La tua azienda è in difficoltà economica, non riesce più a pagare i fornitori, le banche o il Fisco? Temi di perdere tutto ma non sai da dove cominciare per salvarti?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa e soluzioni legali per il risanamento aziendale – è pensata per aiutarti a capire cosa fare subito, prima che sia troppo tardi.
Scopri cosa significa essere in crisi d’impresa secondo il Codice della Crisi, quali segnali non ignorare, quali sono gli obblighi di legge per imprenditori e amministratori, e quali strumenti concreti puoi usare per evitare la liquidazione giudiziale e rimettere in sicurezza la tua attività.
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare la tua situazione con un avvocato esperto e studiare una strategia personalizzata per affrontare la crisi, gestire i debiti e dare una nuova prospettiva alla tua impresa.
Introduzione:
In una situazione di crisi d’impresa, la gestione dei debiti fiscali e contributivi richiede l’utilizzo di strumenti che ne ritardino l’esecuzione e ne riducano l’impatto finanziario. Oltre alle tradizionali possibilità di rateazione amministrativa, il legislatore ha introdotto varie soluzioni deflattive del contenzioso tributario e contributivo, come la transazione fiscale/contributiva, i piani di rientro personalizzati, il concordato preventivo e i piani di risanamento. Tali misure sono disciplinate dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) e dai suoi correttivi, nonché da leggi e decreti attuativi (ad esempio D.Lgs. 136/2024, D.L. 69/2023 conv. L. 103/2023, D.L. 145/2023 conv. L. 191/2023). Ognuno di questi strumenti prevede modalità operative e limiti di durata differenti per le dilazioni di pagamento, che variano a seconda dell’ente coinvolto (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS) e della natura del debito (tributario o contributivo, volontario o coattivo).
Rateizzazione dei debiti tributari
Cartelle esattoriali (Agenzia delle Entrate‑Riscossione). I debiti iscritti a ruolo possono essere rateizzati su domanda del contribuente in base all’art. 19 del DPR 602/1973 e all’art. 26 del D.Lgs. 46/1999. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può concedere una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate mensili (6 anni) e, in casi di grave difficoltà economica dimostrata, una straordinaria fino a 120 rate mensili (10 anni). In entrambi i casi è prevista una rata minima di 50 euro. Se il debito complessivo è superiore a €120.000, la richiesta deve essere adeguatamente documentata tramite ISEE (per persone fisiche) o indici di liquidità/“Alfa” (per imprese). Il contribuente in difficoltà può inoltre chiedere l’opzione di rate creanti o decrescenti. Ottenuta la dilazione, le azioni esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti) sono sospese fino alla scadenza del piano.
Comunicazioni di irregolarità e avvisi (Agenzia delle Entrate). Le somme richieste con comunicazioni di irregolarità (art. 36‑bis DPR 600/1973, ad es. avvisi bonari) o liquidazioni dell’Agenzia possono essere rateizzate fino a 20 rate trimestrali di pari importo (cioè 5 anni). La prima rata è dovuta entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (oppure 30 giorni per comunicazioni precedenti al 1° gennaio 2025). Questa forma di dilazione è resa disponibile direttamente nell’area riservata del contribuente (Cassetto fiscale) e, diversamente dalle cartelle, non richiede la preventiva iscrizione a ruolo. Non sono richieste particolari condizioni soggettive, ma il contribuente deve riconoscere immediatamente il debito oggetto della comunicazione. In generale, non è possibile accedere alla rateizzazione di somme già affidate alla riscossione (cartelle), né di debiti “non rateizzabili” come alcune sanzioni specifiche, tributi locali affidati a Enti diversi, o importi già oggetto di rottamazioni decadute.
Definizione agevolata e ravvedimento operoso. Oltre alle rateazioni, il contribuente può sanare debiti tributari tramite il ravvedimento operoso (versando debito, interessi legali e sanzioni ridotte) prima di contestazioni formali. In alcuni periodi sono stati introdotti condoni o “saldo e stralcio” per cartelle. Tali strumenti non dilazionano il pagamento oltre quanto stabilito (la dilazione in 5 anni rimane disponibile anche per importi definibili ex lege), ma riducono sanzioni e interessi.
Rateizzazione dei debiti contributivi
Fase amministrativa INPS. L’INPS concede la rateizzazione dei debiti contributivi accertati in via amministrativa fino a un massimo di 24 rate mensili. Il debito deve essere interamente dichiarato e non deve risultare già inserito in precedente piano decaduto. In particolari condizioni (calamità naturali, procedure concorsuali, crisi aziendali, ritardi nei pagamenti pubblici, difficoltà territoriali etc.), il Ministero del Lavoro può autorizzare l’INPS a prolungare la dilazione fino a 36 rate. Ancora più ampia è la dilazione straordinaria: il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia, di concerto, possono autorizzare fino a 60 rate mensili nelle ipotesi di “oggettiva incertezza dell’obbligo contributivo” o di fatto doloso di terzi. Di fatto, dalla legge 203/2024 (c.d. “Collegato lavoro 2024”) è prevista la possibilità di estendere automaticamente le rateazioni INPS fino a 60 mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2025, ma l’effettiva operatività dipende dall’emanazione di un apposito decreto interministeriale previsto entro marzo 2025 e da regolamenti INPS. Fino ad allora, l’INPS può concedere solo le 24 rate ordinarie (anche in casi di note di rettifica). La rata minima INPS è di norma pari a 50 euro, e sulla dilazione si applicano interessi legali di dilazione.
Fase coattiva (ruoli INPS). I crediti contributivi affidati alla riscossione (ruoli INPS o agenti di riscossione) seguono le stesse regole generali dei tributi: è possibile richiedere la rateazione secondo le regole adottate da Agenzia Entrate-Riscossione (tipicamente fino a 72 o 120 mesi), oppure trattare i debiti nel concordato o nella composizione negoziata. Anche in fase di verifica tributaria, l’INPS non iscrive ruoli propri ma trasmette le cartelle all’agente della riscossione. In ogni caso, nelle dilazioni INPS in fase amministrativa il contribuente rinuncia a contestare le somme e deve versare la prima rata entro il termine stabilito nel piano.
Strumenti deflattivi del contenzioso
Oltre alle semplici dilazioni, la crisi d’impresa offre strumenti negoziali e concorsuali per ridurre o ripianare i debiti tributari/previdenziali:
- Transazione fiscale e contributiva. Introdotta dal Codice della crisi (art. 88 cc.2‑3 D.Lgs. 14/2019) e ampliata da recenti interventi normativi, la transazione consente al debitore in concordato (o in piano di risanamento omologato) di proporre al Fisco e all’INPS un pagamento ridotto e dilazionato dei debiti tributari/contributivi. In pratica, nell’ambito di un concordato preventivo in continuità l’imprenditore può offrire di pagare solo una parte del credito (ad es. il 30% dell’originario, o altro importo più elevato) entro piani pluriennali. La novità dell’estate 2023 (D.L. 69/2023, conv. L. 103/2023) ha introdotto regole minime per rendere omologabile una transazione fiscale nei piani di ristrutturazione: almeno il 30% di soddisfazione per i crediti del Fisco (fino al 40% con condizioni più favorevoli) e un giudizio favorevole di un professionista indipendente. L’Agenzia delle Entrate, con il Provv. 21447/2024, ha individuato le competenze interne per valutare le proposte di transazione. In caso di accordi omologati senza adesione del Fisco, il tribunale potrà comunque omologarli (“cram‐down”) se sussistono particolari condizioni di vantaggio per tutti i creditori pubblici. Per i contributi previdenziali non esistono norme analoghe specifiche, ma la crisi viene affrontata unitariamente: un accordo di ristrutturazione approvato potrà riguardare entrambi i tipi di debito sotto il coordinamento del tribunale e con il parere dell’INPS (art. 138 LF richiede l’assenso degli enti previdenziali nei concordati liquidatori).
- Accordi di ristrutturazione e composizione negoziata. Nella procedura di accordo di ristrutturazione (ex art. 182‑bis L.F. e ss.) o nella composizione negoziata di crisi (D.Lgs. 14/2019, art. 23), il debitore può proporre piani di rientro dei debiti (inclusi quelli fiscali e previdenziali) che vincolano solo i creditori aderenti. In questi casi si applica il meccanismo del “cram‐down” (art. 63 CCII) solo alle transazioni con tributi/contributi: il tribunale può omologare accordi anche senza l’adesione dell’Agenzia, se il piano offre un trattamento più conveniente rispetto alla liquidazione coatta e prevede soddisfacimento minimo previsto dalla legge (attualmente almeno 30‑40%). Tali strumenti sono strumentali a concordati o ristrutturazioni e non prevedono una dilazione amministrativa autonoma, ma definiscono nei piani concorsuali la tempistica di pagamento dei debiti ammessi.
- Concordato preventivo. Nel concordato (in continuità o liquidatorio) i debiti tributari e contributivi concorrono secondo la classificazione legale. In genere vengono trattati come crediti privilegiati fino al limite del 50% dell’attivo realizzabile. Con la riforma del 2019, il concordato può includere una offerta di pagamento rateale e parziale dei debiti erariali (piano concordatario con transazione fiscale). Il piano concordatario può prevedere un orizzonte di pagamento fino a 10 anni (art. 39 LF). L’assenza di un piano approvato può comunque provocare il fallimento. In ogni caso, l’apertura del concordato sospende le azioni esecutive (fermi, pignoramenti, etc.) in corso.
- Piani di risanamento del debitore (art. 67 co. 3-bis LF). Approvati a luglio 2024 (D.Lgs. 136/2024), i piani di risanamento attestati consentono al debitore di richiedere misure di tutela e proporre crediti ristrutturati (anche tributari/previdenziali) fuori dal fallimento. Anche in questo ambito è possibile inserire proposte di pagamento parziale dei debiti, con i relativi accordi di transazione negoziati con Ader ed INPS, nei termini e percentuali stabiliti dall’art. 23 del Codice della crisi e dalle leggi succedutesi.
Modalità operative e modulistica
- Modulistica Agenzia Entrate‑Riscossione. Le domande di rateazione delle cartelle devono essere presentate con i moduli ufficiali pubblicati da AdER sul sito internet (attualmente modelli “Rateizza il debito” e “Richiedi moduli di pagamento rate”), indicando l’esposizione debitoria complessiva e la situazione economico-finanziaria. L’istanza può essere trasmessa online (tramite Fisconline/Entratel), a mezzo pec o presso gli sportelli. Le comunicazioni e le delibere sono inviate all’indirizzo elettrico (pec) ovvero al domicilio eletto. L’Agenzia ha aggiornato periodicamente i moduli: dal 1° gennaio 2025 è in vigore una nuova versione che tiene conto degli ultimi riformismi (vedi sito AdER sotto “Rateizzazione”).
- Servizi online INPS. L’INPS rende disponibile la domanda di rateazione telematica tramite il portale MyINPS (area “Rateizzazione contributi”). Il contribuente deve compilare un form elettronico allegando una dichiarazione di tutte le gestioni amministrative interessate. I requisiti e i documenti da allegare (ISEE, situazione contabile, piano di ammortamento) sono spiegati nelle istruzioni INPS (si vedano anche la Circolare INPS n. 38/2025 sui nuovi parametri di interesse di dilazione e Messaggio INPS 471/2025 sulle istruzioni del Collegato Lavoro). Al termine della procedura, l’INPS comunica gli esiti via PEC o cassetta postale del contribuente.
- Prassi e circolari. Fisco e INPS hanno emesso circolari guida per le nuove normative: ad esempio, FiscoOggi ha pubblicato la guida aggiornata sulle comunicazioni di irregolarità; l’INPS ha emanato circolari (per es. n. 66/2022) con istruzioni su particolari categorie di debiti (artigiani, commercianti) e Messaggi come il n. 1682/2023 (chiarimenti sul rateizzo contributivo) e il n. 471/2025. In ambito giudiziale, la Cassazione e le Corti tributarie si sono occupate del tema, stabilendo principi come la perdita di dilazione in caso di mancato pagamento di 5 rate (o 8 rate non continuative).
Tabelle comparative
Strumento di dilazione | Ambito | Durata massima | Requisiti e note |
---|---|---|---|
Rateizzazione avvisi bonari (AE – tributi) | Comunicazioni fiscali (36‑bis) | 20 rate trimestrali (5 anni) | Dovuta immediata accettazione del debito. Prima rata entro 60 giorni (o 30 gg per comunicazioni ante 2025). Pagamento online o bancario. |
Rateizzazione cartelle (ordinaria) (AdER) | Debiti iscritti a ruolo | 72 rate mensili (6 anni) | Necessaria temporanea difficoltà; min. 50€ per rata. Stipulata con agente riscossione (AE-R). Blocca i fermi esattoriali. |
Rateizzazione cartelle (straordinaria) | Debiti iscritti a ruolo | 120 rate mensili (10 anni) | Grave situazione economica estranea alla responsabilità del contribuente (DM 6/11/2013). Rate costanti. Richiede documentazione più rigorosa. |
Rateizzazione contributi INPS (ordinaria) | Debiti contributivi INPS | 24 rate mensili | Devono essere indicati tutti i debiti gestiti INPS. Autorizzabile in via amministrativa da INPS, con tasso di dilazione legale. |
Rateizzazione contributi INPS (speciali) | Debiti contributivi INPS | 36–60 rate mensili | Estensione fino a 36 mesi (Ministero Lavoro) in caso di calamità, crisi aziendale, ecc.; fino a 60 mesi (Min. Lavoro ed MEF) per incertezza contributiva o dolo. Nuovo possibile limite 60 mesi da 2025 (legge 203/2024). |
Transazione fiscale (concordato) | Concordato preventivo | Non codificata (piano conc.) | Proposta negoziata di pagamento parziale; richiede omologazione giudiziale. Il debitore offre percentuale minima 30% (40% senza altri creditori adeguati). Essenziale il piano economico-finanziario e il parere dell’attestatore. |
Composizione negoziata | Composizione negoziata crisi | Temporaneo (max 4 mesi + 90 gg) | Procedura volontaria riservata, assistenza CCIAA e professionista indipendente. Si può chiedere sospensione misure esecutive e proporre pagamento dei debiti. |
Accordi di ristrutturazione (art.182-bis) | Tribunale | Variabile (max 10 anni impliciti) | Gli accordi convenuti tra debitore e creditori con omologa giudice. Per i tributi, valgono i termini del piano concordatario (soddisf. min. 30‑40% dei creditori pubblici). |
FAQ (Domande frequenti)
- Chi può chiedere la rateazione dei debiti contributivi all’INPS e quanti anni può durare?
Possono chiedere tutti i contribuenti con debiti nei confronti delle gestioni INPS (artigiani, commercianti, autonomi, datori di lavoro, gestione separata, ecc.), purché non siano già in pendenza di una precedente dilazione. La rateizzazione ordinaria arriva a 24 mensilità. In casi particolari (calamità, procedure concorsuali, crisi aziendale, ecc.) il Ministero del Lavoro può estenderla a 36 mesi, e il Ministero del Lavoro/Economia fino a 60 mesi per situazioni eccezionali (incertezza contributiva o dolo di terzi). Dal 2025 è prevista per legge una dilazione fino a 60 mesi, ma occorre un decreto attuativo. - Quali interessi si applicano alla rateazione dei contributi?
L’INPS applica gli interessi di dilazione pari al tasso legale annuo vigente al momento della domanda. Attualmente (2025) il tasso legale è stato ridotto all’1,25% annuo dalla L. 87/2024 (ex D.Lgs. 471/97 aggiornato) e dal 2025 è pari all’1% (prossimo aggiornamento annuale). L’interesse è calcolato sulle rate scadute. - Come e quando posso chiedere la rateazione delle cartelle fiscali (cartelle esattoriali)?
Il contribuente presenta istanza all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione con i moduli ufficiali (disponibili sul sito Ader), dopo la notifica delle cartelle. La domanda va fatta prima di scadere l’ottava rata (effetto decadenza dopo 5 rate non pagate, per ricorso introdotto dal 2022). Se il debito complessivo è fino a 120.000 €, basta dichiarare la difficoltà; se è maggiore serve documentarla (ISEE/indici). In risposta Ader concede la rateizzazione con un piano di ammortamento (rate mensili di importo costante o crescente). La prima rata deve essere pagata entro circa 30-60 giorni dall’accoglimento, pena decadenza. - Cosa succede se salto il pagamento di più rate?
In caso di mancato versamento anche di una sola rata, il contribuente decade dalla rateazione. Dopo 16 luglio 2022, la decadenza è definitiva: il debito rientra in riscossione e non è più rateizzabile (salvo pagamento delle rate scadute se richiesto entro il termine). In passato era possibile sanare entro un termine pagando le rate scadute. Per i contributi INPS, la decadenza si configura dopo il mancato versamento di cinque rate non consecutive o più (Circolare INPS 109/2017); in tal caso l’INPS sospende la rateazione. - L’imprenditore in crisi può includere i debiti fiscali nel concordato preventivo?
Sì. Il concordato preventivo in continuità o liquidatorio può contenere i crediti dell’Agenzia Entrate e INPS. Dal 2019 è prevista la possibilità di proporre una transazione fiscale, ossia un piano di pagamento parziale dei debiti fiscali, soggetto a omologazione giudiziale (art. 88 CCII). Il piano concordatario può avere durata fino a 10 anni (rate trimestrali entro 5 anni o mensili entro 10). In sede di concordato l’Agenzia deve esprimere parere (negativo se non convinta). Se il Fisco esprime parere negativo ingiustificato, il tribunale potrà comunque omologare il concordato (art. 63 CCII) se le condizioni di convenienza e soddisfacimento minimo (30‑40%) sono rispettate. L’INPS può presentare le proprie richieste separatamente se non aderisce al piano. - Come posso ottenere la sospensione delle azioni esecutive su beni/conti?
Se si ottiene una rateazione (per cartelle o contributi) o si apre una procedura concorsuale (concordato, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata), le azioni esecutive in corso (fermi amministrativi, pignoramenti) vengono automaticamente sospese. Nel caso di accordi transattivi, il debitore deve dimostrare l’avvio di un piano di rientro per ottenere la revoca delle misure cautelari. Anche in assenza di procedura formale, si può chiedere la sospensione al giudice se è stato depositato il piano concordatario. - Quali sono i limiti per la rateazione delle imposte sui redditi autoliquidate (senza cartelle)?
Le imposte risultanti dalle dichiarazioni (IRPEF, IRES, IVA, ecc.) possono essere pagate a rate in sede di autoliquidazione secondo il calendario stabilito (normalmente 2 acconti e saldo entro il 30/11). Se però non si rispettano tali scadenze, l’unico strumento disponibile è il ravvedimento operoso entro i termini massimi previsti (30/90/180 giorni ecc.) con applicazione di interessi e sanzioni ridotte. Non esiste una rateazione autonoma per imposte in dichiarazione: eventuali pagamenti tardivi vanno gestiti con ravvedimento o, a procedura avviata, con accordi transattivi o definizioni. - È possibile rateizzare i debiti previdenziali all’INAIL?
Sì, in analogia con l’INPS l’INAIL consente la rateazione dei premi e contributi fino a 60 rate mensili, dopo l’approvazione da parte del Ministero del Lavoro del decreto sul Collegato lavoro 2024 (allineato all’INPS). Fino ad allora si applicano ancora al massimo 24 rate come regola generale. Le istanze vanno presentate direttamente all’INAIL con modulistica dedicata (modulo “RATEAZIONI” sul sito INAIL) secondo criteri simili a quelli INPS. - Qual è la differenza tra dilazione “volontaria” e “coattiva”?
La dilazione volontaria si ottiene su domanda diretta del contribuente senza l’irrogazione immediata di sanzioni (ad es. rateizzare un avviso bonario o un debito autoliquidato entro i termini di ravvedimento). La dilazione coattiva riguarda i debiti già affidati all’agente della riscossione (cartelle esattoriali). Dal punto di vista pratico, entrambe consentono rate fino a 72/120 mesi, ma quella coattiva richiede la presentazione della domanda a AdER e l’accoglimento formale; quella volontaria viene gestita dall’Agenzia delle Entrate (o dall’ente creditore) prima della notifica del ruolo. - Come funziona il ravvedimento operoso per imposte e contributi in ritardo?
Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare omessi versamenti tributari o contributivi (IVA, IRPEF, INPS, etc.) versando dovuto+interessi + sanzioni ridotte, se l’errore è corretto spontaneamente entro i termini stabiliti (spesso fino a 30 giorni o entro un anno). Non si tratta di una dilazione: il debito va pagato in un’unica soluzione (o semmai rateizzato con i limiti sopra descritti se convertito in cartella). Tuttavia, spesso si integra con la richiesta di rateizzazione della cartella che si sarebbe formata a seguito della procedura automatica (ad es. avviso bonario non pagato). - Cosa sono i “piani di rientro” personalizzati?
In alcuni contesti (ad es. Amministrazioni pubbliche creditrici o procedure concorsuali) si parla di piani di rientro personalizzati dei debiti tributari/contributivi. Tecnicamente, si tratta di piani concordati stragiudizialmente o definiti in sedi tecnico-amministrative, spesso basati su accordi convenzionali (ad es. con Agenzia entrate locale o INPS) per permettere l’ammortamento di debiti in situazioni particolari (es. debito sanitario, contributivo). Devono comunque trovare riscontro nelle leggi vigenti (chi concede il piano resta responsabile dell’adempimento). - È vero che per i tributi locali (IMU, TARI, IRPEF comunale) valgono regole diverse?
I tributi locali non rientrano nella competenza dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione se non specificatamente delegati. Spesso i Comuni applicano regole analoghe per la rateazione (ad es. fino a 5 rate annuali per IMU) ma non è prevista la rateizzazione automatica di cartelle presso AdER. Chi deve tasse locali ritardate di solito paga eventuali interessi e sanzioni direttamente all’Ente locale, che può consentire dilazioni. In crisi d’impresa tali debiti rientrano però nel concordato o nella composizione negoziata come crediti privilegiati dello Stato o di enti locali, trattati analogamente ai debiti erariali. - Come si documenta “la temporanea situazione di difficoltà” per ottenere la dilazione di cartelle?
Per debiti fino a €120.000 l’istanza si basa sulla sola autodichiarazione di difficoltà (non servono documenti aggiuntivi). Per debiti superiori, è necessario allegare documentazione di supporto: per persone fisiche/ditte individuali semplificate serve ISEE familiare, per società o ditte in contabilità ordinaria i bilanci o situazioni contabili che dimostrino indici di liquidità <1 e un indice “Alfa” (debito su ricavi) che giustifica il numero di rate richiesto (fino a 72). Le Entrate verificano questi documenti al momento di concedere la rateizzazione ordinaria. Per la straordinaria (120 rate) è richiesto invece dimostrare una “grave situazione congiunturale” estranea all’attività d’impresa (criteri ministeriali 2013). - Quali sono i termini per pagare la prima rata dopo l’accoglimento della dilazione?
Le prime rate devono essere pagate entro il termine assegnato nel provvedimento di concessione. In genere, per le cartelle la prima rata è dovuta entro 30-60 giorni dal provvedimento. Nel caso delle comunicazioni di irregolarità, la guida FiscoOggi spiega che la prima rata va versata entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (nel 2025 e oltre). In ogni caso, l’istanza comporta tacita l’accettazione del debito, quindi la dilazione acquista efficacia dalla decorrenza indicata dall’ente. - Posso ottenere la rateazione anche se ho già un procedimento tributario pendente?
In genere sì: la presentazione di una domanda di rateazione non impedisce l’opposizione alla cartella o il ricorso tributario. Tuttavia, per ottenere la dilazione il contribuente rinuncia generalmente alla maggior parte delle eccezioni sostanziali e alla prosecuzione dei ricorsi in sede civile (art. 19 co.3 DPR 602/73). In pratica, è consigliabile definire (anche parzialmente) la controversia prima di chiedere la rateazione; in concordato o comp. negoziata la situazione viene gestita in blocco, con possibile sospensione dei termini del contenzioso (art. 62 CCII). - Cosa succede se il debitore non rispetta il piano concordatario di pagamento dei tributi?
Se il concordato prevede un piano di pagamento dei debiti tributari, il mancato rispetto delle scadenze può comportare istanza di revoca dell’omologazione e riapertura della procedura fallimentare. Tuttavia, il concordato omologato è vincolante solo se approvato: il Fisco che ha votato contro può in certi casi impugnare l’omologa (Sezioni Unite Cass. 20036/2024). Il debitore rischia anche sanzioni penali per omessi versamenti (art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000) se prosegue l’attività in perdita o con illecito sottrazione di imposte, per cui è fondamentale collaborare con l’amministrazione finanzaria durante la procedura. - Quali strumenti esistono in ambito tributario per ridurre sanzioni e interessi di una lite pendente?
Oltre alla transazione fiscale in contesto concordatario, esistono altri istituti deflattivi: l’accertamento con adesione (ex art. 5 D.Lgs. 218/1997) e la conciliaconciliatum/mediazione tributaria. Questi consentono di definire il contenzioso pagando un imponibile concordato e riducendo le sanzioni (ad esempio sanzione al 20% o 15% dell’imposta, con riduzioni aggiuntive) senza passare per il giudizio. Questi strumenti non sono “dilatori” di pagamento, ma riducono il debito definito. In crisi d’impresa vanno valutati con attenzione perché il debitore deve comunque onorare gli importi concordati. - Come si richiede la rateazione dei debiti fiscali (moduli e canali)?
La richiesta di rateazione dei debiti iscritti a ruolo si fa esclusivamente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, compilando il modulo online disponibile nell’area riservata (servizio “Richiedi rateizzazione”). In alternativa si può consegnare il modulo cartaceo presso un qualsiasi sportello di Ader o inviarlo via PEC. Per i debiti non iscritti a ruolo (es. accertamenti in via amministrativa), non esistono moduli standard: si tratta di gestire il pagamento con ravvedimento o proponendo transazioni nelle fasi concorsuali. Per i contributi INPS, la domanda si presenta telematicamente su MyINPS previa autenticazione, secondo l’apposita procedura guidata. - Ci sono scadenze da rispettare per aderire alle norme transattive?
Sì. Le transazioni fiscali nei concordati o accordi devono essere proposte insieme alla domanda di omologazione dell’accordo. Ad esempio, il D.L. 69/2023 prevede che, se si deposita un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, il debitore deve avvisare entro 7 giorni il Registro delle imprese e l’Agenzia delle Entrate ha 90 giorni per aderire o opporsi. Anche nel concordato preventivo il piano transattivo deve essere allegato alla proposta di concordato. È quindi fondamentale pianificare la negoziazione fiscale in fase preventiva. - Quali fonti normative e amministrative regolano queste procedure?
Gli istituti di dilazione e deflazione in crisi d’impresa sono disciplinati da varie fonti italiane: tra le leggi chiave il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e successive modifiche (tra cui D.Lgs. 136/2024), il D.P.R. n. 602/1973 e il D.Lgs. n. 46/1999 (riscossione), la Legge n. 203/2024 (collegato lavoro), i decreti fiscali collegati alle leggi di bilancio (D.L. 69/2023 conv. L. 103/2023; D.L. 145/2023 conv. L. 191/2023), i regolamenti dei Ministeri (in particolare il D.M. 6 novembre 2013), e gli atti amministrativi (provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, circolari/messaggi INPS). La giurisprudenza (Cassazione e Corti di merito) e le prassi amministrative dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS (guide online e circolari) hanno ulteriormente chiarito tempi e modalità di accesso a questi strumenti.
Fonti normative, amministrative e giurisprudenziali
- Normativa primaria: D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (riscossione tributi) e D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 46; D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi) e successive modifiche; D.Lgs. 11 febbraio 2015 n. 18 (riforma fallimentare, art. 67 su composizione negoziata); D.Lgs. 136/2024 (3° correttivo Codice crisi); D.L. 13/6/2023 n. 69 (conv. L. 4/8/2023 n. 103) e D.L. 18/10/2023 n. 145 (conv. L. 19/12/2023 n. 191) – norme sulla transazione fiscale; L. 27/12/2022 n. 197, L. 27/12/2022 n. 234 (Leggi di Bilancio 2023); L. 29/12/2022 n. 197 (Bilancio 2023); L. 27/12/2023 n. 197, L. 27/12/2023 n. 234 (Bilancio 2024); Legge n. 203/2024 (collegato lavoro 2024); D.Lgs. 36/2024 (decreto fiscale collegato); D.Lgs. 87/2024 (rideterminazione sanzioni tributarie); D.Lgs. 108/2024 (comunicazioni fiscali – termini di pagamento).
- Normativa contributiva: D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Direttiva 80/987/CEE); D.Lgs. 151/2021 (codice del lavoro) e collegati; Legge 1° agosto 2019 n. 108 (Codice Univoco Imprese e Lavoro Autonomo – c.d. “Codice del lavoro”); Legge n. 60/2024 (decreto Coesione, art. 23 “bonus donne”); D.Lgs. 338/1989 (riscossione contributiva, art. 2 come modificato da Legge 389/1989 e successivi); L. 203/2024 (art. 23 ha modificato l’art. 2 del D.Lgs. 338/89 per le 60 rate); Circolari INPS n. 66/2022, 109/2017, 38/2025 e Messaggio INPS n. 471/2025.
- Provvedimenti amministrativi: Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 29 gennaio 2024 n. 21447 (criteri di competenza per la transazione fiscale); Provvedimento del Direttore generale Agenzia Entrate‑Riscossione su modelli di rateizzazione; Circolari e guide “FiscoOggi” Agenzia Entrate (es. comunicazioni irregolarità); Messaggi e circolari INPS (ad es. Mess. 471/2025 su dilazioni contributive, Circ. 38/2025 su interessi, Circ. 66/2022 su rate contributi commercianti); Provvedimenti del Ministero del Lavoro/MEF (es. D.M. 6/11/2013 sui criteri di difficoltà, futuri decreti attuativi del Collegato lavoro).
- Giurisprudenza e prassi: Sentenze della Corte di Cassazione in materia di rateazione contributiva e tributaria (es. su decadenza per mancato pagamento rate), nonché pronunce su transazione fiscale (Cass. SS.UU. 20036/2024), trattamenti dei debiti nel concordato (Cass. 1677/2019, Cass. 23145/2023, ecc.) e rilievi delle commissioni tributarie sui criteri di dilazione. Consigli e documenti tecnici di associazioni professionali (commercialisti, avvocati tributaristi) offrono ulteriore interpretazione operativa aggiornata al 2025.
Crisi d’Impresa: Perché Affidarti a Studio Monardo
La tua azienda non riesce più a far fronte ai debiti verso banche, fornitori, Fisco o INPS?
Hai ricevuto solleciti di pagamento, cartelle esattoriali, o sei in ritardo nel versamento degli stipendi?
⚠️ Se ti trovi in questa situazione, potresti essere nel pieno di una crisi d’impresa. Ma oggi, grazie al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), hai a disposizione strumenti legali per difenderti, risanare l’attività o chiudere i debiti in modo protetto.
Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo
✅ Analizza la situazione patrimoniale, fiscale e finanziaria della tua impresa, individuando le cause della crisi
✅ Attiva la procedura più adatta: composizione negoziata, piano di ristrutturazione, concordato preventivo o liquidazione controllata
✅ Ti difende da banche, creditori e Fisco, bloccando pignoramenti, ipoteche, decreti ingiuntivi e azioni esecutive
✅ Redige un piano di risanamento sostenibile, salvando l’azienda o, se necessario, guidandoti verso una chiusura ordinata
✅ Coordina commercialisti e advisor, seguendo direttamente ogni fase, fino all’omologazione del piano o alla chiusura definitiva del debito
Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
🔹 Avvocato esperto in crisi aziendali, diritto tributario e bancario
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di professionisti esperti in tutela dell’impresa e difesa del patrimonio
Perché agire subito
⏳ Il Codice della Crisi impone l’obbligo di attivarsi in tempo per evitare responsabilità personali per l’imprenditore o l’amministratore
⚠️ Aspettare significa esporsi a fallimenti, liquidazioni giudiziali e azioni personali del Fisco o dei creditori
📉 Rischi gravi: perdita dell’impresa, danni al patrimonio, responsabilità penali o tributarie
🔐 Solo un intervento legale tempestivo può salvarti, proteggere l’attività e ricostruire una base economica stabile
Conclusione
La crisi d’impresa non è una condanna, ma un momento da affrontare con consapevolezza e strumenti giusti.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa non subire la crisi, ma guidare la ripresa o la chiusura in modo legale, protetto e strategico.
Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza riservata. Se l’impresa sta affondando, la soluzione non è aspettare. È reagire bene. Ora.