Tipologie Di Accertamento Tributario: Quali Sono

Hai ricevuto un avviso di accertamento e non sai cosa fare? L’Agenzia delle Entrate ti contesta imposte non pagate, ricavi non dichiarati o spese non deducibili?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario, difesa da accertamenti e cancellazione dei debiti fiscali – ti aiuta a capire tutte le principali tipologie di accertamento e a difenderti in modo efficace e legale dalle contestazioni fiscali.

Scopri la differenza tra accertamento analitico, sintetico, induttivo e automatizzato, quali sono i termini entro cui può essere notificato, cosa succede se non rispondi nei tempi previsti, e quando è possibile impugnare l’avviso per vizi formali, sostanziali o difetti di motivazione.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza tributaria riservata, esaminare la tua posizione con un avvocato esperto e costruire una strategia di difesa personalizzata per annullare l’accertamento o ridurre il carico fiscale in modo legale.

Introduzione:

L’accertamento tributario è l’azione con cui l’Amministrazione finanziaria verifica il rispetto degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti. In base al DPR 600/1973 (imposte sui redditi) e al DPR 633/1972 (IVA), nonché allo Statuto del Contribuente (L.212/2000) e successive modifiche (ad es. D.Lgs. 219/2023), esistono diverse metodologie di accertamento. Ogni tipo di accertamento – analitico, sintetico (redditometro), induttivo, integrativo, parziale, ecc. – si basa su regole e presupposti specifici. In generale, l’ufficio controlla i dati contabili e le dichiarazioni, utilizza presunzioni legali o indici di capacità contributiva, e deve notificare l’avviso di accertamento con motivazione dettagliata e termini certi per il ricorso. Il contribuente ha diritto a un contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 12 Statuto) in molti casi, oltre alla possibilità di difendersi davanti alla giurisdizione tributaria.

Di seguito si esaminano passo-passo le principali tipologie di accertamento, con riferimenti normativi aggiornati (DPR 600/73, DPR 633/72, Statuto del Contribuente), prassi (Circolari, Guide) e giurisprudenza di Cassazione e Corte Costituzionale fino al 2025. Al termine di ogni sezione è fornita una tabella riepilogativa (base normativa, autorità competente, modalità di notifica, termini di decadenza, difese del contribuente).

Accertamento analitico

L’accertamento analitico (o contabile) si fonda su un’analisi puntuale delle scritture contabili e delle dichiarazioni del contribuente. In ambito di imposte sui redditi, l’art. 32 del DPR 600/73 prevede che l’ufficio può rettificare gli elementi di reddito e di costo accertati in eccesso o in difetto. In pratica, si ricalcolano i singoli componenti (ricavi, costi, deduzioni) “pezzo per pezzo”, confrontando la contabilità con le dichiarazioni. Se si rilevano errori o omissioni, l’ufficio procede alla rettifica (in aumento o in diminuzione).

L’accertamento analitico è applicabile a tutti i contribuenti tenuti alla contabilità. Viene utilizzato ogni qualvolta si dispone di dati certi: estratti conto, fatture, prima nota, inventari, ecc. Il contribuente può opporsi presentando documentazione che giustifichi le poste indicate o correggere spontaneamente le dichiarazioni (ravvedimento operoso). La motivazione dell’atto deve descrivere le violazioni contestate, le norme applicate e i calcoli effettuati. Grazie a decisioni recenti della Cassazione, è consolidato che l’accertamento analitico-induttivo (art. 39 DPR 600/73) possa valersi di presunzioni: se la contabilità è formalmente regolare ma di fatto inattendibile, l’ufficio può utilizzare presunzioni semplici “gravi, precise e concordanti”, spostando al contribuente l’onere di provare il contrario. Ad esempio, la Cassazione n. 9151/2025 ha stabilito che dichiarazioni di fornitori possono integrare l’analitico‐induttivo quando sussistono gravi incongruenze contabili.

Fasi principali:

  • Rilevazione contabile: l’ufficio acquisisce e analizza registrazioni contabili (libri, registri IVA, scontrini, bollette) e documenti (fatture, contratti) del periodo d’imposta.
  • Confronto dichiarazioni: si confrontano i dati contabili con quanto dichiarato in dichiarazioni dei redditi/IVA. Qualunque scostamento viene verificato (es. mancati ricavi, oneri non giustificati).
  • Rettifica e motivazione: se emergono errori, l’ufficio procede a rettificare le componenti reddituali. L’avviso di accertamento riepiloga i dati contabili utilizzati, le violazioni contestate, le norme di riferimento (tipicamente art. 32 DPR 600/73 o art. 54 DPR 633/72) e il nuovo imponibile determinato. Vengono quantificate imposte, sanzioni e interessi dovuti.

Tabella riepilogativa – Accertamento analitico:

CaratteristicaAccertamento analitico
Base normativaArtt. 32-33 DPR 600/1973 (imposte redditi); art. 54 DPR 633/1972 (IVA)
Autorità competenteUfficio Accertamento dell’Agenzia delle Entrate (direzione regionale)
Modalità di notificaAvviso di accertamento A/R con contenuto motivazionale completo (indagati fatti, norme, calcoli)
Termini di decadenza5 anni dal termine di presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/73); 6 anni per omessa (art. 43, c.6); 4 anni per IVA (art. 57 DPR 633/72). Estensione a 10 anni in caso di dichiarazione omessa o fraudolenta.
Possibilità di difesaContraddittorio endoprocedimentale (art. 12 L.212/2000) con documenti; impugnazione in Commissione Tributaria entro 60 gg; uso di mezzi di prova e consulenze.

Accertamento sintetico (redditometro)

L’accertamento sintetico (o redditometro) è disciplinato dall’art. 38 del DPR 600/73. Viene utilizzato per ricostruire il reddito complessivo del contribuente sulla base del tenore di vita e delle spese sostenute, anziché delle sole scritture contabili. Si valuta ad esempio: spese per acquisto/gestione di immobili e automezzi, costi di consumi (bollette, utenze), investimenti, rimborso prestiti, versamenti periodici (ISEE), ecc. Se le spese accertate superano di oltre un quinto il reddito dichiarato, si presume un maggiore reddito non dichiarato (al netto delle imposte già versate). Dal 2019 il vecchio redditometro parametrale (tabelle di caratteristiche familiari) è stato parzialmente sostituito dagli ISA (indici sintetici di affidabilità) e dal modello AC (questionario spese), ma le regole fondamentali restano: basare l’accertamento sui “beni indicizzati” e sull’analisi del corridoio di spesa. Il contribuente può spiegare eventuali scostamenti: spetta a lui provare la provenienza non reddituale di quelle risorse (ad esempio donazioni o eredità), allegando documenti che ne dimostrino il possesso nel periodo.

Secondo la recente giurisprudenza di legittimità, il redditometro instaura una presunzione legale relativa: una volta che l’ufficio ha accertato i fatti materiali (ad es. possesso di beni o spese effettuate), il giudice tributario non può negare il valore presuntivo loro attribuito dalla legge, ma può solo esaminare la prova che il contribuente offra circa l’origine non imponibile di tali spese. Cass. 28321/2024 ribadisce che il giudice deve attribuire ai fatti fondati sul redditometro il “valore presuntivo” determinato dal legislatore, valutando esclusivamente le prove del contribuente su fonti extra-reddituali. Inoltre, il contribuente deve presentare elementi che dimostrino stabilmente il possesso delle somme nel tempo (durata del possesso) e non solo la loro disponibilità momentanea.

Fasi principali:

  • Individuazione scostamenti: l’ufficio analizza dati familiari, patrimoniali e reddituali del contribuente (beni mobili registrati, immobili, depositi, spese documentate) tramite banche dati e questionari. Confronta le spese previste dal redditometro con il reddito dichiarato.
  • Applicazione del parametro: se la spesa accertata eccede del 20% il reddito dichiarato, l’ufficio calcola il reddito minimo presunto come definito dai commi 3-6 dell’art. 38 DPR 600/73. Va escluso ciò che è già soggetto a imposta (es. pensioni) o derivato da oneri dedotti.
  • Notifica e difese: l’atto motivato illustra i criteri parametrici utilizzati. Il contribuente può produrre documenti a prova dell’uso di risorse esterne (art. 38, c.6). In pratica, spetta a chi riceve l’avviso dimostrare che le spese sono state sostenute con fonti non imputabili al reddito accertato (ad es. risparmi o donazioni).

Tabella riepilogativa – Accertamento sintetico:

CaratteristicaAccertamento sintetico (redditometro)
Base normativaArtt. 38, commi 3-7, DPR 600/1973 (redditi; att. 1/1/2011); analoghi (art. 54, c.10, DPR 633/1972 per IVA)
Autorità competenteAgenzia Entrate – Ufficio Accertamento per redditi/IVA
Modalità di notificaAvviso motivato con calcolo dei beni/spese redditometrici; invito al contraddittorio (art. 12 Statuto)
Termini di decadenza5 anni (redditi), 4 anni (IVA) dal termine di presentazione della dichiarazione; 10 anni se omessa (art. 43 DPR 600/73).
Possibilità di difesaContraddittorio endoprocedimentale (Statuto), onere di prova a carico del contribuente sull’origine non reddituale delle risorse; ricorso al giudice tributario.

Accertamento induttivo

L’accertamento induttivo (o extracontabile) è previsto all’art. 39 del DPR 600/73 (e art. 55 del DPR 633/72 per l’IVA). Si applica quando le scritture contabili sono incomplete, false o affidabili solo in parte. In tali casi l’Amministrazione può determinare l’imponibile prescindendo dal bilancio, utilizzando presunzioni alternative (es. spese sostenute non registrate). Si distinguono due forme:

  • Accertamento induttivo integrato (o “analitico-induttivo”): se la contabilità è presente ma contiene irregolarità non gravi da inficiare tutti i dati, si procede integrando dati contabili con presunzioni (art. 39, c.1, lett. d). L’ufficio rettifica il reddito sommando ricavi non fatturati o omettendo costi inesistenti, sulla base di presunzioni gravose.
  • Accertamento induttivo puro (art. 39, c.2): se le scritture sono talmente inattendibili da considerarle inutilizzabili, l’ufficio può “azzerarle” e calcolare il reddito presunto solo su indizi esterni (ad es. patrimonio finale, fatture passive a fornitori terzi, dinamiche di cassa). In questo caso valgono presunzioni “supersemplici” (prive di gravità/precisione) perché la legge autorizza a prescindere del tutto dai libri.

In ogni caso, l’accertamento induttivo richiede presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 28022/2024) e, in base alla giurisprudenza, l’onere probatorio si inverte: è il contribuente a dover provare che il reddito effettivamente conseguito è inferiore a quello accertato. Ad esempio, nel caso di fatture fittizie i dati forniti dai terzi (fornitori) possono essere utilizzati come elementi indiziari da corroborare. Se la Corte di Cassazione stabilisce che tali presunzioni sono soddisfatte, il contribuente deve fornire prove oggettive (conservazione di somme sul conto, ricevute, documenti di provenienza) per dimostrare di non aver avuto quel reddito.

Fasi principali:

  • Verifica contabilità: l’ufficio individua anomalie (non emissione di fatture, tenuta di scritture irregolari, gravi omissioni). Può richiedere chiarimenti o ispezionare la contabilità, ma se la giudica inaffidabile procede induttivamente.
  • Ricostruzione extracontabile: si utilizzano dati alternativi, ad es. corrispondenza bancaria, plusvalenze patrimoniali, dichiarazioni di terzi (fornitori/clienti) o stime di spesa. Le presunzioni impiegate devono essere forti (Cass. 20793/2020, 12127/2022, 19191/2019). Per l’induttivo puro l’ufficio “cancella” virtualmente i libri e determina l’imponibile con indizi liberi da controllo contabile.
  • Notifica e adempimenti: l’atto specifica i criteri induttivi usati (es. vendite virtuali, margini percentuali) e riporta l’imponibile indotto. Il contribuente ha diritto al contraddittorio (Statuto) ma deve preparare la documentazione che scagioni l’attività (es. conti correnti, scritture alternative). A seguito di accertamento induttivo, resta salvo il ricorso in commissione tributaria per impugnare l’atto.

Tabella riepilogativa – Accertamento induttivo:

CaratteristicaAccertamento induttivo (extracontabile)
Base normativaArt. 39, c.1 lett. d) e c.2 DPR 600/1973 (redditi); art. 55 DPR 633/1972 (IVA)
Autorità competenteAgenzia Entrate – Ufficio Accertamento (redditi/IVA)
Modalità di notificaAvviso dettagliato con riferimento agli elementi indiziari e presunzioni adottate
Termini di decadenzaUguali all’analitico: 5 anni (redditi) o 6/10 anni se omessa; 4 anni (IVA)
Possibilità di difesaContraddittorio preventivo; onere di prova invertito sul contribuente (Cass. n. 9151/2025); ricorso tributario contro l’atto.

Accertamento integrativo (Accertamento integrativo/supplente)

L’accertamento integrativo consente di emettere un secondo avviso di accertamento sull’stesso periodo d’imposta quando sopravvengono nuovi elementi reddituali non conosciuti al tempo del primo accertamento. Il DPR 600/73 prevede queste fattispecie agli art. 43 e 44. In sintesi: se dopo il primo avviso l’ufficio scopre nuove fonti di reddito (es. fatture omesse, omessi emolumenti percepiti) non note precedentemente, può sostituire il primo atto con un atto integrativo che include solo i nuovi elementi di reddito. Tali “nuovi fatti” devono essere espressamente elencati nell’avviso integrativo a pena di nullità. L’ufficio non può usare l’integrativo per correggere errori propri del primo atto o per contestare fatti già noti; serve solo per evidenze sopravvenute.

In pratica, l’integrativo scatta quando emergono prove aggiuntive dopo la notifica iniziale. Ad esempio, se in una verifica spuntano documenti incrociati o dichiarazioni spontanee che rivelano entrate non contestate, l’ufficio emette l’integrativo prima della scadenza del termine ordinario di accertamento. La base normativa rilevante è l’art. 43, comma 4 (primo anno iscrizione), e l’art. 44 (anni successivi) del DPR 600/73; per l’IVA, gli artt. 54 e 57 del DPR 633/72 dispongono analoghi integrativi. È importante: l’integrativo è soggetto agli stessi termini di decadenza dell’ordinario (di norma 5 anni) e richiede un’istruttoria di motivazione separata. La giurisprudenza ha chiarito che l’accertamento integrativo deve esplicitare i nuovi fatti conoscibili solo dopo il primo controllo.

Fasi principali:

  • Emergenza nuovi elementi: l’ufficio ottiene dati inediti (ad es. fatture d’acquisto tardive, comunicazioni dalla banca dati, elementi rivelati in contraddittorio) che evidenziano redditi non considerati.
  • Emissione del nuovo atto: l’ufficio notifica un avviso integrativo in aumento che sostituisce il primo. Nella motivazione si elencano i “nuovi elementi” di reddito (ad es. “redditi da locazione non dichiarati”, “ricavi da specifiche operazioni – Doc. X”). Gli ulteriori importi vengono poi sommati al reddito accertato.
  • Accertamento di legalità: il contribuente può contestare l’integrativo impugnando davanti alla CTR. Se l’avviso integrativo è viziato (ad es. manca l’elencazione dei nuovi elementi o sono elementi già noti nel primo atto), può essere annullato. In ogni caso, restano applicabili i diritti di difesa (contraddittorio, consulenti) e la giurisprudenza ricorda che non si possono rimettere in discussione punti già definiti nel precedente accertamento, ma solo i fatti effettivamente nuovi.

Tabella riepilogativa – Accertamento integrativo:

CaratteristicaAccertamento integrativo
Base normativaArt. 43, c.4 e art. 44 DPR 600/1973 (redditi); artt. 54 c.4 e 57 DPR 633/1972 (IVA)
Autorità competenteAgenzia Entrate – Ufficio Accertamento
Modalità di notificaNuovo avviso (in sostituzione del primo) con motivazione su “nuovi elementi”
Termini di decadenzaOrdinari (5 anni/4 anni) dal periodo d’imposta, fatti salvi i termini per integrativi
Possibilità di difesaContraddittorio obbligatorio; impugnazione del nuovo atto; annullabilità se manca motivazione sui nuovi elementi.

Accertamento parziale

L’accertamento parziale (art. 41‑bis DPR 600/73) è un atto limitato a singoli elementi o periodi emersi nel corso dell’attività di controllo, senza definire l’intero periodo d’imposta. Si tratta di una modalità procedurale, non di un metodo di accertamento autonomo: segue le stesse regole sostanziali dell’analitico, sintetico e induttivo, ma si applica solo a parti del processo verificativo. Ad esempio, può essere emesso dopo un’ispezione fiscale parziale o in presenza di carenze documentali su singole voci (redditi non dichiarati o spese non giustificate emerse). L’avviso parziale contesta solo gli importi o i redditi individuati, lasciando invariati gli altri risultati.

Poiché l’accertamento parziale è provvisorio, non esaurisce il potere dell’amministrazione: l’ufficio deve completare successivamente il contraddittorio e il controllo globale del periodo d’imposta. La Cassazione ha ribadito che un atto parziale non preclude il successivo accertamento dell’intero periodo, purché il nuovo accertamento non si basi su elementi già noti e non contestati nel primo. In pratica, l’ufficio usa l’accertamento parziale per focalizzarsi “a pezzi” sulle anomalie emerse, riservandosi di emettere in seguito un avviso definitivo completo. I diritti del contribuente non cambiano: deve essere motivato, notificato con termini di legge e consente impugnazione. Spesso l’accertamento parziale precede un accertamento definitivo, ma può anche rimanere isolato (ad es. su proventi occasionali accertati).

Fasi principali:

  • Fase iniziale frammentaria: l’ufficio nota elementi di evasione su dati parziali (es. bollettini di gioco, incassi in nero) e li contesta in un primo avviso di accertamento limitato. Questo serve ad attivare subito il contraddittorio su quei punti specifici.
  • Verifica integrale successiva: terminato il contraddittorio parziale, l’amministrazione continua le indagini sull’intera posizione. Se emergono ulteriori scostamenti, emette un avviso di accertamento integrale (analitico/sintetico/induttivo) per il resto dei redditi del periodo.
  • Rispetto dei diritti: l’atto parziale deve essere motivato e notificato regolarmente. Il contribuente può impugnarlo autonomamente. Rimane salva la possibilità di un secondo atto completo (entro i termini), secondo il principio della globalità dell’accertamento (nuovi elementi).

Tabella riepilogativa – Accertamento parziale:

CaratteristicaAccertamento parziale
Base normativaArt. 41-bis DPR 600/1973 (redditi); art. 10-bis DPR 633/1972 (IVA)
Autorità competenteAgenzia Entrate – Ufficio Accertamento
Modalità di notificaAvviso di accertamento limitato a specifiche voci/periodi, con motivazione
Termini di decadenzaUguali all’ordinario per l’intero periodo; l’atto non sospende i termini generali
Possibilità di difesaContraddittorio; impugnazione entro 60 gg; non impedisce accertamenti successivi sui restanti elementi (Cass. ord. 7461/2024).

FAQ – Domande frequenti

  • Quali sono le principali differenze tra accertamento analitico e sintetico?
    L’accertamento analitico ricostruisce il reddito correggendo le singole voci contabili (art. 32 DPR 600/73), ed è basato su dati certi (registri, fatture). Quello sintetico valuta il reddito complessivo in base al tenore di vita (art. 38 DPR 600/73): confronta spese/beni con il reddito dichiarato e applica parametri. Nel primo caso si “smontano” le scritture; nel secondo si fanno presunzioni dal patrimonio familiare. L’analitico richiede errori puntuali (es. ricavi non dichiarati); il sintetico presuppone uno scostamento significativo tra capacità di spesa e reddito. Entrambi danno diritto al contraddittorio e all’impugnazione.
  • Quando si usa l’accertamento induttivo?
    Si ricorre all’accertamento induttivo (art. 39 DPR 600/73) quando la contabilità del contribuente è inattendibile o assente. Se le scritture sono falsate o incomplete in modo rilevante, l’Amministrazione può prescindere dai dati contabili e operare ex presunzione. Nell’induttivo puro, l’ufficio determina il reddito con criteri extracontabili (presunzioni semplici). Nell’integrato (analitico-induttivo) usa anche dati contabili ma li integra con presunzioni quando rileva gravi incongruenze. Va applicato con elementi indiziari gravi, e il contribuente dovrà fornire prova contraria al reddito accertato.
  • Quali sono i termini per la notifica degli avvisi di accertamento?
    Il termine ordinario per le imposte sui redditi è il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/73). Se la dichiarazione non è presentata, si estende a 10 anni. Per l’IVA è di norma 4 anni (art. 57 DPR 633/72). Per gli accertamenti integrativi o parziali valgono gli stessi termini, purché l’atto sia notificato prima della scadenza. Il contribuente non può essere accertato “a vita”: scaduti i termini, l’atto è invalido.
  • Cosa prevede lo Statuto del Contribuente (L.212/2000) durante l’accertamento?
    Lo Statuto sancisce principi di trasparenza e garanzie a favore del contribuente. In particolare, prevede il contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 12) prima di notificare l’atto impositivo, tranne che in casi espressamente esclusi. Ciò significa che l’Agenzia deve consentire al contribuente di presentare chiarimenti e documenti preliminari. Sono garantiti anche la motivazione dettagliata dell’atto e il diritto a informazioni e documenti ai quali il contribuente può replicare. Inoltre, il contribuente può farsi assistere da consulenti.
  • Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento?
    Leggere attentamente la motivazione: ogni voce dell’atto deve essere giustificata con fatti e norme. Entro 60 giorni è possibile chiedere il contraddittorio presso l’ufficio o impugnare direttamente l’atto davanti alla Commissione Tributaria. È fondamentale raccogliere la documentazione richiesta (ricevute, estratti conto, libri contabili) e, se possibile, correggere eventuali errori subito (ravvedimento o adesione). In contenzioso, si può contestare l’accertamento per vizi formali (mancata motivazione, superamento termini) o sostanziali (omessa prova, uso scorretto delle presunzioni). In ogni caso, rivolgersi a un commercialista o avvocato tributarista esperto è consigliato per tutelare i propri diritti.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Normativa primaria: DPR 29/9/1973 n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi, artt. 32-44); DPR 26/10/1972 n. 633 (IVA, artt. 54-57, 10-bis); Legge 27/7/2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
  • Circolari e prassi AE: Circolari Agenzia delle Entrate (es. n. 9/E/2010 sui controlli, Circolari Redditometro/ISA); Guide operative (Agenzia Entrate).
  • Giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., sez. VI-T, ord. 4662/2023 (accertamento induttivo puro); Cass. civ., sez. V, ord. 2384/2025 (accertamento sintetico – onere prova); Cass. ord. 7461/2024 (accertamento parziale); Cass. n. 9151/2025 (accertamento analitico-induttivo); Cass. n. 28321/2024 (redditometro: presunzione relativa); Cass. n. 28022/2024, 16433/2021, 16637/2020, 12127/2022 (principi redditometro e onere della prova).
  • Giurisprudenza costituzionale: (es. Corte Cost. 73/2022 su contraddittorio, art. 111 Cost.) – principi generali sul giusto processo.
  • Prassi amministrativa: Linee guida Agenzia Entrate per il contraddittorio preventivo (D.Lgs. 219/2023); modelli dichiarativi 2024-2025.

Tipologie di Accertamento Tributario: Perché Affidarti a Studio Monardo

Hai ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate?
Non sai se si tratta di un accertamento sintetico, induttivo, analitico o basato su presunzioni?

⚠️ L’Agenzia delle Entrate può procedere con diverse tipologie di accertamento tributario, ciascuna con caratteristiche, limiti e modalità diverse.
Tutte però hanno in comune una cosa: se non opposte in tempo, diventano definitive e danno luogo a pignoramenti, ipoteche e riscossione forzata.

✅ Accertamento analitico: basato su controlli puntuali della contabilità e delle dichiarazioni
✅ Accertamento induttivo: usato in caso di contabilità inattendibile o omessa
✅ Accertamento sintetico (redditometro): basato su spese e stile di vita non coerente con i redditi dichiarati
✅ Accertamento da studi di settore o ISA: fondato su scostamenti rispetto ai parametri statistici

Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo

✅ Analizza con precisione il tipo di accertamento ricevuto e ne verifica la legittimità, i termini e la motivazione

✅ Controlla eventuali vizi formali o sostanziali, come errori di notifica, mancanza di contraddittorio o violazione dei diritti del contribuente

✅ Redige una memoria difensiva documentata o propone un ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria, chiedendo anche la sospensione dell’atto

✅ Ti assiste nella fase precontenziosa, con adesione, autotutela o mediazione tributaria, se conveniente

✅ Difende la tua posizione anche in presenza di accertamenti bancari, redditometri, verifiche ispettive o accessi della Guardia di Finanza

Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

🔹 Avvocato esperto in accertamenti fiscali e contenzioso tributario
🔹 Oltre 15 anni di esperienza in difesa di imprenditori, professionisti e partite IVA
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di esperti in verifiche fiscali, ricorsi e difesa in caso di avvisi di accertamento


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Conclusione

Ogni accertamento tributario ha regole, limiti e margini di difesa.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa scegliere un professionista esperto nella materia, capace di leggere tra le righe dell’atto, impostare la strategia giusta e difenderti fino all’annullamento dell’accertamento o alla migliore definizione possibile.

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Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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