Transazione Fiscale Forzosa e Concordato Preventivo

La tua impresa è sovraindebitata e vuoi ristrutturare i debiti anche senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS? Hai sentito parlare della transazione fiscale forzosa nel concordato preventivo ma non sai come funziona?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in concordati, crisi d’impresa e trattative con il Fisco – è pensata per aiutarti a capire come usare la transazione fiscale forzosa per salvare la tua azienda.

Scopri quando puoi accedere al concordato preventivo con continuità o liquidatorio, come si inserisce la transazione fiscale nel piano di ristrutturazione, e in quali casi il tribunale può approvare il piano anche senza l’adesione degli enti pubblici creditori (cram down fiscale).

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare la tua situazione con un avvocato esperto e valutare la strategia migliore per bloccare le azioni esecutive, ristrutturare i debiti e proseguire l’attività d’impresa.

Introduzione:

La transazione fiscale è uno strumento previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) che consente di definire i debiti tributari (e, nel concordato preventivo, anche quelli contributivi) di un’impresa in crisi mediante un accordo con l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali. In questa guida aggiornata a maggio 2025 descriviamo in modo dettagliato la normativa vigente (Codice della Crisi, Legge Fallimentare e altre fonti), i modi di utilizzo pratico della transazione fiscale ordinaria e forzosa nel concordato preventivo, le differenze con gli altri istituti (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, ecc.), la giurisprudenza più recente e gli aspetti operativi di interesse per imprenditori e avvocati.

Quadro normativo generale

  • Fonti normative principali: La disciplina attuale della crisi d’impresa è contenuta nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della Crisi e dell’Insolvenza), entrato interamente in vigore il 15 luglio 2022 dopo numerose proroghe. Alcuni istituti transitori sono ancora regolati da parti della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). A questa base si affiancano interventi legislativi successivi:
    • D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023, ha modificato vari aspetti del Codice (ad es. art. 67, 88, ecc.).
    • D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) ha innovato la disciplina del concordato preventivo (art. 180 L.F.), equiparando alcune regole del concordato a quelle degli accordi di ristrutturazione.
    • Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e D.L. 69/2023 (conv. L. 103/2023) hanno introdotto misure di semplificazione e correttive sui piani attestati, PRO e transazione fiscale.
    • D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cd. Correttivo-ter), pubblicato il 27 settembre 2024, ha ulteriormente chiarito e modificato le regole sul trattamento dei crediti tributari e contributivi nella crisi, anche con nuove soglie di soddisfacimento e definizioni di “cram down fiscale” (cfr. Art. 88 CCII).
  • Ambito di applicazione: Il Codice disciplina vari strumenti (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione agevolati, piani attestati, concordato preventivo con continuità, concordato preventivo in liquidazione giudiziale, concordato semplificato, PRO, ristrutturazione del debito del consumatore, ecc.). La transazione fiscale può essere utilizzata nell’ambito di diverse procedure concorsuali: concordato preventivo (in continuità o liquidatorio), accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento (PRO), e anche nella composizione negoziata della crisi (art. 23 CCII) per i soli tributi erariali. Viceversa, nella composizione negoziata è espressamente esclusa la falcidia dei contributi previdenziali obbligatori e dei tributi locali, mentre nel concordato preventivo la transazione può riguardare sia tributi che contributi (INPS, INAIL, ecc.), fatta salva l’osservanza del criterio “non deteriore” rispetto alla liquidazione.
  • Condizioni generali: In ogni caso, la legge richiede che la proposta di transazione sia adeguatamente motivata e conveniente per il Fisco rispetto all’alternativa liquidatoria. L’attestatore (professionista indipendente) deve comparare l’offerta avanzata al Fisco con quanto il Fisco incasserebbe in caso di fallimento/liquidazione e deve attestare che la transazione è conveniente e non deteriora la posizione del credito tributario. Tale valutazione si basa sul valore di realizzo del patrimonio in liquidazione e sulla graduazione delle cause di prelazione.
  • Oggetto della transazione: La transazione può prevedere il pagamento parziale (falcidia) o dilazionato (ratazione a lungo termine, di norma non oltre 10 anni) di tutti i debiti tributari amministrati dall’Agenzia delle Entrate (imposte dirette, IVA, IRAP, ecc., inclusi sanzioni e interessi) e di quelli contributivi gestiti da INPS/INAIL. Restano esclusi dalla transazione solo i tributi costituiti “risorse proprie” UE (principalmente dazi doganali e la frazione dello 0,30% dell’IVA verso UE). In sostanza, l’IVA nazionale può essere in gran parte falcidiata come le altre imposte, dato che gli obblighi comunitari sui dazi e sulla piccola parte dell’IVA sono limitati.

Transazione fiscale ordinaria e transazione fiscale forzosa

  • Transazione fiscale ordinaria (procedura stragiudiziale): È la transazione prevista in ambito di accordi di ristrutturazione o concordato preventivo consensuali, che si realizza con un accordo volontario tra debitore e Agenzia delle Entrate (e INPS). Il debitore formula un piano di pagamento dei tributi e contributi, lo trasmette alla Commissione giudiziale (accordo) o all’organo della procedura (concordato) e tenta di ottenere l’adesione (soddisfazione) dei creditori pubblici. Se l’Agenzia e gli enti (INPS, INAIL) aderiscono entro i termini (90 giorni dal deposito), la transazione è approvata e i debiti si estinguono per l’importo definito. In assenza di consenso, restava la possibilità (sino alle recenti modifiche) di chiedere l’omologazione forzata.
  • Transazione fiscale forzosa (cram-down fiscale): È la forma di transazione inclusa in un piano giudiziale (concordato o accordo di ristrutturazione) che il giudice può omologare anche contro la volontà dei creditori pubblici, trasformando il loro dissenso in adesione. In pratica, se il piano è approvato dalla maggioranza dei creditori (ex art. 112 CCII) ma manca l’adesione di Agenzia/INPS, il tribunale può forzare l’omologazione (cram-down fiscale) se sono soddisfatte due condizioni cumulative:
    1. Adesione “determinante” mancante: l’assenza di consenso di Agenzia delle Entrate o INPS è necessaria ai fini delle maggioranze richieste (cioè, senza di loro la maggioranza legalmente richiesta non si formerebbe).
    2. Convenienza/non deteriorità: il trattamento proposto a Fisco/INPS deve essere conveniente (meglio o almeno non peggiore) rispetto a quanto percepirebbero in alternativa da un’eventuale liquidazione fallimentare.
      Il D.L. 118/2021 aveva già equiparato esplicitamente il rigetto della proposta alla sua “mancanza di adesione” (ampliando così la fattispecie di cram-down fiscale). Il Correttivo ter 2024 ha confermato che con “mancanza di adesione” si intende anche un voto contrario, riformulando l’art. 88 CCII comma 4.

In sintesi, la transazione fiscale ordinaria richiede il consenso delle pubbliche amministrazioni (Agenzia/INPS) perché sia vincolante; la transazione forzosa si realizza nel contesto giudiziale e può essere omologata anche in caso di dissenso pubblico, purché ricorrano le condizioni suddette. Questa distinzione è fondamentale per pianificare la ristrutturazione: la modalità ordinaria è più semplice ma dipende dalla disponibilità del Fisco, mentre quella forzosa permette di superare un possibile veto pubblico (c.d. “cram down fiscale”) con l’intervento del tribunale.

Transazione fiscale nel concordato preventivo

Nel concordato preventivo il debitore presenta in tribunale un piano di soddisfazione dei creditori, che può includere una transazione fiscale. Le norme del CCII (art. 88) chiariscono che il debitore può proporre nel piano un pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi, purché il piano preveda una soddisfazione non inferiore a quanto realizzabile per prelazione in caso di liquidazione (sulla base del valore di realizzo indicato da un professionista). In altri termini, il piano deve assicurare che i creditori pubblici (Erario e INPS/INAIL) ricevano almeno quello che avrebbero ottenuto da una liquidazione fallimentare: il professionista indipendente attesta tale convenienza comparando l’offerta del debitore con la ripartizione liquidatoria.

L’ambito oggettivo resta quello tradizionale: si possono includere tributi erariali (imposte sul reddito, IRAP, IVA) e contributi previdenziali (INPS, INAIL) con relativi accessori (sanzioni e interessi), nei limiti stabiliti dall’ordine delle cause di prelazione. Le eccezioni normative principali sono: (i) non possono essere inseriti tributi “risorse UE” (dazi doganali e 0,30% IVA); (ii) non si può derogare al rigoroso principio di rispetto delle prelazioni previsto per il concordato continuativo (salvo gli apporti di nuova finanza); (iii) in passato la falcidia dell’IVA era oggetto di controversie, ma ora è ammessa con limiti (vedi Corte Cost. n. 225/2014 e n. 245/2019). In pratica, il trattamento fiscale nel concordato deve rispettare la par conditio con gli altri creditori garantiti: si confronta l’offerta al Fisco con il grado di soddisfazione che gli sarebbe garantito in liquidazione, tenendo conto dei privilegi fiscali.

Codice della crisi e vecchia legge fallimentare

Con il Codice della Crisi, l’art. 182-ter L.F. (Legge Fall.) è stato trasfuso nell’art. 88 CCII. Le prime versioni del Codice avevano introdotto qualche ambiguità: ad es., l’incipit dell’art. 88 CCII rinvia al regime del concordato in continuità (art. 112 CCII), creando dubbi sull’applicabilità completa. Il D.Lgs. 83/2022 ha coordinato la disciplina: l’art. 88 comma 1 CCII conferma che il debitore possa proporre la transazione fiscale nel concordato preventivo, prevedendo il soddisfacimento parziale “non inferiore” a quello di liquidazione. Il nuovo comma 2-bis è quello chiave: sancisce che “il tribunale omologa il concordato preventivo con transazione fiscale anche in mancanza di adesione” dell’Agenzia o degli enti previdenziali, se (a) l’adesione è determinante per le maggioranze richieste (ex art. 109 CCII, comma 1) e (b) la proposta è conveniente o non deteriore rispetto alla liquidazione. Il D.Lgs. 136/2024 ha imposto che tale convenienza sia espressamente attestata e sia accompagnata dalla clausola “non deteriore”. Queste previsioni riprendono e aggiornano quanto già previsto dall’art. 180, comma 4, L. Fall. pre-Codice e dal successivo D.L. 118/2021, dotandole di espliciti requisiti di legge.

Termini e procedura

In fase di concordato, l’offerta transattiva viene depositata unitamente al piano. Le pubbliche amministrazioni (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) hanno tipicamente 90 giorni dal deposito per valutare e comunicare la loro adesione o dissenso. Tale termine può essere prorogato di 60 giorni in caso di modifica alla proposta, o ricominciare in caso di nuova proposta. Solo trascorsi questi termini (o ottenuta l’adesione), il debitore può chiedere al tribunale l’omologazione del concordato con transazione fiscale. A questo punto il tribunale fissa l’udienza di omologazione: il debitore dà comunicazione ai creditori pubblici tramite posta elettronica certificata e questi ultimi possono opporsi entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso. Se non interviene opposizione vincolante e si verificano le condizioni di legge (es. maggioranze richieste, proposta conveniente), il giudice omologa il concordato anche senza l’adesione del Fisco/INPS (cram-down fiscale). Con l’omologa, la transazione diventa definitiva: i debiti sono estinti per l’importo concordato e il piano diventa vincolante per tutti i creditori. In caso di rigetto dell’omologazione o di inadempienza successiva al concordato, i debiti publicri residui tornano esigibili secondo il diritto comune.

Ruolo dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali

L’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL) sono creditori privilegiati nelle procedure concorsuali e le loro reazioni determinano l’operatività della transazione fiscale:

  • Adesione vs silenzio-assenso: L’Agenzia delle Entrate deve valutare la proposta di transazione sulla base dei criteri di convenienza e convenzionalità. Se aderisce entro i termini (90 giorni), il piano diventa vincolante anche per il Fisco. Prima delle ultime riforme, l’assenza di risposta entro 90 giorni comportava il silenzio-assenso (fase ammissiva del cram-down) così come il rigetto implicava la mancata adesione. Oggi, per il concordato preventivo, la nuova norma (art. 88 c. 4 CCII) prevede che il tribunale possa procedere all’omologazione anche in caso di voto espresso negativo (conversione del dissenso in adesione “forzata” se ricorrono i requisiti). L’Agenzia ha già ammesso formalmente (anche nel contesto del Telefisco 2022) che, in presenza di rigetto, il tribunale può comunque omologare la transazione in sede di concordato, in linea con la dottrina favorevole.
  • Comunicazioni e opposizioni: Dopo aver presentato la proposta, il debitore informa per PEC le pubbliche amministrazioni dell’istanza di omologazione. AE/INPS hanno 30 giorni (dall’avviso) per sollevare opposizioni fondate. Se il giudice omologa nonostante il dissenso, l’accordo transattivo vincola comunque Fisco/INPS come se avessero dato il consenso.
  • Effetti della transazione: Con l’accordo omologato, i debiti trattati si estinguono nei termini concordati: il Fisco non potrà esigere l’eventuale quota decurtata oltre a quanto previsto dal piano. I crediti residui e il mancato versamento risultanti da debiti esclusi (es. tributi locali, contributi nelle procedure dove non previsti) rimangono invece a carico dell’impresa. Dopo l’omologa, l’Agenzia adegua i propri ruoli ai pagamenti concordati (con estinzione delle partite ammesse alla transazione) e può procedere autonomamente per i debiti non oggetto del piano. La transazione non incide sui debiti non ancora scaduti o su imposte non pervenute al momento della proposta. Infine, il pagamento rateale secondo piano transattivo segue le stesse regole generali di dilazione fiscale (eventuali garanzie fideiussorie, pagamento domiciliazione, ecc.).

Differenze tra transazione fiscale ordinaria e forzosa

Le differenze chiave fra i due istituti sono riassunte nella tabella seguente:

AspettoTransazione ordinariaTransazione forzosa (cram-down)
ContestoProcedura consensuale (accordo di ristrutturazione, concordato con adesione) – trattativa contrattuale.Procedura giudiziale (concordato o accordo) – giudice interviene se manca consenso pubblico.
Adesione dei creditori pubbliciNecessaria per efficacia (silenzio-assenso dopo 90 gg se non rispondono).Non necessaria: anche il dissenso (o il silenzio) può essere superato dall’omologa del tribunale.
Condizioni per applicazioneApprovazione unanime degli enti (o silenzio-assenso) permette l’applicazione senza intervento giudiziale.Richiede tre requisiti legali: maggioranze di legge (art. 112 CCII), assenza “determinante” di adesione pubblica, e convenienza/non deteriorità.
Procedure di promozioneSi svolge essenzialmente fuori udienza: il debitore propone privatamente un accordo al Fisco/INPS.Il debitore inserisce la proposta nel piano giudiziale e, se serve, chiede l’intervento del tribunale (domanda d’omologa).
Requisiti formaliRelazione dell’esperto attestatore (solo per accordi) o del commissario giudiziale (concordato).Relazione attestante convenienza/non deteriorità; delibera assemblea creditori; decreto di omologa.
Limiti sostanzialiIn linea generale, non differente dalla forzosa (piena falcidia possibile, nel rispetto delle prelazioni).Idem; il legislatore ha esteso la possibilità di escludere (falcidiare) anche l’IVA, come confermato da CC.

Le procedure ordinarie richiedono un accordo stragiudiziale con il Fisco; il giudice non subentra a meno di chiedere lui stesso una definizione (come nel caso degli accordi di ristrutturazione facoltativi). Nelle procedure forzose invece, il tribunale ha esplicitamente il potere di omologare la transazione anche senza l’accordo dell’Amministrazione finanziaria o previdenziale, convertendo il dissenso in voto favorevole ai sensi della legge. Ad esempio, in un accordo di ristrutturazione (strumento consensuale) il legislatore ha addirittura escluso la possibilità di cram-down fiscale (poiché occorre il consenso di tutte le classi), mentre nel concordato preventivo tale possibilità è ammessa per legge (come visto).

Giurisprudenza rilevante

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha chiarito vari aspetti del cram-down fiscale nel concordato preventivo:

  • Corte di Cassazione – Sez. Unite (25 marzo 2021, n. 8504): Ha stabilito che il debitore ha sempre diritto alla tutela giurisdizionale della transazione fiscale e che la competenza è del giudice fallimentare, non di quello tributario, confermando che la transazione fiscale è di natura concorsuale (art. 182-ter L.F. è norma “eccezionale” rispetto al principio di indisponibilità tributaria).
  • Cassazione ordinanze (2021-2024): La Cassazione ha ribadito che, nel concordato preventivo, l’omologazione può essere disposta anche se gli enti pubblici non aderiscono alle percentuali di piano, a condizione che l’offerta sia vantaggiosa rispetto all’alternativa liquidatoria. In particolare, l’ordinanza n. 27782/2024 (28 ottobre 2024) ha definitivamente chiarito che il tribunale può forzare l’omologazione anche in caso di esplicito rigetto della proposta da parte del Fisco/INPS. Questa decisione ha superato la tesi restrittiva (che ammetteva cram-down solo in caso di silenzio) e allineato definitivamente la prassi nazionale alla legge riformata.
  • Corte Costituzionale: Con la sentenza n. 225/2014 la Consulta aveva già definito l’art. 182-ter L.F. come disciplina “eccezionale” ammessa dalla Costituzione. La sentenza n. 245/2019 ha dichiarato illegittimo il divieto di falcidia dell’IVA nelle procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012), richiamando il principio secondo cui anche l’obbligazione tributaria può essere ridotta per consentire la composizione della crisi. Queste pronunce costituzionali hanno quindi aperto la strada al consentire la transazione con l’IVA in esse.
  • Tribunali ordinari: Diversi tribunali italiani hanno autorizzato l’omologa del concordato con transazione anche contro il dissenso del Fisco, applicando il criterio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Ad esempio, il Tribunale di Trani (28 novembre 2023) – citato e motivato da princìpi succitati – ha omologato un concordato in continuità convertendo il voto negativo dell’Agenzia delle Entrate in voto positivo. Uguale soluzione avevano adottato in precedenza i Tribunali di Bergamo (17 agosto 2022), Genova (13 maggio 2021) e Venezia (22 settembre 2021). Anche il Tribunale di Verona e la Corte d’Appello di Bari si sono recentemente allineati a questa interpretazione (per dettagli, v. dottrina e prassi).

Queste pronunce di merito (e i recenti interventi legislativi) evidenziano che il cram-down fiscale nel concordato preventivo è ormai considerato legittimo e necessario per garantire soluzioni concordate che altrimenti andrebbero in liquidazione, conciliando così gli interessi del debitore con quelli dell’Erario. Restano invece casi residuali di contrasto interpretativo – su cui il correttivo-ter ha cercato di fare chiarezza – come la determinazione delle maggioranze di classi quando il credito pubblico è determinante o il dettaglio del criterio di preferenza assoluta tra creditori privilegiati.

Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti riepilogano requisiti, termini e limiti principali delle transazioni fiscali nei vari procedimenti concorsuali, nonché alcune conseguenze fiscali e procedurali.

Tabella 1 – Caratteristiche principali nei procedimenti di crisi

ProceduraDebiti ammessiContributiCriterio di favoreCram-down fiscaleTermini di risposta Fisco/INPS
Composizione negoziata (Art. 23 CCII)Solo debiti tributari statali; IVA inclusaEsclusi (no trans.)Convenienza secondo professionistaNo (fiscalmente ordinario)90 giorni dal deposito (sì)
Accordo di ristrutturazione (Art. 67)Tutti i debiti tributari e contributivi; IVAAmmessi*Convenienza (art. 63 CCII), con soglie al 30/40% (ora 50/60%)90 giorni (modifiche +60)
Concordato in continuità (Art. 112)Tutti i tributi e i contributi previsti dal pianoAmmessiConvenienza + non deteriore se soglie legge (determinante + non deteriore)90 giorni (modifiche +60)
Concordato liquidatorio (Art. 109)Tutti i tributi e i contributi previsti dal pianoAmmessiConvenienza + non deteriore, analogamente al concordato in continuità90 giorni (modifiche +60)
Concordato semplificato (Art. 103)Principali tributi erariali (IVA, redditi)Ammessi (art. 86 CCII)Idem concordato ordinario, se maggioranze previste (non serve consenso unanime)90 giorni dal deposito
Piano attestato (PRO, Art. 56)Tributi e contributi a discrezione delle partiAmmessiAccord. unanime delle classiNo (serve consenso, non cram-down)Non applicabile (strumento stragiud.)
Ristrutturazione del debitore (L.3/2012)Debiti civili e fiscali (privati)No (solo civili)Convenienza rispetto a liquidaz.N.A. (no cram-down fiscale previsto)N.A.

Note: Nel CCII i tributi “risorse proprie UE” (dazi, 0,30% IVA) non rientrano in alcuna transazione. Gli enti locali (IMU, TARI, IRPEF ecc.) sono esclusi dalle transazioni su debiti nazionali. Per gli accordi e PRO, che richiedono l’unanimità delle classi, la legge esclude in partenza il cram-down fiscale.

Tabella 2 – Termini procedurali e condizioni

FaseAzioniTerminiConseguenze
Proposta transazione (concordato)Deposito del piano con offerta al Fisco e INPS/INAILImmediatamente (deposito piano)Inizia il conteggio di 90 gg per le risposte degli enti.
Adesione creditori pubbliciAgenzia/INPS rispondono con adesione o rigetto90 giorni dal deposito (poi +60 o +90 in caso di modifiche)Silenzio = adesione implicita; rigetto = mancata adesione (dove cram-down applic.)
Domanda di omologazioneDebitore chiede il giudizio di omologaDopo scadenza 90 gg o adesione, con PEC agli enti pubbliciTribunale convoca udienza. Enti pubblici possono opporsi entro 30 gg.
Opposizione enti pubbliciDissenso formale alla transazione (per iscritto)Entro 30 giorni dalla PEC di informazione udienzaCrea dissenso “determinante” se priva il raggiungimento maggioranze.
Decisione di omologaIl tribunale valuta convenienza (perizia), maggioranzeAlla data dell’udienza fissataSe accolta: concordato omologato con transazione; debiti estinti come da piano. Se respinta: concordato fallito/liquidazione.
Pagamenti post-omologaVersamenti secondo quanto concordato (rate/unique)Tempi stabiliti nel piano (di solito entro 10 anni max.)Pagamento vincolante per Fisco/INPS; eventuali rateizzazioni ammortizzate.

Tabella 3 – Limiti, conseguenze fiscali e procedurali

Aspetti fiscali e proceduraliDescrizioneRiferimenti normativi/prassi
Crediti esclusi dalla transazioneContributi previdenziali (INPS, INAIL) nella composizione negoziata; tributi locali sempre esclusi.Art. 23 CCII; Cost. 245/2019; prassi AE
Soglie minime per cram-downAttualmente non sono espresse soglie percentuali per il concordato: serve “non deteriore” (vs liquidazione). Negli accordi di ristrutturazione restano soglie 50%/60% del tributo.Art. 88 CCII; D.L. 69/2023; D.Lgs. 136/2024
Efficacia dell’omologa (esdebitazione)Con l’omologazione, i debiti fiscali trattati sono estinti fino all’importo concordato, analogamente all’esdebitazione degli altri crediti concorsuali.Art. 111 CCII; Cass. 27782/2024
Recupero crediti fiscali dopo transazioneL’Agenzia non può più iscrivere a ruolo i tributi oggetto di stralcio. I crediti residui non trattati restano recuperabili (sanzioni non pagate, IVA “di seconda rata”, ecc.).Cass. SSUU 8504/2021; prassi AE
Garanzie e fideiussioniIn alcuni casi possono essere richieste garanzie (ad es. fideiussioni assicurative) per coprire il piano di pagamenti se concordato.Art. 57 CCII (collocazione privilegiata, garanzie)
Impatto su contenzioso tributarioSe c’è una transazione fiscale in corso, il contenzioso pendente si sospende; l’esito della transazione vincola il contribuente (irreversibilità accordo).Circolare AE 7/E/2018; Cass. 8504/2021

Le tabelle evidenziano che la transazione fiscale nel concordato prevede requisiti stringenti (comparazione con liquidazione, maggioranze di legge) e ha limiti precisi (esclusioni tributi locali e UE, mancata copertura contributiva nella composizione negoziata). L’aspetto fiscale cruciale è che, una volta omologata, l’accordo transattivo sostituisce il debito tributario originario: la parte ridotta o rateizzata è considerata estinta, garantendo parità di trattamento con i creditori chirografari e privilegiati.

Simulazioni pratiche

Ecco tre esempi ipotetici di applicazione della transazione fiscale nel concordato preventivo, con numeri semplificati per chiarezza.

1. Concordato preventivo con continuità – Cram-down fiscale

Situazione: Alfa S.p.A. è una industria manifatturiera in crisi con debiti totali di € 10 milioni (compresi € 4 milioni di tributi e contributi). Propone un concordato preventivo in continuità aziendale con un piano di risanamento. Nel piano è inclusa una transazione fiscale che offre il pagamento del 50% dei tributi (cioè € 2 milioni su € 4M) rateizzato in 10 anni, con il resto dei crediti soddisfatto dai nuovi flussi di cassa derivanti dall’attività continuata. L’Agenzia delle Entrate e l’INPS non aderiscono (contrari).

Calcolo dell’alternativa liquidatoria: In base alla relazione attestata, il patrimonio liquidabile di Alfa (valore attuale dell’azienda) sarebbe sufficiente a coprire € 1 milione di tributi. In liquidazione, considerati privilegi fiscali e contributivi, al Fisco spetterebbero 1 su 4. L’offerta del 50% (€ 2M) è quindi conveniente rispetto ai €1M alternativi.

Esito: Il Tribunale, rilevando che senza il consenso del Fisco la maggioranza di legge non sarebbe raggiunta (l’adesione pubblica sarebbe determinante), procede all’omologa forzata del concordato. Applica il criterio del cram-down fiscale: trasforma il voto negativo dell’Agenzia in favore. Il concordato viene omologato (art. 180 L.F.) e i debiti tributari vengono definiti in € 2 milioni complessivi (pagabili come concordato). L’impresa continua l’attività con una nuova p.d.r., pagherà quelle somme come previsto nel piano e si avvarrà dell’esdebitazione finale sui restanti debiti concorsuali.

2. Concordato liquidatorio – Transazione parziale

Situazione: Beta S.r.l. è un’azienda di servizi in grave difficoltà. Prevede liquidare gli asset, ma desidera distribuire almeno parte delle disponibilità anche ai tributi. Il piano di concordato liquidatorio propone: (i) vendere i beni aziendali per € 1,5 milioni; (ii) pagare al Fisco il 60% dei tributi maturati (pari a € 600.000 su € 1.000.000 di debiti fiscali), e rateizzare tale somma in 5 anni. I creditori preferiti (bancari, INPS/INAIL) devono essere soddisfatti prima in base all’ordine di prelazione.

Verifica della non-deteriorità: Nell’alternativa liquidatoria, con i €1,5M liquidi sarebbero soddisfatti integralmente i creditori privilegiati (es. banca); per i tributi resterebbe presumibilmente poco o nulla. Qui l’offerta di €600.000 al Fisco è superiore a quella liquidatoria (quindi “non deteriore” e conveniente). L’INPS/INAIL è inserito nella transazione al 60% (dunque ricevono anch’essi €600.000 su €1M dovuti).

Esito: Tutti i creditori (società e pubblici) approvano il concordato. Poiché i pubblici vi hanno aderito, non serve il cram-down. Il concordato viene omologato regolarmente: Beta paga €600.000 al Fisco e la restante liquidazione viene ripartita come da piano. Se qualche creditore avesse dissentito, il tribunale avrebbe potuto procedere comunque all’omologa forzata, data la convenienza dell’offerta.

3. Concordato semplificato – Transazione fiscale

Situazione: Gamma S.p.A. è piccola impresa con fatturato modesto. Propone un concordato semplificato (previsto dall’art. 103 CCII) con i creditori. I debiti tributari ammontano a € 200.000; nel piano Gamma offre il pagamento del 30% (€ 60.000) immediato e il saldo in un’unica soluzione entro 3 anni (accordo transattivo). L’INPS viene richiesto di aderire per € 50.000 di contributi, con la promessa che riceverà il 100% a fine piano (capitale unico pagamento).

Maggioranze e autorità: Nel concordato semplificato non esistono classi separate e prevale il voto di ciascun creditore (ivi compreso il Fisco). Se i creditori pubblici votano a favore o si allineano alla maggioranza, il piano può essere omologato senz’alcun meccanismo di cram-down.

Esito: L’assemblea approva il piano con i voti delle banche e degli altri creditori. L’Agenzia concorda al 30%. Il tribunale omologa il concordato, imponendo a Gamma di versare €60.000 al Fisco entro 3 anni e integrando gli altri pagamenti previsti. Anche in questo caso, se l’Agenzia avesse votato contro, il tribunale avrebbe potuto comunque omologare forzatamente avendo valutato la congruità economica rispetto alla liquidazione fallimentare (a meno che il codice semplificato non escluda specificamente il cram-down, cosa che di norma non avviene nel concordato semplificato).

Questi esempi mostrano come, nel concordato preventivo reale, la transazione fiscale forzosa possa facilitare accordi altrimenti irrealizzabili con il solo consenso dei creditori privati. Il debitore deve sempre fornire una comparazione chiara tra offerta e alternativa liquidatoria (di solito con simulazioni di riparto come fatto dal Tribunale di Trani) per persuadere il giudice della convenienza dell’operazione.

FAQ (Domande frequenti)

D.1: Quando conviene inserire la transazione fiscale nel concordato?
R.: In genere quando l’impresa ha un significativo debito tributario ma prevede di ottenere maggiori proventi dal risanamento rispetto alla liquidazione, altrimenti il concordato rischierebbe di non approdare a buon fine. La transazione permette di negoziare una riduzione (o dilazione) dei debiti tributari, migliorando i flussi di cassa per il rilancio. È particolarmente utile se si prevede di portare avanti un’attività aziendale redditizia post-concordato; viceversa, se il piano è sostanzialmente liquidatorio, conviene verificare che l’offerta al Fisco rimanga almeno “non deteriore” rispetto alla liquidazione. In pratica, un attestatore indipendente (o il tribunale) dovrà sempre dimostrare che il Fisco recupera almeno quanto avrebbe in fallimento.

D.2: Quali debiti tributari si possono includere nella transazione?
R.: In linea di principio tutti i tributi gestiti dallo Stato (imposte dirette, IVA, IRAP, ecc.) e i loro accessori (interessi, sanzioni). L’unica eccezione formale riguarda i “tributi UE” (dazi doganali e 0,30% di IVA all’Unione), che per legge non possono essere falcidiati. Di fatto anche le posizioni tributarie pregresse e sospese possono essere inserite. Nei concordati preventivi ordinari, si possono trattare anche i contributi previdenziali obbligatori (INPS, INAIL) con relativi accessori. Nell’ambito della composizione negoziata (procedura stragiudiziale introdotta dal Codice), invece, la legge vieta espressamente di trattare i contributi obbligatori (i contribuiti previdenziali devono essere gestiti con procedure ordinarie separate). I debiti verso enti locali (es. IMU, tributi comunali) non rientrano nella transazione fiscale dello Stato, ma vanno negoziati autonomamente secondo le regole proprie.

D.3: Qual è la differenza tra crac-down fiscale e “falcidiare l’IVA” di per sé?
R.: La falcidia dell’IVA era il tema giuridico della possibilità di ridurre il debito IVA. Con la riforma del 2012 e le sentenze costituzionali (225/2014, 245/2019), oggi è chiaro che anche l’IVA può essere ridotta nelle procedure di crisi, così come tutte le altre imposte. Il cram-down fiscale (o transazione fiscale forzosa) è invece il meccanismo giuridico che permette al tribunale di omologare un piano di concordato con riduzione (falcidia) dei tributi anche contro la volontà dell’Agenzia. In altre parole, il “falcidiare l’IVA” è un possibile oggetto della transazione (ottenuto negozialmente o forzatamente), mentre il cram-down fiscale è la procedura che consente di farlo valere legalmente anche in caso di diniego del Fisco.

D.4: Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate si oppone alla proposta?
R.: Se l’Agenzia risponde negativamente alla proposta di transazione (o non risponde entro i termini), si entra nell’ipotesi di “mancanza di adesione”. In passato ciò poteva bloccare il piano, ma oggi la legge prevede l’omologazione forzata. Il tribunale valuterà se l’adesione dell’Agenzia era determinante per le maggioranze: se sì, e se la proposta è conveniente, potrà omologare comunque il concordato trasformando il voto negativo in positivo. Questo significa che il piano viene approvato nonostante l’opposizione formale del Fisco, se il giudice ritiene che i criteri di convenienza siano soddisfatti (come confermato anche dalla giurisprudenza recente).

D.5: Quali sono i rischi per l’imprenditore/debitore?
R.: Da un lato, l’impresa rischia che, se il concordato non viene omologato (per esempio, se il piano non incontra la maggioranza richiesta), rimanga avviata la liquidazione giudiziale con conseguenze peggiori (caduta di fideiussioni, revoche, ecc.). Dall’altro, deve tenere conto che la transazione fiscale è vincolante: una volta omologata, il debitore dovrà effettuare i versamenti previsti nel piano di transazione; in caso di inadempimento i residui crediti tributarji possono essere riattivati e pignorati. Inoltre, la continuità aziendale obbliga a rispettare gli obblighi fiscali correnti: eventuali nuove imposte future non sono annullate dalla transazione (essi rimangono a carico dell’impresa). In sintesi, l’imprenditore deve valutare bene la sostenibilità del piano di pagamento (anche con un professionista) prima di proporre la transazione, perché vincola fiscalmente l’azienda per gli anni a venire.

D.6: Come si coordinano transazione fiscale e compliance tributaria successiva?
R.: L’omologa della transazione riguarda i soli debiti antecedenti all’istanza (primo punto). Eventuali tributi maturati dopo la domanda di concordato (o non scaduti alla data di deposito) non rientrano nel piano e devono essere pagati regolarmente (secondo i termini ordinari). Ad esempio, se il piano prevede rateizzazione di tributi arretrati, il versamento delle rate non esime l’impresa dalle imposte in corso d’opera. Le agenzie fiscali continueranno dunque a riscuotere i tributi correnti come di consueto. In alcuni casi, l’Agenzia può anche vincolare l’estinzione definitiva del debito alla presentazione di dichiarazioni regolarmente effettuate nei periodi successivi. In ogni caso, il piano di transazione deve chiarire quali anni d’imposta sono compresi nell’accordo e quali restano esclusi.

D.7: Qual è la competenza giurisdizionale per la transazione fiscale?
R.: La Cassazione a Sezioni Unite n. 8504/2021 ha chiarito che la transazione fiscale, essendo strumento tipicamente concorsuale, è di competenza del giudice fallimentare (oggi tribunale della crisi), non del giudice tributario. Pertanto, le controversie sulla proposta transattiva sono decise in sede civile/concorsuale (Tribunale fallimentare) anche quando trattano questioni di diritto tributario.

Conclusioni

La transazione fiscale forzosa nel concordato preventivo è uno strumento innovativo introdotto dal Codice della Crisi e dall’evoluzione normativa successiva, volto a superare le resistenze del Fisco quando un piano concordatario può salvare più valore dell’alternativa liquidatoria. Le norme oggi vigenti (art. 88 CCII e successive modifiche) e la giurisprudenza di legittimità hanno chiarito che, con adeguate garanzie di convenienza, il tribunale può omologare un accordo fiscale anche in assenza di consenso da parte dell’Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali. Ciò offre ai professionisti un’arma in più per strutturare piani di concordato attuabili anche se i crediti pubblici sono ingenti. Tuttavia, la transazione fiscale (ordinaria o forzosa) resta vincolata a rigorosi presupposti: la piena trasparenza dei flussi liquidabili e la verifica da parte di un professionista indipendente. È quindi fondamentale, nell’analisi di un piano di concordato, coinvolgere esperti (commercialisti/avvocati) per simulare il riparto liquidatorio e predisporre un’offerta fiscale sostenibile, nonché verificare il corretto inquadramento legislativo (comma 2-bis art. 88 CCII, art. 180 L.F., ecc.). Infine, è opportuno mantenersi aggiornati su ulteriori orientamenti giurisprudenziali e prassi dell’Agenzia, in considerazione dei continui aggiustamenti normativi (ad es. recenti decreti correttivi).

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza); D.Lgs. 83/2022, D.L. 118/2021 (conv. L.147/2021), D.L. 69/2023 (conv. L.103/2023), D.Lgs. 136/2024.
  • Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 160, 180, 182-bis, 182-ter.
  • Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (sovraindebitamento) – art. 7(1) comma 3 (ora dichiarato incost.).
  • Sentenza Corte Costituzionale 15/07/2014, n. 225; 22/10/2019, n. 245.
  • Cassazione Civile – Sez. U. 25/03/2021, n. 8504; Cass. Civ. 18/10/2024, n. 27782; 30/12/2021, n. 35954; Cass. Penale 31/10/2024, n. 44519; ecc.
  • Tribunali ordinari: Trani 28/11/2023, Bergamo 17/08/2022, Genova 13/05/2021, Venezia 22/09/2021, Verona (2023), Bari (2021); cfr. decisioni pubblicate.
  • Relazioni illustrate e prassi: Rel. illustr. D.Lgs. 136/2024; Circolari Agenzia Entrate (es. 16/E/2018, 34/E/2020); FAQ Agenzia sul concordato e accordi; Telefisco (risposte AE).

Transazione Fiscale Forzosa e Concordato Preventivo: Perché Affidarti a Studio Monardo

La tua impresa è sovraesposta verso il Fisco, l’INPS o altri enti pubblici?
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È prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, ed è pensata proprio per evitare che la rigidità del Fisco mandi in fallimento imprese che possono ancora sopravvivere.

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🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di esperti legali e fiscali in risanamento aziendale, diritto tributario e contenzioso con l’Erario

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Conclusione

La transazione fiscale forzosa è lo strumento più potente per difendersi dalle rigidità del Fisco in sede concorsuale, ma va attivata con competenza, documenti solidi e strategia legale.

Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa dare all’impresa una concreta possibilità di risanamento, proteggere l’amministratore e concludere il concordato anche contro il parere dell’Erario.

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