Opposizione Cartella Esattoriale Invitalia: Come Si Fa?

Hai ricevuto una cartella esattoriale collegata a un finanziamento Invitalia e vuoi opporti alla richiesta di pagamento?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenziosi su agevolazioni pubbliche e difesa da cartelle esattoriali – è pensata per aiutarti a capire se la cartella è legittima e come contestarla in tempo utile.

Scopri quando è possibile fare opposizione a una cartella esattoriale emessa per un finanziamento Invitalia, quali sono i vizi più frequenti, quali termini rispettare e quali documenti servono per bloccare il recupero forzoso.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, esaminare la tua situazione con un avvocato esperto e valutare la strategia migliore per annullare la cartella e difendere la tua attività o il tuo patrimonio personale.

Introduzione:

L’opposizione a una cartella esattoriale Invitalia è una procedura legale che consente al debitore di contestare la richiesta di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto di Invitalia, a seguito – nella maggior parte dei casi – della revoca di un finanziamento pubblico (come Resto al Sud, autoimpiego, autoimprenditorialità, ecc.). Ricevere una cartella esattoriale di questo tipo significa che l’amministrazione ha iscritto a ruolo un credito vantato nei confronti del beneficiario e ha avviato la fase esecutiva della riscossione. Ma non sempre la cartella è legittima: può contenere errori, essere prescritta, non notificata correttamente o derivare da un provvedimento di revoca impugnabile. In questi casi, è possibile fare opposizione.

La prima cosa da sapere è che la cartella non è il primo atto del procedimento. Per essere valida, deve essere preceduta da un provvedimento amministrativo di revoca o da un atto equivalente che motivi la richiesta di restituzione. Se il beneficiario non ha mai ricevuto tale atto, oppure se l’ha ricevuto ma non ne condivide il contenuto, può contestare la legittimità della pretesa.

L’opposizione può avvenire su due piani distinti, a seconda di cosa si vuole contestare:

  1. Il merito del credito (ossia la legittimità della revoca del finanziamento): in questo caso si deve proporre ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), perché la revoca è un atto amministrativo. Il termine per agire è di 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
  2. I vizi propri della cartella (notifica, prescrizione, errore di calcolo, mancanza di motivazione): in questo caso l’opposizione va presentata alla Corte di Giustizia Tributaria, entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Se la cartella è basata su un atto presupposto non notificato o inesistente, è sempre impugnabile.

In pratica, chi riceve una cartella esattoriale da parte di Invitalia deve prima verificare:

  • se c’è stato un provvedimento formale di revoca e quando gli è stato notificato;
  • se ha mai presentato osservazioni o controdeduzioni;
  • se i termini per impugnare sono ancora aperti;
  • se ci sono vizi nella notifica o nella struttura della cartella.

In alternativa all’opposizione giudiziaria, è possibile:

  • presentare un’istanza di annullamento in autotutela ad Invitalia, se si ritiene che la revoca sia infondata o sproporzionata;
  • richiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la rateizzazione del debito;
  • avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, se vi è uno stato di difficoltà economica grave.

La scelta dello strumento giusto richiede una valutazione tecnica: contestare la cartella davanti al giudice tributario può portare alla sospensione e, se accolta, all’annullamento totale dell’obbligo di pagamento. Ma se il problema è la revoca del contributo stesso, allora serve un ricorso al TAR. In alcuni casi è possibile agire su entrambi i fronti, coordinando le difese.

In conclusione, ricevere una cartella esattoriale legata a un finanziamento Invitalia non significa dover pagare subito e senza verifica. Chi si trova in questa situazione ha diritto a capire, difendersi e – se necessario – contestare formalmente la pretesa. Agire tempestivamente e con l’assistenza di un esperto è fondamentale per evitare il blocco dei conti, i pignoramenti e le azioni esecutive successive.

Aspetto dell’Opposizione alla Cartella InvitaliaDescrizione sintetica
Origine del debitoRevoca di un finanziamento pubblico gestito da Invitalia
Atto presuppostoProvvedimento amministrativo motivato, notificato al beneficiario
Se contesto la revocaRicorso al TAR entro 60 giorni
Se contesto la cartellaRicorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni
Vizi contestabiliNotifica irregolare, prescrizione, importo errato, atto mai ricevuto
Alternativa: autotutelaRichiesta motivata di annullamento o riesame ad Invitalia o al concessionario
Alternativa: rateizzazionePossibile dilazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Alternativa: sovraindebitamentoAccesso a piano del consumatore o liquidazione controllata
Effetto dell’opposizioneSospensione della riscossione se concessa, possibilità di annullamento totale
Assistenza consigliataNecessaria per valutare quale giudice è competente e costruire la strategia più efficace

Ma andiamo ora ad approfondire:

Giurisdizione competente

La Corte di Cassazione (SS.UU. 18 gennaio 2022, n. 1394) ha stabilito che quando si impugnano cartelle di pagamento afferenti a tributi o crediti pubblici il giudice tributario è competente a decidere tutte le questioni relative alla sostanza della pretesa (ad es. esistenza del debito, legittimità dell’atto impositivo o contributivo, vizi di forma e di merito inerenti al contenuto del credito) fino al momento della notifica dell’atto esecutivo. Al contrario il giudice ordinario (tribunale civile) ha competenza esclusiva su quelle questioni che attengono alla forma e alla legittimità formale dell’atto esecutivo in sé, sia che la notifica della cartella sia stata validamente effettuata, sia che questa sia carente o nulla. In pratica, dunque, se l’opposizione verte sulla legittimità dell’intimazione tributaria o contributiva (ad es. vizi dell’atto impositivo originario, ambito di applicazione dell’agevolazione, ecc.), va proposta dinanzi alla Commissione Tributaria (o alla Corte Tributaria in appello). Se invece la contestazione riguarda i requisiti formali della cartella esattoriale o del pignoramento (termine di notifica, dati anagrafici, misura cautelare ecc.), si agirà con opposizione all’esecuzione davanti al tribunale civile.

Analogamente, la Cassazione ha chiarito che quando il credito di Invitalia deriva da un rapporto di natura privatistica (ad es. un contratto di finanziamento agevolato) l’atto di cartella funziona da titolo esecutivo pari ad un precetto e va impugnato con le forme dell’opposizione civile (artt. 615 e 617 c.p.c.). In particolare Cass. 6833/2021 afferma che per somme dovute alla pubblica amministrazione in forza di rapporti contrattuali privati “la cartella di pagamento… ha funzione assimilabile al precetto… e le contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice ordinario nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.”. Se invece il debito è riconducibile ad un provvedimento amministrativo (ad es. revoca o decadenza di contributo a fondo perduto), l’opposizione al ruolo esattoriale rientra nel giudizio amministrativo (TAR); in tal caso si impugna il provvedimento di base (o la cartella stessa come atto conclusivo dell’esecuzione) dinanzi al TAR territoriale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 546/92, art. 2, e dalla L. 234/2012 (principio di ingerenza funzionale). In ogni caso, occorre valutare la competenza caso per caso, conformandosi al criterio delimitato dalle Sezioni Unite Cassazione sopra citate.

Opposizione per vizi formali e sostanziali (art. 615 e 617 c.p.c.)

In sede civile l’opposizione alle cartelle esattoriali segue la disciplina ordinaria degli atti esecutivi: si distingue tra opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). L’opposizione all’esecuzione (art. 615) è finalizzata a far dichiarare che il credito invocato è inesistente o estinto: ad esempio si contestano la fondatezza del debito, l’assenza del titolo esecutivo sottostante, l’avvenuta estinzione o prescrizione del credito stesso. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617) invece mira a colpire le nullità o irregolarità formali della cartella o degli atti successivi (notifiche difettose, mancanza di sottoscrizione o di vigenza dell’atto, carenze di avvisi di mora, etc.). Entrambe le opposizioni vanno promosse entro 20 giorni dalla notifica dell’atto che si impugna (cartella per l’opposizione agli atti, pignoramento o precetto per l’opposizione all’esecuzione). La giurisprudenza rammenta infatti che in caso di vizi procedurali originari o sopravvenuti del titolo esecutivo (mancanza di un atto idoneo da cui desumere il debito o cessazione dell’obbligo), l’opposizione ex art. 615 c.p.c. è lo strumento idoneo per contestarne la legittimità. Per contro, se si deducono nullità estrinseche dell’atto esecutivo (ad es. difetti di notifica o forma dell’atto successivo), si impugna con art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. 6833/2021).

Nel dettaglio, vizi formali della cartella possono essere: errore nel calcolo del ruolo, mancanza di sottoscrizione digitale o carta intestata, allegati incompleti, termini di notifica fuori decorrenze (art. 25 D.P.R. 602/1973), inesattezze anagrafiche sul destinatario, violazioni del diritto di difesa (mancata indicazione delle modalità di ricorso), ecc. Vizi sostanziali sono invece la generica contestabilità della pretesa economica (ad esempio la cartella è priva di un valido provvedimento o titolo alla base), o gli effetti di cause di estinzione sopravvenute (pagamenti antecedenti o prescrizione del credito). L’opponente deve specificare i motivi di diritto e di fatto alla base di ogni eccezione. Se l’opposizione coniuga vizi formali e sostanziali (ad es. carenza del titolo e prescrizione) non vi è preclusione, purché la notifica sia avvenuta nei termini di legge (o sia nulla), come conferma la giurisprudenza.

Opposizione per prescrizione del credito

Nei finanziamenti agevolati erogati da Invitalia (mutui a tasso zero, contributi rimborsabili ecc.) l’obbligo di restituzione è generalmente un debito unitario da adempiersi in più rate. Ne discende che trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), e non quella quinquennale di cui all’art. 2948 n.4 c.c., riservata ai debiti periodici annuali. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l’obbligo di restituzione di un finanziamento agevolato, pur frazionato in rate, è un solo debito plurimo: pertanto decorre in 10 anni dal termine ultimo di ciascuna rata o dall’eventuale ultimo atto interruttivo. In linea con tali principi, i tribunali hanno accolto opposizioni basate sulla prescrizione decennale. Ad esempio, il Tribunale di Roma (sent. 10124/2024) ha rimarcato che «la prescrizione decennale e non quella quinquennale di cui all’art. 2948, n.4 c.c.» si applica ai mutui agevolati, in quanto non sussiste periodicità annuale del debito. Anche il Tribunale di Lecce (sent. 2759/2024) ha riconosciuto la decorrenza ultra-decennale della prescrizione e dichiarato la carenza di fondatezza del credito per tale causa.

I termini di prescrizione vanno computati a norma dell’art. 2946 c.c.: decorrono dalla scadenza ultima delle rate non pagate o dall’ultimo atto idoneo a interrompere la prescrizione (interruzioni o sospensioni del titolo esecutivo). Se negli anni non è stato inviato alcun sollecito formale (intimazione di pagamento o ruolo) al beneficiario, l’eventuale azione coattiva successiva potrebbe risultare prescritta dopo 10 anni dal verificarsi dell’illecito iniziale. L’onere di provare il decorso dei termini spetta al debitore opponente, che dovrà dimostrare l’assenza di interruzioni. In ogni caso, anche intervenute integrazioni legislative (es. art. 10 bis L. 212/2010) non hanno ridotto in via eccezionale questo termine ordinario.

Opposizione per carenza del titolo esecutivo

Quando l’azione esecutiva procede senza titolo legittimante, l’opponente può farlo valere nell’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Il “titolo esecutivo” delle cartelle tributarie è costituito dall’iscrizione a ruolo (art. 12 del R.D. 639/1910 e art. 474 c.p.c.), mentre nei contratti di mutuo o nelle deliberazioni di agevolazione è generalmente il contratto stesso o un decreto di ingiunzione (Cass. 6833/2021). L’opposizione per carenza del titolo impone al giudice di verificare ex officio, anche senza specifica richiesta del debitore, la validità formale dell’atto che ha consentito l’iscrizione a ruolo. In sostanza, se Invitalia non ha mai ottenuto un provvedimento giudiziale esecutivo né un regolare ruolo di riscossione, l’intera cartella risulta priva di efficacia esecutiva. In tal caso il tribunale civile può dichiarare estinta o illegittima l’azione dell’ente creditore. È prassi, in tali ipotesi, qualificare l’opposizione ex art. 615 c.p.c. come istanza incidentale al giudice dell’esecuzione affinché eserciti i suoi poteri di vigilanza sulla sussistenza del titolo.

Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)

L’opposizione di terzo è un rimedio alternativo a difesa della proprietà di beni pignorati. Qualora beni mobili o immobili siano stati sottoposti a esecuzione forzata, il terzo che ne rivendica la titolarità può notificare opposizione al creditore procedente (Invitalia) e al debitore esecutato. In questo caso il giudice civile competente (giudice dell’esecuzione) deve pronunciarsi sull’illegittimità dell’espropriazione rispetto al diritto del terzo (art. 619 c.p.c.). L’opposizione di terzo non sospende automaticamente il procedimento, ma può comportare la restituzione del bene qualora risulti davvero appartenente al terzo opponente. Poiché è possibile presentare l’opposizione di terzo fino all’atto di trasferimento del bene (es. vendite all’asta), occorre agire tempestivamente non appena si abbia notizia del pignoramento.

Ruolo della Commissione Tributaria e del TAR

Nel caso in cui si decida di impugnare la cartella con gli strumenti previsti dal diritto tributario, la controversia si svolge davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (e, in grado d’appello, alla Commissione Tributaria Regionale). Il ricorso tributario ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 deve essere notificato entro 60 giorni dalla cartella (soppressa la fase di reclamo, ora si ricorre direttamente). In questa sede possono essere sollevati sia vizi formali della cartella (firme, data, notifica ecc.) sia contestazioni sostanziali del credito. In linea con la giurisprudenza di legittimità, ogni questione incidentale sulla pretesa tributaria (fatti costitutivi o estintivi ante cartella) compete al giudice tributario. Le Commissioni si pronunciano di regola con sentenza, pronunciando eventualmente la nullità dell’atto o l’inefficacia del ruolo. Se il debito ha natura patrimoniale e si procede in via tributaria (ad es. sanzioni tributarie collegate ai fondi ricevuti), valgono le regole ordinarie del contenzioso tributario (gravi e fondati motivi per misure cautelari ex art. 47).

Nel caso invece si contesti un atto amministrativo di Invitalia (ad esempio la decadenza da contributi UE), il giudice competente è il Tar (ai sensi dell’art. 133 c.p.a. e art. 2 D.Lgs. 546/1992). In tali casi l’opposizione alla cartella assume forma di ricorso amministrativo: si ricorre al Tar entro 30 o 60 giorni dall’atto impugnato (secondo il tipo) chiedendo l’annullamento del provvedimento di decadenza/sospensione e, conseguentemente, l’inefficacia della cartella esattoriale. La giurisprudenza amministrativa ha precisato che le cartelle relative a contributi agevolati rientrano nella giurisdizione esclusiva del TAR poiché esse esauriscono il procedimento amministrativo di erogazione del beneficio. In tali controversie le difese possono far valere ogni eccezione di diritto amministrativo (violazioni di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione, ecc.).

Sospensione e misure cautelari

Nell’ambito del giudizio tributario è possibile chiedere al giudice una sospensione cautelare dell’esecuzione coattiva. In particolare l’art. 47 del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che, “in caso di eccezionale urgenza”, il presidente della Commissione tributaria (o il giudice d’appello) può, previa sommaria valutazione del merito, disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato. In sede civile analoga funzione è svolta dall’istruttoria sommaria del giudice dell’esecuzione: l’opponente può chiedere al tribunale di adottare misure cautelari (ad es. sequestro conservativo o sospensione dell’esecuzione con decreto in camera di consiglio ex art. 281-sexies c.p.c.) in attesa della decisione di merito. In alternativa (o contemporaneamente) il debitore può proporre ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti il tribunale ordinario richiedendo un provvedimento urgente contro l’espropriazione, dimostrando il fumus e il periculum in mora. L’adozione di una garanzia fideiussoria interrompe di regola l’esecuzione (art. 156 c.p.c.).

Sul versante amministrativo, se è pendente un giudizio al TAR si può chiedere la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a., purché sussistano i gravi presupposti richiesti. Inoltre, in tutti i casi di opposizione all’esecuzione è sempre possibile richiedere in via amministrativa la sospensione della riscossione. In base alla L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il debitore può, entro 90 giorni dalla notifica, presentare all’agente della riscossione una dichiarazione contenente le ragioni di inesigibilità del credito (es. prescrizione, sgravio già pronunciato, pagamento già effettuato, provvedimento di sospensione amministrativa o giudiziale pregresso, ecc.). Con tale istanza l’Agente di Riscossione è tenuto a sospendere immediatamente ogni attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La dichiarazione va corredata da documentazione idonea e presentata entro 90 giorni dalla notifica (art. 1, c.538-543 L. 228/2012). In sostanza il contribuente può chiedere in via amministrativa un “congelamento” della riscossione in attesa dell’esito del giudizio di merito, evitando così azioni coattive pregiudizievoli.

Strumenti alternativi all’azione giudiziaria

Oltre al ricorso in giudizio, il debitore può tentare soluzioni alternative per ottenere l’annullamento o la rateizzazione del debito. In primis l’autotutela amministrativa: il contribuente può inviare istanza in autotutela a Invitalia (o all’amministrazione che ha emesso il titolo) chiedendo l’annullamento d’ufficio della cartella per nullità o illegittimità dell’azione (art. 2, L. 241/1990). L’autotutela può ripristinare il diritto cancellando la pretesa prima di dover litigare. Inoltre si può fare un interpello: negli aspetti tributari si tratta di inviare quesiti formali all’Agenzia delle Entrate (artt. 11 TUIR; art. 48-bis, D.P.R. 633/1972) per chiarire dubbi interpretativi applicativi; un interpello disapplicativo (art. 11, co.11, L. 212/2000) può essere utilizzato se si ritiene che una norma fiscale o sul credito agevolativo contrasti con normative comunitarie (aiuti di stato).

Per quanto riguarda la composizione bonaria, esistono istituti di conciliazione «fiscale» previsti dalla legge. Conciliazione tributaria giudiziale: in sede di commissione, le parti possono proporre un accordo di definizione (accordo conciliativo ex art. 48-bis D.Lgs. 546/92 e ss.mm.) per estinguere la controversia con formule transattive (riduzione di sanzioni/interessi, pagamento parziale, ecc.). Definizione agevolata extragiudiziale: l’art. 17, D.Lgs. 218/1997 (e seguenti modifiche) consente al contribuente di “concordare” col Fisco il debito dovuto prima del contenzioso, in certi casi con benefici sanzionatori. Analogamente, il contribuente può cercare accordi bonari con l’Agente della riscossione o chiedere piani di dilazione (artt. 70 ss., D.P.R. 602/1973) per rateizzare il pagamento senza opposizione. In generale, tuttavia, gli strumenti alternativi non precludono l’azione giurisdizionale qualora non sortiscano esito o non siano applicabili (soprattutto se il credito è contestato in fatto o diritto).

Obblighi probatori dell’ente creditore

La giurisprudenza è costante nel ritenere che in opposizioni come questa l’onere della prova del credito azionato incomba sull’ente impositore (Invitalia). In pratica, il creditore deve documentare compiutamente l’esistenza del credito vantato (produzione dei contratti, piani di rientro, attestazioni di ammissione agli incentivi, delibere, ecc.) e provare la regolarità formale della procedura di iscrizione a ruolo. Secondo i tribunali, in caso di contestazione di vizi di notifica o di origine del credito “la legittimazione passiva… non può che sussistere in capo all’ente impositore” che deve provare la fondatezza del ruolo. All’opposto, l’esecutato opponente deve limitarsi a far valere i propri motivi di difesa (vizi di forma, estinzione del debito, prescrizione, ecc.): non deve provare il proprio diritto, ma può limitarsi a contestare quello dell’ente attore. In sintesi, Invitalia deve dimostrare de plano che il credito esiste ed è esigibile e che tutti i presupposti procedurali (notifiche, titoli abilitanti, atti interruttivi) sono stati rispettati. Se il creditore non adempie a questo onere, l’opposizione o il ricorso viene accolto per carenza di prova della pretesa.

Tabelle riepilogative Opposizione Cartelle Esattoriali Invitalia

Tipo di opposizioneGiudice competenteTermine impugnazioneRiferimenti normativi
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Tribunale ordinario (giudice civile)20 giorni dalla notifica dell’atto esecutivoArt. 615 c.p.c.; Cass. 6833/2021
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Tribunale ordinario (giudice civile)20 giorni dalla notifica della cartellaArt. 617 c.p.c.; D.P.R. 602/1973, art. 50; Cass. 6833/2021
Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)Tribunale ordinario20 giorni dal pignoramento (mobile/immobile)Art. 619 c.p.c.
Ricorso in sede tributaria (cartella fiscale)Commissione Tributaria (primo o secondo grado)60 giorni dalla notifica della cartellaD.Lgs. 546/1992, art. 19; Cass. SS.UU. 1394/2022
Ricorso in sede amministrativa (contributi agevolati)TAR competente (o Cons. Stato)30/60 giorni dall’atto del provvedimentoD.Lgs. 546/1992, art. 2; L. 234/2012 (art. 1); CPC art. 133; Cass. 2650/2016 (spinosi criteri)

FAQ – Domande frequenti Cartelle Esattoriali Invitalia

  • D: Qual è il termine per impugnare una cartella di Invitalia?
    R: Se si procede davanti alla Commissione tributaria, il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella. Se invece si ricorre al giudice civile con opposizione ai sensi del c.p.c., il termine è di 20 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo che si intende contestare (cartella o pignoramento). Trascorsi i termini ordinari, il contribuente può comunque proporre istanza di sospensione o revoca amministrativa, ma non rimettere più la questione in via giudiziale.
  • D: Qual è la differenza pratica tra un’opposizione ex art. 615 c.p.c. e una ex art. 617 c.p.c.?
    R: L’opposizione ex art. 615 c.p.c. mira a contestare il diritto di credito stesso (es. inesistenza, mancanza di titolo, prescrizione). L’opposizione ex art. 617 c.p.c. riguarda esclusivamente vizi di forma dell’atto esecutivo (cartella, notifiche, pignoramenti). In altre parole, con l’art. 615 si denuncia un vizio sostanziale del credito, con l’art. 617 un vizio formale del procedimento esecutivo. È possibile proporre congiuntamente entrambe le opposizioni nella stessa citazione, come consentito dalla giurisprudenza.
  • D: Chi deve decidere sull’opposizione: giudice tributario o giudice civile?
    R: Dipende da cosa si contesta. Se l’opposizione verte su questioni inerenti la natura fiscale o contributiva del credito (ad es. illegittimità dell’agevolazione, esistenza del tributo, analisi dei presupposti sostanziali), si va davanti al giudice tributario. Se invece si contestano solo irregolarità formali della cartella (validità della notifica, vizi di forma dell’atto esecutivo), la competenza spetta al giudice ordinario. In ogni caso, la causa può essere trasferita tra le giurisdizioni con provvedimento di difetto di giurisdizione se necessario, con traslatio iudicii entro 3 mesi (L. 69/2009).
  • D: Quali misure cautelari posso chiedere per sospendere la riscossione?
    R: In sede tributaria l’art. 47, co. 8-bis, D.Lgs. 546/1992 consente di chiedere la sospensione dell’esecutività del ruolo o della sentenza impugnata, previo giudizio sommario di merito. In sede civile, si può far ricorso ai rimedi cautelari ordinari: art. 669-octies c.p.c. (sequestro conservativo), art. 700 c.p.c. (provvedimento d’urgenza) o art. 281-sexies c.p.c. (sentenza per trattazione scritta). L’iscrizione di garanzia fideiussoria è un altro mezzo per fermare l’esecuzione (art. 156 c.p.c.). In ogni caso, se è stata promossa opposizione, il pignoramento non può essere eseguito finché il giudice non decide la causa.
  • D: È possibile ottenere la sospensione semplicemente rivolgendosi all’agente della riscossione?
    R: Sì. Con la legge 228/2012 il contribuente può inviare all’Agente della Riscossione (ex Equitalia) un’apposita istanza di sospensione amministrativa, corredata dalla documentazione delle cause di non esigibilità (prescrizione, sgravio, pagamento, provvedimento giudiziale favorevole, ecc.). Tale istanza deve essere presentata entro 90 giorni dalla notifica e consegna all’agente di una dichiarazione scritta che attesti le ragioni della sospensione richiesta. Ricevuta la domanda, l’Agente è tenuto a sospendere immediatamente ogni attività di riscossione per quei crediti. In pratica, il credito rimane “congelato” in attesa di chiarimenti, evitando procedimenti esecutivi temporaneamente.
  • D: Quali alternative all’azione giudiziaria esistono?
    R: Al di fuori del tribunale si possono utilizzare: (i) Autotutela – istanze indirizzate a Invitalia o all’Agenzia delle Entrate per chiedere la revisione o annullamento della cartella (art. 2 L. 241/1990); (ii) Interpello – quesiti proattivi alle Autorità competenti (Agenzia Entrate o Invitalia) per avere un parere vincolante su punti controversi di diritto; (iii) Conciliazioni – accordi transattivi con l’ente creditore: in campo tributario la conciliazione giudiziale ex art. 48-bis D.Lgs. 546/92 e la definizione agevolata (art. 17 D.Lgs. 218/97); in campo amministrativo, istituti come l’arbitrato statutario (legge 162/1998) o la negoziazione ex art. 6 co. 2 D.Lgs. 28/2010 possono talvolta applicarsi. Tali strumenti sono però subordinati all’adesione dell’ente e di norma non derogano alla giurisdizione ordinaria, salvo casi specifici (p.es. condizione di procedibilità per alcune controversie civili).
  • D: Chi deve provare l’ammontare del credito in giudizio?
    R: L’ente creditore (Invitalia) ha l’onere di dimostrare il diritto di credito vantato. In mancanza di prova del titolo esecutivo o di idonea documentazione (contratti, graduatorie, decreti, piani di rientro, ecc.), l’opposizione viene di solito accolta. Il debitore opponente, invece, deve limitarsi a contestare i vizi e gli elementi addotti dall’ente, senza necessità di provare la propria estraneità. In particolare la giurisprudenza ha ribadito che in tali opposizioni “la legittimazione passiva… non può che sussistere in capo all’ente impositore”, ossia spetta a Invitalia addurre le prove del credito oggetto di riscossione.

Fonti normative e giurisprudenziali di riferimento

  • Normativa: R.D. 639/1910 (artt. 7-12); D.P.R. 602/1973 (artt. 25, 50, 57); D.Lgs. 546/1992 (artt. 2, 19, 47-48, 52); D.Lgs. 46/1999 (art. 29); Codice Civile (artt. 2946, 2948); Codice di Procedura Civile (artt. 474, 615, 617, 619, 666, 669-octies, 281-sexies); Legge 228/2012 (art. 1, commi 538-543); Legge 234/2012 (art. 1); Legge 241/1990 (art. 2); D.Lgs. 185/2000 e ss.mm. (norme sul credito agevolato); D.Lgs. 28/2010 (mediazione civile).
  • Giurisprudenza: Cass. SS.UU. 18.1.2022 n.1394; Cass. SS.UU. 23.4.2020 n.7822; Cass. Sez. V 11.3.2021 n.6833; Cass. Civ. 30.1.2008 n.2086; Cass. Civ. 30.8.2011 n.17798; Cass. Civ. 30.8.2002 n.12707; Corte Cost. 31.5.2018 n.114; Trib. Roma 13.6.2024 n.10124; Trib. Lecce 9.8.2024 n.2759; Trib. Napoli 12.2.2025 n.588; più decisioni dei Tar e delle Commissioni tributarie competenti (es. CTR Lazio 2023, Commissioni Provinciali 2022-2024) e dei giudici amministrativi (Cons. Stato sez. IV 29.2.2016 n.835 e TAR Lazio 2020 n.3453).

Opposizione Cartella Esattoriale Invitalia: Perché Affidarti a Studio Monardo

Hai ricevuto una cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per un finanziamento agevolato o un contributo ricevuto da Invitalia?

⚠️ Ti chiedono la restituzione integrale delle somme erogate, magari con interessi, sanzioni e costi aggiuntivi?
Spesso queste cartelle arrivano senza alcun preavviso, anni dopo l’erogazione del fondo, per presunte irregolarità nella documentazione, nella rendicontazione o nella gestione del progetto.

Ma non tutto è perduto: puoi ancora opporti legalmente e bloccare la riscossione, se agisci in tempo.

Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo

Analizza la cartella e l’intera documentazione del finanziamento, verificando la legittimità della revoca e del recupero

Contesta l’atto di riscossione, se sono presenti vizi procedurali o sostanziali

Predispone il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, entro i termini previsti dalla legge (60 giorni dalla notifica)

Chiede la sospensione immediata della cartella, per bloccare pignoramenti, fermi amministrativi e iscrizioni ipotecarie

Tratta con Invitalia e AdER, per ottenere la riduzione del debito, un piano di rientro sostenibile o l’accesso a procedure di esdebitazione

Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

🔹 Avvocato esperto in contenzioso contro Invitalia, AdER e Agenzia delle Entrate
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di avvocati e consulenti specializzati in finanziamenti pubblici, fiscalità e tutela del patrimonio

Perché agire subito

⏳ Dopo la notifica, hai solo 60 giorni per presentare opposizione
⚠️ Se non fai ricorso, la cartella diventa definitiva ed esecutiva, e AdER può agire subito
📉 Rischi concreti: pignoramento conti, fermo beni strumentali, danni all’impresa e alla reputazione
🔐 Solo una difesa legale preparata può bloccare la riscossione e riaprire la trattativa

Conclusione

Una cartella esattoriale di Invitalia non va mai ignorata.
Spesso è possibile contestarla, sospenderla o ridurla, ma solo se ti affidi a un professionista che conosce la materia.

Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa avere al tuo fianco un esperto capace di fermare la procedura e trovare una soluzione concreta per tutelare te, la tua attività e il tuo patrimonio.

Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza riservata. Il tempo stringe, ma una buona difesa può salvarti. Agisci ora.

Leggi con attenzione: Se stai affrontando difficoltà con il Fisco e hai bisogno di una rapida valutazione delle tue cartelle esattoriali e dei debiti, non esitare a contattarci. Siamo pronti ad aiutarti immediatamente! Scrivici su WhatsApp al numero 351.3169721 oppure inviaci un’e-mail all’indirizzo info@fattirimborsare.com. Ti ricontatteremo entro un’ora per offrirti supporto immediato.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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