Hai ricevuto una proposta di accertamento con adesione o vuoi evitare un contenzioso con il Fisco?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria e accordi bonari con l’Agenzia delle Entrate – è pensata per aiutarti a valutare se accettare o rinegoziare in sicurezza.
Scopri cos’è l’accordo bonario, quando conviene aderire, quali vantaggi fiscali puoi ottenere, come si svolge la procedura e quali sono i punti critici da analizzare con attenzione per non accettare condizioni svantaggiose.
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, discutere il tuo caso con un avvocato specializzato e gestire l’accordo con il Fisco con la giusta strategia legale.
Che cos’è un Accordo Bonario dell’Agenzia delle Entrate e Come si Fa – Guida Completa Di Studio Monardo
Cos’è l’Accordo Bonario con l’Agenzia delle Entrate
L’accordo bonario con l’Agenzia delle Entrate è, in termini generali, una definizione amichevole di una pendenza fiscale. Si tratta di un meccanismo che permette al contribuente (professionista o impresa) e al Fisco di risolvere in via consensuale una contestazione tributaria prima di arrivare a una fase contenziosa o di riscossione forzata. In altre parole, è un “patto” con cui il contribuente regolarizza spontaneamente la propria posizione, pagando quanto dovuto con penalità ridotte, evitando così una “guerra” fiscale in tribunale o l’iscrizione a ruolo del debito.
In ambito tributario esistono diversi istituti che rientrano nel concetto di accordo bonario. Essi condividono la finalità di deflazionare il contenzioso e favorire la collaborazione tra Fisco e contribuente. Tra questi strumenti troviamo, ad esempio:
- La comunicazione di irregolarità (comunemente detta avviso bonario), inviata a seguito di controlli automatici o formali, che consente di pagare le imposte dovute con sanzioni ridotte.
- L’accertamento con adesione, che è un vero e proprio accordo consensuale tra contribuente e Agenzia delle Entrate su un avviso di accertamento, volto a definire la pretesa fiscale prima del ricorso.
- Altri strumenti deflativi come la mediazione tributaria o la conciliazione giudiziale, che permettono di trovare un’intesa rispettivamente prima o durante il processo tributario.
- Le definizioni agevolate dei carichi fiscali in riscossione (come le cosiddette rottamazioni delle cartelle) o le transazioni fiscali in procedure di crisi, che rappresentano forme particolari di accordo bonario su debiti già iscritti a ruolo o in ambito concorsuale.
In sintesi, un accordo bonario è applicabile quando vi è una pendenza fiscale – ad esempio una comunicazione di irregolarità, un avviso di accertamento o una cartella esattoriale – e si vuole trovare una soluzione collaborativa con il Fisco. Lo scopo è quello di regolarizzare rapidamente la situazione pagando il dovuto (eventualmente rideterminato) e ottenendo consistenti riduzioni di sanzioni ed interessi, evitando procedure coattive o contenziosi lunghi e costosi. Nel prosieguo della guida vedremo in dettaglio quando conviene ricorrere a ciascuno di questi strumenti, come funzionano e quali benefici concreti offrono.
Normativa Aggiornata e Riferimenti Legislativi (fino al 2025)
Nel corso degli anni il legislatore ha introdotto e affinato vari istituti per incentivare l’adempimento consensuale degli obblighi tributari. Di seguito riepiloghiamo le principali norme (leggi e decreti) e i documenti di prassi che disciplinano l’accordo bonario e gli strumenti affini, aggiornati a maggio 2025:
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”. È il decreto cardine che ha introdotto nell’ordinamento l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale, definendone procedura e effetti. Esso prevede, tra l’altro, la riduzione delle sanzioni ad 1/3 di quelle irrogabili in caso di adesione (adesione all’accertamento) e disciplina i termini di pagamento e rateazione nell’accordo. Ad esempio, l’art. 8 del D.Lgs. 218/1997 stabilisce che le somme concordate vanno versate entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto, con possibilità di rateizzare fino a 8 rate trimestrali (16 rate se l’importo dovuto supera €50.000). Lo stesso decreto ha modificato il D.Lgs. 546/1992 introducendo la conciliazione giudiziale nel processo tributario (art. 48 D.Lgs. 546/92) con sanzioni ridotte al 40% del minimo in caso di conciliazione in primo grado (percentuale poi variata per la mediazione, come si vedrà).
- Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 – Questi decreti hanno riformato il sistema sanzionatorio tributario. In particolare, il D.Lgs. 471/1997 all’art. 13 prevede la sanzione ordinaria del 30% per omessi o tardivi versamenti di imposte. Il D.Lgs. 462/1997 ha introdotto la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito di controlli automatici e formali: l’art. 2, co. 2 del D.Lgs. 462/97 dispone che la sanzione indicata nelle comunicazioni di irregolarità sia ridotta ad un terzo (quindi al 10% rispetto al 30% ordinario) se il contribuente paga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Questo è il fondamento normativo degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate.
- Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) – Ha sancito importanti principi di trasparenza e collaborazione. In tema di accordo bonario, va citato l’art. 6, co. 2, che prevede l’obbligo (oggi per lo più facoltativo) per l’ufficio di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di emettere un avviso di accertamento, proprio nell’ottica di favorire una possibile definizione bonaria.
- Introduzione del Reclamo/Mediazione – D.L. 98/2011 (conv. L. 111/2011) e successivo D.Lgs. 156/2015 hanno introdotto e poi esteso l’istituto del reclamo e mediazione tributaria (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992). Dal 2012 è obbligatorio, per le controversie di valore contenuto, presentare un’istanza di mediazione prima di adire le vie giudiziarie. Il limite di valore del reclamo-mediazione era inizialmente €20.000 ed è stato elevato a €50.000 per gli atti notificati dal 2018 in poi. Contestualmente, la normativa (modificando l’art. 17-bis citato) ha previsto che in caso di accordo di mediazione le sanzioni siano dovute nella misura del 35% del minimo previsto (riducendo la precedente soglia del 40%). La mediazione tributaria, quindi, oggi garantisce sanzioni ancor più ridotte rispetto alla conciliazione giudiziale tradizionale.
- Norme sulla riscossione e definizioni agevolate – Anche sul fronte della riscossione coattiva vi sono disposizioni che incentivano la definizione bonaria. Ad esempio, il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (art. 15-ter) regola la decadenza dalle rate e il ripristino delle sanzioni in caso di mancato pagamento di accordi rateali. Negli ultimi anni, vari Decreti-Legge hanno introdotto le cosiddette “rottamazioni” o “definizioni agevolate” delle cartelle esattoriali: il D.L. 193/2016, il D.L. 148/2017, il D.L. 119/2018 e più recentemente la Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) hanno permesso ai contribuenti di estinguere i debiti a ruolo evitando sanzioni e interessi di mora. Ad esempio, la “rottamazione-quater” avviata con la L. 197/2022 consente di pagare i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 fino a giugno 2022 senza sanzioni né interessi di mora, versando solo imposte e interessi legali, anche in forma rateale fino a 5 anni.
- “Tregua fiscale” 2023-2024 – La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto ulteriori misure di definizione agevolata, tra cui la definizione degli avvisi bonari: per le comunicazioni di irregolarità relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 è stata prevista la possibilità di sanare le somme dovute con una sanzione ridotta al 3% (invece del 10% ordinario). In pratica, pagando entro i termini queste comunicazioni “agevolate”, il contribuente versa imposte e interessi integralmente, ma le sanzioni sono ricalcolate al 3% dell’imposta non versata. Inoltre, la stessa legge ha esteso la rateazione delle somme da controllo automatizzato fino a 20 rate trimestrali (anziché 8) per tutti, semplificando i piani di pagamento. Successivamente, il D.L. “Milleproroghe” (L. 14/2023 e L. 18/2024) ha introdotto proroghe per i termini di adesione e pagamento di queste definizioni agevolate, ad esempio riaprendo nel 2024 i termini per i contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater.
- Riforma 2023-2025 del sistema sanzionatorio e dei controlli – Da segnalare, infine, il recente D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108 (attuativo della delega fiscale) che, a partire dalle comunicazioni emesse nel 2025, estende da 30 a 60 giorni il termine per definire in modo agevolato le somme richieste a seguito dei controlli automatizzati e formali. Contestualmente, viene abbassata la sanzione base per omesso versamento dal 30% al 25% (per violazioni commesse dal 1° settembre 2024). Ciò significa che dal 2025 gli avvisi bonari per controllo automatico potranno essere pagati entro 60 giorni con sanzione ridotta a 1/3 di 25% = ~8,3%, mentre per quelli da controllo formale la sanzione sarà 2/3 di 25% = ~16,7%. Si tratta di novità normative molto recenti, volte a dare più tempo ai contribuenti e a ridurre ulteriormente il carico sanzionatorio in caso di adesione spontanea.
Questa panoramica normativa evidenzia come il quadro sia in continua evoluzione per favorire l’adempimento collaborativo. Nei capitoli seguenti faremo frequenti riferimenti a queste norme. In fondo alla guida troverai un elenco completo di riferimenti normativi e di prassi ufficiali, con indicazione di leggi, decreti, circolari e sentenze citate.
Procedura Passo-Passo per Ottenere un Accordo Bonario (Accertamento con Adesione)
Vediamo ora concretamente come si attiva un accordo bonario con l’Agenzia delle Entrate. Il caso tipico è quello di un avviso di accertamento ricevuto dal contribuente, rispetto al quale si vuole trovare un’intesa senza ricorrere al giudice. Questo avviene mediante la procedura dell’accertamento con adesione, che di fatto è l’accordo bonario per eccellenza in materia di accertamenti tributari.
Di seguito illustriamo in maniera step-by-step l’iter da seguire per definire un accertamento in via adesiva (gli stessi passi valgono, con i dovuti adattamenti, anche per gli accertamenti di tributi locali con adesione presso i Comuni):
- Ricezione dell’Avviso di Accertamento – Il punto di partenza è la notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate (o ente impositore locale). Questo atto contiene la pretesa tributaria (maggiori imposte, sanzioni e interessi) che l’ufficio ritiene dovuta. Da questo momento, in assenza di accordo, il contribuente ha 60 giorni per presentare ricorso alla Commissione Tributaria. Tuttavia, prima di impugnare l’atto, è possibile valutare l’opzione dell’adesione.
- Presentazione dell’Istanza di Accertamento con Adesione – Se il contribuente intende tentare la via bonaria, deve presentare un’istanza di adesione. Si tratta di una semplice richiesta scritta rivolta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’accertamento, con la quale si chiede formalmente di avviare il procedimento di accertamento con adesione (ai sensi degli artt. 6 e 6-bis D.Lgs. 218/97). L’istanza va presentata entro i termini per il ricorso (non oltre 60 giorni dalla notifica dell’accertamento) – in pratica, prima di proporre ricorso, si chiede all’ufficio di sospendere la lite e sedersi a tavolino. L’invio può avvenire tramite raccomandata A/R, PEC o consegna diretta presso l’ufficio competente. Nell’istanza occorre indicare i propri dati, gli estremi dell’atto impugnato, e la volontà di definire in adesione. (Un fac-simile di istanza di adesione è fornito più avanti in questa guida.)
- Sospensione dei Termini di Impugnazione – La presentazione dell’istanza produce un effetto importante: proroga di 90 giorni del termine per fare ricorso. Ciò significa che i consueti 60 giorni per impugnare vengono “congelati” e prolungati di ulteriori 90 giorni (diventando 150 giorni totali dalla notifica). Questo offre un periodo di tempo dedicato al tentativo di accordo, durante il quale l’ufficio e il contribuente potranno dialogare senza l’urgenza immediata del ricorso. È importante notare che la proroga opera solo se l’istanza viene presentata entro i 60 giorni originari; se si presenta oltre (prassi sconsigliata), l’effetto sospensivo non si produce e si rischia di decadere dalla possibilità di ricorso.
- Invito al Contraddittorio e Incontro con l’Ufficio – Una volta ricevuta l’istanza, l’ufficio può procedere in due modi: invitare formalmente il contribuente a un contraddittorio (fissando data e luogo per un incontro) oppure, in mancanza di invito, è il contribuente stesso che può presentarsi o contattare l’ufficio per concordare un appuntamento. In base alla normativa, l’ufficio non è obbligato per legge a rispondere all’istanza entro un termine perentorio né a convocare il contribuente, ma nella prassi solitamente lo fa, poiché anche per l’Amministrazione finanziaria l’adesione è vantaggiosa (evita futuri contenziosi e accelera la riscossione). Durante l’incontro di contraddittorio, il contribuente (eventualmente assistito da un professionista) e i funzionari dell’Agenzia discutono nel merito la pretesa fiscale: si possono esaminare documenti, chiarire elementi controversi, rideterminare i redditi o il valore contestato. È una vera trattativa fiscale: l’ufficio potrebbe rivedere parzialmente le proprie posizioni (ad esempio riconoscere costi deducibili inizialmente negati, o ridurre un ricavo accertato in base alle prove fornite), e il contribuente può manifestare la propria disponibilità a pagare quanto effettivamente dovuto. Lo scopo è giungere a una base imponibile concordata e a calcolare le imposte dovute in misura condivisa.
- Formulazione della Proposta e Accordo – Se il contraddittorio porta a un avvicinamento delle posizioni, l’ufficio formula una proposta di adesione. In pratica viene redatto un atto contenente i nuovi importi concordati: tipicamente un verbale di accordo con l’indicazione dei maggiori imponibili rideterminati, delle imposte corrispondenti e delle sanzioni ridotte. Le sanzioni, in caso di accordo, per legge sono fissate al 1/3 delle somme irrogabili sul tributo concordato. Ad esempio, se per un’omissione l’imposta evasa è di €10.000 e la sanzione edittale sarebbe il 90% (minimo) = €9.000, con l’adesione la sanzione sarà ridotta a €3.000. Il contribuente, se concorda con la proposta, sottoscrive il verbale di adesione. La firma comporta l’accettazione integrale di quanto stabilito e impegna al pagamento. NB: La firma dell’atto di adesione fa venir meno la possibilità di impugnare in seguito l’accertamento sugli aspetti concordati. Se invece non si raggiunge un accordo, il contribuente potrà comunque presentare ricorso in Commissione Tributaria al termine dei 90 giorni di sospensione (o prima, rinunciando alla sospensione). In tal caso l’avviso di accertamento resta valido nei termini originari e si dovrà decidere se impugnarlo.
- Pagamento delle Somme Concordate – Per perfezionare definitivamente l’accertamento con adesione, non basta la firma: occorre procedere al pagamento. La legge impone tempi ristretti: il contribuente deve versare entro 20 giorni dalla data di redazione dell’atto di adesione le somme dovute. Può pagare in un’unica soluzione oppure chiedere la rateazione. In caso di rateazione, come già accennato, è ammesso suddividere l’importo fino a un massimo di 8 rate trimestrali (12 mesi ciascuna) se il totale dovuto è sotto €50.000, oppure in massimo 16 rate trimestrali (4 anni) se l’importo supera €50.000. La prima rata va comunque pagata entro 20 giorni dalla firma, le successive trimestralmente con applicazione di un interesse legale. Esempio: accordo firmato il 10 marzo, prima rata (o importo unico) entro il 30 marzo; eventuali rate successive entro 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, ecc. È fondamentale rispettare rigorosamente le scadenze di pagamento: il mancato pagamento anche di una sola rata successiva entro il termine della rata seguente fa decadere la rateazione e l’intero importo residuo viene iscritto a ruolo per la riscossione coattiva (con perdita del beneficio sanzionatorio). In altri termini, se non si paga, l’accordo si risolve e l’Agenzia procederà a riscuotere il dovuto come da accertamento (in genere con una cartella esattoriale).
- Perfezionamento e Chiusura della Controversia – Una volta effettuato il pagamento (integrale o della prima rata) nei termini, l’adesione si perfeziona e l’accertamento si intende definito a tutti gli effetti. L’Agenzia delle Entrate rilascerà al contribuente la copia dell’atto di adesione e non potrà più emettere alcun ulteriore atto impositivo per la materia oggetto dell’accordo. Il contribuente, dal canto suo, avendo accettato e pagato, rinuncia al contenzioso: non può ricorrere sui contenuti dell’accordo (che è frutto di comune accordo). La vicenda fiscale si conclude quindi in modo consensuale e definitivo. Un effetto positivo ulteriore è che, così facendo, si evita l’iscrizione a ruolo delle somme accertate e qualsiasi azione esecutiva (fermi, ipoteche, pignoramenti) da parte dell’agente della riscossione. Inoltre, il verbale di adesione sottoscritto non comporta alcuna ammissione di reato: se le somme vengono pagate, in taluni casi di evasione penalmente rilevante il pagamento integrale può attenuare o escludere la punibilità (ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000, ad esempio, l’estinzione del debito prima del dibattimento estingue alcuni reati tributari), ma questo esula dall’ambito amministrativo dell’accordo bonario.
- (Facoltativo) Acquiescenza senza trattativa – Va menzionata, infine, un’opzione alternativa: il contribuente potrebbe anche decidere di non avviare alcuna trattativa e semplicemente accettare l’accertamento così com’è, pagando entro 60 giorni. Questo comportamento si chiama acquiescenza all’accertamento. In tal caso spetta comunque una riduzione delle sanzioni (di solito 1/3 delle sanzioni irrogate nell’atto). L’acquiescenza è utile quando si ritiene corretta la pretesa e non c’è nulla da discutere: pagando subito si ottiene uno sconto sulle sanzioni e si chiude la questione. Tuttavia, se vi sono margini di contestazione o chiarimenti, conviene sfruttare l’adesione per provare a ridurre la pretesa fiscale stessa, non solo le sanzioni.
Questo procedimento passo-passo dimostra come, con un po’ di iniziativa, il contribuente possa trasformare un atto impositivo potenzialmente gravoso in un esito più sostenibile. Nei prossimi paragrafi analizzeremo anche il caso degli avvisi bonari (comunicazioni di irregolarità) e altre varianti di accordo bonario, ma il modello procedurale resta quello descritto: interlocuzione attiva col Fisco, rispetto dei tempi e degli impegni di pagamento, in cambio di una definizione vantaggiosa e pacifica del debito tributario.
Tabelle Riepilogative – Requisiti, Tempistiche, Vantaggi e Sanzioni Ridotte
Per avere un colpo d’occhio complessivo sui vari strumenti di accordo bonario e istituti deflattivi, di seguito presentiamo due tabelle riepilogative. La Tabella 1 confronta i requisiti di applicazione e le tempistiche essenziali di ciascun istituto; la Tabella 2 sintetizza le sanzioni ridotte applicabili e i principali vantaggi di ogni soluzione rispetto alla procedura ordinaria.
Tabella 1: Requisiti di Accesso e Tempistiche Chiave
Strumento/Procedura | Quando si applica (Requisiti) | Tempistiche chiave |
---|---|---|
Comunicazione di irregolarità(Avviso bonario da controllo automatico) | – Dichiarazione presentata dal contribuente con errori formali o versamenti omessi/emessi in misura inferiore.– Emette l’Agenzia a seguito di controllo automatico (art. 36-bis DPR 600/73 o 54-bis DPR 633/72). | – Invio avviso bonario per posta o PEC dopo la liquidazione automatica della dichiarazione (di solito entro 1-2 anni dalla presentazione).– Pagamento agevolato entro 30 giorni (60 giorni dal 2025) dal ricevimento per fruire sanzione ridotta.– Possibile richiesta di rateazione (fino a 8 rate, ora 20 rate trimestrali) avvisando l’ufficio entro lo stesso termine. |
Avviso da controllo formale(Art. 36-ter DPR 600/73) | – Dichiarazione sottoposta a controllo formale (verifica documenti giustificativi, detrazioni, etc.) dall’ufficio.– Il contribuente riceve una comunicazione di esito formale, simile all’avviso bonario ma successiva a una richiesta documentale. | – Richiesta documenti da parte dell’ufficio, a cui segue (se emergono difformità) la comunicazione formale.– Pagamento agevolato entro 30 giorni (60 giorni dal 2025) dalla seconda comunicazione conclusiva per avere sanzione ridotta (attualmente 20% → diverrà ~16.7%).– Rateazione analoga all’avviso bonario automatico (stesse modalità). |
Accertamento con Adesione(Definizione di avviso di accertamento) | – Avviso di accertamento (o atto di recupero credito d’imposta) già notificato al contribuente.– Istanza di adesione presentata prima dello scadere dei termini di ricorso (entro 60 gg dalla notifica). | – 60 gg: termine ordinario per ricorrere, finestra entro cui presentare istanza di adesione.– +90 gg: sospensione termini di impugnazione a seguito dell’istanza, ottenendo 150 gg totali per definire.– Incontro/i con l’ufficio: da fissare preferibilmente entro i 90 gg di sospensione (di norma l’ufficio invita a comparire entro 15 gg dall’istanza, ma non obbligatorio).– Atto di adesione e firma: deve avvenire prima della scadenza dei 150 gg (altrimenti il contribuente dovrebbe comunque ricorrere per non decadere).– Pagamento entro 20 gg dalla firma dell’accordo (prima rata o unica soluzione). |
Acquiescenza all’Accertamento | – Avviso di accertamento ricevuto, non impugnato né definito in adesione.– Il contribuente concorda integralmente con la pretesa e decide di pagare senza ricorrere. | – 60 gg dalla notifica: pagamento integrale (o prima rata) dell’accertamento entro i termini di ricorso per beneficiare delle sanzioni ridotte per acquiescenza.– Nessun ulteriore atto: pagando e non ricorrendo, l’atto diviene definitivo trascorsi 60 gg. |
Reclamo/Mediazione Tributaria | – Atti impugnabili di valore fino a €50.000 (tributi erariali, locali o contributi).– Presentazione di istanza di reclamo/mediazione unitamente al ricorso introduttivo, prima di adire il giudice (procedura obbligatoria). | – 60 gg dalla notifica dell’atto: termine per proporre il reclamo-mediazione (coincide con il ricorso, che viene inviato all’ente impositore invece che in Commissione).– 90 gg dalla proposizione: durata della fase di mediazione in cui l’ufficio esamina il reclamo. Entro questo termine può accogliere, formulare proposta di mediazione o rigettare.– Accordo di mediazione: se si raggiunge, deve essere sottoscritto dalle parti e il contribuente paga entro 20 gg (come per conciliazione) per perfezionare.– Esito: se entro 90 gg non c’è accordo, il reclamo vale come ricorso e la causa prosegue in Commissione Tributaria. |
Conciliazione Giudiziale | – Controversie fiscali già in corso dinanzi al giudice tributario (Commissione).– Può avvenire su proposta del giudice o delle parti, entro la prima udienza di trattazione (conciliazione fuori udienza possibile fino a sentenza di primo grado). | – Fase processuale (primo grado): la conciliazione va perfezionata di regola non oltre la prima udienza in Commissione Tributaria Provinciale, anche se è ammessa una conciliazione fuori udienza prima della decisione.– Atto di conciliazione: redatto in udienza (verbale) o formalizzato con scambio di proposte fuori udienza, depositato al giudice.– Pagamento entro 20 gg dalla data del verbale di conciliazione giudiziale o dall’omologa, in unica soluzione o prima rata.– Possibile rateazione: in conciliazione sono ammessi pagamenti rateali (max 8 rate trimestrali, oltre 50k euro fino 16 rate, analogamente all’adesione). |
Definizione agevolata cartelle (Rottamazione) | – Debiti fiscali (e contributivi) iscritti a ruolo ed affidati all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione/ex Equitalia).– Prevista da leggi speciali in finestre temporali specifiche (es. rottamazione-ter per ruoli 2000-2017, rottamazione-quater per ruoli 2000-06/2022). | – Domanda di adesione: va presentata entro la scadenza fissata dalla legge (es. 30/04/2023 per rottamazione-quater, poi prorogata al 30/06/2023; riaperture straordinarie al 30/04/2025 per i decaduti).– Comunicazione dall’Agente: entro la data stabilita (es. 30/09/2023) l’ADER invia l’esito con importi dovuti e bollettini.– Pagamento: o unica soluzione entro la data fissata (es. 31/10/2023) o in rate secondo il piano previsto dalla norma (es. max 18 rate in 5 anni per rottamazione-quater, con specifiche scadenze semestrali o trimestrali indicate). Mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dalla definizione agevolata. |
Transazione Fiscale (Procedura concorsuale) | – Imprese in crisi o insolvenza che accedono a procedure concorsuali (es. concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).– Possibilità di proporre un accordo sui debiti fiscali e contributivi all’interno del piano di risanamento (art. 182-ter LF vecchio, ora Codice della Crisi). | – Proposta di transazione presentata insieme al piano di concordato o accordo di ristrutturazione al Tribunale.– Trattativa con Fisco e INPS: avviene nel contesto della procedura, mediata dagli organi concorsuali. L’Agenzia Entrate valuta la convenienza dell’accordo (di solito prevede il pagamento parziale dei debiti fiscali, in percentuale, e/o dilazione oltre i termini ordinari).– Omologazione: se la maggioranza dei creditori (in classe) approva e il tribunale omologa il concordato, la transazione fiscale diventa efficace. I pagamenti seguono le tempistiche del piano (possono durare anche anni). |
Legenda: Le tempistiche indicate sono generali e possono subire modifiche in base a normative specifiche o proroghe. “Valore” della controversia per il reclamo = importo del tributo contestato al netto di sanzioni e interessi. Ad esempio, una cartella da €60.000 di cui €45.000 imposte e €15.000 tra sanzioni e interessi rientra nel reclamo (valore €45.000 ≤ 50.000).
Tabella 2: Sanzioni Ridotte e Vantaggi Principali
Strumento | Sanzione Applicata (rispetto all’ordinario) | Vantaggi per il Contribuente |
---|---|---|
Ravvedimento Operoso | Variabile dal 0,1% (ravvedimento brevissimo entro 14 giorni) al 5% (oltre 2 anni), in base al momento del ravvedimento.(Sanzione ordinaria omesso versamento 30%). Esempio: 1,5% entro 90 gg; 1,67% con ravvedimento speciale 2023. | – Autonomia del contribuente nel correggere errori/omissioni prima che intervenga il Fisco.– Sanzioni simboliche se si agisce tempestivamente; interesse legale dovuto sul ritardo.– Si evitano del tutto le comunicazioni di irregolarità e gli atti successivi, con risparmio di tempo e spese. |
Avviso Bonario (36-bis) | 10% dell’imposta non versata (pari a 1/3 della sanzione piena del 30%) se pagato entro 30 giorni.Dal 2025: 8,33% (1/3 di 25%) con 60 gg di tempo. | – Nessun ricorso necessario: posizione regolarizzata in fase amministrativa.– Riduzione sanzioni di 2/3 rispetto al dovuto ordinario (es. 10% vs 30%).– Possibilità di rateizzare importi anche consistenti senza garanzie.– Evita la successiva iscrizione a ruolo con oneri aggiuntivi (spese esecutive, interessi di mora). |
Avviso Bonario (36-ter) | 20% circa dell’imposta (2/3 della sanzione ordinaria del 30%) se pagato entro 30 gg dall’avviso post-controllo formale.Dal 2025: 16,67% (2/3 di 25%) entro 60 gg. | – Concordato prima del ruolo: anche gli esiti di controlli formali possono essere sanati con sanzioni ridotte rispetto al 30% pieno.– Rateazione e nessun atto successivo se si paga.– Evita il contenzioso su dettagli formali, si chiude rapidamente la verifica documentale. |
Accertamento con Adesione | 1/3 della sanzione edittale minima prevista per la violazione. In pratica, sconto del 66%.(Esempio: sanzione per infedele dichiarazione 90%→ pagamento 30%; omessa fattura IVA 100%→ paga ~33%; ecc.) | – Riduzione consistente delle sanzioni per legge (non discrezionale).– Possibile riduzione della base imponibile accertata: l’accordo può comportare minor imposta dovuta rispetto all’accertamento iniziale (l’ufficio può accogliere parzialmente le tesi del contribuente).– Rate fino a 3-4 anni senza garanzia, facilitando il pagamento.– Chiusura rapida (di solito entro pochi mesi dalla notifica) rispetto a un contenzioso che potrebbe durare anni.– Nessun bollo o costo processuale, niente spese legali significative; si evita il contributo unificato del ricorso. |
Acquiescenza (pagamento senza ricorso) | Generalmente riduzione a 1/3 delle sanzioni contestate nell’atto (simile all’adesione) come previsto dall’art. 15 D.Lgs. 218/97. Se l’atto conteneva già sanzioni minime, si paga 1/3 di esse.Esempio: accertamento con sanzione 90%, in acquiescenza paga 30%. | – Semplicità: basta pagare entro 60 gg, senza attivare procedure o incontri.– Sanzione ridotta analogamente all’adesione (in molti casi).– Risparmio di tempo e risorse: indicato se non ci sono elementi da discutere. |
Reclamo/Mediazione | 35% della sanzione edittale minima in caso di accordo (era 40% prima della riforma).Esempio: sanzione minima 90%→ paga 31,5%. | – Oltre ai vantaggi simili all’adesione (riduzione sanzioni, tempi e costi ridotti), il contribuente può ottenere anche una riduzione dell’imposta se l’ufficio accoglie parzialmente il reclamo.– Obbligatoria per legge sotto €50.000: consente comunque di trovare soluzioni senza giudice.– Se la mediazione fallisce, non preclude il ricorso ma anzi il ricorso è già instaurato (tempistica garantita). |
Conciliazione Giudiziale | 40% delle sanzioni irrogabili in caso di conciliazione in primo grado; 50% in appello (secondo grado).Esempio: sanzione minima 90%→ paga 36% (primo grado) o 45% (secondo grado). | – Possibilità di chiudere la lite anche dopo aver iniziato il processo, evitando l’incertezza della sentenza.– Sanzioni ridotte (seppur meno che in mediazione) e pagamento rateale ammesso come per adesione.– Definitività: estinzione del giudizio una volta perfezionata la conciliazione, con risparmio di ulteriori spese e tempi. |
Rottamazione Cartelle | 0% di sanzioni e interessi di mora. Si pagano solo: imposta (o tasse) dovuta, interessi legali da ritardata iscrizione a ruolo e spese di notifica/aggi. Condono totale di sanzioni. | – Abbattimento totale delle sanzioni e degli interessi di mora pregressi: enorme risparmio su cartelle datate.– Rate prolungate (fino a 5 anni nelle ultime edizioni) e sospensione delle azioni esecutive al momento dell’adesione.– Chance di ripristinare la regolarità fiscale anche per debiti molto vecchi o già in fase avanzata di riscossione, senza oneri aggiuntivi. |
Transazione Fiscale | Percentuale concordata nel piano, potenzialmente anche abbattimento parziale di imposte oltre che annullamento di sanzioni e interessi (dipende dalla proposta approvata). | – Per imprese in crisi, è spesso l’unica via per ridurre il carico fiscale in proporzione alla capacità di pagamento, evitando il fallimento.– Sanzioni e interessi generalmente azzerati nella proposta, e pagamento parziale del debito tributario (il resto viene stralciato se la transazione è approvata).– Coordinamento con il salvataggio dell’impresa: il Fisco accetta di perdere parte del credito ma ottiene quanto meno un pagamento parziale più celere e garantito dalla procedura concorsuale. |
Nota: In caso di mancato perfezionamento di un accordo bonario (es. adesione firmata ma non pagata, rata di avviso bonario saltata, ecc.), i benefici accordati decadono e si applicheranno le sanzioni ordinarie previste, eventualmente con aggiunta di ulteriori importi per il ritardo. È quindi cruciale rispettare le condizioni (pagamenti e adempimenti) per mantenere i vantaggi.
Le tabelle sopra confrontano in modo sintetico le diverse soluzioni. Si può notare come tutti gli strumenti premiano il contribuente diligente con sanzioni significativamente ridotte (dal modesto 0,1% del ravvedimento in pochi giorni, fino al 40% circa in conciliazione giudiziale – sempre inferiori al 100% o più che si rischia in caso di contenzioso perso) e con altri benefici come la rateazione e il risparmio di interessi di mora. Nella prossima sezione vedremo esempi pratici che aiutano a capire l’impatto concreto di queste percentuali in situazioni reali.
Esempi Pratici di Accordo Bonario per Professionisti e Imprese
Per rendere più concreti i concetti discussi, analizziamo alcuni casi pratici simulati. Questi esempi mostrano come funziona l’accordo bonario in situazioni tipiche che possono coinvolgere professionisti e aziende, e quali risparmi effettivi si possono ottenere aderendo alle definizioni agevolate.
Esempio 1: Avviso Bonario per Omesso Versamento IVA
Scenario: La società Alpha Srl ha presentato la dichiarazione IVA annuale evidenziando un debito IVA di €50.000, da versare entro il 16 marzo. Per problemi di liquidità, Alpha Srl non ha versato questa imposta. Dopo la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo automatico (ex art. 54-bis DPR 633/72) e riscontra l’omesso pagamento.
Comunicazione di irregolarità: Circa 6 mesi dopo, Alpha Srl riceve per posta un avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate. Nella comunicazione è indicato l’omesso versamento di €50.000 di IVA e la sanzione calcolata al 10% (€5.000) invece che al 30%, come previsto per la definizione entro 30 giorni. Sono addebitati anche interessi legali calcolati dal 16 marzo alla data dell’avviso (supponiamo €300). Totale richiesto: €55.300 se pagato entro 30 giorni.
Opzioni per Alpha Srl:
- Opzione A – Pagamento entro 30 giorni: Alpha Srl decide di aderire all’avviso bonario. Entro 30 giorni paga il totale di €55.300. Risultato: il debito IVA è estinto, la sanzione si conferma ridotta a €5.000 (10%). L’azienda ha risparmiato €10.000 di sanzioni rispetto al caso in cui la violazione fosse contestata successivamente (30% di €50.000 = €15.000). Inoltre ha evitato l’iscrizione a ruolo del debito e ulteriori interessi di mora. Può anche dedurre fiscalmente la sanzione pagata? (No, le sanzioni tributarie non sono deducibili, ma il beneficio economico resta nella minor esborso).
- Opzione B – Rateazione: In alternativa, Alpha Srl avrebbe potuto chiedere la rateizzazione. Supponiamo scelga 8 rate trimestrali. L’ammontare di ogni rata sarebbe circa €6.912 (55.300 / 8) più un piccolo interesse di rateazione. La prima rata va pagata entro 30 giorni dall’avviso, le successive ogni 3 mesi. L’azienda in questo modo diluisce il pagamento su 2 anni. Attenzione: se Alpha Srl non paga una rata nei termini, decade dalla rateazione e dovrà versare in un’unica soluzione il residuo con sanzione piena del 30% (dunque perderebbe il beneficio).
- Opzione C – Inazione: Se Alpha Srl ignora l’avviso bonario (non paga o paga solo in parte entro 30 giorni), cosa succede? L’Agenzia delle Entrate iscriverà a ruolo l’importo dovuto con la sanzione intera del 30%. Quindi verrebbe emessa una cartella esattoriale di circa €65.300 (imposta €50.000 + sanzione €15.000 + interessi maturati + aggi riscossione). La cartella comporterà maggiori oneri e, se non pagata, potrà portare ad azioni esecutive. Alpha Srl potrebbe ancora tentare a quel punto una rottamazione delle cartelle (se prevista da una legge futura), ma sarebbe incerto e comunque intanto subirebbe solleciti e forse fermi amministrativi su beni.
Conclusione: Nell’esempio, aderire subito all’avviso bonario (opzione A) consente ad Alpha Srl di chiudere la pendenza pagando €5.000 di sanzioni invece di €15.000 – un risparmio netto di €10.000, pari al 66% della sanzione originale. Inoltre evita costi del procedimento di riscossione. L’opzione B offre lo stesso vantaggio sanzionatorio diluendo l’esborso, utile per un’azienda con problemi di liquidità, pur con l’onere di rispettare le scadenze rateali. L’opzione C è chiaramente la peggiore: porta a pagare di più e con possibili azioni forzose. Questo caso mostra l’importanza di reagire tempestivamente agli avvisi bonari, sfruttando la riduzione a 1/3 della sanzione.
(Nota: Dal 2025, Alpha Srl avrebbe 60 giorni di tempo e la sanzione sarebbe ancora più bassa, 8,33%, grazie alle nuove norme, quindi il risparmio sarebbe leggermente maggiore. Ma il concetto rimane lo stesso.)
Esempio 2: Accertamento con Adesione per Redditi Non Dichiarati
Scenario: Il dott. Rossi, libero professionista, nel 2023 subisce una verifica fiscale sulla sua partita IVA per gli anni d’imposta 2020 e 2021. A seguito dei controlli, l’Agenzia delle Entrate contesta ricavi non dichiarati per €100.000 complessivi e notifica al dott. Rossi, nel gennaio 2025, un avviso di accertamento con le seguenti pretese per l’anno 2021 (ipotesi): maggior IRPEF su €50.000 di redditi non dichiarati (€50.000 * 43% ≈ €21.500 di imposta, considerando l’aliquota massima), oltre a IVA evasa per €10.000, più interessi e sanzioni. Le sanzioni indicate sono: 90% dell’IRPEF evasa (€19.350) e 100% dell’IVA evasa (€10.000), quindi circa €29.350 di sanzioni. In totale, l’atto richiede circa €60.850 tra imposte (€31.500), sanzioni (€29.350) e interessi.
Il dott. Rossi, scosso dall’importo, decide di attivare l’accertamento con adesione invece di ricorrere subito.
Procedura di adesione: Presenta istanza di adesione entro 30 giorni dalla notifica (ben prima della scadenza dei 60 gg) per guadagnare tempo. L’ufficio lo convoca per un contraddittorio. Durante l’incontro, il dott. Rossi porta documentazione integrativa dimostrando che alcuni costi erano stati indebitamente disconosciuti e che parte dei ricavi stimati in realtà non si sono realizzati. Dopo discussioni, si raggiunge un accordo: il reddito non dichiarato per il 2021 viene ridotto da €50.000 a € thirty (supponiamo €30.000), riconoscendo €20.000 di componenti negative che l’ufficio inizialmente aveva contestato. L’IVA evasa viene ridotta da €10.000 a €8.000 (ricalcolando le operazioni imponibili effettive).
A questo punto si ricalcolano le imposte: IRPEF dovuta su €30.000 (ipotizziamo ~€12.900, applicando aliquote progressive), IVA €8.000, interessi di legge su questi importi. Sanzioni in adesione: invece del 90% e 100%, si applica 1/3 di quelle percentuali. Quindi sanzione IRPEF ~30% (€3.870) e sanzione IVA ~33,3% (€2.667). Nel verbale di adesione vengono fissate queste somme.
Pagamento: Il dott. Rossi accetta e firma l’accordo. L’importo totale da pagare ammonta (dati ipotetici) a circa: €12.900 IRPEF + €8.000 IVA + €3.870 + €2.667 sanzioni + interessi diciamo €1.000 = €28.437. Egli chiede la rateizzazione in 8 rate trimestrali (importo > €50k? No, totale < €50k, quindi max 8 rate). Ogni rata sarà intorno a €3.600. Versa la prima rata entro 20 giorni e le successive regolarmente.
Confronto con scenari alternativi:
- Se il dott. Rossi non avesse aderito e fosse andato in giudizio: avrebbe speso tempo e denaro in un ricorso. Se poi avesse perso la causa (evenienza possibile), avrebbe dovuto pagare l’intero €60.850, più interessi nel frattempo maturati e senza alcuno sconto sulle sanzioni (magari la Commissione avrebbe potuto ridurre le sanzioni discrezionalmente in sentenza, ma non è garantito). Avrebbe inoltre sostenuto spese legali e il contributo unificato. La questione si sarebbe trascinata forse per 2-3 anni almeno (primo grado), durante i quali l’incertezza sarebbe rimasta una zavorra. In caso di soccombenza, il debito sarebbe lievitato.
- Con l’adesione, invece, Rossi ha chiuso tutto in pochi mesi, pagando meno della metà di quanto richiesto inizialmente. Infatti, da €60k si è scesi a circa €28k. Il risparmio deriva da due fattori: riduzione delle imposte accertate (da €60k base a €38k base imponibile concordata, riducendo il carico di imposte) e drastica riduzione delle sanzioni (da €29k a ~€6.5k, un risparmio di ~€22.800!). In percentuale, considerando tutto, ha pagato circa il 47% del dovuto originario. Inoltre, ha ottenuto un comodo pagamento dilazionato in due anni, contro il fatto che in caso di sentenza sfavorevole avrebbe dovuto pagare immediatamente l’intero (le sentenze tributarie sono esecutive). Ha anche evitato lo stress e la pubblicità negativa di un contenzioso protratto.
- Se il dott. Rossi avesse fatto acquiescenza (pagando entro 60 gg senza discutere): avrebbe avuto sì la riduzione delle sanzioni a 1/3, quindi anziché €29.350 forse sui €9.783 di sanzioni, ma avrebbe comunque pagato tutte le imposte per €60k di base. Avrebbe speso circa €60k di imposte + €9.7k sanzioni + interessi. Totale intorno a €70k, ben superiore ai €28k ottenuti con l’adesione. Dunque, l’adesione assistita dal contraddittorio ha permesso di correggere il tiro sull’imponibile, cosa non possibile in acquiescenza.
Conclusione: Questo esempio evidenzia il poderoso beneficio dell’accordo bonario in fase di accertamento: il dott. Rossi ha beneficiato di sanzioni ridotte per legge (1/3) e ha convinto l’ufficio a ridurre la propria pretesa, pagando alla fine meno della metà. Anche tenendo conto di eventuali costi professionali per farsi assistere nel contraddittorio, l’adesione resta enormemente vantaggiosa rispetto al rischio di una lunga battaglia legale. In più, la sua posizione fiscale ora è regolare: non subirà iscrizioni a ruolo né altre verifiche su quegli anni, potendo concentrarsi sul lavoro con “la coscienza a posto” verso il Fisco.
Esempio 3: Definizione Agevolata di Cartelle (Rottamazione)
Scenario: La Beta S.p.A. ha accumulato negli anni vari debiti tributari, ora affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER). In particolare, ha 5 cartelle esattoriali relative a IVA, IRES e IRAP degli anni 2015-2017, per un importo complessivo iscritto a ruolo di €200.000, di cui €120.000 di imposte e €80.000 tra sanzioni e interessi di mora. L’azienda, in difficoltà finanziaria, non è riuscita a saldare queste cartelle e rischia pignoramenti.
Intervento normativo: Nel 2023 viene introdotta la “Rottamazione-quater” (definizione agevolata) per i debiti affidati dal 2000 al 30 giugno 2022. Beta S.p.A. decide di aderire, cogliendo l’opportunità di liberarsi del fardello. Presenta domanda entro la scadenza (30 giugno 2023, poi prorogata) indicando che intende pagare in 18 rate.
Beneficio sanzionatorio: La rottamazione prevede l’azzeramento totale delle sanzioni e degli interessi di mora sui ruoli. Beta S.p.A. dovrà quindi pagare solo i €120.000 di imposte e un piccolo interesse dilatorio (2% annuo) sulle rate, oltre a poche centinaia di euro di spese di notifica. Gli €80.000 di sanzioni e interessi vengono condonati per legge.
Piano di pagamento: AER comunica a Beta S.p.A. l’accoglimento e il piano di pagamenti: 18 rate in 5 anni. Ad esempio: 2 rate nel 2023 (a fine ottobre e novembre), poi 4 rate all’anno (febbraio, maggio, luglio, novembre) dal 2024 al 2027. Ogni rata, tenuto conto dell’interesse 2%, è circa €6.800. Beta S.p.A. effettua regolarmente i pagamenti.
Confronto: Senza la definizione agevolata, Beta S.p.A. avrebbe dovuto pagare l’intero €200.000 più ulteriori interessi di mora accumulati e l’aggio di riscossione. Avrebbe forse tentato un dilazione ordinaria in 72 rate, ma con il 6% di interesse di mora e senza condono di sanzioni: il debito sarebbe rimasto €200.000 + interessi. Con la rottamazione, invece, paga €120.000 + interessi 2%: ipotizziamo circa €130.000 totali spalmati fino al 2027. Il risparmio è enorme: circa €70.000 in meno. Beta S.p.A. riesce così a pianificare i flussi per pagare il dovuto e evitare il default, liberandosi delle cartelle senza ulteriori aggravi.
Conclusione: La definizione agevolata delle cartelle è forse la forma più generosa di “accordo bonario”, perché decisa dal legislatore in via straordinaria: consente di sanare situazioni debitorie complesse con abbattimenti integrali di sanzioni e condizioni molto favorevoli. Nel caso di Beta S.p.A., ha rappresentato una vera ancora di salvezza che ha permesso all’azienda di continuare l’attività, proteggendola da azioni esecutive imminenti e migliorando il suo stato patrimoniale (debiti fiscali ridotti). Va però sottolineato che queste misure sono eccezionali e a tempo limitato: è necessario rispettare scrupolosamente le scadenze di legge per aderirvi e pagarle, poiché un solo pagamento mancato può far decadere i benefici.
Questi esempi, seppur semplificati, mostrano scenari frequenti per professionisti e imprese: mancati versamenti regolarizzati via avviso bonario, accertamenti chiusi con adesione, cartelle “rottamate”. In tutti i casi il filo conduttore è chiaro: l’accordo bonario (nelle sue varie forme) comporta un vantaggio economico netto per il contribuente e riduce il rischio di conseguenze peggiori, in cambio di un atteggiamento collaborativo e del rispetto dei patti di pagamento. Ogni situazione va valutata singolarmente, ma l’esperienza insegna che, quando l’Amministrazione finanziaria apre uno spiraglio per definire bonariamente, è spesso opportuno coglierlo, a meno di essere certi di avere ragione e voler affrontare un lungo contenzioso.
Modelli di Lettere e Istanze Utili
Per attivare un accordo bonario, il contribuente deve in genere presentare una specifica istanza o comunicazione. Di seguito forniamo alcuni modelli di lettere/istanze che possono essere utilizzati come traccia dai professionisti e dalle imprese. Si tratta di fac-simili in linguaggio formale, da adattare con i dati del caso concreto.
Fac-simile di Istanza di Accertamento con Adesione
Da inviare all’ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento (Direzione Provinciale/Regionale competente)
Oggetto: Istanza di accertamento con adesione ai sensi degli artt. 6 e 6-bis D.Lgs. 218/1997 – Avviso di accertamento n. XXXXX notificato il gg/mm/aaaa al Sig./Soc. XYZ – Partita IVA/Codice Fiscale XXXXXXXXXXX.
Alla spettabile Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di [___] – Ufficio Accertamento,
via [], CAP [] [Città].Il/La sottoscritto/a [Nome Cognome], nato a ___ il ___, Codice Fiscale ___, in qualità di (rappresentante legale/titolare) della Società/Studio [XYZ], con sede in ___, P.IVA ,
PREMESSO CHE in data **[]** questa parte ha ricevuto notificazione dell’avviso di accertamento indicato in oggetto, con il quale vengono contestati ___ (breve descrizione contestazione, ad es. maggiori ricavi non dichiarati per l’anno ___);
CONSIDERATO CHE intende definire in via amministrativa la controversia, evitando il contenzioso,CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/1997 in relazione all’avviso di accertamento n. _/__.
A tal fine, si dichiara sin d’ora la propria disponibilità al contraddittorio e si richiede la fissazione di un incontro presso codesto Ufficio.Si resta in attesa di cortese convocazione; in difetto, il sottoscritto si presenterà spontaneamente decorsi 15 giorni dalla presente istanza, come da facoltà di legge.
Luogo e data: ______________
Firma: ________________
([Nome Cognome], in proprio / legale rappresentante)
Note: La struttura sopra include gli elementi essenziali: riferimenti normativi, dati dell’atto, volontà di adesione e richiesta di incontro. L’istanza va protocollata o inviata via PEC all’ufficio competente. Dopo l’invio, attendere riscontro dall’ufficio; se non perviene, è prassi presentarsi spontaneamente prima che scadano i 90 giorni di sospensione.
Fac-simile di Istanza di Reclamo/Mediazione Tributaria
Da presentare all’ente impositore (Agenzia Entrate / Comune / ente) per controversie fino a €50.000 unitamente al ricorso, entro 60 giorni dall’atto impugnato.
Oggetto: Istanza di Reclamo e proposta di Mediazione – Ricorso avverso [descrizione atto] n. ___ notificato il gg/mm/aaaa – Contribuente [Nome Cognome / Società XYZ] – Cod.Fisc/P.IVA ___.
Alla Commissione Tributaria Provinciale di [] – tramite
**Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di []** (Ufficio ___)
[oppure: Comune/Ente _______]
Il/La sottoscritto/a ___, Codice Fiscale ___, residente/sede in ___, in proprio [o in qualità di legale rappresentante di ___], rappresentato/a e difeso/a dall’Avv./Dott. ___ (come da procura allegata),
propone reclamo avverso l’atto indicato in oggetto e, contestualmente, formula proposta di mediazione ai sensi dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/92.
In fatto e in diritto: [si espongono brevemente i motivi del ricorso – ad es. illegittimità dell’atto per ___ – e contestualmente si può formulare una proposta di definizione, ad esempio accettando parzialmente il tributo e chiedendo riduzione sanzioni].
Proposta di definizione: il contribuente, in spirito di conciliazione, propone di definire la controversia come segue: [esporre importi accettati, eventuali rinunce parziali, sanzioni ridotte al 35% etc., secondo una quantificazione].
Si allegano i documenti rilevanti a supporto della proposta.
Confidando in una positiva definizione in via amministrativa, resta in attesa di riscontro dall’ente impositore nei termini di legge (90 giorni).
Luogo, data.
Firma del ricorrente/reclamante e del difensore.
Note: Questo modello unisce il ricorso (per introdurre la causa) e il reclamo con proposta mediativa. È importante dettagliare la proposta (ad esempio “versamento di €X di imposta con sanzione ridotta al 35% pari a €Y”). Se l’ente accoglie o media, si redige accordo; altrimenti, trascorsi 90 giorni, il ricorso prosegue.
Fac-simile di Richiesta di Rateazione per Avviso Bonario
Da inviare all’Agenzia delle Entrate (Centro di elaborazione) se si opta per il pagamento dilazionato di una comunicazione di irregolarità entro i termini.
Oggetto: Comunicazione di irregolarità (Avviso bonario) n. ___ – Richiesta di rateazione ai sensi art. 3-bis D.Lgs. 462/97.
Destinatario: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di [___]
[oppure: Direzione Provinciale ___]
Il sottoscritto ___, Codice Fiscale ___, in riferimento alla Vs. comunicazione prot. n. ___ ricevuta in data , contenente esito del controllo della dichiarazione ___ con importo dovuto di €,
CHIEDE
ai sensi dell’art. 3-bis D.Lgs. 462/1997, la dilazione in [___] rate (numero di rate consentito) dell’importo dovuto pari a €___ risultante dalla predetta comunicazione.
Dichiara di allegare copia della prima rata versata in data ___ (qualora già versata entro 30 gg) [oppure: si impegna a versare la prima rata entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione].
Si invita codesto Ufficio a volere predisporre il piano di ammortamento rateale e trasmettere i relativi modelli F24 per le rate successive.
Fiducioso in un positivo accoglimento, distinti saluti.
Luogo, data.
Firma ___
Note: Spesso per le comunicazioni di irregolarità non è necessario scrivere liberamente: la comunicazione stessa include moduli o istruzioni (talvolta si può selezionare l’opzione rateazione sul sito dell’Agenzia). Tuttavia, questo fac-simile mostra cosa dichiarare. È fondamentale rispettare il pagamento della prima rata entro il termine previsto (30 giorni, o 90 giorni se avviso telematico).
Ogni modello va personalizzato e verificato. Si consiglia di utilizzare la carta intestata dello studio/società, indicare i riferimenti completi e conservare prova dell’invio (ricevuta PEC o ricevuta postale). Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono spesso disponibili schemi e istruzioni aggiornate per queste istanze.
Domande Frequenti (FAQ) sull’Accordo Bonario
Di seguito rispondiamo in modo chiaro ad alcune domande frequenti in materia di accordo bonario, che professionisti e imprese spesso si pongono:
D: “Avviso bonario” e “accordo bonario” sono la stessa cosa?
R: Con “avviso bonario” si intende specificamente la comunicazione di irregolarità che l’Agenzia delle Entrate invia dopo i controlli automatici o formali sulla dichiarazione. È un invito a pagare spontaneamente con sanzioni ridotte. Il termine “accordo bonario” è più ampio e indica qualsiasi soluzione concordata col Fisco (quindi include anche l’accertamento con adesione, una conciliazione, etc.). Spesso nel linguaggio comune si parla di “accordo bonario” riferendosi all’adesione ad un accertamento. In sintesi: l’avviso bonario è una delle forme di accordo bonario (quella automatica post-dichiarazione); l’accordo bonario in generale copre tutte le modalità di definizione pacifica di una controversia fiscale.
D: Quando mi conviene accettare un accordo bonario invece di fare ricorso?
R: Nella maggior parte dei casi conviene aderire quando: (a) riconosci almeno in parte la fondatezza della pretesa fiscale (ovvero c’è un errore o un’omissione difficile da contestare); (b) vuoi limitare i danni economici – le sanzioni ridotte sono un forte incentivo; (c) desideri risolvere in fretta la questione, evitando l’incertezza, i costi e lo stress di un contenzioso lungo. Se invece sei certo che l’accertamento sia totalmente infondato o viziato e le somme in gioco giustificano una causa, potresti valutare il ricorso. Anche in quel caso, comunque, potrai cercare una conciliazione in tribunale. In generale, il Fisco concede sconti notevoli in via amministrativa – sconti che difficilmente otterresti anche vincendo in giudizio (dove al massimo il giudice può annullare in toto l’atto, ma se perdi paghi tutto). Quindi, conviene l’accordo bonario salvo casi di evidente abuso dell’ufficio o principi da far valere.
D: Che succede se chiedo l’adesione ma poi non pago quanto concordato?
R: Se non perfezioni l’accordo – ad esempio, firmi l’atto di adesione ma non paghi entro 20 giorni o salti una rata – l’adesione decade. In pratica è come se non avessi mai fatto l’accordo: l’Agenzia iscriverà a ruolo le somme originariamente dovute (quelle dell’accertamento, eventualmente ridotte solo della parte di imponibile concordata se l’accordo era parziale) e le sanzioni torneranno alla misura intera. Inoltre, avendo firmato l’adesione, hai rinunciato al ricorso, quindi ti troveresti a dover pagare senza poter più impugnare. In alcuni casi, l’ufficio potrà emettere una cartella per l’importo residuo con una sanzione del 60% sul non pagato (situazione complessa), ma in generale: mancato pagamento = perdita dei benefici e cartella esattoriale in arrivo. Dunque, chiedi l’adesione solo se sei in grado di rispettare l’impegno finanziario concordato.
D: Qual è la differenza tra adesione (accertamento con adesione) e mediazione tributaria?
R: L’accertamento con adesione è una procedura attivata prima del ricorso, su iniziativa del contribuente o dell’ufficio, per un accertamento specifico, senza limite di valore, con sanzioni ridotte a 1/3. La mediazione tributaria invece è un passaggio obbligatorio per legge per le controversie fino a €50.000: si presenta un reclamo insieme al ricorso e si negozia con l’ente impositore. Se l’accordo in mediazione riesce, si chiude la lite con sanzioni ridotte al 35%; se fallisce, il ricorso prosegue in Commissione. In altre parole, l’adesione riguarda un atto prima che diventi contenzioso, la mediazione riguarda un atto già impugnato (piccolo) prima che il giudice lo discuta. Entrambi sono strumenti deflativi, ma in mediazione c’è già un ricorso pendente che si chiude con un accordo di mediazione, mentre l’adesione evita proprio di arrivare al ricorso. Spesso, se un atto è mediabile (≤50k), si può valutare di non fare adesione ma direttamente reclamo, tuttavia nulla vieta di tentare prima un confronto informale (adesione) e, se non va, poi fare il reclamo.
D: L’avviso bonario è impugnabile in Commissione Tributaria?
R: No, l’avviso bonario (comunicazione di irregolarità) non è un atto impugnabile. Si tratta infatti di un atto “prefunzionale”, una proposta di pagamento, priva di valenza autoritativa. Solo se il contribuente non paga, successivamente l’Amministrazione iscriverà il debito a ruolo e notificherà una cartella (che è impugnabile), oppure emanerà un avviso di accertamento esecutivo (anch’esso impugnabile). Quindi, non si può fare ricorso contro un semplice avviso bonario; in caso di errori, bisogna segnalarli all’ufficio (istanza di autotutela) o attendere l’eventuale atto successivo per contestare formalmente.
D: Posso aderire parzialmente a un avviso di accertamento?
R: Formalmente, l’accertamento con adesione prevede un accordo sull’atto nel suo complesso. Tuttavia, è possibile in sede di contraddittorio ottenere che alcune voci contestate vengano annullate o riviste e aderire sulle restanti. In tal senso si può dire “parziale” perché l’ufficio magari rinuncia ad alcune pretese e il contribuente paga sulle altre. Ma non c’è un’adesione “per metà” lasciando il resto a ricorso: se si firma l’adesione, l’atto si definisce per intero sui punti concordati e non è impugnabile dopo. Se qualche parte non è risolta, in teoria non si dovrebbe firmare e andare avanti col ricorso su tutto. In pratica però l’ufficio può rideterminare l’accertamento in adesione (abbassandolo) e tu aderisci alla versione rideterminata. Quindi è come un’adesione totale su un atto che però è già stato “rivisto” dall’ufficio. Non si può invece firmare adesione solo su alcuni anni o solo su alcuni rilievi e impugnare altri: serve scegliere. Per anni diversi spesso arrivano atti separati, su cui puoi magari aderire su uno e l’altro no.
D: Dopo la firma dell’accordo bonario, posso avere brutte sorprese?
R: Se hai pagato tutto correttamente, no: l’accordo bonario, sia esso adesione, conciliazione o mediazione, una volta perfezionato è definitivo e vincolante per entrambe le parti. L’Agenzia non può più richiedere nulla oltre quanto concordato (salvo scoprirsi, ad esempio, che hai prodotto falsi documenti – ma questo sarebbe un caso di reato). Allo stesso modo tu hai accettato, quindi non puoi fare appello. Dunque “brutte sorprese” dall’atto definito non ce ne saranno. Bisogna però attenersi ai termini di pagamento: la sorpresa negativa potrebbe derivare solo da una tua inadempienza (perdita dello sconto sanzioni, ritorno del debito con interessi di mora). Inoltre, definire un accertamento non ti immunizza da eventuali controlli su altre annualità non oggetto dell’accordo, ma questa è normale attività dell’ufficio. In generale, l’accordo bonario porta certezza: chiusa la questione, si archivia tutto.
D: I vantaggi dell’accordo bonario valgono anche per i tributi locali (IMU, TARI, ecc.)?
R: Sì, molti comuni hanno adottato procedure simili. L’accertamento con adesione può essere esteso anche a imposte locali (IMU, TARI) se il comune lo prevede nel regolamento, e comunque il D.Lgs. 218/97 è stato reso applicabile agli enti locali. Inoltre, per le liti tributarie su tributi locali, c’è il reclamo-mediazione obbligatorio come per i tributi erariali. Le sanzioni ridotte (1/3 in adesione, 35% in mediazione) valgono analogamente. Alcuni comuni fanno inviti bonari per la tassa rifiuti o l’IMU prima di emettere ingiunzioni. Quindi sì, lo spirito bonario vale anche localmente. Bisogna informarsi presso l’ente locale sulle procedure disponibili. Ad esempio, notificato un accertamento IMU, spesso si può chiedere adesione in 60 giorni con sanzione 1/3, oppure se la cifra è piccola presentare reclamo al comune. I vantaggi in termini di sanzioni sono paralleli a quelli statali.
D: Le sanzioni ridotte sono calcolate su quali importi?
R: Sono calcolate sull’imposta non versata (o sul maggior tributo accertato). Ad esempio, se in accertamento c’erano €10.000 di IVA evasa, la sanzione piena al 100% è €10.000; in adesione pagherai €3.333 (un terzo). Se c’erano €5.000 di IRPEF evasa con sanzione minima 90% (€4.500), in conciliazione giudiziale pagheresti il 40% di €4.500 = €1.800. Importante: eventuali interessi e accessori non subiscono “sconti” (tranne che nelle rottamazioni, dove gli interessi di mora sono condonati). Quindi nell’accordo bonario paghi l’imposta per intero, gli interessi dal giorno di scadenza al giorno dell’accordo (interessi legali), e la sanzione ridotta in percentuale. Se hai già versato in parte, naturalmente si terrà conto dei versamenti effettuati scomputandoli.
D: Pagare tramite accordo bonario evita i reati tributari?
R: La definizione amministrativa in sé non estingue automaticamente il reato, ma pagare integralmente il debito tributario (imposte, sanzioni e interessi) entro certi termini può evitare conseguenze penali in base all’art. 13 D.Lgs. 74/2000. Ad esempio, per omesso versamento IVA, se paghi tutto prima dell’apertura del dibattimento penale, il reato viene estinto. Anche per dichiarazione infedele o altri reati, il pagamento integrale delle imposte dovute (anche se rideterminate in adesione) prima della sentenza può attenuare la pena o in alcuni casi evitare la punibilità. Quindi, indirettamente, sì: se il tuo accordo bonario comporta che versi tutte le imposte evase, questo ti mette al riparo o comunque in posizione favorevole sul piano penale (qualora fossi sopra soglia di punibilità). È sempre opportuno, in casi di potenziale rilievo penale, coinvolgere anche un esperto penalista tributario.
D: Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate non risponde alla mia istanza di adesione?
R: Può capitare che l’ufficio non invii un invito formale. Ciò non significa che perdi il diritto all’adesione: tu hai comunque la sospensione di 90 giorni. In tal caso, è consigliabile contattare attivamente l’ufficio e sollecitare un appuntamento (a volte semplicemente fissano un incontro via telefono/email, senza atto scritto). Se proprio l’ufficio ignora la richiesta e si arriva vicino alla scadenza dei 150 giorni totali, hai due scelte: (a) presentarti fisicamente in ufficio (è un tuo diritto entro la scadenza) o (b) se il tempo è scaduto, presentare comunque il ricorso per non perdere la tutela. In pratica, però, gli uffici tendono a rispondere. Ricorda che la mancata attivazione del contraddittorio non rende nullo l’accertamento secondo la giurisprudenza, quindi non è una strategia aspettare il silenzio per poi eccepirlo: meglio spingere per dialogare o, male che vada, fare ricorso nei termini prorogati.
D: Posso aderire a una cartella esattoriale?
R: Una cartella esattoriale deriva in genere da un controllo automatizzato o un accertamento già definitivo: non esiste l’adesione sulla cartella in quanto tale. Se la cartella è frutto di un controllo automatizzato non preceduto da avviso bonario (casi rari), potresti richiedere all’Agenzia un riesame in autotutela. Ma formalmente, le cartelle si pagano o si impugnano (in alcuni casi si può fare una sorta di “acquiescenza” entro 60 gg pagando sanzione ridotta a 1/3 se la cartella è un accertamento esecutivo, ma è scenario tecnico). In compenso, sulle cartelle puoi agire tramite le rottamazioni quando disponibili, o chiedere rateazioni alla Riscossione (72 rate ordinaria, 120 rate straordinaria). Dunque l’accordo bonario su cartella si identifica o con la definizione agevolata (rottamazione) se c’è una legge, oppure con un piano di rateazione (che però non riduce sanzioni, solo dilaziona). Non c’è un “accordo bonario” ad hoc diverso da questi.
D: Cosa significa che l’accordo bonario è “unilaterale” e non un contratto?
R: Dal punto di vista giuridico-formale, l’accertamento con adesione non è un contratto di transazione civile, ma un provvedimento amministrativo dell’Agenzia che recepisce il consenso del contribuente. Significa che, pur essendoci un accordo sostanziale, l’atto finale è un atto dell’ufficio (atto di adesione) su cui apponi la firma. Questo ha rilevanza teorica, ma per te cambia poco: è comunque frutto di un accordo. La distinzione serve a chiarire che non siamo nel diritto civile puro (dove le parti potrebbero pattuire liberamente qualsiasi importo), bensì in un ambito in cui si deve rispettare la legge tributaria (l’ufficio non può annullare tutto solo per “fare pace”, deve comunque riscuotere almeno il dovuto legittimo). In pratica: l’accordo bonario fiscale è sì un accordo, ma incanalato nelle forme del diritto pubblico, con limiti (es. sanzioni non sotto 1/3, imponibili non sotto certe soglie se non motivato, ecc.).
D: Se ho aderito a rottamazione o definito per avviso bonario, questo mi preclude futuri ricorsi?
R: No, ogni posizione è a sé. Se definisci una cartella con rottamazione, stai rinunciando a impugnare quella cartella (difatti la rottamazione richiede rinuncia ai ricorsi pendenti su quei carichi), ma non ti impedisce di fare ricorso per altre questioni o altre annualità. Allo stesso modo, pagare un avviso bonario non ti preclude di fare ricorso su un diverso accertamento. Certo, l’aver aderito può costituire ammissione dei fatti per quell’anno (non potrai poi dire “non era vero” in altro contesto, perché hai accettato e pagato), però giuridicamente non genera effetti su altri procedimenti. Quindi puoi aderire ad alcune cose e contestarne altre, in piena libertà, valutando caso per caso.
Queste FAQ coprono molte delle situazioni dubbi più comuni. È sempre utile consultare un consulente fiscale o un tributarista per i casi specifici, ma avere queste risposte aiuta già a orientarsi nel mondo dell’accordo bonario e delle soluzioni deflattive.
Approfondimenti Collegati
Chiudiamo la guida con alcuni approfondimenti su temi strettamente connessi all’accordo bonario, utili per avere una visione completa della gestione “pacifica” dei rapporti col Fisco.
Ravvedimento Operoso
Il ravvedimento operoso è lo strumento che permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente errori od omissioni commesse in dichiarazione o nei versamenti, beneficiando di sanzioni molto ridotte proporzionate alla tempestività del ravvedimento. In un certo senso è la forma più precoce di accordo bonario, perché avviene su iniziativa unilaterale del contribuente prima che l’Amministrazione se ne accorga.
Caratteristiche principali del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997):
- Può riguardare sia omessi versamenti di imposte (pagando l’imposta dovuta con sanzione ridotta e interessi) sia errori dichiarativi (es. correggere con dichiarazione integrativa e versare la maggiore imposta).
- Le sanzioni ridotte dipendono da quando ci si ravvede: vanno dallo 0,1% per ogni giorno di ritardo (se si paga entro 14 giorni dalla scadenza), al 1,5% fisso se si paga dal 15° al 30° giorno, 1,67% se entro 90 giorni (ossia 1/9 del 15%), 3,75% se entro un anno (1/8 del 30%), 4,29% se entro 2 anni (1/7 del 30%), fino a 5% se oltre 2 anni ma comunque prima di accertamento (1/6 del 30%). Queste percentuali sono riferite all’omesso versamento. Per altri tipi di violazione (es. errori formali, infedele dichiarazione) ci sono misure specifiche, ma l’idea è sempre ridurre la sanzione ordinaria in misura premiale.
- Condizione fondamentale: il ravvedimento è ammesso solo se la violazione non sia già stata constatata o non siano iniziati accessi/ispezioni/verifiche sul tema. Di fatto, finché non ricevi un avviso bonario o una contestazione, sei libero di ravvederti. In alcuni casi la legge ha ampliato la possibilità di ravvedersi anche dopo notificato un processo verbale di constatazione (DL 124/2019), ma semplificando: prima ti ravvedi, meglio è.
- Con ravvedimento si versano anche gli interessi legali dovuti (attualmente 5% annuo dal 2023, variato nel tempo).
- Esempio: Hai dimenticato di versare €10.000 di IRES il 30 giugno. Se te ne accorgi entro fine luglio e ravvedi, pagherai €10.000 + 1,5% di sanzione = €150 + pochi interessi. Se aspetti l’avviso bonario, pagherai €10.000 + 10% = €1.000 + più interessi. Se addirittura aspetti la cartella, €10.000 + €3.000 di sanzione + interessi mora + aggio. Dunque il risparmio col ravvedimento è notevole.
- Il ravvedimento può essere “frazionato”: se non hai tutta la liquidità, puoi ravvedere parzialmente (ad es. versare una parte oggi con sanzione proporzionata su quella parte, e il resto quando puoi, ciascuno col suo calcolo).
- Ci sono state forme speciali di ravvedimento, come il ravvedimento speciale 2023 previsto dalla L. 197/2022, che consentiva di regolarizzare violazioni dichiarative fino al 2021 pagando 1/18 (circa 5,56%) di sanzioni in 8 rate. Era una tantum. In generale resta il ravvedimento ordinario come descritto.
In sintesi, il ravvedimento operoso è il primo alleato del contribuente: se sai di aver commesso un errore, non aspettare che arrivi il Fisco – correggi e paga il dovuto con sanzioni minime. Questo evita del tutto l’avviso bonario e qualunque attrito con l’Agenzia, dimostrando la tua collaborazione proattiva.
Cartelle Esattoriali e Ruolo
Quando il contribuente non paga spontaneamente (né con ravvedimento, né avviso bonario, né accertamento definitivo), il debito tributario viene iscritto a ruolo. Il ruolo è un elenco di debiti che l’ente impositore trasmette all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia) per la riscossione coattiva.
L’Agente notifica quindi la famigerata cartella esattoriale (detta anche cartella di pagamento). La cartella contiene: l’importo del tributo dovuto, le sanzioni (ora intere, se non si è aderito prima), gli interessi di mora maturati e un aggiunta per il servizio di riscossione (oggi strutturata come spese fisse e compenso, non più l’aggio percentuale come in passato, ma comunque incide attorno al 3-6%).
Aspetti da notare sulle cartelle/ruoli:
- Termini: L’Agenzia delle Entrate di solito iscrive a ruolo un omesso versamento dopo che è scaduto l’eventuale termine di pagamento dell’avviso bonario. Per gli accertamenti esecutivi, trascorsi 60 giorni dalla notifica senza ricorso né pagamento, l’atto stesso è titolo per procedere al prelievo forzoso (anche se in pratica si emette comunque una intimazione di pagamento). Insomma, dopo la fase bonaria, entro 1-2 anni al massimo arriva la cartella.
- Impugnabilità: La cartella è un atto impugnabile in Commissione Tributaria, ma solo per vizi propri o per contestare che il debito non era dovuto se non c’è stato atto precedente definitivo. Ad esempio, puoi impugnare una cartella derivante da controllo formale se non hai mai ricevuto il primo avviso (vizio di notifica) o se c’è un errore di calcolo. Ma non puoi discutere nel merito un tributo se la cartella deriva da un accertamento divenuto definitivo. Quindi la cartella spesso è la fine della possibilità di discutere del merito (salvo non ti sia mai accorto del debito prima).
- Sanzioni e interessi in cartella: Sono applicate le sanzioni piene (es. 30% omesso versamento, 90% infedele, etc.) e gli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza originaria (per ruoli emessi oggi il tasso di mora è intorno al 2,2% annuo). Inoltre ci sono le spese di notifica (poche decine di euro) e il diritto di esecuzione (percentuale sul riscosso se si procede coattivamente).
- Azioni cautelari/esecutive: Se la cartella non viene pagata entro 60 giorni, l’Agente può attivare procedure come il fermo amministrativo di veicoli, l’ipoteca su immobili, il pignoramento di conti correnti, stipendio, affitti, ecc. Ci sono soglie (non si pignora la prima casa se non di lusso, fermi sopra €1.000 di debito, ecc.), ma il rischio c’è.
- Rateazione delle cartelle: per fortuna, anche sulle cartelle esiste la possibilità di ottenere un pagamento rateale ordinario (fino a 72 rate mensili, cioè 6 anni, se il debito > €60.000 occorre dimostrare difficoltà economica; sotto €120.000 circa si concede automaticamente su richiesta). In casi di grave difficoltà, si può chiedere rate straordinarie 120 rate (10 anni). La rateazione evita azioni esecutive finché si paga regolarmente, ma il debito resta con sanzioni intere e interessi di rateazione ~2-4%.
- Sgravi e autotutela: se ritieni la cartella errata (magari hai pagato l’avviso bonario ma per disguido è partita lo stesso), puoi chiedere all’ente creditore (Agenzia Entrate) l’sgravio del ruolo, ossia l’annullamento parziale/totale. L’Agente sospende la riscossione in attesa della risposta. Questo è un rimedio amministrativo.
- Definizioni agevolate: come visto, a volte interviene il legislatore con rottamazioni o stralci (ad esempio lo stralcio dei mini-debiti < €1.000 affidati fino al 2015, previsto sempre dalla L. 197/2022). Queste normative speciali permettono di chiudere le cartelle a condizioni agevolate, e rientrano nelle opportunità da cogliere.
In rapporto all’accordo bonario: l’obiettivo deve essere non far arrivare il debito allo stadio di cartella, perché lì le leve di sconto sono poche (o si spera in rottamazioni, o si patteggia in caso di concordato preventivo). Meglio risolvere prima in adesione o pagando l’avviso. Se però si è già alla cartella, conviene aderire a eventuali definizioni agevolate o chiedere una dilazione per evitare il peggio. E se la cartella è ingiusta, impugnarla entro 60 giorni.
Mediazione Tributaria
La mediazione tributaria è stata introdotta nel 2012 come strumento per risolvere le piccole liti senza arrivare in aula. Oggi è disciplinata dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 e riguarda tutte le controversie di valore fino a €50.000 (valore = importo del tributo contestato, esclusi interessi e sanzioni) relative a atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, dagli enti locali o da agenti della riscossione.
Ecco come funziona in breve:
- Procedura obbligatoria: Il contribuente che vuole contestare un atto di valore non eccedente €50.000 deve, prima di avviare il processo tributario, presentare un’istanza di reclamo-mediazione (che, di fatto, coincide con il ricorso) all’ente che ha emesso l’atto. Ad esempio, ricevo un avviso di accertamento IRPEF €30.000 di imposte = reclamo obbligatorio.
- Fase di 90 giorni: L’ente ha 90 giorni di tempo, dalla ricezione del reclamo, per valutare e eventualmente accogliere in tutto o in parte. Può formulare una proposta di mediazione riducendo imposta e/o sanzioni, oppure può rigettare. Se il contribuente accetta la proposta, si sottoscrive un accordo di mediazione.
- Riduzione sanzioni: In caso di accordo, le sanzioni si applicano al 35% del minimo, come visto. Quindi leggermente meglio dell’adesione (1/3 = 33,3%). Questo per incentivare l’accordo precoce.
- Pagamento: L’accordo di mediazione si perfeziona con il pagamento entro 20 giorni delle somme dovute (unica soluzione o prima rata) analogamente alla conciliazione. Anche qui possibile rateazione in 8 o 16 rate se >50k (anche se raramente il valore arriva a 50k di tributo in mediazione, ma può succedere con sanzioni escluse).
- Esito: Se la mediazione va a buon fine, si chiude la partita e il ricorso non approda mai in udienza. Se invece entro 90 giorni non c’è accordo, il reclamo vale come ricorso e la causa va avanti in Commissione. Va notato che il contribuente in questo periodo non deve fare nulla, solo aspettare o eventualmente interloquire se l’ufficio lo contatta per chiarimenti. Passati i 90 giorni, può costituirsi in giudizio depositando il ricorso (entro 30 giorni).
- Esperienza pratica: Nei primi tempi, l’Agenzia delle Entrate respingeva molti reclami in automatico. Col tempo la mediazione è migliorata: oggi gli Uffici hanno direttive per accogliere quando il contribuente ha ragione evidente o per transare quando la pretesa è debole. Spesso offrono una riduzione della sanzione (che comunque è già di legge) o piccoli sconti sulle imposte. Non è garantito ottenere grossi tagli di imposta in mediazione, ma si può ad esempio far valere vizi procedurali per ottenere annullamento totale senza pagare. È un campo di “negoziazione” soft.
- Atti mediabili: Tutti quelli impugnabili di valore <=50k: avvisi accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni, rifiuti di rimborso, cartelle per contributi previdenziali (ora in CT), ecc. Fanno eccezione solo i tributi doganali (che hanno altri sistemi).
- Vantaggi: Oltre alle sanzioni ridotte al 35%, non si paga contributo unificato se la mediazione chiude tutto prima di arrivare in giudizio. E si risolve in pochi mesi.
In relazione all’accordo bonario, la mediazione è un po’ il “piano B” se non si è definito in adesione. Per atti piccoli conviene passare da qui. Ad esempio, un avviso da €10.000: posso tentare adesione (non obbligatorio), ma potrei direttamente fare reclamo. C’è un po’ di strategia: l’adesione sospende i termini, la mediazione no (va fatta entro 60 gg). Però nella mediazione l’ufficio, vedendo le tue argomentazioni per il giudice, potrebbe essere più flessibile.
Rottamazioni e Transazioni Fiscali
Abbiamo già incontrato le rottamazioni delle cartelle, ma le riepiloghiamo: si tratta di misure legislative straordinarie con cui il Governo consente ai contribuenti di regolarizzare i debiti a ruolo condonando sanzioni e interessi di mora. Dal 2016 ad oggi ce ne sono state quattro edizioni principali (definizione 2016, rottamazione-bis 2017, ter 2018/19, quater 2023) e altre mini-sanatorie (saldo e stralcio 2019 per contribuenti in difficoltà, stralcio mini-debiti 2023, ecc.).
Queste procedure non sono ordinarie e hanno finestre temporali precise per aderire. In genere funzionano così: presenti domanda per aderire, l’agente della riscossione ti comunica l’importo netto da pagare (senza sanzioni e interessi) e ti dà le rate. Devi pagare puntuale tutte le rate altrimenti decadi (e di solito non puoi più rateizzare quel debito).
Il vantaggio è palese: sconto del 100% su sanzioni e interessi di mora e anche l’aggio di riscossione viene azzerato o ridotto. Lo svantaggio è che comunque l’imposta la paghi tutta, e in più le scadenze sono fisse e relativamente ravvicinate (anche se l’ultima rottamazione ha concesso 5 anni, che è lungo). E se salti, perdi tutto lo sconto.
Quindi, quando c’è una rottamazione disponibile, conviene quasi sempre aderire se hai cartelle pesanti, a meno che tu non intenda fare causa su quelle (ma anche in contenzioso, se perdi paghi tutto, se vinci paghi zero – soppesare). Molti scelgono di rottamare il grosso e fare causa su questioni di principio o se confidano di vincere.
La transazione fiscale, invece, è uno strumento dell’ambito fallimentare/concorsuale (legge fallimentare art. 182-ter, ora art. 63 Codice della Crisi d’Impresa). Quando un’impresa non riesce a pagare tutti i debiti e ricorre a un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti, può proporre al Fisco (e agli enti previdenziali) un trattamento di favore: in pratica chiede di abbattere una parte dei debiti fiscali e contributivi e dilazionarli, come parte del piano di risanamento.
Punti sulla transazione fiscale:
- È riservata alle imprese in crisi che accedono a procedure formali. Non è per il singolo contribuente con debiti ma solvibile.
- La proposta di solito prevede di pagare solo una percentuale dell’imposta dovuta (ad esempio il 40%) e di stralciare il resto, con l’ovvia giustificazione che “meglio il 40% subito che il rischio del 0% in fallimento”. Le sanzioni e interessi vengono di norma stralciati al 100% (il Fisco in questi casi accetta di buon grado di prendere almeno il capitale).
- Ci sono regole su quanto minimo offrire: con la riforma del 2021, il Fisco può anche rifiutare se la proposta è inferiore a certe soglie di conveniente rispetto a scenario liquidatorio.
- Serve il voto favorevole dell’Erario nella procedura: se l’Erario (che è un creditore spesso grande) approva, la transazione fiscale viene omologata dal tribunale e diventa vincolante per Agenzia Entrate e INPS.
- Effetto: l’azienda esce dalla procedura con i debiti fiscali ridotti come da accordo. Se poi non rispetta i pagamenti nel concordato, si aprirà la procedura liquidatoria e il Fisco potrà insinuarsi per l’importo originario meno quanto eventualmente versato (quindi è bene rispettare anche lì).
- La transazione fiscale è insomma un accordo bonario in extremis, quando l’alternativa è il fallimento. Non riguarda la legittimità del debito (non si discute se dovuto o no, si presume dovuto), ma solo la sua falcidia e dilazione per ragioni concorsuali.
Un discorso collegato: per evitare di arrivare a queste situazioni, l’ordinamento ha introdotto anche l’adempimento collaborativo per grandi imprese e la composizione negoziata per imprese in pre-crisi, dove si possono stipulare accordi col fisco su base volontaria, ma sono temi avanzati.
In definitiva, rottamazioni e transazioni fiscali rappresentano due facce della sanatoria: una generalizzata rivolta a tutti i contribuenti con ruoli, l’altra mirata alle aziende insolventi in procedure concorsuali. In entrambi i casi c’è un elemento comune: il Fisco acconsente a rinunciare a sanzioni e a parte del suo credito per facilitare la riscossione di almeno una parte ed evitare soluzioni più drastiche (contenziosi di massa o fallimenti con incasso zero).
Per un professionista o imprenditore, conoscere queste possibilità significa avere una strategia di uscita se le cose vanno male: ad esempio, sapere che, se proprio non riesci a pagare tutto, potresti puntare su una definizione agevolata o, se sei un’impresa in crisi, su un concordato con transazione fiscale, invece di subire passivamente pignoramenti e interessi su interessi.
Riferimenti Normativi e Fonti Ufficiali
(Elenco delle principali norme, circolari e pronunciamenti citati o utili per approfondire il tema trattato. Sono indicati gli estremi e, ove possibile, link a testi ufficiali.)
Leggi e Decreti – Definizioni bonarie e sanzioni:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: artt. 36-bis e 36-ter (controlli automatici e formali sulle dichiarazioni) – Disciplina degli avvisi bonari su imposte dirette.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: art. 54-bis (controllo automatizzato dichiarazioni IVA).
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218: “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”. Introduzione dell’accertamento con adesione e conciliazione in ambito tributario. Riduzione sanzioni a 1/3 in adesione (art. 2, co.5); termini e procedure (artt. 6-9); sanzioni 40%/50% in conciliazione giudiziale (art. 12).
- Legge 27 luglio 2000, n. 212: Statuto dei diritti del contribuente. In particolare art. 6, co. 2 (invito al contraddittorio prima degli accertamenti) e art. 15 (riduzione sanzioni in caso di acquiescenza).
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471: “Riforma delle sanzioni tributarie – parte sostanziale”. Art. 13 (sanzione omesso versamento 30%).
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: “Riforma delle sanzioni tributarie – parte generale”. Art. 13 (ravvedimento operoso: riduzioni sanzioni a seconda del tempo).
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462: Procedura di riscossione frazionata delle somme da controlli automatici. Art. 2, co. 2 (sanzioni ridotte a 1/3 se pago entro 30 gg); art. 3-bis (rateazione fino a 8-20 rate).
- D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. L. 111/2011: art. 39, co. 9 (introduzione dell’istituto del reclamo e mediazione tributaria per controversie fino a €20.000).
- D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156: riforma del contenzioso tributario. Modifiche all’art. 17-bis D.Lgs. 546/92: estensione mediazione a €50.000, sanzioni ridotte al 35%.
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128: ha introdotto l’adempimento collaborativo (per grandi imprese), citato per completezza come misura deflattiva (non trattato in dettaglio qui).
- D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. L. 225/2016: prima “rottamazione” delle cartelle (definizione agevolata ruoli 2000-2016).
- D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. L. 172/2017: “rottamazione-bis” (riapertura termini e carichi 2017).
- D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. L. 136/2018: “pace fiscale 2018”. Introduce “rottamazione-ter” (carichi 2000-2017 in 18 rate fino al 2023) e “saldo e stralcio” (L. 145/2018) per contribuenti in difficoltà.
- Legge 19 dicembre 2019, n. 157: (conversione DL 124/2019) – ha esteso la possibilità di ravvedimento anche dopo PVC (modifica art.13 DLgs 472/97) e altre misure deflative minori.
- Legge 31 agosto 2022, n. 130: riforma della giustizia tributaria (ha reso i giudici tributari togati, ma quanto a mediazione e conciliazione non li ha aboliti, anzi la conciliazione ora può avvenire anche in Cassazione con novità).
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023): capitolo “Tregua Fiscale”. Commi 153-159: definizione agevolata avvisi bonari 2019-21 con sanzione 3%, pagamento fino a 20 rate; commi 231-252: rottamazione-quater (carichi 2000-6/2022); commi 222-227: stralcio dei mini ruoli < €1.000 (2000-2015); commi 174-178: ravvedimento speciale (violazioni dichiarative fino 2021, sanzione 1/18).
- D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (Milleproroghe 2023), conv. L. 14/2023: proroga termini rottamazione-quater al 30/6/2023 e altre proroghe pagamenti.
- D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108: attuazione delega fiscale (L. 111/2023). Art. 3 modifica i termini e sanzioni dei controlli automatizzati: 60 giorni per pagare, sanzioni ridotte 1/3 (automatizzato) e 2/3 (formale) dell’importo che dal 1/9/2024 è 25% (invece di 30%).
Circolari, Provvedimenti e Prassi dell’Agenzia delle Entrate:
- Circolare AE 235/E del 1997: istruzioni iniziali su accertamento con adesione e conciliazione (post D.Lgs. 218/97).
- Circolare AE 65/E del 28 giugno 2001: chiarimenti sulla gestione dell’accertamento con adesione.
- Circolare AE 12/E del 12 marzo 2010: sanzioni e riduzioni in adesione/acquiescenza (post riforma 2009).
- Circolare AE 9/E del 19 marzo 2012: “Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative” – spiegazioni sul reclamo-mediazione all’introduzione.
- Circolare AE 33/E del 3 agosto 2012: ulteriori chiarimenti su mediazione (es. possibilità definizione avviso bonario anche in mediazione se non pagato prima).
- Circolare AE 30/E del 22 dicembre 2022: attuazione della “Tregua fiscale” della L.197/2022 – modalità applicative definizione avvisi bonari, rottamazione, etc.
- Provvedimento AE Prot. ______ 2023: (esempio di provvedimento attuativo per definizione avvisi bonari al 3%).
- Circolare AE 2/E del 27 gennaio 2023: FAQ e chiarimenti su definizione agevolata avvisi bonari 3% e ravvedimento speciale.
- Decreto MEF 13 marzo 2018: aggiornamento tassi di interesse legale (per ravvedimento) – dal 2018 allo 0.3%, poi saliti (5% nel 2023).
- Provvedimento Agenzia Riscossione 2023: modulistica e istruzioni adesione rottamazione-quater (sito AdER).
Giurisprudenza Rilevante:
- Cass., SS.UU. 18/12/2009 n. 3674: natura dell’accertamento con adesione – non è una transazione civilistica ma atto amministrativo (conferma non ricorribilità di vizi se c’è adesione volontaria).
- Cass., SS.UU. 29/07/2013 n. 18184: l’adesione preclude il ricorso e l’impugnazione parziale; effetti definitivi dell’accordo.
- Cass., SS.UU. 9/12/2015 n. 24823: obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità solo in materia di tributi UE (IVA), non generalizzato (con riferimento quindi agli accertamenti senza contraddittorio).
- Cass. 1/06/2016 n. 11438: conferma che l’ufficio non ha obbligo di invitare il contribuente dopo istanza di adesione (nessuna nullità se non lo fa).
- Cass. 20/11/2018 n. 29954: sull’impugnabilità o meno dell’avviso bonario – ribadito che la comunicazione ex art.36-bis non è impugnabile perché non è provvedimento definitivo. (Ordinanza citata spesso per questo principio).
- Corte Cost. 13/07/2017 n. 175: legittimità costituzionale del reclamo/mediazione obbligatorio, non viola il diritto di difesa (respinge questione di illegittimità).
- Cass. 23/05/2018 n. 12901: in tema di rottamazione, il pagamento anche tardivo di tutte le rate può sanare la decadenza (orientamento poi superato da norme successive più rigide).
- Cass., SS.UU. 25/07/2022 n. 22932: (sul rapporto tra conciliazione e merito del giudizio dopo la riforma 2022, non di immediata rilevanza pratica qui).
Risorse Web e Guide Ufficiali:
- Agenzia delle Entrate – Guida “L’accertamento con adesione” (depliant informativo).
- Sito Agenzia Entrate – Sezione Contenzioso e strumenti deflativi: schede pratiche su adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione, conciliazione.
- Giustizia Tributaria – Dip. Finanze MEF: spiegazione su conciliazione giudiziale e mediazione (FAQ).
- Agenzia Entrate-Riscossione – FAQ Definizione agevolata 2023: dettagli operativi su rottamazione-quater (rate, decadenza, ecc.).
Accordo Bonario dell’Agenzia delle Entrate: Perché Affidarti a Studio Monardo
Hai ricevuto una proposta di accordo bonario dopo un controllo fiscale, una comunicazione di irregolarità o un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate?
L’accordo bonario è una procedura che consente al contribuente di chiudere la vertenza con il Fisco in via anticipata, evitando accertamenti esecutivi, sanzioni più gravi e un lungo contenzioso.
Ma attenzione: accettare l’accordo senza un’attenta analisi può essere un errore irreversibile. Spesso, dietro una proposta “conveniente” si nascondono pretese illegittime, calcoli errati o voci non dovute.
Cosa può fare per te l’Avvocato Monardo
✅ Analizza in dettaglio la proposta di accordo bonario ricevuta dall’Agenzia delle Entrate
✅ Valuta la convenienza reale della definizione anticipata rispetto a un possibile ricorso
✅ Tratta con l’ufficio fiscale per ottenere una riduzione delle sanzioni e una rateazione sostenibile
✅ Predispone eventuale opposizione, se l’accordo risulta svantaggioso o illegittimo
✅ Ti assiste in ogni fase, dalla comunicazione iniziale fino alla definizione o al contenzioso
Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
🔹 Avvocato esperto in contenzioso tributario e fiscalità d’impresa
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia
🔹 Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa, abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario di un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di consulenti specializzati in difesa contro il Fisco
Perché agire subito
⏳ L’accordo bonario ha termini ristretti per l’accettazione e per il pagamento
⚠️ Se non rispondi in tempo, scatta l’accertamento esecutivo e le sanzioni aumentano
📉 Senza assistenza legale rischi di accettare condizioni svantaggiose o ammettere importi non dovuti
🔐 Solo con una guida legale esperta puoi decidere consapevolmente se accettare o rifiutare
Conclusione
L’accordo bonario può essere un’occasione per chiudere un debito con il Fisco in modo conveniente.
Ma senza analisi e difesa legale, può trasformarsi in una trappola definitiva.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa affrontare l’Agenzia delle Entrate con lucidità, negoziare condizioni più favorevoli e proteggere il tuo patrimonio e la tua impresa.
Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza dedicata. Il tempo è limitato: decidi con competenza, non da solo.