Quanto Dura La Procedura Di Transazione Fiscale?

Hai debiti con l’Agenzia delle Entrate o l’INPS e cerchi un modo legale per ridurli e ripartire? Con la transazione fiscale puoi trattare direttamente con il Fisco e costruire un piano sostenibile per la tua impresa.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in transazione fiscale e risanamento dei debiti tributari – è pensata per aiutarti a capire quando è possibile proporre una transazione e come ottenere l’approvazione anche in caso di dissenso da parte dei creditori pubblici.

Scopri quali debiti puoi includere nella proposta, come funziona il cram down fiscale, quali documenti servono, quali condizioni devi rispettare, e come presentare un piano che ti permetta di bloccare le azioni esecutive e salvare la tua azienda.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, esporre la tua situazione a un avvocato esperto e costruire insieme una strategia concreta per ridurre i debiti e tornare a respirare.

Introduzione:

La transazione fiscale è uno strumento di ristrutturazione dei debiti tributari introdotto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, “CCII”), con l’obiettivo di consentire all’imprenditore insolvente o in crisi di concordare con l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione) il pagamento parziale o dilazionato dei tributi dovuti. A differenza della “rottamazione” agevolata ordinaria, la transazione fiscale si svolge nell’ambito di procedure concorsuali o negoziate della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata) e prevede specifiche fasi procedurali, nonché termini rigorosi per la risposta del Fisco e per le relative decisioni giudiziarie.

Questa guida di Studio Monardo, aggiornata a maggio 2025, analizza dettagliatamente la durata e le tempistiche dell’intera procedura di transazione fiscale, sia nel concordato preventivo (con continuità e in liquidazione) sia negli accordi di ristrutturazione e nella composizione negoziata della crisi. Si prendono in esame: le fasi procedurali principali, i termini di legge e di prassi per ogni passaggio, il ruolo e i tempi di risposta dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e il coordinamento con le scadenze concorsuali tipiche. Sono inoltre richiamati gli interventi normativi e regolamentari, la prassi amministrativa (Circolari e Provvedimenti dell’Agenzia Entrate) e la giurisprudenza più recenti, con tabelle riepilogative, esempi di simulazioni pratiche e una sezione FAQ.

1. Contesto normativo della transazione fiscale

Il D.Lgs. 14/2019 (entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022) ha introdotto l’art. 88 del CCII, che disciplina il “trattamento dei crediti tributari e contributivi” nel concordato preventivo, e l’art. 63 CCII, che consente la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione. Inizialmente la transazione fiscale poteva essere proposta solo nel concordato preventivo con continuità aziendale; con successive modifiche (D.L. 118/2021, L. 197/2022, D.L. 69/2023 e D.Lgs. 136/2024 “Correttivo-ter” del Codice) l’istituto è stato esteso e riparametrato:

  • Concordato preventivo con continuità: l’art. 88 CCII, così come riscritto dal DL 146/2023 (Conv. L.197/2022) e dal DLgs. 136/2024, permette di includere nel piano concordatario (con utilità continuativa) una proposta di pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, previa attestazione di convenienza (redatta da professionista abilitato) e con la partecipazione dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La riforma ha stabilito che il tribunale omologa comunque il concordato anche in assenza di adesione del Fisco, purché l’offerta sia conveniente rispetto alla liquidazione. (Cfr. art. 88 CCII, comma 2-bis; DLgs. 136/2024.)
  • Concordato preventivo liquidatorio: l’art. 245 CCII (introdotto dal DLgs. 136/2024) ha esteso il meccanismo anche alla procedura liquidatoria, introducendo un “cram-down fiscale” analogo a quello del concordato continuità. Anche qui il piano può contenere una transazione fiscale ed essere omologato dal tribunale anche senza adesione dei creditori pubblici, se l’offerta (pagamento e dilazioni) è superiore al valore ottenibile dalla liquidazione.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti: l’art. 63 CCII disciplina gli accordi in sede stragiudiziale, prevedendo che il debitore possa proporre (con un professionista attestatore) un piano di risanamento comprensivo di transazione fiscale. A differenza del concordato, inizialmente l’art. 63 non conteneva regole specifiche sulla transazione fiscale, ma la legge delega di riforma ha introdotto requisiti minimi di “cram-down” (falcidia del 30%-40%) e una relazione di convenienza. Il piano deve essere omologato dal tribunale.
  • Composizione negoziata della crisi: dall’entrata in vigore del DLgs. 136/2024 (28 settembre 2024) l’art. 23 CCII (c.d. composizione negoziata, introdotta da DLgs. 147/2020 e riservata alle imprese in crisi di rilevanti dimensioni) consente esplicitamente anche accordi transattivi con il Fisco nell’ambito delle trattative negoziali. La transazione fiscale (esclusi però i tributi UE e i contributi previdenziali oggetto di diverse norme) può essere allegata al piano negoziale e diventa efficace con il decreto di omologa del tribunale.
  • Normativa emergenziale e limitazioni: va segnalato che la transazione fiscale non si applica in alcuni casi speciali: in particolare non è ammessa nei concordati minori semplificati (art. 25-sexies CCII), nel concordato del consumatore (art. 67 ss. CCII) e nel concordato “minore” ex art. 74 CCII. Inoltre, i tributi locali (IMU, TARI, ecc.) non rientrano nella disciplina della transazione fiscale del Codice (rimangono dovuti per intero).

Riforme recenti: le ultime modifiche normative (Correttivo-ter, L. 136/2024) hanno sostanzialmente armonizzato la disciplina della transazione fiscale tra le diverse procedure, chiarendo competenze e procedure interne dell’Agenzia delle Entrate, rendendo i termini di risposta uniformi (90 giorni) e introducendo una soglia di falcidia che attiva procedure interne di doppio livello decisorio. In particolare:

  • Durata termine risposta: l’art. 63, comma 2-bis CCII (introdotto dal DL 69/2023) prevede che per gli accordi di ristrutturazione l’Agenzia delle Entrate disponga di 90 giorni per esprimere l’adesione alla proposta. Dallo stesso principio si ricavano termini analoghi nelle altre procedure.
  • Competenza decisoria: con provvedimenti del Direttore Entrate n. 21447/2024 e n. 456918/2024 sono stati individuati i nuovi uffici competenti per esprimere il “parere conforme” sulle transazioni fiscali che comportino grosse falcidie (soglia >70% di abbattimento e importi >30 milioni). In tali casi l’adesione deve essere autorizzata dalla Direzione centrale dell’Agenzia (settore “Crisi d’impresa”, Divisione Contribuenti) anziché dalla Direzione regionale.
  • Omologazione forzosa: nel concordato (art. 88) è ribadito che il tribunale omologa anche in assenza di adesione del Fisco; per gli accordi (art. 63, comma 2-bis) è previsto espressamente l’istituto del “cram-down fiscale”. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, l’omologazione forzosa può avvenire solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dal deposito della proposta, per consentire all’Amministrazione finanziaria di esaminare la proposta.

2. Fasi della transazione fiscale nel concordato preventivo

Nel concordato preventivo (art. 40 e seguenti CCII) l’imprenditore insolvente presenta al Tribunale una “proposta di concordato” corredata dal piano di riparto e dalla documentazione professionale richiesta (relazione attestante fattibilità, bilanci, inventari, ecc.). In presenza di debiti tributari per i quali si propone un pagamento parziale, il piano può includere una clausola di transazione fiscale (stralcio di parte del debito e dilazione del residuo). Le principali fasi sono:

  • (A) Presentazione domanda: il debitore deposita il ricorso con domanda di concordato e allega il piano (entro 30–60 giorni dal deposito del ricorso, secondo quanto disposto dal Tribunale). Il piano deve indicare il trattamento riservato a ogni classe di creditori (chirografari, privilegiati, pubblici, ecc.) e contenere la proposta di transazione fiscale (con indicazione dell’ammontare dei tributi cui si rinuncia). Si allegano la certificazione di veridicità dei dati e, nel concordato con continuità, l’attestazione sulla sostenibilità del piano. Per i tributi inclusi nella transazione, il debitore deve ottenere le ultime dichiarazioni presentate dall’Agenzia (o le certificazioni dei debiti) e documentare fedelmente l’ammontare del debito da “cristallizzare” in sede di concordato.
  • (B) Pubblicazione e sospensione esecutivi: con la presentazione del ricorso e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese (oltre che la notifica ai creditori) scattano automaticamente misure protettive (fermo delle azioni esecutive e interdizione fideiussoria sui crediti) nei confronti di tutti i creditori, compreso l’Erario. In particolare, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della domanda, i pignoramenti tributari e altri atti coattivi precedentemente iscritti sono dichiarati inefficaci. Se il Tribunale concede misure protettive (moratoria), l’Agenzia Entrate-Riscossione sospende ogni azione esecutiva a carico del debitore. Questo garantisce il c.d. “ambiente di trattativa” nel quale la transazione può maturare senza che il Fisco aggravi la propria posizione con nuovi recuperi.
  • (C) Coinvolgimento del Fisco: in parallelo il debitore deve notificare all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (soggette unificate) la proposta di transazione fiscale contenuta nel piano. Per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (e per i contributi previdenziali, se inclusi) si segue procedura analoga presso gli uffici competenti di Dogane/INPS. L’adozione di eventuali provvedimenti o ragionamenti congiunti dei creditori pubblici è disciplinata dall’art. 88, commi 3‑6, CCII (ad es. i crediti non iscritti a ruolo e quelli affidati all’Agente della riscossione devono essere certificati, notificati e autorizzati dai rispettivi uffici entro 30 giorni). L’adesione del Fisco alla transazione (o il suo rifiuto) si esprime sull’intera proposta di concordato, mediante il voto dell’Ufficio competente (cfr. art. 107 CCII). In pratica:
    • Per i tributi erariali amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il voto (adesione o diniego) è dato dal Direttore dell’Ufficio (provinciale o regionale) con parere conforme, se del caso, della Direzione regionale.
    • L’agente della riscossione (ora Agenzia Entrate-Riscossione) esprime a sua volta un voto specifico sui “oneri di riscossione” (commissioni e interessi delle cartelle).
    • In ogni caso, ai sensi dell’art. 88, comma 6 CCII, l’adesione o il diniego non si limita ai debiti fiscali ma incide sull’intero piano (il Fisco deve votare sull’intera proposta concordataria).
  • (D) Termini e attesa della risposta: la legge prevede che l’Agenzia delle Entrate (per i tributi di sua competenza) disponga di 90 giorni per esaminare la proposta di transazione e comunicare la propria decisione. Questo termine di 90 giorni (introdotto dal DL 69/2023 e mutuato dall’art. 63 per gli accordi) costituisce il periodo entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve esprimersi (o comunque non può essere atteso indefinitamente). In pratica:
    • Gli uffici finanziari (Entrate e Riscossione) hanno 30 giorni per effettuare tutte le operazioni preliminari (liquidazione delle ultime dichiarazioni, notifiche di avvisi o accertamenti pendenti, emissione di certificazioni del debito). Queste attività mirano a “cristallizzare” l’entità del debito tributario su cui negoziare.
    • Dal deposito della proposta (notifica al Fisco) decorre il termine di 90 giorni: entro questa scadenza l’Agenzia deve comunicare per iscritto l’adesione o il rifiuto. Secondo la prassi di settore (e confermato dal Trib. Catania 19/1/2023) la domanda di omologazione del concordato non può essere presentata al giudice prima della fine di questo termine di 90 giorni, pena violazione del diritto di difesa dell’Erario. In sostanza, se il Fisco non risponde nel termine, ciò equivale a un silenzio-assenso de facto del legislatore (il creditore pubblico “non ha aderito”) e di conseguenza il tribunale potrà procedere con l’omologazione del piano anche in mancanza dell’adesione formale.
  • (E) Udienza e omologazione: trascorsi i 90 giorni (o dopo adesione), il concordato può essere portato all’esame del Tribunale. I creditori dissenzienti hanno diritto di fare opposizione (termini variabili, di solito 20 giorni prima dell’udienza) e il giudice, prima dell’omologazione, valuta la regolarità della procedura, la correttezza delle classi e la congruità dell’offerta rispetto alla liquidazione. L’udienza viene fissata dal Tribunale generalmente entro 60–90 giorni dalla conclusione della fase assembleare e di opposizione. Dopo un’istruttoria (eventualmente anche con integrazione documentale), il Tribunale emette sentenza di omologazione o di rifiuto. Nel caso di esito favorevole, il piano (inclusa la transazione fiscale) viene definitivamente omologato e il debitore deve attuare quanto concordato.
  • (F) Effetti finali: con l’omologazione, le somme previste dal piano sono da considerarsi eseguite come da transazione fiscale, e il residuo del debito tributario si considera stralciato definitivamente. In particolare, come confermato dalla giurisprudenza recente (Trib. Piacenza 26/11/2024), l’omologazione di un concordato con transazione produce un effetto di cristallizzazione del debito: l’Agenzia non può successivamente accertare ulteriori tributi relativi ai periodi già gestiti dalla transazione, né rivalersi per il residuo non pagato.

Tempistiche chiave nel concordato preventivo (continuità):

Fase proceduraTermine o durata
Presentazione domanda di concordatoD₀: deposito ricorso (ricorso ex art. 40 CCII)
Invio documenti al FiscoSubito dopo D₀: consegna certificazioni debiti, notifica proposta
Attività preliminari AdE/AdRiscEntro 30 giorni da D₀
Attesa risposta Fisco (adesione/negazione)90 giorni da notifica
Deposito istanza di omologazioneDopo D₀ + 90 gg (o adesione formale)
Udienza di omologaFissata dal Tribunale (generalmente 60–90 gg dopo istanza)
Sentenza di omologa/convalida≈ D₀ + 180–240 gg (indicativo)

L’intera procedura di concordato con transazione fiscale richiede quindi almeno 3–6 mesi dalla domanda iniziale, in ragione soprattutto dei 90 giorni di attesa imposti al Fisco. Tali tempistiche vanno coordinate con i termini di legge per la votazione in assemblea e le opposizioni dei creditori, che da Regole generali del concordato (non trattate qui dettagliatamente) implicano ulteriori scadenze procedurali.

Esempio pratico (concordato in continuità): Supponiamo che il 1° marzo l’imprenditore X depositi in Tribunale la domanda di concordato, piano incluso. Il 5 marzo X notifica la proposta di transazione all’Agenzia delle Entrate. Entro il 4 aprile (30 giorni) l’AdE completa le certificazioni tributarie. Il 1° giugno (90 giorni dalla notifica) scadono i termini per l’adesione dell’Agenzia, che non risponde (o risponde negativamente). Solo a partire da fine giugno può essere chiesta l’omologazione forzosa. Il Tribunale fissa l’udienza a settembre, nel frattempo i creditori presentano opposizioni entro luglio/agosto. Infine, a ottobre il tribunale omologa il concordato e la transazione fiscale diventa efficace.

Nello stesso modo si svolge il concordato in liquidazione (art. 245 CCII), con le seguenti specificità: il piano prevede la liquidazione di parte dell’attivo e il pagamento parziale di tutti i debiti, ivi compresi quelli fiscali mediante transazione. Anche in questo caso il debitore deve depositare piano e transazione, fornire le necessarie certificazioni e attendere il termine di 90 giorni per la risposta dell’AdE. Grazie alla norma di “cram-down fiscale” introdotta dal correttivo-ter, il tribunale può omologare il concordato liquidatorio anche senza l’adesione del Fisco, purché la proposta sia ritenuta migliore della liquidazione giudiziale. Le tempistiche nel liquidatorio sono analoghe a quelle del concordato continuativo (anche se spesso i tempi sono più compressi, data la minore complessità operativa).

3. Transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII) sono procedure negoziali, extra-giudiziali, in cui l’imprenditore in crisi propone un piano di ristrutturazione ai creditori (anche pubblici) e deposita contestualmente in Tribunale la relativa istanza di omologazione. Per includere una transazione fiscale nel piano, è richiesta la firma di un professionista attestatore che ne certifichi la sostenibilità e la convenienza rispetto alla liquidazione. Le fasi principali sono:

  • (A) Negoziazione tra le parti: il debitore, assistito da professionisti (avvocato e attestatore), negozia con le banche e gli altri creditori (privati e pubblici). La transazione fiscale è negoziata col Fisco analogamente a quanto visto per il concordato. Al termine delle trattative, si redige un accordo di ristrutturazione che comprende la clausola transattiva su tributi e contributi.
  • (B) Deposito accordo e documentazione: il giorno stesso (o immediatamente dopo) il debitore deposita presso il Tribunale competene l’accordo firmato da tutti i creditori (inclusi Agenzia Entrate e/o INPS, se hanno aderito), insieme alla richiesta di omologazione (art. 63 comma 2). L’accordo deve essere pubblicato nel Registro delle imprese al momento della domanda. Contestualmente, vanno depositati l’attestazione del professionista, la documentazione contabile aggiornata, e le dichiarazioni sostitutive di conformità (ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000) sulla completezza dei dati. Di norma si allegano anche le certificazioni degli ultimi tributi non definitivi.
  • (C) Termine di adesione del Fisco: la norma (art. 63 comma 2, ultimo periodo) prescrive che, per il piano si intenda omologato anche in assenza di adesione dell’Amministrazione finanziaria, l’eventuale adesione dei creditori pubblici deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale. In pratica, una volta depositata la proposta all’Agenzia, decorre un termine di 90 giorni entro il quale l’AdE deve eventualmente assentire; decorsi 90 giorni la mancata adesione si considera silente e si può procedere con l’omologazione forzosa. Fino ad allora, invece, il tribunale non può omologare (Trib. Catania 19.1.2023).
  • (D) Adesione dell’Agenzia: se l’AdE aderisce (firma l’accordo), il piano va verso l’omologazione ordinaria. Se non aderisce entro 90 giorni, scatta il meccanismo del cram-down fiscale: il tribunale può omologare l’accordo anche contro la volontà del Fisco, a patto che le condizioni soglia siano rispettate (in genere almeno il 60% dei crediti totali, o 30% se l’accordo è agevolato). Va notato che il DL 69/2023 (art. 1-bis) ha introdotto tali vincoli di soglia per gli accordi di ristrutturazione, recepiti dal correttivo-ter.
  • (E) Ruolo delle autorizzazioni interne: in base al provvedimento AE 21447/2024 e 456918/2024, l’adesione del Fisco a transazioni con accordi di ristrutturazione (cioè formulata nell’ambito art. 63) è espressa tramite sottoscrizione del piano da parte del Direttore dell’Agenzia (provinciale/regionali) previo parere conforme dell’Ufficio Crisi d’Impresa centrale. Ciò significa che per proposte particolarmente gravose (falcidie >70% e importo >€30M) la decisione passa a strutture di livello centrale.
  • (F) Omologazione: trascorsi i termini e con le condizioni di legge soddisfatte, il giudice ordinario fissa l’udienza di omologazione (di norma entro 60–90 giorni dalla presentazione). A quell’udienza i creditori possono presentare opposizioni e il tribunale valuta la validità dell’accordo (reattamento delle classi, parità, idoneità dell’offerta, ecc.). Nel caso in cui l’Ag. Entrate non abbia aderito, si procede con l’omologazione forzosa, vincolando il Fisco al piano imposto.

Tempistiche chiave negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale:

  • Deposito piano e transazione: al momento della domanda, i creditori (compreso il Fisco) devono aver già sottoscritto l’accordo da pubblicare.
  • Termine per l’Adesione dell’Erario: 90 giorni dal deposito della proposta (art. 63, co.2-bis CCII).
  • Istruttoria giudiziale: una volta trascorsi i 90 giorni, il tribunale fissa l’udienza di omologazione (tipicamente entro 60–90 giorni successivi).

In sintesi, anche negli accordi di ristrutturazione la durata complessiva della procedura di transazione fiscale è determinata da un vincolo di attesa di circa 3 mesi (90 giorni) per l’adesione del Fisco, più il tempo necessario all’istruttoria di tribunale (altri 2–3 mesi). L’iter completo può richiedere 4–6 mesi o più, a seconda della rapidità della fase istruttoria e degli eventuali reclami di opposizione.

Esempio pratico (accordo di ristrutturazione): Il 1° febbraio un’impresa in crisi ottiene il consenso dei propri principali creditori e deposita in Tribunale l’accordo di ristrutturazione contenente la proposta di transazione fiscale. Il 5 febbraio il piano viene notificato all’Agenzia delle Entrate. Entro il 5 maggio (90 giorni) l’AdE deve comunicare la sua decisione. Supponiamo che la risposta non arrivi entro tale termine; l’impresa, entro i giorni successivi, deposita l’istanza di omologazione forzosa. Il Tribunale fissa l’udienza a luglio, valuta l’accordo e, ritenendolo conveniente, lo omologa anche senza l’adesione dell’Amministrazione finanziaria.

4. Transazione fiscale nella composizione negoziata

La composizione negoziata della crisi (art. 23 CCII) è una procedura extragiudiziale di risanamento destinata alle imprese di notevole dimensione (c.d. imprese in crisi, con debiti oltre €300.000 per almeno due anni). Il Correttivo-ter (DLgs. 136/2024) ha introdotto l’art. 23 comma 2-bis, consentendo esplicitamente che anche nella composizione negoziata si possa prevedere un accordo transattivo con il Fisco. Le novità, in vigore per le procedure avviate dal 28.9.2024, prevedono:

  • Proposta transazione integrata nel piano: l’imprenditore che presenta istanza di composizione negoziata all’Organismo di Composizione deve allegare il piano negoziale finale. Con la riforma, tale piano può includere una proposta di transazione fiscale indirizzata all’Agenzia delle Entrate, alle Dogane e all’Ag.Entrate-Riscossione. La proposta deve prevedere il pagamento parziale/dilazionato dei debiti tributari (esclusi tributi UE e contributi previdenziali), e deve essere supportata da due relazioni: (i) relazione di convenienza per l’Erario (professionista indipendente) e (ii) dichiarazione sostitutiva di veridicità dei dati (revisore dei conti).
  • Fasi della negoziazione: dopo l’accettazione dell’istanza da parte dell’Organismo (Tribunale nomina l’esperto), decorrono 3 mesi iniziali (finestra negoziale) durante i quali l’imprenditore conduce le trattative con i creditori sotto la supervisione dell’esperto. Il Tribunale può prorogare il termine per altri 3 mesi (fino a 6 mesi totali) se necessario. Durante questo periodo l’imprenditore può proporre la transazione fiscale all’Agenzia (e analogamente a Dogane/INPS). Se il Tribunale concede misure protettive, vale anche qui la sospensione delle azioni esecutive tributarie (moratoria).
  • Adesione del Fisco: la normativa di armonizzazione con gli accordi di ristrutturazione prevede che entro 90 giorni dalla presentazione della proposta di transazione all’Erario quest’ultimo debba comunicare la propria decisione (adesione o diniego). Questo termine “non perentorio” costituisce un riferimento, benché gli uffici possano impiegare più tempo in casi complessi. Tuttavia, se trascorsi 90 giorni il Fisco non si è espresso (in assenza di proroghe concordate), di fatto l’assenza di risposta equivale a diniego.
  • Deposito del “contratto transattivo”: se debitore e Agenzia raggiungono l’accordo, quest’ultimo (con parere conforme della Direzione regionale o centrale) viene sottoscritto tra le parti; l’esito (accordo transattivo) deve essere depositato in Tribunale insieme al piano negoziale finale. Il giudice designato verifica la regolarità formale dell’accordo e può autorizzarne l’esecuzione con decreto. Da notare che, a differenza del concordato, in composizione negoziata non è prevista un’omologazione “forzosa” giudiziale: il tribunale semplicemente verifica l’accordo e lo accredita se tutto è in regola; non può imporre l’accordo contro la volontà del Fisco (nessun cram-down).
  • Recesso e alternative: se la transazione negoziale fallisce (ad es. dopo 90 giorni di silenzio o rifiuto del Fisco), all’imprenditore rimangono altre strade: procedere a un accordo di ristrutturazione ex art. 63 o intraprendere il concordato preventivo.

Tempistiche chiave nella composizione negoziata:

  • Durata procedura: inizialmente 3 mesi dall’accettazione, prorogabili fino a 6 mesi o oltre (con autorizzazione del Tribunale).
  • Trattativa con il Fisco: deve avvenire entro il periodo negoziale (entro 90 giorni dalla proposta, per coerenza con art. 63).
  • Termine di risposta dell’Erario: 90 giorni dalla comunicazione della proposta di transazione. Oltre tale termine, senza accordo, l’imprenditore deve considerare alternative.
  • Sospensione azioni esecutive: in caso di misure protettive, l’Agenzia Entrate-Riscossione sospende pignoramenti e fermi su istanza.

La procedura di composizione negoziata è concepita come veloce e flessibile. In pratica, la trattativa fiscale termina in poche settimane o mesi. Ad esempio, se l’imprenditore entra in negoziazione a gennaio, può realisticamente proporre la transazione al Fisco entro febbraio e attendere la risposta fino a maggio. Se il Fisco aderisce, l’accordo viene depositato e il giudice lo omologa in sede di decreto di omologazione del piano (dicasi “autorizzazione” formale, non vera udienza). Se il Fisco non aderisce, si valutano le conseguenze pratiche (il caso di scarso successo delle trattative).

Simulazione (composizione negoziata): Il 1° gennaio 2025 l’azienda Y presenta istanza di composizione negoziata (Tribunale dispone misure protettive). Entro il 15 gennaio viene consegnato all’Agenzia delle Entrate un piano negoziale con proposta di transazione fiscale. Entro il 15 febbraio l’AdE emette certificazioni del debito. Il 1° marzo scadono i 90 giorni; l’Agenzia non risponde (silenzio). Il 10 marzo l’azienda decide di ricorrere al concordato preventivo, convertendo la negoziazione in un piano concordatario, oppure rinnova la trattativa (con ulteriore proroga).

5. Coordinamento con le scadenze concorsuali

La durata della transazione fiscale va sempre sincronizzata con i termini tipici del procedimento concorsuale in cui è inserita. Di seguito alcuni punti di coordinamento:

  • Concordato preventivo: il Tribunale (collegio o sezione specializzata) fissa l’udienza di comparizione e di omologazione dopo la verifica dei voti assembleari. Normalmente: il ricorso va depositato anche 30-60 giorni prima della data fissata dall’ufficio giudiziario per il voto in assemblea, e dopo la votazione il tribunale può prenotare l’udienza di omologazione (salvo opposizioni). In presenza di una transazione fiscale, il piano deve essere depositato contestualmente alla domanda, quindi l’udienza dovrà essere calendarizzata tenendo conto dei 90 giorni di attesa per il Fisco. In pratica, il giudice incorre in clausola di rito se convocasse l’udienza prima di tale termine (Trib. Catania). Ciò significa che, se senza transazione era possibile una corsa in udienza in 2-3 mesi, con la transazione occorre prevedere almeno tre mesi pieni per la fase istruttoria preliminare.
  • Opposizioni dei creditori: dopo l’approvazione assembleare, i creditori che non hanno votato il piano possono opporsi alla omologazione entro un termine (di solito 10-15 giorni prima dell’udienza). Questo può aggiungere un mese o due alla durata complessiva (resistenza e replica). Tuttavia, l’orientamento è che le opposizioni dei creditori (anche del Fisco) vanno valutate nel merito solo sulla convenienza globale del piano, non sul singolo stralcio fiscale già concordato.
  • Accordi di ristrutturazione: il codice impone la pubblicazione dell’accordo al momento del deposito e un termine di 90 giorni per l’omologazione. Non essendoci assemblea, gli accordi seguono un iter più rapido, ma resta appunto vincolante l’attesa di 90 giorni prima di passare al giudice.
  • Composizione negoziata: come detto, è una procedura “rapida” (3+3 mesi) che si concluderà con un decreto del giudice. Le udienze del concordato in origine erano fissate dopo 60 giorni dall’istanza; oggi spesso si cerca di chiudere i concordati entro 120-150 giorni dall’inizio.

In tutti i casi, occorre prestare molta attenzione a non incorrere in termini decadenziali o incongruenze con l’attesa dell’adesione statale. Ad esempio, la giurisprudenza ha sottolineato che la domanda di omologazione non può essere depositata prima della scadenza del termine di 90 giorni dell’Erario, altrimenti si viola il diritto di difesa del creditore pubblico. Perciò il tribunale deve far decorrere tale termine prima di procedere. Inoltre, l’impresa deve mantenere aggiornata la documentazione fiscale fino al deposito in tribunale (in particolare bisogna allegare un’inventario e un bilancio recente), per non incorrere in nullità formali.

Tabella riepilogativa (concordato con transazione vs. tradizionale):

Fase / TermineConcordato senza transazioneConcordato con transazione fiscale
Domanda di concordatoSubito (per es. 1 marzo)Subito (deposito + allegazione transazione)
Assemblea creditori30–60 giorni dopo domanda30–60 gg (simile)
Udienza di omologazioneEntro 60–90 giorni dall’assembleaEntro almeno 90 gg dalla notifica all’Erario
Termini per opposizioniCirca 10–20 gg prima dell’udienzaStessi termini
Durata complessiva stimata~3–4 mesi (se non ci sono opposizioni)~4–6 mesi (per attendere l’adesione del Fisco)

6. Ruolo e tempi di risposta di Agenzia Entrate e Entrate-Riscossione

L’Agenzia delle Entrate (ora unificata con la Riscossione) riveste un ruolo centrale nella procedura: deve valutare la proposta di stralcio/dilazione e decidere se sottoscrivere l’accordo (o votare a favore) o rifiutarlo. I tempi di risposta e le modalità operative sono stabiliti da norme e provvedimenti interni:

  • Termine di 90 giorni: l’art. 63 CCII (com-ma 2-bis, introdotto dal DL 69/2023) fissa in 90 giorni il termine entro cui il debitore deve ritenere esaurito l’onere di attesa per l’adesione del Fisco. Ciò si applica trasversalmente a tutti i casi di transazione fiscale nell’ambito di concordato o accordi. Di fatto, entro 90 giorni dall’inoltro della proposta l’Agenzia deve comunicare il proprio parere; oltre, il silenzio equivale a mancata adesione (come già evidenziato dal Tribunale di Catania).
  • Provvedimenti attuativi: l’Agenzia delle Entrate ha emanato provvedimenti interni per disciplinare le modalità di gestione delle proposte di transazione. In particolare:
    • Provv. n. 21447/2024 (art. 63 CCII): dedicato alle transazioni negli accordi di ristrutturazione. Ha confermato il termine di 90 giorni e specificato che l’adesione all’accordo è data con la firma dell’atto negoziale da parte del Direttore provinciale/regionale, previo parere conforme dell’Ufficio centrale “Crisi d’Impresa” (Divisione Contribuenti), in caso di forti riduzioni del debito.
    • Provv. n. 456918/2024: ha istituito formalmente l’Ufficio Crisi d’Impresa nella nuova Divisione Contribuenti, centro di decisione per le transazioni particolarmente onerose.
    • Circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020: era la circolare del precedente DRE che illustrava le prime regole della “Gestione delle proposte di transazione fiscale” in seno alle crisi d’impresa. Essa chiariva la sequenza degli adempimenti: il debitore deve presentare la proposta insieme al piano (art. 88 co.3) e gli uffici (Agenzia e Riscossione) hanno 30 giorni per le attivita’ preliminari (liquidazioni, certificazioni); entro 90 giorni devono esprimere il proprio voto e sottoscrivere l’accordo, ove favorevoli. Pur superata dalla nuova normativa, la circolare 34/E resta un utile riferimento per i dettagli tecnici delle fasi preliminari.
  • Funzioni dell’Agenzia-Riscossione: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (il ramo riscossorio) interviene specificamente per esprimere il proprio voto sull’“onere di riscossione” delle cartelle di pagamento. Come detto, deve inviare al debitore in 30 giorni la certificazione dei debiti iscritti a ruolo. Nella fase di adesione all’accordo, l’agente della riscossione firma l’accordo di transazione per quanto riguarda le commissioni e gli interessi (oneri) delle cartelle.
  • Contenuto del parere: in caso di parere favorevole, l’Agenzia formalizza l’accordo con la firma del piano; in caso di diniego, può motivarlo brevemente (ma il giudice dovrà valutarne la ragionevolezza). Importante: l’adesione del Fisco si basa sulla convenienza comparata (art. 88 comma 5 CCII): il piano con transazione è accettato solo se dà al Fisco un soddisfacimento almeno pari a quello ottenibile dalla liquidazione del patrimonio. Questa valutazione è affidata al parere conforme del direttore responsabile.

Tempistiche interne chiave: gli uffici dell’Agenzia devono gestire rapidamente le proposte: in linea di massima, la pratica di transazione fiscale comporta la generazione di certi flussi (istruttoria interna) in 90 giorni. Si sottolinea che, una volta scaduto il termine di 90 giorni, l’Agenzia non è tenuta a fare altro (il silenzio è già parere negativo forense). Tuttavia, essa è invitata a formulare il proprio giudizio entro tale scadenza per consentire la prosecuzione della procedura concordataria.

7. Normativa, prassi e giurisprudenza di riferimento

A corredo delle indicazioni pratiche sopra riportate, si elencano le fonti normative, gli atti di prassi e le pronunce giurisprudenziali principali relativi alla transazione fiscale (aggiornati al maggio 2025):

  • Normativa primaria: D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza) – in particolare, art. 88 (trattamento crediti fiscali nel concordato) e art. 63 (transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione), così come modificati dal D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021), dalla L. 197/2022 (Bilancio 2023) e dal D.Lgs. 136/2024 (Correttivo-ter). Citazioni essenziali: art. 88, comma 5 e 6 CCII (disciplinano adempimenti e effetto di cristallizzazione del debito nel concordato); art. 63, commi 2-3 CCII (definiscono deposito e termini per accedere alla transazione).
  • Altre norme rilevanti: art. 161 CCII (documentazione da depositare in concordato); art. 2077 c.c. (modifica contrattuale dei crediti); prassi (ad esempio il D.L. “Semplificazioni” 2019, DL 34/2020, ha introdotto la transazione fiscale in via residuale nel contesto più ampio delle crisi).
  • Prassi amministrativa: Circolare AdE n. 34/E del 29.12.2020 (“Gestione delle proposte di transazione fiscale”); Provvedimento Direttore Entrate Prot. n. 21447/2024 del 29.1.2024 (aggiornamento art. 63 CCII e attribuzione di competenze interne); Provv. Prot. n. 456918/2024 (istituzione dell’Ufficio centrale “Crisi d’Impresa”). Eventuali circolari o risoluzioni della stessa Agenzia sulle novità relative al Codice della Crisi sono anch’esse citabili come prassi applicativa.
  • Giurisprudenza di merito: alcune sentenze significative, sebbene ancora poche, danno orientamenti sui temi della cristallizzazione del debito e del cram-down fiscale. In particolare:
    • Tribunale di Piacenza 26.11.2024 (Pres. Brusati) ha affermato che l’effetto tipico della transazione fiscale è la cristallizzazione dell’intero debito tributario precedente al concordato. In altri termini, una volta omologata la transazione, l’Erario non può emettere atti d’accertamento sui tributi già oggetto della transazione stessa.
    • Tribunale di Catania 19.1.2023 ha stabilito che, nell’accordo di ristrutturazione con transazione, non si può chiedere l’omologazione prima dello scadere dei 90 giorni di attesa per la risposta del Fisco.
    • Sono note altresì pronunce di tribunali di merito che hanno applicato il cram-down fiscale, omologando piani a prescindere dall’adesione del Fisco quando risultano adeguati rispetto all’alternativa (ad es. Trib. Pisa, Trib. Bologna), anche alla luce dei nuovi vincoli di legge.
  • Giurisprudenza di legittimità: ancora in evoluzione. In passato la Cassazione ha riconosciuto la legittimità dell’istituto (Corte a Sezioni Unite 25 marzo 2021, n. 8504, ha sancito che la deroga al principio di indisponibilità dei crediti tributari è giustificata dall’esigenza di buon andamento e tutela del ceto creditorio). Una futura pronuncia di rilievo è attesa per definire confini più precisi della valenza giuridica della transazione.
  • Documentazione di commento: si segnalano infine scritti di dottrina e fonti giurisprudenziali raccolte su portali specializzati (ad es. riviste digitali di diritto fallimentare e tributario, note normative e Flash News), che offrono spunti interpretativi e aggiornamenti (alcuni sono stati già utilizzati in questa guida, cfr. ).

Fonti: D.Lgs. 14/2019 (CCII), legge di conversione D.Lgs. 147/2020, DL 118/2021, Legge 197/2022, D.Lgs. 136/2024; Provvedimenti Agenzia Entrate prot. 21447/2024, 456918/2024; Circolare AdE 34/E/2020; Trib. Piacenza 26.11.2024; Trib. Catania 19.1.2023; Cass. SU 25.3.2021 n. 8504; oltre alle fonti di prassi e dottrina citate nel testo.

8. Tabelle riepilogative delle tempistiche della Transazione Fiscale

Per comodità di lettura e di confronto, di seguito si riportano due tabelle riepilogative dei principali termini e passaggi procedurali della transazione fiscale nei due contesti più comuni. Le tempistiche indicate sono di massima e possono variare in concreto a seconda delle prassi locali e dell’efficienza degli uffici, ma forniscono un quadro orientativo dei tempi medi.

  • Tabella 1 – Transazione fiscale nel concordato preventivo (continuità o liquidazione)
Fase proceduraleTermine/Forma
Domanda di concordatoPresentazione ricorso al Tribunale.
Deposito piano + transazioneContestualmente alla domanda (entro 30–60 gg dal ricorso); notifiche ai creditori pubblici.
Attività preliminari dell’Agenzia30 giorni circa dalla presentazione (liquidazioni tributi, notifiche avvisi, certificazione debiti).
Attesa risposta Agenzia90 giorni dalla notifica della proposta di transazione fiscale.
Domanda di omologazione in tribunaleSolo dopo il termine di 90 giorni o adesione formale; si deposita istanza (con documenti finali e parere professionale).
Udienza di omologazioneFissata dal Tribunale (tipicamente 2–3 mesi dopo la domanda di omologazione).
Decisione finale del TribunaleOmologazione con decreto (chiude il concordato).
  • Tabella 2 – Transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione
Fase proceduraleTermine/Forma
Negoziazione con creditori e AdEContrattazione privata (durata variabile, di solito breve).
Redazione e deposito accordoAccordo firmato da tutti i creditori incluso il Fisco, depositato al Tribunale con istanza di omologazione.
Pubblicazione accordoRegistro delle Imprese (all’atto del deposito).
Attesa risposta Agenzia90 giorni dalla presentazione della proposta di transazione all’Agenzia.
Domanda di omologazioneDopo 90 giorni (se Fisco non aderisce o aderisce).
Udienza di omologazioneFissata dal Giudice (circa 2–3 mesi dopo la domanda).
Decisione finale del TribunaleSentenza di omologazione (ordinaria o forzosa) o di rigetto.

Queste tabelle evidenziano come il termine di 90 giorni per la risposta del Fisco sia il fattore determinante che prolunga di fatto la durata complessiva delle procedure di transazione fiscale. In assenza di intoppi, la fase di attesa prevale sui tempi effettivi di negoziazione o istruttoria.

9. Simulazioni pratiche di tempistiche

9.1 Transazione fiscale in un concordato preventivo con continuità

Scenario: L’impresa Alfa S.p.A. ha debiti tributari certi per €1.000.000, di cui propone di pagarne il 50% in 5 anni tramite transazione fiscale nel concordato preventivo in continuità.

  1. 1° maggio 2025: Alfa depositata domanda di concordato (piano + transazione) presso il Tribunale di Milano, chiedendo misure protettive sui creditori (oltre alla procedura concordataria). Contemporaneamente, Alfa notifica all’Agenzia delle Entrate l’allegata proposta di transazione (con documento che certifica il debito e spiega la convenienza).
  2. Entro il 31 maggio: gli uffici dell’Agenzia esaminano le ultime dichiarazioni fiscali del periodo in oggetto. Entro 30 giorni dall’invio, liquidano i tributi relativi e inviano a Alfa le certificazioni dei ruoli pendenti. Anche l’Agenzia Entrate-Riscossione certifica i debiti iscritti a ruolo.
  3. 1° agosto 2025: scadono i 90 giorni dalla notifica (su calendarizzazione di 3 mesi da inizio maggio). Alfa non riceve risposta formale dall’Agenzia (silenzio). A questo punto l’Amministrazione finanziaria è considerata non adesiva.
  4. 10 agosto 2025: Alfa, munita delle certificazioni e degli atti previsti (attestazione di veridicità e convenienza), deposita al Tribunale l’istanza di omologazione del concordato (con tutti gli allegati tecnici). Contestualmente viene fissata l’udienza di comparizione (es. 1° ottobre 2025).
  5. 1° ottobre 2025: si tiene l’udienza di omologazione. I creditori dissenzienti (banche, fornitori, eventualmente l’INPS) espongono le loro obiezioni. Alfa replica. Il giudice verifica le categorie dei creditori e valuta la convenienza dell’offerta.
  6. 15 ottobre 2025: il Tribunale emette sentenza di omologazione del concordato. Nel dispositivo è pronunciata l’efficacia della transazione fiscale: Alfa dovrà versare €500.000 in 5 anni; l’erario rinuncia agli altri €500.000. La sentenza dice che i debiti tributari anteriori a tale omologa sono definitivi e non ulteriormente accertabili (effetto di cristallizzazione).

Durata complessiva stimata: dal deposito al decreto omologativo circa 5 mesi. Di questi, 3 mesi sono stati impiegati per l’attesa del Fisco e 2 mesi per la fase giudiziale (istruttoria e udienza). Se ci fossero state opposizioni dilatorie da parte dei creditori, i tempi sarebbero aumentati di ulteriori settimane.

9.2 Transazione fiscale in un concordato preventivo liquidatorio

Scenario: L’impresa Beta S.r.l., in crisi, propone un concordato con liquidazione del patrimonio. I creditori pubblici vantano €200.000 di tributi; il piano prevede di liquidare i beni per €100.000 totali. Con la transazione fiscale, Beta si impegna a versare €70.000 (35% del debito fiscale) in un’unica soluzione entro 2 anni.

  1. 15 marzo 2025: Beta deposita domanda di concordato (procedura liquidatoria) presso il Tribunale di Napoli, allegando il piano e la proposta di transazione. Prevista la nomina di un liquidatore giudiziario. Notifica istanza e piano all’Agenzia delle Entrate.
  2. Entro 14 aprile 2025: gli uffici finanziari completano le certificazioni (come sopra). Beta ottiene tutte le risultanze del carico tributario da lucrare nel piano.
  3. 13 giugno 2025: trascorsi 90 giorni dall’invio, l’Agenzia non ha formalmente aderito (diniego tecnico o silenzio). Beta, supportata dal liquidatore, presenta subito la domanda di omologa al Tribunale.
  4. 5 settembre 2025: si tiene l’udienza di omologa. Il giudice valuta che l’offerta a credito privilegiato e chirografario è superiore a quella liquidatoria e che l’offerta ai creditori pubblici (35%) è proporzionata. Omologa il concordato, includendo la transazione fiscale.
  5. 10 settembre 2025: sentenza di omologazione conferma che Beta paga €70.000 all’Erario e €30.000 di interessi/commissioni; il restante €100.000 è definitivamente stralciato. La liquidazione dei beni viene autorizzata.

Tempistica: circa 6 mesi dall’avvio alla sentenza. Anche in questo caso la fetta preponderante del tempo (3 mesi) è dedicata all’attesa dell’adesione del Fisco. Il giudizio (3 mesi) è più rapido perché non c’è attività di continuità aziendale da valutare, ma solo esame del piano liquidatorio.

Le due simulazioni mostrano come, in entrambe le modalità di concordato, la transazione fiscale imponga una fase di attesa di circa 90 giorni per la risposta del Fisco, che si somma ai normali tempi giudiziali. In pratica, ogni piano con transazione vede la durata totale dilatarsi di qualche mese rispetto a un piano senza stralcio.

10. FAQ – Domande e risposte frequenti

  • D: Che cos’è la transazione fiscale e quando posso chiederla?
    R: La transazione fiscale è un accordo con l’Agenzia delle Entrate per pagare solo una parte del debito fiscale (e dei contributi) e rinviare o rateizzare il resto. È possibile chiederla solo nell’ambito di una procedura di risanamento aziendale: concordato preventivo in continuità o liquidazione, accordi di ristrutturazione o composizione negoziata (art. 23 CCII). Non è ammessa nei concordati minori o nel concordato del consumatore. Attenzione: i tributi locali (IMU, TARI, ecc.) non sono inclusi dalla legge nella transazione fiscale, pertanto devono essere saldati integralmente a scadenza.
  • D: Quali sono i tempi di attesa del Fisco?
    R: Una volta notificata la proposta di transazione, l’Agenzia delle Entrate ha 90 giorni per esaminare la proposta e comunicare adesione o diniego. Questo termine vale in tutti i casi (concordato e accordi) in base al codice e alla prassi. Se l’Agenzia non risponde entro 90 giorni, la legge interpreta questo silenzio come un diniego formale, e si può procedere col piano (cram-down). Durante questi 90 giorni l’azienda deve attendere prima di chiedere l’omologazione in tribunale. In composizione negoziata si seguono gli stessi 90 giorni di massima.
  • D: Cosa succede se l’Agenzia aderisce?
    R: In tal caso la transazione fiscale si perfeziona consensualmente: l’Agenzia firma l’accordo (il direttore competente sottoscrive il piano) e l’azienda verserà quanto pattuito. La sentenza di omologa riporterà l’adesione dell’Erario. Se l’adesione è stata data entro i termini, non si applica il cram-down (sempre che il piano sia omologabile per altri motivi). L’accordo firmato viene depositato al Tribunale e diventa efficace con la sentenza di omologa.
  • D: Cosa comporta il diniego del Fisco (o il mancato riscontro)?
    R: Se l’Agenzia rifiuta la proposta, ma il tribunale ritiene il piano conveniente rispetto alla liquidazione, può comunque omologarlo grazie al meccanismo del cram-down fiscale (art. 88 co.2-bis e art. 63 co.2-bis CCII). Se il Fisco non risponde entro 90 giorni, la procedura di omologazione continua come in caso di diniego, trattandolo come “assenza di adesione”. L’azienda può richiedere l’omologazione forzosa, che implica che il giudice subentra e vincola il Fisco all’accordo.
  • D: La transazione fiscale blocca i tempi della crisi?
    R: Paradossalmente, no: l’istituto è pensato per accelerare il risanamento, ma l’obbligo di aspettare l’adesione del Fisco può far slittare i tempi. Occorre però bilanciare: senza transazione l’azienda potrebbe fallire, mentre con la transazione (anche attendendo 90 giorni) si mantiene la continuità. In composizione negoziata esistono già misure protettive che disciplinano la durata massima (3-6 mesi) e ne fanno un percorso rapido. Nel concordato e negli accordi, si tende a incastrare i 90 giorni nei tradizionali tempi di 2-4 mesi della procedura.
  • D: Durante l’attesa, il Fisco può iscrivere altre ipoteche o pignoramenti?
    R: No. Dal momento della domanda di concordato o di inizio della composizione negoziata, tutte le azioni esecutive (compresi sequestri fiscali, ipoteche giudiziali, pignoramenti immobiliari o presso terzi) per crediti anteriori sono sospese e, dopo 30 giorni, inefficaci. Ciò vale anche per l’Erario. Quindi, durante la trattativa fiscale il Fisco non può migliorare la propria posizione con escussioni coattive.
  • D: Chi decide a livello interno nell’Agenzia?
    R: Di norma, l’adesione è firmata dal Direttore provinciale (o regionale) competente, dopo parere conforme, mentre per i casi più “pesanti” passa alla Direzione centrale: con il Provv. n. 456918/2024 è stato costituito l’Ufficio Crisi d’Impresa (Divisione Contribuenti) che decide i piani con falcidie elevate. In sostanza, i vertici locali dell’Agenzia valutano i casi ordinari, quelli straordinari diventano competenza centrale. L’agente della riscossione valuta invece le sole spese di riscossione (ha il proprio ufficio specializzato).
  • D: Entro quanto tempo si chiude la procedura di transazione?
    R: Dalla prospettiva dell’azienda, una volta depositati gli atti finali in tribunale, bisogna considerare circa 90 giorni per l’organo giudiziario (adempimenti, opposizioni, udienza, sentenza). Quindi, calcolando i 90 giorni di attesa per il Fisco più gli adempimenti giudiziari (ulteriori 60-90 giorni), la durata totale tipica di una transazione fiscale integrata in un concordato è di almeno 5-6 mesi. Negli accordi di ristrutturazione, invece, l’iter può chiudersi in circa 4 mesi totali (90 gg + procedura giud. più snella). In composizione negoziata il tempo complessivo è più breve (3-6 mesi totali), poiché si tratta di una procedura “accelerata” già con scadenze prefissate.
  • D: Come si coordina il piano di ristrutturazione con la transazione?
    R: Nel piano vanno inserite apposite classi di creditori “fiscali”. Occorre allegare le relazioni professionali obbligatorie e comunicare tutto tempestivamente all’Agenzia. I termini di voto del Fisco si integrano con quelli degli altri creditori. Di fatto, l’intero piano, comprensivo della parte tributaria, deve essere già completo al deposito (art. 40 CCII); di conseguenza, anche in caso di accordi non contestuali, l’adesione del Fisco è considerata in sede di omologazione. In mancanza, vale il 2-bis per il cram-down.
  • D: La procedura di transazione fiscale non è troppo lenta?
    R: L’obiettivo è dare certezza all’imprenditore sul proprio debito e sostenere il risanamento. È vero che si inserisce una fase di attesa di 3 mesi (Alora di attesa), ma rispetto a un eventuale fallimento quell’ansia è bilanciata da un concreto strumento di salvataggio. Gli uffici statali sono però incentivati a valutare con sollecitudine: ogni giorno di ritardo nell’adesione (o diniego immotivato) può giustificare una accelerazione giudiziaria da parte dell’imprenditore. Inoltre, grazie al cram-down, il debitore gode di una sorta di garanzia di tutela: se l’accordo è ragionevole, il tribunale potrà comunque omologarlo in tempi brevi anche contro il Fisco.
  • D: Quali sono i rischi di tardare la presentazione?
    R: Nel concordato, chi attende troppo rischia che si avvii la liquidazione giudiziale. In tutti i casi, però, la transazione richiede l’esistenza di una procedura (la crisi deve essere già aperta o in via di apertura). Presentarla prima dell’accesso non ha senso. In pratica, l’impresa dovrebbe decidere di attivare il concordato o la composizione negoziata e contemporaneamente predisporre la parte fiscale. Ritardare la richiesta può comportare l’irrigidimento dell’Agenzia (meno garanzie di salvezza) o scadenze fiscali prossime che rendono difficile un accordo favorevole.

Queste FAQ si propongono di chiarire i principali dubbi operativi sulle tempistiche. In caso di quesiti ulteriori, è consigliabile consultare la normativa di riferimento (articoli 88 e 63 CCII) e le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate relative alla crisi d’impresa.

Fonti

  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12/1/2019, n. 14) – in particolare artt. 88 e 63, come modificati dal D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021, L. 197/2022, D.Lgs. 136/2024.
  • Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 21447 del 29/1/2024 (art. 63 CCII); Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 456918 del 23/12/2024.
  • Circolare Agenzia Entrate n. 34/E del 29/12/2020 (“Gestione delle proposte di transazione fiscale”).
  • Tribunale di Piacenza 26/11/2024 (conc. preventivo con transazione fiscale).
  • Tribunale di Catania 19/1/2023 (accordi di ristrutturazione con transazione).

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