Hai una ditta individuale e sei sommerso dai debiti con l’Agenzia delle Entrate? Ti stai chiedendo se puoi accedere alla transazione fiscale per ottenere uno sconto o una cancellazione parziale del debito?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa, sovraindebitamento e transazione fiscale – ti spiega in modo chiaro e concreto quando e come anche un imprenditore individuale può utilizzare la transazione fiscale prevista dal Codice della Crisi, per uscire legalmente dalla situazione debitoria e salvare la propria attività.
Scopri quali sono i requisiti per accedere, cosa deve contenere la proposta, quando è necessaria l’attestazione di un gestore della crisi, quali debiti si possono includere nella transazione e in quali casi puoi ottenere lo stralcio totale delle sanzioni e una riduzione delle imposte non pagate.
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo, valutare la tua posizione fiscale e costruire un piano personalizzato di transazione fiscale, per difenderti dalle pretese del Fisco e rilanciare la tua impresa senza essere schiacciato dai debiti.
Introduzione:
La transazione fiscale è un istituto introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, già L. Fallimentare) che consente all’imprenditore in crisi di concordare con il fisco il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari e contributivi. In pratica, attraverso la transazione l’imprenditore può “scontare” una parte dei tributi dovuti, concordando con l’Agenzia delle Entrate (o altri enti) un piano di pagamento agevolato. La normativa che disciplina la transazione fiscale è stata introdotta con la Legge 178/2020 (Bilancio 2021) come evoluzione dell’art.182-ter L.F., poi confluita nell’attuale art.88, comma 2-bis del CCII. L’istituto si applica solo nell’ambito delle procedure di risanamento aziendale previste dal CCII: in particolare nel concordato preventivo (sia in continuità sia liquidazione), negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art.63 CCII) e, dal 2024, anche nella composizione negoziata della crisi (art.23 CCII). In queste procedure l’imprenditore può allegare al piano un atto di transazione fiscale che prevede l’abbattimento o la dilazione di tributi amministrati dalle Agenzie fiscali (IVA, IRPEF, IRES, IRAP, registro ecc.), al netto però delle tasse costituenti risorse proprie dell’Unione Europea (che non sono negoziabili).
Quadro normativo e prassi aggiornata (2020-2025)
- Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019) – Art. 88 (ex 182-ter LF): disciplina principale della transazione fiscale in concordato preventivo. Art.63 CCII: introduce la transazione nei accordi di ristrutturazione. Art.23 CCII: dal 28/9/2024 (D.Lgs. 136/2024) permette la transazione anche nella composizione negoziata.
- Leggi correttive e integrative:
- Legge 178/2020 (Bilancio 2021): inserisce in L.Fall. art.182-ter e, nel CCII, recepisce tale norma in art.88 c.2-bis.
- D.Lgs. 83/2022 (Correttivo I): ha riformato il concordato continuativo (art.84-85 CCII), eliminando le “specialità fiscali” anteriori. In sostanza le regole sul trattamento dei debiti tributari nel concordato continuativo si allineano ora alle regole ordinarie di riparto dell’attivo.
- D.Lgs. 136/2024 (Correttivo II): ha introdotto l’art.23, comma 2-bis, che autorizza l’imprenditore in composizione negoziata a proporre in tribunale la transazione fiscale; ha previsto nuovi limiti anti-abuso nei piani di ristrutturazione (p.es. cram down bloccato se debito fiscale >80%) e ha mantenuto l’ipotesi di omologazione del concordato continuativo senza voto pubblico, imponendo però la non deteriorità del trattamento rispetto alla liquidazione (art.88, commi 2-bis e 3-4 CCII).
- Legge 147/2022 (Bilancio 2023): ha istituito il concordato semplificato (art.25-sexies CCII) con la possibilità di falcidia generalizzata dei crediti, prevedendo espressamente che i tributi possono essere soddisfatti con transazione fiscale nel concordato semplificato. Il D.Lgs.136/2024 ha tuttavia chiarito che tale facoltà si applica solo nel concordato liquidatorio “straordinario” e non nel concordato semplificato.
- D.L. 145/2023 (conv. L.191/2023, c.d. Decreto fiscale collegato 2024): art.4-quinquies reintroduce l’obbligo di parere conforme dell’Agenzia per transazioni con sconti elevati, fissando con provvedimento le soglie (poi individuate al 70% di “falcidia” e 30 mln di debito).
- Legge 111/2023 (delega fiscale): abilita il Governo ad estendere la transazione ai tributi locali (IMU, TARI, addizionali, etc.) e ad applicarla in procedure di liquidazione controllata/straordinaria, come annunciato in bozza.
- Prassi dell’Agenzia delle Entrate:
- Circolare AE n.34/E del 29/12/2020 (non facilmente reperibile online) ha fornito chiarimenti sulla gestione delle proposte di transazione fiscale (concordati e accordi).
- Provvedimento Direttoriale AE 29/01/2024 (Prot. 21447/2024): definisce le competenze interne per le transazioni fiscali in ambito accordi (art.63 CCII). Esso stabilisce che, per proposte aventi oggetto tributi gestiti dall’Agenzia, l’adesione all’accordo è disposta dal Direttore dell’Agenzia in concerto con il Dir. Centrale PMI, previo parere conforme dell’“Ufficio tutela del credito erariale”, ma solo per transazioni con sconto >70% e debito >30 mln (nuove disposizioni valide dal 1/2/2024).
- Provvedimento AE 23/12/2024 (Prot. 456918/2024): individua l’Ufficio centrale competente per il parere sulle transazioni degli accordi (art.63 CCII). In particolare, dal 1° nov. 2024 le proposte di transazione sui tributi erariali, all’interno di accordi di ristrutturazione, vengono sottoscritte dagli Uffici periferici AE (provinciali/regionali) su parere conforme di un nuovo Ufficio “Crisi d’impresa” istituito nella struttura centrale.
- FiscoOggi (rivista online AE) ha pubblicato (12/2/2024) l’analisi della sentenza Cass. n.34865/2023, ribadendo che il rifiuto di transazione è impugnabile davanti al Tribunale ordinario (giudice fallimentare), non alla C.T. (giudice tributario).
Le principali fonti normative e prassi citate sono riassunte in appendice alla fine di questa guida.
Chi può accedere alla transazione fiscale? (Requisiti soggettivi)
Il Codice della Crisi non elenca esplicitamente categorie escluse dalla transazione fiscale, ma per analogia con le procedure concorsuali si individuano esclusioni soggettive: rimangono fuori gli enti pubblici (non commerciali) e gli “imprenditori” non fallibili. In pratica:
- Imprenditori individuali commerciali (esercizi di impresa, artigiani, piccole imprese di persone, ecc.) e liberi professionisti titolari di partita IVA rientrano nel campo di applicazione delle procedure del CCII e possono quindi accedere alla transazione fiscale.
- Imprenditori “non commerciali” (es. professionisti che emettono solo ricevute fiscali o svolgono attività estranee all’impresa), gli enti pubblici non commerciali e i soci illimitatamente responsabili di società di fatto esclusi dal commercio non possono utilizzare la transazione fiscale, perché non soggetti alle procedure concorsuali ordinarie (art. 1 LF).
- Soggetti in stato di fallimento o liquidazione coatta avviati non possono più accedere: la transazione fiscale è prevista solo nelle fasi ante-fallimentari, ossia prima dell’apertura formale di una procedura concorsuale (salvo la composizione negoziata preventiva).
- Le startup innovative e le imprese agricole rientrano nell’ambito applicativo: il Codice prevede che, pur essendo società di capitali speciali, le prime accedono ai meccanismi del dissesto e gli agricoltori sono espressamente compresi (L.3/2012, art.7) tra i soggetti protetti.
In concreto, quindi, un imprenditore individuale può utilizzare la transazione fiscale se la sua azienda rientra nelle procedure previste dal CCII (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata, ecc.). In particolare l’imprenditore individuale “ordinario” con partita IVA e fatturato entro i limiti di legge può chiedere il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione, includendo l’atto di transazione. Finché non supera i limiti dimensionali (“sotto-soglia”: attivo ≤€300k, ricavi ≤€200k, debiti ≤€500k), esso resta un soggetto non fallibile e può ricorrere anche al concordato minore o alla liquidazione controllata per sovraindebitato, nei quali contesti l’istituto della transazione come tale non è normativamente previsto, ma i debiti fiscali possono comunque essere ristrutturati nei piani (cfr. infra).
Giurisdizione sulle controversie: se l’Agenzia delle Entrate nega la transazione fiscale proposta, l’impugnazione avviene presso il Tribunale ordinario (sezione fallimentare), non presso la commissione tributaria. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n.8504/2021) e la più recente Cass. n.34865/2023 hanno confermato che la competenza sul diniego di transazione fiscale è del tribunale fallimentare. Ciò in quanto la transazione è parte integrante di una procedura concorsuale e prevale l’interesse concorsuale su quello tributario.
Requisiti oggettivi e procedure ammesse
La transazione fiscale può essere proposta solo all’interno di determinate procedure (c.d. “procedure abilitanti”). Le principali sono:
- Concordato preventivo (art. 160 ss. CCII): il debitore (anche imprenditore individuale) deposita in tribunale un piano che può prevedere il risanamento dell’azienda (con continuità) o la liquidazione dei beni. Nel concordato in continuità (tutela salvaguardia dell’impresa), l’art.88 CCII consente di integrare il piano con un pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari verso l’Erario (e contributivi), alle condizioni di garanzia richieste dalla legge. In tal modo l’atto di transazione diventa parte integrante del piano concordatario. Durante il giudizio di omologazione, il Tribunale valuta la proposta e può omologarla anche senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate mediante il c.d. “cram down fiscale” (art.88 CCII commi 2-bis, 3-4) se, in assenza di voto pubblico, sono soddisfatte le condizioni di convenienza rispetto alla liquidazione. Nel concordato liquidatorio (senza continuità), il CCII non prevede norme speciali sui tributi: in linea di massima la transazione si deposita lo stesso nel piano, ma deve rispettare la normale distribuzione liquidatoria. Di fatto, in scenari di liquidazione pura difficilmente conviene proporre falcidie dello Stato, poiché lo Stato non sarebbe creditore privilegiato nel riparto. Resta comunque valida la procedura di omologazione del concordato con o senza transazione.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art.63 CCII): procedura riservata alle imprese (anche individuali) in crisi, in cui il debitore negozia un accordo extragiudiziale con tutti i creditori (pubblici e privati) per rimodulare i debiti. L’art.63 CCII disciplina l’inclusione della transazione fiscale: il debitore, nell’ambito delle trattative che precedono l’accordo, può proporre il pagamento parziale/dilazionato dei tributi e contributi (nati entro la presentazione) verso l’Erario e altri enti previdenziali. La proposta, unitamente alla documentazione necessaria (piano patrimoniale, attestazione dell’esperto, ecc.), va depositata presso la Cancelleria fallimentare. L’Agenzia esprime l’adesione mediante sottoscrizione dell’atto di accordo (con intervento del Direttore dell’Ufficio e pareri interni). Se l’Agenzia rifiuta o non vota l’accordo, il debitore può chiedere comunque l’omologazione giudiziale invocando l’art.63, comma 4-5 CCII (c.d. “omologazione forzosa”): il Tribunale può omologare anche in presenza di dissent di Fisco o INPS, a condizione che l’accordo non deteriori il trattamento rispetto alla liquidazione e che siano raggiunte determinate percentuali di adesione (es. almeno il 50% per ciascun ente creditore pubblico, o il 60% complessivo nel caso di mancanza di altri creditori). In sostanza, l’art.63 CCII stabilisce che i crediti tributari e previdenziali possono essere trattati da transazione, ma impone un giudizio di convenienza da parte del professionista e del Tribunale.
- Composizione negoziata della crisi (art.23 CCII): procedura volontaria (gestita dall’OCC) introdotta dal D.Lgs.118/2021 e resa pienamente operativa dal D.Lgs.136/2024 (art.23 c.2-bis). Consente a qualsiasi imprenditore in crisi (anche “sotto-soglia”) di negoziare con creditori pubblici e privati il risanamento. Dal 28/9/2024 l’art.23 c.2-bis CCII permette esplicitamente di presentare in tribunale una proposta di transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate durante la composizione negoziata. In pratica, l’imprenditore include nel ricorso al tribunale (per l’omologa finale) anche la proposta di transazione fiscale allegata al piano di risanamento, corredandola delle relazioni e attestazioni dovute. La finalità è simile a quella degli accordi di ristrutturazione, ma in forma pregiudiziale: se la transazione viene accolta, i debiti vengono definitivamente ristrutturati; altrimenti si procede all’omologa del piano, tenendo conto delle stesse regole di “cram down” (il legislatore ha previsto che il tribunale può omologare anche senza voto dell’Erario se necessario per evitare lo stallo, a condizione di non-deteriorità).
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (art.34 CCII): procedura riservata alle piccole imprese non fallibili, assimilabile al concordato minorile. Non esiste una disciplina specifica di transazione fiscale, ma il debitore può includere i debiti tributari nel piano di liquidazione come passività da soddisfare in percentuale. In altri termini, pur senza “contratto di transazione”, i debiti fiscali possono essere falcidiati o dilazionati nel piano approvato (analogamente a quanto avviene nel concordato continuativo), fermo restando il rispetto del principio della ragionevolezza e dei limiti previsti (ad es. il debitore conserva il minimo vitale).
- Piani del consumatore e altre procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012): riguardano persone fisiche non imprenditori o micro-operatori. In questi contesti non è prevista la transazione fiscale come istituto autonomo. Tuttavia, il legislatore considera espressamente che nel piano del consumatore possono rientrare anche debiti tributari esigibili alla data della domanda. Di conseguenza, un imprenditore individuale non fallibile può usare le misure del sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione controllata) per ristrutturare i suoi debiti fiscali. Ad esempio, il piano del consumatore consente la dilazione o riduzione dei debiti (anche tributari) senza passare per una transazione negoziata, mentre l’accordo di composizione del sovraindebitato (art.14 L.3/2012) può essere negoziato con l’Agenzia similmente agli accordi di ristrutturazione.
In sintesi, la transazione fiscale vera e propria spetta all’imprenditore commerciale (incluso quello individuale con partita IVA) che accede alle procedure di regolazione della crisi del CCII. Chi non rientra in tali procedure (es. imprenditore “non commerciale”, PA, curatela fallimentare già aperta) non può utilizzare la transazione fiscale come strumento, sebbene possa cercare soluzioni alternative (ad es. rateizzazioni ordinarie o definizioni agevolate).
Come si propone la transazione fiscale – Fasi procedurali
- Elaborazione della proposta: il debitore e il suo professionista indipendente (commercialista, esperto) redigono la proposta di transazione fiscale, che indica i tributi oggetto di trattativa e le modalità di pagamento (percentuale di saldo, piano di rateizzazione, termini, ecc.). Deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva (D.P.R.445/2000) sulla veridicità della situazione patrimoniale. L’attestazione dell’esperto è fondamentale: essa deve attestare la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria (ove prevista) o almeno la non-deteriorità (nei concordati continuativi). In sostanza, l’esperto confronta il risultato per il fisco del piano proposto con quello che il fisco otterrebbe in una liquidazione giudiziale e certifica che la nuova proposta non è meno vantaggiosa.
- Deposito in tribunale: la proposta di transazione viene depositata presso la Cancelleria del Tribunale fallimentare insieme al piano concorsuale (concordato o accordo o documenti di composizione negoziata). Secondo l’art.88 CCII comma 5, la sede è quella del Tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa.
- Attivazione dei poteri d’accertamento: la norma impone che l’Agenzia delle Entrate proceda con immediate verifiche sui periodi d’imposta oggetto di transazione, perché il debito originario deve essere definitivamente quantificato entro l’omologazione. In pratica, il debitore deve ottenere prima dell’omologazione una “certificazione” dei debiti (IVA, IRPEF, IRES, IRAP, ecc.) dall’Agenzia, così da poter proporre la riduzione su cifre certe.
- Richiesta di adesione da parte degli enti pubblici: per i crediti tributari verso l’Erario (gestiti dall’Agenzia delle Entrate), l’atto negoziale di transazione deve essere sottoscritto dal Direttore dell’Ufficio AE competente (provinciale o regionale). Se la proposta prevede una falcidia oltre determinate soglie (attualmente >70%), l’adesione richiede parere vincolante dell’Ufficio centrale del Fisco. Per i contributi INPS l’adesione è disposta dal Direttore dell’INPS locale con decisione del Direttore regionale, mentre per l’ADM (dogane) dalla Direzione territoriale competente. L’atto è sottoscritto anche dall’agente della riscossione (ex Equitalia) in merito agli oneri di riscossione (art.17 DL 112/1999).
- Adesione dei creditori: nelle procedure di concordato o accordo, la transazione fiscale diventa parte dell’intesa che tutti i creditori devono votare. L’adesione dei creditori pubblici (Agenzia, INPS ecc.) deve avvenire entro 90 giorni dal deposito, e il Tribunale notifica ai rispettivi uffici territoriali l’iscrizione a ruolo dell’istanza (art.63 c.3 CCII).
- Omologazione giudiziale: il Tribunale omologa il piano concordatario o l’accordo di ristrutturazione anche con la transazione fiscale inclusa. Se i pubblici creditori aderiscono, tutto procede come un piano concordatario ordinario. Se l’Erario o l’INPS non votano, il giudice valuta la convenienza e può omologare il piano ugualmente applicando le regole di “cram down” sopra citate (art.88 CCII c.2‑bis e segg.).
In sintesi, l’imprenditore individuale in concordato o in accordo di ristrutturazione può allegare al proprio piano un atto di transazione fiscale, che deve essere valutato dal tribunale per omologazione. La proposta deve essere completa (debiti suddivisi per tributo, rate di pagamento, relazioni tecniche) e trasparente, e il professionista attestatore controlla la sua validità economico‐giuridica. Va ribadito che la transazione è sempre opzionale: l’imprenditore non è obbligato a proporla, ma può farlo se ritiene vantaggioso (salvo i concordati continuativi nei quali, per il c.d. cram-down, potrebbe risultare necessario per ottenere l’omologazione senza voto dell’Erario).
Contenuto della transazione fiscale
- Debiti negoziabili: la transazione può riguardare i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali dello Stato (IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposta di registro, ecc.) e i loro accessori (interessi e sanzioni). Non possono essere trattati: le tasse locali (IMU, TARI, addizionali IRPEF regionali/comunali, ecc.) – almeno fino all’entrata in vigore di futuri decreti attuativi della delega fiscale – nonché altre entrate non tributarie dello Stato e crediti esclusi (p.es. gli oneri di riscossione in capo all’Ag. riscossione possono invece essere ridotti pagando solo la parte di capitale, come previsto dall’art.17 DL 112/1999). I contributi previdenziali INPS non ricadono nella transazione fiscale strettamente intesa, ma il D.Lgs. 4/2009 (art.4) prevede una procedura di accordo analoga per i crediti previdenziali (“transazione contributiva”), sebbene oggi si segua ancora la prassi storica (Circol. INPS n.4/2009). Nell’atto di transazione fiscale possono quindi entrare anche i contributi INPS a condizione che l’accordo complessivo sia sottoscritto dal Direttore INPS.
- Ripartizione riduzione e interessi: tipicamente la proposta consiste nel pagare solo una parte del debito originario. Ad esempio, un imprenditore con €100.000 di IVA arretrata potrebbe offrire di corrispondere €60.000 in più anni, chiedendo di annullare il restante €40.000 di imposta non pagata. Si possono inoltre dilazionare i pagamenti su un arco di tempo (di norma massimo 10 anni, salvo termini più brevi previsti dall’accordo) e applicare gli interessi legali (attualmente intorno all’1%) sui ratei non immediatamente versati. In concreto: ogni rata successiva al primo versamento è gravata degli interessi di dilazione (art.63 c.5 CCII) calcolati al tasso legale vigente. L’accordo non può invece modulare ulteriori sanzioni o aumenti; l’attuale capitale da saldare si basa sui debiti definitivamente accertati (per questo motivo l’Agenzia verifica preventivamente la posizione fiscale).
- Garanzie e obblighi: in alcuni casi il tribunale può richiedere garanzie aggiuntive (ad es. fidejussioni, pegni su patrimoni aziendali) per motivi di prudenza, analogamente a quanto previsto per i concordati. L’art.88 c.1 CCII ricorda espressamente il vincolo dell’art.112 LF, quindi restano in capo al debitore tutte le obbligazioni fiscali perfezionate (per esempio la presunzione di continuità delle attività) e ogni omessa dichiarazione non può essere sanata da semplice transazione. In ogni caso, una volta firmato l’accordo di transazione fiscale omologato, le procedure esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore sono sospese (art. 168 CCII) e da quel momento non sono più esigibili i debiti ridotti dalla transazione.
Esempi e simulazioni pratiche
- Concordato preventivo in continuità – Esempio: Mario Rossi è un imprenditore individuale con debiti tributari pregressi per IVA e IRES pari a €100.000. Decide di proporre un concordato in continuità integrando una transazione fiscale. Il piano prevede di versare il 70% del debito IVA e il 60% del debito IRES in 8 anni, pagando gli interessi legali annuali (attualmente ~1%). Nella proposta allega la documentazione contabile e la relazione del professionista che attesta la convenienza: il costo per l’Erario (€66.000 IVA+IRES) è superiore rispetto a quanto otterrebbe in caso di fallimento (0% in caso di liquidazione vuota). L’Agenzia delle Entrate, verificato il debito originario, sottoscrive l’accordo (forse con sconto <80%, quindi senza chiedere il parere centrale). Al giudizio di omologazione, anche senza il voto formale del Fisco, il Tribunale omologa il concordato applicando il cram-down fiscale: Mario salda €66.000 totali + interessi e libera il resto. Questo gli consente di risparmiare €34.000 di debito e ripartire con la propria attività sanando più facilmente il passivo.
- Accordo di ristrutturazione (art.63 CCII) – Esempio: Un falegname individuale deve €50.000 di IVA e €20.000 di IRPEF. Presenta al Tribunale un accordo di ristrutturazione concordato con tutti i creditori: nell’accordo offre di versare €35.000 all’Erario entro 5 anni (pagando interessi legali sui ratei) e il resto è cancellato. Nel piano allega la relazione dell’esperto che confronta il rimborso con quanto verrebbe liquidato in caso di fallimento (ad es. la procedura avrebbe rischiato di non fruttare nulla). L’Agenzia provinciale non adisce al piano (sceglie di non votare), ma essendo l’ammontare dei crediti pubblici superiore al 60% del totale, il Tribunale può omologare comunque l’accordo senza il consenso dell’Erario, ex art.63 c.4 CCII, a condizione che il pagamento offerto (€35k su €70k) non sia inferiore all’alternativa liquidatoria. L’accordo viene dunque omologato: il falegname paga secondo quanto proposto e si libera del resto delle imposte.
- Composizione negoziata – Esempio: Un artigiano sotto-soglia presenta all’OCRI (Organo di composizione della crisi) un piano di crisi. Con il parere dell’Esperto, depositano al tribunale anche una proposta di transazione fiscale (c.d. “transazione preventiva”): ad esempio, offrire il 50% del debito IVA in 6 anni. Se l’Agenzia accetta, tale accordo sarà omologato insieme al piano di risanamento; altrimenti si procederà all’omologa del piano finale usando le regole del concordato (compreso il cram-down). In questo contesto, l’imprenditore ottiene fin dall’inizio la “protezione” dal fisco (nessun pignoramento per la parte concordata) e, una volta omologato il piano, vede chiusi definitivamente i debiti come da transazione proposta.
Questi esempi illustrano l’effetto pratico: la transazione fiscale riduce l’esposizione tributaria complessiva per l’imprenditore, dilazionando il pagamento del restante capitale con tassi bassi. Ogni simulazione deve però confrontarsi con l’alternativa liquidatoria, perché i giudici richiedono che l’accordo non peggiori la posizione dello Stato rispetto alla liquidazione fallimentare. In ogni caso, la convenienza è valutata dagli esperti e dal Tribunale in base a criteri rigorosi.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Transazione fiscale nel Concordato Preventivo
Aspetto | Concordato continuativo (art.88 CCII) | Concordato liquidatorio (art. 84-85 CCII) |
---|---|---|
Base normativa | Art.88 c.2-bis CCII (ex art.182-ter L.F.) | Nessuna norma speciale su tributi |
Contenuto transazione | Piano di pagamento parziale/dilazionato dei tributi (stesso piano del concordato). | Possibile proporre falcidia nei limiti di liquidazione. |
Condizioni di ammissione | – Impresa debitrice (anche individuale) in stato di crisi. – Piano di risanamento in continuità. – Relazione dell’esperto favorevole. | – Impresa in crisi. – Piano di liquidazione (cessazione). |
Voto Agenzia/INPS | Sì, in classe separata (art.87 CCII), fino alla riforma 2024: serve il consenso. Dopo il correttivo 2024: possibile cram-down senza voto se condizioni (non-deteriorità, convenienza) rispettate. | Votano come creditori chirografari; non c’è disciplina speciale, si applicano le regole ordinarie di liquidazione. |
Omologazione | Il Tribunale omologa il concordato se raggiunte le maggioranze (anche senza voto pubblico in cram-down). I debiti tributari ottengono lo sconto concordato. | Il Tribunale omologa il concordato liquidatorio. I crediti vengono soddisfatti proporzionalmente al fondo di realizzo (senza transazione speciale). |
Tabella 2 – Transazione fiscale negli Accordi di Ristrutturazione (art.63 CCII)
Aspetto | Dettagli |
---|---|
Ambito | Accordi di ristrutturazione dei debiti (art.63 CCII). Procedura stragiudiziale seguita da domanda di omologazione. |
Proposte ammissibili | Pagamento parziale o dilazionato di tributi (IVA, imposte dirette, ecc.) e contributi, sorti entro deposito proposta. |
Adesioni richieste | – Agenzia Entrate: adesione tramite sottoscrizione dell’atto (Direttore UE+eventuale pareri internali). – INPS/INAIL: adesione tramite Direttore locale su decisione regionale. – ADM (dogane): competenze analoghe territoriali. – Agente riscossione: sottoscrive per oneri di riscossione (art.17 DL 112/99). |
Deposito documenti | Proposta + documentazione di attualità (bilanci, dichiarazioni dei redditi, elenco crediti) + attestazione di un professionista indipendente (convenienza/non-deteriorità vs liquidazione). |
Termini per adesioni | Creditori pubblici (AE, INPS, ADM) devono esprimersi entro 90 giorni dal deposito dell’accordo (termine può prorogarsi di 60 o 90 gg in caso di modifica). |
Condizioni di omologazione | Se tutti i creditori (anche pubblici) aderiscono, l’accordo ha efficacia. Se l’Erario o l’INPS dissentono, il tribunale può comunque omologare ai sensi del cram down fiscale (art.63 c.4-5): es. almeno il 50% dei crediti INPS e Fisco, oppure il 60% complessivo se mancano altri aderenti, con dilazione max 10 anni e pagamento interessi legali. |
Interessi e garanzie | Sulle rate di pagamento si applicano gli interessi di dilazione al tasso legale corrente. Possono essere richieste garanzie (cauzioni, pegni) se il tribunale lo ritiene necessario. |
Tabella 3 – Transazione fiscale nella Composizione Negoziata (art.23 CCII) e Liquidazione Controllata
Aspetto | Composizione negoziata (art.23) | Liquidazione controllata (art.34 CCII) |
---|---|---|
Procedura | Strumento stragiudiziale volontario (OCC) per imprenditori in crisi, anche “sotto-soglia”. Serve ordine professionale o OCC. | Procedura concorsuale semplificata per piccole imprese (“sotto-soglia”), analoga al concordato minore. |
Introduzione transazione | Dal 28/9/2024 art.23 c.2-bis CCII consente di depositare al tribunale (insieme al piano) un accordo di transazione fiscale con l’Agenzia. Tale proposta segue le stesse regole del concordato (attestazione di convenienza, controllo fiscali, voto creditori). | Non c’è un istituto formale di “transazione fiscale” specificato. Tuttavia i debiti fiscali sono inclusi nel piano di liquidazione, che può prevedere riduzioni o rateizzazioni analoghe al concordato continuativo. In pratica, al creditore pubblico spetta una percentuale del ricavato di liquidazione, ma il soggetto non fallibile conserva il minimo vitale durante la procedura. |
Effetto | Se il piano con transazione viene approvato, riduce i debiti IVA/IRPEF ecc. come concordato. Se non approvato, il piano va comunque avanti secondo regole ordinarie. | La liquidazione controllata porta alla vendita degli asset aziendali e alla distribuzione del ricavato: il fisco viene soddisfatto fino a concorrenza della percentuale stabilita nel piano, mentre il residuo debito può essere spazzato via al termine (esdebitazione). |
Protezione debito | Fin dall’avvio, i creditori (incluso il Fisco) non possono iniziare nuove esecuzioni o pignoramenti (effetto di sospensione protettiva di legge). | Al momento della domanda, vige il divieto di nuove esecuzioni (art.168 CCII). Il debitore conserva un reddito minimo durante la procedura (aspetto “sovraindebitamento tributario”). |
Tabella 4 – Sovraindebitamento e Piani del Consumatore
Strumento | Chi può accedere | Debiti inclusi | Effetti sulla transazione fiscale |
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Piano del consumatore | Persone fisiche non imprenditori (debiti familiari/personali), e imprenditori individuali cessati da >1 anno entro i limiti (“sotto-soglia”). | Include tutti i debiti del debitore (mutui, finanziamenti, bollette, e anche tributi fino al giorno della domanda). | Non esiste un “accordo di transazione” autonomo. Tuttavia, il piano prevede dilazioni o decurtazioni dei debiti tributari negoziate con il professionista e approvate dal Tribunale; il debitore ottiene comunque la sospensione delle esecuzioni (art.168 CCII). |
Accordo di composizione del sovraindebitato | Imprenditori agricoli, autonomi, professionisti e PMI sotto-soglia (non fallibili). | Anche qui possono rientrare tributi e contributi esigibili alla data del piano. | Analogamente al piano del consumatore, l’accordo può prevedere piani di pagamento agevolati per il Fisco, ma senza un atto negoziale formale di transazione. L’iter è stragiudiziale e poi depositato in tribunale. |
Liquidazione controllata volontaria | Piccole imprese con insolvenza (anche su istanza del debitore) | Tributi e debiti inclusi nel piano di liquidazione (unitamente ai creditori chirografari). | Il debitore conserva (in concordato minore) il reddito minimo per vivere. Al termine si ottiene esdebitazione. La transazione fiscale in senso stretto non è prevista; in pratica il debito residuo viene annullato se è coperto dal ricavato, altrimenti il restante viene azzerato. |
Domande frequenti (FAQ)
1. Un imprenditore individuale privo di partita IVA può usare la transazione fiscale?
No. La transazione fiscale è riservata ai soggetti imprenditoriali (o similari come professionisti con IVA) coinvolti in procedure concorsuali. Chi non ha partita IVA o esercita attività estranea all’impresa rientra nel piano del consumatore o altre forme di sovraindebitamento: in tali contesti si gestiscono i debiti tributari nel piano, ma non esiste un vero “contratto di transazione” formale.
2. La transazione fiscale può coprire sanzioni e interessi di mora?
Normalmente no. Si può proporre la cancellazione (falcidia) delle sanzioni tributarie, ma gli interessi di mora (accessori al debito) devono essere corrisposti fino al giorno del versamento (di norma l’Agenzia definisce il debito includendo anche interessi fino al deposito). In pratica, si negozia lo sconto sul capitale tributario; gli interessi legali dovuti sulle rate di pagamento sono un altro “onere” che il debitore accetta (pagando gli interessi di dilazione al tasso legale).
3. I tributi locali (IMU, TARI, addizionali IRPEF) possono essere oggetto di transazione fiscale?
Fino a oggi (maggio 2025) no. La legge attuale limita la transazione ai tributi statali amministrati dalle Agenzie fiscali. Le imposte locali non rientrano nella transazione “ordinaria” e continuano a essere regolate separatamente (p.es. attraverso i vari piani di “rottamazione” locale o strumenti analoghi). Tuttavia la legge delega fiscale 111/2023 prevede che, entro il 2025, venga estesa la transazione fiscale anche ai tributi locali e alle procedure di liquidazione (come anticipato dal CdM).
4. Esempio di simulazione pratica: come cambia il debito?
Supponiamo un imprenditore con €100.000 di debito IVA e €50.000 di IRAP. In un concordato continuativo propone di pagare il 60% dell’IVA e il 50% dell’IRAP, in 5 anni. Ciò significa: l’Agenzia riceve €60.000 di IVA + €25.000 di IRAP (tot. €85.000) e concede la cancellazione dei restanti €40.000 di debito. Il debitore paga queste somme concordate con rate semestrali (includendo interessi legali sul residuo non pagato subito). Se l’esperto attesta che €85k sono più di quanto si otterrebbe liquidando i beni (€0 nel caso peggiore), il Tribunale omologa l’accordo. L’imprenditore risparmia così €40.000 (falcidìa 40% sul totale tributi) e può riprendere l’attività versando una somma inferiore.
5. In quali casi la transazione non conviene?
Se il debito verso l’Erario è solo una piccola parte del passivo (ad es. il 10%), potrebbe convenire liquidare l’azienda piuttosto che fare una transazione. Inoltre, se non ci sono creditori privati significativi, può mancare l’adeguata base di adesioni. Infine, se il piano di concordato o accordo prevede la liquidazione dell’impresa, la transazione potrebbe essere inutile (il Tribunale di solito non accetta sconti sull’erario in liquidazione pura perché lo Stato non trae vantaggio rispetto alla posizione concorsuale).
6. Che succede se l’Agenzia rifiuta la proposta di transazione?
Se l’Agenzia non aderisce o esprime parere negativo, l’imprenditore può chiedere al Tribunale di procedere comunque all’omologa del piano. Nel concordato continuativo, il giudice applicherà il meccanismo del “cram down fiscale”: può omologare ugualmente se la proposta di pagamento (anche senza il voto pubblico) non è inferiore all’alternativa liquidatoria, imponendo gli interessi legali e accertando la convenienza generale. Negli accordi di ristrutturazione, si applicano i criteri di cui all’art.63 c.4-5 (v. tabella 2). In ogni caso, la sentenza Cass. n.34865/2023 sottolinea che il rifiuto del Fisco non blocca la procedura: il tribunale fallimentare decide definitivamente anche sulla transazione.
7. Gli interessi di dilazione sono sempre quelli legali?
Sì. La legge prevede che sulle somme non pagate immediatamente si applichino gli interessi legali di dilazione. Non è ammessa la pretesa di tassi superiori se non pattuiti come condizioni del concordato. Importante: gli interessi moratori originari fino al deposito sono già compresi nel debito calcolato dall’Agenzia, mentre ogni rata successiva paga interessi legali.
8. Posso fare più transazioni diverse contemporaneamente?
No. La transazione fiscale è parte integrante di uno specifico piano (concordato o accordo). Non si possono stipulare transazioni separate, né per singoli anni di imposta: si negozia tutto il debito maturato fino alla data del piano in un unico accordo. Se successivamente emergono imposte di anni diversi, esse dovranno essere gestite in altra sede (p.es. definizioni agevolate ordinarie).
9. La transazione fiscale azzera automaticamente i debiti residui?
Solo dopo l’omologa del Tribunale. Fino a quel momento, il debito residuo (falcidiato) rimane iscritto a ruolo e potrà essere nuovamente chiesto all’impresa se il concordato fallisse. Una volta omologato e depositata la sentenza, l’accordo vale come atto di accertamento finale: il residuo debito ridotto si estingue ufficialmente, e il contribuente può chiedere alla banca dati del MEF la cancellazione delle cartelle relative al periodo definito. In pratica, con l’omologa il debito residuo “cede il campo” e non può più essere riscossa (salvo impugnazione del fallimento, cosa rara).
10. Quali sono gli oneri a carico del debitore?
Oltre ai pagamenti concordati, l’imprenditore deve sostenere: costi professionali (consulenza e attestazione), eventuali garanzie richieste dal tribunale, commissioni e interessi legali sui pagamenti, e gli obblighi di rendicontazione (deposito di documenti e relazioni). Inoltre, dal deposito dell’istanza scatta la protezione generale (congelamento dei creditori) e l’imprenditore deve informare tempestivamente dell’avvenuta iscrizione a ruolo l’Agenzia e gli enti previdenziali, come previsto dall’art.63 c.3 CCII.
Conclusioni
La transazione fiscale è uno strumento potente per le imprese in crisi (anche individuali) che vogliono ristrutturare i propri debiti tributari. Consente di alleggerire significativamente il carico fiscale, migliorando le prospettive di risanamento. Tuttavia, l’accesso è riservato alle procedure concorsuali di legge e comporta adempimenti formali rigorosi. Un imprenditore individuale commerciale può senz’altro trarne vantaggio integrando la transazione nel proprio piano concordatario o di ristrutturazione. Chi invece non ha i requisiti concorsuali (es. piani del consumatore o tributi locali) dovrà ricorrere ad altri strumenti (accordi di composizione, definizioni agevolate, ecc.). In ogni caso, occorre pianificare con cura la proposta, avvalersi di esperti e tenere sempre presenti le novità normative (es. l’estensione ai tributi locali che arriverà con la riforma fiscale 2025) e le prassi ministeriali.
Di seguito riportiamo tutte le fonti normative, giurisprudenziali e di prassi citate nella guida, per un approfondimento puntuale.
Fonti normative, giurisprudenziali e di prassi citate
- Norme legislative e regolamenti: D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi); Legge Fallimentare R.D. 267/1942; L.3/2012 (sovraindebitamento); Legge 178/2020; L.159/2020 (conv. DL 125/2020); D.Lgs. 83/2022; D.Lgs. 136/2024; L.147/2022; DL 145/2023 (L.191/2023); Legge 111/2023; DPR 445/2000.
- Prassi AE: Circolare AE 34/E/2020; Provvedimenti AE n.21447/2024 (29.1.2024) e 456918/2024 (23.12.2024); circolari INPS 2009; indicazioni Agenzia delle Entrate-Riscossione su procedure concorsuali;
- Giurisprudenza: Corte di Cassazione SS.UU. 25/3/2021 n.8504; Cass. civ. sez. I 17/12/2024 n.32954; Cass. civ. sez. I 13/12/2023 n.34865; Cass. civ. (massime) e decisioni in materia di concordato e ristrutturazioni tributarie; ordinanze Tribunali fallimentari e CTR in materia di transazione fiscale. (Per citazioni specifiche si veda il testo).
Transazione Fiscale Per Imprenditore Individuale: Perché Affidarti a Studio Monardo
Hai una ditta individuale e sei in difficoltà con i debiti verso Agenzia delle Entrate, INPS, o enti locali?
Temi che la transazione fiscale sia riservata solo alle società di capitali e non sia applicabile al tuo caso?
⚠️ La risposta è sì: anche un imprenditore individuale può accedere alla transazione fiscale, purché sia inserito in una procedura di composizione della crisi, come previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
✅ È possibile proporre un pagamento parziale e rateizzato dei debiti tributari e previdenziali
✅ Si possono ottenere sconti su sanzioni, interessi e aggio di riscossione
✅ Si blocca la riscossione forzata: stop a pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi
✅ L’imprenditore può continuare a lavorare e salvare la propria attività
Ma attenzione: la proposta di transazione fiscale va presentata correttamente, con un piano sostenibile, analisi economica e tutta la documentazione richiesta dalla legge.
Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo
✅ Verifica se sussistono i requisiti per accedere alla transazione fiscale come imprenditore individuale
✅ Analizza in dettaglio i debiti fiscali e previdenziali: cartelle, avvisi, piani interrotti, iscrizioni a ruolo
✅ Elabora e presenta un piano di rientro sostenibile, da sottoporre ad Agenzia delle Entrate e INPS
✅ Ti rappresenta in sede giudiziale per ottenere misure protettive e omologazione del piano
✅ Ti assiste anche in caso di opposizione da parte dell’amministrazione o dei creditori
Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
🔹 Avvocato esperto in transazione fiscale per partite IVA e ditte individuali
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di esperti in soluzioni fiscali per imprenditori individuali e piccoli operatori economici
Perché agire subito
⏳ La transazione fiscale funziona solo se attivata all’interno di una procedura: concordato minore, liquidazione controllata o ristrutturazione del debito
⚠️ Se non agisci, il Fisco può procedere con blocco dei conti, pignoramenti, fermi auto e danni alla tua reputazione fiscale
📉 Rischi reali: perdita dell’attività, impossibilità di rilancio, pressioni economiche su famiglia e lavoro
🔐 Solo un avvocato esperto può guidarti nella procedura giusta, difendere i tuoi diritti e ottenere un accordo sostenibile con il Fisco
Conclusione
Anche gli imprenditori individuali possono accedere alla transazione fiscale, e spesso è proprio questa la strada giusta per salvare la propria attività, ridurre il debito e ripartire legalmente.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa scegliere una guida competente e accreditata, con esperienza concreta nella gestione delle crisi da debito per professionisti, partite IVA e microimprese.
Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza riservata e immediata.
Se hai una ditta individuale e vuoi trattare i tuoi debiti con il Fisco, il momento per agire è adesso.