Le Procedure Familiari nel Codice della Crisi: La Guida

Hai debiti che non riesci più a gestire e temi che possano coinvolgere anche la tua famiglia? Sei un consumatore, un genitore separato, o una persona fisica che non svolge attività d’impresa e cerchi una soluzione legale per liberarti dal peso dei debiti senza mettere a rischio il patrimonio familiare?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento, crisi da consumo e tutela del nucleo familiare – ti aiuta a capire come funzionano le procedure familiari previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e in quali casi puoi accedere a una soluzione collettiva dei debiti, anche in presenza di più debitori appartenenti allo stesso nucleo.

Scopri chi può presentare una procedura familiare, come si redige un piano unico per più componenti della stessa famiglia, quali sono i vantaggi rispetto alle procedure individuali, come ottenere la protezione dai creditori e quando è possibile arrivare all’esdebitazione totale anche senza pagare nulla, se sussistono i requisiti di incapienza.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo, analizzare la tua situazione e costruire un piano concreto per risolvere i debiti familiari in modo legale, protetto e sostenibile, senza più temere pignoramenti, segnalazioni o perdita dei beni comuni.

Introduzione:

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) riconosce per la prima volta espressamente la possibilità di risolvere lo squilibrio finanziario riguardante un intero nucleo familiare tramite un unico procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento (c.d. procedura familiare). Tale istituto riprende e coordina prassi giurisprudenziali e disposizioni precorritrici (come l’art. 7‑bis L. 3/2012 introdotto dal D.L. “Ristori” 2020). In base all’art. 66 del Codice della Crisi (CCI), i componenti dello stesso nucleo (coniugi, conviventi di fatto, parenti entro il 4° grado, affini entro il 2° grado, uniti civilmente) possono presentare una domanda congiunta per l’accesso a una delle procedure previste per il sovraindebitamento (accordo di composizione, ristrutturazione debiti del consumatore, liquidazione controllata), purché siano conviventi o vi sia un’origine comune dei debiti. In presenza di crediti comuni (es. mutui cointestati), tale strumento mira a risolvere in modo unitario il disequilibrio finanziario dell’intero nucleo, riducendo costi e tempi rispetto a pratiche separate.

Il seguente manuale operativo analizza in dettaglio la disciplina vigente (normativa di legge, novità del correttivo 2024, giurisprudenza recente) e fornisce esempi pratici, tabelle comparative e risposte alle domande più frequenti sull’applicazione delle procedure familiari nel contesto della crisi da sovraindebitamento.

Quadro normativo e principi generali

La disciplina del sovraindebitamento di persona fisica (in particolare consumatori, liberi professionisti e piccoli imprenditori non fallibili) è in origine contenuta nella Legge 3/2012. Tale legge prevedeva il “piano del consumatore” e l’“accordo di composizione della crisi” (concordato per il piccolo imprenditore) nonché la liquidazione del patrimonio del debitore “non fallibile”. Il D.Lgs. 14/2019 ha recepito e riformulato queste procedure nel nuovo titolo IV del CCI. Le modifiche più rilevanti sono state introdotte dal cosiddetto “Correttivo-ter” (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 27 settembre 2024), che ha semplificato l’accesso alle procedure di composizione e chiarito vari dubbi interpretativi, soprattutto in materia di procedure familiari e di esdebitazione.

In particolare, l’art. 66 CCI definisce i presupposti di ammissibilità della procedura familiare. Esso stabilisce espressamente che:

  • Possono presentare un’unica domanda i membri dello stesso nucleo familiare, quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. L’uso del “o” ribadisce la caratteristica alternativa dei due requisiti.
  • A fini di questa norma, la definizione di “famiglia” include non solo il coniuge, ma anche parenti fino al 4° grado, affini entro il 2° grado, parti dell’unione civile e conviventi di fatto (legge n. 76/2016).
  • Le masse attive e passive dei vari componenti restano comunque distinte: i beni di ciascun familiare rimangono separati, in applicazione del principio della responsabilità patrimoniale personale.
  • Il compenso dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è ripartito tra i membri in misura proporzionale all’ammontare dei rispettivi debiti.
  • Se ci sono più domande per uno stesso nucleo (o istanze separate presentate da vari familiari), il giudice ordina il coordinamento e decide di norma connesso. La competenza spetta al giudice adito per primo.

Analogamente, le procedure di composizione della crisi alle quali accedere restano quelle già previste dal CCI per il debitore civile: in pratica la famiglia può utilizzare uno qualsiasi degli istituti in materia di sovraindebitamento (accordo di composizione ex art. 74-80, ristrutturazione del consumatore art. 67-73, liquidazione controllata art. 268-283). Le istruzioni pratiche su quale strumento scegliere dipendono dai profili soggettivi di ciascun familiare. Ad esempio, l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex art.67) è riservato ai soli “consumatori” (persone fisiche che contraggono debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale). Il Correttivo-ter (2024) ha inoltre ridefinito il concetto di consumatore includendo nella specie anche i soci di società di persone, con riguardo ai debiti personali non connessi all’impresa.

Invece, se almeno uno dei debitori familiari non è un consumatore (ad es. esercente un’attività di impresa o professionale), la procedura comune deve svolgersi con le regole del “concordato minore” (acc. di composizione). In tal caso la famiglia resta soggetto alle prescrizioni dell’art. 74 CCI (redazione del piano da parte dell’OCC, autorizzazione all’espropriazione dei beni dei singoli, ecc.), fatto salvo l’adattamento operativo alle finalità familiari. Al contrario, laddove tutti i soggetti siano consumatori, si applicano le norme dell’art. 67 (piano del consumatore). Le disposizioni del CCI sulle procedure si applicano dunque in alternativa: o si svolge la procedura “pura” del consumatore (art.67) o quella del concordato minore (art.74). Il Correttivo-ter ha chiarito questo punto con una nuova stesura dell’art. 66, precisando espressamente l’applicazione alternativa dei requisiti soggettivi. In ogni caso, per risolvere l’intera crisi familiare è possibile programmare anche il passaggio da un istituto all’altro o una soluzione mista, sempre sotto l’ombrello di un unico procedimento coordinato.

Va rilevato che, anche prima della riforma organica, la giurisprudenza ammetteva in via interpretativa il ricorso unico di membri di famiglia: ad esempio i Tribunali di Napoli Nord (18/5/2018) e Milano (6/12/2017) avevano ritenuto “del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune” quando i debiti tra loro erano connessi. Il Codice della Crisi ora esplicita tale approccio. Analoghe considerazioni valgono per i casi speciali (ad es. imprenditore cessato e cancellato dal Registro imprese), sui quali il correttivo ha introdotto disposizioni dedicate (es. accesso alla liquidazione controllata anche oltre il termine ordinario di un anno).

Procedure compatibili e loro caratteristiche

In base alle regole sopra descritte, un nucleo familiare può accedere a tre tipologie principali di procedura:

  • Accordo di composizione della crisi (“concordato minore”) – disciplinato dagli artt. 74-80 CCI. Riservato ai debitori diversi dai “consumatori” nel nucleo. Prevede la proposta di un piano di risanamento firmato dall’OCC, con eventuale suddivisione in classi di creditori. È possibile ottenere il cram-down fiscale (sconto su tributi) se viene offerto almeno un certo soddisfo (Cassazione 30543/2024). In ambito familiare, il concordato minore può essere liquidatorio (senza continuità) purché vi sia apporto di risorse esterne. L’adeguatezza della proposta si valuta anche in comparazione all’alternativa liquidatoria.
  • Piano di ristrutturazione del consumatore (art. 67-73 CCI) – riservato a tutti i componenti che qualificano come consumatori. Consente di rinegoziare crediti privilegiati (ipotecari, pignoramenti su stipendi, previdenza) con il criterio del presunto ricavo esecutivo, senza richiedere beni in garanzia. L’OCC predispone un piano che copre almeno il valore realizzabile dei beni gravati da prelazione. Il correttivo ha migliorato tale disciplina, sostituendo espressioni come “valore di mercato” con “presunto ricavato esecutivo” per evitare fraintendimenti. È previsto espressamente il blocco di azioni esecutive (art. 67 c.4, lett. b) fino a 12 mesi, prorogabile, a favore del debitore in difficoltà.
  • Liquidazione controllata (artt. 268-283 CCI) – applicabile al debitore persona fisica non fallibile (può essere imprenditore individuale cancellato o altro non soggetto a fallimento). Equivale al fallimento “leggero”: un giudice delega a un liquidatore i beni del debitore da vendere e distribuire ai creditori, sotto supervisione giudiziale. Anche la procedura familiare può svolgersi in forma di liquidazione controllata, come confermato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Verona, 6 ott. 2022 e Trib. Ferrara, 16 dic. 2022). Il correttivo-ter ha inoltre chiarito che la liquidazione controllata può essere richiesta anche se uno o più debitori del nucleo sarebbero “incapienti” di per sé.

Nelle tabelle seguenti si confrontano sinteticamente le caratteristiche di tali strumenti:

ProceduraDestinatariPrincipali caratteristicheDebiti prevalenti
Concordato minore (Acc. comp.)Debitori non consumatori del nucleo; piccoli imprenditori e professionisti; anche nucleo familiare quando almeno uno non è consumatoreProposta di piano predisposta dall’OCC; possibile continuità d’impresa o liquidazione controllata; approvazione da parte dei creditori (maggioranza del 50% per importi, e valutazione di testa se un creditore detiene >50%); attesta ammissibilità del piano; se approvato, il tribunale omologa. Può includere rimborso rateale mutuo casa (art.67 c.5 CCII).Possono essere ridotti (falcidiati) anche i crediti garantiti con privilegio o ipoteca, purché il piano sia migliore dell’alternativa liquidatoria (criterio dell’art. 67 c.3).
Piano consumatore (Ristruttur.)Tutti i componenti consumatori del nucleo (persona fisica, debiti estranei all’attività). Se uno non è consumatore, questo strumento non è applicabile (Correttivo-ter).Piano di dilazione/sconto redatto dall’OCC; bloccate procedure esecutive fino a 12 mesi (art.67 c.4). Non richiede fonte di continuità imprenditoriale (destinato al reddito personale). L’OCC attesta che il piano permette almeno il soddisfo del presunto ricavato dei beni vincolati (falcidia su crediti privilegiati). Al termine, esdebitazione del residuo debito (art. 268 c.2).Anche i debiti privilegiati (mutuo ipotecario, cessione quinto, crediti alimentari) possono essere dilazionati/falcidiati secondo il valore ricavabile all’esecuzione.
Liquidazione controllataPersona fisica non fallibile (incl. impr. ind. cancellato) del nucleo; si consiglia quando non esiste progetto di continuazione. Può essere adottata su base familiare.Art.268-283: avvio congiunto al tribunale, nomina di liquidatore e controllo giudiziale. Si vendono i beni privi di proprietà concorsuale (beni personali non impresa) e si ripartiscono i proventi secondo le norme fallimentari. Interrompe le esecuzioni (comma 5 art.268). Il debitore versa parte dei redditi futuri (sopravvivenza post-cancellazione ditta). Spesso senza patrimonio; utile per ottenere l’esdebitazione dell’incapiente.Tutti i debiti (ivi compresi privilegiati) sono soddisfatti secondo l’ordine dei privilegi, simile al fallimento (falcidiata di fatto al valore di realizzo). Se non basta, debito residuo esdebitato (art.268 c.2).

Tab.1 – Confronto tra principali procedure di composizione della crisi familiare. In tutte le ipotesi, le azioni esecutive avviate possono essere sospese in vista del piano, salva la verifica finale sulla convenienza per i creditori.

Novità legislative recenti (2023-2025)

Alla luce degli aggiornamenti più recenti, vanno evidenziate alcune modifiche normative di rilievo (principalmente introdotte dal D.Lgs. 136/2024, “correttivo-ter” del Codice):

  • Terminologia e accesso: il correttivo-ter riscrive l’art. 66 sostituendo il riferimento a “un unico progetto” con “unica domanda di accesso”, meglio inquadrando l’atto iniziale. Conferma che è facoltà (non obbligo) il ricorso congiunto. Riafferma che se uno dei proponenti non è consumatore, non è ammissibile il piano consumatore (art.67), ma il nucleo deve seguire la procedura del concordato minore o liquidazione controllata. L’intervento chiarisce inoltre che anche la liquidazione controllata può svolgersi come procedura familiare, confermando l’interpretazione giurisprudenziale.
  • Definizione di “consumatore”: l’art.2 cc.1 lett. e) CCII è stato ampliato per includere il socio di S.n.c., S.a.s. o S.a.p.a. qualora abbia assunto i debiti “per fini estranei” all’attività d’impresa. Ciò consente a un socio illimitatamente responsabile di accedere al piano consumatore per i debiti personali non correlati all’attività, ritenuti validi presupposti indipendenti.
  • Mutuo sulla casa: il correttivo ha introdotto nel concordato minore (art.75, comma 2-bis CCII) la possibilità di proseguire il pagamento del mutuo ipotecario sull’abitazione principale (fermato nel Piano del consumatore art.67 c.5) previa attestazione dell’OCC. In pratica, quando in famiglia vi è almeno un consumatore, è ammesso che il piano preveda il saldo del mutuo alla scadenza originaria senza stralcio, anche senza l’attestazione OCC (favor debitoris). Le disposizioni agiscono in favore della stabilità abitativa del nucleo, come evidenziato dalla dottrina.
  • Liquidazione controllata: l’ultimo periodo dell’art.66, co.1 è stato integrato prevedendo espressamente che la LC può essere chiesta anche se uno o più debitori del nucleo sarebbero in teoria “incapienti” di per sé (riferimento all’art.283 CCII sugli incapienti) a condizione che per almeno un altro familiare sia possibile formare attivo da distribuire (ad es. tramite l’esercizio di azioni legali). Ciò agevola l’accesso alla LC nei nuclei composti da più soggetti con posizioni debitorie diverse. Inoltre, il correttivo-ter ha modificato il comma 5 di art.66 in materia di compenso OCC: ora la retribuzione è parametrata sull’attivo recuperato anziché sul passivo complessivo, incentivando una gestione efficiente del patrimonio.
  • Procedure negoziali: il correttivo ha anche previsto in via generale (art.65 co.4 CCII) che nelle procedure concordatizie in bianco (deposito in bianco per concordato minore o piano consumatore) non è più ammesso il cosiddetto “blocco” della richiesta di accesso tramite domanda prenotativa (art.44 CCII). Questo rende più snello l’avvio, eliminando alcune restrizioni procedurali riscontrate in prassi.

In sintesi, il Correttivo Ter ha cercato di semplificare ulteriormente le procedure familiari, risolvendo ambiguità tecniche e rafforzando la tutela dei debitori in difficoltà. Ha inoltre confermato che l’approccio fondato sulla finalità pratica di salvare il patrimonio familiare rimane quello preferito dal legislatore e dai giudici.

Giurisprudenza recente e orientamenti principali

La casistica giurisprudenziale sul sovraindebitamento familiare si è sviluppata negli ultimi anni soprattutto in forma di pronunce di merito. Ecco alcune decisioni significative:

  • Tribunale di Forlì, 19 gennaio 2024 – In una sentenza di rilievo, il Tribunale ha ammesso la procedura di ristrutturazione congiunta proposta da due coniugi separati di fatto non più conviventi. Pur mancando il requisito della convivenza, i giudici hanno ritenuto prevalente la “radice comune” dell’indebitamento – definita come un “intreccio causale del sovraindebitamento” – legato a debiti contratti per esigenze familiari. In sostanza, anche dopo la separazione formale, lo squilibrio economico rimaneva interconnesso, giustificando un unico piano unitario. La motivazione riflette un’interpretazione estensiva del concetto di nucleo familiare, in linea con l’obiettivo di affrontare organicamente le crisi che riguardano un intero gruppo familiare.
  • Tribunale di Nola, 12 giugno 2024 – Ha rigettato un concordato minore congiunto proposto da due coniugi (uno dei quali consumatore) in quanto non aveva raggiunto la maggioranza dei voti da parte del consumatore. In particolare, il giudice ha confermato l’orientamento secondo cui, nel concordato “esteso” alle procedure familiari, le maggioranze di approvazione vanno verificate distintamente per ogni debitore. Nel caso in esame, il creditore di maggioranza (un istituto di credito) aveva negato il consenso anche alla classe di creditori del consumatore, facendo mancare la soglia prevista dall’art. 75, comma 2 (maggioranza del 50% per valore dei crediti). Il Tribunale di Nola, richiamando prassi antica (Trib. Venezia 2018), ha sottolineato che il mancato raggiungimento del quorum in capo al debitore consumatore preclude l’omologazione dell’accordo familiare. Questa pronuncia evidenzia la delicatezza delle dinamiche di voto nelle procedure familiari che coinvolgono sia consumatori che non: anche in un unico piano, ciascuno dei proponenti è sottoposto ai requisiti di approvazione tradizionali. Il “correttivo-ter” ha poi introdotto una disciplina speciale (art.74, comma 2‑bis, CCII) per ridurre il rischio – disponendo in certi casi la maggioranza per testa – ma la giurisprudenza invita comunque a prestare attenzione alle maggioranze separate.
  • Trib. Verona, 6 ottobre 2022 – Trib. Ferrara, 16 dicembre 2022 – In due pronunce analoghe, i tribunali hanno ammesso l’apertura congiunta di una procedura familiare in forma di liquidazione controllata. I giudici hanno osservato che l’art.66 CCI costituisce una norma “di carattere generale” applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione controllata. Conseguentemente, in presenza di più membri di uno stesso nucleo sovraindebitato è consentito proporre una LC unica (con patrimoni separati) anziché più procedure parallele. Queste decisioni confermano l’orientamento secondo cui l’“accesso unitario” vale anche per le liquidazioni.
  • Giurisprudenza consolidata (ante-CCI) – Come anticipato, anche prima dell’entrata in vigore del Codice erano emersi orientamenti favorevoli alla gestione unitaria dei debiti familiari. Tribunali come quello di Napoli Nord (18 maggio 2018) e di Milano (6 dicembre 2017) avevano riconosciuto la legittimità di un unico ricorso congiunto “quando sia configurabile un’origine comune dell’indebitamento”. In tali casi i giudici ritenevano “irragionevole, oltre che più complicato e costoso, pretendere che ciascuno fronteggi separatamente quello stesso squilibrio”. Il Codice della Crisi ha raccolto questi indirizzi giurisprudenziali nel formulare il nuovo art.66, ponendo fine ai dubbi residui.

In materia di esdebitazione e chiusura delle procedure familiari, la Cassazione ha ribadito che i principi generali del CCI valgono anche per i procedimenti di sovraindebitamento familiare. Ad esempio, la Corte ha ricordato che il termine per proporre reclamo contro il decreto di omologa scatta dalla pubblicazione se il debitore non viene formalmente notificato. Altre sentenze si sono occupate di aspetti trasversali come la definizione delle classi creditorie e la rimessione al legislatore delle questioni interpretative più complesse. Tuttavia, non si registrano ad oggi pronunce di legittimità specifiche sull’art. 66.

Simulazioni di casi pratici

Per chiarire l’applicazione operativa delle procedure familiari, ecco alcuni esempi ipotetici:

  • Esempio 1: Coppia con figlio minorenne e debiti misti – Mario (ex ristoratore) e Anna (impiegata) hanno un figlio di 8 anni. Mario ha contratto debiti tributari derivanti dall’attività fallita, mentre Anna ha finanziamenti personali e fideiussioni su prestiti di una società (poi fallita) di cui era socia. Insieme hanno accumulato altri debiti familiari (mutui, bollette). Su consiglio dell’OCC del tribunale competente presentano una domanda congiunta di apertura della liquidazione controllata (art.268 CCII). Nella relazione di ammissibilità il gestore della crisi verifica che la coppia dichiara redditi sufficienti a coprire le esigenze minime del nucleo e che, pur non avendo beni di rilievo (solo un’auto d’epoca di scarso valore), possono destinare una quota del reddito future alla liquidazione. Il Tribunale riconosce che la procedura familiare è ammessa (sono conviventi e debiti comuni) e dispone l’apertura. Nel provvedimento il giudice ordina il commissariamento dei soli redditi extra-sussistenza, salva la quota per il mantenimento del bambino. L’auto (bene di scarso valore) viene esclusa dalla liquidazione per non ledere la mobilità familiare. I creditori verranno soddisfatti in base a ciò che emergerà dalla vendita eventuale di altri beni o dal risultato di future azioni di recupero. Questo scenario conferma che la liquidazione controllata familiare può aiutare un nucleo che non ha beni di rilievo a evitare il dissesto totale, concentrando il rimborso sui redditi futuri disponibili.
  • Esempio 2: Coniugi separati con mutuo cointestato – Luca e Maria, divorziati ma obbligati entrambi su un mutuo per l’abitazione familiare, vivono separatamente ma condividono responsabilità sugli stessi debiti bancari. Nessuno dei due ha redditi elevati. In questo caso la procedura familiare risulta applicabile nonostante la fine della convivenza, perché sussiste un’origine comune del sovraindebitamento (mutuo della casa). Il Tribunale di Forlì (caso citato in dottrina) ha consentito in analoghe fattispecie che la domanda sia proposta congiuntamente. Se entrambi sono consumatori, si presenterebbe un piano del consumatore familiare; se invece uno dei due è imprenditore o professionista, la domanda andrebbe gestita secondo le norme del concordato minore. Ad ogni modo, nell’esempio i due possono beneficiare di un’unica procedura di composizione, evitando la duplicazione di costi e conflitti processuali. Eventuali esecuzioni sospese (es. pignoramenti sullo stipendio) rimangono tali fino alla definizione del piano. L’abitazione principale può essere protetta: ad esempio, il piano potrebbe prevedere la continuazione del pagamento delle rate del mutuo fino alla scadenza (secondo la previsione dell’art. 67 c.5 per il consumatore, resasi applicabile anche a una procedura familiare in cui almeno uno è non consumatore).
  • Esempio 3: Imprenditore individuale con famiglia – Paolo è un piccolo imprenditore (e capo famiglia) con debiti IVA e contributivi per attività cessata. Sua moglie Giovanna è impiegata ma ha assunto debiti solo per motivi personali (prestiti non legati all’impresa). Insieme hanno due figli. Si configura un nucleo in cui almeno uno (Paolo) non è consumatore. In questo caso la legge consente di presentare la domanda familiare nel concordato minore. Il piano proposto dall’OCC includerà misure di risanamento dei debiti erariali e, poiché Paolo è imprenditore cessato, potrà includere la liquidazione di eventuali beni rimasti dell’attività. Sarà richiesto un apporto di risorse esterne se il piano è in parte liquidatorio. Se Giovanna (consumatore) detiene il mutuo di casa, il piano potrà prevedere la prosecuzione delle rate secondo i parametri del piano consumatore (art.67 c.5). Al termine della procedura, i debiti residui eventualmente non soddisfatti potranno essere cancellati tramite esdebitazione (art.268). Questo esempio illustra la coesistenza di ruoli diversi nel nucleo e come il CCI (adeguato dal correttivo) coordini gli strumenti più idonei per ciascun componente.

Domande Frequenti (FAQ)

1. Chi può chiedere l’accesso alla procedura familiare?
Possono farlo i membri di uno stesso nucleo familiare nei casi previsti dall’art.66 CCI. In pratica, coniuge, conviventi di fatto, parenti entro il 4° grado, affini entro il 2° grado (e parti di unioni civili) che convivono o comunque condividono debiti comuni. Non serve che tutti svolgano la stessa attività o abbiano redditi simili: l’importante è che sussista convivenza o un’origine comune del sovraindebitamento. Non è obbligatorio che presentino domanda congiunta (possono fare singole richieste), ma se più istanze riguardano la stessa famiglia il giudice le coordina.

2. Quali procedure posso proporre per la famiglia?
Il nucleo familiare, in base all’art. 66, può accedere alle procedure di cui all’art.65 c.1: cioè accordo di composizione (concordato minore), piano del consumatore o liquidazione controllata, a seconda dei soggetti coinvolti. In particolare: se tutti i componenti sono consumatori (persone fisiche non-imprenditrici), si userà il piano del consumatore (art.67); se uno o più componenti non sono consumatori, si applicano le regole del concordato minore (art.74). Tuttavia, l’art.65 CCI consente comunque l’accesso alla liquidazione controllata per chi ne ha i requisiti (es. imprenditore cancellato), e il principio generale di art.66 fa sì che anche questo strumento possa essere chiesto unitariamente.

3. Come si distinguono i debiti del nucleo?
Le obbligazioni di ogni familiare rimangono formalmente distinte. Nell’istanza congiunta ciascuno dei componenti dovrà autocertificare le proprie entrate, i debiti e l’indice di sostenibilità. Il piano familiare offrirà invece ai creditori, in modo unificato, un rimedio complessivo che copre la somma di tutti i debiti. Il codice esplicita che le “masse attive e passive restano distinte” (art.66 c.3), proprio per salvaguardare i patrimoni personali: ciò significa che, ad esempio, i beni privati di un coniuge non saranno distribuiti per i debiti esclusivi dell’altro. Tuttavia, nel calcolo del piano si considera la capacità reddituale di tutto il nucleo, consentendo una visione globale della crisi.

4. Cosa succede in caso di domande multiple dei familiari?
L’art.66 c.4 stabilisce che, se membri della stessa famiglia presentano istanze separate, il giudice provvede al loro coordinamento: in pratica raggrupperà i procedimenti sotto un unico rito. La competenza spetta al tribunale adito per primo, che poi cura sia l’approvazione del piano sia l’assegnazione del gestore/liquidatore. In concreto, questo evita decisioni contrastanti. Per i professionisti è importante chiarire tutti i debiti comuni già nella domanda iniziale, perché successivamente non si può aggiungere nuovo credito.

5. Come si divide il compenso dell’OCC?
Il compenso del gestore (OCC) è ripartito tra i membri del nucleo proporzionalmente ai debiti di ciascuno. In pratica, il totale del rimborso dovuto al professionista viene suddiviso per quota parte in base al peso del debito di ciascun coniuge/convivente nel piano. Questo garantisce che se ad esempio un solo familiare ha dovuto la maggior parte dei debiti, egli sopporterà una quota maggiore della parcella.

6. Cosa accade al mutuo ipotecario sulla casa?
Esistono norme speciali sia nel piano del consumatore (art.67 c.5 CCI) che nel concordato minore (art.75 c.2-bis CCI) per tutelare l’abitazione principale. In entrambi i casi è ammessa la prosecuzione del piano di ammortamento del mutuo alle scadenze iniziali senza stralcio, purché sia previsto il rimborso integrale delle rate residue. Fino alla riforma 2024, nel piano consumatore ciò non richiedeva attestazione OCC, mentre nel concordato minore (art.75) si richiede ora un’apposita attestazione. Nel contesto familiare, il correttivo ha chiarito che, se nel nucleo c’è almeno un debitore non-consumatore, il piano familiare può prevedere la prosecuzione del mutuo sul domicilio principale senza dover ripetere l’OCC (ossia, si applica art.67, comma 5, CCII). In sostanza, anche in caso di piano concordatizio familiare, si può applicare la disciplina più favorevole del piano consumatore per la casa. La norma si pone a tutela della stabilità abitativa del nucleo familiare e mira a evitare l’allontanamento dalla propria abitazione.

7. Cosa significa che le procedure familiari sono alternative?
L’art.66 precisa che i due presupposti di accesso (convivenza o indebitamento comune) sono alternativi, non cumulativi. Ciò significa che basta soddisfarne uno per procedere. Allo stesso modo, l’applicazione delle norme delle procedure è alternativa: o si procede come consumatori (art.67) o come concordato minore/liquidazione (art.74/268), a seconda della natura dei debitori. Non si applicano contemporaneamente entrambe le discipline: la valutazione del requisito soggettivo fa desumere in modo esclusivo quale via seguire. Ad esempio, non si può iniziare un piano consumatore e passare a un concordato senza nuovo progetto; deve esserci coerenza sull’applicabilità fin dall’avvio.

8. Cosa succede se manca la maggioranza in capo a un debitore nel concordato familiare?
In un accordo di composizione familiare allargato al concordato minore, è necessario verificare le maggioranze per ciascun proponente. La recente giurisprudenza (Trib. Nola, 12/6/2024) ha ribadito che, pur trattandosi di un piano unitario, il soddisfacimento delle soglie di voto va verificato separatamente per ogni debitore. Ciò significa che se il piano prevede soddisfazione parziale di crediti privilegiati, ciascun debitore familiare deve raggiungere la maggioranza di creditori e classi. Se il consumatore del nucleo non ottiene il consenso necessario, come avvenuto nel caso di Nola, il piano viene rigettato. Di recente, però, il legislatore ha cercato di attenuare questa rigidità: l’art.74 comma 2-bis CCII prevede che, se un unico creditore detiene da solo la maggioranza dei crediti ammessi, si consideri approvato l’accordo anche con maggioranza per testa; ma tale norma non elimina del tutto la necessità di vigilare sulle maggioranze separate.

9. Come si ottiene l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui)?
Al termine della procedura familiare, se il piano viene omologato, il residuo debito del nucleo può essere cancellato in base all’art.268 c.2 CCII, analogamente a quanto avviene per il piano del consumatore. Ciò significa che i debitori escono definitivamente dai debiti non coperti. Se invece si tratta di liquidazione controllata familiare, l’esdebitazione è automatica secondo i parametri dell’art.283 CCII (il cosiddetto “incapiente” non deve dimostrare redditi futuri). In entrambi i casi si applicano le regole generali del CCI sulla liberazione dai debiti residui, fornendo ai membri della famiglia il beneficio di un nuovo inizio finanziario.

10. Quali sono i requisiti dell’OCC e il suo ruolo?
L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) è un professionista o associazione autorizzata che assiste il debitore nella predisposizione del piano. Nel caso familiare, è un unico OCC che redige una relazione particolareggiata congiunta sui redditi e debiti di tutti i componenti. I requisiti di iscrizione all’OCC sono gli stessi (DM 2021/2022) ma in fase di valutazione il professionista deve accertare la sostenibilità complessiva e l’eventuale attività dell’impresa familiare (se presente). I costi (onorario e spese) sono ripartiti proporzionalmente tra i membri in base ai debiti. L’OCC svolge un ruolo fondamentale: se dà l’attestazione di fattibilità del piano, la procedura familiare si può avviare; senza tale attestazione il tribunale respinge l’istanza.

Fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali citate

  • Normativa: D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) – Titolo IV Capo II, artt.65-75 (procedure di sovraindebitamento); artt.268-283 (liquidazione controllata). Legge 27/2012, n.3 (art.7-bis introdotto da L. di conv. D.L. 137/2020). D.Lgs. 136/2024 (Correttivo-ter, modifiche agli artt.66-67-74-268 CCII).
  • Giurisprudenza: Trib. Forlì 19/01/2024 (Sez. II); Trib. Nola 12/06/2024; Trib. Verona 6/10/2022 e Trib. Ferrara 16/12/2022; Trib. Napoli Nord 18/05/2018; Trib. Milano 6/12/2017. (Fonti normative e dottrinali attraverso Gazzetta Ufficiale, siti ufficiali ministeriali, e portali giuridici specializzati).

Procedure Familiari nel Codice della Crisi: Perché Affidarti a Studio Monardo

Hai debiti che non riesci più a pagare come privato cittadino, ex imprenditore, lavoratore autonomo o genitore separato?
Ti trovi schiacciato da rate, finanziarie, cartelle esattoriali, bollette arretrate o mutui in sofferenza?

⚠️ Oggi, anche le persone fisiche e le famiglie possono accedere a procedure specifiche previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, per gestire legalmente i debiti, salvare la casa e ricominciare da zero.

✅ Accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
✅ Concordato minore per ex imprenditori, partite IVA e professionisti
✅ Liquidazione controllata per chi non ha reddito o beni
✅ Esdebitazione dell’incapiente per chi non può offrire nulla ai creditori

Queste procedure sono pensate per chi è in difficoltà ma vuole risolvere tutto in modo pulito e protetto, con l’intervento del giudice e la supervisione di un Gestore della Crisi.

Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo

✅ Analizza la tua situazione debitoria personale, familiare e patrimoniale

✅ Verifica se puoi accedere alle procedure familiari previste dal Codice della Crisi, in base al tuo reddito, ai tuoi beni e ai tipi di debito

✅ Ti assiste nella scelta della procedura più adatta: ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione totale

✅ Redige il piano o l’istanza da presentare al tribunale, ti guida nei rapporti con i creditori e ottiene la sospensione di pignoramenti, fermi, ipoteche e solleciti

✅ Ti accompagna fino all’omologazione del piano e alla chiusura definitiva del debito, anche in caso di opposizione

Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

🔹 Avvocato esperto in sovraindebitamento e diritto della famiglia debitrice
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Coordinatore nazionale di esperti in ristrutturazione del debito privato e protezione del patrimonio familiare

Perché agire subito

⏳ Le procedure familiari sono accessibili solo se non ci sono già esecuzioni irreversibili o condanne
⚠️ Se non agisci in tempo, rischi pignoramenti, blocco del conto, ipoteca sulla casa o danni alla tua famiglia

📉 Rischi concreti: perdita del patrimonio, impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti, stress economico e personale

🔐 Solo un avvocato esperto può attivare in modo corretto la procedura e portarla a buon fine

Conclusione

Le Procedure Familiari del Codice della Crisi sono la risposta legale per chi è in difficoltà con i debiti ma vuole risolvere tutto con dignità, protezione e una vera ripartenza.

Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa avere accanto un professionista autorizzato, esperto e riconosciuto, capace di guidarti passo dopo passo verso l’uscita dal sovraindebitamento.

Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza riservata e immediata.
Se tu o la tua famiglia siete schiacciati dai debiti, il momento per agire è adesso.

Leggi con attenzione: Se stai affrontando difficoltà con il Fisco e hai bisogno di una rapida valutazione delle tue cartelle esattoriali e dei debiti, non esitare a contattarci. Siamo pronti ad aiutarti immediatamente! Scrivici su WhatsApp al numero 351.3169721 oppure inviaci un’e-mail all’indirizzo info@fattirimborsare.com. Ti ricontatteremo entro un’ora per offrirti supporto immediato.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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