Hai ottenuto un finanziamento con garanzia SACE o MCC e ora la tua impresa è entrata in concordato preventivo o liquidazione giudiziale? Ti chiedi come vengono trattati questi debiti, se puoi stralciarli o se restano sempre dovuti per intero?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa, diritto bancario e gestione dei crediti garantiti – ti spiega in modo chiaro e pratico come vengono gestiti i finanziamenti garantiti da enti pubblici come SACE e Mediocredito Centrale, sia nel concordato preventivo che nella liquidazione giudiziale, quali sono i vincoli e come tutelarti.
Scopri se e quando puoi proporre un pagamento parziale o dilazionato del credito, quali sono le condizioni per coinvolgere anche l’ente garante nella procedura, come si calcola il trattamento del credito assistito da garanzia pubblica, e cosa prevede la normativa per evitare contestazioni o responsabilità personali.
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo, analizzare la tua posizione debitoria e costruire una strategia concreta e conforme alla legge per gestire i crediti garantiti da SACE e MCC nella tua procedura di crisi, proteggere l’impresa e chiudere i debiti nel modo più vantaggioso possibile.
Introduzione:
Il contesto pandemico e successivamente la crisi energetica e geopolitica (Russia-Ucraina) hanno spinto il legislatore italiano a estendere massicciamente i finanziamenti agevolati con garanzia pubblica alle imprese. In particolare, il Decreto “Liquidità” (D.L. 23/2020, conv. L. 40/2020) ha introdotto per le PMI prestiti garantiti dallo Stato fino a 30.000 € (poi 80%-90% con commissioni). Tali misure sono state prorogate dalla legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) fino al 30 giugno 2022. Successivamente il Decreto “Aiuti” (D.L. 50/2022, conv. L. 91/2022) ha avviato una seconda «tornata» di garanzie pubbliche (gestite da SACE) fino al 31 dicembre 2023. Tali garanzie – sempre a prima richiesta, incondizionate, onerose – affiancano le garanzie tradizionali di MCC (Fondo di Garanzia PMI, ex L. 662/96) e di SACE (ex D.Lgs. 123/1998). In sostanza, una banca che eroga un finanziamento garantito da SACE o MCC rimane creditore principale dell’impresa, ma ha alle spalle un rimborso statale parziale in caso di default, mentre SACE/MCC acquisiscono il diritto di rivalsa sulla parte garantita. Questa guida analizza dettagliatamente la natura di tali crediti e il loro trattamento nelle procedure concorsuali italiane (in particolare liquidazione giudiziale – l’ex fallimento – e concordato preventivo), con continui riferimenti normativi aggiornati al maggio 2025.
1. Normativa di riferimento aggiornata
- Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – entrato in vigore il 15 luglio 2022 e successivamente modificato da vari decreti correttivi (tra cui il D.Lgs. 83/2022 di adeguamento UE), sostituisce la vecchia legge fallimentare. Contiene disposizioni su ammissione al passivo, privilegi, concordato, ecc. (es. artt. 160-161 CCII sui coobbligati solidali; artt. 111-112 CCII sul concordato, 112 che richiede “la corretta formazione delle classi” e la parità di trattamento nelle stesse).
- Norme emergenziali COVID-19 – in particolare il D.L. 23/2020 conv. L. 40/2020 (c.d. Decreto Liquidità) e i successivi provvedimenti (L. 234/2021, D.L. 73/2021, ecc.) che hanno istituito e prorogato le garanzie statali; e il D.L. 50/2022 conv. L. 91/2022 (e ss.mm.ii.) per le agevolazioni legate alla crisi russo-ucraina.
- D.Lgs. 123/1998, art. 9, comma 5 – riconosce agli interventi di SACE un privilegio speciale sui finanziamenti agevolati: “i crediti nascenti dai finanziamenti erogati… sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione”.
- Legge 3/2015 (art. 8-bis, comma 3, conv. D.L. 3/2015) – estende analoga tutela ai crediti derivanti dal Fondo di Garanzia PMI gestito da MCC: “il diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo… costituisce credito privilegiato… che prevale su ogni altro titolo di prelazione”. In sostanza, MCC (gestore di un fondo pubblico) e SACE (società pubblica) godono di un super-privilegio generale sui finanziamenti garantiti, eccetto la prelazione per spese di giustizia e ipoteca (art. 2751-bis c.c.).
Queste norme attribuiscono già di per sé un rango di privilegio “ex lege” ai crediti delle Pubbliche Amministrazioni (MCC/SACE) subentrati nei prestiti erogati, indipendentemente dal loro puntuale riconoscimento in convenzioni particolari. L’efficacia di tali disposizioni è stata confermata dalla giurisprudenza (Cass. 18148/2023 per SACE, Cass. civ. ordinanza 9678/2025 per MCC), che reputa la posizione del Fondo subentrato come un credito pubblico privilegiato a pieno titolo.
2. Garanzie SACE e MCC: caratteristiche e modalità di intervento
Le garanzie pubbliche alle imprese variano per strumento e applicazione:
- Fondo di Garanzia PMI (MCC, L. 662/1996 e s.m.i.) – gestito da MCC (società pubblica) per le PMI. Offre garanzie a diretta copertura fino al 100% (poi ridotte all’80%-90%) su singoli prestiti bancari, soggette a condizioni di merito creditizio semplificato. L’intervento avviene in forma di garanzia finanziaria ex lege: in caso di default dell’impresa, la banca escute la garanzia e MCC rimborsa la banca per la quota garantita; a questo punto MCC subentra nel credito, rivalevole sul debitore. Le normative operative (DM MISE, Circolari MCC) dettano oneri e termini per richiedere l’escussione (p. es. notifica obbligatoria entro 2 mesi).
- Garanzie SACE (ex D.Lgs. 123/98 e successive) – erano destinate alle PMI (anche in filiera) fino alle grandi imprese, spesso nell’ambito di progetti industriali. Negli ultimi anni SACE è stata incaricata di nuovi schemi di garanzia statale di emergenza:
- Garanzia “Cura Italia” e “Liquidità” (COVID-19), per imprese di ogni dimensione (es. Garanzia Italia: D.L. 23/2020).
- Fondo PMI e Garanzia Lega Coeli (mutui fino 30k).
- Garanzia crediti a medio lungo termine (ramo BIO e PMI, L. 133/2008 modificata).
- Nuove garanzie “Aiuti-ter, -quater” (es. D.L. 73/2021, 104/2020) in emergenza energetica.
In tutti i casi SACE agisce come garante statale: paga al verificarsi dell’inadempimento (revoca del beneficio) e poi subentra con diritto di rivalsa (surrogazione).
In entrambi i casi la garanzia è a prima richiesta e incondizionata, nel senso che la banca può ottenere il rimborso direttamente da MCC/SACE senza dover esaurire preliminarmente gli atti esecutivi sul debitore. Le percentuali di copertura e le condizioni (durata, commissioni, limiti di fatturato, ecc.) sono fissate nelle leggi emergenziali. Appena la banca incassa da SACE/MCC, quest’ultima acquista automaticamente (ex lege) un credito privilegiato verso l’impresa inadempiente (art. 8-bis D.L. 3/2015 e Cass. 18148/2023).
3. Natura del credito e meccanismi di escussione e surroga
Dal punto di vista civilistico, il rapporto triangolare banca‑debitore‑garante statale si configura come una forma particolare di fideiussione a prima richiesta. Tuttavia, la giurisprudenza ha ribadito che la garanzia pubblica costituisce un’obbligazione ex lege del garante verso la banca, e non una semplice fideiussione di diritto privato. In particolare, la Cassazione 18148/2023 (su credito SACE) afferma che «il credito del Fondo di Garanzia sorge con il solo rilascio della garanzia, restando solo sospensivamente condizionato all’inadempimento della società…». Analoga posizione si ritrova nelle ordinanze Cass. 261/2022 e 6508/2020: il credito del Fondo emerge al momento del pagamento fatto alla banca, non dalla mera erogazione della somma alla PMI.
In sostanza, due interpretazioni contrapposte convivono nella dottrina e giurisprudenza emergenziale:
- Tesi del credito nascente al pagamento: il Fondo pubblico diventa creditore solo dopo aver realmente pagato la banca. Il diritto di regresso/ subentro sorge con l’adempimento verso la banca. In questo caso, fino al pagamento il soggetto garantito (banca o impresa) non ha credito né nei confronti del Fondo né tantomeno privilegio da riconoscere. Questa lettura è avvalorata da alcuni orientamenti (Trib. Torino 109/2022 e Cass. ord. 261/2022, 6508/2020) che parlano esplicitamente di credito «sotto condizione di adempimento».
- Tesi del credito nascente al rilascio della garanzia: la Cassazione 18148/2023 invece considera che il Fondo pubblico abbia già un diritto di credito (pur condizionato) dal momento in cui viene concessa la garanzia. Di conseguenza, al verificarsi dell’inadempimento il credito s’integra automaticamente e va ammesso al passivo della procedura (in quanto privilegiato) condizionatamente all’evento di default. In pratica, secondo questa tesi la presenza del Fondo «ritiene sussistente il credito pubblico anche prima del pagamento».
La soluzione prevalente per l’ordinamento è la seconda interpretazione: il privilegio di MCC/SACE è considerato insito nella causa del credito garantito (l’agevolazione pubblica stessa). Infatti l’art. 8-bis e l’art. 9 c.5 (D.Lgs. 123/98) non pongono tra i presupposti il pagamento, bensì il semplice rilascio della garanzia. Il credito dello Stato/Garanzie pubbliche è dunque di natura pubblicistica e privilegiata. Ciò comporta che, nelle procedure concorsuali, al momento opportuno il credito statale va riconosciuto e inserito nel passivo come credito privilegiato generale (di grado speciale). La Cassazione ha peraltro escluso l’applicabilità della disciplina civilistica della surroga/ del regresso tra privati (artt. 1601 c.c., 1203 c.c.) ai rapporti con i fondi pubblici: l’onere di restituzione della somma erogata nasce ex lege con la revoca del beneficio, e il garante pubblico ottiene un diritto autonomo.
Il meccanismo pratico può riassumersi così: la banca accende il finanziamento e lo iscrive al passivo (solitamente come credito chirografario se non soddisfatta prima della procedura). Qualora escutessero la garanzia, MCC/SACE pagano alla banca la quota garantita. A questo punto la banca riduce “automaticamente” il proprio credito in concorso della quota rimborsata, mentre il Fondo pubblico subentra con un nuovo credito privilegiato di pari importo. Il curatore è tenuto ad ammettere al passivo tale credito subentrato come privilegio generale, a meno che non intervengano questioni di ammissibilità (es. tardività nella domanda, nullità del titolo principale, ecc.). Se invece la procedura si chiude senza che il Fondo sia stato ancora escusso (ad es. concordato omologato senza soddisfacimento della quota garantita), l’ipotesi è più complessa e dipende dalle scelte di classificazione (vedi oltre).
Va sottolineato che fino al pagamento della garanzia l’impresa debitore resta obbligata: il prestito garantito è pur sempre un debito dell’impresa nei confronti della banca, nei termini originari. La garanzia non estingue l’obbligo del debitore; semplicemente assicura un rimborso alla banca in caso di inadempimento. Una volta che MCC/SACE pagano, il debitore deve rimborsare il Fondo per il medesimo importo (diritto di regresso ex art. 1203 c.c.). Tuttavia, nelle procedure concorsuali non si procede “ex novo” con un decreto ingiuntivo diverso, bensì il Fondo agisce come creditore fallimentare (privilegiato) già titolato al credito subentrato.
4. Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
4.1 Ammissione dei crediti garantiti al passivo
Nella liquidazione giudiziale (fallimento ex art. 21 CCII), i creditori iscrivono i loro crediti nel passivo. La banca che ha un finanziamento garantito iscriverà tutto il credito (capitale e interessi) richiesto alla data di dichiarazione di fallimento. A seconda dei casi, tale credito potrebbe rimanere chirografario oppure già assoggettato a prelazione (ad esempio se residua un privilegio su pegno o ipoteca sul bene del debitore, anche se di rado questo avviene nei casi di garanzia pubblica pura). Il Fondo pubblico (MCC o SACE) potrà insinuare solo la sua quota di credito (parte pagata alla banca) dopo averla versata e aver ottenuto dall’autorità il decreto di ammissione.
Coordination tra banca e Fondo: in pratica, il curatore si trova davanti a due crediti “frazionati”: uno della banca e uno del Fondo (da surroga). Esistono due ipotesi:
- Escussione pregressa: se, prima dell’apertura del fallimento, la banca aveva già escusso la garanzia e ottenuto da SACE/MCC l’intera somma garantita, allora MCC/SACE avrà già subentrato all’intera quota garantita. In tal caso la banca iscrive nel passivo solo il residuo (parte scoperta del prestito), e MCC/SACE iscrive il proprio credito come privilegiato. Tuttavia, questa situazione è rara, perché le banche tendono spesso a proporre rimedi concorsuali prima di escutere totalmente la garanzia (o le condizioni di escussione possono non essere ancora perfezionate).
- Escussione in corso di procedura: più frequentemente, il fallimento si apre prima che il Fondo abbia pagato la banca. In questo caso, la banca iscrive al passivo l’intero credito (in genere chirografario). Se successivamente MCC/SACE paga (ad es. durante la procedura), la banca si riduce (automodifica) il credito per la parte garantita (come se un coobbligato l’avesse soddisfatta). Di conseguenza, il Fondo statale avrà diritto di concorrere per la quota pagata, sotto forma di credito privilegiato.
Ai sensi dell’art. 160 CCII (creditore di più coobbligati in solido), il creditore può concorrere nella procedura dei coobbligati per l’intero credito fino al completo pagamento. Qui il “coobbligato” potrebbe essere interpretato come MCC/SACE stesso, ma come visto la giurisprudenza tende a escludere l’applicazione rigida di questa norma ai casi di garanzia pubblica. In ogni caso, l’operazione concreta è: la banca iscrive 100 e, pagata la garanzia, riduce d’ufficio la parte garantita, lasciando “spazio” (in passivo) al nuovo credito di MCC/SACE.
Il curatore fallimentare avrà quindi:
- Da un lato, il credito residuo della banca (quello effettivamente non coperto) ammesso nella classe corrispondente (chirografari o privilegiati a seconda dell’ipotesi specifica).
- Dall’altro, il credito di MCC/SACE subentrato di pari importo, che dovrà essere ammesso come privilegio generale (ex art. 2751-bis c.c.). Come riportato da recente dottrina e prassi, il curatore non può rifiutare di iscrivere il credito pubblico: esso deriva da vincoli di legge, non da un’autonoma clausola contrattuale.
Prededuzione e limiti di falcidia
Il credito subentrato a MCC/SACE non è normalmente considerato prededucibile. La prededuzione (crediti sorti dopo l’apertura e funzione di svolgimento procedura) riguarda per lo più spese di gestione e atti di continuazione (art. 111 CCII), non i crediti preesistenti come quello subentrato. In concordato l’art. 111(2) CCII stabilisce che i crediti prededucibili non possono subire una riduzione eccedente il 20% del valore accordato, ma tale disciplina non si applica direttamente ai crediti privilegiati del Fondo (che hanno tutela speciale distinta). Ad ogni modo, nel concordato preventivo o liquidatorio la riduzione dei crediti privilegiati deve rispettare i criteri generali di omologazione: art. 112(1)(d) CCII richiede “la corretta formazione delle classi” e (e) “parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe”. I crediti SACE/MCC, essendo privilegiati ex lege, godono di garanzie di buon trattamento: in particolare non si possono predeterminare tagli arbitrari a danno esclusivo dei loro interessi (occorre motivare, in caso di concordato liquidatorio, eventuali ulteriori soddisfazioni almeno minime per i creditori privilegiati, come prevede art. 111(2) CCII per i prededucibili).
Nullità dell’operazione garantita
Va inoltre ricordato che la nullità del finanziamento principale colpisce anche la garanzia pubblica. La Cassazione (con magistrato relatore D’Aquino) ha affermato che, se il mutuo originario è annullabile per vizi formali o di causa (es. violazione requisiti TUB o morale contrattuale), la caducità si estende al credito del Fondo. Ciò significa che in sede concorsuale il curatore può eccepire la nullità del debito (e quindi del credito surrogato) anche nei confronti di MCC/SACE. In tale ipotesi, il privilegio pubblico viene meno, come se il credito non fosse mai sorto.
5. Concordato preventivo
Il concordato preventivo (artt. 160-186 CCII) è uno strumento di composizione negoziata della crisi. In linea generale, il debitore predispone un piano di ristrutturazione e soddisfacimento del passivo che, per essere omologato, deve garantire un trattamento non inferiore a quello liquidatorio e rispettare le regole di formazione delle classi e di voto. In particolare, l’art. 112 CCII richiede in sede di omologazione la “regolarità della procedura”, l’“esito della votazione”, l’“ammissibilità della proposta”, la “corretta formazione delle classi” e la “parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe”. Le classi devono pertanto essere suddivise secondo le cause legittime di prelazione (privilegi, ipoteche, ecc.).
5.1 Classi e diritto di voto
Nel concordato, i crediti garantiti da SACE/MCC vanno collocati in classi distinte da quelli ordinari. In genere si distinguono almeno due categorie di creditori finanziari: (i) i creditori garantiti e (ii) i creditori non garantiti. I creditori garantiti dovrebbero formare una classe autonoma, sia perché soddisfatti prioritariamente (grazie al privilegio) sia perché le regole di voto richiedono omogeneità di trattamento. Se il Fondo pubblico ha già versato la quota garantita prima della domanda di concordato (cosa rara nella prassi), si può ipotizzare una classe “Crediti Fondo MCC/SACE” (privilegiati) e una classe “Crediti bancari residui” (chirografari). In tale scenario, il Fondo voterebbe per il proprio credito privilegiato (cosa che tecnicamente può fare) mentre la banca voterebbe solo sulla parte residua del credito non coperta.
Se invece il Fondo non ha ancora pagato al momento del deposito della domanda – condizione spesso realistica – lo scenario cambia: la banca risulta creditrice interamente chirografaria e SACE/MCC non figura ancora come creditore effettivo. Secondo dottrina prevalente, in questo caso la banca vota per l’intero importo del suo credito (pari al totale del finanziamento). Solo una volta che SACE/MCC effettua il pagamento (in sede concorsuale), emerge il suo credito subentrato. In termini pratici, il piano dovrà prevedere un accantonamento o un meccanismo di riparto futuro per il pagamento del nuovo credito privilegiato, benché al momento del voto quest’ultimo non sia formalmente attuale. Non a caso, in linea con questa prospettiva, si rileva che “non avendo ancora maturato un diritto di credito… SACE S.p.A. non potrà essere considerata quale creditore ‘attuale’ e quindi non le si potrà attribuire il diritto di voto”. In altre parole, nelle fasi preparatorie SACE/MCC non vota (essendo ancora mera creditoria potenziale), e si attende l’evolversi dell’escussione. Dalla prospettiva del tribunale, ciò significa che inizialmente il piano viene votato con la banca nella sua totalità (classe creditori chirografari), riservandosi di riconoscere l’eventuale credito privilegiato del Fondo successivamente.
Esempio di classificazione nel concordato: il piano illustrato nelle tabelle prende in considerazione un credito garantito da SACE. A sinistra (Scenario A) SACE compare come creditore privilegiato fin dall’inizio, con una classe separata (“SACE (escusso capiente)” e “SACE fondo di degrado”); a destra (Scenario B) SACE non è ancora creditore attuale al momento del voto, e si formano classi solo per “finanziari garantiti da SACE” (chirografari) e creditori non garantiti e fornitori. Le percentuali indicano la quota del piano destinata a ciascuna categoria.
5.2 Omologazione e limiti pratici
Per l’omologazione valgono le regole generali del concordato. Si ricorda l’obbligo di attestazione e di rispetto del cosiddetto “test di liquidità”: il piano deve garantire un soddisfacimento almeno pari a quello che si avrebbe in liquidazione fallimentare. Nel caso di crediti garantiti, ciò significa che i creditori statali (MCC/SACE) verranno soddisfatti in misura almeno equivalente a quanto percepirebbero come privilegiati in fallimento. Ad esempio, se in fallimento SACE avrebbe ottenuto il rimborso totale della parte garantita (mentre la banca avrebbe ricevuto la parte restante), il piano concordatario dovrà prevedere lo stesso trattamento o migliore. Questo può imporre l’accantonamento di quote maggiori per i creditori privilegiati, con implicazioni di falcidia. In particolare, benché l’art. 111(2) CCII limiti la falcidia dei crediti prededucibili, è ragionevole ritenere che un piano non possa realisticamente proporre una riduzione eccessiva dei crediti privilegiati statali senza valide ragioni (v. art. 112 CCII sulla parità di trattamento).
In pratica, l’omologazione di un concordato con garanzie statali richiede particolare attenzione a parità di trattamento: la banca non può essere costretta a rinunciare interamente alla parte garantita – spettante allo Stato – se il Fondo, una volta escusso, potrà recuperarla come credito privilegiato. Al contempo, il piano deve tenere conto dell’effetto diluitivo sul passivo (ad es. suddividendo i crediti in più classi, come negli schemi sopra illustrati). Peraltro, alcuni hanno osservato che, data la rigidezza delle regole (art. 112 e art. 44 CCII) e l’assenza di cristallizzazione del passivo nel concordato, l’utilizzo del concordato liquidatorio (od anche in continuità) risulta problematico quando vi sono estese garanzie pubbliche: la soglia di soddisfazione minima da offrire a MCC/SACE può rendere difficoltosa la raccolta dei voti.
5.3 Voto nelle classi e potere del garante pubblico
Nel concordato in continuità occorre attenzione: se permangono classi dissenzienti, occorre che il “concordato di massa” rispetti il cosiddetto cram down (art. 112 CCII). In ogni caso, MCC/SACE, in quanto creditori privilegiati, potrebbero trovarsi in una classe separata di soli privilegiati (se iscritti) oppure nella stessa classe dei creditori privilegiati comuni (come i fornitori privilegiati). Va notato che le disposizioni CCII equiparano i privilegi dello Stato a un ordine di prelazione equiparabile a quelli a preferenza particolare (ad eccezione di giustizia e ipoteche su altri titolari). Quindi, se nel concordato si propone una falcidia ai privilegiati generali, inclusi i pubblici, il piano deve superare un giudizio rigoroso di omologazione (art. 112(1)(e) CCII).
In conclusione, nella prassi più comune: finché il Fondo non paga, la banca vota l’intero credito (chirografo); una volta che SACE/MCC paga in corso di procedura, subentra come creditore privilegiato e richiede la quota spettante. A quel punto il tribunale omologa il piano previa verifica che sia stata prevista la necessaria garanzia di soddisfazione del credito privilegiato emergente.
Un altro esempio di piano concordatario (Scenario B): qui il Fondo SACE non è ancora creditore attuale al momento del deposito. Tutti i finanziamenti garantiti vengono classificati come crediti chirografari (classe finanziari garantiti da SACE) e la banca vota per l’intera esposizione; SACE non partecipa al voto.
6. Posizione di garanti pubblici, coobbligati e obbligazionisti
Nel contesto concorsuale, MCC e SACE sono considerati creditori privilegiati pubblici, non meri fideiussori. Essi intervengono unilateralmente per il rimborso e agiscono come creditori subrogati. Di conseguenza:
- MCC/SACE: nei processi concorsuali vengono trattati come creditori privilegiati (classe speciale) con diritto di surrogazione. Essi non “partecipano” al debito originario dell’impresa (non sono coobbligati nel significato di art. 160/161 CCII) bensì intervengono dopo l’adempimento verso la banca. In liquidazione, come già visto, il Fondo registra il proprio credito privilegiato e concorre per l’intero importo rimborsato. In concordato, il loro ruolo è discusso: in linea con Cass. 18148/2023 il credito dello Stato è privleggiato ex lege al solo rilascio, quindi il legislatore treat dovrebbe considerarlo fin dall’origine, ma come visto c’è disaccordo (Trib. Treviso 3/2024 ha adottato la tesi della Cassazione, inserendo SACE tra i privilegiati fin dall’inizio, mentre altre pronunce (ormai dottrina prevalente) escludono il voto prima del pagamento). In ogni caso, dopo il pagamento, MCC/SACE acquisiscono legittimamente il credito privilegiato e devono essere ammessi al passivo e trattati come tali.
- Coobbligati privati (fideiussori): se oltre alla garanzia pubblica vi sono coobbligazioni private (es. fideiussori dell’imprenditore), valgono le regole ordinarie. I fideiussori rispondono in solido e, se pagano, subentrano con regresso verso il debitore principale (artt. 1203 c.c., 160-162 CCII). I creditori non possono solitamente agire contro entrambi in parallelo: iscriveranno il credito una sola volta e (nella massima parte dei casi) faranno valere una sola volta il credito. Tuttavia, l’art. 161 CCII consente al fideiussore creditore del debitore (pagando quest’ultimo) di insinuare la somma pagata in base al suo diritto di regresso. Il Fondo pubblico, essendo estraneo al rapporto fideiussorio, non partecipa a queste questioni se non in via indiretta. Ad ogni modo, nel piano concordatario i fideiussori non coinvolti nella garanzia statale rientrano nella classe dei chirografari (o privilegiati, se previsti da altri privilegi), mentre il debito subrogato rimane riservato alla classe dello Stato.
- Obbligazionisti e terzi finanziatori: se l’impresa emette obbligazioni garantite da SACE/MCC, i detentori di titoli o crediti equiparati seguono la stessa sorte dei finanziatori bancari garantiti. Vengono inclusi nella classe dei “creditori finanziari” e, se la garanzia è in vigore, una quota del loro credito (pari alla parte garantita) diventa subrogata al Fondo (privilegio), mentre il restante resta chirografario.
In tutti i casi, la prededucibilità del credito surrogato appare limitata. Non esistono disposizioni specifiche che riconoscano tale credito tra quelli prededucibili (art. 111 CCII), per cui esso viene trattato come credito privilegiato ordinario. Pertanto, nell’attuazione di un concordato o nella liquidazione, tale credito viene soddisfatto successivamente alle spese della procedura (che godono di leggi separate), ma prima degli altri crediti civili (tranne spese di giustizia, ipoteche attive, ecc.).
7. Tabelle riepilogative
Tipologia di garanzia | Effetti in Liquidazione giudiziale | Effetti in Concordato | Escussione e Surroga | Posizione MCC/SACE |
---|---|---|---|---|
Garanzia MCC (Fondo PMI) | Privilegio generale ai sensi art.8-bis D.L.3/2015. In passivo: banca + MCC (privilegiato). | Classi separate: crediti garantiti (subiti da MCC) vs non garantiti. Banca vota come chirografo se MCC non ha ancora pagato. | La banca escute il Fondo, MCC paga la quota (o parte) garantita. Quindi MCC si subentra con credito privilegiato (art.1203 c.c.). | Diventa creditore privilegiato subentrato per la quota pagata. Debitore verso MCC. |
Garanzia SACE (export/COVID) | Privilegio ex lege art. 9 c.5 D.Lgs.123/98. In passivo: come sopra. (Atteso Cass. 18148/2023) | Classi simili a MCC; trattamenti analoghi. In concordato in continuità, se MCC/SACE non ha pagato, banca vota per intero credito. | Banca escute, SACE paga parte garantita; SACE subentra con credito privilegiato. (I pagamenti statali legittimati come esecuzione coattiva senza decreto). | Diventa creditore pubblico privilegiato subentrato; ha diritto di voto solo dopo pagamento (non “attuale” prima). |
Prestiti COVID (DL 23/2020) | Idem MCC (Fondo PMI) fino a €30k (poi €50k), garanzia statale 80-90%. Creditore privilegiato dopo pagamento. | Idem: ogni garanzia Covid viene gestita come i casi MCC; nessuna eccezione sostanziale nelle procedure concorsuali. | Stessi meccanismi: escussione, pagamento, subentro. | Stessa posizione di MCC (Fondo PMI). |
Altre garanzie SACE (es. Italia, Ucraina) | Privilegio come sopra. Spesso riguardano grandi importi e imprese più grandi. Se revoca beneficio, SACE paga e si subentra. | In concordato, trattamento analogo. La complessità è maggiore per l’ammontare e i rimborsi a lungo termine. | Analogo: escussione a richiesta (in via telematica), pagamento, subentro. | Stesso privilegio generale; credito pubblico privilegiato. |
Nota: le tabelle semplificano situazioni tipiche. In tutti i casi, il principio è che MCC/SACE intervengono solo dopo inadempimento, acquisendo un credito privilegiato. Il piano concordatario deve tenerne conto nella classificazione e nel riparto.
8. Domande frequenti (FAQ)
- Cosa succede in fallimento se un mutuo garantito MCC/SACE è nullo?
Se il mutuo principale è dichiarato nullo (p.es. per violazione del TUB), la giurisprudenza conferma che la nullità si estende alla garanzia statale, vanificando il privilegio. In tal caso né la banca né il Fondo possono recuperare su tale credito. - Il credito surrogato a MCC/SACE è prededucibile?
No: il credito subentrato (cioè la quota pagata dallo Stato) non rientra nelle categorie di prededuzione ex art. 111 CCII. Viene trattato come credito privilegiato generale, non come spesa di procedura. - Chi vota nel concordato: la banca o il fondo?
Se il Fondo non ha ancora pagato al momento del deposito del piano, la banca vota come creditore chirografario per l’intero importo. SACE/MCC non votano perché non hanno ancora “maturato” un credito formale. Solo dopo il pagamento, il Fondo compare con un proprio credito privilegiato (e teoricamente potrebbe votare se ricomposto il passivo). - È necessario creare classi separate nel concordato?
Sì. I creditori devono essere divisi per cause di prelazione. Di norma si distingue almeno la classe dei creditori garantiti da garanzie statali (che, se pagati, diventa credito di MCC/SACE) da quella dei creditori non garantiti. Eventuali altri privilegi (dipendenti, fiscali, ecc.) formano classi proprie. - Cosa deve fare il piano concordatario rispetto al credito privilegiato MCC/SACE?
Il piano deve prevedere un trattamento almeno pari a quanto avverrebbe in fallimento. Se MCC/SACE pagasse la garanzia, il piano dovrà garantire loro il pagamento (o un risarcimento compensativo) della quota garantita. In pratica si prevedono accantonamenti o uscite future per quei crediti privilegiati. - Quali limiti di falcidia (taglio) esistono per questi crediti?
Non ci sono limiti speciali oltre a quelli generali di omologazione del concordato (art. 112 CCII). Tuttavia, data la natura privilegiata, una riduzione eccessiva del credito dello Stato rischierebbe di violare la parità di trattamento intra-classe. L’art. 111(2) CCII limita il taglio dei crediti prededucibili al 20%, ma per i crediti privilegiati SACE/MCC non esiste un limite quantitativo esplicito: rimane il vincolo generale di non pregiudicare ingiustamente i creditori privilegiati. - Quando MCC/SACE deve insinuare il proprio credito in fallimento?
Subito dopo aver effettuato il pagamento alla banca. Il codice impone di chiedere l’ammissione nel passivo fallimentare entro 6 mesi dall’apertura (art. 16 CCII), pena decadenza. Se MCC/SACE paga durante la procedura, la domanda va presentata “tempestivamente”: di norma lo fa il curatore a istanza del Fondo. Se tardano, il curatore può eccepirne la tardività (art. 230 c.c.), ma il Codice ammette ammissione tardiva se giustificata (nuovo art. 173-ter CCII). - Cosa accade se la banca non invia l’avviso di escussione a MCC/SACE?
La legge impone che la banca informi MCC/SACE sull’escussione entro 2 mesi per non perdere il diritto alla garanzia. Se la banca omette l’avviso o ritarda oltre 2 mesi, può decadere dalla garanzia. In tal caso l’eventuale pagamento da parte del Fondo potrebbe non avvenire, e la banca resterebbe sola creditrice (anche chirografa) del debito residuo. - MCC/SACE possono agire con cartelle esattoriali senza giudice?
Sì. La Cassazione (ordinanza 9678/2025) ha confermato che, dopo aver pagato la banca, MCC può iscrivere direttamente a ruolo il proprio credito e avviare l’esecuzione coattiva (cartella di pagamento) senza un preventivo provvedimento giudiziario. Ciò vale anche verso gli eventuali fideiussori dell’impresa, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 46/1999. - Il Fondo ha diritto di voto come creditore privilegiato nel concordato?
Solo se il suo credito è “attuale” (cioè già sorto). Nel caso comune in cui il pagamento avvenga dopo il deposito, inizialmente il Fondo non vota (non ha ancora credito maturato). Se invece la procedura posticipa l’escussione, si può considerare una classe a sé con SACE/MCC come creditore: in tal caso egli parteciperebbe al voto con la sua quota (avuto che deliberi di inserirla). - Come vengono trattati i coobbligati privati (ad es. fideiussori dell’imprenditore)?
I coobbligati privati rispondono in solido come di consueto. Se un coobbligato paga parte del debito (prima del fallimento), potrà insinuare quella parte residua ex art. 161 CCII. Il garante pubblico non è coobbligato solidale ma acquista il diritto di regresso verso l’impresa dopo il pagamento (Cass. 18148/2023 chiarisce che la garanzia statale è un obbligo ex lege subordinato al default). - Cosa succede in un concordato liquidatorio con crediti SACE/MCC?
Nel concordato liquidatorio (senza continuità), le regole di base restano valide: il piano deve offrire almeno quanto si avverrebbe in fallimento. Se il concordato liquidatorio prevede, ad esempio, la liquidazione dell’azienda e la ripartizione dell’attivo, allora i crediti privilegiati di SACE/MCC dovranno essere soddisfatti (in caso di escussione) in misura conforme al privilegio. Spesso, in pratica, si predilige il concordato con continuità, ma qualsiasi piano liquidatorio dovrà considerare lo stesso trattamento di favore ai pubblici. - Chi redige la lista dei creditori garantiti?
Di norma la banca e il Fondo presentano ognuno la propria lista. La banca indicherà l’ammontare complessivo del debito e potrà indicare “per quota garantita sarà coperta da MCC/SACE”. Il Fondo, una volta escusso, depositerà domanda di insinuazione per la quota pagata, utilizzando come titolo l’avviso di pagamento versato (di fatto un titolo esecutivo fiscale). Il curatore coordinerà le domande (art. 163 CCII) e ammetterà i crediti in base ai titoli e alla legislazione. - Le spese di procedura (curatore, fallimentare, commissario) sono garantite dal privilegio statale?
No. Le spese e compensi della procedura sono prededuzioni “di massa” (art. 111 CCII) e si pagano prima di tutti i crediti. Il privilegio statale vale sull’attivo residuo. In concordato, le spese di esecuzione del piano di solito sono discusse come in ogni piano (spesso pagate come prededuzione o da liquidità separata). - Cosa succede se l’impresa ottiene la ristrutturazione della crisi (accordo negoziale) prima del fallimento?
In tali casi si può chiedere al giudice di sospendere le azioni esecutive, comprese quelle del Fondo pubblico, per facilitare l’accordo (Trib. Modena 2025). Durante l’accordo negoziale il credito di MCC/SACE non viene “iscritto” in una procedura ufficiale, ma il debitore e il Fondo possono trattare direttamente (l’impresa è sempre tenuta a restituire, anche se più tardi). - Il Fondo può pignorare beni del debitore o di terzi (fideiussori)?
Sì. Dopo aver pagato la banca, MCC/SACE possono agire in via esecutiva sul patrimonio del debitore e, se previsto dal diritto, sui garanti privati (ad es. fideiussori). Possono farlo direttamente con cartelle esattoriali (Cass. 9678/2025) senza dover chiedere un decreto ingiuntivo. In concorso, ciò equivale a essere ammessi come creditori ipotecari (se avevano garanzie reali di regresso; Cass. 9678/2025). - Quali documenti ufficiali chiariscono l’operatività di MCC/SACE?
MCC e SACE pubblicano linee guida e FAQ sul loro portale. Ad esempio, le Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia (MCC) e le FAQ SACE spiegano tempi e modalità di escussione, registrazione del credito, ecc. Dal punto di vista concorsuale vanno considerati anche i regolamenti comunitari (per garanzie UE) e i decreti ministeriali che stabiliscono la procedura di domanda di ammissione, condizioni di rimborso e normative tecniche (p.es. DM MISE 20.05.2005 per l’ordinamento del Fondo PMI). - Come si combinano più garanzie su uno stesso prestito?
Se un finanziamento ha garanzie sovrapposte (p.es. MCC+SACE), la prima garanzia escussa (per esempio MCC) esaurisce una quota. Il Fondo successivo (SACE) pagherà solo dopo, per ulteriori quote residue (secondo le convenzioni). In concorso, ogni Fondo subentrerà al momento del proprio pagamento, creando crediti privilegiati distinti (in teoria con rango pari). Questa fattispecie è rara e la pratica ammette pochi esempi. - Cosa accade in caso di concordato semplificato?
Anche con il concordato semplificato (riservato a piccole imprese), il trattamento dei crediti garantiti segue le stesse regole generali. Il piano del concordato semplificato può comunque prevedere la soddisfazione dei crediti MCC/SACE secondo il privilegio. Essendo uno strumento semplificato, resta comunque necessario rispettare i principi di analisi economica e di non ingiustificato pregiudizio ai creditori privilegiati. - Esempio numerico pratico: se la banca ha un finanziamento di 1.000.000 € garantito al 90% (900.000 € da MCC/SACE) e l’impresa fallisce, l’andamento sarà così: inizialmente la banca iscrive 1.000.000 € in passivo. MCC/SACE paga 900.000 €, poi la banca riduce la propria domanda a 100.000 €. Infine MCC/SACE si ammette con 900.000 € privilegiati, la banca con 100.000 € chirografari. Nel concordato preventivo, analogamente, se la banca vota prima del pagamento dovrà prevedere una riserva di risorse per quei 900.000 € di credito pubblico; se vota dopo aver ricevuto, formerà classi separate per i due importi.
9. Simulazioni pratiche
Caso 1 – Fallimento di PMI con prestito MCC/Covid: La Società Alfa S.p.A. ha ricevuto un prestito di 500.000 € (garantito al 80% dal Fondo PMI gestito da MCC) per far fronte all’emergenza COVID. In sede di liquidazione giudiziale l’impresa è fallita: la banca cita il credito di 500.000 €. L’istituto notifica a MCC l’inadempimento, chiedendo l’escussione. MCC paga 400.000 € (quota garantita). A quel punto la banca si riduce a 100.000 € di credito residuo. MCC presenta domanda di ammissione per 400.000 € (credito subentrato), che il curatore ammette come privilegio generale ex art. 2751-bis c.c.. Conseguenza: i 400.000 € vengono liquidati in via privilegiata sugli asset fallimentari; gli altri 100.000 € (non garantiti) restano chirografari. MCC riscuote prima degli altri creditori, mentre la banca concorre per il residuo.
Caso 2 – Concordato preventivo di impresa con credito SACE: La S.r.l. Beta ha un debito di 2.000.000 € verso una banca, coperto dal 90% da garanzia SACE (per finanziamenti legati ad agevolazioni statali). La società propone un concordato in continuità, offrendo il 50% ai creditori. Prima della domanda, SACE non ha ancora pagato. Quindi, al voto: la banca viene iscritta come chirograta su 2.000.000 € e vota per l’intero importo (perché il Fondo non è creditore “attuale”). SACE/MCC non compare al voto. Il piano assegna ai crediti chirografari (incluso quello bancario) 1.000.000 €. All’omologazione, dopo voto favorevole, SACE escute la garanzia e paga 1.800.000 € (90%). In fase esecutiva del piano (post-omologazione) l’azienda destina 900.000 € ai creditori finanziari (es. 50% di 1.800.000) e 500.000 € ai fornitori. La banca riceve i suoi 100.000 € residui concordatari, mentre SACE/MCC entra come creditore privilegiato per i 1.800.000 € subentrati e, in concorso finale, percepisce i 900.000 € (il 50%). In pratica il piano “accantona” il 50% del credito pubblico come concordato, rispettando il rapporto di soddisfazione in ragione del privilegio.
Caso 3 – Impresa con coobbligati nel fallimento: La Ditta Gamma S.r.l. ha un mutuo di 300.000 € garantito 80% dal Fondo PMI (MCC) e con fideiussione del socio. In fallimento la banca iscrive 300.000 €. Il socio fideiussore paga 60.000 € prima dell’apertura e dichiara regresso. Il Fondo, una volta notificato, paga 240.000 € (80%). Il curatore registra il credito della banca ridotto a 60.000 € e ammette MCC per 240.000 € privilegiati. Allo stesso tempo, ai sensi dell’art. 161 CCII, il fideiussore subentra per i 60.000 € versati (diritto di regresso). Quindi nel passivo ci sono: MCC 240.000 € privilegiato, banca 60.000 € chirografo (comprensivi dei 60.000 pagati), e socio fideiussore 60.000 € (diritto di regresso, ma concorso previsto). Il curatore ripartirà l’attivo rispettando il privilegio di MCC: questi 240.000 € saranno soddisfatti in via prioritaria, poi si passerà alla banca (60k) e al fideiussore (60k), secondo l’ordine di regola. In concordato preventivo, la presenza del fideiussore permetterebbe un ulteriore canale di recupero, ma il trattamento effettivo deve essere previsto nel piano (ad esempio, il piano potrebbe scindere i crediti in una classe bancaria e una fideiussoria, sempre dando priorità a MCC).
Caso 4 – Concordato con crediti misti e IVA: (Un caso recente) La S.r.l. Delta propone un concordato preventivo in continuità: i finanziatori con crediti garantiti SACE/MCC ricevono il 31% (quota concordataria) e gli altri privilegiati (dipendenti, fornitori) hanno classi separate. Il Tribunale di Treviso (sent. 3/2024) ha omologato un piano in cui “la banca ha votato solo per una piccola parte del credito” e il fondo MCC è stato inserito fra i privilegiati. In altre parole, il piano ha considerato il credito statale fin dall’origine: la banca ha votato solo sui 69% non coperti (100%-31%), mentre al Fondo è stato riconosciuto il credito privilegiato sulla quota garantita. Questo esempio conferma che alcune pronunce ammettono soluzioni squisitamente “Cassazioniste” (SACE creditore dal rilascio) anche se l’orientamento dottrinale prevalente, come visto, preferisce la modalità opposta.
Fonti e bibliografia
- Codice Civile (artt. 1203, 1603): disposizioni sul regresso e la surrogazione del fideiussore.
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), Parte V e VI: articoli sui creditori concorrenti (artt. 160-162 CCII) e Concordato preventivo (artt. 160-186 CCII).
- Legge fallimentare (R.D. 267/1942) – rimossa, ma citabile per questioni transitorie o riferimenti dottrinali.
- D.Lgs. 123/1998, art. 9, comma 5: privilegio SACE.
- D.L. 3/2015 (conv. L. 33/2015), art. 8-bis, comma 3: privilegio Fondo di Garanzia (MCC).
- D.L. 23/2020 (Liquidità), conv. L. 40/2020: norme su prestiti garantiti PMI fino a €30/50k.
- L. 234/2021 e D.L. 73/2021 (“Sostegni-bis”), D.L. 104/2020 (“Decreto Agosto”): proroghe delle misure emergenziali.
- D.L. 50/2022 (Aiuti), conv. L. 91/2022: nuove garanzie SACE fino al 31/12/2023.
- D.L. 46/1999, art. 17: esecuzione fiscale (applicabile a MCC/SACE).
- Circolari e FAQ: Ministero Sviluppo Economico e MCC (Disposizioni Operative Fondo PMI), SACE (documentazione online), FAQ ufficiali del MEF su garanzie COVID (MCC).
- Cassazione Civile: ord. n. 18148/2023 (att. D’Aquino) – sul sorgere e privilegio del credito SACE; ord. 9678/2025 – legittimità riscossione diretta MCC/AdER; Cass. 14915/2019 – effetti nullità mutuo sulla garanzia; Cass. 261/2022, 6508/2020 – credito Fondo sorge al pagamento.
- Tribunali: Treviso 10.01.2024 (concordato MCC/SACE); Torino 12.04.2022 n.109 (analisi credito Fondo); Castrovillari 2019 e App. Catanzaro 2022 (esecuzione MCC).
- Normativa UE: regolamenti comunitari sul Temporary Framework, se pertinenti alle garanzie.
Crediti Garantiti da SACE e MCC nella Liquidazione Giudiziale e nel Concordato Preventivo: Perché Affidarti a Studio Monardo
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⚠️ I crediti assistiti da garanzia pubblica seguono regole speciali. In fase di crisi, non possono essere gestiti come crediti ordinari, e richiedono un’attenzione tecnica e giuridica particolare.
✅ I finanziamenti garantiti da SACE e MCC non si estinguono automaticamente nella liquidazione o nel concordato
✅ In caso di escussione della garanzia, lo Stato subentra nei diritti della banca e diventa nuovo creditore
✅ Nelle procedure concorsuali, questi crediti devono essere trattati separatamente, anche ai fini della formazione delle classi
✅ Il mancato rispetto delle regole può comportare l’inammissibilità del piano o responsabilità dirette per l’imprenditore
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🔹 Avvocato esperto in crisi d’impresa e trattamento dei crediti assistiti da garanzia pubblica
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
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Perché agire subito
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⚠️ Se non li tratti correttamente, il tribunale può non omologare il piano o dichiarare la liquidazione giudiziale
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Conclusione
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