Quali Debiti si Possono Inserire in una Transazione Fiscale?

Hai deciso di avviare una procedura di risanamento e vuoi capire quali debiti fiscali e contributivi possono essere inclusi nella transazione con il Fisco?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa e trattative fiscali – è pensata per aiutarti a conoscere nel dettaglio quali posizioni puoi trattare con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e gli altri enti pubblici creditori.

Scopri quali tipi di debiti rientrano nella transazione fiscale (IVA, imposte dirette, contributi, interessi, sanzioni), in quali casi puoi ottenere uno sconto, e come inserire questi debiti all’interno di un piano di ristrutturazione o concordato preventivo.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare la tua esposizione debitoria con un avvocato esperto e preparare una proposta di transazione fiscale efficace per salvare la tua impresa e ripartire.

Introduzione:

La transazione fiscale è uno strumento concorsuale introdotto per la ristrutturazione del debito fiscale (e contributivo) nelle imprese in crisi. Attraverso questo istituto, previsto originariamente dall’art. 182-ter della vecchia legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e oggi disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, artt. 63 e 88), il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato di imposte e contributi. Se la proposta convince il giudice, il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere omologato anche con sconti sul carico tributario e previdenziale previsto. L’obiettivo è alleggerire l’onere fiscale dell’impresa in crisi, favorendo la continuità aziendale, purché non ne risulti pregiudicato il principio di equa soddisfazione del fisco rispetto allo scenario liquidatorio.

In questa guida aggiornata a maggio 2025 analizziamo in dettaglio quali debiti possono essere inseriti in una transazione fiscale secondo l’ordinamento italiano vigente, con particolare riguardo alla normativa (Codice Crisi d’Impresa, Legge Fallimentare, provvedimenti recenti) e alla prassi giurisprudenziale. Forniremo anche tabelle riepilogative, approfondimenti giurisprudenziali (Cassazione, Corte Costituzionale, Giustizia Tributaria, etc.) e una sezione FAQ finale. L’impostazione è tecnico-giuridica ma divulgativa, rivolta a professionisti e imprenditori che affrontano questioni di ristrutturazione aziendale.

Quadro Normativo di Riferimento

La disciplina della transazione fiscale si è evoluta nel tempo e oggi si articola principalmente nelle seguenti fonti:

  • Legge Fallimentare (R.D. 16/3/1942, n. 267) – originariamente prevedeva all’art. 182-ter la possibilità di transigere i debiti tributari nell’ambito del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione. Questa norma è stata integrata da numerosi decreti (D.Lgs. 169/2007, D.L. 185/2008, L. 98/2011, D.L. 78/2010, etc.) che hanno esteso gradualmente l’istituto anche ai contributi previdenziali e apportato variazioni procedurali (ad esempio l’introduzione della revoca automatica in caso di mancato pagamento entro 90 giorni). La legge di conversione n. 159/2020 e successivi interventi hanno mantenuto vivo il riferimento alla legge fallimentare per le procedure pendenti.
  • Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) – ha codificato e riformulato la transazione fiscale negli articoli 63 e 88. In particolare, l’art. 63 (comma 1) consente al debitore, nelle trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione (artt. 57, 60 e 61 CCII), di proporre “il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie e dei relativi accessori”. L’art. 88 (comma 2-bis) contiene regole analoghe per i concordati preventivi. Il Codice della Crisi prevede inoltre all’art. 48 comma 5 il cosiddetto “cram down fiscale”: il Tribunale può omologare il concordato o l’accordo di ristrutturazione anche in assenza dell’adesione dell’Agenzia delle Entrate (e ora anche degli enti previdenziali), se l’offerta del debitore è più conveniente della liquidazione e se l’adesione è determinante per raggiungere le soglie di maggioranza (60% o 30%). Questa norma rafforza l’obbligo del Fisco ad approvare le proposte vantaggiose, in armonia con l’art. 97 Cost. sulla buona amministrazione.
  • Decreti correttivi e modifiche – Il D.Lgs. 83/2022 (correttivo al Codice Crisi) ha ulteriormente precisato l’art. 63 estendendolo esplicitamente ai contributi previdenziali (introducendo la “transazione contributiva”). Il D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto “decreto correttivo-ter”) ha confermato questa estensione: l’art. 63 CCII ora cita espressamente “contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza … obbligatorie”, e l’art. 48 co.5 CCII è stato modificato inserendo l’omologa forzosa anche per la transazione contributiva. Questi interventi hanno cristallizzato che sia i debiti fiscali sia quelli previdenziali/assistenziali possono essere inclusi nella transazione.
  • Altre fonti normative – Vanno inoltre considerati il D.L. 125/2020 conv. L. 159/2020 (per misure urgenti a sostegno dell’economia), il D.L. 118/2021 conv. L. 155/2021 (decreto Sostegni-bis), la legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) e i vari decreti attuativi PNRR (ad es. D.L. 13/2023 conv. L. 41/2023) che hanno toccato, seppur marginalmente, la materia della crisi d’impresa. Ad esempio, il D.L. 13/2023 aveva in bozza previsto l’estensione della transazione anche alla procedura di composizione negoziata, poi stralciata nella conversione. Segnaliamo inoltre il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 21447 del 29/01/2024, che assegna specifiche competenze di valutazione alle transazioni fiscali (in particolare le richieste di falcidia oltre il 70%).

La tabella seguente riassume le principali fonti normative rilevanti e le disposizioni chiave:

Fonte normativaContenuto rilevante
R.D. 16 marzo 1942, n. 267Art. 182-ter (trasposizione iniziale dell’istituto nella L. Fall.)
D.Lgs. 14/2019 (Codice Crisi)Art. 63 (transazione su crediti tributari e contributivi), art. 88 (concordato preventivo con transazione); art.48 c.5 (omologa anche senza adesione Fisco o INPS)
D.Lgs. 83/2022Modifica art.63 CCII: estende esplicitamente a contributi previdenziali e relativi accessori; modifica art.48: aggiunta dei “gestori previdenziali”
D.Lgs. 136/2024Conferma la disciplina del correttivo di cui sopra: art.63 CCII integrato con i contributi, art.48 c.5 esteso alla transazione previdenziale
L. 159/2020 (conv. DL 125/20)Introduce transazione fiscale/contributiva anche nella composizione negoziata (poi rimossa); aggiorna procedure emergenziali.
D.L. 118/2021 (conv. L.155/21)Contenuto parziale in materia di crisi d’impresa (composizione negoziata) non ha inciso sulla transazione fiscale.
D.L. 13/2023 (conv. L.41/23)Misure PNRR, aumenta da 72 a 120 le rate per pagamenti AE nei piani negoziati; include accordi transattivi con Fisco, INPS, INAIL (non formalizzando la transazione).
D.L. 34/2023 (conv. L. 56/23)“Decreto Bollette”: introduce nuova causa di non punibilità penale per delitti tributari solo se si aderisce a rottamazione/tregua fiscale; non modifica la transazione fiscale.
D.L. 69/2023 (conv. L.103/23)Prevede revoca automatica della transazione in caso di mancato pagamento entro 90 giorni; poteri MEF sul processo di transazione.
D.L. 145/2023 (conv. L.191/23)Integra D.L. 69/2023: dettaglia norme sulle procedure concorsuali e transazioni (art. 4-quinquies provvede a trasmissione in G.U. ecc.).
Provv. AE 29/01/2024 (n.21447)Attribuisce competenza e criteri (falcidia >70% e importi >30M) per l’AC di transazione fiscale sugli accordi di ristrutturazione.
Cass. S.U. 14/12/2016 n.25632Pone limiti alla cosiddetta “transazione su ruoli” (art. 3 DL 138/2002), distinguendola dalla transazione concorsuale.
Cass. 13/12/2023 n.34865Convalida giurisdizione ordinaria (fallimentare) per le impugnative contro i dinieghi di transazione fiscale.
Cass. 30/9/2021 ord. 26515Convalida il diritto alla detrazione IVA per il cessionario se l’IVA è stata interamente versata con la transazione.
Cass. ord. 12/3/2020 n.7080Cass. ord. 30/9/2020 n.20843Confermano neutralità IVA anche per operazioni inesistenti, se il cedente versa l’imposta.
Corte Cost. 25/7/2014 n.225Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 182-ter L.F. (e art. 160 L.F.).

Debiti Ammessi nella Transazione Fiscale

In base alla normativa sopra richiamata, sono ammissibili nella transazione fiscale i debiti tributari e contributivi collegati all’attività d’impresa, sempre che ricadano nel campo di applicazione delle procedure concorsuali. In particolare rientrano:

  • Tributi erariali gestiti dall’Agenzia delle Entrate (o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione): ad esempio IRPEF e relative ritenute, IRES, IRAP, imposta sul valore aggiunto (IVA), imposte di registro, ipotecarie, catastali, accise, bollo auto (se gestito da agenzia), ecc. Il debitore può proporre di pagarne solo una quota o dilatarne il versamento, entro i limiti che rendano comunque conveniente la transazione rispetto alla liquidazione fallimentare. Da ricordare: precedenti interpretazioni avevano escluso la falcidia dell’IVA (come risorsa propria UE), ma la disciplina attuale la include come “tributo amministrato” – la detrazione corrispondente resta comunque ammessa se l’IVA è stata versata tramite transazione. Non rientrano invece le ritenute fiscali operate e non versate dall’impresa (ad esempio l’IRPEF trattenuta sui salari ma non versata), che sono considerate credito privilegiato del Fisco e non possono essere compromesse.
  • Contributi previdenziali e assistenziali (gestiti da INPS, INAIL e altri enti obbligatori) derivanti dall’attività d’impresa. Sin dai primi interventi (es. DM 4 agosto 2009) e confermato da d. lgs. 83/2022 e 136/2024, anche questi debiti possono essere oggetto di transazione (c.d. “transazione contributiva”). Si applicano limiti simili: il piano transattivo deve salvaguardare i creditori previdenziali più privilegiati e garantire almeno la stessa percentuale di soddisfazione che si otterrebbe liquidando l’impresa.
  • Oneri accessori (sanzioni, interessi, indennità) correlati ai debiti fiscali e contributivi. La disciplina considera questi costi come parte del “credito originario” da ristrutturare, dunque anch’essi sono riducibili nella misura prevista dal piano transattivo. Ad esempio, è pacifico che sanzioni ed interessi legali possono essere “falcidiati” (ridotti) anche se l’imposta principale è pagata solo in parte. Al contrario, come detto, l’IVA come tributo principale viene integralmente versata (si valuta solo la riduzione delle sanzioni e degli interessi).
  • Prestazioni sospese nei decreti penali d’ingiunzione: in alcune sentenze si è riconosciuto che la definizione per equivalente (c.d. “tregua fiscale” dell’art. 5 DL 34/2023) non si applica alla transazione; in ogni caso, i debiti tributari di cui sopra si intendono inclusi al netto di ogni definizione spontanea (ad es. condono o “rottamazione”) già perfezionata.

Più in dettaglio, la tabella seguente illustra in sintesi le categorie di debiti ammessi e non ammessi nella transazione fiscale:

Tipologia di debitoAmmissibilità in transazione fiscaleNote
Tributi erariali (AE/AER) – ad es. IRPEF, IRES, IRAP, IVA, registro, ipotecarie, acciseLe ritenute non versate non sono compromissibili (pagamento integrale previsto). L’IVA è rideterminata integralmente (ma sanzioni/interessi possono ridursi).
Contributi previdenziali/assistenziali (INPS, INAIL, etc.) – contributi obbligatori amministrati da enti previdenzialiInclusi esplicitamente dopo il correttivo (transazione contributiva); devono essere proposti con analoghi criteri di convenienza.
Sanzioni e interessi correlati – come parte accessoria dei debiti fiscali/contributiviPossono essere falcidiati se giustificato (patteggiamento tra esigenze concorsuali e tutela del fisco).
Tributi locali (comuni, regioni)No (attualmente)Al momento gli enti locali non aderenti all’AE non possono partecipare alla transazione. In prospettiva il Governo prevede l’estensione anche ai tributi locali e regionali, ma al 2025 tale novità è ancora in bozza.
Tributi UE (risorse proprie)No (esclusi)Le imposte classificate come “risorse proprie” UE (inclusa in genere l’IVA) devono essere integralmente versate.
Ritenute non versateNoAd esempio IRPEF o INPS trattenuti ai dipendenti ma non versati al fisco: non possono essere ridotti (sono crediti privilegiati).
Debiti extratributari non fiscaliNoNon sono inclusi debiti privati, civile-amministrativi o risarcitori. Solo tributi e contributi di cui sopra rientrano nel negozio transattivo.

La tabella evidenzia che si possono transigere solo debiti fiscali e previdenziali/assistenziali gestiti dal sistema pubblico. In particolare, la transazione non incide su debiti di altra natura (civilistici, penali non tributari, amministrativi non fiscali) o su imposte che non dipendono dal fisco statale. Ad esempio, si esclude la definizione di tributi locali come IMU, Tari, addizionali regionali (oggi non gestiti dall’Agenzia delle Entrate), sebbene la legislazione in preparazione – su sollecitazione anche della Corte dei Conti – preveda di equiparare i tributi locali ai tributi erariali in futuro. Si ribadisce infine che IVA e altri tributi gestiti sono compresi, ma la transazione non “annulla” il tributo: esso viene sempre pagato (spesso mediante rateazione) e la transazione si sostanzia nel mancato pagamento di sanzioni/interessi o nella dilazione.

Procedura Concorsuale di Transazione Fiscale

La transazione fiscale è un atto negoziale accessorio a procedure concorsuali ordinarie. Essa non costituisce un autonomo procedimento, ma si inserisce nei concordati preventivi o negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Le fasi essenziali sono:

  1. Proposta di transazione – Il debitore (imprenditore) sottopone all’Agenzia delle Entrate (e contestualmente agli enti previdenziali) una proposta scritta, corredata da un piano di ristrutturazione e dalla relazione del professionista indipendente (ex art.57 CCII) che ne attesti la fattibilità e la convenienza rispetto alla liquidazione. La proposta deve indicare i debiti tributari e contributivi interessati (con annessa dichiarazione sostitutiva di veridicità dello stato patrimoniale). La proposta viene depositata in Tribunale insieme agli altri documenti della procedura (art. 63 c.2 CCII).
  2. Valutazione degli uffici – Le Direzioni provinciali/territoriali dell’Agenzia delle Entrate hanno 30–90 giorni (variabili per legge e successive modifiche) per esprimere il proprio assenso o diniego alla proposta. L’adesione dell’Ufficio equivale alla sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. In caso di proposte con falcidia molto elevata (>70% e importi >30 milioni), secondo il Provv. 21447/2024 la valutazione è affidata agli Uffici centrali (Direzione centrale per le crisi aziendali). Se entro i termini previsti l’Agenzia non risponde, si intende negativa; il professionista indipendente può già computare il diniego per attivare l’eventuale omologa forzosa.
  3. Omologazione giudiziale – Se almeno il 60% (o 30% in alcuni casi di accordi di ristrutturazione) dei crediti aderisce alla proposta (in genere questo include la somma delle quote aderite dal fisco e dagli altri creditori), il Tribunale può omologare l’accordo anche senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali. È questa la fase del “cram down”: il Giudice verifica che l’offerta transattiva copra un valore non inferiore a quello liquidatorio e rispetti la proporzionalità prevista. In altre parole, purché la transazione garantisca un soddisfacimento minimo delle pretese fiscali e previdenziali, il Tribunale può approvarla anche in assenza dell’adesione pubblica. Al contrario, se l’Agenzia non aderisce e il Tribunale ritiene la proposta non conveniente o non sufficiente a raggiungere le maggioranze, la transazione non sarà omologata.
  4. Esecuzione del piano – Una volta omologata, la transazione diventa vincolante. Il debitore è tenuto a eseguire i pagamenti (parziali o dilazionati) secondo il piano stabilito: se non adempie entro 90 giorni dalla scadenza prevista, la transazione decade di diritto e torna ad applicarsi l’alternativa liquidatoria. Gli enti tributari e previdenziali recuperano quanto loro dovuto (nel limite stabilito dal piano) e rinunciano alle somme non pagate.

Nella pratica di ufficio, l’Agenzia delle Entrate ha redatto linee guida interne – ad es. la Circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 – per la gestione delle transazioni fiscali in ambito concorsuale. Tali indicazioni specificano adempimenti procedurali, criteri di congruità e le modalità con cui redigere gli atti formali di adesione. Ad esempio, l’atto di adesione dell’Ufficio fisco è di norma sottoscritto dal Direttore provinciale/regionalmente competente o dal dirigente centrale (a seconda della falcidia).

Va evidenziato che la transazione fiscale è negoziale e non rientra nella normale attività impositiva: quindi i tribunali fallimentari sono competenti a dirimere le controversie sorte sul diniego, non i giudici tributari. La Cassazione ha precisato che il diniego della transazione fiscale, essendo parte di un concordato preventivo, può essere impugnato solo con gli strumenti della legge fallimentare dinanzi al Tribunale (sezione fallimentare).

Debiti Esclusi dalla Transazione Fiscale

Al contrario, non possono essere inseriti in una transazione fiscale i seguenti debiti:

  • Tributi locali e regionali – Ad oggi (maggio 2025) i tributi di competenza di Comuni o Regioni non partecipano alla transazione fiscale perché non sono gestiti dall’Agenzia delle Entrate. Ciò include IMU, TARI, addizionali IRPEF regionali, Tosap, addizionali comunali (salvo applicazione locale di tributi statali), ecc. La normativa vigente esclude infatti i tributi “non amministrati dalle agenzie fiscali”. Tuttavia, in base alle disposizioni della legge delega fiscale 2022 (L. n. 197/2022) e ad un decreto legislativo in bozza del 2025, si prevede in futuro di estendere la transazione anche ai crediti tributari locali, eliminando la differenza di trattamento fra tributi erariali e locali.
  • Tributi comunitari (risorse UE) – Per le imposte classificate come risorse proprie dell’Unione (in particolare una parte dell’IVA e i dazi doganali), la legge impone il versamento integrale, senza alcuna riduzione. Pertanto questi tributi non sono oggetto di transazione e devono essere pagati per intero indipendentemente dalla procedura concorsuale.
  • Ritenute fiscali non versate dall’impresa – Come detto, le ritenute operate (IRPEF, IRPEF addizionale su redditi di lavoro, ritenute INPS sui collaboratori, etc.) rappresentano un credito privilegiato del fisco. La giurisprudenza e la prassi escludono che possano essere ridotte in transazione: in pratica, l’imprenditore deve versarle per intero all’erario.
  • Debiti civili e extratributari – Non fanno parte della transazione fiscale debiti di altra natura, quali ad esempio obbligazioni civili, contratti commerciali, compensi professionali, multe o sanzioni amministrative (non fiscali), debiti bancari, fideiussioni, ecc. Questi debiti possono essere rinegoziati o stralciati in altre sedi (concordati separati, Accordi di ristrutturazione di natura extra-tributaria, composizioni negoziate, ecc.), ma non sono compresi nella procedura di transazione fiscale.

Sintetizzando, la transazione fiscale opera soltanto sui crediti dell’erario e degli enti previdenziali connessi all’attività d’impresa. Ogni tentativo di includere debiti estranei a queste categorie (debiti commerciali, debiti verso fornitori, finanziatori, erario locale, ecc.) risulterebbe formalmente inammissibile secondo la lettera della norma. Le uniche eccezioni in vista (che non sono però ancora legge al 2025) riguardano l’estensione ai tributi locali/regionali, come anticipato.

Analisi di Dottrina, Giurisprudenza e Prassi

Numerosi contributi giurisprudenziali e di dottrina hanno esaminato le implicazioni della transazione fiscale. Di seguito alcuni punti salienti:

  • Discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria: L’art. 182-ter L.F. (oggi art. 63 CCII) non concede al Fisco un potere arbitrario di rifiuto. Come spiegano Moscatelli, Andreani e altri autori, se la transazione è oggettivamente più conveniente del pagamento integrale in sede liquidatoria, l’Agenzia deve aderirvi (principio della “vincolata discrezionalità”). La Cassazione (sent. SU 22931 e 22932 del 2011) e la Consulta (sent. n.225/2014) hanno affermato la piena legittimità dell’art. 182-ter L.F., confermando che il giudice fallimentare può imporre al Fisco di accettare l’accordo soddisfacente. Solo se la riduzione proposta fosse così elevata da far dubitare del buon fine (ad es. oltre soglie criticabili) il giudice può respingerla.
  • Competenza giurisdizionale: La Cassazione ha chiarito che le controversie sul diniego della transazione fiscale rientrano nella giurisdizione ordinaria (tribunale fallimentare), non in quella tributaria. Tale orientamento, esplicitato nella sent. n. 34865/2023, ha ribadito che il ricorso contro il rifiuto del Fisco si impugna davanti al giudice delegato del concordato, anziché con il ricorso tributario. Ciò rafforza la natura negoziale e concorsuale dell’istituto.
  • Detrazione IVA e neutralità: Con l’ordinanza n. 26515/2021 la Cassazione si è pronunciata sul caso di operazioni simulate: il debitore cedente, pur avendo emesso fatture per operazioni inesistenti, aveva versato l’IVA pretesa tramite transazione. La Corte ha riconosciuto al cessionario il diritto a dedurre tale IVA già versata, sulla base del principio di neutralità dell’imposta. In sostanza, se l’IVA è stata integralmente pagata (anche posticipatamente a causa del concordato), il cedente ha adempiuto all’obbligo tributario e il cessionario non subisce una duplice imposizione. Questo conferma che la transazione, seppur eccezionale, garantisce il gettito IVA e non pregiudica i diritti altrui.
  • Prassi amministrativa: L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 34/E del 2020, ha fornito indirizzi operativi per la gestione delle proposte di transazione fiscale in crisi d’impresa. Ad esempio, l’Agenzia precisa l’obbligo di distinguere le situazioni di composizione negoziata (procedure nuove introdotte per piccole imprese) da quelle di concordato tradizionale; inoltre, dettaglia i documenti da allegare, i termini per le risposte (30 giorni per piani domestici, 60 giorni per piani internazionali, etc.) e le modalità di calcolo del debito oggetto di transazione. In ambito contenzioso, i documenti del Ministero (provvedimenti, circolari) e le delibere dell’Ufficio centrale tutela credito del MEF attuano le nuove regole legislative (ad es. provvedimento 21447/2024).
  • Effetti penali: Non va confusa la transazione fiscale con altri istituti (rottamazioni, condoni, “tregua fiscale”). Ad esempio, solo gli aderenti alle nuove definizioni agevolate (DL 34/2023) ottengono l’esimente penale per reati tributari (art. 5). La transazione concorsuale non concede di per sé alcuna sanatoria penale: tutt’al più, se l’imprenditore paga quanto dovuto tramite concordato, è comunque liberato dall’imposta ma non automaticamente dalla responsabilità penale (salvo casi di speciali definizioni).

Tabelle Riepilogative

Di seguito una tabella riassuntiva dei debiti ammessi e non ammessi nella transazione fiscale, organizzati per tipologia:

Tipologia di debitoAmmissibile?Note
Tributi erariali (Agenzia Entrate / AER)Esempi: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, registro, ipotecarie, accise, bollo auto (gestito da AE). La mancata adesione dell’Ufficio non impedisce l’omologazione, grazie al “cram down” (art. 48 c.5 CCII).
Contributi previdenziali/assistenziali (INPS, INAIL, etc.)Introdotti esplicitamente nel Codice (art. 63 CCII) con il correttivo 2022. Possono anch’essi essere rinegoziati, secondo le regole di omologa forzosa.
Sanzioni e interessi sui debiti fiscali/previdenzialiFalcidiabili in base alla convenienza del piano; la Corte ha ammesso sconti per garantire la neutralità dell’IVA.
Tributi locali (IMU, TARI, addizionali, etc.)NoAttualmente esclusi perché non amministrati da AE. In bozza si prevede di includerli tra i tributi ammissibili.
Ritenute fiscali operate e non versateNoIRPEF o INPS trattenuti a titolo di ritenuta devono essere integralmente versati. Le leggi recenti escludono la loro falcidia.
Risorse proprie UE (IVA parte UE, dazi)NoNon negoziabili, da versare integralmente.
Debiti extratributari / civili / penali non tributariNoInclusi debiti verso fornitori, finanziatori, enti non fiscali. Transazione fiscale li esclude per definizione.

FAQ (Domande Frequenti)

1. Cos’è la transazione fiscale?
È un accordo transattivo previsto dalle procedure concorsuali (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione) in cui il debitore propone all’Agenzia delle Entrate (e agli enti previdenziali) di pagare solo una parte dei debiti tributari e contributivi, dilazionando o riducendo il residuo. Se il giudice omologa l’accordo, l’impresa soddisfa il Fisco con quei termini concordati invece di pagare l’intero importo originario. L’istituto è oggi disciplinato dagli artt. 63 e 88 del Codice della crisi.

2. Quali debiti tributarî si possono trattare?
Si possono trattare i tributi statali gestiti dall’Agenzia delle Entrate (ad es. IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette e di registro, accise, bolli speciali). La proposta può prevedere falcidie su sanzioni e interessi, ma generalmente il tributo base (in particolare l’IVA) viene versato integralmente tramite il piano. Restano escluse le ritenute operate non versate (IRPEF, IRAP su redditi di lavoro) e le imposte considerate risorse UE.

3. E i contributi previdenziali?
Sì, dopo le modifiche normative recenti anche i contributi INPS e INAIL obbligatori rientrano nella transazione (c.d. “transazione contributiva”). In pratica, si possono rinegoziare analogamente i versamenti previdenziali dell’azienda, riducendo gli oneri contributivi e i relativi accessori, purché l’offerta nel piano sia conveniente rispetto alla liquidazione.

4. Tributi locali e regionali, posso includerli?
Attualmente no. I tributi di Comuni e Regioni (IMU, TARI, addizionali, ecc.) non sono ammessi nelle transazioni fiscali perché non rientrano nelle “agenzie fiscali” coinvolte. La legge delega fiscale 2022 ha avviato l’iter per estendere anche questi tributi, ma la riforma attuativa non era ancora entrata in vigore a maggio 2025.

5. Che succede con l’IVA?
In tutte le transazioni fiscali attuali l’IVA dovuta viene versata per intero (di fatto è come se non fosse scontata), ma è comunque possibile ridurre le sanzioni e gli interessi su di essa. Inoltre, come confermato dalla Cassazione 26515/2021, il cessionario può detrarre l’IVA versata dal cedente tramite transazione perché il fisco ha ottenuto il pagamento. Quindi, in pratica, l’operazione è neutrale dal punto di vista IVA se il tributo viene comunque incassato.

6. Cosa rischio se non rispetto il piano di transazione?
La legge prevede (ex art. 63 c.3 CCII) la decadenza automatica della transazione se il debitore non paga quanto dovuto entro 90 giorni dalle scadenze concordate. In tal caso la transazione viene considerata risolta di diritto e il debito residuo torna esigibile per l’intero importo originario, con tutti gli interessi legali e le sanzioni maturati. È dunque cruciale seguire scrupolosamente il piano di pagamento approvato.

7. Chi decide se la transazione va bene?
Tecnicamente l’Agenzia delle Entrate deve dare (entro i termini di legge) l’assenso alla proposta, ma in ogni caso è il Tribunale fallimentare a omologare l’accordo. In particolare, anche se l’Ufficio tributario rifiuta o rimane silente, il Giudice può comunque omologare se la proposta è consona agli interessi del fisco e garantisce le soglie di maggioranza. La giurisprudenza conferma che il diniego della transazione non spetta al giudice tributario, ma va impugnato col rito del concordato.

8. Qual è la competenza amministrativa per valutare una richiesta di transazione?
Dal 2024 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le richieste di transazione con sconto del debito superiore al 70% (e oltre 30 milioni di euro) devono essere valutate dagli Uffici centrali (Direzione tutela del credito erariale). Per importi e sconti inferiori, resta competenza dell’Ufficio territoriale. Gli Uffici faranno parere anche sugli oneri di riscossione dovuti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (che firma l’accordo per quella parte).

9. Quali articoli di legge devo citare nella domanda di transazione?
Si invoca l’art. 182-ter L.F. (ora art. 63 CCII) e il testo del Codice (art. 57 c.6 e 7 CCII, e 88 c.2-bis). Nella domanda si indica che la proposta è resa ai sensi del Codice della Crisi (art. 63) e si chiedono gli effetti sostitutivi di un accordo di ristrutturazione. Nella pratica non basta citare gli articoli: la procedura richiede un formale deposito in Tribunale e la firma di professionisti qualificati. Tuttavia, nella esposizione dei fatti si riportano le regole di art. 63 e art. 48 c.5 per giustificare perché l’accordo può essere omologato anche senza adesione del Fisco.

10. Posso fare la transazione fiscale anche se ho già chiesto una rateazione tributaria?
Sì. Le rateizzazioni ordinarie concesse dall’Agenzia (ad esempio piani fino a 120 rate previsti come premio in composizione negoziata) restano possibili anche durante la trattativa. Tuttavia, la transazione fiscale riguarda concordati/accordi concorsuali: se è già in corso una procedura di concordato o accordo, la sola rateizzazione (sino a 120 rate) può essere considerata come parte di un accordo transattivo con il Fisco. In ogni caso, il debitore deve dichiarare lo stato delle dilazioni in essere e richiedere un piano coordinato con il professionista.

Fonti Normative, Dottrinali e Giurisprudenziali

Norme primarie: R.D. 16 marzo 1942 n.267 (Legge Fallimentare), artt. 160, 182-ter; D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza), artt. 63, 88, 48; D.Lgs. 83/2022; L. 159/2020; L. 234/2021; D.L. 13/2023 conv. L.41/2023; D.L. 34/2023; D.L. 69/2023 conv. L.103/2023; D.L. 145/2023 conv. L.191/2023; D.Lgs. 136/2024; provvedimento AE n.21447/2024, DPR 633/1972.

Giurisprudenza: Cassazione SS.UU. 14/12/2016 n.25632; Cass. 13/12/2023 n.34865; Cass. 30/9/2021 ord. n.26515; Cass. 12/3/2020 ord. n.7080; Cass. 30/9/2020 ord. n.20843; Cass. SS.UU. 4/11/2011 nn.22931-22932; Corte Cost. 25/7/2014 n.225; Commissioni tributarie (CTR) talora competenti sull’impugnativa di dinieghi concorsuali (per contrasto ora superato da Cass. n.34865/2023).

Prassi amministrativa: Circolare Agenzia Entrate n.34/E del 29/12/2020; Provv. Agenzia Entrate n.21447 del 29/1/2024; circolari MEF/Dip. Finanze (es. circ. 19/E 6/5/2015, circ. 16/E 2018) e risoluzioni Agenzia Entrate (es. n.3/E del 2009) che riguardano transazioni.

Quali Debiti si Possono Inserire in una Transazione Fiscale? – Perché Affidarti a Studio Monardo

Sei un imprenditore o un professionista in difficoltà economica e stai cercando di rientrare nei debiti con il Fisco?
Hai sentito parlare della transazione fiscale, ma non sai quali debiti puoi realmente trattare in sede di proposta?

Con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la transazione fiscale ti permette di proporre un pagamento parziale e dilazionato dei debiti tributari, al fine di evitare fallimenti, chiusure forzate o pignoramenti.

⚠️ Tuttavia, non tutti i debiti possono essere inseriti e serve una proposta costruita con precisione, documenti tecnici e una difesa legale esperta.

Quali debiti si possono inserire in una transazione fiscale?

Imposte dirette non pagate (IRPEF, IRES, IRAP)
IVA – anche se con maggiore attenzione e limiti in caso di omologazione forzosa
Ritenute alla fonte, se non già oggetto di contestazioni penali
Addizionali regionali e comunali
Contributi previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL)
Sanzioni tributarie e interessi di mora, anche riducibili
Cartelle esattoriali, ruoli e avvisi di accertamento, se non ancora definitivi

Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo

Analizza la tua situazione fiscale e debitoria, individuando con precisione i debiti ammissibili nella proposta

Costruisce un piano sostenibile di transazione, fondato su dati concreti e attualizzati

Gestisce ogni rapporto con Agenzia Entrate, AdER e INPS, evitando rigetti per errori formali o contenuti inadeguati

Chiede la sospensione delle azioni esecutive, proteggendo beni, conti e continuità aziendale

Ti guida fino all’omologa del piano, o alla proposta alternativa in caso di rifiuto

Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

🔹 Avvocato esperto in transazioni fiscali, diritto tributario e crisi d’impresa
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di esperti legali e fiscali in materia di risanamento e contenzioso con l’Erario

Perché agire subito

⏳ La transazione fiscale va presentata nei tempi stabiliti dalla procedura, altrimenti non è più ammissibile
⚠️ Inserire debiti non idonei o sbagliare la documentazione può portare al rigetto della proposta e all’avvio delle azioni esecutive
📉 Rischi concreti: fallimento, pignoramenti, responsabilità personali
🔐 Solo un avvocato esperto sa quali debiti trattare, come trattarli e quando presentare la domanda

Conclusione

Conoscere quali debiti puoi inserire in una transazione fiscale fa la differenza tra una proposta efficace e una bocciata.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa costruire una strategia fiscale seria, legalmente valida e su misura per la tua impresa.

Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza riservata. Se agisci nei tempi giusti, il Fisco si può trattare. E si può vincere.

Leggi con attenzione: Se stai affrontando difficoltà con il Fisco e hai bisogno di una rapida valutazione delle tue cartelle esattoriali e dei debiti, non esitare a contattarci. Siamo pronti ad aiutarti immediatamente! Scrivici su WhatsApp al numero 351.3169721 oppure inviaci un’e-mail all’indirizzo info@fattirimborsare.com. Ti ricontatteremo entro un’ora per offrirti supporto immediato.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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