Debiti Tributari e Rinuncia dell’Eredità: Cosa Sapere

Hai scoperto che un familiare defunto aveva debiti con il Fisco? Hai ricevuto comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate o temi di dover rispondere con il tuo patrimonio? In certi casi, la rinuncia all’eredità è l’unico modo per proteggerti.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto ereditario e contenzioso tributario – è pensata per aiutarti a capire cosa succede quando l’eredità include debiti fiscali e quali sono le scelte migliori per evitare conseguenze economiche gravi.

Scopri quando conviene rinunciare all’eredità, come si fa, quali sono i tempi da rispettare, cosa comporta sul piano fiscale, e cosa succede se si accetta l’eredità senza sapere dell’esistenza dei debiti tributari.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, esporre il tuo caso a un avvocato esperto e valutare subito la strategia più sicura per tutelare te stesso e la tua famiglia dai debiti del defunto.

1. Introduzione

La rinuncia all’eredità è un istituto del diritto delle successioni che consente al chiamato di rinunciare irrevocabilmente a una devoluzione ereditaria. Questa scelta ha importanti implicazioni sia civili sia fiscali: in particolare, influisce sulla responsabilità per i debiti del de cuius. Nel contesto italiano, chi rinuncia all’eredità viene retroattivamente considerato come se non fosse mai stato chiamato. Di conseguenza, i debiti (inclusi quelli tributari) del defunto non si trasmettono al rinunciante. Tale principio, sancito dal codice civile e confermato dalla giurisprudenza, è di fondamentale importanza per avvocati e imprenditori che devono valutare la convenienza e gli effetti di una rinuncia ereditaria.

Il presente documento fornisce un’analisi completa e aggiornata (a maggio 2025) delle norme civili e tributarie pertinenti, degli effetti della rinuncia, dei rilievi giurisprudenziali e della prassi amministrativa. In particolare si esamineranno i profili fiscali della rinuncia all’eredità, con riferimento a imposte di successione e debiti tributari, anche alla luce delle pronunce più recenti della Corte di Cassazione e degli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate. Verranno inoltre fornite tabelle riepilogative, simulazioni di casi pratici, FAQ e schemi di atti (modelli di rinuncia, comunicazioni, istanze), nonché un elenco sistematico delle fonti normative, giurisprudenziali e amministrative di riferimento.

2. Inquadramento normativo

2.1 Diritto Civile delle Successioni

La disciplina della successione a causa di morte si trova nel Libro II, Titolo I del Codice Civile (art. 456 e segg.). Con l’apertura della successione (morte del de cuius) subentra nei rapporti giuridici, mediante legge o testamento, una nuova situazione (art. 456 c.c.). Il chiamato all’eredità, però, non acquisisce automaticamente la qualità di erede: questa si realizza con l’accettazione dell’eredità, espressa o tacita (art. 458-459 c.c.). In assenza di accettazione, il chiamato resta semplice “chiamato” e può rinunciare o accettare.

  • Accettazione pura: l’erede che assume tutti gli attivi e passivi dell’eredità.
  • Accettazione con beneficio d’inventario: l’erede assume gli attivi e passivi ma i secondi limitatamente al valore attivo ereditario.
  • Rinuncia all’eredità: atto formale con il quale il chiamato dichiara di non voler accettare. La rinuncia si perfeziona con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale dove si è aperta la successione; deve essere espressa e non può essere soggetta a condizioni o limitazioni (art. 519 c.c.). Se manca la forma prescritta, è nulla. La rinuncia è revocabile entro 10 anni dalla morte (art. 524 c.c.), purché nessun altro successibile abbia già accettato. Dopo 10 anni scatta la decadenza dal diritto di rinunciare (art. 480 c.p.c.).

Gli articoli principali sono:

  • Art. 519 c.c.: “La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta da notaio… Non può essere sottoposta a termini o condizioni né limitata a una quota”.
  • Art. 521 c.c.: stabilisce l’effetto retroattivo della rinuncia: “Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”.
  • Art. 524 c.c.: prevede la revocabilità della rinuncia entro 10 anni dalla morte del defunto, in mancanza di accettazione altrui.
  • Art. 525 c.c.: disciplina forme particolari di rinuncia (per incapaci, ecc.).

La rinuncia è un negozio unilaterale non recettizio (non va comunicata agli altri eredi). Ha valore non di rinuncia di un diritto già acquisito, bensì di rifiuto della delazione ereditaria: più correttamente, si parla di rifiuto piuttosto che di vera rinuncia, in quanto l’eredità non è entrata mai nel patrimonio del chiamato.

2.2 Diritto Tributario in materia di successione

L’imposta di successione italiana è disciplinata dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni – TUS). Essa si applica sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte (art. 1 TUS). Altre imposte possono gravare sul de cuius o sull’erede (es. imposte sul reddito, tributi locali come IMU/TASI, imposte ipotecarie e catastali).

Il Codice Tributario (D.P.R. n. 600/1973, TUIR) – pur dedicato all’IRPEF – contiene norme che riguardano gli eredi: in particolare l’art. 65, comma 1, indica che “sono tenuti in solido al pagamento delle imposte gravanti sul contribuente e dovute per periodi d’imposta anteriori alla data della sua morte” gli “eredi del contribuente” (definiti come tale dagli artt. 449 e 458 c.c.). Ciò sottolinea come, a regime, gli eredi siano obbligati solidalmente per le imposte del defunto anteriori alla morte.

In materia di accertamento e riscossione, valgono le disposizioni generali del D.P.R. n. 602/1973 (riscossione) e del D.P.R. n. 131/1986 (registro, ipotecaria e catastale) per gli atti successori. Si tenga presente che, per l’imposta di successione, l’art. 7 TUS (D.Lgs. 346/90) stabilisce che finché l’eredità non è accettata da tutti i chiamati, l’imposta è liquidata assumendo come eredi quelli chiamati che non abbiano rinunciato. Tuttavia, come visto in Cassazione, ciò vale solo ai fini della successione tributaria e non modifica il principio generale di mancata responsabilità del rinunciante per i debiti del de cuius.

3. Effetti Civili della Rinuncia all’Eredità

La rinuncia all’eredità produce effetti retroattivi rispetto all’apertura della successione. In pratica il rinunciante è trattato come se non fosse mai stato chiamato: ciò significa che dal punto di vista civilistico non acquista alcun bene ereditario né è soggetto a alcuna passività ereditaria. In altre parole, tra le parti l’atto di rinuncia è equiparato a un rifiuto totale dell’eredità, che cancella il chiamato dall’atto di successione.

A livello formale, la rinuncia esprime la perdita di ogni diritto sui beni del defunto: non può essere parziale o condizionata. Entro i termini previsti (3 mesi se è in possesso dei beni, altrimenti 10 anni) il chiamato può rinunciare anche solo ad una parte dell’eredità, ma in concreto la rinuncia è totale (non è ammessa rinuncia “quota per quota” dell’eredità, salvo diversamente stabilito da legislazione successiva).

Dal punto di vista patrimoniale, il rinunciante perde anche eventuali crediti ereditari: non può, dunque, esigere nulla dallo stato passivo. Tuttavia può trattenere le liberalità a lui fatte dal de cuius (donazioni o legati a titolo particolare) fino alla concorrenza della porzione disponibile (art. 521 c.c., secondo comma).

Se tutti i chiamati rinunciano, si determina l’istituto dell’eredità giacente. In tal caso il Pubblico Ministero (ove previsto) o un curatore dell’eredità giacente nominato dal giudice assume i poteri dell’erede, inclusa la facoltà di compiere atti conservativi o liquidare l’attivo e passivo ereditario. Il decreto di nomina del curatore ha efficacia rispetto a tutti i creditori, compresi quelli tributari, e a tutti gli altri soggetti interessati.

Tabella 1: Rinuncia vs Accettazione dell’eredità (con e senza inventario)

Aspetto giuridicoRinuncia all’ereditàAccettazione puraAccettazione con beneficio d’inventario
EffettoRetroattivo; si considera “mai chiamato”Puro e semplice; retroattivo rispetto a morte (art. 456 c.c.)Retroattivo; responsabilità limitata al solo valore dell’eredità (art. 490 c.c.)
Responsabilità per debiti del de cuiusNessuna: il rinunciante non è erede e non risponde dei debiti ereditariIllimitata (entro il valore ereditario se beneficio non richiesto)Limitata al patrimonio ereditario – creditori non possono aggredire patrimonio personale dell’erede (art. 490 c.c.).
FormalitàDichiarazione ricevuta da notaio o cancelleria (art.519 c.c.); senza forma è nullaNessuna forma scritta richiesta (accettazione tacita o espressa)Esibizione di inventario a notaio/cancelliere entro tre mesi (art. 490 c.c.)
Dichiarazione di successioneNon richiesta se rinuncia immediata; al massimo curatore la presenterà per conto dell’eredità giacente.È dovuta dall’erede (entro 12 mesi dalla morte).È dovuta dall’erede con beneficio come dall’accettante, comunque entro il termine di legge.
Scadenza (termini)3 mesi o 10 anni (art. 480 c.p.c.), revocabile entro 10 anni (art. 524 c.c.).Entro 10 anni se in possesso, decaduto il termine, diventa erede (art. 481 c.p.c.).Simili regole di accettazione (entro 10 anni).
Effetti su altri chiamatiGli altri riceveranno l’eredità. Se tutti rinunciano, l’eredità è giacente.L’eredità si divide fra gli eredi secondo legge/testamento.L’eredità si divide, ma gli eredi rispondono solo nell’attivo.
Registro delle successioniAtto di rinuncia si deposita al Registro Successioni (notaio o tribunale) ma senza effetti patrimoniali.Non si deposita al registro (solo dichiarazione di successione).Non si deposita al registro (solo inventario in Tribunale).

(N.B.: In tabella, si è semplificato il quadro generale. Per ogni aspetto si rimanda alla fonte normativa citata.)

4. Effetti Fiscali della Rinuncia all’Eredità

Dal punto di vista tributario, la rinuncia all’eredità produce effetti analoghi a quelli civili: il rinunciante cessa di essere considerato soggetto passivo per le imposte gravanti sulla successione o su altri tributi del defunto. In particolare:

  • Debiti tributari del de cuius: come stabilito dalla giurisprudenza, “la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l’assunzione della qualità di erede”. Se quindi il chiamato all’eredità ha validamente rinunciato, non può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del defunto. Tale principio è stato confermato in più sentenze di Cassazione: ad esempio la Cass. n. 37064/2022 afferma che “siccome la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l’assunzione della qualità di erede e la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo… il chiamato all’eredità rinunciante non risponde di tale debito”. Analoghe statuizioni ricorrono in Cass. n. 21006/2021, Cass. n. 10387/2022 e Cass. n. 11832/2022: in tutti questi casi la Corte ribadisce che il rinunciante, avendo la legge retroattivamente come mai chiamato, non subisce alcuna pretesa tributaria del fisco verso il de cuius.
  • Imposta di successione: l’imposta sulle successioni si basa sugli attivi e passivi ereditati. Se un chiamato rinuncia, non partecipa in alcun modo alla devoluzione e non può essere considerato erede ai fini fiscali. L’Amministrazione finanziaria non può trasferire sull’ex chiamato la pretesa di pagamento delle imposte di successione relative al patrimonio ereditario. In pratica, la dichiarazione di successione (che normalmente deve essere presentata dagli eredi) non viene più redatta a nome del rinunciante, ma degli altri eredi o dell’eredità giacente. La Corte ha chiarito che la norma speciale sull’imposta di successione (art. 7 TUS) è pertinente solo al momento del calcolo dell’imposta e non comporta alcuna responsabilità in capo al rinunciante.
  • Altre imposte del defunto (IRPEF, IVA, tributi locali, ritenute, etc.): anche per queste non sussiste obbligo per il rinunciante. In altre parole, se il defunto aveva debiti fiscali (per es. accertamenti IRPEF, IVA, IMU non pagata), il soggetto che ha esercitato la rinuncia non diventa automaticamente suo nuovo debitore. Come osservato da una pronuncia della Cassazione: “il chiamato all’eredità, che abbia validamente rinunciato all’eredità, non risponde dei debiti tributari del defunto, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia”.
  • Pignoramenti o riscossioni in corso: se l’Erario ha notificato cartelle o avvisi di accertamento all’erede chiamato ma non ancora accettante, la rinuncia può essere opposta come eccezione. Ad esempio, l’ordinanza Cass. n. 10387/2022 ha affermato che il contribuente rinunciante può opporsi alle richieste di pagamento anche se non aveva impugnato l’avviso precedentemente notificato, perché la rinuncia retroattiva fa venir meno lo status di de cuius del chiamato. In tal senso, le pretese tributarie (accertamenti, cartelle) devono essere indirizzate al vero soggetto passivo (altri eredi o al defunto stesso, per quanto possibile), ma non al rinunciante.
  • Deduzione dei debiti: in sede di dichiarazione di successione gli eredi hanno diritto di portare in deduzione o in detrazione i debiti del de cuius (ad esempio mutui residui, IRPEF da saldo dichiarato) nella misura consentita dalla legge fiscale. Il chiamato che rinuncia non presenta alcuna dichiarazione per conto proprio, quindi non effettua direttamente alcuna deduzione. Se un altro chiamato paga le imposte, potrà dedurre i debiti ereditari (purché esistenti e documentati) nella sua dichiarazione.

In sintesi, la rinuncia blocca il fisco nei confronti del chiamato: gli effetti fiscali sono analoghi a quelli civili di esclusione dall’eredità. Come sottolineato dalla dottrina e dalla prassi, “il diritto di rinuncia all’eredità può essere esercitato anche dopo la notifica dell’avviso di accertamento” e ciò elimina ogni obbligo fiscale per il rinunciante.

4.1 Giurisprudenza Principale sui Debiti Tributari

Le decisioni dei tribunali italiani hanno ripetutamente trattato il rapporto tra rinuncia e debiti tributari:

  • Cass. n. 21006/2021 (ordinanza del 22/7/2021): ha confermato che la rinuncia ha effetto immediato e retroattivo e rende il rinunciante come se non fosse mai chiamato. In particolare la Corte, richiamando anche l’art. 65 TUIR, ha affermato che il mero chiamato che rinuncia non risponde dei debiti tributari del defunto, neppure se aveva presentato la dichiarazione di successione.
  • Cass. n. 15871/2020: in una pronuncia antecedente, la Corte aveva già stabilito che “il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del ‘de cuius’, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia”. Questo principio è stato riaffermato in Cass. n. 11832/2022 e in Cass. n. 37064/2022, sottolineando che la rinuncia rende ininfluente anche la notifica di atti tributari dopo la morte del defunto.
  • Cass. n. 10387/2022 (ordinanza del 31/3/2022): ha ribadito che la rinuncia produce effetti retroattivi e consente al rinunciante di opporsi a cartelle esattoriali, rendendo irrilevante la mancata impugnazione di un precedente avviso dell’accertamento. La Corte ha inoltre precisato che l’art. 7 del TUS (D.Lgs. 346/1990) non si applica ai tributi diversi dall’imposta di successione, e ha ricordato che, a fronte di un’asserita accettazione tacita, l’onere di provare il possesso di beni ereditari spetta all’Amministrazione finanziaria.
  • Commissioni Tributarie: diversi giudici tributari di merito (CTP e CTR) hanno seguito le stesse linee interpretative. Ad esempio, una CTR (Corte di Bolzano) ha annullato una cartella di successione sul presupposto che la rinuncia, avendo effetto retroattivo, aveva fatto venir meno il presupposto d’imposta (Cass. n. 11832/2022, come raccontato nella decisione). In generale, quando la Commissione d’appello ha accolto il ricorso del contribuente in rinuncia, i giudici di Cassazione hanno confermato la correttezza di tale impostazione.

4.2 Prassi dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della rinuncia dell’eredità in alcune risposte a interpelli e circolari:

  • Circolare 18/E del 2013: a chiarito che l’atto di rinuncia “pura” è un atto senza contenuto patrimoniale. Ciò significa che, in sede di registrazione notarile, esso non determina alcuna base imponibile per imposta di registro, ipotecaria o catastale. La circolare precisa che solo i negozi di rinuncia seguiti da accettazione (o rinuncia dissimulata in vendita di diritti successori) hanno rilevanza tributaria patrimoniale.
  • Risposta a interpello n. 677/2021: l’Agenzia ha affrontato il caso di un chiamato che rinuncia dopo la presentazione della dichiarazione di successione da parte di altro erede. La risposta (7 ottobre 2021) ribadisce che la dichiarazione integrativa di successione può essere presentata solo dal soggetto che ha presentato la prima dichiarazione o dal suo erede. Il rinunciante che non era primo dichiarante deve pertanto presentare una nuova dichiarazione, pagando le relative imposte. In altri termini, le imposte già versate non possono essere scomputate a favore di chi rinuncia; tuttavia il primo dichiarante può chiedere il rimborso delle somme pagate in eccesso.
  • Altre prassi: non risultano circolari specifiche successive a quelle citate riguardo alla rinuncia stessa. Tuttavia, l’Agenzia evidenzia implicitamente nel proprio modello di dichiarazione di successione che chi rinuncia non deve comparire come erede.

In sintesi, la prassi conferma che non esistono particolari “penalità” fiscali per chi rinuncia, se non la necessità di eventuali rettifiche nei modelli dichiarativi già inviati e il dovere, per gli altri eredi, di pagare l’imposta senza considerare il rinunciante. L’Agenzia non può pretendere imposte da chi è stato formalmente ritenuto come mai chiamato.

5. Aspetti Pratici

5.1 Documentazione e Adempimenti

  • Forma della rinuncia: la dichiarazione di rinuncia va resa personalmente davanti al notaio, al cancelliere del tribunale (competente per il luogo dell’ultimo domicilio del defunto) o all’autorità consolare (se l’erede è all’estero). È un atto pubblico o un verbale redatto dal notaio, nell’ambito di separata sede. Deve contenere i dati del rinunciante, del defunto, e l’espressa volontà di rinunciare all’eredità.
  • Registrazione negli archivi: la rinuncia è inserita nel Registro delle successioni del notaio o del tribunale, a cura del pubblico ufficiale ricevente. Ciò serve come prova ufficiale dell’avvenuta rinuncia, ma l’atto in sé non genera imposta di registro o ipotecaria, in quanto privo di contenuto patrimoniale. L’eredità rimarrà a carico degli altri chiamati o diventerà giacente, e dovrà essere liquidata secondo legge.
  • Comunicazioni all’Amministrazione finanziaria: non esiste un obbligo specifico di comunicare all’Agenzia Entrate la rinuncia (essa non è un fatto imponibile). Tuttavia, se era stata presentata una dichiarazione di successione in cui figurava il rinunciante, occorre verificarne l’aggiornamento. In tal caso gli altri eredi (o il curatore dell’eredità giacente) possono dover presentare una dichiarazione integrativa che escluda il rinunciante. In pratica, il notaio che riceve la rinuncia inoltra la documentazione al Pubblico Registro (cancelleria), e gli uffici erariali eventualmente coinvolti (Impresa Successioni) dovranno tenerne conto.
  • Curatore dell’eredità giacente: se tutti i chiamati rinunciano, viene a mancare qualunque soggetto di riferimento per le questioni fiscali e patrimoniali. A quel punto il notaio o gli altri eredi (o persino il difensore fiscale dell’Agenzia) possono chiedere al Tribunale l’ingiunzione per l’apertura di eredità giacente. Il giudice, su segnalazione dell’ufficio finanziario, nomina un curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.) al quale notificare atti tributari e con il quale regolare il debito del de cuius. Il curatore svolge un ruolo tecnico: esamina l’attivo e passivo e, se necessario, propone all’Erario il pagamento delle imposte dovute. Questa procedura permette di non far decadere i termini per l’erario (la denuncia si considera fatta).

5.2 Adempimenti successori

  • Dichiarazione di successione: spetta agli eredi accettanti o al curatore dell’eredità giacente presentare la dichiarazione di successione (entro 12 mesi dalla morte, art. 31 TUS). Se il chiamato rinuncia, non presenta alcuna dichiarazione per conto proprio. Se invece in un primo momento un chiamato ha già presentato la dichiarazione e poi rinuncia (come visto nell’interpello n.677/2021), si deve procedere come indicato dall’Agenzia: l’integrativa può farla solo il primo dichiarante o l’erede di quest’ultimo; altrimenti, il nuovo erede presenta una nuova dichiarazione e paga le imposte dovute.
  • Imposte ipotecarie e catastali: in caso di rinuncia pura non sono normalmente dovute imposte ipotecarie/catastali (salvo che vi sia voltura catastale sugli immobili ereditati). L’atto di rinuncia in sé non comporta trascrizione immobiliare e non genera nuovi costi di trascrizione. Se invece l’eredità prevede trasferimenti immobiliari (es. un erede accetta e distribuisce a terzi), si applicano le ordinarie imposte ipotecarie e catastali per le trascrizioni/volture.

6. Simulazioni Pratiche

Esempio 1: Unico chiamato, debiti fiscali elevati

Tizio muore il 1/1/2024 lasciando un patrimonio mobiliare di 100.000 euro e debiti fiscali (IRPEF/IVA) per 40.000 euro. Ha un unico chiamato all’eredità, il figlio Mario, che in qualità di chiamato è ancora libero di accettare o rinunciare. Se Mario rinuncia all’eredità immediatamente (ad es. il 10/3/2024), non sarà mai considerato erede: i creditori tributaristi dovranno rivolgersi direttamente all’eredità giacente o a eventuali co-eredi designati da una catena successoria (se esistenti). Mario non pagherà i 40.000 euro di debiti del padre. Se invece Mario accetta l’eredità (anche con beneficio di inventario), diventerà erede puro e dovrà farsi carico di estinguere i 40.000 euro entro i limiti del patrimonio ereditario; eventuali somme non pagate resterebbero a suo carico (nel caso di accettazione pura) o graverebbero fino a 100.000 euro (accettazione a beneficio). In questo scenario, la rinuncia tutela Mario dalle pretese fiscali del passato.

Esempio 2: Pluralità di chiamati, solo alcuni rinunciano

Maria e Luca sono figli di Caio, deceduto con patrimonio di 200.000 euro e debiti per 80.000 euro. Se entrambi accettano, divideranno l’attivo (supponendo 100.000 residuo dopo debiti) e si spartiranno anche il pagamento dei debiti (in solido tra loro). Se solo Maria rinuncia (Luca accetta), Luca diventa unico erede e dovrà far fronte a tutti i debiti fino a concorrenza dei beni (80.000 euro). Maria, essendo rinunciante, non risponde di alcun debito di Caio, nemmeno se la notifica del debito è avvenuta prima della sua rinuncia. Se invece Maria rinuncia e Luca è incapace o rifiuta, subentrerebbero eventuali altri chiamati (es. nipoti) o si aprirebbe l’eredità giacente per i debiti, curata da un fiduciario nominato dal tribunale.

Esempio 3: Rinuncia dopo l’avviso di accertamento

Giovanni riceve il 1° marzo un avviso di accertamento per debiti IRPEF del padre defunto, notificato il 25 febbraio, ma non decide subito se impugnarlo. Il 15 marzo 2025 decide invece di rinunciare all’eredità. In questo caso, come chiarito dalla Cassazione, Giovanni potrà opporsi alla cartella di pagamento conseguente all’avviso di accertamento, poiché la rinuncia ha effetto retroattivo e fa venir meno il suo status di erede. L’Agenzia non potrà dunque pretendere l’imposta da Giovanni. Dovrà invece rivolgersi eventualmente agli altri eredi o seguire le procedure per l’eredità giacente se tutti hanno rinunciato.

7. Domande e Risposte Frequenti (FAQ)

  • Quando si può rinunciare all’eredità? In qualsiasi momento entro i termini di legge (generalmente 3 mesi o 10 anni dalla morte, vedi par. 5.1). La rinuncia è sempre permessa fintanto che non è scaduto il termine di decadenza e nessun altro successibile ha già accettato l’eredità.
  • Quali formalità sono richieste per la rinuncia? La rinuncia dev’essere resa con dichiarazione formale dal chiamato, ricevuta da notaio o cancelliere del Tribunale competente. In mancanza della forma pubblica (atto notarile o verbale di tribunale) l’atto è nullo. È un negozio non condizionato: o si rinuncia completamente all’eredità o si accetta.
  • Qual è l’effetto della rinuncia sui debiti del de cuius? Il rinunciante non diventa mai erede e quindi non risponde dei debiti dell’eredità, ivi compresi quelli tributari (avvisi di accertamento, cartelle, ecc.). Anche se il debito è sorto prima o è stato notificato al chiamato, la rinuncia retroattiva annulla la sua responsabilità fiscale.
  • Se ho già presentato la dichiarazione di successione e poi rinuncio? Se la dichiarazione era già stata presentata da un altro erede, il rinunciante non può modificare quella dichiarazione in proprio. Dovrà eventualmente presentare una dichiarazione sostitutiva/integrativa come stabilito dall’Agenzia (art. 28, TUS). In pratica, il soggetto che ha presentato la prima dichiarazione (o il suo erede) può integrarla; altrimenti il rinunciante deve far presentare ex novo la dichiarazione (pagando nuovamente le imposte dovute).
  • Quali imposte paga il rinunciante? Nessuna imposta diretta o indiretta collegata all’eredità. Non si applica a lui né l’imposta di successione né eventuali tributi locali (IMU, ICI) relativi ai beni ereditari. Diversamente, chi accetta deve far fronte a tali imposte in base ai suoi diritti successori.
  • Cosa succede se l’Agenzia insiste nel chiedere il pagamento? Se il contribuente ha validamente rinunciato, può impugnare l’eventuale cartella di pagamento anche tardivamente, dimostrando la mancanza di qualifica di erede. L’Amministrazione non può contestare la rinuncia formale né presumerne l’avvenuta revoca (che è possibile solo entro 10 anni), quindi non rimane che rivolgere gli atti al soggetto effettivamente responsabile (altro erede o curatore).
  • È possibile revocare la rinuncia? Sì, la rinuncia è revocabile entro 10 anni dalla morte del de cuius. La revoca va fatta con le stesse formalità della rinuncia (notaio o tribunale). Occorre che nessun altro abbia già fatto inventario nell’eredità.
  • Come comportarsi con altri creditori (banche, Tributi locali)? I concetti espressi valgono anche per altri creditori, purché i debiti siano anteriori alla morte. Ad esempio, la Cassazione ha confermato che chi rinuncia non risponde nemmeno dei tributi locali del defunto. Tuttavia, se il rinunciante fosse titolare di beni del defunto (es. gli stessi immobili), la questione può complicarsi per altri ordini di ragioni (p.es. voltura catastale, usucapione, ecc.).
  • Chi deve presentare denunce o altre dichiarazioni? Il rinunciante non presenta più alcuna dichiarazione di successione a proprio nome. Se era stata aperta una successione e vi erano obblighi di dichiarazione (IVA, registro, ecc.), li assolve chi subentra nella posizione di erede (o il curatore). In sostanza, dal punto di vista fiscale la rinuncia elimina il ruolo del rinunciante.

8. Modelli di Atti

  • Dichiarazione di rinuncia all’eredità (notaio): “Il sottoscritto [Nome Cognome], nato a [Luogo] il [gg/mm/aaaa] e residente in [indirizzo], Codice Fiscale […], in qualità di chiamato all’eredità del defunto [Nome De Cuius], deceduto in data [gg/mm/aaaa] a [luogo], dichiara di rinunziare all’eredità devolutagli dal testamento/[dalla legge] di [Nome De Cuius] e a tutti i diritti di cui potrebbe far valere in relazione a detta eredità. A tal fine chiede che la presente dichiarazione, resa dinanzi al Notaio [Nome Notaio] nel [luogo], sia registrata nel Registro delle successioni. Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver compiuto alcun atto incompatibile con la facoltà di rinunzia, di non detenere né disporre di alcun bene del de cuius e di essere a conoscenza degli effetti civili e fiscali della presente rinuncia.”
  • Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (facoltativa): “Spett.le Agenzia delle Entrate – Ufficio Successioni di [città], con riferimento alla successione del sig. [Nome De Cuius], deceduto il [data], il/la sottoscritto/a [Nome Cognome] – chiamato/a all’eredità – comunica di aver validamente rinunziato all’eredità del predetto [Data rinuncia]. Si prega di voler prendere atto di quanto sopra.” (Questa comunicazione è prudenziale per evitare omissioni nell’archivio, ma non è prescritta dalla legge.)
  • Istanza per nomina del curatore dell’eredità giacente: “Al Tribunale di [luogo] – Ufficio Volontaria Giurisdizione. OGGETTO: richiesta nomina curatore per eredità giacente. Ill.mo Signor Presidente, con riferimento alla successione del Sig. [Nome De Cuius] (deceduto il [data] in [luogo]), i sottoscritti eredi chiamati, come in atti, comunicano di aver tutti rinunciato all’eredità devoluta dal defunto. Poiché non esiste alcun erede in grado di assumere la posizione di debitore solidale, si richiede la nomina di un curatore dell’eredità giacente ai sensi dell’art. 528 cod. civ., al fine di consentire la tutela degli interessi del fisco e degli altri creditori. In fede, [firma degli eredi rinuncianti e dei loro avvocati/procuratori].”
  • Istanza di interpello all’Agenzia (esempio): “Spett.le Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Persone Fisiche. Con la presente, il/la sottoscritto/a [Nome], nato/a…, presenta interpello ai sensi dell’art. 11 L. 212/2000 in merito agli effetti della rinuncia all’eredità sui debiti tributari del defunto [Nome de cuius], in particolare chiedendo se [formulazione quesito specifico, es. chi risponde dei tributi locali se il rinunciante aveva presentato una dichiarazione di successione]. Si allega copia dell’avviso di accertamento n. […] e della denuncia di successione del [data].” (Segue motivazione e richiesta di parere).

I modelli precedenti vanno adattati al caso concreto e, se necessario, rivisti da un professionista. Essi illustrano la struttura tipica di dichiarazioni e istanze legate alla rinuncia ereditata.

9. Fonti Normative, Giurisprudenziali e di Prassi

Normativa Civile e Tributaria: Codice Civile (artt. 456-593 successioni, in particolare artt. 519 e 521 per rinuncia e 524 per revoca); Codice di Procedura Civile (art. 480-485 termini e inventario); D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico imposte successioni e donazioni); D.P.R. 600/1973 (art. 65, comma 1 soggetti obbligati alle imposte del defunto); D.P.R. 131/1986 (imposte di registro, ipotecaria, catastale su atti immobiliari); TUIR (D.P.R. 917/1986, per redditi del defunto); D.Lgs. 241/1997 (procedure riscossione tributi).

Giurisprudenza Principale: Cassazione Civile, ord. n. 21006/2021; Cass. Civ. ord. n. 10387/2022; Cass. Civ. ord. n. 37064/2022; Cass. Civ. ord. n. 11832/2022; Cass. Civ. n. 15871/2020; Cass. Civ. ord. n. 9186/2022; Cass. Civ. ord. n. 12418/2025 (nomina curatore) e Cass. ord. n. 12428/2025 (tempi dichiarazione), citate in passim.
Giudici di Merito: Sentenza CTR Puglia 192/2013 (impugnata in Cass. 21006/2021); Commissione Tributaria Regionale Bolzano 18/2018 (impugnata in Cass. 11832/2022).

Prassi Amministrativa: Agenzia Entrate, Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E (registrazione atti notarili, con paragrafo specifico su rinuncia all’eredità); Risoluzioni AdE n. 341/E/2007, 265/E/2008 (attuazione TUIR); Risposte a interpelli: n. 677/E/2021 (dichiarazione integrativa successione); (eventualmente n. 126/E/2025 riguardante l’imposta di registro sui diritti di chiamata). Circolari AdE 10/E/2018, 4/E/2020 (decreto semplificazioni fiscali), 2/E/2023 (tregua fiscale), seppur non focalizzate sulla materia, contengono approfondimenti sulla gestione delle successioni.

Debiti Tributari e Rinuncia dell’Eredità: Perché Affidarti a Studio Monardo

Hai scoperto che un tuo familiare deceduto aveva debiti con l’Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali o sanzioni fiscali non pagate?
Hai ricevuto comunicazioni da parte della Riscossione su somme che non ti appartengono?

⚠️ Se accetti l’eredità senza precauzioni, diventi automaticamente responsabile anche dei debiti fiscali del defunto, compresi:

✅ Debiti IRPEF, IVA, IMU, TARI e tributi locali
✅ Cartelle esattoriali già notificate o in fase di riscossione
✅ Sanzioni amministrative e interessi maturati

Ma attenzione: la legge ti consente di rinunciare all’eredità, o di accettarla con beneficio d’inventario, per evitare di pagare con il tuo patrimonio i debiti altrui.

Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo

✅ Verifica l’esistenza di debiti fiscali intestati al defunto, analizzando eventuali carichi pendenti presso Agenzia Entrate o Agenzia Riscossione

✅ Ti consiglia la scelta giuridica più sicura: rinuncia pura e semplice o accettazione con beneficio d’inventario

✅ Redige e presenta l’atto di rinuncia all’eredità presso il Tribunale competente, entro i termini di legge

✅ Ti protegge da eventuali contestazioni future da parte del Fisco o di altri creditori ereditari

✅ Ti assiste anche in caso di accettazione tacita già avvenuta, per valutare rimedi legali e strategie di difesa patrimoniale

Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

🔹 Avvocato esperto in diritto delle successioni e responsabilità per debiti ereditari
🔹 Specializzato in contenzioso con Agenzia Entrate e riscossione tributaria
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di esperti in tutela del patrimonio familiare ed eredità gravate da debiti

Perché agire subito

⏳ La rinuncia all’eredità va fatta entro tre mesi se si è nel possesso dei beni, oppure entro dieci anni se non si è mai entrati in possesso

⚠️ L’accettazione anche solo implicita (es. pagamento di un debito, vendita di un bene) ti rende erede a tutti gli effetti

📉 Rischi gravi: pignoramenti sul tuo conto personale, iscrizioni ipotecarie, responsabilità patrimoniale anche per debiti non tuoi

🔐 Solo un intervento legale tempestivo può evitare danni economici e bloccare l’estensione dei debiti fiscali sull’erede

Conclusione

I debiti tributari del defunto non devono diventare un tuo incubo personale. La legge ti consente di proteggerti, ma devi agire subito e con precisione.

Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa avere accanto un esperto in successioni complesse e difesa contro il Fisco, che ti guida passo passo nella scelta più sicura per tutelare il tuo patrimonio e la tua famiglia.

Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza riservata e urgente.
Se hai ereditato debiti o sei incerto su come procedere, il momento per agire è adesso.

Leggi con attenzione: Se stai affrontando difficoltà con il Fisco e hai bisogno di una rapida valutazione delle tue cartelle esattoriali e dei debiti, non esitare a contattarci. Siamo pronti ad aiutarti immediatamente! Scrivici su WhatsApp al numero 351.3169721 oppure inviaci un’e-mail all’indirizzo info@fattirimborsare.com. Ti ricontatteremo entro un’ora per offrirti supporto immediato.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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