Transazione Fiscale e Agenzia delle Entrate: Cosa Sapere

Hai debiti con l’Agenzia delle Entrate o con l’INPS e cerchi una soluzione per ridurli legalmente? Vuoi evitare il fallimento o liberare la tua impresa da un carico fiscale insostenibile?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa e trattative fiscali – è pensata per spiegarti come funziona la transazione fiscale e quando può davvero salvare la tua attività.

Scopri chi può accedere alla transazione fiscale, quali debiti possono essere inclusi, come presentare una proposta al Fisco, quali riduzioni si possono ottenere e in che modo questo strumento può essere inserito in un piano di risanamento aziendale.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare il tuo caso con un avvocato esperto e costruire una proposta credibile per negoziare il tuo debito e dare nuova vita alla tua impresa.

Introduzione:

La transazione fiscale è un istituto introdotto nel quadro normativo della crisi d’impresa italiana (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 12/2019) che consente al debitore in stato di crisi di concordare con l’Amministrazione finanziaria il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari. Di seguito si analizzano le norme aggiornate al 2025, la giurisprudenza recente e le prassi operative, con esempi e tabelle di sintesi rivolti a imprenditori e professionisti coinvolti in procedure concorsuali o di ristrutturazione.

1. Quadro normativo di riferimento

  • Codice della Crisi (D.Lgs. 12/2019): disciplina gli istituti concorsuali e gli strumenti di regolazione della crisi, riprendendo e integrando disposizioni (in parte abrogate o adattate) dalla legge fallimentare (L. 267/1942). Articoli rilevanti includono il Titolo IV (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) e il Titolo I – Strumenti di regolazione della crisi (art. 23 sulla composizione negoziata). L’art. 88, comma 2bis e 3, introduce l’istituto della transazione fiscale nel concordato preventivo; l’art. 245 disciplina il concordato nel corso della liquidazione giudiziale; l’art. 25sexies, comma 3, ne consente l’uso nel concordato semplificato (pur escluso per via legale dalle modifiche 2024).
  • D.Lgs. 136/2024 (“Terzo Decreto Correttivo” della crisi): aggiunge all’art. 23 CCII il comma 2-bis, introducendo la possibilità di transazione fiscale anche nei piani attestati di risanamento (composizione negoziata). Modifica inoltre l’art. 88 CCII (c. 3 e 4) per chiarire l’omologazione forzosa dei concordati, e l’art. 245 per estendere il cram-down fiscale al concordato liquidatorio.
  • D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (conv. L. 103/2023): istituisce regole speciali per la “transazione fiscale e contributiva” nei piani di risanamento omologati (accordi di ristrutturazione ex art. 63 CCII). L’art. 1‑bis (comma 2‑6) fissa condizioni minime per l’omologazione forzosa: soddisfacimento almeno del 30% (fino al 40% con dilazione max 10 anni) dei crediti tributari e previdenziali e il parere favorevole di professionisti indipendenti. Introduce inoltre obblighi procedurali (comunicazione dell’iscrizione nel Registro delle Imprese e termini per l’adesione dell’Agenzia entro 90 giorni).
  • D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (conv. L. 191/2023): nel Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2024, l’art. 4‑quinquies (comma 5‑6) riafferma la necessità del parere conforme dell’Agenzia per transazioni con falcidia elevata, delegando a provvedimento del Direttore l’individuazione delle soglie (poi fissate al 70% di sconto e 30 milioni di debito). È stata detta, quindi, la competenza centralizzata per le proposte con grandi riduzioni.
  • Decreto direttoriale Agenzia Entrate 29.1.2024 (Prot. 21447/2024): definisce i criteri di attribuzione degli adempimenti in materia di transazione fiscale in base all’art. 63 CCII. Stabilisce che l’adesione dell’Agenzia (per i tributi da essa amministrati) è disposta dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate di concerto con il Direttore centrale PMI, su parere conforme (con valenza vincolante) dell’Ufficio tutela del credito erariale, ma solo per transazioni con falcidia superiore al 70% e debito >30 milioni. Prevede inoltre che le nuove disposizioni si applicano alle proposte presentate dal 1° febbraio 2024.

Evoluzioni normative 2022-2025

Oltre alle norme citate, vanno menzionate le principali modifiche legislative intervenute sul Codice della Crisi e sul diritto fallimentare rilevanti per la materia:

  • Legge 178/2020 (Bilancio 2021): ha introdotto l’art. 182-ter L.Fall. che prevedeva la “transazione fiscale e contributiva” nel concordato con continuità. Nel Codice della Crisi tale disciplina è confluita nell’art. 88, comma 2-bis (che mantiene, come dispone l’art. 88 comma 1, l’espresso richiamo ai limiti dell’art. 112 co. 2 L.F.).
  • Legge 147/2022 (Bilancio 2023): ha attuato la riforma del Codice della Crisi (Decreto Legislativo 118/2021), la quale – fra l’altro – definisce il “concordato semplificato” ex art. 25sexies CCII (con possibilità di falcidia generalizzata dei crediti). L’art. 25sexies, comma 3, CCII menziona espressamente la transazione fiscale come mezzo per soddisfare crediti tributari nel concordato semplificato. Il decreto correttivo D.Lgs. 136/2024 non ha modificato l’art. 25sexies, ma ha chiarito che l’istituto resta applicabile solo nel concordato liquidatorio straordinario, non in quello semplificato (cfr. infra).
  • Legge 111/2023 (delega fiscale): ha abilitato il Governo a interventi sul sistema tributario, fra cui le modifiche in corso di approvazione al 2025 che dovrebbero estendere la transazione fiscale anche ai tributi locali e alla liquidazione straordinaria, come anticipato dal Consiglio dei Ministri nell’aprile 2025. Si evidenzia che, allo stato, i tributi locali non rientrano nella transazione (fino ad oggi si considerano solo i tributi statali/erariali), ma una norma delegata approvata entro il 2025 potrebbe invertirne l’esclusione.

2. Aree di applicazione e soggetti ammessi

La transazione fiscale può essere proposta in diverse sedi procedurali, ma non tutte le procedure concorsuali e stragiudiziali le prevedono. I soggetti ammessi sono tipicamente le imprese commerciali in crisi o insolventi (iscritte nel registro delle imprese) che hanno almeno due esercizi in perdita e superano alcune soglie dimensionali (artt. 1 lett. b e 2 CCII). Più precisamente:

  • Concordato preventivo in continuità (art. 88 CCII): il debitore può proporre un piano di concordato che comprenda un’offerta di pagamento parziale dei debiti tributari mediante transazione fiscale. La proposta – che richiede allegati professionali e la “certificazione fiscale” – deve essere sottoposta all’omologazione del tribunale. In questo contesto, la transazione fiscale è obbligatoria per poter comprimere i crediti del Fisco: non esiste una facoltà discrezionale del Fisco di rifiutarla senza motivazione.
  • Concordato preventivo in liquidazione (art. 245 CCII): nelle soluzioni concordate che prevedono la liquidazione del patrimonio, il decreto correttivo ha introdotto il cram-down fiscale anche qui. Ciò significa che, analogamente al concordato in continuità, la corte può omologare il piano anche se Agenzia e INPS non aderiscono, a patto che l’offerta a questi creditori sia conveniente rispetto alla liquidazione.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII): in questa forma, il debitore presenta (con un professionista attestatore) una proposta di risanamento da omologare, comprensiva di clausola di transazione fiscale. L’art. 63 CCII non prevedeva inizialmente regole proprie di transazione (a differenza del concordato, dove c’è l’art. 88), ma la legge delega ha introdotto con DL 69/2023 vincoli stringenti di cram-down (falicidio minimo del 30-40% e redazione di relazione di convenienza). L’istanza di omologazione va depositata unitamente al piano e alla documentazione (cfr. anche art. 48 CCII) e ai sensi dell’art. 1-bis del DL 69/2023 il debitore deve notificare tempestivamente la domanda all’Agenzia e ai gestori previdenziali, interrompendo i termini per l’opposizione dei creditori.
  • Composizione negoziata della crisi (art. 23 CCII): è la procedura alternativa, extragiudiziale, introdotta già nel 2019 per le “imprese di notevole dimensione” (indebito > 300k per 2 anni). La Legge 136/2024 ha inserito l’art. 23 comma 2-bis CCII, permettendo che anche nella composizione negoziata si concluda un accordo transattivo con il Fisco (e Agenzia delle Dogane e Riscossione) per pagamenti parziali/dilazionati dei tributi, salvo tributi UE own resources. La transazione fiscale nei piani attestati prevede l’allegazione di una relazione di convenienza del professionista (oltre alla certificazione di veridicità dei dati); l’accordo va poi firmato dalle parti, depositato in Tribunale e diventa efficace con l’omologazione finale. Fino al 2024 questa possibilità era inattuata, ma ora è in vigore (entrata 28/9/2024) per piani depositati dal 28/9/2024 e oltre. (Si segnala che la norma ha escluso dalla transazione negoziata i debiti previdenziali.)
  • Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) e concordato del consumatore (art. 67 ss. CCII): sono procedure “minori” senza vera ristrutturazione complessiva e con limiti all’incidenza dei crediti pubblici. Il decreto correttivo ha specificato che la transazione fiscale non si applica a queste procedure. In esse il debitore può proporre soltanto piani di pagamento con i normali termini dilazionati, senza possibilità di stralcio dei tributi. Lo stesso vale per il concordato “minore” dell’art. 74 CCII (ordinato al pagamento dei debiti ordinari): il legislatore ha ritenuto non necessaria un’ulteriore procedura di tax-settlement in presenza di questa tipologia semplificata di concordato.

Tabella 1 – Soggetti/procedure abilitati alla transazione fiscale (2025):

ProceduraPossibilità di transazione fiscaleNote operative
Concordato preventivo (continuità)Piano omologato con proposta di pagamento del Fisco (ridotto/dilazionato). Necessità di certificazioni, relazione di convenienza e voto o cram-down come previsto da art. 88 CCII.
Concordato preventivo (liquid.)Introdotto dal decreto correttivo 2024. Omologazione forzosa se utile al Fisco, con parere professionista indipendente.
Accordi di ristrutturazione (art.63)Obbligatoria adesione del Fisco (salvo cram-down concordato per voto negoziato). Richiesta relazione di convenienza e condizioni minime di pagamento (30/40%) per l’omologazione forzosa.
Composizione negoziata (art.23)Sì, dal 28.09.2024Introdotto comma 2-bis art. 23 CCII. Necessaria relazione di un professionista indipendente. Non riguarda i contributi previdenziali (restano esclusi).
Concordato semplificato (art.25sexies)NoIl legislatore non ha esteso la transazione fiscale a questo istituto.
Concordato minore / consumatoreNoTransazione fiscale esclusa per strutture semplificate (assenza di vero accordo negoziato).
Amministrazione straordinaria(Grandi imprese insolventi) (spesso eleggibile)L’art. 39 D.Lgs. 270/99 ammette la transazione fiscale nei piani di risanamento gestiti dal Commissario; la riforma 2019 la mantiene applicabile analogamente (non approfondita qui).

3. Condizioni e funzionamento della transazione fiscale

3.1 Contenuto della proposta e requisiti

Nell’ambito delle procedure abilitanti, il debitore – affiancato dai suoi professionisti (revisore, esperto indipendente) – formula e deposita la proposta di transazione fiscale insieme al piano di concordato o accordo di risanamento, corredata da:

  • un prospetto dettagliato dei debiti tributari e contributivi (distinti per tributi, sanzioni, interessi) da includere nella transazione,
  • la documentazione prevista dagli artt. 47-61 CCII (es. piano, relazione dell’esperto attestatore, situazione patrimoniale, ecc.),
  • una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza del piano fiscale al Fisco rispetto alla liquidazione giudiziale alternativa.
    L’Agenzia delle Entrate richiede trasparenza: l’art. 88 CCII prevede che la presentazione di una transazione fiscale imponga agli enti impositori “un immediato onere di attivazione di tutti i propri poteri di accertamento” sui tributi inclusi nel piano. Ciò significa che l’Amministrazione deve completare in via prioritaria le verifiche fiscali sui periodi oggetto di transazione, in modo che il debito originario risulti definitivamente determinato prima dell’omologazione. In pratica, il debitore dovrà ottenere dalla Agenzia una “certificazione” dell’ammontare complessivo del debito (principalmente IVA, IRPEF, IRES, IRAP, ecc.) relativo agli anni in esame, per poi trattare una riduzione di tale importo.

Nota. Sono ammissibili alla transazione i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, comprensivi di imposte dirette, IVA, altre imposte indirette nazionali (es. imposta di registro), mentre i contributi previdenziali restano esclusi dal perimetro transattivo. Fino al 2025 i tributi locali (IMU, TARI, addizionali IRPEF regionali/comunali) non sono oggetto di transazione fiscale ordinaria: la riforma del 2024 ha disciplinato solo tributi statali. I cittadini locali potranno invece beneficiare di definizioni agevolate separate (ad es. la riforma “cartelle-ter” e futuri provvedimenti). Tuttavia, una delega del 2023 anticipa l’estensione ai tributi locali, ma essa non è ancora vigente.

3.2 Omologazione e ruolo dei creditori pubblici

Per ottenere efficacia giuridica, la transazione fiscale deve essere omologata dal Tribunale insieme al piano del concordato o all’accordo. La legge impone che la proposta sia “conveniente” per l’Erario: in assenza di tale attestazione positiva (e quindi di adesione dell’Agenzia), il giudice valuta se applicare il cram down fiscale nei casi previsti (art. 88 CCII comma 2‑bis e 3‑4, art. 245 comma 5). In concreto:

  • Voto dei creditori pubblici. In linea di principio, nel concordato preventivo i crediti tributari e contributivi formano una classe separata (art. 87 CCII). Fino al correttivo 2024, all’Agenzia e agli enti previdenziali spettava sempre votare (o opporsi) al piano, e il loro eventuale dissenso faceva fallire l’accordo. Il decreto correttivo ha frammentato l’art. 88 in più commi per consentire l’omologazione anche se questi soggetti non aderiscono, a condizione che la proposta sia non deteriore (concordato in continuità) o conveniente (concordato liquidatorio) rispetto all’alternativa liquidatoria. In sostanza, il Giudice può “forzare” l’accordo anche senza il voto favorevole del Fisco, purché un esperto indipendente confermi che il trattamento offerto (es. stralcio e termini) non peggiori le prospettive di soddisfazione del credito erariale rispetto al fallimento. In tali casi, l’interesse concorsuale prevale sull’interesse tributario. La questione di come conteggiare il voto (conversione vs esclusione dal quorum) è ancora dibattuta, ma l’orientamento normativo suggerisce che il tribunale disponga comunque l’omologazione forzosa.
  • Percentuali minime (accordi di ristrutturazione). Nel caso di accordi di ristrutturazione (piani omologati), il DL 69/2023 richiede che il piano offra almeno il 30% (fino al 40% con condizioni) dei crediti pubblici. In sostanza, se i creditori privati apportano almeno 25% del debito totale, l’Agenzia è obbligata ad aderire solo a fronte di quel minimo di pagamento. In caso di percentuali al di sotto, non è possibile omologare il piano senza l’adesione del Fisco, a meno che il pagamento loro offerto (almeno 40%) sia giudicato adeguato e la dilazione non superi 10 anni. Simili limiti (falcidie minime dal 30% al 40%) si applicano implicitamente anche in un concordato, sebbene il CCII stesso non preveda una soglia numerica; tali requisiti sono stati ricavati dalla giurisprudenza e da analogie normative (cfr. Cass. 34865/2023 sopra).
  • Termini e formalità. In ogni caso, il debitore deve rispettare gli adempimenti procedurali: deposito del piano/accordo completo dell’atto di transazione presso il Tribunale, comunicazione al Registro delle Imprese e notifiche PEC agli enti pubblici coinvolti. L’Agenzia ha quindi 90 giorni (art. 63 CCII, comma 3, introdotto dal DL 69/2023) per esprimere l’adesione. Solo dopo il passaggio di tale termine (o l’adesione esplicita) si può chiedere l’omologazione: in Cassazione è stato infatti sancito che non è ammissibile depositare la domanda di omologazione prima della scadenza del termine di adesione dei creditori pubblici. In caso di omissione (omologazione anticipata), si violerebbe il diritto di difesa dei creditori statali.

3.3 Effetti della transazione fiscale

I principali effetti della transazione fiscale, una volta omologata, sono i seguenti:

  • Stralcio del debito erariale. Il debitore soddisfa solo la quota concordata con l’Agenzia e non sarà tenuto a saldare il residuo (la “falcidia” del credito originario, comprensiva di interessi e sanzioni). Tale stralcio è definitivo: l’art. 88 CCII (e la giurisprudenza di merito) ritiene che una transazione fiscale abbia effetto di cristallizzazione del debito: l’Amministrazione non può poi accertare ulteriori tributi relativi ai periodi già trattati. In altre parole, le imposte da dichiarare o scoprire dopo l’omologazione (post-omologa) sono escluse dal passivo (non possono essere richieste al debitore), a meno di violazioni fiscalmente fraudolente già note. Ciò tutela la certezza del debitore, che ha conoscenza completa del debito “certificato” in vista della ristrutturazione. La sentenza Trib. Piacenza 26.11.2024 ha confermato questo orientamento: i crediti tributari accertati dopo l’omologa non possono essere richiesti, perché la transazione mira proprio ad attribuire certezza all’ammontare del debito.
  • Regime fiscale d’impresa. Nel concordato in continuità la transazione consente all’impresa di mantenere i beni e proseguire l’attività, beneficiando contemporaneamente di un alleggerimento fiscale. In tema di flussi di cassa, prevale l’orientamento (confermato da dottrina e Cassazione) che i flussi futuri di reddito vanno esclusi dal patrimonio di liquidazione di riferimento per valutare la convenienza della proposta. In pratica, nell’esempio di convenienza si considera il patrimonio aziendale concreto (flussi futuri non sono “liberamente ripartibili”).
  • Sopravvivenza del credito. Il debito residuo (non pagato tramite la transazione) è da considerarsi estinto (non si trasforma in nuova iscrizione a ruolo). Vengono a questo modo «congelati» gli interessi legali successivi alla data di comparazione. Le garanzie reali (se esistenti) continuano ad operare per il credito pagato; eventualmente, a copertura del residuo residuo di credito se previsto.
  • Libertà del credito residuo in caso di insolvenza. Con la transazione il credito originario si estingue per il residuo accertato. In caso di successivo fallimento, il Fisco potrà legittimamente concorrere solo in base al saldo riconosciuto, senza richiedere l’integrazione da debiti primari non dichiarati prima.

Tabella 2 – Effetti tipici dell’omologazione di transazione fiscale

Effetto giuridicoDescrizione
Cristallizzazione del debitoStop a nuovi accertamenti su debiti inclusi nella transazione; il debito residuo (stralciato) non rientra più nel passivo.
Riduzione del carico fiscaleIl debitore paga solo la quota pattuita (es. 30-50%) dei tributi dovuti, liberandosi del resto. Gli interessi e sanzioni sono considerati nel calcolo complessivo.
Impatto su patrimonioViene valutato il valore aziendale come in liquidazione, senza computare flussi futuri (no “patrimonio virtuale”).
Continuità dell’attività (per concordati)L’impresa può proseguire l’attività (concordato in continuità), sfruttando risorse operative mentre paga i tributi ridotti nel piano omologato.
Assolvimento legaleLa transazione omologata equivale a un definizione legale del debito; il fisco non può pretendere il rimanente o maturare ulteriori interessi sul debito passato.

4. Confronto tra forme di transazione fiscale

Nella prassi si può fare distinzione tra una “transazione fiscale ordinaria” (nelle procedure giudiziali come concordato o accordi) e una sorta di “transazione fiscale semplificata” nell’ambito della composizione negoziata. Ecco alcune differenze chiave:

  • Iter procedurale:
    • Ordinaria: la proposta di transazione è parte integrante del piano di concordato o dell’accordo di ristrutturazione. Deve essere allegata all’istanza di omologazione e segue i tempi e le formalità del procedimento giudiziario (udienze, votazioni, opposizioni).
    • Composizione negoziata: il piano (con transazione) viene depositato al Tribunale e trasmesso al giudice delegato e all’esperto interno; non vi è votazione formale dei creditori, ma l’esperto valuta le ragioni di creditor rank. La transazione conclusa è depositata e omologata; quindi non ci sono voti da contare, ma rimane il controllo giudiziario finale.
  • Soggetti coinvolti:
    • Nella forma ordinaria intervengono tutte le parti concorsuali (creditori chirografari, garantiti, pubblici) e il giudice delegato con la procedura di omologazione.
    • Nella negoziata, si coinvolgono l’imprenditore, l’esperto nominato dal Tribunale e i creditori “ospiti” (quelli che aderiscono all’accordo), e l’autorità giudiziaria revisiona l’accordo solo nella fase finale.
  • Formalità e requisiti:
    • In ambedue i casi è richiesta l’attestazione di un professionista sulla congruità dell’offerta al Fisco. Tuttavia, nella negoziazione la redazione è più snella (non serve il verbale di assemblea né votazioni, ma è necessaria la relazione dell’esperto).
    • Le soglie di sconto imposte da legge e giurisprudenza (minimo 30-40% di pagamento) valgono per gli accordi di ristrutturazione e per i concordati; nella negoziata tali minimi non sono espressamente previsti, ma il professionista valuta analogamente la convenienza nel confronto con la liquidazione.
  • Ambito dei debiti trattabili:
    • Nell’ordinario si considerano esclusivamente i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dai gestori INPS, INAIL (se rientrano nei debiti previdenziali concorsuali).
    • Nella negoziazione l’art. 23(2-bis) CCII prevede genericamente “tutti i debiti tributari”, incluso l’IVA (non solo sanzioni/interessi). Il correttivo ha escluso espressamente i contributi previdenziali. I tributi locali non sono menzionati in nessuna delle due (rimangono al di fuori).
  • Effetti di omologazione:
    • In entrambi i casi si ottiene il congelamento del debito e l’esecuzione del piano concordatario. Una differenza pratica è che nella negoziazione, trattandosi di un atto negoziale privato corredato di dichiarazioni, si immagina (per ora un po’ in via dottrinale) che l’effetto sostanziale sul debito sia simile (cessazione di ogni attività di accertamento sui tributi compresi).
    • In un concordato giudiziale la cristallizzazione è un dato di fatto giurisprudenziale certificato (cfr. Trib. Piacenza). Nella negoziazione, l’omologa produce equivalente effetto di certezza, benché manchi un’omologa tipica di atto pubblico. L’art. 88 CCII, comma 2-bis, letto assieme alla ratio generale, sembrerebbe impiegare gli stessi principi a prescindere dalla procedura.

Tabella 3 – Confronto tra transazione fiscale “ordinaria” (concordato/accordi) e “negoziata”

AspettoTransazione in concordato/accordiTransazione in composizione negoziata
Base normativaArt. 88 CCII (concordato), art. 63 CCII (accordi)Art. 23 CCII comma 2-bis (introdotto D.Lgs. 136/2024)
Accordi formali vs votoNecessita di omologa giudiziale finale dopo votazioni (o cram-down)Nessuna votazione formale: validità negoziata mediante deposito e controllo giudiziale finale
Debiti inclusiTributi statali (Agenzia Entrate) e contributivi (INPS, INAIL)Tributi statali (come sopra); contributi previdenziali esclusi
Relazione di convenienzaObbligatoria in ogni caso (sia accordi sia concordato)Obbligatoria (richiamata dall’art. 23(2-bis) correttivo)
Soglie minime per cram-down30-40% offerti minimi (art.1-bis DL 69/2023). Inoltre, con D.Lgs 136/2024 si aggiungono limiti di “debito totale ≥80%” per impedire cram-down nelle frodi fiscali.Non previste espressamente. Ci si rifà ai criteri di convenienza generale e alla relazione attestante.
Effetti sull’alternativa liquidazioneDeterminanti per stima della convenienza (valutazione di quanto il Fisco avrebbe incassato in fallimento)Stessi criteri; in dottrina si raccomanda di operare senza considerare flussi futuri.
TempisticheOmologazione finale dopo 90gg (Fisco) + tempi processuali tipici (15-30gg di opposizioni)Accordi chiusi privatamente e depositati; l’autorità ha termini più ridotti per la verifica (cod. 60 giorni totali) rispetto all’ordinario, ma la prassi è analoga.

5. Quesiti pratici frequenti (FAQ)

  1. Chi può presentare la proposta di transazione fiscale?
    Solo l’imprenditore (o la società) debitore in una procedura abilitante (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano attestato) può depositare la proposta. I creditori non possono avviare un tavolo transattivo tributi per conto del debitore (non è un negoziato intercreditoriale, ma parte del piano di risanamento dell’imprenditore).
  2. Quali tributi possono essere oggetto di transazione?
    Normalmente, tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate relativi agli anni presi in considerazione dal piano (IVA, imposte dirette, accise, imposte di bollo/registro, ecc.) e loro accessori (sanzioni/interessi). Non si includono i tributi locali (IMU, TARI, addizionali) né i contributi previdenziali, che restano esclusi.
  3. Come si calcola il debito fiscale “originario” per la falcidia?
    Il debito da ridurre è quello «maturato fino al giorno anteriore al deposito della proposta», determinato sulla base di eventuali accertamenti già definitivi. Se l’Agenzia non ha ancora accertato, il debitore può allegare autocertificazioni o accertamenti provvisori. L’art. 88 CCII impone all’Agenzia di completare gli accertamenti sui tributi inclusi nella transazione entro i termini del piano, affinché il confronto con l’alternativa sia fondato su dati certi.
  4. Qual è il ruolo dell’attestatore e del revisore legale?
    L’attestatore (professionista indipendente) deve valutare la fattibilità economica del piano (ai sensi dell’art. 39 CCII) e, per la transazione fiscale, verificare in particolare la convenienza per il Fisco. Inoltre, deve essere allegata una relazione del revisore legale (o di un revisore designato) che attesti la completezza e veridicità dei dati aziendali. Questi documenti sono essenziali per dare credibilità alla proposta e al valore del patrimonio di liquidazione comparato al piano fiscale.
  5. Come interagisce l’Agenzia delle Entrate con l’istanza di concordato?
    L’Agenzia deve esprimersi sulla proposta di transazione entro 90 giorni dal deposito. L’adesione dell’Agenzia si manifesta con la firma del funzionario incaricato su «parere conforme» (ove previsto). Se l’Agenzia non risponde nei termini o formalmente accetta, vale il principio dell’omissione-sanata: si può procedere verso l’omologazione (con eventuale cram-down) mentre resta il diritto all’impugnazione giudiziale dell’eventuale diniego. È infatti competenza del tribunale fallimentare, non della Commissione tributaria, dirimere controversie su diniego di transazione.
  6. Cosa succede se l’Agenzia rifiuta la transazione?
    Se il Fisco non aderisce (o si oppone), il debitore può comunque chiedere l’omologazione forzosa se ricorrono i presupposti di convenienza previsti dalla legge. Se questi mancano (ad es. il pagamento offerto è ritenuto insufficiente), la proposta non può essere omologata e rimane inattuata. Il debitore potrebbe comunque tentare un nuovo piano o concordato, ma rischia il fallimento in assenza di alternative realizzabili.
  7. Cosa succede in caso di fallimento post-omologa?
    L’omologa della transazione fiscale ha efficacia anche in caso di successivo fallimento: il credito erariale residuo dopo il pagamento concordato è considerato soddisfatto e non può concorrere nel passivo fallimentare. Anzi, per principio generale la nuova procedura concorsuale non può riaprire contestazioni tributarie già “chiuse” dall’accordo omologato.
  8. È più conveniente la transazione fiscale o le definizioni agevolate ordinarie (rottamazioni)?
    Dipende dai casi. La transazione consente una falcidia potenzialmente più elevata (anche oltre il 60-70%) in cambio di un impegno a breve-medio termine, ed è uno strumento giudiziale coordinato con il concordato. Le rottamazioni ordinarie (rottamazione-ter, etc.) offrono percentuali di riduzione più modeste e richiedono che il carico fiscale sia iscritto a ruolo. Spesso, in situazioni di crisi conclamata, la transazione fiscale consente risultati impensabili con le sole sanatorie ordinarie, ma richiede procedure più complesse e tempi giudiziali più lunghi.

6. Simulazioni operative

Esempio 1 – Concordato preventivo in continuità con transazione fiscale:
Impresa “Alfa S.r.l.” ha debiti tributari (IVA, IRPEF, IRES) complessivi al 31/12/2024 di € 800.000 (comprensivi di interessi/sanzioni), più debiti finanziari con banca e fornitori per € 2.000.000. Presenta al Tribunale di Milano concordato preventivo in continuità. Nel piano propone una transazione fiscale con l’Agenzia: pagamento del 40% dei debiti (cioè € 320.000), da effettuarsi in tre anni; i restanti € 480.000 saranno stralciati. L’esperto indipendente attesta che il patrimonio liquidabile (senza considerare flussi futuri) è modesto e che, in ipotesi fallimentare, l’Agenzia riceverebbe al massimo € 300.000. Risulta quindi che l’offerta di € 320.000 è “non deteriore” e conveniente. Il piano complessivo prevede il pagamento graduale (5 anni) di € 2.320.000 a creditori privati.

  1. Deposito documenti: il piano (con budget e flussi) e la transazione fiscale (tabella debiti, modalità di pagamento) sono depositati in Tribunale, insieme alle relazioni dell’esperto e del revisore.
  2. Adesione del Fisco: l’Agenzia ha 90 giorni per esprimersi. Se aderisce, sottoscrive il piano e ottiene il versamento di € 320.000 in 3 anni.
  3. Omologazione: il Tribunale convoca un’udienza. I creditori (banche, fornitori, agenti di riscossione) vengono avvisati e hanno 10 giorni per opporsi. Se gli eventuali dissensi non sono pregiudizievoli, il Tribunale omologa il concordato.
  4. Esecuzione: al verificarsi dell’omologa, Alfa S.r.l. paga come concordato. Il debito originario residuo è considerato estinto. Qualsiasi nuovo accertamento futuro sugli anni in oggetto è precluso.

Esempio 2 – Accordo di ristrutturazione (art. 63) con transazione fiscale:
Società “Beta S.p.A.” ha debiti complessivi di € 10.000.000 (banche, obbligazionisti, fornitori) e tributi pari a € 2.000.000. Avvia un accordo di ristrutturazione (senza liquidazione) con voto necessario di creditori che rappresentino almeno il 75% dei crediti totali (art. 63 CCII). Il piano prevede di pagare al Fisco € 800.000 (40% dei debiti tributari) in 5 anni, attestato conveniente dal consulente, dato che in fallimento il Fisco otterrebbe al massimo 30% del credito. Altri creditori accettano il piano con adeguati conferimenti.

  • Condizioni di legge: essendo i creditori privati aderenti >25% del totale e l’offerta al Fisco pari al 40%, si rispettano le condizioni del comma 2 lettera e) del D.L. 69/2023 (30% minimo). Il tribunale può omologare anche senza il voto delle agenzie finanziarie se l’offerta è giudicata conveniente.
  • Esecuzione: Finanziate le dilazioni, Beta S.p.A. estingue € 800.000 in rate concordate; gli altri creditori ricevono le percentuali pattuite. L’Agenzia accetta la transazione in quanto superiore ai 600.000 (30%).

Esempio 3 – Composizione negoziata (piano attestato) con transazione semplificata:
Impresa “Gamma S.r.l.” (debitore commerciale con fatturato in calo) intraprende la composizione negoziata. Nomina un esperto per redigere il piano attestato. Nel piano allega un’offerta di transazione fiscale: su debiti tributari di € 100.000 propone di pagarne € 30.000 (30%) in due anni. Fornisce all’esperto tutta la documentazione fiscale e una relazione peritale che attesta la convenienza (la liquidazione completa darebbe al Fisco solo 20k).

  • Iter: L’accordo raggiunto (senza convocare assemblee) è depositato in Tribunale. L’esperto e il giudice delegato valutano il piano come per una composizione negoziata normale.
  • Pagamento: Terminata l’omologa finale (che qui avviene attraverso decreto senza opposizioni formali), Gamma S.r.l. paga € 30.000; il restante € 70.000 è annullato. Non sono necessarie votazioni dei creditori (salvo gli obbligati che non firmano, come l’Agenzia, che in questo caso subisce la defalcazione).
  • Risultato: Trattandosi di procedura dichiarativa, Gamma S.r.l. esce dalla crisi pagando solo i tributi concordati. La sede giudiziaria ratifica formalmente l’accordo, e l’Agenzia desume che il debitore si è liberato definitivamente dei restanti € 70.000.

Questi esempi evidenziano modalità e risultati concreti: la transazione fiscale, sia in sede giudiziale sia nel piano negoziato, permette di dimezzare o più il debito tributario in cambio di un piano di pagamento sostenibile.

7. Tabelle riepilogative

Tabella 4 – Principali condizioni per accedere alla transazione fiscale

CondizioneConcordato/AccordiComposizione negoziata (piano attestato)
SoggettoImpresa commerciale in crisiImpresa commerciale in crisi
ProceduraConcordato prev./liquid./accordiComposizione negoziata (art. 23 CCII)
Vincolo di indisponibilitàSì (solo se previsto specificamente)Sì (salvo esplicita deroga legislativa)
Offerta minima al FiscoDipende: min 30% se cram-down, altrimenti parità con liquidazioneLibero accordo (eventualmente valutato in tribunale)
Relazione di convenienzaObbligatoriaObbligatoria
Indipendenza dell’esperto attestatoreObbligatoria (consulente nominato dal tribunale)Obbligatoria (esperto nominato dal tribunale)
Termini di pagamentoDefiniti nel piano, di solito ≤10 anni (per leggi speciali)Definiti nel piano, flessibili ma coerenti con la buona fede
Soglia di adesione dei creditori (c.d. cram-down)Voto favorevole / fusione classi: necessario; in mancanza, omologa forzosa se condizioni (art. 88 CCII)Non applicabile (no votazione formale)
Effetto inibitorio su accertamenti futuriSì: nessun nuovo tributo dopo omologa (cass. 13090/2022; 18561/2016 richiamate da Trib. Piacenza)Sì: analogamente la definizione è vincolante, ergo il piano negoziato “sgombra il campo” tributario

8. Conclusioni

La transazione fiscale è oggi uno strumento avanzato e ormai irrinunciabile nel panorama della crisi d’impresa italiana. Consente di alleggerire significativamente il carico tributario del debitore in ristrutturazione, fungendo da complemento alle soluzioni concordatarie o negoziate. Le innovazioni normative del biennio 2023-2024 (D.L. 69/2023 e D.Lgs. 136/2024) ne hanno ampliato il perimetro di applicazione e ne hanno precisato i limiti procedurali, specie in tema di cram-down e omologazione. Dalla giurisprudenza emerge l’esigenza di garantire certezza e imparzialità: la richiesta di attendere i termini di adesione dell’Agenzia (Cass. 34377/2024), così come il principio della “cristallizzazione” del debito (Trib. Piacenza 26/11/2024), sono pilastri che informano l’attuazione pratica.

Gli imprenditori devono quindi pianificare con cura l’operazione di transazione fiscale: individuare tempestivamente l’ammontare esatto dei debiti, coinvolgere un revisore e un esperto attestatore qualificati, e rispettare gli adempimenti di legge (deposito, notifiche, relazioni). I benefici potenziali sono grandi (anche oltre il 50-60% di riduzione del debito), ma comportano una procedura complessa. La guida che precede intende offrire un percorso dettagliato e aggiornato, arricchito da esempi concreti, per orientarsi tra norme, tabelle e prassi, al fine di sfruttare appieno le opportunità della transazione fiscale nel contesto normativo 2025 italiano.

9. Fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali

  • Normativa primaria e secondaria: D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza); D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (conv. L. 103/2023), art. 1-bis (modifiche agli accordi di ristrutturazione); D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (conv. L. 191/2023), art. 4-quinquies; D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (correttivo Codice Crisi); Regolamenti attuativi (Cassazione, DM giustizia, ecc.); Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 29.1.2024 Prot. 21447/2024.
  • Giurisprudenza principale: Cass. Sez. I, 13.12.2023, n. 34865 (diniego transazione fiscale – giurisdizione tribunale fallimentare); Cass. Sez. I, 24.12.2024, n. 34377 (accordo di ristrutturazione con transazione, attesa termini Agenzia); Trib. Piacenza, 26.11.2024 (effetti di cristallizzazione del debito tributario). Ulteriori massime e ordinanze consultate nella dottrina specializzata.
  • Normativa UE e internazionale: Direttiva 2019/1023/UE sul quadro per la ristrutturazione preventiva (recepita in Italia anche con L. 155/2017 e D.Lgs. 14/2019); Statuto del contribuente (L. 212/2000), art. 1(3‑bis) richiamato dalla giurisprudenza.

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