Qual È Il Presupposto Oggettivo Per L’accesso Alla Transazione Fiscale?

Hai debiti con l’Agenzia delle Entrate o con l’INPS e cerchi un modo legale per ridurli e bloccare le azioni di recupero? La transazione fiscale può essere la soluzione che stai cercando.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa e trattative fiscali – è pensata per aiutarti a capire quando puoi proporre una transazione fiscale, quali debiti possono essere inclusi e quali vantaggi puoi ottenere, anche in caso di rifiuto da parte del Fisco.

Scopri come funziona la transazione fiscale, quali sono i requisiti per accedervi, come presentare una proposta credibile, quali documenti servono e in che modo il tribunale può approvarla anche in caso di dissenso dell’Agenzia delle Entrate (cram down fiscale).

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare la tua posizione debitoria con un avvocato esperto e costruire un piano efficace per uscire dal debito, salvare la tua attività e ripartire con serenità.

Introduzione:

La transazione fiscale è uno strumento negoziale introdotto nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) per consentire alle imprese in difficoltà di concordare con l’Amministrazione finanziaria il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari (e di taluni contributi previdenziali). Il presupposto oggettivo dell’accesso alla transazione fiscale è quindi rappresentato da una condizione di difficoltà economico-finanziaria dell’impresa, definita come “stato di crisi” o di “insolvenza” secondo la disciplina del CCII. In questa guida analizzeremo in modo dettagliato i requisiti normativi (con le modifiche più recenti), la prassi dell’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza aggiornata, differenziando le modalità di accesso nella fase di crisi rispetto a quelle nelle procedure concorsuali di insolvenza. Saranno inoltre riportate tabelle riepilogative dei requisiti, una sezione di Domande e Risposte su dubbi frequenti e tre simulazioni pratiche con casi aziendali ed indicatori economico-finanziari.

1. Quadro normativo generale

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), in vigore dal 15 luglio 2022 (e aggiornato dai successivi decreti correttivi), disciplina le procedure concorsuali e i meccanismi stragiudiziali per la gestione delle situazioni di difficoltà delle imprese. L’istituto della transazione fiscale era già previsto nell’ordinamento precedente (art. 182-ter L.Fall.), ma con il nuovo Codice ha assunto una collocazione organica tra gli strumenti di regolazione della crisi. In particolare, l’art. 63 CCII regola la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti (procedura concorsuale con omologazione), mentre l’art. 88 CCII (nei commi 2-bis e 3) disciplina l’inserimento della transazione fiscale nel concordato preventivo. Con il decreto correttivo del 13 settembre 2024 (D.Lgs. 136/2024) sono state inoltre introdotte discipline specifiche per i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (art. 64-bis, c.d. “PRO”) e la composizione negoziata della crisi (art. 23, comma 2-bis).

La normativa primaria va quindi letta congiuntamente: in sintesi, l’accesso alla transazione fiscale è consentito alle imprese commerciali in stato di crisi o insolvenza (iscritte nel Registro delle Imprese) che abbiano almeno due esercizi in perdita consecutivi e superino talune soglie dimensionali (artt. 1 lett. b) e 2 CCII). Tali soglie (es. avere debiti o ricavi rilevanti) derivano dal CCII che esclude alcune imprese più piccole dalla disciplina della crisi d’impresa. Si ricorda inoltre che il CCII definisce la “crisi” e l’“insolvenza” ai fini delle procedure: per l’impresa commerciale si presume crisi quando vi è una perdita di continuità economico-finanziaria e difficoltà durature ad adempiere alle obbligazioni, e si assume insolvente l’imprenditore che non può soddisfare regolarmente i propri debiti (artt. 2-3 CCII).

In questo contesto, la transazione fiscale può essere proposta:

  • in sede stragiudiziale, nell’ambito della composizione negoziata della crisi (art. 23 CCII) o del piano di risanamento (art. 64-bis CCII, “PRO”), che richiedono la partecipazione di un professionista e un controllo di regolarità da parte del giudice (nel secondo caso).
  • in sede concorsuale, cioè all’interno dei più tradizionali strumenti di insolvenza: accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII) e concordato preventivo (art. 88 CCII, sia in continuità aziendale che in liquidazione). In questi casi la proposta di transazione deve accompagnare il piano di risanamento o il piano concordatario, ed è omologata dal Tribunale purché risulti conveniente per il Fisco rispetto all’alternativa liquidatoria.

Le modifiche normative più recenti – in particolare il D.L. 69/2023 (convertito in L. 103/2023) e il D.Lgs. 136/2024 – hanno innalzato i requisiti di convenienza per l’omologazione di piani con transazione fiscale (introducendo percentuali minime di pagamento dei debiti fiscali del 30-40% e la necessità di relazione di congruità del professionista). Al contempo sono state estese le occasioni di accesso (inserendo la transazione nei piani “PRO” e nella composizione negoziata) e chiarite prassi applicative da parte dell’Agenzia delle Entrate.

2. Il presupposto oggettivo dell’accesso alla transazione fiscale

2.1 Imprese ammesse e condizioni soggettive

Possono proporre la transazione fiscale le imprese commerciali in stato di crisi o di insolvenza, nonché gli enti equiparati (società di persone, ditte individuali, cooperative, consorzi di imprese) iscritti nel Registro delle Imprese. Tali imprese devono soddisfare i requisiti soggettivi previsti dal CCII, in particolare gli articoli 1 e 2: è necessario avere almeno due bilanci in perdita e superare le soglie dimensionali di cui alla legge (ad es. volume d’affari o ammontare dei debiti). Soggetti esclusi dalla disciplina della crisi (ad es. imprese molto piccole non commerciali o professionisti che non superano certi limiti) non possono usufruire della transazione fiscale.

Inoltre, l’impresa deve trovarsi in una situazione di crisi reale: non è sufficiente un mero ritardo nei pagamenti, ma occorre che vi sia una difficoltà strutturale a far fronte alle obbligazioni, con conseguente rischio di insolvenza. Sebbene il CCII non fissi soglie numeriche per qualificare la crisi, in pratica si valuta la solidità economico-finanziaria: ad esempio, l’accumulo di perdite di esercizio nei bilanci recenti può comprovare lo stato di crisi. In alternativa, si può accedere anche in stato di insolvenza, cioè quando l’impresa non è più in grado di pagare i debiti in modo regolare (art. 5, CCII).

2.2 Il ruolo del professionista attestatore

Per ogni procedura che prevede la transazione fiscale (accordi di ristrutturazione, concordato, piani PRO, composizione negoziata), è obbligatorio nominare un professionista indipendente (commercialista o avvocato iscritto apposito albo) che curi l’attestazione sul piano proposto. La relazione di attestazione ha tra i suoi oggetti specifici il trattamento dei crediti tributari e previdenziali: il professionista deve valutare la congruità e convenienza della proposta di transazione rispetto all’alternativa liquidatoria. In pratica, l’attestatore verifica che il piano complessivo (inclusa la quota offerta al Fisco) sia effettivamente più vantaggioso per i creditori pubblici rispetto a quanto ottenerebbero in un’ipotesi di fallimento. Tale valutazione (richiesta dal legislatore) costituisce un presupposto per l’accoglimento della proposta.

Infatti, sia le norme che la prassi prevedono che per accogliere la transazione fiscale occorra un criterio di “convenienza” o “non-deteriorazione” nei confronti del Fisco. In altre parole, lo stralcio o dilazione dei tributi può essere omologato dal giudice (o accettato dall’Agenzia) solo se l’ammontare complessivo offerto al Fisco è maggiore o almeno pari a quello che l’Erario realizzerebbe attraverso la liquidazione coatta o fallimentare dell’impresa. Questo principio, che deriva anche da orientamenti di giurisprudenza, è esplicitato nel Codice e nelle circolari come presupposto della transazione stessa.

2.3 Norme principali di riferimento

Per comodità, riepiloghiamo le principali fonti normative che prevedono o incidono sul “presupposto oggettivo” della transazione fiscale:

  • D.Lgs. 14/2019 (CCII), art. 63 – disciplina la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Consente all’imprenditore in crisi di proporre un pagamento parziale/dilazionato dei tributi gestiti da Agenzie fiscali e di determinati contributi (ex comma 1). Richiede l’attestazione della convenienza (comma 1), regola deposito e adesione (comma 2) e stabilisce che la transazione si risolve di diritto in caso di mancato pagamento (comma 3). Il c.d. “cram-down” è disciplinato dal comma 2-bis: anche senza l’adesione dell’Agenzia, il Tribunale può omologare l’accordo se la proposta di transazione risulta conveniente per il Fisco sulla base della relazione dell’attestatore. Le modifiche del 2023 (D.L. 69/2023, art. 1-bis) hanno precisato soglie minime (30% o 40%) per la convenienza in fase di accordi (riportate infra).
  • D.Lgs. 14/2019, art. 88, comma 2-bis e 3 – riguarda la transazione fiscale nel concordato preventivo. Qui il debitore può offrire il pagamento parziale dei debiti tributari nel piano concordatario. La legge impone che il trattamento offerto al Fisco non sia “non deteriore” rispetto alla liquidazione. Inoltre, il Tribunale omologa il concordato con transazione anche se l’Agenzia non aderisce, purché il piano sia conveniente o non-deteriore per il Fisco (cfr. art.88, comma 3). Le modifiche del correttivo 2024 (D.Lgs. 136/2024) hanno chiarito che nel concordato in continuità il Fisco può essere soggetto al cram-down, prevedendo il coinvolgimento obbligatorio del Fisco nelle maggioranze (ristrutturazione trasversale). In pratica, come si vedrà, l’effetto di “cristallizzazione” del debito fiscale è ormai pienamente riconosciuto.
  • D.Lgs. 14/2019, art. 64-bis – disciplina il piano di risanamento soggetto a omologazione (c.d. “PRO”). Introdotto dal correttivo 2024, consente di utilizzare la transazione fiscale anche in questo ambito, sempre con adesione unanime delle parti (quindi senza cram-down possibile). Si segnala che la proposta, depositata con il piano, deve anch’essa allegare documenti, ma non è richiesta una speciale deliberazione del tribunale sulla transazione se tutte le classi creditizie approvano.
  • D.Lgs. 14/2019, art. 23, comma 2-bis – norma del correttivo 2024 che estende la transazione fiscale alla composizione negoziata della crisi (procedura stragiudiziale). In questa sede “extragiudiziale” si prevede che debitore e Fisco possano stipulare un accordo negoziale sui tributi, sottoposto al giudice solo per la verifica di regolarità (più soft rispetto all’omologazione). Questo consente di usare la transazione fiscale anche prima di un formale accordo con gli altri creditori.
  • D.L. 69/2023 (conv. L. 103/2023), art. 1-bis – ha introdotto requisiti minimi stringenti per i piani di risanamento con transazione fiscale (comma 2 e 3). In sintesi, prevede che negli accordi di ristrutturazione (che non sono liquidatori) l’omologazione sia ammessa anche senza consenso del Fisco solo se si realizzano determinate condizioni: (a) i creditori diversi dal Fisco coprono almeno il 25% del debito totale, (b) la proposta è conveniente per il Fisco rispetto alla liquidazione, (c) il soddisfacimento offerto al Fisco è almeno il 30% dei crediti (inclusi interessi e sanzioni). Se invece i creditori “privati” aderenti coprono meno del 25% del totale, l’offerta deve salire almeno al 40% (a condizione, tra l’altro, che la dilazione non superi 10 anni). Tali percentuali (30% minimo, con upgrade al 40%) rappresentano le soglie di falcidia fiscale previste dalla legge per omologare accordi con transazione fiscale.
  • D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter) – ha ulteriormente modificato il CCII (tra cui gli artt. 23, 88, 63, 64-bis) per coordinare le norme sulla transazione fiscale. Ha ribadito e precisato i criteri di convenienza/falcidia nei diversi casi e ha inserito la transazione anche nei piani “PRO”.

Nel seguito, esamineremo come questi presupposti normativi si declinano concretamente nelle diverse procedure, integrando prassi e giurisprudenza.

3. Accesso ordinario e in contesto concorsuale

L’accesso alla transazione fiscale avviene in due contesti principali:

  • Accesso ordinario (stragiudiziale) – la transazione può essere raggiunta anche al di fuori di un accordo o piano già definito con gli altri creditori. Ad esempio, nell’ambito della composizione negoziata (art. 23 CCII) il debitore può avviare contatti diretti con l’Agenzia delle Entrate per proporre una definizione dei debiti tributari, pur restando fuori dalla procedura concorsuale vera e propria. In generale in modalità “ordinaria” la trattativa con il Fisco ha carattere negoziale e non è sottoposta a particolari termini di deposito formale, sebbene sia consigliabile un supporto legale/professionale.
  • Accesso nel contesto di una procedura concorsuale – il debitore inserisce la proposta di transazione fiscale all’interno di un piano concordatario o di ristrutturazione. In questo caso la transazione si svolge “in parallelo” al piano concordatario/di ristrutturazione e segue regole temporali precise (deposito, notifiche, omologazione). Si distinguono:
    • Concordato preventivo (art. 88 CCII) – nel concordato, la transazione fiscale viene proposta come parte integrante del piano. Per poter applicare (in parte o del tutto) lo sconto fiscale nel concordato, è necessario presentare la proposta di transazione all’Agenzia prima di depositare il piano. L’art. 88 CCII stabilisce che il piano concordatario deve indicare il trattamento dei crediti erariali e previdenziali e che, senza la presentazione della transazione, gli sconti ai creditori pubblici sarebbero illeciti. In pratica, la proposizione della transazione è obbligatoria ogni volta che il piano concordatario prevede una componente di soddisfazione dei crediti tributari; il Tribunale omologa il concordato solo se il trattamento offerto ai creditori pubblici è almeno non-deteriore (e per il concordato in continuità aziendale si richiede addirittura convenienza) rispetto alla liquidazione.
    • Accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII) – in questi accordi (destinati alle imprese prossime alla crisi ma non ancora in un concordato) il debitore deposita una proposta di ristrutturazione del debito presso il tribunale, completa di transazione fiscale. La legge impone che la domanda di omologazione (che include la transazione) sia notificata all’Agenzia e agli enti previdenziali, interrompendo i termini di opposizione degli altri creditori. L’omologazione viene concessa se, oltre ai consueti requisiti (trattamento equo delle classi, ecc.), la proposta di transazione risulti conveniente per il Fisco rispetto alla liquidazione, anche se il Fisco non ha espresso il proprio assenso.
    • Piani di risanamento (art. 64-bis CCII) – sebbene l’art. 64-bis non contenga un comma specifico sulla transazione, la normativa di modifica ha previsto che la transazione fiscale possa essere inclusa nel piano e faccia parte della documentazione esaminata dal giudice. Analogamente agli accordi di ristrutturazione, la proposta di transazione va depositata e sottoposta al giudice per il vaglio di convenienza.
    • Liquidazione giudiziale con concordato (art. 245 CCII) – nel concordato liquidatorio (art. 245), anch’esso di recente riformato, il debitore propone la liquidazione dell’attivo. Con il correttivo 2024 è stato esteso anche qui il cram-down fiscale: il Tribunale può omologare un concordato liquidatorio che preveda la transazione fiscale anche se l’Agenzia non aderisce, sempre che l’offerta sia conveniente. In sostanza, pure nella fase di liquidazione il Fisco può subire una riduzione concordata dei propri crediti, con il rispetto del principio di non deteriore rispetto alla liquidazione.

In ciascun caso, quindi, il presupposto oggettivo è rappresentato dall’esistenza di un piano di risanamento o di liquidazione concordata, nel quale viene incorporata la proposta di transazione fiscale. Diversamente dall’ordinaria definizione dei ruoli in corso di riscossione, qui il piano concordatario o l’accordo di ristrutturazione integrano la transazione, che ha efficacia solo se approvata dal giudice (o, nel caso di composizione negoziata, riconosciuta regolare dal tribunale).

4. Prassi dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha più volte fornito indicazioni operative sulla transazione fiscale, con circolari e provvedimenti.

  • Circolare 34/E del 29 dicembre 2020 – nota come “Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi”. Con questa circolare l’Agenzia ha illustrato i criteri che gli uffici devono seguire per valutare le proposte di transazione presentate nei vari ambiti procedurali. In particolare, il documento sottolinea che per accogliere una proposta l’ufficio deve valutare la convenienza economica per l’Erario rispetto all’alternativa liquidatoria. Viene ribadito che l’analisi si fonda sulla relazione di attestazione e sui dati di bilancio, e che è importante verificare la veridicità delle informazioni e l’effettiva situazione di crisi del debitore. La circolare delinea inoltre le modalità di presentazione delle proposte (deposito agli uffici competenti) e spiega il ruolo del professionista attestatore nell’assistere la procedura. In sintesi, la prassi conferma che la valutazione della transazione è orientata al criterio di maggiore soddisfazione per il Fisco rispetto al fallimento.
  • Provvedimento Agenzia Entrate 23 dicembre 2024, Prot. n. 456918 – questo recente provvedimento (risultato della collaborazione “Protocolli” tra Ministero e Agenzia) ha specificato la competenza degli uffici in materia di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione. In pratica, stabilisce a quale ufficio locale dell’Agenzia competono gli adempimenti di transazione per i debitori in accordo di ristrutturazione, a seguito delle modifiche normative dell’art. 63 CCII. Il provvedimento chiarisce che, dal 1° novembre 2024, le pratiche di transazione fiscale correlate ad accordi di ristrutturazione devono essere gestite dall’Ufficio crisi di impresa individuato presso l’Agenzia delle Entrate (in analogia a quanto avviene per i concordati). In sostanza, si è voluto “specializzare” la competenza per garantire omogeneità nell’analisi delle proposte di transazione. Questo passaggio evidenzia come l’Agenzia consideri la transazione fiscale come parte integrante degli accordi di ristrutturazione, trattata da uffici dedicati.
  • Altri interventi dell’Agenzia – a oggi non sono note circolari o risoluzioni successive al 2020 specificamente dedicate alla transazione fiscale. Tuttavia, la prassi (es. istruttorie degli uffici) segue coerentemente i principi enunciati: la questione centrale è sempre la verifica della congruità dell’offerta e la conformità ai requisiti di legge (es. depositare la proposta prima dei termini di opposizione, notificare gli atti, ecc.). Eventuali FAQ o guide interne dell’Agenzia seguono le medesime logiche di valutazione economica (peraltro contemplata anche nel CCII). Infine, va segnalato che la prassi 2024-2025 si sta orientando a recepire le novità del correttivo e dei decreti delega (ad es. introduzione di transazione anche nella “liquidazione straordinaria” ex legge delega 2023, estensione ai tributi locali, ancora in corso di definizione normativa).

In sintesi, la prassi dell’Agenzia conferma che: (i) la transazione fiscale è valutata principalmente con il criterio della convenienza economica per l’Erario; (ii) il debitore deve seguire le formalità previste (deposito proposta, allegazione documenti, notifiche) secondo le regole indicate dal CCII e da Circolari (ad es. 34/E); (iii) l’Ufficio crisi di impresa è divenuto il punto di riferimento per tutte le procedure di transazione legate alle crisi aziendali; (iv) in caso di accordi o concordati, l’Agenzia deve ricevere la proposta di transazione nei termini previsti dall’art. 48 CCII, e il silence-assenso vige se non risponde nei 60 giorni (come per gli accordi di ristrutturazione).

5. Giurisprudenza recente di rilievo

La giurisprudenza italiana si è recentemente pronunciata su vari profili della transazione fiscale. Ecco alcune pronunce chiave aggiornate al 2025:

  • Cassazione, Sez. V, 29 novembre 2023, n. 33303 – in un caso di accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, la Corte ha stabilito che se l’omologazione dell’accordo da parte del Tribunale interviene successivamente a una sentenza tributaria già emessa e impugnata, il giudizio tributario pendente deve concludersi per cessata materia del contendere. Ciò significa che la presentazione e omologa della transazione fiscale estingue i debiti tributari oggetto della proposta, facendo venire meno la controversia ancora in corso. In pratica, la Cassazione ha confermato che la transazione fiscali “sopravvenuta” sostituisce definitivamente le pretese fiscali, con efficacia retroattiva rispetto al momento del deposito della proposta. Questo orientamento sottolinea il valore estintivo e consolidante della transazione fiscale sui debiti pregressi.
  • Cassazione, Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34377 – in un caso di accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, la Corte ha puntualizzato gli adempimenti procedurali relativi ai termini. Ha affermato che la domanda di omologazione del piano (che include la transazione) deve essere depositata dal debitore solo dopo la scadenza del termine concesso all’Agenzia delle Entrate per aderire o formulare osservazioni. In altre parole, se nell’accordo di ristrutturazione il debitore ha proposto la transazione, non può chiedere subito l’omologazione prima che sia trascorso il termine (di solito 60 giorni) per il Fisco di esprimersi. Ciò serve a garantire il contraddittorio e la difesa del credito erariale: presentare l’istanza di omologazione prima della fine di quel termine lede il diritto di difesa dell’Agenzia e potrebbe invalidare la procedura. Questa decisione recepisce il parallelismo con l’art. 48 CCII e rafforza la correttezza formale nell’iter di omologazione dei piani con transazione.
  • Tribunale di Piacenza, 26 novembre 2024 (Pres. Brusati) – affrontando la transazione fiscale nel concordato preventivo, il Tribunale ha riconosciuto l’effetto di cristallizzazione fiscale già contenuto nell’art. 182-ter L.Fall. (rif.), applicabile analogamente al nuovo art. 88 CCII. In pratica ha affermato che la semplice presentazione di una proposta di transazione fiscale vincola l’Amministrazione alla “piena attivazione” di ogni potere accertativo entro la procedura, escludendo la possibilità di nuove iscrizioni a ruolo sui debiti inclusi nella transazione. Il decreto correttivo (art. 88 CCII) contiene infatti espressamente il dovere per Fisco ed enti previdenziali di esercitare i poteri di accertamento sui debiti oggetto della transazione già in sede di concordato. Ne deriva che, una volta depositata la proposta di transazione e omologato il concordato, l’imponibile tributario è “consolidato” e non potrà più essere accertato o riscattato; in caso di inadempienza del debitore, infatti, scatta la risoluzione “di diritto” della transazione con conseguente perdita del beneficio. Questa pronuncia conferma come anche nelle procedure di concordato il Fisco subisca un blocco (cristallizzazione) dei propri crediti dal momento dell’accordo.
  • Cassazione, Sez. Un. Trib., 25 marzo 2021, n. 8504 – sebbene precedente al CCII, questa ordinanza delle Sezioni Unite ha importanza sistematica. Le SS.UU. hanno affermato che il principio di indisponibilità del credito tributario (dogma del diritto tributario) non ha tutela costituzionale assoluta e può essere derogato da legge ordinaria. In particolare hanno riconosciuto che la transazione fiscale rappresenta una «radicale deroga» a tale principio, poiché introduceva per la prima volta la possibilità di un accordo che preveda “il pagamento parziale non satisfattivo” dei debiti tributari di un contribuente insolvente. Le Sezioni Unite hanno inoltre osservato che, con il Codice della Crisi, la ratio dominante della transazione è diventata concorsuale (cioè finalizzata alla ristrutturazione concordata della crisi). Questa pronuncia, citata anche da altre sentenze, ha quindi legittimato la natura negoziale e derogatoria della transazione fiscale.
  • Cassazione, Sez. trib., 16 ottobre 2020, n. 22456 – la Suprema Corte Tributaria aveva già affermato che il principio dell’indisponibilità del credito tributario è “privo di copertura costituzionale”, pertanto la legge può legittimamente prevedere meccanismi di definizione del debito. Pur riferendosi al concordato preventivo, questo orientamento giurisprudenziale conferma che nulla impedisce al legislatore di prevedere la cancellazione o riduzione dei debiti fiscali in sede concorsuale.

Altre pronunce minori (fino al 2025) hanno ribadito concetti analoghi (ad esempio l’inefficacia di esecuzioni coattive dopo l’omologa, la correttezza del meccanismo di adesione nel rispetto dei termini, ecc.). Nel complesso, la giurisprudenza aggiornata ribadisce che la transazione fiscale, se correttamente proposta e omologata, estingue i debiti inclusi, deroga ai principi di preferenza fiscale e consolida il debito al momento dell’accordo.

6. Requisiti per l’accesso alla transazione fiscale – Tabelle riassuntive

Di seguito sono riportate alcune tabelle riepilogative dei requisiti e degli adempimenti necessari per accedere alla transazione fiscale nei vari contesti procedurali, con distinzione fra accesso ordinario e accesso nell’ambito di concordato o accordo di ristrutturazione. In ogni tabella, la colonna “Procedura” indica il contesto di crisi/insolvenza, “Ambito” indica se si tratta di procedura concorsuale o stragiudiziale, e “Requisiti chiave” elenca i principali adempimenti e condizioni da soddisfare.

ProceduraAmbitoRequisiti chiave per la transazione fiscale
Composizione negoziata (art. 23 CCII)Stragiudiziale– Impresa in crisi iscritta R.I., almeno 2 bilanci in perdita (art.2 CCII).- Professionista attestatore nominato per la composizione negoziata.- Proposta di transazione fiscale contrattuale fra debitore e Agenzia (debitore formula offerta di pagamento parziale/dilazionato di tributi).- Deposito dell’accordo transattivo (firmato da Agenzia) e controllo di “regolarità” del tribunale (no omologazione piena).- Finalità: definizione concordata dei tributi, con verifica di convenienza da parte del professionista.
Accordo di ristrutturazione (art. 63 CCII)Concorsuale– Impresa in crisi/insolvente R.I., con attestazione di uno o più commercialisti abilitati.- Deposito domanda di omologazione (Tribunale) contenente il piano di ristrutturazione e la proposta di transazione fiscale.- Documentazione allegata: relazione del professionista, bilanci, situazione debitoria completa, piano finanziario.- Notifica proposta di transazione ad Agenzia ed enti previdenziali (art.48 CCII): termine di adesione 60 giorni.- Condizioni per omologazione: adesione “determinante” (art.63, c.2-bis) oppure soddisfacimento competitivo rispetto alla liquidazione; soglie minime (30% o 40%) definite da legge (DL 69/2023).- Adesione dell’Agenzia espressa con firma dell’accordo (silenzio = eventuale omologazione forzosa).
Concordato preventivo (art. 88 CCII)Concorsuale– Impresa in crisi/insolvente R.I., con due bilanci in perdita; nomina del professionista attestatore.- Nel concordato in continuità aziendale il piano deve includere la proposta di transazione fiscale (art.88, c.2-bis), con allegati (relazione del professionista, garanzie, ecc.). La proposta è depositata con il piano.- Nel concordato in liquidazione (art. 245 CCII), analogo iter di proposta di transazione all’interno del piano liquidatorio.- Certificazione Fiscale: relazione di congruità sul trattamento dei crediti pubblici (art.2-bis, L.Fall., richiamata dal CCII), redatta dal professionista- Omologazione: il Tribunale verifica che il piano (inclusa la quota offerta al Fisco) sia non deteriore (o conveniente) rispetto alla liquidazione. In continuità il trattamento fiscale ridotto è possibile anche in assenza di consenso Fisco, purché soddisfi le condizioni di legge (30%/40% di pagamento con eventuali requisiti aggiuntivi).- Gli enti impositori (Erario, INPS) devono essere informati del piano; dopo il deposito, spetta all’Agenzia esprimere adesione o dissent (silenzio-assenso rispettando termini).
Piano di risanamento PRO (art. 64-bis)Concorsuale– Impresa in crisi/insolvente come sopra.- Adozione del piano “PRO” tramite accordo tra debitore e creditori; nomina attestatore.- Proposta di transazione fiscale inserita nel piano e depositata al Tribunale.- Nessuna facoltà di cram-down fiscale (serve adesione di tutti); ma il Tribunale verifica regolarità e convenienza complessiva della transazione.
Altra procedura semplificata (art. 25-sexies, L.Fall)Concorsuale*– Nota: l’art. 25-sexies L.Fall., previsto per piccoli concordati semplificati, originariamente ammetteva la transazione fiscale solo in caso di liquidazione straordinaria (non ordinaria). Il correttivo 2024 ha ribadito che la transazione fiscale è applicabile solo al concordato liquidatorio straordinario, non al concordato semplificato standard. Questo rende necessario il piano ordinario per poter concordare sugli importi fiscali, non ci sono procedure straordinarie a efficacia ridotta che includano la transazione fiscale.

(* La procedura citata è antecedente al CCII ed attualmente rilevante solo per particolari piani liquidatori straordinari.)

Le tabelle evidenziano gli elementi di accesso: in particolare, emerge che le procedure concorsuali richiedono sempre il coinvolgimento del tribunale e del professionista, deposito di documenti articolati (bilanci, rapporto di attestazione, situazione dei debiti) e il rispetto dei termini processuali (notifiche, opposizioni, ecc.). L’accesso ordinario (composizione negoziata) è più flessibile, ma richiede comunque trasparenza e convenienza dell’accordo proposto.

7. Domande e risposte frequenti (FAQ)

  • Quali imprese possono accedere alla transazione fiscale? L’istituto è riservato alle imprese commerciali in stato di crisi o di insolvenza iscritte al Registro delle Imprese, che generalmente abbiano almeno due bilanci in perdita consecutivi. Vi rientrano società di capitali, società di persone e imprese individuali che superino i limiti dimensionali previsti dal CCII (ad es. ricavi o debiti oltre certe soglie). Non possono aderire imprese artigiane o professionisti che non sono assoggettati al registro o che rientrano in altre misure di sovraindebitamento (esclusi gli strumenti del CCII).
  • Quali debiti possono essere inclusi nella transazione? Possono essere transatti tutti i debiti tributari e relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali (Erario, Dogane, ecc.), come IRES, IRPEF, IVA, IRAP, imposte di registro, dazi doganali, accise, oltre a sanzioni e interessi collegati. Parimenti, è possibile transigere i debiti contributivi verso INPS e altri enti previdenziali obbligatori (transazione previdenziale), in quanto richiamati dall’art.63 CCII. Al contrario, tributi locali (IMU, TARI, ecc.) e multe non rientrano nella transazione fiscale attuale (salvo future modifiche di delega legislativa). L’accordo di transazione deve elencare esattamente le posizioni debitorie (ruoli e carichi) che si intendono definire, richiedendo spesso uno scorporo specifico delle somme da definire rispetto agli altri debiti.
  • Come si presenta una proposta di transazione fiscale? Nei casi concorsuali (accordo di ristrutturazione o concordato) la proposta va depositata al giudice insieme al piano e alla documentazione dell’attestatore. Nei casi stragiudiziali (composizione negoziata) si tratta di un accordo contrattuale: il debitore formula una proposta all’Agenzia (sempre con supporto del professionista) e, una volta raggiunto l’accordo, lo deposita al tribunale per controllo di regolarità. In ogni caso il debitore deve fornire una dichiarazione sostitutiva di veridicità dei dati (ai sensi del DPR 445/2000) circa la situazione aziendale. L’accordo transattivo vero e proprio è un documento scritto, sottoscritto da contribuente e Amministrazione finanziaria, che dettaglia l’ammontare originario del debito e l’importo ridotto/dilazionato concordato.
  • Entro quali termini deve rispondere il Fisco? Per gli accordi di ristrutturazione, il CCII stabilisce che l’Agenzia dispone di 60 giorni dal deposito della proposta per esprimere adesione; trascorso tale termine senza risposta, si può procedere (omologazione forzosa). Un orientamento di Cassazione (ord. 34377/2024) ha precisato che l’istanza di omologazione del piano non può essere presentata prima della scadenza di questo termine (altrimenti si violerebbe il diritto di contraddittorio del Fisco). Analoga ratio vale per il concordato: entro l’omologa, il Fisco deve essere informato e ha un tempo (solitamente 60 giorni) per opporsi alla transazione; in sua assenza si intende tacito assenso, a meno che il tribunale trovi comunque il piano non conveniente. In pratica, il debitore si assicura i termini di silenzio-assenso previsti (art. 48 CCII) coordinando documenti e notifiche come prescritto.
  • Che conseguenze ha l’omologa della transazione fiscale? Una volta omologata, la transazione fiscale estingue i debiti tributari e previdenziali oggetto dell’accordo, sostituendo i ruoli pendenti. Come detto, la Cassazione 33303/2023 ha affermato che il giudizio tributario in corso su quei debiti si estingue per cessata materia. I debiti transati si considerano definitivi: se il debitore dovesse successivamente non pagare le somme concordate entro le scadenze, scatta la risoluzione di diritto della transazione (art. 63, comma 3 CCII) e l’intero credito originario torna esigibile. Il debitore decade quindi del beneficio solo in caso di inadempimento. Si sottolinea che l’omologa pronunciata dal tribunale ha valore di sentenza o decreto, quindi «cosa giudicata» secondo art. 111 cod. proc. civ.; ciò significa che l’Amministrazione non può più riproporre accertamenti o riscossioni sui debiti definiti, a partire dalla data di omologa.
  • Qual è il vantaggio per il Fisco? La norma vieta di concedere lo sconto fiscale “a pioggia”: la transazione è ammessa solo se è più conveniente per l’Erario la chiusura concordata rispetto alla soluzione liquidatoria. Ciò avviene perché, con la transazione, l’Amministrazione riscuote subito una buona parte del credito (talvolta superiore al 30-40%) anziché vedersi liquidati nel passivo con tempi incerti e al ribasso. Pertanto, il Fisco ha convenienza a sottoscrivere o omologare la proposta quando il recupero concordato è maggiore di quello che otterrebbe da un fallimento. In pratica, anche l’Agenzia viene tutelata: se la sua offerta di pagamento (calcolata nella proposta) è inferiore a quella dei creditori privati, l’accordo non può passare.
  • I coobbligati o garanti sono vincolati? In genere la transazione fiscale si applica solo al debitore principale e ai coobbligati al momento del piano concordatario o accordo. Se ci sono garanti o fideiussori, essi non vengono automaticamente liberati dal loro debito (salvo diversi accordi). Tuttavia, la modifiche normative (art. 25-sexies L.Fall.) estende alcuni effetti del concordato anche ai fideiussori: nel concordato con transazione, la Cassazione ha chiarito che il criplo fideiussore viene liberato nella stessa misura in cui è liquidato il creditore principale. In ogni caso, si consiglia di chiarire nel piano i riflessi sui coobbligati e, se necessario, prevedere garanzie specifiche a tutela dell’Erario.
  • Cosa succede se l’accordo non viene omologato? Se il Tribunale rigetta il piano concordatario o l’accordo di ristrutturazione, decade anche la proposta di transazione e l’Amministrazione conserva i propri diritti previsti dalle leggi ordinarie (accertamenti, riscossioni, ipoteche). Analogamente, se il piano omologato viene successivamente revocato (per gravi inadempienze generali), decade l’effetto della transazione e il debitore deve di nuovo pagare i ruoli originari. In sostanza, la transazione è un beneficio subordinato all’esito positivo della procedura concorsuale; in caso di esito negativo, l’erario potrà rivalersi sul patrimonio rimasto a disposizione dell’imprenditore, come in qualsiasi fallimento.
  • Qual è il confine con altre procedure di definizione del debito? La transazione fiscale non va confusa con la “rottamazione” (definizione agevolata) o la mediazione tributaria, perché riguarda solo debiti pendenti inclusi nel contesto di crisi e richiede l’intervento del tribunale. Essa si applica in sostituzione delle pendenze in atto (riducendole) come condizione dell’accordo globale di ristrutturazione; non è un’autonoma procedura di dilazione ordinaria. Ad esempio, un’impresa in crisi che beneficia di Rottamazione-ter per i debiti da carichi affidati alla riscossione, non può convertire tale rottamazione in transazione (sono strumenti diversi). Al contrario, transazione e rottamazione possono coesistere: spesso si compensano tra loro (rottamazione per i carichi incorsi prima della crisi; transazione per gli oneri definitivamente accertati). Ma la transazione non prevede piani di pagamento “al risparmio” legati ad adesioni spontanee, come avviene per le altre definizioni agevolate.
  • Come si calcolano le soglie di falcidia nella pratica? Se si accede all’omologazione con “cram-down” (cioè senza il consenso del Fisco), valgono le percentuali di legge: in accordi di ristrutturazione, bisogna offrire almeno il 30% dei debiti tributari e previdenziali se gli altri creditori coprono almeno il 25% del totale; in caso contrario, l’offerta minima sale al 40% (con dilazione ≤10 anni). Nel concordato, non ci sono percentuali fisse nel testo, ma va verificata la convenienza comparativa: si valuta se l’offerta ad Erario e INPS è almeno equivalente a quella liquidatoria. In ogni caso, sia la prassi che la giurisprudenza indicano che in concordato “di continuità” si mira a garantire una quota significativa al Fisco: ad esempio, Cassazione e dottrina spesso indicano come orientative percentuali non inferiori al 30-40% nei piani di concordato con prosecuzione d’impresa. Le simulazioni d’esempio illustreranno concretamente come applicare questi calcoli.

Queste FAQ sono sintetiche: molti aspetti operativi (adempimenti, documenti, calcoli) dipendono dalle singole procedure. Si rimanda alla sezione normativa e all’assistenza professionale per i dettagli pratici.

8. Simulazioni pratiche

Di seguito presentiamo tre esempi di casi aziendali fittizi per illustrare il presupposto oggettivo (situazione di crisi) e le soglie da rispettare nella transazione fiscale. Per ciascun caso si forniscono indicatori economico-finanziari essenziali, l’offerta di pagamento al Fisco e la verifica della convenienza rispetto alla liquidazione.

Esempio 1: Accordo di ristrutturazione con creditori privati ≥25% (soglia 30%)

  • Imprese: S.p.A. industriale in difficoltà, con due esercizi in perdita.
  • Patrimonio e debiti: Attivo (in caso di liquidazione) stimato €800.000. Debiti totali (tutti i creditori) €2.000.000, di cui €500.000 verso Erario (IVA/IRES arretrati) e contributi INPS. Altri creditori (fornitori, banca) vantano crediti per €1.000.000 (50% del totale). Gli altri €500.000 sono debiti verso dipendenti e piccole ditte (tipologie senza prelazione fiscale).
  • Piano di risanamento: L’impresa propone un accordo con i fornitori e la banca (classi di creditori) per ristrutturare il debito e ripartire i pagamenti. Il professionista attestatore determina che la liquidazione produrrebbe, dopo copertura dei crediti privilegiati dei dipendenti, un riparto complessivo di circa €200.000 all’Erario.
  • Proposta di transazione fiscale: All’Agenzia si propone di pagare €150.000 ora e altri €50.000 dilazionati, per un totale di €200.000 (ossia il 40% del debito originario di €500.000). Contestualmente i creditori privati aderenti rappresentano l’80% del debito residuo (€800k su €1.000k di altri crediti).
  • Verifica soglie: Poiché i creditori “privati” aderenti superano il 25% del totale (rappresentano l’80%), si applica la soglia del 30%. Qui l’offerta al Fisco è del 40% (ben oltre il 30% richiesto), condizione sufficiente. La dilazione proposta (5 anni) è inferiore al limite di 10 anni.
  • Convenienza vs liquidazione: La transazione offerta (€200k) uguaglia il recupero liquidatorio stimato (€200k). Questo risulta soddisfacente: il Fisco ottiene lo stesso importo ma in tempi certi (e la procedura permette al riavvio aziendale di generare flussi a copertura). Il Tribunale potrà quindi omologare l’accordo con transazione, anche se l’Agenzia non dovesse aderire, perché sono soddisfatte le condizioni di legge (percentuali e convenienza).

Risultato: Accordo approvabile; i crediti fiscali vengono stralciati al 40% del loro valore, l’impresa evita il fallimento, e i fornitori/ristrutturatori accettano un piano di rientro. Il presupposto di “convenienza per il Fisco” è colto: €200k promessi superano l’alternativa €200k liquidati (e lo fanno in anticipo).

Esempio 2: Accordo di ristrutturazione con creditori privati <25% (soglia 40%)

  • Imprese: S.r.l. settore commercio, anch’essa in crisi dopo tre anni consecutivi di bilancio negativo.
  • Patrimonio e debiti: Attivo di liquidazione €600.000. Debiti totali €1.500.000, di cui €600.000 verso l’Erario e INPS, e solo €200.000 verso fornitori e banca (13% del totale). I restanti €700.000 sono crediti a persone fisiche (dipendenti, fisco locale) o da riportare.
  • Piano di risanamento: L’unico creditori bancario e commerciali rappresentano poco più del 10% dei debiti, quindi coprono meno del 25%.
  • Proposta di transazione fiscale: L’impresa propone di pagare €300.000 in totale (diluiti in 8 anni) all’Agenzia, cioè il 50% del debito originario di €600.000. Inizialmente era stata pensata un’offerta di 30%, ma il professionista evidenzia che con soli €200.000 di “altri creditori” non si raggiunge la soglia del 25%. Dunque occorre usare la regola al 40%: altrimenti l’accordo non potrebbe essere omologato forzatamente.
  • Verifica soglie: Gli altri creditori coprono il 13% del totale, quindi si entra nel caso in cui è richiesto il 40%. L’offerta effettiva al Fisco (€300k) equivale al 50%, quindi supera abbondantemente il minimo del 40%. Il piano rispetta anche il limite dei 10 anni di dilazione (presenta 8 anni).
  • Convenienza vs liquidazione: Dalla liquidazione si prevedono solo €180.000 all’Erario (il nostro massimale €600k con attivo di €600k); la transazione di €300k è nettamente superiore. Il giudice confermerà la convenienza per il Fisco. Anche in assenza di adesione volontaria dell’Agenzia, potrà disporre l’omologazione forzosa dell’accordo.

Risultato: Con creditori privati scarsi (<25%), la transazione funziona solo imponendo al debitore un compromesso fiscale più gravoso (qui 50%). Si vede però come il legislatore abbia previsto che in questi casi il debitore paghi di più al Fisco (almeno il 40%) per poter bloccare l’opposizione ed evitare di dover fallire. Anche in questo esempio, dopo omologa, i debiti fiscali sono ridotti al 50%: il Fisco ottiene comunque più di quanto percepirebbe liquidando l’azienda e il debitore può uscire dalla procedura salvando parte dell’azienda.

Esempio 3: Concordato preventivo in continuità (scenari alternative)

  • Imprese: S.p.A. settore servizi, assetto organico fattibile ma con pesanti perdite dovute a contratti svantaggiosi. Due bilanci consecutivi in perdita. Patrimonio di liquidazione €1.200.000. Debiti totali €3.000.000, di cui: €800.000 crediti pubblici (Erario+INPS), €1.500.000 fornitori e banca, €700.000 dipendenti/altro.
  • Proposta concordataria: Nel concordato in continuità, i soci vogliono salvare l’impresa. Il professionista elabora il progetto: in liquidazione il Fisco incasserebbe circa €400.000 (dopo soddisfazione dipendenti e garanzie). Il piano concordatario prevede di pagare tutti i fornitori con nuove azioni (ristrutturazione equity) e di versare agli enti pubblici €500.000 in tre anni, ossia il 62,5% del loro credito. In cambio, i fornitori e la banca concordano di dilazionare i loro €1.500k con tassi agevolati, ottenendo il 60% di recupero su 5 anni.
  • Verifica convenienza: L’offerta ai creditori fiscali (€500k) supera il 40% richiesto e anche il 30%: supera quindi entrambe le soglie. Siccome i fornitori già rappresentano il 50% del debito, in teoria il piano sarebbe omologabile anche al 30%, ma i concordatari hanno offerto molto di più per chiudere subito le posizioni tributarie. Dal confronto: il Fisco incasserebbe €500k concordati anziché €400k liquidati, dunque è un trattamento conveniente per l’Erario. Inoltre l’offerta soddisfa certamente il criterio del “non deteriore”.
  • Effetti pratici: Il Tribunale, verificata l’adeguatezza della relazione dell’attestatore e la regolarità formale, omologa il concordato. I debiti fiscali sono definitivamente ridotti al 62,5% e posti in pagamento dilazionato. Ai dipendenti viene garantito il pagamento integrale (visti gli accordi con i fornitori). I creditori finanziari accettano il piano come migliore dell’alternativa fallimentare. La transazione fiscale è quindi attuata con successo nel concordato.

Osservazioni: Questo esempio di concordato in continuità mostra come le soglie non siano rigide come nell’accordo di ristrutturazione: non essendovi percentuali fisse nella legge per il concordato, conta principalmente il confronto con la liquidazione. Tuttavia, i valori indicativi (30-40%) sono comunque considerati parametri di buon senso. Se il piano fosse stato meno generoso verso il Fisco (es. pagamento del 25%), il Tribunale avrebbe potuto rifiutare l’omologa per inconvenienza. La giurisprudenza e la prassi suggeriscono infatti di offrire una quota rilevante dei debiti pubblici (in genere almeno intorno al 30%) per ottenere la “benedizione” del giudice. In questo caso, l’impresa ha superato ampiamente le soglie richieste per gli accordi (come nel caso precedente) e ha dimostrato piena convenienza.

Questi tre esempi pratici illustrano come calcolare l’offerta al Fisco (numero assoluto e percentuale) e verificarne la compatibilità con la normativa (soglie minime 30%/40%, confronto con liquidazione). Si noti che in tutti i casi l’elemento comune è lo stato di crisi: senza le perdite pregresse e la valutazione di liquidazione, non sarebbe stato possibile proporre né il concordato né l’accordo con transazione. In termini di presupposto oggettivo, si evidenzia che tutte le aziende hanno rispettato i criteri di crisi del CCII e hanno formulato un piano alternativo vantaggioso rispetto alla liquidazione, confermando così la legittimità della transazione fiscale richiesta.

9. Conclusioni

La transazione fiscale rappresenta uno strumento flessibile ma rigorosamente regolato per la gestione dei debiti tributari nelle crisi aziendali. Il presupposto oggettivo essenziale è lo stato di crisi o insolvenza dell’impresa (due bilanci in perdita, ecc.), insieme alla volontà di implementare una procedura concordata (accordo di ristrutturazione o concordato) o almeno di partecipare a una composizione negoziata. A livello normativo, l’art. 63 CCII e connessioni (art. 88, 23, 64-bis) definiscono i casi d’uso e i requisiti formali. Le modifiche legislative recenti hanno introdotto requisiti soglia (30/40%) che garantiscono la convenienza dell’operazione per il Fisco. La prassi dell’Agenzia attua questi principi, con particolare attenzione al criterio di maggiore soddisfazione rispetto all’alternativa liquidatoria. Infine, la giurisprudenza più recente ha chiarito aspetti procedurali (termini di attesa, effetto estintivo) e confermato la natura derogatoria ma ammissibile della transazione fiscale in conformità al Codice.

Di conseguenza, le imprese e i professionisti devono valutare fin dall’inizio della crisi se rientrano nei parametri per usufruire di questo strumento: sia nel contesto di un accordo o concordato, sia attraverso la composizione negoziata, la transazione fiscale può consentire un significativo alleggerimento del debito tributario. Affinché ciò avvenga, è imprescindibile preparare una proposta credibile, supportata da dati aziendali solidi e da una relazione professionale convincente. I casi esemplificativi dimostrano come, rispettando le soglie di legge, l’ente impositore non subisca perdite peggiori di quelle di un fallimento. In definitiva, il presupposto oggettivo per l’accesso alla transazione fiscale è soddisfatto solo quando l’impresa ha una concreta prospettiva di continuità o di rientro concordato, a condizione di garantire al Fisco un “rientro” adeguato rispetto al contesto della crisi.

Fonti normative, prassi e giurisprudenza

  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14): art. 63 (Transazione su crediti tributari e contributivi); art. 88 (Transazione fiscale nel concordato preventivo); art. 23, comma 2-bis (transazione nella composizione negoziata); art. 64-bis (piani PRO). Modifiche introdotte da D.Lgs. 136/2024, D.L. 69/2023 conv. L. 103/2023.
  • Legge 10 agosto 2023, n. 103 (art. 1-bis del D.L. 69/2023) – prevede le percentuali minime di pagamento (30% e 40%) per l’omologazione dell’accordo con transazione fiscale.
  • Circolare Agenzia Entrate n. 34/E del 29 dicembre 2020 – “Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi”.
  • Provvedimento Agenzia Entrate 23 dicembre 2024, prot. n. 456918 – competenze per la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione.
  • Cassazione Civile, Sez. V, ord. n. 33303/2023 (Pres. Manzon, Est. Leuzzi) – accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e estinzione del contenzioso tributario.
  • Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 34377/2024 (Pres. Ferro, Est. Terrusi) – accordo di ristrutturazione con transazione: termini per domanda di omologazione.
  • Tribunale di Piacenza, 26 novembre 2024 (Pres. Brusati) – concordato preventivo con transazione fiscale e “cristallizzazione” del debito.
  • Cassazione Civile, SS.UU., ord. 25 marzo 2021, n. 8504 – deroga al principio di indisponibilità del credito tributario tramite la transazione fiscale.
  • Cassazione Civile, Sez. trib., sentenza 16 ottobre 2020, n. 22456 – capacità del legislatore di derogar al principio dell’indisponibilità del credito tributario.

Queste fonti legislative, i provvedimenti dell’Agenzia e le pronunce giurisprudenziali citate costituiscono la base dell’analisi svolta e sono aggiornate alle novità normative fino a maggio 2025.

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