Hai ottenuto un prestito garantito dallo Stato e ora non riesci più a restituirlo? Hai ricevuto solleciti, segnalazioni o addirittura atti di recupero?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti da finanziamenti pubblici e difesa legale contro le azioni di recupero – è pensata per aiutarti a capire cosa succede in questi casi e come tutelarti concretamente.
Scopri quali sono le conseguenze della mancata restituzione di un prestito garantito dal Fondo PMI o da SACE, quando interviene la garanzia statale, quali sono i rischi per l’imprenditore, e quali soluzioni legali puoi attivare per evitare pignoramenti e proteggere la tua attività.
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare la tua posizione con un avvocato esperto e valutare la strategia migliore per gestire il debito e difenderti in modo efficace.
Introduzione:
Le imprese e i professionisti hanno spesso beneficiato di prestiti agevolati con garanzia statale (per esempio Fondo di Garanzia PMI, SACE Garanzia Italia, microcredito, prestiti “Covid”). Con la fine delle misure emergenziali tuttavia molti non riescono a rimborsare regolarmente questi prestiti. La guida aggiornata a maggio 2025 spiega le diverse tipologie di prestiti statali, il quadro normativo attuale, le possibili conseguenze del mancato rimborso e le strategie legali a disposizione del debitore (imprenditore o professionista) – sia prima che dopo il default. Si analizzeranno gli obblighi di banca e Stato, le azioni esecutive (ingiunzioni, cartelle), le difese processuali (opposizioni, eccezioni), nonché gli strumenti di ristrutturazione del debito (saldo e stralcio, composizione negoziata, concordati, piani di sovraindebitamento).
1. Tipologie di prestiti garantiti dallo Stato
Per orientarsi è fondamentale conoscere i principali strumenti di finanziamento agevolato con garanzia pubblica. Di seguito le tipologie più rilevanti per imprese e professionisti:
- Fondo di Garanzia PMI (gestito da MCC/Invitalia): strumento ordinario di sostegno all’accesso al credito, istituito con Legge 662/96 (art.2, c.100, lett.a). Copre una larga parte del rischio di insolvenza sulle operazioni di finanziamento (fino all’80% del capitale per le PMI). In casi straordinari (epidemia Covid-19, misure di crisi) la garanzia può arrivare anche al 90-100%. Tra le caratteristiche: garanzia “a prima richiesta” (l’istituto finanziatore può attivarla subito in caso di inadempimento), massimali fino a 5 milioni di euro per impresa (in base alla normativa vigente), durata fino a 30 anni per mutui. Nelle Disposizioni Operative del Fondo (ultime edizione 2022/23) sono dettagliati termini di domanda, requisiti (ad esempio PMI fino a 499 dipendenti), modalità di escussione e surroga.
- Microcredito imprenditoriale: finanziamento di piccolo importo (riservato a microimprese, ditte individuali e professionisti con difficoltà di accesso al credito) disciplinato dall’art.111 del TUB. Negli ultimi anni l’importo massimo è stato portato da 40.000€ a 75.000€ (e fino a 100.000€ per SRL), e la durata da 7 a 10 anni. Il microcredito non può essere assistito da garanzie reali (eccetto che per le SRL sopra i 50k). Il Fondo di Garanzia PMI copre anche i microcrediti per l’80% (attualmente fino a 50.000€ per microcredito, in attesa di aggiornamenti operativi). In caso di default vale la stessa logica di rivalsa: se il debitore non paga, la banca richiede il pagamento al Fondo (80% del capitale residuo) e poi lo Stato si rivale sul beneficiario. A causa degli importi ridotti, spesso è più facile trovare accordi transattivi rapidi, ma anche una gestione ordinaria da parte delle Entrate Riscossione in caso di mancato pagamento.
- Finanziamenti emergenziali Covid-19: numerosi strumenti introdotti nel 2020-2021. In particolare il DL “Liquidità” 23/2020 potenziò il Fondo Garanzia PMI, prevedendo garanzie statali al 100% (stato + confidi) su prestiti fino a 25.000€ (poi innalzati a 30.000€) concessi a PMI e titolari di partita IVA. Altri commi del medesimo articolo innalzarono al 90% le garanzie su prestiti di importo maggiore e portarono il plafond a 5 milioni per impresa. Molte aziende hanno così ottenuto liquidità immediata, spesso con rate posticipate. Per esempio, un’impresa che nel 2020 ha ricevuto 25.000€ garantiti al 100% ha ripagato dal 2022; se non effettua più i versamenti, la banca escute immediatamente la garanzia statale, incassando dal Fondo tutti gli interessi e capitale residui fino a 30k. A quel punto MCC chiede il rimborso di quanto versato attraverso le procedure di riscossione (cartelle, pignoramenti). Oltre al DL 23/2020 sono intervenute successive misure (DL Sostegni, DL Sostegni-ter, Ristori, ecc.) che hanno esteso in parte queste garanzie per situazioni specifiche.
- SACE – Garanzia Italia e altre iniziative: per le medie e grandi imprese (oltre 5000 dipendenti o fatturato >1,5 mld) sono stati aperti altri canali. Ad esempio, l’art.1 del DL 23/2020 introdusse “Garanzia Italia” di SACE (100% fino a 90% di copertura sui nuovi finanziamenti, con plafond significativamente più alto). Anche strumenti come “Garanzia Futuro” (fino al 31/12/2022) hanno agito sul capitale circolante. In genere, questi prodotti statali prevedono procedure dedicate e sono gestiti dalla SACE-CDP, ma in caso di default la dinamica è similare: lo Stato paga il finanziatore (banche o CDP) e poi si rivale sul debitore.
- Altre agevolazioni pubbliche: il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) ha rifinanziato e potenziato misure esistenti (per es., sezioni speciali del Fondo PMI per turismo, transizione verde/digitale, Nuova Sabatini, fondi SIMEST). Sono poi previste specifiche garanzie per operatori settoriali (es. Credito Adesso per covid, Resto al Sud, BEI/FEI per internazionalizzazione). Tali risorse estendono le opportunità di credito agevolato ma, salvo casi particolari, continuano a utilizzare tutele analoghe (garanzie pubbliche o contributi in conto interessi). Tabella 1 riassume le principali tipologie di prestiti garantiti.
Prestito Agevolato | Finalità e destinatari | % Garanzia Stato | Durata / Importo | Riferimenti |
---|---|---|---|---|
Fondo Garanzia PMI (MCC/Invitalia) | Finanziamenti a PMI e professionisti | 80% (fino 90-100% in casi speciali) | Fino a 30 anni; max €5M per impresa | L.662/1996; DL 23/2020; D.M. MIMIT |
Microcredito | Microimprese, professionisti fragili | 80% (solo fino a €50k) | €75.000 (up to €100k SRL); durata 10 anni | TUB art.111; L.234/2021; DM 211/2023 |
Prestiti Covid-19 (DL Liquidità) | PMI e titolari P.IVA con calo fatturato | 90-100% (25-30k) | Fino €30.000 (piccoli prestiti); max €5M con piano | DL 23/2020 (art.13); DL Rilancio; Sostegni |
Garanzia Italia (SACE) | Imprese (anche grandi/strutture strategiche) | Fino 100% (cap su 90% del prestito) | Importi elevati (bil. mld) | DL 23/2020 (art.1); DL Aiuti Bis 2022 |
Finanziamenti PNRR / Sabatini / ecc. | Investimenti produttivi (beni strumentali, innovazione, export) | Variegato (contributi o garanzie parziali) | Varia (es. Nuova Sabatini: 8 anni max) | DL 34/2020; L.178/2020; PNRR MISE |
2. Difficoltà di rimborso: prime mosse del debitore
In situazioni di difficoltà finanziaria è cruciale agire tempestivamente. L’imprenditore (o professionista) deve innanzitutto valutare la sostenibilità del debito e decidere se si tratta di un problema temporaneo o permanente. È consigliabile non ignorare i primi segnali di default: comunicazioni formali, ritardi nelle rate, scadenze improrogabili.
- Contattare subito la banca: informare l’istituto erogatore sulle difficoltà è spesso utile. Molte banche possono concedere proroghe o rinegoziazioni amichevoli se il cliente dimostra serietà (es. una moratoria temporanea, lo slittamento di alcune rate o un allungamento del piano di ammortamento). In passato sono stati previsti accordi ABI per la sospensione dei prestiti in crisi (ad es. “Accordo per il Credito 2019”), e anche durante la pandemia erano operative moratorie di legge (art.56 DL 18/2020), ma oggi ogni concessione è di fatto negoziata bilateralmente. È utile chiedere una moratoria o un rifinanziamento solo se si è ragionevolmente sicuri di riprendere i pagamenti successivamente.
- Valutare la Composizione negoziata della crisi: introdotta nel Codice della crisi (D.Lgs.14/2019) e potenziata dal DL 118/2021, consente agli imprenditori in squilibri finanziari di avviare negoziazioni protette con tutti i creditori, incluso lo Stato. Presentando una domanda al tribunale, si sospendono temporaneamente azioni esecutive e si può elaborare un piano di rientro collettivo (fino a 36 mesi) con moratoria implicita sulle azioni esecutive. In casi gravi è possibile chiedere misure cautelari (come l’inibitoria all’escussione della garanzia statale) – come nel caso Tribunale di Milano 4/9/2024, dove si è vietato alle banche di escutere la garanzia MCC durante la negoziazione.
- Documentare tutto in forma scritta: ogni contatto con banca o gestore del Fondo va formalizzato (email certificata, raccomandata, Pec). Se si propone una rinegoziazione o moratoria, conviene inviare un’istanza dettagliata con motivazioni (es. calo di fatturato, clienti insolventi, aumento costi) e la proposta operativa (sospendere rate X mesi, estendere piano, ecc.). La documentazione scritta serve a dimostrare la buona fede in futuro (ad esempio in giudizio) e fa capire alla banca che si cerca una soluzione bonaria.
- Consultare un avvocato esperto: un professionista di diritto bancario/insolvenza può aiutare a interpretare il contratto di finanziamento (per individuare ad es. eventuali clausole nulle, come fideiussioni non valide) e a impostare la strategia legale. Il legale orienta il debitore sui vari strumenti (moratorie, negoziazioni, procedure concorsuali) e si occupa delle eventuali opposizioni o istanze.
Agire tempestivamente e con strategia aumenta le chances di evitare l’aggravarsi della crisi. Un ritardo prolungato farà sicuramente scattare la procedura di escussione della garanzia e i conseguenti effetti automatici descritti qui di seguito.
3. Iter dopo l’inadempimento e conseguenze
Se l’impresa non riesce a regolarizzare i pagamenti secondo i nuovi accordi, si entra nella fase esecutiva del credito:
- Decadenza dal termine: dopo alcuni mancati pagamenti (di solito 2-3 rate), la banca dichiara formalmente la decadenza dal beneficio del termine (art.1186 c.c. o clausole contrattuali). Con tale dichiarazione la banca comunica che l’intero debito residuo (capitale + interessi) diventa immediatamente esigibile. Nella pratica questo atto (spesso spedito con lettera raccomandata) segnala all’impresa la necessità di pagare tutto subito o affrontare le azioni legali successive. Nella stessa comunicazione la banca avvisa di solito che, in assenza di pagamento, nei giorni successivi attiverà la garanzia statale (esecutiva).
- Segnalazione alla Centrale Rischi: contestualmente, la banca segnala il ritardo alla Centrale Rischi di Banca d’Italia e alle banche dati private (CRIF, Cerved). Dopo 90 giorni di ritardo la posizione passa a sofferenza o scaduto, peggiorando il rating dell’impresa. Questa segnalazione indebolisce la capacità dell’impresa di ottenere altri finanziamenti.
- Richiesta di escussione della garanzia: la banca, per ottenere la copertura pubblica, deve chiedere l’intervento del Fondo PMI nei termini previsti (ad es. entro 90 giorni dalla qualifica a sofferenza, salvo diversa indicazione nelle Disposizioni Operative). Prima di inviare la richiesta a MCC, la banca è tenuta a inviare al debitore una comunicazione formale (spesso allegata alla decadenza) con cui informa che, una volta pagato dal Fondo, MCC sarà surrogato nel credito e potrà agire in regresso contro il debitore. Ciò significa che il debitore viene messo al corrente che lo Stato subentrerà al creditore originale (Banca) per la parte garantita.
- Azioni legali della banca: in parallelo, la banca può procedere legalmente contro il debitore per recuperare le somme non ancora incassate. Di norma si utilizza il ricorso per decreto ingiuntivo presso il tribunale (in molti casi già munito di efficacia esecutiva), chiedendo il pagamento di capitale, interessi e spese contrattuali. Se il finanziamento è stipulato con atto pubblico (es. mutuo notarile), dopo il decreto la banca emette un precetto (cosiddetto atto di intimazione, ex art. 480 c.p.c.), potendo poi procedere a pignoramenti su beni mobili o immobili. In assenza di ipoteche reali, la banca può iscrivere ipoteca giudiziale o altresì procedere con esecuzioni mobiliari (pignoramenti di conti correnti o crediti). Talvolta, soprattutto quando è già stata richiesta la garanzia, la banca preferisce l’ingiunzione civile senza precetto, in modo da agire nei confronti del solo debitore senza attendere le formalità di titolo esecutivo.
- Pagamento della garanzia da parte dello Stato: una volta ricevuta e verificata la domanda, il Fondo PMI (tramite MCC/Invitalia) eroga alla banca l’importo garantito (solitamente l’80% del capitale residuo più gli interessi maturati fino alla data di richiesta). L’intervento del Fondo avviene di norma in pochi mesi dall’escussione. Dal punto di vista della banca, ciò significa che ha incassato la parte garantita (ad esempio 80 su 100) e non ha più niente a che fare con lo Stato; spesso nel frattempo la banca sospende il procedimento giudiziario in attesa dell’importo. Rimane semmai un eventuale credito residuo non coperto (es. il 20%), che la banca può continuare a cercare di riscuotere con la procedura in corso, oppure cedere a società di recupero.
- Subentro dello Stato e surroga: con il pagamento al creditore garantito, il Fondo MCC si surroga di diritto nella posizione della banca (ex art. 185 e 2901 c.c.): cioè diventa a tutti gli effetti il nuovo creditore della restante parte di debito (la quota garantita dallo Stato). L’impresa inadempiente riceverà quindi una richiesta di pagamento “dallo Stato” (in particolare, dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che funge da riscossore per MCC). Se non vengono proposte opposizioni, nasce una cartella esattoriale per il rimborso alla Pubblica Amministrazione (di norma imponibile come “entrata patrimoniale dello Stato”) dell’importo pagato dal Fondo, maggiorato di interessi legali e sanzioni.
In sintesi, una volta scattata l’inadempienza si attivano subito azioni a cascata: decadenza del mutuo, escussione della garanzia, pagamento al creditore (banca) e passaggio del debito allo Stato. L’imprenditore insolvente si trova così formalmente debitore verso l’Erario o il Fondo PMI, di un credito privilegiato (lo Stato ha un privilegio speciale su quel credito). Tabella 2 riepiloga le principali conseguenze di ogni attore coinvolto.
Soggetto/Azione | Conseguenze principali |
---|---|
Impresa debitrice | Inserimento come “cliente default” nelle banche dati; perdita di merito creditizio; riceve diffide, ingiunzione e poi cartella da MCC; rischio di pignoramenti. |
Banca creditrice | Dichiara decadenza (credito esigibile in unica soluzione); ottiene decreto ingiuntivo/precetto; può escutere ipoteche giudiziali; segnala il credito come deteriorato. Dopo escussione, ottiene dal Fondo il pagamento della parte garantita (80%). |
MCC / Stato (garante) | Non agisce fino a che la banca non richiede la garanzia; dopo pagamento al creditore, si surroga nel credito e diventa creditore privilegiato. Emette cartella esattoriale tramite AER per riscuotere le somme versate (più interessi e sanzioni). |
Agenzia Entrate-Riscossione | Riceve mandato da MCC e notifica la cartella allo storico debitore; può iscrivere ipoteche, fermo amministrativo, pignoramenti su beni mobili o crediti. |
4. Come difendersi in giudizio
Se l’azione esecutiva è già partita (decreto ingiuntivo della banca o cartella dello Stato), il debitore ha a disposizione specifiche azioni difensive. È fondamentale reagire entro i termini di legge.
4.1 Opposizione al decreto ingiuntivo della banca
Quando la banca ha ottenuto un decreto ingiuntivo di pagamento, il debitore ha 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione (artt.643 e 647 c.p.c.). Nell’atto di opposizione (atto di citazione) il debitore può contestare il credito su più fronti:
- Quantificazione del debito: verificare che il calcolo includa solo quanto dovuto. Spesso è possibile scoprire errori (es. interessi di mora calcolati in eccesso o anatocismo non pattuito). Si possono impugnare spese contrattuali gonfiate o penali non dovute. È possibile chiedere al giudice un CTU contabile per ridefinire l’importo corretto.
- Pagamenti già effettuati: eccepire tutto ciò che il debitore ha già versato. Ad esempio, se l’impresa ha già versato rate non registrate correttamente o se la banca ha incassato da un’assicurazione un ammontare a titolo di danno, questi importi vanno sottratti dal credito preteso. In particolare, se il Fondo ha già corrisposto alla banca parte del mutuo (come nell’esempio dei 25k sopra), si deve eccepire che l’importo dovuto alla banca è solo la parte residua (il 20%). Se il decreto ingiuntivo viene richiesto immediatamente dopo il default (prima cioè che MCC paghi), durante il giudizio si aggiorneranno le somme per tenere conto del pagamento statale.
- Vizi procedurali e formali: accertare che la banca abbia rispettato gli obblighi contrattuali e legali prima di escutere. Ad esempio, la banca doveva inviare la lettera di decadenza dal termine e l’informativa sulla surroga dello Stato. La mancata o tardiva consegna di tali comunicazioni può costituire un vizio formale. Inoltre, va verificata la legittimazione dell’attore: se il credito è stato ceduto a un recupero crediti, il ricorso deve essere notificato al legittimo titolare. In presenza di irregolarità, si può chiedere la sospensione del provvedimento.
- Nullità o annullabilità del contratto: in via più avanzata si possono sollevare eccezioni di nullità contrattuale. Ad esempio, i mutui “alla francese” con calcolo degli interessi possono essere annullati per usura originaria se i tassi superavano i limiti legali; analogamente, fideiussioni personali firmate sui moduli ABI 2003 sono state dichiarate nulle per violazione di normative (Cass. Civ. 41994/2021). Tali eccezioni, se accolte, cancellano tutto o parte del debito.
- Eccezione di incompetenza territoriale o di rito: nei casi complessi, si può anche verificare se il tribunale adito è competente per valore o per materia (es. tribunale ordinario vs. volontario).
Esempio pratico: se una società riceve un ingiunzione per €100.000 su mutuo garantito, ma la banca ha già incassato €80.000 dal Fondo, in opposizione va eccepito che il credito effettivo è di soli €20.000. In tal caso il giudice, se ritiene fondata l’eccezione, ridurrà il decreto alla somma effettivamente dovuta.
4.2 Opposizione alla cartella esattoriale MCC
Quando il credito dello Stato (MCC) entra in riscossione, il debitore riceve una cartella di pagamento dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), intimando di pagare entro 60 giorni l’importo addebitato (debito + interessi/ritardatari). Da quel momento, lo Stato può proseguire con misure coercitive (fermi, ipoteche, pignoramenti). Per opporsi alla cartella MCC si utilizza una procedura diversa da quella tributaria tradizionale, perché non si tratta di un avviso di accertamento fiscale. Infatti, non esiste un ricorso in commissione tributaria: la controversia va proposta con opposizione esecutiva davanti al giudice ordinario (art.615 c.p.c.).
Principali motivi di opposizione alla cartella MCC:
- Mancanza di titolo esecutivo: in alcuni casi si contesta la validità stessa del titolo su cui si basa la cartella. Non essendovi un decreto ingiuntivo definitivo o una sentenza a fondamento della cartella (il credito MCC è sorto per surroga automatica), si può sostenere che la semplice surroga non dia titolo all’esazione forzata. Il Tribunale di Pavia (ordinanza 1/10/2024) ha infatti sospeso una cartella MCC per “carenza di titolo esecutivo”. Questa linea difensiva mira a dichiarare nulla la cartella.
- Decadenza fideiussione (art.1957 c.c.): la legge prevede che se il creditore non agisce contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza, decade dai diritti di un garante (fideiussore). Alcuni debitori hanno argomentato che, avendo la banca ottenuto soddisfazione dal Fondo, la sua azione contro il debitore sarebbe tardiva (e quindi negligenza nei confronti dell’originario creditore). Anche questa eccezione è stata sollevata nel caso Pavia 2024. L’applicabilità dipende dal fatto che la garanzia MCC sia considerata fideiussione “a prima richiesta” o no, ma è comunque un’alternativa difensiva “creativa” (simile a quanto fatto in passato con le fideiussioni infragruppo dichiarate antitrust nulle).
- Prescrizione: si può discutere il termine di prescrizione. In genere il credito di MCC è assimilabile a un indebito oggettivo decennale (10 anni) a decorrere dal pagamento della banca. Tuttavia, una volta iscritta la cartella a ruolo, la prescrizione residua è di 5 anni (come per la maggior parte delle entrate dello Stato). Se sono trascorsi molti anni senza solleciti, può valere la pena sollevare l’eccezione di prescrizione.
- Vizi formali della cartella: come per qualsiasi atto di riscossione, la cartella deve contenere determinati requisiti. Occorre verificare che indichi correttamente il creditore (MCC o MIMIT), il riferimento normativo (es. legge 662/1996, D.M. attuativi, ecc.), l’importo con aliquote, il periodo di imposta eventualmente acquisito. Se la cartella è incomprensibile o carente di elementi essenziali, può essere nulla.
- Sospensione dell’esecuzione: contestualmente si può chiedere al giudice la sospensione della procedura esecutiva (art.624 c.p.c.), invocando il pericolo in mora (ad esempio imminenza di pignoramenti su beni fondamentali) e il fumus boni iuris delle ragioni addotte. Nel caso citato di Pavia 2024, il tribunale ha conceduto la sospensione proprio in presenza di motivi “fumosi” (titolo mancante e art.1957).
Se l’opposizione alla cartella fallisce o non viene proposta, il debito resta iscritto. In questa ipotesi il debitore può comunque valutare le opzioni di insolvenza agevolata: rateizzazione del ruolo (fino a 72 o 120 rate) o rottamazione delle cartelle (“scudo fiscale” sui ruoli pre-2017, se applicabile). Ad esempio, la rottamazione-quater 2023 ha interessato ruoli fino al 2017, e i crediti MCC “entrate patrimoniali” dello Stato vi rientrano di norma, consentendo di stralciare sanzioni e interessi. È bene monitorare le definizioni agevolate disponibili e, se possibile, utilizzarle anche per i debiti da garanzie MCC.
- Opposizione agli atti esecutivi (art.617 c.p.c.): se nel frattempo AER ha già dato vita a un pignoramento (es. conto corrente aziendale, mobile, stipendio), il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. per denunciare vizi formali (ad es. mancata iscrizione ipotecaria regolare, mancato avviso del pignoramento 30 giorni prima, obbligatorio per i debiti erariali dal 2022). L’opposizione agli atti esecutivi non invalida automaticamente il debito, ma può bloccare atti specifici.
In sintesi, il debitore può e deve contestare sia il quantum del credito che le irregolarità procedurali, puntando a far dichiarare illegittima o nulla la richiesta di pagamento. Anche in questa fase restano valide le eccezioni di nullità contrattuale già viste (usura, anatocismo, fideiussioni nulle), che però vanno sollevate con atto di opposizione insieme alle argomentazioni di merito.
5. Strumenti di negoziazione e composizione della crisi
Oltre alle difese in giudizio, esistono varie strategie alternative per gestire il debito, ridurne l’impatto o ristrutturarlo. Spesso conviene ottenere un accordo bonario piuttosto che far valere un credito fino in fondo in tribunale.
5.1 Accordi stragiudiziali con la banca
Finché il credito è ancora nelle mani della banca (senza escussione MCC), il debitore può cercare di concordare con la banca stessa:
- Piano di rientro dilazionato: rinegoziare il piano di ammortamento per “spalmare” le rate arretrate sulle future. Ad esempio, se ci sono tre rate scadute, si può chiedere di ripagarle nei 12 mesi successivi aggiungendo quelle mancanti e magari ritardando l’inizio di un anno. In alternativa, per esposizioni più rilevanti la banca può proporre un rifinanziamento: chiudere il vecchio mutuo e aprirne uno nuovo di importo pari al debito residuo, con durata più lunga e rata inferiore. Occorre però l’accordo sia della banca che, in caso di prestito garantito MCC, di MCC (tramite comunicazione) per mantenere la copertura statale sul nuovo contratto. Il vantaggio è guadagnare tempo (la banca guadagna perché sposta la sofferenza nel futuro), mentre l’impresa evita procedure legali, purché sia in grado di rientrare nel nuovo piano. Lo svantaggio è che non si riduce l’ammontare del debito, si pagheranno più interessi e il rischio resta presente.
- Moratoria o sospensione temporanea: se la crisi è presumibilmente transitoria (ad es. in attesa di incassi futuri), si può richiedere alla banca una sospensione temporanea delle rate (per 6-12 mesi). A volte le banche concedono questa sospensione anche informalmente (ad esempio secondo accordi ABI pregressi). In una moratoria convenzionale generalmente si sospendono solo le rate di capitale (continuano a maturare interessi, spesso posticipati o da saldare alla fine). È fondamentale ottenere conferma scritta della concessione, perché una moratoria implicita non segnalata al gestore del Fondo potrebbe portare comunque alla classificazione come default. Se si ottiene una moratoria, si riprende il pagamento secondo il nuovo calendario.
In entrambe le ipotesi è importante supportare la trattativa con dati concreti: business plan, documenti contabili che mostrino l’evoluzione negativa o i progetti di ripresa. Ad esempio, potrebbe allegarsi un ordine consistente in fase di consegna (garanzia di incassi futuri) o un piano di risanamento redatto dal commercialista. La banca valuta la soluzione con MCC in mente: qualsiasi riduzione del credito coperto (per esempio rinuncia di interessi) deve essere autorizzata dal Fondo, pena la decadenza della garanzia.
Ruolo di MCC: in questa fase il Fondo non interviene direttamente e non è formalmente parte della trattativa. Tuttavia, la banca è vincolata dalle regole di MCC: se la banca accetta compromessi unilaterali (ad es. rateo di interessi perdonato), rischia di perdere la garanzia. Quindi ogni proposta di modifica sostanziale (rifinanziamento, modifiche di durata, perdono parziale di capitale/interessi) va comunicata a MCC.
5.2 Saldo e stralcio (transazione sul debito ridotto)
Se l’impresa non ha nemmeno le risorse per rispettare un nuovo piano pienamente, una strada è proporre un saldo e stralcio (transazione) al creditore. Si tratta di un accordo in cui il debitore paga una quota ridotta del debito in cambio della rinuncia al resto (stralcio). Per quanto drastica, questa soluzione può salvare l’attività, poiché in caso contrario sarebbe a rischio di fallimento con esito comunque incerto e probabilmente un recupero molto basso.
Per negoziare un saldo e stralcio conviene seguire questi passi:
- Analizzare il debito effettivo: fare i conti di quanto è dovuto in totale (capitale residuo + interessi + spese), distinguendo la quota garantita dal Fondo. Ad esempio, “Debito totale €100.000, di cui €80.000 garantiti (80%)”.
- Valutare se la garanzia è stata escussa o meno: se la banca non ha ancora escosso la garanzia, è lei sola a dettare il saldo del credito; se invece MCC ha già pagato, allora sarà lo Stato a dover partecipare all’accordo. L’azienda deve sapere con chi trattare: se MCC è già subentrato, qualsiasi nuovo accordo coinvolgerà anche il Fondo (vedi più avanti).
- Determinare l’offerta di pagamento: stabilire quanto si può pagare subito (cash-upfront o rate ravvicinate). In genere un’offerta in una o poche soluzioni è più allettante per il creditore; rate diluite su anni valgono poco in confronto. Bisogna tenere in conto anche il patrimonio dell’impresa: se ci sono beni che possono essere pignorati, una perizia di valore potrebbe mostrare che questi beni non coprirebbero il totale del debito, rafforzando la proposta (il creditore preferisce ottenere X immediatamente piuttosto che inseguire Y incerto su beni di limitato valore).
- Redigere una proposta formale: presentare alla banca (e a MCC se richiesto) una lettera o email di offerta di stralcio. Il documento dovrebbe:
- riepilogare l’ammontare del debito e riconoscere le difficoltà a saldarlo completamente;
- illustrare la prospettiva in caso di rifiuto (per esempio: in fallimento la banca/MCC recupererebbe forse solo il 5-10%);
- indicare l’offerta esatta (es. “€30.000 a saldo del debito di €100.000”) e i termini di pagamento (bonifico entro 30 giorni dall’accordo);
- precisare che l’offerta è subordinata alla rinuncia definitiva della banca e di MCC a ogni ulteriore credito residuo (quindi alla cancellazione di ogni ipoteca e pignoramento);
- nel caso di prestiti garantiti da MCC, chiedere alla banca di ottenere l’assenso scritto di MCC (tramite il portale MCC) come condizione affinché la garanzia rimanga valida sull’importo concordato.
Vincoli normativi e approvazione MCC
Dal 2022 vale una regola importante: per accordi di saldo e stralcio su crediti garantiti, la banca e il Fondo devono rispettare condizioni prefissate (stabilite dal Decreto MISE 3 ottobre 2022 e circolare MCC n.8/2022). In particolare:
- Offrire almeno il 15% del debito complessivo: il debitore non può proporre un saldo inferiore al 15% del totale del debito (inteso come somma che banca + Fondo riceverebbero). Se si offre meno, la banca decadrà dalla garanzia. Questo principio evita “stralci estremi” a danno dello Stato. Ad esempio, su un debito di €100.000 (80 garantiti), bisogna offrire almeno €15.000–20.000 (15-20%) in totale. Offerte inferiori verranno rigettate.
- Concludere l’accordo entro i termini di escussione: l’accordo va definito prima che scada il termine per la richiesta di garanzia da parte della banca. In pratica ciò significa muoversi rapidamente dopo il default. Se si superano i termini, la banca sarà costretta a chiedere la garanzia e perderà la possibilità di una transazione.
- Approvazione formale di MCC: l’accordo di saldo e stralcio va presentato tramite il portale online del Fondo Garanzia. MCC lo esamina e lo sottopone al suo consiglio di gestione. Se MCC ritiene che l’accordo sia conveniente (ad esempio perché l’impresa in crisi non potrebbe ripagare tutto e un fallimento porterebbe meno soldi di quelli offerti), concede il proprio assenso. Solo allora la banca può chiudere il contratto di stralcio senza perdere la garanzia.
In pratica il meccanismo è il seguente: supponiamo debito €100k con garanzia €80k. Il debitore offre €20k (20%). La banca, che vuole recuperare €80k totali, presenta la proposta a MCC chiedendo di pagare solo €60k di garanzia (anziché €80k). Se MCC accetta, pagherà €60k alla banca, che incassa così 20+60=€80k (pari a quanto avrebbe riscosso con escussione piena). Lo Stato rinuncia ai €20k eccedenti (quelli stralciati), ma ottiene subito €80k invece di rischiare di recuperarli gradualmente. Questo esempio mostra come, entro i limiti minimi dettati, la transazione è in neutro per la banca e conveniente per lo Stato rispetto a un eventuale prolungato recupero giudiziale.
5.3 Composizione negoziata della crisi (CNC)
Nel contesto della Composizione negoziata (normata dal DL 118/2021, art.55 e ss. CCII), le regole sul saldo e stralcio vengono applicate con modalità differenziata. Durante la trattativa protetta, il debitore può negoziare con tutti i creditori, comprese le banche garantite MCC, con una sospensione automatica delle azioni esecutive. Come visto, il tribunale può addirittura inibire temporaneamente l’escussione della garanzia delle banche (Trib. Milano 09/2024). L’obiettivo è agevolare accordi consensuali nei quali MCC può essere coinvolto direttamente. Ad esempio, il piano presentato in sede di CNC può prevedere un accordo (con MCC) sul taglio del credito garantito, purché MCC approvi. In pratica, le stesse regole sopra descritte per lo stralcio si applicano, ma l’iter è facilitato dalla tutela giurisdizionale.
5.4 Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione
In una procedura concorsuale (concordato preventivo oppure accordo di ristrutturazione ex art.182-bis L.F.), i crediti garantiti da MCC vanno gestiti tenendo conto del privilegio speciale (art.9, c.5 D.Lgs.123/1998).
- Se la garanzia NON è ancora escossa: tecnicamente a gestire il credito è la banca (che ne detiene la titolarità piena). Il piano può prevedere, per esempio, di pagare alla banca una percentuale sul credito chirografario. Ma l’azienda dovrà comunque permettere, nel piano, che la banca escuta formalmente la garanzia nell’ambito del concordato e che MCC sia parte dell’accordo. In altre parole, un concordato valido dovrebbe ottenere anche l’assenso di MCC (tramite le procedure ordinarie) per qualsiasi proposta di riduzione del proprio credito.
- Se la garanzia è già stata escossa: MCC appare nel passivo della procedura come creditore privilegiato. Il concordato preventivo deve quindi prevedere la soddisfazione dei crediti privilegiati (di MCC) secondo le percentuali minime di legge (in pratica spesso 100% del capitale garantito). Tuttavia, le riforme recenti permettono ai piani di concordato di coinvolgere i creditori pubblici: il piano può essere formulato affinché MCC accetti un certo abbattimento del proprio credito (come visto nel saldo e stralcio) purché lo approvi formalmente. In sostanza, MCC va considerato simile a un altro creditore che può votare il piano (e non va ignorato), anche se gode di privilegio.
- Concordato semplificato (art.57 CCII): introdotto per situazioni di sovraindebitamento post-crisi, consente di proporre un piano di liquidazione con condizioni ai creditori. Anche in questo caso, se si prevedono riduzioni di crediti privilegiati (come quelli MCC) il tribunale esigerà la collaborazione o l’autorizzazione dello Stato, vista la natura pubblicistica del credito.
- Accordi di ristrutturazione ex art.182-bis L.F.: per essere approvati serve l’adesione del 60% dei creditori. Se la garanzia non è stata ancora escossa, basta il consenso della banca (che indichi come gestire il credito), similmente a quanto già descritto. Se invece MCC ha già pagato, l’accordo diventa un vero “saldo e stralcio” anche per lo Stato, e richiede l’adesione esplicita del Fondo. In tal caso, MCC valuterà l’offerta secondo la stessa logica economica del transato extragiudiziale, potendo accettare una somma parziale (es. 60 su 80). L’accordo può essere articolato come un vero piano di pagamento in forma concordataria, con l’ausilio di un omologazione giudiziale e vantaggi fiscali (es. non imponibilità dei debiti stralciati).
Infine, in ipotesi di fallimento o liquidazione giudiziale, i crediti pubblici garantiti da MCC sono privilegiati rispetto ai crediti chirografari. Le riforme del 2022 hanno riconosciuto che spesso è preferibile coinvolgere subito MCC piuttosto che lasciare a rischio la massa creditoria (art.63 CCII prevede analoghi trattamenti agevolati per crediti pubblici). In ogni caso, anche nell’ipotesi peggiore il piano/accordo deve dimostrare che la soluzione concordata garantisce a MCC un risultato almeno pari a quello che otterrebbe nella liquidazione.
5.5 Sovraindebitamento di piccolo imprenditore o professionista
Se il debitore non è soggetto alle procedure concorsuali ordinarie (fallimentari) – ad esempio un piccolo imprenditore individuale o un professionista che ha contratto un prestito garantito – può accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 (come modificata). In particolare esistono il Piano del consumatore e il Piano dell’imprenditore minore. In tali piani vanno inclusi tutti i creditori, compresi quelli statali (MCC).
Se il tribunale omologa il piano, questo vincola anche i creditori dissenzienti. In pratica, il debitore può proporre di pagare solo una frazione del proprio debito garantito (es. il 10%) se le sue condizioni economiche sono del tutto incapienti. Vi sono precedenti in cui anche creditori pubblici o fiscali sono stati soddisfatti in misura molto inferiore (sconti anche del 90%). Tuttavia, ridurre un credito MCC significa ridurre un debito “pubblico” e richiede una base giuridica solida: o un consenso espresso del Fondo o l’approvazione giudiziaria nel contesto del piano (dimostrando che tale piano è la migliore soluzione possibile rispetto alla liquidazione). La giurisprudenza è in evoluzione su questo fronte. Per esempio, si discute se nel sovraindebitamento MCC possa essere assimilato a un garante privato oppure no. Fino ad oggi, in alcuni piani è stato postulato che, se la garanzia non è ancora escossa, si tratta di un credito condizionale, e si potrebbe trattare come un normale credito bancario nel piano. Ma se invece lo Stato ha già pagato, il suo credito è indiscutibilmente privilegiato. In ogni caso, l’esperienza mostra che nei piani omologati lo Stato ha accettato riduzioni se queste aumentavano il recupero complessivo e evitavano il fallimento.
Tabella 3 riassume gli strumenti legali e negoziali sopra esaminati, con riferimenti utili.
Strumento | Descrizione | Riferimenti normativi |
---|---|---|
Comunicazioni informative | Lettere formali a banca/MCC (cesare moratorie, rinegoziazione). Documentare difficoltà e piani. | Nessuno (prassi ABI, art.56 DL 18/2020) |
Piani di rientro con banca | Accordo di allungamento del mutuo o rifinanziamento con estensione delle scadenze, senza stralcio. | Contratto; abitudini di mercato ABI |
Moratoria privata | Sospensione temporanea delle rate (es: 6-12 mesi). Interessi solitamente posticipati. | Prassi bancaria; art.56 DL 18/2020 (Covid) |
Saldo e stralcio extragiud. | Offerta di pagamento parziale a tutti i creditori, con rinuncia al resto del debito (accordo bonario). | D.L. 3/2022, art.1 (DLcrescita); MCC Circ. 8/2022 |
Composizione negoziata (CNC) | Procedura stragiudiziale protetta per negoziare con tutti i creditori (incl. MCC), con blocco azioni. | D.Lgs. 14/2019; DL 118/2021 (arts.63-67 CCII) |
Concordato preventivo | Piano di ripresa (o liquidazione) approvato dai creditori (supervisor giudiziario). MCC come creditore privilegiato. | L.Fall. (C.C.); D.Lgs. 14/2019 (art. 54-67) |
Accordo di ristrutturazione | Accordo (art.182-bis L.F., 60% creditori) con cui si ristruttura il debito. Richiede spesso l’adesione di MCC (soprattutto se garanzia escossa). | L.Fall. art.182-bis; D.Lgs. 14/2019 |
Sovraindebitamento (L.3/2012) | Piano del consumatore o del piccolo imprenditore, omologato dal tribunale, anche con riduzioni. | Legge 3/2012 (art.14 e ss.); DL 118/2021 |
6. FAQ – Domande frequenti
- Cosa succede se smetto di pagare un prestito garantito dallo Stato?
La banca dichiara prima la decadenza dal termine contrattuale (richiede tutto), poi ottiene un decreto ingiuntivo e può iniziare il recupero (pignoramenti). Parallelamente chiede l’intervento del Fondo Garanzia. Lo Stato paga alla banca la quota garantita (ad es. 80%) e quindi diventa creditore privilegiato; tramite Agenzia delle Entrate invia cartelle di pagamento per riscuotere dal debitore inadempiente. In pratica, il tuo debito si trasforma in una richiesta di pagamento dello Stato, su cui incombe l’esecuzione coattiva. - Posso oppormi a una cartella MCC?
Sì. Le cartelle di MCC non vengono prese in carico da Commissioni tributarie, ma si impugnano con opposizione all’esecuzione (art.615 c.p.c.) davanti al giudice civile. Si possono sollevare eccezioni sostanziali (es. titolo esecutivo mancante, decadenza fideiussore art.1957 c.c., prescrizione) o formali (errori materiali nella cartella). Se l’opposizione fallisce, si possono valutare rateazioni o definizioni agevolate. - Come faccio a capire se devo negoziare con la banca o con MCC?
Se la banca non ha ancora richiesto la garanzia, è lei l’interlocutore principale: devi proporle una soluzione (piano rientro o stralcio) mentre conserva pieno credito. Se invece MCC ha già pagato, la banca ha incassato la sua parte garantita e potrà chiedere solo l’eventuale restante (20%). In questo secondo caso, ogni accordo sul debito dovrà coinvolgere anche MCC, perché lo Stato è subentrato come creditore. In sintesi: prima dell’escussione si tratta con la banca; dopo l’escussione anche con lo Stato (tramite MCC/AER). - Esiste un termine per oppormi o accedere ai piani?
Sì. La opposizione al decreto ingiuntivo va presentata entro 40 giorni dalla notifica. L’opposizione alla cartella MCC (art.615 c.p.c.) deve essere proposta entro 30 giorni dalla notifica della cartella (in alcuni casi il termine varia, ma è breve). Quanto alla composizione negoziata o altri piani: il debitore può attivarli prima della sentenza di fallimento, non esistono termini predefiniti (meglio però attivarsi appena emergono problemi). In generale, prima si agisce, meglio è: attendere renderà solo più difficile trovare soluzioni. - Che differenza c’è tra cartella MCC e cartella fiscale?
La cartella MCC è emessa per un credito di rivalsa del Fondo e non deriva da un accertamento tributario. Per questo non si ricorre alla commissione tributaria, ma al giudice civile (vedi sopra). L’Agenzia Entrate, una volta ricevuto il decreto di surroga, “magazzina” quel credito come se fosse una tassa imposta dallo Stato, ma in realtà applica le stesse procedure (cartella, riscossione coattiva) a un credito privato surrogato. In pratica, le modalità pratiche di riscossione sono sovrapponibili, ma giuridicamente il debitore deve opporsi in via civile. - Cosa succede se faccio fallire l’azienda?
In caso di fallimento o liquidazione giudiziale l’erario (MCC) compare fra i creditori privilegiati, subito dopo le spese legali e le retribuzioni. L’importo garantito dovrà quindi essere incluso nel passivo come credito di prima classe, con diritto di prelazione sulla liquidazione dei beni. In altre parole, nell’eventuale spartizione, MCC sarà pagato prima dei creditori chirografari ordinari. Se invece l’azienda entra in procedure concorsuali concordate (concordato), vedi sopra le regole specifiche: se non è escossa la garanzia si tratta con la banca, altrimenti MCC partecipa al concordato con diritto privilegiato. - È vero che posso proporre di pagare solo una parte del debito garantito?
Sì, nei limiti e modi stabiliti. Puoi proporre un piano (concordato o accordo di ristrutturazione) in cui paghi allo Stato (MCC) solo una percentuale del debito garantito, come parte di un accordo complessivo (con anche altri creditori). Inoltre, nel sovraindebitamento una persona fisica può chiedere di pagare solo una certa quota se non ha mezzi per fare di più. Ricorda però che lo Stato raramente accetta riduzioni se non concordate: nel concordato o nell’ADR l’accordo deve essere approvato da MCC e tribunale. In pratica, qualunque riduzione del credito MCC (anche come parte di un accordo più ampio) richiede un consenso esplicito del Fondo. - Quali sono i rischi per i garanti/personali (amministratori, fideiussori)?
Se c’erano fideiussioni personali sul prestito, queste restano valide anche dopo l’escussione MCC (lo Stato si sostituisce alla banca, ma il contraente originale del mutuo è sempre responsabile). Pertanto, in caso di fallimento la banca potrà chiedere il rimborso ai garanti (per la parte non coperta dallo Stato), salvo eccezioni di nullità. In ogni caso, i garanti rispondono del residuo del debito (il 20% circa). Anche i beni personali del titolare, se registrati ipotecariamente o pignorabili (auto, beni mobili), possono essere aggrediti con le nuove azioni esecutive statali. - Cosa succede se supero i termini di richiesta di garanzia?
Se la banca non presenta in tempo la domanda di escussione al Fondo (entro i termini delle “Disposizioni Operative”), rischia di perdere la garanzia. In tal caso lo Stato non pagherà nulla alla banca e quest’ultima rimarrà creditrice per l’intero debito. Per il debitore questo significherebbe dover rispondere in tutto (100%) alla banca. Tuttavia, di solito le banche tengono molto a conservare la garanzia e non lasciano scadere i termini senza motivazione. In sintesi: per l’impresa questa eventualità è meno favorevole, perché la riduzione del debito per mezzo del Fondo scompare. - Come faccio a sapere a quanto ammonta il mio debito residuo?
Richiedi alla banca un prospetto estintivo (estratto conto) dettagliato, da cui emergono capitale residuo, interessi maturati e spese. Fai attenzione se è già intervenuta MCC: il prospetto potrebbe indicare due voci diverse (quella completa e quella rimanente dopo garanzia). Se hai dubbi sui calcoli, fatti aiutare da un professionista per non pagare più del dovuto.
7. Consigli pratici finali
- Agire subito e con metodo: non aspettare la cartella esattoriale. Anche un singolo rinvio con la banca può fare la differenza. Piano e strategia vanno messi in campo appena si profila l’insolvenza.
- Tenere ogni comunicazione tracciata: mandate sempre richieste o risposte tramite PEC/raccomandata, conservando copia. Questo dimostra la volontà di collaborare e potrà tornare utile in giudizio.
- Verificare la correttezza formale: controllare se la banca ha inviato regolarmente tutte le comunicazioni contrattuali (decadenza, surroga) e se la cartella MCC cita i riferimenti giusti. Errori formali sono strumenti di difesa concreti.
- Valutare le procedure di crisi: se il debito è consistente, considerate la Composizione negoziata o il concordato preventivo. Questi strumenti possono bloccare le esecuzioni e permettere di trattare globalmente debiti multipli (compresi i pubblici).
- Negoziare con la banca prima della surroga: spesso, per quanto possa essere dura, è meglio risolvere con la banca stessa (anche pagando più tardi) che cadere nelle maglie della riscossione statale. Una volta che MCC è subentrato, il debito è passato in mano pubblica e il debitore ha meno potere contrattuale.
- Ricercare consulenza specializzata: il diritto bancario e delle crisi è complesso. Un avvocato o commercialista esperto può individuare soluzioni che il singolo imprenditore non vede (ad es. la possibilità di scorporare certi crediti, di proporre un piano di rientro, ecc.), e preparare istanze e opposizioni efficaci.
- Valutare lo stato patrimoniale complessivo: se il default è ineluttabile, preparate un dossier con bilanci e situazioni patrimoniali realistiche. Questo documento sarà utile per convincere banca/MCC a chiudere subito con un saldo piuttosto che procedere a lungo contro beni ormai infruttuosi.
In ogni caso, la chiave è dimostrare che accettare una riduzione parziale del credito garantito porterebbe uno Stato un risultato migliore che insistere con la riscossione coatta (che spesso comporta anni di contenzioso e anche alla fine esiti limitati). Le autorità giudiziarie, dopo aver introdotto gli strumenti di composizione negoziata e piani di ristrutturazione, sono sempre più sensibili a ragionare sulla base di questo principio.
Fonti e bibliografia
- Ministero dello Sviluppo Economico – “Fondo di Garanzia PMI”, sito ufficiale: sezione informativa sulle finalità e funzionamento del fondo pubblico.
- Cass. Civ. n.16706/2020, Richiesta deposito 30/07/2020, sent. 10/12/2020. Nullità del finanziamento per concessione abusiva (violazione art.217 L.F.) anche se garantito.
- Cass. Civ. n.27159/2020 e n.3025/2021 (ord.), conferme del privilegio speciale sulle somme erogate da MCC.
- Trib. Vicenza 19/05/2022, sentenza (mutuo garantito MCC annullato per insolvibilità); Trib. Torino 04/10/2022 (mutuo Covid garantito MCC annullato per usura).
- D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), art.1 e art.13 – “Misure urgenti in materia di accesso al credito…”, GU n.94/2020.
- Legge 24 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge Bilancio 2020), comma 913 – modifica TUB art.111 (microcredito).
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e D.L. 118/2021 (c.d. “DL Semplificazioni”) – norme su composizione negoziata, concordato, accordi di ristrutturazione.
- Circolare MCC n.8/2022 (14/10/2022) – introduce regole operative su accordi transattivi (saldo&stralcio) per crediti garantiti.
- D.M. MI.ME.T. 20 nov. 2023, n.211 – Regolamento attuativo microcredito (massimali 75k/100k).
- Gazzetta Ufficiale – Legge 662/1996, art.2 c.100 lett.a (istituzione Fondo Garanzia PMI).
- Gazzetta Ufficiale – D.Lgs. 31 marzo 1998, n.123, art.9 c.5 (privilegio speciale per crediti pubblici).
- Gazzetta Ufficiale – Legge 33/2015 (conv. DL 3/2015), art.8-bis c.3 (riconoscimento privilegio per rivalsa MCC).
- Gazzetta Ufficiale – Decreto Legge 3/2022 (crescita), art.1 (soglia min. 15% per transazioni su crediti garantiti).
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