Hai presentato un concordato preventivo e ora sei in attesa dell’omologazione? Vuoi sapere cosa succede in questa fase cruciale, quali sono i rischi e come affrontarla al meglio per chiudere la crisi d’impresa in modo definitivo e legale?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto fallimentare, concordati preventivi e risanamento aziendale – ti spiega in modo chiaro cos’è il giudizio di omologazione, cosa valuta il tribunale, quali sono i tempi, cosa possono fare i creditori dissenzienti e cosa fare se il piano viene rigettato o approvato con condizioni.
Scopri quando e come viene celebrata l’udienza di omologazione, qual è il ruolo del giudice, del commissario giudiziale e dei creditori, quali documenti e requisiti devono essere rispettati e in che modo puoi difendere la proposta aziendale da eventuali opposizioni.
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo, analizzare la tua procedura, preparare al meglio il giudizio di omologazione e portare a termine con successo il concordato, salvando l’impresa e lasciandoti alle spalle i debiti in modo legale e sostenibile.
1. Introduzione e inquadramento normativo
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale disciplinata oggi dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) che consente all’imprenditore in difficoltà di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione (in continuità o con liquidazione del patrimonio) volto a soddisfare almeno parzialmente i loro crediti. L’omologazione è il provvedimento giudiziale finale che rende efficace il concordato, vincolando tutti i creditori anche i dissenzienti. In tale fase finale il tribunale effettua una duplice verifica: da un lato controlla la regolarità formale della procedura, dall’altro valuta la sostanza economica del piano concordatario, ovvero se l’impresa possa ancora proseguire o meno. Come osserva la dottrina, il giudice dell’omologa non si limita a un controllo formale, ma assume un ruolo «oggettivo» di vigilanza sulla legittimità e sulla “corretta gestione della crisi” (cfr. Leuzzi). In altri termini, spetta al tribunale decidere a fine corsa se lo squilibrio dell’impresa possa essere risolto col concordato anziché con la liquidazione giudiziale. Solo se risultano soddisfatti una serie di requisiti formali e sostanziali – previsti dal legislatore – il concordato viene omologato e produce effetti protettivi sulle azioni esecutive.
Il presente documento esamina la disciplina giuridica aggiornata a maggio 2025, con particolare attenzione alle novità normative introdotte fino al terzo decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024) e alla più recente giurisprudenza (Cassazione e tribunali, anni 2023-2025). Si farà altresì riferimento ad autorevoli contributi dottrinali italiani, con indicazione in calce delle principali fonti legislative, giurisprudenziali e dottrinali utilizzate.
2. Fonti normative principali
L’omologazione del concordato è disciplinata dal Codice della crisi (D.Lgs. 12/1/2019 n. 14, in vigore dal 15/7/2022). Il codice ha abrogato la Legge fallimentare (R.D. 267/1942) che regolava il concordato in precedenza, ma numerose disposizioni della L. fall. sono state richiamate o limitativamente riprese (come l’art. 180 L.F.). Significative modifiche sono state apportate dal Decreto-Legge 23 ottobre 2020 n.125 (cd. correttivo e transazione fiscale), dal D.L. 118/2021 (convertito L. 147/2021) che ha introdotto il concordato semplificato (per le liquidazioni), e soprattutto dal D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (“terzo correttivo”) che ha ridefinito vari aspetti, tra cui l’assetto degli obblighi di divulgazione, l’omologazione con classi dissenzienti e le impugnazioni.
In particolare, la versione aggiornata dell’art. 112 CCI (in vigore dal 28/9/2024) riepiloga i presupposti dell’omologazione; altre norme connesse sono art. 84 e art. 87 (valore di liquidazione), art. 93-bis (provvedimenti intermedi), nonché le regole procedurali generali (artt. 47-51 CCI sull’apertura e svolgimento del concordato). Si farà ampio richiamo alle disposizioni pertinenti del CCI, evidenziandone i criteri e le condizioni richieste.
3. Requisiti formali e sostanziali per l’omologazione
Il tribunale omologa il concordato solo se riscontra tutti i seguenti requisiti:
- (a) Regolarità della procedura: il giudice verifica che il piano e la proposta siano stati depositati a norma, che sia stato pubblicato l’avviso di convocazione dei creditori e dell’udienza e che le operazioni propedeutiche siano state eseguite correttamente (art. 47 e ss. CCI).
- (b) Esito della votazione: occorre che il piano sia stato approvato con le maggioranze di legge (per concordati con liquidazione, maggioranza dei crediti ammessi al voto; per concordati in continuità, approvazione da parte della maggioranza delle classi).
- (c) Ammissibilità della proposta: il piano deve rispettare i limiti previsti dal codice (diritti di prelazione, divieto di piani puramente liquidatori abusivi, ecc.) e deve essere fondato su elementi concreti. Ad esempio non è ammesso un piano palesemente illusorio o contrario all’ordine delle cause di prelazione.
- (d) Corretta formazione delle classi: le classi di creditori devono essere costituite rispettando i criteri di legge (art. 111 CCI). Il tribunale verifica che non vi siano classi irregolari o artificiose, e che eventuali creditori con posta simile non siano ingiustamente separati.
- (e) Parità di trattamento tra creditori della stessa classe: ogni creditore appartenente alla stessa classe deve ricevere, in proporzione al proprio credito, lo stesso trattamento degli altri della medesima classe. Non sono quindi ammesse differenziazioni immotivate tra creditori omogenei.
Se il concordato prevede continuità aziendale, al comma 1 dell’art. 112 si aggiungono requisiti specifici: affinché sia possibile omologare, «tutte le classi devono aver votato favorevolmente, il piano non deve essere privo di ragionevoli prospettive di evitare o superare l’insolvenza e gli eventuali nuovi finanziamenti devono essere necessari per il piano e non pregiudicare ingiustamente i creditori». In altri termini, per i piani di continuità vi è l’ulteriore esame della fattibilità economica e della congruità dei finanziamenti esterni proposti.
Per gli altri casi (concordato liquidatorio), il comma 1 g) prevede che il piano non sia «manifesta[mente] inattinente» agli obiettivi dichiarati, un criterio di adeguatezza residuale. In sintesi, art. 112(1) del Codice formula un “catalogo di controllo” oggettivo che il tribunale deve esaurientemente verificare prima di omologare.
4. Il procedimento di omologazione
Il procedimento di omologazione segue l’istruttoria del concordato e può svolgersi in camera di consiglio (art. 48 CCI) con formula alquanto sommaria, salvo opposizioni rilevanti. Le fasi salienti sono:
- Convocazione dell’udienza: dopo l’approvazione del piano da parte dei creditori, il giudice delegato fissa l’udienza di omologa e ne dà pubblicità (art. 48 CCI). La notificazione è fatta dal debitore al commissario e ai creditori dissenzienti (art. 180 L.Fall). Recentemente la Cassazione ha precisato che i creditori non votanti non sono equiparati ai dissenzienti e non richiedono notifica speciale.
- Deposito del parere del commissario giudiziale: almeno 10 giorni prima dell’udienza, il commissario giudiziale deposita una relazione motivata sulla regolarità del concordato e sulla validità delle procedure.
- Opposizioni: gli interessati (creditori dissenzienti, debitore, pubbliche amministrazioni) possono proporre opposizioni motivandole entro i termini. In caso di opposizioni il tribunale istruisce sommariamente la controversia (art. 180 L.Fall, c.4). Il CCI (art. 93-bis) ha inserito discipline su particolari opposizioni, specie riguardo a commissario o liquidatore.
- Udienza di omologa: il tribunale, in camera di consiglio, valuta le questioni poste e, acquisite le prove (anche perizie di valutazione), decide se omologare con decreto motivato. In assenza di opposizioni rilevanti, l’omologa avviene con semplice decreto non soggetto a gravame (art. 180 L.Fall, c.3).
- Redazione della sentenza (decreto): il provvedimento di omologazione motivato è emanato da un tribunale collegiale, nel rispetto dei principi di diritto (CPC) e secondo i criteri di cui all’art. 112.
In modo schematico, i passi procedurali sono riassumibili come segue:
- Deposito domanda e piano.
- Controlli amministrativi e nomina commissario.
- Voting assembly and vote outcome.
- Fissazione udienza e pubblicità.
- Opposizioni dei dissenzienti.
- Udienza di omologa con discussione e valutazione.
- Decreto di omologazione motivato o rigetto.
Il giudice dell’omologa opera in camera di consiglio, ma può disporre attività istruttorie (es. CTU, audizioni) se necessarie alla decisione. In particolare, se un oppositore lamenta la non convenienza economica del piano o il mancato rispetto delle regole del cram-down, il tribunale può nominare un perito per stimare il complesso aziendale (art. 112(4-5) CCI).
5. L’omologazione con classi dissenzienti – c.d. “cram-down” trasversale
Il Codice ha introdotto formalmente il “cram-down” fiscale/previdenziale e trasversale: l’omologa può procedere anche se alcune classi di creditori si oppongono, a condizione che ricorrano specifiche condizioni (art. 112(2) CCI). In caso di concordato in continuità, se una o più classi dissentono, l’art.112(2) stabilisce che il tribunale omologa comunque se ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
- (a) la liquidation value dell’azienda (come definita dall’art.87(1)(c)) è distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione (nessun credito di grado inferiore può ricevere prima o più di quelli di grado superiore);
- (b) il plusvalore (il valore eccedente il valore di liquidazione) è distribuito in modo che le classi dissenzienti complessivamente ottengano almeno tanto quanto le classi dello stesso grado e più di quelle di grado inferiore (principio della “relative priority rule”);
- (c) nessun creditore riceve più del proprio credito integrale;
- (d) la proposta è approvata da maggioranza delle classi, con almeno una classe privilegiata, oppure – in assenza di maggioranza per classi – è approvata da almeno una classe tale che:
- a quella classe è offerto un importo non integrale del credito;
- se si applicasse la graduazione delle prelazioni anche al valore eccedente, tale classe risulterebbe soddisfatta almeno parzialmente.
In pratica, il tribunale valuta che il piano rispetti i limiti della transazione fiscale/previdenziale (c.d. cram-down): gli enti pubblici titolari di crediti privilegiati possono essere “forzatamente omologati” senza il loro consenso, purché siano rispettati i criteri sopra elencati. La riforma normativa del 2024 ha poi chiarito che la “classe che conta” ai fini del cram-down non è genericamente quella dei “creditori maltrattati”, bensì quella dei creditori interessati – vale a dire quelli a cui viene offerto un importo non integrale. In altre parole, se un creditore di grado superiore riceve qualcosa, anche se dimezzato, non può lamentarsi di essere penalizzato in assoluto, perché non è “completamente maltrattato”.
Se il concordato prevede liquidazione del patrimonio, l’art.112(5) CCI dispone che in caso di opposizione di dissenzienti di almeno il 20% dei crediti ammessi al voto, il tribunale può omologare comunque se ritiene che i creditori riceveranno comunque almeno quanto avrebbero percepito in una liquidazione immediata allo stato attuale. Questo criterio segue lo stesso principio di fondo di convenienza rispetto allo stato di insolvenza alternativa.
6. Effetti giuridici dell’omologazione
La sentenza (o decreto) di omologazione produce effetti rilevanti:
- Efficacia vincolante: vincola tutti i creditori ammessi al voto (anche i dissenzienti e quelli che non hanno partecipato), nei limiti di quanto previsto dal piano omologato (art. 116 CCI). I creditori esclusi possono spesso far valere i loro diritti secondo la disciplina ordinaria solo nei limiti residui non coperti dal piano.
- Sospensione delle azioni esecutive: dal decreto di omologazione scatta la sospensione di tutte le azioni esecutive e cautelari individuali contro il debitore (art. 115 CCI), fatto salvo quanto diversamente disposto dalla legge (ad esempio l’esproprio immobiliare già in corso). Tale sospensione mira a garantire l’efficacia del piano concordatario.
- Efficacia preclusiva: l’omologazione acquista efficacia di cosa giudicata per quanto concerne l’ammissibilità del piano e la regolarità della procedura (ossia chi ha partecipato al giudizio di omologazione non può più sollevare contestazioni su quegli aspetti). Tuttavia, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il decreto di omologazione non fa stato sulle posizioni soggettive dei creditori (esistenza, entità o rango dei crediti). In altre parole, un creditore escluso dalla tabella dei creditori non può impugnare la omologa ex art. 112 c.p.c. contestando le sue ragioni, salvo provare che ciò avrebbe inciso sulla maggioranza votante. Infatti, la Cassazione ha stabilito che il decreto di omologazione non acquisisce autorità di giudicato in ordine al riconoscimento o valore dei singoli crediti, e quindi il giudizio di legittimità sul piano concordatario non è idoneo a correggere eventuali errori nell’ammissione o graduazione dei crediti, se non se la loro correzione avrebbe invalidato il risultato della votazione.
- Esonero da revocatorie e penali: con l’omologazione decorrono cause di non punibilità per il debitore (es. esimente per bancarotta fraudolenta, esclusione di revoche su determinati atti antecedenti) come previsto dagli artt. 166 e 324 CCI. Si riafferma il «favor concordatario» legislativo (riduzione delle azioni revocatorie), da considerare nell’ottica di tutela dell’impresa in risanamento.
7. Impugnazione della sentenza di omologazione
Il decreto o la sentenza di omologazione può essere impugnata solo secondo le forme del giudizio civile ordinario, ossia con reclamo (alla corte d’appello) o appello (alla Corte di Cassazione) ex art. 112 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 339 ss. c.p.c. potestativi, entro i termini di legge. Non esiste un rimedio speciale proprio; tuttavia l’art. 112(3) CCI rinvia alle norme del codice di procedura civile per i limiti dei motivi.
Cassazione e Corti di merito hanno precisato in tali gradi di impugnazione:
- Se l’impugnazione è accolta parzialmente per vizi di diritto, il giudice di rinvio non può rinnovare interamente l’istruttoria: egli è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può modificare i fatti o le valutazioni già acquisite (cfr. Cass. ord. 33346/2023). Ciò vale anche per l’omologazione: il giudice del rinvio segue strettamente le indicazioni di diritto senza riaprire il merito fattuale al di là dei limiti stabiliti da Cassazione.
- I creditori che non hanno votato non possono impugnare l’omologazione né pretendere la nullità del procedimento per omessa notifica. La Cassazione 27345/2024 ha escluso che i creditori astenuti siano equiparabili ai dissenzienti ai fini dell’art.180 L.F.: la loro omissione non viola il contraddittorio. In altre parole, chi non partecipa al voto non acquista posizione di rilievo per impugnare l’omologa.
- In presenza di opposizioni, il tribunale può limitarsi a verificare solo quei punti sollevati (art. 112(3)-(4)). Se, ad esempio, un oppositore contesta solo la convenienza economica del piano (secondo condizioni del c.3), il giudice valuterà la congruità economica (a tavolino o con CTU) rispetto alla liquidazione. Ma non potrà riaprire questioni già decise o non sollevate.
In sintesi, i motivi di ricorso sono quelli ordinari (violazione di legge, difetto di giurisdizione, vizio di motivazione nei punti nodali). Come per ogni sentenza civile, la Cassazione verifica i vizi di diritto, mentre i fatti giudicati in primo grado restano definitivi, a meno che non siano ritenuti «preclusi» o «decaduti» nell’atto di ricorso stesso (art. 382-bis c.p.c.). La giurisprudenza conferma che, dopo l’omologa, non si può più rifare il processo per contestare aspetti già dedotti nei termini: il giudice di rinvio è inibito dal modificare i fatti stabiliti in precedenza.
8. Giurisprudenza rilevante (2023-2025)
Negli ultimi anni numerose pronunce hanno interpretato l’art.112 CCI e questioni connesse. Si segnalano in particolare:
- Cass. 4 luglio 2023 n. 18903: il caso riguardava un creditore escluso dalla tabella. La Cassazione ha affermato che il decreto di omologazione non costituisce giudicato sull’esistenza, entità o rango dei crediti inseriti; pertanto il creditore non aveva interesse ad agire in cassazione limitandosi a contestare la mancata ammissione, se non dimostrava che ciò avrebbe alterato la maggioranza dei votanti. La massima ufficiale ribadisce che il giudicato dell’omologa non incide sui diritti soggettivi dei creditori, a meno che la decisione non sia determinante per l’esito del voto.
- Cass. 30 nov. 2023 n. 33346: qui si ribadisce il principio procedurale già illustrato per il giudice di rinvio. Non si tratta di merito dell’omologazione ma di regole del processo d’impugnazione: la Suprema Corte ha confermato che, nell’ipotesi di annullamento per violazione di legge, il tribunale rinviante non può accertare nuovi fatti al di là di quanto la cassazione ha espressamente indicato.
- Cass. 22 ott. 2024 n. 27345: la Corte ha precisato che i creditori che non hanno votato non possono essere equiparati ai dissenzienti né considerati danneggiati da mancata notifica. In pratica, l’astensione del creditore non comporta nullità dell’omologa.
- Cass. 28 ott. 2024 n. 27782: ordinanza di grande importanza, in tema di “cram-down fiscale”. Confermando orientamenti di merito, la Corte ha stabilito che l’art. 180 comma 4 L.Fall (introdotto dal D.L. 125/2020) si applica anche nel caso di voto contrario dell’Amministrazione finanziaria o previdenziale. In altre parole, se sono soddisfatte le condizioni di convenienza (abbondantemente valorizzate nel ricorso) il tribunale deve omologare anche in presenza del dissenso espresso da Fisco o INPS. Ciò significa che il consenso del Fisco non è più necessario all’omologazione quando operano le regole della transazione fiscale (c.d. cram-down): il piano si omologa ugualmente se consente un maggior soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Trib. Milano 11 apr. 2024: in questa pronuncia di merito il tribunale ha delineato i presupposti della ristrutturazione trasversale, riassumendo i due casi possibili di cram-down (continuità e cross-class). In particolare, il giudice ha sottolineato che per la prima ipotesi di cram-down servono classi approvanti secondo i criteri dell’art.112(2) CCI (tra cui almeno una composta da creditori ipotecari), mentre nella seconda ipotesi è sufficiente l’approvazione di almeno una classe con trattamento “a forbice” conforme all’ordine delle prelazioni. Ha inoltre precisato che una classe formata da creditori degradati in chirografari non può essere considerata in grado di rappresentare classi di prelazione.
- Trib. Milano 30 mag. 2024 (rit. De Simone): ha omologato un concordato con operazioni straordinarie. La sentenza, riferita su siti specialistici, si segnala per l’approfondita disamina degli aspetti di ammissibilità e delle facoltà residuali del tribunale, evidenziando i limiti entro cui sono valutate le “ragionevoli prospettive” del piano.
Oltre a questi esempi, la casistica di merito (Tribunali e Corti d’Appello) sul concordato è vasta, con diverse sentenze riguardanti temi particolari: variazioni del piano, operazioni aziendali straordinarie, concordato di gruppo, ecc. Ad esempio, è stata dibattuta l’applicabilità dell’art. 163-bis L.F. (vendita competitiva dell’azienda in convenzione) alla fase di concordato, o i criteri di “convenienza” del piano rispetto alla liquidazione. Le corti di merito spesso si allineano ai principi stabiliti in Cassazione, riequilibrando l’autonomia del tribunale con i vincoli di legge.
9. Sezioni riepilogative (tabelle)
Requisiti e verifiche dell’omologazione
Requisito di omologazione | Disciplina normativa e controllo del tribunale |
---|---|
Regolarità della procedura | Deposito piano e proposta secondo art. 47 CCI, nomina commissario, pubblicità avvisi. |
Maggioranza dei creditori | Voto favorevole di almeno i 2/3 dei crediti ammessi (concordato liquidatorio) o voto delle classi come previsto dall’art.112(2) (continuità). Verifica dell’esito del voto. |
Ammissibilità della proposta | Rispetto dei limiti di legge (art. 81-82 CCI): corretto riparto, pari trattamento, obblighi informativi. Controllo di legittimità secondo Dir. UE 1023/2019. |
Formazione delle classi | Correttezza della ripartizione in classi (art. 111 CCI). Valutazione per evitare classi fittizie. |
Parità intra-classe | Rispetto della proporzionalità all’interno di ciascuna classe. |
Prospettive di fattibilità (continuità) | Tutte le classi favorevoli, piano non privo di prospettive ragionevoli, nuovi finanziamenti necessari e non pregiudizievoli (art.112(1)(f) CCI). |
Condizioni per il “cram-down” trasversale (art.112 CCI)
Condizione richiesta | Contenuto normativo e controllo giudiziale |
---|---|
Distribuzione liquidation value per prelazione (art.112(2)(a)) | Il valore di liquidazione (art.87 CCI) deve essere erogato nel rispetto dell’ordine legale delle cause di prelazione. Nessun creditore più basso può ricevere prima di uno di grado superiore. |
Trattamento delle classi dissenzienti (art.112(2)(b)) | Le classi dissenzienti complessivamente devono ottenere almeno il medesimo trattamento delle classi dello stesso grado, e un trattamento più favorevole rispetto alle classi inferiori (principio di “relative priority”). |
Non superamento del credito (art.112(2)(c)) | Nessun creditore può ricevere un importo superiore al proprio credito integrale. |
Maggioranza delle classi o prevalente soddisfazione (art.112(2)(d)) | Piano approvato da maggioranza delle classi (con almeno una di prelazione); oppure – in mancanza – approvato da almeno una classe a cui è offerto un importo parziale del credito tale per cui sotto il rigidissimo criterio di prelazione (anche sul valore eccedente) quella classe sarebbe soddisfatta almeno in parte. |
Effetti dell’omologazione e impugnazioni
Effetto giuridico | Effetto concreto | Possibilità di impugnazione |
---|---|---|
Sospensione delle azioni (art.115 CCI) | Blocco di tutte le esecuzioni e azioni individuali a carico dell’imprenditore dopo l’omologa. | Sindacato in sede di omologazione solo limitatamente a istanze di parte; non è impugnabile separatamente. |
Autorità di giudicato (limitata) | L’omologa ha efficacia processuale solo per le questioni esaminate (es. regolarità del piano). | Come stabilito da Cass. 18903/2023, il decreto di omologazione non fa stato sulle posizioni soggettive dei creditori (non genera giudicato su esistenza o entità dei crediti). |
Vincolo per creditori e miglior soddisfazione | Tutti i creditori ammessi al voto sono vincolati dal piano (anche i dissenzienti). Precedenza delle cause di prelazione. | Impugnazione consentita ai sensi dell’art.112 c.p.c.; il tribunale di merito o di cassazione accerta eventuali vizi di legittimità od omissioni fondamentali. |
Esenzioni da azioni revocatorie e penali | Esonero dell’imprenditore da responsabilità penali in caso di bancarotta; scudo (in parte) dalle revocazioni (art.166 CCI). | Tali effetti sono di diritto, non soggetti a impugnazione autonoma. Eventuali contestazioni si risolvono implicando l’accoglimento o rigetto dell’omologazione. |
10. Domande e risposte frequenti (FAQ)
D. Chi può chiedere l’omologazione?
R. Di norma è il debitore (o il proponente del concordato) che chiede formalmente l’omologazione dopo l’approvazione del piano. Tuttavia, in caso di proposte concorrenti o specifiche disposizioni, anche il commissario giudiziale può sollecitare l’udienza di omologa. L’omologazione può essere domandata entro 30 giorni dall’assemblea dei creditori che ha approvato il concordato (art. 107 L.Fall, richiamato).
D. Quali documenti deve produrre il debitore?
R. Oltre al piano concordatario già depositato all’apertura, occorrono: la relazione del commissario giudiziale, eventuali pareri di esperti, e – se richiesti – elaborati integrativi (es. prospetti aggiornati). Il debitore deve attestare l’avvenuta pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’udienza (art. 43 CCI).
D. Cos’è la “ristrutturazione trasversale” del concordato?
R. Con tale termine (talvolta usato per indicare il cram-down fiscale/transazionale) si descrivono le ipotesi in cui l’omologazione avviene nonostante il dissenso di alcune classi: in pratica le classi dissenzienti sono forzate all’accettazione purché vengano rispettate le condizioni di art.112(2) CCI (v. tabella precedente). Il nuovo codice parla genericamente di ristrutturazione «trasversale» quando i dissenzienti sono “costretti” dal giudice (cfr. lett. d) dell’art.112(2)).
D. Che significato ha il “valore di liquidazione”?
R. È il valore del complesso aziendale stimato come se si aprisse subito una liquidazione giudiziale (art.87 CCI, c.1(c)). Tale valore serve da termine di confronto: in caso di opposizione dei dissenzienti, il tribunale verifica che ogni creditore riceva almeno quanto otterrebbe in liquidazione. Questo criterio rafforza il principio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria (Cass. 18903/2023, Cass. 27782/2024).
D. Gli enti pubblici (Fisco, INPS) possono bloccare l’omologazione?
R. No. Sebbene il Fisco e gli enti previdenziali siano creditori privilegiati, la norma sul cram-down (art.180 L.Fall c.4, comma ora ripresa nell’art.112(2) CCI) consente al tribunale di omologare anche senza il loro consenso. Come chiarito da Cass. 27782/2024, l’Amministrazione finanziaria può votare contro, ma ciò non impedisce l’omologazione, purché il piano rispetti le condizioni di legge.
D. Cosa succede se un creditore ritiene che l’omologazione viola le sue ragioni?
R. In primo luogo, doveva ricorrere entro i termini di opposizione, partecipando all’udienza di omologa. Se ciò non è avvenuto, il decreto omologa è definitivo nei suoi confronti. Se invece è stato parte in giudizio, può impugnare con reclamo/appello la sentenza di omologazione, ma solo su questioni di diritto. Non può fare una nuova verifica dei fatti già decisi; come insegna la Cassazione, può lamentare vizi di legge o violazioni di clausole imperative, ma non pretendere una riforma del merito fattuale stabilito in istruttoria.
D. È possibile modificare un piano già omologato?
R. No. L’omologazione è irrevocabile: legittima il piano e gli atti posti in essere (trasferimenti, fusioni, cessioni) e li rende insindacabili (art. 124 CCI). Non è ammissibile ritornare sulle deliberazioni assembleari o ridiscutere i contenuti del piano omologato. L’unica facoltà residuale è il ricorso per revoca in caso di inosservanza degli obblighi di legge (art. 126 CCI), che però riguarda il mancato adempimento o presunte falsità, non la validità intrinseca del piano omologato.
11. Esempi di casi pratici
11.1 Caso studio 1: concordato liquidatorio con classi dissenzienti
Contesto: L’impresa “Alfa S.r.l.”, in crisi di liquidità ma con attività immobiliari, deposita un piano concordatario che prevede la vendita di un immobile e la distribuzione ai creditori di un valore pari al 40% del loro credito. I crediti sono suddivisi in due classi: privilegiati (IPOTECA sulla sede aziendale) e chirografari (fornitori). I privilegiati rappresentano il 50% del passivo e approvano il piano (voto favorevole del 100% della classe); tra i chirografari il 60% dei crediti approva, il 40% dissente.
Fasi procedurali: Il tribunale, ricevuta la domanda, nomina il commissario e fissa l’udienza di omologa. In udienza i dissenzienti contestano che il piano non soddisfa quanto basterebbe per i loro crediti; chiedono la liquidazione giudiziale. Il commissario deposita relazione favorevole all’omologa, attestando la regolarità della procedura.
Verifica del tribunale: Il giudice verifica i requisiti di legge: la procedura è regolare; la votazione è stata valida (maggioranza assoluta di crediti e classi favorevoli); la proposta è ammissibile (rispetta la priorità ipotecaria); le classi sono correttamente formate; l’equità intra-classe è assicurata (tutti i chirografari ricevono uguale trattamento proportionale). Per i dissenzienti di continuità non sono previsti criteri aggiuntivi, essendo il concordato liquidatorio.
Il tribunale esamina quindi i motivi di opposizione: i dissenzienti chiedono una CTU sul valore dell’immobile, lamentando che il 40% offerto è troppo basso. Il giudice delegato convoca un CTU: l’esperto attesta che la vendita immobiliare in tempi brevi frutterebbe un valore netto del 45% dei crediti chirografari. Secondo art.112(5) CCI, l’omologa può essere concessa se i creditori riceveranno non meno di quanto avrebbero ottenuto con una liquidazione immediata. Poiché la soglia di liquidazione (45%) è superiore alla percentuale proposta (40%), la convenienza del piano è confermata: i creditori dissentienti non sarebbero comunque rimborsati per intero in liquidazione, e con il concordato ricevono un importo simile, evitando i costi di liquidazione.
Decisione: Il tribunale omologa il concordato (decreto motivato). L’effetto è che tutti i creditori accettano la ripartizione concordataria; le azioni esecutive vengono sospese; Alfa S.r.l. potrà adempire secondo il piano. I creditori dissenzienti potranno poi rivalersi solo entro i limiti del piano omologato (ad es. chiedendo interessi di mora fino alla somma stabilita). L’omologa, come da Cassazione, non fa stato su chi aveva ragione nella disputa sul credito, poiché è stato deciso che anche in liquidazione non avrebbero ricevuto di più.
11.2 Caso studio 2: concordato in continuità con cram-down fiscale
Contesto: “Beta S.p.A.” è un’azienda industriale in crisi, con debiti verso banche (100 mln) e Tributi (30 mln). Il piano prevede il risanamento tramite ristrutturazione (cessione di asset non strategici, nuovi finanziamenti) e paga ai creditori banche l’80% dei loro crediti e al Fisco il 60% del credito entro 5 anni. Le classi di creditori sono: privilegiati (banche con ipoteca, 100 mln) e privilegiati superiori (Fisco+INPS, 30 mln). Le banche votano a favore (oltre il 66% dei crediti totali); il Fisco vota contrario. Nessuna classe di creditori chirografari è rilevante (creditori fornitori escussi in pari).
Fasi procedurali: Dopo l’assemblea e l’approvazione delle banche, il tribunale convoca l’udienza di omologa. Il commissario deposita relazione positiva. L’Agenzia delle Entrate si costituisce in udienza e presenta memoria di opposizione: contesta che il piano non rispetta l’art.180 L.F. (D.L.125/2020), perché il suo credito non è stato soddisfatto interamente. Le banche e il tribunale difendono la validità dell’omologa ai sensi del cram-down fiscale.
Verifica del tribunale: Il giudice conferma i requisiti di regolarità. Verifica in primo luogo che il piano di continuità abbia prospettive di successo (art.112(1)(f)): il piano appare ragionevole e i nuovi fondi promessi sembrano necessari e non pregiudizievoli. Sulle opposizioni, si applicano le regole del cram-down (art.112(2)).
- Il valore di liquidazione, stimato in udienza da perito nominato, è risultato di 50% del totale dei crediti (circa 65 mln distribuiti secondo prelazioni). I privilegiati (banche+Fisco) riceverebbero, in liquidazione, quota intera delle banche (66% ciascuna) e quota pro rata di Fisco. Con il piano concordatario, le banche ricevono l’80% e il Fisco il 60%.
- In base all’art.180 c.4 L.Fall (che, come indicato da Cass. 27782/2024, continua ad applicarsi al concordato), il tribunale valuta la convenienza: se il concordato omologato garantisce un maggior soddisfacimento complessivo rispetto all’alternativa liquidatoria, è «doveroso» omologare. Nel nostro caso, il piano pagherà ai creditori (banche + Fisco) in totale più di quanto otterrebbero con la liquidazione (le banche dal 66% al 80%, il Fisco dal 34% al 60%).
- Il tribunale verifica altresì le condizioni di art.112(2): in particolare la distribuzione del liquidative value rispetta le prelazioni (banche prima, poi Fisco), e il plusvalore (30 mln eccedente) è destinato in maniera da soddisfare più favorevolmente banche e Fisco rispetto a eventuali creditori inferiori (art.112(2)(b) e (c)). Visto che la classe banche ha approvato e il piano soddisfa le condizioni, l’omologa forzata è ammessa.
Decisione: Il tribunale omologa il concordato nonostante il dissenso del Fisco, applicando il principio del cram-down. Il Fisco potrà poi impugnare in appello o cassazione l’omologa, ma la legge (e la Cassazione) chiariscono che il suo voto contrario non blocca l’omologazione quando il piano è più vantaggioso della liquidazione. L’ordinanza di Cassazione menzionata (27782/2024) è proprio di riferimento in questa fattispecie. Con l’omologa, Beta S.p.A. ottiene la continuità operativa e i creditori (banche e Fisco) accettano di essere soddisfatti secondo il piano.
12. Glossario dei termini chiave
- Concordato preventivo: Procedura concorsuale che consente all’imprenditore in crisi di proporre ai creditori un piano di soddisfazione parziale dei debiti, con lo scopo di superare la crisi mantenendo l’attività. Include varianti (continuità o liquidazione).
- Omologazione: Sentenza o decreto del tribunale che approva definitivamente il concordato preventivo, rendendolo vincolante per tutti i creditori. È l’atto finale del procedimento concordatario.
- Giudice delegato vs collegio: Il giudice delegato (o presidente del tribunale) è nominato per dirimere questioni istruttorie urgenti in corso di concordato. Il tribunale collegiale (sezione civile) è l’organo che pronuncia l’omologazione o il rigetto finale (art. 64 CCI).
- Commissione giudiziale (commissario): Organo chiamato a vigilare sulla procedura. Fornisce relazioni al tribunale sullo stato della procedura e sui rapporti con i creditori. È obbligatorio in concordato.
- Classi di creditori: Suddivisione dei crediti omogenei secondo la loro causa legittima di prelazione (privilegi ipotecari, privilegi speciali, chirografari, ecc.) e secondo altre esigenze negoziali (per esempio creditori finanziatori, dipendenti). Le classi votano separatamente sul piano. (art.111 CCI).
- Debiti privilegiati: Debiti garantiti da prelazioni (ad es. ipoteche, pegni, privilegi). Hanno diritto di pagamento con priorità rispetto agli altri creditori.
- Creditori chirografari: Creditori senza alcun privilegio o garanzia particolare. Rientrano nella classe residuale di gran lunga più ampia.
- Transazione fiscale: Meccanismo che consente al tribunale di omologare un concordato anche senza il consenso del Fisco/INPS (creditori pubblici privilegiati), imponendo loro un taglio ai crediti, purché il piano sia più conveniente della liquidazione. C.d. “cram-down fiscale” (normato dall’art.180 L.F., richiamato nel CCI).
- Concordato in continuità aziendale: Concordato nel quale il piano prevede la prosecuzione totale o parziale dell’attività d’impresa (art. 84(3) CCI). Richiede l’approvazione di tutte le classi, salvo accordo sui requisiti di solvibilità.
- Concordato liquidatorio: Concordato nel quale il piano prevede la liquidazione del patrimonio e la soddisfazione dei creditori mediante risorse derivanti dalla liquidazione stessa (art. 84(1) CCI).
- Ristrutturazione trasversale: Termine non codificato, usato in dottrina e prassi per indicare i casi di omologazione con classi dissenzienti (c.d. cram-down) regolati dall’art.112(2) CCI. Sostanzialmente si intende la compressione delle classi dissenzienti entro limiti di legge.
- Opposizione alla omologa: Atto di costituirsi nell’udienza di omologa con difese o eccezioni contro il piano. Può essere proposta da creditori dissenzienti, dal commissario o dal Pubblico Ministero (art. 180 L.Fall). Non interrompe la procedura, ma avvia un giudizio sull’ammissibilità del piano.
- Liquidation value: Valore complessivo del patrimonio come se fosse aperta una liquidazione giudiziale immediata (art.87 CCI). Costituisce parametro di confronto per la convenienza economica del piano.
- Percentuale di “worst case” (concordato): Nelle pratiche di concordato collegato alle composizioni (art. 182-bis L.F.), la percentuale minima garantita nel piano concordatario; è un concetto mutuato in dottrina (nell’ambito della “composizione negoziata” pre-fallimentare). Indica che il piano illustra un rendimento variabile ai creditori ma con garanzia di un minimo (es. tra il 10% e il 20% con worst case 10%).
13. Fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali
- Fonti normative:
• D.Lgs. 12/1/2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), in particolare artt. 47, 48, 84, 85, 87, 93-bis, 111-114; con successive modifiche (D.Lgs. 136/2024, D.L. 125/2020 conv. L. 173/2020, D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021, ecc.).
• R.D. 16/3/1942 n. 267 (Legge fallimentare), artt. 163-bis, 180; norme transitorie.
• Codice di Procedura Civile (art. 112 c.p.c., artt. 337 ss. c.p.c.). - Giurisprudenza:
• Cass. civ., sez. I, 4 lug. 2023, n. 18903 (omologa concordato – autorità di giudicato dei crediti).
• Cass. civ., sez. I, 30 nov. 2023, n. 33346 (giudice di rinvio – poteri in appellazione).
• Cass. civ., sez. I, 22 ott. 2024, n. 27345 (omologa – non votanti e notifica).
• Cass. civ., sez. I, ord. 28 ott. 2024, n. 27782 (omologa concordato – cram-down fiscale e voto di Fisco).
• Trib. Milano, 11 apr. 2024 (Grippo), in Diritto della Crisi (citt.), con massime.
• Altre pronunce di tribunali e Corti d’Appello pertinenti (es. Milano, 30 mag. 2024; Rovigo 2 mag. 2018 richiamato da dottrina).
Giudizio di Omologazione del Concordato Preventivo: Perché Affidarti a Studio Monardo
Hai presentato una proposta di concordato preventivo per salvare la tua azienda, ma ora devi affrontare il passaggio più delicato: l’omologazione da parte del tribunale?
I creditori hanno espresso pareri contrari o la tua proposta è sotto esame?
⚠️ Il giudizio di omologazione è il momento cruciale in cui il tribunale valuta se approvare o respingere il piano concordatario.
Un errore procedurale o tecnico può significare la fine della procedura e l’apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento).
✅ Il giudice verifica la correttezza della procedura, la veridicità dei dati e la fattibilità del piano
✅ Valuta il consenso dei creditori e può imporre l’omologazione anche in caso di dissenso (cram down)
✅ Analizza le opposizioni e decide se il concordato è conveniente rispetto alla liquidazione
Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo
✅ Ti assiste nella fase preparatoria al giudizio, verificando il rispetto di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge
✅ Redige le memorie integrative e le osservazioni difensive da depositare al tribunale in caso di opposizione
✅ Ti rappresenta in udienza, sostenendo la validità e la convenienza del piano di fronte al giudice
✅ Affronta le contestazioni dei creditori o del Commissario Giudiziale, con argomentazioni tecniche e documentali
✅ Ti guida fino all’omologazione definitiva del concordato, garantendoti continuità aziendale e protezione patrimoniale
Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
🔹 Avvocato esperto in diritto della crisi d’impresa e concordati preventivi
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di esperti in procedure concorsuali e tutela dell’imprenditore nel giudizio di omologazione
Perché agire subito
⏳ Il giudizio di omologazione segue tempistiche precise: se non depositi osservazioni o integrazioni nei termini, perdi ogni possibilità di difesa
⚠️ Se il piano non viene omologato, il tribunale può dichiarare la liquidazione giudiziale, con conseguenze irreversibili
📉 Rischi concreti: perdita dell’attività, responsabilità per amministratori, danni a fornitori e dipendenti, blocco finanziario
🔐 Solo un avvocato esperto può difendere il tuo piano, neutralizzare le opposizioni e ottenere l’approvazione giudiziale
Conclusione
Il giudizio di omologazione è l’ultima barriera tra la tua azienda e il fallimento. È il momento in cui tutto deve essere perfetto, chiaro, sostenibile e legalmente inquadrato.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa avere al tuo fianco una guida tecnica e legale, con esperienza concreta nella gestione di piani concordatari e difesa in sede di omologazione.
Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza riservata e immediata.
Se il tuo concordato è in fase di omologazione o rischi opposizioni, il momento per agire è adesso.