La Liquidazione Controllata Del Sovraindebitato Aggiornata Al 2025

Sei sommerso dai debiti e non riesci più a farvi fronte? Hai già ricevuto pignoramenti o cartelle e temi di perdere tutto? La liquidazione controllata può essere la tua occasione per liberarti legalmente dai debiti.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento e procedure di esdebitazione – è pensata per aiutarti a capire come funziona la liquidazione controllata e in quali casi puoi accedere a questa soluzione definitiva.

Scopri chi può richiederla, come viene gestito il patrimonio del debitore, quali debiti possono essere cancellati, e cosa succede dopo la procedura, anche per chi non ha nulla da offrire ai creditori.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, esaminare la tua situazione con un avvocato esperto e iniziare il percorso verso l’esdebitazione, anche se sei un imprenditore individuale o un privato senza più risorse.

Introduzione:

La liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura concorsuale destinata a persone fisiche (consumatori e imprenditori) e a società non fallibili, finalizzata alla vendita del patrimonio del debitore per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). Introdotta nel Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e recentemente aggiornata dai decreti correttivi, la normativa mira a coniugare la tutela del debitore (favor debitoris) con quella dei creditori. La procedura si svolge davanti al tribunale competente, con la nomina di un commissario/liquidatore nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o scelto dal tribunale.

Questa guida, aggiornata a maggio 2025, analizza in dettaglio il quadro normativo vigente, i presupposti oggettivi e soggettivi, le fasi procedurali (dalla domanda di apertura all’esdebitazione), la giurisprudenza recente con massime e sentenze commentate, esempi pratici, profili fiscali e patrimoniali, oltre a illustrare diritti e doveri di tutti gli organi coinvolti (giudice delegato, liquidatore, OCC, creditori). Vengono inoltre esaminati gli effetti su contratti pendenti, rapporti di lavoro, beni sequestrati, trust e i rapporti con altre procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, piani del consumatore, concordato “minore”).

1. Normativa vigente

1.1 Il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019)

La liquidazione controllata è regolamentata dal Capo IX del Titolo V del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in attuazione della L. 155/2017), che integra la precedente legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012). In particolare, l’art. 268 CCII definisce l’istituto e il suo campo di applicazione. Si tratta di una procedura riservata ai soggetti non fallibili (imprenditori privi dei requisiti per il fallimento, consumatori, professionisti, ecc.) che si trovano in stato di sovraindebitamento, inteso come «l’impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni».

Principi chiave del regime normativo:

  • Favor debitoris: la legge si ispira a un principio di favore verso il debitore in difficoltà, volto a garantirne il risanamento e la reintegrazione nel circuito economico, evitando esiti punitivi.
  • Struttura unificata: la liquidazione controllata segue il procedimento unitario del capo III (artt. 142 ss. CCII) in quanto compatibile, analogamente alla liquidazione giudiziale, ma con specificità proprie.
  • Esdebitazione automatica: a termine della procedura (attualmente 3 anni) il debitore ottiene di diritto l’esdebitazione dei debiti residui se ricorrono i requisiti (assenza di frode e malafede).

1.1.1 Modifiche successive (Decreti “Correttivi” 83/2022 e 136/2024)

Dopo l’entrata in vigore del CCII, il legislatore ha approvato correttivi al Codice che hanno inciso anche sul sovraindebitamento. In particolare, il D.Lgs. 83/2022 e – ancor più – il “Correttivo ter” D.Lgs. 136/2024 hanno introdotto modifiche sostanziali. Tra le più rilevanti:

  • Termine per esdebitazione ridotto: prima la procedura durava 4 anni; il nuovo CCII ha stabilito la durata massima in 3 anni. Trascorsi tre anni dall’apertura, il debitore può chiedere l’esdebitazione (cancellazione del debito residuo).
  • Istanza dei creditori (art. 271): il debitore può proporre la domanda anche in riserva dopo istanza di creditori e, per esigenze di preferenza delle procedure consensuali, il giudice deve valutare le proposte alternative (concordato minore o ristrutturazione) presentate dal debitore prima di dichiarare l’apertura. Il nuovo art. 271 CCII prevede che, se i creditori chiedono la LC, il debitore ha tempo per depositare una proposta alternativa entro max 60 giorni (prorogabili di altri 60). Solo esaurite queste possibilità, la procedura viene aperta.
  • Attestazione di fattibilità (art. 268): per le persone fisiche, il legislatore ha reso obbligatorio il rilascio di un’attestazione da parte dell’OCC che confermi la possibilità di acquisire attivo utile alla liquidazione, anche tramite azioni giudiziarie, entro la prima udienza. Se l’OCC non attesta la fattibilità (cioè “non è possibile acquisire attivo da distribuire”), la domanda di apertura è dichiarata improcedibile. Ciò disciplina il caso (soprattutto per ex imprenditori individuali) di totale assenza di beni: la LC non può aprirsi se non ci sono beni da liquidare.
  • Relazione dell’OCC (art. 269): l’organo di composizione deve redigere una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica del debitore. Il decreto correttivo ha chiarito che tale relazione deve valutare la diligenza del debitore nell’assunzione delle obbligazioni che hanno generato la crisi, valutazione che potrà condizionare l’esdebitazione.
  • Termini per lo stato passivo (art. 270): il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo dai creditori, decorrente dalla comunicazione della sentenza di apertura, è stato esteso da 60 a 90 giorni (prorogabile di altri 30 giorni), per dare più tempo ai creditori di organizzarsi.
  • Piano di liquidazione (art. 275): è stato inserito l’obbligo per il liquidatore di relazionare ogni 6 mesi allo stato dell’esecuzione del programma di vendita dei beni, con revoca automatica in caso di mancata relazione. È anche prevista la possibilità di revocare in tutto o in parte il compenso del liquidatore o di sostituirlo. Inoltre il requisito dei 4 anni minimi di durata della procedura è stato eliminato.
  • Altro: si segnalano anche modifiche di dettaglio (accesso degli OCC a banche dati pubbliche, disciplina del fideiussore, chiarimenti sulla “domanda con riserva” per il consumatore, ecc.).

Tutte queste novità sono volte a rendere la procedura più efficiente, in linea con lo “spirito favorevole” al debitore, ma anche a garantire la massima tutela del patrimonio dei creditori (principio del miglior soddisfacimento). La relazione illustrativa del legislatore sottolinea che la riforma mira a evitare “l’apertura di procedure inutili per i creditori e costose per l’erario” quando mancano beni realizzabili.

2. Destinatari e requisiti di accesso

2.1 Soggetti legittimati

Possono accedere alla liquidazione controllata:

  • Il debitore sovraindebitato: persona fisica (consumatore o imprenditore individuale) o società. In generale, “sovraindebitato” è chi non riesce a far fronte regolarmente ai propri debiti non derivanti da contratto di consumo nel proprio interesse. Ai fini dell’accesso, è richiesta la dimostrazione dello stato di sovraindebitamento mediante la documentazione prevista (bilanci, piano dei debiti, elenchi dei creditori, ecc.).
  • Imprenditori individuali ed ex imprenditori: anche il piccolo imprenditore può accedere (si applica l’art. 2, lett. e CCII: il lavoratore autonomo e l’imprenditore individuale con debiti derivanti da attività commerciale anche i soci di SNC/SAS per i debiti personali estranei all’attività). Per gli imprenditori cancellati dal Registro delle Imprese, il corretivo 2024 ha previsto un ampliamento: essi possono presentare domanda anche oltre un anno dalla chiusura dell’attività (art. 33, co.4 CCII).
  • Consumatori (persone fisiche): la definizione di consumatore nel sovraindebitamento (art. 2, lett. d ed e CCII) si riferisce al soggetto che ha contratto debiti per spese estranee alla propria attività economica o professionale. Anche persone fisiche con debiti misti possono accedere, con una procedura dedicata. Va segnalato che il Correttivo Ter ha ridefinito alcune categorie (p.es. attribuendo la qualifica di consumatore ai soci di società di persone per obbligazioni estranee all’impresa).
  • Ministero Pubblico: è legittimato a richiedere l’apertura di LC solo quando il debitore è un’impresa (ancora valga quanto previsto ex lege 147/2020). Negli altri casi (persone fisiche) il PM non interviene attivamente (anche se una scia di dubbi interpretativi è stata quasi risolta, rimarcando il principio favor debitoris).
  • Creditori: la domanda può essere proposta anche da uno o più creditori (secondo art. 268, co.2 CCII). Se presentata da creditori, viene informato il debitore, che può opporre alternative (piani diversi) entro i termini fissati.

2.2 Presupposti oggettivi

  • Sovraindebitamento accertato: occorre la prova della situazione di sovraindebitamento. L’OCC (o il gestore della crisi) predispone una relazione sulla situazione economica-patrimoniale del debitore (art. 269 CCII) dalla quale risulti l’impossibilità di adempiere regolarmente ai debiti. È richiesto un “attivo iniziale” sufficiente a garantire, anche mediante azioni giudiziarie, un minimo soddisfacimento dei creditori: l’attestazione dell’OCC sull’esistenza di un attivo liquidabile è condizione di ammissibilità.
  • Buona fede del debitore: non devono essere presenti condotte fraudolente o dolose. La legge consente l’accesso anche se il debitore ha compiuto atti in frode, purché non siano preclusivi dell’esdebitazione: ad es. pattuizioni fraudolente non bloccano l’accesso, ma compromettono la concessione finale dell’esdebitazione. L’esdebitazione non si concede in presenza di dolo o colpa grave (art. 216 CCII). Il tribunale di Benevento, ad esempio, ha osservato che la nuova disciplina non richiede una verifica preventiva degli atti di frode, purché il piano di liquidazione presenti garanzie sufficienti ai creditori.
  • Accesso consentito ai creditori: anche singoli creditori possono iniziare la procedura, purché ci siano le condizioni di fattibilità. Se la domanda è presentata da un creditore, il debitore può proporre entro breve termine un piano alternativo di ristrutturazione o concordato minore; solo in mancanza di alternative il giudice apre la LC.
  • Assenza di procedure pendenti o preclusioni: il debitore non deve essere già sottoposto a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o altra procedura concorsuale incompatibile. Eventuali procedure esecutive individuali pendenti si sospendono dalla pronuncia di apertura. Inoltre l’accesso in sovraindebitamento è vietato se il debitore ha già richiesto con riserva (art. 65 CCII) un altro istituto (concordato minore o ristrutturazione).
  • Capitali finanziari: non ci sono minimi di debito, ma il CCII richiede che l’esame dell’OCC dimostri l’esistenza di risorse sufficienti da liquidare o redditi da destinare alla liquidazione. Se il debitore è «incapiente» (art. 283 CCII), cioè privo di beni ma in buona fede, potrà essere ammesso ad una speciale liquidazione che prevede la cancellazione del debito residuo nella misura minima di 10% da restituire su eventuali utilità future (purché non ricorrano atti fraudolenti).

3. Procedura: fasi principali

La procedura di liquidazione controllata si articola in più fasi, dall’instaurazione del procedimento all’esdebitazione finale. Di seguito i passaggi chiave:

  • Presentazione del ricorso (art. 268 CCII): il debitore (o il creditore/PM) deposita al tribunale un ricorso motivato, contenente:
    • l’elenco completo dei creditori (con ammontare dei debiti) e delle garanzie in essere;
    • i documenti contabili (bilanci, scritture fiscali);
    • la relazione dell’OCC (o la richiesta di nomina del gestore della crisi) che attesti lo stato di indebitamento e la fattibilità della liquidazione;
    • eventuali piani o proposte di ristrutturazione alternativi.
      Alla domanda di LC si applica la disciplina del ricorso introduttivo (art. 27 CCII) e si sospendono gli interessi legali o convenzionali sui debiti non garantiti da ipoteca sino alla chiusura della procedura. In particolare, ai sensi dell’art. 268 comma 4 CCII, “Il deposito della domanda sospende… il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione”.
  • Prima udienza e verifica dei requisiti: il tribunale, in composizione monocratica, fissa una prima udienza. Entro tale udienza il giudice delegato:
    • nomina il liquidatore (normalmente coincidente con l’OCC già nominato; in alternativa sceglie tra gli iscritti nel registro degli OCC territoriali);
    • verifica la correttezza formale del ricorso e l’attestazione dell’OCC. Dal 2024 l’OCC deve esplicitare la possibilità di «acquisire attivo da distribuire ai creditori»; se l’OCC non attesta tale fattibilità, la domanda di apertura è improcedibile. Ciò evita l’apertura di procedure senza attivi realizzabili.
    • dà la parola al debitore e ai creditori (o loro rappresentanti) per eventuali osservazioni. Se la domanda è stata proposta dai creditori, secondo il nuovo art. 271 CCII il debitore può chiedere di riformulare la domanda in altra procedura concordata (piano consumatore, piano risanamento o concordato minore) entro un termine perentorio (fino a 60 giorni, prorogabili di altri 60).
    • Deposita la sentenza di apertura: “Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata” e ordina il deposito da parte del debitore di tutte le scritture contabili mancanti.
  • Esecuzione del programma liquidatorio: una volta aperta, il liquidatore (che di solito è l’OCC indicato) assume la custodia dei beni del debitore e procede come segue:
    1. Inventario e stato passivo: il liquidatore redige uno stato passivo, raccogliendo le domande di ammissione dai creditori. Il tribunale assegna un termine (attualmente 90 giorni) entro cui i creditori e i titolari di diritti reali su beni del debitore debbono depositare le rispettive domande (pena inammissibilità). L’ammontare delle ragioni di ciascun creditore – ottenuto tramite documentazione giustificativa – confluisce nello stato passivo. Il liquidatore esamina le domande, forma l’albo passivi e lo deposita in cancelleria.
    2. Vendita dei beni e incassi: il commissario procede alla liquidazione dei beni inclusi nell’attivo (mobiliare e immobiliare), mediante le forme previste dal codice (vendite all’asta giudiziaria, trattative private, ecc.). Può vendere anche i crediti vantati dal debitore (ad es. crediti di impresa, crediti esecutivi). Se ci sono beni indivisi o vincolati, li gestisce secondo le regole del sequestro giudiziario. Come disposto dall’art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura non possono più essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive contro il debitore, né acquisiti nuovi diritti di prelazione sui beni in liquidazione (pena nullità). Tuttavia, le procedure esecutive già pendenti devono essere segnalate; in pratica il liquidatore comunica le vendite coattive ai sensi dell’art. 270 comma 4. Nella prassi, il tribunale ordina che tale sentenza sia iscritta presso Conservatoria e PRA, congelando i vincoli (la C.P. di Catania ha ribadito il divieto di continuare i pignoramenti dopo l’apertura).
    3. Distribuzione dell’attivo: una volta realizzati incassi, il liquidatore provvede al riparto secondo l’ordine di preferenza previsto dal codice civile (artt. 221 ss. CC) e le regole del concorso passivo. In specie, riduce i privilegi alla misura ricavabile e fa pagamenti prededucibili per le spese di procedura.
    4. Relazioni periodiche: durante la liquidazione, il liquidatore invia al tribunale relazioni aggiornate sullo stato di avanzamento (almeno ogni 6 mesi). Il nuovo art. 275 CCII prevede espressamente che la mancata relazione semestrale costituisce causa di revoca automatica del liquidatore. Il giudice delegato può delegare la trattazione e, con decreto motivato, revocare il liquidatore in caso di inadempimento grave, nominandone uno nuovo.
  • Chiusura e esdebitazione (artt. 280-281 CCII): alla scadenza del termine di liquidazione (3 anni, salvi i casi di proroga eccezionale), il liquidatore deposita il rendiconto finale. Il giudice, valutati i risultati dell’esecuzione, pronuncia l’esdebitazione: “dispone la cancellazione dei debiti residui non pagati”. L’esdebitazione è automatica se il debitore è meritevole (assenza di frode, dolo o colpa grave) e se il piano ha previsto un soddisfacimento minimo ai creditori (di norma almeno 10% degli importi riconosciuti). Il decreto di esdebitazione libera il debitore dai residui passivi, a condizione che non siano intervenute sopravvenienze rilevanti (art. 283-284 CCII). Nel caso particolare del “debitor incapiente” (art. 283), colui che non ha alcun patrimonio ma è meritevole può ottenere comunque l’esdebitazione, impegnandosi a pagare ai creditori fino al 10% del loro credito qualora entro 4 anni riceva utilità patrimoniali.

Tabella 1 – Fasi chiave della liquidazione controllata

Fase / AttoOrganoTermine e Ruolo
Presentazione ricorso (art. 268 CCII)Debitore (o creditore/PM) + OCCDeposito domanda di apertura + allegati (elenco creditori, rapporto OCC, documenti contabili)
Prima udienza (art. 268 c.3 CCII)Giudice delegato (T.)Verifica requisiti; nomina liquidatore; decide apertura o rigetto (improcedibilità se no attivo)
Comunicazione apertura (art. 270 CCII)T. / LiquidatoreSentenza di apertura notificata a DEBITORE, creditori, titolari di diritti su beni; sospensione azioni esecutive
Istanza creditorie (art. 271 CCII)Debitore/CreditoriSe richiesta da creditori: possibilità per il debitore di proporre concordato minore o ristrutturazione entro termini (60-120 gg)
Deposito documenti contabiliDebitoreEntro 7 giorni dall’apertura depositare bilanci, elenchi creditori, ecc.
Presentazione domande ammissione al passivo (art. 270)CreditoriTermine di 90 giorni (dal deposito sentenza) prorogabili 30 giorni
Redazione stato passivo e rendicontoLiquidatoreRedige e deposita stato passivo; esegue vendite e ripartizioni
Rapporti periodici (art. 275 CCII)LiquidatoreRelazione semestrale obbligatoria, con conto e programma esecutivo
Esdebitazione (art. 280-281 CCII)Giudice delegatoGiudice delibera esdebitazione dei debiti residui (cancellazione)

In sintesi, il procedimento è gestito dal tribunale in composizione monocratica, con il liquidatore (tipicamente un professionista iscritto all’albo OCC) che assume funzioni attive (vendita e riparto) e reattive (risposta alle impugnazioni dei creditori).

4. Giurisprudenza aggiornata

Negli ultimi anni la giurisprudenza italiana ha affrontato diversi profili della liquidazione controllata. Di seguito alcuni arresti significativi:

  • Privilegi e azioni esecutive (Cass. 22914/2024): con la sentenza Cass. civ. 1ª, 19 agosto 2024, n. 22914 si è deciso che il privilegio del creditore fondiario previsto dall’art. 41 TUB (che consente di proseguire esecuzioni ipotecarie anche dopo fallimento/liquidazione giudiziale) si applica anche alla liquidazione controllata. La Corte, interpretando la norma che stabilisce il divieto di azioni esecutive (art. 150 CCII), ha affermato che il richiamo integrale alla disciplina delle esecuzioni nei procedimenti concorsuali (art. 270 c.5 CCII) include la clausola di riserva “salvo diversa disposizione”. In altri termini, anche nella LC i creditori ipotecari speciali possono continuare l’esecuzione (salvo revoca successiva). La Cassazione ha dunque «esteso l’applicabilità del privilegio fondiario anche alla liquidazione controllata».
    Questa decisione – confermata da commentatori come Mandico – spiega perché, contrariamente ad alcuni dubbi interpretativi, il legislatore non ha escluso espressamente il privilegio nelle LC: ciò implica che, dal deposito di apertura, le azioni esecutive ordinarie sono sospese, ma i privilegiati (fondiari) possono ancora agire. Tale orientamento, benché soddisfi i diritti dei creditori, è stato criticato sotto il profilo del favor debitoris, perché rende meno attraente la procedura per debitori con immobili ipotecati.
  • Poteri del liquidatore (Cass. 12395/2025): con l’ordinanza Cass. civ. 1ª, 10 maggio 2025, n. 12395 la Suprema Corte ha affermato che il liquidatore della procedura da sovraindebitamento può sollevare, previa autorizzazione del giudice delegato, l’eccezione di revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) in via incidentale. Ciò significa che, se durante la liquidazione un terzo conveniva in giudizio il liquidatore per restituire un bene, quest’ultimo può reagire eccependo la nullità del trasferimento per atto fraudolento già intervenuto, senza dover proporre un’azione separata. La Cassazione ha così rafforzato il ruolo attivo del liquidatore nel tutelare il patrimonio della procedura, ampliando gli strumenti a disposizione dei creditori e mantenendo compatibili le norme civilistiche con il CCII.
  • Patrocinio a spese dello Stato (Corte Cost. 121/2024): la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 121/2024 (ordinanza 10 luglio 2024), ha dichiarato incostituzionale l’art. 146 del DPR 115/2002 nella parte in cui non consente la prenotazione a debito delle spese anche per la liquidazione controllata. In sostanza, la Consulta ha equiparato la LC alla liquidazione giudiziale, riconoscendo ai debitori sovraindebitati la possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio e di sospendere a debito contributo unificato, bollo e spese notarili. Ciò deriva dal fatto che entrambe le procedure perseguono la par condicio creditorum e l’esdebitazione finale; negare gli stessi strumenti di tutela giurisdizionale alla liquidazione controllata sarebbe irragionevole.
  • Tribunali locali: numerose decisioni di merito confermano i principi di legge. Ad esempio, il Tribunale di Catania, con la Sentenza n. 277/2022, ha dichiarato aperta la LC disponendo la nomina dell’OCC come liquidatore, l’assegnazione del termine di 60 giorni per l’esibizione delle domande ex art. 270 CCII, e l’onere di trascrivere la sentenza nei pubblici registri (Conservatoria, PRA) a cura del liquidatore. Inoltre ha ribadito che, a norma dell’art. 270 comma 5 e art. 150 CCII, dopo l’apertura “non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive”. Il Tribunale ha anche indicato che il liquidatore deve versare immediatamente il saldo di conto corrente del debitore nella massa fallimentare e prevede il deposito semestrale del suo operato (con possibilità di revoca per inadempimento). Questi provvedimenti esemplificano la logica applicativa del Codice: dal punto di vista della giurisprudenza di merito, la procedura è vista come fortemente protettiva delle necessità creditorie (rispetto di termini stringenti) ma anche attenta alle esigenze del debitore (diritto a trattenere somme minime per il sostentamento, come nell’esempio del conto corrente).

In sintesi, la giurisprudenza recente ha consolidato i seguenti orientamenti:

  • Gli organi giudiziari interpretano la LC in uno spirito «favor debitoris» ma non disgiunto dal miglior soddisfacimento creditorio: quindi procedure inutili non si aprono (LC senza attivo è illegittima), ma i creditori privilegiati mantengono i loro diritti se la legge lo consente.
  • Il liquidatore ha ampi poteri attivi (anche revocatori di atti fraudolenti) purché sempre sotto controllo del giudice delegato.
  • Il risparmio economico del debitore implica che gli oneri accessori della procedura (es. imposte, diritti di copia) siano sostenuti dallo Stato in gratuito patrocinio, analogamente al fallimento.

5. Esempi pratici di liquidazione controllata

Per chiarire l’applicazione concreta, consideriamo due simulazioni (casistiche ipotetiche semplificate):

  • Caso 1 – Persona fisica consumatore. Mario è un libero professionista con debiti complessivi pari a €100.000 (tasse non pagate, prestiti personali), mentre il suo patrimonio consiste in un appartamento dal valore di mercato di €50.000 e mezzi aziendali da €10.000. Dopo un incontro con un OCC, Mario presenta ricorso per LC, allegando la relazione OCC in cui si attesta lo stato di sovraindebitamento e la possibilità di vendere l’appartamento. Il tribunale fissa la prima udienza, nomina come liquidatore lo stesso OCC e sospende l’esecuzione fiscale contro Mario. Viene comunicato ai creditori il termine di 90 giorni per presentare i crediti. Nell’arco di 3 anni l’appartamento viene venduto per €48.000. Dopo l’esecuzione di tutti gli atti, il liquidatore deposita il rendiconto: emerge che Mario ha pagato complessivamente €50.000 ai creditori (inclusi crediti prededucibili). Il tribunale concede l’esdebitazione: i restanti €50.000 di debiti vengono cancellati. Mario viene liberato da ulteriori obblighi verso i creditori e riprende l’attività (senza appesantimenti passati).
  • Caso 2 – Società di capitali. La S.r.l. “Beta Tech” è in crisi e ha accumulato €500.000 di debiti bancari e fornitori; possiede un capannone industriale del valore di €300.000 e macchinari per €50.000. Un gruppo di creditori chiede la LC, ma Beta Tech propone in giudizio una ristrutturazione mediante concordato minore, allegando un piano. Il tribunale, sentiti gli atti, consente a Beta Tech un termine di 60 giorni per perfezionare il piano. Non avendo avuto altre offerte, dichiara comunque aperta la LC e nomina come liquidatore un commercialista incaricato. Il liquidatore vende il capannone per €280.000 e i macchinari per €45.000, incassando €325.000 al netto di spese. Durante la procedura emergono ulteriori crediti certi, che portano a un passivo totale riconosciuto di €550.000. Alla scadenza dei 3 anni la somma di €325.000 è stata ripartita in parte: i crediti prededucibili e privilegiati (il credito di imposta e le spettanze del Sindaco e del Liquidatore) vengono pagati per primi; il residuo viene diviso proporzionalmente tra i fornitori. Lo stato passivo viene dunque chiuso con pagamenti effettivi del 30% ai fornitori comuni. Il tribunale, verificato che il piano di liquidazione realizzativo era il più efficace possibile, decreta l’esdebitazione. I soci di Beta Tech vengono così liberati dai debiti societari residui (tranne eventuali responsabilità personali pregresse).

In entrambi i casi, gli esiti dipendono dalla quantità di attivo realizzabile e dalla buona fede del debitore. La LC è uno strumento efficace quando il patrimonio è insufficiente per coprire i debiti; attraverso la vendita controllata dei beni si consente comunque un parziale soddisfacimento.

6. Aspetti fiscali e patrimoniali

La liquidazione controllata, avendo ad oggetto la liquidazione di beni, solleva vari profili fiscali e patrimoniali da gestire:

  • Fiscalità delle vendite: i proventi derivanti dalla vendita dei beni del debitore (ad esempio immobili o attrezzature) possono generare plusvalenze soggette a tassazione in capo al debitore/azienda. Tali ricavi devono essere dichiarati nelle scritture contabili e assoggettati a IRPEF/IRPEG (per imprese, a IRES o IRAP) come redditi di impresa. Tuttavia, in casi particolari il legislatore ha introdotto esenzioni e trattamenti agevolati: ad esempio, l’art. 2746 cod. civ. (richiamato dal CCII) prevede che i debiti non soddisfatti dopo la liquidazione non risultino comunque cedibili. Per la liquidazione del patrimonio non esistono regole fiscali speciali oltre a quelle civili: in linea generale si applicano le ordinarie norme sui trasferimenti immobiliari (imposte ipotecarie, catastali) e sulle plusvalenze immobiliari (es. tassazione al 26% sulle plusvalenze da cessione di immobili non strumentali). La sentenza di apertura di LC viene però spesso trascritta a PRA senza oneri perché soggetta a sospensione a debito (ai sensi del DPR 115/2002, modificato dalla Corte Costituzionale).
  • Credits bancari e finanziari: eventuali utilità finanziarie (interessi attivi, dividendi incassati, residui bancari positivi) appartengono alla massa fallimentare e confluiscono nella liquidazione. Se il debitore possiede conti correnti, il liquidatore glielo congela in percentuale (ad es. come nel caso sopra un 50%) e versa una parte alla procedura, lasciando al debitore una minima dote per spese essenziali.
  • Trust: se il debitore ha costituito un trust, il trattamento dipende dal tipo di trust. In caso di trust autodichiarato (in cui il debitore stesso è trustee) i beni conferiti possono essere inclusi nell’attivo della procedura. Un noto decreto del Tribunale di Benevento (2020) ha ammesso la LC «anche in presenza di trust autodichiarato», ritenendo che il trustee (debitore) possa disporre dei beni del trust «nella presente procedura». In pratica, il conferimento in trust revocabile non sottrae i beni alla liquidazione; viceversa, per trust irrevocabili di terzi (dove il debitore non ha più il possesso), le quote del trust potrebbero restare estranee alla massa concorsuale. Non esistono norme fiscali speciali sui trust nel sovraindebitamento, ma rimangono applicabili le regole generali sui trasferimenti (eventuali plusvalenze da scioglimento del trust sono imponibili, salvo patti di retrovendita).
  • Contratti pendenti: in mancanza di disciplina espressa nel CCII, si fa riferimento per analogia alle regole generali delle procedure concorsuali. In linea di principio, i contratti in corso (ad es. forniture, locazioni, appalti) possono essere sciolti o continuati in base alla volontà delle parti. Se il liquidatore intende proseguire un contratto vantaggioso per l’attivo, può subentrare nei panni del debitore (scegliendo o meno di dare disdetta). Eventuali corrispettivi rimasti da pagare rientrano nello stato passivo. Non esistono previsioni speciali per i contratti di lavoro: la liquidazione del patrimonio non comporta automaticamente l’estinzione dei rapporti di lavoro dipendente, ma la società/debitore rimane tenuta agli obblighi previsti (solitamente i contratti terminano con cause naturali o con accordi sindacali e la relativa massa debitoria è trattata in sede concorsuale).
  • Beni sequestrati o gravati da misure cautelari: la LC mira a ricomporre tutti i beni del debitore. Qualora vi siano beni sotto sequestro o ipoteca, questi non vengono esclusi ex lege; tuttavia, come detto, nessuna nuova azione esecutiva può essere avviata post-apertura. Se il sequestro è revocato durante la procedura, quei beni possono essere venduti e inclusi nei riparti. L’esempio del Trib. Benevento evidenzia che il blocco cautelare sui beni in trust non deve impedire la loro inclusione in prospettiva di vantaggio per i creditori. In pratica, all’atto dell’apertura il giudice ordina la trascrizione del provvedimento nei pubblici registri, assicurando ai terzi che la liquidazione rispetti i diritti preesistenti, ma dopo lo scioglimento di misure cautelari l’attivo si arricchisce di nuovi beni.

7. Diritti e doveri degli organi della procedura

7.1 Giudice delegato

  • Nomina e supervisione: il giudice delegato (designato dal presidente del tribunale) esamina i documenti, dichiara aperta o rigetta la procedura, approva (con decreto) l’elenco dei creditori e il piano di liquidazione redatto dal liquidatore.
  • Provvedimenti intermedi: fissa i termini (ammissivi del passivo), risolve conflitti (es. opposizioni allo stato passivo), autorizza acquisizioni straordinarie di atti giuridici (es. se il liquidatore vuole vendere con richiesta d’acconto). In caso di istanze di prelievo dal conto del debitore per spese necessarie, decide (es. autorizzazioni parziali come €600 al mese).
  • Verifiche periodiche: valuta le relazioni semestrali e può revocare o sostituire il liquidatore per inadempienze. In sede di esdebitazione controlla la buona fede del debitore (art. 216) e il rispetto del piano liquidatorio.
  • Decisioni in sede di conflitto: se più procedure si “scontrano” (es. tentativi di concordato minore o piani del consumatore), il giudice applica il principio di ordine di arrivo (art. 271 CCII). In caso di procedimento concorrente di più gradi, può sollevare questioni di diritto (come è stato fatto con l’art. 363-bis c.p.c. in Cass. 22914/2024).

7.2 Liquidatore (OCC)

  • Gestore attivo dell’attivo: il liquidatore è incaricato di individuare, salvaguardare e liquidare i beni del debitore. Deve predisporre l’inventario (se richiesto), il programma di liquidazione, curare le vendite (pubbliche o private) e incassare i ricavi.
  • Redazione stato passivo: valuta le domande dei creditori, forma e deposita l’elenco dei creditori ammessi (stato passivo), proponendo eventuali contestazioni.
  • Amministrazione responsabile: tiene i registri di procedura, custodisce i documenti contabili, esplica gli adempimenti fiscali della procedura (versamento di imposte e contributi se dovuti per atti di liquidazione).
  • Relazioni periodiche: riferisce con cadenza semestrale al tribunale sullo stato delle vendite e dei riparti, puntando a conseguire il miglior soddisfacimento. Il mancato deposito delle relazioni è causa di revoca automatica.
  • Rappresentanza della procedura: esercita i diritti del fallimento in senso sostanziale (a titolo es. promuove azioni revocatorie ex art. 2901 c.c., previa autorizzazione del giudice delegato). Può proporre opposizione o revocatoria anche incidentale (art. 2901 c.c.) nei giudizi in cui la procedura è parte.
  • Compensi e limiti: percepisce un compenso che dipende dagli attivi liquidati (come stabilito dal DM 202/2014 modificato). Il tribunale può, nei casi di grave inerzia o irregolarità, escludere la liquidazione del compenso o sostituirlo. All’esito, il liquidatore deposita il rendiconto finale che, approvato dal giudice, chiude la procedura.

7.3 OCC (Organismo di Composizione della Crisi)

  • Fase iniziale: l’OCC può essere coinvolto fin dalla fase antecedente al ricorso: raccoglie i dati, valuta la posizione del debitore e redige la relazione di fattibilità (art. 68 CCII). L’attestazione dell’OCC, come detto, è determinante per l’apertura.
  • Nomina di liquidatore: quando il debitore chiede la LC, l’OCC nominato (già gestore) diventa “liquidatore delegato” di diritto, salvo diversa nomina dal tribunale. Se la domanda è presentata da creditori, il tribunale sceglie un OCC fra quelli abilitati.
  • Altre funzioni: l’OCC può monitorare l’andamento del piano ristrutturativo o liquidatorio, consigliare le parti e segnalare al tribunale eventuali criticità (ad es. falsa documentazione). Il correttivo ha consentito all’OCC di accedere alle banche dati pubbliche (anagrafe tributaria, centrali rischi) per verifiche più puntuali sul debitore.

7.4 Creditori

  • Domande di ammissione: hanno diritto di partecipare alla procedura e di chiedere il pagamento del proprio credito. Devono presentare, entro i termini indicati (90 gg dalla comunicazione dell’apertura), la domanda di ammissione al passivo corredata dai documenti che dimostrino il credito.
  • Rappresentanza: nel procedimento i creditori possono riunirsi in comitato (se nominato dal tribunale) o essere rappresentati dal singolo avvocato; partecipano alle udienze per eccepire eventuali vizi procedurali o presentare osservazioni (es. opposizioni all’albo passivo).
  • Diritti speciali: i creditori muniti di garanzie (ipoteca, pegno) godono dei privilegi previsti dal codice civile e pertanto hanno diritto di prelazione sull’attivo ricavato dalla vendita del bene dato in garanzia. Anche i creditori prededucibili (le spese di procedura, retribuzioni del curatore/liquidatore, tributi dichiarati dal debitore) sono soddisfatti con preferenza prima degli altri (art. 223-224 c.c., applicati per compatibilità).

Tabella 2 – Diritti/doveri degli organi della liquidazione

OrganoDiritti principaliDoveri principali
Giudice delegatoDisporre e approvare fasi procedurali; decidere su opposizioni e impugnazioni; autorizzare o revocare il liquidatore.Esaminare le domande e documenti; fissare termini (ad es. stato passivo); garantire imparzialità e legalità procedure.
LiquidatoreDirigere le vendite e incassare gli attivi; proporre eccezioni e azioni revocatorie; percepire compenso predeterminato.Custodire e amministrare i beni; relazionare periodicamente; redigere stato passivo e rendiconto; distribuire proventi secondo legge.
OCCValutare la fattibilità iniziale; nominare/selezionare il liquidatore.Redigere la relazione di fattibilità; seguire l’andamento della procedura; garantire correttezza dell’istruttoria.
CreditoriPresentare domanda di ammissione al passivo; ottenere soddisfazione del proprio credito secondo graduazione; impugnare lo stato passivo.Comunicare tempestivamente i propri crediti; partecipare alle udienze se convocati; pagare contributo unificato (salvo esenzione) per impugnazioni.

8. Effetti su contratti, rapporti lavorativi, beni sequestrati, trust

La liquidazione controllata, avendo effetti “realizzativi” sul patrimonio del debitore, incide su diverse situazioni giuridiche attive e passive:

  • Contratti pendenti: non essendovi una norma speciale, si applicano, per analogia, i principi generali delle procedure concorsuali. In assenza di continuità dell’attività, molti contratti (fornitura di beni o servizi) si estinguono per impossibilità sopravvenuta o per risoluzione concordata. Il liquidatore può scegliere di risolvere i contratti non più utili o, se utile alla conservazione o incremento dell’attivo, di mantenerli (es. cessione del contratto o prosecuzione previo consenso). Le prestazioni debitorie a titolo contrattuale non eseguite rientrano nello stato passivo come semplice credito.
  • Rapporti di lavoro: nella LC non è previsto alcun meccanismo di prosecuzione automatica dei rapporti di lavoro (a differenza dell’amministrazione straordinaria). Se il debitore-azienda cessa l’attività, i dipendenti sono licenziati secondo il diritto comune e godono dei crediti privilegiati (retribuzioni, TFR) come creditori prededucibili. Se invece permane attività (liquidazione con continuità), il liquidatore potrebbe mantenere i rapporti utili alla liquidazione.
  • Beni sequestrati (con cautela reale): come detto, dal giorno di apertura vige il divieto di nuove esecuzioni e pignoramenti. I beni precedentemente sequestrati rimangono bloccati, ma una volta che il sequestro è revocato (ad es. perché il creditore accetta la procedura), il liquidatore può venderli come parte del patrimonio. La Cassazione delinea che, salvo norme speciali contrarie, il meccanismo di sospensione opera di regola; quindi normalmente un pignoramento immobiliare già trascritto dovrà anch’esso fermarsi.
  • Trust: come visto, un trust costituito dal debitore (trust autodichiarato, tipicamente revocabile) non sottrae i beni alla massa. Il Tribunale di Benevento ha ammesso la procedura includendo nei calcoli di liquidazione gli immobili conferiti nel trust, considerando i beni «disponibili nella presente procedura» dal trustee (il debitore stesso). Pertanto, nel caso di trust revocabili, i beni conferiti diventano attivi liquidabili. Solo per i trust irrevocabili di terzi (se il debitore è solo beneficiario), l’effetto è diverso: in linea di massima l’attivo del trust resta separato, salvo intuizioni interpretative che valutino la reale circostanza del conferimento.

9. Rapporti con altre procedure concorsuali

  • Concordato minore e ristrutturazione debiti (Capo II): l’art. 271 CCII regola i rapporti con le procedure di risanamento riservate ai piccoli imprenditori e ai consumatori. Come detto, se il creditore promuove la LC, il debitore può proporre preliminarmente un piano di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti entro specifici termini (60-120 giorni). Fino a quando il debitore è in termini per presentare tali alternative, il giudice non può dichiarare aperta la liquidazione (principe di ordine di preferenza art.7 co.2 CCII).
  • Liquidazione giudiziale (fallimentare): la LC è concettualmente affine alla liquidazione del fallimento. Entrambe fermano le esecuzioni (art. 150 CCII) e soddisfano i creditori con l’attivo. Tuttavia, diversamente dal fallimento, la LC prevede la completa chiusura dei debiti residui con esdebitazione. In caso di squilibri, il liquidatore di LC non può revocare gli amministratori (non sono presenti) né nominare commissari giudiziali, ma può agire per tutela con gli strumenti civilistici (revocatorie). Non vi sono incompatibilità operative: il debitore non può essere simultaneamente in fallimento e in LC.
  • Piani del consumatore (art. 82 CCII): sono procedure semplificate per debiti di consumatori con beni pignorati. Il debitore può alternativamente scegliere il piano del consumatore o la LC. Durante il percorso della LC, se emergono requisiti di piano del consumatore (molto limitato a pochi beni fondamentali), non ci sono norme specifiche sul mutamento di procedura, ma in teoria sarebbe possibile chiedere al tribunale di convertire la domanda.
  • Distacco da procedure familiari: nel solco della riforma, il legislatore ha dedicato diverse procedure ai nuclei familiari (con debiti misti), ma questi restano disciplinati dal CCII nei titoli corrispondenti. Se più membri della stessa famiglia intendono liquidare beni in comune, ciascuno può accedere con domanda congiunta o separata, seguendo le regole della LC ordinaria.

10. FAQ (Domande e Risposte)

D. Chi può fare domanda per la liquidazione controllata?
R. Possono chiederla tutti i soggetti sovraindebitati non fallibili (persone fisiche e giuridiche: imprenditori individuali, professionisti, società di persone, consumatori). Non è riservata solo ai “consumatori”: sebbene la ristrutturazione (art. 82) sia solo per consumatori, la liquidazione controllata è aperta a tutti i soggetti di cui all’art. 2 CCII (artigiani, professionisti, commercianti senza società di capitali). Anche ex imprenditori cancellati dal registro possono accedere (entro certi limiti).

D. Quali sono i principali requisiti soggettivi e oggettivi?
R. Essere “sovraindebitato” significa non riuscire a pagare puntualmente i debiti (mutui, prestiti, forniture, carte di credito, ecc.). È richiesta l’assenza di dolo o colpa grave: chi ha causato la crisi con comportamenti illeciti rischia di non ottenere l’esdebitazione finale. Non è necessario dimostrare contributi esterni (il piano può basarsi solo sulle vendite dei beni). L’atto di frode è ammesso per l’accesso, ma grava sul debitore in vista dell’esdebitazione.

D. Quanto dura la procedura?
R. Massimo 3 anni dall’apertura. Trascorso tale termine, il debitore può chiedere di diritto l’esdebitazione (art. 281 CCII). In via eccezionale il giudice può prorogare di brevi periodi, ma in ogni caso dopo 3 anni il debitore può chiedere la chiusura. Il termine lungo serve a consentire la vendita di beni immobili, spesso richiestivi di più tempo.

D. Qual è il compenso del liquidatore?
R. È stabilito dal DM 202/2014 (tabelle percentuali sull’attivo realizzato). In linea di massima va dal 3% al 10% dell’attivo distribuito, decurtato delle spese vive sostenute. Il giudice può aumentare/ridurre tale compenso in base alla complessità del caso. L’onorario dell’OCC per l’attestazione iniziale è indipendente da quello del liquidatore.

D. Cosa succede se, durante la procedura, il debitore riceve nuovi soldi o beni?
R. Tutto ciò che entra in patrimonionella massa liquidatoria deve essere dichiarato. Se arrivano somme o beni dopo l’apertura, esse si aggiungono all’attivo da distribuire. Per esempio, se il debitore vince una causa, l’importo entrato va in liquidazione; se riceve un’eredità, anche essa entra, salvo il caso di trust o di bene strumentale (casa coniugale). Non esistono franchigie: anche modeste utilità rilevanti possono aumentare l’aliquota di soddisfazione creditizia.

D. Il debitore perderà ogni bene, compresa l’abitazione?
R. Non necessariamente. L’adesione alla LC implica la vendita del patrimonio indicato nel piano. Il debitore può proporre di conservare alcuni beni essenziali (ad es. la casa), prevedendo un piano di soddisfacimento in cui il prezzo di questi beni sia coperto entro i 3 anni (ipotizzando un pagamento rateale alla banca). Spesso il giudice condiziona l’esdebitazione all’adempimento dei piani concordati. Se la casa è l’unica proprietà, a volte si valuta un trattamento analogo alla conservazione dell’abitazione principale prevista nella procedura familiare (pagamento dell’ipoteca entro la pianificazione).

D. Quali spese sopporta il debitore?
R. Le spese del fallimento (contributo unificato, bolli, oneri di cancelleria) e il compenso del liquidatore sono a carico del patrimonio liquidato, fino a concorrenza dell’attivo realizzato. Se sono insufficienti, in genere il giudice preleva in percentuale da conti correnti del debitore (es. 50% lasciando un assegno mensile per il sostentamento). Dopo la decisione della Corte Costituzionale 121/2024, il debitore può sospendere a debito tali oneri del patrocinio e delle trascrizioni.

11. Fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali

Normativa: D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, artt. 268-281), così come modificato da D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024 (“Decreto correttivo ter”), D.P.R. 115/2002 art.146, legge 3/2012 (sovraindebitamento), Codice Civile artt. 221 ss. sui privilegi, artt. 2901 ss. sulle revocatorie, norme tributarie correlate.

Dottrina e prassi: Risorse utili includono commenti specializzati (ad es. corsi e manuali specifici sul Codice della crisi), linee guida di tribunali (Trib. Spoleto, Trib. Roma, ecc.), blog giuridici e riviste (Diritto del Risparmio, Diritto dell’Impresa). In bibliografia vanno anche siti di professionisti e guide pratiche (lexia.it, avvocaticartellesattoriali.com, pianodebiti.it, ostiodelCredito; nonché articoli di agenzie legali).

Giurisprudenza: Sentenze e ordinanze rilevanti (es. Cass. civ. Sez. I 12395/2025, Cass. civ. 22914/2024, Corte Cost. 121/2024, Trib. Catania 277/2022, Trib. Benevento dec. 2020). La tabella seguente riassume le principali massime tratte da questi precedenti:

Tavola 3 – Massime giurisprudenziali

  • Cass. 19.5.2025, n. 12395 (revocatoria ordinaria): il liquidatore di LC può sollevare (con autorizzazione) l’eccezione di revocatoria ex art. 2901 c.c. in via incidentale, estendendo gli strumenti di tutela del ceto creditorio.
  • Cass. 19.8.2024, n. 22914 (privilegio fondiario): il privilegio del creditore fondiario di cui all’art. 41 TUB “trova applicazione anche nella liquidazione controllata” (del nuovo CCII), posto che l’art. 270 co.5 rinvia integralmente all’art. 150 CCII che contiene la clausola di riserva «salva diversa disposizione di legge».
  • Corte Cost. 121/2024: è illegittimo trattare diversamente LC e liquidazione giudiziale circa la prenotazione a debito delle spese di procedimento; la LC ha la stessa struttura e funzione (par condicio creditorum, esdebitazione) della procedura fallimentare.
  • Trib. Benevento 2020: in un caso di trust autodichiarato, il tribunale ammette la LC includendo i beni conferiti nel trust nell’attivo liquidabile, «traendo vantaggio per tutti i creditori»; in sostanza, i beni del trust autodichiarato rientrano nella procedura e il debitore (in qualità di trustee) può disporne.
  • Trib. Catania 277/2022: il tribunale dichiara l’apertura della LC, vieta ai creditori qualsiasi azione esecutiva o cautelare a pena di nullità (artt. 270 c.5 e 150 CCII), assegna 60 giorni per depositare domande di ammissione e ordina che la sentenza sia trascritta al PRA e Conservatoria.

La Liquidazione Controllata del Sovraindebitato: Perché Affidarti a Studio Monardo

Hai debiti che non riesci più a pagare? Hai ricevuto cartelle esattoriali, solleciti bancari, decreti ingiuntivi o pignoramenti e non vedi una via d’uscita?

Se sei un privato, un professionista, un ex imprenditore o un titolare di partita IVA, la legge ti dà un’opportunità concreta: la liquidazione controllata del sovraindebitato, prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

⚠️ È una procedura legale che ti permette di liberarti dai debiti in maniera ordinata e definitiva, sotto il controllo del tribunale e con la supervisione di un professionista nominato dal giudice.

Cos’è la liquidazione controllata?

È una forma di “fallimento civile” per chi non ha accesso alle procedure concorsuali ordinarie, ma è oggettivamente incapace di pagare i debiti.
Permette di:

Sospendere tutte le azioni esecutive in corso (pignoramenti, fermi, ecc.)

Mettere a disposizione solo i beni realmente disponibili, escludendo quelli impignorabili

Cancellare i debiti residui alla fine della procedura (esdebitazione)

Ricominciare da capo, legalmente e senza pressioni

Cosa fa per te l’Avvocato Giuseppe Monardo

Valuta se hai i requisiti per accedere alla liquidazione controllata

Raccoglie e organizza tutta la documentazione necessaria (debiti, redditi, beni, spese)

Redige l’istanza da presentare al tribunale, completa e conforme alle regole del Codice

Ti assiste in ogni fase della procedura, fino alla nomina del gestore e alla chiusura

Chiede per te l’esdebitazione finale, anche se non hai nulla da liquidare (debitore incapiente)

Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

🔹 Avvocato esperto in sovraindebitamento e tutela del debitore
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di professionisti esperti in esdebitazione e difesa contro il Fisco, le banche e i creditori

Perché agire subito

⏳ Prima presenti l’istanza, prima blocchi le azioni esecutive in corso
⚠️ Se agisci tardi o senza assistenza adeguata, rischi il rigetto della procedura

📉 Rischi concreti: perdita dei beni, pignoramenti, aggravamento del debito

🔐 Solo con una guida legale esperta puoi accedere alla procedura e uscirne in modo sicuro e definitivo

Conclusione

La liquidazione controllata non è una sconfitta. È la via legale per uscire da una situazione che da solo non puoi più gestire.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa avere al tuo fianco un esperto che conosce la legge, i diritti del debitore e il modo più giusto per ricominciare.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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