Legge Salva-Suicidi: A Chi Rivolgersi

Hai debiti che non riesci più a sostenere e stai cercando una via d’uscita legale prima che la situazione diventi insostenibile?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento e soluzioni previste dalla Legge Salva-Suicidi – è pensata per aiutarti a ripartire davvero, legalmente e senza paura.

Scopri a chi puoi rivolgerti per accedere alla procedura prevista dalla Legge Salva-Suicidi (oggi Codice della Crisi d’Impresa), quali sono i requisiti, come funziona l’esdebitazione, e cosa puoi fare per bloccare pignoramenti, fermi amministrativi e azioni legali.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, parlare con un avvocato specializzato e valutare se puoi accedere alla procedura per liberarti dai debiti e tornare a vivere.

Introduzione

La cosiddetta “Legge Salva-Suicidi”, formalmente nota come legge sul sovraindebitamento, è una normativa introdotta per offrire una via d’uscita legale a chi si trova in una situazione di grave difficoltà economica e non è soggetto alle procedure fallimentari ordinarie. Questa legge è rivolta a piccoli imprenditori, lavoratori autonomi, professionisti, consumatori, start-up, agricoltori e in generale a tutte quelle persone fisiche o enti non commerciali che non possono accedere al fallimento ma che sono oppressi da debiti non più sostenibili. Il presupposto fondamentale per accedere agli strumenti previsti dalla legge è la condizione di sovraindebitamento, cioè l’impossibilità non transitoria di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Si tratta di una crisi personale o familiare che può derivare dalla perdita del lavoro, da malattie, da eventi imprevisti, da garanzie prestate a terzi o da un improvviso calo del reddito.

Il soggetto in difficoltà può accedere a una delle procedure di composizione della crisi previste dalla legge: il piano del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata del patrimonio. Il piano del consumatore è destinato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale, come mutui, prestiti personali, bollette, canoni o tasse non pagate. Il debitore, con l’aiuto di un esperto, presenta un piano di rientro sostenibile al giudice, che può essere omologato anche senza il consenso dei creditori. Il concordato minore è destinato a imprenditori sotto soglia fallimentare, artigiani, professionisti, autonomi o start-up che intendono proseguire l’attività. Permette di proporre ai creditori un pagamento parziale e dilazionato dei debiti, purché il piano sia sostenibile e garantisca un miglior risultato rispetto alla liquidazione.

La liquidazione controllata è invece l’ultima soluzione, riservata a chi non può proporre un piano di rientro. In questo caso, il patrimonio del debitore viene messo a disposizione dei creditori, sotto la vigilanza del giudice e di un liquidatore nominato, e si procede alla chiusura della posizione debitoria con l’esdebitazione finale. Uno dei punti più importanti della Legge Salva-Suicidi è che, una volta omologata la procedura, i creditori non possono più agire esecutivamente, non possono pignorare beni né sollecitare pagamenti. Questo garantisce al debitore un sollievo immediato e una protezione legale che riduce lo stress e il rischio di comportamenti autodistruttivi. La legge ha un’importante funzione sociale oltre che economica, perché evita che la disperazione debitoria conduca a gesti estremi e restituisce dignità e speranza a chi è stato travolto da eventi finanziari incontrollabili.

Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che è un ente pubblico o privato autorizzato dal Ministero della Giustizia e iscritto in un apposito registro. Gli OCC sono presenti in tutta Italia, spesso presso le Camere di Commercio, gli ordini professionali (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro) o associazioni convenzionate. Presso l’OCC viene nominato un Gestore della Crisi, cioè un professionista esperto che aiuta il debitore nella raccolta della documentazione, nella predisposizione del piano e nella gestione dei rapporti con i creditori. Il Gestore svolge anche funzioni di mediazione, assiste alle udienze e garantisce la correttezza e la trasparenza della procedura.

È possibile rivolgersi anche a studi legali e professionisti specializzati in diritto della crisi e del sovraindebitamento, i quali possono accompagnare il debitore in tutte le fasi, dall’analisi preliminare della situazione alla scelta della procedura più adatta. Spesso è consigliabile questo affiancamento per assicurarsi che il piano sia realistico, sostenibile e compatibile con le aspettative del giudice e dei creditori. In alcuni casi, i comuni e le associazioni dei consumatori mettono a disposizione sportelli di assistenza gratuita o convenzionata per chi ha difficoltà economiche e necessita di una prima consulenza. È importante non affidarsi a soggetti improvvisati, agenzie abusive o promotori di false promesse.

Le procedure sono serie, regolate dalla legge, e devono essere gestite solo da professionisti autorizzati. Il primo passo è la ricostruzione completa della situazione economica del debitore, mediante l’elenco dei debiti, dei creditori, dei beni posseduti, delle entrate e delle uscite mensili. Questa fase è fondamentale per determinare se sussistono i presupposti per una procedura e quale sia la più appropriata. Il Gestore della Crisi redige la relazione e predispone la proposta da sottoporre al giudice, che verifica la fattibilità e decide se concedere l’omologazione. I tempi della procedura variano, ma in media si aggirano tra i sei mesi e l’anno. In caso di liquidazione, la durata dipende dall’entità e dalla vendibilità del patrimonio.

Una volta conclusa positivamente la procedura, il debitore può ottenere l’esdebitazione, ovvero la liberazione definitiva dai debiti residui, anche se non è stato in grado di pagarli interamente. Ciò significa un nuovo inizio e la possibilità di ricostruire la propria vita economica senza l’angoscia di pignoramenti, telefonate aggressive o iscrizioni in centrali rischi. La Legge Salva-Suicidi rappresenta dunque un’opportunità concreta per chi è in buona fede, ha subito un dissesto non doloso e desidera una seconda possibilità. È un diritto che va esercitato con serietà, ma anche con consapevolezza, evitando il fai-da-te e affidandosi solo a strutture qualificate. È essenziale sapere che non si tratta di un condono automatico, ma di un percorso ordinato, controllato e volto al riequilibrio. Lo Stato ha messo a disposizione questo strumento perché ritiene che nessuno debba essere schiacciato dai debiti senza avere una via d’uscita legale e trasparente.

Spesso l’accesso alla procedura evita anche il peggioramento della situazione psicologica, familiare e sociale del debitore, con un effetto positivo su tutta la comunità. In conclusione, chi si trova in difficoltà debitoria e non può accedere alle procedure fallimentari classiche può rivolgersi a un OCC, a un avvocato esperto in sovraindebitamento o a uno sportello comunale per avviare il percorso di composizione della crisi. Affrontare il problema non è solo possibile, ma è anche doveroso, per tutelare sé stessi, i propri familiari e la propria dignità personale.

Destinatario della Legge Salva-SuicidiDescrizione sintetica
Consumatori e persone fisicheDebiti personali da mutui, prestiti, tasse, bollette
Piccoli imprenditori e professionistiSotto soglia fallimentare, attività autonome, start-up
Agricoltori e enti non commercialiInclusi tra i soggetti ammessi alla procedura
Organismo di Composizione della Crisi (OCC)Primo interlocutore per attivare la procedura
Gestore della crisiProfessionista che assiste il debitore, redige piani, media con i creditori
Piano del consumatoreProposta sostenibile per debiti personali, approvata anche senza consenso dei creditori
Concordato minoreRistrutturazione debiti per attività economiche in continuità
Liquidazione controllataCessione del patrimonio per chi non può proporre un piano
Avvocati e consulenti specializzatiSupporto legale e tecnico in tutte le fasi della procedura
Sportelli comunali o associazioni di consumatoriPrima consulenza gratuita o convenzionata
Esdebitazione finaleLiberazione dai debiti residui e nuovo inizio

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1. Quadro normativo e destinatari della Legge Salva Suicidi

La Legge n. 3/2012 ha introdotto, per la prima volta in Italia, strumenti extragiudiziali e giudiziali “salva-suicidi” rivolti a debitori non fallibili (cittadini, professionisti, piccole imprese, ecc.) che attraversano una crisi economica grave ma non fraudolenta. In particolare, può accedervi chi:

  • Non è soggetto a procedure concorsuali fallimentari o liquidatorie (ossia non è fallibile);
  • Si trova in stato di sovraindebitamento: debiti complessivi superiori al patrimonio disponibile;
  • Ha una condotta generalmente meritevole (non dolosa) nella genesi della crisi.

Il debitore che “non ha agito in malafede” e non è responsabile del suo sovraindebitamento può ricorrere agli strumenti offerti dalla legge. L’obiettivo comune di tutte le procedure è ottenere, con modalità diverse, una ristrutturazione dei debiti e l’esdebitazione finale (cancellazione dei debiti residui) del debitore, garantendo però la conservazione di condizioni di vita dignitose.

Destinatari principali: come chiarito nelle Linee-guida e nei siti istituzionali dei tribunali, possono accedere alle procedure di sovraindebitamento i debitori qualificati come consumatori, professionisti, imprenditori minori (sotto soglia fallimentare) e imprenditori agricoli, nonché società di persone e altri enti non commerciali o con finalità pubbliche. Sono inclusi anche start-up innovative, associazioni professionali riconosciute (art. 14 c.c.), fondazioni, ONLUS, comitati e associazioni di volontariato. In sintesi, qualsiasi soggetto non fallibile che non riesca più a far fronte ai propri debiti può intraprendere una di queste procedure. È previsto inoltre il nuovo istituto dell’esdebitazione del debitore incapiente (o “senza utilità”), che cancella tutti i debiti anche di chi non possiede beni da liquidare.

2. Le procedure di sovraindebitamento

La normativa prevede tre procedure principali (rif. legge 3/2012, aggiornate dal Codice della crisi):

  • Accordo di composizione della crisi (ora concordato minore): per piccoli imprenditori, professionisti, soci illimitatamente responsabili, società di persone. Consiste in un piano di ristrutturazione del debito negoziato con i creditori.
  • Piano di ristrutturazione dei debiti (ex “piano del consumatore”): per consumatori, lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, ONLUS, startup ecc. Presentato al tribunale tramite un OCC, detta le modalità di dilazione e/o riduzione del debito.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: procedura liquidatoria semplificata per qualsiasi debitore non fallibile (compresi piccoli imprenditori e anche creditori nei casi previsti), che prevede la vendita dei beni del debitore per soddisfare i creditori secondo l’ordine di prelazione.
  • (Procedura di esdebitazione del debitore incapiente: cancella tutti i debiti dopo 3 anni di liquidazione controllata, prevista dall’art. 268 del CCII.)

Nella prassi, spesso si distingue tra i primi tre strumenti (accodo/concordato, piano consumatore/piano di ristrutturazione, liquidazione controllata). Il Codice della crisi ha ridenominato gli strumenti del 2012 come segue: l’accordo di composizione è diventato “Concordato minore”, il piano del consumatore è divenuto “Piano di ristrutturazione dei debiti” e la liquidazione del patrimonio è “Liquidazione controllata”. Le novità introdotte includono quorum di approvazione più bassi (50% per il concordato minore) e nuove regole per la meritevolezza del debitore (merito creditizio) nei piani del consumatore. Inoltre, la liquidazione controllata è stata snellita: per esempio, l’esdebitazione è ormai automatica al termine della procedura e il piano può coinvolgere più debitori familiari assieme.

Esempio: il “piano del consumatore” è definito come una proposta di risanamento del debito redatta con l’aiuto di un consulente e con assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC), da presentare al Tribunale. Con il nuovo Codice tale strumento è divenuto “piano di ristrutturazione dei debiti”, sempre riservato ai consumatori, con l’introduzione del principio di meritevolezza (ad esempio, un debitore che non ha dichiarato passività rilevanti può vedersi negata l’omologa del piano).

Esempio: la liquidazione controllata è stata potenziata. Alla sua conclusione, infatti, l’esdebitazione del debitore è automatica (o richiedibile dopo 3 anni) e si può presentare un unico piano per più membri dello stesso nucleo familiare con debiti in comune. Dal punto di vista pratico, in media le procedure di sovraindebitamento richiedono circa 500 giorni per concludersi, con alto tasso di omologa (circa il 93% dei piani proposti viene accettato dai Tribunali).

Tabella 1 – Confronto tra le principali procedure di sovraindebitamento

ProceduraSoggetti ammessiQuorum/Aut.Effetti principali
Concordato minore (ex accordo di composizione)Imprenditori individuali, professionisti, società di persone (SNS, SAS), start-up con P.IVA, soci accomandatariConsenso del 50% dei creditori (art. 44 CCII)Dilazione e/o riduzione dei debiti (accordo transattivo); conservazione dell’impresa; esdebitazione finale al completamento del piano
Piano di ristrutturazione dei debiti (ex piano del consumatore)Consumatori (p. es. lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati), autonomi senza partita IVA, ONLUS, associazioni non profit in crisiApprovazione del Tribunale (nessun quorum formale)Rateizzazione/dilazione dei debiti (anche con parziale stralcio); eventuale sospensione pagamenti fino a 1 anno (moratoria); esdebitazione finale
Liquidazione controllataTutti i soggetti non fallibili (comprese piccole imprese, debitori civili, creditori che ne fanno richiesta)(Procedura liquidatoria)Vendita del patrimonio del debitore e distribuzione pro quota ai creditori secondo grado di prelazione; esdebitazione automatica dopo 3 anni senza dover attendere la chiusura dell’operazione liquidatoria
Debitori incapientiDebitori (anche consumatori) in stato di insolvenza senza beni o redditi utili a soddisfare i creditoriAut. del Tribunale (art. 67 CCII)Cancellazione totale dei debiti senza alcun pagamento, a condizione di buona fede; reso ordinario dal nuovo Codice.

3. Soggetti coinvolti e ruoli

La normativa assegna ruoli precisi ai vari attori del processo di composizione:

  • Debitore: soggetto che presenta domanda di concordato/piano/liquidazione, fornendo documentazione completa (elenco creditori, stato patrimoniale e reddituale, resoconto ragionato delle cause del dissesto). Deve agire con buona fede e piena collaborazione. A lui spetta la proposta di piano o di accordo, spesso elaborata con un consulente.
  • Organismo di Composizione della Crisi (OCC): ente pubblicistico o privato (per esempio camere di commercio, comuni, associazioni di consumatori) iscritto all’albo del Ministero della Giustizia per questa materia. Ogni OCC ha sede nel circondario di un Tribunale ed è autorizzato a “gestire” i casi di sovraindebitamento. La funzione degli OCC è centrale: essi ricevono le istanze, valutano preliminarmente la documentazione del debitore e (su nomina del Tribunale) offrono assistenza durante la procedura. In concreto, l’OCC nomina un Gestore della crisi (un professionista abilitato, di solito avvocato o commercialista iscritto ad apposito elenco) che istruisce la pratica, verifica i requisiti, predispone una relazione analitica e aiuta il debitore a definire il piano o l’accordo da proporre ai creditori.
  • Giudice delegato (Tribunale): garantisce il controllo giudiziario della procedura. Riceve la domanda tramite l’OCC, esamina il piano o l’accordo proposto e fissa le udienze di comparizione delle parti. Decide l’omologa del piano/concordato o l’apertura della liquidazione, verificando la regolarità formale e la sostenibilità sostanziale dell’accordo. In particolare, il giudice valuta la meritevolezza del debitore e l’attendibilità economica del piano (come evidenziato dalla Cass. 6869/2025). Il Tribunale può anche revocare l’omologa in caso di gravi irregolarità.
  • Creditori: tutti i creditori inscritti ai registri del debitore (finanziarie, banche, Agenzia Entrate, fornitori, ecc.) vengono convocati in udienza o informati per votare sull’accordo/concordato. Nel concordato minore, i creditori votano sull’accettazione del piano (serve almeno il 50% di consensi). Nel piano del consumatore, il giudice li ratifica dopo aver ascoltato i loro pareri. Nel fallimento, i creditori esprimono il dissenso per incidere sull’ammissione del piano (Cass. 4622/2024). In ogni procedura, i creditori privilegiati (come banche ipotecarie, fisco) devono essere trattati secondo le regole legali (moratoria di un anno e diritto di voto sui pagamenti anche ultrannuali).

L’elenco degli OCC iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia per ciascun tribunale può essere consultato sui siti istituzionali delle Camere di commercio o del Ministero stesso. Ad esempio, il Tribunale di Torino elenca pubblicamente gli OCC competenti nel suo circondario, tra cui organismi comunali (es. “La Rinascita degli Onesti”), associazioni no-profit (ISCOs, Sovraindebitamento SOS, Coesione Sociale, IDA – Associazione Diritti del Debitore, ecc.). Ogni OCC indica le modalità di contatto (PEC, telefono, sito web) e fornisce modulistica. Le Camere di commercio sono tra gli enti pubblici che per legge possono istituire gli OCC di diritto chiedendone l’iscrizione al Registro.

Professionisti di fiducia: Avvocati e commercialisti esperti in diritto fallimentare/insolvenza possono assistere il debitore: spesso essi stessi fanno parte degli OCC o possono essere incaricati come Gestori. Possono inoltre assistere come consulenti diretti il debitore nella preparazione del piano o fornire assistenza legale in udienza.

Altri enti: I Centri di Assistenza Fiscale (CAF), pur non avendo un ruolo diretto nei procedimenti concorsuali, possono aiutare il debitore a comprendere la propria posizione fiscale (es. debiti tributari) e a orientarsi sui requisiti per fruire di agevolazioni fiscali. Anche associazioni dei consumatori e patronati hanno spesso sportelli informativi gratuiti che indirizzano il cittadino indebitato verso OCC e professionisti qualificati. In generale, per accedere ai procedimenti è necessario appoggiarsi a un OCC: dunque “a chi rivolgersi” significa essenzialmente rivolgersi a un organismo iscritto, che farà da tramite col Tribunale.

Nota: Secondo il Tribunale di Torino, la domanda va presentata “al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente” (art. 27, c.2 CCII). Non è obbligatorio farsi assistere da un avvocato in fase di deposito (il debitore può agire in persona), ma è vivamente consigliato avvalersi di esperti, data la complessità della materia.

4. Requisiti di accesso e iter procedurale

L’avvio della procedura richiede il rispetto di condizioni formali e sostanziali:

  • Sovraindebitamento comprovato: il debitore deve dimostrare (con bilanci familiare/imprenditoriale, prospetto attivo/passivo, rapporti pendenti con i creditori) che non può più far fronte alle obbligazioni. Spesso i moduli dei tribunali e degli OCC includono questionari sullo stato patrimoniale e reddituale.
  • Buona fede del debitore: non deve sussistere dolo o frode (per esempio, non aver nascosto beni o creato artificiosamente la crisi). A titolo esemplificativo, la Cassazione ha ritenuto infondato il piano di un consumatore che non aveva dichiarato i suoi debiti reali, inducendo in errore i creditori sul suo merito creditizio.
  • Assenza di altre procedure concorsuali: non si può essere già sottoposti a fallimento, concordato preventivo “ordinario” o altre misure di insolvenza previste dal codice civile o da leggi speciali.
  • Possesso dei requisiti specifici: ogni procedura può avere limiti particolari. Ad esempio, il Concordato minore è riservato agli imprenditori minori (sotto soglia fallimentare) con partita IVA, mentre il piano del consumatore è riservato esclusivamente ai non imprenditori (persone fisiche senza partita IVA). Le soglie e le definizioni sono spesso riportate negli articoli specifici del CCII (artt. 55-60 per il concordato minore, art. 67 ss. per il piano consumatore, art. 84-90 per la liquidazione controllata).
  • Documentazione necessaria: la domanda deve contenere l’elenco dei creditori (specificando natura e importo dei debiti), l’indicazione dei beni del debitore, e una relazione sulle cause dello squilibrio economico. Nei piani è richiesta la relazione di un professionista (il Gestore) sul merito della proposta. I moduli tipici includono prospetti reddituali e patrimoniali previsionale.
  • Decreto del Tribunale: dopo l’esame formale, il giudice autorizza la procedura con un decreto di ammissione; in seguito viene fissata udienza di omologa (nel concordato) o di discussione del piano (nel piano consumatore) davanti al Tribunale. Se approvato, scatta la fase esecutiva dell’accordo/piano.

Le tempistiche possono variare: in media dall’inizio alla conclusione sono necessari circa 1-2 anni (circa 500 giorni). La procedura ha costi limitati: il contributo unificato presso il Tribunale è ridotto rispetto al fallimento (tipicamente poche centinaia di euro) e gli onorari dei professionisti, seppur variabili, sono spesso contenuti per non gravare ulteriormente sul debitore.

Tabella 2 – Principali requisiti di accesso

RequisitoSpiegazione
Non fallibilitàIl debitore non deve essere già ammesso al fallimento o ad altre procedure concorsuali .
Buona fede (meritevolezza)Nessuna frode nella genesi della crisi; deve collaborare indicando tutte le passività (Cass. 6869/2025).
Requisiti soggettivi specificiA seconda della procedura: es. il concordato minore è riservato a imprenditori sotto soglia fallimentare, mentre il piano del consumatore è limitato ai non-imprenditori senza Partita IVA.
Documentazione completaElenco dei creditori e importi, stato patrimoniale e reddituale, relazione motivata del gestore (richiesta per concordato e piano).

5. Come attivare la procedura: iter e moduli

Per avviare la procedura il debitore deve rivolgersi a un OCC del proprio tribunale di riferimento. In pratica:

  1. Scelta dell’OCC: il debitore individua un Organismo iscritto (può essere quello più vicino territorialmente o indicato da associazioni). A Torino, ad esempio, il sito del Tribunale elenca gli OCC del circondario (comuni, associazioni) con i relativi contatti.
  2. Pre-istruttoria e consulenza: molti OCC offrono un primo incontro informativo gratuito per valutare il caso. Se fattibile, il debitore sottoscrive un mandato e il Gestore incaricato inizia a raccogliere i documenti necessari.
  3. Predisposizione dell’istanza: il Gestore redige, sulla base dei dati forniti, la proposta di piano o accordo. Nel piano consumatore, di solito si predispone un piano in cui il debitore offre un certo numero di rate per pagare i creditori privilegiati entro il termine di legge (uno o due anni) e definisce la dilazione per gli altri debiti. Nel concordato minore, si dettaglia come il debitore ricapitalizza l’impresa o vende beni, e quanti euro saranno destinati ai vari creditori.
  4. Deposito al Tribunale: una volta ultimata, l’istanza con allegati (piano, relazioni, bilanci, ecc.) viene depositata in Cancelleria tramite l’OCC. Va versato il contributo unificato (fissato in base al valore dell’istanza, normalmente alcuni centinaia di euro).
  5. Omologa/discussione: il Tribunale fissa udienze. Nel concordato minore, dopo aver sentito il debitore e i creditori, emette ordinanza di omologa se il piano è coerente e il voto dei creditori (minimo 50%) è favorevole. Nel piano consumatore, il giudice valuta la proposta (senza votazioni formali) e se ritiene il piano equo la omologa con decreto (di solito chiedendo integrazioni tecniche durante l’istruttoria).
  6. Esecuzione del piano: una volta omologato, il piano diventa vincolante: il debitore deve rispettarne le scadenze e i creditori beneficiarne. L’OCC (o il gestore) svolge un ruolo di controllo esecutivo, predisponendo rendiconti periodici. Al termine previsto, il Tribunale pronuncia la cessazione della procedura con esdebitazione del residuo debito.

Modelli e fac-simile. I tribunali mettono spesso a disposizione moduli esemplificativi di istanza sul proprio sito web (come il Tribunale di Torino o Novara). Esistono fac-simile tipo che illustrano la struttura formale dell’istanza: in genere includono intestazione (Tribunale, sezione fallimentare), indicazione delle parti, esposizione dettagliata dello stato debitorio, proposte di pagamento e calendario rate, giustificazioni della richiesta, e la sottoscrizione del debitore e del gestore. È consigliabile precompilare questi moduli su base degli esempi ufficiali.

6. Esempi pratici di accesso alla procedura

Caso 1 – Il consumatore senza beni immobili:
Mario è un pensionato con debiti per 30.000€ (carte di credito e mini mutuo residuo, più cartelle esattoriali per 10.000€). Non possiede immobili (vive in casa di proprietà estinta) ma guadagna una pensione bassa. Si rivolge a un OCC comunale. L’OCC nomina un gestore, che verifica i debiti e redige un piano del consumatore. Il piano propone di rateizzare i 30.000€ in 24 rate mensili, fermo restando che entro un anno pagherà 5.000€ all’Agenzia Entrate (credito privilegiato). Mario deposita l’istanza al Tribunale, senza dover vendere nulla. Dopo qualche mese il giudice omologa il piano (dopo aver chiesto integrazioni tecniche). Mario paga le rate come previsto e dopo due anni i debiti residui vengono cancellati (esdebitazione finale).

Caso 2 – L’imprenditore artigiano:
Laura gestisce una piccola impresa artigiana, è insolvente verso banca (mutuo) e fornitori per 100.000€. Ha un magazzino di attrezzature e un capannone ipotecato. Si rivolge a un commercialista che le fa da gestore tramite un OCC camerale. Viene presentato un concordato minore nel quale Laura propone un piano di rientro in 3 anni: vendendo il magazzino e immettendo un contributo familiare di 10.000€, offrirà ai creditori l’80% del debito complessivo in 36 rate. Il Tribunale, sentiti i creditori, omologa il concordato perché raggiunge il quorum richiesto e tutela i creditori privilegiati (banca). Laura cede il magazzino come previsto e paga le rate; al termine dei 3 anni, i debiti residui (es. spese legali e interessi) vengono cancellati.

Caso 3 – Debitore agricolo con bilancio negativo:
Giorgio è un imprenditore agricolo. Per cause esterne ha accumulato debiti per 50.000€ (fornitori e banca agraria). L’azienda non è fallibile (debiti sotto soglia fallimentare), ma non dispone di beni vendibili. Si attiva il meccanismo del “concordato agricolo” ex art. 52 CCII (simile al concordato minore). L’OCC agricolo lo assiste nel definire un piano di ristrutturazione dei debiti in 10 anni, conservando l’azienda a condizione di pagare almeno gli interessi sul debito. Il Tribunale omologa l’accordo dopo aver verificato la fattibilità del piano grazie alla relazione del gestore.

Questi esempi mostrano che la procedura può adattarsi a svariati profili: non è necessario vendere la casa (a meno che non si ritenga opportuno per aumentare il pagamento) e il debitore conserva l’uso dei beni essenziali. L’OCC e il gestore aiutano a predisporre la migliore soluzione per la capacità reale di rimborso del debitore.

7. Domande frequenti (FAQ) sulle Legge Salva Suicidi

  • Chi può chiedere la procedura di sovraindebitamento? In sintesi, qualsiasi persona fisica o piccola azienda non fallibile (consumatore, lavoratore autonomo, piccolo imprenditore, agricoltore, associazione non-profit, ecc.) che non riesce più a pagare i propri debiti. Non possono accedere i soggetti già in fallimento o sottoposti ad altre procedure concorsuali.
  • Devo portare tutte le cartelle esattoriali o i pignoramenti a carico? Sì: la domanda richiede l’elenco di tutti i creditori (privati e pubblici). Il piano può includere anche debiti fiscali e contributivi. Anzi, recenti modifiche permettono di inserire le pendenze con l’Erario nel piano. È fondamentale la trasparenza: non dichiarare un debito esistente può far annullare l’istanza (cassazione 6869/2025 ha rigettato il piano di un debitore che non aveva segnalato alcuni prestiti bancari).
  • Chi paga i costi della procedura? Il Tribunale richiede il pagamento del contributo unificato (solitamente poche centinaia di euro, a seconda del valore dell’accordo). Non è previsto un “imposta di bollo” aggiuntiva sulle istanze concorsuali. L’OCC in genere non chiede un compenso fisso (fa parte dei suoi compiti istituzionali), ma il gestore professionista incaricato può percepire un compenso (stipulato con il debitore, spesso in misura proporzionata alla praticità del caso). Alcuni OCC/Associazioni offrono assistenza gratuita o agevolata per soggetti in difficoltà. È importante concordare in anticipo eventuali onorari con il professionista incaricato.
  • Quanto dura la procedura? Non esiste un termine fissato per legge, ma in media occorrono circa 500 giorni (1-2 anni) per raggiungere l’omologa (o la conclusione della liquidazione). Procedure semplici possono essere più veloci; eventuali contestazioni dei creditori possono allungare i tempi.
  • Posso perdermi la casa? Il piano è tarato sulle reali possibilità del debitore. Se la prima casa è gravata da mutuo ipotecario, il concordato/piano può prevedere la sua vendita con stralcio del debito residuo, oppure la sospensione temporanea dei pagamenti. Ma se il debitore non può venderla, può proporre di continuare a viverci (pagando i privilegiati entro i termini concordati). La legge tutela comunque i beni di prima necessità. Ad esempio, la Cassazione 9549/2025 ha chiarito che la sospensione (moratoria) del pagamento delle rate privilegiate fino a un anno dall’omologa significa semplicemente che il debitore può iniziare a pagare entro 12 mesi; non è necessario saldare tutto in quel tempo.
  • Che succede se un creditore si oppone? Nel concordato minore i creditori votano formalmente: se non raggiungono il 50% di accordo, il piano non viene omologato. Nel piano del consumatore, i creditori esprimono il loro parere e il giudice decide in base alla convenienza complessiva. Se, dopo l’omologa, un creditore fa reclamo (come avvenuto nei casi Cass. 4622/2024 e 6869/2025), il Tribunale può revocare l’omologa se ritiene che vi siano stati errori sostanziali (ad esempio, un creditore privilegiato che ha detto NO al piano, o omissioni rilevanti nella domanda). Tuttavia, secondo Cass. 4622/2024, anche in caso di dissenso di un creditore ipotecario il piano può essere confermato se dà ai creditori la possibilità di votare (la Corte afferma che “è possibile prevedere la dilazione anche oltre un anno… a condizione che sia data la possibilità ai creditori di esprimersi”).
  • Cosa ottengo alla fine? Se la procedura si conclude positivamente, il debitore ottiene la liberazione definitiva dai debiti stralciati. Nel concordato minore e nel piano consumatore viene stampato sulla sentenza/delibera il termine per l’esdebitazione (di norma al termine delle rate pattuite). Nella liquidazione controllata l’esdebitazione è automatica dopo almeno 3 anni di liquidazione (art. 282 CCII), anche senza completare la vendita di tutti i beni. Dopo l’esdebitazione, residui debiti (es. interessi maturati oltre il dovuto) non sono più esigibili.
  • Cosa significa “merito creditizio” e perché è importante? Nel nuovo Codice è previsto che il debitore dimostri la propria meritevolezza. La Cassazione 6869/2025 ha confermato che un debitore che non segnala passività significative (alterando il proprio “merito creditizio”) può vedersi negare l’omologa. In pratica, bisogna fornire dati veritieri sul proprio reddito, patrimonio e storia creditizia, affinché il giudice e i creditori possano valutare correttamente il piano proposto.

8. Tabelle riepilogative

ProceduraSoggetti ammessiDebiti inclusiEffetti finali
Concordato minorePiccoli imprenditori, autonomi con P.Iva, soci di SAS/SNC, start-upTutti i debiti (mutui, carte, fornitori, fiscali)Ristrutturazione del debito con riduzioni e rateizzazioni; esdebitazione finale (a pagamento completato)
Piano di ristrutturazioneConsumatori (senza P.Iva), ONLUS, professionistiTutti i debiti (salvo immobili vincolati)Dilazione (rateizzazioni) anche oltre 1 anno, con ratifica giudice; esdebitazione finale
Liquidazione controllataChiunque non fallibile (imprenditori, consumatori)Tutti i beni vendibili e debitiVendita dei beni per soddisfare creditori; esdebitazione dopo almeno 3 anni senza completamento vendita
Esdebitazione del debitore incapienteDebitori senza beni né redditi utiliCancellazione totale dei debiti (con decreto giudiziario)

Nota: Nella tabella sono sintetizzati i destinatari tipici. Nei fatti esistono sovrapposizioni: ad esempio, anche un piccolo imprenditore può tentare il piano consumatore se cessa l’attività da almeno un anno, oppure può richiedere la liquidazione contro se non in regola.

9. Giurisprudenza recente sulla Legge Salva Suicidi

Negli ultimi anni la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito diversi aspetti chiave:

  • Merito creditizio e omologa: Cass. civ. sez. I, 14 marzo 2025, n. 6869 ha affermato che il debitore deve fornire informazioni complete sul proprio merito creditizio. Nel caso esaminato, il debitore non aveva dichiarato prestiti in corso, impedendo alla banca di valutare correttamente la sostenibilità del piano. La Cassazione ha confermato la revoca del provvedimento di omologa già pronunciato dal Tribunale di merito, sottolineando che la verifica del merito creditizio (ex art. 8, co.4, L.3/2012) è una condizione essenziale. In pratica, la Corte considera doverosa una verifica puntuale dei debiti effettivi: non basta un semplice questionario compilato dal debitore se mancano elementi necessari alla valutazione.
  • Dilazione ultrannuale nel piano consumatore: Cass. civ. sez. I, 21 febbraio 2024, n. 4622 (Pres. Turrisi) ha stabilito che nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati oltre il termine di un anno previsto dall’art. 8, c.4 della L.3/2012, purché i creditori abbiano la possibilità di esprimersi sul piano. Il caso riguardava un piano omologato dal Tribunale di Nola che prorogava oltre 12 mesi il pagamento ai creditori ipotecari. La Cassazione ha accolto il ricorso del debitore, affermando che il limite annuale va inteso come termine entro cui iniziare la rateizzazione (moratoria), e non come scadenza ultima di saldo.
  • Concordato minore e imprese cessate: Cassazione SS.UU. 26 luglio 2023, n. 22699 ha risposto a questioni sull’accesso al concordato minore per ex imprenditori cancellati dal registro imprese. La Corte ha confermato (in continuità con Cass. 21286/2015 e 4329/2020) che un imprenditore individuale cancellato dal Registro non può accedere al concordato minore, perché ha cessato l’attività imprenditoriale (un fatto che impedisce di perseguire il recupero dell’azienda). Questo principio si estende da analogie con la disciplina del concordato preventivo classico. La Corte ha inoltre sottolineato che il nuovo Codice, non innovando la sostanza, pone l’accento sulla possibilità di ottenere comunque l’esdebitazione anche per questi soggetti, in virtù del nuovo art. 282 CCII (che riconosce il diritto all’esdebitazione dopo tre anni di liquidazione controllata).
  • Altri orientamenti: Diverse sentenze di merito (Corti d’Appello e tribunali) hanno affrontato temi pratici come l’ammissibilità del concordato minore in casi particolari, la disciplina dei creditori capitari nel piano, e l’estensione della procedura ai fideiussori di imprenditori (i quali rientrano tra i soggetti non fallibili). In generale, le decisioni recenti confermano l’impostazione del legislatore: trattare il debitore sovraindebitato con flessibilità, premiando la collaborazione e punendo eventuali omissioni fraudolente.

10. Fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali

  • Legislazione vigente:
    • Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Legge Salva-suicidi) – “Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento” (G.U. n. 24 del 30-01-2012).
    • Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della legge 155/2017), con successive modifiche (D.L. 23/2020, 118/2021, 36/2022, 19/2024).
    • Decreto Ministero Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 – regolamento attuativo per l’iscrizione e il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi (art. 15 L.3/2012).
    • Codice Civile (art. 2495 ss. sul fallimento; art. 14 ss. concernenti nozioni di associazione/fondazione in materia di soggetti beneficiari).
    • Altre norme rilevanti: artt. 6 e 8 L.3/2012 (sovraindebitamento e piano consumatore), artt. 55-60 (accordo di composizione), artt. 85-90 (liquidazione controllata), artt. 268-280 CCII (debitore incapiente e disciplina dell’esdebitazione).
  • Giurisprudenza citata (con link ai commenti o pubblicazioni):
    • Cass. civ. Sez. I, 21 feb. 2024, n. 4622 – su dilazione dei pagamenti oltre 1 anno.
    • Cass. civ. Sez. I, 26 feb. 2025, n. 9549 – sull’interpretazione della moratoria nel piano consumatore.
    • Cass. civ. Sez. I, 14 mar. 2025, n. 6869 – sul valore probatorio del merito creditizio e conseguenze dell’omissione di informazioni.
    • Cass. SS.UU. 26 lug. 2023, n. 22699 – sul concordato minore per imprenditori cancellati e sul diritto all’esdebitazione.
    • (Altre pronunce citate nei commenti: Cass. 4329/2020, Cass. 21286/2015, ecc., utili per approfondimenti).
  • Fonti istituzionali:
    • Siti web dei Tribunali (Torino, Novara, ecc.) con moduli ufficiali e informazioni.
    • Camere di commercio (es. Modena, Cosenza) che gestiscono OCC.

Legge Salva-Suicidi: A Chi Rivolgersi per Uscire dai Debiti – Studio Monardo È al Tuo Fianco

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