La Riscossione Coattiva Dei Debiti Tributari Della Società Cancellata

Hai chiuso una società ma l’Agenzia delle Entrate continua a pretendere il pagamento dei debiti fiscali? Hai ricevuto cartelle, intimazioni o pignoramenti anche dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario, diritto societario e cancellazione dei debiti – è pensata per spiegarti quando e come lo Stato può agire coattivamente contro una società ormai cancellata, e in quali casi è possibile bloccare la riscossione o ottenere l’estinzione del debito residuo.

Scopri se la società può ancora essere perseguita dopo la chiusura, cosa rischiano gli ex soci e gli amministratori, come difendersi da richieste illegittime, quali sono i limiti della responsabilità personale, e come intervenire tempestivamente con strumenti legali efficaci come il sovraindebitamento o la tutela giudiziale individuale.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata con l’avvocato Monardo, analizzare la tua posizione debitoria e costruire una strategia concreta per difenderti dalle pretese del Fisco anche dopo la cancellazione della tua società.

Introduzione:

L’estinzione di una società e la sua cancellazione dal registro delle imprese non determinano automaticamente lo “scioglimento” dei debiti fiscali o tributarî. In Italia, i debiti (imposte, IVA, contributi, ecc.) maturati prima della cancellazione rimangono dovuti: i creditori possono proseguire nell’azione di accertamento e riscossione entro i normali termini di legge. Il punto cruciale è individuare chi ne risponde (soci, amministratori o liquidatori) e fino a che punto, nonché capire se e come le autorità fiscali possono notificare atti e cartelle esattoriali a una società ormai estinta.

Questa guida approfondisce – con un linguaggio chiaro ma giuridico – la disciplina civile, fiscale e penal-tributaria relativa alla riscossione coattiva dei debiti tributari di una società cancellata. Vengono illustrate le norme chiave (art. 2495 c.c., D.Lgs. 175/2014, DPR 602/1973, ecc.), i principali orientamenti giurisprudenziali aggiornati a maggio 2025, e si forniscono esempi pratici, tabelle riassuntive e risposte a domande frequenti. Si esamineranno anche le differenze tra società di persone e di capitali, le conseguenze penali per amministratori e soci, nonché simulazioni di casi concreti. In appendice è riportata una bibliografia completa delle fonti normative e giudiziarie citate.

Profili civilistici e responsabilità dei soci

Principio generale (art. 2495 c.c.) – Al cuore della disciplina civile è l’art. 2495 del codice civile. Secondo tale norma, anche dopo l’estinzione formale della società (cancellazione dal registro) i creditori sociali rimangono legittimati a vantare i propri crediti verso i soci, nel limite delle somme che questi hanno ricevuto in liquidazione. In altre parole, il debito non si estingue: si realizza un fenomeno successorio “sui generis” per cui il debito originale della società “conserva intatta la propria causa e natura” e può essere fatto valere nei confronti dei soci fino alla concorrenza di quanto essi hanno incassato al termine della liquidazione. In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che l’art. 2495 c.c. impone il trasferimento del debito ai soci nella misura di quanto percepito, senza creare un “debito nuovo” in capo a questi ultimi.

AspettoSocietà di persone (SNC, SAS)Società di capitali (SRL, SpA, Sapa)
Responsabilità civileSoci illimitatamente e solidalmente responsabili anche dopo la cancellazione: il termine di estinzione operante per le società di capitali non si applica alle società di persone.Soci limitatamente al capitale conferito (c.d. “responsabilità circolare”), ma con una eccezione: la Corte ha ammesso che, in presenza di colpa del liquidatore, anche i soci rispondono oltre il conferito. In ogni caso, al termine della liquidazione si costituisce un residuo debito fiscale che grava sui soci fino all’ammontare di quanto percepito.
Responsabilità fiscaleSiccome i soci rispondono personalmente dei debiti della SNC, anche i debiti tributari (imposte, IVA, contributi) rimangono esigibili nei loro confronti.Il debito tributario residuo è, di regola, trasferito ai soci limitatamente alle somme effettivamente riscosse in liquidazione. La Cassazione a Sezioni Unite (sent. 3625/2025) ha precisato che l’Agenzia delle Entrate può agire solo nella misura in cui risultino distribuiti beni o denaro ai soci. Tuttavia, tale limite non comporta automatica estinzione: l’Amministrazione deve comunque dimostrare il proprio interesse ad agire anche in mancanza di distribuzioni.
Sanzioni amministrative tributarieLe sanzioni tributarie (mulzze, sanzioni pecuniarie) non si trasmettono ai soci. La Cassazione ha stabilito che, a seguito dell’estinzione della società, le violazioni tributarie restano in capo alla società stessa che “muore” con essa.Stessa regola: anche per le società di capitali le sanzioni amministrative tributarie (comminate alla società) sono intrasmissibili. I soci e i liquidatori, per quanto civilmente successori, non possono essere colpiti dalle sanzioni che riguardavano l’ente estinto.
Termini di accertamento e riscossioneSulle società di persone continuano ad applicarsi i termini ordinari di decadenza (ad esempio 5 anni per accertare imposte dirette e IVA). I creditori (anche fiscali) hanno quindi un orizzonte temporale quinquennale per agire, fermo restando che i soci rimangono responsabili anche dopo la chiusura.Identici termini fiscali: l’Agenzia può notificare avvisi di accertamento entro 5 anni dall’anno d’imposta e iscrivere a ruolo i debiti tributari fino a 5 anni dalla loro origine (art. 68, DPR 602/1973), anche se la società è già cancellata. La particolarità introdotta dall’art. 28 D.Lgs. 175/2014 è che per i primi cinque anni dall’istanza di cancellazione la società è considerata ancora soggetto giuridico nei rapporti tributari (c.d. perseveranza fiscale). Ciò significa che tutti gli atti fiscali emessi entro questo periodo sono validi e tempestivi.
Notifica atti e cartelleL’Agenzia delle Entrate (o altri enti impositivi) può notificare cartelle e altri atti direttamente ai soci come successori, senza doverli prima rintracciare per la società estinta.Analogamente, i provvedimenti di riscossione (cartelle, intimazioni) possono essere notificati direttamente ai soci o all’ultimo legale rappresentante, purché nell’ambito dei termini previsti. In sede locale, alcune ordinanze (es. CTP Milano 68/2024) hanno confermato che è legittimo notificare un avviso di accertamento entro cinque anni dalla domanda di cancellazione.

Società di persone (SNC, SAS). Per le società di persone, la cancellazione dal registro delle imprese non interrompe affatto la responsabilità verso i creditori. Come evidenziato da più fonti, “la cancellazione di una SNC non estingue i debiti sociali” perché i soci rispondono illimitatamente e solidalmente anche dopo la chiusura. L’art. 2495 c.c. conferma che i creditori potranno agire sui soci fino a 5 anni dalla cancellazione, a patto che il debito fosse già sorto prima. In pratica, i creditori (compreso il Fisco) possono rivalersi sui patrimoni personali dei soci per i tributi non versati.

Società di capitali (SRL, SpA, Sapa, ecc.). Per le società di capitali, la responsabilità dei soci è tradizionalmente “limitata” al capitale conferito, ma non viene meno l’azione dei creditori per i debiti residui della società cancellata. I soci rispondono nei limiti delle somme che hanno ricevuto in fase di liquidazione finale. Se in bilancio finale i soci non hanno ricevuto nulla, l’Agenzia può comunque accertare il debito contestato direttamente nei confronti dei soci (o degli amministratori), nei casi in cui l’utilizzo di società “di comodo” porti a un’evasione fiscale. La Cassazione, nelle Sezioni Unite del febbraio 2025, ha ricordato che l’agente fiscale deve dimostrare il proprio interesse ad agire: la mancata percezione di somme liquide non esclude l’azione dell’Erario se sussistono altri beni o diritti trasferiti ai soci. In ogni caso, i soci subiscono un fenomeno “successorio” sui debiti tributari (nei limiti delle somme incassate).

Un tema spesso dibattuto è se la cancellazione societaria possa estinguere di diritto anche sanzioni e reati collegati alla persona giuridica. Già la Cassazione ha chiarito che le sanzioni tributarie pecuniarie non si trasmettono ai soci. Il loro debito fiscale resta invece vivo e colpisce i soci nel limite di cui sopra, come evidenziato nelle pronunce più recenti.

Profili fiscali e tributari

Effetti dell’art. 28 D.Lgs. 175/2014 (perseveranza fiscale). Dal 13 dicembre 2014 l’art. 28, co. 4, D.Lgs. n. 175/2014 (decreto “Semplificazioni”, Codice del Terzo Settore) ha introdotto una particolarità in ambito tributario: gli effetti fiscali della cancellazione sono differiti di cinque anni. In pratica – sia per le società di capitali sia per quelle di persone – la società permane “virtualmente viva” ai fini fiscali per cinque anni dalla domanda di cancellazione. Ciò significa che nei primi cinque anni l’Amministrazione può continuare a notificare atti impositivi (accertamenti, cartelle, intimazioni) direttamente alla società estinta presso l’ultimo domicilio fiscale, senza dover cercare soci o legali rappresentanti. La giurisprudenza ammette questa applicazione anche per le società di persone.

Tuttavia, la disciplina è esplicitamente non retroattiva: la norma si applica solo alle società la cui richiesta di cancellazione è stata presentata dopo l’entrata in vigore della legge (13/12/2014). Se la cancellazione è avvenuta prima di tale data, l’art. 28 non opera. In forza dell’orientamento consolidato della Cassazione, per le società cancellate prima del 2015 gli effetti estintivi si producono immediatamente e il termine quinquennale non si applica retroattivamente.

Durante questo quinquennio fiscale, l’Amministrazione è ammessa a procedere normalmente: gli atti si considerano validi se notificati entro il termine di cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Ad esempio, il Tribunale Tributario di Milano (I grado) ha confermato che notifiche di accertamento effettuate entro quel termine alla società estinta sono legittime anche se la società risultava cancellata. Con la chiusura del quinquennio, invece, la società è effettivamente considerata estinta anche nel rapporto con il Fisco. Oltre il quinto anno la capacità giuridica cessava (salvo ulteriori proroghe normative, non introdotte finora).

Termini di decadenza e prescrizione – I crediti tributari maturati prima della cancellazione devono però rispettare i normali termini di legge. Ad esempio, l’Amministrazione può emettere avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA fino a 5 anni dall’anno d’imposta al quale si riferiscono (e fino a 10 anni in caso di frode). Analogamente, le cartelle di pagamento possono essere iscritte a ruolo entro 5 anni dalla nascita del tributo (c.d. termine di prescrizione quinquennale, art. 68 DPR 602/1973). In pratica, l’Amministrazione ha gli stessi termini operativi anche se la società è stata cancellata: può verificare ricavi e costi non dichiarati o emettere cartelle entro 5 anni, notificandole poi ai responsabili societari. Se invece tali termini sono trascorsi, l’atto è insuscettibile di notifica e può essere impugnato (il contribuente può far valere la decadenza o prescrizione).

Accertamenti e riscossione pratici. Anche nel periodo post-cancellazione (entro i limiti temporali descritti) l’Agenzia delle Entrate o gli enti locali possono porre in essere misure esecutive (ipoteche, pignoramenti, espropriazioni) sul patrimonio dei soci. Ad esempio, i fiscali possono emettere preavvisi di iscrizione ipotecaria a nome della società cancellata: la Suprema Corte ha affermato che un atto impositivo intestato alla società estinta è efficace anche se notificato agli ex soci. In pratica, dal punto di vista operativo non cambia quasi nulla rispetto al caso di una società ancora esistente: l’ente impositore insegue direttamente gli ex rappresentanti.

Uno strumento rilevante è l’art. 19 del DPR 602/1973, che permette il pagamento rateale dei carichi iscritti a ruolo. Anche una società cancellata (ora scomparsa giuridicamente) può beneficiare della rateizzazione: l’Avvocato Michele Bana ricorda che “la società estinta, destinataria di atti impositivi, può richiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo” secondo l’art. 19 DPR 602/73. Ovviamente dovrà comunque ottemperare ai requisiti di dilazione (anche se, come segnalato, gli indici di difficoltà finanziaria tipici non sono calcolabili per mancanza di bilancio). In ogni caso, il contribuente (socio o liquidatore) può sempre esercitare i rimedi difensivi: è possibile presentare reclamo, memoria difensiva o ricorso tributario avverso l’avviso o la cartella, così come aveva diritto la società prima della cancellazione.

Effetti procedurali (D.Lgs. 546/1992, art. 40) – L’art. 40 del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che, se nel corso del contenzioso tributario il difensore dichiara che la società è stata cancellata, il processo si interrompe perché il soggetto giuridico «morto» non può subire sentenza. Con l’introduzione dell’art. 28 D.Lgs. 175/2014, tuttavia, questo istituto di sospensione viene in parte aggirato: ai fini tributari la cancellazione ha effetto solo dopo 5 anni, quindi un processo già in corso procede regolarmente nei confronti della società “in liquidazione”. Come spiega Michele Bana, “l’art. 28 co. 4 comporta la disapplicazione dell’art. 40 del D.Lgs. 546/1992”: la sentenza tributaria verrà pronunciata contro un soggetto che formalmente non esiste più, ma la legge lo considera ancora vivo fiscalmente. In altri termini, fino al quinto anno il processo tributario non viene interrotto a causa della cancellazione, e ciò è stato confermato dalla Corte (cfr. Cass. 2916/2018).

Profili penal-tributari

Dal punto di vista penale-tributario, la cancellazione societaria non cancella neppure i reati commessi dai suoi amministratori o soci nel periodo di attività. Se sono state violate norme tributarie (omessa dichiarazione, dichiarazione infedele, uso di fatture false, sottrazione al pagamento, ecc.), tali condotte sono perseguibili anche dopo l’estinzione dell’ente, nei confronti delle persone fisiche responsabili. La società “morta” non è più soggetto di diritto e quindi non può essere punita – tuttavia gli ex amministratori, direttori e liquidatori restano imputabili secondo il codice penale e il D.Lgs. 74/2000 (previsto per reati fiscali). In sintesi, la cancellazione non produce nessuna causa di non punibilità: se esiste un reato tributario e sono trascorsi i termini di prescrizione, il procedimento continuerà contro i responsabili. Lo statuto del contribuente (L. n. 212/2000, art. 10-bis, c.12) richiama infatti che la morte del contribuente estingue l’illecito, ma tale disposizione riguarda solo i debiti tributari e non invoca alcun vantaggio per chi ha commesso reati fiscali.

In realtà, il profilo più discusso riguarda gli illeciti amministrativi/penali afferenti la persona giuridica. In tema di responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001) per reati commessi nell’interesse della società (in questo caso – tributari o meno), alcuni orientamenti avevano posto il problema se la cancellazione della società potesse equivalere alla “morte del reo”. Recentemente la Cassazione è intervenuta sul punto: nella sentenza n. 25648 del 16/09/2024 (Sez. VI penale) si è inaugurato un contrasto giurisprudenziale. Da un lato alcune Corti avevano equiparato la cancellazione alla morte del reo, estinguendo il reato 231 a carico della società. Dall’altro, pronunce successive (n. 9006/2022 e 37655/2023) avevano escluso questa automaticità, temendo che la società potesse così eludere le norme penali proprio sfruttando cancellazioni “di comodo”. La questione è ancora dibattuta, ma è utile segnalare tale evoluzione: in linea generale, finché non si pronunciano le Sezioni Unite, vale la regola che i reati tributari (e i relativi illeciti 231) possono essere contestati anche dopo la cancellazione, fermo restando il dies a quo della prescrizione fissato al momento della commissione.

Infine, va ricordato che la normativa italiana prevede sanzioni penali fino alla confisca e alla reclusione per gravi frodi fiscali. La cancellazione non sottrae la responsabilità penale né civile colposa degli amministratori che abbiano compiuto violazioni tributarie. Anzi, l’estinzione della società può anzi aggravare la posizione degli indagati, perché l’assenza dell’ente rende più difficoltose le difese contabili (bisogna basarsi su documenti storici) e accentua le conseguenze per le persone fisiche coinvolte. In pratica, gli ex amministratori devono rispondere pienamente delle tasse non versate o delle fatture false emesse sotto la responsabilità della società.

Simulazioni pratiche e casi giurisprudenziali

  • Simulazione 1: SRL con debito IVA. Una SRL chiude l’attività per crisi economica e avvia la liquidazione finale, ottenendo un piccolo dividendo per i soci. Tuttavia, scopre che è rimasto un debito IVA dell’ultimo trimestre prima dello scioglimento. I soci decidono di non saldare subito, confidando nella cancellazione. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate può iscrivere a ruolo il debito residuo entro 5 anni dalla nascita dell’imposta. Grazie all’art. 28/2014, la società è ancora “viva” fiscalmente per 5 anni, quindi l’accertamento IVA viene notificato alla SRL in liquidazione presso il vecchio domicilio fiscale. In esito, i soci sono considerati successori nei debiti tributari e ricevono la cartella direttamente. Per difendersi, potranno dimostrare di aver già dichiarato quell’IVA (ad esempio presentando la dichiarazione IVA integrativa) oppure chiedere rateazione personale (art. 19 DPR 602/1973). Se la notifica arriva dopo i termini, potranno invocare la prescrizione decennale (5 anni per frodi) o 5 anni normali.
  • Simulazione 2: SNC con debiti miscelati. Una piccola SNC di professionisti viene messa in liquidazione. I soci in bonis, credendo di chiudere definitivamente, cessano l’attività e ottengono qualche euro di capitale residuo. Dopo un anno, però, il fisco scopre che alcuni compensi non sono stati dichiarati. L’Agenzia notifica un avviso di accertamento per imposte dirette e contributi, indirizzandolo ai soci. Poiché la SNC è di persone, i soci rispondono insieme e illimitatamente dei debiti tributari. Essi possono eccepire eventuali vizi del calcolo (spese dedotte, termini di decadenza, ecc.), ma non possono invocare la cessazione della società per negare l’azione. In sede difensiva è cruciale verificare se certi termini (ad es. per la presentazione tardiva della dichiarazione) siano decorsi e, se sì, sollevare la decadenza di accertamento.
  • Caso giurisprudenziale (Cass. 2021, ord. n. 29112): La Cassazione, con ordinanza del 20/10/2021 n. 29112, si è pronunciata sulle sanzioni tributarie delle società cancellate. Nel caso esaminato, la società (in liquidazione) era stata cancellata dal R.I. ma la Corte Suprema ha confermato che “le sanzioni amministrative a carico della società non si trasmettono ai soci né al liquidatore”. Pertanto, ogni sanzione pecuniaria tributaria viene considerata estinta con la morte dell’ente. Ciò si fonda sull’art. 8 D.Lgs. 472/1997 (responsabilità personale) e sull’art. 7 DL 269/2003, che attribuisce le sanzioni solo al soggetto che ha commesso la violazione. In breve: anche se il fisco può ottenere il pagamento delle imposte (entro i limiti già visti), non può pretendere le sanzioni associate dai soci della società cancellata.
  • Caso giurisprudenziale (Cass. 2022, n. 30011): Con la sentenza 13/10/2022 n. 30011, la Cassazione si è occupata dello scenario di un avviso di accertamento notificato a una società già estinta. La Corte ha ribadito che l’estinzione della società “perfeziona un fenomeno successorio” solo rispetto alle imposte, e non alle sanzioni amministrative. Ciò significa che i soci possono essere considerati responsabili delle imposte della società estinta (entro i limiti sopra descritti) ma non delle sanzioni. La decisione è conforme alla richiamata ordinanza 29112/2021 ed è stata confermata da vari orientamenti: le imposte vengono trasferite ai soci come debito, mentre le sanzioni amministrative si estinguono con la società.
  • Esempi pratici di difesa: In uno scenario ipotetico, i soci di una SNC cancellata nel 2023 potrebbero ricevere nel 2025 una cartella per contributi INPS del 2018. Un avvocato consiglierebbe di esaminare la prescrizione: se sono passati oltre 5 anni dalla notifica dell’accertamento o dalla formazione del ruolo, va presentata immediata opposizione. Nel frattempo, si può chiedere al commercialista di documentare lo stato di liquidazione della società (ad es. dal bilancio finale) per verificare se le tempistiche fiscali fossero in realtà anticipate. Se la difesa avvia opposizione tempestiva, il giudice può annullare la cartella come priva di efficacia.

Domande e risposte

  • D: La cancellazione della società estingue i debiti tributari?
    R: No. La cancellazione non elimina i debiti, ma ne trasferisce i profili di responsabilità sui soggetti che subentrano. Per le società di persone i soci rispondono illimitatamente dei debiti (anche tributari) residuali; per le società di capitali i soci rispondono fino alle somme ottenute in liquidazione. In ogni caso i creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.) possono procedere come se la società esistesse, notificando atti ai successori. La Cassazione conferma infatti che i crediti della società si trasmettono ai soci “nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione”, mentre le sanzioni pecuniarie non si trasmettono.
  • D: Posso contestare un avviso di accertamento notificato dopo la cancellazione?
    R: Sì. Gli atti inviati entro i termini di legge (5 anni) sono validi anche se la società è stata cancellata. Il contribuente/socio può impugnare l’avviso di accertamento come un qualsiasi privato, esercitando il diritto di difesa (ricorso, memoria, ecc.). Anzi, la Cassazione ha stabilito che l’assenza della società in giudizio non esclude il diritto dei soci di partecipare al processo tributaro come eredi della società. Gli unici limiti sono la prescrizione (5 o 10 anni a seconda dei casi) e la decadenza (ad es. il termine per impugnare o per richiedere dilazioni).
  • D: Se sono socio di una Srl cancellata con debiti fiscali, devo pagare dal mio patrimonio?
    R: Dipende. In linea di principio, la responsabilità dei soci di Srl è limitata al capitale versato. Tuttavia, l’Amministrazione potrà sempre cercare di recuperare il debito residuo direttamente da voi. Gli esatti limiti sono dati dall’art. 2495 c.c. e dall’art. 36 del DPR 602/1973: i soci sono tenuti a versare le imposte dovute dalla società nei limiti del valore dei beni ricevuti in liquidazione. In sostanza, se in fase di liquidazione avete ricevuto denaro o beni, questi possono essere pignorati per il debito fiscale. Le Sezioni Unite 2025 hanno però precisato che l’Agenzia dovrà provare il trasferimento di tali beni e potrà agire anche su altri elementi (ad es. proprietà non scorporate).
  • D: Che succede se la società ha già saldato tutto prima di cancellarsi?
    R: Se al momento della cancellazione il bilancio finale dimostra che non esistono passività (tasse e contributi già pagati), la cancellazione determina l’estinzione definitiva del debito: i creditori rimangono senza ragioni per agire. In pratica, se davvero tutti i debiti erano stati onorati, la cancellazione “certifica” l’estinzione dei rapporti. Tuttavia, se anche un solo tributo fosse rimasto scoperto, quel debito potrà essere recuperato sugli eredi sociali nei limiti spiegati, anche dopo la cancellazione.
  • D: Quanto dura la prescripizione per debiti dopo la cancellazione?
    R: I termini di prescrizione restano quelli ordinari del diritto tributario: generalmente 5 anni dall’imposta per le imposte sui redditi e l’IVA (10 anni se fraudolento). Anche i contributi previdenziali seguono termini simili. Il fatto che la società sia cancellata non allunga né abbrevia la prescrizione dei tributi già nati. In altre parole, se un accertamento arriva dopo 5 anni dall’imposta, potete eccepire la prescrizione.
  • D: Come notificare atti a una società cancellata?
    R: Nell’impossibilità di trovare una sede operativa (di norma la società non ne ha più), gli atti possono essere notificati all’ultimo domicilio fiscale o agli ex amministratori nel domicilio noto. La giurisprudenza ammette che entro 5 anni l’atto sia valido anche se inteso alla sede “ufficiale” (ora inesistente). In pratica l’amministrazione cercherà di consegnare per posta un atto indirizzato al nome della società presso l’ultimo indirizzo fiscale (spesso l’abitazione di un socio o l’ufficio del commercialista).
  • D: Cosa cambia con l’art. 28/2014?
    R: Con questo decreto, per 5 anni dopo la domanda di cancellazione la società è considerata ancora soggetto di diritto ai fini fiscali. Quindi il Fisco ha una “proroga” di cinque anni in cui può continuare a emettere atti e iscrivere debiti a ruolo. Dopo il quinto anno, la società è definitivamente estinta anche sul piano tributario. Se invece la società era già cancellata prima del 2015, l’art. 28 non si applica e la società è estinta fin da subito.

Tabelle riepilogative

CaratteristicaSocietà di persone (SNC, SAS)Società di capitali (SRL, SpA)
Responsabilità dei sociIllimitata e solidale anche dopo la cancellazione. I creditori possono agire direttamente sui patrimoni personali dei soci.Limitata (in linea di principio) al capitale conferito. Ma se i soci hanno riscosso somme in liquidazione, possono essere ritenuti responsabili entro tali limiti. Il Liquidatore risponde per colpa (art.2495 c.c.).
Debiti tributari residuiI debiti fiscali rimangono a carico dei soci, senza limiti personali. L’Agenzia può notificare atti ai soci come successori.I debiti tributari della società sono trasferiti solo fino alle somme ricevute in liquidazione (Cass. SS.UU. 12.2.2025). Tuttavia, l’Erario può sempre pretendere il pagamento sui soci se esistono somme o beni distribuiti.
Sanzioni amministrative tributarieEstinte con la società: non si trasmettono ai soci.Idem: le sanzioni tributarie pecuniarie (multe) non si trasmettono ai soci.
Termini accertamento e riscossioneValgono i termini ordinari (5 anni + eventuale tolleranza). Entro 5 anni dall’imposta l’Erario può accertare e iscrivere a ruolo.Stessi termini generali. Inoltre, entro 5 anni dalla richiesta di cancellazione l’art.28/2014 considera la società ancora attiva ai fini fiscali.
Notifica atti (accertamenti/cartelle)Gli atti possono essere notificati direttamente ai soci (abitazione o domicilio fiscale). L’efficacia degli atti è garantita entro i termini previsti.Anche per le srl gli atti fiscali possono essere notificati ai soci o all’ultimo legale rappresentante. Nel quinquennio fiscale gli atti a carico della società estinta sono validi.
Effetti di art. 28/2014Applicabile: la società è fiscalmente “viva” per 5 anni dopo la richiesta di cancellazione.Applicabile analogamente: gli atti notificati nei 5 anni successivi alla cancellazione sono validi.
Prescrizione dei debitiDecorrono normalmente: in genere 5 anni dal credito (con decadenze particolari per omesse dichiarazioni).Idem: 5 anni. Se il debito era già prescritto al momento della cancellazione, non è più esigibile.

Conclusioni

Dal quadro sopra emerge che la cancellazione di una società non fa sparire i debiti tributari. Al massimo diluisce il fenomeno in capo ai soci o ad altri soggetti responsabili. Gli operatori (avvocati, imprenditori) devono essere consapevoli che i crediti dell’Erario e degli enti previdenziali possono proseguire per anni anche dopo lo scioglimento formale. È quindi essenziale gestire con cura la fase di liquidazione: saldare il più possibile prima di cancellare, o quantomeno prepararsi ad affrontare controlli postuma. Allo stesso modo, nel difendersi vanno considerati i termini di prescrizione, la possibilità di dilazione (art.19 DPR 602/73), e le peculiari regole introdotte dal legislatore sulla “perseveranza” tributaria quinquennale. L’analisi di sentenze recenti – incluse le SS.UU. 2025 – conferma che il legislatore italiano mira a contemperare l’interesse dei creditori fiscali con i limiti posti dalla responsabilità civile dei soci.

Fonti e riferimenti normativi

Normativa citata:

  • Codice Civile: art. 2495 (cancellazione della società e responsabilità dei soci).
  • D.Lgs. 23/7/2015, n. 175 (Codice del Terzo Settore), art. 28, comma 4 (effetti fiscali differiti della cancellazione).
  • DPR 29/9/1973, n. 600, art. 36 (responsabilità soci per tributi della società in liquidazione).
  • DPR 29/9/1973, n. 602, art. 19 (rateizzazione carichi iscritti a ruolo).
  • DPR 29/9/1973, n. 602, art. 68 (prescrizione dei tributi, termini di iscrizione a ruolo).
  • D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 40 (effetti della cancellazione societaria nel processo tributario).
  • D.Lgs. 8/10/1997, n. 472, art. 8 (non trasmissione delle sanzioni agli eredi).
  • Legge 27/12/2002, n. 289, art. 49, co. 8 (modifiche all’art. 2495 c.c.); D.L. 19/6/2003, n. 269 (conv. L. 326/2003), art. 7 c. 1 (sanzioni tributarie a carico della persona giuridica).
  • Legge 11/3/2002, n. 44, art. 16 (codice penale: equiparazione a morte del reo) e art. 17 (legislazione 231/2001).
  • Altre norme citate: cod. pen. art. 150; D.Lgs. 10/9/2003, n. 231; Statuto del contribuente (L. 27/7/2000, n. 212).

Giurisprudenza citata:

  • Cassazione civile, Sez. Unite, sent. 12 marzo 2013, n. 6070 (responsabilità dei soci e natura del debito sociale).
  • Cassazione civile, Sez. Unite, sent. 2 aprile 2015, n. 6743 (art. 28/2014 non retroattivo).
  • Cassazione civile, sez. V, 8 luglio 2015, n. 15648; sez. V, 18 settembre 2015, n. 18385 (seguono orientamento 2015).
  • Cassazione civile, ord. 20 ottobre 2021, n. 29112 (intrasmissibilità delle sanzioni tributarie).
  • Cassazione civile, sent. 13 ottobre 2022, n. 30011 (sui rapporti società/soci in caso di accertamento post-estinzione).
  • Cassazione civile, sez. II, sent. 10 settembre 2019, n. 41082 (equiparazione società cancellata a “morte del reo” – Corte d’Appello Milano).
  • Cassazione civile, sez. IV, sent. 22 febbraio 2022, n. 9006; sez. II, sent. 8 giugno 2023, n. 37655 (posizione contraria, società cancellata non estingue di diritto il reato 231).
  • Cassazione civile, Sez. VI penale, sent. 16 settembre 2024, n. 25648 (conflitto giurisprudenziale sull’equiparazione società cancellata/morte del reo).
  • Cassazione civile, Sez. Unite, 12 febbraio 2025, n. 3625 (responsabilità dei soci per debiti tributari dopo cancellazione).
  • Cassazione civile, sez. II, sent. 17 ottobre 2018, n. 13322 e sez. II, sent. 27 novembre 2017, n. 12953 (notifica accertamenti ai soci di società di persone estinte).
  • Cassazione civile, ord. 2916/2018 (validità del processo tributario malgrado cancellazione, grazie all’art. 28/2014).
  • Cassazione penale, Sez. VI, ord. 29148/2019 (riconoscimento applicazione art. 28/2014).
  • Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sez. I, sent. 14 maggio 2024, n. 68 (CTP Milano) (validità di avvisi notificati entro 5 anni dalla cancellazione).
  • Altri orientamenti: Tribunale Milano 8/9/2020 (Corte d’Appello Milano); Cass. civ. SS.UU. 4062/2010; Cass. civile 3/4/2003 n. 5113.

Riscossione Coattiva dei Debiti Tributari della Società Cancellata: Perché Affidarti a Studio Monardo

Hai ricevuto una cartella esattoriale o una richiesta di pagamento intestata a una società che è stata già cancellata dal Registro delle Imprese?
Ti stanno notificando atti fiscali riferiti a una società non più esistente, coinvolgendo te come ex socio o liquidatore?

⚠️ Anche dopo la cancellazione della società, il Fisco può procedere con azioni di riscossione coattiva se ritiene che ci siano ancora debiti tributari irrisolti. E non solo: può rivalersi sugli ex soci, entro i limiti di quanto percepito in sede di liquidazione, e sul liquidatore, se ha agito senza rispettare gli obblighi di legge.

✅ La società estinta può ancora essere destinataria di notifiche fiscali nei cinque anni successivi alla cancellazione
✅ Gli ex soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti connessi, anche se pensavano di aver chiuso ogni obbligo
✅ I liquidatori possono essere ritenuti responsabili in caso di distribuzione non corretta del patrimonio residuo

Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo

✅ Verifica se la notifica ricevuta è legittima, tempestiva e conforme alla legge
✅ Analizza il tuo ruolo (socio, amministratore, liquidatore) e valuta se sussistono reali obblighi personali
✅ Blocca la riscossione coattiva, proponendo ricorso tempestivo e sospensivo presso la Corte di Giustizia Tributaria
✅ Dimostra che non hai ricevuto somme in sede di liquidazione, se sei socio, o che hai rispettato i doveri formali, se sei liquidatore
✅ Ti difende in ogni sede, fiscale e civile, contro richieste infondate da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Riscossione

Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

🔹 Avvocato esperto in diritto tributario e responsabilità post-liquidazione
🔹 Specializzato in difesa di ex soci e liquidatori per debiti di società cessate
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di esperti in tutela patrimoniale e contenzioso con l’Erario

Perché agire subito

⏳ Il Fisco può agire entro cinque anni dalla cancellazione della società
⚠️ Se non presenti opposizione nei termini, l’atto diventa definitivo e può colpire il tuo conto personale o i tuoi beni
📉 Rischi concreti: pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche, responsabilità economiche impreviste
🔐 Solo un intervento legale esperto e tempestivo può evitare che i debiti della società si riversino su di te

Conclusione

La cancellazione della società non mette al riparo dagli accertamenti fiscali. Se sei stato socio o liquidatore, potresti essere coinvolto in modo diretto nella riscossione.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa avere al tuo fianco un professionista che conosce perfettamente le dinamiche fiscali post-cancellazione, capace di difenderti e proteggere il tuo patrimonio personale.

Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza riservata e urgente.
Se hai ricevuto richieste fiscali su una società cancellata, il momento per agire è adesso.

Leggi con attenzione: Se stai affrontando difficoltà con il Fisco e hai bisogno di una rapida valutazione delle tue cartelle esattoriali e dei debiti, non esitare a contattarci. Siamo pronti ad aiutarti immediatamente! Scrivici su WhatsApp al numero 351.3169721 oppure inviaci un’e-mail all’indirizzo info@fattirimborsare.com. Ti ricontatteremo entro un’ora per offrirti supporto immediato.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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