Sei schiacciato dai debiti con il Fisco e vuoi evitare pignoramenti, fermi o la chiusura della tua attività? Con la transazione fiscale puoi rinegoziare il debito e pagare solo una parte di quanto ti viene richiesto.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati specializzati in trattative fiscali e crisi d’impresa – ti spiega passo dopo passo come funziona la transazione fiscale, chi può accedervi e cosa fare per ottenere una vera riduzione del carico tributario.
Scoprirai quali debiti possono essere inseriti, come avviare la procedura, in quali casi il tribunale può approvare il piano anche se l’Agenzia delle Entrate o l’INPS non sono d’accordo, e come usare la transazione per bloccare le azioni esecutive.
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per ricevere assistenza immediata, parlare con un avvocato esperto e iniziare una strategia concreta per liberarti dai debiti e salvare il futuro della tua impresa.
Introduzione e inquadramento generale
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale prevista dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019 e succ. mod.) che consente all’imprenditore in crisi di proporre un piano di risanamento finalizzato alla soddisfazione dei creditori. Nell’ambito di tale procedura, la transazione fiscale (o fiscale e contributiva) è un istituto che permette di negoziare con l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali modalità alternative di estinzione dei debiti tributari e contributivi, quali pagamenti parziali o dilazionati rispetto a quelli normalmente dovuti. L’interesse è duplice: da un lato ridurre l’esposizione debitoria complessiva dell’impresa, dall’altro evitare il fallimento delle aziende colpite da debiti erariali gravosi. In passato la disciplina del concordato riservava alle imposte solo possibilità limitate di stralcio, ma le riforme degli ultimi anni hanno progressivamente ampliato l’ambito di applicazione e introdotto la facoltà del cosiddetto “cram down fiscale” (omologazione forzosa del piano anche senza consenso del Fisco).
La guida aggiornata a maggio 2025 illustra in dettaglio le norme, la prassi e la giurisprudenza rilevanti alla domanda: “È possibile chiedere una transazione fiscale durante un concordato preventivo?”. Verranno analizzati i requisiti sostanziali e procedurali, le modalità operative e gli effetti di tale strumento, con simulazioni ed esempi pratici. In particolare si farà riferimento al Codice della crisi italiano e alle sue modifiche (inclusi i correttivi legislativi più recenti), alle circolari dell’Agenzia delle Entrate, nonché agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali correnti.
Evoluzione normativa della transazione fiscale in concordato
L’istituto della transazione fiscale nacque con la riforma della legge fallimentare del 2005: con il D.Lgs. 5/2006 (attuazione L. 80/2005) fu introdotto l’art. 182-ter della L. fallimentare (R.D. 267/1942), che consentiva al debitore in concordato di proporre il pagamento non integrale dei crediti tributari erariali, a patto che non fossero risorse proprie dell’UE. In origine la norma escludeva esplicitamente i tributi comunitari (su tutti l’IVA) dalla falcidia. Successivamente il D.Lgs. 169/2007 (attuazione L. 166/2006) estese la transazione anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.Fall.). Dalla finanziaria 2017 (L. 232/2016) fu introdotta la possibilità di transigere anche i debiti previdenziali (ad esempio contributi INPS), equiparando così – in parte – il trattamento fiscale e contributivo.
Un grande passo avanti fu compiuto con la conversione del DL “Ristori” (L. 159/2020): da allora è ammessa la falcidia del capitale delle imposte nel concordato e negli accordi di ristrutturazione, purché l’attestatore indipendente certifichi che il piano proposto risulta “conveniente” per il fisco rispetto all’alternativa liquidatoria. È stata inoltre prevista l’omologazione forzosa (cram down fiscale): se Agenzia e INPS rifiutano l’accordo, il tribunale può omologare comunque il piano a condizione che il creditore pubblico (anche se dissenziente) avrebbe ottenuto almeno lo stesso o un esito migliore in sede liquidatoria. Questa disciplina originaria è stata recepita e trasformata nel nuovo Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) (artt. 63, 88 e 112 CCII).
In dettaglio: l’art. 88 CCII (riformulato e integrato dal D.Lgs. 136/2024 – c.d. “Correttivo-ter”) mantiene la ratio di favorire la transazione, consentendo che il debitore nel concordato (in continuità o liquidatorio) possa proporre un piano che contempli il pagamento parziale e/o dilazionato dei crediti tributari amministrati dall’Agenzia delle Entrate (incluse l’IVA e le ritenute) e dei crediti contributivi. Restano escluse le imposte locali (IMU, TARI, ecc.). Il correttivo 2024 ha chiarito che, nei concordati in continuità, anche in mancanza di adesione del Fisco il tribunale può omologare il piano se il soddisfacimento offerto ai pubblici creditori non è deteriore rispetto a quello liquidatorio, e se sono comunque soddisfatte le maggioranze di legge (o una maggioranza trasversale escludendo i creditori pubblici).
Nel corso del 2022-2024 sono intervenuti inoltre altri correttivi (D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024) e decreti legge fiscali (DL 69/2023, DL 145/2023) che hanno, ad esempio, ridefinito soglie percentuali di adesione e modalità di parere conforme dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, il D.Lgs. 136/2024 – in vigore da settembre 2024 – ha aggiunto all’art. 23 CCII la possibilità di transazione anche nella composizione negoziata (piani attestati) e ha modificato l’art. 88 CCII per meglio disciplinare l’omologazione forzosa nel concordato.
Sintesi storica: la tabella seguente riepiloga le principali tappe legislative:
Anno | Norma / Evento | Contenuto principale |
---|---|---|
2006 | D.Lgs. 5/2006 (attuazione L. 80/2005) | Introduzione art.182-ter L.Fall.: transazione fiscale nel concordato (pagamenti parziali per tributi erariali, escluso IVA). |
2007 | D.Lgs. 169/2007 | Estensione della transazione fiscale anche agli accordi di ristrutturazione (art.182-bis L.Fall.). |
2008-2010 | L. 2/2009, L.122/2010 (decreti 185/08 e 78/10) | Limitazioni su IVA: tributo IVA e ritenute fiscali (non risorse UE) si potevano solo dilazionare, non falcidiare. |
2012 | Legge 3/2012 (Piccolo concordato) | Disciplina concordato minore (non incide direttamente sulla transazione fiscale, ma rimessa eventuale). |
2016 | Legge 232/2016 (Finanziaria 2017) | Estensione ai debiti contributivi (es. INPS) della facoltà di transazione. |
2020 | L. 159/2020 (conv. DL 137/2020 “Ristori”) | Falcidia anche del capitale di imposta (purché attestata la convenienza per il Fisco) e introduzione del cram down fiscale in concordato e accordi. |
2021 | D.Lgs. 14/2019 (Codice crisi) | Ripresa e armonizzazione della disciplina: art.88 CCII disciplina la transazione fiscale nel concordato; art.112 CCII rimodula le maggioranze per la continuità; art.63 CCII i requisiti per accordi; art.245 CCII il concordato in liquidazione. |
2022 | D.Lgs. 83/2022 (correttivo bis) | Introduzione formale del cram down fiscale nelle procedure formali (concordato e accordi di ristrut.) con soglie di soddisfazione. |
2023 | DL 69/2023 conv. L.103/2023 | Regole straordinarie sui piani di risanamento omologati (accordi di ristrutturazione): soglie minime di pagamento (30-40% del debito totale) per l’omologazione con o senza adesione del Fisco; pareri conformi degli indipendenti e comunicazioni obbligatorie. |
2024 | D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter) | – Introduce la transazione fiscale nei piani attestati di composizione negoziata. Modifica art. 88 CCII: chiarisce che in concordato con continuità il tribunale può omologare comunque il piano anche senza adesione del Fisco se il piano è non-deteriore rispetto alla liquidazione. Estende il cram down fiscale anche al concordato in liquidazione (art.245). Riafferma le regole per votazione e maggioranze (trasversale). |
2025 | D.L. 145/2023 conv. L.191/2023 (Legge di Bilancio 2024) | Rafforzate misure di controllo: parere conforme Agenzia su transazioni con alta falcidia (sconto >70%, debito >30 milioni); competenze centralizzate dell’Agenzia. |
Questa evoluzione normativa ampia la portata della transazione fiscale: da una mera «proposta contrattuale» con il Fisco essa è oggi divenuta uno strumento integrato nel concordato, paragonabile a ogni altro piano di ristrutturazione dei debiti. Nei paragrafi successivi si esamineranno i requisiti e la procedura in concreto.
Requisiti sostanziali della transazione fiscale in concordato
Affinché il piano di concordato possa contenere una transazione fiscale, devono essere soddisfatte alcune condizioni sostanziali e prinicipi-guida, stabiliti dal legislatore e dall’interpretazione giurisprudenziale/dottrinaria.
- Tipologia di crediti trattabili: Tributi e contributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS/Inail. L’art. 88 CCII, comma 1, dispone che l’oggetto della transazione possono essere “i tributi e i relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali dello Stato e i contributi previdenziali (inclusi accessori)”. Resta esplicitamente escluso qualsiasi tributo di pertinenza locale (IMU, TARI, TOSAP, TARSU, ecc.), i quali non rientrano nel perimetro della transazione. In pratica, si tratta di debiti come IVA, imposte sui redditi, accise, ritenute non versate, e i contributi INPS/INAIL dovuti dall’azienda. Laddove i debiti fiscali siano privi di iscrizione a ruolo, questi generalmente non possono essere transatti (di norma serve almeno l’accertamento definitivo o l’iscrizione).
- Principio di convenienza (trattamento non deteriore): Il piano di concordato con transazione fiscale deve offrire al Fisco un esito non peggiore dell’alternativa liquidatoria. In altre parole, la proposta fatta al Fisco (sia in termini percentuali che di dilazione temporale) deve risultare più conveniente per l’Erario rispetto a quanto avrebbe potuto recuperare in caso di fallimento/liquidazione giudiziale. Questo requisito emerge dal combinato disposto dell’art. 88 CCII e degli artt. 161-162 CCII: il professionista indipendente incaricato di redigere l’attestazione deve esprimere valutazione positiva sulla convenienza del piano. In sede di concordato in continuità, la giurisprudenza (confermato dal correttivo 2024) ammette l’omologazione anche in mancanza di adesione del Fisco, proprio se «il soddisfacimento risulta non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria».
- Quota di rimborso minima: Quando il creditore pubblico (Fisco o previdenza) è titolare di privilegio (come l’IVA o contributi dei dipendenti, che sono privilegi di grado anteriore), il codice richiede che il piano preveda una soddisfazione almeno pari a quella realizzabile via liquidazione. Nel linguaggio tecnico, la quota di rimborso offerta ai privilegiati deve essere commisurata al “valore di realizzo” in liquidazione. Se il privilegio del Fisco è di primo rango, ciò significa che il trattamento offerto per IVA/ritenute, contributi ecc. deve essere almeno pari a quello che i creditori privilegiati riceverebbero in caso di liquidazione fallimentare. Ad esempio, se in liquidazione i tributi statali verrebbero soddisfatti per il 25% (perché l’attivo consente solo questo), un piano di concordato può proporre al Fisco il pagamento del 30% (o anche meno, se dimostra convenienza al Fisco) purché sia ≥25%. In ogni caso non è ammesso un trattamento inferiore a quello liquidatorio nei confronti dei creditori pubblici.
- Attestazione del professionista: L’attestazione (art. 161 CCII) svolge un ruolo cruciale. Essa deve esplicitamente riferirsi anche alla convenienza del piano rispetto alla liquidazione per i creditori tributari e contributivi. In pratica, il professionista indipendente incaricato deve calcolare quanto l’Amministrazione potrebbe ragionevolmente ottenere liquidando l’azienda e confrontarlo con le proposte del concordato (importi e termini). Questo aspetto è diventato fattore necessario dopo la riforma del 2020: il quinto comma dell’art. 182-ter (vecchia L.Fall.) è stato infatti riscritto imponendo che il professionista attesti la convenienza della transazione fiscale rispetto alla liquidazione, come oggetto di specifica valutazione del Tribunale. Il nuovo art. 88 CCII ripropone tale esigenza: se manca tale attestazione positiva, l’omologazione diventa difficoltosa per il giudice.
- Créditi “chirografari” trasformati da privilegiati: L’art. 88 CCII, comma 1, prevede che i crediti fiscali e contributivi restino classificati come chirografari dopo il piano di concordato anche se originariamente privilegiati (“qualora, per effetto del piano, perdano la natura chirografaria, devono essere considerati come tali”). In altre parole, nel piano di concordato il piano di transazione può ridurre l’importo iscritto, ma il residuo del credito sarà trattato come chirografario (senza più privilegio). Tuttavia, in termini sostanziali il piano deve simulare il pagamento privilegiato tramite la convenienza.
- Maggioranze e classi (c.d. “transversale”): Il piano di concordato con transazione fiscale deve essere approvato dalle classi di creditori richieste dall’art.112 CCII. Le classi dei creditori pubblici (Fisco e INPS) sono computate ai fini delle maggioranze, ma il codice prevede l’istituto della ristrutturazione trasversale: se il consenso di Agenzia/INPS è necessario per raggiungere la maggioranza (o viceversa), il tribunale può omologare ignorando i loro voti contrari, purché sussista la convenienza per i pubblici creditori. Il correttivo 2024 ha infatti chiarito che nei concordati con continuità «le classi dei creditori pubblici sono computate ai fini delle maggioranze nella c.d. ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII)», superando precedenti incertezze interpretative. In sostanza, il giudice può omologare anche se Agenzia e INPS non hanno aderito al piano, a condizione che il piano rimanga non deteriore e si verifichi almeno uno dei seguenti casi:
- l’adesione del Fisco/INPS sarebbe stata determinante per raggiungere la maggioranza necessaria; oppure
- la maggioranza richiesta dalle leggi concorsuali è comunque raggiunta escludendo le classi pubbliche dal computo (in pratica le classi ordinarie da sole superano i quorum di legge).
Riassumendo, i requisiti principali possono essere schematizzati così:
Condizione / Principio | Descrizione | Riferimento normativo / dottrinale |
---|---|---|
Crediti ammissibili | Tributi amministrati dallo Stato (incluse IVA e imposte sui redditi) e contributi previdenziali; tributi locali esclusi. | Art. 88 CCII, c.1: “tributi e accessori amministrati dalle agenzie fiscali, contributi previdenziali”. Tributi locali esplicitamente esclusi. |
Convenienza (non-deteriorità) | Il piano deve garantire al Fisco un risultato non peggiore della liquidazione. Il professionista attesta la convenienza rispetto alla liquidazione. | Art. 88 CCII c.3 e segg.; Professionista indipendente (art. 161 CCII); Dottrina (criterio di comoda, “trattamento non deteriore”). |
Quota minima di soddisfazione | L’importo offerto ai creditori pubblici deve essere almeno pari a quello liquidabile (valore di realizzo dei crediti privilegiati). | Principio di congruità, anche implicito in art.88; Confermato da giurisprudenza e dottrina. |
Attestazione indipendente | L’attestatore deve esaminare i crediti pubblici e certificare l’equilibrio e la convenienza della proposta. | Art. 161 c.3 CCII; integrazione da L.159/2020 (art.182-ter L.Fall. comma 5). |
Agenzia delle Entrate/INPS | Devono essere preventivamente informati: la proposta di transazione è notificata contestualmente al deposito. Il Fisco ha potere di adesione o rifiuto (senza pregiudizio se interviene il cram-down). | Art. 88 CCII c.3 (modificato); prassi A.E. (circolari 40/E/2008, 16/E/2018). |
Cram down fiscale | Se Fisco/INPS non aderiscono, il tribunale può comunque omologare il concordato con transazione (a condizione di convenienza). | Art. 88 CCII c.3-4 (come modificato dal correttivo 2024); L.159/2020, art.180 e 182-bis L.Fall.. |
Queste condizioni di accesso e principi assicurano che la transazione fiscale non diventi una semplice rinuncia d’imposta, ma un accordo negoziato, supervisato dal tribunale e dagli organi di controllo concorsuale. Solo se tutte sono rispettate il piano con transazione potrà essere sottoposto all’assemblea dei creditori e, eventualmente, omologato.
Procedura per la richiesta di transazione fiscale nel concordato
Dal punto di vista procedurale, l’iniziativa proviene dal debitore o dal suo professionista incaricato. Il piano di concordato (con transazione fiscale inclusa) va depositato in Tribunale insieme a tutta la documentazione richiesta. In particolare:
- Deposito e notifiche preliminari: Al momento del deposito in Cancelleria del Tribunale, l’art. 88 CCII comma 3 richiede di inviare contestualmente copia della proposta di transazione fiscale – corredata della documentazione fiscale necessaria – agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate (agente della riscossione doganale e direzioni regionali) e agli enti previdenziali. In pratica, il debitore deve inoltrare agli uffici che hanno notificato gli accertamenti il piano di transazione con allegati. Devono essere trasmesse (anche telematicamente):
- copia integrale della proposta di concordato, con il piano dei pagamenti ai creditori pubblici;
- copia delle dichiarazioni fiscali presentate per gli ultimi anni sui quali non è ancora intervenuto accertamento definitivo;
- copia di eventuali dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda.
- Certificazione dell’agente della riscossione (Agenzia Entrate): Entro 30 giorni dalla presentazione della proposta di transazione, l’agente della riscossione (per i tributi iscritti a ruolo) è tenuto a rilasciare al debitore una certificazione del debito. Tale certificazione attesta l’importo complessivo dei debiti iscritti a ruolo (compresi sanzioni/interessi), scaduti o sospesi. Questo passaggio informativo serve al debitore per avere contezza del debito accertato prima di perfezionare il piano.
- Redazione del piano e dell’attestazione: Nel frattempo, il professionista indipendente incaricato redige l’attestazione ai sensi dell’art. 161 CCII, tenendo conto del debito certificato. Deve verificare e dichiarare la convenienza del piano fiscale vs l’ipotesi liquidatoria. L’attestazione, come per ogni concordato, viene depositata unitamente alla domanda di concordato. La giurisprudenza richiama le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. 40/E/2008 e 16/E/2018) sul carattere “analitico ed esaustivo” della proposta transattiva: il piano deve contenere tutti i dettagli sui debiti tributari e contributivi, le rate proposte, gli interessi previsti, ecc., come avviene nella fase di conciliazione tributaria extragiudiziale.
- Assemblea dei creditori e votazione: Dopo il deposito del concordato, è convocata l’assemblea dei creditori ex art. 174-175 CCII. Le categorie di creditori pubblici esprimono il proprio voto sul piano contenente la transazione fiscale. In particolare, l’Agenzia delle Entrate (che rappresenta lo Stato creditore) esprime il voto tramite il proprio rappresentante entro 20 giorni. Il mancato voto entro i termini non equivale automaticamente ad adesione. Se la maggioranza legale delle classi viene raggiunta (anche in via trasversale, esclusi i creditori pubblici in eccesso) e il tribunale ritiene non deteriore il piano, può disporre l’omologazione forzosa anche se l’Agenzia o l’INPS hanno espresso voto contrario.
- Decisione del tribunale: Il giudice, in sede di omologazione, verifica i requisiti formali e sostanziali (tra cui i quorum di legge e la relazione attestatrice). Con il correttivo 2024 è ormai chiaro che il tribunale può omologare il concordato con transazione fiscale anche in assenza dell’adesione del Fisco, a condizione che sia dimostrato il rispetto della convenienza. In sede di decisione potranno inoltre essere valutate eventuali opposizioni di altri creditori (anche il debitore non può opporsi alla transazione dello Stato).
Schema procedurale (fasi chiave):
Fase | Attività / Documento | Normativa / Termine |
---|---|---|
Predisposizione piano | Redazione da parte del debitore / consulenti del piano concordatario con transazione fiscale (rate, percentuali, scadenze). L’attestazione di fattibilità deve includere l’analisi del debito pubblico. | – |
Deposito in Tribunale | Domanda di concordato con allegati; piano di transazione fiscale incluso nel piano. | Contestuale al deposito: inviare copia all’A.E. e INPS. |
Notifica al Fisco e INPS | Inviare contestualmente al deposito: copia del piano di transazione + documenti fiscali (dichiarazioni). | Art. 88 CCII c.3. Il termine è “contestuale”. |
Certificazione debito | Agenzia delle Entrate (agente riscossione) rilascia al debitore entro 30 giorni un certificato dell’importo dei debiti iscritti a ruolo. | Art. 88 CCII c.3 (secondo periodo). Termine 30 gg. |
Assemblea dei creditori | Convocazione classi creditori (Tribunale fissa termine, di norma entro 60 gg). Voto degli aventi diritto (Agenzia/INPS votano per categorie, secondo art. 112 CCII e art.174 L.Fall.). | Art. 112 CCII. Circolari A.E. (voto entro 20 gg). |
Omologazione del tribunale | Verifica quorum e convenienza; il Tribunale delibera l’omologazione anche in caso di dissenso pubblico (cram-down). Decreto di omologa che vincola il piano. | Art. 88 CCII c.4; art. 112 CCII; art. 161 c.3 CCII. |
Effetti della transazione fiscale nel concordato
Una volta omologato il concordato con la transazione fiscale, si generano diversi effetti concreti:
- Estinzione parziale dei debiti fiscali: La quota concordata e ammessa a pagamento nel piano corrisponde al debito complessivo considerato ormai estinto. In altri termini, i tributi e contributi “trattati” si considerano definiti nell’importo concordato. L’eventuale residuo del debito (falcidiato dal concordato) è definitivamente cancellato nei confronti dell’impresa debitore. Ciò significa che i titoli esecutivi per la parte stralciata non possono più essere eseguiti sul patrimonio dell’azienda. La pronuncia del Tribunale di Piacenza del 26/11/2024 ha infatti evidenziato l’effetto di cristallizzazione del debito tributario complessivo: ossia dopo l’omologa, la somma complessiva dovuta dall’impresa è fissata definitivamente nell’ammontare concordato.
- Sospensione delle esecuzioni: Fin dal deposito della domanda di concordato e fino all’omologa del piano operano le misure protettive del Codice della crisi: inibizione di nuove esecuzioni e azioni esecutive sui beni dell’impresa (c.d. automatic stay). Anche per i crediti pubblici, in base all’art. 163 c.3 CCII non possono proseguire pignoramenti sui beni del debitore. Dopo l’omologa, le procedure esecutive iscritte si considerano concluse secondo quanto disposto nel piano di concordato e nel rispetto di quanto stabilito dalle condizioni concordate.
- Situazione dei contenziosi pendenti: In linea generale le controversie fiscali relative agli anni oggetto della transazione si considerano risolte nei termini concordati. Se vi erano contenziosi pendenti (accertamenti impugnati, ricorsi tributari, etc.), in molti casi il piano transattivo li estingue in quanto poggia sull’accertamento dell’amministrazione. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha più volte riconosciuto che l’adesione alla transazione fiscale fa cessare le controversie sui tributi oggetto del piano (equiparando la transazione all’”accordo chiuso” con il Fisco). Va però prestata attenzione: se un giudizio tributario riguarda solo parzialmente il debito transatto, potrebbe rimanere aperto sulla quota eccedente o su questioni diverse (scaglioni d’imposta, ecc.). In ogni caso, il concordato omologato di norma include un meccanismo di chiusura degli eventuali contenziosi tributari relativi ai debiti definiti.
- Diritti dei coobbligati e fideiussori: Un dubbio frequente riguarda l’effetto sugli obbligati in solido o garanti (fideiussori) del debitore. Normalmente la riduzione del debito principale non libera automaticamente i coobbligati. In base all’interpretazione prevalente e a Cass. 22382/2019, la “falcidia” del credito erariale decisa in concordato non estingue i diritti di regresso dell’Agenzia nei confronti dei coobbligati o fideiussori: questi ultimi rimangono tenuti a rispondere della differenza fra quanto versato dall’azienda e l’importo nominale iscritto al ruolo. In altri termini, la transazione salda il debito principale fino alla quota concordata, ma i garanti dell’impresa non sono liberati salvo diverso accordo esplicito.
- Effetti contabili e fiscali: Dopo il concordato l’impresa elimina dalle proprie scritture contabili l’eventuale passività residua falcidiata (questo è un mero aspetto contabile). Dal punto di vista fiscale, l’operazione è neutra ai fini delle imposte sui redditi (non genera reddito né oneri deducibili): le somme pagate transitano a riduzione del debito verso l’Erario senza costituire variazioni in aumento o diminuzione. Anche ai fini IVA le rate corrisposte sono considerate come versamenti a saldo. Qualora il piano preveda dilazioni nei tempi di pagamento, l’impresa potrà beneficiare del regime di dilazione previsto per i concordati (cfr. disciplina sui pagamenti rateali nel concordato stesso).
- Crediti di prelazione fallimentare: Nel piano di concordato in continuità, occorre considerare anche la sorte dei crediti erariali sub privilegiati (ad esempio debiti INPS per contributi, che sono privilegi del lavoratore e di grado posteriore all’Erario). Il codice prevede che tali crediti possano anch’essi essere transatti, ma essi saranno poi riclassificati come crediti chirografari nel piano. Tuttavia, per i fini della proposta si esige che anche a loro sia garantito un soddisfacimento adeguato (in particolare, la percentuale offerta a questi creditori privilegiati deve essere commisurata al valore realizzabile in liquidazione). Alla fine, tutti i crediti pubblici che hanno subito una falcidia si considerano pienamente soddisfatti nelle percentuali concordate.
Esempio di effetto pratico: si pensi a un credito IVA di 100 messo a ruolo e riconosciuto. Se in concordato si offre di pagare complessivamente 50 in 5 anni e il piano viene approvato, il debito residuo di 50 è estinto. I titoli di pignoramento fiscali per il residuo non possono più essere eseguiti, e l’Agenzia ha incassato i 50 concordati. Gli eventuali garanti dell’impresa potranno ancora essere chiamati a rispondere per 50 (differenza) se l’Agenzia lo riterrà opportuno.
Simulazioni pratiche e casi esemplificativi
Per comprendere meglio il funzionamento della transazione fiscale in concordato, presentiamo alcuni esempi numerici semplificati:
- Esempio 1 – Concordato in continuità con cram-down fiscale: La società Alfa Srl ha un debito fiscale complessivo di €120.000 (di cui IVA €70.000, IRES €50.000) e contributivo di €20.000 verso l’INPS, per un totale di €140.000. In tribunale il perito stima che in caso di liquidazione fallimentare i crediti pubblici verrebbero soddisfatti per il 30% (circa €42.000 di IVA + €15.000 di IRES + €6.000 INPS = €63.000). Il consiglio di amministrazione propone invece un concordato in continuità con un piano di transazione che offre €70.000 in 5 anni (comprensivi degli interessi) a titolo di saldo per tutti i debiti fiscali e contributivi.
- Valutazione convenienza: L’Agenzia delle Entrate e l’INPS ricevono più di quanto avrebbero ottenuto (70 vs 63). Quindi la proposta non è “deteriore” rispetto al liquidatorio e può essere reputata conveniente.
- Maggioranze: In assemblea dei creditori, Alfa ottiene il voto favorevole delle classi ordinarie (creditori non pubblici) e delle classi pubbliche. Immaginiamo che l’Agenzia voti contro e l’INPS astenuto. Tuttavia, anche escludendo la classe pubblica dal computo, le classi ordinarie superano il quorum di legge (supponiamo 80% in valore e 2/3 delle classi). Il tribunale, seguendo l’art. 112 CCII e l’interpretazione trasversale, può omologare il concordato senza l’adesione del Fisco, imponendo comunque il pagamento dei €70.000 concordati.
- Effetti: Alfa Srl pagherà €70.000 totali (es. 10 rate da €7.000). Il residuo (€70.000) viene cancellato. L’Agenzia/incassi percepiscono i €70.000; eventuali procedure esecutive sui beni di Alfa sono bloccate. I coobbligati, se presenti, resteranno responsabili per il residuo non pagato.
- Esempio 2 – Concordato liquidatorio con transazione: La società Beta Spa decide di liquidare i beni ma anticipa una proposta di concordato liquidatorio contenente transazione fiscale. Il debito fiscale totale è di €200.000 (IVA €100.000; IRES €50.000; imposte locali €20.000; altri €30.000), contributivo di €20.000. Il piano prevede di usare i proventi di vendita dell’azienda e destinarli anche al Fisco con una transazione di €60.000 complessivi.
- Tributi locali: Notare che, essendo concordato liquidatorio, la transazione riguarda solo i tributi statali e contributivi. I tributi locali (20k) non sono oggetto di transazione e saranno soddisfatti integralmente come da legge fallimentare (o dovranno essere pagati al Comune al 100%).
- Quota di liquidazione: Se nella liquidazione pura i tributi statali potevano essere pagati solo al 10% in base al realizzo dei beni, ma il piano promette il 20% (60k vs valore liquidazione di circa 30k), il requisito non-deteriore è rispettato. L’ISTAT è soddisfatto. Il giudice omologa imponendo il pagamento di 60k, il resto (140k di debito fiscale esclusi i locali) si estingue.
- Esempio 3 – Q&A caso pratico:
Domanda: Posso proporre transazione per l’IMU e la TARI nel concordato di Beta Spa?
Risposta: No. L’art. 88 CCII e la prassi escludono i tributi comunali dalla transazione. Pertanto, IMU e TARI dovranno essere pagate integralmente (o liquidate secondo le regole del concordato) a pena di nullità della proposta su tali voci.
(Si veda anche circolare AE n. 33/E/2018, che conferma che l’IMU non è definibile nell’ambito di concordato fallimentare o accordi di ristrutturazione.)
Domande frequenti (FAQ)
- Che tipi di debiti fiscali si possono transigere in concordato?
In concordato preventivo (sia ordinario che liquidatorio) si possono prevedere pagamenti parziali o dilazionati esclusivamente per i crediti tributari statali amministrati dall’Agenzia delle Entrate (es. IVA, IRES, Irap, accise, ritenute non versate) e per i crediti contributivi gestiti da INPS/INAIL. I tributi locali (IMU, TARI, TOSAP ecc.) sono esclusi e non possono essere oggetto di riduzione. - Quando la transazione è ammissibile? Serve consenso dell’Agenzia delle Entrate?
La transazione fiscale può essere proposta fin dall’inizio del concordato come parte del piano. Non è richiesto il preventivo consenso dell’Agenzia; la proposta sarà discussa in assemblea e decisa dal tribunale in sede di omologazione. Se l’Agenzia (o gli enti previdenziali) non aderisce, non si blocca automaticamente il piano. Grazie all’istituto del cram down fiscale, il tribunale può omologare il concordato anche senza il parere favorevole del Fisco, a patto che il piano sia più conveniente della liquidazione. - Quanto si può “falcidiare” delle imposte?
Non esiste un limite percentuale fisso nella legge del concordato. In linea di principio, si può proporre qualsiasi diminuzione purché il piano rimanga conveniente per l’Erario. L’importante è che, anche tagliando parte del debito fiscale (capitale o interessi/sanzioni), il rimborso offerto sia almeno pari a quello realizzabile in fallimento. Ad esempio, se un debito IVA di €100.000 in liquidazione frutterebbe €30.000, il piano potrebbe proporre di pagare €30.000 o più; se propone €40.000, ciò sarà ritenuto conveniente. Soltanto quando si supera determinate soglie (es. sconto >70%, debito >30 mln) entra in gioco l’obbligo del parere conforme dell’Agenzia (DL 145/2023). - Qual è il ruolo dell’attestatore/professionista indipendente?
L’attestatore deve analizzare il piano nel suo complesso e verificare in modo specifico il trattamento riservato ai crediti tributari e contributivi. Nel concordato con transazione deve attestare che il piano presenta uno schema di adempimenti sostenibile e che la definizione del debito pubblico è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Questo significa mettere per iscritto le proiezioni sul recupero in fallimento e confermare il vantaggio per il Fisco. In assenza di attestazione positiva su tali aspetti, l’omologa è assai più difficile da ottenere. - Come avviene la procedura pratica?
- Presentazione del piano: il debitore deposita il piano di concordato con l’allegata proposta di transazione fiscale.
- Comunicazioni al Fisco: contestualmente, si invia copia del piano ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS competenti (ufficio che ha accertato il debito).
- Certificazione del debito: entro 30 giorni dal deposito, l’agente della riscossione invia al debitore un certificato attestante l’importo complessivo del debito fiscale iscritto a ruolo.
- Esame del piano: intanto l’attestatore valuta la congruità per i pubblici creditori.
- Assemblea e voto: si convoca l’assemblea dei creditori; l’Agenzia delle Entrate vota il piano (di solito entro 20 gg), così come l’INPS e le altre categorie.
- Omologazione: il tribunale verifica la regolarità (quorum, forma) e la convenienza per il Fisco. Se tutto è conforme, omologa il concordato. Se l’Agenzia non aveva aderito, il giudice può comunque omologare “forzatamente” (cram down) se il piano rispetta i requisiti.
- Cosa succede se il Fisco non aderisce o si oppone?
In passato, l’opposizione del Fisco avrebbe di fatto bloccato la transazione. Oggi, grazie alle riforme, è ammessa l’omologazione anche con voto contrario del creditore pubblico. Deve però sussistere sempre la condizione che il piano sia conveniente per l’Erario. In pratica, il giudice confronta la percentuale offerta con quella liquidatoria e accerta che il Fisco “non ci rimette”. Se è così, applica le norme sulla maggioranza trasversale e omologa comunque il piano, come illustrato nell’esempio 1. - La transazione fiscale libera i fideiussori o i coobbligati?
No. L’estinzione parziale del debito principale non libera automaticamente i garanti o coobbligati di legge. In base a Cass. 22382/2019 e dottrina prevalente, se l’amministrazione subisce una falcidia sul credito principale, essa può ancora agire per la differenza nei confronti dei garanti del debitore (coobbligati o fideiussori). Quindi, ad esempio, se un garante aveva sottoscritto una garanzia su €100.000 e il debitore paga in base al concordato €60.000, il Fisco potrà rivalersi sui garanti per i €40.000 residui non pagati. - Cosa cambia rispetto a un accordo di composizione negoziata (stragiudiziale)?
La transazione fiscale è ammessa anche nei piani della composizione negoziata (il “PRO”) grazie al correttivo-ter 2024, ma segue logiche diverse (si configura come contratto tra privati anziché atto concorsuale). Nel concordato preventivo si resta vincolati alle regole formali del CCII (assemblea, omologa in tribunale, ecc.), mentre nella composizione negoziata l’accordo ha natura negoziale e sarà validato dal tribunale solo in caso di passaggio successivo in procedura formale. In ogni caso, le condizioni di convenienza e le notifiche all’Agenzia sono analoghe. - Se il concordato viene revocato o fallisce, cosa accade?
Se il concordato preventivo decade (ad es. per fallimento successivo), la transazione fiscale collassa: i debiti tributari rimangono come se non fosse mai intervenuta la riduzione. L’Agenzia potrà quindi esigere l’intera somma residua (ad esempio tramite pignoramenti) come credito chirografario nell’eventuale fallimento. Di fatto, la transazione è efficace solo se il concordato si conclude positivamente con omologa. - Esistono limiti temporali o contingenti per chiedere la transazione?
Sì, la transazione fiscale può essere proposta solo a partire dall’inizio del concordato. Non ha senso chiedere la transazione prima (non è ammessa fuori procedura) né una volta avviata la liquidazione giudiziale dopo il concordato. Inoltre, la legge stabilisce che, in caso di concordato con continuità, la transazione deve essere proposta nel piano iniziale. In pratica, una volta depositata la domanda di concordato, il debitore può contestualmente allegare la richiesta di transazione. Non esistono scadenze ulteriori: la trattativa con l’Agenzia segue i termini ordinari (certificazione in 30 giorni, espressione di voto, ecc.).
Tabelle riepilogative
Condizioni di accesso | Requisiti | Riferimenti normativi |
---|---|---|
Oggetto ammissibile | Solo tributi statali e contributi amministrati dallo Stato; tributi locali esclusi. | Art. 88 CCII comma 1; L. 178/2002 (DL138/2002) abrogato. |
Convenienza verso liquidazione | Offerta al Fisco non peggiore di quanto si potrebbe ottenere liquidando l’azienda. | Art. 88 CCII; att. indipendente (art.161 CCII); dottrina consolidata. |
Quota minima di soddisfazione | Soddisfacimento dei crediti pubblici almeno pari al valore realizzabile in liquidazione (principio “non deteriore”). | Principio ricavato da art. 182-ter L.fall. e CCII. |
Attestazione del professionista | Valutazione specifica della congruità della transazione fiscale rispetto all’alternativa liquidatoria. | Art. 161, c.3 CCII; L.159/2020 su art.182-ter L.fall.. |
Notifica agli enti pubblici | Contestuale invio del piano ai competenti uffici A.E. e INPS al momento del deposito. | Art. 88 CCII comma 3; cfr. circolari A.E. 40/E/2008 e 16/E/2018. |
Maggioranze assembleari (transversale) | In assenza di adesione pubblica, si applicano le maggioranze trasversali: il giudice può omologare se convenienza e quorum delle classi ordinarie sono assicurati. | Art. 112 CCII c.2, lett. d); art. 88 CCII (correttivo 2024). |
Fase procedurale | Attività chiave | Normativa / Tempistiche |
---|---|---|
1. Predisposizione del piano | Debitore o advisor redige il piano di concordato con allegata la proposta di transazione (importi, scadenze, interessi). | – |
2. Deposito del concordato | Presentazione in Tribunale del piano, dell’istanza e dei documenti richiesti (dichiarazioni fiscali, versamenti IVA, ecc.). | Contestuale: si inviano gli stessi documenti all’A.E. e INPS. |
3. Certificazione debiti | L’agente della riscossione A.E. certifica entro 30 gg all’impresa l’entità totale dei debiti iscritti a ruolo. | Art. 88 CCII c.3; termine di 30 giorni previsto dal secondo periodo. |
4. Esame della transazione | Attestatore valuta la convenienza della proposta fiscale rispetto alla liquidazione; prepara l’attestazione finale. | Art. 161 CCII; circolari A.E. 40/E/2008, 16/E/2018. |
5. Assemblea dei creditori | Convocazione assemblea ex art. 174-175 CCII; votazione delle classi (Agenzia/INPS esprimono voto entro termini interni). | Art. 174-175 CCII; L.F. art. 178. Direttive Circolari 8/E/2005. |
6. Votazione e maggioranze | Si verifica se i creditori pubblici hanno aderito. Anche in caso di dissenso, si calcolano le maggioranze legali o trasversali. | Art. 112 CCII: maggioranza classi e 80% valore (continuità); trasversale (ignorando le classi pubbliche). |
7. Omologazione (cram-down) | Se i quorum sono rispettati e il piano è conveniente, il tribunale omologa il concordato, applicando eventuale cram-down ai creditori pubblici non aderenti. | Art. 88 CCII c.4 modificato; DL 125/2020 conv. L.159/2020; D.Lgs. 136/2024. |
8. Pagamenti e chiusura | Esecuzione del piano: l’impresa paga le rate concordate ai creditori pubblici. Gli altri creditori verranno soddisfatti secondo le previsioni del concordato omologato. | Effetti giuridici dell’omologazione; fine esecuzioni secondo piano. |
Conclusioni
La transazione fiscale nel concordato preventivo rappresenta oggi uno strumento avanzato di risanamento aziendale che consente di risolvere in modo concertato il debito tributario e previdenziale. Le novità normative degli ultimi anni hanno reso questo istituto pienamente operativo e ampliato, fino a consentire anche l’omologazione del piano in via forzosa (cram down) senza il consenso del Fisco, purché il piano rispetti i criteri di non-deteriorazione e convenienza. Gli aspetti sostanziali (tipologia di crediti, convenienza, quote minime, maggioranze) e procedurali (comunicazioni agli enti, certificazione del debito, ruolo dell’attestatore) illustrati in questa guida forniscono un quadro esaustivo sia per l’operatore che desideri verificare l’ammissibilità della transazione nel proprio caso, sia per approfondire le implicazioni pratiche di questo accordo.
In sintesi, sì, è possibile richiedere una transazione fiscale durante il concordato preventivo, e anzi oggi la legge italiana la prevede espressamente come strumento a disposizione dell’imprenditore in crisi. Ciò non significa automatismi o facili concessioni: il piano deve rispettare rigorosi requisiti di equità verso il Fisco e seguire l’iter procedurale stabilito. Ma, se correttamente predisposto e motivato, il concordato con transazione fiscale può rivelarsi un’opzione decisiva per salvare l’impresa riducendone l’onere tributario complessivo.
Fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 (Titolo IV, concordato preventivo; art. 88 c.1-4, art. 112).
- Legge fallimentare (parte applicata) – R.D. 267/1942, art. 182-ter (abrogato dal CCII, ma utile per confronti storici).
- Legge 27/02/2006, n. 80 (disposizione delega riforma fallimentare, introd. D.Lgs. 5/2006).
- D.Lgs. 9/1/2006, n. 5 (attuazione delega L.80/05, ha introdotto art. 182-ter L.Fall.).
- D.Lgs. 169/2007 (attuazione delega L.166/06, estensione transazione a accordi di ristrutturazione).
- Legge 30/12/2018, n. 145 (Bilancio 2019, art. 4-quater; circol. 19/E/2019, 34/E/2020) – rigide soglie per falcidia superiore (≥70%).
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (correttivo bis CCII, in vigore 15/07/2022).
- L. 27/11/2020, n. 159 (conversione DL 125/2020 “Ristori”) – ampio rinnovo art.180, 182-bis, 182-ter L.Fall. (falcidia capitale di imposta e cram-down).
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) – art. 88 CCII comma 1-4 (transazione fiscale nel concordato), art. 245 (concordato in liquidazione), art. 161-162 (attestazione), art. 112 (maggioranze).
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 (correttivo bis CCII) – ha introdotto in via transitoria il cram-down fiscale.
- D.Lgs. 13/09/2024, n. 136 (correttivo ter CCII) – modifica art. 23, art. 88 (co.3-4), art. 245 (estende cram-down anche a concordato liquidatorio).
- D.L. 13/06/2023, n. 69 (conv. L. 10/08/2023, n. 103) – art. 1-bis (co.2-6): regole speciali per accordi di ristrutturazione (soglie 30-40% per il cram-down fiscale).
- Circolari Agenzia Entrate: n. 8/E/2005, n. 40/E/2008, n. 16/E/2018 (orientamenti su transazione tributaria), n. 34/E/2020 (procedura semplificata di concordato), Prot. 21447/2024 (attribuzione competenze su transazioni).
- Tribunale di Piacenza, 26 novembre 2024 – decreto su “effetti di cristallizzazione del debito tributario” nella transazione fiscale.
- Cassazione Civile, Sez. Unite, sent. 20036/2024 – massima sulla transazione fiscale in concordato (piano con voto negativo del Fisco e azioni di regresso). (cfr. riepiloghi dottrina, per es. UniJuris).
- Circolari e pareri Agenzia Entrate – direttive interne per procedure concorsuali.
Transazione Fiscale: Come Liberarti dai Debiti con il Fisco – Perché Affidarti a Studio Monardo
Hai un debito con l’Agenzia delle Entrate, AdER o INPS che ti impedisce di proseguire serenamente la tua attività?
Ogni mese arrivano solleciti, cartelle, minacce di pignoramento e non sai come uscirne?
La legge ti dà una via d’uscita concreta: la transazione fiscale, uno strumento previsto dal Codice della Crisi d’Impresa che ti permette di negoziare direttamente con il Fisco, proporre un piano di pagamento ridotto e bloccare tutte le azioni esecutive in corso.
✅ Meno da pagare
✅ In comode rate
✅ Con tutela legale completa
Cosa fa per te l’Avvocato Giuseppe Monardo
🔍 Analisi del debito fiscale e contributivo per capire cosa puoi trattare e cosa no
✍️ Redazione della proposta di transazione con documenti tecnici, relazione del professionista e attestazione di convenienza
🛡 Blocco immediato di pignoramenti, ipoteche, fermi e ogni azione esecutiva
📞 Dialogo diretto con l’Agenzia delle Entrate, anche in caso di diniego
⚖️ Richiesta di omologa forzosa (cram down) se l’ente rifiuta una proposta vantaggiosa
A chi è rivolta
La transazione fiscale può essere usata da:
✅ Imprese in crisi
✅ Ditte individuali sovraindebitate
✅ Ex amministratori con responsabilità personali
✅ Professionisti bloccati da cartelle o ruoli
Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
👨⚖️ Esperto in diritto tributario e crisi aziendali
📜 Gestore della Crisi – Ministero della Giustizia
🛡 Negoziatore abilitato ex D.L. 118/2021
🏛 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔗 Coordinatore di una rete nazionale specializzata in contenzioso fiscale e risanamento
Perché agire adesso
⏳ Il tempo è decisivo: la proposta deve essere depositata entro termini precisi
⚠️ Un piano sbagliato o incompleto viene respinto e il Fisco avvia il recupero forzato
📉 Rischi concreti: pignoramenti, blocco dei conti, chiusura dell’attività
Conclusione
La transazione fiscale è lo strumento legale più efficace per uscire dal debito con il Fisco e riprendere in mano la tua impresa o la tua vita professionale.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo al tuo fianco, costruisci una proposta seria, sostenibile e tutelata, che ferma ogni esecuzione e riapre il futuro.
Qui sotto trovi tutti i contatti per una consulenza riservata. Se hai un debito fiscale e stai per cedere, fermati: esiste una soluzione legale. E il momento per agire è ora.