Saldo e Stralcio Carte Revolving: Come Fare nei Dettagli

Hai accumulato debiti con carte revolving e non riesci più a pagare le rate? Gli interessi sono diventati insostenibili e vuoi liberartene una volta per tutte?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in gestione del sovraindebitamento e trattative di saldo e stralcio – è pensata per aiutarti a ridurre drasticamente il debito e uscire dal circolo vizioso delle carte revolving.

Scopri come funziona il saldo e stralcio delle carte revolving, quando puoi chiederlo, cosa valutano le finanziarie prima di accettare una proposta, e quali vantaggi puoi ottenere con l’assistenza legale giusta.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare la tua situazione con un avvocato esperto e negoziare un accordo che ti permetta di chiudere il debito pagando solo una parte, in modo legale e definitivo.

Introduzione e Panoramica sulle carte revolving

Le carte di credito revolving (o carte rotative) combinano una normale carta di pagamento con un piccolo prestito a ciclo continuo. In base alla Banca d’Italia, il credito revolving è «una forma di finanziamento di norma a scadenza indeterminata caratterizzata da elevata flessibilità di utilizzo per il cliente», poiché il cliente può utilizzare in più soluzioni una somma pari al fido concessogli. In pratica la banca concede al titolare una linea di credito (fido) riutilizzabile: ogni volta che si versa una rata o un importo in parte del debito, la disponibilità si ricostituisce in proporzione a quanto versato.

Il rimborso del credito revolving associato alla carta può avvenire in due modalità: in pagamento a saldo, il titolare paga di volta in volta l’intero ammontare delle spese effettuate nel periodo (ad esempio mensilmente) senza interessi aggiuntivi; in pagamento rotativo invece si corrisponde soltanto una rata minima mensile, sul cui residuo debitorio maturano interessi. Le carte che offrono entrambe le opzioni sono note come carte “a opzione”. Questa flessibilità rende lo strumento molto utilizzato, ma i tassi di interesse sulla modalità rotativa possono essere elevati e comportare costi complessivi rilevanti se non gestiti con attenzione.

  • Flessibilità: il cliente può ad esempio usare la carta per pagamenti variabili e scegliere di rimborsare mensilmente una sola rata (anche solo gli interessi e una parte di capitale).
  • Costo del credito: a fronte di questa flessibilità, spesso il TAEG (tasso annuo effettivo globale) delle carte revolving è alto (tipicamente fra il 15% e il 25% annuo, con commissioni varie). Questo significa che nel lungo termine gli interessi possono superare di molto il capitale utilizzato.
  • Trasparenza: la Banca d’Italia ha rilevato che i consumatori talvolta faticano a comprendere i costi effettivi e la ricostituzione del fido. Perciò è fondamentale leggere con attenzione il contratto e le comunicazioni (come il foglio informativo e gli estratti conto) per capire quanto si paga realmente.

Meccanismi finanziari delle carte revolving

Il funzionamento finanziario delle carte revolving è essenzialmente quello di un prestito a breve termine associato alla carta. Ad ogni utilizzo di spesa, il capitale dovuto aumenta, e a ogni pagamento il capitale diminuisce. Sulle somme rimaste “aperte” al termine del periodo (solitamente mese o ciclo di fatturazione) vengono conteggiati gli interessi contrattuali. Questi interessi possono essere calcolati su base mensile o annuale, ma l’effetto è che più lungo è il piano di ammortamento, più interesse si paga. Ad esempio, se si lascia un saldo di 1.000 € per un anno a un tasso annuo del 20%, si pagheranno circa 200 € di interessi in quell’anno. Se invece si estingue immediatamente il debito (pagando il saldo completo), quegli interessi non si maturano.

Dal punto di vista tecnico, il contratto di carta revolving includerà tipicamente:

  • TAEG e TEG: il contratto deve indicare il TAEG (tasso annuo effettivo globale) e il TEG (tasso effettivo globale). Il TAEG tiene conto degli interessi e delle eventuali spese e commissioni; il TEGV trimestrale (confronto con soglia usuraria) viene pubblicato ogni trimestre dal MEF/Banca d’Italia.
  • Commissioni: potrebbero essere previste commissioni di rinnovo annuali, di disponibilità del fido, di utilizzo su circuito estero, ecc. Queste commissioni non interessi concorrono al TAEG complessivo.
  • Rata minima: spesso il contratto prevede una rata minima mensile, espressa in euro o in percentuale del debito. Se il saldo da pagare è inferiore alla rata minima, si paga solo il dovuto.
  • Esempio pratico: supponiamo di avere un debito residuo di 5.000 € con TAEG annuo 18% e rata minima 100 € al mese. Se paghiamo ogni mese 100 €, al termine di un anno avremo pagato 1.200 € di rate, ma il debito non si estinguerà; l’anno successivo continueremo a pagare interessi sul debito residuo. Invece, se estinguessimo subito i 5.000 €, non pagheremmo alcun interesse aggiuntivo.

La tabella seguente illustra il meccanismo di base del rimborso (esempio numerico):

Debito inizialeTAEG annuoRata minima mensileInteressi anno 1 (circa)Debito residuo fine anno
€ 5.00018%€ 100€ 900 (5.000×0,18)≈ € 4.300

In questo esempio in un anno si pagherebbero 1.200 € di rate, di cui solo 300 € in riduzione capitale (1.200–900). Il debito residuo rimarrebbe altissimo (oltre 4.300 €). Si comprende quindi come prolungare i pagamenti paghi molto di più di un normale prestito senza credito rotativo. Questa dinamica spiega perché spesso si cerca di negoziare un saldo e stralcio per chiudere il debito prima e risparmiare sugli interessi futuri.

Che cos’è il saldo e stralcio

Il termine saldo e stralcio indica genericamente un accordo bonario tra un debitore e il suo creditore finalizzato all’estinzione di un debito mediante il pagamento di una somma inferiore a quella originariamente dovuta. In pratica, il creditore “stralcia” (cioè cancella) parte del credito e accetta un pagamento ridotto (il saldo) come estinzione totale dell’obbligazione residua. Ad esempio, se devo 10.000 € e propongo di versarne 6.000 € subito, il creditore può accettare di chiudere la pratica rinunciando agli altri 4.000 €.

Questo accordo non trova una disciplina specifica nel settore bancario – non è un meccanismo previsto da norme ad hoc – ma si basa sulle disposizioni ordinarie del Codice Civile. In particolare l’art. 1263 c.c. stabilisce che, salvo diverso accordo, il pagamento parziale non estingue il debito; ma se le parti stabiliscono diversamente, il debito si estingue proporzionalmente al pagamento effettuato. In sostanza, debitore e creditore sono liberi di negoziare le condizioni di estinzione diversa del debito.

Tipicamente il saldo e stralcio viene proposto in contesti di grave difficoltà economica del debitore, quando continuare a pagare tutte le rate è impossibile. In questi casi l’accordo consente al debitore di uscire dalla crisi pagando subito una parte del dovuto, e alla banca di incassare almeno quella parte anziché perdere tutto (ad esempio in caso di insolvenza o pignoramenti infruttuosi). È pratica comune in ambito fiscale (per le cartelle esattoriali della Pubblica Amministrazione) e in alcuni accordi privati, ed è ormai utilizzata anche nel credito privato (carte di credito, prestiti).

La validità legale dell’accordo è assicurata dalla prassi contrattuale generale: una volta accettato e pagato il saldo concordato, il debitore si considera liberato dal restante debito residuo. La giurisprudenza della Cassazione ha confermato che l’accettazione del saldo e stralcio equivale a una rinuncia al credito residuo da parte del creditore (cioè non si può più pretendere la parte stralciata). È fondamentale comunque formalizzare tutto per iscritto: bisogna redigere un documento o una lettera in cui si riporti l’accordo (l’importo del debito, l’importo offerto, le scadenze, la dichiarazione di chiusura completa alla data del pagamento). Ad esempio, la stessa Banca d’Italia considera buona prassi inviare al cliente comunicazioni che evidenzino i suoi diritti contrattuali, incluso il diritto di estinzione anticipata del prestito. In sostanza, un accordo di saldo e stralcio può essere visto come una forma di estinzione anticipata del debito, concordata tra le parti, a fronte del versamento di una somma ridotta.

Normativa di riferimento

Dal punto di vista normativo, i contratti di carte revolving rientrano nella disciplina del credito al consumo. In Europa la Direttiva 2008/48/CE (Consumer Credit Directive) stabilisce le regole di base per i contratti di credito ai consumatori (inclusi i crediti rotativi). Tale direttiva è stata recepita in Italia col D.lgs. 141/2010, modificando il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) e introducendo nel nostro ordinamento le misure attuative. In particolare, ora il credito al consumo è regolato dal Titolo VI del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1/9/1993, n. 385), Capo II, che disciplina tutti i contratti di credito ai consumatori.

Quando il credito revolving è fornito attraverso una carta di pagamento (carta di credito), si applica anche il Capo II-bis del Titolo VI del TUB, che recepisce le direttive sui servizi di pagamento (PSD e PSD2). Questo significa, ad esempio, che il contratto deve soddisfare requisiti formali specifici (direttiva PSD2, D.lgs. 11/2010) e che i diritti/obblighi della carta rientrano nella normativa dei servizi di pagamento. Quindi il contratto di una carta revolving è soggetto contemporaneamente alla disciplina del credito al consumo (artt. 34-40 TUB) e alle norme sui servizi di pagamento (artt. 127-128 TUB).

La legge impone la forma scritta per questi contratti: l’art. 118 TUB prevede che il contratto di credito al consumo (quindi anche la revolving) venga stipulato per iscritto. In presenza di carta di credito, si applica anche l’art. 126-sexies TUB (introdotto dal D.lgs. 141/2010) che stabilisce contenuti minimi obbligatori (tassi, spese, durata, ecc.) e la produzione del SECCI (Modulo Informativo Europe). In fase pre-contrattuale l’intermediario deve fornire al cliente un fascicolo informativo (SECCI, condizioni contrattuali) con tutti i costi; in corso di rapporto deve inviare periodicamente estratti conto e ricevute operazioni secondo le modalità della PSD2 (ad es. estratto conto mensile per carta).

Le Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia (Provvedimento n. 115/2009 e succ.) riportano nel dettaglio questi obblighi informativi. In particolare:

  • In fase pre-contrattuale il foglio informativo e il SECCI devono contenere tutti i costi del credito (TAEG, interesse, spese) e la metodologia di calcolo. Nel caso di carta revolving, il SECCI deve integrare anche le informazioni richieste per i servizi di pagamento (perché la carta “rotativa” è anche un servizio di pagamento).
  • Durante il rapporto, al cliente devono essere inviate comunicazioni periodiche. Per le carte revolving ciò avviene secondo le regole PSD2 (ricevuta elettronica delle singole operazioni o estratto conto mensile).

Un ulteriore aspetto normativo da ricordare è la disciplina antiusura. La legge n. 108/1996 stabilisce un limite massimo al tasso d’interesse applicabile: viene calcolato come il TEGM rilevato trimestralmente aumentato del 25% più quattro punti (il cosiddetto tasso soglia). La differenza tra tasso soglia e TEGM non può superare 8 punti percentuali. In pratica, per il 2023 (ad esempio) il tasso soglia per i prestiti attorno a 5.000-15.000 € si aggira intorno al 20-25% annuo. Se la carta revolving applica un tasso superiore a tale soglia, gli interessi eccedenti sarebbero considerati usurari e il cliente potrebbe richiederne la restituzione. Per questo è importante verificare, prima di accettare un saldo e stralcio, che il tasso applicato fino a quel momento fosse entro i limiti di legge. La Banca d’Italia pubblica trimestralmente i TEGM e i tassi soglia sul proprio sito.

Riassumendo, la normativa rilevante comprende gli articoli del TUB sul credito al consumo e sui servizi di pagamento (cd. D. lgs. 141/2010), nonché le disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia, oltre alla legge antiusura. Tutte queste norme si applicano anche quando si negozia un saldo e stralcio: non esistono deroghe automatiche. L’accordo dev’essere infatti conforme alle regole contrattuali e informativi già previste per il credito al consumo e per i pagamenti.

Aggiornamenti normativi e giurisprudenza recente

Negli ultimi anni non ci sono state leggi italiane che riguardano specificamente il saldo e stralcio delle carte revolving (trattandosi di una prassi contrattuale). Tuttavia, è recente il crescente interesse degli organismi di vigilanza sul settore delle carte rotative. Ad aprile 2023 la Banca d’Italia ha infatti pubblicato gli Orientamenti di vigilanza sul credito cd. “revolving”, rivolgendosi agli istituti per richiamare l’attenzione sulle principali criticità (trasparenza, adeguatezza alle esigenze del cliente, rischi di sovraindebitamento) e segnalando buone prassi da perseguire. In sostanza, le autorità invitano le banche a gestire con particolare cura i prodotti revolving per evitare abusi verso il consumatore.

A livello europeo, nel 2021 è stata presentata una proposta di revisione della Direttiva 2008/48/CE (Regolamento COM/2021/347) che mira ad aggiornare le regole del credito al consumo (si parla di Regolamento Credito al Consumo). Questa riforma – ancora in fase di negoziazione – potrebbe introdurre novità anche per i crediti rotativi, ad esempio in tema di tassi massimi o informazione. È opportuno seguirne l’evoluzione, ma per il momento le regole applicabili restano quelle già in vigore.

Sul fronte giurisprudenziale, la Cassazione si è pronunciata in alcuni casi interessanti riguardo al saldo e stralcio. Ad esempio, ha confermato che l’accettazione di un pagamento a saldo da parte del creditore equivale a una rinuncia tacita al resto del credito, pur se formalizzato in modo implicito. In altre sentenze si è discusso se l’accordo di saldo e stralcio comporti una sopravvenienza attiva (un presunto guadagno) per il debitore: la Corte ha lasciato intendere che in tali accordi non scatta tassazione perché il debitore non trae un effettivo vantaggio economico aggiuntivo (non riceve soldi, bensì paga meno di quanto previsto). Tuttavia, ogni caso può avere peculiarità, quindi è sempre consigliabile considerare eventuali giudizi rilevanti se esistono contenziosi analoghi.

Infine, nell’ambito di programmi di sostegno finanziario (ad es. decreti legge anti-Covid), il termine “saldo e stralcio” è stato usato anche per misure fiscali o contenziosi diversi (ad es. definizione agevolata delle cartelle esattoriali). È bene non confondere tali normative speciali con il saldo e stralcio privato di carte revolving: quest’ultimo rimane un accordo contrattuale individuale, non soggetto a scadenze normative particolari (salvo quelle già indicate). In sintesi, chi opera un saldo e stralcio deve attenersi al quadro regolatorio generale esistente, eventualmente informandosi sugli orientamenti di vigilanza e sui riferimenti legali generali.

Aspetti legali del saldo e stralcio

Il saldo e stralcio, benché informale, ha naturalmente implicazioni legali rilevanti. In primo luogo, è sempre buona norma formalizzarlo per iscritto. Si può redigere un atto* – spesso sotto forma di lettera firmata – in cui siano indicate con chiarezza: il debito iniziale, l’importo offerto come saldo, le date di pagamento, e l’impegno della banca a chiudere definitivamente la posizione a fronte di quel versamento. Una volta che l’accordo è accettato e il pagamento viene effettuato nei termini convenuti, il debitore è liberato dal residuo credito. In altre parole, dopo l’esecuzione, la banca non potrà più rivalersi sulla somma rimasta “stralciata”. Ciò rende l’accordo vincolante e definitivo. Ad esempio, la Cassazione ha affermato che l’accettazione di un pagamento ridotto in saldo di un debito equivale a una novazione del contratto, in forza della quale si considera estinto il vecchio rapporto originale.

È opportuno controllare però che nel contratto originale non ci siano clausole che possano complicare la situazione. Ad esempio, alcuni contratti prevedono penali o l’attivazione di tassi moratori se non si rispettano le rate. Nel contesto di un saldo e stralcio, è bene chiarire (nella lettera di accordo) che l’obbligo residuo si estingue con il pagamento concordato, senza ulteriori penali. Se la banca insiste su voci aggiuntive, occorre valutare attentamente l’effettiva legittimità di tali richieste.

Un altro aspetto legale da considerare è il diritto di estinzione anticipata del credito. Per legge, il consumatore ha sempre la facoltà di chiudere anticipatamente un finanziamento al consumo (ad esempio pagando in un’unica soluzione). Questo diritto è un fattore chiave nel saldo e stralcio: l’accordo altro non è che una modalità di estinzione anticipata concordata bilateralmente. Come già ricordato, la Banca d’Italia raccomanda di informare il cliente su questo suo diritto. In pratica, sia il contratto iniziale sia l’accordo di saldo e stralcio devono sempre considerare che il consumatore può chiedere il conteggio estintivo in ogni momento. Di conseguenza, la banca dovrà ricalcolare gli interessi fino alla data di estinzione concordata (anche se verranno poi cancellati) e fornire un documento che attesti la chiusura.

Dal punto di vista contrattuale, valgono sempre le regole del Contratto del Consumo. Per esempio, se il credito revolving era stato concesso contestualmente a una promozione o a particolari condizioni di tasso, va verificato che nel saldo e stralcio non vengano violati diritti del consumatore (come diritto di recesso entro 14 giorni in caso di vendita porta a porta o a distanza). Tuttavia, nella maggior parte dei casi di carte revolving il contratto è iniziato in agenzia o online e il periodo di recesso è già decorso.

Nel caso di contenzioso, il consumatore può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). L’ABF esamina le controversie bancarie e può intervenire ad esempio se la banca rifiuta ingiustificatamente di riconoscere un saldo e stralcio ragionevole o ha errato i calcoli. Sono disponibili casi di ABF su carte di credito dove si discute di trasparenza e correttezza delle clausole. In ogni caso, l’ABF non può imporre alla banca di fare saldo e stralcio, ma può stabilire se la banca ha agito secondo regole di buona fede (ad esempio, se ha rispettato gli obblighi informativi).

In sintesi, gli aspetti legali del saldo e stralcio si inquadrano nella normativa generale del credito al consumo e del Codice Civile. È un accordo privato – non un provvedimento coattivo – quindi la sua validità e portata dipendono dal consenso delle parti. La banca, nell’accettarlo, assume l’obbligo di considerare il debito estinto. Il debitore, nel rispettare i termini di pagamento concordati, acquista il diritto di non vedere riaperta la partita. È un compromesso transattivo che chiude il rapporto, a patto che sia tutto documentato e chiaro.

Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, il saldo e stralcio di un debito di carte revolving non crea tipicamente effetti imponibili per il debitore consumatore. La parte del debito che il creditore rinuncia a riscuotere non è considerata un “reddito” per il debitore, bensì la mera estinzione di un obbligo. Di conseguenza, un privato che paga meno del dovuto non realizza una plusvalenza su cui pagare imposte. In pratica, il risparmio ottenuto sugli interessi non è soggetto a tassazione IRPEF, perché non si tratta di un vero ricavo ma di un minor esborso di spese.

Anche il creditore (la banca) non applica alcuna imposta diretta alla parte di credito stralciata: quella somma manca semplicemente come entrata futura. Infatti le banche non deducono fiscalmente la quota di credito perdonata, poiché la sua rinuncia non è considerata una normale perdita operativa deducibile, ma un evento straordinario. In termini pratici, nessuna delle due parti deve versare un’imposta aggiuntiva in conseguenza del saldo e stralcio. Ovviamente rimane l’obbligo per la banca di contabilizzare correttamente l’operazione: generalmente si registra l’adempimento del pagamento e la chiusura del debito residuo.

Si noti tuttavia che, a differenza di operazioni di ristrutturazione del debito in ambito commerciale, non esiste un’agevolazione fiscale specifica per i privati che chiudono il debito con saldo e stralcio. Tutte le conseguenze fiscali sono quelle ordinarie. Ad esempio, il debitore non potrà dedurre nulla (non aveva già dedotto niente) e non pagherà alcuna imposta sul risparmio. Dal lato della banca, l’assenza di riscossione è considerata una sopravvenienza attiva ai fini contabili, ma non genera alcun obbligo fiscale diretto sui clienti.

In sintesi: per un privato consumatore il saldo e stralcio non comporta imposte aggiuntive. Rimane però consigliabile conservare la documentazione (lettera di accordo e quietanza di pagamento), nel caso di futuri controlli fiscali o di crediti ceduti a terzi (dove entrerebbero in gioco regole di cessione del credito). Se l’operazione fosse inquadrabile come attività di impresa (casi rari per un semplice consumatore), bisognerebbe valutare l’eventuale disciplina delle sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR; ma per il caso tipico del cittadino privato tali problematica non si pone.

Modelli di lettera per il saldo e stralcio

Per avviare un negoziato di saldo e stralcio con la banca o società finanziaria, il primo passo è proporre in forma scritta la propria offerta. Di seguito due modelli di lettera esemplificativi che un debitore può utilizzare per formulare la proposta.

Modello 1 – Proposta di saldo e stralcio (standard):

[Luogo, data]

Alla c.a. Ufficio Crediti – Banca XYZ S.p.A.  
Via [Indirizzo] – CAP [CAP] 

Oggetto: **Proposta di saldo e stralcio** per carta di credito revolv. n. [NUMERO CARTA]

Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome], nato/a a [Luogo e data di nascita], C.F. [Codice Fiscale], residente in [Indirizzo completo], titolare della carta di credito revolving n. [NUMERO] intestata a nome [Nome], comunica quanto segue:

- In data odierna il debito residuo dovuto su tale carta ammonta a € [Importo totale dovuto]. Purtroppo, a causa di [breve descrizione della difficoltà economica: es. perdita del posto di lavoro / grave spesa medica / ulteriore debito, ecc.], non mi è più possibile proseguire con i pagamenti regolari così come concordato. 
- Nel tentativo di definire bonariamente il debito, propongo un **accordo di saldo e stralcio**: sono disposto/a a versare l’importo di € [Importo proposto in cifra e lettere] come pagamento totale e definitivo. Questo versamento avverrà entro [data proposta di versamento o massima data disponibilità di versare]. 
- Chiedo in cambio la **completa estinzione** del debito residuo, con rinuncia da parte vostra alla somma eccedente. In pratica, il pagamento di € [Importo proposto] chiuderebbe integralmente la posizione senza ulteriori obblighi in capo a me. 
- In allegato a questa lettera trasmetto copia della documentazione che attesta la mia situazione attuale di bisogno (ad es. ultima busta paga, certificato di disoccupazione, attestazione ISEE 2024, spese sanitarie, ecc.), così come previsto dalle vostre prassi interne. Questi documenti dimostrano che il mio stato reddituale non consente ulteriori rateazioni. 
- Confidando nella vostra comprensione, vi invito ad accogliere positivamente la presente proposta. Chiedo cortesemente di inviarmi un vostro riscontro scritto (anche via PEC o email) entro [termine, ad es. 15 giorni] dal ricevimento di questa, indicando la vostra decisione e le modalità per effettuare il pagamento. In caso di risposta affermativa, procederò subito al versamento concordato. 

Ringraziandovi anticipatamente per l’attenzione, porgo distinti saluti.  

[Firma]  
[Nome e Cognome]  
[Recapiti: telefono, email]

Modello 2 – Proposta urgente (se in scadenza pratica di recupero):

[Luogo, data]

Alla c.a. Direttore Generale – Banca ABC S.p.A.  
Servizio Gestione Sofferenze – Via [Indirizzo]

Oggetto: **Accordo di saldo e stralcio** su debito di carta revolving n. [NUMERO]

Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome], titolare della carta di credito n. [NUMERO], con estremo rammarico informa questa banca che non è in grado di proseguire i pagamenti come da contratto. La situazione di difficoltà è dovuta a [spiegare: es. spesa medica di € X, cessazione attività, debiti cumulati, ecc.]. Per evitare conseguenze legali e risolvere definitivamente la posizione, faccio la seguente proposta:

- Dati debito residuo: € [Importo residuo attuale] (già maggiorato da interessi e spese), mi impegno a versare in un’unica soluzione la somma di € [Importo proposto] entro il [data precisa, es. 10 giorni lavorativi dal vostro riscontro].  
- In cambio di tale pagamento a saldo, chiedo la **cessazione completa e definitiva** di ogni ulteriore obbligazione legata a questo debito. Sarebbe gradito un vostro atto formale (lettera o email) che confermi la chiusura definitiva del contratto con il pagamento concordato.  
- In allegato trasmetto [elencare eventuali documenti: es. ultima dichiarazione dei redditi, certificato medico, ISEE, estratto conto ecc.], come evidenza della mia impossibilità di versare oltre.  
- Preciso che, in mancanza di un vostro positivo riscontro entro il [data entro 1-2 settimane], dovrò valutare altre misure (es. consulenza legale, istanza di rateizzazione giudiziale), cosa che preferirei evitare. 

Resto comunque fiducioso in una soluzione amichevole. Vi ringrazio per l’attenzione e rimango in attesa di un vostro cortese riscontro.  

Distinti saluti.  

[Firma]  
[Nome e Cognome]  
[Recapiti e documentazione allegata]

Questi modelli sono puramente indicativi. Nel redigere la propria lettera è importante personalizzare i dati (importi, motivazioni, scadenze) e allegare i documenti che la banca eventualmente richiede (come prova dell’ISEE o di spese impreviste). La chiarezza e la correttezza formale possono favorire una risposta positiva.

Esempi di simulazioni pratiche

Per capire concretamente l’effetto di un saldo e stralcio, consideriamo alcuni esempi numerici comparativi. In ciascun caso confrontiamo la situazione «senza accordo» (pagamento delle rate fino all’estinzione) con quella «con accordo» (saldo ridotto).

  • Esempio 1: Debito residuo € 3.000, tasso 22% annuo, rata minima € 100/mese. Senza accordo servirebbero circa 44 mesi per estinguere il debito, con interessi complessivi di € 1.395. Con accordo: se il debitore offre un saldo di € 2.000 subito, il debito si chiude immediatamente e si risparmia tutta la quota interessi residua (€ 1.395). Il cliente paga 2.000 anziché 3.000+interessi, ottenendo un risparmio di 1.000 € sul capitale e 1.395 € sugli interessi.
  • Esempio 2: Debito residuo € 12.000, tasso 12% annuo, rata minima € 200/mese. Senza accordo occorrerebbero circa 93 mesi (7 anni e 9 mesi) per estinguere tutto, con interessi totali di € 6.417 (il piano di ammortamento mensile produca circa € 6.417 di interessi complessivi). Con accordo: se il debitore offre € 8.000 (circa il 67% del debito), il debito si estingue immediatamente risparmiando i € 6.417 di interessi residui. Anche offrire € 9.000 (75% del debito) farebbe risparmiare gli interessi rimanenti (€ 4.417).
  • Esempio 3: Debito residuo € 4.500, tasso 15% annuo, rata minima € 150/mese. Senza accordo servirebbero circa 39 mesi (3 anni e 3 mesi), con interessi totali intorno a € 1.050. Con accordo: un saldo di € 3.000 (∼67% del debito) permetterebbe di estinguere tutto subito, risparmiando i € 1.050 di interessi. In pratica, si pagherebbero 3.000 anziché 4.500+interessi, risparmiando sia sul capitale sia sugli interessi.

Questi esempi mostrano che il vantaggio del saldo e stralcio consiste essenzialmente nel risparmio sugli interessi futuri. Pur versando comunque una somma consistente, il debitore evita di continuare a pagare rate per anni. Naturalmente la convenienza dipende dalle cifre reali (tasso applicato, debito residuo, rata). Prima di proporre un accordo conviene sempre fare un rapido calcolo: spesso basterà un piccolo foglio di calcolo o un semplice conteggio per stimare gli interessi risparmiati rispetto all’importo risparmiato sul capitale.

Tabelle riepilogative

Condizioni tipiche per ottenere un saldo e stralcio:

  • Dimostrazione di gravi difficoltà economica attuale (es. documenti di reddito basso, spese mediche, perdita lavoro, ISEE).
  • Offerta di pagamento significativo (in genere almeno il 40-70% del debito residuo) come segno di buona fede.
  • Possibilità di versare in breve tempo (es. in 1 o massimo pochi mesi) la somma offerta.
  • Redazione di un accordo scritto dettagliato, con importi e impegni ben specificati.
CaratteristicheSaldo e StralcioPiano di rientro ordinario
Somma totale pagataInferiore al debito iniziale (solo il saldo concordato)Equivale al debito iniziale più tutti gli interessi
Durata del rimborsoBreve (pagamento una tantum o poche rate ridotte)Estesa (anni) in funzione della rata minima
Oneri finanziariSostanzialmente nulli dopo il saldo (si pagano solo gli interessi maturati fino a quel momento)Continuano fino all’ultimo pagamento (tutti gli interessi sul residuo)
Rischi per il debitoreDebito chiuso definitivamente (fine delle pendenze)Rischio ritardi, penali, segnalazioni fino a estinzione
Effetti sul merito creditizioPositivo se si estingue il debito (migliora il rating)Normali: il credito rimane aperto finché non chiuso, con possibili segnalazioni CRIF in caso di ritardi
Aspetti fiscaliSaldo e Stralcio
Per il debitore (persona fisica)Nessuna imposta. Il risparmio sugli interessi non è tassabile come reddito.
Per il creditore (banca)La parte di credito stralciata non è fiscalmente deducibile come perdita.
Documentazione fiscaleConservare l’accordo di saldo come prova dell’operazione. Nessun adempimento IVA o imposte speciali è richiesto al consumatore.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos’è esattamente un accordo di saldo e stralcio?
R: È un’intesa extragiudiziale con cui il debitore versa al creditore una somma di denaro minore di quella complessivamente dovuta, ottenendo l’estinzione completa del debito. In pratica si paga subito (o in pochi appuntamenti) un importo concordato inferiore al totale, e la banca rinuncia al resto. Dal punto di vista legale, equivale a estinguere il debito con una somma differente da quella originaria (una forma di novazione). L’accordo ha valore solo se accettato dalla banca e va sempre documentato per iscritto.

D: Quando e a chi posso richiedere il saldo e stralcio?
R: Si può proporre in qualsiasi fase del rapporto, ma tipicamente lo richiedono i debitori in forte difficoltà economica (spese impreviste, perdita di reddito, sovraindebitamento). Non esiste una procedura formale o un’autorità che lo concede: è sempre il debitore a fare la proposta al suo creditore (banca, finanziaria, società di recupero). La controparte può accoglierla o rifiutarla. È importante chiedere quando si prevede di non poter pagare più tutte le rate rimanenti, per evitare ulteriori sanzioni.

D: Quali documenti servono per la negoziazione?
R: In genere la banca richiede prove della situazione economica del cliente: ad esempio ultima dichiarazione dei redditi, CUD o modello 730, attestato ISEE aggiornato, certificati medici o fatture di spese elevate, eventuali atti di separazione in corso, ecc. In sostanza qualsiasi documento che dimostri l’impossibilità di far fronte alle rate ordinarie. Allegare anche l’estratto conto aggiornato del debito (fornito dalla banca) è utile per calcolare l’offerta.

D: Quali condizioni chiede normalmente la banca?
R: Non esistono regole fisse, ma solitamente la banca valuta la proposta se: (1) l’importo offerto è una percentuale significativa del debito, non un’offerta simbolica; (2) la somma è versata in tempi brevi, dimostrando serietà; (3) il debitore prova un vero bisogno (documentazione aggiornata). Le banche tendono ad accettare solo proposte ragionevoli che garantiscano loro un rientro apprezzabile, e non stracci di nulla.

D: Quanto meno posso offrire rispetto al debito?
R: Dipende dalla negoziazione. Non esistono limiti minimi di legge: tutto è trattabile. Praticamente si parte da una somma superiore a zero e si può offrire anche l’intera estinzione in un’unica soluzione. Nelle trattative concrete però si ragiona su percentuali: ad esempio proporre il 50-70% del debito è già considerevole. Percentuali minime (20-30%) difficilmente vengono accettate. La regola informale è: maggiore è l’importo che offrite subito, maggiore sarà la disponibilità della banca ad accettare.

D: Qual è la differenza tra saldo e stralcio e un piano di rientro?
R: Con un piano di rientro ordinario si continua a pagare le rate mensili previste dal contratto fino alla fine, per estinguere tutto (capitale + interessi) in un arco di anni. Con il saldo e stralcio, invece, si salda un importo inferiore in tempi brevi, chiudendo subito la posizione. Nei piani di rientro non c’è remissione di debito, mentre nello stralcio sì. Nel piano ordinario si pagano tutti gli interessi maturati nel tempo; con lo stralcio si evitano gli interessi futuri. In pratica, il saldo e stralcio è più conveniente se si possono pagare subito somme elevate e si vuole evitare di prolungare anni di rate.

D: Devo pagare tasse sulla parte di debito stralciata?
R: No. Per il consumatore la parte di debito che viene cancellata non è un reddito né un guadagno: anzi, è l’annullamento di un obbligo. Non esiste imposizione fiscale sul “risparmio” ottenuto con lo stralcio. Basta regolare il pagamento concordato senza pensare all’IRPEF. Anche per l’IVA o altre imposte indirette non c’è impatto (si tratta di mera estinzione di debito privato). A differenza del condono fiscale per i tributi, il saldo e stralcio bancario non prevede versamenti di tasse addizionali.

D: Cosa succede se la banca rifiuta la mia proposta?
R: In tal caso il debito rimane valido e dovrai continuare a pagare come da contratto. Il rifiuto non comporta sanzioni aggiuntive, ma significa che le rate residue vanno onorate (pena interessi di mora e segnalazioni). Puoi sempre formulare una nuova proposta diversa (magari aumentando la somma offerta o fornendo più documenti). Se non si trova un accordo amichevole, si può valutare l’azione legale ordinaria (ad esempio il debitore potrebbe opporsi a un eventuale pignoramento) o il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario nel caso di dispute sulla correttezza del contratto. È però consigliabile evitare la guerra, perché in genere le banche preferiscono comunque trattare anziché ritrovarsi col credito non pagato e doverlo recuperare coattivamente.

D: Posso cambiare idea dopo aver fatto l’accordo?
R: No. Una volta che la banca ha accettato l’offerta e il debitore ha pagato come concordato, l’accordo è concluso definitivamente. Il debitore non può chiedere indietro parte dei soldi già versati (perché lo stesso contratto lo esclude) e la banca non può pretendere il residuo (avendo rinunciato). In pratica entrambi gli impegni si adempiono al versamento. L’unico termine utile per ripensamenti è prima di effettuare il pagamento: se il debitore non paga come promesso, l’accordo decade e si torna alle condizioni originali del contratto.

D: Come verificare l’importo residuo corretto?
R: Prima di tutto, richiedi un estratto conto aggiornato alla banca (o accedi all’area riservata online se previsto). Verifica che non vi siano errori, come spese addebitate due volte o interessi usurari. Calcola anche quanti interessi si accumulano all’anno sul debito residuo. Spesso il contratto prevede un calendario o un esempio di piano di ammortamento standard: confrontalo con la tua situazione. Se trovi incongruenze, segnalale subito alla banca. A volte un errore nella contabilità della banca può gonfiare il debito residuo.

D: Il saldo e stralcio verrà segnalato nelle centrali rischi (CRIF)?
R: In linea generale, se chiudi il debito (anche con stralcio) la banca segnala la chiusura del rapporto alla CRIF come avvenuta. Non è considerato un insoluto, perché hai comunque pagato una parte significativa e hai chiuso la posizione. Anzi, dimostri di aver assolto il tuo dovere di pagamento. Questo può essere considerato positivamente. Certo, prima di giungere allo stralcio potresti già risultare segnato come “in sofferenza” se avevi rate mancate; ma il nuovo stato (debito chiuso) sarà aggiornato regolarmente. In ogni caso, lo scopo non è riaprire linee di credito ma estinguere il debito, quindi l’aspetto creditizio successivo è meno rilevante per il debitore che vuole soltanto chiudere la vicenda.

Fonti normative, giurisprudenziali e tecniche

  • Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo (credito ai consumatori).
  • Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (attuazione Direttiva 2008/48/CE, CdC).
  • Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (attuazione Direttiva 2015/2366/UE – PSD2 sui servizi di pagamento).
  • D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), Titolo VI, Capo II (credito al consumo) e Capo II-bis (servizi di pagamento con carta).
  • Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 (Disposizioni di trasparenza per le operazioni bancarie e i servizi di pagamento, n. 115/2009).
  • Banca d’Italia – Delibera 107/2023 (Orientamenti di vigilanza sul credito revolving, 19 aprile 2023).
  • Codice Civile, art. 1263 (pagamento parziale e novazione) e art. 2033 (transazione).
  • Legge 12 luglio 1996, n. 108, art. 2 comma 3 (legge anti-usura – calcolo del tasso soglia).
  • Corte di Cassazione, sentenza n. 22548/2018 (saldo e stralcio dei debiti) – conferma validità accordo di saldo, rinuncia al residuo.
  • Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – decisioni e regolamenti generali (per controversie bancarie).
  • Provvedimenti Agenzia delle Entrate, Legge n. 145/2018 (saldo e stralcio cartelle esattoriali) – utile per comprensione del termine, ma specifico alle entrate tributarie.
  • Ministero dell’Economia (MEF) – decreti trimestrali TEGM (pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rilevanti per soglia usura).
  • Banca d’Italia – sito ufficiale “Tassi effettivi globali medi (TEGM) ex L.108/96”.

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