Finanziamenti Fino A 25.000€ Garantiti Dallo Stato: Cosa Succede Se Non Riesco A Pagare

Hai ottenuto un finanziamento fino a 25.000 euro con garanzia statale durante l’emergenza Covid, ma ora non riesci più a restituirlo? Hai paura di subire un pignoramento o una segnalazione negativa?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in tutela del debitore e gestione dei finanziamenti garantiti dallo Stato – è pensata per aiutarti a capire cosa succede in questi casi e come difenderti prima che sia troppo tardi.

Scopri cosa accade se non paghi un prestito fino a 25.000 euro garantito dal Fondo PMI, quando la banca può escutere la garanzia, quali rischi corri sul piano personale o aziendale e quali soluzioni legali esistono per bloccare o rinegoziare il debito.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare la tua situazione con un avvocato esperto e studiare una strategia concreta per tutelare la tua impresa e il tuo patrimonio.

Introduzione:

Negli ultimi anni (in particolare durante l’emergenza COVID-19) lo Stato italiano ha offerto garanzie pubbliche per facilitare l’accesso al credito delle PMI e dei professionisti. Tra queste, i finanziamenti garantiti fino a 25.000€ (poi elevati a 30.000€) – previsti dall’art. 13 del D.L. 23/2020 (“Decreto Liquidità”) – hanno avuto un ruolo centrale. Si tratta di prestiti a prima richiesta coperti al 100% dallo Stato (poi al 90%/80%) e con condizioni semplificate. Tuttavia, la garanzia statale non libera il debitore dall’obbligo di rimborso. In caso di mancato pagamento, la banca può escutere la garanzia e Mediocredito Centrale (MCC) – gestore del Fondo di Garanzia PMI – interviene per rimborsare la banca. A quel punto MCC (e l’Agenzia delle Entrate Riscossione) recupera le somme dal debitore. La guida seguente analizza in dettaglio tutte le norme rilevanti (incluse quelle emergenziali COVID-19), la giurisprudenza aggiornata, le conseguenze legali e creditizie di un inadempimento, e il funzionamento concreto dell’escussione della garanzia statale.

Quadro normativo di riferimento

Misure emergenziali COVID-19

  • Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020): introdusse le prime misure di sospensione dei mutui e moratorie per le imprese colpite dalla pandemia, rinviando le rate dei prestiti (art. 56 e 73).
  • Decreto “Liquidità” (D.L. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”): all’art. 13 c.1, lett. m), prevedeva prestiti “fino al 25.000 €” per imprese e professionisti danneggiati dal COVID, con garanzia pubblica gratuita al 100% e rimborso a partire da 24 mesi dall’erogazione. La norma imponeva inoltre che l’importo non superasse il 25% dei ricavi (o doppi della spesa salariale) e comunque 25.000€. Grazie alla conversione in legge n. 40/2020, il limite è stato elevato a 30.000€ e il periodo iniziale di rimborso a 30 mesi, con durata fino a 120 mesi.
  • Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021): ha prorogato le misure emergenziali fino al 30/6/2022. Ha inoltre introdotto novità per i prestiti “fino a 30k”: dalla fine 2021 la copertura è stata ridotta all’80% (prima era 100%) e dal 1° aprile 2022 è stato introdotto il pagamento di una commissione una tantum al Fondo di garanzia. Restano fatti salvi i requisiti originari (importo e durata entro i limiti previsti) e l’accesso semplificato.
  • DL Sostegni e Sostegni-bis (2021) e DL Energia (2022): hanno esteso/o rimodulato misure di garanzia per la liquidità, adattando coperture e scadenze. Ad esempio, con il DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”), per i prestiti emergenziali “COVID” a 30k la garanzia è stata ridotta al 90% dal 1° luglio 2021. Dopo il 30/6/2022, le agevolazioni emergenziali sono decadute per queste operazioni (cfr. Circolare MCC n.4/2022).
  • Misure simili recenti (2022-2025): durante la crisi “Russia-Ucraina” il governo ha introdotto garanzie statali analoghe, gestite da SACE S.p.A. (società pubblica). Ad esempio, il D.L. 50/2022 (art. 15) ha previsto fino al 31/12/2023 garanzie statali a favore di finanziamenti alle imprese colpite dall’emergenza energetica, da erogarsi da SACE. Anche questo intervento copre capitale, interessi e oneri fino a un importo massimo (a prima richiesta), ma sotto vigilanza UE; le imprese devono dimostrare un concreto danno nelle filiere produttive.

Normativa ordinaria (Fondo di Garanzia PMI)

Al di là delle emergenze, dal 1996 esiste un Fondo nazionale per le PMI (L. 662/1996) che concede garanzie sui prestiti bancari. In linea generale questo sistema prevede coperture di norma pari all’80% dell’operazione (fino al 90% per confidi o sezioni speciali), con importi garantiti fino a 5 milioni di euro per impresa. Gli interventi garantiti devono rispettare i requisiti del TUB (Dlgs 385/1993) e i limiti comunitari (ad es. esclusione delle imprese “in difficoltà” UE 651/2014). Nello specifico, durante il COVID-19 il Fondo PMI si è semplificato: per i piccoli prestiti fino a 25-30k la banca non doveva neppure valutare il merito creditizio (garanzia “automatizzata” al 100%). Le disposizioni operative del Fondo disciplinano poi i dettagli dell’attivazione della garanzia. Ad es. agli articoli H.1 e H.6 delle Disposizioni Operative MCC si chiarisce che, in caso di mancato pagamento, il gestore del Fondo (MCC) è automaticamente surrogato nel credito della banca (art. 1203 c.c.) e può rivalersi sul debitore; inoltre, è prevista la possibilità di prorogare la garanzia in caso di difficoltà temporanea del beneficiario. In definitiva, anche su prestiti garantiti dal Fondo il debitore principale rimane obbligato al rimborso, mentre il Fondo interviene coprendo la quota garantita e poi richiedendo al debitore le somme corrisposte.

Funzionamento dell’escussione della garanzia statale

Dopo l’inadempimento del debitore, la banca procede come per ogni prestito: invia solleciti di pagamento e, se questi restano senza esito, formalmente revoca o risolve il contratto di credito. Le “procedure di recupero” si intendono avviate non appena la banca invia l’intimazione di pagamento al debitore, ossia un atto formale (lettera di diffida, decreto ingiuntivo non opposto, protesto ecc.) con la richiesta di saldare l’intera esposizione. Entro 2 mesi da tale atto la banca notifica al MCC l’avvio dell’incarico di recupero.

A quel punto, se il debito non viene saldato, la banca – per non perdere la garanzia – la escute parzialmente. In pratica, la banca chiede il rimborso dalla garanzia statale: MCC paga immediatamente la quota coperta (ad es. l’80-100% del debito residuo) e subentra nel credito verso il debitore. In base alle disposizioni MCC (H.6), dopo aver corrisposto l’importo garantito il Fondo si surroga nei diritti della banca e può rivalersi sul debitore principale per le somme versate. Se c’erano anche garanzie collaterali (es. fideiussioni), il Fondo ne eredita i relativi diritti di escussione.

Dal punto di vista operativo, MCC avvia le procedure di recupero su propria iniziativa. Nella pratica, Mediocredito Centrale attiva l’esecuzione esattoriale diretta: iscrive a ruolo il credito residuo e affida all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) la riscossione. In altre parole, MCC (e AdER) possono ottenere un titolo esecutivo fiscale senza passare dal giudice ordinario, come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 46/1999 (ora art. 72 DPR 602/1973) per i crediti pubblici. La Cassazione ha confermato esplicitamente che il credito subentrato a MCC ha natura pubblicistica e godimento di un privilegio generale (limitato solo alle spese giudiziali e ai crediti ex art. 2751-bis c.c.). Ciò significa che, una volta pagata la banca, MCC non deve chiedere un titolo giudiziario al tribunale: può mandare direttamente la cartella esattoriale al debitore per il recupero.

Giurisprudenza civile e amministrativa rilevante

La giurisprudenza recente ha chiarito vari aspetti dell’operatività di questi strumenti:

  • Doveri di valutazione bancaria: anche con le misure semplificate, le banche non sono esentate dal dovere di prudenza. Ad esempio, il Tribunale di Brindisi ha ricordato che resta obbligatoria la valutazione del merito creditizio secondo i principi del TUB (art. 5), benché il Decreto Liquidità consentisse di bypassarla per il meccanismo di garanzia. Tuttavia, i giudici hanno ammesso (con interpretazione teleologica) che le banche, nel rigettare una richiesta, debbano motivare analiticamente le ragioni di rifiuto, sotto pena di abuso d’ufficio.
  • Esclusione da garanzie pregresse: le sentenze di Cassazione in materia COVID (es. Cass. 1005/2023; 14915/2019; 30621/2019) hanno stabilito che se il mutuo è nullo (ad es. per violazione di norme prudenziali), la nullità colpisce anche il credito del Fondo. Il magistrato D’Aquino della Cassazione ha evidenziato che la nullità del finanziamento principale può estendersi alla garanzia dello Stato, vanificandone il privilegio. Questo significa che, in contenziosi concorsuali, la causa legittima del credito garantito deve essere impregiudicata anche per MCC/SACE.
  • Riscossione diretta da parte di MCC/AdER: come già ricordato, la Cassazione (ord. 9678/2025) ha chiarito che MCC – dopo aver pagato la banca – può procedere all’iscrizione a ruolo ed esazione coattiva del proprio credito (anche verso i fideiussori) senza bisogno di un provvedimento giudiziario preventivo. Sentenze di merito (Trib. Castrovillari 2019; App. Catanzaro 2022) avevano già dato ragione a MCC su questo punto; la Cassazione ha confermato che l’esecuzione esattoriale ex art. 17 D.Lgs. 46/1999 è legittima anche per un finanziamento con garanzia statale.
  • Insinuazione al passivo in procedure concorsuali: in caso di fallimento del debitore, il tema è complesso. In linea di massima, la banca iscrive al passivo (anche in via chirografaria) l’intero credito comprensivo della parte garantita, indicando che “a seguito della liquidazione della perdita il Fondo si surrogherà nella parte garantita”. Quando MCC paga, la banca si “autorisolve”: riduce il proprio credito della quota rimborsata, lasciando spazio al nuovo credito privilegiato di MCC. In tal caso, MCC presenta tempestivamente la domanda per il proprio credito (subentrato in surroga) che il curatore dovrà ammettere come privilegio generale. Se invece MCC tardasse a insinuarsi, il curatore potrebbe eccepire tardività (art. 230 c.c.). In ogni caso la legge fallimentare (Nuovo Codice della Crisi) prevede termini di decadenza più brevi (6 mesi) e concede ammissione tardiva purché il ritardo sia giustificato.
  • Mancato perfezionamento e decadenze: se la banca omette di inviare l’avviso di escussione al debitore entro i termini o non comunica il proseguimento delle procedure a MCC nel termine di 2 mesi, può perdere il diritto alla garanzia. Inoltre, se l’impresa beneficia di procedure di composizione negoziata (es. crisi d’impresa) può ottenere dal tribunale un’inibitoria cautelare all’escussione della garanzia per agevolare un accordo (Trib. Modena 2025).

Conseguenze del mancato pagamento per il debitore

Chi non riesce a restituire il prestito garantito dallo Stato subisce ripercussioni pesanti su vari fronti:

  • Nella Centrale Rischi (Banca d’Italia): al manifestarsi del default (dopo revoca o decreto ingiuntivo non opposto) la banca segnala l’operazione come sofferenza. Questa segnalazione appare mensilmente a tutti gli intermediari come “insolvenza” dell’impresa, indicando l’esposizione totale (inclusa la quota gestita da MCC). I dati negativi permangono nella CR per 36 mesi dall’estinzione del debito. Anche se il debitore saldasse successivamente, resterà in CR come “ex-sofferente” per 3 anni, ostacolando l’accesso al credito.
  • Nei Sistemi di Informazioni Creditizie (CRIF e simili): la banca segnala ritardi e non pagamento già dopo 60-90 giorni di morosità. Un finanziamento “non rimborsato” rimane iscritto fino a 5 anni dalla scadenza. Le conseguenze sono il calo del rating e la difficoltà ad ottenere nuovi prestiti, carte di credito o fidi. I pagamenti terminati al ribasso (sofferenze) in genere comportano la chiusura degli affidamenti.
  • Azioni giudiziarie e pignoramenti: dopo il decreto ingiuntivo esecutivo, la banca (per la sua parte) può notificare un atto di precetto e avviare pignoramenti sui beni del debitore. Se la banca escute la garanzia, MCC/AdER inviano cartelle esattoriali. La Pubblica Amministrazione può agire senza preavviso per somme esigibili (art. 77 DPR 602/73). In caso di fallimento, il debito non estinto confluisce nel passivo fallimentare (con le logiche descritte sopra).
  • Conseguenze fiscali: il debitore che non paga può trovarsi con debiti fiscali e contributivi non versati (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000). Se l’impresa fallisce restano posizioni attive verso l’Erario (IVA, ritenute) che saranno reclamate e potrebbero dar luogo a sanzioni penali/tributarie. Inoltre, gli interessi di mora e le sanzioni collegate alla cartella non sono deducibili fiscalmente. Tuttavia vi sono strumenti di “rottamazione” e “saldo e stralcio” che possono mitigare la situazione: ad esempio, la rottamazione-quater (DL 21/2022 conv. L. 4/2023) ha previsto la cancellazione di interessi e sanzioni sui carichi affidati entro il 30/06/2022, includendo quelli derivanti da prestiti garantiti dal Fondo. Ciò significa che chi si trova con cartelle di MCC/AdER può in alcuni casi definire con condoni favorevoli il proprio debito fiscale.

Ruolo del Fondo di Garanzia PMI

Il Fondo di Garanzia PMI (istituito con L. 662/1996) è il soggetto pubblico che eroga le garanzie sui finanziamenti alle imprese. Durante l’emergenza COVID le sue regole sono state derogate in via temporanea: ad esempio per i prestiti fino a 25/30k non era richiesta alcuna valutazione del merito da parte del Fondo, e MCC emetteva le garanzie “automaticamente”. Il Fondo opera a prima richiesta: soddisfatte le condizioni formali, MCC paga la banca in pochi giorni senza chiedere un parere sul merito del debitore. Questo riduce il rischio banca e abbassa il costo del credito. Nel caso in cui il debitore non rimborsi, il Fondo si attiva secondo le procedure descritte: il gestore (MCC) incassa dall’impresa la quota coperta con poteri privilegiati. La procedura di rimborso prevede che la banca o MCC mandino i solleciti formali e attivino la riscossione esattoriale, come visto. Il gestore del Fondo agisce sempre per ordine del Ministero dello Sviluppo Economico (ex art. 12-ter D.L. 179/2012) nell’interesse pubblico di sostenere le PMI.

Tabella riepilogativa delle principali misure di garanzia statale

MisuraImporto maxDurataGaranziaRimborsoRequisiti principaliTasso/Note
DL Liquidità (art.13, c.1, lett. m)(COVID-19)Fino a €25.000 (poi €30.000)Rimborso dopo 24/30 mesi, fino a 72/120 mesi100% (poi ridotta all’80% dal 2022)Pagamento a rate a partire da 24/30 mesi dall’erogazionePMI/prof. danneggiati dal COVID; richieste in autocertificazione; importo ≤ 25% ricavi o doppio costo personale (limiti alternativi)Tasso: max 0,20% (+ eventuale “Rendistato” secondo Regolamenti UE).
Fondo PMI ordinario(art.13 L.662/96, TUB)Fino a €5.000.000Tipicamente 6-10 anni (varia)80% (90% per Confidi/sezioni speciali)Normale piano di ammortamentoPMI (≤250 dip.) non in difficoltà UE; valutazione bancaria del merito; garanzie ammissibili.Tassi di mercato; contributi/commissioni modesti.
DL 50/2022 (SACE)(Crisi Ucraina/Energia)Non specificato (limite UE)Fino a 6 anni (garanzia di norma 24-84 mesi)90% (massimo coperto dallo Stato)Dipende dall’operazioneImprese con impatto economico dalla crisi Russa-Ucraina e rincari energia; richieste entro 31/12/2023Garanzia esplicita a prima richiesta; condizioni UE sul rating aziendale.
Moratorie COVID (art.13 D.L. 23/2020)Sospensione rate fino a 18 mesiRate posticipatePMI in difficoltà; banca rinvia il rimborso senza interessi (DL Liquidità)Nessun tasso aggiuntivo; agevolazione temporanea.
Varie (es. GACS, etc.)VariaVariaVariaVariaGaranzie su cartolarizzazioni o strumenti particolari (vedi normative)Esempio: GACS (D.L. 66/2014) per ABS garantiti dallo Stato.

(Legenda: TUB = Testo Unico Bancario. Confidi = consorzi di garanzia collettiva fidi. Resaibile = refund del fondo. Vedi fonti normative in Appendice.)

Domande frequenti

  • Cosa succede se non pago un finanziamento garantito dallo Stato?
    Il debitore rimane obbligato a pagare tutte le rate. Se viene meno un pagamento, la banca dichiara il credito in sofferenza e può escutere la garanzia statale. MCC paga immediatamente la quota garantita alla banca (riducendo il debito residuo), ma poi potrà chiedere al debitore di restituire ciò che ha erogato. In pratica, il fondo pubblico “prende il posto” della banca per la parte di finanziamento coperta. Quindi, anche se la banca è risarcita, l’impresa deve comunque restituire a MCC le somme versate. Inoltre, i dati del mancato pagamento verranno segnalati alla Centrale Rischi (Banca d’Italia) e alle banche dati private (CRIF) come posizione a sofferenza.
  • La banca può inviarmi cartelle esattoriali direttamente?
    No. All’inizio, la banca può notificare un’intimazione di pagamento (o ingiunzione) e poi azioni esecutive (precetto e pignoramenti) per la quota di sua competenza. Quando la banca escute la garanzia, MCC subentra e Agenzia Entrate-Riscossione invia le cartelle esattoriali. Tuttavia, la Cassazione ha consentito che MCC/AdER intraprendano subito l’azione esattoriale sulla parte garantita senza dover attendere un titolo giudiziario. MCC avrà titolo fiscale privilegiato per recuperare le somme agli organi riscossori.
  • Quali conseguenze sul mio rating creditizio?
    Molte: fin da pochi mesi di ritardo scatteranno segnalazioni negative (nei SIC privati come CRIF dopo ca. 60-90 giorni). Una volta che il finanziamento è classificato come sofferenza, l’incarico passa alla Centrale Rischi (Banca d’Italia): lì apparirà la vostra impresa come insolvente con l’importo residuo del prestito. I dati negativi rimangono in CR per 3 anni dall’estinzione definitiva del debito, e fino a 5 anni nei database CRIF. Questo significa che, anche se saldate poi (per esempio con altri soldi), la vostra storia creditizia risulterà macchiata e l’accesso a nuovi prestiti, affidamenti bancari o finanziamenti sarà molto difficoltoso per anni.
  • Posso negoziare o rinegoziare il prestito?
    L’unica via è tentare un accordo con la banca prima dell’escussione della garanzia. Il debitore può proporre piani di rientro, concordati di ristrutturazione o rivolgersi all’Organismo di composizione della crisi (OCC) se applicabile. Alcuni strumenti emergenziali hanno previsto la possibilità di prorogare il prestito in caso di difficoltà (ad es. proroga della garanzia MCC fino a 18 mesi), ma in generale, una volta che il debito è diventato inadempiente la banca tende a rivolgersi subito al Fondo. Se siete ancora in fase di trattativa, potete sollecitare la banca a non escutere immediatamente la garanzia per valutare soluzioni (ad es. rinegoziazione del piano). In ogni caso, qualsiasi proposta o richiesta (sospensione tassi, allungamento scadenze, etc.) va formalizzata in tempo.
  • Cosa fare se sono già stato segnalato come cattivo pagatore?
    Innanzitutto, verificate se la banca ha rispettato le procedure: doveva inviare un preavviso di 15 giorni prima di segnalare in CRIF e inviare l’atto di revoca entro i 60 giorni previsti. In caso di segnalazioni errate o illegittime (ad es. dati sbagliati, mancato preavviso), potete far reclamo alla banca chiedendo rettifica o cancellazione. Se la banca rifiuta, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o il giudice possono intervenire. Tuttavia, se la segnalazione è corretta (default effettivo), l’unica soluzione è estinguere il debito. Potete anche valutare la richiesta di saldo e stralcio o definizioni agevolate (ad es. c.d. “rottamazioni” per i carichi affidati) per ridurre interessi/sanzioni.
  • Cosa succede ai miei beni o alla garanzia reale/fideiussoria?
    Per la parte di credito non garantita dallo Stato, la banca può intraprendere pignoramenti: primo un atto di precetto (intimazione finale a pagare) e poi l’espropriazione di beni o crediti del debitore o dei suoi garanti, come da ordinaria procedura esecutiva. Per la quota garantita, dopo l’azione esattoriale dello Stato, l’agente della riscossione potrà pignorare anche altri beni (immobili, stipendi, conti) del debitore per ottenere il rimborso delle somme pubbliche. Se esistono fideiussioni personali (ad es. dei soci), anche queste possono essere escusse da MCC sulla base della surroga.
  • Cosa succede se fallisco?
    In liquidazione giudiziale o fallimento, la banca iscrive subito il proprio credito (comprensivo sia della parte garantita che di quella scoperta) nel passivo. In presenza della garanzia MCC, i crediti dello Stato sono privilegiati sul patrimonio (solo subordinati ai crediti privilegiati ex art. 2751-bis c.c.). Quando MCC paga il fondo, la banca riduce il proprio credito residuo e il curatore inserisce la posizione privilegiata di MCC. MCC può insinuarsi al passivo o subentrare ex art. 230 c.c. con diritto di surroga. Se la banca non è tempestiva, MCC può segnalare la surroga e il curatore deve riconoscerla tenendo conto della prelazione pubblica. In ogni caso, il debito con MCC (verso lo Stato) resta un credito ammesso nel passivo e da soddisfare con il patrimonio residuo dell’impresa.

Fonti giuridiche e documentali

  • D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità), art. 13, comma 1, lett. m (G.U. 92/2020) – introduce i prestiti garantiti fino a €25.000 (poi 30.000) a tasso agevolato.
  • L. 5 giugno 2020, n. 40 (conversione D.L. 23/2020) – alza a €30.000 l’importo massimo e a 30 mesi il periodo di preammortamento.
  • D.L. 30 aprile 2021, n. 56 (DL Sostegni) – proroga misure liquidità.
  • D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (DL Sostegni-bis) – modifica garanzie COVID (copertura ridotta al 90% dal 1/7/2021).
  • L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio 2022) – proroga misure art.13 fino al 30/6/2022 e introduce copertura all’80% dal 1/1/2022, commissione dal 1/4/2022.
  • D.M. 6 marzo 2017 (attuativo Fondo PMI) – definisce i requisiti di ammissione alla garanzia.
  • Circolare MCC n. 4 del 24/5/2022 – chiarimenti operative sull’applicazione delle misure emergenziali (garanzie al 90%, proroghe) fino al 30/6/2022.
  • D.L. 17 maggio 2022, n. 50, art. 15 (DL Energia) – garanzie SACE per credito alle imprese (scadenza 31/12/2023).
  • D.L. 3 maggio 2021, n. 56 – sospensione (moratoria) dei finanziamenti fino a 18 mesi.
  • D.Lgs. 385/1993 (TUB), art. 10 e ss. – disciplina generale del credito; art. 47-50 – garanti e Confidi.
  • L. 662/1996, art. 2 – istituzione Fondo di Garanzia PMI.
  • D.Lgs. 123/1998, art. 9, co.5 – credito di MCC con privilegio speciale.
  • Cassazione Civile ord. n. 9678/2025 – conferma la legittimità dell’esecuzione esattoriale diretta di MCC/AdER.
  • Sentenza Cass. 14915/2019 (pres. D’Aquino) – principio sulle conseguenze della nullità del finanziamento sulla garanzia MCC/SACE.
  • Circolare Banca d’Italia n. 272/2008 (avvertenze generali) – criteri di classificazione sofferenze e i termini di segnalazione.
  • Fonti normative UE: Regolamento (UE) 651/2014 e 702/2014 sui limiti all’aiuto di Stato (definizioni “imprese in difficoltà”).
  • Fonti divulgative specializzate: FAQ Fondo di Garanzia (MCC), articoli di dottrina e giurisprudenza (ex: [13], [36], [62], [64], [50], [51] citati nel testo), informazioni ABI/BdI sulla Centrale Rischi.

Finanziamenti Fino a 25.000€ Garantiti dallo Stato: Cosa Succede Se Non Riesco a Pagare – Perché Affidarti a Studio Monardo

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Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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