Hai debiti con l’Agenzia delle Entrate o con l’INPS e stai cercando una soluzione per evitarne il recupero forzoso? Vuoi capire se puoi ridurre l’importo dovuto tramite una transazione fiscale?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e crisi d’impresa – è pensata per aiutarti a scoprire come funziona la transazione fiscale e quando è davvero possibile ottenerla.
Scopri cos’è la transazione fiscale, in quali procedure può essere richiesta (come il concordato o il piano di ristrutturazione del debito), quali vantaggi può offrire, quali debiti può comprendere, e come presentare una proposta efficace per ottenere uno sconto sul carico fiscale e contributivo.
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare la tua situazione debitoria con un avvocato esperto e valutare la strategia migliore per uscire dalla crisi e salvare la tua attività.
Introduzione
La transazione fiscale è un istituto previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 12/1/2019, n.14) che consente all’imprenditore in crisi di concordare con l’Agenzia delle Entrate (e altri enti fiscali) il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari e dei relativi accessori. Nato come evoluzione dell’art.182-ter della legge fallimentare, l’istituto è stato progressivamente riformato (con i decreti correttivi, la legge delega 159/2020, ecc.) per favorire il risanamento aziendale tutelando nel contempo i creditori pubblici. La disciplina attuale, aggiornata a maggio 2025, prevede che la transazione fiscale sia applicabile nel contesto di specifiche procedure di regolazione della crisi d’impresa: in particolare nei concordati preventivi (sia in continuità sia liquidazione), negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art.63 CCII) e, dal 2024, nella composizione negoziata della crisi (art.23 CCII). La transazione fiscale può riguardare tutti i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali (IVA, IRES, IRAP, IRPEF e addizionali, ecc.) esclusi però quelli costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, con l’unica precisazione che – come chiarito dal Consiglio dell’UE – l’IVA nella quasi totalità non rientra tra tali risorse.
In questa guida, rivolta a imprese e professionisti, vedremo chi può accedere alla transazione fiscale, quando e come utilizzarla, analizzando i requisiti soggettivi e oggettivi, i recenti aggiornamenti normativi, i limiti e le modalità di trattazione dei diversi tributi (IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, tributi locali, ecc.).
Quadro normativo e definizioni della transazione fiscale
La transazione fiscale di cui si parla è disciplinata dal Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII – D.Lgs. n.14/2019), il quale ha sostituito gradualmente le norme della legge fallimentare (in particolare l’art.182-ter e successivi aggiunti del 2015/2016) e ha recepito norme europee sulla ristrutturazione aziendale. Le disposizioni fondamentali sono oggi contenute nei seguenti articoli del CCII:
- Art. 88 CCII (Concordato preventivo): disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo, sia in continuità aziendale sia in liquidazione. In pratica, recepisce l’ex art.182-ter L. Fall. (commi 1 e 2) e stabilisce anche i requisiti per l’omologazione “forzata” del concordato con transazione fiscale (c.d. cram down fiscale).
- Art. 63 CCII (Accordi di ristrutturazione dei debiti): prevede la possibilità che, nell’accordo di ristrutturazione (di cui all’art.57 e ss.), l’imprenditore possa includere una transazione fiscale per definire i debiti tributari. La disciplina è stata recentemente integrata e condizionata (nuovo comma 6) con limitazioni antielusive (p.es. divieto di cram down se la componente fiscale supera l’80% del debito complessivo).
- Art. 23 CCII (Composizione negoziata): è la procedura stragiudiziale introdotta dal CCII per imprese in crisi. Il comma 2-bis, aggiunto dal D.Lgs. 136/2024 (terzo decreto correttivo), autorizza espressamente l’imprenditore in composizione negoziata a presentare al Tribunale una proposta di transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate (e degli enti di riscossione), dietro presentazione di apposite relazioni tecniche.
- Art. 64-bis CCII: introdotto anch’esso dal D.Lgs. 136/2024, riguarda il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (una specie di accordo di ristrutturazione “giudizializzato”); anche in tale sede è prevista la possibilità di transazione fiscale estesa ai tributi oggetto di ristrutturazione.
- Norme transitorie: ad esempio l’art.25-bis CCII (norma di coordinamento che rinvia le vecchie transazioni della legge fallimentare fino al 2024) non interessa direttamente gli aspetti di accesso odierno.
In generale, la transazione fiscale è un istituto endoprocedimentale: si svolge all’interno di una procedura (concordato o accordo o composizione) e ha efficacia solo dopo l’approvazione da parte degli organi competenti della procedura stessa. Ciò implica, tra l’altro, che eventuali contestazioni tributarie pendenti sugli importi coinvolti sono di competenza del giudice tributario, mentre il giudice ordinario (Tribunale fallimentare) si limita ad accantonare tali crediti ai sensi dell’art.90 DPR 602/1973.
Requisiti soggettivi per l’accesso alla transazione fiscale
Chi può proporre la transazione fiscale
Possono accedere agli strumenti di regolazione della crisi (e dunque proporre la transazione fiscale) gli imprenditori commerciali e agricoli in stato di crisi o insolvenza, oltre agli enti equiparati (società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi industriali, ecc.), come definiti dagli artt. 2082 e 2135 c.c. (anche l’imprenditore agricolo in crisi può accedere alle procedure, ex lege, alle stesse condizioni). Al contrario, l’istituto non si applica alle persone fisiche che non esercitano attività di impresa, né agli enti non commerciali. In pratica, vi si rivolge ogni soggetto fallibile (in senso ampio) che abbia debiti tributari nell’ambito delle procedure concorsuali o negoziali consentite dal CCII.
Non vi sono particolari requisiti di “buona condotta” ulteriori rispetto a quelli generali per accedere alle procedure concorsuali. Ad esempio, per presentare un concordato preventivo con continuità è richiesto che l’imprenditore abbia depositato i bilanci degli ultimi 3 esercizi e non abbia retribuzioni del personale non pagate, ecc.; analoghi requisiti (dichiarazioni, depositi delle scritture contabili, ecc.) valgono per accordi e composizione. Tali condizioni non sono specifiche della transazione, bensì della procedura concorsuale prescelta. In ogni caso, la transazione fiscale resta facoltativa: l’imprenditore che accede alla composizione negoziata, al concordato o all’accordo di ristrutturazione non è obbligato a proporre una transazione con il Fisco, ma può farlo se ritiene utile al risanamento (salvo che in alcuni concordati in continuità non sia necessaria ai fini del cram down).
Esclusioni soggettive
Il legislatore non elenca espressamente categorie escluse dall’accesso alla transazione fiscale, ma seguendo la disciplina generale del CCII si può affermare che ne sono esclusi gli enti pubblici non commerciali e gli “imprenditori” che non rientrano nell’ambito concorsuale (ad esempio, l’imprenditore individuale non commerciale, o la pubblica amministrazione). Inoltre, se un’impresa è già in stato di fallimento/liquidazione coatta (procedura vera e propria), non può più utilizzare la transazione, perché è prevista solo nella fase pre-fallimentare (salvo la composizione negoziata pre-fallimentare). Nel concordato preventivo semplificato (art.82 CCII), in particolare, non è previsto alcun accordo con i creditori (gli stessi non votano il piano), quindi l’eventuale transazione fiscale proposta nella composizione negoziata antecedente conserva efficacia “ex lege” anche se il concordato semplificato verrà omologato.
Requisiti oggettivi e iter procedurale della transazione fiscale
La transazione fiscale può essere proposta solo all’interno di un procedimento di risanamento aziendale ammesso dal CCII. Le principali fattispecie sono:
- Concordato preventivo: l’imprenditore deposita in tribunale un piano concordatario con le sue modalità di soddisfacimento dei creditori. Se il piano è in continuità aziendale, ai sensi dell’art.88 CCII potrà includere anche un piano di pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari verso l’Erario (nonché dei contributi previdenziali), alle condizioni e con le garanzie prescritte dalla norma. In pratica, l’accordo di transazione fiscale diventa parte integrante del piano concordatario. In fase di omologazione, il Tribunale valuterà la proposta (e potrà omologarla anche senza il consenso delle Agenzie fiscali, con le regole del “cram down” fiscale). Se invece il concordato è liquidatorio (senza continuità), il CCII non prevede una disciplina speciale per i tributi: in tale caso la transazione fiscale va comunque depositata nel piano, ma deve rispettare la distribuzione liquidatoria ordinaria (perciò spesso si considera che in uno scenario liquidatorio puro non ha senso “vendere” risorse statali che non fanno parte del patrimonio sociale).
- Accordi di ristrutturazione (art.63 CCII): l’imprenditore può negoziare accordi con tutti i creditori (compresi i pubblici) per ristrutturare i debiti. L’accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate si formalizza con un apposito atto di transazione, sottoscritto dalle parti (Direttore dell’ufficio, con pareri gerarchici interni). Il depositato accordo (tutti i creditori devono aderire o approvarlo) dovrà accompagnarsi all’attestazione di convenienza del professionista. Con il “Correttivo ter” (D.Lgs.136/2024) l’art.63 comma 2 ha richiamato l’art.88 comma 5 CCII, prevedendo che anche nei crediti ristrutturazione il Tribunale può omologare il piano con trasazione fiscale in mancanza di adesione dell’Erario, se l’assenza di voto del Fisco è determinante per raggiungere le maggioranze, e purché la proposta sia conveniente (o non peggiore) rispetto alla liquidazione. Tuttavia, per contrastare abusi è stato aggiunto un limite: se i tributi eccedono l’80% del debito totale o derivano da comportamenti elusivi, il cram down è escluso.
- Composizione negoziata (art.23 CCII): è una procedura stragiudiziale avviata con un’apposita richiesta all’OCRI (Organo di Composizione della Crisi). Dal 28 settembre 2024, l’art.23 comma 2‑bis CCII (introdotto dal D.Lgs.136/2024) autorizza l’imprenditore in composizione negoziata a proporre al Tribunale un accordo transattivo con le Agenzie fiscali. In pratica, l’imprenditore deposita in tribunale la proposta di transazione fiscale insieme agli altri documenti di composizione (piano di risanamento, relazioni, ecc.). La legge richiede che a tale proposta siano allegate due relazioni specifiche: 1) una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta per l’Amministrazione finanziaria rispetto all’alternativa liquidatoria (in analogia a quanto succede nel concordato); 2) una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali da parte del revisore legale (o di un revisore professionista designato). Una volta depositato, il Tribunale verifica la regolarità formale della documentazione e “autorizza” l’esecuzione dell’accordo con decreto (o ne dichiara l’inefficacia), analogamente all’omologazione del concordato. L’accordo transattivo in composizione negoziata si risolve di diritto in caso di apertura di liquidazione giudiziale o controllata o di accertamento dello stato di insolvenza, o se l’imprenditore non esegue integralmente i pagamenti entro 60 giorni dai termini convenuti. In sostanza, la transazione in composizione negoziata ha efficacia vincolante per le parti dopo l’autorizzazione giudiziale e fino alla completa esecuzione.
In tutti i casi sopra descritti, è necessario coinvolgere l’Agenzia delle Entrate (e l’Agenzia delle Entrate–Riscossione o l’Agenzia delle Dogane, se competenti) nella trattativa: la proposta di transazione deve essere indirizzata all’ufficio erariale competente, che a sua volta deve esprimere la propria adesione o il diniego (nelle accordo/formalità, il Tribunale omologa con o senza adesione a certe condizioni). In altri termini, non esiste una “istanza unilaterale”: occorre un atto negoziale tra impresa e Amministrazione finanziaria.
Iter di deposito e autorizzazione. In concordato preventivo, la domanda di transazione fiscale va allegata al ricorso depositato presso il Tribunale (art.161 L.F.), unitamente al piano e all’attestazione del professionista. In accordi di ristrutturazione, la proposta transattiva viene rubricata come accordo tra debitore e Fisco, depositato in Tribunale insieme all’accordo con gli altri creditori. In composizione negoziata, la proposta di transazione (con relazioni annesse) va depositata presso il Tribunale (sez. fallimentare) territorialmente competente. In tutti i casi, l’organo giudiziale competente (Tribunale, sezione fallimentare o imprese) autorizza formalmente l’esecuzione dell’accordo transattivo (o omologa il concordato con transazione) dopo aver valutato la regolarità delle condizioni richieste dalla legge. In caso di diniego (per esempio, rifiuto dell’Agenzia o mancato rispetto dei requisiti), può sorgere contenzioso giurisdizionale: le impugnative del diniego di transazione spettano alla giurisdizione ordinaria (Tribunale fallimentare), come stabilito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Modifiche normative recenti sulla transazione fiscale (2022-2025)
Negli anni successivi all’entrata in vigore del CCII (2019) sono intervenuti diversi decreti correttivi che hanno modificato le regole sulla transazione fiscale:
- D.Lgs. 14/2020 (decreto Alfani) e Legge 159/2020 (Decreto Rilancio): introdussero il cosiddetto cram down fiscale, attribuendo al Tribunale il potere di omologare una transazione fiscale anche senza il voto dei creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.) se soddisfatte le condizioni di convenienza.
- D.Lgs. 83/2022 (Correttivo I, attuativo direttiva Insolvency): ha modificato profondamente alcune regole generali del concordato continuativo (art.84-85 CCII) cancellando le specialità fiscali precedenti. In sostanza, la possibilità di falcidia parziale dei tributi nel concordato continuativo (purché almeno pari a quella liquidatoria) viene oggi trattata come parte delle regole ordinarie di distribuzione dell’attivo. Sono state modificate anche alcune condizioni di accesso generali (confermate invece l’obbligo delle attestazioni indipendenti).
- D.Lgs. 136/2024 (Correttivo II): ha introdotto la transazione fiscale nella composizione negoziata (art.23 cc.2-bis) e ha ridefinito i criteri anti-abuso negli accordi di ristrutturazione (es. blocco del cram down se debito fiscale >80%). Ha confermato nel concordato la possibilità di omologazione con transazione in assenza di voto pubblico (allineando l’art.88 CCII all’ex 182-ter L.F.), precisando però che, oltre alla convenienza, è richiesta anche la non-deteriorità del trattamento rispetto all’alternativa liquidatoria (comma 2-bis art.88).
- Legge 30/12/2022, n.197 (Bilancio 2023): non incide direttamente sull’istituto transazione, ma ha rimodulato alcune soglie di ammissibilità per concordato e accordi (es. incremento di termine per deposito ecc.), senza impatti specifici sui crediti fiscali.
- Delega fiscale 111/2023 e attuazione 2025: da ultimo, il disegno di legge in attuazione della legge delega fiscale (approvato dal CdM il 9 aprile 2025) prevede l’estensione della transazione fiscale anche ai tributi locali (IMU, TARI, tributi minori, addizionali IRPEF regionali/comunali, ecc.) in tutte le procedure di crisi (composizione negoziata, concordato, accordi, piano 64-bis). Ciò colmerà un vuoto attuale (i tributi locali sono oggi esclusi dalla transazione) e permetterà di risolvere anche i carichi verso Comuni e Regioni nell’ambito delle crisi aziendali.
In sintesi, fino a maggio 2025 le principali novità normative riguardano l’apertura della transazione fiscale anche alla composizione negoziata (23(2-bis)), l’allineamento delle regole del concordato continuativo a quelle generali (D.Lgs.83/2022) e l’inclusione futura dei tributi locali (bozza di legge 2025). Restano invece in vigore le consolidate regole sulla presentazione delle proposte, sulle percentuali di voto e sulla comparazione con l’alternativa liquidatoria, come richiesto per l’omologazione (c.d. criterio della convenienza o non deteriorità).
Trattabilità per singolo tributo
La fattibilità di includere o meno ciascun tributo nell’accordo transattivo varia a seconda delle diverse procedure e delle normative agevolatrici. In ogni caso l’accordo transattivo può riguardare qualsiasi tributo gestito dalle Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Riscossione), fatta eccezione per le risorse proprie UE (doganali, agricole, la quota residuale IVA dello 0,3%). Qui di seguito si riportano le regole pratiche per i tributi più comuni:
- IVA: negli strumenti di crisi (concordato, accordi, composizione), la disciplina tradizionale (legge fall.) stabiliva che l’IVA dovuta dall’impresa non può essere ridotta (“intangibile”) ma solo dilazionata. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il “credito IVA” (ovvero il debito verso l’Erario) “deve sempre essere pagato per intero” e che né l’IVA né le ritenute IRPEF possono essere oggetto di falcidia (al massimo di rateizzazione). Conseguentemente:
- Nel concordato preventivo, tradizionalmente i debiti IVA (e le ritenute non versate) restano da pagare integralmente, sia nel concordato in continuità sia in liquidazione. Gli interventi transattivi di norma riguardano gli altri tributi (IRES, IRAP, etc.): l’Agenzia esige il saldo integrale dell’IVA prima di aderire a qualunque falcidia.
- Nell’accordo di ristrutturazione, analogamente, le linee guida escludono di norma la falcidia dell’IVA (e dei tributi impignorabili), consentendo solo la dilazione.
- Nella composizione negoziata, invece, il testo della norma non prevede esplicitamente vincoli all’IVA (se non l’esclusione dalle risorse proprie UE). Il parere delle Aule Europee ha chiarito che quasi tutta l’IVA non costituisce risorsa propria, pertanto è possibile transarla parzialmente. In pratica, l’impresa in composizione negoziata può proporre una falcidia anche sull’IVA dovuta (pagando solo una percentuale convenuta).
- In tutti i casi, rimane fermo che le Agenzie fiscali spesso richiedono l’applicazione di aliquote di recupero standard o di interessi, ma la legge consente la rateizzazione e la riduzione del debito IVA a condizioni di vantaggio rispetto alla liquidazione.
- IRPEF: per i debiti d’imposta IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche) l’accordo transattivo può prevedere pagamenti parziali. Nel concordato si applicano le stesse regole generali dei crediti fiscali: l’indipendenza di interpretazione vuole che l’IRPEF sospesa sia trattata come tributo ordinario (salvo le ritenute). In particolare:
- Nelle ristrutturazioni e concordati, l’IRPEF (diversa dalle ritenute) può essere ridotta in base all’attestazione di convenienza al pari di IRES e IRAP. Tuttavia, se l’IRPEF è stata già trattenuta in qualità di ritenuta su redditi da lavoro/datore, quella quota non può essere falcidiata (va scontata come parte dello stipendio dovuto).
- Nella composizione negoziata, l’imprenditore può proporre il pagamento dilazionato/parziale di tutte le imposte IRPEF dovute (personali o dei soci), incluso ogni tributo assimilato (ad es. la cedolare secca), trattando analogamente i crediti d’imposta. Anche qui vanno allegate le relazioni sull’alternativa liquidatoria.
- IRES: per le società di capitali il trattamento dell’IRES segue l’IRPEF aziendale. In tutte le procedure concorsuali si può proporre il pagamento parziale dell’IRES. Nel concordato in continuità l’art.88 CCII richiede che la percentuale offerta non sia inferiore a quella ottenibile in liquidazione; in composizione negoziata invece non vige alcuna soglia minima, purché la proposta sia convenientemente calibrata dall’esperto. L’accordo transattivo può quindi prevedere, ad esempio, il pagamento di una certa percentuale del debito IRES entro scadenze pluriennali, estinguendo il resto.
- IRAP: analogamente all’IRES, l’imposta regionale sulle attività produttive è negoziabile nelle stesse modalità. Può essere falcidiata secondo le percentuali decise e dilazionata come ogni altro tributo, sempre confrontando con l’ipotesi liquidatoria.
- Addizionali IRPEF (regionali e comunali): tecnicamente sono parte integrante del tributo IRPEF o addizionali all’IRAP, quindi la loro sorte segue quella dell’imposta principale. Se si concorda di soddisfare parzialmente l’IRPEF, si comprende ovviamente anche la quota di addizionali. Non essendo tributi propri dell’ente territorialmente, ma comunque amministrati dallo Stato, possono rientrare nella transazione (e saranno suddivisi proporzionalmente assieme all’imposta base).
- Altri tributi d’impresa: anche imposte come registro, bollo, tasse sulle concessioni governative, ecc., essendo tributi nazionali, si considerano trattabili in linea di massima. L’elemento fondamentale è che il tributo sia amministrato dall’Agenzia delle Entrate (o da Agenzia Dogane), ossia ricada nell’ambito delle competenze della contrattazione fiscale.
- Tributi locali (IMU, TARI, addizionali comunali, tributi minori regionali): attualmente esclusi dalla transazione fiscale. La norma originaria (art.63 CCII) fa riferimento solo ai tributi statali (entrate erariali) ed esclude espressamente i tributi propri degli enti locali o regionali. Di conseguenza, in tutte le procedure la rinegoziazione dei tributi comunali è soggetta alle regole ordinarie (p.es. in concordato si tratta come ogni altro credito chirografo o privilegiato). Tuttavia, è prevista un’imminente apertura normativa: il disegno di legge 111/2023 (attuativo della delega fiscale) prevede di estendere la transazione anche ai tributi locali, uniformando quindi i trattamenti. In sintesi, fino alla riforma definitiva i tributi locali non possono essere inclusi nelle proposte transattive statali.
- Contributi previdenziali e assistenziali: pur non essendo tributi “fiscali”, i contributi INPS/INAIL svolgono un ruolo analogo. Va detto che l’art.88 CCII include espressamente anche i contributi previdenziali fra i crediti cui si applica l’accordo di concordato. Nei concordati preventivi, pertanto, è possibile transare anche i debiti contributivi (rispettando le stesse regole di convenienza), in analogia con i tributi. Negli accordi di ristrutturazione si procede similmente. Tuttavia, nella composizione negoziata l’art.23 2-bis fa menzione solo delle Agenzie fiscali: i contributi sono esclusi dalla formulazione (“accordo … alle Agenzie fiscali”), presumibilmente per ragioni di tempo e competenze. In altri termini, ad oggi non è previsto dalla legge che in composizione negoziata si transino i debiti previdenziali (nonostante alcuni autori lo auspichino). In futuro, analogamente ai tributi locali, potrebbero intervenire modifiche legislative per includere anche INPS/INAIL nelle procedure negoziali di crisi.
Riassumendo, per tributo possiamo schematizzare così:
Tributo/Contributo | Concordato preventivo | Accordo di ristrutturazione | Composizione negoziata | Note |
---|---|---|---|---|
IVA | Non falcidibile (pagamento integrale obbligatorio) | Non falcidabile (solo dilazione) | Falcidiabile (ammessa falcidia e rateazione) | Solo 0,30% IVA è risorsa UE |
IRPEF (imposta) | Falcidabile (come IRPEF ordinaria, escluso importi trattenuti come ritenute) | Falcidabile (come IRPEF ordinaria) | Falcidabile (come IRPEF ordinaria) | Le ritenute sui redditi restano intangibili |
IRES | Falcidabile (parziale) | Falcidabile (parziale) | Falcidabile (parziale) | – |
IRAP | Falcidabile (parziale) | Falcidabile (parziale) | Falcidabile (parziale) | – |
Addizionali IRPEF | Falcidabili (segue IRPEF) | Falcidabili | Falcidabili | – |
Tributi locali (IMU, TARI, addiz. IRPEF loc.) | Esclusi dalla transazione (pagati secondo regole ordinarie) | Esclusi dalla transazione | Esclusi dalla transazione | In via di estensione normativa |
Contributi INPS/INAIL | Falcidabili (comprensione transazione) | Falcidabili (come tributi) | Esclusi dalla transazione fiscale | Inclusione in ristrutturazioni; esclusi in composiz. |
Altri tributi statali | Falcidabili (come legge ord.) | Falcidabili | Falcidabili | Es. registro, bollo, etc. |
Tabella: trattabilità dei tributi nelle varie procedure. “Falcidabile” indica che l’imposta può essere ridotta o rateizzata secondo l’accordo (con vincoli di convenienza al liquidatorio); “non falcidabile” significa invece intangibile da prassi dell’Agenzia. Le procedure sopra indicate attengono a concordato e accordi previsti nel Codice (artt.63,88); la composizione negoziata opera secondo art.23(2‑bis) e attuale prassi (ancora ristretta ad Agenzie fiscali).
Tabelle riepilogative Transazione Fiscale
Tabella 1 – Procedure di regolazione e requisiti per la transazione fiscale:
Procedura | Caratteristiche principali dell’accordo transattivo |
---|---|
Composizione negoziata (art.23 CCII) | Procedura volontaria “stragiudiziale”. L’imprenditore in crisi (anche già insolvente) deposita in Tribunale un piano di risanamento con proposta di transazione fiscale alle Agenzie. Richiede due allegati specifici: a) relazione indipendente di un professionista che attesti la convenienza dell’accordo per il Fisco; b) relazione di un revisore sulla completezza dei dati aziendali. Non è previsto un importo minimo di soddisfazione; i creditori pubblici esprimono voto (ma il Tribunale autorizza l’accordo e ne può dichiarare l’inefficacia). Il piano può includere tutti i tributi statali (IVA compresa). L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura di liquidazione o inadempimento entro 60 giorni. Limite: i contributi previdenziali ed assicurativi sono esplicitamente esclusi dal comma 2-bis. |
Accordo di ristrutturazione (art.63 CCII) | Procedura riservata (negoziazione privata con aderenti). Il debitore propone accordi (con piano attestato) da depositare in Tribunale, anche con estensione agli enti previdenziali. La transazione fiscale si formalizza con apposito atto con Entrate/Riscossione. Richiede attestazione indipendente di vantaggio rispetto alla liquidazione. Se i creditori pubblici (Agenzia, INPS) non aderiscono e la loro mancata adesione è determinante per il quorum, il Tribunale può omologare forzatamente il piano (“cram down fiscale”), a patto che il trattamento proposto non sia peggiore di quello liquidatorio. Limiti aggiuntivi: con il “Correttivo II” si è introdotto un divieto di cram down se il debito tributario supera l’80% del totale o è frutto di condotte elusive. La normativa richiede termini specifici (ad.es. adesioni entro 90 giorni) e prevede decadenze in caso di mancata firma o pagamento. |
Concordato preventivo con continuità (art.88 CCII) | Procedura giudiziale pubblica. Il piano concordatario, corredato da attestazione di un professionista, può prevedere un accordo di transazione fiscale con le Entrate (e contributi) a parte. L’art.88 CCII (richiamando art.182‑ter L.F.) permette il pagamento parziale dei debiti tributari, a condizione che l’importo offerto non sia inferiore a quello realizzabile in liquidazione (come attestato). L’omologa del concordato può essere concessa anche senza l’approvazione del Fisco (cram down fiscale) se: 1) la mancanza di voto del Fisco è determinante per raggiungere le maggioranze richieste dall’art.109 L.F.; 2) il trattamento proposto per l’Agenzia è conveniente (o non peggiore) rispetto alla liquidazione. In pratica, il Tribunale valuta due condizioni (assenza adesione determinante + convenienza). Attenzione: la giurisprudenza e la prassi pongono invariate restrizioni: l’IVA dovuta e le ritenute IRPEF non possono essere falcidiate; il piano concordatario deve anche rispettare le regole di riparto (recentemente modificate dall’art.84 CCII) tra creditori. Una volta omologato, l’accordo transattivo ha efficacia vincolante come parte del concordato, salvo gli effetti di risoluzione automatica in caso di fallimento successivo. |
Concordato preventivo (liquidazione) | Il CCII non prevede specifiche norme di transazione fiscale per il concordato in liquidazione (piano di liquidazione). Di fatto, l’imprenditore può comunque allegare una proposta transattiva alle Agenzie, ma l’applicazione pratica è più complessa: i crediti tributari in concordato liquidatorio si distribuiscono secondo il codice civile (privilegi, chirografari ecc.) e solitamente non si ricorre a una vera transazione come nel caso della continuità. In ogni caso, non ci sono divieti di principio per concordare pagamenti dilazionati, purché vi sia la convenienza dimostrata da un professionista; al contrario, la legge lascia l’imprenditore libero di proporre qualsiasi percentuale purché rispetti l’ordine legale delle cause di prelazione (art.84-85 CCII). |
Tabella 1 – Requisiti e caratteristiche principali delle procedure che consentono la transazione fiscale (piano concordatario, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata). Le percentuali e i criteri di omologazione (“convenienza” rispetto alla liquidazione, quorum, ecc.) sono quelli indicati dalla legge fallimentare modificata e richiamati nel CCII.
Tabella 2 – Sintesi dei tributi trattabili (per voce) in transazione fiscale:
Tributo/Contributo | Concordato (cont.) | Concordato (liq.) | Accordo (art.63) | Composizione negoz. | Annotazioni |
---|---|---|---|---|---|
IVA (Erario) | Intangibile – non falcidabile | Intangibile – non falcidabile | Intangibile (normalmente) | Falcidabile (ampia transabilità) | Solo 0,30% IVA è risorsa UE. |
IRPEF (imposta) | Falcidabile (escluse ritenute) | Falcidabile | Falcidabile (escluse ritenute) | Falcidabile | Le ritenute (su lavoro) sono intangibili. |
IRES | Falcidabile | Falcidabile | Falcidabile | Falcidabile | – |
IRAP | Falcidabile | Falcidabile | Falcidabile | Falcidabile | – |
Addizionali IRPEF | Falcidabili (segue IRPEF) | Falcidabili | Falcidabili | Falcidabili | – |
Tributi locali (es. IMU, TARI) | Esclusi dalla transazione; pagati come crediti chirografari o privilegiati ordinari | Esclusi | Esclusi | Esclusi | Attualmente esclusi; sarà estesa la transazione anche a essi (Bozza di legge 2025). |
Contributi previdenziali | Falcidabili (art.88 prevede inclusione) | Falcidabili | Falcidabili (parte di accordo) | Esclusi (non menzionati) | In concordato e accordi i contributi possono essere falcidati come i tributi; nella CNC sono esclusi dalla formula transattiva. |
Altri tributi nazionali | Falcidabili | Falcidabili | Falcidabili | Falcidabili | Es. imposta bollo, registro, tasse statali non escluse. |
Tabella 2 – Trattabilità dei diversi tributi e contributi nelle procedure di crisi. “Falcidabile” indica che l’imposta può essere ridotta o rateizzata secondo il piano; “Intangibile” o “Escluso” indicano che la normativa vigente (o la prassi) impone il pagamento integrale. I riferimenti normativi/di prassi sono in corsivo tra parentesi quadre.
Sezione FAQ (Domande e risposte frequenti)
- D: Chi può proporre una transazione fiscale? R: Solo l’imprenditore (o società imprenditoriale) che sta accedendo a una procedura di regolazione della crisi prevista dal CCII (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata). Non si tratta di un istituto aperto a soggetti “qualsiasi”: ad esempio un privato non imprenditore non può richiedere una transazione fiscale.
- D: Cosa serve per avanzare la proposta? R: Bisogna essere già in carico di una delle procedure consentite. In concordato, la proposta di transazione va allegata al ricorso depositato in Tribunale con il piano; in accordo di ristrutturazione, si formalizza con un atto tra debitori e Fisco allegato all’accordo stesso; in composizione negoziata, si deposita una “domanda di accordo transattivo” in Tribunale. In tutti i casi occorrono le attestazioni e relazioni richieste dalla legge: almeno una relazione di professionista (commercialista/avvocato esperto) che valuti la convenienza del piano fiscale rispetto al fallimento, e – in composizione negoziata – anche la relazione del revisore sui dati contabili.
- D: Quali crediti devono partecipare alla transazione? R: Si possono proporre aliquote di pagamento parziale su tutti i debiti tributari (e contributivi, se ammessi) antecedenti alla proposta. Non è prevista una selezione per soggetto fiscale: si può includere IRES, IRAP, IRPEF, IVA, addizionali, ecc., come ritenuto più opportuno. L’unica esclusione legale riguarda i tributi UE-own resources e – finora – i tributi locali. Nella pratica, Agenzia delle Entrate difficilmente aderirà a riduzioni sull’IVA e sulle ritenute, pertanto tali voci in genere non vengono trattate.
- D: È possibile dilazionare i versamenti fiscali senza proporre una transazione? R: No, la transazione fiscale è un istituto autonomo rispetto all’ordinaria rateazione. Se un’impresa accede a concordato o accordo può ottenere il pagamento dilazionato o ridotto dei debiti soltanto tramite la transazione fiscale convenuta con l’Amministrazione. I semplici piani rateali ex lege (Fisco in crisi, CIGO, ecc.) richiedono requisiti diversi; qui parliamo di accordi “straordinari” nell’ambito della crisi.
- D: Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate non aderisce all’accordo? R: Dipende dalla procedura. Nel concordato preventivo, la legge prevede l’omologazione forzosa (cram-down fiscale) se sussistono i due requisiti stabiliti dall’art.88 cc.2-2bis: 1) l’assenza di adesione dell’Agenzia sia determinante per raggiungere le maggioranze richieste, e 2) il trattamento offerto sia “conveniente o non deteriore” rispetto alla liquidazione. Se queste condizioni sono soddisfatte, il Tribunale può omologare il piano anche senza il consenso del Fisco. Nell’accordo di ristrutturazione, analogamente, il Tribunale può confermare la transazione anche in assenza del voto favorevole dell’Erario se coerente con i requisiti del cram down (art.63 CCII). Nella composizione negoziata, invece, non esiste un vero meccanismo di cram down fiscale: se l’Agenzia non sottoscrive l’accordo, il Tribunale può comunque autorizzare il piano, ma in pratica ciò significa che l’accordo resta efficace solo se è stato formalmente autorizzato; altrimenti, la transazione semplicemente non può produrre effetti vincolanti (e il debitore tornerà a gestire i debiti ordinari). In sostanza, la mancata adesione non “annulla” magicamente il piano: semplicemente la parte fiscale non potrà essere considerata eseguita.
- D: Chi giudica il diniego della transazione? R: Secondo la giurisprudenza più recente (Sezioni Unite Cass. ord. n.8504/2021 e Cass. n.34865/2023), la competenza è del Tribunale fallimentare (giudice ordinario), e non delle Commissioni tributarie. Ciò perché la transazione fiscale è considerata parte integrante di una procedura concorsuale (concordato o accordo), non un atto impositivo. Pertanto, se l’Agenzia nega la transazione e si promuove un contenzioso, la controversia va istruita davanti al Tribunale fallimentare. Solo gli aspetti puramente tributari (es. definizioni di reddito) rimangono di competenza del giudice tributario.
- D: Con quali effetti si conclude la transazione? R: Se il Tribunale autorizza l’accordo, l’imprenditore è tenuto a pagare le somme pattuite secondo il calendario stabilito; i debiti non pagati (quelli oggetto di falcidia) si estinguono. In pratica, i creditori pubblici accettano di rinunciare a una parte dei loro crediti in cambio della certezza di incassare il resto. Se invece l’imprenditore non adempie (pagando entro i termini), l’accordo si risolve di diritto e i creditori recuperano quanto ordinario (interessi e sanzioni normalmente maturati). In ogni caso, la transazione non impedisce l’utilizzo dei rimedi del credito residuo (pignoramenti, iscrizioni) solo limitatamente ai termini fissati nell’accordo.
- D: Chi valuta la convenienza dell’accordo? R: Un professionista indipendente (commercialista o esperto nominato) deve redigere una relazione sull’alternativa liquidatoria, attestando che la proposta all’Agenzia è favorevole rispetto al fallimento. Questa relazione è obbligatoria nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione (art.161 L.F.), e lo è anche in composizione negoziata per la trasmissione fiscale. Il Tribunale, pur non rivalutando ex novo i dati, verifica la presenza dell’attestazione e può eccepire se ritiene la valutazione infondata. La relazione di convenienza funge da filtro: in assenza di essa la transazione non può essere omologata.
- D: Posso trattare debiti futuri o contestati? R: La legge riguarda solo i debiti già sorti al momento della proposta (debiti pregressi). Eventuali nuove imposte accertate successivamente non rientrano nell’accordo. Se invece un tributo è oggetto di contenzioso tributario, la giurisprudenza indica che il giudice ordinario si limita a sospendere gli importi controversi (art.90 DPR 602/1973), e l’eventuale contenzioso prosegue davanti alla giurisdizione tributaria. In pratica, si calcola la transazione sui debiti certi, accantonando quelli in disputa fino alla definizione.
- D: I costi e oneri sono un limite? R: Non esiste un importo minimo previsto dalla legge per proporre la transazione. Teoricamente, anche piccoli debiti potrebbero essere trattati, purché economicamente sensato. Tuttavia, vanno considerati i costi accessori (spese per professionisti, tribunale, oneri finanziari) che potrebbero rendere antieconomico l’istituto per cifre modeste. In genere, la transazione viene usata per debiti significativi, in modo che l’imprenditore risparmi importi rilevanti a fronte di oneri “una tantum” ragionevoli.
- D: Che succede agli interessi e alle sanzioni? R: Nell’accordo transattivo l’imprenditore e l’Agenzia concordano il piano di pagamento complessivo. Di norma, l’Agenzia rinuncia esplicitamente alle sanzioni e agli interessi passivi eccedenti il piano. Ciò significa che il debitore pagherà solo le somme concordate (capitali più eventuali interessi agevolati) e le rimanenti somme (sanzioni e interessi “tagliati”) andranno a carico dello Stato. Talvolta l’accordo può prevedere un aliquota di interessi agevolata (es. Euribor+1%) anziché quelli legali, ma in ogni caso è un beneficio rispetto alla situazione ordinaria. In pratica, con la transazione si annullano la parte di interessi e sanzioni che lo stesso accordo stabilisce di escludere.
- D: La transazione fiscale incide sui diritti degli altri creditori? R: In linea di principio no: il trattamento dei crediti pubblici in transazione è attuato restando nei limiti di convenienza rispetto alla liquidazione, tutela che indirettamente protegge gli altri creditori. Nel concordato con continuità, ad esempio, la legge impone che i crediti pubblici in transazione siano trattati non peggio dei creditori di pari grado (anche questo controllato dall’attestazione). In composizione negoziata e accordi, l’esperto valuta la convenienza del piano complessivo. In definitiva, la legittimità del piano transattivo è vincolata alla condizione che esso non riduca l’entità spettante agli altri creditori (soprattutto privilegiati) in misura superiore a quanto sarebbero liquidati. Se tale condizione non fosse rispettata, l’omologa verrebbe negata.
- D: Si può ritirare o modificare la proposta? R: Fino all’omologazione/approvazione giudiziale, l’imprenditore può in teoria ritirare o proporre modifiche alla transazione, ma questo comporterebbe il rifacimento delle attese dei creditori (e un possibile rialzo di spese processuali). Una volta omologata, l’accordo transattivo è vincolante e non può essere modificato se non con il consenso di tutte le parti (che di fatto equivale a rifarla). Se l’Agenzia rinunci all’adesione e rifiuta di firmare l’accordo, l’unico modo per “modificare” è rifare il piano con condizioni diverse (dilazioni ulteriori o ampliamento della percentuale di pagamento) e richiedere una nuova omologazione.
- D: Ci sono casi in cui la transazione fiscale non è consentita? R: Oltre ai limiti già citati (tributi locali, IVA/ritenute intangibili, soglie 80% in accordi), non esistono altre esclusioni specifiche. Tuttavia, se l’impresa ha già commesso reati tributari (violazioni gravi) o si profila un tentativo di “autofinanziamento” occulto, l’Amministrazione può opporsi o il giudice può negare l’omologa per motivi di ordine pubblico. Non sono comunque previste sanzioni processuali aggiuntive, se non la risoluzione dell’accordo in caso di gravi inadempimenti contrattuali.
Simulazioni pratiche
Esempio 1 – Composizione negoziata con transazione fiscale. La Società Alfa S.r.l. è una PMI in crisi di liquidità. Debiti tributari alla data di avvio della composizione negoziata (settembre 2024):
- IRES: €120.000 (acconti non versati),
- IRAP: €30.000,
- IRPEF/IVA: €50.000 (compresi IVA dovuta per trimestri arretrati).
Alfa ha richiesto al Tribunale l’attivazione della composizione negoziata; l’esperto nominato presenta un piano di risanamento quadriennale e, in alternativa alla liquidazione, formula anche una proposta transattiva con il Fisco. Nella proposta (depositata in tribunale entro novembre 2024) si conviene di estinguere i debiti fiscali come segue: pagare il 40% del debito complessivo tributario (€80.000 su €200.000) in 8 rate annuali (durante i 4 anni di piano) con aliquota d’interesse agevolato. L’attestazione indipendente allegata conferma che, in caso di fallimento, il Fisco incasserebbe al massimo il 20% (40.000€); quindi ricevere €80.000 è conveniente. I creditori (imprese fornitrici, banche, etc.) approvano il piano nel termine concordato. L’Agenzia delle Entrate – valutata la documentazione – sottoscrive l’accordo (considerando congruo l’importo). Il Tribunale autorizza l’accordo transattivo con decreto (dopo aver verificato le relazioni allegate).
Effetto pratico: Alfa pagherà €80.000 in 8 anni all’Erario (oltre interessi contrattuali, già inclusi nel piano). Gli altri €120.000 di debiti tributari (60%) verranno cancellati (imputati a perdita dello Stato). Nel frattempo, Alfa realizzerà il suo piano di risanamento senza dover liquidare beni per coprire le imposte residue. Se Alfa non effettuasse uno dei pagamenti concordati entro 60 giorni di tolleranza, l’accordo si risolverebbe di diritto e tornerebbe pienamente esigibile il residuo tributo.
Esempio 2 – Concordato preventivo in continuità con transazione fiscale. La Società Beta S.p.A. ha attivato nel 2023 la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale. Al momento del deposito del piano concordatario, Beta vanta debiti tributari per un totale di €500.000 e contributivi INPS per €100.000. In dettaglio: €200.000 di IRES, €150.000 di IRPEF (di cui €50.000 trattenute come ritenute su stipendi), €50.000 di IRAP, €100.000 IVA, €100.000 di INPS. Il piano concordatario (omologato nel 2024) prevede: pagamento dell’80% del debito chirografario e del 60% dei debiti pubblici; entro i termini prefissati Beta versa al Fisco €60.000 di IRES, €30.000 di IRAP e €60.000 di IRPEF (80% dei 75.000 di debiti non riscossi con ritenuta). L’Agenzia delle Entrate – sebbene non soddisfatta appieno – formalizza un “accordo di transazione fiscale” collegato al concordato. Poiché l’IVA totale (€100.000) avrebbe dovuto essere pagata per intero, l’Agenzia non concede riduzioni sull’IVA, ma accetta di attendere il pagamento di €100.000 in 5 anni con aliquota minima (rata annua di €20.000). Beta paga regolarmente le prime due rate annue (€40.000) nel 2025.
Effetto pratico: L’Agenzia delle Entrate incassa complessivamente €100.000 su €100.000 IVA (pagati ratealmente) e €150.000 su €200.000 di IRES+IRAP+IRPEF, mentre rinuncia a €50.000 di IRES+IRAP e €90.000 di IRPEF (la parte eccedente l’80% offerto). I contributi INPS (non previsti nel piano originario) rimangono esclusi e saranno pagati a parte secondo i normali accordi. Dopo cinque anni, se Beta non avesse mai completato le rate IVA (ma così non è successo), l’accordo si sarebbe risolto di diritto e si sarebbero ricalcolati crediti residui. In questo caso, tutti i pagamenti sono andati a buon fine: gli obblighi tributari residui sono stati cancellati, e Beta ha potuto proseguire l’attività con minor debito fiscale complessivo.
Conclusioni e fonti
La transazione fiscale è uno strumento potente e delicato all’interno della disciplina della crisi d’impresa. Requisi fondanti sono l’adesione alle procedure previste dal Codice della Crisi (concordato, accordi, composizione) e il rispetto dei parametri di convenienza rispetto alla liquidazione. Negli ultimi anni le modifiche legislative (D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024) hanno esteso e precisato l’istituto, introducendo la sua ammissibilità nella composizione negoziata e rafforzando i controlli antiabuso negli accordi. Riferimenti puntuali alle norme e alla prassi emergente (circolari AE, decisioni di giurisprudenza) sono fondamentali per la corretta applicazione.
Le fonti principali utilizzate per questa guida sono:
- Normativa vigente (in particolare D.Lgs. 14/2019 con le successive modifiche – cfr. D.Lgs. 83/2022, 136/2024 e i correlati commi del CCII – e i relativi articoli 23, 63, 88 e 64-bis).
- Prassi amministrativa: Circolare AE n.16/E/2018 e altre pronunce di prassi citate (per esempio la Ris. AE 3/2009 sull’applicazione in concordato; la prassi inerente la transazione in accordi).
- Dottrina specializzata: articoli di riviste e commenti (fra gli altri, Il caso.it, Dirittodellacrisi.it, Rivista trimestrale di diritto tributario) che analizzano le novità del Codice della crisi e la transazione fiscale.
- Giurisprudenza: Sentenze rilevanti come Cass. SU n.8504/2021 e Cass. n.34865/2023 (competenza in materia di transazione fiscale), e altre pronunce costituzionali e di legittimità che inquadrano l’istituto (ad es. Corte Cost. 225/2014).
- Documenti ufficiali Agenzia Entrate: istruzioni operative e linee guida (ad es. la circolare sulle novità 2018, articoli illustrativi su FiscoOggi e UfficioTributi.it sui recenti orientamenti).
Fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali principali:
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), artt. 23, 63, 88, 112 e segg. (come modificati da D.Lgs. 83/2022, 136/2024, etc.).
- Legge 159/2020; D.Lgs. 83/2022 (correttivo I); D.Lgs. 136/2024 (correttivo II).
- Circolare Agenzia Entrate 16/E/2018 e successivi documenti di prassi (Risoluzioni, CNDCEC e Cassazione: cfr. FiscoOggi citato).
- Sentenze Corte Cost. n.225/2014; Cass. Sez.Un. n.8504/2021; Cass. n.34865/2023; vari commenti giurisprudenziali (cfr. Il caso.it, Dirittodellacrisi, FiscoOggi).
- Norme UE/Consiglio UE: Decisione UE- Euratom 2020/2053 (risorse proprie dell’UE, chiarimento IVA).
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