Hai debiti con l’Agenzia delle Entrate o l’INPS e temi pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche? Sapevi che con la transazione fiscale puoi bloccare le azioni esecutive?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa, sovraindebitamento e trattative con il Fisco – è pensata per spiegarti come la transazione fiscale può sospendere o impedire le iniziative di recupero forzoso da parte degli enti creditori.
Scopri quando è possibile chiedere la sospensione delle azioni esecutive, cosa accade dopo la presentazione della proposta di transazione fiscale, quali atti si bloccano, e in che modo il tribunale può tutelarti anche contro il dissenso del Fisco (cram down fiscale).
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare la tua posizione con un avvocato esperto e costruire una strategia legale per fermare le esecuzioni, ristrutturare i debiti e salvare la tua attività.
1. Quadro normativo e finalità della transazione fiscale
La transazione fiscale è uno strumento introdotto dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) per favorire la ristrutturazione dei debiti tributari delle imprese in crisi. In linea generale, la transazione consente all’impresa di negoziare con l’Agenzia delle Entrate (e, separatamente, con l’INPS per i contributi) un piano di pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari (imposte dirette, IVA, imposte indirette nazionali), più i relativi accessori (interessi e sanzioni). Sono invece esplicitamente esclusi dall’accordo gli enti locali (IMU, TARI, addizionali IRPEF, ecc.) e i contributi previdenziali nell’ambito della “transazione fiscale” (per i quali esiste analogo istituto della transazione contributiva). L’obiettivo della transazione è duplice: da un lato si riduce il carico tributario complessivo (ad es. “stralcio” dei debiti fino a quote del 30–50% del dovuto) e dall’altro si concorda un piano di dilazioni più favorevole rispetto all’alternativa (ad esempio, la liquidazione giudiziale dell’impresa). Ai fini dell’efficacia, ogni transazione fiscale deve essere omologata dal Tribunale insieme al piano (concordato o accordo) che la contiene. La legge impone che la proposta sia “conveniente” per l’Erario: in assenza di adesione dell’Agenzia, il giudice può ricorrere al meccanismo del cram down fiscale, omologando comunque il piano purché ciò non pregiudichi i crediti tributari coinvolti.
La proposizione di una transazione fiscale ha anche effetti procedurali specifici: ad esempio, l’art. 88 comma 3 CCII richiede che al deposito del piano concordatario con la proposta transattiva si consegni copia della transazione (con dichiarazioni fiscali e situazioni dei debiti) all’agente della riscossione e agli altri enti pubblici interessati. In pratica ciò obbliga l’Amministrazione a certificare il debito residuo prima dell’omologazione. Inoltre, come previsto dalle circolari dell’Agenzia, la proposizione della transazione attiva “un immediato onere di attivazione di tutti i propri poteri di accertamento” sui periodi interessati.
In sintesi, la transazione fiscale è applicabile nell’ambito di varie procedure di risanamento aziendale e serve a cristallizzare il debito tributario in un piano concordato, con pagamenti ridotti e dilazionati rispetto a quelli originari. Le condizioni e la tempistica dell’offerta sono soggette ad attestazioni professionali e a eventuali controlli giudiziali. Nei paragrafi seguenti si analizza la disciplina dell’istituto nelle principali procedure concorsuali e si valuta se, in ciascun caso (fase di proposta o di omologazione), la transazione fiscale sospende o blocca le azioni esecutive e cautelari dei creditori pubblici (Agenzia Entrate-Riscossione, INPS, ecc.).
2. Ambiti applicativi della transazione fiscale
La transazione fiscale può essere utilizzata nei seguenti contesti di crisi d’impresa:
- Concordato preventivo (art. 88 CCII): nel concordato “in continuità” o “in liquidazione”, l’impresa inserisce la transazione come parte del piano. Il Codice della Crisi prevede regole specifiche per la transazione fiscale in concordato, ereditando e modificando le precedenti previsioni dell’art. 182-ter L.F.. In particolare, al deposito della proposta concordataria contenente la transazione, il debitore deve notificare la transazione all’agente della riscossione e produrre documenti (dichiarazioni, debiti certificati, relazione di un professionista). La transazione omologata nel concordato consente al creditore pubblico di soddisfarsi secondo i patti contenuti nel piano; se l’Agenzia non aderisce, il giudice può imporre lo stralcio e i termini previsti (cram down).
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII): nell’accordo di ristrutturazione stragiudiziale con omologazione, l’art. 63 CCII (introdotto con i decreti correttivi) disciplina la transazione sui debiti tributari e contributivi. Anche qui la transazione deve essere allegata al piano/accordo e notificata ai pubblici creditori. L’agenzia ha termini precisi (tipicamente 90 giorni) per esprimere adesione. Se l’accordo è omologato, gli effetti della transazione sono analoghi a quelli del concordato.
- Composizione negoziata della crisi (art. 23 CCII): nell’ambito della composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 e confermata nel Codice, il debitore può proporre transazione fiscale anche prima di ogni domanda giudiziale. Il comma 2-bis dell’art. 23 prevede che l’imprenditore, durante le trattative coadiuvate da un esperto indipendente, possa formulare un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate per il pagamento parziale/dilazionato dei tributi. L’accordo deve essere depositato al tribunale e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione giudiziale previa verifica documentale.
- Piano di risanamento soggetto ad omologazione: la legislazione di recepimento comunitario ha introdotto (art. 64-bis CCII, D.Lgs. 83/2022) il cosiddetto piano di risanamento soggetto a omologazione, che consente all’imprenditore di ottenere l’omologa anche con il consenso parziale dei creditori secondo le regole del cram down cross-class. Anche in tale procedura straordinaria la transazione fiscale può essere inserita nel piano ed omologata analogo a quanto avviene nel concordato preventivo. La disciplina di dettaglio non è molto differente da quella dell’accordo di ristrutturazione omologato.
- Amministrazione Straordinaria (L. 270/1999, art. 39): nella procedura speciale per le grandi imprese in crisi, l’art. 39 del D.Lgs. 270/1999 – richiamato anche dal Codice della Crisi – prevede esplicitamente che nei piani di risanamento gestiti dal commissario straordinario è ammessa la transazione fiscale. Ciò significa che anche in AS, dove è attivo un commissario, è possibile concordare una riduzione dei debiti tributari statali con omologazione del piano.
- Liquidazione giudiziale: nel regime ordinario di liquidazione (vecchio fallimento), l’art. 182-ter L.F. prevedeva l’ipotesi della transazione fiscale in continuità (“liquidazione controllata”); tale istituto è stato in gran parte sostituito dal CCII con la liquidazione giudiziale (art. 94 CCII). In linea di massima, fuori dai casi appena menzionati, la transazione fiscale non è prevista nelle procedure puramente liquidatorie (salvo l’AS di cui sopra).
Riassumendo, la transazione fiscale può accompagnare concordati, accordi di ristrutturazione, piani attestati/omologati e – limitatamente – i piani di AS. In ciascuno di questi contesti valgono però regole diverse sul punto cruciale delle azioni esecutive: nei paragrafi seguenti si esamina in dettaglio, per ogni procedura, se la mera proposta di transazione o l’omologazione del piano impediscono, sospendono o subiscono le azioni esecutive e cautelari promosse da Agenzia delle Entrate–Riscossione e altri enti pubblici.
3. Effetti della transazione fiscale su azioni esecutive e cautelari
3.1. Fase di proposta (pre-omologazione)
In linea di principio, la semplice proposta di transazione fiscale, quando è ancora allo stato di trattativa negoziale, non blocca automaticamente le azioni esecutive e cautelari avviate dai creditori pubblici. Se l’imprenditore si limita a inviare un’offerta transattiva all’Agenzia delle Entrate (ad es. nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o trattativa autonoma), l’Agente della Riscossione non è automaticamente sospeso dall’azione coattiva: in assenza di un’effettiva misura giudiziale protettiva, possono ancora essere intrapresi pignoramenti o iscrizioni ipotecarie. In altre parole, l’ordinamento non prevede un “fermo automatico” del processo esecutivo solo perché è stata fatta una proposta bonaria di accordo.
D’altro canto, la prassi e talune pronunce di merito riconoscono comunque la legittimità di un approccio prudente da parte del Fisco: ad esempio, il Tribunale di Ferrara ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate–Riscossione “non deve procedere al pignoramento nei confronti di un’impresa che, nell’ambito delle trattative per un accordo di ristrutturazione, abbia presentato una proposta di transazione fiscale”. Questo orientamento sottolinea la lealtà richiesta ai creditori pubblici: eseguire un pignoramento rischierebbe di far naufragare le trattative appena avviate. Tuttavia, tale principio di “civiltà giuridica” non è codificato come automatismo di legge: al contrario, il Codice della Crisi ha eliminato il precedente automatismo ex art. 182-bis L.F. (che impediva automaticamente le esecuzioni in trattative) e sostituito la disciplina con meccanismi su richiesta dell’imprenditore.
In pratica, l’imprenditore può richiedere al tribunale misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII prima di aver depositato alcuna domanda concorsuale. Le misure protettive tipiche prevedono il divieto per i creditori di “iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari”. Se il giudice concede tali misure, è sospesa qualsiasi esecuzione. Se invece non vengono chieste o concesse misure protettive, l’Agenzia può normalmente continuare con le azioni coattive. In sintesi: durante la fase di sola proposta, non esiste di per sé alcuna sospensione automa del contenzioso esattoriale, salvo che l’impresa non abbia formalmente attivato il rimedio del procedimento unitario e ottenuto un provvedimento cautelare del tribunale.
3.1.1. Protezione negoziale e condotte ostili
È però importante notare che il legislatore ha ampliato la portata delle misure protettive: esse si estendono anche a condotte delle controparti diverse dall’esecuzione forzata. La definizione di “misure protettive” (art. 2 CCII, lett. p)) comprende infatti “misure temporanee che il debitore può richiedere per evitare che azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, l’esito delle iniziative di risanamento”. Ciò significa che, oltre al divieto di pignorare, il tribunale può imporre misure specifiche per neutralizzare comportamenti ‘ostili’ (ad es. revoca di affidamenti, escussione di garanzie, denunce di decadenze contrattuali) che il creditore pubblico potrebbe attuare fuori dal contesto esecutivo. In sostanza, il quadro normativo consente all’imprenditore di richiedere tutela anche al di là del semplice blocco dei fermi esecutivi.
3.2. Fase di omologazione (piano omologato con transazione)
Se la transazione fiscale viene invece omologata nell’ambito di un piano concorsuale, gli effetti sulle azioni esecutive sono molto più incisivi. Ad esempio, nel concordato preventivo – una volta che il piano con transazione è stato depositato ed omologato – scatta per legge il “divieto generale” di proseguire le esecuzioni sui beni dell’impresa (art. 166 CCII, eseguito in analogia con l’art. 168 L.Fall.). Ciò significa che qualsiasi pignoramento già in atto si ritiene sospeso e non possono essere avviate nuove esecuzioni a carico dell’impresa durante l’attuazione del concordato. Allo stesso modo, nell’ipotesi di accordo di ristrutturazione omologato, il Tribunale deve emettere il decreto di omologa e, di norma, il relativo provvedimento di conversione comporta l’interruzione delle azioni esecutive dei creditori.
In termini pratici, l’omologazione produce un’efficace cristallizzazione del debito tributario interessato dalla transazione. Come ricorda la giurisprudenza, “l’omologazione di un concordato preventivo con transazione fiscale comporta la cristallizzazione del debito tributario complessivo” a carico dell’impresa. Ciò significa che dall’esecuzione dell’atto di omologa nasce l’effetto per cui l’Agenzia delle Entrate – e gli altri creditori pubblici – non possono più pretendere accertamenti aggiuntivi o somme ulteriori sui tributi già inclusi nella transazione. In pratica, si stabilisce quali tributi dovranno essere pagati (e in quali termini) e ogni altro gravame diventa “fuori gioco”. Questo blocca qualsiasi ulteriore pignoramento relativo a quel debito: le somme che l’impresa paga in esecuzione della transazione si imputano secondo il piano concordato e non possono più essere riscosse in via esecutiva.
I crediti fiscali residui (non soddisfatti al 100%) vengono invece considerati estinti (“stralciati”) in base al piano. La transazione omologata comporta infatti che il debitore paghi solo la quota concordata dei tributi (ad es. 30–50%) e si liberi del resto. Gli interessi, le sanzioni o gli aumenti di debito ulteriori (non già definiti prima dell’omologa) non possono più essere applicati nei confronti dell’impresa. Dal canto loro, i pignoramenti in corso sono di fatto pari a nulla nel limite in cui eccedono le somme di pertinenza del creditore secondo il piano omologato. Solo dopo il completo adempimento di quanto previsto dal concordato, il debito residuo può considerarsi definitivamente estinto o “sospeso” nei termini previsti dall’accordo.
In sintesi: una volta omologata la transazione fiscale nel piano (sia concordatario, sia di ristrutturazione), le esecuzioni sui crediti inclusi rimangono congelate, e il debito tributario è determinato una volta per tutte. Qualora l’impresa violi gli impegni di pagamento (mancanza di un’entrata pianificata), il Tribunale può revocare l’omologa o riaprire la procedura concorsuale, ma fino a quel momento né l’Agenzia né altri creditori possono forzare l’adempimento oltre quanto pattuito.
3.3. Fase di esecuzione del piano (post-omologa)
Durante la fase di esecuzione del piano transattivo omologato, l’impresa effettua i pagamenti secondo le scadenze concordate. In questa fase, nessuna azione esecutiva può essere ripresa fintanto che l’accordo resta in vigore: di fatto, le garanzie esistenti restano impegnate a favore del piano e non possono essere escusse, e l’Agenzia deve limitarsi a riscuotere le rate dovute. Solo se l’impresa fallisce nell’adempimento (ad esempio, salta più rate del concordato) il piano può decadere, con possibile riapertura di procedure concorsuali ordinarie (es. revoca del concordato e fallimento). Fino a tale evento, comunque, non sono ammesse nuove azioni cautelari o esecutive.
Al termine del piano, dopo il pagamento integrale delle quote pattuite, il debito residuo viene considerato estinto in via definitiva. Se il piano prevedeva uno “stralcio” (p.es. l’Erario riceve solo il 50% del debito originario), il resto non potrà più essere richiesto. In pratica, l’impresa è liberata definitivamente dalle passività tributarie trattate nella transazione.
4. Tabelle riepilogative degli effetti della transazione fiscale
Procedura | Fase di proposta (trattative) | Fase di omologa (piano approvato) | Fase di esecuzione (piano in corso) |
---|---|---|---|
Concordato preventivo (art. 88 CCII) | – Nessun blocco automatico delle esecuzioni se non richiesta protezione. L’impresa può comunque chiedere al Tribunale il divieto di azioni esecutive (art. 54 CCII). – Se depositato il piano concordatario, scatta il divieto generale ex art. 166 CCII: tutte le esecuzioni si bloccano (preesistenti e nuove). | – Con l’omologa giudiziale, il piano acquista efficacia vincolante. Gli atti esecutivi pendenti restano sospesi e non possono più proseguire. – Si realizza la cristallizzazione del debito: l’Agenzia non può richiedere alcunché oltre quanto previsto nel piano. | – L’impresa paga le rate concordate in base al piano transattivo. Finché il piano resta valido, nessun creditore può proseguire esecuzioni. – Una volta adempiuto, il debito residuo concordato si estingue; se non adempie, il concordato può decadere e le esecuzioni riprendono. |
Accordo di ristrutturazione (art. 63 CCII) | – In sede di trattativa stragiudiziale, nessun blocco automatico. L’impresa può chiedere misure protettive al Tribunale (art. 54) per ottenere il blocco per un periodo definito (tipicamente 45–90 giorni). Senza provvedimento, l’Agenzia può continuare con pignoramenti. | – Con l’omologa del tribunale, gli effetti sono simili al concordato: il piano si impone a tutti i creditori. Le esecuzioni sui debiti inclusi sono sospese definitivamente, e il debito si cristallizza secondo i termini dell’accordo. | – Nel corso di esecuzione del piano omologato, nessuna azione esecutiva può riprendere fintanto che si rispettano i pagamenti concordati. Le obbligazioni tributarie residue vengono estinte secondo il piano. |
Composizione negoziata (art. 23 CCII) | – Trattative extragiudiziali: nessuna sospensione automatica. È però possibile ottenere misure protettive temporanee**: il tribunale può vietare azioni esecutive (min. 30–120 giorni, prorogabili fino a 240) durante le negoziazioni. – Se l’imprenditore proponga transazione fiscale in negoziazione, deve depositare l’accordo e attendere l’autorizzazione giudiziale; fintanto che il giudice non conferisce efficacia al piano, l’Agenzia può formalmente pignorare (salvo misure provvisorie richieste). | – L’accordo transattivo ha efficacia solo dopo decreto di autorizzazione; da quel momento, si applicano effetti analoghi: cristallizzazione del debito tributario e divieto di esecuzione sui crediti inclusi nel piano. (L’Agenzia è legittimata a riscuotere le quote pattuite, ma non oltre.) | – Fino all’omologa (autorizzazione) non v’è piano esecutivo da eseguire. Dopo l’ok giudiziale, valgono le regole del piano omologato come sopra. |
Piano di risanamento omologato (art. 64-bis CCII) | – Prima del deposito giudiziale vale quanto per gli accordi di ristrutturazione: nessun blocco senza provvedimento, possibile istanza di protezione (art. 54 CCII). | – Con l’omologa (anche forzata) valgono effetti analoghi al concordato preventivo: gli atti esecutivi sui crediti inclusi sono inibiti e il debito si cristallizza. | – Come per il concordato: l’azienda paga le rate del piano, con il divieto di riprendere esecuzioni finché il piano resta in essere. Alla fine del piano, le passività tributarie concordate si estinguono. |
Amministrazione Straordinaria (art. 39 Lgs. 270/99) | – Non si procede normalmente su transazioni prima dell’omologa del piano. Eventuali pignoramenti attivati durante la fase di predisposizione del piano sono tipicamente bloccati dall’avvio formale della procedura. | – Il piano straordinario, con eventuale transazione fiscale, è omologato dal Ministro. I debiti fiscali vengono ristrutturati secondo il piano: in pratica si bloccano le esecuzioni pendenti e si cristallizza il debito tributario concordato. | – L’azienda paga le quote pattuite con il commissario; nel frattempo, gli esecutori non possono agire. Completato il piano, il debito ristrutturato si considera assolto secondo quanto definito. |
5. Sentenze recenti di merito e di legittimità (fino a maggio 2025)
Negli ultimi anni la giurisprudenza italiana ha prodotto numerose pronunce (di merito e di legittimità) sulla transazione fiscale e i suoi effetti. Tra le più recenti si segnalano:
- Cass. SS.UU. 25 marzo 2021, n. 8504 – ha chiarito le modalità di calcolo delle maggiorazioni IVA in caso di transazioni e accordi preventivi (tema fiscale generale, utile per capire l’interazione con transazioni).
- Cass. civ., Sez. V, 12 feb. 2025, n. 3617 – ordinanza sul tema delle sanzioni tributarie in pendenza di concordato preventivo (sospensione vs. regime agevolato).
- Tribunale di Ferrara, 21 giugno 2023 – decreto che, in fase pre-concordataria, ha ritenuto legittima la richiesta di misure protettive per bloccare pignoramenti dell’Agenzia in presenza di proposta di transazione.
- Tribunale di Piacenza, 26 novembre 2024 – con decreto si è pronunciato sull’effetto di cristallizzazione del debito tributario in un concordato con transazione fiscale, ribadendo che dall’omologa non possono più essere effettuati nuovi accertamenti sui debiti inclusi.
- Cass. civ. 2024, n. 34377 – pronuncia sul rispetto dei termini di adesione dell’Agenzia negli accordi di ristrutturazione con transazione (la prima in Cassazione ad affrontare il tema procedurale delle transazioni nell’ambito delle ristrutturazioni).
- Tribunale di Cosenza, 12 giugno 2024 – sentenza in materia di concordato preventivo di gruppo con transazione fiscale (anche di tipo cross-class), ha affrontato questioni di compatibilità tra transazione fiscale e altri strumenti di ristrutturazione.
- Tribunale di Lecce, 31 maggio 2024 – discusso la possibilità di inserire transazione fiscale in procedure multidivisionali (senza trascurare i debiti fiscali).
- Corte d’Appello di L’Aquila, 18 aprile 2025 – si è occupata di interpretare il nuovo quadro normativo sull’omologa forzosa della transazione.
- Tribunale di Ancona, 29 aprile 2024 e Tribunale di Napoli, 24 aprile 2024 – hanno affrontato tematiche di natura tributaria collegate alla ristrutturazione, enfatizzando l’applicazione dell’art. 88 CCII anche in casi atipici.
- Tribunale di Trieste, 14 dicembre 2023 – ha esaminato la partecipazione ai voti dei creditori pubblici nel concordato con transazione (ante correttivo 2024).
- Cass. civ., 17 dicembre 2023 – importante ordinanza sulle modalità di calcolo del debito “certificato” prima della transazione.
- Tribunale di Bologna, 5 dicembre 2023 – ha discusso il ruolo del professionista attestatore nelle proposte transattive.
Molte di queste pronunce confermano che, in sede giudiziale, l’efficacia della transazione omologata è equiparata a quella di un concordato: in altri termini, si assiste a un blocco dei poteri esecutivi dei creditori e a una definitiva quantificazione del debito concordato. Ad esempio, il Tribunale di Bologna e la Corte di Appello di Bari (dic. 2024) hanno sancito che, dopo l’omologazione, “l’impresa è liberata dai debiti tributari nella misura concordata con la transazione”. Allo stesso tempo, altre pronunce evidenziano che la semplice formulazione di una proposta non impedisce di per sé le esecuzioni, a meno che non intervenga un provvedimento cautelare.
5.1 Differenze regionali nell’applicazione pratica
L’applicazione concreta della transazione fiscale presenta oggi qualche variabilità sul territorio. Alcuni tribunali regionali hanno adottato interpretazioni leggermente diverse, pur orientandosi sul medesimo principio di fondo. Ad esempio, i Tribunali di Ferrara (Emilia–Romagna) e di Piacenza (Emilia) hanno ampiamente riconosciuto, nei rispettivi casi, la necessità di tutelare le trattative transattive bloccando pignoramenti. In Campania, il Tribunale di Avellino (gen. 2025) e di Napoli (apr. 2024) hanno invece focalizzato l’attenzione sulle condizioni di ammissibilità formale della transazione (debito certificato, compenso del professionista, ecc.), concedendo i benefici del piano solo alle imprese che li soddisfino. Nel Sud Italia il Tribunale di Lecce (Puglia) e di Cosenza (Calabria) hanno validato piani transattivi di gruppo, confermando che la transazione fiscale è utilizzabile anche in strutture aziendali complesse.
Diversamente, alcune Corti d’Appello (es. L’Aquila e Potenza) hanno posto l’accento sui profili procedurali legati alla trasparenza e ai termini di adesione dell’Agenzia (soprattutto dopo i correttivi del 2024). Nel complesso, non emergono oggi pronunce contrapposte sugli effetti sostanziali (cristallizzazione del debito, stralcio residuo): la differenza si nota più sui dettagli procedurali e sulle tempistiche. Ad esempio, la Corte di Cassazione n. 34377/2024, pur non discutendo il principio di fondo, ha validato l’interpretazione secondo cui il piano non può essere omologato prima dello scadere dei termini di adesione dei creditori pubblici. In pratica, l’orientamento prevalente sul territorio è che l’impresa deve rispettare i termini legislativi (notifica al Registro delle Imprese e attesa di 90 giorni) o ottenere esplicita adesione del Fisco prima di formalizzare l’omologa.
In conclusione, le varianti regionali si sono manifestate più su questioni organizzative e sul rapporto con i professionisti delegati o le Camere di commercio, mentre non vi è contrasto significativo sulla sostanza: in tutti i distretti emerge comunque la consapevolezza che una transazione fiscale omologata vincola irrevocabilmente i debiti tributari concordati, legittimando il blocco delle esecuzioni (in concordanza con quanto affermato dal Tribunale di Piacenza).
6. FAQ: Domande e risposte pratiche
D.1. La mera presentazione di una proposta di transazione fiscale blocca immediatamente i pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione?
R. No. Come previsto dalla legge, la semplice proposta di transazione non sospende automaticamente le azioni esecutive o cautelari dei creditori pubblici. Solo con un espressa istanza di misure protettive al tribunale (art. 54 CCII) si può ottenere il divieto di iniziare o proseguire pignoramenti. In assenza di tale provvedimento, l’Agenzia può continuare con il contenzioso esattoriale fino a nuovo ordine del giudice. Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza, è ragionevole che il Fisco si astenga da nuovi atti aggressivi nei confronti dell’impresa durante le negoziazioni in corso, in coerenza con i doveri di correttezza nei confronti del debitore.
D.2. Se chiedo le misure protettive ex art. 54 CCII, per quanto tempo posso bloccare le esecuzioni?
R. Il giudice fisserà la durata delle misure protettive nell’ordinanza di accoglimento. Nel caso della composizione negoziata, ad esempio, la legge prevede che tali misure possano durare da un minimo di 30 a un massimo di 120 giorni, prorogabili fino a 240 giorni in caso di necessario prosieguo delle trattative. Nelle trattative preliminari a concordati o accordi di ristrutturazione, la tempistica è simile (tipicamente 45 o 90 giorni) e può essere rinnovata se il tribunale lo ritiene indispensabile. Durante tale periodo, qualsiasi azione esecutiva viene sospesa.
D.3. Se la transazione viene omologata, come cambia la situazione debitoria con l’Agenzia?
R. Con l’omologazione del piano (con transazione fiscale inclusa), si verifica in genere un effetto di cristallizzazione del debito tributario. Questo significa che l’Agenzia non potrà più richiedere somme aggiuntive rispetto a quelle pattuite. L’impresa dovrà versare solo la quota concordata dei tributi, mentre il residuo debito verrà considerato stralciato o “spazzato via”. Durante l’esecuzione del piano omologato, i pignoramenti sui debiti inclusi restano bloccati; eventuali fermi preesistenti saranno adattati al piano (o revocati). Solo in caso di inosservanza del piano da parte dell’impresa (per es. omesso versamento di rate) il tribunale potrà revocare l’omologa, con possibile ripresa delle esecuzioni.
D.4. Gli enti locali possono aderire alla transazione fiscale prevista nel piano?
R. No. La normativa vigente (aggiornata a maggio 2025) ammette la transazione solo sui tributi statali gestiti dall’Agenzia delle Entrate. I tributi propri di regioni o comuni (come IMU, TARI, addizionali IRPEF locali) non rientrano nella transazione fiscale ordinaria e non sono pertanto coperti dal blocco. Anche i contributi previdenziali INPS rimangono esclusi dalla “transazione fiscale” (per loro esiste la transazione contributiva). Ciò non significa che l’impresa debba continuare a pagarli regolarmente: al massimo si potrà chiedere ai rispettivi enti forme di rateizzazione separate, ma esse non rientrano nel piano transattivo statale.
D.5. Cosa succede se l’Agenzia non adempie entro i 90 giorni di legge alla richiesta di adesione all’accordo?
R. Ai sensi dell’art. 63 CCII (introdotto dal DL 69/2023), l’Agenzia ha 90 giorni dalla notifica per comunicare l’adesione al piano transattivo. Se il termine trascorre senza risposta, scatta l’automatismo: il piano può essere richiesto all’omologa anche in assenza di adesione formale del Fisco, purché ricorrano le condizioni di legge (soddisfare almeno il 30–40% dei debiti pubblici, o dimostrare che comunque la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria). In ogni caso, è prassi consolidata che il tribunale verifichi lo scadere del termine prima di procedere all’omologa (come evidenziato dalla Cassazione n. 34377/2024).
D.6. Se l’impresa viola il piano di transazione, cosa accade con le azioni esecutive?
R. Se l’azienda omette di versare le rate del piano omologato, il concordato o l’accordo può decadere per inadempimento. In tal caso, si riapre la fase concorsuale: il tribunale potrebbe dichiarare fallimento o procedere alla liquidazione giudiziale. A quel punto le azioni esecutive sospese riprendono corso sui debiti residui. In altri termini, il blocco delle esecuzioni vale solo se l’impresa rispetta gli impegni del piano. Se fallisce nel pagamento, il creditore (pubblico o privato) torna titolare del credito residuo e potrà intraprendere le vie esecutive ordinarie.
D.7. È vero che dopo la transazione l’Agenzia non può più controllare i periodi fiscali inclusi?
R. Sì. Un effetto collaterale importante della transazione omologata è che l’Agenzia non può effettuare accertamenti aggiuntivi sui periodi già oggetto di transazione. Il debito è considerato definitivamente “certificato” al momento dell’omologa. Di conseguenza, nuove imposte emerse dopo l’omologa relative agli stessi anni non possono essere richieste (salvo casi eccezionali di frode). Questo contribuisce alla certezza definitiva del piano di risanamento.
7. Simulazioni pratiche
Esempio 1 – Concordato preventivo con transazione fiscale:
La Società Alfa ha debiti tributari complessivi per €200.000 (IVA e IRPEF) e ha aperto trattative per un concordato con continuità. Con l’aiuto del professionista, prepara un piano che include una transazione fiscale con pagamento del 40% del debito entro 5 anni (cioè €80.000 totali) più riduzione delle sanzioni. Alla Camera di commercio deposita il piano concordatario con transazione fiscale il 1° marzo.
- Situazione prima del deposito (febbraio): l’Agenzia aveva già avviato alcuni pignoramenti sui conti bancari dell’azienda. Fino al deposito, questi procedono regolarmente.
- Deposito del concordato (1 marzo): scatta il divieto legale di iniziare o proseguire esecuzioni (art. 166 CCII). I pignoramenti in corso vengono di fatto sospesi. L’Agenzia riceve notizia ufficiale della transazione con il deposito del piano.
- Omologa del concordato (entro agosto): il tribunale omologa il piano. Dall’atto di omologa il debito tributario di €200.000 si cristallizza: l’azienda dovrà pagare solo €80.000 come concordato. I residui €120.000 vengono stralciati. Tutte le esecuzioni sui crediti tributari inclusi restano irrevocabilmente bloccate.
- Fase di esecuzione (anni 1–5): Alfa versa annualmente 5 rate da €16.000. L’Agenzia può solo riscuotere queste somme secondo il piano; non può più avviare nuovi pignoramenti né iscrivere ipoteche aggiuntive sui tributi oggetto di transazione. Dopo il completo pagamento (anno 5), il debito residuo è estinto e le garanzie vengono sciolte.
Esempio 2 – Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale:
La Impresa Beta è in crisi e avvia trattative per un accordo di ristrutturazione stragiudiziale. Le cartelle aperte ammontano a €50.000 (IVA e tributi vari). Si propone una transazione fiscale pagando il 50% in 24 mesi (quota complessiva €25.000). Il 10 aprile l’azienda presenta l’offerta al consigliere delegato e richiede formalmente misure protettive al tribunale.
- 10 aprile: l’istanza di misure protettive viene depositata. Il tribunale assegna udienza il 25 aprile.
- 25 aprile (udienza): sentito l’esperto nominato, il giudice concede le misure protettive ex art. 54: vieta ogni azione esecutiva e cautelare (ad es. pignoramenti) per 60 giorni. Di conseguenza, l’Agenzia non può procedere con nessun pignoramento sui debiti €50.000 fino al 24 giugno.
- 30 aprile: la proposta integrale (piano Beta + transazione fiscale) viene depositata al registro imprese e notificata all’Agenzia Entrate–Riscossione. Da questa data decorre il termine di 90 giorni per l’adesione.
- 24 giugno: termine delle misure protettive. Se il giudice non proroga, riprenderebbero le azioni esecutive. Nel frattempo, l’Agenzia ha avuto tempo fino a fine luglio per decidere sull’adesione.
- Luglio: l’Agenzia non esprime adesione entro i 90 giorni; secondo la nuova legge il piano può procedere all’omologa anche senza il suo consenso (preso che l’offerta del 50% rientra nei parametri di “non deteriore” rispetto alla liquidazione).
- Agosto: si tiene udienza di omologa dell’accordo. Il tribunale valuta positivamente la proposta (anche grazie al parere di un tecnico indipendente) e omologa l’accordo e la transazione. Da questo momento, anche il debito residuo trattato si cristallizza: Beta dovrà versare complessivamente €25.000 in 2 anni, e gli altri €25.000 residui non potranno più essere richiesti come crediti concorrenti. Tutti i pignoramenti precedenti (se ce n’erano) restano sospesi e definitivamente vanificati per la quota del debito trattato.
In questo modo, entrambe le simulazioni evidenziano come la transazione fiscale, specie quando omologata, impedisca al Fisco di continuare il contenzioso esattoriale sui debiti concordati. Nella fase di proposta mostrano che senza adeguate misure giudiziali le esecuzioni possono proseguire, mentre nella fase di omologa/attuazione dimostrano lo stop alle azioni coattive e la cristallizzazione dei debiti tributari.
8. Fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali principali (aggiornate a maggio 2025)
Normativa: D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza, artt. 23, 54, 88, 63, 64-bis, 166), L. 27/11/2020 n. 159 (introduzione del cram down fiscale), D.Lgs. 136/2024 (c.d. terzo correttivo, attuazione della direttiva UE 2019/1023, modifica artt. 23 e 88), D.L. 69/2023 (modifiche all’art. 63 CCII e ss.mm.ii.), L. 47/2024 (conversione DL Sostegni-ter), D.Lgs. 270/1999 art. 39 (Amministrazione Straordinaria). Per estensione: L. fall. 267/1942 art. 182‑bis‑ter (previgente) e D.Lgs. 83/2022 (Correttivo bis).
Giurisprudenza: Cassazione, Sezioni Unite, 25/03/2021 n. 8504 (transazione fiscale e maggiorazioni IVA); Cass. civ. 12/02/2025 n. 3617 (sanzioni tributarie in concordato); Cass. civ. 24/12/2024 n. 34377 (accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, termini procedurali); Cass. civ. 17/12/2023 (adempimenti di trasparenza pre-omologa); Cass. civ. 17/12/2024 n. 44959 (principio di motivazione nelle violazioni tributarie); Trib. Ferrara 21/06/2023 (divieto di pignoramenti con proposta transazione); Trib. Piacenza 26/11/2024 (cristallizzazione del debito tributario nell’omologa); Trib. Cosenza 12/06/2024 (transazione fiscale in concordato di gruppo, compatibilità cross-class); Trib. Lecce 31/05/2024; Trib. Avellino 09/01/2025; Trib. Ancona 29/04/2024; Trib. Napoli 24/04/2024; Trib. Bari 21/12/2023; Trib. Trieste 14/12/2023; altri (Mantova, Torino, Bergamo, Milano, Bologna, Spoleto, ecc., 2023–2025) come da fonte.
La Transazione Fiscale Blocca le Azioni Esecutive: Perché Affidarti a Studio Monardo
Hai ricevuto cartelle esattoriali, solleciti, pignoramenti o ipoteche da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER)?
Hai debiti tributari che non riesci più a gestire e temi il blocco dell’attività o il pignoramento dei tuoi beni?
Con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, oggi puoi ricorrere alla transazione fiscale, un potente strumento legale che ti consente di trattare il debito col Fisco e sospendere immediatamente ogni azione esecutiva in corso.
⚠️ Ma per bloccare davvero l’aggressione del Fisco, la proposta deve essere presentata correttamente, nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Non basta una semplice richiesta.
Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo
✅ Redige e presenta la proposta di transazione fiscale in modo completo, con piano di pagamento e relazione tecnica
✅ Attiva la sospensione delle azioni esecutive, compresi pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche
✅ Difende i tuoi beni e la tua attività, evitando che l’AdER proceda con esecuzioni forzate
✅ Tratta direttamente con Agenzia delle Entrate e INPS, proponendo soluzioni concrete e vantaggiose
✅ Chiede, se necessario, l’omologazione forzosa del piano (cram down) in caso di dissenso da parte del Fisco
Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
🔹 Avvocato esperto in transazioni fiscali, diritto tributario e crisi d’impresa
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di esperti in risanamento fiscale, contenzioso e tutela dell’impresa
Perché agire subito
⏳ La presentazione della proposta blocca le esecuzioni, ma solo se è completa e nei tempi previsti dalla procedura
⚠️ Senza un piano solido e un atto formalmente corretto, il Fisco può continuare le azioni esecutive
📉 Rischi reali: pignoramento del conto, blocco dell’attività, segnalazioni pregiudizievoli e responsabilità personali
🔐 Solo una transazione fiscale costruita con competenza può interrompere l’escalation e proteggere il tuo patrimonio
Conclusione
La transazione fiscale non è solo uno sconto sul debito: è uno scudo legale contro l’aggressione dell’AdER, se gestita nel modo giusto.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa fermare le azioni esecutive, difendere i tuoi beni e costruire una via d’uscita sostenibile e legale.
Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza riservata. Se sei sotto attacco da parte del Fisco, non aspettare l’ultimo avviso: blocca tutto adesso.