Saldo E Stralcio Dei Debiti Bancari

Hai accumulato debiti con la banca che non riesci più a gestire? Temi azioni legali o pignoramenti?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto bancario e gestione del debito – è pensata per aiutarti a comprendere come funziona il saldo e stralcio dei debiti bancari e come può rappresentare una soluzione efficace per la tua situazione.

Scopri cos’è il saldo e stralcio, quando è possibile richiederlo, quali sono i vantaggi per il debitore e come negoziare con la banca per ottenere una riduzione significativa del debito.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare la tua posizione con un avvocato esperto e valutare la strategia migliore per risolvere i tuoi debiti bancari in modo sostenibile e legale.

Introduzione:

Il saldo e stralcio è una soluzione negoziata extragiudiziale che consente al debitore in crisi di estinguere un rapporto di credito versando una somma inferiore rispetto a quella dovuta originariamente. In pratica, debitore e creditore si accordano affinché il debitore paghi una cifra ridotta (“saldo”) e il creditore rinunci alla parte residua (“stralcio”). Il risultato è l’estinzione definitiva dell’obbligazione sul rapporto specifico: il debitore versa la somma convenuta (solitamente inferiore al dovuto) e il creditore libera il debitore da ogni ulteriore pretesa relativa a quel prestito. Si tratta di un accordo di natura transattiva (ai sensi dell’art. 1965 c.c. e ss.), con il quale le parti modificano consensualmente i termini del debito senza creare un nuovo contratto novativo. La Suprema Corte ha precisato che una transazione a saldo e stralcio non costituisce una novazione del debito: il debitore e il creditore rimangono vincolati al rapporto originario (che viene ridefinito), senza che vi sia sostanziale estinzione integrale del vincolo precedente.

Le parti devono impegnarsi formalmente con un accordo scritto in cui il debitore promette il pagamento dell’importo concordato e il creditore rinuncia al residuo. Tale impegno vincola entrambe le parti: come osserva la giurisprudenza di legittimità, “debitore e creditore si impegnano, al momento della chiusura del rapporto definendo le condizioni di transazione, a non pretendere le une dalle altre alcunché in relazione a quello specifico rapporto. Il debitore si impegna a pagare la somma concordata … e il creditore libera il debitore dalla sua obbligazione”. In sostanza il saldo e stralcio ha effetto estintivo per il debito oggetto di transazione, fermo restando che possono sopravvivere profili diversi in capo alle parti (ad esempio fideiussioni o pegni remanenti) solo se espressamente trattati.

Esempio: Se un mutuo residuo di €50.000 viene risolto con un saldo e stralcio di €30.000, il mutuatario versa €30.000 e la banca rinuncia ai rimanenti €20.000. A quel punto il rapporto è chiuso. Il residuo debito non è più esigibile, purché ciò sia confermato nell’accordo.

I vantaggi di questa soluzione sono evidenti per chi ha difficoltà di pagamento: il debitore ottiene uno “sconto” sul debito e chiude rapidamente la propria posizione, evitando ulteriori aggravi come procedimenti esecutivi o procedura fallimentare. Il creditore, sebbene incassi meno di quanto originariamente pattuito, realizza un recupero immediato e sicuro evitando i costi e i rischi di un contenzioso o di un’asta giudiziaria. In alcuni casi particolari (ad esempio, crediti deteriorati garantiti da risorse pubbliche) persino i regolatori riconoscono che il saldo e stralcio può contribuire a contenere le perdite complessive.

Va però sottolineato che non esiste un obbligo di legge per la banca ad accettare una proposta di saldo e stralcio: si tratta sempre di una trattativa discrezionale. L’intermediario può rifiutare la proposta o formulare controproposte. Solo con l’approvazione formale dell’accordo – preferibilmente stipulato per iscritto – l’impegno diviene vincolante. Inoltre, la cifra concordata dipende dalla gravità della crisi del debitore: tendenzialmente più il debitore è in difficoltà (assenza di garanzie, altri debiti elevati, tempo trascorso dalla scadenza, ecc.), maggiore potrà essere la “scontistica” ottenuta. In genere, gli esperti consigliano di coinvolgere un consulente o un avvocato specializzato per formulare una proposta credibile e tutelarsi da controfferte insoddisfacenti.

In sintesi, il saldo e stralcio dei debiti bancari è uno strumento stragiudiziale di composizione della crisi che prevede:

  • la riduzione dell’esposizione debitoria tramite un accordo transattivo,
  • il pagamento parziale e concordato da parte del debitore,
  • la rinuncia (stralcio) al residuo credito da parte del creditore,
  • la estinsione del rapporto oggetto della transazione.

Tipologie di debito e specificità applicative del saldo e stralcio

Debiti personali e da consumo. Rientrano in questa categoria i prestiti personali, i mutui contratti come privato, le carte di credito, i debiti verso finanziarie erogati a consumatori. In caso di difficoltà, il debitore privato può proporre un saldo e stralcio alla banca o finanziaria. Ad esempio, per prestanze personali non garantite (c.d. prestiti non finalizzati) o per carte revolving, il debitore sottopone una proposta scritta di pagamento ridotto. L’istituto valuterà la gravità dell’insolvenza; solitamente, accordi migliori si ottengono quando la banca considera probabile un’azione giudiziaria lunga o un passaggio in sofferenza. I consumatori possono anche avvalersi di strumenti giudiziali (piano del consumatore ex legge n. 3/2012) che inglobano in forma assistita accordi simil-stragiudiziali. Tuttavia, il meccanismo base del saldo e stralcio resta una trattativa volontaria: non si vincola il creditore come potrebbe fare un provvedimento giudiziario (es. omologa di Concordato).

Debiti aziendali (imprese e professionisti). L’impresa può ricorrere al saldo e stralcio attraverso i propri amministratori o tramite un legale, nel contesto di una negoziazione con la banca. In questa sede è frequente l’utilizzo di accordi di ristrutturazione stragiudiziali o piani di risanamento: anche qui il debito può essere ridotto purché il creditore sia disposto. Il saldo e stralcio delle esposizioni bancarie viene talvolta inserito nei piani di risanamento aziendale (ad es. in un piano del consumatore se impresa in contabilità separata). Nel diritto societario la nuova normativa sul crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto l’istituto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale, entro cui si possono includere clausole di saldo e stralcio sui prestiti bancari, come recentemente citato dalla Cassazione. Va ricordato che, in ipotesi di società in liquidazione o concordato preventivo, trattative analoghe possono avvenire all’interno dei piani di risanamento omologati.

Mutui e debiti ipotecari. Per i mutui (ivi inclusi i finanziamenti edilizi e i mutui agrari), il saldo e stralcio può riguardare la somma garantita da ipoteca o ancora scoperta rispetto al valore dell’immobile. Spesso la banca non accetta un forte stralcio sul capitale, ma può concordare con il mutuatario l’estinzione anticipata con pagamento di una somma ridotta. Nei casi in cui il mutuo sia già in sofferenza e pendano procedure esecutive immobiliari, si può ipotizzare la cosiddetta offerta a saldo e stralcio immobiliare. In tali procedure (art. 591 e segg. c.p.c.) un terzo (anche lo stesso debitore) può proporre di acquistare l’immobile pignorato pagando un prezzo concordato inferiore al valore, a fronte dell’estinzione contestuale del debito. L’accordo transattivo dovrà coinvolgere tutti i creditori muniti di titolo esecutivo (non solo la banca ipotecante) e coordinarsi con il giudice dell’esecuzione. La banca ottiene così una parte del credito tramite la vendita senza passare all’asta, e il debitore si libera dal mutuo pagando meno (conguagliato con i proventi della vendita). Vantaggi del saldo e stralcio immobiliare: rapido soddisfacimento del creditore e chiusura del debito per il debitore. Tale procedura, tuttavia, richiede un’attenta negoziazione e l’assistenza di professionisti (avvocati, notai) per rispettare le formalità civili e fiscali.

Prestiti con cessione del quinto. Questi prestiti – concessi su delega di stipendio (D.P.R. 180/1950) – implicano un creditore specifico (spesso un istituto di credito o enti previdenziali) e possono prevedere il coinvolgimento del datore di lavoro/fideiussore. In linea generale, anche nel caso del quinto si può proporre alla banca/ente di estinguere il debito con un importo ridotto. Dal punto di vista giuridico si applica al contratto del quinto quanto detto per gli altri debiti, ma occorre verificare clausole particolari: ad esempio, se la banca non può più incassare dalla rata ceduta (es. fine rapporto di lavoro), il debitore ha maggiore margine di trattativa. Non esistono norme speciali sul saldo e stralcio del quinto, quindi valgono le regole generali della transazione. Chi negozia dovrà tener conto che, ai sensi del T.U. bancario, il cedente del quinto mantiene l’obbligazione residua verso la banca (anche dopo la scadenza delle ritenute) a meno di accordi di estinzione anticipata.

Carte di credito e prestiti personali. Questi sono debiti non garantiti con istituti finanziari. La strategia negoziale è simile: il debitore può presentare una proposta scritta di saldo e stralcio (spesso passando da call center o sportello). Per le carte revolving, essendo solitamente su un conto aperto, a volte la banca offre di estinguere il debito in un’unica soluzione scontata anziché continuare a rateizzare. Anche per i prestiti finalizzati (es. finanziamenti auto), se il debitore non dispone dell’auto come garanzia (ad es. è già venduta o senza valore), può proporre di rilasciare l’ipoteca o il pegno con il pagamento di una somma ridotta. In generale, prestiti personali e finalizzati seguono lo stesso schema contrattuale della negoziazione bancaria.

Leasing e finanziamenti strumentali. Nel leasing l’oggetto (ad es. autoveicolo, macchinario) rimane di proprietà della società finanziaria fino al riscatto. Se il debitore è in difficoltà, può proporre di “saldare” anticipatamente la quota mancante concordando con la finanziaria un pagamento inferiore al residuo del contratto. In tal caso la finanziaria provvederà a rilasciare l’oggetto in cambio della somma pagata. Anche il leasing ipotecato (con garanzia reale) può concludersi con un saldo e stralcio: analogamente al mutuo, potrebbe concordarsi un prezzo d’acquisto dell’asset e stralciare il residuo debito. Non esistono normative specifiche sul leasing, ma l’operatività rimane transattiva.

Strumenti legali e alternative formali di risoluzione della crisi

Oltre alla trattativa spontanea, esistono percorsi codificati che possono integrare o sostituire il saldo e stralcio in sede formale:

  • Legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012 e ss.) – consente a consumatori, famiglie e piccole imprese di accedere a procedure formali (piano del consumatore, accordo di composizione della crisi) per ristrutturare i debiti, includendo il possibile pagamento di una quota ridotta. In tali procedure omologate da un giudice si possono proporre piani “a saldo e stralcio” dei crediti, con dilazioni pluriennali e cancellazione del residuo (artt. 8-12). A differenza della semplice transazione stragiudiziale, il piano del consumatore produce effetti esdebitativi (cancellazione formale del debito residuo) se approvato. Tuttavia, richiede requisiti soggettivi (prove di impossibilità, buona fede, ecc.) e vigilanza giudiziaria.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo (Codice della crisi, D.Lgs. 14/2019) – imprese in crisi possono proporre al tribunale accordi di ristrutturazione o concordati con piani di rientro. Anche qui può essere inclusa una clausola di pagamento a saldo e stralcio verso alcuni creditori (es. fornitori, banche). Tali procedimenti richiedono una maggioranza di creditori favorevole e un decreto di omologa. La Cassazione ha citato un esempio di “transazione fiscale” allegata all’accordo di ristrutturazione, in cui era previsto un pagamento a saldo e stralcio entro 120 giorni dall’omologa. Queste procedure formali, se funzionano, offrono protezione legale e cancellazione dei debiti non pagati, ma sono complesse e costose.
  • Piano del consumatore a cura del debitore (L. 147/2022) – variante per debitori non fallibili, che consente di proporre ai creditori un piano di pagamenti parziali sulla base della capacità reddituale. Similarmente, c’è il concordato fallimentare “in bianco” (art. 53 l.f.) con patti di cancellazione degli interessi moratori. Anche in tali contesti si possono predisporre clausole di saldo e stralcio, se tutte le parti lo approvano.
  • Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) – Sezione Controversie tra cliente e banca. L’ABF può intervenire se il cliente lamenta abuso o irregolarità nella negoziazione o esecuzione dell’accordo. Ad esempio, se la banca non rispetta un accordo scritto o continua a segnalare negativamente nonostante il saldo e stralcio, il Collegio può ordinare rettifiche. In un caso del 2022 l’ABF ha ribadito che la banca non è tenuta ad eliminare immediatamente le segnalazioni negative in Centrale Rischi dopo un saldo e stralcio, ma deve adeguare l’annotazione (trasformandola in “regolarizzata”). L’ABF può condannare la banca al risarcimento se accerta comportamenti illegittimi (es. mancata cancellazione concordata, addebiti indebiti). Tuttavia, non decide l’effettiva validità del saldo e stralcio come contratto: quello resta affare delle Sezioni Unite Civili (Cassazione) se contestato in giudizio.

Normativa di riferimento

  • Codice Civile (art. 1965 e ss.) – disciplina generale della transazione: l’accordo bonario con il quale le parti concordano reciproci cessioni di pretese. Il saldo e stralcio è inquadrato come “transazione parziaria” sull’obbligazione residua, con conseguente chiusura dell’obbligo originario. Non esistono norme speciali dedicate al saldo e stralcio nei contratti bancari, ma valgono le norme sulla libera autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) e sulla buona fede nell’esecuzione (art. 1175 c.c.).
  • Codice Civile (artt. 1192, 1274) – l’art. 1192 c.c. prevede che il debitore può effettuare pagamenti parziali del debito (coattivi o volontari); il saldo e stralcio, specie se accettato dal creditore, integra e supera questo articolo perché si accorda una rinuncia del residuo. L’art. 1274 c.c. stabilisce invece il principio della compensazione e della novazione tacita (non applicabile here).
  • Codice Civile (art. 1968) – in caso di transazione con più debitori (solidali), detta norma regola il diritto di surrogazione/ regresso: in combinato disposto con la Cass. 22231/2014, sta a significare che ciascun condebitore che paga il saldo e stralcio può ridurre il debito rimanente degli altri solo fino alla propria quota, non di più.
  • Testo Unico Bancario (TUB, D.Lgs. n. 385/1993) – non disciplina il saldo e stralcio in sé, ma impone obblighi di trasparenza e conteggio per le operazioni di debito e credito. Ad esempio, l’art. 41 TUB richiede al prestatore di comunicare modalità di estinzione anticipata e i relativi calcoli di risparmio. In vista di un saldo e stralcio è quindi buona norma documentarsi su eventuali penali o profitti dovuti, benché di fatto il pagamento a saldo e stralcio sia comunque concordato ex novo.
  • Regolamento sull’usura – la cessione del quinto e alcuni prestiti personali rientrano nel calcolo del tasso soglia. Un accordo di saldo e stralcio non incide retroattivamente sul calcolo dell’usura (che si basa sugli interessi pattuiti originariamente) ma può essere rilevante se interviene in fase esecutiva. In generale, i vantaggi di uno sconto non vengono scissi dagli interessi precedenti ai fini antiusura.
  • D.P.R. 5/1/1950 n. 180 – normativo sulla cessione del quinto dello stipendio e pensione. Importante per le trattative su tale tipologia di debito: prevede ad es. che il contratto del quinto si estingue per naturale scadenza o per estinzione anticipata. Un saldo e stralcio si configura come estinzione anticipata del credito, da concordare con l’ente che ha concesso la cessione.
  • Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019, “Codice Crisi”) – disciplina gli istituti giudiziali di composizione della crisi. In particolare, l’art. 57 c.c.i. e s.m.i. introduce la transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, secondo cui anche il Fisco può definire debiti tributari a saldo e stralcio. Il D.Lgs. 14/2019 riordina le procedure concorsuali e fornisce soluzioni formali (accordo di ristrutturazione, concordato preventivo) che possono includere clausole di saldo e stralcio verso creditori predisposti.
  • Legge 3/2012 (sul sovraindebitamento) – ha creato nuovi istituti per consumatori e imprese in stato di insolvenza: piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione del patrimonio. Tali strumenti consentono una ristrutturazione del debito anche con riduzioni (sconti) sotto supervisione giudiziale. L’Art. 5 prevede la facoltà di proporre al giudice un piano di rientro con pagamenti parziali.
  • Circolari Banca d’Italia: rilevante è la Circolare n. 139/1991 (agg. 2021) che disciplina le segnalazioni alla Centrale dei Rischi. Essa stabilisce che il semplice pagamento del debito o la cessazione dello stato di insolvenza non determinano l’immediata cancellazione delle precedenti segnalazioni di sofferenza. Tali segnalazioni rimangono visibili per il periodo massimo consentito (attualmente fino a 36 mesi dall’ultimo aggiornamento). Ciò significa che, anche dopo un saldo e stralcio chiuso correttamente, i dati di insolvenza residueranno per alcuni anni (poi cancellati automaticamente).
  • Codice di condotta sui sistemi di informazione creditizia (Provv. Garante dati 12/9/2019) – detta le regole sui tempi di conservazione dei dati negativi nei SIC (CRIF, Experian, CTC). In particolare, le informazioni negative relative a ritardi regolarizzati possono restare nel sistema per 24 mesi dalla regolarizzazione. Anche questo inquadra il trattamento delle segnalazioni successive al saldo e stralcio, confermando che l’intermediario può conservare l’anagrafica negativa del debitore (per un massimo di 24 mesi) anche dopo la definizione dell’accordo.
  • Circolari Ministero Economia e Finanze (Fondo prevenzione usura): in ambito pubblico il MEF ha recentemente emanato la Circolare n. 1/2025 del 9 aprile 2025, che fornisce indicazioni per gestire procedure di saldo e stralcio su operazioni deteriorate garantite dal Fondo antiusura. La circolare ribadisce l’utilità di tali accordi per contenere perdite, ma mette in guardia sui rischi (uso di risorse pubbliche). Inoltre essa introduce modelli standard di proposta e documentazione per trasparenza e uniformità nelle valutazioni. Precedenti circolari (2015, 2018) avevano già stabilito che le proposte di stralcio dovessero essere vagliate caso per caso dalla Segreteria Anti-usura.

Giurisprudenza chiave

Nella giurisprudenza italiana il tema del saldo e stralcio è stato affrontato dalla Corte di Cassazione e dai collegi arbitrali (ABF). Ecco alcuni casi rilevanti:

  • Cassazione Civile n. 22231/2014 – ha chiarito le conseguenze del saldo e stralcio nel caso di debitori solidali. In particolare ha affermato che, se uno dei coobbligati solidali paga una somma a saldo e stralcio, il debito residuo degli altri viene ridotto solo nella misura proporzionale alla quota ideale del condebitore che ha transatto. Di conseguenza, un condebitore che paga meno della sua quota non alleggerisce interamente il debito altrui: l’importo pagato viene imputato proporzionalmente.
  • Cassazione Civile n. 12876/2015 – ha statuato che una transazione comprensiva di saldo e stralcio non genera novazione del debito. Le obbligazioni originarie restano in piedi con termini ridefiniti; in altre parole, si tratta di un semplice ridimensionamento consensuale, non di un contratto ex novo. Questo principio conferma che il debito originario continua a esistere (fino all’importo pagato) e che la riduzione è frutto di mera rinuncia da parte del creditore.
  • Cassazione, Ordinanza n. 25928/2024 (Trib. Sez. Tributaria) – ha affrontato un caso di transazione fiscale allegata a un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57, 63 CCII). Le parti avevano previsto il pagamento di una somma a saldo e stralcio entro 120 giorni dall’omologa. Questo provvedimento (estraneo al merito tributario) ribadisce l’applicazione del saldo e stralcio anche in contesti di rinegoziazione fiscale concordata. Mette in luce che, una volta definito l’accordo (anche tra impresa e Agenzia delle Entrate Riscossione), il relativo contenzioso si estingue per cessazione della materia (trasmessa la richiesta di estinzione al giudice).
  • Cassazione Civile, Ordinanza n. 3671/2024 – pur trattando un contenzioso bancario più complesso, ha fatto menzione di un saldo e stralcio intervenuto tra banca e correntista. Il caso riguardava una transazione in cui il debitore versò Lire 45.000.000 a saldo di un precedente debito, più 10 rate aggiuntive. La Cassazione ha evidenziato che l’accordo di transazione definì quel versamento come saldo e stralcio dell’esposizione, ma ha contestato alla banca il ritardo nel comunicare la ristrutturazione all’anagrafe creditizia. Questa ordinanza conferma due aspetti: il saldo e stralcio può figurare in una transazione civilistica, e la tempestività nella gestione delle segnalazioni alla Centrale Rischi è un obbligo della banca (la mancata comunicazione è scorretta).
  • ABF Collegio di Roma, Decisione n. 7263/2022 – ha trattato il diritto alla cancellazione dei dati dalla Centrale Rischi e dai sistemi creditizi a seguito di chiusura a saldo e stralcio. Il cliente lamentava che, nonostante l’accordo transattivo, le segnalazioni negative persistessero. Il Collegio ha confermato che dopo il saldo e stralcio gli arretrati non si cancellano immediatamente: richiamando la Circolare Banca d’Italia 139/1991, ha sancito che il pagamento del debito “non comporta la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse”. In pratica, i dati negativi rimangono fino al termine massimo (36 mesi dall’ultimo aggiornamento). Per i database creditizi (CRIF, Experian, ecc.), ha citato il codice di condotta secondo cui le informazioni su ritardi regolarizzati permangono fino a 24 mesi. Il Collegio ha quindi disposto solo l’adeguamento delle segnalazioni (aggiornando la posizione in CR come “sistemata”) e la cancellazione degli eventuali dati trattati illegittimamente. Ciò stabilisce un principio operativo fondamentale: un saldo e stralcio, pur estinguendo il debito verso la banca, non azzera immediatamente la “macchia” delle insolvenze pregresse presso gli altri intermediari.
  • ABF Collegio di Roma, Decisione n. 567/2017 – qui il cliente chiedeva il riversamento di un indennizzo assicurativo a sua disposizione come pagamento a saldo e stralcio di un finanziamento. Il collegio ha rilevato che la banca non era obbligata ad accettare quella particolare proposta di chiusura anticipata. Inoltre ha osservato che la somma offerta (circa €5.531) era molto inferiore al debito residuo (€21.109); pertanto, anche se accettata verbalmente, non avrebbe comunque estinto completamente il debito. Il Collegio ha concluso che non sussisteva alcuna illegittimità nell’uso dell’indennizzo per un saldo parziale: in assenza di un accordo scritto specifico, l’indennizzo è stato applicato solo come pagamento parziale. Questa decisione ribadisce che nessun diritto soggettivo obbliga la banca ad accogliere un’offerta stralcio, e che un pagamento inferiore al debito residuo è da considerare semplicemente un pagamento parziale (senza novazione).

Altri orientamenti giurisprudenziali (tribunali e corti inferiori) confermano la liceità del saldo e stralcio in contesti diversi: in particolare si segnalano casi di applicazione ai debiti condominiali (art. 1965 c.c.) e di accertamenti di buona fede nella formazione degli accordi. Nel complesso, la giurisprudenza italiana valorizza il saldo e stralcio come strumento flessibile, purché venga gestito con trasparenza e correttezza tra le parti.

Strategie efficaci di negoziazione con banche e finanziarie per un saldo e stralcio dei debiti

Negoziare un saldo e stralcio richiede preparazione, chiarezza e pazienza. Ecco alcuni accorgimenti pratici e consigli operativi:

  • Analisi preventiva della posizione. Prima di contattare la banca occorre avere una fotografia aggiornata dei debiti complessivi e delle proprie capacità di rimborso. È utile stilare un quadro economico completo (redditi, spese, altri debiti, patrimonio) in modo da poter argomentare concretamente l’incapacità di pagare per intero. Raccogliete tutta la documentazione utile: contratti di finanziamento, estratti conto bancari, notifiche di sofferenza, F23/F24 e comunicazioni fiscali (se il debito è stato pignorato come contropartita), buste paga o dichiarazioni dei redditi, ecc. In fase negoziale mostrare un prospetto ordinato dei numeri rafforza la credibilità. Come ricordano gli esperti, preparare contratti, lettere di insolvenza e ricevute di pagamento precedenti dimostra serietà e organizzazione.
  • Definizione di una proposta chiara. Occorre arrivare all’incontro con la banca già con un’offerta concreta. Essa deve indicare l’importo che siete disposti a versare, proponendo eventualmente modalità (in unica soluzione o rate nei mesi a venire). Calcolate un gap realistico in base al valore delle garanzie e alla perdita potenziale per la banca. In genere la proposta viene espressa in termini percentuali del debito residuo: ad esempio “pagheremo il 40% del debito in un’unica soluzione”. Avere dei parametri di riferimento (scontistiche medie, percentuali applicate in situazioni analoghe) aiuta nelle trattative. In ogni caso, mettete per iscritto la vostra offerta: un documento di proposta transattiva. Dovrebbe contenere (anche brevemente) i motivi della richiesta, i documenti allegati e la proposta di pagamento. Usate un linguaggio diretto ma professionale, evitando spiegazioni tecniche troppo complesse (che potrebbero solo confondere).
  • Tempistica della trattativa. Scegliete il momento giusto per proporre l’accordo. Molti consulenti suggeriscono di contattare i referenti bancari in periodi meno frenetici (ad esempio di mattina presto), quando potrebbero essere più disponibili all’ascolto. Meglio proporre l’accordo prima che la situazione diventi irreversibile: una volta che il debito è classificato insoluto o nei database è già considerato “perduto”, la banca sarà più rigida. Se possibile, si può anticipare un piano di trattativa iniziando contatti informali (spiegando la volontà di risolvere) e poi formalizzando con lettera. Ricordate che una volta che iniziano le pendenze legali (precetto, fallimento, ecc.), la leva della negoziazione diventa più debole. Un suggerimento ulteriore di pratica è chiedere un incontro con il direttore della filiale o il responsabile crediti per discutere faccia a faccia, dimostrando apertura e trasparenza.
  • Comunicazione efficace: calma e ascolto. Durante la trattativa, mantenete un atteggiamento calmo e professionale. Evitate toni aggressivi o disperati che possono inasprire i rapporti. È importante ascoltare attentamente le ragioni del funzionario di banca: spesso questi incontri servono anche per chiarire dubbi e per negoziare concedendo piccole contropartite (ad es. riattivazione di un piccolo fido residuo, chiusura di altri rapporti). Mostrarsi collaborativi crea un clima di fiducia. Ricordate di conoscere i vostri diritti: ad esempio, sappiate che la banca non può aggiungere clausole contrattuali non pattuite e che l’eventuale annotazione di inadempimento ha limiti temporali (Centrale Rischi, CRIF). Se la controparte solleva questioni legali, potete far presente che è in discussione un accordo transattivo (art. 1965 c.c.) e che eventuali controversie dovrebbero invece risolversi nel solco del principio di buona fede. Un utile spunto è citare sommariamente (senza polemica) che “in certe condizioni esistono normative che proteggono i debitori” (per esempio l’art. 34 D.Lgs. 385/1993 sul revoca unilaterale e la normativa antiusura), mostrando preparazione e serietà.
  • Documentazione e formalizzazione. Se la banca mostra disponibilità, chiedete che ogni accordo sia formalizzato per iscritto. Il documento finale (“accordo transattivo” o “convenzione di saldo e stralcio”) deve contenere il quadro dei debiti, l’importo da pagare, il termine di versamento e una clausola di rinuncia al residuo (per esempio: “Con il versamento della somma €X il debitore è estinto da ogni obbligazione derivante dai contratti in oggetto”). È fondamentale includere la remissione della differenza, pena il rischio che la banca possa pretendere il residuo. Quando si firma, conservate copia del contratto e delle quietanze di pagamento. Trascrivete per iscritto tutto l’accordo verbale (riassunto e invio successivo per e-mail o PEC al funzionario), in modo da non avere discrepanze interpretative. Questa documentazione è anche utile per adire l’ABF in caso di inadempimento della banca.
  • Follow-up post-negoziazione. Dopo la firma, verificate l’aggiornamento delle posizioni. In particolare:
    • Pagamenti: Effettuate i versamenti nei tempi pattuiti. Annotate le date di pagamento e fatevi rilasciare dalle banche quietanze liberatorie (anche provvisorie) dove dichiarino che il pagamento «chiude a saldo e stralcio» il debito.
    • Centrale Rischi e SIC: Dopo aver saldato, attendete l’aggiornamento delle banche dati entro alcuni mesi, ma verificate con una visura aggiornata CRIF/Centrale Rischi che la posizione risulti definita come concordato (in genere trasforma la segnalazione in “regolarizzata”).
    • Segnalazioni errate: Se notate segnalazioni ancora aperte dopo 1-2 mesi dal pagamento, potete sollecitare con raccomandata la banca a provvedere, citando la normativa Banca d’Italia (Circ. 139/91) e i codici di condotta. In caso di persistenza ingiustificata, l’ABF può ordinare la rettifica.
    • Comunicazione continua: Se sorgono problemi (pagamento non registrato, rate non incassate, ecc.), contattate subito la banca (via email o PEC) chiedendo conferma. Tenere traccia di ogni risposta può far valere meglio i vostri diritti in caso di contenzioso.

In sintesi, le strategie migliori per negoziare un saldo e stralcio sono: prepararsi con dati e documenti chiari, formulare un’offerta credibile, mantenere un atteggiamento professionale e diligente, e custodire tutte le scritture prodotte. Non esiste una formula magica (ogni caso è unico), ma chi è ben preparato e flessibile ha maggiori probabilità di ottenere un accordo vantaggioso.

Tavole riassuntive del saldo e stralcio di un debito bancario

Di seguito alcuni schemi comparativi utili per inquadrare il saldo e stralcio rispetto ad altre soluzioni di rinegoziazione, oltre alla lista dei documenti tipicamente richiesti.

AspettoSaldo e StralcioRinegoziazione del debito / allungamento
Finalità principaleChiudere il debito pagandone solo una parte mediante transazione bonaria.Modificare condizioni di rimborso (rate, scadenze) mantenendo l’intero debito.
Importo dovutoSi concorda una somma ridotta, inferiore al residuo attuale.Si paga l’intero capitale più interessi, ma in modo dilazionato (o con tassi scontati).
Effetto giuridicoEstinzione dell’obbligazione originaria sul saldo concordato; il credito residuo è stralciato.Modifica del piano di rientro senza estinzione: tipicamente novazione per modificazione, ma mantiene il debito complessivo (nessuno sconto di capitale).
Ruolo del creditoreAccetta di rinunciare a parte del proprio credito (inevitabilmente con un carico sul suo risultato).Richiede impegni di pagamento migliorati dal debitore, ma non rinuncia al credito.
Centrale Rischi / CRIFI pagamenti effettuati vengono registrati; le segnalazioni pregresse permangono fino a max 36 mesi.Il credito permane regolarmente, con segnalazioni di insolvenza finché non pago per intero (fino a 36 mesi dall’ultima mora).
Novazione del debitoNo (Cass. 2015): non si costituisce un nuovo debito ma si ridimensiona quello esistente.Sì, generalmente si considera una novazione o modifica (art. 1322 c.c.), poiché l’obbligazione viene sostanzialmente rinegoziata.
TempisticaDi norma conclusione in tempi brevi (alcuni giorni/mesi, a seconda dell’accordo). Pago e chiudo.Può prolungarsi nel tempo (nuove scadenze anche pluriennali), richiede continuità nei pagamenti integrali.
DocumentazioneScopo
Contratti originaliVerificare tassi, penali e importi residui.
Estratti contoDimostrare l’ammontare dovuto e ogni insoluto rilevato.
Comunicazioni ufficiali (es. precetti, ingiunzioni)Provare lo stato di pendenza e la pressione esecutiva.
Dichiarazioni redditi e situazioni patrimonialiCalcolare capacità di rimborso e dimostrare la necessità di sconto.
Eventuali polizze o garanzieValutare se coinvolgere assicurazioni o fideiussori.
Lettere di minaccia esecuzioneEvidenziare l’urgenza per il creditore di chiudere la posizione.
Fase dell’iterTempistica indicativa
Raccolta dati e analisi1–2 settimane (dipende dalla complessità della posizione).
Definizione proposta1–2 settimane (stima dell’offerta, calcoli).
Invio proposta alla bancaGiorni (inviare PEC/lettera raccomandata).
Negoziazione attiva1–3 mesi (trattative, eventuali rielaborazioni).
Formalizzazione accordoGiorni (stesura e firma del contratto di transazione).
Pagamento e chiusuraImmediato/subito dopo il contratto.
Aggiornamento segnalazioni1–3 mesi (registro alla CRIF/Centrale Rischi).

(Queste tabelle riepilogano gli aspetti tipici: naturalmente, ogni caso può variare nei tempi e nella documentazione necessaria.)

Domande frequenti (FAQ)

  • D: Qual è la differenza principale tra saldo e stralcio e rinegoziazione del debito?
    R: Nel saldo e stralcio si paga un importo minore rispetto al residuo del debito e il creditore rinuncia al rimanente, estinguendo l’obbligazione del rapporto. Nella rinegoziazione invece si modifica il piano di rimborso (ad es. si allungano le rate o si riduce il tasso), ma il debito rimane sostanzialmente integrale. In pratica, con lo stralcio si ottiene uno sconto sul capitale, mentre nella rinegoziazione si ottiene solo una dilazione dei pagamenti senza ridurre il capitale dovuto.
  • D: Il creditore è obbligato ad accettare la mia proposta di saldo e stralcio?
    R: No, il creditore non è mai obbligato per legge ad accettare. Il saldo e stralcio è sempre frutto di una trattativa consensuale. La banca valuterà la proposta caso per caso, in base alle sue politiche interne, alla situazione patrimoniale del debitore e all’eventuale convenienza economica (ad es. evitare l’esproprio giudiziario). Se la banca rifiuta, si può sempre insistere o valutare altre soluzioni (dilazione semplice, piano giuridico). L’Arbitro Bancario ha chiarito che nessun obbligo grava sull’intermediario di accogliere la proposta: qualsiasi pagamento inferiore al debito, senza un accordo scritto formale, costituisce al più un pagamento parziale.
  • D: Cosa succede alla mia segnalazione di cattivo pagatore dopo il saldo e stralcio?
    R: Una chiusura a saldo e stralcio estingue il debito verso quella banca, ma non produce l’immediata cancellazione delle segnalazioni precedenti. Come ricorda la Circolare Banca d’Italia 139/1991, il pagamento del debito (anche a saldo e stralcio) “non comporta la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse”. Ciò significa che se il tuo nominativo era già segnalato come in sofferenza, rimarrà visibile per i mesi residui (fino a un massimo di 36 mesi dall’ultimo aggiornamento) anche dopo il saldo e stralcio. Nei sistemi di informazioni creditizie (CRIF, Experian, ecc.), analogamente, le informazioni negative regolarizzate permangono per 24 mesi. Dato ciò, la cancellazione dal CRIF o Centrale Rischi avverrà automaticamente decorso il termine previsto, non subito. In pratica, il merito creditizio migliorerà progressivamente una volta trascorsi i 24 o 36 mesi dalla regolarizzazione. Tuttavia, in caso di ritardo eccessivo nell’aggiornamento da parte della banca, si può sollecitare o adire l’ABF per chiedere la regolarizzazione secondo la legge.
  • D: Il mio mutuo ipotecario può essere chiuso con un saldo e stralcio?
    R: Sì, è possibile concordare un saldo e stralcio anche per mutui ipotecari. Normalmente la banca concederà sconti minori sul capitale garantito, ma spesso preferisce incassare subito una parte piuttosto che attendere il realizzo in un’asta. Nel caso di immobile già pignorato, la via tipica è proporre al creditore (e agli altri creditori iscritti) di acquistare l’immobile a un prezzo concordato ridotto: con quel pagamento tutti i creditori rinunciano alle proprie pretese e il debito si estingue. Questa procedura deve essere gestita con il giudice dell’esecuzione (art. 591 c.p.c.): il giudice potrà omologare la definizione del pignoramento e far trascrivere il trasferimento dell’immobile, chiudendo definitivamente il debito. In ogni caso, anche per i mutui, si raccomanda di ottenere una “quietanza liberatoria” dalla banca che attesti l’estinzione del finanziamento con il pagamento convenuto.
  • D: Che documenti devo preparare per negoziare un saldo e stralcio?
    R: Per essere credibile, il debitore deve presentare documentazione esaustiva. In genere si preparano: (i) gli estratti conto aggiornati del rapporto di conto corrente o mutuo; (ii) copie dei contratti di finanziamento e dei documenti di garanzia; (iii) un riepilogo dei flussi bancari (addebiti e accrediti) per evidenziare morosità o tassi applicati; (iv) la situazione reddituale e patrimoniale del debitore (buste paga, dichiarazioni dei redditi, perizie su immobili/beni); (v) se necessario, dati aggiuntivi quali bilancio (per aziende) o certificazioni Inps (per il quinto). Questi documenti servono a calcolare in modo trasparente l’offerta di chiusura e a dimostrare la situazione di difficoltà (es. spese mediche, perdita di lavoro, altri debiti). Anche l’AVVISO di pignoramento o cartella esattoriale può essere prodotto, per mostrare l’urgenza della definizione.
  • D: Il saldo e stralcio comporta conseguenze fiscali?
    R: Di norma, lo sconto non genera direttamente imposte aggiuntive per il debitore. Gli interessi passivi già pagati restano deducibili (secondo le regole ordinarie del TUIR). La parte del debito stralciata non costituisce reddito imponibile per il debitore (non si applica più la vecchia disciplina dell’annullamento del debito, che era stata superata dall’art. 15 D.Lgs. 460/1997). Per il creditore, l’importo non incassato si riflette come perdita su crediti. In ogni caso, è consigliabile farsi assistere da un commercialista: ad esempio, in alcuni casi la banca può emettere nota di variazione in diminuzione degli interessi sospesi, che può avere effetto su deduzioni o IVA. Comunque non vanno applicate imposte dirette sulla parte stralciata, in quanto il debito originario non è un elemento attivo dell’azienda o del patrimonio del debitore (non sussiste plusvalenza).
  • D: Cosa succede se non pago l’importo concordato a saldo e stralcio?
    R: Se il debitore non ottempera al pagamento pattuito, l’accordo perde efficacia e il creditore potrà rivalersi sul residuo del debito come se non ci fosse mai stata alcuna rinegoziazione. In pratica, si torna alla situazione pregressa di morosità e il creditore può procedere (ad esempio con azione esecutiva). Per questo motivo è cruciale versare le somme esattamente come stabilito nell’accordo. È possibile, però, inserire clausole di tutela: ad es. un articolo che preveda la revoca automatica dell’accordo se il debitore omette le rate, o una penale aggiuntiva. Queste clausole vanno concordate preventivamente e messe per iscritto.
  • D: Posso avere assistenza legale o finanziaria per negoziare?
    R: Assolutamente sì. Per un accordo così delicato è consigliabile affidarsi a un professionista (avvocato, commercialista o consulente del debito) esperto in pratiche di risanamento. Un consulente saprà valutare la credibilità dell’offerta, suggerire il miglior timing e redigere la documentazione necessaria. Come evidenziato nelle fonti, chi opera da solo spesso ottiene condizioni peggiori. Un professionista agirà da mediatore imparziale e potrà anche rappresentarvi in eventuali trattative successivi o in sede di ABF.

In ogni caso, ricordate che il saldo e stralcio è una soluzione consensuale: il successo dipende dall’equilibrio tra le esigenze del debitore (chiudere il debito con il minor importo possibile) e quelle del creditore (recuperare almeno parte del credito senza ulteriori spese giudiziarie). Un confronto preparato e professionale aumenta le probabilità di un buon esito.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Codice Civile – art. 1965 e segg. (transazione), art. 1192 (pagamento parziale), art. 1274 (compensazione), art. 1968 (obbligati solidali).
  • Codice Civile – artt. 1322, 1175 c.c. (autonomia contrattuale, buona fede).
  • Testo Unico Bancario (TUB) – D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 (in particolare, artt. 41 e ss. su estinzione anticipata, e artt. 58 co.2 su cessione pro soluto).
  • D.P.R. 5/1/1950 n. 180 – Testo unico cessione del quinto dello stipendio e pensione.
  • Legge 3/2012 – Norme in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di composizione).
  • D.Lgs. 14/2019 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 57 e 63 sulla transazione fiscale, art. 48 sul concordato).
  • Circolare Banca d’Italia 139/1991 (agg. 2021) – Disciplina delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi (art. 1, lett. a, co. 2: conservazione delle segnalazioni negative).
  • Codice di condotta SIC (Provvedimento Garante privacy 12/9/2019) – Regole su tempi di conservazione delle informazioni creditizie (art. 7 co.2: ritardi regolarizzati fino a 24 mesi).
  • Legge 108/1996 – Fondo di prevenzione dell’usura (art. 15 istituisce il Fondo).
  • Circolare MEF n. 1/2025 (9 aprile 2025) – “Indicazioni per gestione saldo e stralcio operazioni deteriorate garantite con Fondo antiusura”.
  • Varie Circolari MEF – (prot. n. 2429376/2015 e n. 96289/2018) su saldo e stralcio in operazioni garantite.
  • Corte di Cassazione:
    – Sez. III Civile, sent. 22231/2014 (sul regime tra coobbligati e proporzionalità dello stralcio).
    – Sez. III Civile, sent. 12876/2015 (saldo e stralcio non novativo).
    – Sez. Tribunale, Ord. 25928/2024 (transazione fiscale in accordo di ristrutturazione, con pagamento a saldo e stralcio).
    – Sez. Civile, Ord. 3671/2024 (ritardo segnalazione CR dopo transazione con saldo e stralcio).
    – (Altre pronunce su transazioni parziarie: in sede iblea eventuali massime.).
  • Arbitro Bancario Finanziario (ABF):
    – Collegio di Roma, decisione n. 7263 del 6/5/2022 (pagamento a saldo e stralcio e cancellazione segnalazioni).
    – Collegio di Roma, decisione n. 567 del 20/1/2017 (proposta stralcio con somme assicurative).
    – (Numerose delibere del Cndcec e dell’ABF riportano principi analoghi: cf. Cndcec 2018 sui piani del consumatore).
  • Fonti normative:
    Normattiva (leggi e decreti) e Gazzetta Ufficiale per testi di legge: D.P.R. 180/1950, D.Lgs. 385/1993, L. 108/1996, L. 3/2012, D.Lgs. 14/2019.
  • Fonti giurisprudenziali:
    Sentenze e ordinanze della Corte di Cassazione (reperibili online), decisioni del Collegio ABF (disponibili sul sito abfitalia.it). In questa guida si citano estratti da Studiocataldi e Studiocerbone che riportano parte delle pronunce, oltre ai testi ufficiali ABF.

Saldo e Stralcio dei Debiti Bancari: Perché Affidarti a Studio Monardo

Sei in difficoltà con il pagamento di mutui, prestiti o scoperti bancari? Le banche ti sollecitano con insistenza, minacciando azioni legali o segnalazioni negative?

Il saldo e stralcio è una soluzione negoziale che consente di chiudere i debiti pagando una somma inferiore a quella originaria, evitando procedure giudiziarie e salvaguardando il tuo patrimonio.

Cos’è il Saldo e Stralcio

Il saldo e stralcio è un accordo tra debitore e creditore in cui il primo si impegna a versare una somma ridotta rispetto al debito totale, ottenendo in cambio la cancellazione del residuo. Questa procedura è particolarmente utile quando il debitore si trova in una situazione di difficoltà economica e il creditore preferisce recuperare una parte del credito piuttosto che intraprendere lunghe e costose azioni legali .

Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo

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🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia.

🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021.

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