Quali Documenti Servono per Avviare la Procedura di Transazione Fiscale?

Vuoi proporre una transazione fiscale per ridurre i debiti con il Fisco, ma non sai da dove iniziare né quali documenti servono?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in trattative fiscali e gestione della crisi d’impresa – è pensata per aiutarti a preparare correttamente la documentazione necessaria e non commettere errori che possono compromettere l’intera procedura.

Scopri quali sono i documenti indispensabili per avviare una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate e gli altri enti: visura camerale, bilanci, piano economico-finanziario, elenco dei debiti fiscali, relazione dell’esperto e proposta dettagliata, e come presentarli in modo completo e coerente.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, verificare la tua documentazione con un avvocato esperto e preparare una proposta credibile che possa essere accolta e approvata, anche nei casi più complessi.

Introduzione:

Nel contesto della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la transazione fiscale è uno strumento che consente al debitore di proporre alle autorità fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate – Riscossione) – e in ambito concordatario anche agli enti previdenziali (INPS, INAIL) – un piano di pagamento dilazionato e/o parziale dei debiti tributari e contributivi maturati. Introdotta in varie forme già nella legge fallimentare (art. 182-ter L.F. 1942) e poi ripresa nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), la transazione fiscale è stata via via potenziata dalle modifiche normative degli ultimi anni. Oggi, con le modifiche al 2024 del “correttivo-ter” (D.Lgs. 136/2024) e delle norme fiscali (Decreti-Legge 69/2023 e 145/2023), il debitore in difficoltà può offrire al Fisco uno stralcio dei tributi dovuti o una lunga dilazione di pagamento, a condizione che la proposta risulti conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione fallimentare.

Questa guida – aggiornata a maggio 2025 – analizza in dettaglio i documenti richiesti per l’avvio della procedura di transazione fiscale (quali istanza, piani, relazioni, modelli ecc.) con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e gli altri enti coinvolti. Vengono forniti i riferimenti normativi e giurisprudenziali più recenti (Cass. 2023, Direttive UE, Correttivi CCII), tabelle riepilogative dei documenti per ciascuna fase di procedura, una sezione FAQ con quesiti tipici, e alcune simulazioni pratiche con dati ipotetici.

Quadro normativo e aggiornamenti al maggio 2025

La transazione fiscale ha origini nel diritto fallimentare (art. 182-ter L.F. 1942) e negli ultimi anni è stata gradualmente integrata nel Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) e in norme speciali. Di seguito i punti chiave:

  • D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi) – Ha ripreso ed esteso lo schema degli strumenti concorsuali. Ha introdotto (art. 88 c.2-bis e c.3, art. 245) la transazione fiscale nel concordato preventivo e nel concordato in liquidazione, estendendo la possibilità di rateizzare o parzializzare anche i debiti tributari (non più solo gli accessori) all’interno dei piani concordatari. Per il concordato semplificato, l’art. 25-sexies c.3 prevedeva analoghe ipotesi (poi modificate da recenti correzioni).
  • Legge 159/2020 (Dl “Ristori” convertito) – Ha reso operativa la “transazione fiscale e contributiva” in sede concordataria: il tribunale può omologare forzatamente (cram-down) il piano con stralcio dei tributi anche se l’Agenzia o l’INPS non aderiscono, purché il trattamento proposto sia non inferiore a quello liquidatorio. In particolare, ha previsto che il debitore presenti insieme al piano un parere di un professionista indipendente che attesti la convenienza per l’Erario rispetto alla liquidazione.
  • D.Lgs. 147/2020 (L. di Bilancio 2021) – Ha recepito la Direttiva UE 2019/1023 e ha codificato nel Codice (art. 63-64 CCII) la transazione fiscale e previdenziale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (accordi ex art. 57-61 CCII) e del concordato. Da questo momento, nei piani di risanamento omologati, Tribunale e Agenzia potevano vincolare i creditori fiscali a quanto concordato se l’accordo era più vantaggioso (criterio “non deteriore”).
  • Decreto-Legge 69/2023 (conv. L.103/2023) – Ha introdotto norme speciali per gli accordi di ristrutturazione. L’art. 1-bis stabilisce un vincolo minimo: per omologare il piano con stralcio fiscale e previdenziale, il piano deve prevedere il pagamento almeno del 30% (salvo il 40% con max 10 anni di dilazioni) dei crediti tributi e contributivi, con parere favorevole di professionisti indipendenti e termini certi di adesione.
  • Decreto-Legge 145/2023 (conv. L.191/2023, collegato fiscale 2024) – Ha riaffermato l’obbligo di “parere conforme” dell’Agenzia per transazioni con elevata falcidia. Con un decreto dell’Agenzia del 29.1.2024 (Prot. 21447/2024) sono state fissate soglie (strao 70% e debiti 30 mln) oltre le quali l’adesione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è richiesta su parere vincolante dell’Ufficio Tutela del credito erariale.
  • D.Lgs. 136/2024 (Terzo Correttivo al CCII) – Entrato in vigore il 28 settembre 2024. Ha introdotto l’art. 23 c.2-bis CCII, consentendo espressamente la transazione fiscale nella composizione negoziata (piani attestati di risanamento non giudiziari). In precedenza, nella composizione negoziata si potevano solo dilazionare tributi e contributi, non ristrutturare. Ora, l’imprenditore può proporre al Fisco (Agenzia Entrate, Dogane, ADER) un accordo di stralcio/riamortamento dei debiti tributari prima di passare a procedure formali. Il correttivo-ter ha anche esteso la possibilità del cram-down fiscale ai concordati liquidatori (art. 245) e ha coordinato le competenze su Agenzia e INPS (cfr. Mess. INPS 3553/2024).
  • Circolare Agenzia Entrate 34/E (29.12.2020) – Fornisce indicazioni operative su come gestire le proposte di transazione fiscale nelle procedure concorsuali (concordato e accordi di ristrutturazione). Ribadisce che la transazione è uno strumento concorsuale che consente il pagamento ridotto/dilazionato dei debiti tributari, applicabile nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, purché rispetti il principio di “miglior soddisfazione” per l’Erario.

In sintesi, al maggio 2025 la transazione fiscale è ammessa nelle diverse sedi della regolazione della crisi: nel concordato preventivo (ordinario, semplificato e liquidatorio), negli accordi di ristrutturazione giudiziali e (dal 2024) nella composizione negoziata. In tutti i casi, la proposta transattiva deve rispettare le condizioni di legge (convenienza per il Fisco, copertura proporzionale dei crediti, ecc.) e i relativi adempimenti procedurali.

Ambito di applicazione e tipologie di procedure

Tributi inclusi: L’accordo transattivo può riguardare tutti i debiti tributari dell’impresa verso le agenzie fiscali nazionali (Agenzia Entrate, Dogane, ADER). Sia le imposte (IVA, imposte sui redditi, IRAP, ecc.) sia i relativi accessori (interessi, sanzioni) possono essere oggetto di stralcio parziale o rateizzazione. L’istituto contempla anche i crediti chirografari del Fisco (come i ruoli iscritti a ruolo prima del concordato).

Tributi esclusi: Non rientrano nella transazione i tributi costituiti “risorse proprie” dell’UE (in pratica i dazi doganali e la quota IVA comunitaria), che non possono essere ridotti. Nella composizione negoziata (ex art. 23 c.2-bis CCII) rimangono inoltre esclusi i crediti contributivi e previdenziali (INPS, INAIL) – benché la legge preveda l’ipotetica transazione solo per i tributi; i debiti verso enti previdenziali dovranno essere gestiti separatamente, ad esempio mediante dilazioni tradizionali. In ambito concordatario, invece, la transazione “fiscale e previdenziale” può interessare congiuntamente anche i contributi (cfr. art. 88 CCII e art. 63-64 CCII), con facoltà di subordinare l’omologazione all’adesione di Agenzia e INPS o persino con una forzatura giudiziale (cram-down) in caso di dissenso. Vanno infine esclusi tributi locali (IMU, TARI, TASI), che non rientrano nel perimetro delle agenzie fiscali dello Stato.

Procedure coinvolte:

  • Composizione negoziata della crisi (CNC): procedura stragiudiziale semplificata (ex art. 23 CCII) dove l’imprenditore nomina un esperto negoziatore (CCIAA) e tenta accordi con creditori bancari e fiscali senza passare subito dal tribunale. Dal 2024 è possibile proporre anche una transazione fiscale nei negoziati, depositando poi al tribunale un piano attestato con allegata la proposta. Questa soluzione resta contrattuale (senza assemblea di creditori) ma sottoposta a una successiva verifica e omologazione giudiziale.
  • Accordi di ristrutturazione ex art. 57-61 CCII: contratti omologati dal Tribunale per ristrutturare i debiti, richiedono adesione di creditori rappresentanti il 60-75% (a seconda del tipo). Nei piani di ristrutturazione possono essere inclusi piani di pagamento ridotti o dilazionati anche per tributi e contributi. La procedura richiede il deposito preventivo di una proposta di transazione alle agenzie e agli enti previdenziali competenti e la successiva omologazione.
  • Concordato preventivo (Tit. IV, capo II CCII): il debitore propone al tribunale un piano di concordato che può includere la transazione fiscale/contributiva (art. 88 c.2-3 CCII). In pratica, deve depositare in Tribunale il piano (continuativo o liquidatorio) con allegata l’offerta di pagamento a Fisco e INPS, corredata dalle attestazioni di professionisti. L’Agenzia e l’INPS esaminano la proposta entro 90 giorni; se non aderiscono, il giudice può comunque omologare forzatamente il piano se il trattamento è conveniente o soddisfa le soglie minime (c.d. cram-down fiscale).
  • Concordato in liquidazione: prevede un piano di liquidazione dei beni; da luglio 2024 (D.Lgs. 136/2024) si è esplicitamente previsto che anche qui possa essere prevista una transazione fiscale e previdenziale, con analoghe regole di omologazione forzosa (art. 245 CCII modificato).

In ogni procedura formale, la domanda di apertura (domanda di concordato o richiesta di omologazione accordo) deve essere corredata da una serie di documenti fondamentali, che includono il piano di risanamento, le relazioni di professionisti, la documentazione contabile, la proposta di transazione, ecc. Nella composizione negoziata, analogamente, l’imprenditore allega al piano attestato la proposta transattiva e le verifiche dell’esperto.

Giurisprudenza recente: I tribunali e la Cassazione negli ultimi anni hanno confermato i criteri di valutazione dell’offerta al Fisco (es. “maggior soddisfazione” rispetto alla liquidazione) e hanno definito aspetti procedurali (ad esempio, la Cass. n. 33303/2023 ha stabilito che l’omologa con transazione estingue eventuali contenziosi tributari pendenti, con la “cessazione della materia del contendere”). Il Tribunale di Bergamo (decreto 21.9.2022) ha evidenziato che, nella composizione negoziata, se si intende estendere lo stralcio fiscale è consigliabile inserire sin da subito tale trattativa nell’accordo, altrimenti si rischia di dover ricorrere immediatamente alla procedura concorsuale formale. In generale, gli orientamenti ribadiscono l’importanza di verificare la correttezza dei dati e la convenienza della transazione tramite esperti indipendenti.

Documenti richiesti per la procedura di transazione fiscale

L’avvio della transazione fiscale – sia in ambito formale (concordato, accordo di ristrutturazione) sia stragiudiziale (composizione negoziata) – richiede la predisposizione e la presentazione di una serie di documenti chiave. Tali documenti servono a dimostrare la situazione economico-finanziaria dell’impresa, la lista dettagliata dei debiti tributari/contributivi, il piano di pagamento proposto, e la validità tecnica dell’offerta. In sintesi, i documenti principali da preparare sono:

  • Piano di risanamento o piano di concordato: documento principale che espone le cause della crisi, il progetto di rilancio economico, il piano finanziario e la proposta complessiva di soddisfacimento dei creditori. Deve contenere dati economici (proiezioni di budget, flussi di cassa su più anni) e la tabella di riparto o tabelle di pagamento previste per ciascun credito, con evidenza della parte destinata ai crediti fiscali e previdenziali. (Ad esempio, il Tribunale esige che al deposito siano allegati il piano con i flussi monetari dell’impresa.) Il piano può essere “in continuità” (se l’attività prosegue) o “in liquidazione” (se si prevede lo smobilizzo di attività).
  • Tabella dettagliata dei debiti tributari e contributivi: elenco analitico di tutti i debiti erariali (imposte, IVA, ritenute, IRAP, ecc.) e contributivi (INPS, INAIL), indicati con dettaglio di periodo d’imposta, sanzioni, interessi e importi. Essa costituisce il riferimento quantitativo per la proposta transattiva: ad esempio, il piano può proporre un pagamento pari al 30% del totale dei debiti IVA e contributi, specificando tempi e modalità. In fase di composizione negoziata, questa “tabella debiti” è allegata al piano attestato da depositare in Tribunale.
  • Proposta transattiva scritta: atto formale, spesso in forma di scrittura privata o se necessaria autenticata, in cui il debitore illustra le condizioni di saldo e stralcio: percentuale di riduzione, piano di dilazione, eventuali garanzie offerte, rateizzazioni, scadenze, ecc. Per l’Agenzia Entrate tale proposta funge da base di negoziazione: se essa aderisce, la sottoscrive, altrimenti si valuta il cram-down. La proposta deve essere chiara e coerente con il piano di risanamento complessivo depositato.
  • Relazioni professionali obbligatorie: in ogni ipotesi di transazione (concordato o composizione negoziata) devono essere allegate due relazioni di professionisti indipendenti:
    1. Relazione di convenienza per il Fisco: un professionista qualificato (commercialista, revisore o avvocato abilitato, che possegga i requisiti di indipendenza di cui all’art. 2 CCII) deve attestare che la proposta transattiva è conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione fallimentare. In pratica, deve confrontare il valore potenziale che l’Agenzia recupererebbe in caso di fallimento (sulla base dei flussi di liquidazione) con quanto ottiene dalla transazione. Se ad esempio in liquidazione il Fisco incasserebbe 100 ma nell’accordo ne riceve 150 (50 immediati + 100 in rate), l’esperto certificherà che “quanto meno il miglior soddisfo” è garantito. Senza questa attestazione tecnica, l’Agenzia difficilmente aderisce volontariamente alla proposta.
    2. Relazione sulla veridicità dei dati aziendali: redatta dal revisore legale dei conti (se presente) o dal collegio sindacale (se è sindaco-revisore), o da un revisore indipendente appositamente nominato. Essa conferma che la documentazione contabile prodotta dal debitore (ultimi bilanci, situazioni patrimoniali, estratti conti, ecc.) è completa e veritiera. In altre parole, garantisce che l’elenco dei beni, dei crediti e dei debiti è attendibile. Questo è cruciale per il Fisco che deve potersi fidare dei numeri forniti: senza tale certezza, non avrebbe garanzie sulla base della proposta.
    Queste relazioni devono accompagnare la proposta sin dall’inizio. In mancanza, la proposta di transazione non è valida e non sarà nemmeno esaminata dalla pubblica amministrazione.
  • Documentazione contabile e fiscale: sono necessari gli estratti del libro giornale e del libro degli inventari, gli ultimi bilanci approvati, dichiarazioni dei redditi, situazioni intermedie di bilancio redatte per il piano, certificati di carichi pendenti (competenze tributarie e previdenziali), e ogni altro documento utile a ricostruire la situazione patrimoniale e reddituale dell’impresa. In sede di concordato si allegano anche bilanci civilistici, dichiarazioni IVA e Unico degli ultimi esercizi. Di fatto, tutto ciò che serve a documentare su carta i numeri presenti nelle relazioni degli esperti.
  • Ulteriori allegati obbligatori (concordato/accordo):
    • Elenco creditori: tabella completa dei creditori (tributari, previdenziali, bancari, fornitori, obbligazionisti, etc.) con indicazione delle somme dovute e delle eventuali garanzie.
    • Relazione dell’esperto indipendente (art. 67 L.F.): se prevista, ad esempio per piani attestati di risanamento, oppure l’attestazione per la fattibilità del piano per gli accordi ex art. 67 CCII.
    • Relazione del collegio sindacale (se esiste organo di controllo).
    • Certificazioni camerali: visure e stato di iscrizione nel Registro Imprese, atti costitutivi e statuto aggiornati.
    • Bilancio di verifica fiscale e dichiarazioni tributarie recenti, per confermare l’ammontare dei debiti.
    • Altre perizie o relazioni tecniche: se il piano prevede la valutazione di beni o valutazioni di mercato (ad es. per cessione di rami d’azienda).

Per gli enti previdenziali (INPS/INAIL), nel caso di concordato o accordo di ristrutturazione che include i contributi, la normativa prevede che venga depositata (contestualmente al Tribunale) anche presso la Direzione territoriale dell’INPS competente una copia della proposta di transazione. Di norma si allegano agli uffici INPS le medesime informazioni: piano di rientro dei contributi, tabelle dei debiti contributivi e le relazioni dei professionisti (per convenienza e completezza dati). Il messaggio INPS 3553/2024 chiarisce che la presentazione della proposta (anche contributiva) avviene presso la Direzione territoriale individuata sull’ultimo domicilio fiscale del debitore, o presso la sede competente in base alla maggior entità del credito. L’INPS, una volta depositata la documentazione, dovrà esprimere il proprio giudizio entro 90 giorni (con possibilità di ulteriori termini in caso di controdeduzioni).

In sintesi, l’istanza di avvio di una procedura concorsuale con transazione fiscale richiede l’accompagnamento dei seguenti elementi essenziali (sintetizzati in una tabella alla fine di questa guida):

  • Istanza o domanda al Tribunale (per concordato o accordo) o avvio su piattaforma (per composizione negoziata).
  • Piano economico-finanziario e prospetti di bilancio dell’esercizio in corso e futuri.
  • Elenchi dei debiti e crediti (tabelle di riparto per coloro che li approvano).
  • Proposta di transazione fiscale e previdenziale (testo della proposta contrattuale e tabella riepilogativa dei debiti).
  • Relazioni degli esperti indipendenti (convenienza Fisco, veridicità dati).
  • Documentazione contabile e fiscale (bilanci, dichiarazioni, ruoli, ecc.).
  • Altri allegati di legge (relazione del collegio, atti societari, certificazioni).

Nota: nelle procedure formali, questi documenti vengono deposited in Tribunale insieme all’istanza. Ad esempio, come illustrato nella guida di esempio sottostante, il piano e la proposta di transazione fiscale (con il dettaglio dei debiti e delle modalità di pagamento) sono depositati in Tribunale insieme alle relazioni dell’esperto e del revisore legale.

Tabelle riepilogative dei documenti

Di seguito alcune tabelle sintetiche (non esaustive) che riepilogano i documenti tipicamente richiesti nelle diverse fasi e procedure.

ProceduraFaseContenuti principali
Composizione negoziata (art. 23 CCII)Inizio proceduraRichiesta telematica su piattaforma MISE. Allegati: documento identità, bilanci ultimi 3 anni, dichiarazione IVA, prospetto passivo, altri dati contabili.
Proposta transazione fiscale (facoltativa)Piano attestato con offerta fiscale e contributiva, relazione esperto indipendente (convenienza), relazione revisore (veridicità dati).
Deposito in tribunale per omologazioneAccordo finale firmato, piano attestato, relazioni professionali, tabella dei debiti fiscali.
Concordato preventivo ordinario (art. 88 CCII)Istanza di aperturaIstanza + progetto di concordato. Allegati: delibere societarie, certificati camerali, ultimo bilancio, estratto conto bancario, elenco creditori.
Deposito pianoPiano economico-finanziario, flussi di cassa, modalità pagamento creditori privilegiati e chirografari.
Transazione fiscaleProposta scritta con tabella debiti tributari e contributivi, piano pagamenti parziali. Relazioni esperto indipendente, revisore e collegio sindacale (se presente).
Documenti fiscali richiestiNotifiche iscrizione a ruolo, F24 non versati, cartelle esattoriali, estratti IVA, dichiarazioni dei redditi.
Accordo di ristrutturazione (art. 57-63 CCII)Accordo preliminarePiano di ristrutturazione con offerta fiscale, relazione professionista art. 67 CCII (convenienza), elenco creditori.
Deposito in tribunalePiano attestato, prospetto debitorio, atto di accordo firmato, relazione professionista indipendente e revisore legale.
Transazione fiscaleProposta inviata all’Agenzia Entrate (Direzione regionale) con stessi allegati del concordato preventivo.
Concordato liquidatorio (art. 245 CCII)Istanza e piano liquidatorioPiano con elenco beni da vendere, stime di realizzo, tabella creditori con percentuali previste.
Transazione fiscaleOfferta ridotta per pagamento debiti fiscali e previdenziali. Necessarie relazioni di professionisti come nel concordato ordinario.

FAQ – Domande frequenti

D: Quali crediti possono essere inclusi nella transazione fiscale?
R: Tutti i debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali dello Stato (Agenzia Entrate, Dogane, ADER) possono essere oggetto di offerta transattiva. È consentito proporre uno stralcio totale o parziale delle imposte e/o degli accessori. Restano esclusi i tributi UE-Own Resources (es. dazi doganali) e, nella composizione negoziata, anche i contributi previdenziali. Nelle procedure concorsuali formali, invece, è possibile trattare congiuntamente anche i contributi obbligatori (c.d. transazione “fiscale e previdenziale”), salvo eccezioni specifiche.

D: Chi può proporre la transazione fiscale?
R: L’imprenditore in crisi che avvia una procedura di composizione negoziata, un accordo di ristrutturazione o un concordato può includere la transazione nel proprio piano. Devono essere rispettati i requisiti soggettivi della procedura (ad es. soggetti fallibili ammessi alla procedura). Non esiste un’indipendenza di una “richiesta separata”: la proposta transattiva va presentata come parte integrante del piano di risanamento o del progetto concordatario, o nell’ambito delle negoziazioni assistite. In pratica, è il debitore (o i suoi professionisti) che, dopo l’eventuale nomina del gestore o curatore, contatta l’Agenzia e/o INPS secondo le modalità previste.

D: L’agenzia fiscale risponde entro quando alla proposta? Cosa succede se non risponde?
R: La legge (art. 63 c.2 CCII) prevede che Agenzia Entrate e INPS abbiano 90 giorni di tempo dalla presentazione della proposta per esprimere un giudizio. Se alla scadenza non manifestano silenzio-rifiuto, vale il silenzio-assenso (per cui si ritiene che abbiano aderito alla transazione). In alcune normative speciali si consente comunque il ricorso al tribunale anche in caso di mancata adesione, omologando il piano (cram-down) se rispetta le condizioni (utile minimo garantito al Fisco e INPS). Ad esempio, se entro 90 giorni non perviene risposta, il piano potrà comunque essere portato a omologazione e i debiti stralciati secondo quanto previsto, salvo impugnazioni.

D: Sono previsti moduli standard o una modulistica particolare?
R: Non esistono moduli unici e standardizzati come per altre procedure. La documentazione (piano, relazioni, proposte) è generalmente predisposta in forma libera, seguendo le previsioni di legge. È consigliabile che la proposta di transazione fiscale sia formalizzata con un documento chiaro e firmato; spesso si utilizza uno schema contrattuale o un accordo extragiudiziale per descrivere l’offerta al Fisco. L’Agenzia Entrate comunica attraverso le circolari operative (es. n. 34/E) e propri uffici territoriali come gestire le proposte, ma la redazione dei documenti spetta al debitore e ai professionisti.

D: È necessario un giuramento o altre certificazioni giudiziali?
R: No, la transazione fiscale non richiede un giuramento formale (come avviene per gli accordi di risanamento del consumatore). I documenti (piano, relazioni, proposte) devono però essere firmati digitalmente o autenticate secondo le regole del Tribunale per il deposito. Le relazioni professionali devono indicare i riferimenti normativi e la firma del professionista incaricato. In caso di composizione negoziata, i documenti vengono depositati presso il Tribunale in forma conforme alle disposizioni del Codice della Crisi.

D: Cosa succede se durante la procedura il Fisco contesta i dati?
R: Il debitore deve fornire dati completi e trasparenti fin dall’inizio. Se l’Agenzia rileva incongruenze sostanziali, può opporsi all’omologazione del piano. Le relazioni del revisore e del professionista indipendente servono appositamente a garantire la correttezza dei dati presentati. In pratica, il Fisco può eccepire errori solo se documentati e motivati (ad esempio dimostrando che sono stati esclusi dall’analisi dei crediti certe somme dovute). Spetta quindi al debitore predisporre bene i prospetti e allegare tutta la documentazione giustificativa (es. quietanze, contratti) che attesti passivi o attivi.

D: In che modo il Tribunale verifica l’ottenimento del “vantaggio” per il Fisco?
R: Il giudice delegato, prima dell’omologazione, verifica che la proposta di transazione non rechi un pregiudizio superiore al peggior risultato alternativo (la liquidazione giudiziaria). Ciò viene accertato tramite le relazioni dell’attestatore (il professionista indipendente): egli deve dimostrare numericamente che l’Erario ottiene almeno quanto in caso di fallimento. Se ciò è dimostrato, il Tribunale può omologare anche senza l’adesione espressa del Fisco (è il meccanismo del cram-down fiscale).

D: Qual è il ruolo della C.C.I.A.A. e dell’esperto negoziatore nella transazione?
R: Nella composizione negoziata entra in gioco un esperto nominato dalla Camera di Commercio che affianca l’imprenditore nelle trattative. L’esperto verifica la completezza della documentazione e, dopo la negoziazione, redige un verbale sintetico. Tuttavia, l’accordo transattivo vero e proprio, per il Fisco, resta tra l’impresa e le agenzie fiscali. La relazione finale dell’esperto della C.C.I.A.A. non sostituisce l’omologazione giudiziaria, ma aiuta a stabilire il contesto e le azioni svolte. In ogni caso, la transazione richiede anche il “parere” (attestato) di professionisti indipendenti sulla convenienza e attendibilità dell’accordo, oltre alle autorità CCIAA.

D: Se ottengo l’omologazione del piano, devo pagare subito il dovuto al Fisco?
R: Dipende dalle modalità pattuite. In genere, la transazione fiscale prevede un versamento iniziale (ad esempio 5-10% alla sottoscrizione) e il resto dilazionato. L’Agenzia, una volta che il tribunale ha omologato il concordato o l’accordo, esige il rispetto puntuale dei termini fissati nel piano. Una volta saldato ciò che è stato concordato, il debito residuo storico si considera estinto. Qualsiasi accertamento futuro sui periodi oggetto di transazione viene precluso, e l’Agenzia rinuncia alle somme non pagate per effetto dello stralcio approvato. In pratica, il contribuente deve attenersi ai versamenti convenuti; il Fisco controlla il buon esito della procedura come di norma avviene per un concordato.


Simulazioni pratiche

Per chiarire i passaggi operativi, presentiamo brevi esempi fittizi di casi di applicazione. In ogni simulazione vengono elencati i documenti chiave che dovrebbero essere prodotti all’avvio.

Simulazione 1 – Concordato preventivo con transazione fiscale

Dati ipotetici: La “Alfa S.r.l.” ha debiti complessivi da fornitori e banche per €3.000.000, e debiti tributari ed erariali iscritti a ruolo per €500.000 (IVA, imposte sui redditi, ritenute) maturati fino al 2024. I consulenti stimano che in liquidazione il Fisco recupererebbe al massimo €300.000. L’azienda propone un piano in continuità: prevede di versare ai creditori privati €2.300.000 in 5 anni, e propone al Fisco di pagare €320.000 sui €500.000 dovuti, così ripartiti: €50.000 subito e €270.000 in 10 rate annuali.

Documenti allegati all’istanza di concordato:

  • Piano economico-finanziario: proiezioni di fatturato e costi per i prossimi 5 anni, flussi di cassa, piano di rimborso ai creditori (bancari, fornitori, ecc.).
  • Tabella debiti tributari: elenco dei €500k, suddiviso per tributo (IVA, IRES, IRAP, ritenute), con sanzioni e interessi.
  • Proposta di transazione fiscale: lettera/accordo che illustra l’offerta al Fisco (pagare €320k in 3 anni), specificando cronoprogramma e modalità di versamento.
  • Relazione dell’esperto indipendente sul piano: attesta la convenienza dell’offerta al Fisco. Deve calcolare che in ipotesi fallimentare il recupero stimato (€300k) è inferiore ai €320k offerti; quindi la transazione è conveniente per l’Erario.
  • Relazione del revisore legale/collegio sindacale: certifica che i dati contabili (attivo patrimoniale, elenco debiti) sono completi e veritieri.
  • Elenco dei creditori: suddiviso per classi (privilegiati, chirografari, tributari, previdenziali), con importi e percentuali di soddisfo.
  • Documenti societari: bilancio 2023 approvato, ultime dichiarazioni IVA e Unico, visura camerale, atto costitutivo, dichiarazione di impegno dei soci al conferimento iniziale di €100.000.

Iter procedurale:

  1. Deposito in Tribunale: Alfa S.r.l. deposita al Tribunale di competenza l’istanza di concordato con riserva, con tutti i documenti sopra elencati: il piano dettagliato (budget e flussi) e la transazione fiscale (tabella debiti e modalità di pagamento), unitamente alle relazioni dell’esperto e del revisore.
  2. Esame da parte del Fisco (90 giorni): l’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni, valuta la proposta. Se aderisce, sottoscrive l’accordo e si impegna al piano di €320k; altrimenti, il tribunale valuterà in sede di udienza le condizioni del piano. Anche l’INPS è informato della procedura (se presenti contributi).
  3. Udienza e voto dei creditori: il Tribunale convoca i creditori. Essendo pianificato il pagamento integrale dei privilegiati e una certa percentuale agli altri (banche, fornitori), i creditori esprimono il loro voto secondo le regole (per concordato in continuità serve il voto favorevole almeno del 50% dei crediti). Il Fisco, se non aderisce, potrebbe comunque subire un omologazione forzosa se la richiesta viene considerata conveniente.
  4. Omologazione del concordato: se non emergono opposizioni pregiudizievoli, il tribunale omologa l’accordo. Da quel momento Alfa potrà versare i €320k come concordato e ritenere estinto il residuo di debito. Eventuali futuri accertamenti tributari sugli anni 2020-2024 non potranno più colpire le voci già transatte.

Simulazione 2 – Accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII)

Dati ipotetici: La “Beta S.p.A.” ha debiti complessivi di €10.000.000 (banche, obbligazionisti, fornitori) e debiti tributari pari a €2.000.000. Avvia un accordo di ristrutturazione (senza liquidazione). Il piano prevede di pagare al Fisco €800.000 (40% dei tributi) in 5 anni, ed è attestato conveniente dal consulente (in caso di fallimento il Fisco otterrebbe solo il 30% ca.). Gli altri creditori approvano con maggioranze sufficienti.

Documenti allegati all’accordo:

  • Piano di ristrutturazione: relazione dell’esperto (art. 67 CCII) sui flussi di cassa futuri, con schemi di pagamento per banca e fornitori.
  • Proposta transazione fiscale: definisce il pagamento in 10 anni dei €800k (€60k subito + rate).
  • Attestazione di convenienza: relazione del professionista indipendente che comprova che in liquidazione il recupero Fisco non supererebbe €600k, rendendo l’offerta del 40% vantaggiosa.
  • Elenco creditori fiscali e contributivi: simile a quello del piano di concordato, con dettaglio per imposte e accessori.
  • Relazione del revisore: se Beta ha un revisore, relazione sulla completezza delle scritture e dei crediti tributari dichiarati.
  • Comunicazione all’Agenzia: lettera di trasmissione della proposta all’Agenzia delle Entrate, con invio dello stesso pacchetto di documenti indicati.
  • Comunicazione all’INPS: se presenti contributi, la proposta transattiva deve essere depositata presso la direzione territoriale INPS (vedi Mess. 3553/2024), indicando le somme contributive oggetto del piano.

Iter procedurale:

  1. Beta deposita in Tribunale l’accordo di ristrutturazione completo di piano attestato e relativa documentazione. Contemporaneamente, il responsabile presenta la proposta di transazione all’Agenzia e all’INPS (consecutivamente presso le sedi competenti).
  2. L’Agenzia e l’INPS hanno 90 giorni per decidere sull’adesione. Nel frattempo, i creditori privati (rappresentanti almeno il 75% del passivo concordatario) si riuniscono e votano il piano.
  3. Se le condizioni dell’art. 63 CCII (ad esempio soglia del 30%) sono rispettate e l’offerta è conveniente, il tribunale omologa l’accordo anche senza l’adesione del Fisco (cram-down). Se Fisco/INPS aderiscono, firmano pure l’accordo negoziale.
  4. Esecuzione: Beta versa i €800k con le scadenze pattuite; eventuali creditori privati ricevono le loro percentuali. L’omologazione estingue i debiti in eccesso rispetto a quanto pagato.

Simulazione 3 – Composizione negoziata con transazione fiscale

Dati ipotetici: La “Gamma S.r.l.” (impresa commerciale con fatturato in calo) intraprende la composizione negoziata della crisi (CNC). Nomina un esperto CCIAA e redige un piano attestato di risanamento. Nel piano allega un’offerta di transazione fiscale: su €100.000 di debiti tributari propone di pagarne €30.000 in due anni (30% del totale). Consegnano all’esperto tutta la documentazione fiscale e una relazione peritale che attesta la convenienza (la liquidazione genererebbe al Fisco solo €20k).

Documenti prodotti:

  • Domanda iniziale alla CNC: domanda su piattaforma MISE con dati aziendali, organigramma, bilancio 2022, dichiarazione IVA, elenco generale dei debiti (compreso il debito tributario di €100k).
  • Piano attestato dell’esperto: relazione strategica che descrive la crisi, le misure di recupero e l’offerta transattiva. In questa fase, le trattative possono seguire modo informale tra l’imprenditore e i creditori (incluse agenzie).
  • Proposta transazione nel piano: articolata come offerta contrattuale al Fisco (pagamento di €30k entro 24 mesi), allegando il dettaglio dei tributi (€60k stralciati).
  • Relazione attestante la convenienza: allegata al piano, compilata da un professionista indipendente scelto nell’ambito della composizione negoziata (art. 23 c.2-bis), che dimostra la convenienza per il Fisco (20k vs 30k).
  • Relazione del revisore o collegio sindacale: se esistente, certifica che i dati contabili su cui si basa la proposta (es. patrimonio residuo) sono veritieri.
  • Documentazione fiscale di supporto: estratti conto debitori, risposte a questionari istruttori dell’Agenzia, situazioni patrimoniali aggiornate.

Iter procedurale:

  1. Durante la negoziazione assistita, Gamma e il proprio esperto raggiungono un accordo con i maggiori creditori.
  2. Una volta concordati i termini (inclusa la transazione fiscale), l’accordo finale – che comprende il piano attestato con l’offerta transattiva – viene depositato in Tribunale.
  3. Tribunale e creditore (es. Agenzia delle Entrate, anche se in teoria non essenziale perché restano obbligazionari) ricevono copia del piano e delle relazioni. Il giudice delegato valuta l’accordo come in un concordato: chiama i creditori privati a votare, verifica le relazioni professionali e accerta la convenienza.
  4. Se il piano viene omologato, Gamma esegue i pagamenti pattuiti: i €30k all’Agenzia (secondo le scadenze concordate) e gli altri creditori percepiscono le percentuali promesse. I debiti fiscali residui sono estinti ex lege con il concordato omologato, e l’Agenzia non potrà più aggredire quelle pendenze.

Conclusioni

La procedura di transazione fiscale è un meccanismo complesso ma strategico per le imprese in crisi che devono ristrutturare debiti erariali e contributivi. L’attento rispetto dei requisiti normativi (articoli del CCII e leggi collegate) e l’accurata predisposizione di ogni documento richiesto sono fondamentali per il successo dell’operazione. In particolare, la trasparenza dei dati contabili e la validità tecnica dell’offerta (garantita dalle relazioni professionali) sono elementi cardine che influenzano la decisione dell’Agenzia delle Entrate e degli enti coinvolti.

Ricordiamo che la transazione fiscale comporta una serie di passaggi formali: dalla raccolta e deposito di tutti i documenti in Tribunale o presso gli uffici competenti, all’attesa delle risposte ufficiali entro i termini previsti, fino all’omologazione dell’accordo. Ogni fase richiede la puntuale organizzazione documentale. L’esito finale – se omologato – conclude definitivamente i debiti trattati, liberando l’impresa dalle pendenze fiscali e consentendole di concentrarsi sul rilancio.

Per facilitare la navigazione nella pratica, questa guida ha fornito tabelle, FAQ e esempi concreti. Si raccomanda comunque di consultare le fonti normative e giurisprudenziali aggiornate (riportate di seguito) e di coinvolgere professionisti esperti (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro) per l’elaborazione di ogni transazione fiscale, garantendo così la corrispondenza della documentazione a quanto previsto dalla legge.

Fonti e Riferimenti

  • D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza).
  • D.Lgs. 147/2020 (Direttiva Insolvency e transazione fiscale/previdenziale).
  • L. 159/2020 (conv. Dl 137/2020) – disposizioni di rilievo sulla transazione fiscale (art. 4-bis, c.4; art. 163-bis L.F.).
  • D.L. 69/2023 (conv. L. 103/2023) – ampliamento regole accordi di ristrutturazione (art.1-bis).
  • D.L. 145/2023 (conv. L. 191/2023) – disciplina transazioni con forte taglio (art.4-quinquies).
  • D.Lgs. 136/2024 – Terzo correttivo al Codice della crisi, incl. art. 23 c.2-bis (transazione nella composizione negoziata), modifiche a artt. 88, 245 CCII.
  • Circolare Agenzia Entrate 34/E (29 dicembre 2020), “Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi”.
  • Messaggio INPS n. 3553/2024 – Istruzioni su transazione fiscale e contributiva in concordato e accordi di ristrutturazione.
  • Cass. Civ., Sez. V, 29 novembre 2023, n. 33303 – conseguenze dell’omologa di accordo di ristrutturazione con transazione fiscale sopravvenuta (cessazione del contendere).
  • Tribunale di Bergamo, decreto 21 settembre 2022 – ammissibilità di concordato semplificato post-composizione negoziata solo dopo tentativi di transazione fiscale (Orientamento di merito citato in dottrina).
  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e tribunali di merito sull’effetto di silenzio-assenso del Fisco a scadenza del termine (Cass. 2024 e succ.).
  • Normative collegate: art. 182-ter legge fall. (transazione fiscale storica), art. 182-bis legge fall. (accordi di ristrutturazione), L. 232/2016 (estensione IVA transattiva), art. 25-sexies CCII (concordato semplificato).

Quali Documenti Servono per Avviare la Procedura di Transazione Fiscale: Perché Affidarti a Studio Monardo

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⚠️ Per accedere realmente alla transazione fiscale – e farla approvare da Agenzia delle Entrate, INPS o altri enti – è fondamentale preparare un fascicolo completo, coerente e tecnicamente corretto.

Una proposta incompleta o imprecisa viene rigettata.
Una proposta ben strutturata può bloccare ogni azione esecutiva e ottenere una chiusura vantaggiosa del debito.

Ecco i documenti principali che servono

Situazione debitoria aggiornata (estratto di ruolo AdER, debiti INPS, tributi locali, ecc.)

Bilanci, dichiarazioni fiscali e redditi degli ultimi anni

Documentazione contabile (estratti conto, libro cespiti, elenco creditori e debitori)

Stato patrimoniale e conto economico recente, anche redatto in forma extra-contabile

Elenco dei beni personali e aziendali (immobili, veicoli, quote societarie, ecc.)

Proposta di pagamento dettagliata con tempistiche, importi, percentuali

Attestazione del professionista indipendente, che certifichi la convenienza della proposta per il Fisco

Relazione sulla sostenibilità del piano, firmata da avvocato o commercialista con competenze specifiche

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Ti rappresenta fino all’omologa del piano, anche in caso di opposizione o “cram down fiscale”


Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

🔹 Avvocato esperto in transazione fiscale e crisi d’impresa
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di professionisti specializzati in fiscalità e tutela del patrimonio

Perché agire subito

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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