eventuali (nuove) pretese di prelazione: se qualcuno iscrive un’ipoteca dopo l’inizio delle misure senza autorizzazione, l’iscrizione è inefficace rispetto agli altri creditori.
6. Le misure protettive tutelano anche i dipendenti?
In linea generale sì, le misure protettive bloccano anche le azioni del creditore dipendenti. Tuttavia, il Codice CCI esclude espressamente dal blocco i diritti di credito dei lavoratori (stipendi, TFR ecc.) quando le misure vengono richieste ai sensi del comma 3 dell’art. 54 (ossia prima del piano, su accordi di ristrutturazione). Tale eccezione mira a garantire comunque continuità nella copertura dei crediti del lavoro. In pratica, gli stipendi maturano normalmente e non vengono bloccati da misure di garanzia.
7. Le misure cautelari sopperiscono alle misure protettive scadute?
Questo è un tema dibattuto: alcuni ritengono che le misure cautelari non possano supplire al blocco generale delle protettive (per evitare aggiramenti del limite di 12 mesi). Altri, invece, ammettono che il debitore possa chiedere misure cautelari specifiche anche dopo la scadenza delle protettive, purché siano proporzionate allo scopo di salvaguardare gli interessi negoziali. Una recente pronuncia (Trib. Imperia 2024) ha sostenuto quest’ultimo orientamento, ritenendo possibile fissare con la misura cautelare un nuovo termine coerente con eventuali proroghe della composizione negoziata.
8. Quali competenze ha il Tribunale:
Ogni istanza di misura protettiva/cautelare va presentata al Tribunale ordinario nel cui territorio ha sede l’impresa. Durante la fase di composizione negoziata o di concordato, è il Giudice Delegato (o il Tribunale monocratico) a decidere in via d’urgenza. Nei procedimenti civili ordinari, si procede con ordinanza del Collegio. In ogni caso, l’art. 55 CCI stabilisce la competenza del Tribunale e i termini per decidere, in modo da garantire interventi tempestivi.
9. Effetti sulla gara di responsabilità:
Le misure cautelari/protettive non bloccano eventuali azioni di responsabilità verso amministratori o sindaci. Anzi, garantire il patrimonio dell’impresa consente di non ridurre le risorse disponibili in caso di danni da inadempimento degli organi sociali.
Tabelle riepilogative chiave
Tabella 1: Confronto Misure Protettive vs Cautelari
Parametro | Misure Protettive | Misure Cautelari |
---|---|---|
Richiesta da | Solo debitore (imprenditore) | Parte convenuta (debitore, o creditori/PM in procedure concorsuali) |
Autorizzazione | Non serve autorizzazione giudiziale: scattano con l’iscrizione di domanda | Serve ordinanza del Tribunale (su istanza motivata di parte) |
Durata | Max 12 mesi complessivi (calcolati fino all’omologa o liquidazione) | Fino a revoca; il giudice può fissare termini (ad es. provvedimento in scadenza) |
Ambito | Azioni tutte generali: blocca l’avvio/continuazione di qualsiasi azione esecutiva/cautelare e nuova prelazione | Azioni individuali: può bloccare solo le azioni/sequestro verso specifici beni o creditori specifici |
Esempi contenuto | – Divieto azioni esecutive e cautelari su patrimonio intero- Sospensione decadenze- Blocchi prelazioni | – Nomina custode azienda/patrimonio- Sequestro conservativo beni aziendali- Divieto di alienazione di un ramo d’azienda- Inibitoria azioni di un creditore particolare |
Effetti | – Tutti i creditori inibiti (automatic stay generalizzato)- Continuazione dopo fine protezione libera (salvo concorso) | – Solo i creditori indicati subiscono effetti (gli altri possono procedere)- Su beni specificati nel provvedimento |
Tabella 2: Attori e competenze
Soggetto | Ruolo nell’istanza | Poteri/Interventi possibili |
---|---|---|
Debitore | Presenta istanze di misure protettive (con domanda di concordato/accordi o in composizione negoziata). Può anche chiedere misure cautelari. | Inibizione azioni dei creditori sulla generalità del patrimonio (protettive); richiesta di cautelari contro specifici comportamenti pregiudizievoli. |
Creditori | Possono esprimere contrarietà, ma non chiedono misure protettive (riservate al debitore). Possono chiedere misure cautelari (ex art. 54) se rilevano azioni dannose di altri creditori. | Ad esempio, chiedere al tribunale di sospendere esecuzioni su un bene aziendale ceduto da altro creditore, finché non si definisce la procedura. |
Tribunale | Ente decisore (Giudice Delegato o Collegio) sulle istanze di misure protettive/cautelari. | – Esamina la documentazione e disponde misure cautelari (ordinanza).- Conferma o revoca le misure protettive avanzate (art.55). – Valuta la strumentalità e proporzionalità delle misure richieste (tutela “bilanciata”). |
Curatore/Amm. giudiz. | In procedura aperta in Italia (o in ambito internazionale), può chiedere misure ex art. 54 c.6 (protezione patrimoniale). | Può intervenire per preservare asset dell’impresa in insolvenza. |
Conservatore RI | Pubblica l’istanza di composizione negoziata e di misure protettive. | Segnala sui registri pubblici l’esistenza delle misure richieste; rende note le misure agli estranei (ad es. banche informate dalle centrali rischi). |
Ministero / CNF | Non direttamente coinvolti nelle singole istanze, ma forniscono linee guida (es. protocollo composizione negoziata 2023) e formazione specializzata. | Diffondono informazioni operative e vigilano sulla corretta applicazione del Codice (ad es. tramite seminari e circolari). |
Tabella 3: Timeline tipica (esempi)
Momento/Fase | Azione | Scadenze |
---|---|---|
Avvio Composizione negoziata (art.18) | Debitore deposita domanda, riceve incarico esperto, pubblica domanda+misure protettive. | Recepita in GazzettaImprese: misure attive immediatamente. |
Conferma Misure Protettive | Debitore ricorre al Tribunale entro 1 giorno dalla pubblicazione. Giudice decide entro 5-7 giorni. | Entro 7 giorni dall’istanza. |
Durata complessiva dei negoziati | Primo ciclo 90 gg + proroghe (fino a max 240 gg). Misure protettive decorrono in tutto il periodo. | 90→180→240 giorni (per accordo). |
Termine legale protezione (art. 8) | Massimo 12 mesi dall’inizio delle misure protettive. | 12 mesi (anche frazionati). |
Richiesta Misure Cautelari | Istanza al Tribunale (es. creditore) in qualsiasi momento, se necessario. | Procedimento urgente: udienza entro 1-2 settimane. Decisione entro pochi giorni dopo. |
Esito/o accoglimento accordo | Omologa del piano/accordo interrompe necessità di misure protettive, proseguono solo gli effetti omologati. | Misure decadono alla data di omologa. |
Avvio Liquidazione giudiziale (per insolvenza) | Dichiarazione di apertura stoppa le misure protettive (richieste dal debitore), ma scatta protezione ex art.150 CCI (parità tra creditori). | Misure protettive cessano con apertura, ma patrimonio rimane bloccato da art.150 fino alla nomina curatore. |
Le tabelle aiutano a verificare rapidamente le differenze operative tra misure e a programmare gli adempimenti (ad es. occorre presentare istanze nel rispetto dei termini rigidi stabiliti).
Principali fonti normative
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019 (aggiornato). Art. 2 (lettere p, q) definisce misure protettive e cautelari; art. 54 stabilisce la disciplina organica delle misure; art. 8 fissa il termine massimo delle misure protettive. Le modifiche successive (D.Lgs. 83/2022; D.Lgs. 136/2024; D.Lgs. 147/2020) hanno adeguato i contenuti e i termini delle misure (cfr. modif. art.2 lett.p/q, conferme ampie di durata, ecc.).
- Fonti istituzionali: Circolari e protocolli del Ministero della Giustizia (esplicitano modalità telematiche e compiti del Tribunale nelle procedure di composizione negoziata). In particolare, il D.M. 21 marzo 2023 disciplina operativamente la procedura di composizione negoziata (tabelle di tempi, obblighi di informazione, ecc.), confermando la centralità delle misure protettive nel percorso di emergenza. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha promosso seminari tecnici (es. convegno “Misure cautelari e protettive” – Ravenna, 24 gennaio 2025) e pubblicato note informative in tema. L’Assonime – principale associazione di imprese – ha pubblicato nel 2022 una Guida al Codice della crisi che illustra i nuovi strumenti (comp. negoziata, accordi, misure protezione). Anche il Ministero dell’Economia e altre associazioni imprenditoriali (Assonime, Confindustria, ecc.) forniscono linee guida per la corretta attuazione degli istituti. Le Camere di Commercio, spesso congiuntamente al giudice delegato locale, hanno pubblicato pagine web divulgative (ad es. Pordenone-Udine).
- Giurisprudenza: La materia è relativamente nuova, ma si registrano già pronunce degne di nota in sede civile (Tribunali) e amministrativa. Ad esempio, Trib. Imperia 20 febb. 2024 (Est. Cappello) si è occupato del ricorso alle misure cautelari dopo la scadenza delle protettive; Trib. Brindisi 3 dic. 2024 (Est. Natali) ha sollevato dubbi di costituzionalità in merito alla natura delle misure protettive atipiche; Tribunali di Milano, Torino, Napoli hanno pubblicato ordinanze di conferma/revoca misure nell’ambito di concordati e composizioni negoziate. La Corte di Cassazione è intervenuta recentemente con sentenze (2023-2025) che riprendono i principi generali del nuovo Codice, anche se finora non si registrano pronunce specifiche sul tema (in attesa dell’attuazione delle Decreti correttivi). Queste decisioni sono disponibili nelle banche dati specializzate e commentate in dottrina.
Fonti e riferimenti bibliografici
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), art. 2 (lett. p, q), art. 8, art. 54-55. Testo aggiornato (Normattiva).
- D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (correttivo) e D.Lgs. 83/2022 (attuazione direttiva preventiva UE) – disposizioni integrative al Codice della crisi, in particolare modifiche ad art. 2, 8, 54.
- D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (decreto correttivo) – modifica al CCI, art. 2 lett. p-q in particolare.
- Camera di Commercio Pordenone-Udine, sezione Crisi d’impresa: “L’attivazione di misure protettive” (guida operativa composizione negoziata).
- Linee guida Ministero Giustizia, Procedure di composizione negoziata, 21 marzo 2023 (in G.U.).
- Cassazione Civ., Sez. III, 2023/2025 (pronunce in tema di Codice della crisi); Tribunali ordinari (es. Imperia, Imperia 20/02/2024; Brindisi 03/12/2024) citati in riviste specializzate.
Misure Cautelari e Protettive nel Codice della Crisi: Perché Affidarti a Studio Monardo
Hai avviato o stai valutando una procedura per affrontare la crisi della tua impresa?
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⚠️ Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza prevede strumenti concreti per tutelare l’imprenditore e salvaguardare il patrimonio fin dalle prime fasi della procedura.
✅ Le misure protettive bloccano ogni azione esecutiva o cautelare da parte dei creditori, anche Fisco e INPS
✅ Le misure cautelari servono a preservare l’integrità dell’impresa e del patrimonio aziendale in attesa della decisione del giudice
✅ Possono essere richieste nell’ambito di un concordato preventivo, di una composizione negoziata o di un piano di ristrutturazione
✅ Hanno efficacia immediata, ma devono essere richieste, motivate e confermate dal tribunale nei tempi previsti
Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo
✅ Valuta se ci sono le condizioni per ottenere misure protettive o cautelari a tutela della tua impresa
✅ Redige e presenta l’istanza al tribunale, documentando l’urgenza e la necessità del blocco delle azioni esecutive
✅ Ti assiste nella predisposizione del piano o dell’accordo sottostante, necessario per mantenere le misure attive
✅ Ti rappresenta in udienza, difendendo la tua richiesta da eventuali opposizioni dei creditori
✅ Segue l’intera procedura fino alla conferma delle misure e all’omologazione del piano, garantendo la massima tutela legale
Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
🔹 Avvocato esperto in diritto della crisi d’impresa e contenzioso cautelare
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di esperti in misure protettive, tutela patrimoniale e strategie anti-esecutive
Perché agire subito
⏳ Le misure protettive hanno effetto immediato, ma devono essere richieste formalmente e motivate nei tempi fissati dalla legge
⚠️ Se non agisci in tempo, i creditori possono avviare o proseguire pignoramenti, fermi, ipoteche e azioni legali
📉 Rischi concreti: blocco dell’attività, perdita di beni strumentali, interruzione dei rapporti bancari e commerciali
🔐 Solo un avvocato esperto può ottenere il riconoscimento e la conferma delle misure, tutelando te, l’azienda e il tuo futuro professionale
Conclusione
Le misure protettive e cautelari sono lo scudo legale più potente per l’imprenditore che decide di affrontare la crisi con serietà e tempestività.
Permettono di fermare i creditori e riprendere il controllo, in attesa di una soluzione strutturata e sostenibile.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa avere al tuo fianco una guida tecnica e legale qualificata, pronta a proteggere la tua impresa e a gestire ogni fase della procedura con precisione.
Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza riservata e immediata.
Se hai bisogno di protezione urgente contro i creditori, il momento per agire è adesso.