Processo Tributario 2025: Tutte le Novità

Hai ricevuto un avviso di accertamento, una cartella esattoriale o una sanzione fiscale e vuoi impugnarla? Il processo tributario è lo strumento legale per difendere i tuoi diritti contro le pretese del Fisco.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso con l’Agenzia delle Entrate – è pensata per aiutarti a comprendere come funziona il processo tributario, quando può essere avviato e quali risultati puoi ottenere.

Scopri quali atti si possono impugnare, come si presenta un ricorso, quali sono le fasi del procedimento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, i termini da rispettare e le strategie più efficaci per ottenere una decisione favorevole.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, far esaminare il tuo caso da un avvocato specializzato e preparare una difesa solida per proteggere il tuo patrimonio e i tuoi diritti fiscali.

Introduzione:

Il processo tributario italiano regola le controversie fra contribuenti e Amministrazione finanziaria. È fondato sui principi costituzionali del giusto processo (art. 111 Cost.) e sulle garanzie di difesa stabilite dallo Statuto del contribuente (L. 212/2000). L’organo normativo principale è il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (codice processo tributario), aggiornato da successivi interventi legislativi (ultimo il D.Lgs. 220/2023). In esso sono discipline le regole di ammissibilità del ricorso, il regime delle impugnazioni e la struttura del giudizio. L’attività giurisdizionale tributaria è svolta dalle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (introdotte dalla legge n. 130/2022), presso le quali il contribuente può chiedere l’annullamento degli atti dell’ente impositore. Gli atti impugnabili sono definiti tassativamente dall’art. 19 del D.Lgs. 546/92: tra i principali vi sono l’avviso di accertamento (o liquidazione), la cartella di pagamento, gli atti sanzionatori e i provvedimenti catastali (per un elenco completo si veda la tabella sottostante). La Cassazione ha chiarito che l’elenco dell’art. 19 è tassativo, ma non impedisce di impugnare altri atti in cui l’Amministrazione pone formalmente a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita.

Fasi del procedimento tributario

Il giudizio tributario inizia con il ricorso, che il contribuente notifica al giudice competente (normalmente la Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Il ricorso deve essere redatto in forma scritta e contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi prescritti (giudice adito, parti, codice fiscale del ricorrente, atto impugnato, motivi, ecc.) e la sottoscrizione del difensore incaricato.

Dopo la notifica del ricorso, le parti costituiscono il fascicolo processuale. Il presidente della Corte effettua un esame preliminare e può dichiarare l’inammissibilità o sospendere il giudizio (art. 27); tale provvedimento presidenziale è immediatamente reclamabile entro 7 giorni. Se il procedimento prosegue, si fissa un’unica udienza di trattazione (art. 30 D.Lgs. 546/92). Non esistono udienze di comparizione né istruttorie formali: il giudice decide di norma in camera di consiglio dopo aver discusso oralmente i motivi delle parti. La sentenza viene pubblicata entro 270 giorni dall’udienza (termine ordinario) e trasmessa alle parti nel termine di legge; essa può essere definitiva (con il dispositivo e, se richiesto, motivazioni) o non definitiva (deposizione della sentenza in data successiva, come previsto per i giudizi fiscali).

L’esito del giudizio di primo grado può essere ulteriormente impugnato con appello, che il soccombente notifica entro 60 giorni dalla ricezione della sentenza (il termine è perentorio), sempre a pena di decadenza. L’appello si svolge similmente: il ricorrente in appello deposita il ricorso in appello, la controparte deposita le memorie difensive e si tiene altra udienza davanti alla Corte di secondo grado (Cassazione non prevede un ulteriore grado di giudizio tributario ordinario). Nei casi consentiti, è ammessa la Corte di Cassazione (es.: violazione di legge, difetto di motivazione, ecc.), con ricorso straordinario per cassazione entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado.

Nel dibattimento tributario sono attivi i seguenti soggetti: il contribuente (ricorrente), l’ente impositore (ad es. Agenzia delle Entrate o altra autorità fiscale), ed i difensori tecnici (avvocati o professionisti abilitati) che assistono le parti. Dal 2024 le commissioni tributarie sono divenute Corti di giustizia tributaria con giudici tributari professionali a tempo pieno. Fino a 2.582,28 € di valore della controversia il contribuente può difendersi in proprio, ma al di sopra di tale soglia è obbligatorio il difensore tecnico (art. 8 D.Lgs. 546/92). L’ente impositore (es. Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Dogane e Monopoli, enti locali) è rappresentato dai propri funzionari. I difensori sono tenuti ad inserire nell’atto il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a gestire tutte le comunicazioni telematiche di processo.

Atti impugnabili (art. 19 D.Lgs. 546/92)Esempi di atti
Atti impositivi (accertamento e liquidazione)Avviso di accertamento; avviso di liquidazione
Atti di riscossioneIscrizione a ruolo; cartella di pagamento; fermo
Provvedimenti sanzionatoriAvviso di violazione, sanzioni amministrative
Operazioni catastaliAtti di rettifica catastale
Atti relativi a rimborsi/agevolazioniDiniego di rimborso; revoca o rigetto di agevolazioni
Atti esecutiviProvvedimenti di pignoramento, ipoteca, ingiunzione

Strumenti deflattivi del contenzioso tributario

Prima di adire il giudice, il contribuente può avvalersi di strumenti deflattivi o stragiudiziali per definire la controversia:

  • Autotutela amministrativa (richiesta di riesame): il contribuente può chiedere all’ufficio fiscale l’annullamento o la rettifica di un atto viziato. In alcuni casi (ad es. errore formale evidente), tale autotutela è obbligatoria e l’Amministrazione deve rispondere entro 90 giorni. Qualora l’ufficio rigetti o non risponda (silenzio-rifiuto), il contribuente può fare ricorso entro 60 giorni dall’atto o dalla comunicazione di rigetto. La riforma del 2023 ha stabilito che il ricorso per il rifiuto di autotutela non annulla l’atto originario ma consente al giudice di ordinare all’ente di riesaminare l’atto (condanna alla riapertura in autotutela). Inoltre, la presentazione di un’istanza di autotutela sospende i termini di ricorso fino a 90 giorni dal deposito della domanda.
  • Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997 e s.m.i.): è una procedura stragiudiziale che permette al contribuente di concordare con l’ufficio il pagamento di imposte e sanzioni ridotte. La novità normativa (D.Lgs. 13/2024) ha disposto che – nei casi in cui non è richiesto il contraddittorio preventivo – l’istanza di adesione può essere presentata entro il termine ordinario del ricorso; invece, se il contraddittorio è previsto ma non si sono presentate osservazioni, l’istanza va fatta entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di accertamento, mentre se il contribuente ha già risposto in contraddittorio il termine è di 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Dall’entrata in vigore (30/4/2024), l’ufficio non può valutare elementi nuovi rispetto alle osservazioni già fornite in contraddittorio, limitando la procedura agli elementi già dibattuti.
  • Conciliazione giudiziale (art. 6 D.Lgs. 218/1997): se il contribuente ha già proposto ricorso, può proporre in udienza un accordo di conciliazione al Collegio (cd. conciliazione agevolata). Entro 60 giorni dalla notifica del decreto di fissazione dell’udienza, le parti possono trovare un accordo che preveda la riduzione della pretesa tributaria (solitamente pagando una percentuale agevolata dell’imposta). La definizione raggiunta è omologata dal Collegio con ordinanza e vale come sentenza. Le modalità e le percentuali (2%–3% dell’imposta, o il 4%–5% nei casi ordinari) sono stabilite dalla legge. Anche le somme già versate dal contribuente vengono computate nell’importo da pagare in conciliazione (c.d. parziale compensazione).
  • Reclamo-mediazione: istituito dalla L. 178/2020, il reclamo-mediazione era un tentativo obbligatorio di composizione definitoria prima di far ricorso (per atti di valore fino a €50.000). Con il D.Lgs. 220/2023 l’art. 17-bis D.Lgs. 546/92 è stato abrogato dal 4/1/2024. Pertanto, per gli atti notificati dal 4 gennaio 2024 non si richiede più il reclamo-mediazione: il contribuente può notificare il ricorso direttamente entro 30 giorni dall’atto (in precedenza, il termine di 30 giorni decorreva dopo 90 giorni dal reclamo senza accordo).

Le novità del 2025 nel processo tributario

Il 2024–2025 ha introdotto rilevanti novità legislative e giurisprudenziali in materia tributaria:

  • Riforma della giustizia tributaria – Con la L. n. 130/2022 e il D.Lgs. 220/2023 (entrato in vigore il 4 gennaio 2024) le Commissioni tributarie sono diventate Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Sono stati eliminati i giudici onorari (ora sostituiti da magistrati tributari professionali). Le nuove Corti sono organizzate su base regionale, ciascuna con una Corte di primo grado (Comune/Territorio) e una Corte di appello (Regionale). È stato altresì istituito un ruolo unico nazionale per i giudici tributari. Sono state ampliate le ipotesi di competenza delle Corti: in particolare, le controversie tra contribuenti e Regioni ora vedono le Regioni difese non più solo da avvocati esterni ma anche dai funzionari interni (art. 11, commi 3-ter D.Lgs. 546/92 nov.).
  • Notificazioni e comunicazioni telematiche – Dal 2024 è obbligatorio notificare e-decreti e comunicazioni del processo tributario via PEC o tramite il sistema informatico “Sophia” del Dipartimento Giustizia Tributaria. Le notifiche analogiche sono ammesse solo in casi eccezionali e con successivo adeguamento digitale. Il domicilio digitale delle parti (PEC) è vincolante, e il difensore deve tempestivamente comunicare variazioni di PEC. In caso di vizi di notifica relativi ad un atto presupposto emesso da soggetto diverso, il legislatore ha introdotto l’art. 6-bis del D.Lgs. 546/92: il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti coinvolti.
  • Deposta telematiche e atti informatici – Il processo tributario è ormai completamente telematico: gli atti delle parti (ricorsi, memorie, documenti) si depositano via PEC e vanno sottoscritti digitalmente. I magistrati tributari devono firmare digitalmente sentenze, ordinanze e verbali (la mancata firma digitale rende nulla l’ordinanza o sentenza). La procura alle liti può essere cartacea, ma deve essere depositata anche in copia elettronica conforme. L’art. 25-bis D.Lgs. 546/92 ora prevede che gli stessi documenti già trasmessi telematicamente non debbano essere nuovamente depositati.
  • Contraddittorio e spese di giudizio – Lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) rinforza il principio del contraddittorio fiscale, che deve precedere ogni atto lesivo dei diritti del contribuente. Con il D.Lgs. 220/2023, in caso di soccombenza reciproca o di gravi ragioni, il giudice può compensare le spese di lite. Per la prima volta sono state indicate circostanze eccezionali (da motivare) che giustificano la compensazione, oltre alla vittoria basata su documenti determinanti emersi in giudizio.
  • Fase cautelare – È consentita la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto tributario (art. 47 D.Lgs. 546/92). Il contribuente deve richiedere la “sospensiva” nel ricorso (o separatamente) e – di regola – prestare idonea garanzia (deposito cauzionale o fidejussione per la somma indicata dall’art. 69 c.2). Il giudice (monocratico o collegiale) decide sull’istanza in tempi rapidi: se entro 20 giorni dall’ultima costituzione delle parti (istruttoria conclusa) il Collegio delibera in camera di consiglio, può emettere ordinanza cautelare semplificata. Le ordinanze collegiali possono essere impugnate entro 15 giorni con reclamo (fino alla Corte d’appello tributaria), mentre quelle emesse da giudice monocratico si contestano con reclamo in seno alla stessa Corte di primo grado.
  • Accertamento con adesione e conciliazione – Oltre ai cambiamenti introdotti dal D.Lgs. 13/2024 descritti, ricordiamo che il contribuente può ancora chiedere l’adesione dopo avere esercitato il contraddittorio, e che permane la facoltà di adire la procedura di conciliazione giudiziale agevolata in udienza (art. 6, D.Lgs. 218/97).
  • Reclamo-mediazione abolita – Come detto, i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 in poi non sono più soggetti all’istituto del reclamo-mediazione: il termine per il deposito del ricorso è pertanto quello ordinario di 30 giorni dall’atto (decreto 220/2023, art.2, co.3). Per i ricorsi precedenti a tale data continuano a valere le regole transitorie: per essi permane l’obbligo di attendere 90 giorni dal ricorso prima del deposito.

Tabelle riepilogative

Termini principali del processo tributario:

FaseTermine previstoRiferimento normativoNote principali
Ricorso in 1° gradoEntro 60 giorni dalla notifica dell’attoArt. 21, D.Lgs. 546/1992Termine perentorio. Se è stata presentata istanza di autotutela, si può attendere fino a 90 giorni.
Deposito in CancelleriaEntro 30 giorni dalla notifica del ricorsoArt. 22, D.Lgs. 546/1992Obbligatorio, pena inammissibilità del ricorso.
Controdeduzioni difensiveEntro 60 giorni dal deposito del ricorsoArt. 24, D.Lgs. 546/1992Termini per la parte resistente (es. Agenzia Entrate) per presentare memoria difensiva.
AppelloEntro 60 giorni dalla notifica della sentenzaArt. 51, D.Lgs. 546/1992Il termine è perentorio e decorre dalla notifica regolare della sentenza di primo grado.

Competenza territoriale: le Corti di primo grado sono competenti in base al luogo di residenza, domicilio fiscale o sede dell’ufficio che ha emesso l’atto impugnato (cfr. art. 4 D.Lgs. 546/92). Le impugnazioni avverso sentenze di primo grado si svolgono presso la Corte Regionale (secondo grado) in cui ha sede la Corte di primo grado che ha pronunciato.

Facoltà difensive e soggetti abilitati: il ricorrente (contribuente) può scegliere come difensore un avvocato abilitato o un professionista iscritto nell’apposito albo tributario (commercialista, ragioniere, ecc.). I contribuenti con controversie di valore fino a 2.582,28 € possono difendersi da soli; oltre tale soglia è obbligatorio l’assistenza tecnica. Il difensore ha i poteri di legge (art. 12 D.Lgs. 546/92 e art. 182 c.p.c.): in ogni caso può esporre le ragioni della parte, produrre documenti, proporre motivi di ricorso o difesa, e – se necessario – nominare consulenti o tecnici di parte. È invece escluso il compimento di atti dispositivi del diritto contenzioso (salvo delega specifica).

Regole procedurali salienti: il processo è orale e non soggetto al rito camerale (“camera di consiglio”) per la decisione; la discussione avviene in udienza pubblica, seguita da deliberazione in camera di consiglio. Le parti possono depositare memorie scritte prima dell’udienza e produrre documenti, ma i documenti nuovi introdotti in fase istruttoria sono valutati con prudenza. Le sentenze, depositate in forma semplificata, devono essere motivate; il Collegio può anche adottare «sentenze in forma semplificata» quando riconosce manifesta infondatezza o inammissibilità dei motivi. Le ordinanze cautelari (sospensive) emesse in composizione collegiale sono impugnabili con reclamo alla Corte d’appello tributaria entro 15 giorni; quelle monocratiche si impugnano con reclamo in sede collegiale (stessa Corte di primo grado). L’ordinanza cautelare della Corte tributaria di secondo grado è invece inoppugnabile.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Quando va notificato il ricorso tributario? Il ricorso va notificato all’ente impositore entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Se entro questo termine il contribuente ha chiesto autotutela, può attendere la risposta dell’ufficio fino a 90 giorni dalla richiesta senza perdere il diritto; solo dopo l’esito negativo (espresso o tacito) potrà notificare il ricorso.
  2. Chi può difendere il contribuente in giudizio? Chiunque può scegliere un avvocato o un professionista abilitato (com. tributarista, commercialista) come difensore. Fino a 2.582,28 € di valore del ricorso il contribuente può anche difendersi in proprio, al di sopra di tale soglia è obbligatorio l’assistenza tecnica. Il difensore ha l’onere di indicare la propria PEC nell’atto e deve gestire telematicamente le notifiche.
  3. Cosa succede se il contribuente non versa la garanzia cautelare richiesta? Se si domanda la sospensione dell’atto in sede cautelare, il giudice può accordarla subordinando la sospensione al deposito di una garanzia (art. 69 c.2) pari all’importo del tributo impugnato. In mancanza del deposito, l’istanza cautelare può essere respinta (art. 47, comma 5). I contribuenti con “bollino di affidabilità” (pratica fiscale chiusa) sono esentati dal deposito.
  4. Quanto tempo ci vuole per avere una sentenza? Non esistono termini fissi nei giudizi tributari: la legge prevede un “terminino” di 270 giorni (c.d. tempi massimi provvisori), ma molte pronunce avvengono anche oltre tale termine. Le novità del 2024 incentivano procedure più rapide (deposizione telematica, semplificazione nelle udienze). In media, dal deposito del ricorso alla sentenza di primo grado possono trascorrere diversi mesi o più di un anno, variabili a seconda del carico degli uffici.
  5. Che novità ha portato l’abolizione del reclamo-mediazione? Per i ricorsi notificati dal 4/1/2024 l’art. 17-bis D.Lgs. 546/92 è abrogato. Ciò significa che il contribuente non deve più attendere obbligatoriamente 90 giorni tra ricorso e deposito (come avveniva col reclamo-mediazione). Ora il ricorso definitivo va depositato entro 30 giorni dalla notifica (comma 3 art.2 D.Lgs. 220/2023). Per gli atti antecedenti resta applicabile la procedura precedente. La norma agevola la tempestività: in pratica oggi, dopo 4 gennaio 2024, il contribuente può impugnare subito l’atto entro i termini ordinari.
  6. Quando e come si applica l’accertamento con adesione? Anche dopo le novità 2024, il contribuente può proporre accertamento con adesione a prescindere dal contraddittorio o dopo di esso. Nella prassi: se l’atto non era assoggettato a contraddittorio preventivo (per es. IVA, imposte locali), l’istanza di adesione si presenta entro il termine per il ricorso (60 gg). Se invece c’era contraddittorio e il contribuente ha presentato osservazioni, potrà comunque fare adesione entro 15 giorni dall’avviso notificato. Se non ha fatto osservazioni, dovrà attendere la comunicazione del progetto di atto e aderire entro 30 giorni.
  7. Cosa devo fare se ricevo una cartella di pagamento? La cartella può essere impugnata con ricorso tributario (non con opposizione in via amministrativa). Bisogna notificare il ricorso alla sede competente della Corte tributaria entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Nello stesso ricorso si può anche chiedere la sospensione dell’esecuzione (indicando l’eventuale cauzione). Conviene verificare intanto il fondamento della cartella (es. avviso di accertamento sottostante) e considerare prima di ricorrere strumenti come l’accertamento con adesione (se applicabile) o l’autotutela (domanda di annullamento, se ricorrono i presupposti di legge).
  8. Chi decide sull’istanza cautelare (sospensiva)? In 1° grado la domanda di sospensione è decisa dal giudice monocratico della Corte di primo grado. Se il giudice monocratico respinge o accorda con decreto, tale provvedimento si impugna con reclamo (al Collegio stesso di primo grado) entro 15 giorni. Se il collegio (giudice a più membri) emette ordinanza, questa è impugnabile con appello alla Corte di secondo grado entro 15 giorni. In pratica il giudice di II grado può decidere sull’appello cautelare collegiale; nessun rimedio è previsto per ordinanze emesse in appello.

Simulazioni pratiche

  • Caso 1: Ricorso contro un avviso di accertamento. Mario riceve un avviso di accertamento per imposte sui redditi di €30.000. Dopo aver studiato il provvedimento con il suo commercialista, Mario decide di impugnare l’atto. Entro 60 giorni dalla notifica, il commercialista redige il ricorso (ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 546/92), indicando giudice competente e motivi (ad esempio errori di fatto). Il ricorso viene notificato all’Agenzia delle Entrate e depositato telematicamente in Cancelleria nel termine perentorio di 30 giorni. In udienza, Mario potrebbe anche depositare memorie integrative entro 10 giorni prima della data fissata. L’Agenzia, costituitasi, depositerà le proprie controdeduzioni. Il Collegio deciderà sulla fondatezza dei motivi: in caso di accoglimento, l’avviso verrà annullato o modificato. Se la sentenza è sfavorevole per Mario, egli potrà fare appello entro 60 giorni; al contrario, se vince il giudizio, potrà richiedere il rimborso di quanto versato (art. 19 Statuto del contribuente) o, se ha ritirato somme a titolo di acconto, il loro rimborso con interessi.
  • Caso 2: Istanza di sospensione dell’esecuzione. Laura riceve una cartella di pagamento per IVA e sanzioni, con termine di pagamento breve. Nel ricorso che notifica alla Corte tributaria entro 60 giorni, chiede anche la sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto (art. 47). Nella memoria difensiva, Laura allega estratti conto che dimostrano di non poter pagare subito la somma. Il Tribunale, valutati i presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora), concede la sospensiva, subordinando però la sospensione al deposito di una garanzia. Laura ottiene così una proroga per discutere la lite senza dover pagare immediatamente. Se l’istanza viene respinta, potrà fare reclamo in sede collegiale come visto sopra.
  • Caso 3: Mediazione/conciliazione in corso di contenzioso. Carla ha proposto ricorso contro un avviso di liquidazione comunale. All’udienza, il Comune propone una conciliazione giudiziale: concorda di ridurre la pretesa del 60% per chiudere subito la controversia. Carla – assistita dal legale – valuta positivamente e firma l’accordo. L’istanza congiunta di omologa viene accolta dal Collegio, che emette ordinanza di definizione con l’importo concordato. In alternativa, se il Comune non avesse offerto nulla, Carla avrebbe proseguito il processo in appello o in Cassazione dopo il giudizio di primo grado.
  • Caso 4: Accertamento con adesione dopo il contraddittorio. Davide riceve una comunicazione di avviso di accertamento IVA che prevedeva il contraddittorio. Davide presenta osservazioni al progetto di atto (come previsto dal D.Lgs. 128/2015) entro 30 giorni. L’ufficio ritiene fondate alcune censure e propone un’istanza di accertamento con adesione: Davide ha altri 15 giorni dalla notifica dell’avviso definitivo per aderire. Concordano così una minore imposta. Se Davide avesse rifiutato, avrebbe dovuto procedere con il ricorso tributario nei termini ordinari (60 giorni).

Fonti normative e giurisprudenziali

La presente guida si basa esclusivamente sulla normativa italiana vigente (aggiornata a maggio 2025) e sulla giurisprudenza ufficiale. In particolare si segnalano: Costituzione (art. 111 sul giusto processo), Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (codice del processo tributario) e successive modifiche (L. 234/2021, L. 130/2022, D.Lgs. 220/2023, D.Lgs. 13/2024). Tra le pronunce della Corte di Cassazione si menzionano, ad esempio, la sentenza n. 5174/2023 in tema di atti impugnabili. Sono state altresì consultate fonti ufficiali come la Gazzetta Ufficiale (cfr. G.U. n.2 del 3.1.2024 – D.Lgs. 220/2023; n.43 del 21.2.2024 – D.Lgs. 13/2024; n.204 del 1.9.2022 – L.130/2022; n.177 del 31.7.2000 – L.212/2000) e documenti del Ministero dell’Economia (Dip. Giustizia Tributaria) e dell’Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi principali: D.Lgs. 546/1992 (c.p.t.), L. 212/2000 (Statuto), L. 130/2022, D.Lgs. 220/2023, D.Lgs. 13/2024; Gazzetta Ufficiale – Serie Generale: G.U. n. 2/2024 (D.Lgs. 220/2023), n. 43/2024 (D.Lgs. 13/2024), n. 204/2022 (L. 130/2022), n. 177/2000 (L. 212/2000). Giurisprudenza: Cass. n. 5174/2023 (atti impugnabili); Cass., sezioni unite, 14675/2016 (onere della prova) e altre. Prassi: circolari Agenzia Entrate e note DGT sulle modalità telematiche. Tutte le fonti citate sono accessibili attraverso i siti ufficiali (Gazzetta Ufficiale, Normattiva, Cassazione, Ministero Economia).

Processo Tributario: Perché Affidarti a Studio Monardo

Hai ricevuto un avviso di accertamento o una cartella esattoriale ingiusta?
Ritieni che l’Agenzia delle Entrate abbia calcolato male imposte, IVA, IRPEF o contributi?

⚠️ Quando il dialogo con il Fisco si interrompe, l’unico modo per far valere i tuoi diritti è il ricorso al giudice tributario, attraverso il processo tributario, regolato dal D.Lgs. 546/1992.
Si tratta di un vero e proprio processo legale, che richiede competenze specifiche in materia fiscale e procedurale.

✅ Può annullare sanzioni, atti impositivi e richieste di pagamento
✅ Può sospendere il pignoramento o la riscossione coattiva
✅ Può far emergere errori di calcolo, notifiche irregolari o vizi formali

Ma attenzione: i termini sono stretti e ogni errore procedurale può far perdere la causa, anche quando hai ragione.

Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo

✅ Analizza il tuo caso e verifica la presenza di vizi formali o sostanziali nell’atto impugnato

✅ Redige e deposita il ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, nei termini previsti dalla legge

✅ Richiede la sospensione dell’esecutività dell’atto, per evitare che la riscossione prosegua durante il processo

✅ Ti rappresenta in udienza, contestando punto per punto la pretesa tributaria dell’Agenzia delle Entrate o dell’ente locale

✅ Ti assiste anche in mediazione tributaria, accertamento con adesione e nelle procedure conciliative

Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

🔹 Avvocato con oltre 15 anni di esperienza nel contenzioso tributario
🔹 Esperto in diritto fiscale e difesa contro accertamenti dell’Agenzia delle Entrate
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di esperti in contenzioso fiscale e gestione dei debiti tributari

Perché agire subito

⏳ Il termine per presentare ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se lo perdi, il debito diventa definitivo.

⚠️ Il mancato ricorso può comportare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi anche per somme ingiustamente richieste

📉 Una difesa debole o fuori tempo può causare danni patrimoniali e reputazionali seri, sia per privati che per imprese

🔐 Solo una difesa fiscale esperta e tempestiva può contrastare efficacemente gli atti dell’Agenzia delle Entrate

Conclusione

Il processo tributario non è una formalità: è una vera causa fiscale, in cui servono competenza tecnica, precisione documentale e una strategia chiara.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa avere al tuo fianco un legale che conosce le regole del gioco e sa come battere il Fisco nei tribunali tributari.

Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza fiscale personalizzata.
Se hai ricevuto un avviso o una cartella che ritieni ingiusta, il momento per agire è adesso.

Leggi con attenzione: Se stai affrontando difficoltà con il Fisco e hai bisogno di una rapida valutazione delle tue cartelle esattoriali e dei debiti, non esitare a contattarci. Siamo pronti ad aiutarti immediatamente! Scrivici su WhatsApp al numero 351.3169721 oppure inviaci un’e-mail all’indirizzo info@fattirimborsare.com. Ti ricontatteremo entro un’ora per offrirti supporto immediato.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

My Agile Privacy
Privacy and Consent by My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!