Transazione Fiscale e Sovraindebitamento: Cosa Sapere

Hai debiti con l’Agenzia delle Entrate o con l’INPS e non riesci più a pagare? Vuoi liberarti da un carico fiscale insostenibile sfruttando le tutele della legge sul sovraindebitamento?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento e transazione fiscale – è pensata per aiutarti a risolvere la tua situazione debitoria, anche se i creditori pubblici non collaborano.

Scopri come funziona la transazione fiscale nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, quando puoi proporre un pagamento parziale dei debiti fiscali e contributivi, e in quali casi il tribunale può approvarlo anche senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate (cram down fiscale).

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, esaminare la tua situazione con un avvocato esperto e costruire un piano per cancellare legalmente i tuoi debiti e ripartire senza più minacce da parte del Fisco.

Introduzione:

Transazione fiscale e sovraindebitamento sono temi chiave per imprenditori e professionisti in difficoltà economica. La transazione fiscale permette di concordare con Agenzia delle Entrate e INPS il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e contributi in sofferenza. Lo sovraindebitamento è la condizione di privati o micro-imprese non fallibili che non riescono più a pagare i propri debiti; è regolato dalla Legge 3/2012 e dal nuovo Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019 e succ. mod.). In questo contesto, il legislatore italiano ha introdotto strumenti concorsuali e stragiudiziali volti a riequilibrare la posizione debitoria, come il concordato preventivo, la composizione negoziata e il piano del consumatore. Questa guida operativa spiega normativa aggiornata, procedure, differenze, ruoli di Agenzia Entrate/INPS/ADER, FAQ, simulazioni numeriche e modelli pratici.

1. Quadro Normativo di Riferimento

  • Legge n. 3/2012 (“decreto salva-suicidi”): ha introdotto le prime procedure di composizione della crisi per soggetti non fallibili (privati, professionisti, ditta individuale sotto soglia fallimentare), come l’accordo di composizione (art. 10 e ss.) e il piano del consumatore (art. 6 e ss.), nonché la liquidazione del patrimonio (art. 14-ter e ss.). L’art. 7 L.3/2012 permetteva già una falcidia dei crediti privilegiati (bancari, ipotecari), purché non inferiore al valore di realizzo in liquidazione, ma escludeva IVA e ritenute.
  • Corte Cost. n. 245/2019: ha dichiarato illegittimo il divieto di falcidia dell’IVA per i soggetti non fallibili. In pratica, dal 2019 anche nei piani di sovraindebitamento è ammessa la riduzione dell’IVA se è “più conveniente” rispetto all’alternativa liquidatoria.
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII)D.Lgs. 14/2019 e succ. mod.: entrato in vigore il 15/7/2022, riforma organica delle procedure concorsuali. Integra e modifica parti del fallimentare (L.267/1942). Dispone i nuovi istituti: accordi di ristrutturazione, concordato preventivo (artt. 84-103), piani attestati di risanamento, concordato semplificato (art. 25-sexies), composizione negoziata per grandi imprese indebitate (art. 23 CCII), e prevede la transazione fiscale (art. 88, comma 2‑bis e 3) come strumento nei concordati preventivi. Le modifiche successive (Legge 178/2020, 147/2022, D.Lgs. 136/2024, D.L. 69/2023, D.L. 145/2023) hanno esteso e dettagliato l’uso della transazione fiscale e contributiva in vari contesti. In particolare:
    • Legge 178/2020 (Bilancio 2021): ha introdotto l’art. 182-ter L.Fall., incorporato nell’art. 88 CCII, che consente concordato con pagamento parziale di tributi e contributi (sempre almeno pari al valore liquidatorio).
    • Legge 147/2022 (Bilancio 2023): ha attuato la riforma (D.Lgs. 118/2021), istituendo il concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) – pur confermando espressamente la transazione fiscale al suo interno.
    • D.Lgs. 136/2024 (“Decreto correttivo”): ha aggiunto l’art. 23, comma 2-bis CCII, permettendo la transazione fiscale anche nei piani attestati di risanamento (accordi di ristrutturazione) e chiarendo il meccanismo del cram-down fiscale (omologazione forzata) anche nei concordati liquidatori.
    • D.L. 69/2023 (Legge 103/2023): regole speciali per la transazione fiscale nei piani di risanamento omologati (art. 1‑bis): richiede soddisfazione minima del 30% dei crediti tributarî/previdenziali (fino al 40% con dilazione massima a 10 anni) e parere favorevole di professionisti indipendenti.
    • D.L. 145/2023 (Legge di Bilancio 2024): art. 4-quinquies, conferma il parere conforme (vincolante) per l’Agenzia in caso di sconti rilevanti, affidando a provvedimento direttoriale la definizione delle soglie (in pratica, sconto >70% e debito >30 mln).
    • Provvedimento Agenzia Entrate 29/1/2024 (n. 21447/2024): definisce i criteri interni su competenze di adesione della transazione nei casi di accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII). Stabilisce che l’Agenzia, per i tributi da essa amministrati, decida con il Direttore centrale PMI e parere vincolante dell’Ufficio tutela credito (solo per sconti >70% e debiti >30 milioni).

Il grafico seguente riassume le aree procedurali e le relative opportunità di transazione:

ProceduraDebitore ammessoFisco (AE/AdER)INPS/PrevidenzaNote chiave
Concordato preventivo (continuità) (art. 88 CCII)Impresa in crisi/insolvente (2 anni perdite; art. 1 lett. b CCII)Può includere transazione fiscale: pagamento parziale dei tributi (AE) con cram-down se piano conveniente. Parere conforme e certificazione fiscale richiesti.Può includere transazione contributiva (INPS). Anche qui cram-down se necessario.Soggetto a omologazione tribunale; voto creditori (Agenzia/INPS obbligati a motivare eventuale dissenso). Richiesta la “relazione di convenienza” sul trattamento offerto ai pubblici.
Concordato preventivo (liquidazione) (art. 245 CCII)Impresa in crisi che opti per liquidazione del patrimonioTransazione fiscale ammissibile con le stesse regole; novità: il tribunale può applicare il cram-down fiscale (forzare l’omologazione del concordato con transazione anche senza adesione di AE/INPS, se offerta conveniente).Analogamente, transazione contributiva con cram-down.Introdotto dal decreto correttivo 2024. La congruità dell’offerta a AE/INPS è valutata caso per caso.
Accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII)Grande impresa (bilancio > 4,4M) o imprese sopra soglia fallimentareTransazione fiscale facoltativa all’interno dell’accordo. Dal DL 69/2023: deve essere soddisfatto almeno il 30% dei crediti tributari/previdenziali (40% col 10ennale) per l’omologazione coatta. L’Agenzia deve essere consultata tempestivamente (parere entro 90 gg).Transazione contributiva similare; INPS coinvolto.Richiede deposito del piano e documentazione da professionista attestatore. L’Agenzia del Fisco (e INPS) sono parti dell’accordo; in caso di dissenso viene in causa il giudice (omologazione coatta). Parere vincolante dell’AE previsto per sconti elevati.
Composizione negoziata (art. 23 CCII)Imprese di notevole dimensione (debito >300k per 2 anni; art. 23 CCII)Dal 28/9/2024 (DL 136/2024, 2-bis): possibile transazione fiscale nell’accordo di composizione negoziata. Accordo transattivo con il Fisco (AE/AdER) su tributi statali, esclusi tributi UE.Attenzione: la norma esclude i debiti previdenziali dalla transazione negoziata.Procedura negoziale e stragiudiziale: il debitore elabora piano tramite professionista. Serve relazione di convenienza dell’esperto indipendente. L’accordo si deposita in Tribunale e necessita omologazione giudiziale.
Piano del consumatore (art. 6-8 L.3/2012)Persona fisica non imprenditore in sovraindebitamentoNon è ammessa la transazione fiscale (si può solo offrire piano di pagamenti rateali). I tributi (IVA, imposte, etc.) devono essere saldati integralmente con le modalità ordinarie. Nota: dopo Cass. e Corte Cost., anche nel consumatore è ora possibile parzializzare l’IVA se più conveniente.Non ammette transazione previdenziale: contributi INPS vanno anch’essi saldati regolarmente (eventuali rateazioni ordinarie).Richiede OCCR (Organismo composizione crisi) per deposito del piano. Può prevedere piani di pagamento personalizzati ai creditori non privilegiati. Fino a 1 anno di moratoria per creditori privilegiati (ipoteche/privilegi), salvo vendita degli stessi.
Concordato semplificato / del consumatore (art. 25-sexies CCII e art. 67 CCII)– Concordato semplificato: impresa sotto certe soglie (Bilancio <2M, debiti <10M) – Concordato del consumatore: consumatori con debiti di modesta entitàTransazione fiscale: esclusa. Sono procedure semplificate senza possibile stralcio dei tributi. Il debitore può offrire solo piani di pagamento rateali (max 5-7 anni, a seconda dei casi). La riforma 2024 ha chiarito che l’istituto della transazione non si applica a queste forme semplificate.Idem (esclusa).Procedure accelerate e “a struttura fissa”: semplificate e senza accordo negoziato con creditori pubblici.

In sintesi, la tabella evidenzia che solo negli strumenti di composizione pieni (concordato cont./liquidazione, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata) la transazione con Agenzia Entrate/INPS è prevista. Le forme semplificate/consumer ne sono escluse; i crediti tributari e previdenziali devono essere pagati secondo le normali regole, se non è consentito alcuno stralcio (salvo la possibilità di falcidiare l’IVA introdotta dalla Corte Cost. 245/2019).

2. Differenze Procedurali e Requisiti

Le procedure di regolazione della crisi si distinguono per presupposti soggettivi/oggettivi, tipologia di piano e autorità coinvolte. Di seguito alcune tabelle sintetiche:

Tabella 1 – Requisiti e soggetti ammessi alle procedure

ProceduraSoggetti ammessiDebiti massimi ammessi / sogliaRequisiti oggettivi
Accordo di composizione (L.3/2012 art. 10) / Concordato preventivo (art. 84 CCII)Privati/imprese non fallibili (sotto soglie) o imprese commerciali in crisi con perdita in ultimi 2 eserciziDebiti totali (senza limiti specifici nella L.3/2012, salvo buona fede; nel CCII, imprese sotto soglia fallimentare)Situazione di insolvenza o squilibrio (inevitabile o irreversibile); piano con rateizzazione/riduzione dei debiti; attestazione di fattibilità; meritevolezza; condizione di non usufruire già di altre procedure.
Piano del consumatore (art. 6 L.3/2012)Persone fisiche non imprenditori (o ex-imprenditori in crisi) con reddito certoDebiti prive di limiti di legge (si applica se non ammissibile altra procedura)Il debitore non deve aver subito fallimenti o procedure negli ultimi 10 anni; deve dichiarare redditi, spese, situazione patrimoniale; piano probabile e meritevole (senza atti fraudolenti). Non serve consenso creditori.
Liquidazione del patrimonio (art. 14-ter L.3/2012)Privat* (singolo o coniugato) o impresa individuale (debitore minore) in stato di liquidità coatta volontariaDebiti di qualsiasi entità; il patrimonio deve essere idoneo a soddisfare almeno in parte i creditoriNo piano di risanamento: il debitore consegna i beni al liquidatore che li vende. Il debitore può conservare redditi futuri, ma non per consentire continuità; serve autorizzazione del giudice delegato per atti revocatorî (Cass. 12395/2025).
Accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII)Imprese (anche in crisi ma non insolventi) di grandi dimensioniNulla vieta impiego di tributi: la riforma chiede limiti minimi (30%) per omologazioneDebito dichiarato e piano di rimborso concordato con almeno 60% dei creditori (in valore) entro 180 gg.
Composizione negoziata (art. 23 CCII)Imprese di notevole dimensione (debiti >300.000 euro per almeno 2 esercizi)Debiti complessivi non possono includere tardività oltre 120 gg; procedure riservata a grandi impreseDebito certificato (istante con bilanci certificati); piano tratteggiato dall’impresa; professionista-attuante che redige relazione; impresa non in stato di insolvenza già conclamata; meritevolezza attestata dall’esperto. Partecipa OCRI prima dell’istanza.

Tabella 2 – Trattamento dei debiti e privilegi

Categoria di debitoConcordato (continuità/liquid.)Acc. ristrutturazione e piani attestatiCompos. negoziataPiano consumatore
Tributi erariali (AE)In transazione: parziali (con sconto) mediante transazione fiscale (art. 88 CCII); devono ottenere almeno pari valore liquidatorio.Se inclusi nell’accordo: idem. Piano attestato può prevedere riduzione (min 30%). Parere vincolante AE per sconti>70%.Inclusi nell’accordo di transazione negoziata (art.23 CCII): pagamenti parziali previa omologazione; esclusi tributi UE.Non stralciabili; il piano non può prevedere falcidia dei debiti tributari (il debitore deve pagare imposte e IVA regolarmente); eventuali rateazioni solo secondo piani legali. (Corte Cost. 245/2019 apre possibilità di falcidiare IVA se più conveniente).
Contributi previdenziali (INPS)In transazione: parziali (art. 88 CCII), simili ai tributi.Stesso trattamento dei tributi (riduzione/dilazione possibile).NOTA: Il DL 136/2024 (composizione negoziata) esclude i debiti previdenziali dalla transazione negoziata.Non stralciabili; come i tributi, devono essere pagati regolarmente (solo ritenute mensili possono essere rateizzate secondo normativa ordinaria).
Tributi locali (IMU, TARI, ecc.)Esclusi dalla transazione fiscale (solo tributi statali sono ammessi). Da DL Delega Fiscale 111/2023 si ipotizza estensione futura.Esclusi; il contribuente deve pagare i debiti comunali con regole ordinarie.Esclusi.Esclusi, come da procedura ordinaria.
Crediti ipotecari/privilegiatiPossono essere parzialmente pagati nel piano (falcidia) a condizione che l’offerta sia almeno pari al valore ricavabile in liquidazione (art. 7 L.3/2012, sostituito art. 182-ter LF). La causa di prelazione (ipoteca, privilegio) garantisce l’ammontare massimo ripartibile.Analogo regime del concordato: i creditori ipotecari/privilegiati possono acconsentire a una riduzione purché rientrante nel valore realizzabile altrimenti.I creditori privilegiati partecipano alla composizione, ma l’offerta deve rispettare i limiti di convenienza indicati dalla relazione professionale. Se si utilizza il cram-down, il giudice omologa anche senza consenso, purché vantaggioso rispetto all’alternativa liquidatoria.Nel piano del consumatore i crediti privilegiati non devono essere integralmente soddisfatti: è ammessa una moratoria su di essi fino a 1 anno dall’omologazione (tranne liquidazione dei beni garantiti). Tuttavia, negli accordi ex L.3/2012 rimaneva obbligatorio soddisfare almeno il valore liquidabile (requisito dell’alternativa liquidatoria).

3. Transazione Fiscale: Principi e Funzionamento

Nell’ambito del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, il debitore può proporre una transazione fiscale e contributiva rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate e all’INPS. L’art. 88 CCII prevede che possano essere oggetto di transazione «i tributi e i relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché i contributi gestiti dagli enti previdenziali obbligatori con i rispettivi accessori». Rientrano dunque IMU, IVA, imposte dirette, ritenute non versate, contributi INPS, ecc., mentre sono esclusi i tributi locali (come IMU/TARI, che non si possono stralciare).

Il piano concordatario o l’accordo di ristrutturazione deve fissare le modalità di pagamento (in unica soluzione ridotta o dilazionata) per i crediti del Fisco. La offerta di pagamento non può essere inferiore a quella liquidatoria: il tributo (o contributo) va soddisfatto per almeno il valore realizzabile tramite vendita dei beni vincolati a quel privilegio. Tale principio “non deteriore” assicura che lo Stato non riceva meno di quanto avrebbe ottenuto se i beni fossero stati liquidati nei modi ordinari.

Il debitore allega alla proposta una relazione tecnica che attesti la convenienza economica dell’offerta (certificazione di un professionista indipendente), i documenti fiscali obbligatori (dichiarazioni IVA/IRPEF/IRAP per gli ultimi 3 anni), la struttura del piano e la “certificazione fiscale” (omologa parziale rilasciata dall’Agenzia). L’Agenzia delle Entrate ha poi tempi e termini per esprimersi: per i casi di rilevante sconto (in base al D.D. 21447/2024) l’adesione deve avvenire entro 90 giorni e il parere dell’Ufficio tutela credito erariale è vincolante.

In caso di adesione della maggioranza assoluta dei creditori (compresi Fisco e INPS), il concordato viene omologato normalmente. Se invece Agenzia o INPS non danno consenso, il tribunale può comunque omologare il piano se ritiene la proposta conveniente per quei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria (c.d. “cram-down fiscale/contributivo”). In pratica, il giudice verifica che il trattamento offerto allo Stato e all’INPS non sia peggiore di quello ottenibile dalla liquidazione forzata dei beni del debitore. Questo meccanismo di omologazione forzata è previsto dal Codice della crisi (art. 88 c.3-4 CCII) e si applica sia al concordato con continuità sia a quello liquidatorio.

Esempio – Trattamento “non deteriore”: se un’impresa propone di pagare 60% di un credito erariale da 100.000€ in 10 anni, ma la vendita degli immobili gravati dall’ipoteca garantirebbe almeno 50.000€ (50%), l’offerta è considerata conveniente (non inferiore). Viceversa, proporre il 40% sarebbe inammissibile. In sostanza, l’analisi prende in considerazione il valore di realizzo attestato da perito e la collocazione preferenziale.

4. Transazione Fiscale e Agenzie (AE, INPS, ADR)

  • Agenzia delle Entrate (AE): gestisce i tributi statali. Nel concordato e negli accordi, l’AE valuta la proposta di transazione. In base all’art. 63 CCII e alle circolari ministeriali, l’ufficio competente (Direttore AE insieme al Direttore Centrale PMI) valuta in concerto con l’Ufficio tutela credito erariale. Deve esprimere parere (vincolante per sconti >70% o per debiti >30M) entro i termini indicati. L’adesione formale alla transazione è decisa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate su richiesta del curatore o debitore. Se aderisce, l’AE subisce la perdita concordata; in caso di dissenso, il tribunale può sovvertire il no dell’Agenzia con il cram-down.
  • INPS (e previdenza): gestisce contributi obbligatori. Opera in modo analogo all’AE nel concordato: valuta la proposta di transazione contributiva con gli stessi criteri (parere dell’INPS Centrale). Il tribunale può applicare il cram-down anche se l’INPS non aderisce, se l’offerta è equa rispetto alla liquidazione. Nota: la transazione negoziata ex art. 23 CCII non prevede la partecipazione dell’INPS, per esplicita esclusione normativa.
  • Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER): è l’erede di Equitalia, cura la riscossione coattiva delle cartelle fiscali. Se i debiti oggetto di transazione sono in ruolo affidati ad AdER, il curatore deve notificare anche all’AdER la proposta, ma l’effettiva trattativa rimane con l’Agenzia delle Entrate (che esprime il parere). L’AdER deve poi astenersi dall’incassare durante la fase concordataria (si applica la moratoria prevista dall’art. 96 L.F.), e dopo l’omologazione riprende le azioni di recupero sui crediti residui.
  • Agenzia delle Dogane e Monopoli: si occupa dei tributi doganali e accise; rientra tra “agenzie fiscali”. Nei casi di transazione fiscale, la sua competenza riguarda i crediti d’imposta di propria gestione. In composizione negoziata, l’accordo può coinvolgere anche l’Agenzia delle Dogane (ex art.23,2-bis CCII).
  • Ruolo dei creditori privati: Banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc., votano il piano concordatario. Di regola il piano si considera approvato se viene raggiunto il consenso dei creditori per almeno la metà del passivo (o secondo le maggioranze specifiche del CCII). Anche creditori ipotecari e privilegiati sono chiamati al voto; in caso di maggioranza negativa, si applica comunque il cram-down sulle categorie pubbliche.

5. FAQ – Domande frequenti

  • Chi può richiedere una transazione fiscale? Devono essere imprese commerciali iscritte al Registro delle Imprese (non chiunque): in genere imprenditori individuali o società sotto soglia fallimentare che presentino un piano concordatario o un accordo di ristrutturazione. Soggetti non imprenditori (famiglie, professionisti con debiti fiscali isolati) possono invece accedere solo al piano del consumatore, dove la transazione fiscale non è prevista. In composizione negoziata (art. 23 CCII) si applica alle imprese con debiti di almeno 300k annui per 2 anni.
  • Quali tributi e contributi si possono includere? Si possono includere i crediti erariali amministrati dall’Agenzia delle Entrate e i contributi gestiti dagli enti previdenziali (INPS). Ad esempio IVA non versata, IRPEF, IRAP, contributi INPS per lavoro dipendente o autonomo, premi INAIL relativi agli ultimi anni. Sono esclusi tributi locali (IMU, TARI, ecc.) e – nella composizione negoziata – i debiti INPS, come specificato dalla legge.
  • Cos’è richiesto nella proposta di transazione? Occorre una relazione tecnica di convenienza redatta da professionista, insieme a: piano di risanamento generale, dichiarazioni fiscali degli ultimi 3-5 anni, prospetto debiti/crediti (dichiarazioni esdebitazione), copia della proposta al tribunale, ecc. L’Agenzia delle Entrate ha fornito circolari dettagliate (n. 18/2018, 34/E/2020) su forma e requisiti. In sintesi, la proposta deve chiarire importo debiti fiscali, rate/modalità di pagamento offerti, piano economico dell’impresa e motivi di convenienza.
  • Come vengono considerati i debiti fiscali dopo l’omologazione? Con il concordato omologato, i debiti tributari rimasti vengono “cristallizzati”: l’impresa pagherà solo quanto concordato e il residuo sarà cancellato (sopravvenienze attive). Questo implica esdebitazione fiscale analogamente a quanto avviene per altri crediti (il Trib. Piacenza 26/11/2024 ha confermato che con la transazione il debito tributario complessivo si definisce all’atto di omologazione).
  • È vero che con il piano del consumatore si può escludere l’IVA? Sì: grazie alla Corte Cost. 245/2019, anche nel piano del consumatore è ammessa eccezionalmente la falcidia dell’IVA, purché il piano risulti “più conveniente” della liquidazione. In precedenza l’IVA era esclusa per ragioni di parità di trattamento con il fallimento, ma ora può essere stralciata in parte in casi particolari (ad es. crisi economica grave), come già si era cominciato a fare in alcuni tribunali. Gli altri tributi (dichiarazioni Irpef pregresso, contributi) restano invece da pagare integralmente a norma di legge nel piano consumatore.
  • Cosa succede in caso di rifiuto della proposta da parte del Fisco o INPS? Se l’Agenzia o l’INPS non danno l’adesione alla transazione fiscale, il tribunale può comunque omologare il concordato se l’offerta proposta è conveniente anche per loro (c.d. cram-down fiscale). In tal caso, viene ritenuto che il piano sia equo e coerente anche senza il loro consenso, purché non comporti un danno economico rispetto alla liquidazione. Se invece nemmeno il tribunale omologa (es. perché il piano è inattuabile), la procedura fallisce e si procede alla liquidazione forzata ordinaria, con perdita della possibilità di stralcio.
  • Quali sono i tempi di pagamento dei creditori privilegiati? La L.3/2012 prevede una moratoria fino a 1 anno dall’omologazione per il pagamento di ipoteche e privilegi, se il piano non prevede subito vendita dei beni (ossia viene dilazionato il pagamento). Di norma i privilegiati vengono soddisfatti entro 12 mesi dall’omologazione (termine prorogabile dal tribunale); eventuali residui, se inseriti nel piano, devono rispettare il valore liquidatorio. Con il CCII è stata introdotta la regola generica dell’alternativa liquidatoria (“non deteriore”) in capo a tutti i privilegiati nel concordato.
  • Serve un giudice o basta un accordo stragiudiziale? Le procedure concorsuali (concordato, accordi di ristrutturazione) sono gestite dal tribunale: occorre deposito in Cancelleria, udienze pubbliche e decreti di omologazione. La composizione negoziata (art. 23 CCII) è extragiudiziale all’inizio: il debitore tratta con i creditori (anche pubblici) con l’ausilio di professionisti e organismi. L’accordo finale deve comunque essere depositato in tribunale per ottenere esdebitazione e efficacia vincolante verso tutti i creditori.
  • Si può fare transazione anche durante i rapporti tributari normali (fuori da concordato)? No: la transazione fiscale secondo legge italiana è prevista solo in sede concorsuale (concordati preventivi, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata, amministrazione straordinaria) e non come semplice negoziazione privata con il Fisco. L’Agenzia offre soluzioni rateali o (per alcune categorie) oblazioni in modo ordinario, ma la “transazione” nel senso legale è connaturata ai piani di risanamento omologati.

6. Simulazioni Pratiche

Caso 1 – Piano del consumatore (privato)
Mario Rossi, libero professionista, deve complessivamente 20.000€: 10.000€ IVA e IRPEF non versata, 5.000€ contributi previdenziali (INPS), 5.000€ debiti verso banca. Il suo reddito netto annuo è di 24.000€ (2.000€/mese) e le spese familiari 18.000€/anno (1.500€/mese). Rimangono pertanto circa 6.000€ l’anno disponibili. Collabora con l’OCC di riferimento e presenta un piano con rate mensili di 500€ (6.000€/anno) per 4 anni, offrendo un totale di 24.000€ complessivi. Nel piano propone:

  • pagamenti pari al 100% (i.e. integrali) dei crediti bancari e di lavoro arretrati (che non sono privilegiati) con le somme ottenute,
  • moratoria di 12 mesi sui crediti INPS/tributi privilegiati (in quanto il suo patrimonio è debole),
  • esclusione di IVA e ritenute dal piano (per norma dovrà comunque pagarle successivamente).

Dopo la Corte Cost. 245/2019, però, il piano potrebbe anche includere una falcidia parziale dell’IVA se i 6.000€/anno garantiscono almeno il 50% della base imponibile (nel confronto con una simulata liquidazione, che forse ne valesse 30%). Supponiamo che la relazione del perito dimostri che dai beni vendibili in liquidazione si ricaverebbero al massimo 8.000€ per i crediti privilegiati. Allora il piano offrirebbe un soddisfacimento al 100% di banca e fornitori (c. chirografari) e un 50% sui crediti IVA/INPS (5.000€ su 10.000€), perché la parte avanzata (3.000€ versati entro 4 anni) non è inferiore al potenziale ricavato dalla liquidazione (4.000€). Questo rispetta la regola non deteriore. Il tribunale omologa il piano, riconoscendo la transazione IVA come conveniente. A pianificazioni esdebitative completate, a Mario restano rateizzazioni normali solo per quanto rimane da pagare (5.000€ di IVA + INPS residui oltre il 50%).

Caso 2 – Concordato con transazione (impresa)
La società Alfa S.r.l., in grave crisi, presenta ricorso per concordato in continuità. Debiti dichiarati: 100.000€ verso Agenzia Entrate (IVA, Irpef, Ires), 50.000€ verso INPS, 80.000€ verso banche (ipotecari su immobili) e 20.000€ verso fornitori. Totale passivo 250.000€. La perizia attesta che in ipotetica liquidazione dell’azienda si potrebbero raccogliere circa 90.000€ (la stima deriva principalmente dalla vendita immobiliare). Il piano di concordato offre:

  • Tributi e contributi: pagamento del 50% (50.000€ di IVA/Ires/IRPEF e 25.000€ di INPS) in 7 anni con garanzie sui profitti futuri e dilazione IRPEF ancora residua.
  • Banche: pagamento del 70% in 5 anni (56.000€).
  • Fornitori chirografari: pagamento integrale a 3 anni.

Le somme offerte ai creditori privilegiati (tributi+INPS) ammontano a 75.000€ su 150.000€ totali (50%). Poiché la liquidazione avrebbe reso 90.000€ soprattutto su banche e fiscali (l’85% dei tributi ha ipoteca), la proposta supera la collocazione preferenziale stimata (che sarebbe stata ~80.000€ sul fisco). L’Agenzia e l’INPS, verificate le garanzie e la percentuale favorevole (50% > valore liquidatorio del 45%), decidono di aderire alla transazione (il Direttore AE, d’intesa con PMI, emette parere conforme pos. in base ai criteri del 29/01/2024). I creditori privati approvano a maggioranza. Il tribunale omologa il concordato con transazione fiscale/contributiva, applicando il cram-down sui creditori pubblici solo se necessario (in questo caso l’accordo è già favorevole). Al termine, Alfa pagherà in tutto 75.000€ su 150.000€ di debiti pubblici, e gli 80.000€ bancari ridotti a 56.000€. I residui tributi e contributi (50%) vengono liberati.

Caso 3 – Accordo di ristrutturazione (grande impresa)
Beta S.p.A. ha debiti verso Erario per 1.000.000€ e verso INPS per 300.000€, oltre a 5.000.000€ di debiti bancari. Richiede un accordo di ristrutturazione ex art. 63 CCII (con l’intervento di professionista attestatore). Presenta offerta di pagamento: il 40% dei tributi e dei contributi (400.000€ + 120.000€) in 10 anni, con valore di realizzo immobiliare stimato del 35%. Per i debiti bancari propone una dilazione al 30% in 5 anni con erogazioni condizionate ai risultati di cassa. L’accordo viene inoltrato all’Agenzia (che deve esprimere parere conforme, data la riduzione >30%, entro 90 gg) e all’INPS. Per l’omologazione coatta serve il consenso del 60% dei creditori. Se il Fisco ritenesse lo sconto eccessivo, interviene il tribunale: secondo il DL 69/2023, dal 30% minimo di falcidia (qui 40%) scatta l’omologazione obbligatoria se redditività prospettica giustifica il saldo parziale. Il piano contiene la relazione di convenienza e soddisfa i requisiti. Alla fine, Beta pagherà 520.000€ su 1.300.000€ di debiti pubblici, mentre tutti i crediti bancari saranno ridefiniti secondo il nuovo piano.

7. Modelli Operativi (esemplificativi)

Per orientarsi in pratica, di seguito si riportano esempi semplificati di documenti tipici da predisporre. Nota: si tratta di modelli indicativi; ogni caso richiede adattamenti specifici.

  • Proposta di Transazione Fiscale (estratto): “Al Tribunale di [Città] – Sez. Speciale Crisi – Il sottoscritto [Nome, ruolo], legale rappresentante della [Impresa Alfa S.r.l.], in stato di crisi d’impresa, presenta istanza di concordato preventivo con continuità aziendale con formula di transazione fiscale ex art. 88 CCII. In allegato, deposito la proposta di piano di risanamento completo di transazione fiscale, che prevede il pagamento parziale dei debiti tributari e contributivi come segue: [esposizione delle somme offerte, termini di pagamento e garanzie]. Si allegano relazioni tecnico-economiche e certificazioni fiscali richieste dalle vigenti disposizioni.”
  • Piano del Consumatore (esempio): “Io sottoscritto Mario Rossi, residente in…, nella mia qualità di consumatore (non imprenditore), dichiaro di trovarmi in stato di sovraindebitamento e deposito il seguente piano del consumatore ai sensi della L.3/2012. L’importo complessivo dei debiti (esposizione IVA, contributi, prestiti) è pari a 20.000€. Propongo di estinguere i debiti con pagamento di 500€/mese per 4 anni (24.000€ totali), ripartiti come segue: creditori chirografari (banche, fornitori, prestiti) saranno soddisfatti in proporzione agli importi, mentre i debiti verso Agenzia Entrate e INPS verranno considerati soddisfatti in misura pari al valore recuperabile dai beni gravati (qui stimato al 50%). Allegate copia dichiarazioni fiscali, documento attestante redditi e spese mensili, ed ogni documento richiesto dall’Organismo di composizione.”
  • Ricorso di composizione della crisi (L.3/2012): “Tribunale di [Città]. Il sottoscritto [Nome cognome], nato il…, elettivamente domiciliato in…, tramite il professionista [Codice OCCR], chiede l’omologazione della seguente proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, con le seguenti modalità: [descrizione dettagliata di debiti, offerta di pagamento parziale su base quinquennale, presenze di terzi che concorrono con redditi/beni]. L’istanza è corredata da dichiarazioni reddituali, stato patrimoniale, elenco creditori e documenti fiscali (DURC, F24, ecc.). Si allegano certificazioni fiscali e relazione di meritevolezza.”

Questi esempi evidenziano la struttura formale: intestazione al Tribunale competente, indicazione della legittimazione del debitore, esposizione dei fatti e del piano di risanamento (composizione o concordato), e attestazioni/garanzie richieste dalla normativa. Vanno sempre allegate tabelle riepilogative dei debiti e documentazione giustificativa (bilanci, dichiarazioni fiscali, rapporto dell’OCCR o professionista attestatore).

8. Domande e Risposte Frequente (FAQ)

D: Quali documenti allegare a una proposta di transazione fiscale?
R: Oltre al piano di risanamento o concordato completo (con dettaglio di attività e passività), servono: certificazione fiscale (atti e dichiarazioni fiscali relativi agli ultimi anni); relazione di convenienza di un professionista abilitato; prospetto dei creditori e delle cause di prelazione; documento probatorio dell’autorizzazione del decisore (per azioni revocatorie) se richiesto. L’Agenzia Entrate ha predisposto circolari (18/E/2018, 34/E/2020) con modelli di domanda e istruzioni.

D: Come cambia la copertura assicurativa INAIL durante il concordato?
R: Durante il concordato, i debiti INAIL sono considerati crediti privilegiati e rientrano nella transazione previdenziale. L’INAIL può aderire all’accordo e concedere esenzioni contributive/dazi per riduzione dei debiti o rateizzazioni straordinarie.

D: Cosa succede se un creditore impugna l’omologazione del concordato?
R: Il decreto di omologazione può essere impugnato mediante reclamo in tribunale superiore (art. 26 CCII). Se il reclamo è inammissibile o respinto, il concordato è definitivo. In tal caso il piano (compresa la transazione fiscale) diventa inoppugnabile e i debiti si considerano cristallizzati. Per esempio, secondo il Trib. Piacenza, dopo l’omologazione i debiti tributari inclusi nella transazione sono definitivamente estinti.

D: I debiti posticipati (ad es. multe, tributi successivi) come si gestiscono?
R: La transazione fiscale riguarda solo i debiti dichiarati nell’accordo al momento del piano. Debiti successivi (accertamenti o cartelle notificati dopo l’istanza) dovranno essere saldati regolarmente, a meno che non si faccia nuovo accordo in futuro. In concordato omologato, però, eventuali nuovi debiti rientrano nel rango normale e l’impresa deve assolverli con risorse proprie (non sarà ammessa nuova falcidia automatica).

D: Si paga per redigere un piano di composizione o transazione?
R: Sì, è prevista una parcella per l’Organismo di Composizione della crisi (OCCR) o per il professionista attestatore, oltre alle eventuali spese legali. La L.3/2012 prevede un contributo spese di almeno €500 da versare al Tribunale (fondo spese procedimentali) per aprire l’istruttoria. Inoltre, consulenti e professionisti (commercialisti, avvocati, etc.) applicano i propri onorari per la redazione del piano, dell’attestazione e delle eventuali relazioni richieste.

9. Fonti Normative, Giurisprudenziali e Dottrinali

  • Normativa principale: Legge 27/1/2012 n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di composizione delle crisi da sovraindebitamento); D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), integrato da D.Lgs. 118/2021 e dal D.Lgs. 136/2024 (correttivo). Legge 178/2020 (art. 1, comma 81, legge 232/2016, ora art. 88 CCII); Legge 147/2022 (attuazione riforma); D.L. 69/2023 conv. 103/2023 (art. 1‑bis CCII); Legge 145/2023 (Bilancio 2024, art. 4-quinquies).
  • Norme fiscali collegate: circolari Agenzia Entrate 18/E/2018, 34/E/2020; D.M. del Tesoro, provvedimenti direttoriali Agenzia (ad es. Prot. 21447/2024 del 29/1/2024).
  • Giurisprudenza: Corte Costituzionale n. 245/2019; Cass. civ. sez. V, ord. n. 3617/2025 (regime sanzioni in concordato); Cass. civ. sent. n. 12395/2025 (liquidazione del patrimonio sovraindebitato, revocatoria); Tribunale di Piacenza, 26/11/2024 (effetti della transazione fiscale nel concordato); Tribunale di Brindisi, 28/1/2025 (accesso a liquidazione controllata con debiti fiscali); Tribunale di Udine, 14/5/2018 (ordinanza rimetteva a Corte Costituzionale la questione IVA).

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