Sei un imprenditore o un lavoratore autonomo e vuoi affrontare la dichiarazione fiscale 2025 senza errori e senza rischi? Vuoi capire come evitare sanzioni, controlli e magari cogliere l’occasione per rimettere in ordine la tua posizione con il Fisco?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, contenzioso e cancellazione dei debiti – è pensata per accompagnarti passo dopo passo alla dichiarazione fiscale 2025.
Scopri quali sono le novità di quest’anno per Partite IVA e imprese, come gestire correttamente redditi, compensazioni e crediti, come prevenire errori che possono costarti caro e – se hai già debiti con l’Agenzia delle Entrate – quali soluzioni puoi attivare per sistemare tutto e ripartire.
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare la tua situazione fiscale con un avvocato esperto e costruire una strategia su misura per dichiarare in modo corretto, tutelare la tua attività e – se necessario – cancellare legalmente i debiti accumulati.
Introduzione:
La dichiarazione dei redditi 2025 rappresenta un momento cruciale per tutti i contribuenti italiani, in particolare per professionisti, imprenditori e titolari di partita IVA. La presente guida – aggiornata a maggio 2025 – offre un inquadramento esaustivo delle norme fiscali vigenti, dei regimi speciali applicabili, delle agevolazioni fiscali e degli orientamenti giurisprudenziali più recenti. Si rivolge a lettori esperti (avvocati, commercialisti, imprenditori, professionisti) e presenta un linguaggio tecnico-giuridico ma divulgativo. Ogni affermazione rilevante è corredata da riferimenti normativi o giurisprudenziali aggiornati, privilegiando fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, Ministero, Gazzetta Ufficiale, Corti).
1. Quadro normativo generale
1.1 Sistema tributario italiano 2025
Il sistema fiscale italiano si basa sul TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR n. 917/1986) per le imposte sui redditi e sul DPR n. 600/1973 per l’IRPEF. Le società pagano l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società, introdotta dal TUIR) e, insieme alle imprese individuali e professionisti, l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive, D.Lgs. n. 446/1997). Le regole specifiche per persone fisiche con partita IVA (imprenditori, autonomi, professionisti) e per le società (SRL, SAS, SNC) sono disciplinate da queste norme di base, integrate da disposizioni speciali (es. Legge forfettari, start-up innovative). Infine, rilevano il DPR n. 917/86 (capo I TUIR per i redditi di lavoro autonomo e impresa) e il DPR n. 633/1972 (IVA) per l’imposizione indiretta. I redditi professionali/imprenditoriali concorrono alla formazione dell’IRPEF delle persone fisiche, salvo i casi di società di capitali (che pagano IRES).
1.2 Dichiarazioni e scadenze
I contribuenti con partita IVA e le società sono tenuti a presentare le dichiarazioni fiscali annuali in forma unificata (modello Redditi), ognuna con propri termini e adempimenti. In particolare:
- Dichiarazione dei redditi (Unico PF, Società): la scadenza ordinaria per il 2025 è il 30 novembre 2025 (salvo proroghe o pagamenti in acconto). L’obbligo sussiste per chi ha conseguito redditi di lavoro autonomo/impresa nel 2024.
- Dichiarazione IVA annuale: entro il 30 novembre 2025 (per l’anno d’imposta 2024).
- Dichiarazione IRAP: anch’essa con scadenza fine novembre 2025, presentata da artigiani, commercianti, professionisti, imprese e società con redditi di impresa.
- Acconti: per IRPEF/IRES e IVA, i versamenti a saldo (giugno-luglio 2025) e a saldo/autoliquidazione (novembre 2025) vanno calcolati secondo regole note.
Le regole di compilazione degli studi di settore sono rimaste, sostanzialmente, un supporto operativo (con l’abolizione definitiva del redditometro dal 2018). Le sanzioni per mancata o tardiva presentazione sono stabilite dal D.Lgs. n. 472/1997 e dalle norme penali tributarie.
2. Redditi di lavoratori autonomi e imprenditori (persone fisiche con P.IVA)
2.1 Quadro IRPEF e contributivo
I redditi delle persone fisiche titolari di partita IVA rientrano nell’IRPEF, imposta progressiva il cui imponibile si ottiene detraendo costi e contributi secondo le regole del TUIR. Dalla legge di bilancio 2025, l’IRPEF è strutturata su tre scaglioni anziché cinque:
- fino a 28.000 €: aliquota 23%;
- da 28.000 a 50.000 €: aliquota 35%;
- oltre 50.000 €: aliquota 43%.
Per il 2024 (dichiarazioni 2025) era in vigore un regime transitorio con aliquote al 23% fino a 28.000, 35% 28-50k, 43% oltre 50k, ora confermato a regime dal 2025. Questo nuovo schema fiscale (legge 207/2024, art.1, c.2-a) ha accorpato i primi due scaglioni tradizionali, favorendo i redditi medio-bassi. Allo stesso articolo, il legislatore ha aumentato da 1.880 a 1.955 € la detrazione base per i redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 €.
2.1.1 Contributi previdenziali
Gli autonomi versano i contributi INPS nelle gestioni obbligatorie: Gestione Separata (professionisti senza cassa e collaboratori) con aliquota al 28,72% (2025), Gestione Artigiani/Commercianti (aliquota complessiva circa 24% sul reddito eccedente il minimale) con contributo minimo annuo fisso (per il 2025 circa 4.800€). Nel regime forfettario si paga sui soli minimi previsti. La legge di bilancio 2025 ha introdotto una nuova agevolazione contributiva: per chi si iscrive per la prima volta nel 2025 all’INPS come artigiano o commerciante, è possibile chiedere una riduzione del 50% dei contributi minimi INPS per i primi 36 mesi di attività. Tale beneficio è accessibile anche ai forfettari e si aggiunge (in alternativa) alle riduzioni esistenti. Inoltre, il regime forfettario garantisce di per sé una riduzione contributiva: la legge n.190/2014 prevedeva già una riduzione del 35% dei contributi per i forfettari (in regime 5 anni dal 2015).
2.2 Regime Ordinario vs Regime Forfettario
Regime ordinario: il contribuente determina il reddito imponibile applicando le regole ordinarie del TUIR (coincide con il reddito di impresa e professione al netto dei costi deducibili e dei contributi). In dichiarazione (Redditi PF o Redditi SC) si compila il quadro di appartenenza. È prevista la fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i soggetti IVA (ancora oggi nessuna esenzione nel 2025). L’IRES non riguarda le persone fisiche, ma l’IRPEF su redditi professionali e di impresa.
Regime Forfettario: è un regime naturale e agevolato riservato a persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (non si può optare in dichiarazione ma si rientra automaticamente se si posseggono i requisiti). I requisiti base per l’anno 2024 (dichiarazione 2025) sono: ricavi/compensi annui ≤ 85.000 € (rispetto ai precedenti 65.000 €), e spese per lavoro dipendente/indipendente ≤ 20.000 € lordi (aiutanti, dipendenti). La novità 2025 conferma e mantiene soglia a 85.000 €. Chi esercita più attività considera la somma dei ricavi.
I contribuenti forfettari applicano un’aliquota unica sostitutiva: 15% sul reddito forfettario (cioè ricavi * coefficiente di redditività). Per le nuove attività (non svolte nei 3 anni precedenti) questa aliquota può scendere al 5% per i primi 5 anni di attività (purché non costituiscano mera prosecuzione di precedenti attività). Dal reddito forfettario si deducono i contributi previdenziali obbligatori; sull’imponibile così determinato si applica il 15%. In pratica, un professionista in regime forfettario con ricavi di 55.000 € e coefficiente redditività 40% avrebbe reddito imponibile €22.000, dedurrebbe i contributi versati (es. €5.800) e pagherebbe il 15% sul resto.
Esclusioni e permanenza: il regime cessa se si supera 85.000 € o decade per altre cause (es. partecipazione in SRL o spese lavoro >20k). Superando 100.000 € di ricavi non è più applicabile nell’anno stesso e scatta l’IVA da quell’operazione. Inoltre, dalla legge 2025 (comma 12 L.207/2024) è stato elevato da 30.000 a 35.000 € il reddito da lavoro dipendente/percepito (complessivo) che un dipendente o pensionato-forfettario può avere per non perdere il forfettario.
3. Redditi societari (SRL, SAS, SNC)
Le società di capitali (SRL, SPA) sono soggette all’IRES ordinaria (aliquota fissa 24%) sul reddito imponibile d’impresa (DPR 917/1986). Le società di persone (SNC, SAS) sono trasparenti: i redditi di impresa emergenti in dichiarazione della società passano ai soci, che li tassano sotto IRPEF. Tuttavia, le società di persone sono comunque soggette all’IRAP sui componenti positivi di valore della produzione (D.Lgs. 446/1997). Tutte le imprese con dipendenti o collaboratori (anche società di persone) pagano l’IRAP, salvo esclusioni di settore (es. agricoltura famigliare).
3.1 IRES e misure premiali
Per l’anno 2025 è prevista un’importante novità: l’introduzione di un’aliquota “premiale” di 20% di IRES per le imprese che reinvestono utili in beni strumentali tecnologici avanzati. In pratica, per il solo periodo d’imposta 2025, le società che nel 2024 hanno accantonato almeno l’80% degli utili e ne destinano il 30% ad acquisti (anche in leasing finanziario) di macchinari indicati nei piani Transizione 4.0 e 5.0, e mantengono stabile l’organico, pagheranno IRES al 20% sul reddito di quell’anno (invece del 24%). La norma (L.207/2024, art.1, cc. 269-270) è in linea con la delega fiscale 2023 (art.6 L.111/2023) e intende stimolare investimenti in tecnologia avanzata.
3.2 IRAP e deduzioni
L’IRAP colpisce il valore della produzione netta (base imponibile) delle imprese e professionisti. L’aliquota base nazionale è il 3,9%, ma le regioni possono elevare o ridurre tale aliquota per categorie specifiche. Per il 2025 molte regioni confermano l’aliquota nazionale (Friuli, Sicilia, VdA mantengono 3,90%), mentre alcune, come la Campania, applicano aliquote fino al 4,97%. In molti casi le regioni prevedono aliquote ridotte o agevolazioni per terzo settore, PMI innovative, ecc.
Dal punto di vista legislativo, la manovra 2025 ha reso permanente l’esclusione dell’IRAP per i professionisti ed imprese individuali privi di autonoma organizzazione. La Corte di Cassazione, del resto, aveva già affermato che in assenza di struttura organizzativa propria (ad esempio, professionista che opera all’interno di una studio più ampio o che dipende interamente da un unico committente) il presupposto IRAP viene meno. In tal caso, come confermato dalla Cass. n. 3640/2024, non sussiste il fatto produttivo per l’IRAP.
In tema di deduzioni IRAP, il TUIR consente di dedurre al 100% il costo del lavoro dipendente (art.11-bis TUIR) e, in alcuni casi, contributi INPS. Sono inoltre previste deduzioni per giovani assunti e nuove start-up (art.11 commi 1-5 Tuir). Dal 2025 rimane confermato il limite alla base imponibile IRAP in caso di pagamento di risorse all’estero.
4. Regimi speciali e agevolazioni
4.1 Regimi speciali per le partite IVA
- Regime forfettario (art. 1, L. 190/2014 e succ. mod.) – Già trattato. Aliquota 15% (5% primi 5 anni per nuovi contributori), soglia 85k, deduzione contributi, imposta sostitutiva. Il forfettario esclude IVA, regime ordinario IRPEF/IRAP, studi di settore.
- Regime dei minimi (ex art.27 L.18/2019) – Sostituito dal forfettario, non più applicabile dal 2019.
- Regime contributivo agevolato (“Monti”, L. 214/2011 e succ.) – Prevede riduzione fino al 5% dei contributi per giovani (<35 anni) nei primi 3 anni di attività. Dal 2022 tale regime è scaduto; i giovani possono comunque accedere ai 50% contributi sopra descritti o alla riduzione forfettaria. Inoltre, ai forfettari si applica la riduzione contributiva “ordinaria” del 35% sui contributi INPS (ex L. 190/2014).
- Start-up innovative (D.L. n. 179/2012, “Startup Act”, L.17/2012 e succ. mod.) – Le start-up innovative (società di capitali con certi requisiti di innovatività tecnologica) godono di innumerevoli agevolazioni in contabilità e fisco. In particolare, i soci persone fisiche che investono nel capitale sociale di start-up innovative ottengono una detrazione IRPEF del 40% dell’investimento (limite 1,8 milioni). Le imprese e gli incubatori certificati ottengono un credito d’imposta dell’8% sulle somme investite (massimo 500.000 €). Con la riforma 2025 (L.193/2024) tali vantaggi sono rinforzati per start-up, mentre per le PMI innovative (iscritte apposito registro) la detrazione IRPEF del 50% è stata abolita, mantenendo però altri incentivi specifici. Notare che la definizione di start-up innovativa è stata aggiornata da ultimo nel 2024, richiedendo investimenti in R&S del 15% del fatturato, brevetti, ecc.
4.2 Altre agevolazioni fiscali 2025
Il legislatore ha confermato e in alcuni casi ampliato una serie di incentivi fiscali in vigore:
- Taglio IRPEF e “cuneo fiscale”: la Legge 207/2024 (art.1, commi 2-10) ha reso strutturale la rimodulazione dell’IRPEF (vedi par. 2.1), alleggerendo la pressione fiscale sui redditi medio-bassi. Ha inoltre prorogato il taglio del cuneo contributivo per i lavoratori dipendenti (detrazioni d’imposta) fino ai 40.000 € di reddito complessivo, con un contributo proporzionale sui primi 20.000 € e una detrazione fissa 1.000 € (ridotta progressivamente) tra 20 e 40k.
- Limiti alle detrazioni: dal 2025 è introdotto un tetto alle detrazioni IRPEF per i redditi oltre 75.000 €, fatto salvo un maggior favore per famiglie con tre o più figli o con figli disabili. Alcune spese (sanitarie, investimento in start-up/Pmi innovative, mutui fino al 2024) sono escluse da questo tetto.
- Cedolare secca: confermata al 21% sugli affitti di immobili abitativi, per tutti gli affitti a uso residenziale (sia da persone fisiche sia da società). La Cassazione n.12395/2024 ha precisato che anche il conduttore titolare di partita IVA può essere soggetto della cedolare secca in qualità di locatore.
- Superbonus e bonus edilizi: per imprese e professionisti sono ormai limitati a casi residuali (condomini, facciate fino al 2025). I crediti d’imposta 4.0 (Transizione 4.0) e 5.0 rimangono attivi, con modifiche recenti: la legge 2025 ha “ridisegnato” il credito d’imposta Transizione 5.0 (commi 427-429, L.207/2024), elevando aliquote fino al 45% e 65% a seconda dell’investimento. Analogamente, prosegue il credito per beni R&S/Pmi Innovative e il Patent Box.
- IRES premiale (investimenti in tecnologia): come già visto, l’aliquota IRES 20% (invece di 24%) per il 2025 premia le imprese che reinvestono utili in macchinari Transizione 4.0/5.0.
- Agevolazioni lavoro e welfare: rimangono vigenti i principali incentivi all’occupazione (es. bonus assunzioni giovani/disabili) e le detrazioni per carichi familiari, abitazione principale e spese mediche. L’Assegno unico universale ha sostituito, dal 2022, le vecchie detrazioni per figli a carico, ma adempimenti e crediti residui delle vecchie misure coesistono per i redditi 2024.
Per ogni agevolazione è necessario verificarne i requisiti normativi e l’inserimento corretto nella dichiarazione (ad esempio, codice tributo specifico F24 per crediti d’imposta). L’Agenzia delle Entrate pubblica annualmente le “Istruzioni ai modelli Redditi/730” con dettagli sulle deduzioni/detrazioni ammesse.
5. Aspetti giurisprudenziali rilevanti
La giurisprudenza tributaria, in particolare le pronunce recenti della Corte di Cassazione e delle Commissioni Tributarie, ha chiarito diversi punti critici per contribuenti con P.IVA. Si segnalano alcune sentenze di rilievo:
- Cassazione n. 16279/2024 (12 giugno 2024): ha affermato che la nullità civilistica di un contratto non impedisce la detrazione dell’IVA. Nel caso analizzato, la nullità (per conflitto di interessi) del contratto di compravendita non ha precluso al cessionario il diritto a detrarre l’IVA sostenuta, in quanto l’accertamento della nullità civile non equivale a dimostrare l’assenza dell’operazione dal punto di vista tributario. La Cassazione, richiamando anche la giurisprudenza CJEU (causa C-114/22), precisa che l’IVA si può negare solo se mancano i presupposti fiscali (operazione fittizia, abuso, evasione), non a causa di nullità contrattuali.
- Cassazione n. 12395/2024 (7 maggio 2024): ha stabilito che il regime della cedolare secca è compatibile con soggetti titolari di partita IVA. In altri termini, il locatore (o conduttore) di un immobile ad uso abitativo può esercitare l’opzione per la cedolare secca anche se ha partita IVA, contrariamente a un orientamento Agenzia in precedenza discutibile. Questo principio è importante per avvocati e consulenti che assistono P.IVA locatori.
- Cassazione n. 3640/2024 (28 aprile 2024): ha confermato che non sussiste il presupposto IRAP per i professionisti che non dispongono di autonoma organizzazione. Nel caso in esame, un professionista che operava all’interno di uno studio di revisione (suo unico committente) ha visto riconosciuto il rimborso dell’IRAP versata, proprio perché la mancanza di organizzazione interna (organico, struttura, capitale) escludeva il fatto produttivo IRAP. Questo principio conferma l’orientamento per cui molti professionisti individuali e piccole imprese individuali non pagano IRAP se l’attività è svolta senza struttura indipendente (cfr. anche ordinanze Cass. 26338/2024).
- Commissioni Tributarie: le Corti provinciali (CTR) e regionali continuano a delineare i confini delle deduzioni e del regime forfettario. Ad esempio, alcuni CTR hanno ribadito la possibilità di detrarre costi sanitari/istruzione anche se sostenuti nell’esercizio di impresa (se richiesti da normative speciali). Altri hanno definito i limiti del “cumulo delle attività” per il forfettario. Pur non citabili facilmente a questo livello, è consigliabile consultare periodicamente le sentenze pubblicate (ad es. su giustiziatributaria.it o riviste specializzate) relative al proprio settore.
In sintesi, gli orientamenti attuali ribadiscono che: l’amministrazione finanziaria non può negare benefici fiscali basandosi su vizi contrattuali non fiscali; i P.IVA forfettari godono delle aliquote agevolate purché rispettino i requisiti formali e sostanziali; i professionisti senza organizzazione non pagano IRAP; il contribuente deve documentare la propria posizione (fatture, libri) per beneficiare delle deduzioni/detrazioni e del regime fiscale prescelto.
6. Tabelle riepilogative
Tributo/Regime | Aliquote 2025 | Soglie/Determinanti |
---|---|---|
IRPEF (persone fisiche) | 23% (0–28.000€); 35% (28–50k€); 43% (>50k€) | Detrazioni lavoro dip. ≤15k: fino 1.955€; detrazioni carichi fam. fino a 800€/figlio dip. |
Aliquote IRAP (base nazionale) | 3,90% (aliquota base) | Varia in base a regione e settore (es. Campania 4,97%). Deduzione costo del lavoro 100%. |
IRES (società di capitali) | 24% (ordinaria); 20% (premiale invest. tech. avanzati) | Base imponibile: reddito di impresa TUIR. Deduzioni per riserve R&S, fondo svalutazione crediti. |
Regime Forfettario (PF) | 15% (flat tax); 5% primi 5 anni (nuove attività) | Ricavi ≤85.000€, spese lavoro ≤20k€. Contributi INPS deducibili. Niente IVA, studi di settore. |
Regime contributivo forfettari | Riduzione 35% contributi INPS (art.190/2014) | Dal 2025: riduzione 50% contributi minimi (36 mesi, new iscritti). |
Deduzioni generali | • Contributi previdenziali INPS (ex art.10 TUIR) fully ded. • 2/3 spese auto professionali | Oneri deducibili: quote mutuo 2011 (per l’abitazione principale), contributi Enti previdenziali, etc. |
Detrazioni generali (730) | • Salute: 19% fino al limite di spesa • Ristrutturazioni edilizie: fino a 19% su spesa (resta 50-75% per bonus specifici) | Detrazioni per carichi familiari, affitto 730, scuole, oneri vari. Dal 2025 tetto all’ammontare complessivo (anche se escluse spese sanitarie, srl/disabil.). |
Scadenze (anno 2025) | 28/2/2025 – Domanda 50% artigiani/commercianti INPS (reduz. 2024) 30/6/2025 – 2° acconto IRPEF/IRES, saldo IVA 30/11/2025 – Dich. Redditi, IRAP, IVA annua, 1° acconto | 30/11/2025 è generalmente termine per Unico PF/SC, IVA, IRAP. Si consiglia di verificare con Agenzia Entrate (C.M. di riferimento). |
7. Esempi pratici di calcolo
Per illustrare l’applicazione dei principi fiscali, riportiamo alcuni esempi concreti (con dati ipotetici):
- Esempio 1: Professionista in regime forfettario. Mario, architetto, nel 2024 ha ricavi di 60.000 €, non supera i limiti (≤85k) e non ha dipendenti. Coefficiente di redditività 78%. Reddito forfettario = 60.000×78% = 46.800 €. Supponiamo contributi INPS di € 5.000 (gestione separata). Reddito netto = 46.800 – 5.000 = 41.800 €. Imposta sostitutiva = 15% di 41.800 = € 6.270. Mario non versa IRPEF/IRAP, non può detrarre spese, ma godrà delle detrazioni generali IRPEF 730 (es. carichi familiari).
- Esempio 2: Libero professionista in regime ordinario. Lucia è consulente con partita IVA ordinaria. Nel 2024 ha ricavi di 60.000 € e spese deducibili (affitto studio, attrezzature, collaboratori) per 20.000 €. Reddito imponibile IRPEF = 60.000 – 20.000 = 40.000 €. A questo si applicano aliquote IRPEF (23% sui primi 28k, 35% sui successivi 12k). Supponiamo reddito complessivo 40k (oltre il tetto dip. 35k); inoltre verserà contributi (es. artigiani: minimi di circa 4.800€ + 24% sulla parte eccedente). Il calcolo preciso avviene a fine anno con mod. Redditi. Lucia avrà inoltre IVA da versare trimestralmente o mensilmente.
- Esempio 3: Società SRL. La SRL Alfa produce e vende beni. Nel 2024 registra un utile di 100.000 €. L’impresa decide di destinare 80.000 € a riserva e di investire 30.000 € in nuovi macchinari Transizione 4.0 entro i termini previsti. Soddisfatte le condizioni, potrà applicare IRES 20% sul reddito 2024. Se invece non reinveste, pagherebbe il 24%. Supponendo utili precedenti tassati per differenza, i soci dovranno tassare le distribuzioni secondo la percentuale di detenzione (in capo alle loro IRPEF).
- Esempio 4: Artigiano con nuovi contributi ridotti. Giulia apre una ditta artigiana nel 2025. In base alla Legge Bilancio 2025 (art.1, c.186), i suoi contributi minimi INPS per il 2025 saranno ridotti della metà per i primi 3 anni. Questo le consente di beneficiare di un minor esborso contributivo durante l’avvio. Inoltre, se scegliesse il regime forfettario (supponiamo soddisfi i requisiti), potrebbe avere l’ulteriore riduzione del 35% sui contributi obbligatori (su opzione INPS).
Questi esempi evidenziano l’importanza di valutare preventivamente la convenienza fiscale tra regime ordinario e forfettario, calcolando imposte e contributi in entrambi i casi. Per i conteggi precisi si possono utilizzare software o fogli di calcolo (ad esempio, software gestionali accreditati all’Agenzia delle Entrate).
8. FAQ (Domande frequenti)
D: Chi è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi 2025?
R: Tutti i titolari di partita IVA che nel 2024 hanno conseguito redditi di impresa o lavoro autonomo sono tenuti alla dichiarazione (mod. Redditi PF o Redditi SC). Devono dichiarare anche i redditi da pensione/dipendente e altri redditi (capitali, fabbricati, ecc.) se applicabili. Le scadenze e i modelli (PF vs SC) dipendono dalla forma giuridica. Lo status di contribuente forfettario non esonera dall’obbligo di dichiarazione: cambia solo la modalità di determinazione dell’imponibile.
D: Quali spese sono deducibili/detraibili per un professionista?
R: In regime ordinario, sono deducibili i costi inerenti all’attività (affitto, utenze, cancelleria, collaboratori, ammortamenti, ecc.) secondo le regole del TUIR. I professionisti possono inoltre scaricare le spese sanitarie, scolastiche, famigliari, con le ordinarie detrazioni IRPEF nel 730. In regime forfettario, le spese non sono documentate singolarmente: si applica il coefficiente di redditività previsto dal decreto (all. 2 L.145/2018) e non si rilevano ulteriori costi (eccetto i contributi, deducibili dal reddito forfettario). È comunque possibile detrarre nel 730 le spese personali ammesse (familiari, casa, sanità), ma non in sede di Redditi per spese aziendali.
D: Come si calcolano i contributi INPS?
R: Variano in base alla gestione: per artigiani/commercianti si applica un contributo fisso soglia minima (circa 4.800€ annui) e un’aliquota aggiuntiva sul reddito eccedente. Per professionisti iscritti alla Gestione Separata l’aliquota 2025 è del 28,72% (intera, ma c’è sempre una aliquota ridotta se l’attività non è principale). Nel forfettario, l’imponibile contributivo è ridotto perché l’imprenditore versa solo la percentuale minima (non sulla totalità del reddito). Dal 2025, chi si iscrive ex novo come artigiano/commerciante gode di uno sconto del 50% sui contributi per 3 anni. Per ogni scenario esistono calcolatori INPS o consulenti dedicati.
D: Cos’è il regime agevolato dei nuovi minimi?
R: Il regime agevolato (c.d. “minimi” o “superforfettario”) non è più in vigore: fu un regime temporaneo fino al 2015 (L.190/2014) alternativo al forfettario. Oggi l’unico regime forfettario vigente è quello attuale. Esistono comunque regimi speciali per start-up e giovani imprenditori (es. la riduzione contributiva del 50% su menzionata).
D: Posso compensare debiti e crediti tra diverse imposte?
R: Sì, in sede di F24 il contribuente con partita IVA può compensare i crediti d’imposta (IRPEF, IVA, crediti d’imposta R&D, etc.) con debiti fiscali e contributivi. Ad esempio, un credito IRPEF (730) può essere compensato con IRES o contributi dovuti. Attenzione però ai limiti alla compensazione orizzontale: il Dlgs 241/97 e successive modifiche impongono massimali e procedure (se il credito supera 5.000 € annui, serve apposita segnalazione di inizio attività nella prima dichiarazione).
D: Cosa succede se supero i limiti del forfettario?
R: Se nei 3 anni di permanenza superi 85.000 € di ricavi nel 2024, dal 2025 esci dal regime (4° anno) e torni al regime ordinario. Se l’eccedenza avviene oltre 100.000 €, il regime cessa già nell’anno di superamento e si diventa IVA ordinari dal mese successivo. È importante effettuare il passaggio con la dichiarazione successiva o comunicare l’opzione IVA mensilmente.
D: Quali sanzioni ci sono per ritardi o errori?
R: Le sanzioni variano: per omessa dichiarazione IRPEF si va da 120 € a 1.000 € (riducibili con ravvedimento). La tardiva presentazione entro 90 giorni riduce la sanzione al 12% dell’imposta (min. 50€). Omessi versamenti nei termini comportano sanzioni dal 30% in su. L’omessa fatturazione o registrazione IVA ha penalità specifiche (es. 90% dell’imposta evasa). In regime forfettario, l’adesione non richiede opzione formale (solo annotazione in dichiarazione), ma un errore in fase di dichiarazione potrebbe comportare sanzioni di €250–2.000 per omessa attestazione dei requisiti. In ogni caso, è opportuno utilizzare il ravvedimento operoso (Dlgs 472/1997) per limitare sanzioni e interessi, e tenere una contabilità ordinata (fatture, registri) come prova delle operazioni.
9. Checklist finale per il contribuente
- Verifica requisiti regime fiscale: controlla se rientri nel regime forfettario (ricavi ≤85.000 €, spese lavoro ≤20.000 €). In caso affermativo, applica le aliquote 15% (o 5%). Se no, prepara contabilità ordinaria secondo TUIR.
- Raccogli documentazione: fatture attive e passive, estratti conto bancari, ricevute di spese, contratti, certificazioni dei contributi INPS pagati.
- Determina il reddito imponibile: (a) forfettario: moltiplica ricavi per coefficiente (tabelle Allegato 2 L.145/2018), sottrai contributi versati; (b) ordinario: computa ricavi meno costi deducibili.
- Calcola imposte e versamenti: IRPEF (o IRES/IRAP) dovuta sulla base imponibile. Ricorda gli acconti (giugno/novembre) e utilizza mod. F24 per i pagamenti (indicando i codici tributo corretti).
- Utilizza agevolazioni: inserisci nella dichiarazione IRPEF le detrazioni spettanti (familiari, sanità, ecc.). Se investi in R&S o start-up, applica i crediti d’imposta previsti. Verifica bonus 4.0/5.0 per i beni acquistati.
- Prepara modelli fiscali: compila in via telematica il mod. Redditi PF (per professionisti/imprenditori individuali) o Redditi SC/SN (per società), il quadro IVA se dovuto, il quadro IRAP, e allega eventuali quadri per bonus. Per chi è nel regime forfettario il quadro dedicato è semplificato (niente IVA, no studi di settore).
- Consulta fonti normative: rimanda sempre alle leggi e circolari (ad es. L. 207/2024 e provv. MEF/AE) per interpretazioni aggiornate. Un professionista può basarsi, ove necessario, sui principi affermati dalla giurisprudenza (Cass. n.16279/2024, Cass. n.12395/2024, ecc. aspetto 8).
- Invia e conserva le ricevute: trasmetti la dichiarazione entro il termine (fine novembre) e conserva copia elettronica della ricevuta di invio. Tieni gli allegati (fatture, contratti) per almeno 5 anni in caso di controllo.
- Ravvedimento e contenzioso: in caso di errori od omissioni, valuta il ravvedimento operoso per regolarizzare pagando sanzioni ridotte. Se sei coinvolto in un contenzioso tributario, porta documenti certi e valuta giurisprudenza recente (ad es. sul diritto alla detrazione IVA) per difendere la tua posizione.
10. Fonti normative e giurisprudenziali
- Leggi e Decreti:
- D.P.R. 917/1986 – Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR).
- D.P.R. 600/1973 – Norme sull’accertamento delle imposte sui redditi e dati rilevanti ai fini dell’IRPEF.
- D.P.R. 633/1972 – Codice IVA.
- D.Lgs. 446/1997 – Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio 2025).
- Legge 145/2018 – c.d. “Decreto Crescita” (raffredole aliq. forfettario e coefficienti di redditività).
- Legge 190/2014 – c.d. “Decreto Internazionalizzazione” (istituzione regime forfettario agevolato).
- Legge 232/2016 (Bilancio 2017) – incentivo beni 4.0; Legge 178/2020 (Bilancio 2021) – bonus ed efficienza digitale; Legge 11/2022 – credito Transizione 4.0/5.0, ecc.
- Normativa secondaria e circolari:
- D.Lgs. 241/1997 – Ravvedimento operoso e accertamento.
- D.Lgs. 546/1992 – Codice del Processo Tributario (autonomie degli organi giurisdizionali).
- Circolare MI-EF n. 32/E del 5 dicembre 2023 – Regime forfettario e operazioni IVA (chiarimenti adempimenti).
- Risoluzioni e Circolari Agenzia Entrate (es. istruzioni modelli, cessazioni attività).
- Giurisprudenza (Corte di Cassazione):
- Cass. civ., sezione Tributaria, sentenza n. 16279 del 12/6/2024 – detrazione IVA e contratti nulli.
- Cass. civ., sez. V, sentenza n. 12395 del 7/5/2024 – cedolare secca estesa ai titolari di P.IVA.
- Cass. civ., sez. V, sent. n. 3640 del 28/4/2024 – assenza presupposto IRAP per professionisti senza autonoma organizzazione.
- (Ulteriori pronunce recenti su rimborsi IVA, accertamenti, esenzioni IRAP, etc., presso riviste specializzate o banche dati giuridiche).
- Giurisprudenza (Commissioni Tributarie): sentenze d’appello tributario che confermano – ad es. – l’esclusione IRAP per lavoratori autonomi senza struttura propria, o chiariscono i limiti del forfettario e la corretta applicazione delle detrazioni.
- Fonti ufficiali:
- Agenzia delle Entrate – portale istituzionale (circolari, risposte a interpelli, guide).
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – comunicati sulla manovra finanziaria e tabelle IRAP .
- Gazzetta Ufficiale (Testi di legge, ad es. L. 207/2024).
Dichiarazione Fiscale per Imprenditori e Partite IVA e Cancellazione dei Debiti: Perché Affidarti a Studio Monardo
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Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
🔹 Avvocato esperto in fiscalità delle Partite IVA, crisi d’impresa e regolarizzazione fiscale
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
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Conclusione
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