Compensazione dei Debiti Tributari: Come Funziona

Hai maturato crediti fiscali e ti chiedi se puoi usarli per pagare meno tasse o compensare debiti con l’Agenzia delle Entrate? Hai ricevuto un avviso o una cartella esattoriale e cerchi una soluzione legale per ridurre l’importo dovuto?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario, gestione del debito e strategie fiscali legali – ti spiega in modo chiaro e pratico come funziona la compensazione dei debiti tributari, quali sono le regole da rispettare, quali sono i limiti previsti dalla legge e cosa fare subito per non commettere errori che potrebbero costarti caro.

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Introduzione

La compensazione tributaria è il meccanismo che consente al contribuente di estinguere, in tutto o in parte, un debito verso l’Erario utilizzando crediti fiscali o contributivi vantati verso lo Stato o altri enti pubblici. In pratica, invece di versare il tributo dovuto mediante pagamento, si “compensano” i crediti maturati (ad esempio eccedenze d’imposta o crediti contributivi) con i debiti iscritti su modello F24. Questo strumento, disciplinato da normative specifiche, è spesso utilizzato da imprese e professionisti per ottimizzare la propria posizione debitoria e ridurre liquidità impiegata.

Va subito evidenziato che la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Non esiste un potere generalizzato di compensare i debiti fiscali con qualunque credito: occorre sempre un fondamento normativo esplicito. In particolare, l’art. 8 co. 1 della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) – che stabilisce in via generale il principio della compensazione – opera solo in favore del contribuente nei casi previsti da legge, e la prassi e la giurisprudenza hanno ribadito che non può derogare al principio per cui ogni versamento o deduzione tributaria è regolato da norme inderogabili di legge.

Normativa di riferimento

Il quadro normativo italiano che disciplina la compensazione tributaria è articolato e coinvolge molteplici disposizioni. Tra i principali riferimenti si citano:

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 8 – prevede l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ma rinvia l’applicazione ai casi contemplati da leggi speciali.
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 – consente la compensazione in sede di versamento unificato (modello F24), imponendo che i crediti utilizzati derivino dallo stesso periodo d’imposta e siano stati dichiarati dai medesimi soggetti.
  • Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 9 – introdusse facoltà di compensazione orizzontale (fra tributi diversi) entro certi limiti, modificato da norme successive.
  • Norme di settore – ad esempio, art. 3 co.1 del D.L. n. 124/2019 (convertito L. 157/2019) ha previsto che i crediti d’imposta superiori a €5.000 si possano utilizzare dal decimo giorno dopo la dichiarazione; la L. 147/2014 co.574 (Legge di Stabilità 2014) ha imposto il visto di conformità per tali crediti.
  • Leggi finanziarie recenti – annualmente la Legge di Bilancio (es. L. 213/2023 per il 2024) ha introdotto nuovi limiti e obblighi (vedi par. dedicato).
  • Norme emergenziali – vari decreti-legge (ad es. D.L. n. 34/2019 “Rilancio”, D.L. n. 77/2020 “Agosto”, D.L. n. 78/2010 art. 31 ecc.) hanno previsto regole particolari, ad esempio per crediti contributivi.

In sede interpretativa, la Cassazione è intervenuta più volte. In particolare, l’ordinanza n. 6207/2023 della Cass. Civile (Sez. V) ha riaffermato che la compensazione tributaria è ammessa “soltanto nei casi espressamente previsti” dalla legge, poiché ogni versamento o deduzione tributaria è regolato da norme inderogabili. Un orientamento confermato anche nell’ordinanza n. 30433/2024, che esclude la possibilità di autocompensazioni non autorizzate. Questo principio di rigore consiglia ai professionisti di agire sempre nel rispetto delle disposizioni normative specifiche e di motivare adeguatamente ogni compensazione effettuata.

Tipologie di compensazione

Gli strumenti compensativi in ambito tributario si distinguono principalmente in:

  • Compensazione verticale: si riferisce alla compensazione di debiti e crediti dello stesso tributo o contributo. Ad esempio, compensare un IRES dovuto con un eccedenza di IRES risultante dalla dichiarazione; o un debito INPS con un credito INPS (residuo DM10/2). Questa modalità è ammessa, di norma, a condizioni più semplici (purché il credito risulti da dichiarazione e il debito sia scaduto).
  • Compensazione orizzontale: prevede l’utilizzo di un credito di un tributo per estinguere un debito di altro tributo. Tipico è l’uso di crediti IVA per pagare IRPEF, IRES o contributi, oppure di crediti IRPEF per pagare IVA, ecc. L’art. 17 del D.Lgs. 241/97 ha aperto generalizzamente a tale compensazione, ma solo entro i limiti temporali e documentali previsti (il credito deve risultare da dichiarazione o denuncia presentata dopo l’entrata in vigore della norma). Con il tempo la normativa ha aggiunto vincoli a questa forma di compensazione (vedi par. novità).
  • Compensazione con crediti contributivi: i crediti contributivi (es. residui di contributi INPS a carico del datore di lavoro emergenti dal mod. DM10/2) possono essere utilizzati in compensazione (fino al 31.12.2021 con mod. F24-COMEP, poi con F24 ordinario). Ad esempio, dal 2022 anche i crediti INPS possono essere impiegati per compensare imposte. Va segnalato però che alcuni enti (ad es. INPS) possono ritenere che la compensazione di debiti contributivi con crediti fiscali non sia valida ai fini della regolarità contributiva (cfr. Trib. Brescia 22/2/2022 n. 1251).

In sintesi, si può definire:

Tipo di compensazioneDescrizione
VerticaleCrediti e debiti dello stesso tributo/contributo (es. IVA con IVA).
OrizzontaleCrediti e debiti di tributi diversi (es. credito IVA vs debito IRPEF/IRES).
ContributivaCrediti contributivi (INPS) compensati con altri tributi o contributi (art. 31 DL 78/2010).

Condizioni e limiti alla compensazione

La compensazione tributarie è soggetta a diversi presupposti di legge e limiti operativi. I principali sono:

  • Fondamento normativo – Come detto, deve esistere norma che autorizzi la compensazione nel caso concreto. Ad esempio, l’art. 17 D.Lgs. 241/97 consente la compensazione unificata, ma entro i vincoli temporali ivi indicati. In assenza di norma, la compensazione è illegittima. Cassazione ha ribadito che «ogni operazione di versamento, riscossione, rimborso e deduzione tributaria è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge».
  • Presentazione dell’F24 – L’operazione compensativa si realizza tramite il modello F24. Il contribuente deve compilare l’F24 indicando i codici tributo e gli importi a debito, nonché nella colonna “importi a credito compensati” gli importi di credito che intende utilizzare. L’F24 va comunque presentato anche se il saldo netto è zero. Ciò consente agli enti (Agenzia delle Entrate, INPS, comuni, ecc.) di registrare formalmente la compensazione e coordinare i reciproci crediti e debiti.
  • Obbligo telematico – I modelli F24 con compensazioni devono essere inoltrati tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Dal 1° luglio 2024 questo obbligo è generalizzato a tutte le compensazioni. In precedenza, la trasmissione telematica era già obbligatoria se l’importo a debito superava €1.000, ma la normativa recente ha esteso il vincolo a ogni F24 con compensazioni. Per le compensazioni effettuate prima del 1/7/2024 valeva il vecchio regime (ad es. compilazione cartacea se > 1000 a debito), ma si raccomanda la trasmissione telematica per evitare scarti e sanzioni.
  • Tempistica di utilizzo dei crediti – I crediti fiscali emergenti da dichiarazione (IRPEF, IVA, ecc.) possono essere utilizzati in compensazione a partire dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta e dalla data di presentazione della dichiarazione. In particolare, i crediti dichiarati (es. IRPEF, IRES, IRAP) diventano utilizzabili dal 1° gennaio dell’anno successivo, salvo i vincoli di ricevibilità. Inoltre, per i crediti superiori a 5.000 € annui si applica la regola del decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione: in pratica, la compensazione può avvenire solo dal decimo giorno dopo l’invio telematico della dichiarazione o della denuncia da cui emerge il credito. Ciò si applica, ad esempio, alla compensazione del credito IVA annuale superiore a 5.000 €, che potrà essere utilizzata solo dopo tale decorso (per i primi 5.000 € non si attendono i dieci giorni).
  • Visto di conformità – Dal 2015 è richiesto il visto di conformità per la compensazione di crediti (IRPEF, IVA, etc.) superiori a 5.000 €. Ciò significa che il contribuente deve ottenere da un professionista abilitato (commercialista, CAF, etc.) la conferma della correttezza del credito dichiarato prima di utilizzarlo in compensazione. Questo obbligo si applica a molti crediti d’imposta (art. 9, L. n. 214/2011, convertito in L. 148/2011).
  • Crediti INPS da DM10/2 – I lavoratori dipendenti e autonomi che vantano crediti contributivi (residui di versamenti a favore di INPS da mod. DM10/2) possono compensarli con altri debiti (tributari o contributivi) a partire dal giorno di scadenza della denuncia annuale DM10/2, a condizione che in tale denuncia non abbiano richiesto il rimborso. In passato, per il DLgs. 78/2010 art. 31 i datori di lavoro potevano compensare crediti INPS con tributi entro certi limiti, ma dal 2022 la gestione avviene tramite l’F24 ordinario.
  • Limite annuale di utilizzo – Per prevenire abusi, è previsto un tetto annuo di importo compensabile. Attualmente il limite è fissato in 2.000.000 euro per anno solare per l’insieme dei crediti d’imposta compensabili (salvo eccezioni di settore). Questo tetto è stato innalzato a 2 milioni già dal 2021 e confermato dalla legislazione 2024 e 2025.
  • Soglie dei debiti iscritti a ruoloDal 1° luglio 2024 è in vigore un divieto di compensazione “orizzontale” per chi ha debiti tributari iscritti a ruolo (imposte statali e accessori) complessivamente superiori a 100.000 € (termini di pagamento scaduti). In presenza di tali carichi rilevanti, non è possibile presentare F24 contenenti compensazioni di tributi statali (rimane ammessa solo la compensazione verticale interna dello stesso tributo). Tale limite viene computato considerando tutti i ruoli con scadenza passata e non sospesi né rateizzati; se invece il debito è in regolare piano di rateazione, non si considera ai fini del limite. Inoltre, resta ammessa la compensazione con crediti INPS/Inail anche se vi sia il superamento di 100.000 € (salvo specifiche esclusioni).

Questi vincoli normativi e operativi vanno sempre verificati prima di effettuare una compensazione. In caso di errori, presentazione in modalità scorretta o utilizzo di crediti non spettanti, si incorre in sanzioni fiscali e recupero d’imposta. Ad esempio, la compensazione indebita di crediti inesistenti configura illecito tributario (con applicazione di sanzioni dal 30% fino a 200% dell’imposta evasa, oltre interessi legali) e in casi gravi può avere rilievo penale.

Compilazione del modello F24

La compensazione si concretizza con la compilazione del modello F24, che permette di indicare sia debiti che crediti in un’unica delega. L’F24 è suddiviso in sezioni relative agli enti/tributi coinvolti: “Erario” (tributi statali come IRPEF, IRES, IVA, contributi INPS/INAIL in parte), “INPS” e “INAIL” (contributi previdenziali), “Regioni/Province” (IRAP, tributi locali) e “Altri Enti” (altri versamenti). In ciascuna sezione si inseriscono su righe separate i codici tributo e gli importi dovuti nelle colonne “Importi a debito versati”, mentre eventuali crediti da compensare si riportano nella colonna “Importi a credito compensati”.

Ad esempio, la sezione Erario contiene la maggior parte dei tributi nazionali e ospita sia debiti che crediti compensati. Le colonne principali sono: «T**otale A (a debito)» – somma degli importi a debito indicati in Erario – e «Totale B (a credito)». Analogamente, la sezione INPS è dedicata ai contributi previdenziali: qui si annotano debiti di INPS e gli eventuali crediti contributivi (residui DM10) utilizzati.

Di seguito una tabella riassuntiva delle sezioni principali dell’F24:

Sezione F24Descrizione
ErarioTributi statali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP statale, tributi locali, ecc.). Inserisce debiti fiscali e crediti fiscali utilizzati in compensazione. Tutti i crediti d’imposta (IRPEF, IVA, ecc.) compensati confluiscono qui nella colonna “Importi a credito compensati”.
INPSContributi previdenziali INPS (gestioni dipendenti, gestioni separate, autonomi, artigiani, commercianti). Contiene importi a debito contributivi e i crediti contributivi compensati (residui DM10/2).
INAILPremi assicurativi e sanzioni INAIL. Si utilizza se si compensano debiti o crediti INAIL (non frequente per compensazioni tributarie).
Regioni/Prov.Tributi regionali e locali (IRAP regionale, addizionali, IMU, TASI, ecc.). Qui si indicano i debiti e crediti relativi ai tributi locali eventualmente compensati.
Altri EntiAltri enti previdenziali/assistenziali (es. ENPALS, vecchi enti cessati). Occasionali.

Ogni riga dell’F24 ha i campi “Codice Tributo”, “Rateazione/Regione/Prov.” (se richiesto), “Anno di riferimento”, e poi le colonne importi a debito e importi a credito. I codici tributo specifici sono reperibili nei siti dell’Agenzia (o banche dati online) e cambiano in base alla causale (es. 1001 per IRPEF, 1625 per IVA, 2100 per contributi…). È importante compilare correttamente l’anno di riferimento del tributo e del credito, altrimenti si rischia il rifiuto del modello.

In pratica, per effettuare una compensazione:

  1. Calcolo dei saldi: Si quantificano i debiti e i crediti da compensare. Se ad esempio il contribuente ha un debito IVA di € 8.000 e un credito IRES di € 10.000 (ex dichiarazione), potrà compensare i € 8.000 di debito con parte del credito.
  2. Compilazione F24: Si apre una riga in Erario per il codice tributo del debito (ad es. cod. 6032 per IVA) con importo € 8.000 in col. “a debito”; si apre un’altra riga con il codice del credito (ad es. cod. 6099 per credito IRES) e si scrivono € 8.000 in col. “a credito compensato”. In questo modo il Saldo Finale (Totale A – Totale B) risulta pari a 0, azzerando l’esposizione debitoria. Il credito residuo di € 2.000 rimane utilizzabile in compensazioni future.
  3. Invio del modello: Si trasmette l’F24 tramite i canali telematici. Dal 1/7/2024 l’invio è obbligatoriamente telematico anche se il saldo è zero.
  4. Conservazione: È buona prassi conservare la ricevuta telematica e la copia dell’F24 per documentare la compensazione effettuata.

Esempio pratico di compilazione F24:

SezioneCodice TributoDescrizioneImporto a debitoImporto a credito compensato
Erario6032IVA 2024 (acconto)8.000,00
Erario6099Credito IRES 20238.000,00
INPS2100Contributi INPS2.000,00
TOTALE10.000,008.000,00
SALDO2.000,00

In questo caso il contribuente copre completamente il debito IVA (€8.000) con parte del suo credito IRES, saldando l’IVA. Rimane un debito INPS di €2.000 da versare, poiché il credito utilizzato non lo copriva. Se il credito IRES fosse stato superiore (es. €10.000), l’F24 avrebbe riportato un saldo finale di €2.000 a credito, lasciando in sospeso questa eccedenza come credito disponibile (da indicare nelle dichiarazioni o compensazioni future). Ricordiamo che se il saldo finale è positivo (a debito), va comunque pagato entro le scadenze previste; se il saldo finale è zero, non c’è pagamento ma l’F24 deve esser comunque inviato.

Novità normative e prassi aggiornate al 2025

Negli ultimi anni sono state introdotte varie novità legislative e interpretative per contrastare gli abusi nella compensazione. Eccone le principali:

  • Nuove soglie e controlli (L. Bilancio 2024 e 2025) – La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio 2024) ha confermato il limite massimo annuo di compensazione a €2.000.000 e ha introdotto il divieto di compensare debiti iscritti a ruolo oltre €100.000. Il decreto legge “Agevolazioni fiscali” 29.3.2024 n. 39, convertito con L. 48/2024, ha chiarito le modalità applicative del divieto (ad es. esclude ruoli in rateazione) e rafforzato l’obbligo telematico. La circolare AE n.16/E del 28 giugno 2024 ha fornito le prime istruzioni operative. In sostanza, dal 1° luglio 2024 è vietata la compensazione orizzontale per chi, alla data di trasmissione dell’F24, ha carichi erariali o accertamenti esecutivi affidati alla riscossione con importo complessivo superiore a €100.000. Questo vincolo non si applica se i debiti sono in sospensione o rateazione in corso.
  • Obblighi telematici più stringenti – Dal 1° luglio 2024 tutti gli F24 con compensazioni di qualsiasi natura devono essere inviati esclusivamente per via telematica. Ciò include anche gli F24 “a saldo zero” (ossia con importi compensati), e si applica anche alle compensazioni di crediti INPS/Inail. Prima di tale data, l’invio telematico era già obbligatorio se l’importo a debito superava €1.000, ma ora la regola è generalizzata.
  • Limite importo crediti senza visto di conformità – La Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha elevato da €1.500 a €5.000 la soglia oltre la quale è richiesto il visto di conformità per utilizzare crediti in compensazione orizzontale. In pratica, a partire dal 1° gennaio 2022, in compensazione orizzontale possono essere impiegati liberamente solo i primi €5.000 di credito di ciascun tributo (ad es. €5.000 di credito IVA). Per importi eccedenti, valgono le regole del decimo giorno e del visto. Questo ha ridotto gli abusi di F24 con alti crediti subito compensati e insensatezza del credito riversato.
  • Compensazioni orizzontali con PA – È stata rafforzata la disciplina delle compensazioni che coinvolgono crediti verso la Pubblica Amministrazione. Ad esempio, i crediti vantati per prestazioni professionali verso gli Enti non possono essere automaticamente compensati se esistono debiti iscritti a ruolo. L’Agenzia delle Entrate e la Riscossione eseguono controlli incrociati sugli F24 trasmessi, e anomalie (crediti non certificati o non spettanti) possono dare luogo ad annullamenti e recuperi automatici.
  • Compensazioni estese a INPS/Inail – Le norme del 2024 hanno confermato che anche i crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL (residui DM10/2, crediti artigiani/commercianti, ecc.) possono essere utilizzati in compensazione tramite F24. Ciò ha permesso ai professionisti e autonomi di sfruttare i propri crediti contributivi (ad es. gestioni separata INPS) per pagare imposte e contributi, sempre nel rispetto dei termini di legge. Tuttavia, come sopra accennato, alcuni organismi (INPS, INAIL) possono talvolta non riconoscere questi crediti ai fini della regolarità contributiva (ad esempio, negando il DURC se il debito contributivo è “coperto” solo da compensazioni attive).

Le novità normative rendono più complesso il quadro autorizzativo: per ogni compensazione occorre verificare la normativa vigente. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto circolari esplicative (16/E/2024) e guide (FiscoOggi, FAQ) per interpretare le nuove regole. Tra le conseguenze di questi interventi, in particolare, si è registrato un aumento dei controlli e un recupero di crediti indebitamente compensati: l’Agenzia riporta che nel 2024 sono stati individuati casi di utilizzo illecito di crediti per oltre 3 miliardi di euro (sommando IVA, IRAP e crediti bonus). Ciò conferma l’esigenza di operare sempre con cautela e documentazione quando si utilizzano crediti in compensazione.

Esempi pratici di compensazione

Per chiarire, proponiamo due esempi di simulazione:

  • Esempio 1 – Compensazione orizzontale semplice: l’impresa Alfa ha in dichiarazione IVA un credito annuale di € 10.000 e deve pagare IRPEF € 6.000 e contributi INPS € 2.000. Deciderà quindi di utilizzare € 6.000 di credito IVA per estinguere l’IRPEF e € 2.000 per i contributi (se permesso dalla normativa INPS). In F24: nella sezione Erario si indica il codice tributo IRPEF a debito € 6.000 e il codice tributo del credito IVA a credito € 6.000; nella sezione INPS si segnala il debito contributivo € 2.000. Il saldocolonne evidenzia che il debito IRPEF è azzerato mediante credito, mentre rimane da pagare € 2.000 all’INPS. Il modello F24 viene presentato telematicamente e l’impresa versa solo € 2.000 (più eventuali sanzioni/INTERESSI su questo importo, se dovuti).
  • Esempio 2 – Compensazione verticale con acconti: il commercialista Rossi deve versare l’acconto IRES di € 5.000. Dalla dichiarazione IRES dell’anno precedente risulta un credito residuo di € 7.000. Il contribuente può compensare immediatamente l’acconto con il credito: in un unico F24 indicherà il tributo IRES a debito (€ 5.000) e lo stesso tributo IRES a credito (€ 5.000), annullando il versamento. In questo caso (compensazione verticale) non servono visto di conformità e non si applica l’attesa dei 10 giorni: il credito IRES è dello stesso tributo e dello stesso periodo. Rimane così un credito IRES utilizzabile per il saldo successivo o da recuperare in dichiarazione.

Questi esempi illustrano che le modalità operative variano secondo il tipo di credito/debito e i limiti vigenti. È cruciale conoscere il codice tributo corretto (da fonti ufficiali dell’Agenzia) e l’anno di riferimento, nonché applicare immediatamente le nuove regole (es. se il carico a ruolo supera 100k non si potrà compensare). Si raccomanda sempre di verificare gli aggiornamenti normativi e le circolari di prassi prima di procedere.

Riepilogo delle condizioni principali

Per comodità, nella tabella seguente riassumiamo i requisiti essenziali e i limiti più rilevanti della compensazione tributaria:

Condizione/VincoloDescrizione
Base normativa autorizzativaCompensazione ammessa solo se prevista dalla legge. Ogni compensazione deve trovare fondamento in norme specifiche (Statuto contrib., art.17 DLgs.241/97).
Valore di compensazione superiore a €5.000Per compensare un credito annuo > €5.000 è necessario attendere il 10° giorno dalla dichiarazione e apporre il visto di conformità.
Trasmissione F24Modello F24 da presentare sempre, anche saldo zero. Dal 01/07/2024 l’invio telematico è obbligatorio per tutte le compensazioni.
Debiti iscritti a ruolo > €100.000Se alla data dell’F24 i debiti iscritti a ruolo (imposte erariali e accessori) superano €100.000 complessivi, è vietata la compensazione orizzontale. Si mantiene permessa la compensazione verticale.
Credito contributivo INPSI crediti INPS da DM10/2 sono utilizzabili in compensazione dal termine di scadenza della denuncia (se non richiesto rimborso). Tuttavia, l’INPS può richiedere il versamento delle somme residuali ritenute dovute (cfr. giud. Brescia).
Limite annuale di compensazioneIl massimale annuale dei crediti d’imposta compensabili è fissato a €2.000.000 (in vigore dal 2021), salvo deroghe di legge.
Visto di conformità e controlli antielusiviCrediti maggiori di €5.000 richiedono visto di conformità. L’Agenzia e la Guardia di Finanza possono controllare le compensazioni e sanzionare utilizzi indebiti (sanzioni art. 13 DLgs. 471/1997 fino al 200% del credito, oltre interessi).

Domande e Risposte (FAQ)

D: Cos’è la compensazione fiscale e chi può usarla?
R: È l’operazione con cui si usano crediti d’imposta o contributivi a copertura di debiti tributari (versando solo la differenza). Possono usarla tutti i contribuenti (imprese, professionisti, lavoratori autonomi) che abbiano crediti dichiarati o certificati. Non serve essere titolari di partita IVA per compensare crediti su F24, ma chi non è titolare di partita IVA compensa tipicamente in dichiarazione (salvo casi speciali). Bisogna solo che il credito sia effettivamente spettante (e certificato, se richiesto) e che il debito esista e sia scaduto.

D: Qual è la differenza tra compensazione verticale e orizzontale?
R: La verticale si ha quando credito e debito sono dello stesso tributo (es. credito IVA per pagare IVA, o credito IRPEF per estinguere IRPEF). In tal caso il versamento si annulla esattamente sul medesimo tributo. La orizzontale avviene tra tributi diversi (es. credito IVA che compensa IRPEF). La legge 241/97 (art. 17) ha aperto l’orizzontale, ma con vincoli: il credito utilizzato deve risultare dalle dichiarazioni e, per evitare abusi, ci sono oggi limiti di importo e di situazione debitoria.

D: Come si compila l’F24 in caso di compensazione?
R: Si inseriscono nel modello F24 tutti i codici tributo dei debiti da pagare, con gli importi a debito nelle colonne corrispondenti. Nei campi “importi a credito compensati” si riportano i codici dei crediti e gli importi da compensare. Ad es., se si compensa IVA con IRES: nella sezione Erario si indica il codice IRPEF/IRES a debito e il codice IVA a credito. Se si compensano contributi INPS, si segnala il credito INPS nella sezione INPS. Non importa che l’F24 abbia saldo zero: anche in tal caso va presentato (es. un F24 di solo compensazioni riporterà 0 come saldo finale). Dal 2024 l’invio deve essere telematico.

D: Che novità normative devo considerare (2024/2025)?
R: Negli ultimi tempi sono state introdotte molte novità. In breve: (i) Limite a 100.000 €: dal 1/7/2024 se hai debiti iscritti a ruolo (imposte statali) > €100.000 scaduti, non puoi più fare compensazioni “esterne”; (ii) Obbligo telematico generalizzato: qualsiasi F24 con compensazioni (anche a saldo zero) dal 1/7/2024 va inviato esclusivamente via Entratel/Fisconline; (iii) Crediti INPS/Inail: ora è ammesso l’uso in compensazione di crediti contributivi verso INPS/Inail; (iv) Visto e attesa 10 giorni: crediti >€5.000 richiedono visto di conformità e possono essere usati dal 10° giorno dopo la dichiarazione; (v) Limite 2 milioni: il tetto annuo di compensazione rimane €2.000.000; (vi) Soglia 5000: dal 2022 è innalzata a €5.000 la soglia dei crediti utilizzabili liberamente. Per i dettagli si deve consultare la normativa aggiornata (L. 213/2023, DL 39/2024, circ. AE 16/E/2024, ecc.).

D: Posso compensare debiti contributivi con crediti fiscali?
R: In linea di principio sì: il credito contributivo (ad es. residuo INPS da DM10) può compensare debiti tributari o contributivi. Tuttavia, la certificazione ufficiale di regolarità contributiva (DURC) potrebbe non riconoscere tale operazione. In un caso recente il Tribunale di Brescia ha stabilito che l’INPS può ritenere non regolare la situazione contributiva se il datore di lavoro annulla il debito INPS compensandolo con crediti fiscali. Quindi, è possibile formalmente compensare (e presentare F24), ma al fine di attestare la regolarità contributiva occorre versare i contributi dovuti.

D: Cosa succede in caso di compensazione indebita?
R: Se si utilizza un credito non spettante (credito inesistente o non ancora giuridicamente sorto), l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo e alla contestazione di sanzioni. Le sanzioni fiscali per compensazioni indebite possono arrivare fino al 200% dell’imposta coinvolta, con interessi legali di mora. In casi estremi (uso doloso di crediti inesistenti) scatta anche la responsabilità penale (art. 10-quater DPR 600/1973). Dunque, è cruciale avere adeguata documentazione a supporto del credito (dichiarazioni, visure, certificazioni) e ottenere il visto quando necessario, per evitare rettifiche e pesanti sanzioni.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Tipologie di compensazione

TipoEsempiRiferimenti normativi
Compensazione verticaleCredito IVA che copre debito IVA; credito IRPEF che copre IRPEF; credito INPS vs debito INPSD.Lgs. 241/97, art.17; art. 31 DL 78/2010 (crediti INPS)
Compensazione orizzontaleCredito IVA per pagare IRPEF; credito IRPEF per IVA o IRAP; credito INPS per tributiD.Lgs. 241/97, art.17; Legge 164/1999; L. 212/2000, art.8
Crediti contributivi (INPS/Inail)Credito DM10/2 compensato con IRPEF/IRES o debiti contributiviDL 78/2010, art. 31; Circolare INPS 2011; D.L. 34/2019 (DL Rilancio)
Crediti verso PACredito per prestazioni professionali compensato con debiti tributariDisposizioni specifiche contrattuali/statali (limitato, autorizzato da convenzioni)

Tabella 2 – Limiti e condizioni principali

Condizione/VincoloDescrizione
Base normativa espressaCompensazione ammessa solo se prevista da legge (Statuto del contribuente, art.17 DLgs.241/97).
Importo superiori a €5.000Deve trascorrere il 10° giorno dalla dichiarazione e serve il visto di conformità.
Saldo F24F24 obbligatorio anche a saldo zero (per far emergere la compensazione).
Invio telematicoDal 1° lug. 2024 l’F24 con compensazioni va trasmesso esclusivamente online.
Ruoli > €100.000Non si può compensare (orizzontalmente) se i carichi affidati >100k (imposte erariali scadute).
Rateazioni in corsoRuoli in piani di rateazione non contano ai fini dei 100k fino a eventuale decadenza.
Attesa 10 giorniPer crediti IVA annui >€5.000 (o altri crediti dichiarati).
Limite annuo compensazione€2.000.000 per anno solare (massimale complessivo di crediti compensabili).
Soglia €5.000 per crediti orizzontaliDal 1.1.2022, solo i primi €5.000 di credito utilizzabili liberamente; oltre serve visto/attesa.
Sanzioni per abusoUso di crediti inesistenti o indebiti richiama sanzioni del 30–200% e recupero d’imposta (art. 13 DLgs 471/97).

Fonti e riferimenti normativi

Le informazioni e le interpretazioni contenute in questa guida si basano su normative e prassi ufficiali italiane, tra cui in particolare:

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 8 – prevede l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione in via generale (con principio di riserva di legge).
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 – disciplina le compensazioni nel versamento unificato (F24) di imposte, IVA, ecc., con limiti temporali e soggetti.
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), co. 341-342 – innalza la soglia a €5.000 per l’utilizzo orizzontale dei crediti e regola il visto di conformità per compensazioni.
  • Legge 27 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – conferma i limiti esistenti e introduce disposizioni in materia di compensazione (es. innalzamento massimali previsti per alcuni crediti).
  • Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – comma 94 introduce il divieto di compensazione oltre €100.000 di ruoli, amplia le tipologie di compensazione e innalza gli obblighi telematici.
  • D.L. 29 marzo 2024, n. 39, art. 4 – modifiche attuative alla legge di bilancio 2024 (conferma e specifica le regole del divieto 100k, modalità di sospensione e rateazione).
  • Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024 – istruzioni operative sulle nuove regole delle compensazioni (telematiche e 100k).
  • Ordinanza Cass. Civ. Sez. V, 1 marzo 2023, n. 6207 – conferma che la compensazione tributaria è ammessa solo nei casi di legge.
  • Ordinanza Cass. Civ. Sez. V, 26 novembre 2024, n. 30433 – ribadisce il principio sopraindicato e chiarisce le condizioni normativamente richieste.
  • Tribunale di Brescia, ord. 22 febbraio 2022, n. 1251 (giudice del lavoro) – ha sancito che l’INPS può rifiutare il DURC se un debito contributivo è compensato con crediti fiscali.
  • Circolare Agenzia Entrate n. 29/E del 2010 – chiarimenti sulla compensazione del credito IVA.
  • Normativa previdenziale INPS/INAIL (art. 31 D.Lgs. 78/2010, C.M. INPS n. 23/2011) – disciplina la compensazione tra crediti contributivi e tributi.
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – integra disposizioni in materia di compensazione (visti, modelli, sanzioni).
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 – prevede le sanzioni per dichiarazioni e operazioni false, inclusa la compensazione indebita.

Compensazione dei Debiti Tributari: Perché Affidarti a Studio Monardo

Hai crediti fiscali da utilizzare ma ti trovi bloccato da nuove restrizioni o debiti scaduti?
Hai ricevuto avvisi dall’Agenzia delle Entrate che ti impediscono di compensare i tuoi crediti con i debiti tributari?

⚠️ La compensazione fiscale è uno strumento potente per ridurre i debiti, ma è soggetta a regole stringenti e sanzioni severe in caso di errori.

✅ Dal 1° luglio 2024, è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per presentare i modelli F24 contenenti compensazioni di crediti fiscali, INPS e INAIL .

✅ È vietata la compensazione orizzontale se hai debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro, a meno che non siano in corso provvedimenti di sospensione o piani di rateazione regolari .

✅ Per compensare crediti IVA superiori a 5.000 euro, è necessario il visto di conformità e l’attesa di 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge .

Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo

✅ Analizza la tua posizione fiscale per verificare la legittimità e la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione.

✅ Ti assiste nella corretta compilazione e presentazione dei modelli F24, evitando errori che potrebbero comportare sanzioni.

✅ Verifica la presenza di debiti iscritti a ruolo e ti guida nella risoluzione o nella rateazione degli stessi per ripristinare la possibilità di compensazione.

✅ Ti rappresenta in caso di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, predisponendo ricorsi e memorie difensive.

✅ Ti consiglia sulle migliori strategie per gestire i crediti fiscali, evitando l’indebita compensazione e le relative sanzioni.

Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

🔹 Avvocato esperto in diritto tributario e contenzioso fiscale
🔹 Specializzato nella gestione di compensazioni fiscali e crediti d’imposta
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di esperti in tutela patrimoniale e responsabilità tributaria

Perché agire subito

⏳ Le regole sulla compensazione fiscale sono in continua evoluzione; un errore può comportare sanzioni fino al 200% dell’importo indebitamente compensato.

⚠️ La presenza di debiti iscritti a ruolo può bloccare la possibilità di compensare i crediti, aggravando la tua posizione fiscale.

📉 Rischi concreti: pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche, responsabilità economiche impreviste.

🔐 Solo un intervento legale tempestivo può evitare che i tuoi crediti fiscali si trasformino in un problema anziché in una soluzione.

Conclusione

La compensazione dei debiti tributari è uno strumento efficace ma complesso, che richiede una gestione attenta e competente.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa avere al tuo fianco un professionista esperto in grado di guidarti attraverso le normative fiscali, proteggere i tuoi interessi e ottimizzare la tua posizione tributaria.

Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza riservata e urgente.
Se hai crediti fiscali da utilizzare o debiti da gestire, il momento per agire è adesso.

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Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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