Hai ricevuto richieste di rimborso, solleciti o cartelle esattoriali legate a un finanziamento ottenuto da Invitalia?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenziosi su incentivi pubblici e difesa da richieste di Invitalia – è pensata per aiutarti a gestire la situazione con competenza e senza rischi per la tua attività.
Scopri cosa succede in caso di mancato rimborso di un finanziamento Invitalia, quando può essere revocata l’agevolazione, cosa comporta il passaggio del debito all’Agenzia delle Entrate Riscossione e quali sono le strade legali per opporti, rateizzare o ridurre il debito.
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, valutare la tua posizione con un avvocato esperto e studiare una strategia efficace per difenderti e salvaguardare la tua impresa.
Introduzione:
La prescrizione dei debiti nei confronti di Invitalia (ex Sviluppo Italia) rappresenta un tema cruciale per chi si trova nella posizione di dover restituire, in tutto o in parte, somme ricevute come finanziamenti pubblici, agevolazioni o contributi a fondo perduto. Il principio della prescrizione si basa sulla perdita del diritto, da parte dell’ente creditore, di esigere un’obbligazione dopo il decorso di un certo periodo di tempo, in assenza di atti interruttivi. La regola generale, salvo eccezioni specifiche, prevede che i crediti derivanti da contributi pubblici si prescrivano nel termine ordinario decennale, in base all’art. 2946 del Codice Civile. Questo significa che Invitalia può richiedere la restituzione del finanziamento entro dieci anni dalla data in cui è sorto il diritto alla riscossione, cioè, di norma, dalla data di notifica del provvedimento di revoca del contributo.
Tuttavia, se si tratta di importi affidati alla riscossione tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’applicazione della prescrizione dipende dal tipo di credito iscritto a ruolo. Se il credito è di natura fiscale (ad esempio imposte, sanzioni tributarie, interessi su tributi), si applicano i termini di prescrizione previsti per i tributi, che variano tra 3, 5 e 10 anni a seconda del caso. Se invece il credito è di natura amministrativa, come per la revoca di un contributo pubblico, continua ad applicarsi la prescrizione decennale salvo specifici riferimenti normativi. La decorrenza della prescrizione non è dalla data del finanziamento ma dal momento in cui l’amministrazione ha formalmente richiesto la restituzione, cioè dalla notifica del provvedimento di revoca o di un atto equipollente. Da quel momento inizia a decorrere il termine, ma la prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto che dimostri la volontà dell’ente di esigere il credito: una diffida formale, una raccomandata, un atto di messa in mora, un ricorso giudiziario o una cartella di pagamento. Ogni atto interruttivo fa ripartire da capo il termine di prescrizione.
Una cartella esattoriale emessa dopo la revoca del contributo ha quindi effetto interruttivo, e da essa decorre un nuovo termine decennale se il credito è di diritto civile, o un termine diverso se disciplinato da norme speciali. È dunque essenziale ricostruire con precisione la sequenza degli atti notificati, per valutare se la prescrizione sia maturata o meno. In caso di silenzio da parte dell’amministrazione per un periodo di dieci anni, senza alcuna notifica di atti interruttivi, il debito può considerarsi prescritto e il contribuente ha diritto di eccepirlo. L’eccezione di prescrizione deve essere sollevata in sede giudiziale, ad esempio impugnando la cartella di pagamento o il precetto entro i termini di legge, poiché la prescrizione non è rilevabile d’ufficio. Non è sufficiente attendere passivamente: è necessario presentare un ricorso fondato, allegando la documentazione che prova il decorso del tempo e l’assenza di interruzioni valide.
In alcuni casi, il provvedimento di revoca può contenere già la diffida al pagamento e quindi far decorrere il termine dal momento stesso della sua ricezione. In altri casi, il termine può iniziare dalla data della notifica dell’ingiunzione di pagamento o della cartella. Una distinzione fondamentale è quella tra decadenza e prescrizione: la decadenza è il termine entro cui l’amministrazione può agire, mentre la prescrizione è il termine entro cui il diritto si estingue se non esercitato. In caso di contributi pubblici, la decadenza può essere prevista in modo espresso da norme speciali per l’avvio della revoca, ma una volta intervenuta la revoca, la prescrizione segue le regole ordinarie. Per far valere la prescrizione è consigliabile farsi assistere da un professionista, che analizzi la documentazione ricevuta, verifichi le notifiche, ricostruisca la cronologia e rediga l’atto di opposizione. In sede di contenzioso, l’onere della prova spetta al contribuente, che deve dimostrare l’inerzia dell’ente per l’intero periodo richiesto. È importante anche ricordare che la sola presenza di un’annotazione nella posizione debitoria o nella centrale rischi non interrompe la prescrizione: l’interruzione richiede un atto formale e valido giuridicamente.
In conclusione, la prescrizione dei debiti verso Invitalia è un istituto a tutela del contribuente, ma può essere fatto valere solo con un’azione tempestiva e tecnicamente fondata. La difesa si basa sulla verifica rigorosa della decorrenza del termine e dell’eventuale interruzione, e può portare all’annullamento totale delle pretese se effettivamente prescritte. Rimanere informati, conservare la documentazione e agire con prontezza sono le chiavi per far valere questo diritto in modo efficace.
Elemento della Prescrizione del Debito Invitalia | Descrizione sintetica |
---|---|
Termine ordinario di prescrizione | 10 anni dal provvedimento di revoca del finanziamento |
Decorrenza | Data della notifica dell’atto che richiede la restituzione |
Atti interruttivi | Diffida, cartella, ricorso giudiziale, sollecito formale |
Effetto della cartella | Interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine |
Prescrizione fiscale (se tributo) | Varia da 3 a 10 anni a seconda del tipo di imposta |
Rilevabilità in giudizio | Deve essere eccepita dal contribuente nel ricorso |
Non rileva la centrale rischi | Non interrompe la prescrizione la sola annotazione informale |
Differenza con decadenza | Decadenza = termine per agire; Prescrizione = estinzione per inerzia |
Prova della prescrizione | Onere a carico del contribuente; serve ricostruzione puntuale degli atti ricevuti |
Difesa consigliata | Ricorso fondato, assistenza tecnica, verifica atti e notifiche |
Ma andiamo ora ad approfondire:
1. Strumenti agevolativi e finanziamenti Invitalia
Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, gestisce diversi strumenti agevolativi per sostenere la nascita, lo sviluppo o la crescita di imprese. Tra i principali:
- ON – “Nuove Imprese a Tasso Zero”: incentivo rivolto a micro e piccole imprese a prevalente partecipazione giovanile o femminile. Finanzia fino al 90% delle spese ammissibili con un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero rimborsabile in 10 anni. Il limite di investimento è di 3 milioni di euro ed è gestito in tutta Italia.
- Smart&Start Italia: rivolto alle startup innovative (con almeno una componente tecnologica). Copre l’80% delle spese a tasso zero (fino al 90% per startup costituite solo da donne o giovani), con possibili contributi a fondo perduto (es. il 30% per sedi nel Centro-Sud). L’importo finanziabile va da 100.000 a 1,5 milioni di euro, interamente erogato dalla banca convenzionata. Il prestito viene rimborsato in rate semestrali sul medio termine, tipicamente 10 anni.
- Cultura Crea: incentiva imprese (anche non profit) nei settori culturale, creativo e turistico. Prevede un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero. Ad esempio, il bando “Cultura Crea 2.0” copriva fino al 70% delle spese: 50% a fondo perduto e 50% in prestito a tasso zero. Anche in questo caso il piano di rimborso è pluriennale (tipicamente 10 anni).
- Resto al Sud (e Resto Qui): incentivo per imprese e liberi professionisti under 56 (per il cratere sismico anche senza limiti di età) nelle Regioni del Mezzogiorno e zone interne. Invitalia gestisce 1,25 miliardi di euro di dotazione e i finanziamenti bancari sono erogati secondo convenzione ABI-Invitalia. Ogni beneficiario può ottenere fino a €50.000 (fino a €200.000 per soci). Il finanziamento è suddiviso in 35% contributo a fondo perduto erogato da Invitalia e 65% prestito bancario a tasso zero (durata 8 anni, con 2 anni di preammortamento). Spese ammissibili includono investimenti e costi avvio (es. macchinari, opere edili fino al 30%, spese di gestione fino al 20%).
Oltre ai casi citati, Invitalia offre altri strumenti (es. “Switch2Product”, “Contratti di Sviluppo”, “Agrifood”) e gestisce, per conto del Ministero, il Fondo di Garanzia per le PMI. In generale, i prestiti agevolati gestiti da Invitalia sono caratterizzati da un tasso dello 0% e da piani di rimborso pluriennali.
2. Prescrizione civile e fiscale dei debiti agevolati
Giuridicamente, i debiti derivanti da finanziamenti agevolati Invitalia si inquadrano in genere come obbligazioni di somme di denaro. A norma del codice civile, l’azione per il rimborso di somme di denaro si prescrive in 10 anni, salvo disposizioni speciali. Questo termine decennale vale “in generale” per tutti i diritti, compresi i crediti derivanti da contratti di mutuo o di finanziamento.
In teoria l’art. 2948 c.c. prevederebbe prescrizione quinquennale per crediti periodici (es. pigioni, canoni, interessi annui). Tuttavia la prassi giurisprudenziale ritiene che i finanziamenti agevolati si risolvano in un unico “debito complessivo” anche se frazionato in rate. Pertanto non si applica il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n.4 c.c., riservato alle prestazioni cicliche: secondo la Cassazione “all’obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di mutuo … non si applica la prescrizione quinquennale… poiché si tratta di un debito unico, pur rateizzato”. Ne consegue che l’ultima rata scaduta fissa l’inizio del termine prescrizionale decennale: la prescizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata del piano di ammortamento.
Quindi, in assenza di altri eventi interruttivi, il credito di Invitalia si estingue di prescrizione dopo 10 anni dalla scadenza dell’ultima rata o dal mancato pagamento. La giurisprudenza conferma questo principio: ad esempio, il Tribunale di Napoli (16/4/2025) ha stabilito che «per i contratti di finanziamento trova applicazione la prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell’ultima rata del rimborso del prestito». Analogamente, il Tribunale di Roma (sent. n.10124/2024) ha ribadito che i prestiti agevolati Invitalia hanno prescrizione ordinaria decennale. Pertanto il titolare del credito (Invitalia o la PA) ha dieci anni per esigere la restituzione delle somme (oltre interessi e sanzioni), rinnovabili da capo ogni qual volta venga posto in essere un atto interruttivo (per es. una diffida formale o un decreto ingiuntivo).
Normativa e riferimenti: oltre al codice civile (artt. 2934, 2946–2948 c.c. in particolare), si considerano anche disposizioni tributarie sul recupero delle entrate patrimoniali (R.D. 639/1910) e fiscali (DPR 602/1973). In mancanza di una norma speciale per i finanziamenti pubblici, valgono le regole generali di prescrizione. In materia di contributi a fondo perduto, si segnala che la giurisprudenza li inquadra come “indebiti erariali”: la richiesta di restituzione di contributi erogati indebitamente è soggetta a prescrizione decennale analogamente ai finanziamenti.
3. Azioni esecutive e recupero crediti: impatto sulla prescrizione
Se il beneficiario non adempie, Invitalia può attivare varie misure di recupero, spesso trasferendo il credito all’Agenzia delle Entrate – Riscossione affinché proceda coattivamente. Le azioni possibili includono:
- Diffida formale o intimazione di pagamento: una lettera raccomandata o PEC con richiamo al contratto e messa in mora del debitore costituisce atto interruttivo della prescrizione (art. 2943 c.c.). Deve indicare chiaramente debitore e somma dovuta.
- Ingiunzione di pagamento (R.D. 639/1910, art.2): atto amministrativo con efficacia di titolo esecutivo per le entrate patrimoniali dello Stato. La notifica di un’ingiunzione fiscale costituisce “atto prodromico” equiparabile a un decreto ingiuntivo, interrompendo la prescrizione. La Cassazione richiede che l’atto contenga una richiesta inequivocabile di pagamento. (Esempio: in un recente giudizio di opposizione a cartella, l’Agenzia ha prodotto un’ingiunzione fiscale del 2015 come atto interruttivo.)
- Decreto ingiuntivo giudiziale (art. 633 c.p.c.): Invitalia può chiedere un decreto ingiuntivo in tribunale per ottenere un titolo esecutivo. La notifica del decreto ingiuntivo (ovvero del precetto successivo) interrompe la prescrizione. Il debitore ha 40 giorni per opporsi (art. 645 c.p.c.).
- Cartella di pagamento e ruolo (DPR 602/1973): l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può iscrivere a ruolo il credito non pagato e notificare la cartella esattoriale (o preavviso di fermo). La cartella è notificazione di un atto impositivo e interrompe la prescrizione. Se non pagata entro 60 giorni, l’Agenzia può procedere a fermi amministrativi, pignoramenti presso terzi (banche, Pubblico Registro Automobilistico), pignoramenti mobiliari, vendite coatte, ipoteche su immobili (artt. 68 e 77 DPR 602/73). Tutte queste misure sono atti esecutivi volti a soddisfare il credito e ridanno efficacia interruttiva alla prescrizione (il conteggio riparte da capo con ogni atto notificato).
- Esecuzioni forzate civili: se Invitalia agisce in sede civile, può ottenere un precetto e procedere a pignoramenti (art. 480 e segg. c.p.c.) sui conti, beni mobili e immobili del debitore. Anche il pignoramento (una volta notificato) interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c..
In pratica, praticamente qualsiasi azione formale di sollecito o esecuzione riavvia il termine di prescrizione. Come sottolineano fonti giuridiche, «la prescrizione del debito è di 10 anni… e ogni atto interruttivo (lettera raccomandata, decreto ingiuntivo, cartella) fa ripartire il conteggio». Ad esempio, il Tribunale di Lecce ha riconosciuto prescritti debiti Invitalia non più perseguiti da oltre un decennio, proprio perché mancavano atti interruttivi nel frattempo. Invece, la notifica regolare di un’ingiunzione o cartella mantiene “vivo” il credito, rallentando il decorso prescrizionale.
4. Giurisprudenza recente sulla prescrizione dei debiti Invitalia (2024–2025)
Negli ultimi anni vari tribunali hanno affrontato casi analoghi:
- Tribunale di Lecce, 9/8/2024 (sent. n. 2759/2024) – Decreto ingiuntivo. Accolta l’eccezione di prescrizione: il giudice ha rilevato che erano «trascorsi oltre 10 anni dalla precedente richiesta» di pagamento inviata a mezzo pec e, quindi, ha dichiarato estinto il credito Invitalia.
- Tribunale di Roma, 28/4/2024 (sent. n. 10124/2024) – Decreto ingiuntivo contro società insolvente. Il tribunale ha respinto l’eccezione di prescrizione nel merito, ribadendo che il prestito agevolato è obbligazione unitaria: applica la prescrizione decennale, non quinquennale, in linea con le Cassazioni 2086/2008 e 17798/2011.
- Tribunale di Napoli, 16/4/2025 (sent. n. 3812/2025) – Opposizione a fermo amministrativo. Il giudice ha confermato che «per i contratti di finanziamento trova applicazione la prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell’ultima rata del rimborso del prestito». Nel caso preso in esame, l’ultima rata era del 2010, quindi la prescrizione (10 anni) era già maturata.
- Cassazione – Diversi arresti confermano i principi sopra indicati. Ad esempio, Cass. civ. 2086/2008 e 17798/2011 hanno stabilito che il mutuo (anche se rateizzato) è un’obbligazione unica. Più recentemente, Cass. n. 2913/2024 ha ribadito che la mancata esplicita pretesa di pagamento in atti non interrompe la prescrizione. L’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. 499/2020) conferma che i contributi pubblici indebitamente erogati (quali gli aiuti agevolativi revocati) si prescrivono in 10 anni come crediti erariali.
In sintesi, la giurisprudenza sostiene unanimemente la prescrizione decennale per i debiti derivanti da finanziamenti agevolati Invitalia. Questo termine è calcolato di norma dall’ultima scadenza rateale, salvo interruzioni operative (solleciti, atti giudiziali, ecc.).
5. Tabelle riepilogative
Tempi di prescrizione per principali finanziamenti Invitalia:
Finanziamento agevolato | Termine prescrizione |
---|---|
Nuove Imprese a Tasso Zero (giovani/donne) | 10 anni (decennale, art. 2946 c.c.) |
Smart&Start Italia (startup innovative) | 10 anni (decennale) |
Cultura Crea (turismo-cultura) | 10 anni (decennale) |
Resto al Sud / Resto Qui (imprese Sud/terremoto) | 10 anni (decennale) |
(in generale, tutti i prestiti agevolati Invitalia sono considerati debito unico) | 10 anni (ordinario) |
Nota: tutti i finanziamenti sopra elencati si prescrivono in 10 anni dalla scadenza dell’ultima rata o dal mancato pagamento (si veda trib. Lecce n.2759/2024). Non esistono termini più brevi speciali.
Azioni che interrompono la prescrizione (art. 2943 e 2944 c.c.):
- Notifica di ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910, art.2): costituisce richiesta formale di pagamento da parte dell’ente; interrompe il decorso prescrizionale.
- Ricorso per decreto ingiuntivo o atto giudiziale di costituzione in mora: l’inizio di un giudizio (ex art. 2943 c.c.) interrompe la prescrizione.
- Invio di diffida scritta (raccomandata/PEC): se contenente domanda di pagamento e quantificazione del debito, equivale a costituzione in mora e interrompe la prescrizione. Cass. 279/2024 precisa che l’atto interruttivo deve esprimere chiaramente la pretesa di pagamento.
- Riconoscimento del debito da parte del beneficiario: pagamento parziale o ammissione in scritti del debito interrompe la prescrizione per effetto di riconoscimento (art. 2944 c.c.).
- Notifica di altri atti esecutivi: per legge, ogni “altro atto che valga a costituire in mora” interrompe la prescrizione. Ciò include, a titolo esemplificativo, il deposito di una cauzione giudiziale, la richiesta di concordato o il precetto preventivo.
Atti giudiziali o amministrativi rilevanti nel recupero del credito:
Tipo di atto | Descrizione / Riferimento |
---|---|
Ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910) | Atto amministrativo di intimazione del pagamento al debitore; titolo equiparabile a decreto ingiuntivo. |
Cartella di pagamento (DPR 602/73) | Provvedimento di riscossione coattiva fiscale; notifica ruolo. |
Decreto ingiuntivo (CPC art. 633) | Provvedimento giudiziario che ingiunge il pagamento, previo ricorso dell’ente. |
Precetto (CPC art. 480) | Intimazione di pagamento successiva a decreto ingiuntivo; preparatoria al pignoramento. |
Pignoramento bancario (CPC art. 72 DPR 602/73) | Esecuzione presso terzi (conti correnti, stipendi). |
Pignoramento mobiliare (CPC art. 514) | Esecuzione su beni mobili del debitore (merci, attrezzature, ecc.). |
Pignoramento immobiliare (DPR 602/73 art. 77) | Iscrizione ipotecaria su beni immobili del debitore. |
Fermo amministrativo veicoli (DPR 602/73 art. 86) | Blocco dei veicoli intestati al debitore fino a 5 anni. |
Ogni notifica di tali atti va riferita formalmente al debito e interrompe la prescrizione. Ad esempio, la notifica di un fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria è possibile solo dopo la scadenza del termine di pagamento della cartella e rappresenta un’ulteriore messa in mora.
6. FAQ – Domande Frequenti Riguardo I Debiti Invitalia
- D: Dopo quanti anni Invitalia non può più chiedermi i soldi?
R: I finanziamenti agevolati Invitalia si prescrivono in 10 anni (termine ordinario). Questo termine decorre dall’ultima scadenza di rata non pagata. Ogni atto interruttivo (es. diffida, decreto ingiuntivo, cartella) fa ripartire il conteggio. In pratica, se per dieci anni l’amministrazione non invia alcun sollecito o atto di recupero, il credito si estingue. Tuttavia è difficile trovarsi in questa situazione, perché Invitalia/AdE Riscossione attivano prontamente gli strumenti disponibili. - D: Ho pagato alcune rate o proposto una transazione con Invitalia: la prescrizione riparte da capo?
R: Sì. Il pagamento parziale o qualsiasi riconoscimento formale del debito interrompono la prescrizione. Dal momento di tale atto di riconoscimento (per esempio, una rata versata con definizione del conto) decorrono nuovamente 10 anni. In altre parole, la fase di prescrizione si azzera in corrispondenza del riconoscimento del debito. - D: Esistono metodi speciali per “annullare” il debito (oltre la prescrizione)?
R: In generale no: senza una dichiarazione di insolvenza ammissibile (es. accordo di composizione o liquidazione giudiziale) o un provvedimento giudiziario (es. transazione omologata), il credito rimane dovuto. Vale la regola generale che lo Stato e i suoi enti hanno 10 anni di tempo per esigere il credito. Tuttavia, si segnala che i debiti nei confronti di Invitalia possono essere inclusi in una procedura di sovraindebitamento (legge 3/2012), che permette di rinegoziare o stralciare parte dei debiti: molti piccoli imprenditori hanno ottenuto un piano di rientro parziale con il “Codice della crisi”. Va però valutato caso per caso con un professionista. - D: Sono un imprenditore beneficiario di Resto al Sud: il contributo a fondo perduto va dichiarato come reddito?
R: No. Il contributo a fondo perduto erogato da Invitalia (es. 35% in Resto al Sud) non costituisce reddito imponibile. Si qualifica come apporto in conto capitale e va contabilizzato patrimonialmente. Non rientra nei ricavi d’impresa né nella base imponibile ai fini Irpef/Ires. Tuttavia, perché il contributo riduce le spese ammissibili, di fatto si avrà meno ammortamento deducibile negli anni, come spiegato dai professionisti. - D: Cosa posso fare se ricevo un sollecito o un atto di pagamento da Invitalia/Agenzia Riscossione?
R: Innanzitutto è importante controllare le date: se sono passati più di 10 anni dall’ultima scadenza rateale e non ci sono stati atti interruttivi nel frattempo, si può sollevare l’eccezione di prescrizione. In ogni caso, va verificata la correttezza del credito (importo, eventuali interessi di mora, ecc.). Se il termine è inesistente, si può rispondere formalmente in opposizione (per esempio, opposizione a decreto ingiuntivo o opposizione a fermo amministrativo), chiedendo l’accertamento della prescrizione. Durante l’attesa o nel frattempo può essere utile proporre una transazione (offerta di pagamento parziale) all’ufficio crediti di Invitalia, come ammesso dalla prassi. In ogni caso, si consiglia di consultare un avvocato prima di intraprendere azioni legali.
7. Fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali
Fonti normative: Codice Civile (artt. 2934, 2943, 2944, 2946, 2948 c.c. – R.D. 16 marzo 1942, n. 262); R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico riscossione entrate patrimoniali dello Stato, art. 2); D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione tributi), artt. 68, 77, 86; D.P.R. 20 novembre 1947, n. 827 (imposta di registro, art. 17-quater); Normativa di settore Invitalia (D.M. 3/3/2010 – Fondo Nuove Imprese a Tasso Zero; D.M. 23/4/2014 – Resto al Sud; D.M. 5/9/2016 – Smart&Start; ecc.).
Fonti giurisprudenziali: Cassazione civile – Sez. Unite e Sez. I, sentenze n. 2086/2008, n. 17798/2011 (mutuo e prescrizione), n. 2913/2024, n. 23273/2024 (varie), n. 279/2024 (atti interruttivi). Corti dei Conti – Sezione giurisdizionale centrale (ad es. sent. 293/2019; 329/2020) sui finanziamenti agevolati. Tribunali: Trib. Lecce 9/8/2024 n. 2759 (finanziamento Invitalia – prescrizione); Trib. Roma 28/4/2024 n. 10124 (finanziamenti startup); Trib. Napoli 16/4/2025 n. 3812 (finanziamento Invitalia – prescrizione); Trib. Locri 2024/589 (ritenuta prescrizione decennale); Trib. Milano 2025; altri provv. emessi nell’ambito di opposizioni a cartelle o decreti ingiuntivi. Giurisprudenza costituzionale: ex plurimis Corte Cost. 68/2020 (applicazione principi del contenzioso tributario).
Debiti con Invitalia: Perché Affidarti a Studio Monardo
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Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
🔹 Avvocato esperto in contenzioso con Invitalia e recupero di finanziamenti pubblici
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario di un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di consulenti esperti in diritto tributario, bancario e pubblico
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Conclusione
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