Cosa Succede Se Non Pago Un Prestito Garantito Dallo Stato?

Hai ottenuto un prestito con garanzia statale e ora non riesci più a sostenere i pagamenti?

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti garantiti dallo Stato e tutela delle imprese in difficoltà – è pensata per aiutarti a comprendere i rischi reali e agire con tempestività.

Scopri cosa accade se non paghi un finanziamento garantito dallo Stato, quali sono le conseguenze per te e per la tua attività, quando la banca può chiedere l’intervento della garanzia pubblica e come difenderti da eventuali azioni di recupero.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare la tua posizione e studiare con un avvocato esperto la soluzione legale più adatta per proteggere il tuo patrimonio.

Cosa Succede Se Non Pago Un Prestito Garantito Dallo Stato? Andiamo Ad Approfondire Con Studio Monardo

Nel contesto dell’emergenza pandemica COVID-19, il legislatore italiano ha introdotto una serie di misure a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA tra cui l’accesso agevolato al credito mediante prestiti garantiti dallo Stato, principalmente tramite il Fondo di Garanzia per le PMI (gestito da Mediocredito Centrale) e SACE S.p.A., in base al Decreto Liquidità (DL 23/2020) e al Decreto Rilancio. Questi finanziamenti, erogati da banche o intermediari finanziari abilitati, sono stati garantiti dallo Stato per una quota che va dal 70% al 100%, a seconda della tipologia di beneficiario, dell’importo e della durata. La garanzia statale però non equivale a un condono né a un’esenzione dal rimborso: il debitore resta pienamente obbligato a onorare il piano di ammortamento stabilito.

In caso di inadempimento, cioè di mancato pagamento delle rate del prestito, si attiva una procedura tipica del credito deteriorato, che può avere gravi conseguenze sul piano economico, patrimoniale e reputazionale. In primo luogo, la banca segnala il ritardo nei pagamenti alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e alle banche dati private (come CRIF, CTC, Experian), con effetti negativi sul merito creditizio del soggetto inadempiente. La registrazione come “cattivo pagatore” impedisce l’accesso a nuovi finanziamenti e può ostacolare anche la vita imprenditoriale ordinaria. Se il ritardo supera una determinata soglia (solitamente 90 giorni), la banca avvia la procedura di escussione della garanzia statale, richiedendo al Fondo o a SACE il rimborso della quota garantita. Tuttavia, ciò non estingue l’obbligazione del debitore, che resta tenuto a restituire l’intera somma, anche se la banca ha già incassato la quota garantita. In pratica, lo Stato si surroga nei diritti del creditore (art. 1203 c.c.) e diventa esso stesso creditore nei confronti del soggetto inadempiente.

A partire da quel momento, sarà lo Stato – attraverso i suoi enti preposti – ad agire per il recupero del credito. Tale recupero può assumere la forma di un procedimento coattivo, tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con possibilità di iscrizione a ruolo, notifiche di cartelle esattoriali, pignoramenti di beni mobili, immobili, stipendi o conti correnti. Inoltre, in base alla gravità e alla natura del comportamento, l’inadempimento può anche integrare ipotesi di reato, se accompagnato da dichiarazioni false in fase di richiesta del finanziamento o da utilizzo improprio dei fondi. In particolare, le sanzioni penali possono derivare dall’art. 316-bis c.p. (malversazione a danno dello Stato), art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e, nei casi più gravi, art. 648-ter c.p. (autoriciclaggio). È quindi fondamentale distinguere tra inadempimento involontario (es. difficoltà economica sopravvenuta) e inadempimento doloso, poiché nel secondo caso vi è un aggravio anche in sede penale. Le conseguenze principali del mancato pagamento di un prestito garantito dallo Stato sono quindi le seguenti: perdita di accesso al credito, segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie, escussione della garanzia da parte dello Stato, attivazione della riscossione forzata, surroga dello Stato nella posizione di creditore, potenziali sanzioni penali in caso di reati connessi.

Per evitare queste conseguenze è consigliabile attivarsi tempestivamente, negoziando con la banca una rinegoziazione del debito, accedendo a misure di ristrutturazione o saldo e stralcio, o ricorrendo a strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, in particolare per i soggetti non fallibili (liberi professionisti, ditte individuali, piccoli imprenditori). È altresì importante documentare ogni difficoltà e dimostrare la buona fede nella gestione del prestito, così da poter eventualmente difendersi da eventuali contestazioni giudiziarie. In sintesi, il mancato pagamento di un prestito garantito dallo Stato comporta conseguenze rilevanti sia dal punto di vista civilistico che pubblicistico. L’errata convinzione che la garanzia statale “liberi” il debitore da responsabilità è del tutto infondata: il debitore risponde sempre in prima persona e può trovarsi a dover rispondere anche nei confronti dello Stato stesso, che si rivale nei suoi confronti una volta escussa la garanzia.

Tabella riepilogativa – Conseguenze del mancato pagamento di un prestito garantito dallo Stato

AspettoConseguenze NegativaPossibili Difese / Soluzioni
InadempimentoRitardi nei pagamenti e mancata restituzione delle rateContatto tempestivo con la banca, valutazione di piani alternativi di rientro
Segnalazione creditiziaIscrizione nelle banche dati come “cattivo pagatore”Richiesta di rinegoziazione del debito, saldo e stralcio
Escussione della garanziaLa banca recupera la quota garantita dallo Stato (70-100%)Il debito residuo resta comunque a carico del debitore
Surroga dello StatoLo Stato diventa creditore in luogo della banca e attiva il recuperoAccesso a procedure di sovraindebitamento o esdebitazione
Riscossione coattivaNotifica cartella esattoriale, iscrizione a ruolo, pignoramenti tramite Agenzia delle Entrate-RiscossioneOpposizione legale, rateizzazione, autotutela
Reati connessi (se dolo presente)Truffa, malversazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, autoriciclaggioDifesa penale qualificata, dimostrazione di buona fede e corretto utilizzo del finanziamento
Impatto reputazionalePerdita di credibilità bancaria, difficoltà a ottenere nuovi finanziamentiRicostruzione del merito creditizio con comportamenti virtuosi nel medio periodo
Responsabilità personaleL’obbligo di restituzione permane anche dopo l’escussione della garanziaAssistenza legale e fiscale specializzata, atti conservativi dei propri beni
Errori da evitareSimulare difficoltà, rilasciare dichiarazioni mendaci, utilizzare il prestito per finalità diverseTrasparenza, documentazione, tracciabilità dell’utilizzo dei fondi

Contesto e strumenti di garanzia statali

In Italia lo Stato garantisce parte dei prestiti alle imprese attraverso diversi strumenti, in particolare il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (gestito dal Mediocredito Centrale – MCC) e le garanzie erogate da SACE S.p.A. (es. “Garanzia Italia” e “Garanzia SupportItalia”). Questi interventi nascono per favorire l’accesso al credito, soprattutto in fase di crisi (ad es. emergenza COVID-19 o crisi energetica). Negli ultimi anni il legislatore ha ampliato e semplificato tali garanzie, prevedendo coperture fino al 100% del prestito per molte PMI e senza valutazione del merito creditizio nei limiti di spesa, al fine di sostenere la liquidità delle imprese. Ad esempio, ai sensi del Decreto “Liquidità” (DL 23/2020) e “Rilancio” (DL 34/2020) il Fondo Garanzia può coprire gratuitamente fino al 100% del finanziamento (ad alcune condizioni di fatturato e spese del personale). Le garanzie SACE (prima “Garanzia Italia” per il COVID-19 fino a metà 2022, poi “SupportItalia” per la crisi ucraina fino a fine 2023) coprono anch’esse fino al 90% circa dei finanziamenti. Sono stati inoltre introdotti strumenti specifici (es. Garanzia “Green” per progetti ambientali) e ulteriori linee di credito statali o contra-garantite fino al 2025 (es. fondi emergenza, garanzie sui prestiti alle PMI energivore, ecc.).

Gli interventi pubblici si configurano come garanzie a prima richiesta: in caso di mancato rimborso del finanziamento da parte dell’impresa, la banca finanziatrice può “escutere” la garanzia statale, ottenendo il rimborso di gran parte del credito dal Fondo o da SACE. Va sottolineato che lo scopo di questi strumenti è proprio consentire alle banche di erogare prestiti anche a imprese in difficoltà; in caso di default della controparte finanziata il rischio viene spostato sullo Stato. In particolare, la garanzia diretta (Fondo PMI o SACE) tutela la banca: essa, in caso di inadempimento, può chiedere al garante pubblico fino all’80‑100% del prestito. La controgaranzia (o “riassicurazione”) è invece concessa dallo Stato a favore di enti come i consorzi fidi (Confidi), che garantiscono in prima istanza il credito. In questo caso lo Stato copre fino all’80% della quota garantita dal Confidi.

Principali strumenti di garanzia

  • Fondo di Garanzia per le PMI (Legge n. 662/1996): garantisce fino all’80% del finanziamento (anche 90-100% in casi emergenziali), con cover di norma a costo agevolato. È gestito dal MCC ed è disciplinato dal d.m. 20 giugno 2005 e successive disposizioni operative. Durante il periodo pandemico la copertura è stata estesa gratuitamente fino al 100% per piccole e medie imprese (in assenza di valutazione del merito). Il Fondo opera sia in “garanzia diretta” (per prestiti) sia in “controgaranzia” verso i Confidi.
  • Garanzie SACE S.p.A.: strumenti statali (gestiti da SACE) per agevolare credito alle imprese. Ne sono esempi la Garanzia Italia (istituita da DL “Cura Italia” e “Liquidità” 2020, richiesta fino al 30/6/2022) e la Garanzia SupportItalia (istituita per la crisi Ucraina, attiva fino al 31/12/2023). In genere coprono dal 70 al 90% dei finanziamenti (in alcuni casi fino al 100% per PMI molto piccole) e prevedono commissioni crescenti in base al rischio. La garanzia SACE è subordinata alle regole UE sugli aiuti di stato. Dalla metà 2023 SACE gestisce anche la Garanzia Green (per progetti sostenibili), la Garanzia Futuro (per piani industriali delle PMI) e, su scala europea, la Convenzione centrale di garanzia europea (EGC) a sostegno di investimenti fino al 2025.
  • Altri strumenti emergenziali: oltre alle garanzie sopra, sono stati lanciati prestiti agevolati garantiti dallo Stato nel contesto COVID-19 (es. finanziamenti MISE/Invitalia per imprese danneggiate dal lockdown, prestiti agricoli ISMEA, linee credito bancarie garantite al 100% per spese di investimento) e ulteriori garanzie pubbliche per affrontare crisi successive (energia, guerra, ecc.). Ad esempio, il Decreto “Milleproroghe” e il “Decreto Aiuti” hanno previsto garanzie statali su nuovi finanziamenti bancari alle imprese fino al 2023 (con plafond massivi, oltre 200 mld complessivi).

Nei documenti normativi e operativi (es. leggi di conversione, decreti attuativi e circolari Ministero Sviluppo Economico, disposizioni operative del Fondo e di SACE) sono stabiliti i dettagli: requisiti, percentuali di copertura, obblighi informativi e tempi per la richiesta e l’escussione della garanzia.

Inadempimento del prestito garantito e recupero del credito

Dinamica dell’escussione

Se l’impresa beneficiaria del finanziamento non rimborsa le rate, la banca sollecita il pagamento e – al peggiorare dell’insolvenza – può avviare l’azione esecutiva (intimazione di pagamento, decreto ingiuntivo, pignoramenti). Contestualmente (o prima di revocare il finanziamento), la banca deve notificare al debitore l’intenzione di escutere la garanzia statale e l’obbligo di restituzione allo Stato dell’importo garantito. Infatti, ai sensi del d.m. 20/2005, art. 2 c.4, la banca ha la facoltà di rivalersi direttamente sul Fondo PMI (fino all’importo garantito, di norma l’80% del finanziamento) anziché proseguire contro il debitore. In pratica, se un mutuo di €100.000 è garantito all’80%, la banca può chiedere subito €80.000 al Fondo e solo i restanti €20.000 al debitore.

L’escussione si concretizza mediante formale richiesta al gestore della garanzia (Fondo o SACE), secondo le modalità previste (ad es. portale on-line del Fondo PMI). Entro termini rigorosi la banca deve completare le procedure documentali (intimazioni, pignoramenti, ammissione allo stato passivo in caso di fallimento) per evitare la decadenza dalla garanzia. Una volta verificata la legittimità dell’inadempimento e decorso il termine, il gestore del Fondo (o SACE) eroga alla banca il corrispondente importo garantito.

Subentro e surroga dello Stato

All’atto del pagamento dello Stato, si crea un rapporto di surrogazione: il Fondo (o SACE) subentra nella posizione della banca creditrice per la quota garantita. Ciò significa che l’impresa beneficiaria rimane tenuta a versare allo Stato – anziché alla banca – l’importo coperto dalla garanzia. Nel nostro esempio, dopo il pagamento di €80.000 da parte del Fondo, quest’ultimo diventa creditore nei confronti dell’impresa per €80.000, mentre la banca esce dal credito per quella quota. L’inadempienza alla parte garantita viene quindi addebitata all’impresa come normale debito verso lo Stato (o l’ente gestore). In generale, l’azione di recupero del credito statale è affidata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, come da disposizioni operative del Fondo PMI.

Nel caso di controgaranzie (riassicurazioni concesse dallo Stato ai Confidi), la banca prima escute la garanzia del Confidi (che risarcisce la banca nella misura prestabilita, solitamente fino al 50% del prestito) e poi il Confidi chiede l’intervento del Fondo statale. Così, in un mutuo di €100.000 con 50% Confidi garantito, la banca incassa €50.000 dal Confidi, che a sua volta ottiene dal Fondo statale l’80% di quell’importo (€40.000). Il Confidi – o la banca se previsto – poi pretende la rimanenza non garantita (€10.000) dal debitore.

Privilegio dello Stato creditore

Fondamentale è il trattamento privilegiato del credito derivante dall’escussione della garanzia statale. La legislazione italiana (D.Lgs. 123/1998, art.9 comma 5) prevede che i crediti nascenti da finanziamenti pubblici abbiano un privilegio generale mobiliare: sono preferiti a ogni altro credito (fatta eccezione per spese di giustizia e ipoteche legali specifiche). Inoltre, la legge di stabilità 2015 (art.8‑bis DL 3/2015) ha esteso espressamente questo privilegio alle somme rimborsate allo Stato a seguito dell’escussione delle garanzie del Fondo PMI. La giurisprudenza di legittimità ha confermato che tali norme vanno interpretate estensivamente in ragione della natura pubblica del credito: il credito dello Stato, una volta che il Fondo o SACE ha pagato il prestito al posto del debitore, è da considerarsi privilegiato ex lege sin dal momento dell’erogazione della garanzia. In altre parole, la revoca formale del finanziamento non è necessaria: il pagamento statale stesso trasforma il credito in titolo privilegiato.

Ad esempio, la Cassazione ha stabilito che anche se il legislativo parlava di “finanziamenti” è corretto riconoscere il privilegio alle somme garantite. Ne consegue che, nell’ipotesi concorsuale, il Fondo PMI o SACE si insinua nel passivo con privilegio di credito. Questo significa che il credito vantato dallo Stato (per l’importo pagato) precede quasi tutti gli altri creditori dell’impresa. In breve, una volta che lo Stato ha escusso la garanzia, il relativo credito gode di una sorta di “super-privilegio” mobiliare.

Implicazioni giuridiche per l’impresa debitrice

Comunicazioni e obblighi formali

L’impresa inadempiente viene formalmente notificata della procedura di escussione: la banca (o il Fondo) deve avvisarla dell’avvio del recupero e della surrogazione dello Stato. Se la garanzia è collegata a una valutazione preliminare, talvolta viene chiesto all’impresa di accettare l’intervento statale (fatte salve le contestazioni). Nel frattempo l’istituto di credito può agire cautelativamente su beni e crediti della società (pignoramenti o ipoteche) per recuperare eventuali importi non coperti o saldare il debito residuo.

Esecuzione forzata e procedure concorsuali

Una volta che lo Stato (Fondo o SACE) è subentrato come creditore privilegiato, può procedere all’esecuzione forzata sui beni dell’impresa: iscrive ipoteche, chiede pignoramenti, ecc. Se l’impresa è già in procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo), il credito dello Stato si pone in testa alle cause di prelazione. In tal caso il curatore fallimentare o il commissario straordinario dovranno ammetterlo al passivo come credito privilegiato. Negli scenari di concordato preventivo, il debito verso lo Stato dovrà essere considerato nella quantificazione del passivo privilegiato e adeguatamente soddisfatto nella proposta ai creditori. Il fondo statale non fa parte di fondi comuni o privilegi diversi: trattandosi di credito privilegiato, non concorrerebbe con i creditori chirografari se non nell’eccedenza eventuale rispetto alle cause di prelazione.

La dottrina evidenzia che questo status privilegiato può creare complessità: ad esempio, nel concordato l’escussione della garanzia modifica il piano finanziario e la quota di soddisfazione offerta agli altri creditori. Analogamente, in un fallimento il credito statale non viene trattato come credito normale ma gode di prelazione assoluta, influenzando notevolmente il riparto del patrimonio.

Responsabilità e inadempimenti gravosi

Dal punto di vista civile, l’impresa beneficiaria del finanziamento rimane responsabile del debito residuo verso la banca (parte non coperta dalla garanzia) e del versamento dovuto allo Stato (parte garantita) dopo l’escussione. Non sussiste alcuna responsabilità aggiuntiva di membri della governance (ad es. amministratori) per il solo fatto dell’inadempimento, salvo che emergano comportamenti colposi o dolosi (false dichiarazioni per ottenere l’agevolazione, distrazioni patrimoniali, ecc.) che possano integrare reati penali o responsabilità verso i creditori. Anzi, le norme anti-frode legate ai decreti emergenziali hanno inasprito le sanzioni (ad es. artt. 316‑bis e 316‑ter c.p. per indebita percezione di contributi o garantiti pubblici), ma queste scattano solo in caso di frode vera e propria, non per semplice insolvenza.

In pratica, se l’azienda fallisce o risulta insolvente, il Fondo o SACE può rivalersi normalmente come ogni creditore privilegiato. A differenza di situazioni di finanziamento diretto a fondo perduto, non vi sono sanzioni automatiche extra: lo Stato, dopo aver pagato la banca, agisce attraverso gli strumenti ordinarî di recupero (pignoramenti, concorso nel passivo fallimentare) a tutela del proprio credito. L’eventuale revoca del finanziamento da parte del pubblico non è generalmente necessaria per il riconoscimento del privilegio: come chiarito dalla Cassazione, il pagamento della garanzia ha già trasformato il credito in privilegio dello Stato.

Aspetti fiscali e contabili

Dal punto di vista fiscale e contabile, il fallimento o l’inadempimento di un prestito garantito comporta ricadute sulle poste di bilancio e sulla tassazione dell’impresa.

  • Perdite su crediti: l’azienda può dover iscrivere come costo (svalutazione o perdita su crediti) la parte del finanziamento che non sarà recuperata. Le norme fiscali (art. 101, c.5 del TUIR) consentono la deduzione delle perdite su crediti solo quando sia provata l’impossibilità di recupero (ad es. procedure concorsuali, cessione del credito, estinzione giudiziale). Nel caso di fallimento o liquidazione, il credito non riscattato può quindi essere dedotto dal reddito d’impresa qualora sussistano i requisiti di legge (accertamento definitivo, atto di cessione a valore zero o contrario). In ogni caso l’intervento dello Stato non genera per l’impresa alcun “ricavo” né imposizione aggiuntiva: il pagamento della garanzia libera l’azienda dal debito con la banca ma costituisce un semplice trasferimento di obbligazione verso lo Stato.
  • Oneri finanziari: gli interessi passivi e le commissioni sul prestito garantito sono deducibili come costi (nel limite delle regole ordinarie di deducibilità degli interessi) in quanto connessi all’attività d’impresa. Le eventuali commissioni di garanzia pagate al Fondo o a SACE sono anch’esse costi finanziari o oneri di struttura e risultano deducibili secondo le ordinarie regole fiscali. L’eventuale decurtazione del debito da parte dei creditori (nel concordato o lodo arbitrale) si configura come remissione di debito, anch’essa soggetta alle regole ordinarie (potenziale ricaduta fiscale nel caso di imprese non in crisi).
  • Bilancio d’esercizio: secondo i principi contabili (OIC per le imprese italiane, IFRS per le società quotate), il prestito garantito si iscrive in bilancio tra le passività finanziarie. In caso di evidenza di credito scaduto/non recuperabile, va effettuato un accantonamento o una svalutazione al valore presumibile di realizzo. Dopo l’escussione della garanzia, l’impresa rileverà la nuova esposizione verso lo Stato come debito; se successivamente tale credito statale viene interamente perso (fallimento), potrà essere cancellato a valore zero con contropartita in conto economico (perdita su crediti). Per le analisi del capitale circolante netto, va considerato che il debito allo Stato è “super-preferenziale” nel passivo.

In sintesi, sul piano fiscale l’inadempimento di un prestito garantito consente all’azienda di portare in deduzione le perdite solo una volta che essa sia effettivamente accertata (spesso con il fallimento). Le spese di garanzia e gli interessi restano deducibili come sempre. L’elemento nuovo è la presenza di un creditore pubblico con privilegi: ciò richiede un’attenzione contabile e fiscale particolare, ma non modifica le regole fondamentali di deducibilità.

Considerazioni conclusive

La garanzia statale sui prestiti è un potente strumento di sostegno alle imprese, ma non elimina il vincolo di restituzione del credito. In caso di mancato pagamento, la banca escute la garanzia (entro termini rigidi) e lo Stato copre gran parte del debito, assumendo poi la posizione privilegiata di creditore. Per l’impresa ciò significa affrontare ulteriori obblighi (ripagare lo Stato o subire azioni esecutive) senza contare più sul beneficio della garanzia. Sul piano giuridico, il credito dello Stato gode di una precedenza assoluta rispetto agli altri creditori, il che nei casi di crisi aziendale può compromettere in partenza la soddisfazione di terzi. Sul piano fiscale, i danni finanziari per l’impresa – svalutazioni dei crediti o perdite in bilancio – sono compensati solo in parte dalle deduzioni ammesse dalla normativa sulle perdite su crediti. Gli imprenditori e i consulenti dovranno dunque gestire con cura sia la fase preventiva (valutazione del merito, rispetto delle condizioni contrattuali della garanzia) sia quella post-default (coordinare azioni di recupero, possibili rinegoziazioni e implicazioni tributarie), tenendo sempre presenti le disposizioni normative aggiornate e la prassi degli organi istituzionali.

Fonti

  • Normativa: Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (istituzione Fondo PMI) e L. 9/1997; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (privilegi del credito pubblico, art. 7 e 9); D.M. 20 giugno 2005 (Regolamento Fondo PMI), D.M. 27 aprile 2020 (Fondo PMI operazioni emergenziali); D.M. 30 settembre 2021, n. 130 (disposizioni operative Fondo PMI); D.L. 23/2020 (“Liquidità”, conv. L.40/2020), art. 13; D.L. 34/2020 (“Rilancio”), art. 37; Legge 3/2012, art. 8‑bis; D.L. 21/2021 (“Riaperture”); D.L. 77/2021 (“Aiuti”), art. 6; D.L. 50/2021; D.L. 68/2021; Legge 31 dicembre 2021, n. 234; D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (DL “Aiuti Bis”); Legge 197/2022 (conversione D.L. 77/2022); altri provvedimenti emergenziali (Dl 4/2022 gas, Dl 129/2021, ecc.).
  • Giurisprudenza: Cass. civ. Sez. I, 9 marzo 2020, n. 6508 (credito del Fondo PMI privilegiato dopo escussione); Cass. civ. Sez. I, ord. 25 febbraio 2019, n. 2664; Cass. civ. Sez. I, ord. 1° luglio 2010, n. 11930 (interpretazione estensiva art. 9 DLgs.123/1998); Trib. Milano 2019 (estinzione del credito e ammissione allo stato passivo).
  • Prassi: Disposizioni operative del Fondo PMI (versione aggiornata 2020/2021); Quesiti e FAQ del Fondo PMI (MISE); Circolari e guide SACE (“Garanzia Italia”, “SupportItalia”); Circolari MISE/Cultura (requisiti di accesso e segnalazione); Provvedimenti Agenzia Entrate su svalutazione crediti e perdite.

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