Hai debiti con il Fisco che non riesci più a sostenere? Vuoi risolverli pagando solo una parte, in modo legale e definitivo? Con la transazione fiscale e il saldo e stralcio oggi puoi farlo.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in trattative fiscali e gestione del debito tributario – ti aiuta a capire come funziona la transazione fiscale e quando puoi proporre un saldo e stralcio anche per debiti con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.
Scopri quali debiti possono essere inclusi, come presentare un piano credibile, quando puoi ottenere una riduzione importante delle somme dovute e in che modo il tribunale può approvare il tuo piano anche senza il consenso dei creditori pubblici (cram down fiscale).
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, far analizzare la tua situazione da un avvocato esperto e costruire insieme un percorso per uscire dai debiti, salvare la tua impresa e ripartire senza minacce fiscali.
Introduzione
La transazione fiscale e il saldo e stralcio sono due strumenti giuridico-fiscali distinti, introdotti in momenti diversi e destinati a finalità differenti. Entrambi mirano ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica, ma a soggetti e contesti diversi. In breve: la transazione fiscale è uno strumento negoziale di ristrutturazione del debito tributario riservato solitamente alle imprese in crisi, inserito nel codice della crisi d’impresa e nelle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata). Il saldo e stralcio, invece, è una definizione agevolata dei debiti fiscali destinata alle persone fisiche in grave difficoltà economica, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n.145/2018). In questa guida comparativa illustreremo i due istituti dal punto di vista concettuale, normativo e operativo, evidenziandone finalità, ambiti di applicazione e differenze sostanziali e procedurali. Saranno inoltre forniti riferimenti giurisprudenziali rilevanti (Cassazione, commissioni tributarie, ecc.), tabelle di riepilogo, FAQ e casi pratici-esemplificativi.
Concetti fondamentali
Transazione fiscale
La transazione fiscale è uno strumento negoziale volto alla ristrutturazione dei debiti tributari e contributivi dell’impresa in crisi. Concesso inizialmente solo nell’ambito di procedure concorsuali (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione ex Legge Fallimentare), è oggi disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. n.14/2019) tramite vari articoli (in particolare artt. 63 – accordi di ristrutturazione – e 88 – concordato con continuità). Essa consente al debitore di proporre al Fisco un pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari e contributivi, fermo restando il principio per cui il soddisfacimento offerto non sia inferiore a quello realizzabile tramite liquidazione (c.d. “criterio del più favorevole ai creditori” previsto dall’art.88 CCI). In pratica, l’impresa in crisi può presentare un piano di pagamento rateale o di riduzione (falcidia) del debito fiscale, chiedendo all’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e/o INPS) di aderire alla proposta. Se l’accordo viene approvato (o omologato dal tribunale), i debiti vengono considerati estinti nella misura concordata, mentre il residuo è cancellato o sospeso. La legislazione prevede che tutte le tipologie di tributi e contributi siano rinegoziabili (ivi comprese IVA, IRPEF, addizionali, INPS, etc.), con alcune limitazioni tecniche (per esempio non si possono selezionare solo alcuni tributi rispetto ad altri: l’offerta deve coprire “l’intero monte debitorio tributario” dell’impresa). Dal settembre 2024, con il decreto correttivo D.Lgs. n.136/2024, la transazione fiscale è stata estesa anche alla composizione negoziata della crisi d’impresa (art.23 comma 2-bis CCI), permettendo quindi anche alle imprese di accedere all’istituto in sede stragiudiziale tramite gli organismi di composizione (OCC). Da segnalare che l’istituto di transazione fiscale trae spunto storico dall’art.182-ter L.Fall, oggi abrogato, ma i principi generali (responsabilità patrimoniale, prelazione dei crediti tributari, obbligo di concordato “non deteriore” per il Fisco) sono stati recepiti nel nuovo Codice.
Saldo e Stralcio
Il saldo e stralcio è una definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi introdotta dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019), art.1 commi 184-198. Esso si applica esclusivamente alle persone fisiche in gravi difficoltà economiche (professionisti, partite IVA, piccoli imprenditori individuali) che abbiano un ISEE familiare contenuto (≤ €20.000) o che abbiano attivato una procedura di sovraindebitamento presso un OCC. Grazie a questa misura straordinaria, il contribuente può saldare solo una parte ridotta del debito originario e ottenere la cancellazione di tutto il resto (interessi, sanzioni e quota parte del capitale), pagandone un’aliquota variabile in relazione all’ISEE. Nello specifico, la norma prevede che, in base alla fascia ISEE di appartenenza, venga versata una percentuale fissa del debito (16% per ISEE fino €8.500, 20% fino €12.500, 35% fino €20.000) e venga stralciato il resto. Tale definizione agevolata si applica sui debiti affidati all’agente della riscossione (cartelle esattoriali) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. I debiti che possono rientrare comprendono IRPEF (e relative addizionali), IVA personale, contributi INPS di lavoratori autonomi, canone RAI, e tributi locali (IMU, TARI, TASI) purché l’ente locale abbia aderito all’agevolazione. Sono invece espressamente esclusi i debiti tributari generati da condanne penali, l’IVA riscosso per conto dello Stato (omesso versamento IVA da sostituto), IRES/IRAP aziendali, e i debiti non fiscali (es. rate mutui, bollette, condominio). Il saldo e stralcio è collegato a specifiche campagne di «pace fiscale»: per aderirvi si doveva presentare entro il termine previsto (originariamente 30 aprile 2019, poi prorogato al 31 luglio 2019) la dichiarazione di adesione apposita, e successivamente effettuare i versamenti con le tempistiche concordate.
Finalità e ambiti di applicazione
- Transazione fiscale – Finalità e destinatari: consente alle imprese in crisi di ristabilire la continuità aziendale riducendo e dilazionando i debiti tributari, alleggerendo così il carico fiscale. L’obiettivo è evitare la liquidazione coatta dell’azienda (fallimento) offrendo al Fisco una soddisfazione economica almeno pari a quella che si otterrebbe in caso di liquidazione. Possono accedere all’istituto le imprese commerciali e produttive (società di capitali, persone fisiche imprenditori, professionisti associati a procedure concorsuali) che presentano una situazione di insolvenza. Con l’introduzione della composizione negoziata, ora anche imprese con debiti fiscali e crisi conclamata possono negoziare con l’Agenzia Entrate accordi di pagamento nel percorso stragiudiziale (senza aprire fallimento), purché assistite da un professionista inscritto nell’albo degli organismi di composizione.
- Saldo e Stralcio – Finalità e destinatari: permette ai privati in difficoltà economica di estinguere i debiti fiscali pagandone solo una minima parte, migliorando la loro capacità di sostentamento e favorendo la compliance. Il beneficio si rivolge solo alle persone fisiche con redditi contenuti: in pratica lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati o simili che abbiano ISEE familiare fino a €20.000 o abbiano avviato uno strumento di composizione della crisi personale (legge sul sovraindebitamento). Scopo cruciale è fornire un sollievo immediato al contribuente più fragile, con effetti diretti e selettivi: da un lato riduce il debito da pagare, dall’altro cancella le sanzioni e gli interessi, evitando l’accumulo di oneri insostenibili sulla parte residua.
A completare l’analisi, vediamo in dettaglio a chi si rivolgono e che cosa includono.
Ambito soggettivo (destinatari)
- Transazione fiscale: destinata primariamente ad imprese in crisi d’impresa. Ciò comprende sia società di persone e capitali che imprese individuali o professionisti con partita IVA che si trovano in stato di insolvenza conclamata. Tali soggetti devono solitamente partecipare a una procedura di risanamento (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti) o ricorrere alla composizione negoziata. In ogni caso, il debitore deve essere in stato di crisi o pericolo di insolvenza, con progetti di risanamento concretamente realizzabili. L’istituto è facoltativo (salvo casi come l’accordo di ristrutturazione obbligatorio) e rientra nel ventaglio degli strumenti di turnaround aziendale. La transazione fiscale non è riservata solo ai grandi gruppi: grazie alla composizione negoziata, anche PMI e professionisti possono sperimentare accordi con il Fisco. Nota bene: le società non sono espressamente escluse dall’accesso (come invece nel saldo e stralcio), anzi ne sono gli utenti naturali. Tuttavia, vi sono regole di prelazione e condizionalità (ad esempio, la transazione non può contemplare un trattamento peggiorativo rispetto al fallimento).
- Saldo e stralcio: rivolto esclusivamente alle persone fisiche in grave difficoltà economica. Pertanto, non è applicabile alle società, né agli imprenditori con partita IVA che operano tramite enti societari (per i quali restano altri strumenti, come le sanatorie ordinarie). I beneficiari tipici sono lavoratori dipendenti, pensionati o autonomi con redditi limitati. In particolare, la legge identifica due categorie di soggetti ammessi: (a) persone fisiche con valore ISEE del proprio nucleo familiare non superiore a €20.000, e (b) soggetti che, indipendentemente dall’ISEE, abbiano già attivato una procedura di composizione della crisi personale (ex L. 3/2012) presso un Organismo di Composizione. Questo significa che anche contribuenti con ISEE più elevati possono accedere in presenza di una dichiarazione di sovraindebitamento approvata. In ogni caso, il saldo e stralcio non opera per società e non si applica sui debiti d’impresa. Esempio: un medico libero professionista con ISEE 18.000 € può usufruire del saldo e stralcio; una SRL con socio unico non può.
Ambito oggettivo (tipologia di debiti)
- Debiti trattabili nella transazione fiscale: in linea di principio, tutte le tipologie di debiti tributari e contributivi dell’impresa possono essere oggetto di transazione, fatta eccezione per quelli di natura penale. Ciò include IVA (anche se in passato vi era un divieto di falcidia parziale, oggi superato sia da normativa europea sia da prassi, nell’ambito della transazione è previsto che si possa ridurre anche l’IVA, con riferimento alla parte non vincolata a risorse UE), imposte sui redditi, addizionali, contributi INPS, ritenute e altri tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate o dagli enti previdenziali. L’azienda deve includere nell’offerta di transazione tutti i debiti tributi; non è consentito selezionare unilateralmente solo alcuni tributi a svantaggio di altri creditori erariali. Rientrano anche le sanzioni e gli interessi di mora: in genere nella proposta di transazione si tende ad azzerarli o fortemente ridurli, privilegiando la parte capitale del debito. Restano esclusi dai piani concordati i tributi locali (IMU, TARI, addizionali comunali/regionali) finché non sarà operativo il credito d’imposta delegato agli enti locali (tale novità è prevista da Legge delega 111/2023, ancora in attesa di attuazione). In sintesi, la transazione fiscale può trattare tutto il debito tributario di un’impresa, purché il piano complessivo soddisfi i vincoli concorsuali (non deteriore rispetto al fallimento).
- Debiti trattabili nel saldo e stralcio: è previsto un elenco tassativo di tipologie ammissibili, con alcune esclusioni. Possono essere definiti con saldo e stralcio i debiti fiscali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2017 e riferiti alle persone fisiche (dalle dichiarazioni fino al ruolo); in particolare rientrano: IRPEF (e relative addizionali comunali/regionali), IVA (personale) per la parte non relativa al procedimento fallimentare, contributi previdenziali INPS dovuti da autonomi, tributi locali (IMU, TARI, TASI) solo se il Comune/Ente ha aderito alla definizione agevolata, multa stradali (solo per interessi e aggio di riscossione), canone RAI, etc. I debiti non inclusi nel perimetro sono: l’IVA riscosso come sostituto d’imposta (poiché si tratta di tributo di terzi), i debiti derivanti da condanne penali tributarie, le imposte IRES/IRAP di società (e quindi i debiti di natura aziendale), i debiti già in procedure concorsuali (fallimenti, liquidazioni). Inoltre vi sono vincoli formali temporali: la definizione agevolata riguarda solo carichi fino al 2017; per i ruoli successivi sono previste altre forme di definizione agevolata (ad es. «rottamazione quater»). I tributi locali possono essere definiti solo se l’ente locale aderisce alla sanatoria entro specifiche scadenze.
Differenze sostanziali e procedurali
- Obiettivo principale: la transazione fiscale mira a salvare l’impresa in crisi attraverso un piano che consenta di pagare meno e più a lungo i debiti tributari, integrandosi nelle procedure concorsuali. Il saldo e stralcio è una sanatoria «una tantum» per persone in difficoltà, volta a eliminare il peso dei debiti fiscali già in essere.
- Soggetti beneficiari: aziende/imprese (transazione) vs persone fisiche (saldo e stralcio). In pratica le società vengono escluse dallo saldo e stralcio, mentre le persone fisiche (contributori) tipicamente non accedono autonomamente alla transazione, a meno che siano imprenditori individuali integrati in procedure.
- Tipologia di debiti: la transazione permette di rinegoziare tutti i tributi dovuti dall’impresa, compresi IVA e contributi, con riduzione di capitale e di interessi/sanzioni. Il saldo e stralcio riguarda invece solo debiti fiscali selezionati (IRPEF, IVA, INPS autonomi, tributi locali, ecc.) e cancella interamente interessi e sanzioni (in quanto si paga solo il capitale ridotto).
- Requisiti di accesso: per la transazione è richiesto lo stato di crisi e la partecipazione a una procedura di risanamento (accordo o concordato), nonché il rispetto dei criteri di coerenza del piano. Per il saldo e stralcio è richiesto un ISEE familiare entro certi limiti (≤€20.000) o l’esistenza di un piano di sovraindebitamento. Quest’ultimo è un vincolo di carattere personale ed economico, non richiesto per la transazione.
- Procedura di adesione: nella transazione fiscale la proposta si integra nel piano di risanamento aziendale presentato al tribunale o all’organismo di composizione negoziata. L’offerta di definizione del debito viene formalizzata in un atto negoziale sottoscritto dal debitore e controfirmato dal funzionario erariale, senza un modulo ministeriale standard. Al contrario, il saldo e stralcio richiede la presentazione di una “dichiarazione di adesione” specifica all’agente della riscossione entro i termini stabiliti (originariamente entro il 30/4/2019, poi 31/7/2019), utilizzando i moduli forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In sostanza, il saldo e stralcio si ottiene con una semplice richiesta amministrativa (telematica o cartacea), mentre la transazione si ottiene tramite un accordo negoziale complesso.
- Temporalità e scadenze: il saldo e stralcio è un’operazione «una tantum» cadenzata nelle campagne di definizione agevolata («pace fiscale»). Le scadenze erano prefissate: l’adesione entro il 2019 e il pagamento delle rate entro il 2021 (con proroghe del Decreto Sostegni-Bis). La transazione, invece, non ha una scadenza generale: si può avviare ogni qualvolta un’impresa ha avviato un percorso di risanamento. I tempi dipendono dalla procedura (ad es. tempi di udienza o di trattativa negoziata). Un punto cruciale è l’allineamento tra il tempo concesso all’Agenzia per valutare la proposta e quello per gli altri creditori: ad esempio, la Cassazione ha precisato che in un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale la domanda di omologazione al tribunale non può essere presentata prima della scadenza del termine di adesione dell’Agenzia, per non violare il diritto di difesa dei creditori.
- Effetti giuridici: nel saldo e stralcio il debito residuo viene cancellato («stralciato») in via definitiva, anche su singoli carichi di ruolo. Nella transazione, invece, gli effetti giuridici si determinano principalmente dopo l’omologazione giudiziale: l’accordo approvato diventa titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute; qualora non sia omologato (ad es. in composizione negoziata), resta contratto vincolante. In ogni caso, nel caso di pagamento rateale transattivo, le somme dovute diventano debito corrente (uscendo dal fallimentare) e il tributo è integralmente coperto dal piano, mentre le parti condonate vengono annullate amministrativamente dalla stessa Agenzia.
- Competenza giurisdizionale: in merito ai ricorsi, i profili concorsuali della transazione (derivanti dal concordato o ristrutturazione) fanno capo al giudice ordinario (fallimentare), mentre i profili strettamente tributari restano al giudice tributario. In particolare, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite) ha stabilito che le controversie sul diniego di transazione fiscale spettano al giudice ordinario fallimentare. Questa giurisprudenza è confermata anche per i periodi antecedenti al Codice della Crisi, evidenziando la prevalenza dell’interesse concorsuale su quello tributario. Per il saldo e stralcio, al contrario, eventuali contestazioni sul mancato riconoscimento del beneficio (ad es. diniego dell’Agenzia) rientrano nel contenzioso tributario ordinario (Tribunali Tributari), trattandosi di impugnazioni di atti esecutivi/titolari di posizioni tributarie del contribuente.
Procedure operative
Transazione fiscale
- Presentazione della proposta: nella procedura concorsuale (concordato o accordo di ristrutturazione) la transazione fiscale deve essere inserita nel piano o accordo di risanamento presentato dal debitore. Nel caso della composizione negoziata, l’impresa (o il professionista della crisi incaricato) include la proposta di transazione tra i documenti allegati all’istanza di negoziazione. Non esiste un modello ministeriale predefinito; la proposta viene elaborata ad hoc dall’impresa (di solito con l’assistenza di un professionista legale o fiscale). L’atto di proposta è un atto negoziale scritto che dettaglia l’intero quadro dei debiti fiscali e contributivi e l’offerta di pagamento (ad es. percentuale di debito, numero di rate, eventuali garanzie). Di norma tale proposta è controfirmata per accettazione dal funzionario competente dell’Agenzia ed è integrata da una breve scrittura privata che ne riepiloga impegni e condizioni.
- Iter di valutazione: una volta presentata, l’Agenzia delle Entrate (e l’INPS se coinvolta) dispone di un termine per valutare la proposta (es. 90 giorni secondo prassi interna). In tale periodo le strutture dell’Amministrazione possono esaminare la situazione fiscale del debitore, chiedere integrazioni, o proporre modifiche. Se accettano, sottoscrivono l’accordo. In caso di silenzio serbatoio (nessuna risposta entro i termini) o rifiuto espresso, la questione può essere portata in tribunale fallimentare: recentissima Cass. n.27782/2024 ha confermato che anche in presenza di un voto negativo da parte dell’Erario è possibile procedere all’omologazione forzosa dell’accordo (cram-down) da parte del tribunale.
- Formalizzazione: l’accordo transattivo, una volta sottoscritto, viene trasmesso per l’omologazione al tribunale competente (se siamo in concordato o accordo di ristrutturazione). Dopo firma e omologa, l’Agenzia emette i provvedimenti conseguenti: ossia lo sgravio parziale delle cartelle per la parte di debito condonata e l’attivazione di un piano di rateazione per la parte dilazionata. Se omologato, l’accordo assume efficacia di titolo esecutivo; se è invece un accordo stragiudiziale (composizione negoziata), resta un contratto privato vincolante, eseguibile con le stesse azioni giudiziarie di un contratto ordinario.
- Esecuzione e controlli: il debitore esegue i pagamenti secondo il piano concordato. Le strutture fiscali (AeR e INPS) monitorano le scadenze. Un inadempimento rilevante (ad es. mancato pagamento di una rata) determina la decadenza dei benefici: l’Erario potrà riprendere la riscossione del debito residuo (per la quota non pagata) come se l’accordo non fosse mai intervenuto. Per evitare ciò, la legge fallimentare impone che l’offerta di transazione sia non deteriore rispetto a quanto avverrebbe in liquidazione, e Cassazione ha sottolineato l’obbligo di motivare chiaramente eventuali dinieghi da parte del fisco.
Saldo e Stralcio
- Presentazione dell’istanza: nell’ambito delle definizioni agevolate 2018/2019, i contribuenti destinati al saldo e stralcio dovevano presentare una dichiarazione di adesione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) entro la scadenza stabilita dalla legge. Originariamente il termine era il 30 aprile 2019, poi spostato al 31 luglio 2019. L’adesione avveniva tramite moduli predefiniti: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito la modulistica ufficiale per la domanda di adesione (circa il modello DA-2019 e simili). Il contribuente doveva compilare il modulo indicando i carichi su cui intende usufruire del saldo e stralcio (cartelle affidate dal 2000 al 2017) e i dati richiesti (come eventuali documenti ISEE). Non era necessario nessun progetto di risanamento né pareri notarili; bastava inviare la richiesta e allegare i documenti personali richiesti.
- Valutazione e comunicazioni: l’Agenzia Riscossione esaminava l’istanza e, verificati i requisiti ISEE e la tipologia dei debiti, inviava al contribuente comunicazioni con la somma da pagare (ovvero le rate da concordare). Non esisteva un “esame discrezionale” nel senso di negoziazione (a differenza della transazione); piuttosto l’applicabilità era automatica al soddisfacimento delle condizioni di legge. In caso di mancato rispetto delle condizioni (es. ISEE non corretto) l’istanza veniva respinta o rimossa e il contribuente manteneva il debito originale senza agevolazioni. Non vi era alcun tribunale che omologasse la definizione: l’accordo era ex lege, regolato direttamente dalle norme fiscali.
- Pagamento delle rate: la legge ha stabilito il numero massimo di rate e i termini entro cui effettuare i versamenti. Con la L. n. 136/2018 (c.d. pace fiscale 2018) fu previsto che il debito residuo definito per il 2018 potesse essere suddiviso in 18 rate (prime 2 rate del 10% nel 2019 e poi 16 rate in 2020-2021). Con successive norme di emergenza (c.d. Decreto Crescita, DL Sostegni-bis), i termini di pagamento furono prorogati: ad esempio, per i contribuenti in regola con le rate 2019, il mancato pagamento delle rate 2020 non faceva perdere il beneficio purché versate entro il 31 luglio 2021; similmente, le rate 2021 dovevano essere pagate entro il 30 novembre 2021 (più 5 giorni di tolleranza). In sostanza, il calendario di definizione agevolata del saldo e stralcio fu articolato su tre anni (2019-2021).
- Esecuzione: una volta pagate le quote dovute, le Cartelle definibili entravano nello status di chiuse: tutte le somme non versate venivano automaticamente stralciate dall’Agenzia (con provvedimenti di annullamento sanzioni ed interessi). Il contribuente non doveva notificare nulla a terzi; l’Agenzia provvedeva ad aggiornare la propria posizione. Se un debitore non rispettava il piano (es. saltava una rata) perdeva l’agevolazione: l’Agenzia Riscossione poteva riprendere le azioni esecutive sulle somme residue, calcolando come se il saldo e stralcio non fosse mai stato concesso.
Considerazioni giurisprudenziali aggiornate
La giurisprudenza si è occupata principalmente di questioni collegate alla transazione fiscale, specie in tema di competenza e di omologazione forzosa, mentre sul saldo e stralcio non si registrano pronunce di rilievo specifiche (essendo quest’ultimo applicativo per singoli atti amministrativi non sottoposti a procedura concorsuale). Alcune sentenze chiave sul tema transazione fiscale sono:
- Corte di Cassazione, SS.UU. 25 marzo 2021, n.8504: ha affrontato il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario (fallimentare) e giudice tributario in materia di transazione fiscale. Le Sezioni Unite hanno stabilito che, sebbene i profili eminentemente fiscali competano alla giurisdizione tributaria, i profili concorsuali (legati all’inserimento della transazione in concordato o accordo di ristrutturazione) competono al giudice ordinario fallimentare. In pratica, all’ordinanza e all’omologazione (art.182-ter l.f.) dei piani con transazione è competente il tribunale fallimentare. Tale orientamento sottolinea l’obbligo di accantonamento dei crediti in controversia per evitare conflitti di giurisdizione, indicando un principio generale di riparto conforme all’art.90 DPR 602/1973.
- Cassazione civile, 13 dicembre 2023, n.34865: ha confermato che anche per gli accordi di ristrutturazione (e prima del 2019) le controversie relative al diniego di transazione fiscale competono al giudice ordinario fallimentare. Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato davanti alla Commissione Tributaria (CTR) il rigetto di una transazione. La Cassazione ha ribadito che tali controversie rientrano nella giurisdizione del tribunale fallimentare, poiché la transazione è un atto tipico delle procedure concorsuali (quindi non si può considerare come ordinaria riscossione). Questa sentenza, riportata anche su FiscoOggi, sancisce la prevalenza dell’interesse concorsuale su quello tributario e pone fine a possibili conflitti con il giudice tributario.
- Cassazione civile, ordinanza 28 ottobre 2024, n.27782: riguarda l’applicazione del cosiddetto “cram down fiscale” in caso di rigetto della proposta da parte del Fisco. La Corte ha chiarito che, anche se l’Amministrazione finanziaria respinge espressamente la proposta di transazione, il tribunale fallimentare può comunque omologare l’accordo e imporre la transazione forzosa. In termini pratici, ciò significa che il progetto di risanamento aziendale con transazione fiscale non dipende dall’assenso dell’Erario: il tribunale può procedere all’omologa forzosa purché siano rispettate le condizioni di legge. Questo principio consolida la tesi che il mancato consenso del Fisco non legittima automaticamente lo scorporo dei debiti fuori dal piano, ma lascia spazio alla decisione giudiziale (omnologazione).
- Cassazione civile, 24 dicembre 2024, n.34377: ha approfondito gli aspetti procedurali e di diritto di difesa connessi alla domanda di omologazione di un accordo con transazione fiscale. In sostanza, la Corte ha stabilito che la domanda di omologa deve essere proposta solo dopo che siano decorse le scadenze previste per l’adesione del creditore erariale (cioè il termine concesso al Fisco per pronunziarsi sulla proposta). Tali termini, a loro volta, vanno calcolati dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese. Se il debitore chiedesse l’omologa prima della scadenza di questi termini, si produrrebbe una violazione del contraddittorio nei confronti dei creditori (in particolare quelli protetti dal cram down). Perciò è obbligatorio rispettare tali termini procedurali.
- Cassazione civile, altre pronunce: in varie ordinanze meno recenti (es. n.12876/2015 e successive) si è chiarito che una transazione fiscale (sia in ambito civile bancario sia nelle procedure concorsuali) non comporta una novazione del debito, ma una semplice vicenda riduttiva (il debito “residuo” viene cancellato ma il precedente debito resta come fatto storico). Questo principio vale anche nel contesto del concordato preventivo: l’accettazione di un piano con transazione equivale a rinuncia del credito residuo, senza estinguere il debito originalemerlamente . Ciò non muta gli effetti di definitiva cessazione dell’obbligazione residua.
Nel complesso, la giurisprudenza odierna sottolinea due punti: (1) la giurisdizione sulle transazioni fiscali è del tribunale fallimentare (anche sui dinieghi); (2) il tribunale può omologare il piano anche contro il parere negativo del Fisco (tutela cram-down). Questi orientamenti consolidano la certezza del processo di ristrutturazione con transazione fiscale. Sul piano tributario, invece, i Tribunali e le Commissioni competenti sono chiamati a verificare il rispetto dei requisiti soggettivi (ISEE) e oggettivi (tipologia di debiti) per il saldo e stralcio, ma non esistono pronunce di Cassazione di particolare rilievo su questa misura specifica.
Tabelle riepilogative
Di seguito due tabelle comparative con i principali elementi distintivi:
Aspetto | Transazione fiscale | Saldo e Stralcio |
---|---|---|
Normativa di riferimento | Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019) artt.63 e 88; Legge Fall. art.182-ter (abrogato) | Legge 30/12/2018 n.145, art.1 c.184-198 (Legge Bilancio 2019) |
Destinatari (soggetti) | Imprese in crisi (società e titolari di partita IVA) coinvolte in concordato, accordi di ristrutturazione o composizione negoziata | Persone fisiche in difficoltà economica (ISEE≤€20.000 o con procedura di sovraindebitamento) |
Debiti oggetto | Tutti i debiti tributi e contributi dell’impresa (IRPEF, IVA, INPS, etc.). Comprende interessi e sanzioni (di solito annullati) e capitale ridotto. Esclusi tributi locali finché non delegati. | Solo determinati tributi fiscali di persone fisiche. Comprende IRPEF, addizionali, IVA personale, INPS autonomi, tributi locali se aderiti, RAI, ecc.. Interessi/sanzioni cancellati, residuo capitale pagato in percentuale. |
Requisiti | Stato di crisi aziendale e piano di risanamento (concordato o composizione) in atto; deve garantire soddisfacimento non inferiore alla liquidazione. | ISEE familiare ≤ €20.000 o procedura di sovraindebitamento; destinato a privati in difficoltà. |
Presentazione istanza | Inserita nel piano di concordato/ristrutturazione o in composizione negoziata. Nessun modulo ministeriale fisso: la proposta è un atto negoziale personalizzato, redatto dal debitore e controfirmato dall’ufficio fiscale. | Dichiarazione di adesione all’Agenzia Entrate-Riscossione tramite modulo ufficiale (online o cartaceo), entro i termini di legge. |
Termini e scadenze | Nessuna scadenza generale: la transazione segue i tempi della procedura concorsuale. Attenzione ai termini di risposta del Fisco e di opposizione nel concordato. | Campagna limitata (2019-2021). Adesione entro luglio 2019; pagamenti scadenzati in rate fino al 2021. |
Effetti | In caso di omologazione: sgravio parziale e piani di dilazione per quote dovute; accordo diventa titolo esecutivo. Se in composizione negoziata: accordo contrattuale esecutivo. | Debito residuo cancellato, viene pagata solo la percentuale fissata (es. 16% o 20% ecc.). Cartelle estinte senza ulteriori interessi o sanzioni. |
Vantaggi | Permette di mantenere l’azienda in vita, pagando solo una parte del debito e senza chiudere le attività; concorda soluzioni sostenibili (es. dilazione). | Riduce drasticamente l’onere fiscale per il contribuente in difficoltà, cancellando interessi e sanzioni, con un costo finale (capitale versato) molto contenuto. |
Svantaggi/limiti | Complessa procedura legale, richiede accordo del tribunale (tempo e costi); se non correttamente gestita, esiste il rischio di decadenza dei benefici con perdite anche già pagate. | Applicabile solo a persone fisiche con requisiti stringenti; opera solo su debiti pregressi (fino al 2017) e richiede liquidità immediata per le rate (sebbene ridotte). |
Domande frequenti (FAQ)
- D: Qual è la differenza sostanziale tra transazione fiscale e saldo e stralcio?
R: La transazione fiscale è uno strumento di ristrutturazione del debito tributario nell’ambito di procedure concorsuali per imprese in crisi. Consente di pagare in forma ridotta e dilazionata l’insieme dei debiti fiscali aziendali (compresi tributi e contributi), con l’obiettivo di mantenere l’azienda operativa. Il saldo e stralcio, invece, è una sanatoria agevolata rivolta solo alle persone fisiche con redditi bassi, che consente di saldare solo una percentuale prestabilita del debito (16–35% a seconda dell’ISEE) e cancellare il resto. In sintesi, il primo è destinato alle imprese in crisi (strumento negoziale e giudiziale), il secondo a privati con difficoltà (strumento amministrativo straordinario). - D: Chi può accedere al saldo e stralcio?
R: Solo persone fisiche (lavoratori autonomi o dipendenti) con ISEE familiare ≤ €20.000, oppure che abbiano avviato una procedura di sovraindebitamento. Restano esclusi i soggetti giuridici (società), i lavoratori autonomi che fatturano attraverso società e i ricchi. I beneficiari devono avere comprovata difficoltà economica nel 2018/2019. Ad esempio, un professionista con ISEE 18.000 euro può accedere al beneficio, mentre una SRL non vi può accedere. - D: Un’impresa in concordato può ottenere la transazione fiscale senza l’accordo del Fisco?
R: Sì. La Cassazione (ord. n.27782/2024) ha stabilito che anche se l’Amministrazione finanziaria rigetta la proposta, il tribunale fallimentare può comunque omologare l’accordo (c.d. cram-down fiscale). In pratica, se l’impresa include la transazione nel piano e i creditori approvano il concordato, il giudice può imporre all’Erario i termini di pagamento concordati, anche contro il parere del Fisco. - D: Quali debiti non posso inserire nel saldo e stralcio?
R: Non rientrano nel saldo e stralcio i debiti di natura non tributaria o penale: ad esempio IRES/IRAP dovute da società, IVA riscosso per conto dello Stato (perché non è debito proprio), sanzioni tributarie per reati, debiti con banche/fornitori, rate di mutuo, bollette, condominio, ecc. In soldoni: solo i debiti fiscali affidati a riscossione dal 2000 al 2017 sono definibili e solo per persona fisica. - D: Come e quando si presenta l’istanza di saldo e stralcio?
R: Per aderire al saldo e stralcio 2018/2019 bisognava compilare un modulo di adesione e presentarlo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro la scadenza stabilita dalla legge (originariamente 30 aprile 2019, poi 31 luglio 2019). L’Agenzia ha fornito la modulistica ufficiale (eventualmente via il portale AeR-Rottamazione) e le istruzioni tecniche. Con il Decreto Crescita (DL 34/2019, art.16-bis) i termini sono stati prorogati, ma la finestra è rimasta limitata all’estate 2019. Oggi, al 2025, questa finestra è chiusa; nessun nuovo periodo di saldo e stralcio per le cartelle odierne è stato introdotto (si fa riferimento invece alle definizioni agevolate di nuova generazione). - D: Posso iscrivere anche tributi locali (es. IMU) nel saldo e stralcio?
R: Solo se il Comune (o altro ente locale) aderisce alla definizione agevolata. La legge nazionale consente il saldo e stralcio di tributi locali, ma l’ente locale deve deliberare l’adesione entro termini fissati (di solito contestuali alla convocazione dei contribuenti). In pratica, un Comune può decidere di aderire all’agevolazione (ad esempio in occasione della “rottamazione-quater” o “quinquies”), solo allora i tributi locali possono essere definiti insieme a quelli statali. In mancanza dell’adesione del Comune, tali tributi restano esclusi dal beneficio. - D: Cosa succede se non rispetto i pagamenti previsti dal saldo e stralcio?
R: Se si saltano rate o non si versa l’importo concordato, si decade dal beneficio. In tal caso, le cartelle ritornano a pieno titolo all’agente della riscossione e gli importi residui possono essere riscossi normalmente con interessi di mora. In pratica, il contribuente perde lo sconto ottenuto e deve tornare a pagare il debito pieno residuo (meno eventuali quote già versate). - D: Cosa succede se non rispetto i pagamenti previsti dalla transazione fiscale?
R: Analogamente, l’inadempimento rilevante (per es. mancato pagamento di una o più rate) fa decadere i benefici transattivi: il residuo del debito fiscale torna esigibile e l’Erario può riprendere le azioni esecutive su di esso. Nel caso in cui il piano sia omologato, il residuale debito non più coperto dall’accordo torna oggetto di riscossione (secondo le regole ordinarie). Tuttavia, il debitore mantiene comunque la parte di piano già pagata. Per questo, la normativa richiede che la proposta transattiva non sia “più sfavorevole” del fallimento, per evitare speculazioni da parte dell’impresa. - D: La transazione fiscale può includere garanzie aggiuntive?
R: Sì, anche se non obbligatorie per legge. Un’impresa può accompagnare la propria proposta con garanzie reali (es. pegni o fideiussioni) per rendere l’offerta più appetibile all’Erario. Ciò può facilitare il sì dell’Amministrazione, specie se la situazione patrimoniale del debitore desta incertezza. L’eventuale presenza di garanzie è frutto di trattativa negoziale, non di un requisito formale.
Casi pratici esemplificativi
- Esempio 1 (Saldo e Stralcio – Persona fisica): Mario ha un ISEE famigliare di €8.000 e nel 2019 ha accumulato €10.000 di debito IRPEF per tasse arretrate. Dato l’ISEE, rientra nella fascia 16%. Se aderisce al saldo e stralcio, verserà solo il 16% di €10.000 = €1.600, mentre i restanti €8.400 di debito, oltre agli interessi e alle eventuali sanzioni, verranno cancellati. Così il suo debito residuo si azzera pagando una somma minima.
- Esempio 2 (Saldo e Stralcio – Persona fisica): Anna ha ISEE €15.000 e debiti fiscali IRPEF di €12.000. La sua fascia di ISEE prevede il pagamento del 35%. L’ammontare da pagare sarà dunque €4.200 (35% di €12.000), e i restanti €7.800 saranno stralciati. Inoltre, tutti gli interessi di mora e le sanzioni legati a questi debiti si cancellano. Anna otterrà così la definizione in unica soluzione di €4.200, anziché dover pagare €12.000+ interessi.
- Esempio 3 (Transazione fiscale – Concordato d’impresa): La SRL “EdilProgetti”, in concordato con continuità, deve €300.000 di IRPEF e €150.000 di IVA al 2024. Nel piano concordatario, propone una transazione fiscale: pagherà il 70% dei debiti (cioè €315.000 complessivi) diluiti in 5 anni, azzerando i restanti €135.000 (riducendo in gran parte IVA e sanzioni). La proposta include quindi il pagamento del 70% di ogni tributo. Se l’Erario accetta, emetterà gli atti di cancellazione parziale delle cartelle per €135.000 (saldo e stralcio parziale del debito) e attiverà il piano di rateazione per i €315.000. Se il creditore pubblico non dovesse aderire e il tribunale omologasse comunque (come consentito dalla Cass. 27782/2024), l’accordo diventerebbe vincolante e la SRL pagherebbe solo €315.000 totali (anziché €450.000). In ogni caso, una volta omologato, l’accordo diventa titolo esecutivo, e “EdilProgetti” sconterà l’intero importo convenuto nei tempi concordati (con interessi di dilazione al 2%). Se “EdilProgetti” non avesse rispettato i pagamenti, perderebbe il beneficio: l’Erario riprenderebbe i €135.000 non versati residui con le normali procedure di riscossione.
- Esempio 4 (Transazione fiscale – Composizione negoziata): L’azienda “TecnoSpa” avvia a giugno 2024 una composizione negoziata per crisi d’impresa. Presenta al professionista un piano che include anche la transazione fiscale sui debiti di €500.000 (tra imposte dirette e IVA). La proposta, redatta su misura, offre di pagare €250.000 complessivi (50% dei debiti) in 4 anni. Non esisteva un “modulo ufficiale” da compilare: l’atto è stato preparato ad hoc e sottoscritto sia dall’imprenditore che dal dirigente dell’Agenzia competente. Se la transazione viene accettata dall’Agenzia, quest’ultima emetterà l’atto di cancellazione di €250.000 e il contratto di pagamento di €250.000. Se “TecnoSpa” non avesse avviato un concordato ma solo la negoziazione stragiudiziale, l’accordo rimarrebbe un contratto privato ma esecutivo (comma 4 art.63 CCI). Grazie alla Cass. 27782/2024, anche un’eventuale opposizione dell’Amministrazione (es. silenzio-rifiuto) non impedirebbe comunque al tribunale di omologare il piano concordatario complessivo, rendendo operativo il pagamento del 50%. In sostanza, “TecnoSpa” potrebbe concludere la procedura pagando metà del debito, a prescindere dal consenso espresso del fisco, come sancito dalla giurisprudenza.
Fonti
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) – art.1 commi da 184 a 198 (introduce il saldo e stralcio).
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) – artt. 23 (composizione negoziata) e 63 (accordi di ristrutturazione) per la transazione fiscale.
- Legge Fallimentare (L. 267/1942) – art.182-ter (previgente disciplina della transazione fiscale).
- Normativa Emergenziale e Correttivi – D.Lgs. 136/2024 (DDL correttivo cod. crisi, introd. transazione nel CNC); leggi di conversione (es. L.58/2019 per riaperture termini saldo e stralcio).
- Circolari e prassi Agenzia Entrate – Circolare AE n.16/E/2018 e n.34/E/2020 (istruzioni transazioni fiscali); modulistica per saldo e stralcio su sito Agenzia Entrate-Riscossione.
- Cassazione Civile – SS.UU. 25/3/2021 n.8504 (giurisdizione transazione fiscale); ordinanze 27782/2024 (omologazione crum-down); sent. 34865/2023 (competenza giudice ordinario); sent. 34377/2024 (tempi omologa).
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